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Revisione dell'ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche; revisione dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Gesundheit BAG

AVAMPROGETTO Commento alle modifiche dell’ordinanza del 26 novembre 2008 1 concernente gli esami federali per le professioni mediche

1. Situazione iniziale

L’ordinanza del 26 novembre 2008 2 concernente gli esami federali per le professioni mediche (Ordinanza sugli esami LPMed) emanata dal Consiglio federale conformemente all’articolo 13 della legge federale del 23 giugno 2006 3 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) è entrata in vigore il 1° gennaio 2009 e si applica gli studenti che sostengono esami federali secondo la LPMed. In base alle modifiche della legge del 21 marzo 1997 4 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) nonché dell’ordinanza del 25 novembre 1998 5 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), dal 1° gennaio 2010 non è più permesso versare indennità forfettarie ai membri delle commissioni extraparlamentari. Nell’ambito dell’attuazione dell’ordinanza sugli esami LPMed sono inoltre state identificate alcune lacune che richiedono ulteriori modifiche dell’ordinanza sugli esami LPMed: manca ad esempio una regolamentazione delle indennità versate ai cosiddetti pazienti standardizzati. Inoltre le tasse d’esame sono state definite troppo esose in particolare dalle università, dagli studenti nonché dal Parlamento (interrogazione Carobbio Guscetti 6 ). Siccome però a tutti deve essere concessa la possibilità di studiare indipendentemente dalle risorse finanziarie, le tasse d’esame vengono ridotte.

2. Commenti alle singole disposizioni modificate

Articolo 7 Commissioni d’esame Capoverso 4 lettera c I responsabili di sede non devono più necessariamente essere membri delle commissioni d’esame. Questa modifica è necessaria poiché con la regolamentazione in vigore potrebbe essere un problema rispettare la grandezza massima delle commissioni di nove membri (cfr. art. 7 cpv. 2), ad esempio nell’ambito della medicina umana con un totale di cinque responsabili di sede. Non è pero escluso che un responsabile di sede sia anche membro di una commissione d’esame. Rispetto alla regolamentazione in vigore, il fatto che possa essere incluso in una commissione d’esame un membro supplementare invece di un responsabile di sede non comporta alcun onere finanziario supplementare per la Confederazione. Già ora i membri delle commissioni d’esame che fungono anche da responsabili di sede sono indennizzati sia per la loro attività in qualità di membri della commissione d’esame che per quella di responsabili di sede. La selezione dei responsabili di sede da parte delle commissioni d’esame deve basarsi su criteri che consentono l’adempimento corretto dei compiti assegnati all’articolo 9.

Articolo 13 Ammissione Capoverso 4 La nuova disposizione stabilisce espressamente che chi si iscrive in ritardo per colpa sua non è ammesso al’esame federale. Non sono considerati ritardi per colpa propria quelli dovuti a motivi importanti, come malattia o infortunio.

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