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Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (diritto delle ditte commerciali)

del 19 novembre 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica del Codice delle obbligazioni.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari:

2013 M 12.3769 Modernizzare il diritto delle ditte commerciali

(S 27.11.12, Bischof; N 11.6.13)

2013 M 12.3727 Agevolare la successione d’impresa

(N 14.12.12, Rime; S 18.6.13)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

19 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2014-1149 8039

Compendio

Per agevolare la successione d’impresa, il presente disegno adegua le prescrizioni vigenti per la formazione della ditta delle società collettive, in accomandita e in accomandita per azioni.

Situazione iniziale Dalla sua entrata in vigore, circa 100 anni fa, il diritto delle ditte commerciali è rimasto praticamente immutato. Con effetto al 1° gennaio 2008 sono state notevol- mente uniformate e semplificate le disposizioni sulla formazione delle ditte delle società anonime, a garanzia limitata e cooperative.

Contenuto del disegno In una seconda tappa s’intendono ora rielaborare le disposizioni per le società di persone e le società in accomandita per azioni. Il disegno persegue quattro obiettivi principali: – La ditta originaria potrà essere usata a tempo indeterminato. In particolare, le società di persone potranno mantenere la stessa ditta anche se mutano i soci. Inoltre, se la società è trasformata in un’altra forma giuridica, nella ditta sarà sufficiente adeguare, nel caso ideale, l’indicazione della forma giuridica. Resterà così preservato il valore raggiunto e coltivato di una dita. – Dalla ditta si potrà evincere direttamente la sua forma giuridica. Se con la sua ditta ogni società si designa per quello che è, si evitano incertezze in merito alla riconoscibilità della ditta e malintesi sulla sua forma giuridica. – A tutte le società saranno applicate le stesse disposizioni sulla formazione delle ditte, affinché ne risulti un diritto delle ditte commerciali ampiamente indipendente dalla forma giuridica. Eccetto quella delle imprese individuali, la ditta è formata da un nucleo liberamente scelto completato dall’indica- zione della pertinente forma giuridica. – Secondo il diritto vigente, le ditte delle società di persone e delle società in accomandita per azioni devono distinguersi soltanto dalla ditta di altre so- cietà della stessa forma nello stesso luogo, mentre il diritto esclusivo di usa- re la ditta di società anonime, società a garanzia limitata e società coopera- tive è applicato a tutta la Svizzera. Il diritto esclusivo di usare la ditta sarà esteso a tutta la Svizzera per tutte le società commerciali. Si tiene così conto del fatto che il raggio d’azione di molte società non si limita più al Comune in cui hanno sede.

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Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Nella sessione estiva del 2013 il Parlamento ha accolto le mozioni Rime del 18 settembre 20121 e Bischof del 20 settembre 20122, dal contenuto simile. Entram- bi gli autori delle mozioni ritengono che le disposizioni vigenti sulla formazione delle ditte di società individuali, collettive, in accomandita e in accomandita per azioni siano troppo restrittive e ostacolino il processo di successione. Un’impresa dovrebbe poter mantenere la ditta originaria, a prescindere dai mutamenti della cerchia dei soci o della forma giuridica. Affinché la forma giuridica sia chiara e per evitare qualsiasi pericolo di confusione o di inganno, essi propongono di indicarla con una pertinente aggiunta. A tal proposito il nucleo della ditta dovrebbe poter essere scelto liberamente. In particolare, le società di persone3 dovrebbero poter usare nomi di fantasia come unico elemento della ditta, alla stregua di quanto previ- sto attualmente per le società anonime, le società a garanzia limitata e le società cooperative. Secondo gli autori delle mozioni occorrerebbe trovare una soluzione adeguata anche per le società individuali, sebbene in tal caso il nome del titolare dovrebbe sempre far parte della ditta. Aggiunte supplementari quali «proprietario» o «successore» dovrebbero permettere di mantenere la ditta di un’impresa già afferma- ta sul mercato. Dalla sua entrata in vigore, circa 100 anni fa, il diritto della ditta commerciale è rimasto praticamente invariato. Con le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 20084, le disposizioni sulla formazione delle ditte di società anonime, società a garanzia limitata e società cooperative sono state uniformate e notevolmente sempli- ficate. Tali società possono scegliere liberamente la loro ditta, rispettando i principi generali sulla formazione delle ditte e indicandovi la forma giuridica. Inoltre, una ditta deve distinguersi chiaramente da tutte le altre ditte con la stessa forma giuridica già iscritte.

1.2 La normativa proposta

1.2.1 Obiettivi

Continuità della ditta La ditta originaria deve poter essere usata a tempo indeterminato. Sono in particolare possibili mutamenti di soci senza che sia necessario cambiare la ditta e, nel caso ideale, la trasformazione in un’altra forma giuridica tange la ditta soltanto per quanto riguarda l’indicazione di tale forma. Il valore raggiunto e coltivato di una ditta può

1 12.3727 «Agevolare la successione d’impresa».

2 12.3769 « Modernizzare il diritto delle ditte commerciali».

3 Le società in nome collettivo e le società in accomandita si designano con il termine di «società di persone». 4 RU 2007 4791

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così essere mantenuto e ne risulta rafforzata anche l’importanza della ditta come marchio iscritto nel registro di commercio.

Riconoscibilità della forma giuridica Il diritto vigente esige che nella ditta delle società anonime, a garanzia limitata e cooperative sia indicata la forma giuridica. Se in futuro tutte le società indicheranno la forma giuridica nella propria ditta, ossia se ogni società si designerà per quello che è, si potranno evitare incertezze in merito alla riconoscibilità della ditta e ingan- ni sulla forma giuridica.

Armonizzazione della formazione delle ditte A tutte le società iscritte nel registro di commercio vanno applicate le stesse disposi- zioni concernenti la formazione delle ditte, affinché il diritto della ditta commerciale sia in ampia misura indipendente dalla forma giuridica. Eccetto quella delle imprese individuali, la ditta è formata da un nucleo liberamente scelto, completato dalla pertinente indicazione della forma giuridica.

Armonizzazione del diritto esclusivo di usare la ditta Secondo il diritto vigente le ditte di società di persone e di società in accomandita per azioni devono distinguersi soltanto da altre società della stessa forma nello stesso luogo, mentre il diritto esclusivo della ditta di società anonime, a garanzia limitata e cooperative si applica a tutta la Svizzera. Il disegno estende il principio dell’esclusività a tutta la Svizzera per tutte le società commerciali. Si tiene così conto del fatto che il raggio d’azione di molte società non si limita più al Comune in cui hanno sede.

1.2.2 Panoramica delle novità

Società di persone e società in accomandita per azioni Alle ditte delle società di persone e delle società in accomandita per azioni si appli- cano le disposizioni già in vigore per esempio per le ditte delle società anonime o a garanzia limitata. La ditta è formata da un nucleo completato dall’indicazione della forma giuridica. In linea di massima, l’elemento principale della ditta può essere scelto liberamente. Può consistere in una denominazione di fantasia o in un termine specifico o, come sinora, contenere il cognome di una o più persone. In ogni caso vanno osservati il principio della veridicità e il divieto di trarre in inganno. Le persone menzionate con il loro cognome nella ditta delle società di persone o in accomandita per azioni, tuttavia, non devono più essere soci illimitatamente responsabili; potrebbe invece per esempio trattarsi anche di soci fondatori che nel frattempo hanno abbandonato l’impresa. La ditta delle società di persone e in accomandita per azioni non dipende più dai cognomi dei soci al momento illimitatamente responsabili. Le società di persone o in accomandita per azioni esistenti potrebbero pertanto mantenere la propria ditta anche nel caso in cui un socio illimitatamente responsabile abbandonas-

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se l’impresa. Gli articoli 947 e 948 del Codice delle obbligazioni (CO)5 possono quindi essere abrogati. Nella ditta deve sempre essere indicata, per esteso o in forma abbreviata, la forma giuridica. Il diritto esclusivo di usare una ditta di società di persone o in accomandita per azioni si estende anch’esso a tutta la Svizzera. Pertanto, tutte le ditte di società commerciali o cooperative recenti devono distinguersi anche dalle ditte di società di persone o in accomandita per azioni già iscritte nel registro di commercio. L’estensione a tutta la Svizzera del diritto esclusivo di usare una ditta restringe leggermente la libera scelta della ditta di una società di persone o in accomandita per azioni. D’altro canto tale estensione garantisce a una ditta l’esclusività su scala nazionale. In caso di trasformazione in un’altra forma giuridica, il nucleo della ditta può essere mantenuto e va adeguata soltanto l’indicazione della forma giuridica. Ciò consente per esempio a una PMI o a un’impresa start up che dispone di poco capitale di fondare dapprima una società in nome collettivo o in accomandita, trasformandola successivamente in un’altra forma giuridica senza dover modificare il nucleo della propria ditta. Le trasformazioni sono rette dalla legge del 3 ottobre 20036 sulla fusione (LFus). Dalla ditta non si possono più desumere in ogni caso le persone illimitatamente responsabili. Le informazioni sulle persone responsabili sono tuttavia consultabili nel registro di commercio, in cui vanno enumerati tutti i soci con le indicazioni necessarie per la loro identificazione.

Imprese individuali L’impresa individuale rappresenta un caso speciale sotto il profilo del diritto delle ditte commerciali. Non trattandosi né di una società commerciale né di una persona giuridica, bensì dell’esercizio di un’azienda da parte di una persona fisica, occorre tenerne conto nella formazione della ditta. La ditta non deve dare l’impressione che l’impresa individuale sia indipendente dal titolare e che possa acquisire diritti e contrarre obblighi autonomamente. L’elemento principale della ditta è quindi sem- pre il cognome del titolare. In un certo senso, il cognome assume la funzione di indicare la forma giuridica. La ditta di un’impresa individuale può limitarsi al cognome del titolare. Può inoltre contenere anche indicazioni che servono a descrivere più in dettaglio il titolare o rinviano alla natura dell’impresa oppure denominazioni di fantasia. Tuttavia, sinora la ditta di un’impresa individuale non poteva contenere cognomi di più persone. Il presente disegno prevede che la ditta di un’impresa individuale possa contenere – nel rispetto del principio di veridicità e del divieto di trarre in inganno –, oltre al cognome del titolare, anche altri cognomi diversi da quello del titolare. Se tuttavia la ditta di un’impresa individuale contiene anche altri cognomi, quello del titolare deve essere reso riconoscibile, anteponendo la menzione «titolare» al cognome o al nome del titolare. Il diritto esclusivo di usare la ditta di un’impresa individuale resta circoscritto al luogo o al comune in cui l’impresa ha sede. Vista la presenza di cognomi omonimi, l’estensione del diritto esclusivo a tutta la Svizzera porterebbe a numerosi conflitti

5 RS 220 6 RS 221.301

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nell’ambito del diritto delle ditte commerciali, poiché le ditte di imprese individuali devono imperativamente contenere il cognome del titolare. Per evitare questo pro- blema, molte delle circa 150 000 imprese individuali iscritte nel registro di commer- cio dovrebbero completare la loro ditta con aggiunte obbligatorie, quali per esempio il nome di battesimo o la sede.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1 Estensione delle norme vigenti

Dopo che, pochi anni fa, le prescrizioni sulla formazione delle ditte delle società anonime, a garanzia limitata e cooperative sono state uniformate e notevolmente semplificate, si rende ora necessario estendere tali prescrizioni a tutte le società commerciali. Per la verifica dell’ammissibilità di una ditta si può rimandare alla prassi esistente, solo le abbreviazioni delle forme giuridiche sono in parte nuove. Anche la menzione esplicita del titolare nella ditta di un’impresa individuale è già in uso nella prassi per evitare ditte non chiare e, di conseguenza, malintesi riguardo al titolare.

1.3.2 Procedura di consultazione

Osservazioni generali Il 22 gennaio 2014 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione, che si è conclusa il 29 aprile 2014. Sono pervenuti 39 pareri sull’avamprogetto. La stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è espressa positiva- mente in merito alle modifiche del diritto delle ditte commerciali. Secondo il Canto- ne di Neuchâtel non vi è più necessità d’intervento, poiché le società di persone interessate sono già state trasformate in persone giuridiche. Soltanto il Cantone di San Gallo ha respinto l’avamprogetto nel suo insieme, perché particolarmente incen- trato sulle due mozioni, sostenendo che in tal modo si perde l’opportunità di creare un diritto delle ditte commerciali unitario e coerente.

Indicazioni concernenti la forma giuridica L’indicazione della forma giuridica nella ditta delle società di persone e in acco- mandita per azioni è stata accolta in maniera decisamente favorevole. È stato chiesto sia di disciplinare le indicazioni della forma giuridica a livello di legge sia di rinun- ciare a un disciplinamento vincolante. Il disciplinamento a livello di ordinanza delle abbreviazioni delle forme giuridiche ammesse è pertanto un compromesso ragione- vole. Viene così garantita anche la necessaria flessibilità.

Ditta per tutte le persone giuridiche Alcuni partecipanti hanno auspicato che le nuove norme si applichino anche alle associazioni, alle fondazioni e agli istituti di diritto pubblico iscritti nel registro di commercio, benché per queste forme giuridiche non vi siano problemi riguardo alla regolamentazione della successione. Secondo la concezione giuridica vigente, le associazioni e le fondazioni non hanno una ditta bensì un nome, mentre gli istituti di diritto pubblico hanno una denomina-

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zione. Soprattutto in occasione dell’iscrizione di associazioni e fondazioni nel regi- stro di commercio, nella prassi sorgono spesso problemi di delimitazione tra nomi e ditte di società. Se tutte le persone giuridiche dovessero indicare la forma giuridica nel nome, nella ditta o nella designazione, anche i nomi di associazioni e fondazioni, nonché le designazioni degli istituti di diritto pubblico, sarebbero riconosciuti come tali. Occorre tuttavia osservare che non tutte le associazioni e fondazioni devono iscri- versi nel registro di commercio per ottenere personalità giuridica e non tutte sono tenute a iscriversi nel registro di commercio. Di conseguenza, la conformità legale dei nomi non potrebbe essere verificata sin dall’inizio e, in caso di iscrizione succes- siva nel registro di commercio, il nome originario dovrebbe essere cambiato. La designazione delle persone giuridiche di diritto pubblico deriva spesso da appositi atti normativi ed è stabilita dal rispettivo legislatore (p.es. comunale o cantonale). L’onere sarebbe ingente nel caso in cui, nel quadro dell’iscrizione nel registro, la denominazione fosse contestata dall’ufficio di commercio e dovesse essere nuova- mente adeguata dal legislatore. Per disciplinare i nomi di associazioni e fondazioni nonché le designazioni degli istituti di diritto pubblico non è necessaria una revisione del diritto delle ditte com- merciali, bensì una rielaborazione del diritto in materia di nomi o un adeguamento del diritto alla personalità delle persone giuridiche nel Codice civile (CC)7. Dal momento che il progetto è incentrato sulla regolamentazione della successione, che praticamente non interessa le associazioni, le fondazioni e gli istituti di diritto pub- blico, si rinuncia a un’ulteriore revisione del CC.

Termine transitorio In casi sporadici le disposizioni transitorie hanno dato adito a osservazioni. È stato chiesto che, entro un determinato termine transitorio, tutte le società di persone e le società in accomandita per azioni già iscritte nel registro di commercio sottostiano al nuovo diritto e che completino la loro ditta con l’indicazione della forma giuridica, affinché si sviluppi un diritto delle ditte commerciali unitario. Queste richieste non considerano che, anche nel caso in cui debba essere soltanto integrata l’indicazione della forma giuridica e anche in assenza di tasse del registro di commercio, un adeguamento della ditta causa alle imprese spese supplementari legate alla modifica della loro identità visiva. Di conseguenza, le imprese interessate dalle disposizioni transitorie devono poter decidere autonomamente se e come sottoporre la propria ditta al nuovo diritto.

Ulteriori osservazioni Riguardo alle società in accomandita, un partecipante alla consultazione chiede lo stralcio della responsabilità dell’accomandante nelle operazioni effettuate per la società. Essendo priva di riferimento al diritto delle ditte commerciali, tale richiesta non è stata accolta. Un altro partecipante chiede di verificare, in caso di continuazione di un’impresa altrui, che il predecessore abbia rispettato tutti gli obblighi nei confronti dei lavora- tori e delle assicurazioni sociali e, per evitare i «fallimenti a catena», di vietare alla medesima cerchia di persone la scelta di una ditta simile. Tali richieste sono volte

7 RS 210

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principalmente a sanzionare le violazioni degli obblighi e le infrazioni dei responsa- bili. Il diritto delle ditte commerciali serve alla designazione e all’identificazione delle imprese e non ha il compito di porre dei limiti a determinate persone nella fondazione di un’impresa. Pertanto anche queste richieste non sono state conside- rate.

1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

1.4.1 Germania

Osservazioni generali Il diritto tedesco delle ditte commerciali è stato liberalizzato nel 1998 con la legge sulla riforma del diritto commerciale (Handelsrechtsreformgesetz). Da allora solo pochi principi della formazione delle ditte sono prescritti per legge (§ 18 segg. Handelsgesetzbuches; HGB). Il diritto delle ditte commerciali è disciplinato secondo gli stessi principi per tutte le forme giuridiche.

Indicazione della forma giuridica Ogni ditta iscritta nel registro di commercio deve obbligatoriamente contenere un’aggiunta della forma giuridica (§ 19 HGB, § 4 AktG, § 4 GmbHG, § 3 GenG, § 2 PartGG), che permetta di individuare i rapporti di responsabilità: – imprese individuali: «eingetragener Kaufmann», «eingetragene Kauffrau» o un’abbreviazione comunemente comprensibile di questa indicazione, per e- sempio «e.K.», «eK», «e.Kfm.» o «e.Kfr.»; – società in nome collettivo: «offene Handelsgesellschaft» o un’abbreviazione comunemente comprensibile di questa indicazione, per esempio «OHG»; – società in accomandita: «Kommanditgesellschaft» o un’abbreviazione co- munemente comprensibile di questa indicazione, per esempio «KG»; – se in una società in nome collettivo o in accomandita non è responsabile per- sonalmente alcuna persona fisica, la limitazione della responsabilità deve es- sere riconoscibile nella ditta, per esempio mediante l’aggiunta «GmbH & Co. KG» o «GmbH & Co. oHG»; – società anonima: «Aktiengesellschaft» o l’abbreviazione «AG»; – società a garanzia limitata: «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» o l’abbreviazione «GmbH»; – società cooperativa: «eingetragene Genossenschaft» o l’abbreviazione «eG»; – Partnerschaft (partenariato): il nome di un partenariato deve contenere alme- no il cognome di un partner, l’aggiunta «und Partner» o «Partnerschaft» nonché l’indicazione di tutti i mestieri o professioni rappresentati nel parte- nariato. I nomi di persone diverse dai partner non possono essere inclusi nel nome del partenariato.

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Protezione della ditta Secondo il § 30 HGB ogni nuova ditta deve distinguersi chiaramente da tutte le altre ditte (nel caso di partenariati: nomi) esistenti nello stesso luogo o nello stesso comu- ne politico e iscritte nel registro di commercio o delle cooperative. La distinzione di due ditte identiche attraverso la sola aggiunta della forma giuridica non è sufficiente. Il giudice del registro di commercio controlla d’ufficio se la ditta sia chiaramente distinguibile poiché, in caso contrario, l’iscrizione non può avvenire.

1.4.2 Austria

Osservazioni generali La legge sulle imprese (Unternehmensgesetzbuch; UGB), le cui parti essenziali sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007 e che ha sostituito la legge sul commercio (Han- delsgesetzbuch; HGB), ha notevolmente semplificato e liberalizzato le disposizioni sulla formazione delle ditte, consentendo un’ampia libertà nella scelta del contenuto della ditta. Nella ditta di un’impresa individuale o di una società di persone iscritta nel registro di commercio non può comparire il nome di una persona che non sia l’imprenditore individuale o un socio illimitatamente responsabile. È possibile derogare a tale principio soltanto in caso di continuazione della ditta.

Indicazione della forma giuridica Qualsiasi ditta iscritta nel registro di commercio deve contenere obbligatoriamente l’aggiunta della forma giuridica da cui siano riconoscibili i rapporti di responsabilità. Le seguenti aggiunte sono prescritte per legge: – le imprese individuali devono contenere la seguente indicazione nella loro ditta: «eingetragener Unternehmer», «eingetragene Unternehmerin» o «e.U.»; – le società in nome collettivo devono contenere nella ditta l’indicazione «of- fene Gesellschaft» o un’abbreviazione comunemente comprensibile di que- sta indicazione, per esempio «OG»; – le società in accomandita devono contenere nella ditta l’indicazione «Kom- manditgesellschaft» o un’abbreviazione comunemente comprensibile di que- sta indicazione, per esempio «KG»; – se in una società in nome collettivo o in accomandita non è responsabile per- sonalmente alcuna persona fisica, la limitazione della responsabilità deve es- sere riconoscibile nella ditta, per esempio mediante l’aggiunta «GmbH & Co KG» o «GmbH & Co OG»; – fatte salve le norme deontologiche, in alternativa all’indicazione «OG», i li- beri professionisti (medici, avvocati, notai, architetti, ecc.) possono usare anche l’indicazione «Partnerschaft» o – se la ditta non contiene i nomi di tut- ti i soci – l’aggiunta «und Partner». In alternativa all’indicazione «Komman- ditgesellschaft» si può usare quella di «Kommandit-Partnerschaft»; – la ditta di una società anonima deve contenere l’indicazione «Aktiengesel- lschaft» oppure l’abbreviazione «AG» o «A.-G.»;

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– la ditta di una società a garanzia limitata deve contenere l’indicazione «Ge- sellschaft mit beschränkter Haftung» o l’abbreviazione «GmbH», «GesmbH», «G.m.b.H.» o «Ges.m.b.H.»; – la ditta di una società cooperativa deve contenere l’indicazione «eingetrage- ne Genossenschaft» o l’abbreviazione «e.Gen.».

Protezione della ditta Ogni nuova ditta deve distinguersi chiaramente da tutte le altre ditte esistenti nello stesso luogo o nello stesso comune e iscritte nel registro delle ditte. La distinzione chiara è garantita se è abbastanza caratterizzante da impedire una confusione nelle relazioni commerciali ordinarie e non soltanto in un confronto attento delle ditte o secondo l’interpretazione della categoria degli imprenditori. Anche in questo caso è sempre decisiva l’impressione complessiva nel singolo caso.

1.4.3 Francia

Osservazioni generali In Francia non esiste un vero e proprio diritto codificato delle ditte commerciali. La «dénomination sociale» è il contrassegno con il quale un’impresa è iscritta nel registro di commercio e con cui si presenta nelle relazioni giuridiche e commerciali. Serve a identificare le imprese in quanto persone giuridiche e deve essere utilizzata insieme ad altre indicazioni di rilievo per l’identificazione. L’articolo 1835 del Code Civil prescrive in generale che la «dénomination sociale» deve essere stabilita nello statuto e può essere modificata in base a una pertinente decisione.

Indicazione della forma giuridica Le disposizioni specifiche sulla forma giuridica sanciscono l’obbligo di usare la «dénomination sociale» con l’indicazione della pertinente forma giuridica (e, a seconda della forma giuridica, anche con ulteriori indicazioni) nelle relazioni giuri- diche e commerciali. Pertanto la «dénomination sociale» non deve necessariamente essere iscritta nel registro di commercio con l’indicazione della forma giuridica: – la società in nome collettivo è designata con una «dénomination sociale» che può contenere uno o più nomi di soci e deve essere obbligatoriamente com- pletata con l’espressione «société en nom collectif» (art. L221-2 Code du commerce); – la società in accomandita semplice è designata con una «dénomination so- ciale» che può contenere uno o più nomi di soci illimitatamente responsabili e deve essere obbligatoriamente completata con l’espressione «société en commandite simple» (art. L222-3 Code du commerce); – la società a garanzia limitata (che nel diritto francese presenta diverse forme) è designata con una «dénomination sociale» che può contenere uno o più nomi di soci e deve essere obbligatoriamente completata con l’indicazione della forma giuridica (société à responsabilité limitée, entreprise uniperson- nelle à responsabilité limitée) o della pertinente abbreviazione (SARL, EURL) e con l’indicazione del capitale sociale (art. L223-1 Code de com- merce);

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– la società anonima (che nel diritto francese presenta diverse forme) è desi- gnata con una «dénomination sociale» che deve essere obbligatoriamente completata con l’indicazione della forma giuridica (société anonyme, société en commandite par actions, société par actions simplifiée, société par ac- tions unipersonnelle, société européenne) o della pertinente abbreviazione (SA, SCA, SAS, SASU, SE) e con l’indicazione del capitale azionario (art. L224-1 code de Commerce); – la società cooperativa (che nel diritto francese è considerata una forma parti- colare della SA o della SARL) è designata con una «dénomination sociale» che deve essere obbligatoriamente completata con l’espressione «société coopérative de production» o l’abbreviazione «SCOP» e con l’indicazione della forma di base (p. es. société à responsabilité limitée à capital variable o SARL à capital variable) (Loi 47-1775 del 10.09.1947 e Loi 78-763 del 19.07.1978); – oltre all’impresa individuale classica, che si presenta anch’essa con una «dénomination sociale» (completata dall’indicazione della forma giuridica), per commercianti individuali il diritto francese prevede la possibilità della responsabilità limitata in forma di entreprise individuelle à responsabilité limitée (abbreviazione EIRL; art. 526-6 Code du commerce).

Protezione della «dénomination sociale» I giudici francesi riconoscono la priorità d’uso delle diverse denominazioni usate nel commercio (nom commercial, enseigne e dénomination sociale). Se un’impresa usa una denominazione di un’altra impresa, si è eventualmente in presenza di concor- renza sleale. La «dénomination sociale» è protetta a partire dall’iscrizione dell’impresa nel Registre du commerce et des sociétés (RCS). Spetta al proprietario imporre la protezione della denominazione.

1.4.4 Italia

Osservazioni generali Il diritto italiano distingue tra la «ditta», la denominazione usata da commercianti individuali, la «ragione sociale», usata per le società di persone (società in nome collettivo; società in accomandita semplice), e la «denominazione sociale», usata come denominazione per le società di capitali (società per azioni; società a respon- sabilità limitata). Il diritto delle ditte commerciali è disciplinato in maniera appros- simativa nel Codice civile e si limita alla «ditta».

Indicazione della forma giuridica Nel caso delle società di persone la «ragione sociale» deve contenere uno o più cognomi di soci illimitatamente responsabili e l’indicazione del rapporto di società o della forma giuridica (s.n.c., s.a.s.). Le società di capitali, invece, possono scegliere liberamente la loro «denominazione sociale» (informazione sui soci, scopo dell’impresa o denominazione di fantasia) con l’aggiunta obbligatoria della forma giuridica (s.p.a., s.r.l., società cooperativa a responsabilità illimitata o società coope- rativa a responsabilità limitata). La società in accomandita per azioni è considerata una società di capitali atipica la cui «denominazione sociale» deve essere formata in

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modo tale da comprendere il cognome di almeno uno dei soci illimitatamente re- sponsabili con l’aggiunta della forma giuridica (S.a.p.a.).

Protezione della ditta Secondo l’articolo 2566 del Codice civile italiano il registro delle imprese deve rifiutare l’iscrizione di una ditta identica a quella di un’altra impresa già iscritta che persegue lo stesso scopo o ha sede nello stesso luogo. Si applica il principio della priorità dell’iscrizione, che conferisce alla persona autorizzata il diritto esclusivo di usare la sua ditta.

1.4.5 Gran Bretagna

Osservazioni generali In Gran Bretagna non esiste un vero e proprio diritto codificato delle ditte commer- ciali. Singoli atti normativi8 stabiliscono i principi tecnici più importanti per l’iscrizione delle denominazioni di imprese. Ad eccezione di queste rigide condizio- ni quadro, che influiscono inevitabilmente sul diritto materiale delle ditte commer- ciali, la legislazione relativa alla formazione del «company name» è liberale.

Indicazione della forma giuridica La denominazione di un’impresa commerciale iscritta nel registro di commercio deve contenere l’indicazione della forma giuridica. Tale indicazione deve trovarsi alla fine del nome. Il nome di una private company deve terminare con il termine «Limited» o l’abbreviazione «Ltd.», quello di una public company con il termine «public limited company» o l’abbreviazione «PLC». In tal modo i terzi che intrat- tengono contatti commerciali con l’impresa sono consapevoli che la responsabilità della società o dei soci è limitata. Lo stesso vale per le Limited Liability Partner- ships (LPP) e le Community Interest Companies (CIC). I commercianti individuali (sole traders) devono indicare nella loro denominazione il nome del titolare. Se usano un’altra denominazione, sono tenuti a iscriversi nel registro di commercio e devono indicare il nome del titolare e il suo indirizzo su tutti i documenti commer- ciali, apportarlo sull’insegna del locale commerciale e renderlo noto sul sito Internet. Lo stesso vale per le società di persone (partnerships), che in linea di massima devono includere nel nome dell’impresa il nome di almeno un socio illimitatamente responsabile e l’indicazione della «(general) partnership» o «limited partnership». Se usano una denominazione che deroga a questi principi, sono tenute a iscriversi nel registro di commercio e devono comunicare i nomi dei soci.

Protezione della ditta L’iscrizione nella Companies House nazionale è rifiutata d’ufficio se è già registrata una società con una denominazione identica. L’identità è valutata in base alla se- quenza dei segni e all’impressione generale che suscita la denominazione da esami- nare. Il registro di commercio accetta le denominazioni simili ad altre già iscritte. L’iscrizione non tutela tuttavia da un’azione promossa a causa del rischio di confu- sione delle denominazioni.

8 Cfr. Companies Act (2006), Part 5, Chapter 2 o Company and Business Names Regula- tion (1981).

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1.4.6 Unione europea

La direttiva 2009/101/CE9 contiene molte condizioni volte a favorire la trasparenza nelle relazioni giuridiche e commerciali. Secondo l’articolo 5 della direttiva, gli Stati membri devono prescrivere alle società di indicare nella corrispondenza e sugli ordinativi, tra le altre cose, la forma giuridica, la sede, lo stato di liquidazione e informazioni sul capitale. S’intende così garantire che nello spazio UE ogni impresa possa essere univocamente identificata e giuridicamente qualificata.

1.4.7 Riassunto

La situazione normativa in Svizzera corrisponde già oggi in ampia misura a quella tedesca e austriaca. Questo non sorprende, considerate le radici tedesche del diritto svizzero delle ditte commerciali. Rispetto alla Germania e all’Austria vi è tuttavia una necessità di adeguamento in merito alla formazione delle ditte di società di persone. Il presente progetto tiene conto di questa situazione prevedendo per tale tipo di società nuove possibilità nella scelta della ditta. Tuttavia, poiché non si può trascurare la protezione di terzi, è in futuro previsto che l’indicazione della forma giuridica diventi obbligatoria. Questa soluzione corrisponde alla normativa della Germania e dell’Austria, ma anche a quella dell’Italia e della Gran Bretagna e di molte altre regioni nel mondo (Asia, USA, Australia).

1.5 Interventi parlamentari

I seguenti interventi parlamentari chiedono modifiche nel diritto delle ditte commer- ciali: – mozione Rime del 18 settembre 2012 «Agevolare la successione d’im- presa»10; – mozione Bischof del 20 settembre 2012 «Modernizzare il diritto delle ditte commerciali »11. Tutte le richieste avanzate sono state considerate nel disegno. Si rimanda al com- mento ai singoli articoli. Le mozioni qui elencate possono essere stralciate dal ruolo.

9 Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, GU L 258 del 1.10.2009, pag. 11.

10 12.3727 n, Boll. Uff. 2012 N 2250, Boll. Uff. 2013 S 585.

11 12.3769 s, Boll. Uff. 2012 S 970, Boll. Uff. 2013 N 907.

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2 Commento ai singoli articoli

Art. 945 cpv. 2 Secondo il diritto vigente, in caso di continuazione di un’azienda altrui, la ditta di un’impresa individuale può contenere solo eccezionalmente i cognomi di più perso- ne. Il nuovo titolare deve essere menzionato nella ditta e il rapporto di successione va indicato con aggiunte quali «nuovo titolare» o «ex titolare»12. Secondo il presente disegno la deroga di cui all’articolo 953 capoverso 2 CO si applicherà a tutte le imprese individuali. Oltre al cognome del titolare della ditta, potranno quindi essere indicati – nel rispetto del principio di veridicità e del divieto di trarre in inganno – anche altri cognomi diversi da quello del titolare. Se tuttavia la ditta di un’impresa individuale contiene altri cognomi percepiti come tali, il cognome del titolare deve essere reso riconoscibile anteponendo per esempio la menzione «titolare» al suo cognome o al suo nome. Poiché questo nuovo disciplinamento si applica a tutte le imprese individuali e in particolare in caso di continuazione di un’impresa altrui, l’articolo 953 CO può essere abrogato. Oltre ai casi di continuazione di un’azienda, tale disciplinamento potrebbe essere importante per imprese individuali titolari di una licenza di contrassegni che contengono un nome.

Art. 947 e 948 Le ditte di società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni non devono più contenere soltanto i nomi dei soci illimitatamente responsabili, bensì, conformemente all’articolo 944 CO, possono essere formate anche da deno- minazioni specifiche o da nomi di fantasia. Gli articoli 947 e 948 CO possono per- tanto essere abrogati.

Art. 950 III. Ditte sociali / 1. Formazione delle ditte La disposizione, introdotta con l’ultima revisione parziale del diritto delle ditte commerciali, secondo cui le società anonime, le società a garanzia limitata e le società cooperative sono fondamentalmente libere nella scelta della loro ditta, ma devono indicare la forma giuridica, è estesa alle ditte di società in nome collettivo, di società in accomandita e di società in accomandita per azioni. La ditta consiste quindi di un nucleo completato dall’indicazione della forma giuridica. Purché non violi il principio di veridicità e il divieto di trarre in inganno e non vi siano interessi pubblici contrari, il nucleo della ditta può essere scelto liberamente. La forma giuri- dica può essere indicata per esteso o con un’abbreviazione. Conformemente alla vigente prassi del registro di commercio, nelle traduzioni della ditta almeno la forma giuridica deve essere indicata in una lingua nazionale. Ciò impedisce che, nel caso di una società secondo il diritto svizzero, si abbia l’impressione che si tratti di una forma giuridica prevista da un ordinamento giuridico straniero. In tutte le lingue nazionali sono indiscusse e in uso da molto tempo le abbreviazioni della società anonima «AG» e «SA» e della società a garanzia limitata «GmbH», «Sàrl», «Sagl» e «Scrl». Tuttavia in nessuna lingua nazionale esiste un’abbrevia- zione di uso corrente per la società cooperativa. Nella Svizzera latina è comune l’abbreviazione «SNC» per société en nom collectif e società in nome collettivo.

12 Cfr. n. marg. 238 della direttiva del 1° apr. 2009 all’attenzione delle autorità del registro di commercio concernente l’esame delle ditte e dei nomi (www.zefix.ch → Basi legali).

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Nella prassi dei Cantoni di lingua tedesca non si è ancora affermata un’abbrevia- zione per le società di persone e le società in accomandita per azioni. In Germania e in Austria l’abbreviazione di società in accomandita è «KG», ma va osservato che nei due Paesi non esiste la «Kollektivgesellschaft». In Svizzera l’abbreviazione «KG» potrebbe pertanto confondere. Anche se la determinazione delle abbreviazioni è delegata al Consiglio federale, che le può stabilire in un’ordinanza, al momento nelle quattro lingue nazionali sono possibili le seguenti abbreviazioni: Tedesco Aktiengesellschaft AG Genossenschaft Gen Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH Kollektivgesellschaft KlG Kommanditgesellschaft KmG Kommanditaktiengesellschaft KmAG

Francese Société anonyme SA (Société) Coopérative SCoop Société à responsabilité limitée Sàrl Société en nom collectif SNC Société en commandite SCm Société en commandite par actions SCmA

Italiano Società anonima SA (Società) Cooperativa SCoop Società a garanzia limitata Sagl Società in nome collettivo SNC Società in accomandita SAc Società in accomandita per azioni SAcA

Romancio Societad anonima SA Corporaziun Corp Societad cun responsabladad limitada Scrl Societad collettiva SCl Societad commanditara SCm Societad acziunara en commandita SACm

Art. 951 Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta Vista la nuova normativa sul diritto esclusivo per le società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni, il vigente capoverso 1 è abrogato. Il diritto esclusivo di usare la ditta di cui al vigente capoverso 2, che finora si applicava soltanto alle ditte di società anonime, società a garanzia limitata e società cooperati-

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ve, comprenderà ora anche le ditte di società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni.

Art. 953 Poiché si può far uso a tempo indeterminato della ditta di società commerciali e cooperative e nel caso delle imprese individuali, oltre al nome del titolare, la ditta può anche contenere altri nomi che non coincidono con quest’ultimo, il disciplina- mento esplicito per l’uso della ditta in caso di assunzione di un’azienda è superfluo. Poiché l’assunzione di un’azienda deve comunque essere disciplinata, in tale conte- sto occorre anche prevedere il consenso dell’alienante per l’uso della sua ditta. L’articolo 953 CO può pertanto essere abrogato.

2.1 Modifica di altre disposizioni

del Codice delle obbligazioni Art. 607 Poiché la ditta di una società in accomandita non deve più contenere soltanto i nomi di soci illimitatamente responsabili, ma può ad esempio essere costituita anche da nomi di fantasia, l’articolo 607 CO va abrogato.

2.2 Disposizioni transitorie

Art. 1 Disposizioni transitorie Regola generale Fatte salve disposizioni contrarie, le disposizioni transitorie del Codice civile (titolo finale CC) si applicano anche al CO (art. 1 cpv. 1 D Disp. trans.).

Art. 2 Disposizioni transitorie Adeguamento delle ditte iscritte Per le società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni già esistenti, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni non implica l’obbligo di ade- guare la loro ditta al nuovo diritto e di completarla con l’indicazione della forma giuridica. L’adeguamento volontario è ovviamente ammesso. Se la ditta non è ade- guata al nuovo diritto, si può continuare a far uso di quella esistente, ma solo fintan- to che le persone menzionate con il loro nome nella ditta restano soci illimitatamente responsabili. Se tali persone abbandonano la società, la ditta, che in tal caso dovreb- be essere modificata anche secondo il diritto vigente (art. 947 e 948 CO), va adegua- ta al nuovo diritto. L’adeguamento al nuovo diritto comporta che la ditta non deve più essere obbligatoriamente modificata in riferimento ai nomi dei soci uscenti; va tuttavia completata con l’indicazione della forma giuridica.

Art. 3 Disposizioni transitorie Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta Il diritto esclusivo su scala svizzera di usare la ditta di società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni vale solo per le ditte iscritte, modificate o completate con l’indicazione della forma giuridica dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto. Soltanto per tali ditte il registro di commercio controlla che non vi sia

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già una ditta di una società commerciale con un nucleo identico. Alle ditte già iscrit- te prima dell’entrata in vigore della nuova legge e da allora rimaste invariate si continuerà ad applicare il diritto esclusivo secondo la normativa anteriore.

2.3 Modifica di altri atti normativi

2.3.1 Legge del 23 giugno 200613 sugli

investimenti collettivi Art. 12 cpv 2 e art. 101 L’abbreviazione della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è modificata in «SAcCol», conformemente all’abbreviazione proposta al numero 2 per la società in accomandita.

3 Ripercussioni

3.1 Per la Confederazione

Non si prevedono ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale della Con- federazione.

3.2 Per i Cantoni

Il presente disegno si ripercuote sui Cantoni in particolare nell’ambito del registro di commercio. La verifica della ditta in occasione di nuove iscrizioni e modifiche rientra già oggi nei compiti degli uffici cantonali del registro di commercio. Il dise- gno non crea oneri supplementari.

3.3 Per l’economia

L’obiettivo del disegno di permettere che una ditta possa essere mantenuta a tempo indeterminato protegge il valore raggiunto e coltivato di una ditta. Per le PMI in particolare questo rappresenta un’agevolazione, perlomeno sotto il profilo del diritto delle ditte commerciali, nella pianificazione e nella regolamentazione della succes- sione. Poiché le disposizioni transitorie non impongono alle ditte esistenti di adeguarsi al nuovo diritto, le società di persone e le società in accomandita per azioni non do- vranno sostenere costi diretti. Un adeguamento volontario della ditta comporta gli stessi costi di qualsiasi altra modifica della ditta.

13 RS 951.31

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4 Rapporto con il programma di legislatura

Il disegno non è stato annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 201214 sul pro- gramma di legislatura 2011–2015 né nel decreto federale del 15 giugno 201215 sul programma di legislatura 2011–2015. Uno degli obiettivi della legislatura è tuttavia quello di rafforzare l’economia svizzera grazie a condizioni quadro ottimali. La riduzione dell’onere amministrativo delle imprese è una delle misure che consentono di raggiungere tale obiettivo. La continuità della ditta e il disciplinamento unitario della formazione della ditta di società commerciali contribuisce a tale riduzione.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Il disegno si fonda sull’articolo 122 della Costituzione federale (Cost.)16, che confe- risce alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto civile.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera La Svizzera non ha concluso alcun trattato internazionale concernente il diritto delle ditte commerciali e pertanto non è vincolata da alcun impegno internazionale in tale settore.

5.3 Subordinazione al freno alle spese

Il disegno non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per costituire crediti d’impegno o dotazioni finanziarie.

5.4 Delega di competenze legislative

Il presente disegno crea la base legale formale per poter disciplinare in un’ordinanza le abbreviazioni ammesse per le forme giuridiche.

14 FF 2012 305 15 FF 2012 6413 16 RS 101

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