Ordinanza dell'UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2010 e modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
Dipartimento federale dell’economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV
Ordinanza dell’UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2010
Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie
Note esplicative
A. Considerazioni generali
L’articolo 239g dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) attribuisce all’Ufficio federale di veterinaria la facoltà di prescrivere vaccinazioni contro la malattia della lingua blu. Con il presente progetto di ordinanza, l’UFV si avvale di tale facoltà stabilendo quali animali debbano essere vaccinati su tutto il territorio svizzero e le modalità di somministrazione del vaccino. Inoltre, vengono definite le competenze spettanti alle diverse parti interessate. Le campagne di vaccinazione effettuate finora, coordinate a livello internazionale, hanno avuto risultati molto positivi e nel 2009 la situazione epidemiologica è notevolmente migliorata. In Francia e in Germania è stato denunciato uno scarso numero di nuovi focolai della malattia, e nel 2009 in Svizzera durante la stagione estiva e quella autunnale non si sono registrati nuovi casi di infezione. Le campagne di vaccinazione del 2008 e del 2009 hanno perciò consentito di evitare gravi danni all’agricoltura. Tuttavia sotto il profilo sanitario i rischi non sono ancora stati scongiurati e per salvaguardare i risultati ottenuti finora è indispensabile un’ulteriore campagna di vaccinazione. Dai dati elaborati sulla base di modelli di calcolo risulta che l’attuale situazione epidemiologica favorevole consente di proteggere il patrimonio zootecnico anche ricorrendo ad una minore copertura di vaccinazione. Per garantire che quest’ultima sia sufficiente, è necessario, come in precedenza, che la maggior parte degli animali ricettivi alla malattia venga vaccinata: non occorre tuttavia somministrare il vaccino ad ogni singolo animale. Per questa ragione, i veterinari cantonali devono poter accordare deroghe all’obbligo di vaccinazione. Alla luce delle valutazioni relative alla situazione epidemiologica si possono evitare restrizioni al traffico degli animali.
B. Ordinanza dell’UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2010
Art. 1 Oggetto La campagna di vaccinazione fa parte di una strategia adottata a livello europeo; i suoi obiettivi corrispondono a quelli degli Stati confinanti con la Svizzera.
Art. 2 Animali da vaccinare Su tutto il territorio Svizzero la vaccinazione degli animali delle specie più ricettive (bovini e ovini) viene dichiarata obbligatoria. I caprini, i camelidi e le specie selvatiche di ruminanti, pur potendo contrarre il virus della Bluetongue presentano i sintomi clinici della malattia solo in casi estremamente rari. Per questa ragione, è sufficiente prevedere una vaccinazione facoltativa degli animali di queste specie. Considerato che il vaccino è disponibile soltanto per i Cantoni, è a questi ultimi che i privati devono rivolgersi per una vaccinazione su base volontaria.
Art. 3 Deroghe all'obbligo di vaccinazione I detentori di animali che, per principio, rinunciano alla vaccinazione, possono richiedere al veterinario cantonale competente di essere esonerati dall’obbligo di vaccinare il loro effettivo di animali. La relativa domanda scritta deve essere inoltrata mediante un modulo ufficiale prima dell’inizio della campagna. Per quanto attiene agli oneri amministrativi dovuti al trattamento delle domande suddette, e al rilascio delle relative autorizzazioni, si possono riscuotere emolumenti conformemente a quanto previsto dalle normative cantonali. L’autorizzazione può servire anche come attestato dell’esonero del detentore di animali dall’obbligo di vaccinazione. Sulla scorta delle esperienze maturate finora in relazione all’obbligo di vaccinazione contro la malattia della lingua blu si può ritenere che la copertura di vaccinazione sarà comunque sufficiente.
Art. 4 Vaccino e somministrazione L’intera quantità di dosi di vaccino necessaria in Svizzera verrà fornita tra gennaio e febbraio. Occorre provvedere all’immunizzazione primaria degli animali che non sono mai stati vaccinati o che sono stati vaccinati soltanto nel 2008: per gli ovini si tratta di un’unica vaccinazione; per tutte le altre specie animali è necessario provvedere a due somministrazioni del vaccino, ad una distanza di 3–8 settimane l’una dall’altra. Le capacità di difesa immunitaria degli animali già vaccinati nel 2008 e nel 2009, oppure soltanto nel 2009, devono essere rafforzate mediante un’unica somministrazione. Quelle degli animali vaccinati dopo il 15 ottobre 2009 saranno sufficienti anche nel 2010, perciò in primavera non occorrerà rivaccinarli.
Art. 8 Responsabilità L’acquisto delle dosi di vaccino viene finanziato dalla Confederazione. L’UFV definisce le linee operative generali per lo svolgimento della campagna di vaccinazione e coadiuva i Cantoni sotto il profilo amministrativo. I costi relativi allo svolgimento della vaccinazione sono a carico dei Cantoni e, se del caso, dei detentori di animali. I Cantoni affidano l'incarico di somministrare il vaccino esclusivamente a veterinari. Inoltre i Cantoni trattano le richieste di esonero dall’obbligo di vaccinazione. Sotto il profilo amministrativo la procedura dovrebbe essere semplificata, per quanto possibile, mettendo a disposizione un modulo di domanda standard. La distribuzione dei vaccini viene organizzata con la collaborazione dell’azienda distributrice. I Cantoni stabiliscono il numero di dosi di vaccino e i destinatari delle stesse; richiedono le quantità che sono state loro assegnate direttamente all’azienda distributrice. Se occorre un maggior numero di dosi di vaccino, l’UFV si accorda con il Cantone interessato in merito alla procedura da seguire. I veterinari non possono ordinare direttamente i vaccini all’azienda distributrice.
Art. 9 Conferma e registrazione Gli strumenti elettronici messi a disposizione per la gestione amministrativa della campagna di vaccinazione si sono dimostrati efficaci. La conferma del numero di animali vaccinati a livello di effettivo è necessaria allo scopo di controllare lo svolgimento della campagna di vaccinazione. Come finora, i dati possono essere trasmessi dai veterinari vaccinatori mediante un’applicazione Web oppure inseriti direttamente dal veterinario cantonale in SISVet. Nel caso dei bovini che hanno raggiunto l’età di vaccinazione, il sistema registra automaticamente i dati relativi alle vaccinazioni nei dati concernenti i singoli animali. I dati possono essere corretti a posteriori. L’ultima data di vaccinazione viene riportata come status vaccinale aggiornato nella BDTA.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2010, così da poter avviare per tempo la campagna di vaccinazione. Quest’ultima non potrà iniziare prima di quella data, visto che i vaccini saranno forniti soltanto alla fine di gennaio o all’inizio di febbraio. Inoltre i Cantoni necessitano di un tempo sufficiente per preparare la campagna sotto il profilo amministrativo. Ciò non comporta alcun rischio sanitario per gli animali, considerato che la malattia viene contratta prevalentemente d’estate e in autunno (nel periodo compreso tra luglio e novembre). Inoltre, iniziando la campagna di vaccinazione in febbraio le capacità di difesa immunitaria degli animali sono assicurate fino a fine 2010. Occorre concludere la campagna di vaccinazione prima del 31 maggio 2010, poiché in seguito gli animali sarebbero difficilmente raggiungibili a causa dell’estivazione.
C. Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie
Art. 239h Indennità Chi espone consapevolmente i propri animali ad un rischio sanitario più elevato – rinunciando a misure di prevenzione prescritte, come la vaccinazione contro la malattia delle lingua blu – deve anche farsi carico degli oneri che da ciò derivano: in altri termini, non può essere indennizzato dal Cantone se nel suo effettivo di bestiame si manifesta la malattia e si verificano perdite di animali.