Attuazione della modifica del 17 giugno 2011 della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (Semplificazione del rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale)
Indagine conoscitiva (11 giugno - 30 settembre 2012)
Rapporto esplicativo concernente l'attuazione della modifica del 17 giugno 2011 della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (Semplificazione del rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale)
11 giugno 2012
Rapporto
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
L'iscrizione degli Svizzeri all'estero nel catalogo elettorale è retta dall'articolo 5a capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5, http://www.admin.ch/ch/i/rs/1/161.5.it.pdf, abbreviata in seguito con l'acronimo LDPSE). Le diverse modalità di rinnovo dell'iscrizione sono elencate all'articolo 3 dell'ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.51, http://www.admin.ch/ch/i/rs/1/161.51.it.pdf, abbreviata in seguito con l'acronimo ODPSE).
1.2 Iniziativa parlamentare 08.522 «Facilitare l'esercizio dei diritti politici
degli Svizzeri all'estero»
Il 19 dicembre 2008 la consigliera nazionale Thérèse Meyer ha presentato un'iniziativa parlamentare con cui chiedeva di semplificare quanto possibile la procedura di rinnovo dell'iscrizione presso il Comune di voto (cfr. A tal fine, l'iniziativa proponeva che la partecipazione a una votazione o a un'elezione federale valesse come rinnovo dell'iscrizione; secondo l'autrice dell'iniziativa, la partecipazione allo scrutinio segnalerebbe infatti al servizio competente che l'interessato intende continuare a partecipare attivamente alla vita politica svizzera e che non ha cambiato indirizzo: partecipando allo scrutinio, l'interessato non sarebbe così tenuto a espletare altre formalità amministrative. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha ritenuto che il rinnovo automatico dell'iscrizione a seguito della partecipazione a una votazione o a un'elezione federale costituisse un sensibile passo avanti rispetto al modulo prestampato di cui all'articolo 3 capoverso 1bis ODPSE1 e che tale progresso giustificasse una modifica della LDPSE (cfr. a questo proposito il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 18 novembre 2010 [FF 2011 643, http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/643.pdf e il relativo parere del Consiglio federale del 22 dicembre 2010 [FF 2011 653, http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/653.pdf). In concreto, la semplificazione in questione richiedeva una modifica dell'articolo 5a LDPSE.
Introdotto dal n. I dell'ordinanza del 14 giugno 2002, in vigore dal 1° agosto 2002 (RU 2002 1758, http://www.admin.ch/ch/i/as/2002/1758.pdf).
1.3 La nuova normativa adottata dalle Camere federali
La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) non ha tuttavia ritenuto opportuno consultare i Cantoni in merito alle proposte da essa formulate. Accolta dalle Camere federali, l'iniziativa parlamentare si è poi tradotta nella modifica del 17 giugno 2011 della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (cfr. FF 2011 4487, http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/4331.pdf), il cui termine di referendum è scaduto infruttuosamente il 6 ottobre 2011. La modifica in questione ha il tenore seguente:
La partecipazione a una votazione o a un’elezione è equiparata a un rinnovo dell’iscrizione, sempre che il voto non sia espresso per via elettronica. Il Comune di voto annota che l’avente diritto di voto ha rinnovato la propria iscrizione alla data di ricezione del suo materiale di voto. Gli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto e autorizzati a votare per via elettronica possono rinnovare la propria iscrizione elettronicamente. Se il rinnovo dell’iscrizione avviene contemporaneamente al voto, il segreto del voto deve essere tutelato.
1.4 La normativa proposta
La data di entrata in vigore della summenzionata modifica della LDPSE dovrà essere stabilita dal Consiglio federale. In tale contesto, la Cancelleria federale intende sottoporre all'Esecutivo federale una proposta di modifica dell'ODPSE, modifica che si rende necessaria ai fini dell'introduzione e dell'applicazione nei Cantoni e nei Comuni del rinnovo semplificato voluto dal Parlamento. La Cancelleria federale ha inoltre deciso di svolgere un'indagine conoscitiva, così da offrire ai servizi cantonali interessati l'opportunità di esprimersi in merito alla modifica dell'ordinanza.
2 Commento ai singoli articoli
Sezione 1 Procedura di iscrizione
Considerazioni d'ordine generale Per garantire la coerenza terminologica tra l'ODPSE e la LDPSE, nel titolo della sezione 1 è necessario sostituire il termine «annuncio» con «iscrizione».
Si propone di condensare in un unico articolo (l'art. 5) le varie modalità di rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale di cui disporranno gli Svizzeri all'estero.
2.1 Annuncio
2.11 Art. 1 cpv. 1
Si approfitta dell'occasione offerta dalla presente revisione per sciogliere un'ambiguità del testo in vigore. Nella parte finale del capoverso, l'espressione «sia per scritto, sia presentandosi di persona» poteva infatti dare a intendere che per annunciarsi occorresse compiere entrambe le operazioni. Si è così deciso di sostituirla con «per scritto o presentandosi di persona».
2.12 Art. 3 Iscrizione nel catalogo elettorale
Il nuovo articolo 3 non è altro che il vigente articolo 4. È infatti più logico che l'iscrizione sia disciplinata prima del rinnovo della stessa (cui è dedicato dunque il nuovo art. 5, vale a dire il vigente art. 3).
2.13 Art. 4 Conferma dell'iscrizione
Il nuovo articolo 4 ricalca il vigente articolo 5. Nel capoverso 1 è stato stralciato l'avverbio «direttamente» e la fine del periodo. Il Comune di voto deve infatti confermare, mediante l'invio dell'apposito modulo, unicamente l'iscrizione e non più il rinnovo della stessa (cfr. il commento all'art. 5 cpv. 3).
2.2 Art. 5 Rinnovo dell'iscrizione
2.21 Art. 5 cpv. 1
Frase introduttiva La frase introduttiva si limita a sancire il principio secondo cui lo Svizzero all'estero che intende rinnovare l'iscrizione deve farlo entro quattro anni. Sono poi elencate le varie modalità di rinnovo.
Art. 5 cpv.1 lett. a e b Le lettere a e b ripropongono le due modalità attualmente previste dall'articolo 3 capoverso 1, secondo le quali l'annuncio è rinnovato mediante una dichiarazione scritta indirizzata al Comune di voto o, in taluni Cantoni, al servizio competente in materia (nuova lett. a), oppure presentandosi di persona presso lo stesso (nuova lett. b).
Art. 5 cpv.1 lett. c La lettera c ricalca il testo del vigente articolo 3 capoverso 1bis, che permette il rinnovo per mezzo di un modulo prestampato allegato almeno una volta all'anno dal servizio competente al materiale di voto.
Art. 5 cpv.1 lett. d La Cancelleria federale propone di introdurre alla lettera d la nuova modalità di rinnovo offerta agli Svizzeri all'estero, secondo cui la partecipazione a una votazione o a un'elezione
federale vale come rinnovo automatico dell'iscrizione (cfr. commento all' art. 5 cpv. 2 per quanto concerne il voto elettronico).
Art. 5 cpv. 1 lett. e La lettera e riprende la modalità di rinnovo attualmente prevista dall'articolo 7 capoverso 2 in caso di cambiamento di domicilio all'estero. A differenza di quanto prevede la disposizione vigente, tuttavia, il cambiamento di domicilio non deve più aver luogo all'interno dello stesso circondario consolare. Che abbia luogo all'interno dello stesso circondario consolare, da un circondario all'altro o da un Paese all'altro, il cambiamento di domicilio all'estero è infatti notificato al Comune di voto e vale quale rinnovo dell'iscrizione.
2.22 Art. 5 cpv. 2
Questo capoverso concretizza l'articolo 5a capoverso 4 LDPSE. Esso stabilisce che: 1. il Cantone che prevede il voto elettronico deve istituire una procedura che consenta agli Svizzeri all'estero di rinnovare l'iscrizione per via elettronica; e 2. il rinnovo dell'iscrizione ha luogo durante il periodo di apertura dell'urna elettronica. La procedura di cui al numero 1 dovrà rispettare le condizioni minime stabilite dalla circolare tecnica che sarà redatta d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri. Si tratterà sostanzialmente di garantire il rispetto delle condizioni seguenti: lo Svizzero all'estero autorizzato a votare per via elettronica deve poter disporre di tre opzioni: (I) votare senza rinnovare l'iscrizione; (II) rinnovare l'iscrizione senza votare; o (III) votare e rinnovare l'iscrizione. L'introduzione del rinnovo elettronico non deve pregiudicare il segreto e l'anonimato del voto elettronico. Entro lo scadere del termine di 18 mesi di cui all'articolo 91 capoverso 2 LDP, i Cantoni che prevedono il voto elettronico dovranno dunque introdurre una modalità di rinnovo dell'annuncio per via elettronica, la quale sarà poi sottoposta all'approvazione del Consiglio federale nell'ambito della procedura di autorizzazione del voto elettronico. Il nuovo articolo 5 capoverso 2 ODPSE stabilisce inoltre che il rinnovo dell'iscrizione ha luogo «durante il periodo di apertura dell'urna elettronica». I due processi si svolgono dunque in parallelo e nello stesso lasso di tempo. Si tratta tuttavia di un requisito minimo che non impedisce ai Cantoni di prevedere soluzioni più generose, che consentano il rinnovo anche al di fuori del voto (per periodi di durata maggiore o in modo continuato), per esempio nel contesto dei servizi di e-government.
2.23 Art. 5 cpv. 3
Il nuovo capoverso 3 ribadisce l'obbligo del Comune di voto di annotare nel catalogo elettorale il rinnovo dell'iscrizione secondo l'articolo 5 capoverso 1 (cfr. anche l'art. 5a cpv. 2 LDPSE). Per facilitare il compito del Comune di voto, si propone che questo non sia più tenuto a confermare sistematicamente il rinnovo agli Svizzeri all'estero mediante l'apposito
modulo (cfr. il vigente art. 5 cpv. 1 in fine ODPSE). Il nuovo capoverso 3 prevede inoltre che il rinnovo scada sempre il 31 dicembre del quarto anno successivo al rinnovo, a prescindere dalla data in cui lo stesso sia stato annotato nel catalogo elettorale.
2.24 Art. 5 cpv. 4
La Cancelleria federale propone che, sei mesi almeno prima dello scadere del termine di quattro anni, il Comune di voto informi lo Svizzero all'estero dell'imminente scadenza del termine utile per il rinnovo dell'iscrizione. Va rilevato che questa comunicazione ha carattere puramente informativo e non impegna in alcun modo il Comune di voto nei confronti dello Svizzero all'estero che non avesse rinnovato l'iscrizione.
2.25 Art. 5 cpv. 5
Il capoverso 5 ricalca il vigente articolo 3 capoverso 2, specificando nondimeno che il mancato rinnovo dev'essere comunicato non solo alla rappresentanza svizzera e ai Comuni di origine, ma anche ai Comuni di precedente domicilio eventualmente interessati.
2.3 Art. 7 Cambiamento di domicilio all'estero
Si veda in merito il commento all'articolo 5 capoverso 1 lett. e. Si segnala inoltre che nella rubrica e nel capoverso 1 è stata stralciata l'espressione «all'interno dello stesso circondario consolare» e che nel capoverso 2 è stato soppresso il secondo periodo.
2.4 Art. 8 Radiazione dal catalogo elettorale
2.41 Art. 8 lett. c
Si tratta di una modifica formale, dovuta al fatto che le modalità di rinnovo sono ora raggruppate all'articolo 5.
2.5 Art. 14 Voto in Svizzera
2.51 Art. 14 cpv. 1
Cfr. commento all'articolo 1 capoverso 1.
2.6 Art. 16 Referendum e iniziative
2.61 Art. 16 cpv. 3
La Cancelleria federale propone di sopprimere l'obbligo per i Comuni di voto di considerare quale rinnovo l'attestazione del diritto di voto di uno Svizzero all'estero che abbia firmato un'iniziativa o una domanda di referendum. Questa possibilità non è pressoché mai stata
sfruttata dai Comuni, poiché la sua attuazione e il suo controllo si sono rivelati oltremodo ardui.
2.7 Art. 18 cpv. 2 Esecuzione
Questa modifica è di carattere meramente formale e si rende necessaria a causa dello spostamento del vigente articolo 5 (che diviene il nuovo art. 4).
3 Ripercussioni
3.1 Per i Cantoni e i Comuni
La possibilità offerta agli Svizzeri all'estero di rinnovare l'iscrizione nel catalogo elettorale mediante la semplice partecipazione a una votazione o a un'elezione federale si tradurrà in un impegno supplementare per i Cantoni e i Comuni, i quali saranno in particolare tenuti ad annotare il rinnovo nel catalogo elettorale. La data del rinnovo coinciderà con la data di ricezione del materiale di voto inviato dallo Svizzero all'estero. All'atto pratico, come accade del resto per il modulo prestampato (cfr. il commento all'art. 5 cpv. 1 lett. c), il Comune di voto annoterà nel fascicolo cartaceo o nello schedario elettronico, in cui già figurano il nome e l'indirizzo dell'elettore, che quest'ultimo ha rinnovato l'iscrizione partecipando a uno scrutinio federale. I Cantoni che stanno conducendo test di voto elettronico dovranno inoltre garantire la segretezza del voto, in particolare nel caso in cui il rinnovo e il voto si svolgano contemporaneamente.
3.2 Attuazione
Giacché le varie modalità di rinnovo dell'iscrizione sono elencate nell'ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all'estero, per tenere conto della nuova modalità di rinnovo occorre modificare tale ordinanza. Prendendo le mosse da tale modifica, i Cantoni e i Comuni potranno prevedere una procedura che permette di dare seguito alla modifica di legge voluta dal Parlamento.
4 Entrata in vigore
La Cancelleria federale proporrà al Consiglio federale di porre in vigore il 1° gennaio 2013 la modifica della LDPSE e quella dell'ODPSE. Conformemente all'articolo 91 della legge federale sui diritti politici, a partire da tale data i Cantoni disporranno di 18 mesi per dare attuazione alla modifica della LDPSE del 17 giugno 2011 ed emanare le disposizioni esecutive eventualmente necessarie.