Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Dipertimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale della migrazione UFM
Rapporto esplicativo
concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente l’introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Ufficio federale della migrazione, Berna, giugno 2009
1 Situazione iniziale 3
2 Recepimento del regolamento (CE) n. 380/2008 3
2.1 Procedura di recepimento 3
2.2 Contenuto del regolamento (CE) n. 380/2008 4
2.2.1 Regolamento (CE) n. 1030/2002 4
2.2.2 Modifiche indotte dal regolamento (CE) n. 380/2008 5
2.3 Modifiche in base al recepimento del regolamento (CE) n. 380/2002 (Atto
A) 6
2.3.1 Necessità dell'adeguamento 6
2.3.2 Regolamentazione proposta 6
2.3.3 Commenti alle singole disposizioni 7
2.3.3.1 Disposizioni della LStr 7
2.3.3.2 Disposizioni della LSISA 11
2.4 Altre modifiche di legge (Atto B) 13
2.4.1 Necessità della modifica 13
2.4.2 Commenti alle singole disposizioni 13
2.4.2.1 Disposizioni della LStr 13
2.4.2.2 Disposizioni della LSISA 14
3 Ripercussioni 15
3.1 Ripercussioni per la Confederazione 15
3.2 Conseguenze per i Cantoni 16
4 Programma di legislatura 17
5 Aspetti giuridici 17
5.1 Compatibilità con gli obblighi internazionali 17
5.2 Costituzionalità 17
5.2.1 Decreto federale (Atto A) 17
5.2.2 Modifiche legali (Atto B) 18
5.3 Decisione di approvazione e trasposizione 18
Decreto federale concernente l’introduzione della biometria nei permessi di soggiorno per stranieri (Avamprogetto)
Scambio di note del 30 giugno 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 380/2008 del Consi- glio del 18 aprile 2008 che introduce la biometria nel permesso di sog- giorno uniforme per cittadini di Paesi terzi.
Altre modifiche di legge
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Il 5 giugno 2005 il Popolo svizzero ha accettato gli accordi bilaterali di associazione a Schengen e Dublino1. La Svizzera ha ripreso nel suo diritto nazionale tutti gli atti normativi dell'UE cui è fatto riferimento nell'accordo d'associazione della Svizzera a Schengen (AAS)2 e nell'accordo d'associazione della Svizzera a Dublino (AAD) 3, detti acquis di Schengen e di Dublino4. La Svizzera si è inoltre impegnata a recepire, in linea di massima, tutti i futuri atti riguardanti Schengen e Dublino adottati dopo il 26 ottobre 2004 dall'UE e a trasporli, se necessario, nel diritto svizzero (sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino). La Svizzera ha ratificato i due accordi d'asso- ciazione il 20 marzo 2006 mentre gli Stati membri della CE e dell'UE il 1° febbraio
2008. Gli accordi sono entrati in vigore un mese dopo, il 1° marzo 2008, e sono
applicabili dal 12 dicembre 2008. La Svizzera si è impegnata a recepire, in linea di massima, tutti i futuri atti riguardanti Schengen e a trasporli, se necessario, nel diritto svizzero (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS, risp. art. 1 par. 3 e art. 4 AAD). Nella fattispecie si tratta dell'adozione del regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008 teso a determinare gli elementi di sicurezza e gli identificatori biometrici che gli Stati membri devono utilizzare nel modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi5.
2 Recepimento del regolamento (CE) n. 380/2008
2.1 Procedura di recepimento
Dalla firma degli accordi di associazione a Schengen e Dublino, il 26 ottobre 2004, la Svizzera ha recepito 82 sviluppi dell'acquis di Schengen (stato: maggio 2009). Conformemente all'AAS, la Svizzera deve pronunciarsi sull'accettazione dell'atto normativo notificatole e sulla sua eventuale trasposizione nel proprio ordinamento giuridico. Secondo l'articolo 7 paragrafo 2 lettera a AAS, l'UE notifica «immediata- mente» alla Svizzera l'adozione dell'atto in questione e la Svizzera risponde nei 30 giorni successivi all'adozione dell'atto. Non sempre le istituzioni euopee rispettano tale regola. Nel caso in questione, ad esempio, la notifica da parte dell'UE del rego- lamento (CE) n. 380/2008 è intervenuta oltre un mese dopo la sua adozione. Il regolamento (CE) n. 380/2008 è stato notificato alla Svizzera il 21 maggio 2008. Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale ha deciso di recepire il Regolamento (CE) 380/2008 sotto riserva dell'approvazione finale del Parlamento. Il 30 giugno 2008 la
1 Cfr. decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2004 6343). 2 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RU 2008 481; RS 0.360.268.1). 3 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (RU 2008 515; RS 0.142.392.68).
4 Cfr. allegati A e B AAS (RU 2004 5757) e art. 1 AAD (RU 2004 5779).
5 GU L 115 del 29 aprile 2008, pag. 1
Missione della Svizzera presso l’Unione europea ha fatto pervenire all'UE la nota di risposta della Svizzera. Il recepimento avviene mediante uno scambio di note avente, dal punto di vista della Svizzera, valore di trattato internazionale. Il trattato dev'essere approvato confor- memente alle disposizioni costituzionali sia dal Consiglio federale, sia dal Parlamen- to e, in caso di referendum, dal Popolo. Nell'ultimo caso la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica da parte dell'UE (art. 7 cifra 2 lett. b AAS) per il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero dell'atto notifi- catole. Nella fattispecie, la competenza per il recepimento dell’atto normativo incombe al Parlamento (e al Popolo). La Svizzera dovrebbe pertanto trasporre il regolamento (CE) n. 380/2008 nel suo diritto interno entro il 21 maggio 2010 (2 anni a decorrere dal 21 maggio 2008), anche in caso di referendum, nella misura in cui il regolamen- to non è direttamente applicabile. Secondo l’articolo 1 paragrafo 7 del regolamento, che modifica l’articolo 9 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1030/2002, la memo- rizzazione dell’immagine del volto come principale identificatore biometrico è attuata entro due anni e la memorizzazione delle immagini delle due impronte digi- tali è attuata entro tre anni dall’adozione delle relative misure tecniche. Anche la Svizzera è pertanto tenuta a introdurre la carta di soggiorno biometrica con fotogra- fia solo due anni dopo la notifica dell’adozione delle relative misure tecniche e la carta di soggiorno biometrica con le impronte digitali solo tre anni dopo tale notifi- ca. Per motivi pratici, organizzativi ed economici, la Svizzera introdurrà contempo- raneamente questi due dati biometrici nella carta di soggiorno per stranieri, e lo farà al più tardi due anni dopo la notifica dell’adozione delle relative misure tecniche. Ora, tali misure sono state approvate dall’UE il 20 maggio 2009 e notificate alla Svizzera il 25 maggio 2009. La Svizzera deve pertanto emanare una carta di sog- giorno biometrica per stranieri e disporre delle relative basi legali entro il 25 maggio 2011, anche in caso di referendum. . Lo scambio di note entra in vigore quando la Svizzera informa l’Unione europea che sono soddisfatti i suoi requisiti costituzionali.
Se la Svizzera rifiuta il recepimento di uno sviluppo dell'acquis, è applicabile una procedura speciale. Le parti sono chiamate a esaminare nel quadro di un comitato misto le possibilità di continuare l'applicazione degli accordi. Se la procedura ha un esito negativo, gli accordi d'associazione a Schengen e a Dublino cessano d'essere applicabili (art. 7 par. 4 AAS).
2.2 Contenuto del regolamento (CE) n. 380/2008
2.2.1 Regolamento (CE) n. 1030/2002
In base al regolamento CE n. 1030/20026 è stato messo a punto un permesso di soggiorno uniforme. Il regolamento fa parte dell'acquis di Schengen (allegato B AAS). Definisce i beneficiari del permesso di soggiorno uniforme. Mette a punto un modello uniforme di permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi, attestante «un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio» (art. 1 par. 2 del regolamento). Tale armonizzazione non concerne né i visti né i permessi la
6 GU L 157 del 15 giugno 2002, pag. 1
cui durata non supera tre mesi né i permessi rilasciati in attesa dell'esame di una domanda di permesso di soggiorno o di asilo. In linea di principio, il permesso di soggiorno uniforme non può essere rilasciato ai familiari di cittadini dell'Unione europea che esercitano il loro diritto alla libera circolazione né ai cittadini di Stati membri dell'AELS aderenti allo Spazio economico europeo, e ai loro familliari, che esercitano il loro diritto alla libera circolazione. La Svizzera rilascia il nuovo permesso di soggiorno conformemente alle disposizio- ni del regolamento 1030/2002 dal 12 dicembre 2008. L'Unione europea ha ritenuto essenziale che il modello uniforme per i visti contenga tutte le informazioni necessa- rie e soddisfi requisiti tecnici molto elevati, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, con l’obiettivo di impedire e combattere l’immigrazione e il soggiorno illegali.
2.2.2 Modifiche indotte dal regolamento (CE) n. 380/2008
La modifica del regolamento (CE) n. 1030/2002 mediante il regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio del 18 aprile 20087 prevede l'introduzione della biometria nei permessi di soggiorno per stranieri. La biometria consiste nel memorizzare su un supporto (carta con microchip, codice a barre o semplice documento), una o più caratteristiche fisiche di un individuo (impronte digitali, riconoscimento facciale) per consentire di verificare che il portatore di un documento ne sia effettivamente il titolare. Il nuovo regolamento prevede inoltre che i permessi di soggiorno uniformi possono essere rilasciati unicamente sotto forma di documenti separati, secondo due formati «carta di credito» illustrati nel suo allegato I. Conformemente al regolamento (CE) n.380/2008, il modello uniforme di permesso di soggiorno biometrico deve contenere, memorizzate in un microchip, un'immagine del volto nonché due immagini di impronte digitali del titolare. Gli elementi biome- trici integrati nel titolo di soggiorno sono utilizzati unicamente per verificare l'auten- ticità del documento e l'identità del titolare grazie a elementi paragonabili, soltanto qualora la legislazione nazionale esiga la produzione del permesso di soggiorno. Il campo d'applicazione del regolamento modificato è inoltre più preciso. Il formato uniforme biometrico non dev'essere utilizzato come attestazione di una domanda di proroga di un permesso di soggiorno. Lo stesso vale per un permesso rilasciato in circostanze eccezionali in vista della proroga del soggiorno autorizzato per una durata massima di un mese. L'utilizzo del permesso di soggiorno uniforme all'infuori del campo d'applicazione definito dal regolamento è autorizzato unicamente se sono adottate le misure appropriate onde escludere qualsiasi confusione e se sul documen- to è apposta una menzione particolare che consenta di distinguere chiaramente il gruppo di titolari mirato (art. 5bis del regolamento). Secondo il regolamento, il rilevamento delle impronte digitali è obbligatorio a partire dall'età di sei anni e le persone per le quali è fisicamente impossibile rilevare le impronte digitali sono esentate da tale obbligo. Infine, l’articolo 1 cifra 7 del regolamento, che modifica l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1030/2002, precisa che la memorizzazione dell'immagine del volto è messa
in atto entro due anni e quella delle impronte digitali entro tre anni a decorrere
7 GU L 115 del 29 aprile 2008, pag. 1
dall'adozione delle nuove specificazioni tecniche..Queste ultime sono state notificate alla Svizzera il 27 maggio 2009 (cfr. n. 2.1).
2.3 Modifiche in base al recepimento del regolamento
(CE) n. 380/2002 (Atto A)
2.3.1 Necessità dell'adeguamento
Il regolamento CE n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi è direttamente applicabile. Le disposizioni ivi contenute non devono necessariamente essere trasposte nel diritto interno. Tuttavia, con l'introduzione della biometria, occorre procedere a talune modifiche della legge sugli stranieri (LStr) 8 e della legge federale del 20 giugno 20039 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA). Occorre in particolare indicare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno biometrico per stranieri. Inoltre, onde agevolare il lavoro delle autorità e diminuire il numero di rilevamenti biometrici, è auspicabile conser- vare i dati biometrici destinati al rilascio di un permesso di soggiorno così da poterli riutilizzare. Attualmente nella LStr manca una disposizione che consenta la conser- vazione dei dati nel quadro del rilascio di un permesso di soggiorno biometrico.
2.3.2 Regolamentazione proposta
All'articolo 102, la LStr prevede la possibilità di rilevare dati biometrici ai fini dell'identificazione. La LStr non prevede però la possibiità di conservare i dati biometrici rilevati allo scopo di rinnovare un permesso di soggiorno per stranieri. Onde semplificare il lavoro delle competenti autorità cantonali, è opportuno preve- dere una siffatta regolamentazione. I dati biometrici devono pertanto essere registrati dalle autorità cantonali in un sistema collegato al sistema d'informazione comune ai settori deglis tranieri e dell'asilo (SIMIC). Ciò consente ai beneficiari del permesso di soggiorno di rinnovare il loro permesso senza dover subire una nuova procedura di rilevamento biometrico e senza dover versare un ulteriore emolumento. Pertanto la conservazione dei dati biometrici nel sistema SIMIC non avviene principalmente per scopi di sicurezza. Registrando i dati biometrici sul microchip della carta di soggiorno sarà possibile controllare se le impronte digitali del titolare corrispondono a quelle contenute nel documento. Tecnicamente non è invece prevista la possibilità di confrontare le impronte digitali di una persona con quelle registrate nel sistema SIMIC. Infatti, contrariamente al passaporto biometrico svizzero, la carta di sog- giorno non costituisce un documento d’identità ma la conferma di un diritto di dimora in Svizzera. Il nuovo articolo 102a LStr prevede la conservazione e il tratta- mento delle domande biometriche conformemente allo scopo dichiarato, mentre l'articolo 102b LStr mira a definire le autorità autorizzate a leggere i dati registrati sul microchip della carta di soggiorno ai fini dell’identificazione delle persone. Peraltro, attualmente la legge non menziona la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno biometrico. Per ragioni di trasparenza appare necessario menzionare tale possibilità e delegare al Consiglio federale la competenza di definire quale categoria di stranieri ottiene un permesso di soggiorno biometrico. Questo principio e questa clausola di delega sono sanciti nell'articolo 41 LStr esistente, vertente sulla carta di soggiorno per stranieri.
8 RS 142.20 9 RS 142.51
Le disposizioni valevoli per i passaporti biometrici svizzeri vanno applicate per analogia, purché ciò sia necessario e pertinente. Il contenuto degli articoli 41a e 41b LStr si basa pertanto sulla legge sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (LDI)10. Nella LSISA occorre menzionare che il sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo contiene dati biometrici. Occorre inoltre un adeguamento lin- guistico, soprattutto per le versioni italiana e francese. In futuro occorre parlare unicamente di «carta di soggiorno per stranieri» («titre de séjour pour étrangers») anziché di «libretto» («livret»). Quest’ultima espressione si riferisce infatti a un documento che non corrisponde al formato carta di credito previsto per la nuova carta di soggiorno. È pertanto necessario adeguare i capoversi 2 lettera b e 3 lettera b dell’articolo 3 LSISA nelle versioni italiana e francese. Il nuovo articolo 7a LSISA definisce chiaramente chi può accedere ai dati biometrici relativi alle carte di sog- giorno per stranieri contenuti nel SIMIC. Tutti gli adeguamenti legali richiesti dal recepimento del regolamento (CE) n. 380/2002 figurano in un decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il regolamento (CE) n. 380/2002 (At- to A).
2.3.3 Commenti alle singole disposizioni
2.3.3.1 Disposizioni della LStr
In questo capitolo sono commentate le modifiche della LStr richieste dall’attuazione del regolamento (CE) n. 380/2008. Art. 41 Cpv. 4 L'articolo 41 verte sulla carta di soggiorno. Va rilevato che la carta di soggiorno può ora essere munita di un microchip contenente l'immagine digitalizzata del volto e due impronte digitali del titolari, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 380/2008. Secondo la Decisione K(2009) 3770 della Commissione del 20 maggio 2009 recante modifiche alle specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, sul microchip vanno registrati ulteriori dati. Trattasi, da un lato, dei dati iscritti nella parte leggibile elettronicamente della carta di soggiorno: codice del documento, Stato emittente (abbreviazione), numero del documento, data di nascita, sesso, data di scadenza della carta di soggiorno, cognome e nome del titolare nonché numero SIMIC. D’altro lato, il microchip deve contenere la chiave pubblica per l’autenticazione. Il Consiglio federale può stabilire mediante ordinanza che siano registrate più impron- te digitali (cfr. art.5).
Cpv. 5
10 Modifiche della LDI: cfr. messaggio relativo al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepi- mento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici FF 2007 4731.
Secondo l'articolo 41 il Consiglio federale definisce anche le persone la cui carta di soggiorno contiene un microchip e quali dati devono esservi registrati. Sarà pertanto precisato a livello d'ordinanza, nel rispetto del regolamento (CE) n. 380/2008, quali stranieri beneficiano di un permesso di soggiorno biometrico. Trattasi ad esempio di determinare se le persone ammesse provvisoriamente, che non possiedono un per- messo di soggiorno vero e proprio in Svizzera, otterranno un permesso di soggiorno uniforme biometrico o no. La stessa domanda si pone per quanto riguarda un cittadi- no di Paese terzo il cui genitore è europeo e che esercita il proprio diritto alla libera circolazione delle persone11. Queste precisazioni saranno rette nell'ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) 12. Cpv. 6 L'articolo 41 riprende, al capoverso 6, un principio figurante tuttora a livello d'ordi- nanza (OASA). L'UFM determina forma e contenuto delle carte di soggiorno, bio- metriche o meno. Resta inoltre libero come tuttora di incaricare terzi, in parte o totalmente, dell'allestimento delle carte di soggiorno.
Art. 41a Sicurezza e lettura del microchip
L'articolo 41a LStr riprende la disciplina prevista all’articolo 2a LDI13. Il microchip che figurerà sulla carta di soggiorno per stranieri è identico a quello previsto per il passaporto svizzero. È dunque logico riprendere una disciplina simile a quella previ- sta per il passaporto svizzero.
Cpv. 1 Il Consiglio federale è abilitato a fissare le esigenze tecniche legate alla sicurezza del microchip della carta di soggiorno per stranieri. I dati registrati sul microchip sono protetti mediante una firma digitalizzata che ne garantisce l’autenticità. Tale firma è prodotta mediante un’infrastruttura a chiave pubblica (ICP) e iscritta sulla carta di soggiorno al momento del suo allestimento. Le impronte digitali sono protette da un meccanismo di protezione supplementare, conformemente alle prescrizioni dell’UE. Grazie al controllo d’accesso allargato (Extended Access Control; EAC), le impron- te digitali registrate sul microchip sono protette in modo da poter essere lette unica- mente dai Paesi e dagli organi cui la Svizzera ha trasmesso le chiavi.
Cpv. 2 Il Consiglio federale deve essere abilitato a concludere trattati con altri Stati in merito alla lettura delle impronte digitali registrate nel microchip. Si tratta anzitutto degli Stati Schengen, che in avvenire dovranno eventualmente disporre delle chiavi di lettura della Svizzera per la carta di soggiorno per stranieri.
Art. 41b Servizi preposti all’allestimento della carta di soggiorno biometrica
11 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681 12 RS 142.201 13 Messaggio relativo al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del Rego- lamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, FF 2007 4731.
L'articolo 41b LStr riprende le regole previste per il passaporto biometrico svizzero in merito alle condizioni che devono soddisfare i servizi preposti all’allestimento (cfr. contenuto dell’art. 6a LDI).
Cpv. 1 Il regolamento (CE) n. 380/2008 precisa che le informazioni biometriche non devo- no essere divulgate a un numero di persone più grande del necessario. È pertanto raccomandato che ciascun Stato membro designi un unico organismo per la realizza- zione del modello uniforme di permesso di soggiorno, pur conservando se necessa- rio la facoltà di cambiare tale organismo. La Svizzera ha affidato l'allestimento delle carte di soggiorno biometriche alla ditta Trüb. Essa, come qualsiasi ditta incaricata dell'allestimento, è tenuta a rispettare le condizioni di cui all'articolo 41b LStr relati- ve in particolare alla sicurezza e alla qualità dell'allestimento dei documenti nonché al rispetto della protezione dei dati. Le persone che gestiscono la ditta devono inoltre godere di buona reputazione e possono essere sottoposte a controlli. Il progetto Nuova carta di soggiorno per stranieri (NAA) è stato oggetto di un appalto selettivo a due livelli. L’appalto si è basato, oltre che sulle norme federali del diritto in mate- ria di acquisti pubblici, anche sulle condizioni generali di vendita della Confedera- zione in materia di prestazioni informatiche (stato: giugno 1998) e sulle condizioni generali di vendita della Confederazione relative all’acquisto di beni (stato: 1.3.2001). L’aggiudicazione alla ditta Trüb è stata effettuata in base all’offerta del 21 marzo 2005. Le parti hanno firmato una convenzione quadro rispettivamente il 20 dicembre 2007 e l’11 gennaio 2008. Inoltre la ditta Trüb AG e la Confederazione svizzera (rappresentata dall’UFM) hanno firmato rispettivamente il 22 luglio 2008 e il 4 agosto 2008 un contratto di appalto generale.
Cpv. 2 Il capoverso 2 prevede inoltre che i membri della direzione di una ditta devono godere di una buona reputazione e possono essere oggetto di controlli di sicurezza.
Cpv. 3 Il capoverso 3 prevede che l’UFM può richiedere in qualsiasi momento alla ditta Trüb documenti giustificativi relativi ai capoversi 1 e 2.
Cpv. 4 Le prescrizioni valevoli per il produttore della carta di soggiorno devono essere applicabili anche ai prestatori di servizi e ai fornitori, qualora le prestazioni fornite rivestano un’importanza determinante per la produzione della carta di soggiorno biometrica. Nel quadro della carta di soggiorno biometrica la Trüb AG agisce quale azienda generale che fornisce i documenti di base e quale produttore finale che personalizza le carte di soggiorno.
Cpv. 5 Il Consiglio federale è libero di fissare le condizioni supplementari cui devono attenersi i servizi incaricati della produzione, gli altri produttori e i prestatori di servizi.
Art. 102a (nuovo) Dati biometrici per carte di soggiorno Cpv. 1 Questo nuovo articolo prevede, al capoverso 1, che l’autorità competente può regi- strare e conservare i dati biometrici necessari all'allestimento di una carta di sog- giorno per stranieri. Le autorità incaricate di rilevare i dati biometrici sono le autori- tà cantonali competenti in materia di migrazione. La Confederazione mette a disposizione un sistema informatico che consente di conservare i dati. La fotografia e le impronte digitali devono essere contenute in un sotto-sistema del sistema d'in- formazione comune ai settori degli stranieri e dell'asilo (sistema d’informazione centrale sulla migrazione, SIMIC)14. Accanto ai dati relativi a una persona, nella visualizzazione standard del SIMIC figurerà unicamente un numero che consentirà alle autorità autorizzate di accedere alle impronte digitali registrate separatamente. L'ordinanza SIMIC dovrà essere adeguata di conseguenza. Il sistema SIMIC offrirà un accesso a tali dati biometrici e consentirà il loro utilizzo nel quadro del rilascio di una carta di soggiorno per stranieri. I dati necessari all'allestimento di una carta di soggiorno saranno trasmessi di caso in caso, dalle autorità cantonali, alla ditta inca- ricata dell'allestimento del documento. Trattasi di un sistema «pull» secondo il quale la ditta accede ai pertinenti dati in un sotto-sistema in cui i dati sono stati trasferiti preliminarmente. Cpv. 2 In linea di principio, le autorità cantonali rilevano i dati biometrici ogni cinque anni. Ciò significa che ad esempio un detentore del permesso B, ovvero del permesso di dimora rinnovabile annualmente, non dovrà sottoporsi ogni anno a un nuovo rileva- mento biometrico. Non sarà neppure tenuto a versare un emolumento biometrico annuo. La soluzione proposta mira pertanto a semplificare il lavoro delle autorità da un lato e la procedura cui devono sottoporsi gli stranieri dall'altro. Ad ogni proroga del permesso di soggiorno lo straniero deve tuttavia presentarsi personalmente dinanzi alle competenti autorità cantonali. In tale occasione è effettuata una verifica dell’identità in base ai documenti d’identità del Paese d’origine. Sono possibili deroghe al principio secondo cui i dati biometrici vanno riregistrati ogni cinque anni, ad esempio qualora una persona abbia subito cambiamenti fisici tali da giustificare
una nuova fotografia. Occorre inoltre emanare regole particolari per i bambini. Tali deroghe saranno fissate nel quadro dell'OASA. La durata di conservazione dei dati sarà retta dall'ordinanza SIMIC15 (art. 18 ordinanza SIMIC). Cpv. 3 Inoltre, i servizi cantonali di migrazione sono autorizzati per legge a impiegare i dati registrati nel SIMIC, al fine di rinnovare una carta di soggiorno. Tali servizi canto- nali hanno accesso ai dati biometrici (fotografia e impronte digitali) esclusivamente ai fini della trasmissione alla ditta Trüb qualora siano adempite le condizioni per l'allestimento di una nuova carta di soggiorno. I servizi cantonali non potranno leggere l'immagine del volto. Attualmente una siffatta visualizzazione non è tecni- camente possibile. L'articolo 7a LSISA definisce in maniera esatta gli accessi ai dati biometrici del SIMIC.
14 RS 142.513 15 RS 142.513
Art. 102b Controllo dell’identità mediante la carta di soggiorno biometrica Il regolamento (CE) 380/2008 autorizza l’utilizzo della carta di soggiorno biometri- ca unicamente per verificare l’autenticità del documento o l’identità del titolare grazie ad elementi paragonabili e direttamente disponibili, qualora la legislazione nazionale esiga la produzione della carta di soggiorno (art. 1 par. 4 del regolamento). È bene precisare chiaramente chi è autorizzato a chiedere la produzione della carta di soggiorno in Svizzera e a leggere i dati registrati elettronicamente sul microchip. Cpv. 1 Il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di migrazione sono autorizzate a leggere i dati registrati elettronicamente sul microchip della carta di soggiorno biometrica ai fini dell’identificazione dello straniero o per verificare l’autenticità del documento. Cpv. 2 Secondo il capoverso 2 dell’articolo 102b LStr, il Consiglio federale può autorizzare le compagnie di trasporto, i gestori d’aeroporto e altri servizi chiamati a verificare l’identità delle persone, a leggere le impronte digitali registrate nel microchip della carta di soggiorno. Il Consiglio federale decide quali aziende e servizi hanno diritto di esigere la produzione della carta di soggiorno e di leggerla.
2.3.3.2 Disposizioni della LSISA
In questo capitolo sono commentate le modifiche della LSISA richieste dall’attuazione del regolamento (CE) n. 380/2008. Art. 3 L’articolo 3 LSISA verte sullo scopo del sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo. Il sistema serve tra l’altro all’emanazione della carta di sog- giorno. Cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b All’articolo 3 capoverso 2 lettera b LSISA, nella versione italiana (e francese) occor- re parlare di «carta di soggiorno» («titre de séjour») anziché di «libretto per stranie- ri» («livret pour étrangers»). Per motivi di trasparenza sono inoltre menzionate le carte di soggiorno contenenti dati biometrici. Anche l’articolo 3 capoverso 3 lette- ra b LSISA va modificato nelle versioni italiana e francese. La nozione di «carta di soggiorno» può essere utilizzata anche nel settore dell’asilo qualora il richiedente l’asilo sia autorizzato a rimanere in Svizzera durante la procedura. Tuttavia, questa conferma del soggiorno non rientra nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 (art. 1 del regolamento) – al richiedente l’asilo non può essere rilascia- to un titolo di soggiorno unitario. Art. 4 cpv. 1 Lett. b Occorre indicare che in avvenire il sistema d’informazione conterrà dati biometrici – ossia l’immagine del volto e le impronte digitali. Si tratta di dati biometrici rilevati
in vista del rilascio della carta di soggiorno biometrica. Nell’OASA16 verrà stabilito di quali dati biometrici si tratta esattamente. D’altro lato, nei fascicoli elettronici del settore dell’asilo figurano anche i dati rileva- ti durante la procedura d’asilo presso i Centri di registrazione e procedura o presso gli aeroporti. Si tratta concretamente delle fotografie dei richiedenti, cui i collabora- tori coinvolti nella procedura devono poter avere accesso in maniera semplice e celere (cfr. n. 2.4.1). Nell’ordinanza 3 dell’11 agosto 1999 17 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali sarà specificato che si tratta unicamente della fotografi- a. L’accesso a questi dati biometrici sarà retto dall’ordinanza SIMIC. Lett. c La lettera c corrisponde all’attuale lettera b.
Art. 7a Trattamento e accesso ai dati biometrici concernenti la carta di soggiorno Cpv. 1 Solo l’UFM e le autorità che emanano le carte di soggiorno per stranieri sono auto- rizzati a rilevare e inserire nel SIMIC i dati biometrici degli stranieri (immagine del volto e impronte digitali). Cpv. 2 È prevista la possibilità di affidare a terzi il rilevamento e la trasmissione dei dati della carta di soggiorno. Grazie a tale disposizione sarà possibile, se del caso, affida- re a terzi il rilevamento dei dati biometrici, in particolare qualora motivi pratici lo giustifichino. Il committente deve garantire che il terzo incaricato osservi le disposi- zioni vigenti in materia di protezione dei dati. Cpv. 3 Le autorità che potranno accedere in rete ai dati biometrici sono l’UFM e le autorità incaricate di emanare i documenti d’identità. Tali autorità hanno accesso unicamente nel quadro delle mansioni relative all’emissione delle carte di soggiorno biometriche conformemente al regolamento (CE) n. 380/2008. Cpv. 4 I servizi incaricati dell’allestimento delle carte di soggiorno ottengono i dati biome- trici nello stesso modo con cui ricevono i dati personali dei futuri titolari della carta. Come detto, si tratta di un sistema "Pull" che consente all’azienda di accedere uni- camente ai dati di cui abbisogna caso per caso. Cpv. 5 Il capoverso 5 dell’articolo 7a prevede la possibilità per l’UFM di trasmettere la fotografia o le impronte digitali di stranieri ad altre autorità amministrative nel quadro dell’assistenza amministrativa. Si tratta unicamente di poter identificare le vittime di incidenti, di catastrofi naturali o di atti di violenza nonché le persone scomparse.
16 RS 142.201 17 RS 142.314
2.4 Altre modifiche di legge (Atto B)
L'Atto B contiene modifiche di legge non dovute al recepimento del regolamento (CE) n. 380/2008 e integrate al presente progetto per motivi di economia procedura- le.
2.4.1 Necessità della modifica
Occorre procedere a due modifiche della LStr non legate al regolamento (CE) n. 380/2008 e concernenti le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto (art. 120a cpv. 3 LStr) nonché l’obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo (art. 104 cpv. 2 LStr). Anche la LSISA subisce alcune modifiche non basate sul recepimento del regola- mento (CE) n. 380/2008. Anche tali modifiche figurano pertanto in un atto separato. La LSISA deve inoltre essere adeguata nel quadro dell’introduzione del sistema d'informazione dei centri di registrazione e procedura e degli alloggi presso gli aeroporti (MIDES)18. L'autorità competente in materia d'asilo è autorizzata a rilevare i dati biometrici dei richiedenti (art. 22 cpv. 1 LAsi). MIDES intende rendere acces- sibile per via elettronica taluni dati, segnatamente biometrici, legati alla presentazio- ne di una domanda d'asilo, rilevati nei centri di registrazione e procedura o presso gli aeroporti. Affinché tali dati del MIDES possano essere ripresi automaticamente nei dossier elettronici dei richiedenti l'asilo, ovvero nel SIMIC, occorre precisare che in avvenire il SIMIC conterrà anche dati biometrici relativi al settore dell'asilo. La LSISA19 e la sua ordinanza d'esecuzione (ordinanza SIMIC)20 sono inoltre state elaborate nel 2006 nel quadro della fusione dell'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES) e dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR). Ciò ha dato luogo a un’unificazione delle banche dati di questi uffici sotto il profilo tecnico. Dal punto di vista giuridico, la LSISA e l'ordinanza SIMIC hanno disciplinato tale fusione sintetizzando in una legge e un'ordinanza l'insieme dei pertinenti testi giuridici. La presente revisione offre l'occasione di ottimizzare la definizione degli accessi alla banca dati SIMIC da parte delle autorità autorizzate. Infine, lo scopo del trattamento dei dati nei dossier elettronici federali del settore degli stranieri e dell'asilo (e-dossier) è ridefinito nella legge.
2.4.2 Commenti alle singole disposizioni
2.4.2.1 Disposizioni della LStr
Art. 104 cpv. 2 Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo Lett. a L’articolo 3 capoverso 2 della direttiva 2004/82/CE21 elenca i dati che devono essere comunicati dalle imprese di trasporto. Trattasi di un elenco non esaustivo. Gli Stati membri sono liberi di esigere ulteriori dati. Gli organi incaricati del controllo di
18 Cfr. rapporto del 19 dicembre 2008 concernente la modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri. 19 RS 142.51 20 RS 142.513
21 GU L 261 del 6 agosto 2004, pag. 24
frontiera hanno espresso il desiderio che venga loro comunicato il sesso dei passeg- geri. Tale indicazione supplementare agevola loro il lavoro di valutazione in caso di riscontro nella banca dati e in vista dell’identificazione di un passeggero. Lett. b Lo Stato emittente figura ora nell’elenco dei dati. Unitamente al numero del docu- mento, tale indicazione è indispensabile per poter effettuare una ricerca nella banca dati con il documento di viaggio quale criterio di ricerca. Lo Stato che ha emesso il documento non è necessariamente lo stesso di cui il passeggero possiede la cittadi- nanza (ad es. passaporti per stranieri). Questa estensione dell’elenco dei dati non implica nessun onere supplementare per le imprese di trasporto aereo, che rilevano in ogni caso il sesso del passeggero e lo Stato che ha emanato il documento di viag- gio (ambo i dati figurano nella Machine Readable Zone [MRZ]).
Art. 120a Violazione dell’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto Occorre adeguare la formulazione dell’articolo 120a capoverso 3 LStr. Nel corso della valutazione Schengen, nel febbraio 2009, gli esperti dell’UE hanno rilevato che la formulazione attuale non è conforme a Schengen. Occorre eliminare il passaggio secondo cui si può rinunciare a infliggere la multa, «segnatamente se non sussistono spese scoperte di sostentamento, assistenza, allontanamento o rinvio coatto». Il fatto che non sussistano spese scoperte di sostentamento o di assistenza non può essere rilevante per la responsabilità penale di un’impresa di trasporto e non può quindi indurre a rinunciare a infliggere la pena. A tal fine devono entrare in linea di conto esclusivamente i fatti inerenti all’impresa e al comportamento della stessa.
2.4.2.2 Disposizioni della LSISA
Art. 3 Cpv. 2 lett. j e cpv. 3 lett. i Occorre precisare nella LSISA lo scopo del sistema elettronico nel settore degli stranieri e dell'asilo. Trattasi qui di agevolare le procedure consentendo un accesso elettronico ai fascicoli UFM delle persone interessate. Tale precisazione è necessaria in particolare in vista dell'introduzione di MIDES.
Art. 4 cpv. 1 Lett. b L'adeguamento richiesto della lettera b è già stato effettuato nel quadro dell’Atto A (decreto federale). Rinviamo al relativo commento.
Lett. d Occorre prevedere a livello di legge che il sistema d'informazione comprenda un sotto-sistema contenente i fascicoli relativi alle procedure del settore degli stranieri e dell'asilo in forma elettronica. In tal modo è chiaro che un unico sotto-sistema del SIMIC contiene i dossier elettronici sia del settore degli stranieri che del settore dell'asilo.
Art. 9 Cpv. 1 Lett. a L’UFM può autorizzare le autorità comunali di polizia ad accedere ai dati del settore dell’asilo (art. 9 lett. a e Allegato 1 dell’Ordinanza SIMIC). Ciò non significa tutta- via che, a prescindere da un bisogno effettivo, tutte le autorità comunali di polizia ottengono un tale accesso. Le domande sono esaminate individualmente. In partico- lare, l’accesso è autorizzato qualora le autorità comunali di polizia agiscano in rappresentanza delle autorità migratorie o assicurino insieme ad esse determinati compiti nel settore migratorio. Ciò concerne principalmente importanti stazioni turistiche o Comuni che ospitano un forte numero di frontalieri. Inoltre, attualmente i servizi incaricati dell'aiuto sociale hanno unicamente accesso ai dati relativi al settore dell'asilo, mentre l'accesso al settore degli stranieri è loro negato. Tale restrizione è infondata e numerosi uffici d'aiuto sociale hanno già espresso il desiderio di poter accedere al SIMIC anche per il settore degli stranieri. L'articolo 9 va modificato di conseguenza.
Cpv. 2 Lett. a Le autorità comunali di polizia hanno accesso già ora ai dati relativi al settore dell’asilo conformemente all'articolo 10 lettera a dell'ordinanza SIMIC nonché al suo allegato 1. Le domande sono esaminate individualmente. Il presente adeguamen- to è di natura formale e mira a precisare tale diritto d'accesso a livello di legge. L'articolo 9 va modificato di conseguenza.
Cpv. 3 L'articolo 9 LSISA (versione attuale) definisce gli accessi in linea ai dati del settore degli stranieri (cpv. 1) e dell'asilo (cpv. 2). Gli articoli 9 (dati del settore degli stra- nieri) e 10 (dati del settore dell'asilo) dell'ordinanza SIMIC22 riprendono pressapoco il contenuto della disposizione della legge. La differenza si spiega con il fatto che taluni dati non sono considerati « degni di particolare protezione » e la disciplina dell'accesso a tali dati non necessita una base legale in senso formale (cfr. art. 19 cpv. 3 LPD). Nella fattispecie, l'ordinanza SIMIC prevede un accesso più ampio di quanto previsto dalla legge. Il nuovo capoverso 3 è creato onde esplicitare tale fatto.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
La Confederazione prende a suo carico le spese di realizzazione della carta di sog- giorno per stranieri fino all'attuazione effettiva del progetto (spese d’esecuzione). Tale sviluppo non implica nessun onere supplementare per la Confederazione. Le spese per l’introduzione dei dati biometrici nel nuovo permesso di soggiorno per
22 RS 142.513
stranieri sono previste nel credito del DFGP per Schengen e Dublino, che ammonta a 140 milioni di franchi svizzeri. Il credito destinato al nuovo permesso di soggiorno biometrico ammonta a 3 milioni di franchi. Con questo importo sono coperte le spese per l’adeguamento del SIMIC, tutte le spese per lo sviluppo del nuovo titolo di soggiorno, le spese del Centro Servizi informatici del DFGP (CSI DFGP) nonché le spese d’introduzione. L’importo non comprende le spese per lo sviluppo della piatta- forma eDocument per la registrazione dei dati biometrici (cfr. cap. 3.2) e della PKI. Queste spese sono raggruppate per tutti i progetti che utilizzano la piattaforma eDocument in una rubrica speciale del credito del DFGP per Schengen e Dublino. Attualmente le spese d’esercizio della carta di soggiorno sono comprese nelle spese d’esercizio dell’applicazione SIMIC. L’introduzione della carta di soggiorno biome- trica provoca un aumento delle spese d’esercizio dovuto agli adeguamenti del SIMIC e alla gestione della piattaforma eDocument. Queste spese d’esercizio sup- plementari e le spese di attuazione della Confederazione sono coperte mediante un emolumento percepito per il rilascio delle carte di soggiorno. Le spese legate ai sistemi di registrazione degli uffici cantonali sono a carico dei rispettivi Cantoni. Le spese d’esercizio sono parimenti a carico dei Cantoni. Le modifiche relative alla LSISA non hanno alcuna conseguenza finanziaria 23.
3.2 Conseguenze per i Cantoni
Attualmente è in fase di sviluppo la piattaforma sistema eDocument sotto la direzio- ne del Centro Servizi informatici del DFGP (CSI DFGP), in collaborazione con i diversi uffici federali interessati. La piattaforma consente il rilevamento e il tratta- mento dei dati biometrici per più documenti (passaporto svizzero, documenti di viaggio svizzeri, visti e permessi di soggiorno) e funge da supporto alle varie appli- cazioni informatiche interessate (SIMIC, ISR, VIS ecc.). Alla fine del 2007 è stato svolto un appalto pubblico per l'acquisto delle apparecchiature necessarie. La società Siemens (Svizzera) SA è stata scelta per la realizzazione e la consegna delle compo- nenti (hardware e software). La realizzazione della piattaforma e delle sue compo- nenti è tuttora in corso. I Cantoni dovranno disporre delle infrastrutture necessarie per assicurare il rileva- mento dell’immagine del volto, delle impronte digitali e della firma. Dovranno peraltro assumersi anche le spese di produzione della carta di soggiorno biometrica. La società cui è stata affidata tale produzione, ovvero la Trüb AG, prevede un costo indicativo tra i 15 e i 20 franchi svizzeri per carta, IVA esclusa. La produzione annua delle carte di soggiorno per cittadini di Paesi terzi è stimata a 340 000 unità. Affinché i Cantoni possano ammortizzare questi oneri senza troppe difficoltà è previsto di fissare un emolumento per il rilevamento dei dati biometrici e la produ- zione dei titoli di soggiorno. Questi emolumenti saranno retti dall'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (OEmol-LStr)24. Serviranno a coprire le nuove spese che i Cantoni e la Confederazione (cfr. cap. 3.1) saranno chiamati a sostenere.
23 Per quanto concerne MIDES; cfr. il rapporto del 19 dicembre 2008 concernente la modifi- ca della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri. 24 RS 142.209
4 Programma di legislatura
Il progetto non è annunciato esplicitamente né nel messaggio del 23 gennaio 200825 sul programma di legislatura 2007–2011 né nel decreto federale del 18 settembre
200826 sul programma di legislatura 2007–2011. In tale programma il Consiglio
federale prevede tuttavia nuovi sviluppi dell'acquis di Schengen da trasporre nel diritto interno. L'annuncio dei pertinenti messaggi figura in particolare al punto 4.2.2 del messaggio sul programma di legislatura27. Lo stesso risulta anche dall'obiettivo di consolidazione delle relazioni con l'UE del Consiglio federale, il quale auspica una messa in atto rapida degli accordi di Schengen e Dublino (4.5.1 messaggio sul programma di legislatura)28.
5 Aspetti giuridici
5.1 Compatibilità con gli obblighi internazionali
Il recepimento della biometria nei permessi di soggiorno per stranieri è conforme agli obblighi internazionali della Svizzera.
5.2 Costituzionalità
5.2.1 Decreto federale (Atto A)
Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della biometria nei permessi di soggiorno per stranieri si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costi- tuzione federale (Cost.)29, secondo cui gli affari esteri competono alla Confedera- zione. Questo implica che la Confederazione è abilitata a concludere accordi con l'estero. Il recepimento di questo sviluppo dell'acquis di Schengen necessita da una parte della conclusione di un accordo internazionale e dall'altra, per quanto concerne il recepimento della biometria nei permessi di soggiorno per stranieri, di un'attuazio- ne a livello della legge formale (revisione della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr] e della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo [LSISA]), entrambi da sottoporre al Parla- mento. La competenza del Parlamento risulta dall'articolo 166 capoverso 2 Cost. Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., gli accordi internazionali sotto- stanno a referendum se di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale o comprendenti disposizioni impor- tanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. L’accordo d’associazione a Schengen può essere denunciato dalla Svizzera o dalla Comunità europea (cfr. art. 17 AAS). Ogni accordo concernente il recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen è denunciabile alle condizioni previste dall'ac- cordo d'associazione a Schengen (cfr. art. 17 cpv. 4 AAS). Il recepimento della biometria in determinati documenti non concerne assolutamente l'adesione a un'or- ganizzazione internazionale. Resta da stabilire se lo scambio di note menzionato contiene disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro
25 FF 2008 597 26 FF 2008 7469 27 FF 2008 637 28 FF 2008 647 29 RS 101
attuazione è necessaria l'adozione di leggi federali. Per disposizioni che contengono norme di diritto s'indendono, secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge federale sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)30, le disposizioni generali e astratte di applicazione dirette che creano obblighi, conferiscono diritti o attribuisco- no competenze. Sono parimenti importanti le disposizioni che nel diritto interno, alla luce dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere formulate in una legge in senso formale. Il presente scambio di note prevede il recepimento della biometria nei permessi di soggiorno per stranieri. Il regolamento in questione contiene disposizio- ni direttamente applicabili e definisce segnatamente i dati biometrici che devono essere rilevati e figurare in un permesso di soggiorno per stranieri. Queste disposi- zioni sono importanti nella misura in cui non potrebbero essere pronunciate sul piano nazionale altrimenti che sotto forma di una legge in senso formale, conforme- mente all'articolo 164 capoverso 1 lettere c e g Cost.31. Il decreto federale che ap- prova e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della biometria nei permessi di soggiorno per stranieri sottostà pertanto al referendum in materia di accordi internazionali in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d cifra 3 Cost.
5.2.2 Modifiche legali (Atto B)
I presenti adeguamenti della LStr e della LSISA si fondano sull’articolo 121 capo- verso 1 Cost. Tali adeguamenti legislativi figurano in un atto distinto dal decreto d’approvazione del Consiglio federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente l’introduzione della biometria nei permessi di soggiorno per stranieri. Sottostanno a referendum conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.
5.3 Decisione di approvazione e trasposizione
La notifica da parte dell'UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note avente per la Svizzera valore di trattato internazionale. In virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost.32, l'approvazione di un trattato internazionale incombe generalmente all'Assemblea federale. Il Consiglio federale può tuttavia concludere autonomamente trattati internazionali nella misura in cui ne sia autoriz- zato da una legge federale o da un trattato internazionale, oppure trattandosi di trattati internazionali di portata limitata (art. 166 cpv. 2 Cost.; art. 7a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; LOGA33).
Un trattato è detto di portata limitata segnatamente se concerne materie rientranti nella sfera di competenze del Consiglio federale (art. 7a cpv. 2 lett. c LOGA). All'ar- ticolo 100, la LStr34 conferisce al Consiglio federale la competenza di concludere accordi internazionali in determinati settori. Il rilascio di permessi di soggiorno per stranieri non è tuttavia menzionato. Nessun'altra legge o trattato internazionale
30 RS 171.10
31 Cfr. sul recepimento della biometria nei passaporti, FF 2007 4731
32 RS 101 33 RS 172.010 34 RS 142.20
attribuisce inoltre al Consiglio federale la competenza per la conclusione di un siffatto trattato. La conclusione di un accordo relativo alla biometria nei permessi di soggiorno per stranieri ha effetti significativi per le persone tenute a fornire dati personali. La creazione di norme di tale tipo incombe pertanto, in generale, all'Assemblea federale in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 lettere b e c Cost. L'articolo 102 capoverso 2 LStr consente sì di rilevare dati biometrici nel contesto di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri allo scopo di accertare e assicurare l’identità di uno straniero, ma non consente di conservare dati biometrici nel contesto del rilascio di un permesso di soggiorno biometrico. I Cantoni saranno inoltre chiamati a realizzare il permesso di soggiorno biometrico per stranieri segnatamente rilevando i dati richiesti e trasmettendoli alla ditta incaricata dell'allestimento. Ora, le disposizioni fondamentali relative agli obblighi dei Cantoni al momento dell'attuazione e dell'e- secuzione del diritto federale devono essere considerate disposizioni importanti sottostanti all'approvazione del legislatore (art. 164 cpv. 1 lett. f Cost.). Considerato quanto precede, lo scambio di note relativo al recepimento del regola- mento (CE) n. 380/2008 dev’essere approvato dal Parlamento. La decisione del Parlamento sottostà a referendum conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d cifra 3 Cost. Conformemente all’articolo 1 paragrafo 7 del regolamento che modifica l’articolo 9 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1030/2002, la Svizzera è tenuta a integrare l’immagine del volto e le impronte digitali nel nuovo permesso per stranieri solo due anni dopo la notifica delle pertinenti specificazioni tecniche, ovvero a partire dal 21 maggio 2011 (cfr. n. 2.1). Fino a tale momento, il permesso di soggiorno è rilasciato nella forma attuale. Il regolamento va pertanto attuato solo a partire da tale data. Entro la stessa, la Svizzera notificherà all’UE la realizzazione dei propri requisiti costituzionali. Conformemente all'articolo 141a capoverso 2 Cost., il decreto federale che approva lo scambio di note e le modifiche di legge rese necessarie dal recepimento possono essere integrati nel medesimo atto legislativo.