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Iniziativa parlamentare. Controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive». Rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati

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Iniziativa parlamentare Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» Rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati

del 22 novembre 2010

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di modifica del Codice delle obbligazioni (Tantièmes), che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

22 novembre 2010 In nome della Commissione: Il presidente, Hermann Bürgi

2010-3126 205

Compendio

Il 25 ottobre 2010 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha approvato, all’attenzione del proprio Consiglio, un (nuovo) controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive». A suo tempo, essa si era riservata la possibilità di sottoporre al proprio Consiglio ulteriori disposizioni in proposito ispirandosi al cosiddetto «modello dei tantièmes» presentato da un’ini- ziativa parlamentare della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (10.460 CET-S, Trattamento delle retribuzioni molto elevate dal punto di vista del diritto societario e del diritto fiscale). Per affrontare con efficacia la problematica delle retribuzioni eccessive, la Com- missione ritiene che siano necessarie normative più incisive di quelle previste nel controprogetto indiretto già approvato. Occorre in particolare una normativa che non si applichi soltanto alle retribuzioni dei membri degli organi societari ma anche ai lavoratori. Inoltre, per versare retribuzioni che eccedono un determinato impor- to, vanno rispettate condizioni particolari. A tal fine la maggioranza della Commissione intende sancire nella legge un modello dei tantièmes applicabile a tutte le società. Così, la parte delle retribuzioni che eccede tre milioni di franchi sarebbe considerata come tantièmes. Tale regolamen- tazione avrebbe conseguenze dal profilo del diritto societario e del diritto fiscale. La minoranza della Commissione propone un modello alternativo applicabile unica- mente alle società anonime quotate in borsa, che in parte riprende gli elementi di diritto societario del modello dei tantièmes ma lo priva dei suoi risvolti fiscali.

Compendio 206

1 Genesi 208

1.1 Iniziative parlamentari 208

1.2 Lavori della Commissione 208

2 La nuova normativa proposta 209

2.1 Il modello dei tantièmes proposto dalla maggioranza della

Commissione 209

2.1.1 I tantièmes nel diritto vigente 209

2.1.2 Revisione totale dell’articolo 677 CO 209

2.1.3 Coordinamento con il progetto 1 211

2.1.4 Disposizioni transitorie 212

2.1.5 Modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia

e per i superstiti 212

2.1.6 Costituzionalità 213

2.1 Modello alternativo proposto dalla maggioranza della Commissione 213

2.1.1 Campo d’applicazione 213

2.1.2 Meccanismo 214

2.1.3 Trasparenza nella relazione sulle retribuzioni 215

2.1.4 Rapporto con l’approvazione delle retribuzioni aggiuntive e delle

retribuzioni di base 215

Allegato: Confronto tra il modello dei tantièmes (proposta della maggioranza) e il modello alternativo (proposta della minoranza) 216

Codice delle obbligazioni (Tantièmes) (Progetto) 219

Rapporto

1 Genesi

1.1 Iniziative parlamentari

Il 20 maggio 2010, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha deciso con 9 voti contro 4 di elaborare un’iniziativa parlamentare che funga da nuovo controprogetto indiretto all’iniziativa popolare1 «contro le retribu- zioni abusive»2. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha avallato questa decisione il 2 giugno 2010 con 15 voti contro 11 (art. 109 cpv. 3 della legge sul parlamento, LParl3). Il 21 giugno 2010, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha da parte sua deciso con7 voti contro 3 e un’astensione di elaborare un’iniziativa parlamentare intitolata «Trattamento delle retribuzioni molto elevate dal punto di vista del diritto societario e del diritto fiscale» (10.460). La Commissio- ne dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha avallato questa decisione il 28 giugno 2010 con 14 voti contro 12.

1.2 Lavori della Commissione

Con un corapporto del 25 giugno 2010, la CET-S ha pregato la CAG-S di tenere conto della sua iniziativa parlamentare «Trattamento delle retribuzioni molto elevate dal punto di vista del diritto societario e del diritto fiscale» nell’ambito dell’esame del controprogetto indiretto. La CAG-S ha preso atto del corapporto nella seduta del 19 agosto 2010. Con 9 voti contro 4 ha deciso di accettare di massima la richiesta della CET-S. La CET-S ha di conseguenza sospeso i lavori sulla propria iniziativa parlamentare in attesa del progetto della CAG-S. Il 25 ottobre 2010, in relazione con l’iniziativa parlamentare della CET-S, la CAG-S ha sentito due esperti di diritto della società anonima, un esperto di diritto del lavoro, i rappresentanti di tre associa- zioni dell’economia nonché un rappresentante della Conferenza dei direttori canto- nali delle finanze. Dopo queste udienze la CAG-S ha deciso di compiere indagini più approfondite. Per motivi legati alle scadenze, la Commissione ha però già licen- ziato un controprogetto indiretto4 (in seguito «progetto 1»). Il 22 novembre, ha deciso con 7 voti contro 6 di sottoporre al Consiglio degli Stati un progetto separato che soddisfa le richieste della CET-S (in seguito «progetto»). Il lavoro della Commissione si è avvalso della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia conformemente all’articolo 112 capoverso 1 LParl.

1 Affare 08.080, al riguardo cfr. il messaggio del Consiglio federale del 5 dic. 2008, FF 2009 265. 2 Cfr. per ulteriori dettagli sul contesto politico il rapporto della commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 25 ott. 2010 concernente un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive», FF 2010 7281 7284. 3 RS 171.10 4 Modifica del Codice delle obbligazioni (Retribuzioni nelle società quotate in borsa nonché altre modifiche del diritto della società anonima), FF 20107335.

2 La nuova normativa proposta

2.1 Il modello dei tantièmes proposto dalla maggioranza

della Commissione

2.1.1 I tantièmes nel diritto vigente

Il vigente diritto della società anonima per tantièmes intende la parte dell’utile risultante dal bilancio di una società che viene attribuita a un amministratore.5 Di conseguenza si tratta di un modo per concedere al consiglio d’amministrazione una partecipazione agli utili. Nel diritto vigente devono essere cumulativamente adempiute quattro condizioni per versare tantièmes agli amministratori. L’esistenza di un mandato del consiglio d’amministrazione è una delle condizioni necessarie per operare il versamento. Soltanto gli amministratori eletti dall’assem- blea generale hanno diritto di ricevere tantièmes secondo l’articolo 677 del Codice delle obbligazioni (CO)6. Secondo l’articolo 627 numero 2 CO, il versamento di tantièmes a un amministrato- re deve essere previsto nello statuto. Se tale non è il caso, una distribuzione di quote di utili decisa dall’assemblea generale lede il diritto degli azionisti a una quota proporzionale degli utili previsto nell’articolo 660 CO7. Inoltre, l’articolo 677 CO stabilisce condizioni materiali per il versamento di tantiè- mes. Tali partecipazioni agli utili possono essere prelevate soltanto sull’utile risul- tante dal bilancio e sono ammissibili soltanto dopo l’assegnaziona alla riserva legale e la ripartizione tra gli azionisti di un dividendo del 5 per cento o della percentuale superiore prevista nello statuto. Infine la determinazione del dividendo è di competenza dell’assemblea generale come previsto nell’articolo 698 capoverso 2 numero 4. Il versamento di tantièmes non è tuttavia consentito prima dell’approvazione del conto annuale da parte dell’assemblea generale, poiché fino a quel momento non è dato sapere con certezza se dal bilancio risulta un utile8.

2.1.2 Revisione totale dell’articolo 677 CO

Il progetto si fonda sull’attuale normativa in materia di tantièmes prevista nel- l’articolo 677 CO. La nuova disposizione proposta considera tantièmes anche la parte delle retribuzioni versate agli amministratori, alle persone che questi ultimi hanno incaricato di gestire in tutto o in parte la società, ai membri del consiglio

5 Wolfhart Bürgi, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band: Obligationenrecht, 5. Teil: Die Aktiengesellschaft, b/1: Rechte und Pflichten der Aktionäre (Art. 660–697), Zurigo 1957, Art. 677 OR N 2. 6 RS 220 7 Sentenza del Tribunale federale 4C.386/2002 del 12 ott. 2004; DTF 91 II 298, consid. 10, pag. 310 segg. 8 Peter Kurer, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Rolf Watter (ed.), Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Art. 530–1186 OR, 3a ed., Basi- lea 2008, Art. 677 N 15; Wolfhart Bürgi, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band: Obligationenrecht, 5. Teil: Die Aktiengesellschaft, b/1: Rechte und Pflichten der Aktionäre (Art. 660–697), Zurigo 1957, Art. 677 OR N 17.

consultivo o ai collaboratori della società che eccede 3 milioni di franchi per eserci- zio e per beneficiario o persone a esso vicine. Questa disposizione consolida i diritti degli azionisti di pronunciarsi sulle retribu- zioni molto elevate, tenendo conto del fatto che essi finanziano la società e soppor- tano i rischi. A differenza del progetto 1 che disciplina soltanto le retribuzioni nelle società quotate in borsa, le disposizioni del presente progetto si applicano a tutte le società anonime. In virtù del rinvio contenuto nell’articolo 798b CO, la nuova dispo- sizione sulla partecipazione agli utili è applicabile anche alle società a garanzia limitata (SAGL). Il campo d’applicazione personale della disposizione è esteso conformemente all’articolo 677 capoverso 2 numero 2. Questa disposizione si applica in linea di massima a tutti coloro che ricevono da una società retribuzioni superiori a 3 milioni di franchi, indipendentemente dalle loro funzioni e dalla posizione che occupano nella gerarchia. L’articolo 677 capoverso 2 numero 2 assoggetta anche la parte delle retribuzioni che supera i tre milioni di franchi per beneficiario e per esercizio alla disposizione sulle tantièmes. La nozione di retribuzioni è impiegata in senso esteso, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica (cfr. art. 663bbis cpv. 2 CO). Occorre inoltre rilevare che soltanto la parte delle retribuzioni complessive che eccede tre milioni di franchi ed è percepita da una medesima persona è sottoposta alla normativa sulle tantièmes. Quindi, se una persona riceve una retribuzione totale di cinque milioni di franchi, tre milioni di franchi sono considerati retribuzione normale (p. es. salario) mentre i rimanenti due milioni sono considerati tantièmes. Secondo il progetto, le retribuzioni superiori ai tre milioni di franchi sono ammissi- bili soltanto se dal bilancio della società risulta un utile. Tale utile consiste nell’utile dell’esercizio precedente (dopo l’assegnazione alle riserve legali o statutarie) e nell’utile riportato da esercizi precedenti una volta dedotti le perdite dell’esercizio e le perdite riportate9. Di conseguenza, possono esservi casi in cui vi è un utile di bilancio anche se l’esercizio è in perdita. Se vi è una perdita di bilancio, secondo il modello dei tantièmes le retribuzioni totali che possono essere versate per persona e

per esercizio sono limitate a tre milioni di franchi. Una minoranza della Commissione (Zanetti, Berset, Diener Lenz, Marty Dick, Savary) chiede che l’ammissibilità del versamento di tantièmes dipenda dall’utile dell’esercizio e non dall’utile risultante dal bilancio, al fine di evitare che l’utile riportato dagli esercizi precedenti compensi la perdita dell’esercizio permettendo così di eludere il divieto di versare retribuzioni molto elevate. In proposito la Com- missione ha tuttavia deciso di mantenere la soluzione prevista dal diritto vigente. Le tantièmes non sono considerate spese giustificate dall’uso commerciale come i salari. Questo è stato in passato uno dei principali motivi che hanno spinto le società anonime a sostituire il versamento di tantièmes, assoggettate all’imposta sull’utile, con il versamento di retribuzioni che potevano essere contabilizzate come spese giustificate dall’uso commerciale10. Secondo il presente progetto la parte delle

9 Peter Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht,

Berna 1996, § 22 N 43 e § 40 N 28 segg. 10 Wolfhart Bürgi, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band: Obligationenrecht, 5. Teil: Die Aktiengesellschaft, b/1: Rechte und Pflichten der Aktionäre (Art. 660–697), Zurigo 1957, Art. 677 N 40.

retribuzioni che eccede tre milioni di franchi non può più essere contabilizzata come spesa e aumenta in tal modo l’utile netto imponibile della società poiché è considera- ta come tantièmes. L’aumento dell’imposta sull’utile dovuta dalla società con l’aumentare delle retribuzioni potrebbe indurre gli azionisti a evitare di concedere retribuzioni eccessive. Le retribuzioni superiori a tre milioni di franchi dovranno rispettare le medesime condizioni a cui il vigente articolo 677 CO assoggetta i tantièmes. Da ciò risulta che queste retribuzioni sono ammissibili soltanto se lo statuto prevede il versamento di tantièmes (art. 627 n. 2 CO). In assenza di una tale disposizione statutaria l’importo totale massimo delle retribuzioni è limitato a tre milioni di franchi per beneficiario e per esercizio. Per quanto concerne le retribuzioni secondo l’articolo 677 capoverso 2 numero 2, il progetto opera un trasferimento di competenze verso l’assemblea generale che deve imperativamente stabilire i tantièmes (art. 698 cpv. 2 n. 4 CO), consolidando così la posizione degli azionisti in un settore centrale del Governo d’impresa. Per evitare che la normativa sia elusa, l’articolo 677 capoverso 3 prevede che l’importo totale delle retribuzioni secondo l’articolo 677 capoverso 2 numero 2 si ottenga sommando le retribuzioni versate a un determinato beneficiario da tutte le società facenti parte del medesimo gruppo o dalle persone vicine a tali società. Di conseguenza, in un gruppo non è determinante la retribuzione che una persona riceve dalla società madre bensì, in un’ottica consolidata, la somma delle retribuzio- ni che riceve dalle diverse società del gruppo. La nozione di «persona vicina» non è sconosciuta nel diritto svizzero (vedi p. es. art. 663bbis cpv. 1 n. 5 CO o art. 678 cpv. 1 CO) ma la legge non la definisce precisamente. Sono considerate persone vicine le persone che si trovano in stretta relazione con un’altra persona, indipenden- temente dalla natura della relazione, sia essa personale, economica, giuridica o di fatto11.

2.1.3 Coordinamento con il progetto 1

Il presente progetto è coordinato con il controprogetto indiretto all’iniziativa popola- re «contro le retribuzioni abusive» (progetto 1), pure elaborato dalla Commissione, e ne modifica l’articolo 731l capoverso 3. Se dopo l’approvazione delle retribuzioni da parte dell’assemblea generale il consi- glio d’amministrazione nomina nuovi membri della direzione e a seguito di tali nomine l’importo totale delle retribuzioni di base eccede quello approvato, l’importo eccedente, fatto salvo l’articolo 677, non sottostà all’approvazione successiva del- l’assemblea generale, sempreché le retribuzioni dei nuovi membri della direzione rispettino le disposizioni del regolamento sulle retribuzioni. La speciale normativa prevista nell’articolo 731l capoverso 3 del progetto 1 secondo cui è possibile in casi eccezionali rinunciare all’approvazione dell’assemblea generale, è così completata con una riserva a favore delle nuove regole riguardanti le retribuzioni superiori a tre milioni di franchi. Di conseguenza, le retribuzioni di cui all’articolo 677 capoverso 2 numero 2 devono in ogni caso essere decise dall’assemblea generale.

11 Cfr. Comunicazione della prassi dell’Ufficio federale del registro di commercio 1/09 del

12 mar. 2009, n. 9.

La Commissione è consapevole che il modello proposto rende necessari alcuni adeguamenti in altri settori del diritto della società anonima (e in quello della SAGL); si tratta in particolare degli articoli 627 numero 2, 678, 679, 798b CO nonché delle disposizioni sulla trasparenza delle retribuzioni. Tali verifiche non hanno potuto essere compiute per motivi di tempo. La Commissione parte dal pre- supposto che i necessari approfondimenti saranno compiuti dalla Commissione omonima del secondo Consiglio.

2.1.4 Disposizioni transitorie

Art. 1 e 2 Regola generale Adeguamento della statuto e dei regolamenti Le disposizioni transitorie del Codice civile (Titolo finale) si applicano anche al Codice delle obbligazioni in quanto non sia disposto altrimenti (art. 1 cpv. 1). In linea di principio, dal momento della loro entrata in vigore le nuove disposizioni si applicano a tutte le società esistenti (art. 1 cpv. 2). Le imprese devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti alle nuove disposizioni entro due anni (art. 2 cpv. 1). La revisione del diritto della società anonima del 1991 aveva previsto un termine transitorio di cinque anni. Tale termine si è però rivelato controproducente poiché molte imprese hanno dapprima differito l’adeguamento per poi rinunciarvi del tutto. La dottrina ha quindi giustamente criticato il termine transitorio del 1991, ritenuto troppo lungo12. Il progetto prevede un termine più breve, pari a due anni, ma pur sempre sufficiente ad adeguare gli statuti. Se la società non procede tempestivamente agli adeguamenti necessari, le disposi- zioni statutarie o regolamentari in contrasto con le nuove disposizioni divengono caduche allo scadere del termine (art. 2 cpv. 2).

Art. 3 Tantièmes Le disposizioni concernenti i tantièmes si applicano per la prima volta all’esercizio che inizia dopo l’entrata in vigore della presente legge. In tal modo si evita che la nuova normativa sia applicata a fatti che hanno avuto luogo prima della sua entrata in vigore.

2.1.5 Modifica della legge federale sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti13 Già oggi, secondo l’articolo 7 lettera h dell’ordinanza del 31 ottobre 194714 sul- l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, i tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri dell’amministrazione e degli organi direttivi delle

12 Cfr. Peter Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 5 N 72. 13 LF del 20 dic. 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10). 14 RS 831.101

persone giuridiche sono compresi nel salario determinante per il calcolo dei contri- buti AVS. Il progetto affronta questa tema a livello legislativo, proponendo un nuovo articolo 5 capoverso 2 LAVS. Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso com- prende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvi- gioni, le gratificazioni, i tantièmes ai sensi dell’articolo 677 del Codice delle obbli- gazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento impor- tante della retribuzione del lavoro. Questa soluzione permette di garantire che i contributi AVS siano dovuti anche sulla parte delle retribuzioni che supera i tre milioni di franchi e che secondo il presente progetto sarà considerata tantièmes e non più salario.

2.1.6 Costituzionalità

Il progetto della maggioranza della Commissione poggia sull’articolo 122 capover- so 1 della Costituzione federale (Cost.)15 che attribuisce alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto civile e della procedura civile e sull’articolo 112 capoverso 1 Cost. secondo cui la Confederazione emana prescri- zioni sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

2.2 Modello alternativo proposto dalla maggioranza

della Commissione Una minoranza della Commissione (Schweiger, Bürgi, Freitag, Inderkum, Lugin- bühl, Seydoux) propone di respingere il modello dei tantièmes proposto dalla mag- gioranza. Essa propone l’approvazione di una versione completata del controproget- to indiretto della Commissione che è commentata in appresso16. Il commento delle rimanenti disposizioni del controprogetto figura nel rapporto della Commissione del 25 ottobre 201017.

2.2.1 Campo d’applicazione

Anche il modello alternativo ha per oggetto le retribuzioni molto elevate ma si basa sul controprogetto indiretto della Commissione (progetto 1) e non sull’attuale dispo- sizione in materia di tantièmes (art. 677 CO). Sono considerate molto elevate le retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d’amministrazione, della direzione o del consiglio consultivo, nonché ai lavoratori, che eccedono 3 milioni di franchi per esercizio e per beneficiario o persone a esso vicine (art. 731n cpv. 1). Per quanto concerne il campo d’applicazione materiale e la

15 RS 101 16 La tabella che figura nell’allegato dà una panoramica sulle differenze sostanziali tra i due modelli. 17 FF 2010 7281

cerchia dei beneficiari questo modello riprende le regole proposte nel modello dei tantièmes. Il superamento del limite fissato nell’articolo 731n capoverso 1 è deter- minato dalla somma di tutte le retribuzioni che la società e le persone vicine alla società versano direttamente o indirettamente al beneficiario o alla persone a esso vicine. Così, viene tenuto conto anche delle retribuzioni versate da altre società del gruppo, come prevede il modello dei tantièmes. L’articolo 731n si applica soltanto alle società le cui azioni sono quotate in borsa. Il campo d’applicazione della disposizione è pertanto diverso da quello del modello dei tantièmes.

2.2.2 Meccanismo

A condizione di rispettare le rimanenti disposizioni relative alle retribuzioni nelle società quotate in borsa, tra le quali figura anche l’obbligo di diligenza previsto nell’articolo 717 capoverso 1bis proposto dal Consiglio federale nel suo parere18 sul progetto 1, le retribuzioni molto elevate rimangono possibili. In linea di massima queste ultime sono vietate se il conto economico dell’esercizio presenta una perdita o se il capitale azionario e le riserve legali non sono coperti (art. 731n cpv. 2). Anche da questo profilo la minoranza riprende il modello dei tantièmes che permette di versare retribuzioni molto elevate (tantièmes) soltanto se sussiste un utile di bilan- cio. Come fa anche una minoranza della Commissione nell’ambito del modello dei tantièmes, il modello alternativo non si basa sulle perdite di bilancio ma sulla perdita d’esercizio. Esso prevede un’ulteriore restrizione: anche se la società realizza un utile d’esercizio, le retribuzioni che eccedono tre milioni di franchi sono di massima vietate quando la copertura del capitale è insufficiente. Diversamente dal modello dei tantièmes, il modello alternativo prevede che il consi- glio d’amministrazione possa proporre all’assemblea generale di ammettere ecce- zioni se sono nell’interesse della società e compatibili con la prosperità a lungo termine dell’impresa. Il consiglio d’amministrazione deve motivare la propria pro- posta spiegando quali vantaggi la società tragga, a breve e a lungo termine, dalla concessione di retribuzioni molto elevate. L’assemblea generale decide poi sul- l’approvazione dell’importo complessivo delle retribuzioni molto elevate per l’eser- cizio concluso (art. 731n cpv. 3). Questa decisione deve ricevere almeno due terzi dei voti emessi ed essere sostenuta dalla maggioranza dei valori nominali rappresen- tati (art. 704 cpv. 1 n. 10). Il meccanismo e il quorum richiesto per la decisione dell’assemblea generale corrispondono a quelli previsti per le indennità di partenza e le retribuzioni anticipate (cfr. art. 731m nella versione del progetto 1). Il regolamento sulle retribuzioni può prevedere disposizioni più severe. L’assemblea generale può per esempio ridurre il limite di cui all’articolo 731n capoverso 1 da tre a due milioni di franchi, può vietare senza eccezioni le retribuzioni molto elevate o

rendere obbligatoria l’approvazione di queste retribuzioni anche se vi è un utile d’esercizio (correlato disposto dell’art. 731n cpv. 4 e dell’art. 731d cpv. 2 n. 8). Come accade per l’approvazione della retribuzione di base e della retribuzione aggiuntiva conformemente agli articoli 731k e 731l del progetto 1, l’approvazione

18 Cfr. parere del Consiglio federale del 17 nov. 2010 sul progetto 1 (FF 2010 7351 7359). La Commissione propone di consentire alla proposta del Consiglio federale.

delle retribuzioni molto elevate da parte dell’assemblea generale non limita la re- sponsabilità del consiglio d’amministrazione (art. 731n cpv. 5).

2.2.3 Trasparenza nella relazione sulle retribuzioni

Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati l’importo complessivo delle retribu- zioni molto elevate corrisposte ai lavoratori che non fanno parte degli organi men- zionati nella legge (consiglio d’amministrazione, direzione, organo consultivo) e il numero dei beneficiari (art. 731h cpv. 2 n. 5). A differenza di quanto previsto per i membri del consiglio d’amministrazione e del consiglio consultivo (art. 731h cpv. 2 n. 1 e 3 nella versione del progetto 1), i nomi- nativi dei lavoratori non vanno menzionati, così come non vanno menzionati i nomi- nativi di tutti i membri della direzione (art. 731h cpv. 2 n. 2 nella versione del pro- getto 1).

2.2.4 Rapporto con l’approvazione delle retribuzioni

aggiuntive e delle retribuzioni di base Le retribuzioni aggiuntive (art. 731k cpv. 1 n. 2 e 4, e art. 731l cpv. 1 n. 2 nella versione del progetto 1) e le retribuzioni molto elevate (art. 731n cpv. 3) sono ap- provate per il medesimo periodo (esercizio concluso) e con il medesimo meccani- smo (approvazione retrospettiva per l’esercizio concluso). Sotto questo profilo, il meccanismo di approvazione delle retribuzioni previsto nel controprogetto indiretto della Commissione (progetto 1) non viene sostanzialmente complicato. Il periodo per il quale sono approvate le retribuzioni di base non corrisponde a quello previsto per le retribuzioni molto elevate. Infatti, il primo è il periodo tra due assemblee generali ordinarie (art. 731k cpv. 1 n. 1 e 3, e art. 731l cpv. 1 n. 1 nella versione del progetto 1), mentre il secondo periodo è l’esercizio concluso, rispetti- vamente il risultato dell’esercizio concluso nonché la copertura del capitale e delle riserve legali (art. 731n cpv. 2). Se le retribuzioni di base approvate dall’assemblea generale per un beneficiario e le persone a esso vicine eccede tre milioni di franchi per esercizio, la parte che supera questa cifra è versata soltanto a condizione che l’esercizio non sia in perdita né presenti un’insufficiente copertura del capitale. Per evitare eventuali problemi giuridici, la questione va regolata nella decisione dell’assemblea generale e nelle condizioni individuali di assunzione.

Allegato

Confronto tra il modello dei tantièmes (proposta della maggioranza) e il modello alternativo (proposta della minoranza)

Modello dei tantièmes Modello alternativo (proposta della maggioranza) (proposta della minoranza)

Campo d’applicazione tutte le società anonime soltanto le società anonime personale (esteso a tutte le SAGL da un quotate in borsa rimando)

Campo d’applicazione la parte di tutte le retribuzioni Idem materiale che eccede tre milioni di franchi per esercizio per ciascun beneficiario e per le persone a esso vicine (vengono sommate tutte le retribuzioni versate dalla società e dalle persone a essa vicine al beneficiario e alle persone a esso vicine)

Beneficiari interessati i membri Idem – del consiglio d’amministrazione – della direzione – del consiglio consultivo «normali» lavoratori

Condizioni da – un utile risultante dal – un utile d’esercizio; adempiere per il versa- bilancio; – il capitale azionario e mento di retribuzioni – l’assemblea generale ha le riserve legali sono che eccedono approvato la concessione coperte.

3 milioni di franchi di retribuzioni molto ele-

vate; – l’assegnazione alla riserva legale ha avuto luogo; – agli azionisti è stato versa- to un dividendo del 5 per cento o della percentuale superiore che fosse previ- sta nello statuto.

Modello dei tantièmes Modello alternativo (proposta della maggioranza) (proposta della minoranza)

Eccezioni nessuna per l’esercizio concluso le eccezioni sono possibili alle seguenti condizioni: – il consiglio d’amministrazione presenta all’assemblea generale una domanda motivata chiedendo che siano ammesse eccezioni; –queste eccezioni sono nell’interesse della so- cietà e compatibili con la prosperità a lungo termine dell’impresa; – l’assemblea generale approva le eccezioni richieste con una maggioranza qualificata.

Ripercussioni fiscali sì no

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