Lexipedia

Incompatibilità con il mandato parlamentare. Principi interpretativi dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento

Incompatibilità con il mandato parlamentare Principi interpretativi dell’Ufficio del Consiglio nazionale e dell’Ufficio del Consiglio degli Stati per l’applicazione dell’articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento

del 17 febbraio 20061

L’Ufficio del Consiglio nazionale e l’Ufficio del Consiglio degli Stati, visto l’articolo 9 capoverso 1 lettera i del regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20032 (RCN); visto l’articolo 6 capoverso 1 lettera i del regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 20033 (RCS), emanano i seguenti principi interpretativi per l’applicazione dell’articolo 14 lettere e ed f della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento (LParl):

1. Scopo

1 I principi interpretativi sono volti a garantire un’applicazione uniforme

dell’articolo 14 lettere e ed f LParl da parte degli Uffici nonché a informare i parlamentari e il pubblico.

2. Principi

2 Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 14 lettere e ed f LParl gli Uffici si attengono ai principi seguenti: 3 Evitare i conflitti di lealtà e d’interessi: tali conflitti sorgono se parlamentari sono membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pub- blico o privato che adempiono compiti federali riguardo alle quali l’Assem- blea federale esercita l’alta vigilanza sulle autorità di nomina e di controllo o decide circa i finanziamenti. Questo principio è connesso con il divieto del cumulo delle funzioni, nel senso della separazione personale dei poteri, se- condo cui i parlamentari non possono essere membri del Tribunale federale, del Consiglio federale o dell’Amministrazione federale, giacché un siffatto cumulo genererebbe conflitti di lealtà e d’interessi tra le autorità.

1 Conformemente al n. marg. 19 i principi interpretativi sono stati riesaminati con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010. 2 RS 171.13 3 RS 171.14 4 RS 171.10

2010-1164 2855

4 Tenere conto del carattere di milizia dell’Assemblea federale: se vi è sol-

tanto il dubbio che l’esercizio concomitante di una determinata attività e del mandato parlamentare possa comportare conflitti di lealtà e d’interessi e un cumulo di funzioni (n. marg. 3), l’articolo 14 lettere e ed f LParl va interpre- tato a favore della compatibilità di tale attività con il mandato parlamentare.

3. Interpretazione di nozioni giuridiche

3.1 «organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato»

(art. 14 lett. e ed f LParl)

5 L’espressione «organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato»

comprende non soltanto le persone giuridiche e imprese che perseguono uno scopo economico bensì anche gli istituti che perseguono scopi ideali (p. es. la fondazione Parco nazionale svizzero).

3.2 «Amministrazione federale» (art. 14 lett. e ed f LParl)

6 In analogia con l’articolo 14 lettera c LParl, per «Amministrazione federale»

s’intende l’Amministrazione federale centrale e decentralizzata secondo gli articoli 7 e 8 dell’ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). Le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata sono elencate nell’allegato dell’OLOGA (stato: 18 marzo 2010), sempre che nell’allegato al presente documento non sia stabilito altrimenti.6

3.3 «… alle quali sono affidati compiti amministrativi …»

(art. 14 lett. e ed f LParl)

7 Compiti amministrativi federali possono essere affidati per legge a organiz-

zazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Am- ministrazione federale (art. 178 cpv. 3 Cost.7). Le pertinenti leggi federali devono definire i compiti e la vigilanza; possono se del caso disciplinare an- che il finanziamento, l’organizzazione e la procedura. Le organizzazioni o persone esterne all’Amministrazione federale incaricate di adempiere i com- piti interessati possono essere designate mediante ordinanza, mandato di prestazioni o contratto di diritto amministrativo.

8 L’affidamento di compiti amministrativi va distinto dal rilascio di conces-

sioni. In quest’ultimo caso non vi è incompatibilità con il mandato parla- mentare, poiché la concessione conferisce a privati il diritto di esercitare un’attività economica soggetta a monopolio. I privati operano nel loro pro- prio interesse e perseguono uno scopo economico. L’obbligo di esercizio connesso con la concessione non muta in alcun modo la natura dell’attività

5 RS 172.010.1 6 Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010. 7 RS 101

economica privata del concessionario (p. es. ferrovie private o società pri- vate di radiotelevisione).

9 Fanno eccezione i casi in cui la concessione è accordata per legge a una data

organizzazione o persona e la stessa è tenuta ad adempiere determinati com- piti federali (p. es. Società svizzera di radiotelevisione).

3.4 «… sempre che la Confederazione vi abbia una posizione

dominante» (art. 14 lett. e ed f LParl)

10 La Confederazione ha una posizione dominante in un’organizzazione o in

una persona giuridica se esercita un’influenza determinante sull’attività della stessa. Tale è il caso se: a. la Confederazione detiene una partecipazione maggioritaria nel capitale dell’organizzazione o della persona giuridica (p. es. La Posta Svizzera, RUAG, FFS, Swisscom); b. a prescindere dalla partecipazione al capitale, la Confederazione desi- gna la maggioranza dei membri degli organi direttivi o di sorveglianza (p. es. Politecnici federali).

11 Si considera inoltre che vi è posizione dominante se l’organizzazione o la

persona giuridica dipende dai finanziamenti della Confederazione e questa influisce sostanzialmente sul modo in cui sono adempiuti i compiti (p. es. Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica). Un’organizzazione o una persona giuridica dipende dai finanziamenti della Confederazione se al- meno il 50 per cento delle sue entrate è costituito da contributi versati dalla Confederazione.

3.5 «membri degli organi direttivi» (art. 14 lett. e LParl)

12 Per «organi direttivi» s’intendono gli organi che definiscono la politica

gestionale delle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato inte- ressate, quali il consiglio d’amministrazione, il consiglio di fondazione, la presidenza, la direzione o i gerenti.

3.6 Disposizioni di leggi speciali

13 Se, in virtù di una disposizione di una legge speciale, un parlamentare è

nominato in quanto tale membro di un organo direttivo o di sorveglianza di un’organizzazione o persona giuridica cui sono affidati compiti amministra- tivi federali e nella quale la Confederazione ha una posizione dominante, ta- le disposizione prevale sull’articolo 14 lettere e ed f LParl.

4. Esame delle incompatibilità: procedura

14 In base alle indicazioni fornite dai parlamentari o su segnalazione, l’Ufficio della Camera interessata esamina se vi sia un’incompatibilità secondo l’articolo 14 LParl e sottopone alla Camera la propria proposta (cfr. art. 1

15 L’Ufficio che intende proporre alla propria Camera un cambiamento di

prassi (giudicare il caso in esame diversamente da un caso analogo trattato in precedenza) o che deve pronunciarsi su una nuova questione d’inter- pretazione in un caso concreto consulta previamente l’Ufficio dell’altra Ca- mera. Le eventuali divergenze tra gli Uffici sono appianate in una seduta della Conferenza di coordinamento.

16 Di norma, i cambiamenti di prassi ai sensi del numero marginale 15 sono

annunciati alle Camere prima delle elezioni per il rinnovo integrale del Con- siglio nazionale ma applicati soltanto dopo. 16a Le decisioni delle Camere inerenti organizzazioni di cui all’articolo 14 lettere e ed f LParl sono valutate nuovamente soltanto se un’organizzazione esterna non svolge più compiti amministrativi, se in un’organizzazione esterna viene a mancare la posizione dominante della Confederazione oppu- re se per via di una modifica delle disposizioni legali un’organizzazione è at- tribuita all’Amministrazione federale centrale o a quella decentralizzata. Questa regolamentazione si applica alle decisioni prese dalla prima emana- zione dei presenti principi interpretativi del 16 febbraio 2006.10

5. Allegato11

17 L’elenco figurante nell’allegato concerne organizzazioni e persone di diritto

pubblico o privato che adempiono compiti amministrativi e nelle quali la Confederazione ha una posizione dominante al momento dell’emanazione dei presenti principi interpretativi. Non è esaustivo.

18 L’elenco ha carattere informativo. Gli Uffici lo consultano quale ausilio

interpretativo nell’esame dei singoli casi. L’elenco non esplica tuttavia effet- ti giuridici. L’incompatibilità con un mandato di consigliere nazionale o di consigliere agli Stati può essere accertata in modo definitivo soltanto me- diante una decisione della Camera interessata. 19 Gli Uffici riesaminano i principi interpretativi e l’allegato 18 mesi prima di ogni elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

8 RS 171.13 9 RS 171. 14 10 Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010. 11 L’allegato è stato completato con le decisioni dell’Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 28 novembre 2007 e delle Camere federali del 3 dicembre 2007 [cfr. Boll. Uff. 2007 N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s)] e con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010.

6. Disposizioni finali

20 I presenti principi interpretativi sono pubblicati nel Foglio federale.

In nome dell’Ufficio del In nome dell’Ufficio del Consiglio nazionale: Consiglio degli Stati: Claude Janiak, Presidente Rolf Büttiker, Presidente

Allegato

Elenco non esaustivo delle organizzazioni e persone che adempiono compiti amministrativi e nelle quali la Confederazione ha una posizione dominante

– Accademia svizzera delle scienze (a+), Berna12 – Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), Basilea12 – Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST), Zurigo – Accademia svizzera di scienze morali e sociali (ASSM), Berna – Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT, prima ASSN), Berna – Banca nazionale svizzera, Berna – Billag SA, Friburgo – CINFO, Centro d’informazione, di consulenza e di formazione – Professioni della cooperazione internazionale, Bienne – Coopérative Romande de Cautionnement Immobilier (CRCI), Losanna – …13 – Ferrovie federali svizzere (FFS), Berna – Fiduciaria Latte Sagl (TSM), Berna – …14 – …15 – …16 – Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri», Berna – Fondo nazionale svizzero (FNS), Berna – …17

12 Completato con le decisioni dell’Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 28 novembre 2007 e delle Camere federali del 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. 2007 N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s). 13 La «Cooperativa svizzera di fideiussione (CSF), San Gallo» è stata stralciata dall’allegato su decisione dell’Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 28 novembre 2007, cfr. Boll. Uff. 2007 N 1757, S 962 (07.086n; 07.088s). 14 La «Fondation Médias et Société, Confignon, Ginevra» è stata stralciata dall’allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010. 15 La «Fondazione per la formazione e lo sviluppo, Berna» è stata stralciata dall’allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010. 16 La «Fondazione Pro Helvetia, Zurigo» è stata stralciata dall’allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010. Essa è ora consi- derata parte dell’Amministrazione federale decentralizzata. 17 Il «Forum svizzero per lo scambio di persone nella cooperazione internazionale (Unité), Berna»» è stato stralciato dall’allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010.

– Hypothekar-Bürgschaftsgenossenschaft für Wohneigentum (HBW), Zurigo – Identitas AG, Berna18 – Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Lu- cerna – Istituzione comune LAMal, Soletta – La Posta Svizzera, Berna – Osec Business Network Switzerland, Zurigo – Parco nazionale svizzero, fondazione, Berna – Politecnici federali (PF), Losanna e Zurigo19 – Proviande, Berna – Qualitas AG, Zugo19 – RUAG Aerospace, Emmen – RUAG Ammotec, Thun – RUAG Electronics, Berna – RUAG Holding, Berna – RUAG Land Systems, Thun – …20 – …21 – Skyguide, Società anonima svizzera per i servizi della navigazione aerea ci- vili e militari, Meyrin – Società svizzera di credito alberghiero (SCA), Zurigo – Società svizzera di radiotelevisione (associazione SRG SSR e società regio- nali)22, SSR, Berna – …23

18 Completato con le decisioni dell’Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 28 novembre 2007 e delle Camere federali del 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. 2007 N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s). 19 Completato con le decisioni dell’Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 28 novembre 2007 e delle Camere federali del 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. 2007 N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s). 20 La «Sapomp Wohnbau SA, Sursee» è stata stralciata dall’allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010. 21 La «SIPPO (Swiss Import Promotion Programme), Zurigo» è stata stralciata dall’allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010. 22 Completato con le decisioni dell’Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 28 novembre 2007 e delle Camere federali del 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. 2007 N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s). 23 La «SOFI (Swiss Organisation For Facilitating Investment), Zurigo» è stata stralciata dall’allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010.

– Suisselab AG, Zollikofen24 – Svizzera Turismo, Zurigo – Swisscom SA, Ittigen – Swisstransplant, Berna25 – …26

24 Completato con le decisioni dell’Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 28 novembre 2007 e delle Camere federali del 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. 2007 N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s). 25 Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010. 26 Il «Zentrum für Internationale Landwirtschaft (ZIL), Zurigo» è stato stralciato dall’allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010.

Incompatibilità con il mandato parlamentare. Principi interpretativi dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento | Lexipedia | Lexipedia