16.xxx
Programma di stabilizzazione 2017−2019
Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
del 25 novembre 2015
2015–...... 1
Compendio
Con il presente rapporto viene posta in consultazione la legge federale sul pro- gramma di stabilizzazione 2017−2019. L’obiettivo dell’avamprogetto è garantire il rispetto delle direttive del freno all’indebitamento nel corso dei prossimi anni. Il motivo principale del programma di stabilizzazione 2017−2019 è il forte apprez- zamento del franco svizzero innescato dall’abbandono della soglia minima di cambio franco-euro da parte della Banca nazionale svizzera (BNS). Rispetto alla pianificazione attuale, il programma di stabilizzazione 2017−2019 riduce, a parti- re dal 2017, le uscite di un importo compreso tra 800 milioni e 1 miliardo. Le misure si estendono all’intera gamma di compiti della Confederazione. Con la legge federale sul programma di stabilizzazione 2017−2019, un atto legislativo mantello, dovrebbero essere modificate 12 leggi federali esistenti e abrogata una legge federale. In una nuova legge verrebbero inoltre creati i presupposti per esternalizzare l’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni in un istituto di diritto pubblico.
Contesto Il forte apprezzamento del franco svizzero dopo l’abbandono della soglia minima di cambio franco-euro da parte della BNS lascia tracce evidenti sui conti della Confe- derazione. La correzione delle stime relative all’evoluzione economica reale e il rincaro hanno determinato riduzioni delle stime delle entrate fino a 5 miliardi (7 %). Una parte di questa perdita di entrate è compensata da effetti automatici. Così, il deficit consentito dal freno all’indebitamento è aumentato e gli indicatori economici più bassi hanno consentito notevoli correzioni delle stime relative a diverse uscite, come ad esempio nel caso delle partecipazioni di terzi a entrate della Confederazione, degli interessi passivi o dei contributi alle assicurazioni sociali. Queste correzioni automatiche non sono tuttavia sufficienti. Per poter rispettare le direttive del freno all’indebitamento occorrono infatti ulteriori tagli. Con il messag- gio sul Preventivo 2016 il Consiglio federale ha già presentato al Parlamento un primo pacchetto di misure per circa 1 miliardo. Con il programma di stabilizzazione 2017−2019 si intendono realizzare, a partire dal 2017, sgravi dell’ordine di un ulteriore miliardo. Contenuto del progetto La strategia di sgravio del Consiglio federale fa in primo luogo leva sul fronte delle uscite. L’opzione del nuovo indebitamento non può essere presa in considerazione dalla Confederazione in virtù del freno all’indebitamento, che non consente di contrarre nuovi debiti nell’arco di un ciclo congiunturale. Dal punto di vista del Consiglio federale non può nemmeno essere preso in considerazione un consolida- mento dei conti pubblici attraverso un aumento delle entrate. Da un lato, infatti, le maggiori entrate giungerebbero troppo tardi, poiché di regola sono necessarie
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modifiche costituzionali; d’altro lato, neppure dal punto di vista della politica economica e della piazza economica un aumento delle imposte appare opportuno. La legge federale sul programma di stabilizzazione 2017−2019 comprende in totale 25 misure. Rispetto al Piano finanziario 2017−2019 provvisorio del 1° luglio 2015 nel 2017 il bilancio verrà sgravato di circa 800 milioni mentre negli anni 2018 e
2019 lo sgravio sarà di circa 1 miliardo. Inoltre, dovrebbero essere adeguate 12
leggi federali esistenti e una tredicesima legge verrebbe abrogata. L’elemento centrale della legge consiste in una modifica della legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali. In questo testo, i provvedimenti per i quali in linea di principio non sarebbero necessarie modifiche legislative saranno definiti sotto forma di mandati di risparmio per il Consiglio federale. In questo modo viene sottolineato il carattere di pacchetto del programma di stabilizzazione 2017−2019. Il programma di stabilizzazione 2017−2019 è equilibrato in quanto tutti i settori di compiti contribuiscono agli sforzi di risparmio. Ne sono interessati in misura meno proporzionale in particolare la difesa nazionale – in vista dell’ulteriore sviluppo dell’esercito – e la previdenza sociale, poiché in questo settore le riforme devono essere quasi sempre attuate, in virtù della loro complessità, attraverso progetti separati. Un contributo più che proporzionale è invece fornito dai settori di compiti che negli anni passati sono cresciuti in misura particolarmente marcata, ovvero l’educazione, la ricerca e le relazioni con l’estero. Anche l’Amministrazione, in particolare il settore del personale, sopporta una quota adeguata dell’onere. Il programma di stabilizzazione 2017−2019 non grava in misura eccessiva i Cantoni. Il Consiglio federale ha badato affinché le misure che toccano i Cantoni fossero strutturate in modo da lasciare loro la maggiore libertà di scelta possibile riguardo alla sostituzione con mezzi propri dei contributi federali che decadranno. Infine, il programma di stabilizzazione 2017−2019 dovrebbe avere ripercussioni quasi im- percettibili sulla crescita dell’economia nazionale. Anche con il programma di stabilizzazione 2017−2019 negli anni dal 2017 al 2019 le direttive del freno all’indebitamento potranno essere rispettate unicamente se le misure di risparmio proposte non saranno compensate immediatamente da maggiori uscite in altri settori. Negli anni a venire sarà pertanto opportuno seguire una politica delle uscite moderata. Nuovi progetti o un’estensione delle prestazioni esistenti sono possibili soltanto a fronte di un controfinanziamento adeguato. Nel quadro del programma di stabilizzazione 2017−2019 l’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni dovrebbe inoltre essere esternalizzata in un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria. Nel presente rapporto vengono illustrati a grandi linee i parametri di riferimento di questo progetto di legge.
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Indice
Compendio 2
1 Punti essenziali del progetto 7
1.1 Contesto politico-finanziario 7
1.2 Situazione iniziale sul fronte delle uscite 8
1.3 Strategia di sgravio del Consiglio federale 11
1.3.1 Consolidamento a livello di uscite 11
1.3.2 I principi del programma di stabilizzazione 2017–2019 12
1.4 Struttura e integrazione del progetto 13
1.4.1 Struttura 13
1.4.2 Rapporto del programma di stabilizzazione 2017−2019
con le decisioni finanziarie pluriennali 14
1.4.3 Ulteriori opzioni d’intervento in caso di peggioramento
della situazione del bilancio 14
1.5 Misure di risparmio già attuate nel Preventivo 2016 e nel Piano
finanziario 2017−2019 provvisorio 16
1.5.1 Correzione del rincaro 16
1.5.2 Riduzioni delle spese per il personale 19
1.5.3 Internalizzazioni 21
1.5.4 Riduzioni delle spese di consulenza 22
1.5.5 Differimento del versamento nel fondo infrastrutturale 22
1.5.6 Adeguamenti della cooperazione internazionale 23
1.5.7 Residui di credito dell’esercito 23
2 Misure del programma di stabilizzazione 2017-2019 23
2.1 Rendite transitorie del personale federale 24
2.2 Diverse misure nel settore proprio 25
2.3 Cooperazione internazionale 30
2.4 Altre misure nel settore dei trasferimenti del DFAE 31
2.5 Misure nel settore dei trasferimenti del DFI 32
2.6 Migrazione e integrazione 34
2.7 Altre misure nel settore dei trasferimenti del DFGP 36
2.8 Esercito 38
2.9 Misure nel settore dei trasferimenti del DDPS 40
2.10 Formazione, ricerca e innovazione 42
2.11 Agricoltura 43
2.12 Altre misure nel settore dei trasferimenti del DEFR 47
2.13 Strade e versamento nel fondo infrastrutturale 49
2.14 Ambiente 51
2.15 Altre misure nel settore dei trasferimenti del DATEC 53
2.16 Infrastruttura ferroviaria 55
2.17 Vigilanza nell’ambito dei trasporti pubblici 57
4
2.18 Protezione contro le vibrazioni nel settore ferroviario 58
2.19 Finanziamento dei compiti di vigilanza nell’AVS da parte del
Fondo AVS 60
2.20 Assicurazione per l’invalidità 61
2.21 Riduzione individuale dei premi 62
2.22 Assicurazione militare 64
2.23 Interessi dell’accantonamento per gli assegni familiari
nell’agricoltura 67
2.24 Abrogazione della legge sulle attività sportive a rischio 68
2.25 Altre misure sul fronte delle entrate 70
3 Scorporo dell’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni 72
3.1 Situazione iniziale 72
3.2 Punti essenziali del progetto 72
3.3 Ripercussioni 73
3.4 Impostazione giuridica 74
4 Commento ai singoli articoli 75
4.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale 75
4.2 Legge federale del 4 ottobre 1974 a sostegno di provvedimenti per
migliorare le finanze federali 77
4.3 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie 78
4.4 Legge del 21 giugno 2013 sul Fondo per l’infrastruttura
ferroviaria 78
4.5 Legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune 79
4.6 Legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori 82
4.7 Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente 84
4.8 Legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti 85
4.9 Legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per
l’invalidità 86
4.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie 87
4.11 Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare 88
4.12 Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari
nell’agricoltura 95
4.13 Legge federale del 17 dicembre 2010 concernente l’attività di
guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio 96
5 Ripercussioni 96
5.1 Ripercussioni per la Confederazione 96
5.2 Ripercussioni per i Cantoni 97
5.3 Ripercussioni per l’economia pubblica 99
6 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio
federale 100
5
6.1 Programma di legislatura 100
7 Aspetti giuridici 100
7.1 Costituzionalità 100
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 100
7.3 Forma dell’atto normativo 100
7.4 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
dell’equivalenza fiscale 101 Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017−2019 (avamprogetto) 102
6
Rapporto
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Contesto politico-finanziario
Solo il 20 agosto 2014, quando il Consiglio federale aveva licenziato il Piano finan- ziario 2016−2018, il rispetto delle direttive del freno all’indebitamento non sembra- va costituire una sfida particolare. Le eccedenze strutturali proiettate ammontavano a 200 milioni per il 2016, a 1,2 miliardi per il 2017 e a 2,7 miliardi per il 2018. Sei mesi più tardi, nel mese di febbraio del 2015, era già chiaro che l’evoluzione delle entrate non avrebbe potuto rispettare i valori indicati nella vigente pianifica- zione. Il risultato dei conti del 2014 mostrava chiaramente che dall’avvento della crisi economica e finanziaria le entrate dell’imposta federale diretta avevano perso in dinamica. A ciò si aggiungeva l’abbandono della soglia minima di cambio franco- euro da parte della Banca nazionale svizzera (BNS) e, di conseguenza, un netto peggioramento delle prospettive congiunturali per la Svizzera. Il cambio di rotta della politica monetaria della BNS non ha provocato soltanto un indebolimento della crescita economica reale, ma anche una marcata e persistente flessione del rincaro. Così, dopo la decisione della BNS, le previsioni in materia di creazione di valore aggiunto nominale sono stati riviste al ribasso fino alla soglia del 5 per cento rispetto al Piano finanziario 2016−2018. Nel contempo anche le stime relative alle entrate hanno dovuto essere adeguate ai nuovi indicatori economici. Mentre nel caso dell’IVA l’adeguamento corrispondeva all’incirca al calo della creazione nominale di valore aggiunto, nel caso dell’imposta federale diretta la correzione si è rivelata più incisiva. La base di calcolo di questa imposta non è determinata unicamente dalla creazione interna di valore aggiunto, ma comprende anche gli utili realizzati all’estero dalle imprese con statuto fiscale can- tonale. Un apprezzamento della moneta locale porta a un’ulteriore riduzione degli utili tassati in franchi svizzeri. Il gettito dell’imposta federale diretta è stato dunque doppiamente colpito dalla decisione della BNS: da un lato, infatti, essa ha avuto ripercussioni negative sull’evoluzione congiunturale e, dall’altro, ha ridotto i margi- ni di utile delle imprese e il valore degli utili trasferiti in Svizzera. Nel complesso, in poco meno di un anno, le stime delle entrate per gli anni 2017 e 2018 sono state ridotte di quasi 5 miliardi, ovvero del 7 per cento. Queste minori entrate sono state compensate solo in parte dal freno all’indebitamento. L’aumento del coefficiente congiunturale ha reso possibile un deficit congiunturale, ma solo nella misura dell’indebolimento economico reale della congiuntura. Il rincaro negativo generato dall’abbandono della soglia minima di cambio franco-euro non viene per contro compensato dal freno all’indebitamento. Nel complesso il margine di manovra è aumentato di 1 miliardo nel 2016 e di 0,4 miliardi nell’anno successivo. La revisione delle previsioni congiunturali non ha determinato soltanto un calo delle entrate per le finanze federali, ma anche sgravi sul fronte delle uscite. Così, le previ- sioni più basse relative alle entrate comportano una riduzione delle quote dei Canto- ni e delle assicurazioni sociali alle relative entrate. I valori più bassi degli indici economici (rincaro, crescita reale del PIL, corsi di cambio, tassi d’interesse) hanno inoltre reso possibile una correzione delle stime anche nel caso di varie altre voci di
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spesa, ad esempio nel caso dei contributi federali all’AVS e all’AI, degli interessi passivi, della perequazione finanziaria, del conferimento al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria o dei contributi alle organizzazioni internazionali. Grazie a questi ade- guamenti automatici i conti pubblici sono stati sgravati complessivamente fino a 2,5 miliardi. Nonostante gli sgravi sul fronte delle uscite e i maggiori margini di manovra di politica finanziaria nel quadro del freno all’indebitamento, per fare in modo che il Preventivo 2016 fosse conforme al freno all’indebitamento, sono state necessarie ulteriori misure di risparmio. Nelle sue istruzioni per l’allestimento del Preventivo, il Consiglio federale ha pertanto deciso, già nel mese di febbraio del 2015, diverse riduzioni trasversali nonché risparmi mirati per un totale di oltre 1 miliardo che avranno effetto in buona parte oltre il 2016 (cfr. n.1.5). Negli anni 2017−2019 sono tuttavia rimasti in essere deficit strutturali fino a 750 milioni: In mia. fr. 2016 2017 2018 Saldo strutturale nel PF 2016–2018 0,2 1,2 2,7 Variazione delle entrate -4,8 -5,0 -4,7 di cui imposta federale diretta -2,5 -3,6 -4,1 di cui imposta sul valore aggiunto -1,4 -1,4 -1,5 Variazione del deficit congiunturale +1,0 +0,4 - Variazione delle uscite +3,8 +2,7 +1,4 di cui partecipazioni di terzi a entrate della Confederazione +0,6 +0,7 +0,7 di cui interessi passivi +0,9 +0,6 +0,6 di cui altre correzioni delle stime +1,0 +0,2 -0,7 di cui misure di risparmio nel P 2016 +1,3 +1,2 +0,8 Saldo strutturale nel PF 2017–2019 provvisorio 0,2 -0,6 -0,7 dell’1.7.2015 (+ = miglioramento / - = peggioramento)
Il Consiglio federale ha quindi deciso, come seconda fase della sua strategia di risanamento di politica finanziaria, di elaborare il presente programma di stabilizza- zione 2017−2019.
1.2 Situazione iniziale sul fronte delle uscite
Sul fronte delle uscite, la situazione iniziale del programma di stabilizzazione 2017−2019 si presentava come segue:
Uscite per settori di compiti nel Piano finanziario 2017−2019 provvisorio In mio. fr. P 2015 P 2016 2017 2018 2019 Crescita Ø 2015/2019 Totale 67 116 67 134 69 977 72 033 76 373 3,3 % Premesse istituzionali e 2744 2745 2734 2775 2796 0,5 % finanziarie Ordine e sicurezza pubblica 1119 1123 1154 1148 1148 0,6 % Relazioni con l’estero - 3702 3616 3655 3788 3905 1,3 %
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Cooperazione internazionale Difesa nazionale 4710 4733 4931 4992 5043 1,7 % Educazione e ricerca 7357 7357 7713 7922 8156 2,6 % Cultura e tempo libero 507 539 546 552 554 2,2 % Sanità 234 241 251 250 254 2,1 % Previdenza sociale 22 367 22 442 23 075 22 627 25 290 3,1 % Trasporti 8542 9231 9345 10 964 10 946 6,4 % Ambiente e assetto del territorio 1459 1470 1603 1610 1573 1,9 % Agricoltura e alimentazione 3683 3611 3612 3611 3611 -0,5 % Economia 740 712 1607 1784 1962 27,6 % Finanze e imposte 9951 9314 9751 10 011 11 137 2,9 %
Le misure di consolidamento attuate dal Consiglio federale nel Preventivo 2016 sono chiaramente riconoscibili: nel 2016 le uscite della Confederazione ristagnano, sebbene lo stesso anno, con l’introduzione del Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, vengano sostenute nuove uscite per oltre 700 milioni. Per contro, la maggioranza dei settori di compiti non registra alcuna crescita o cresce solo in misura limitata (ad es. educazione e ricerca, difesa nazionale e premesse istituzionali e finanziarie) oppure denota addirittura un calo (ad es. relazioni con l’estero, agricoltura ed economia). A partire dal 2017 le uscite riprendono ad aumentare in una certa misura. Nel perio- do che va dal 2015 al 2019 risulta una crescita media annua delle uscite del 3,3 per cento, riconducibile peraltro in larga misura a nuovi progetti finanziati in parte attraverso entrate supplementari; è il caso in particolare della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (previdenza sociale, dal 2019), dell’introduzione del Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (dal 2016) e del Fondo per le strade nazio- nali e il traffico d’agglomerato (dal 2018) nel settore dei trasporti, dell’aumento della tassa sul CO2 (ambiente e assetto del territorio, dal 2017), dell’integrazione del fondo supplemento rete (economia, dal 2017) e della riforma III dell’imposizione delle imprese (finanze e imposte, dal 2019). Corretta di questi fattori, la crescita media delle uscite nel periodo 2015-2019 è inferiore di circa un punto percentuale e corrisponde pertanto all’incirca all’attesa evoluzione del PIL nominale. Questo aumento delle uscite non è tuttavia finanziabile a seguito della dinamica stagnante delle entrate nel 2016 e della sua timida ripresa negli anni successivi. Tre fattori noti dall’autunno del 2015 comportano a un ulteriore peggioramento della situazione finanziaria: la decisione del Consiglio degli Stati in merito alla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 provocherà nel 2018 uscite supplementari per la Con- federazione di circa 500 milioni. Nel 2019 le uscite supplementari supere- ranno già i 600 milioni, per poi crescere ulteriormente negli anni successivi. La decisione del Consiglio degli Stati si discosta dal progetto del Consiglio federale in due punti di immediata rilevanza per le finanze federali. Già a partire dal 2018 il Consiglio degli Stati intende destinare all’AVS la quota del 17 per cento sul percento demografico IVA che attualmente confluisce nelle casse federali. Il Consiglio federale intendeva compiere questo passo solo nel 2019, in contropartita alla riduzione del contributo percentuale delle uscite della Confederazione all’AVS dal 19,55 al 18 per cento delle uscite dell’AVS. Questa riduzione è stata tuttavia respinta dal Consiglio degli Stati. Le altre deroghe al messaggio del Consiglio federale, segnatamente la deci-
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sione di aumentare le rendite, graveranno sulle finanze federali solo a medio termine, ma sempre in misura significativa. Secondo l’articolo 5 dell’ordinanza sulle finanze della Confederazione, la decisione del Consiglio degli Stati deve essere considerata nei piani finanziari; a fronte del forte aumento delle domande d’asilo e del tasso di accoglienza prevedibilmente elevato, la situazione attualmente esistente nel settore dei ri- fugiati richiederà a partire dal 2017 uscite supplementari pari a circa
300 milioni all’anno;
nell’ambito dell’aggiornamento degli indicatori economici il rincaro per gli anni 2015 e 2016 è stato corretto di nuovo leggermente al ribasso. Ciò com- porta una riduzione di 150–200 milioni all’anno delle stime relative all’IVA. La stima relativa all’imposta federale diretta è stata adeguata solo marginal- mente. Di conseguenza, i deficit strutturali negli anni dal 2017 al 2019 aumentano – prima dell’attuazione del programma di stabilizzazione – a 1 miliardo nel 2017 e a oltre 1,5 miliardi a partire dal 2018. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio fede- rale si impegnerà, in particolare nel caso della riforma della previdenza per la vec- chiaia 2020, affinché vengano individuate soluzioni che gravino sul bilancio della Confederazione in misura minore rispetto alla decisione del Consiglio degli Stati. Anche nel caso del progetto concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato1 il Consiglio federale si impegnerà affinché non sorga per la Confederazione un aggravio superiore a quello generato dalla sua stessa proposta nel messaggio. Se ciò fosse possibile, il programma di stabilizzazione 2017-2019 nell’ottica attuale dovrà essere integrato da un ulteriore programma di sgravio con effetto a partire dal 2018.
Possibili oneri supplementari
Oltre alla pianificazione finanziaria vera e propria, il Consiglio federale tiene una lista di progetti che non soddisfano (ancora) i presupposti per poter essere inseriti nella pianificazione finanziaria secondo l’articolo 5 dell’ordinanza sulle finanze della Confederazione2, ma che graveranno con una certa probabilità sul bilancio della Confederazione nel corso della legislatura. In merito a questi progetti esistono decisioni di principio del Consiglio federale o mandati del Parlamento. Questo elenco di possibili oneri supplementari contiene numerosi progetti con ripercussioni finanziarie rilevanti. In questo contesto occorre citare, ad esempio, la mantenimento dell’aliquota speciale dell’imposta sul valore aggiunto per il settore alberghiero, gli investimenti in centri federali per richiedenti asilo, i mutui per rinnovi di edifici di organizzazioni internazionali a Ginevra o le uscite supplementari in relazione con un’eventuale adesione al programma quadro di ricerca dell’UE «Orizzonte 2020». I possibili oneri supplementari nel 2018 e nel 2019 potrebbero ammontare complessivamente fino a 800 milioni.
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In mio. fr. 2017 2018 2019 Totale <300 <700 <800 Inserimento permanente dell’aliquota speciale IVA 160 200 Ginevra internazionale, mutui per rinnovi <80 <100 <100 Ricerca UE / Orizzonte 2020 125 100 100 Biodiversità <20 <35 <40 Foresta <10 <10 <10 Aumento dei diplomi in medicina umana 10 20 40 Rafforzamento dell’integrazione dei rifugiati <15 <15 Salute (diversi progetti) 9 21 21 FOSTRA (decisione della CTT-S) 145 145 Concezione della politica dello sport 15 45 Continuazione dell’autostrada viaggiante (Rola) 26 Protezione della popolazione (SDVN) n.q. n.q. n.q. Centri d’asilo della Confederazione (circa 550 mio. cumulati) n.q. n.q. n.q.
1.3 Strategia di sgravio del Consiglio federale
1.3.1 Consolidamento a livello di uscite
Quando registra dei deficit, uno Stato ha tre possibilità per gestirli. Può indebitarsi, aumentare le entrate oppure ridurre le uscite. In virtù del freno all’indebitamento, che non consente di contrarre nuovi debiti nell’arco di un ciclo congiunturale, l’alternativa del ricorso a nuovo indebitamento non può essere presa in considera- zione dalla Confederazione. Nell’ottica del Consiglio federale anche il consolidamento delle finanze attraverso un aumento delle entrate è da escludere. Da un lato, aumenti dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta federale diretta presuppongono una modifica della Costitu- zione federale. Eventuali maggiori entrate giungerebbero pertanto troppo tardi per poter coprire i deficit strutturali a breve termine. D’altro lato, anche per ragioni politiche ed economiche un aumento delle imposte allo scopo di risanare il bilancio federale è sconsigliabile. Le imposte sulle imprese sono al centro della Riforma III dell’imposizione delle imprese; un aumento in questo settore non è auspicabile per motivi di salvaguardia della capacità competitiva della piazza economica svizzera. L’imposta sul valore aggiunto dovrebbe essere aumentata a favore dell’AVS già nell’ambito della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 e la possibilità di operare altri aumenti appare molto remota. Anche nel caso dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo esistono già progetti di riforma. Le altre entrate sono a destina- zione vincolata (imposta sugli oli minerali, TTPCP, tasse sulle emissioni, dal 2018 anche l’imposta sugli autoveicoli) e non offrono pertanto alcuna possibilità di sgra- vio finanziario oppure potrebbero offrire solo un contributo relativamente modesto al risanamento in virtù del loro volume o del loro potenziale di aumento (ad es. imposta sull’alcol, sulla birra o sul tabacco o entrate non fiscali). L’unica opzione praticabile è dunque quella di uno sgravio dei conti sul fronte delle uscite. Questa alternativa è suggerita anche dal fatto che il rincaro estremamente
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modesto, rispettivamente negativo e le relative conseguenze sull’evoluzione delle entrate rappresentano un motivo essenziale delle difficoltà strutturali delle finanze federali; proprio questo rincaro basso consente di operare riduzioni sul versante delle uscite senza dover accettare tagli del reale livello delle prestazioni originariamente previsto. Nell’estate del 2015, in occasione della determinazione dell’estensione dell’obiettivo di sgravio, il Consiglio federale si è orientato alle direttive del freno all’indebitamento. L’obiettivo è stato definito in modo che sulla base del Piano finanziario 2017−2019 provvisorio i conti possano essere in equilibrio nel 2017. Nel 2018 e nel 2019 dovrebbero essere inoltre consentite eccedenze strutturali di lieve entità per poter finanziare nuovi progetti urgenti e prioritari.
1.3.2 I principi del programma di stabilizzazione 2017–
2019 Equilibrio tra settori di compiti Per esperienza i programmi di sgravio riescono a ottenere la maggioranza solo se sono equilibrati e tutti i settori di compiti della Confederazione sono chiamati a compiere sacrifici. Nel contempo i tagli puramente proporzionali non costituiscono un’opzione praticabile perché, da un lato, non tutte le uscite sono influenzabili nella stessa misura e, dall’altro, anche perché non tutti i compiti godono della stessa priorità. Il Consiglio federale ha pertanto approvato direttive di risparmio differen- ziate che tengono conto tra l’altro anche della crescita dei settori di compiti rilevata negli ultimi anni. Dopo le relative riduzioni preliminari, il fabbisogno di sgravio residuo è stato distribuito tra i dipartimenti in proporzione alle uscite. Al riguardo, le uscite fortemente vincolate sono state ponderate al 20 per cento e quelle scarsamente o mediamente vincolate all’80 per cento; questo anche e soprattutto perché il rincaro nettamente inferiore alle previsioni giustifica tagli maggiori nel caso delle uscite scarsamente o mediamente vincolate. I dipartimenti sono stati esortati a fissare priorità nello sviluppo di misure purché venisse rispettato un livello di equilibrio minimo.
Equilibrio tra settore dei trasferimenti e settore proprio
Altrettanto decisiva ai fini del successo degli sforzi di consolidamento è un’adeguata partecipazione dell’amministrazione e in particolare del personale della Confedera- zione. Oltre alle direttive di risparmio generali, il Consiglio federale ha pertanto definito anche direttive particolari in materia di spese per il personale. A questo riguardo, è stato supportato anche dalla mozione Müller Leo (15.3224), che chiede un contenimento dell’aumento delle uscite per il personale. Il Consiglio federale aveva proposto di respingere la mozione. Condividendo tuttavia la preoccupazione dell’autore della mozione per l’espansione dell’Amministrazione federale, nel suo parere esso ha formulato al Parlamento una controproposta. Concretamente, la controproposta consiste nel ridurre nel Piano finanziario di legi- slatura 2017−2019 le spese nel settore proprio e gli investimenti dell’Amministrazione rispetto al Piano finanziario 2016−2018 del 20 agosto 2014, di almeno 330 milioni, di cui almeno la metà nel settore del personale (165 mio.). In questo modo il settore proprio potrebbe conseguire i risparmi che dovrebbero essere
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realizzati anche se fosse attuata la mozione Müller, ma con una base leggermente più ampia per le riduzioni. Nel Piano finanziario di legislatura 2017 le spese per il personale vengono pertanto limitate a 5530 milioni − circa 40 milioni in meno di quanto richiesto dal Consiglio federale nel Preventivo 2016. Il Consiglio federale intende realizzare questo obiettivo attraverso adeguamenti delle condizioni di assun- zione con efficacia già a partire dal 2016 nonché la rinuncia a misure salariali gene- rali nel 2016 e una riduzione graduale dell’effettivo dei posti (vedi in particolare i n. 1.5.2, 2.1 e 2.2).
Nessun trasferimento di oneri sui Cantoni
Circa un quarto delle uscite della Confederazione va direttamente o indirettamente ai Cantoni. Non è pertanto praticamente possibile elaborare un programma di stabiliz- zazione 2017−2019 che esimi completamente i Cantoni. Poiché attualmente anche molti Cantoni stanno varando programmi di risparmio, il Consiglio federale si è tuttavia assicurato che non venissero adottate misure che portassero a un semplice trasferimento di oneri sui Cantoni. Le misure che riguardano contributi ai Cantoni dovranno lasciare margini di manovra possibilmente ampi per sgravarsi a loro volta.
Evitare possibili oneri supplementari Un equilibrio strutturale duraturo dei conti può essere raggiunto unicamente con la disciplina per quanto in materia di politica delle uscite. Risparmiare significa non da ultimo anche rinunciare a nuovi compiti. Le misure di consolidamento decise non dovranno essere riassorbite in breve tempo da uscite supplementari per nuovi pro- getti. Nel caso di nuovi compiti o di un’intensificazione degli stessi, il Consiglio federale intende pertanto fissare, in modo ancora più rigoroso che in passato, delle priorità. I progetti che comportano maggiori uscite rispetto alla pianificazione attuale dovranno essere rinviati fino a quando non sarà possibile trovare un controfinanzia- mento adeguato. Il Consiglio federale si aspetta che anche il Parlamento sostenga questi sforzi, in particolare nel caso della riforma della previdenza per la vecchiaia
2020 e del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.
1.4 Struttura e integrazione del progetto
1.4.1 Struttura
Nel presente rapporto esplicativo vengono illustrate tutte le misure di consolidamen- to adottate dal Consiglio federale nel 2015. Al riguardo rientrano le misure che il Consiglio federale ha già attuato nel Preventivo 2016 e che esplicheranno i loro effetti anche negli anni successivi (vedi n. 1.5). Queste misure sono state presentate per decisione al Parlamento con il messaggio sul Preventivo 2016 e non figurano pertanto nella legge federale sul programma di stabilizzazione 2017−2019. Nella legge federale sul programma di stabilizzazione 2017−2019 viene dunque presentato al Parlamento un pacchetto di misure che sgraverà ulteriormente i conti a partire dal 2017 (vedi n. 2). Tutte queste misure sono rappresentate nella parte numerica del Piano finanziario di legislatura 2017−2019. In questo modo il Consiglio federale sottolinea la sua volon- tà di attuare le misure poste in consultazione.
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1.4.2 Rapporto del programma di stabilizzazione
2017−2019 con le decisioni finanziarie pluriennali Nella prima metà del 2016 il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento diversi progetti rilevanti sotto il profilo della politica finanziaria. Trattasi, da un lato, del rapporto sul Piano finanziario di legislatura 2017−2019 e, dall’altro, del programma di stabilizzazione 2017−2019, dall’altro delle principali decisioni finanziarie plu- riennali per il periodo 2017−2020. Al riguardo rientrano i crediti d’impegno e i limiti di spesa per l’educazione, la ricerca e l’innovazione (ERI), il limite di spesa per l’esercito, il limite di spesa per l’agricoltura (2018−2021), i crediti quadro per la cooperazione internazionale e il credito d’impegno per il traffico regionale viaggia- tori (2018−2021). Nella seconda metà dell’anno il Consiglio federale presenterà quindi il Preventivo 2017 con PICF 2018−2020. Il Consiglio federale farà in modo che il rapporto sul Piano finanziario di legislatura 2017−2019, il messaggio sul programma di stabilizzazione 2017−2019 e i messaggi concernenti le decisioni finanziarie pluriennali siano armonizzati tra loro sotto il profilo materiale. Da questi progetti risultano i parametri per il Preventivo 2017 con PICF 2018−2020. Dal punto di vista giuridico, ai fini del trattamento dei decreti finanziari e del pro- gramma di stabilizzazione esistono due differenze rilevanti: i decreti finanziari contengono limiti di spesa e crediti d’impegno e costitui- scono dunque valori limite per le uscite, rispettivamente impegni in un pe- riodo pluriennale. Solitamente hanno la forma di decreti federali semplici che non sottostanno a referendum; con i suoi mandati di risparmio il programma di stabilizzazione guida i cre- diti a preventivo che definiscono il limite massimo delle uscite annue. Esso ha la forma di una legge federale che sottostà a referendum. Quest’ultima prevale sui decreti finanziari. Spetta alle Camere federali assicurare la presa di decisioni coerenti su queste propo- ste di carattere finanziario; a tale riguardo, ai fini della fissazione delle uscite annue sono determinanti in ultima analisi i decreti concernenti il programma di stabilizza- zione 2017-2019 e, in linea con questi ultimi, i preventivi dal 2017 al 2019. In virtù della sua sovranità in materia di preventivo, nei preventivi il Parlamento può deroga- re all’occorrenza alle proprie decisioni sul programma di stabilizzazione.
1.4.3 Ulteriori opzioni d’intervento in caso di peggiora-
mento della situazione del bilancio Nell’ottica attuale l’effetto di sgravio del programma di stabilizzazione 2017−2019 non è sufficiente a licenziare un Piano finanziario di legislatura 2017−2019 confor- me alle direttive del freno all’indebitamento. Saldi strutturali tenuto conto del programma di stabilizzazione 2017−2019 In mia. fr. 2017 2018 2019 Entrate 68,9 71,6 73,7 Fattore k 1,003 1,000 1,000 Uscite massime secondo il freno all’indebitamento 69,1 71,6 73,7
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Uscite nel PFL 2017-2019 69,4 72,3 74,7 Deficit strutturale -0,3 -0,7 -1,0
Dal punto di vista del Consiglio federale sarebbe tuttavia prematuro aumentare già oggi il volume di sgravio del programma di stabilizzazione 2017−2019. Il deficit strutturale del 2017 corrisponde all’incirca allo 0,4 per cento delle uscite della Con- federazione. I deficit di questa entità possono essere eliminati di regola nell’ambito di un processo di preventivazione. Occorre inoltre tenere presente che da qui all’estate del 2016, momento in cui verrà approvato il Preventivo 2017, le stime delle entrate saranno ancora verificate più volte. Qualora sino alla primavera del 2016 i deficit strutturali dovessero permanere o addirittura aumentare, il Consiglio federale e il Parlamento dispongono di diverse possibilità, in parte cumulabili, per eliminarli: segnatamente nel settore degli investimenti del Preventivo si presentano ri- petutamente, in seguito a ritardi di progetti, possibilità a beve termine di operare tagli una tantum rispetto alla pianificazione attuale. Di regola il po- tenziale di sgravio di queste misure si attesta comunque a meno di
200 milioni. Esso può inoltre essere determinato solo relativamente poco
tempo prima dell’approvazione del preventivo; un blocco dei crediti secondo gli articoli 37a e 37b della legge federale sulle finanze della Confederazione3 sulle uscite scarsamente o mediamente vinco- late offre un ulteriore potenziale di sgravio attorno al mezzo miliardo. L’effetto di un blocco dei crediti è limitato a un anno. Le uscite scarsamente o mediamente vincolate sopportano invece gli oneri maggiori nel program- ma di stabilizzazione 2017−2019; ulteriori riduzioni porterebbero in questo caso a una diminuzione nominale delle uscite in diversi settori di compiti tra il 2016 e il 2017; un’altra opzione consiste nell’entrata in vigore urgente della legge federale sul programma di stabilizzazione 2017−2019 con effetto al 1° gennaio 2017. Con questa opzione le misure che necessitano tassativamente di modifiche legislative per la loro attuazione potrebbero essere realizzate già all’inizio del 2017, consentendo così ulteriori sgravi per un importo di circa 130 mi- lioni nel 2017. Un’entrata in vigore urgente della legge federale sul pro- gramma di stabilizzazione 2017−2019 verrà tuttavia proposta dal Consiglio federale solo dopo che tutte le altre opzioni saranno state sfruttate. L’entità dei deficit strutturali negli anni 2018 e 2019 è ancora caratterizzata da notevoli incertezze. Tuttavia, anche a fronte dei suddetti possibili aggravi, occorre presumere un rischio significativo che si rendano necessarie ulteriori misure per mantenere in equilibrio i conti della Confederazione. In una prima fase appare pertanto indicato evitare per quanto possibile che il deficit strutturale aumenti ulte- riormente. Se i deficit strutturali resteranno in essere anche nel 2018 e nel 2019, il Consiglio federale dovrà valutare come eliminarli. Al momento attuale la priorità è costituita piuttosto da un consolidamento sul fronte delle uscite; sarebbe tuttavia prematuro prendere questa decisione già oggi.
3 LFC, RS 611.0
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1.5 Misure di risparmio già attuate nel Preventivo 2016 e
nel Piano finanziario 2017−2019 provvisorio Le misure attuate dal Consiglio federale già nel Preventivo 2016 riguardano esclusi- vamente le uscite scarsamente o mediamente vincolate e possono pertanto essere attuate senza modifiche legislative. Esse sono state sottoposte al Parlamento per decisione già con il messaggio sul Preventivo 2016 e, nel progetto posto in consulta- zione, verranno pertanto unicamente citate senza tuttavia essere rimesse in discus- sione. (In mio.) 2016 2017 2018 Correzione del rincaro 714,3 714,3 652,0 Riduzioni delle spese per il personale 132,7 138,1 140,5 Internalizzazioni 4,8 6,1 6,2 Riduzioni delle spese di consulenza 24,0 24,0 24,0 Differimento del versamento nel fondo 100,0 300,0 infrastrutturale Adeguamenti della cooperazione internazionale 131,4 44,4 -47,0 Residui di credito dell’esercito 150,0 Effetto di sgravio totale 1257,2 1226,9 775,7
Queste riduzioni hanno per principio durata indeterminata e verranno attuate anche negli anni successivi, nella misura in cui riguardano l’anno 2018, che costituisce la base per l’adeguamento.
1.5.1 Correzione del rincaro
Negli anni passati il rincaro è risultato nettamente inferiore alla media pluriennale. Questa costellazione porta a deficit strutturali nei conti della Confederazione, poiché nella pianificazione finanziaria le entrate e le uscite reagiscono in modo differente a un rincaro oscillatorio. Con un adeguamento del rincaro come quello operato già nell’ambito del programma di consolidamento 2012−2013, una parte di questo effetto viene corretta e le uscite scarsamente o mediamente vincolate vengono avvi- cinate maggiormente al percorso di sviluppo originariamente previsto.
Influenza delle previsioni di rincaro sulle entrate e sulle uscite
Tra l’evoluzione delle entrate federali e il rincaro esiste una stretta relazione, in particolare nel caso dell’IFD e dell’IVA che assieme costituiscono circa due terzi delle entrate della Confederazione. Sono in particolare determinanti ai fini della stima delle entrate l’evoluzione prospettata del PIL e dei redditi nominali. Le previ- sioni per l’inflazione vengono così considerate implicitamente nelle entrate previste della Confederazione. Variazioni del rincaro comportano di conseguenza continue correzioni delle stime. Sul fronte delle uscite questo meccanismo funziona solo in parte. Così, le uscite fortemente vincolate della Confederazione (tra cui partecipazioni di terzi a entrate della Confederazione, interessi passivi e contributi alle assicurazioni sociali, com- plessivamente circa il 55% delle uscite) vengono stimate di volta in volta nella
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pianificazione finanziaria tenendo conto dei parametri congiunturali attuali; nella misura in cui assumono rilevanza, le oscillazioni del rincaro vengono quindi consi- derate automaticamente nel calcolo. Ciò vale anche nel caso delle spese per il perso- nale. A causa del minor rincaro e del modesto livello dei tassi d’interesse sono state pertanto operate correzioni delle stime per queste uscite. Nel settore vincolato esiste inoltre una serie di voci di spesa per le quali l’evoluzione del rincaro non riveste importanza o riveste unicamente un’importanza limitata (è il caso ad esempio dei contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali o dei versamenti nel Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato [dal 2018]). Nel caso delle uscite da scarsamente a mediamente vincolate (segnatamente le decisioni finanziarie pluriennali menzionate al n. 1.4.2, il settore proprio dell’Amministrazione e vaste parti delle uscite per le strade, complessivamente circa il 45 % delle uscite) la pianificazione finanziaria non viene invece effettuata sulla base di modelli di stima classici. In questo caso si opera piuttosto secondo una logica di adeguamento, basata su determinate ipotesi relative al rincaro e all’auspicata evoluzione reale dei compiti. Così, in passato le uscite da scarsamente a mediamente vincolate sono state di volta in volta aumentate per l’ultimo anno del Piano finanziario tenendo conto dell’ipotesi di rincaro a lungo termine (pari all’1,5 % fino al Piano finanziario 2014−2016 e all’1,0 % a partire dal Piano finan- ziario 2015−2017). Ripercussioni sulle finanze della Confederazione Negli anni passati il rincaro effettivo si è tuttavia attestato nettamente al di sotto del rincaro ipotizzato nella pianificazione finanziaria. Tra il 2009 e il 2016, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) il rincaro effettivo cumulato si attesta al -1,5 per cento. Il rincaro stimato nella pianificazione finanziaria della Confederazione, determinante per ampi settori delle uscite scarsamente vincolate, ammontava al 12,0 per cento in termini cumulati. Il rincaro effettivo è dunque inferiore di 13,5 punti percentuali rispetto a quello considerato nella pianificazione.
In punti di % (a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e)=(c)-(d) Indice di Rincaro cumu- Rincaro Differenza Correzioni: Espansione rincaro lato secondo le effettivo PCon 12/13, reale ipotesi nei cumulato P 2016/PF17−19 piani finanziari 2009−2016 2009−2016 PCon 12/13: 2,5 IPC 12,0 -1,5 13,5 P 2016/PF17−19: 8,0 3,0
La diversa evoluzione tra rincaro presunto e quello effettivo fa in modo che le uscite pianificate crescano in modo decisamente più rapido delle entrate. Nei settori di compiti interessati si è quindi verificata una crescita reale significativa, inizialmente non prevista. Già nel 2011 il Consiglio federale ha adottato una prima volta contro- misure e, con questa stessa motivazione, nel programma di consolidamento 2012−20134 (PCon 12/13) ha operato una correzione lineare del 2,5 per cento delle uscite scarsamente o mediamente vincolate. Da allora il divario tra il rincaro presun- to e quello effettivo si è una volta ancora ampliato.
4 FF 2010 6213
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Per questo motivo, già nel Preventivo 2015 il Consiglio federale ha operato una riduzione trasversale unica nella misura dell’1,1 per cento. L’anno successivo è emerso che il percorso evolutivo delle uscite scarsamente vincolate doveva essere corretto durevolmente al ribasso. Il Consiglio federale ha pertanto portato avanti la correzione risultante dal Preventivo 2015 nel Preventivo 2016 e nel Piano finanzia- rio 2017−2019 provvisorio, aumentandola inoltre al 3,0 per cento. In questo modo la crescita delle uscite da scarsamente a mediamente vincolate viene riavvicinata all’evoluzione reale originariamente prevista. Ma anche dopo questa correzione permane un’espansione reale non prevista dell’8 per cento per il periodo dal 2009 al 2016 che costituisce uno dei motivi dei deficit strutturali tuttora esistenti. Con il programma di stabilizzazione, le uscite scarsamente vincolate vengono ridotte di altri 3 punti percentuali al 5 per cento circa. Con la correzione del rincaro rispetto al Piano finanziario 2016−2018 del 20 agosto 2014, le finanze federali verranno sgravate complessivamente di 714 milioni (652 mio. dal 2018).
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(In mio.) 2016 2017 2018 CaF 0,4 0,4 0,4 DFAE 70,1 70,1 70,1 DFI 15,2 15,2 15,2 DFGP 18,7 18,7 18,7 DDPS 107,7 107,7 107,7 DFF 36,2 36,2 36,2 DEFR 309,4 309,4 309,4 DATEC 156,6 156,6 94,3*) Effetto di sgravio totale 714,3 714,3 652,0 *) Nessuna correzione del rincaro sul versamento nel FOSTRA (-80,9 mio.); correzione del rincaro sul TRV (+18,7 mio.)
Le correzioni maggiori riguardano i dipartimenti che presentano uscite scarsamente vincolate elevate, in particolare il DEFR, il DATEC, il DDPS e il DFAE. Presso il DATEC le uscite per le strade nazionali (preventivo globale dell’USTRA, versamen- to nel fondo infrastrutturale) hanno potuto essere ridotte soltanto nel 2016 e nel 2017 (80,9 mio.). A partire dall’entrata in vigore del progetto FOSTRA, nel 2018, il versamento nel FOSTRA è in larghissima misura vincolato da normative, rispetti- vamente dipende dalle entrate. Di converso, la correzione del rincaro sul credito per il traffico regionale viaggiatori (18,7 mio.) è stata operata solo a partire dal 2018, perché fino al 2017 compreso le prestazioni erano già state concordate con i Canto- ni, rispettivamente con le imprese. Per questo motivo presso il DATEC a partire dal
2018 le riduzioni saranno di 62 milioni più basse rispetto agli anni precedenti.
I crediti sono stati ridotti in larga misura proporzionalmente. In singoli casi sono state fissate anche priorità e alcuni settori sono stati gravati in misura maggiore di altri. In particolare nel settore dell’agricoltura i crediti d’investimento sono stati corretti più che proporzionalmente per poter preservare i pagamenti diretti e gli altri crediti.
1.5.2 Riduzioni delle spese per il personale
Il modesto rincaro, ma anche la crescita relativamente marcata delle spese per il personale degli anni passati hanno indotto il Consiglio federale a operare, ancora prima della presentazione della mozione Müller (vedi n. 1.3.2), riduzioni significati- ve nel settore del personale. Le misure riguardano in parte gli stipendi e le altre condizioni di assunzione; occorrerà tuttavia anche tagliare posti di lavoro. Nel complesso, rispetto al Piano finanziario 2016−2018 del 20 agosto 2014, nel settore del personale i conti pubblici verranno sgravati complessivamente di oltre
130 milioni.
(In mio.) 2016 2017 2018 Rinuncia a misure salariali generali 53,4 53,4 53,4 Adeguamento delle condizioni di assunzione 29,4 29,4 31,8 Riduzione trasversale con effetto sui posti 49,9 55,3 55,3 Effetto di sgravio totale 132,7 138,1 140,5
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Rinuncia a misure salariali generali Nel Piano finanziario 2016−2018 per il 2016 figurano 53,4 milioni per misure salariali generali (compensazione del rincaro, aumenti salariali reali), pari all’1 per cento della massa salariale. A fronte del rincaro negativo nel 2015, il Con- siglio federale rinuncia nel 2016 a un aumento salariale generale per il personale della Confederazione. Il potere d’acquisto degli stipendi del personale della Confe- derazione aumenta tuttavia ugualmente, poiché il rincaro (IPC) è negativo. Adeguamento delle condizioni di assunzione Il Consiglio federale ha inoltre adeguato le condizioni di assunzione della Confede- razione in tre settori. Nel complesso i conti vengono così sgravati di 29,4 milioni all’anno rispetto al Piano finanziario 2016−2018; in questo settore sono state operate riduzioni in tutti i dipartimenti. Gli sgravi più consistenti risultano dall’adeguamento dell’evoluzione dello stipendio individuale. Il sistema salariale dell’amministrazione federale prevede un’evoluzione individuale automatica, graduata in funzione dell’esito della valuta- zione del personale per i collaboratori che non hanno ancora raggiunto il limite massimo della propria classe di stipendio. Le bande di oscillazione per tale evolu- zione dello stipendio sono stabilite dall’articolo 39 dell’ordinanza sul personale federale5. Il Consiglio federale ha deciso una riduzione della possibile evoluzione dello stipendio tra 0,5 e 2 punti di percento a seconda del livello di valutazione. Questo significa che in caso, ad esempio, di valutazione «molto buono», la possibile evoluzione massima dello stipendio ammonta al 3 per cento (finora: 5 %). L’evoluzione dello stipendio del 2016, che si basa sul periodo di valutazione 2015, avverrà già secondo i nuovi valori. Il Consiglio federale ha poi ridotto l’importo massimo per i premi di prestazione, che secondo l’articolo 49 dell’ordinanza sul personale federale possono essere corrisposti per prestazioni straordinarie e che richiedono particolare impegno, dal 15 al 10 per cento dell’importo massimo della rispettiva classe di stipendio. Infine, il Governo ha stralciato senza sostituzione il premio di fedeltà che veniva corrisposto finora dopo cinque anni d’impiego. In futuro a partire dal decimo anno d’impiego verranno corrisposti premi fedeltà ogni cinque anni. In linea di principio il premio di fedeltà viene corrisposto in contanti; in casi eccezionali può tuttavia essere percepito anche sotto forma di congedo pagato. Riduzione trasversale Il Consiglio federale ha inoltre deciso anche riduzioni che dovranno essere assorbite in primo luogo attraverso una riduzione di posti di lavoro. A questo scopo ha deciso una riduzione lineare dei crediti per il personale dell’1 per cento dei valori contenuti nel Piano finanziario 2016−2018 del 20 agosto 2014. Da queste misure risultano sgravi per circa 50 milioni all’anno a partire dal 2016. Queste riduzioni dovranno essere compensate da aumenti dell’efficienza e razionalizzazioni nonché da una corrispondente riduzione del personale.
5 RS 172.220.111.3
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Nel caso dei dipartimenti che negli anni passati presentavano residui di credito superiori alla media nel settore del personale (DDPS, DEFR, DATEC) il Consiglio federale ha aumentato leggermente la riduzione lineare prescritta a partire dal 2017 nel quadro dell’attuazione della controproposta alla mozione Müller. Le riduzioni tra i dipartimenti si ripartiscono come segue. (In mio.) 2016 2017 2018 CaF 0,4 0,4 0,4 DFAE 5,5 5,5 5,5 DFI 3,6 3,6 3,6 DFGP 3,8 3,8 3,8 DDPS 16,9 20,3 20,3 DFF 12,2 12,2 12,2 DEFR 3,6 5,3 5,3 DATEC 4,0 4,3 4,3 Effetto di sgravio totale 49,9 55,3 55,3
Nonostante le forti pressioni al risparmio relative al personale, in alcuni settori di compiti (in particolare presso il Corpo delle guardie di confine, nell’esercito e nel settore della migrazione), anche nel Preventivo 2016 è stato necessario creare in modo mirato nuovi posti di lavoro. Una parte dei suddetti risparmi ha dovuto essere utilizzata a questo scopo.
1.5.3 Internalizzazioni
Il Consiglio federale ha inoltre anche dotato un maggior numero di collaboratori finora esterni di contratti di lavoro secondo la legge sul personale federale. Queste cosiddette internalizzazioni sono la conseguenza di raccomandazioni della Commis- sione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) del 20146. La CdG-S aveva infatti osservato che l’impiego di collaboratori esterni era in parte inopportuno e rischioso, in particolare nei casi in cui veniva scelta la forma contrattuale errata (mandato anziché contratto di fornitura di personale a prestito o contratto di lavoro). Nel quadro di queste internalizzazioni, le spese per il personale sono state aumentate di circa 35 milioni, mentre le uscite per servizi sono state ridotte di circa 40 milioni; nel complesso ne risulta quindi uno sgravio compreso tra i 5 e i 6 milioni all’anno. Le internalizzazioni non determinano un vero aumento delle spese per il personale e del numero di posti; di fatto, le persone interessate lavoravano già per la Confedera- zione. Il Governo considera pertanto le internalizzazioni uno strumento fondamen- talmente sensato, poiché consente di sgravare le finanze federali. Le direttive di risparmio nel settore del personale non devono inoltre indurre a esternalizzare diffu- samente lo svolgimento di compiti per finanziarli così attraverso le spese per beni e servizi e le spese d’esercizio.
6 FF 2015 2905
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1.5.4 Riduzioni delle spese di consulenza
Già nell’ambito delle consultazioni parlamentari relative al Preventivo 2015 sono state avanzate proposte per una netta riduzione delle spese di consulenza (consulen- za e ricerca su mandato). Al contempo in questo gruppo di conti risultano regolar- mente residui di credito relativamente elevati, compresi tra il 10 e il 20 per cento della somma autorizzata dal Parlamento. Il Consiglio federale ha deciso pertanto di operare ulteriori riduzioni in questo settore in aggiunta alla correzione del rincaro (cfr. n. 1.5.1). Poiché i residui di credito presentano differenze significative tra le varie unità am- ministrative, le direttive di riduzione sono state definite in funzione dell’entità dei residui di credito. Come base sono stati presi in considerazione i residui di credito medi del 2012 e del 2013.
Residuo di credito < 5 %: riduzione delle spese di consulenza del 3 % Residuo di credito 5–15 %: riduzione delle spese di consulenza del 7 % Residuo di credito > 15 %: riduzione delle spese di consulenza del 12 %
In aggiunta alla correzione del rincaro, in questo modo è stato possibile ridurre le spese di consulenza di 24 milioni. Questa cifra corrisponde a una riduzione dell’8 per cento circa rispetto al Piano finanziario 2016−2018. Tra il Preventivo 2015 e il Preventivo 2016 le spese di consulenza preventivate si riducono da 295 a
279 milioni.
1.5.5 Differimento del versamento nel fondo infrastruttu-
rale Il fondo infrastrutturale è destinato al finanziamento del completamento della rete di strade nazionali, all’eliminazione dei problemi di capacità della rete di strade nazio- nali esistente nonché a supportare le infrastrutture destinate ai trasporti privati e pubblici negli agglomerati. Il fondo finanzia inoltre contributi per la conservazione della sostanza delle strade principali nelle regioni di montagna e di periferia. Il fondo è alimentato da un versamento annuo della Confederazione effettuato attin- gendo al finanziamento speciale a favore del traffico stradale. Poiché il fondo infrastrutturale dispone di una liquidità sufficiente per finanziare tutti i progetti e i contributi previsti, il Consiglio federale ha deciso di ridurre, rispet- tivamente di differire il versamento nel fondo negli anni 2016 (100 mio.) e 2017 (300 mio.). A partire verosimilmente dal 2018, la maggior parte dei compiti del fondo infrastrut- turale passerà al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA); il progetto è attualmente oggetto dei dibattiti parlamentari. Il Consiglio federale assicurerà che i versamenti non effettuati nel fondo infrastrutturale nel 2016 e nel 2017 vengano integralmente attribuiti al FOSTRA.
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1.5.6 Adeguamenti della cooperazione internazionale
Nel mese di febbraio del 2011 il Parlamento ha deciso di aumentare i mezzi dell’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) allo 0,5 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) entro il 2015. La quota di competenza dell’APS dipende, da un lato, dalle uscite della Confederazione per la cooperazione internazionale e, dall’altro, da fattori non controllabili, come ad esempio il RNL o le uscite dei Cantoni computabi- li per l’APS. Tra questi fattori figura anche il numero di domande d’asilo, poiché secondo le direttive OCSE le spese per i rifugiati nel loro primo anno di soggiorno in Svizzera possono essere imputate all’APS. L’attuale aumento delle domande d’asilo comporta uscite supplementari della Con- federazione computabili alla quota APS. La revisione della contabilità nazionale nel 2014 comporta invece, in virtù del parallelo aumento del RNL, un aumento durevole dei mezzi necessari al raggiungimento della quota obiettivo dell’APS. Questi effetti contrastanti vengono inoltre sovrastati dal ridimensionamento quanto meno tempo- raneo delle prospettive di crescita dopo la decisione della BNS di abbandonare la soglia minima di cambio franco-euro. Tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, e in aggiunta alla correzione del rincaro, i mezzi per la cooperazione internazionale sono stati ridotti nel 2016 e nel 2017 rispettivamente di 131,4 e di 44,4 milioni rispetto al Piano finanziario 2016−2018 e aumentati invece di 47 milioni nel 2018 (proporzio- nalmente nel DFAE e nel DEFR).
1.5.7 Residui di credito dell’esercito
In aggiunta alla correzione del rincaro di 150 milioni, nel Preventivo 2016 le uscite dell’esercito sono state ridotte rispetto al Piano finanziario 2016−2018 del 20 agosto
2014. Queste riduzioni sono state possibili in quanto per il 2016 l’esercito non
dispone, né nel settore dell’armamento né in quello degli immobili, di progetti sufficientemente maturi che possano essere realizzati, sfruttando in tal modo i crediti previsti inizialmente. La riduzione rimane pertanto priva di conseguenze per l’adempimento dei compiti.
2 Misure del programma di stabilizzazione 2017-2019
La legge federale sul programma di stabilizzazione 2017−2019 riassume le misure che sgraveranno il bilancio a partire dal 2017. È possibile distinguere due tipi di misure, ovvero quelle che richiedono tassativamente una modifica di una legge federale e possono pertanto entrare in vigore soltanto nel 2018 e quelle in cui i risparmi possono essere realizzati anche senza modifiche legislative. Anche le misure di questo secondo tipo vengono tuttavia formulate, come nel caso di prece- denti programmi di risparmio, sotto forma di una legge federale; nella legge federale del 4 ottobre 19747 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali vengono definiti opportuni mandati di risparmio per il Consiglio federale, sottoli- neando così il carattere di pacchetto del programma di stabilizzazione 2017−2019. Così, il Parlamento ha la possibilità di decidere esplicitamente anche in merito a
7 RS 611.010
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misure che potrebbero essere attuate fondamentalmente nell’ambito di un preventi- vo. L’ordine di successione delle misure segue l’articolazione della Raccolta sistematica del diritto federale. La rappresentazione delle misure si basa su una struttura unita- ria. La misura viene dapprima descritta brevemente. Segue quindi una tabella che rappresenta la situazione finanziaria iniziale e lo sgravio rispetto al Piano finanziario 2017−2019 provvisorio del 1° luglio 2015. Viene inoltre rappresentato il Piano finanziario 2016−2018 del 20 agosto 2014; ciò consente di individuare le misure descritte al numero 1.5. In seguito vengono descritte le premesse normative e fornite ulteriori delucidazioni in merito alla misura e alle relative conseguenze. Salvo il caso in cui la descrizione della misura non contenga cenni di diverso tenore, le misure sono a tempo indeterminato e verranno attuate anche nel 2020 e negli anni successivi.
2.1 Rendite transitorie del personale federale
La misura in breve Secondo il diritto vigente la Confederazione è tenuta a partecipare, in qualità di datore di lavoro, al finanziamento della rendita transitoria in caso di pensionamento anticipato facoltativo. Già il 1° agosto 2014 il Consiglio federale ha disciplinato in modo nuovo, riducendola in parte, la partecipazione del datore di lavoro al finan- ziamento della rendita transitoria. In questo contesto esso ha fatto notare che la partecipazione finanziaria costituirebbe un notevole incentivo al pensionamento anticipato e contrasterebbe pertanto gli sforzi del datore di lavoro nel mantenere i collaboratori professionalmente attivi il più a lungo possibile. Con il programma di stabilizzazione 2017−2019 vengono create le basi legali per un’ulteriore, graduale riduzione della partecipazione del datore di lavoro. Questo consentirà di realizzare a partire dal 2018 risparmi pari a circa 5 milioni all’anno.
In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: UFPER/A2101.0146 Prestazioni centralizzate 24,7 19,3 16,6 del datore di lavoro (parte rendite transitorie) P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFPER/A2101.0146 Prestazioni centralizzate 23,7 18,3 15,6 15,6 del datore di lavoro (parte rendite transitorie) Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFPER/A2101.1046 Prestazioni centralizzate 4,5 5,6 del datore di lavoro Totale sgravio 4,5 5,6
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Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 1: modifica dell’articolo 32k della legge federale del 24 marzo 20008 sul personale federale
Descrizione della misura
La partecipazione capillare del datore di lavoro al finanziamento della rendita transi- toria è in una certa misura in contraddizione con gli sforzi volti a mantenere i colla- boratori professionalmente attivi il più a lungo possibile. Per questo motivo, il 1° agosto 2014 il Consiglio federale ha ridotto la partecipazione della Confederazio- ne ai costi della rendita transitoria, anticipando la propria intenzione di continuare a ridurla gradualmente. Nell’ambito di questa nuova regolamentazione del finanziamento della rendita transitoria, la partecipazione del datore di lavoro in caso di pensionamento prima del 62° anno d’età è stata ridotta dal 50 per cento e oltre al 5 per cento. Una completa abolizione della partecipazione del datore di lavoro in caso di pensionamento prima del 62° anno di età non era possibile a causa della disposizione cogente contenuta nell’articolo 32k capoverso 1 della legge sul personale federale. Con la modifica legislativa proposta nel presente rapporto, il diritto generale a una partecipazione al finanziamento della rendita transitoria verrà ora sostituito da una norma potestativa. Viene meno così l’obbligo a carico del datore di lavoro, che mantiene però la possi- bilità di partecipare ai costi della rendita transitoria, in particolare nel caso di fun- zioni che fanno apparire necessario un pensionamento anticipato a seguito di alto grado di affaticamento psicofisico. Queste funzioni si trovano in buona parte nelle classi di stipendio più basse. La revisione della legge comporta una revisione delle disposizioni d’esecuzione. Con la revisione dell’ordinanza sul personale federale9 verranno abrogate in primo luogo le partecipazioni minime del datore di lavoro a partire dal 62° anno di età. La partecipazione del datore di lavoro a partire dal 62° anno di età dovrà inoltre essere limitata alle funzioni che comportano un elevato grado di affaticamento psicofisico. In questo modo in futuro sarà dunque un numero decisamente inferiore di collabora- tori a beneficiare di una partecipazione del datore di lavoro. Da questi adeguamenti risultano gli sgravi esposti. Per concedere alle persone inte- ressate il tempo necessario per adottare provvedimenti personali è previsto un perio- do di transizione di un anno. Per questo motivo nel 2018 lo sgravio risulterà inferio- re a quello degli anni successivi.
2.2 Diverse misure nel settore proprio
Le misure in breve Nell’ottica dell’equilibrio il settore proprio dell’Amministrazione dovrà prestare un contributo adeguato al programma di stabilizzazione. La controproposta del Consi- glio federale alla mozione Müller definisce inoltre direttive specifiche per il settore del personale. La presente descrizione riassume una molteplicità di riduzioni di
8 RS 172.220.1 9 RS 172.220.111.3
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piccola e media entità che riguardano esclusivamente il settore proprio dell’amministrazione, ossia le spese per il personale, le spese per beni e servizi e le spese d’esercizio nonché gli investimenti dell’amministrazione. Il relativo volume di sgravi è compreso in totale tra i 105 e i 120 milioni all’anno, pari all’incirca a metà degli sgravi nel settore proprio. A questi sgravi si aggiungono diverse altre misure del programma di stabilizzazione 2017–2019 che riguardano a loro volta il settore proprio, ma che in virtù della loro importanza vengono illustrate separatamente. Rientrano in quest’ambito in particola- re gli adeguamenti delle rendite transitorie per il personale federale (n. 2.1), una parte delle misure nel settore della migrazione (n. 2.6), le riduzioni nell’esercito (n. 2.8), i tagli agli investimenti negli edifici del Politecnico federale (parte del n. 2.10), gli adeguamenti legislativi nel settore della vigilanza sui trasporti pubblici (n. 2.17) nonché l’abrogazione della legge sulle attività sportive a rischio (n. 2.24). Con riferimento all’anno 2017, il settore proprio contribuisce agli sgravi più che proporzionalmente, con una quota del 30 per cento del volume di risparmio; nel 2018 e nel 2019 la percentuale è inferiore, poiché in relazione con l’ulteriore svilup- po dell’esercito il Consiglio federale intende ridurre il relativo contributo al rispar- mio. Questa percentuale rimane tuttavia sempre al di sopra della quota di uscite proprie sul totale delle uscite della Confederazione, che è del 20 per cento.
In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: Uscite per il personale*) 4231 4255 4283 4326 Uscite per beni e servizi e uscite d’esercizio, 2812 2905 2961 2991 investimenti**) P 2016 e PF 2017−2019 provv. dell’1.7.2015: Spese per il personale*) 4178 4190 4217 4255 Uscite per beni e servizi e uscite d’esercizio, 2772 2809 2899 2913 investimenti**) Sgravio rispetto al PF 2017−2019 provv. dell’1.7.2015: Spese per il personale 47,5 45,0 45,3 Spese per beni e servizi e spese d’esercizio, investimenti 60,2 70,0 76,2 Totale (mandato di risparmio) 107,7 115,0 121,5 Totale sgravi nel settore proprio ***) 248 211 177 Uscite per il personale 66 68 69 Uscite per beni e servizi e uscite d’esercizio, investimenti 182 143 108 *) Escluse le uscite per il personale dell’esercito **) Escluse le uscite per beni e servizi, le uscite d’esercizio e gli investimenti dell’esercito e dell’Ufficio federale delle strade ***) Inclusi gli sgravi da descrizioni separate delle misure
Misure per dipartimento La tabella seguente illustra il volume degli sgravi per ciascun dipartimento e la relativa quota alle uscite per il personale.
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Sgravio complessivo Quota spese personale In mio. fr. 2017 2018 2019 2017 2018 2019 CaF 1,8 2,0 2,1 0,5 0,5 0,5 DFAE 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 DFI 5,1 5,1 5,1 4,5 4,5 4,5 DFGP 8,1 8,0 8,0 5,7 5,4 5,3 DDPS 19,5 19,5 19,5 4,0 4,0 4,0 DFF 52,7 59,8 65,2 17,2 14,9 15,3 DEFR 6,5 6,7 6,8 5,9 5,9 5,9 DATEC 8,8 8,7 9,6 4,6 4,6 4,6 Totale (mandato di risparmio) 107,7 115,0 121,5 47,5 45,0 45,3
Cancelleria federale La Cancelleria federale abolirà una piccola unità organizzativa, il Forum politico al Käfigturm, che gestisce insieme ai servizi del Parlamento. Potranno inoltre essere ridotte, in seguito alla futura cogenza giuridica delle pubblicazioni online, le tirature delle attuali pubblicazioni stampate (soprattutto la Raccolta sistematica, la Raccolta ufficiale e il Foglio federale). Infine, saranno ridotti i fondi nei rapporti contrattuali con l’Agenzia Telegrafica svizzera. Unitamente ad altre ottimizzazioni più modeste dei processi, queste misure sgraveranno il bilancio di circa 2 milioni all’anno; di questi sgravi, circa mezzo milione riguarda il settore del personale. Dipartimento federale degli affari esteri Il DFAE attua due misure nel settore proprio. Con la prima misura vengono operati risparmi nella rete esterna. Pertanto, attraverso riorganizzazioni (come ad es. l’integrazione di 2 rappresentanze consolari all’interno di centri consolari regionali), sfruttamento di sinergie nonché adeguamenti nei cataloghi delle prestazioni delle rappresentanze verranno tagliati fino a 20 posti nella rete esterna. La seconda misura riguarda la Centrale in Svizzera. Una riduzione dei servizi centrali (personale, finan- ze, logistica, informatica) e dei compiti diplomatici e consolari comporta una ridu- zione di circa 12 posti. Le misure del DFAE consentono di realizzare uno sgravio annuo di 5,2 milioni che riguarda interamente il settore del personale. Dipartimento federale dell’interno Con la rinuncia a compiti e gli aumenti di efficienza presso il DFI verranno tagliati complessivamente 4,6 milioni all’anno nel settore del personale. Riduzioni mirate presso l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) comporteranno inoltre risparmi per un totale di circa 0,6 milioni. Dipartimento federale di giustizia e polizia Le uscite del DFGP nel settore proprio vengono ridotte di circa 8 milioni. La ridu- zione fino a 5,7 milioni all’anno viene operata in buona parte nel settore delle spese per il personale. Oltre alle riduzioni del tasso di occupazione e alla rinuncia a rioc- cupare posti vacanti (SG-DFGP, ISDC, CFCG), si rinuncia parzialmente ai mezzi iscritti nel pool di posti dipartimentale. Altri sgravi saranno realizzati attraverso un aumento dell’efficienza e ottimizzazioni di processi (ad es. SEM: semplificazioni e
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ulteriore digitalizzazione dei processi; CSI-DFGP: introduzione di GEVER presso il DFGP). L’Ufficio federale di polizia (fedpol) ridurrà le proprie prestazioni in tre settori, riducendo così le proprie spese per il personale di 2,2 milioni: in primo luogo l’attività di coordinamento con le autorità di perseguimento penale in Svizzera e all’estero verrà ridimensionata nei settori della moneta falsa, degli stupefacenti e della pedocriminalità/pornografia e concentrata su alcuni temi prioritari; in secondo luogo, in ambito di scambio di informazioni (sistema di informazione sui visti, scambio di informazioni con gli Stati Schengen, ricerche di persone scomparse) determinate prestazioni godranno di maggiore priorità o saranno ridotte mentre alcune unità organizzative saranno raggruppate (Servizio di coordinazione dei do- cumenti d'identità e di legittimazione e Sezione Documenti d’identità); infine, si rinuncia all’impiego di personale di sicurezza con i cani nel servizio notturno per la protezione di edifici della Confederazione. Diverse misure di risparmio e di ottimiz- zazione del DFGP (ad es. l’ottimizzazione degli acquisti nel settore delle TIC per mezzo di negoziazioni concernenti la quantità e le condizioni di licenza, le presta- zioni di manutenzione e di esercizio e la proroga del ciclo di vita) comportano inoltre sgravi annui fino a 2,7 milioni nelle uscite per beni e servizi e d'esercizio e negli investimenti. A ciò si aggiungono le previste riduzioni nel caso delle uscite d’esercizio per i centri di accoglienza e la procedura d’asilo (n. 2.6). Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Le uscite delle unità amministrative civili del DDPS vengono ridotte complessiva- mente di 19,5 milioni. Di questi mezzi, circa 4 milioni riguardano il settore del personale. Gli sgravi maggiori avvengono nelle seguenti unità amministrative: armasuisse realizza risparmi per un totale di 5,2 milioni attraverso un taglio di posti e il miglioramento della gestione del magazzino. L’Ufficio federale dello sport (UFSPO) riduce le proprie uscite di 2,1 milioni all’anno rinunciando a compiti e riducendo prestazioni (manifestazioni didattiche/media didattici e d’insegnamento), esternalizzando programmi di promozione (promozione delle nuove leve, «Scuola in movimento») e migliorando l’economicità (Centri sportivi di Macolin e Tenero). Presso l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) i tagli per un totale di 2,2 milioni vengono operati attraverso una riduzione delle prestazioni (rinuncia a corsi di formazione, limitazione dell’attività di ricerca nel laboratorio di Spiez) e uno snellimento della struttura organizzativa (fusione e abolizione di settori di studio). Riduzioni più significative vengono operate presso la SG-DDPS (5,7 mio.) attraverso un’ottimizzazione della pianificazione e la definizione di priori- tà (assicurazione propria della Confederazione, spese di consulenza), ma anche attraverso una riduzione della riserva informatica dipartimentale. A ciò si aggiungono le misure presso l’esercito (n. 2.8) e l’abrogazione della legge sulle attività sportive a rischio (n. 2.24). Dipartimento federale delle finanze Tutte misure del DFF riguardano il settore proprio, poiché il dipartimento non eroga praticamente sussidi. Le misure comportano uno sgravio di 52,7 milioni nel 2017 e di 65,2 milioni nel 2019. Di questi mezzi, oltre il 75 per cento riguarda l’AFD e i fornitori di prestazioni interni alla Confederazione, UFCL e UFIT: - presso la dogana civile sono previste diverse rinunce a prestazioni. Per quanto riguarda l’importazione e l’esportazione di beni commerciali l’AFD chiuderà
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12 uffici doganali, ne riunirà altri due e chiuderà tutti gli uffici doganali il saba- to ad eccezione di Zurigo-Aeroporto. Questa misura riguarda presumibilmente dal 3 al 4 per cento delle imposizioni doganali (sdoganamenti). Il sabato il traf- fico di transito internazionale dovrà inoltre essere canalizzato verso quattro uf- fici doganali; questa misura riguarda il 2,5 per cento del traffico in entrata e il 3,4 per cento di quello in uscita. Con queste misure sarà possibile tagliare com- plessivamente 44 posti a tempo pieno presso la dogana civile e realizzare ri- sparmi nel settore immobiliare. A titolo di ulteriore misura a partire dal 2018 verrà dichiarata obbligatoria la decisione d’imposizione elettronica per le im- portazioni, in vigore già dal 2008 per le esportazioni. In tal modo sarà possibile risparmiare spese di spedizione e tagliare quattro posti a tempo pieno. Inoltre, nel campo del diritto della proprietà intellettuale le procedure verranno adegua- te in modo che in caso di accertamento di merce contraffatta con meno di cin- que pezzi per spedizione si rinuncerà a una notifica all’avente diritto, pari a cinque posti a tempo pieno. L’AFD adotta inoltre misure sul fronte degli inve- stimenti: acquisti sostitutivi (oggetti di equipaggiamento, impianti mobili per raggi X, sistemi parziali TTPCP) e progetti (settore immobiliare, sistema per la ricerca automatica di veicoli e il monitoraggio del traffico, sistema radio Poly- com) vengono posticipati o estesi su un orizzonte temporale più lungo. Viene inoltre verificato e ridotto in funzione del fabbisogno il numero di abitazioni di servizio. Nel complesso l’AFD realizza risparmi annui fino a 22,8 milioni e 53 posti a tempo pieno. Non sono invece previste riduzioni nel caso del personale del corpo delle guardie di confine; - attraverso la definizione di nuove priorità l’UFCL risparmierà dagli 11,0 ai 14,6 milioni l’anno nel caso degli edifici civili e delle uscite per investimenti. Unitamente ad altre misure di consolidamento e a risparmi sul fronte del perso- nale, gli sgravi presso l’UFCL saranno compresi tra i 13,5 e i 17,6 milioni all’anno; - negli ultimi tre anni l’UFIT ha già compensato risparmi con aumenti di effi- cienza che sono stati trasferiti ai destinatari delle prestazioni sotto forma di ri- duzioni dei prezzi. Anche nell’ambito del programma di stabilizzazione 2017–
2019 l’UFIT soddisfa una parte delle direttive di risparmio attraverso un au-
mento dell’efficienza. I destinatari delle prestazioni dell’UFIT sopportano a lo- ro volta una parte dei risparmi compresi tra 6 e 8 milioni rinunciando a presta- zioni finora richieste o finanziandole attraverso altri risparmi; - per l’ODIC i mezzi TIC sono iscritti a livello centrale. Il Consiglio federale destinerà gran parte dei mezzi centrali TIC a progetti TIC decentrali non finan- ziabili in tutta l’Amministrazione federale. Altri mezzi TIC centrali serviranno a finanziare dei progetti nel settore dei servizi standard TIC. Sommata a ulterio- ri misure nel settore proprio, la riduzione di questi mezzi centrali è compresa tra 1,9 e 3,4 milioni; - presso le altre unità amministrative del DFF (AFC, AFF, UFPER, SG-DFF, SFI, SMT e UCC) vengono operati risparmi principalmente attraverso aumenti dell’efficienza e razionalizzazioni (tra i 12,0 e i 13,4 mio. all’anno). Ne sono in- teressate principalmente le spese per il personale e quelle per l’informatica. A ciò si aggiungono l’adeguamento delle condizioni per il versamento di una rendita transitoria (n. 2.1) nonché i risparmi nel caso degli investimenti in edifici dei Poli- tecnici federali (n. 2.10).
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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca Il DEFR risparmia fino a 6,8 milioni all’anno nel settore proprio, principalmente nel settore del personale (5,9 mio.). Le unità amministrative contribuiscono proporzio- nalmente alle direttive di risparmio della controproposta alla mozione Müller. La riduzione del personale comporta piccole rinunce a compiti. Gli altri risparmi si registrano a livello di spese d’esercizio, principalmente nel settore informatico. Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni Circa la metà degli sgravi nel settore proprio del DATEC (da 8,7 a 9,6 mio. all’anno) riguarda il personale. Le misure relative al personale vengono attuate in questo contesto attraverso ottimizzazioni interne (gestione dei posti vacanti e delle fluttuazioni, riduzioni del tasso di occupazione, rinunce mirate a compiti ed even- tualmente blocco delle assunzioni). Sgravi più significativi nel settore proprio ri- guardano l’Ufficio federale dell’energia (UFE). Da un lato, il volume del progetto di SvizzeraEnergia sarà ridotto di 2 milioni e, dall’altro, il sostegno ad attività di ricer- ca (partecipazione a programmi di ricerca internazionali ed eventualmente anche programmi propri) diminuirà di 1 milione. Gli altri tagli del settore proprio riguar- dano in buona parte i servizi esterni. A ciò si aggiungono gli adeguamenti legislativi nel settore della vigilanza sui tra- sporti pubblici (n. 2.17).
2.3 Cooperazione internazionale
La misura in breve I mezzi nel settore della cooperazione internazionale vengono ridotti complessiva- mente di 586,8 milioni rispetto al Piano finanziario 2017−2019 provvisorio. La crescita media annua delle uscite nel nuovo messaggio concernente la cooperazione internazionale per il periodo 2017−2020 ammonta al 2,7 per cento. La cooperazione internazionale continua pertanto ad essere uno dei principali settori in termini di crescita all’interno della Confederazione. Secondo le stime attuali, la quota relativa all’aiuto pubblico allo sviluppo, ossia la percentuale delle uscite per la cooperazione internazionale (APS) in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL) dopo l’attuazione di questa misura per il 2020 ammonta all’incirca allo 0,48 per cento. In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: Credito del messaggio concernente la 2710,5 2783,9 2858,2 cooperazione internazionale* P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: Credito del messaggio concernente la 2473,1 2632,8 2798,2 2930,5 cooperazione internazionale* Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: Crediti cooperazione internazionale DSC 121,4 173,7 212,9 Crediti cooperazione internazionale SECO 21,6 26,8 30,5 Totale (mandato di risparmio) 143,0 200,5 243,4
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* comprese la promozione civile della pace e le spese amministrative, regolate da sussidi
Premesse normative
Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017−2019, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4a capoverso 1 nume- ro 2 della legge federale del 4 ottobre 197410 a sostegno di provvedimenti per mi- gliorare le finanze federali
Descrizione della misura Nei settori interessati le riduzioni comportano un adeguamento rispetto alla pianifi- cazione originaria. Questo adeguamento ha luogo ad esempio attraverso un’estensione temporale del finanziamento nel caso di alcuni programmi bilaterali o globali, un ritiro accelerato da singoli Paesi o un’espansione rallentata o posticipata in altre regioni. Per il settore della cooperazione internazionale ne risulta una ridu- zione dei mezzi finanziari nel 2016, seguita da un nuovo aumento dei mezzi. Il volume finanziario del 2015 verrà nuovamente raggiunto a partire dal 2018. Con una crescita annua media del 2,7 per cento per il periodo del messaggio 2017−2020, la cooperazione internazionale figura tuttora tra i settori a più forte crescita all’interno della Confederazione. Dopo che l’obiettivo del Parlamento di una quota relativa all’APS dello 0,5 per cento del RNL è stato raggiunto nel 2014 (0,51 %) e sarà probabilmente raggiunto anche nel 2015, secondo le stime attuali la quota si ridurrà grazie ai risparmi illustrati nel presente rapporto allo 0,48 per cento entro il 2020. A tale riguardo occorre tuttavia osservare che senza la revisione dei conti nazionali del
2014 che non era ancora nota al momento in cui è stato fissato l’obiettivo dello
0,5 per cento e che ha quale effetto una crescita durevole del PIL nominale svizzero di circa il 5,6 per cento, questo obiettivo sarebbe raggiunto nel 2020 nonostante i tagli budgetari. Bisogna inoltre tenere presente che la quota relativa all’APS è sog- getta a diversi fattori d’influenza non controllabili (evoluzione del RNL, numero di domande d’asilo ecc.) che possono fluttuare da un anno all’altro. Per questo motivo le previsioni sono da interpretare con una certa prudenza.
2.4 Altre misure nel settore dei trasferimenti del DFAE
La misura in breve Nel quadro di diversi crediti di sussidio del DFAE verranno effettuati risparmi complessivi pari a 0,6 milioni nel 2017 e a 1,2 milioni a partire dal 2018. In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: Diversi crediti di sussidio del DFAE 173,8 177,4 179,8 P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: Diversi crediti di sussidio del DFAE 186,1 189,6 193,4 196,7 Sgravio rispetto al PF 2017−2019 provv. dell’1.7.2015:
10 RS 611.010
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Diversi crediti di sussidio del DFAE 0,6 1,2 1,2 Totale (mandato di risparmio) 0,6 1,2 1,2
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017−2019, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4a capoverso 1 nume- ro 3 della legge federale del 4 ottobre 197411 a sostegno di provvedimenti per mi- gliorare le finanze federali.
Descrizione della misura
I risparmi vengono in particolare conseguiti perché la «Schweizer Revue» (periodico per gli Svizzeri all’estero, non in italiano) verrà distribuita elettronicamente anziché per via cartacea e a intervalli temporali più lunghi (0,4 mio.). Inoltre, diversi crediti di sussidio del DFAE saranno toccati da misure di modesta portata (0,2–0,8 mio.).
2.5 Misure nel settore dei trasferimenti del DFI
Le misure in breve Diverse sovvenzioni del DFI nei settori della cultura, della previdenza sociale e della salute saranno ridotte per un totale di 6,8 milioni all’anno. I tagli scaturiranno so- prattutto da una verifica della partecipazione di Confederazione e Cantoni ai costi per le prestazioni complementari (PC) all’AVS e all’AI. La misura correggerà una situazione venutasi a creare negli anni passati a causa di una stima eccessiva della quota federale in base ai principi della nuova perequazione finanziaria (NPF).
In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: DFI / Crediti del messaggio sulla cultura 211,0 209,2 211,3 UFAS/A2310.0329 Prestazioni complementari 825,0 853,1 887,0 all’AVS UFAS/A2310.0384 Prestazioni complementari 796,2 817,3 836,2 all’AI USAV/A2310.0122 Assicurazione della 3,1 3,1 3,2 qualità del latte P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: DFI / Crediti del messaggio sulla cultura 208,0 214,1 218,1 223,4 UFAS/A2310.0329 Prestazioni complementari 771,0 852,1 882,8 915,4 all’AVS UFAS/A2310.0384 Prestazioni complementari 742,6 787,1 794,7 793,8 all’AI USAV/A2310.0122 Assicurazione della 4,0 4,0 4,1 4,1 qualità del latte
11 RS 611.010
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Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFC / Diversi settori di promozione della 1,6 1,6 1,6 cultura UFAS/A2310.0329 Prestazioni complementari 2,2 2,2 2,2 all’AVS UFAS/A2310.0384 Prestazioni complementari 2,0 2,0 2,0 all’AI USAV/A2310.0122 Assicurazione della 1,0 1,0 1,0 qualità del latte Totale (mandato di risparmio) 6,8 6,8 6,8
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4a capoverso 1 nume- ro 4 della legge federale del 4 ottobre 197412 a sostegno di provvedimenti per mi- gliorare le finanze federali. Descrizione delle misure Promozione della cultura Nell’ambito del dibattito sul messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016–202013 (messaggio sulla cultura), le Camere federali hanno appro- vato limiti di spesa e crediti d’impegno per un ammontare complessivo di 1,1 mi- liardi. Già nel messaggio sulla cultura, il Consiglio federale aveva dichiarato che si tratta del tetto massimo dei costi per la cultura finanziabili dalla Confederazione, fermo restando l’andamento positivo del bilancio. Il Consiglio federale chiede ora di ridurre di 1,6 milioni all’anno i fondi previsti per la promozione della cultura negli anni 2016–2020. I tagli riguarderanno i settori seguenti: patrimonio culturale e monumenti storici (rinuncia alla promozione della cultura architettonica, 0,5 milioni), misure per promuovere la comprensione (riduzione degli aiuti finanzia- ri ai Cantoni plurilingui per l’adempimento dei loro compiti particolari, 0,5 milioni), promozione della letteratura (rinuncia al nuovo sovvenzionamento di riviste lettera- rie, 0,15 milioni) e promozione cinematografica (rinuncia alla promozione della stesura di trattamenti e alla promozione di singoli progetti di cultura cinematografi- ca, 0,4 milioni).
Prestazioni complementari all’AVS/AI Le prestazioni complementari (PC) all’AVS e all’AI servono a garantire il minimo esistenziale. Due sono le voci che le compongono: le prestazioni complementari annue e il rimborso delle spese di malattia e invalidità. Il finanziamento delle spese di malattia e invalidità compete ai Cantoni. Quello delle PC annue è invece ripartito tra Confederazione e Cantoni14: la Confederazione partecipa per 5/8 ai costi delle PC annue a garanzia del minimo esistenziale, i Cantoni per i rimanenti 3/8. In caso di ospiti degli ospizi si aggiungono ulteriori prestazioni per il rimborso delle spese supplementari derivanti dal soggiorno nelle strutture (questa quota è interamente a
12 RS 611.010 13 FF 2015 447
14 RS 831.30; art. 13 cpv. 1–2
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carico dei Cantoni). Questa regolamentazione presuppone una ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni. Allo scopo si adotta una data di riferimento precisa ai sensi dell’ordinanza del 15 gennaio 197115 sulle prestazioni complementari: la quota federale è stabilita in base ai costi del dicembre dell’anno precedente. Dall’introduzione di questo modello di finanziamento, le PC a garanzia del minimo esistenziale (finanziate per 5/8 dalla Confederazione e per 3/8 dai Cantoni) hanno registrato una crescita più contenuta rispetto alle PC che esulano da questo ambito (settore degli ospizi: 100 % a carico dei Cantoni). Di conseguenza, la quota federale fissata sulla base dei dati dell’anno precedente risulta troppo elevata rispetto all’anno in corso. La Confederazione si assume così costi che per volontà del legislatore e secondo le regole della nuova perequazione finanziaria (NPF) dovrebbero essere sostenuti dai Cantoni. In futuro, la quota federale a favore delle PC annue dovrà essere pertanto stimata sulla base dei costi dell’aprile dell’anno in corso. Con la modifica pianificata dell’ordinanza verrà eliminato l’attuale onere eccessivo a carico della Confederazio- ne e al suo posto verrà introdotta una ripartizione dei costi conforme alla NPF. Ipotizzando che la parte di finanziamento in quota ai Cantoni continui a crescere in termini superiori alla media, la misura permetterà di conseguire uno sgravio delle finanze federali per un totale di 4,2 milioni all’anno.
Assicurazione della qualità del latte Ai sensi della legge federale del 9 ottobre 199216 sulle derrate alimentari e gli ogget- ti d’uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr), i produttori di derrate alimentari sono responsabili dell’esecuzione di controlli sull’igiene e sulla sicurezza. Il taglio previsto di 1 milione riguarderà la produzione del latte e, segnatamente, i costi di controllo ai quali la Confederazione può partecipare in virtù dell’articolo 9 dell’ordinanza del 20 ottobre 201017 sul controllo del latte. La riduzione richiesta è giustificata, dato che già in occasione dell’ultimo bando per l’assegnazione dell’incarico di controllo sono pervenute offerte inferiori all’importo attualmente iscritto a preventivo di circa 4 milioni all’anno. Nei prossimi anni, inoltre, sono attesi ulteriori riduzioni dei prezzi nelle procedure di controllo. A ciò si aggiunge che già oggi, in altri settori, i produttori di derrate alimentari non ricevono dalla Confederazione alcun tipo di sostegno per l’esecuzione di controlli autonomi.
2.6 Migrazione e integrazione
Le misure in breve Per il settore Migrazione e integrazione sono previste tre misure di sgravio: l’entrata in esercizio ritardata di nuovi centri della Confederazione, la riduzione dei contributi ai programmi cantonali di integrazione nel settore degli stranieri (cofinanziamento da parte dei Cantoni) e la rinuncia al versamento di un supplemento sulla somma forfettaria per le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati.
15 RS 831.301; art. 39
16 RS 817.0 17 RS 916.351.0
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In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: A2111.0129 Uscite d’esercizio Centri di 125,8 142,6 143,7 registrazione e di procedura (CRP) A2310.0172 Misure d’integrazione degli 84,7 81,5 82,3 stranieri P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: A2111.0129 Uscite d’esercizio Centri di 114,7 134,0 137,7 141,1 registrazione e di procedura (CRP) A2310.0172 Misure d’integrazione degli 139,9 135,4 156,0 127,8 stranieri Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: Entrata in esercizio ritardata dei nuovi centri 3,8 1,8 10,4 della Confederazione Riduzione dei programmi di integrazione 0,5 3,6 3,6 (settore stranieri) Rinuncia al supplemento sulla somma forfetta- 7,8 7,8 ria (persone ammesse provvisoriamen- te/rifugiati) Totale (mandato di risparmio) 4,3 13,2 21,8
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4a capoverso 1 nume- ro 5 della legge federale del 4 ottobre 197418 a sostegno di provvedimenti per mi- gliorare le finanze federali.
Descrizione delle misure
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), oltre ai Centri di registrazione e di procedura (CRP), gestisce anche altri centri della Confederazione in cui vengono accolti i richiedenti l’asilo. Attualmente (stato: estate 2015) la SEM dispone di circa 3100 posti letto in totale (incl. la fase di test). Stando alla pianificazione, i posti operativi dovrebbero essere in media circa 3300 nel 2017, circa 3550 nel 2018 e circa 3800 nel 2019. Il numero di posti letto indicati comprende anche una riserva di fluttuazione. In tale quadro sarà in particolare una più rigida gestione della capacità a permettere il differimento dell’entrata in esercizio dei nuovi centri della Confedera- zione. Il numero di posti letto si ridurrà così a 3200 nel 2017 e a 3500 negli anni 2018 e 2019. Tale misura porterà a dei risparmi nel credito per le uscite d’esercizio dei CRP (3,8 mio. nel 2017, 1,8 mio. nel 2018 e 10,4 mio. nel 2019). La Confederazione versa ai Cantoni dei contributi per i programmi cantonali di integrazione (PIC) volti a favorire l’inserimento degli stranieri, dei rifugiati ricono- sciuti e delle persone ammesse provvisoriamente nell’ambito di accordi di pro- gramma. Ciò permette un’armonizzazione con le offerte ordinarie esistenti (forma- zione professionale, assicurazione contro la disoccupazione ecc.). La misura nel
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settore dell’integrazione contiene due proposte di riduzione: una nel settore degli stranieri e una nel settore dell’asilo. I contributi per le misure d’integrazione a favore degli stranieri sono collegati al cofinanziamento dei Cantoni. Per il prossimo periodo di programma quadriennale (2018–2021) vi è ragione di credere che alcuni settori di promozione vedranno aumentare la propria efficienza. Inoltre, in determinati Cantoni verranno conseguiti risparmi nella promozione dell’integrazione. Alla luce di tali considerazioni è lecito prevedere che non tutti i Cantoni si avvarranno integralmente dei contributi federali. Per il 2017 il Consiglio federale si attende una diminuzione delle spese per la Con- federazione di circa 0,5 milioni. Per il nuovo periodo di programma il contributo federale annuo di 36 milioni dovrà essere pertanto ridotto del 10 per cento (- 3,6 mio.). Attualmente la Confederazione corrisponde ai Cantoni una somma forfettaria unica di circa 6100 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora. Questa somma forfettaria viene versata senza condizioni e serve segnata- mente a promuovere l’integrazione professionale e l’apprendimento di una lingua nazionale. Per il periodo di programma 2014–2017 il calcolo della somma forfettaria annua a favore dei PIC si basa sul valore medio dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente nei quattro anni precedenti. Sull’importo calco- lato, la Confederazione concede poi un supplemento del 10 per cento. Nel prossimo periodo di programma 2018–2021 si dovrà rinunciare a tale supplemento. Da questo intervento risulteranno risparmi annui per 7,8 milioni dal 2018. Il Consiglio federale ritiene che il supplemento non sia giustificato, soprattutto dal momento che la defi- nizione della somma forfettaria tiene già conto del rincaro. Tale misura richiede un adeguamento dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205).
2.7 Altre misure nel settore dei trasferimenti del DFGP
Le misure in breve Nel settore dei sussidi del DFGP, due misure determinano uno sgravio annuo del bilancio della Confederazione compreso tra 6,8 e 9,4 milioni. Da un canto, i sussidi di costruzione agli istituti per l’esecuzione della carcerazione amministrativa vengo- no adeguati all’attuale pianificazione cantonale. D’altro canto, i contributi all’Istituto federale di metrologia (METAS) possono essere ridotti grazie a un adeguamento dell’acquisizione delle prestazioni.
In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: A4300.0156 Sussidi di costruzione per la 10,0 20,0 40,0 carcerazione amministrativa 18,0 18,3 18.6 A2310.0509 Contributi al METAS P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: A4300.0156 Sussidi di costruzione per la 5,0 19,7 39,7 40,1 carcerazione amministrativa 17,5 17,8 18,0 18,3 A2310.0509 Contributi al METAS Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv.
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dell’1.7.2015: A4300.0156 Sussidi di costruzione per la 6,5 8,7 9,1 carcerazione amministrativa 0,3 0,3 0,3 A2310.0509 Contributi al METAS Totale (mandato di risparmio) 6,8 9,0 9,4
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4a capoverso 1 nume- ro 6 della legge federale del 4 ottobre 197419 a sostegno di provvedimenti per mi- gliorare le finanze federali.
Descrizione delle misure In conformità con l’auspicato riassetto del settore dell’asilo, da poco la Confedera- zione partecipa ai costi di costruzione di stabilimenti carcerari destinati all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa (denominate anche carcerazione amministra- tiva). Il fabbisogno di nuovi posti di carcerazione è stato stimato a 500 posti. At- tualmente esistono cinque progetti cantonali, che assieme offrono circa 500 posti. L’esperienza pluriennale della Confederazione nel settore dei sussidi di costruzione agli stabilimenti penitenziari e alle case di educazione mostra che anche la realizza- zione di questi posti di carcerazione è spesso accompagnata da ritardi. L’attuale pianificazione dei Cantoni lo conferma. Il Consiglio federale ritiene pertanto soste- nibile adeguare al ribasso i sussidi di costruzione agli istituti per l’esecuzione della carcerazione amministrativa, in particolare perché – nonostante la pianificazione sia stata aggiornata – nel 2017 sono disponibili 13 milioni e nei periodi 2018 e 2019 oltre 30 milioni all’anno. Il credito d’impegno di 120 milioni, stanziato con il DF I dell’11 dicembre 2014 concernente il preventivo per il 2015, rimane invariato.
Nei settori in cui non interviene direttamente e dopo aver consultato il Consiglio d’istituto, il METAS può incaricare istituti designati di adempiere i suoi compiti conformemente all’articolo 4 capoverso 2 della legge federale sull’Istituto federale di metrologia (LIFM). Attualmente il METAS ha concluso un contratto con quattro istituti designati per singole misurazioni. L’Istituto di radiofisica (IRA) di Losanna ottiene per le sue prestazioni fornite nell’ambito della misurazione «Attività di radionuclidi» circa 0,3 milioni all’anno. Il contratto con questo istituto scade a fine 2015. In futuro, l’IRA, e gli altri istituti, dovranno fornire le prestazioni al METAS senza ricevere alcun compenso. Se l’IRA non intende più fornire tali prestazioni, il METAS le acquisterebbe all’estero a costi minimi. Se ciò non fosse possibile, il METAS dovrebbe conseguire risparmi nelle proprie prestazioni di base. In conside- razione della situazione economica del METAS e delle possibili alternative di acqui- sizione delle prestazioni, il Consiglio federale ritiene che la riduzione di 0,3 milioni dei contributi erogati al METAS sia sostenibile.
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2.8 Esercito
La misura in breve Il contributo di risparmio dell’esercito riguarda da un lato gli investimenti immobi- liari (15–58 mio.) e dall’altro le spese per il personale (16 mio.) e le spese d’esercizio (fino a 71 mio.). Dato che si rinuncia a tagli sulle spese d’armamento, è possibile garantire il necessario rinnovo materiale minimo dell’esercito. Il limite di spesa 2017–2020 ammonterà quindi almeno a 18,8 miliardi. Sono fatti salvi possibili aumenti nel 2020, sui quali il Consiglio federale prenderà una decisione nel mese di dicembre 2015. Esso si attiene all’obiettivo di aumentare a medio termine le uscite dell’esercito a 5 miliardi all’anno. In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: Limite di spesa dell’esercito 4 710,2 4 767,1 4 817,5 P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: Limite di spesa dell’esercito 4 480,8 4 634,6 4 683,3 4 717,5 Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: Spese per il personale dell’esercito 16,4 16,4 16,4 Spese d’esercizio dell’esercito 71,0 6,7 - Investimenti immobiliari 43,5 57,8 14,5 Totale (mandato di risparmio) 130,9 80,9 30,9
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4a capoverso 1 nume- ro 7 della legge federale del 4 ottobre 197420 a sostegno di provvedimenti per mi- gliorare le finanze federali.
Descrizione della misura
Il Consiglio federale e il Parlamento hanno definito, come parametri fondamentali di pianificazione per l’ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs), un effettivo regolamen- tare di 100 000 militari e un budget annuale di 5 miliardi. L’Esecutivo ha stabilito il profilo prestazionale nel suo messaggio del 3 settembre 2014 concernente la modifi- ca delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito. Per fornire le prestazioni auspicate occorre aumentare la prontezza, equipaggiare le formazioni in modo completo e moderno, migliorare l’istruzione e promuovere il radicamento a livello regionale. Il Consiglio federale intende inoltre aumentare gli investimenti dell’esercito e utilizzare, a partire dal 2020, circa il 40 per cento di un budget annua- le di 5 miliardi di franchi per investimenti nell’armamento e negli immobili. Per poter attuare l’USEs, l’esercito, ovvero l’Aggruppamento Difesa e armasuisse Immobili, deve fornire contributi di risparmio inferiori rispetto agli altri settori di compiti. Tali contributi si riducono da 130,9 milioni nel 2017 a 30,9 milioni nel
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2019. Le uscite per l’esercito ammontano quindi a 4,5 miliardi nel 2017, a
4,6 miliardi nel 2018 e a 4,7 miliardi nel 2019. Nei crediti dell’esercito per gli anni 2017–2020 sono iscritti in totale circa 18,5 miliardi. Ulteriori risorse, ad esempio per misure salariali, sono previste nei budget di altre unità amministrative. Queste risorse verranno cedute all’esercito in un secondo momento. Il primo limite di spesa dell’esercito per gli anni 2017–2020 ammonterà quindi ad almeno 18,8 miliardi. Sono fatti salvi possibili aumenti nel 2020, sui quali il Consiglio federale prenderà una decisione nel mese di dicembre 2015. L’esercito dispone di un budget annuale per il personale di circa 1350 milioni (retri- buzione del personale e contributi del datore di lavoro), con i quali vengono finan- ziati ben 9500 posti a tempo pieno. Per rispettare le direttive in materia di personale, l’esercito riduce i crediti per il personale di 16,4 milioni, dei quali 16,0 milioni interesseranno l’Aggruppamento Difesa. Tale cifra corrisponde a una riduzione di circa 120 posti a tempo pieno (-1,3 %). I restanti 0,4 milioni verranno risparmiati nell’ambito di armasuisse Immobili (3 posti). Questi tagli a livello di personale costituiscono una misura molto drastica e fanno sì che la ristrutturazione del perso- nale e il trasferimento delle conoscenze necessari all’introduzione dell’USEs potran- no essere garantiti solo in un secondo momento. Il Consiglio federale esaminerà pertanto, in occasione del prossimo processo di preventivazione, se vi sia la necessi- tà di operare trasferimenti nel settore dell’esercito a favore del personale. Le spese d’esercizio annuali dell’esercito ammontano a circa 1500 milioni (persona- le escluso). La cifra comprende, tra l’altro, il credito Esercizio e infrastruttura (250 mio.), Materiale di ricambio e manutenzione (500 mio.) e il credito per la truppa (200 mio.). L’esercito ridurrà le spese d’esercizio in particolare nel 2017 (- 71,0 mio.). Se nel 2018 i tagli ammonteranno ancora a 6,7 milioni, nel 2019 non ve ne saranno. Dato che il credito Esercizio e infrastruttura verrà ridotto, l’esercito fornirà meno prestazioni per l’esercizio degli edifici, il mantenimento, la manuten- zione e per i lavori di sistemazione e di pulizia. L’esercito creerà inoltre meno scorte di pezzi di ricambio, darà la priorità ai lavori di manutenzione e insisterà sul rinno- vo, ciò che sgraverà complessivamente il budget Materiale di ricambio e manuten- zione. Nel credito per la truppa si risparmierà a livello di sussistenza in pensione e servizi di terzi. Nel settore dell’informatica l’esercito si concentrerà sui progetti principali. A seconda dei casi questo potrà comportare limitazioni nell’esercizio e nello sviluppo. Negli ultimi anni l’esercito ha ogni volta preventivato spese di con- sulenza troppo elevate; ciò ha comportato residui di credito superiori ai 5 milioni all’anno. In futuro tali residui di credito dovranno essere quanto possibile evitati. Nel 2017 in via eccezionale – in modo da non ridurre la capacità di resistenza – si potranno generare risparmi anche nell’ambito degli investimenti materiali e immate- riali, scorte, facendo sì che il DDPS acquisti meno del fabbisogno annuale in parti- colare per quanto riguarda i combustibili. Negli ultimi anni l’esercito ha speso circa 300 milioni all’anno per investimenti immobiliari. Per procedere alla realizzazione di nuovi progetti nel quadro del nuovo Concetto relativo agli stazionamenti e concretizzare allo stesso tempo i necessari progetti di manutenzione, il Consiglio federale ha previsto di aumentare le uscite per investimenti a 400 milioni all’anno. Al contempo armasuisse Immobili ha pianifica- to un aumento del personale. A causa delle misure di risparmio, le spese per il personale e le uscite per investimenti non possono per ora essere aumentati nella misura prevista. In futuro per il ripristino di immobili e i nuovi investimenti saranno disponibili tra i 350 e i 390 milioni all’anno.
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L’esercito ha consapevolmente rinunciato a tagli sulle spese d’armamento. In questo modo si garantisce che gli acquisti già autorizzati e quelli previsti con i prossimi programmi d’armamento possano essere eseguiti. Se la realizzazione di progetti dovesse subire ritardi, il Nuovo modello di gestione (NMG) permetterebbe di garan- tire che le eventuali risorse non utilizzate nel settore dell’armamento possano essere impiegate per attenuare l’effetto dei tagli sulle spese d’esercizio dell’esercito.
2.9 Misure nel settore dei trasferimenti del DDPS
Le misure in breve Nel settore dei sussidi del DDPS cinque misure sgravano le finanze federali di 5,2 milioni in totale. Nell’ambito dello sport i contributi a Gioventù e Sport saranno leggermente ridotti, la realizzazione degli impianti sportivi nazionali sarà ripartita su un periodo di tempo più lungo e il sostegno finanziario ai progetti di ricerca nel campo delle scienze dello sport sarà sospeso. Attraverso la regionalizzazione degli impianti di protezione saranno ridotti i costi di manutenzione della protezione civile, il che sgraverà sia la Confederazione che i Cantoni. Dalla misurazione ufficiale (Ufficio federale di topografia) verranno in parte prelevati i residui di credito della pianificazione finanziaria. In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: UFSPO/A6210.0124 Indennità per le attività 78,3 79,1 81,2 G+S e la formazione dei quadri UFSPO/A8300.0103 Impianti sportivi nazio- 14,3 13,0 12,3 nali UFSPO/A6210.0116 Programmi e progetti 1,3 1,3 1,4 generali; ricerca nel campo delle scienze dello sport UFPP/A6210.0129 Protezione civile 36,3 38,3 38,3 Swisstopo/A6210.0109 Contributo alle spese 16,5 16,8 17,1 per la misurazione ufficiale e il catasto RDPP P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFSPO/A6210.0124 Indennità per le attività 95,9 96,7 98,8 99,5 G+S e la formazione dei quadri UFSPO/A8300.0103 Impianti sportivi nazio- 14,3 13,0 12,3 5,7 nali UFSPO/A6210.0116 Programmi e progetti 1,5 1,5 1,5 1,6 generali; ricerca nel campo delle scienze dello sport UFPP/A6210.0129 Protezione civile 36,3 38,3 38,3 38,3 Swisstopo/A6210.0109 Contributo alle spese 13,0 16,3 16,6 18,1 per la misurazione ufficiale e il catasto RDPP Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFSPO/A6210.0124 Indennità per le attività 1,5 1,5 1,5 G+S e la formazione dei quadri UFSPO/A8300.0103 Impianti sportivi nazio- 2,0 2,0 2,0 nali
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UFSPO/A6210.0116 Programmi e progetti 0,5 0,5 0,5 generali; ricerca nel campo delle scienze dello sport UFPP/A6210.0129 Protezione civile 0,7 0,7 0,7 Swisstopo/A6210.0109 Contributo alle spese 0,5 0,5 0,5 per la misurazione ufficiale e il catasto RDPP Totale (mandato di risparmio) 5,2 5,2 5,2
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4a capoverso 1 nume- ro 8 della legge federale del 4 ottobre 197421 a sostegno di provvedimenti per mi- gliorare le finanze federali. Descrizione delle misure La Confederazione gestisce il programma Gioventù e Sport, destinato a bambini e giovani di età compresa tra i 5 e i 20 anni. Con l’obiettivo di promuovere lo sport in questa fascia d’età, sostiene la formazione e il perfezionamento di monitori ed esperti e accorda contributi a organizzatori di corsi sportivi e campi del programma G+S. Con l’entrata in vigore della nuova legge sulla promozione dello sport nell’autunno del 2012, il sistema forfetario d’indennità si è tramutato in un sistema basato sulle attività. Questo cambiamento, associato all’aumento della domanda di corsi, ha indotto una mancanza di fondi disponibili nel 2015. Per rispettare il budget, sarebbe stato opportuno correggere verso il basso le aliquote dei contributi. Vista l’indisponibilità dei Cantoni e dei beneficiari dei contributi ad accettare una riduzio- ne delle aliquote, il Parlamento e il Consiglio federale hanno aumentato le risorse di 17 milioni con un credito aggiuntivo e di 20 milioni all’anno per gli anni successivi (a partire dal 2016). Nel quadro di un sondaggio condotto nel mese di luglio 2015 i beneficiari dei contributi hanno dichiarato di poter sostenere tagli esigui per un valore massimo del 5 per cento. Il Consiglio federale ritiene quindi che adeguare verso il basso (-1,5 mio.) i contributi destinati a Gioventù e Sport sia sostenibile (contributi a corsi e campi: 1,05 mio.; ricerca e valutazione sport bambini e giovani: 0,45 mio.). La Confederazione dispone di una Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN). Su questa base può concedere aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi di importanza nazionale. L’esperienza insegna che i progetti di costruzione cofinanziati dalla Confederazione presentano sempre ritardi nella realiz- zazione. Il Consiglio federale ritiene quindi ragionevole l’idea di ridurre di 2 milioni all’anno i contributi rispetto al Piano finanziario 2017–2019 e di prolungare di conseguenza il periodo di realizzazione dei progetti in corso nel quadro della CISIN 4. Con la sospensione dell’erogazione di sussidi per la ricerca nel campo delle scienze dello sport si prevede un risparmio di 0,5 milioni. Dal 2005 l’Ufficio federale dello sport sostiene la crescita della ricerca nel campo delle scienze dello sport attraverso la concessione di contributi a determinati progetti di ricerca. Da uno studio condotto
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nel 2014 è emerso che in Svizzera la scienza dello sport è diventata un campo di ricerca di eccellenza e si è consolidata nelle università mentre il numero di posti di dottorato ha raggiunto un livello paragonabile a quello di altre materie. È stato quindi raggiunto un importante obiettivo della ricerca settoriale nell’ambito dello sport. Nel quadro della protezione civile la Confederazione versa tra le altre cose contributi forfetari annuali per garantire l’efficienza operativa degli impianti di protezione. Attraverso la regionalizzazione degli impianti è possibile ridurne il numero e i costi di manutenzione per i Cantoni. In questo modo i contributi forfetari possono essere ridotti di 0,7 milioni all’anno. Tale misura permette di sgravare finanziariamente la Confederazione e i Cantoni. La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale con l’obiettivo di misurare l’intero territorio nazionale. A causa di alcuni programmi di risparmio adottati a livello cantonale, singoli Cantoni non sono in grado di fornire le loro prestazioni nella misura prevista, ragion per cui in alcuni casi il contributo della Confederazione non deve essere corrisposto. Per evitare residui di credito le risorse iscritte devono essere ridotte di 0,5 milioni all’anno.
2.10 Formazione, ricerca e innovazione
Negli anni 2017–2019 i mezzi chiesti con il messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2017–2020 (messaggio ERI 2017–2020) si riducono di 555,3 milioni rispetto al piano finanziario provviso- rio (2017–2020: 770,0 mio.). Ne risulta una crescita media annua delle uscite del 2,2 per cento.
In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: Crediti del messaggio ERI* 6 359,8 6 567,4 6 778,8 P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: Crediti del messaggio ERI* 6 186,9 6 358,2 6 556,2 6 759,2 Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: DEFR (SG-DEFR, SEFRI, CTI) 147,3 180,7 206,5 UFCL/A4100.0125 Costruzioni dei PF 5,0 7,9 7,9 Totale (mandato di risparmio) 152,3 188,6 214,4 *comprese le spese amministrative finanziate con i sussidi
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4a capoverso 1 nume- ro 9 della legge federale del 4 ottobre 197422 a sostegno di provvedimenti per mi- gliorare le finanze federali.
22 RS 611.010
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Descrizione della misura I crediti ERI previsti nel piano finanziario provvisorio del 1° luglio 2015 crescono con il rincaro ipotizzato. Attualmente i mezzi ERI che superano il rincaro (crescita reale) sono iscritti in un credito temporaneo creato a tale scopo (aumento ERI prov- visorio), poiché i mezzi destinati ai settori di promozione verranno attribuiti definiti- vamente soltanto nel quadro del messaggio ERI 2017–2020, che il Consiglio federa- le approverà nella primavera del 2016. La riduzione riguarderà quasi esclusivamente questo credito. Sebbene il Consiglio federale ritenga prioritario il settore ERI, nemmeno nel pros- simo periodo di contribuzione sarà possibile attuare tutti i progetti previsti dai bene- ficiari di sussidi. Nel messaggio ERI 2017–2020 il Consiglio federale presenterà le priorità definite nel settore ERI e le misure che dovranno essere attuate in un secon- do momento. Indicherà inoltre quanti mezzi finanziari potranno essere messi a disposizione nel prossimo periodo ERI per le quattro priorità pianificate (formazione professionale superiore, leve scientifiche, medicina umana e promozione dell’innovazione). In occasione dell’elaborazione del messaggio ERI sono stati consultati sia le parti interessate che i Cantoni (Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione). Nonostante la riduzione, rimane una crescita media annua delle uscite del 2,2 per cento. Fatta eccezione per il 2017, nel prossimo periodo ERI è previsto nuovamente un sensibile aumento reale rispetto ad altri settori di compiti. L’arresto della crescita nel 2017 deve essere relativizzato, in particolare perché nel periodo ERI 2013–2016 è stato possibile conseguire un aumento reale non pianificato di complessivamente oltre 700 milioni. Infatti, nel quadro della pianificazione del messaggio ERI è stato ipotizzato un rincaro annuo dell’1,5 per cento, ma in realtà non dovrebbe risultare alcun rincaro, ovvero nessun rincaro negativo (rincaro medio di -0,3 %, stato set- tembre 2015). Nel 2016 il livello delle uscite reali sarà pertanto di oltre 200 milioni più elevato rispetto a quanto previsto all’inizio del periodo di promozione. Per il periodo 2017–2020 gli esperti della Confederazione ipotizzano un rincaro medio dello 0,9 per cento all’anno, per cui l’aumento reale previsto nel settore ERI ammonta mediamente all’1,3 per cento. Tenuto conto della bassa crescita del nume- ro di apprendisti e di studenti, il previsto aumento reale dovrebbe corrispondere a quello del periodo precedente. Ciò consente una promozione pubblica sostenibile della ricerca, che per la piazza economica svizzera rappresenta un sostegno indi- spensabile.
2.11 Agricoltura
Le misure in breve Le riduzioni nel settore dell’agricoltura vengono operate principalmente nell’ambito dei pagamenti diretti, i quali costituiscono circa l’80 per cento del preventivo agrico- lo. Inoltre vengono ridotti i nuovi versamenti nel fondo di rotazione per i crediti d’investimento, i fondi per i miglioramenti strutturali nell’agricoltura nonché i contributi per la promozione della qualità e dello smercio. Con circa 70–100 milioni all’anno, proporzionalmente il settore di compiti Agricoltura contribuisce al pro- gramma di stabilizzazione 2017–2019 nella stessa misura dei settori di compiti Educazione e Difesa nazionale. La diminuzione media delle uscite dell’1,2 per cento
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all’anno è inferiore al calo strutturale delle aziende agricole, pari a circa il 2 per cento all’anno. Di conseguenza, in media non diminuiranno i sussidi erogati per azienda, bensì i fondi disponibili in relazione alle prestazioni fornite (a seguito delle prestazioni supplementari).
In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: UFAG/A2310.0490 Pagamenti diretti 2 752,2 2 728,6 2 728,6 nell’agricoltura 46,5 46,5 46,5 UFAG/A4200.0111 Crediti d’investimento nell’agricoltura 99,0 99,0 99,0 UFAG/A4300.0107 Miglioramenti struttu- rali nell’agricoltura 67,5 70,0 70,0 UFAG/A2310.0145 Promozione della qualità e dello smercio P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFAG/A2310.0490 Pagamenti diretti 2 747,9 2 751,3 2 751,5 2 751,5 nell’agricoltura 11,5 13,5 13,5 13,5 UFAG/A4200.0111 Crediti d’investimento nell’agricoltura 99,0 99,0 99,0 99,0 UFAG/A4300.0107 Miglioramenti struttu- rali nell’agricoltura 67,5 70,0 70,0 70,0 UFAG/A2310.0145 Promozione della qualità e dello smercio Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFAG/A2310.0490 Pagamenti diretti 61,9 59,8 68,7 nell’agricoltura UFAG/A4200.0111 Crediti d’investimento 7,2 11,3 11,7 nell’agricoltura UFAG/A4300.0107 Miglioramenti struttu- 3,0 11,0 11,0 rali nell’agricoltura UFAG/A2310.0145 Promozione della - 5,0 5,0 qualità e dello smercio Totale (mandato di risparmio) 72,1 87,1 96,3
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 3: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4a capoverso 1 nume- ro 10 della legge federale del 4 ottobre 197423 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali. Descrizione delle misure Conformemente all’articolo 6 della legge federale del 29 aprile 199824 sull’agricoltura (legge sull’agricoltura, LAgr), i mezzi finanziari per i settori di compiti più importanti sono stanziati sotto forma di tre involucri finanziari («paga-
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menti diretti» «miglioramento delle basi di produzione e misure sociali» e «produ- zione e smercio») al massimo per quattro anni con decreto federale semplice. Le riduzioni proposte che interessano tutti e tre i limiti di spesa sono già state conside- rate nel progetto di consultazione concernente un decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2018–2021. Queste riduzioni non implicano una modifica della legge sull’agricoltura, ma delle modifiche a livello di ordinanza.
Pagamenti diretti Lo strumento dei pagamenti diretti permette di promuovere in modo mirato le pre- stazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura. Le uscite per i pagamenti diretti dovranno essere ridotte di circa 60 milioni nei primi due anni e di circa 69 milioni nel 2019. Al fine di mantenere un certo equilibrio tra produzione e biodiversità, è necessario ridurre di 30 milioni i contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento e rinunciare al previsto aumento delle uscite per la biodi- versità e la qualità del paesaggio. I contributi di transizione subiscono un calo nel 2017, ma saranno aumentati nel 2018 e nel 2019.
In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: Contributi per la sicurezza 30,0 30,0 30,0 dell’approvvigionamento Contributi per il paesaggio rurale 20,0 20,0 20,0 Contributi per la biodiversità 20,0 30,0 Contributi per la qualità del paesaggio Contributi per i sistemi di produzione Contributi per l’efficienza delle risorse 11,9 -10,2 -11,3 Contributi di transizione Totale 61,9 59,8 68,7
I contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento (2014: 1097 mio.) sono con- tributi erogati in relazione alle superfici e, salvo alcune eccezioni, sono versati per l’intera superficie agricola utile. Essi comprendono tre tipi di contributi: il contributo di base per tutte le superfici (824 mio.), il contributo per le difficoltà di produzione, graduato secondo le zone, (160 mio.) e il contributo supplementare per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni (112 mio.). Concretamente si tratta di ridurre il contributo di base per la sicurezza dell’approvvigionamento di 40 fr./ha a 860 fr./ha. Nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità (superficie permanen- temente inerbita), il contributo dovrà essere ridotto di 20 fr./ha a 430 fr./ha. La riduzione di oltre 30 milioni all’anno corrisponde a circa il 3 per cento del totale dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento e concerne sostanzialmente tutte le aziende aventi diritto ai pagamenti diretti in Svizzera. Anche i contributi per la biodiversità (2014: 367 mio.) comprendono tre tipi di contributi: il contributo per la qualità destinato alle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo I (182 mio.), il contributo per la qualità destinato alle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II (105 mio.) e il contributo per l’interconnessione (80 mio.). I contributi sono percepi- ti in funzione della quantità e della qualità delle superfici per la promozione della
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biodiversità nonché in funzione della loro interconnessione. Conformemente agli obiettivi della Politica agricola 2014–2017, l’auspicato incremento delle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo I nella regione di pianura è stato raggiunto già nel 2014, motivo per cui occorre sostanzialmente ridurre solo i contributi destinati a questo livello qualitativo. La riduzione di 20 milioni corrispon- de a circa il 5,5 per cento del totale dei contributi per la biodiversità. I contributi per la qualità del paesaggio servono al mantenimento, alla promozione e allo sviluppo di paesaggi rurali variati e sono versati ai gestori in funzione dei pro- getti. La limitazione dei fondi federali erogati a ciascun Cantone, prevista inizial- mente solo fino al 2017, dovrà essere mantenuta ai livelli attuali (al massimo 120 fr./ha di superficie agricola utile e 80 fr. per carico normale del carico usuale) per un tempo indeterminato. La rinuncia a un aumento dei mezzi finanziari per la qualità del paesaggio interesserà la maggior parte delle aziende in Svizzera, dato che i progetti regionali sono attuati pressoché in tutti i Cantoni. I contributi di transizione permettono di attenuare le conseguenze finanziarie dovute al passaggio dal vecchio al nuovo sistema dei pagamenti diretti della Politica agrico- la 2014–2017. L’importo totale che può essere utilizzato per versare i contributi di transazione a tutte le aziende agricole corrisponde al credito disponibile «Pagamenti diretti nell’agricoltura» dopo il versamento dei pagamenti diretti erogati in funzione delle prestazioni. Nel 2017 il contributo verrà ridotto di 11,9 milioni rispetto al Piano finanziario 2017–2019 provvisorio. Questo calo sarà però ampiamente com- pensato negli anni 2018 e 2019 con rispettivamente 10,2 e 11,3 milioni. Tale distri- buzione transitoria permetterà di attenuare lievemente la riduzione che si è verificata più rapidamente di quanto previsto. Il calo dell’importanza di questi contributi è dovuto però anche al sistema ed è espressamente voluto, poiché l’importo comples- sivo di questi contributi diminuisce annualmente a seguito della crescente partecipa- zione degli agricoltori ai programmi riferiti alle prestazioni. Crediti d’investimento e miglioramenti strutturali nell’agricoltura Nel limite di spesa «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali» ven- gono adeguati i crediti di pagamento «Miglioramenti strutturali nell’agricoltura» e «Crediti d’investimento nell’agricoltura». I crediti d’investimento alimentano un fondo di rotazione che a fine 2014 ammonta- va a 2,51 miliardi. Con questo fondo vengono accordati mutui esenti da interesse destinati a provvedimenti collettivi (costruzione di edifici e impianti per incrementa- re il valore aggiunto) e a provvedimenti individuali (crediti come aiuto iniziale, per la costruzione di edifici e impianti volti a ridurre i costi di produzione e a rafforzare la competitività delle aziende, per migliorare le condizioni di vita nel mondo rurale, realizzare obiettivi relativi alla protezione degli animali nonché per ridurre le emis- sioni). Con la riduzione proposta, i nuovi versamenti annui nel fondo sono ridotti a circa 2 milioni. I rimborsi permettono ai Cantoni di concedere nuovi mutui di circa
275 milioni all’anno anche senza alimentare ulteriormente il fondo. Per evitare,
anche in caso di domanda crescente, liste di attesa nel trattamento delle richieste e problemi di liquidità al momento del versamento, occorre ridurre i termini massimi per il rimborso dei crediti d’investimento. La riduzione dei termini di rimborso richiede una maggiore redditività dei progetti e di conseguenza rafforza la necessità di attuare i progetti d’investimento in modo possibilmente vantaggioso sotto il profilo finanziario ed economico. Nel contempo viene promosso lo sdebitamento delle aziende e migliorata la disponibilità finanziaria nel fondo di rotazione.
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I contributi per i miglioramenti strutturali nell’agricoltura sono concessi a favore delle infrastrutture di base necessarie all’agricoltura (allacciamenti a strade agricole, acqua, elettricità, teleferiche ecc.). Questi provvedimenti hanno l’obiettivo di ridurre i costi di produzione e migliorare le condizioni di vita e le condizioni economiche. I contributi annui dovranno essere ridotti di 3 milioni nel 2017 e di 11 milioni all’anno negli anni successivi. In questo modo i fondi federali potranno essere riportati al livello del periodo 2008–2013. Dato che si tratta di un compito comune, i Cantoni beneficeranno di uno sgravio dello stesso importo. Sulla base delle riduzioni proposte nel settore dei crediti d’investimento e del mi- glioramento strutturale, i fondi pubblici che la Confederazione e i Cantoni mettono a disposizione per gli investimenti nelle infrastrutture agricole diminuiscono comples- sivamente di 30–40 milioni all’anno. Promozione della qualità e dello smercio Infine, dal 2018 i mezzi finanziari per la promozione dello smercio che sono com- presi nel limite di spesa «Produzione e smercio» vengono ridotti di 5 milioni. Questi mezzi permettono di sostenere le misure di comunicazione per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri, le iniziative legate all’esportazione nonché per promuovere la qualità e la sostenibilità. In questo caso il contributo della Confedera- zione ammonta al massimo al 50 per cento. I beneficiari dei mezzi di promozione sono le organizzazioni e gli enti della filiera alimentare. Con il programma di stabi- lizzazione 2017–2019 i mezzi finanziari vengono ridotti di circa il 7 per cento. Sulla base dei risultati di una valutazione esterna attualmente in corso concernente la promozione dello smercio di prodotti agricoli, si dovrà decidere se attuare la misura riducendo gradualmente gli aiuti finanziari, senza incidere sulla quota di finanzia- mento della Confederazione, oppure diminuendo la quota di cofinanziamento.
2.12 Altre misure nel settore dei trasferimenti del DEFR
Le misure in breve La Confederazione assume il 65 per cento delle perdite delle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In base ai valori empirici e alla situazione economia attuale, dal 2017 il contributo preventivato può essere ridotto di 0,5–0,7 milioni di franchi all’anno. Lo stesso vale per la misura prevista nel quadro della concessione di fideiussioni nelle regioni montane e nelle altre aree rurali, che dovrebbe sgravare le finanze federali di altri 0,1 milioni di franchi circa. La Confederazione effettua ogni anno conferimenti al Fondo per lo sviluppo regio- nale, mediante il quale viene finanziata la Nuova politica regionale. Con la misura prevista i conferimenti al Fondo 2017–2019 vengono diminuiti di circa 1,6– 2,1 milioni all’anno. Considerate le condizioni quadro sempre favorevoli sul mercato dell’alloggio, le stime concernenti i mutui che la Confederazione accorderà alla Centrale d’emissione per la costruzione di abitazioni (CCA) dal 2017 possono essere ridotte di circa 1,3– 1,4 milioni all’anno.
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In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: SECO/A2310.0359 Cooperative di fideiussio- 11,7 11,8 11,9 ne delle arti e mestieri SECO/A2310.0360 Concessione di fideiussio- 1,2 1,2 1,2 ni nelle regioni montane SECO/A2310.0421 Nuova politica regionale 27,8 28,0 28,3 UFAB/A4200.0128 Mutui da impegni di 7,8 8,1 11,0 garanzia P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: SECO/A2310.0359 Cooperative di fideiussio- 8,2 8,3 8,4 8,5 ne delle arti e mestieri SECO/A2310.0360 Concessione di fideiussio- 0,8 0,8 0,8 0,8 ni nelle regioni montane SECO/A2310.0421 Nuova politica regionale 27,9 27,9 27,9 27,9 UFAB/A4200.0128 Mutui da impegni di 3,0 2,7 5,7 5,7 garanzia Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: SECO/A2310.0359 Cooperative di fideiussio- 0,5 0,6 0,7 ne delle arti e mestieri SECO/A2310.0360 Concessione di fideiussio- 0,1 0,1 0,1 ni nelle regioni montane SECO/A2310.0421 Nuova politica regionale 1,6 1,9 2,1 UFAB/A4200.0128 Mutui da impegni di 1,4 1,3 1,3 garanzia Totale (mandato di risparmio) 3,5 3,9 4,2
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4a capoverso 1 nume- ro 11 della legge federale del 4 ottobre 197425 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali. Descrizione delle misure In base alla legge federale del 6 ottobre 200626 sugli aiuti finanziari alle organizza- zioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, la Confederazione assume il 65 per cento delle perdite da fideiussioni e una parte delle spese d’amministrazione delle organizzazioni di fideiussione. Nonostante il crescente volume delle fideiussioni, gli elevati residui di credito del passato e la gestione dei rischi oculata da parte delle organizzazioni di fideiussione indicano che la partecipa- zione della Confederazione alle perdite rimarrà anche in futuro bassa, permettendo di sgravare le finanze federali di circa 0,5-0,7 milioni all’anno. La riduzione sum- menzionata non ha alcuna ripercussione sul sistema delle organizzazioni che conce- dono fideiussioni alle piccole e medie imprese.
25 RS 611.010 26 RS 951.25
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In base alla legge federale del 25 giugno 197627 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali, la Confederazione assume anche una parte delle spese amministrative e delle perdite fideiussorie della Cooperativa svizzera di fideiussione per l’artigianato. Il numero di casi in calo e gli elevati residui di credito del passato diminuiscono anche in questo caso la partecipazione della Confederazione prevista e consentono pertanto una riduzione di quasi 0,1 milioni. Nel quadro della promozione della piazza economica, di cui la Nuova politica regio- nale è parte integrante, la Confederazione sostiene, in virtù della legge federale del 6 ottobre 200628 sulla politica regionale, iniziative, programmi e progetti volti a consolidare la produzione di valore aggiunto e la competitività a livello regionale. A tale scopo viene alimentato il Fondo per lo sviluppo regionale, dal quale vengono versati contributi globali ai Cantoni sulla base di convenzioni di programma. Nel quadro del programma pluriennale 2016-2023 concernente l’attuazione della Nuova politica regionale vengono stanziati ogni anno 50 milioni per i mutui e 40 milioni per gli aiuti finanziari a fondo perso. Considerato lo stato attuale del Fondo (più di un miliardo), questi flussi di pagamento possono essere garantiti anche riducendo di circa 2 milioni il conferimento al Fondo e la prescrizione legale del mantenimento del valore del Fondo può essere verosimilmente adempiuta. La Confederazione concede mutui alla Centrale d’emissione per la costruzione di abitazioni (CCA) nel caso di quote di prestiti da restituire e un’elevata probabilità che un operatore non sia in grado di far fronte al suo impegno. Considerate le condi- zioni quadro sempre favorevoli sul mercato dell’alloggio, le stime concernenti i crediti ceduti e i mutui che la Confederazione accorderà possono essere ridotte.
2.13 Strade e versamento nel fondo infrastrutturale
Le misure in breve
Rispetto al Piano finanziario 2017–2019 provvisorio, le uscite dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) sono ridotte di 67,5, 4,5 e 6,9 milioni attraverso diverse misure parziali. La parte più significativa del contributo di risparmio viene consegui- ta nel 2017 con un trasferimento unico del versamento nel fondo infrastrutturale di 65,2 milioni. Inoltre, i contributi della Confederazione alle strade principali cantona- li rimangono al livello del 2016 a causa del calo delle entrate provenienti dall’imposta sugli oli minerali e del rincaro da tempo esiguo. Ne risultano contributi di risparmio di 2,3 (2017), 4,5 (2018) e 6,9 milioni (2019), che comprendono anche riduzioni di 53 000 franchi nell’ambito del traffico lento e delle vie di comunicazio- ne storiche.
In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: Traffico lento, percorsi pedonali e 5,1 5,1 5,1 sentieri; vie di comunicazione stori- che
27 RS 901.2/.21 28 RS 901.0
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Contributi alle strade principali 226,0 228,3 230,6 Versamento annuale nel fondo infra- 1 111,3 1 198,1 1 210,1 strutturale P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: Traffico lento, percorsi pedonali e 4,9 4,9 5,0 5,1 sentieri; vie di comunicazione stori- che Contributi alle strade principali 220,6 222,9 225,2 227,5 Versamento annuale nel fondo infra- 977,9 864,7 0 0 strutturale Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: Traffico lento, percorsi pedonali e 0,05 sentieri; vie di comunicazione stori- che Contributi alle strade principali 2,3 4,5 6,8 Versamento annuale nel fondo infra- 65,2 0 0 strutturale (trasferimento del versa- mento) Totale (mandato di risparmio) 67,5 4,5 6,9
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4a capoverso 1 nume- ro 12 della legge federale del 4 ottobre 197429 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.
Descrizione delle misure Trasferimento del versamento nel fondo infrastrutturale nel 2017
Secondo il Piano finanziario 2017–2019 provvisorio, alla fine del 2017 la liquidità del fondo infrastrutturale sarà di 1,06 miliardi. Questo importo tiene già conto dei trasferimenti del versamento di 100 milioni nel 2016 e di 300 milioni nel 2017 decisi dal Consiglio federale (cfr. n. 1.5.5). Per questo motivo il trasferimento supplemen- tare e unico del versamento di 65,2 milioni nel 2017 è sostenibile e non comporta ripercussioni sul fronte delle uscite del fondo infrastrutturale. I contributi della Confederazione ai settori delle strade nazionali (completamento della rete ed elimi- nazione dei problemi di capacità) e del traffico d’agglomerato possono essere versati interamente e nei tempi previsti. Anche in questo caso il Consiglio federale garantirà che i versamenti al fondo infra- strutturale non effettuati nel 2017 saranno accreditati interamente al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA).
Limitazione dei contributi alle strade principali dal 2016
29 RS 611.010
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La Confederazione versa contributi globali alle strade principali cantonali. Questi contributi sono calcolati in funzione della lunghezza delle strade, del volume di traffico e della topografia e sono destinati a tutti i Cantoni (2016: 173,5 mio.). Dal fondo infrastrutturale sono inoltre versati contributi forfettari alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (2016: 47,1 mio.). Hanno diritto ai contributi i Cantoni legittimati alla quota anticipata secondo le prescrizioni della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) che non hanno un agglomerato superiore a 100 000 abitanti. Attualmente 13 Cantoni soddisfanno tali condizioni. Con la creazione del FOSTRA, dal 2018 questo compito deve essere trasferito al budget dell’USTRA. I due contributi alle strade principali sono finanziati attraverso i ricavi a destinazione vincolata dell’imposta sugli oli minerali (50 % dall’imposta di base e 100 % dal supplemento fiscale) e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali. Finora sono stati adeguati annualmente al rincaro valido per la pianificazione finanziaria della Confederazione, come è previsto anche nel Piano finanziario 2017–2019 provvisorio. Questo tipo di adeguamento provoca uno squilibrio crescente tra entrate e uscite, poiché già negli anni passati i ricavi dell’imposta sugli oli minerali sono diminuiti leggermente. Tenuto conto delle prescrizioni sempre più severe concernen- ti il consumo elettrico delle nuove automobili, questa tendenza dovrebbe continuare anche in futuro ed eventualmente persino accentuarsi. Il Consiglio federale ritiene pertanto ragionevole limitare i contributi della Confede- razione alle strade principali al livello del 2016. Poiché secondo le stime attuali occorre partire dal presupposto che anche nei prossimi anni il rincaro sarà modesto, un eventuale aumento del carico finanziario per i Cantoni dovrebbe essere esiguo. Del resto i Cantoni possono influenzare l’evoluzione dei costi per le strade principali mediante misure prioritarie e razionalizzazioni.
Riduzioni di ulteriori uscite con un debole grado di vincolo nel 2019 Nel 2019 anche i contributi della Confederazione a favore del traffico lento e delle vie di comunicazione storiche saranno ridotti complessivamente di circa
53 000 franchi (1 %). Queste riduzioni sono compensate mediante la definizione
interna di priorità in modo da non pregiudicare sensibilmente l’adempimento dei compiti.
2.14 Ambiente
Le misure in breve In passato diversi progetti dei Cantoni relativi a misure di protezione contro le piene e rivitalizzazioni sono avanzati più lentamente del previsto. I contributi della Confe- derazione a favore di tali progetti potranno dunque essere ridotti negli anni 2017– 2019. In tal modo le indennità versate ai Cantoni nel quadro del credito «Protezione contro le piene» diminuiscono di circa 18–24 milioni all’anno e quelle versate nel quadro del credito «Rivitalizzazione» di circa 2 milioni all’anno. In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014:
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UFAM/A4300.0135 Protezione contro le 172,8 174,5 176,2 piene 42,7 43,2 43,6 UFAM/A4300.0147 Rivitalizzazione P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFAM/A4300.0135 Protezione contro le 142,1 165,3 170,1 171,1 piene 30,0 41,7 41,8 42,2 UFAM/A4300.0147 Rivitalizzazione Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFAM/A4300.0135 Protezione contro le 20,0 24,0 17,8 piene 1,7 1,8 2,2 UFAM/A4300.0147 Rivitalizzazione Totale (mandato di risparmio) 21,7 25,8 20,0
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4a capoverso 1 nume- ro 13 della legge federale del 4 ottobre 197430 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.
Descrizione delle misure In virtù della legge federale del 21 giugno 199131 sulla sistemazione dei corsi d’acqua la Confederazione corrisponde indennità per l’esecuzione e il ripristino di opere e installazioni di protezione contro i pericoli delle acque. Inoltre sostiene l’allestimento di dati di base sui pericoli e di carte dei pericoli come pure l’approntamento di stazioni di misurazione e la creazione di sistemi d’allarme. Le uscite per questi compiti sono stimate a circa 170 milioni all’anno. I mezzi finanziari sono versati ai Cantoni sulla base di accordi di programma o nel quadro di garanzie di finanziamento di singoli progetti. A seguito di ritardi nell’esecuzione di progetti in diversi Cantoni, dovuti a una revisione dei piani o alla procedura di autorizzazione edilizia, non tutti i mezzi disponibili per la protezione contro le piene sono stati completamente esauriti. Inoltre, alla luce della loro attuale situazione di bilancio i Cantoni impiegano meno mezzi finanziari rispetto agli anni precedenti. Nel quadro del Preventivo 2016 il Consiglio federale ha già chiesto riduzioni pari a circa 25 milioni, delle quali una dovrà essere mantenuta dal 2017 al fine di sgravare il bilancio della Confederazione di circa 17,7–24,0 milioni all’anno. In virtù degli articoli 62b e 62c della legge federale del 24 gennaio 199132 sulla protezione delle acque e dell’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199133 sulla pesca, la Confederazione cofinanzia la pianificazione e l’attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque in seguito all’approvazione da parte delle Camere federali dell’iniziativa parlamentare «Protezione e utilizzo dei corsi d’acqua». Negli ultimi anni la domanda di indennità da parte dei Cantoni è stata esigua, ragione per
30 RS 611.010 31 RS 721.100 32 RS 814.20 33 RS 923.0
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cui lo sviluppo del programma di rivitalizzazione è risultato più lento del previsto. Per gli anni 2017–2019 sarà applicata una riduzione annua di circa 2 milioni. Anche grazie a questa riduzione sarà raggiunto il volume annuo dei sussidi di 40 milioni all’anno perseguito dal Parlamento nell’ambito dell’introduzione. I tagli riducono le indennità versate ai Cantoni, che sono stabilite nel quadro di accordi di programma o in base a singoli progetti. Le riduzioni non riguardano l’entità delle aliquote dei contributi federali accordati per singoli progetti (in genere tra il 35 e il 45 %, in caso di difficoltà di finanziamento nella protezione contro le piene fino al 65 %, mentre nell’ambito della rivitalizzazione fino all’80 %). A segui- to del mandato di risparmio il numero di progetti sostenuti è però leggermente più basso. La misura si ripercuote anche sull’ammontare dei futuri crediti d’impegno della Confederazione in questi due ambiti. In virtù dell’articolo 18 della legge fede- rale del 7 ottobre 200534 sulle finanze della Confederazione, a titolo precauzionale il Consiglio federale ha bloccato del 5 per cento tutti i crediti d’impegno nel settore dell’ambiente chiesti al Parlamento con il Preventivo 2016. Il blocco del 5 per cento per il credito d’impegno «Rivitalizzazione» è sufficiente per attuare la riduzione auspicata senza che gli impegni in sospeso aumentino sensibilmente. Per il credito d’impegno «Protezione contro le piene», oggetto di riduzioni più importanti, il Consiglio federale prevede invece un blocco del credito del 10 per cento. Anche le riduzioni delle prestazioni della Confederazione sgravano i Cantoni me- diante l’accantonamento di progetti meno urgenti. Il rischio di trascurare le opere di protezione e i conseguenti potenziali danni causati da eventi estremi può essere limitato, poiché grazie alla definizione delle priorità i progetti urgenti possono continuare a essere attuati secondo calendario.
2.15 Altre misure nel settore dei trasferimenti del DATEC
La misura in breve
Rispetto al Piano finanziario 2017–2019 provvisorio, diversi sussidi del DATEC (UFAC, UFE, UFCOM) saranno ridotti di un importo che potrà arrivare fino a 7,1 milioni. I sovvenzionamenti per le istruzioni nel settore aeronautico verranno decurtati (UFAC, -3,5 mio. p.a.). Nel settore energetico saranno erogate minori risorse per gli impianti pilota e di dimostrazione (UFE, -2,0 mio. p.a.). Si apporte- ranno tagli ai contributi per l’offerta SSR destinata all’estero, per la diffusione dei programmi nelle regioni di montagna e per organizzazioni internazionali (UFCOM, -1,6 mio. p.a.). In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: UFAC/A6210.0152 Misure tecniche 29,5 29,8 30,1 di sicurezza UFE/A4300.0127 Trasferimento di 34,6 34,9 35,3 tecnologia UFCOM/A6210.0111 Contributo per 21,0 21,0 21,2 l’offerta SSR destinata all’estero UFCOM/A6210.0117 Contributo alla 1,2 1,3 1,4
34 RS 611.0
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diffusione nelle regioni di montagna UFCOM/A6210.0132 Contributi a 4,4 4,4 4,5 organizzazioni internazionali P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFAC/A6210.0152 Misure tecniche 40,4 44,0 42,7 40,7 di sicurezza UFE/A4300.0127 Trasferimento di 31,0 36,3 36,7 36,7 tecnologia UFCOM/A6210.0111 Contributo per 20,4 20,40 20,6 20,8 l’offerta SSR destinata all’estero UFCOM/A6210.0117 Contributo alla 1,2 1,3 1,3 1,4 diffusione nelle regioni di montagna UFCOM/A6210.0132 Contributi a 4,3 4,3 4,4 4,4 organizzazioni internazionali Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFAC/A6210.0152 Misure tecniche 3,4 3,5 3,5 di sicurezza UFE/A4300.0127 Trasferimento di 2,0 2,0 2,0 tecnologia UFCOM/A6210.0111 Contributo per 0,9 1,0 1,1 l’offerta SSR destinata all’estero UFCOM/A6210.0117 Contributo alla 0,2 0,2 0,2 diffusione nelle regioni di montagna UFCOM/A6210.0132 Contributi a 0,3 0,3 0,3 organizzazioni internazionali Totale (mandato di risparmio) 6,7 6,9 7,1
Premesse normative
Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4a capoverso 1 nume- ro 14 della legge federale del 4 ottobre 197435 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.
Descrizione della misura Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, dell’ordinanza sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica (OAFA)36 i candidati potranno richiedere all’UFAC aiuti finanziari per le istruzioni in ambito aeronautico. L’importo degli aiuti finanziari potrà ammontare al massimo alla metà dei costi d’istruzione computabili. Poiché nei prossimi anni si preannuncia un minore bisogno di alcune istruzioni rispetto a quan- to finora previsto, si potrebbero verificare risparmi fino a 3,5 milioni l’anno. Nel settore dell’energia la Confederazione partecipa al cofinanziamento di impianti pilota e di dimostrazione, come pure di progetti faro, che contribuiscono alla diffu- sione di tecnologie energetiche nuove e innovative e ne agevolano l’immissione sul mercato. I beneficiari delle sovvenzioni in questione sono aziende del settore pub-
35 RS 611.010 36 RS 748.03
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blico e privato. Con la riduzione prevista, l’importo annuale di 35 milioni stanziato per i progetti nell’ambito del trasferimento di tecnologia subirà un taglio di 2 milio- ni. Saranno adottate misure correttive su diversi crediti dell’UFCOM per ottimizzare l’impiego delle risorse, che riguarderanno i contributi all’offerta SSR destinata all’estero (Swissinfo, TV5, 3Sat, TVSvizzera.it), i contributi alle emittenti che sostengono oneri ingenti per la diffusione dei programmi nelle regioni di montagna, nonché i contributi a diverse organizzazioni internazionali (nella fattispecie Interna- tional Telecommunications Union ITU, Universal Postal Union UPU, European Communications Office ECO, European Telecommunications Standards Institute ETSI). Si potranno così ottenere risparmi fino a 1,6 milioni l’anno, senza che questo si ripercuota in modo tangibile sull’erogazione del servizio.
2.16 Infrastruttura ferroviaria
La misura in breve Dal 2016 il finanziamento per l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria sarà versato attingendo al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF). La misura prevista consiste nel ridurre il versamen- to della Confederazione nel FIF di 53,1 milioni nel 2017, di 84,5 milioni nel 2018 e di 93,5 milioni nel 2019. La riduzione avverrà sul conferimento della TTPCP, che conformemente all’articolo 87a Cost.37 (in vigore dal 1° gennaio 2016) può ammon- tare al massimo a due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante.
In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: UFT/A4300.0153 Versamento nel Fondo per l’infrastruttura ferroviaria 4 803,4 4 929,5 5 353,5 P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFT/A4300.0153 Versamento nel Fondo per l’infrastruttura ferroviaria 4 553,0 4 704,5 5 174,0 5 378,6 Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFT/A4300.0153 Versamento nel Fondo per 53,1 84,5 93,5 l’infrastruttura ferroviaria Totale (mandato di risparmio) 53,1 84,5 93,5
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4a capoverso 1 nume- ro 15 della legge federale del 4 ottobre 197438 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.
37 RS 101 38 RS 611.010
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Descrizione della misura Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, del progetto sul finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF) la maggior parte delle spese della Confederazione per il trasporto pubblico sarà finanziata mediante il FIF. Il calcolo dei versamenti annui nel FIF che passano per il conto della Confederazione è definito a livello di ordinanza e di legge. Poiché l’importo dei conferimenti dipende direttamente o indirettamente dagli sviluppi economici attesi e dal rincaro39, già nel Piano finanziario provvisorio del 1° luglio 2015 i conferimenti attribuiti al FIF sono più bassi (180–250 mio.) rispetto al livello del Piano finanziario del 20 agosto 2014, e questo soprattutto a causa della correzione al ribasso dei valori economici di rife- rimento. Soltanto per il conferimento dalla quota della TTPCP della Confederazione sussiste un margine d’intervento per uno sgravio mirato del bilancio federale. Ci si avvarrà adesso di questa possibilità. Anche con il taglio del versamento della TTPCP qui proposto (e senza le misure di accompagnamento illustrate in basso), tra il 2016 e il 2019 i conferimenti attribuiti al FIF cresceranno mediamente del 5,1 per cento l’anno. Con la riduzione del versamento della TTPCP nel FIF, quest’ultimo avrà meno mezzi a disposizione per finanziare il mantenimento della qualità e le opere di am- pliamento, come pure per la creazione di una riserva. Per questo motivo, secondo l’attuale programmazione del FIF, per il 2017 – solo a partire dal 2018 l’ulteriore 1 per mille dell’IVA confluirà nel FIF – non si esclude la necessità di ritardare l’esecuzione dei progetti di ampliamento pronti per essere realizzati. I restanti pre- lievi non possono essere ridotti, in quanto i mezzi a disposizione, ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 LFIF40, devono garantire prioritariamente il fabbisogno per l’esercizio e il mantenimento della qualità e perché gli interessi passivi non sono influenzabili. All’occasione occorrerà valutare l’urgenza di alcuni progetti della NFTA (in particolare la galleria di base del Ceneri), del corridoio di 4 metri, di progetti del programma SIF, della fase di ampliamento 2025, nonché della pro- grammazione per la fase di ampliamento 2030. Per ridurre al minimo il rischio di ritardi, specialmente per i progetti di ampliamento pronti per essere eseguiti, bisogna precisare la disposizione sulla riserva del FIF (art. 7 cpv. 2 LFIF, cfr. spiegazioni al n. 4.4). In questo modo si farà sì che l’obiettivo di costituzione di una riserva di fluttuazione da 300 a 500 milioni venga attuato solo a partire dal 2020. Nel quadro di questo progetto è prevista anche una modifica della legge federale sulle ferrovie (Lferr)41. Secondo la modifica, i conferimenti che i Cantoni devono versare nel FIF cambieranno in base all’evoluzione del rincaro e della crescita economica reale, come avviene con i conferimenti versati dalla Confe- derazione (cfr. n. 4.3). Dal 2018 questa misura produrrà effetti positivi sulla liquidità del fondo (entrate supplementari di 40–50 mio.). In una prospettiva odierna, pertan- to, a partire dal 2018 il rischio di ritardi per le opere di ampliamento dovrebbe scendere.
39 Dipendono direttamente dall’andamento congiunturale e del rincaro i proventi dell’imposta sul valore aggiunto con destinazione specifica e quelli dell’imposta federale diretta. Il conferimento dal bilancio generale della Confederazione è in forte crescita, poi- ché il rincaro rilevante in ambito ferroviario tende ad attestarsi a circa 0,7 punti percen- tuale al di sopra del rincaro generale. Anche l’andamento congiunturale influenza in mo- do indiretto i proventi della TTPCP. 40 RS 742.120 41 RS 742.101
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Per escludere del tutto il rischio di ritardi per gli ampliamenti, è stata valutata come ulteriore misura di accompagnamento la possibilità di sospendere in via temporanea fino al 2020 il divieto di indebitamento sancito dall’articolo 7 capoverso 1 LFIF. L’indebitamento supplementare sarebbe stato limitato a 150 milioni e saldato inte- ramente negli anni successivi. I partecipanti alla consultazione sono invitati a espri- mersi chiaramente sull’argomento. Il Consiglio federale ha abbandonato l’adeguamento di questo elemento essenziale del progetto FAIF, dato che dal 2018 non sono ipotizzabili carenze di liquidità che rendano necessaria l’introduzione di misure di controllo. L’Esecutivo sta per contro esaminando un adeguamento delle tariffe e delle riduzioni della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) grazie al quale nel FIF confluirebbe- ro entrate supplementari comprese tra i 70 e gli 80 milioni.
2.17 Vigilanza nell’ambito dei trasporti pubblici
Le misure in breve Le modifiche di legge proposte serviranno a introdurre una maggiore flessibilità per la vigilanza nell’ambito dei trasporti pubblici e in quelli non rilevanti sotto il profilo della sicurezza, nonché a ridurre gli oneri a suo carico. In futuro, pertanto, si potran- no apportare modifiche di piccola entità agli impianti a fune che non necessitano di autorizzazione e approvazione. La durata della concessione per gli impianti a fune soggetti a concessioni federali sarà estesa a 40 anni e in futuro le autorizzazioni di esercizio saranno rilasciate per un periodo illimitato. Questo consentirà di alleggerire gli oneri amministrativi sia per l’autorità di vigilanza sia per le imprese. Inoltre, con l’adeguamento della legge sul trasporto di viaggiatori, nel quadro della verifica dei conti annuali delle imprese di trasporto nell’ottica del diritto dei sussidi l’UFT potrà scegliere di non effettuare una verifica estesa ma di definire invece delle priorità. In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: UFT/A2100.0001 Retribuzione del 49,6 49,6 49,6 50,1 personale e contributi del datore di lavoro P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFT/A2100.0001 Retribuzione del 50,6 50,0 50,0 50,0 personale e contributi del datore di lavoro Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFT/A2100.0001 Retribuzione del 0,2 0,2 personale e contributi del datore di lavoro Totale (mandato di risparmio) 0,2 0,2
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Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017-2019, numero 5: modifica della legge federale del 23 giugno 200642 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (LIFT), articolo 3 capoverso 5, articolo 15a, articolo 17 capoverso 4, artico- lo 29 capoverso 2, articolo 29a; numero 6: modifica della legge federale del 20 marzo 200943 sul trasporto di viaggiatori (LTV), articolo 6 capoverso 3, articolo 37 capoversi 1 e 2, articolo 67.
Descrizione delle misure Ai sensi della legislazione attuale, anche le modifiche di piccola entità agli impianti a fune esistenti devono essere sottoposte all’UFT per un’approvazione. L’UFT deve esaminare la documentazione presentata e definire la procedura, se le modifiche previste non sono rilevanti ai fini della sicurezza, non ledono i diritti di terzi e non hanno ripercussioni significative sull’ambiente e sulla pianificazione del territorio. Con la modifica della legge sugli impianti a fune viene creato il margine di discre- zionalità necessario all’autorità di vigilanza per rinunciare a una procedura di appro- vazione dei piani in caso di adeguamenti di minore rilevanza. Inoltre, la durata della concessione sarà estesa da 25 a 40 anni e le autorizzazioni di esercizio saranno rilasciate di regola per un periodo illimitato. Le misure proposte alleggeriranno gli oneri che gravano sull’autorità di vigilanza e sulle imprese, senza mettere a rischio il funzionamento in sicurezza degli impianti. Ai sensi della legislazione attuale, ogni anno l’UFT è tenuto a svolgere una verifica nell’ottica del diritto dei sussidi dei conti annuali di tutte le imprese di trasporto che ricevono contributi o prestiti pubblici. Per l’autorità di vigilanza ciò significa ingenti oneri amministrativi non sempre giustificati, specialmente quando si tratta di impre- se di trasporto più piccole. L’adeguamento della legge sul trasporto di viaggiatori esenterà l’UFT dall’obbligo di verificare tutti i circa 120 conti annuali. In futuro, l’UFT si concentrerà sulle imprese di trasporto esposte a un maggior rischio finan- ziario, su quelle di importanza nazionale o per le quali occorre svolgere una verifica a causa di circostanze particolari. I conti di queste imprese continueranno a essere sottoposti ogni anno a una verifica.
2.18 Protezione contro le vibrazioni nel settore ferroviario
La misura in breve L’articolo 16 della legge del 7 ottobre 198344 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) sancisce che gli impianti che non soddisfano le prescrizioni di questa legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. In singoli casi le autorità possono accordare facilitazioni qualora l’adempimento dell’obbligo di risanamento implichi oneri sproporzionati. Ai sensi della legislazione vigente, i valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici e vibrazioni, come pure il valore d’allarme per le immissioni foniche, non devono essere superati. La modi- fica dell’articolo 17 capoverso 2 LPAmb allenterà questa restrizione nell’ambito
42 RS 743.01 43 RS 745.1 44 RS 814.01
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della protezione contro le vibrazioni. In questo modo è possibile evitare costi ag- giuntivi per misure dall’efficacia incerta nella costruzione e nell’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria. In futuro, le misure volte a ridurre le vibrazioni do- vranno essere adottate soltanto se sarà dimostrata la loro efficacia e se saranno realizzabili a costi ragionevoli. Nell’ambito dell’infrastruttura ferroviaria, la misura consentirà di evitare l’incombenza di oneri aggiuntivi fino a due miliardi. Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 7: modifica dell’articolo 17 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 198345 sulla protezio- ne dell’ambiente.
Descrizione della misura La legge sulla protezione dell’ambiente protegge l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti. L’articolo 7 LPAmb defini- sce tali effetti, tra cui rientrano anche le vibrazioni prodotte dal traffico ferroviario. Conformemente all’articolo 16 LPAmb, gli impianti che non soddisfano le prescri- zioni della suddetta legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. Ai sensi dell’articolo 17 LPAmb, le autorità possono accordare facilitazioni nell’adempimento di questo obbligo qualora la realizzazione del singolo caso di risanamento di cui all’articolo 16 capoverso 2 implichi oneri sproporzionati. Tuttavia, come prevede l’articolo 17 capoverso 2, in caso di vibrazioni le facilitazio- ni sono accordate soltanto se non vengono superati i valori limite delle immissioni. Benché oggi siano disponibili misure contro le vibrazioni nel settore ferroviario (ad es. letti di pietrisco o suole elastiche), la loro efficacia non è né dimostrata né previ- sibile. Si tratta, peraltro, di misure dai costi molto elevati, nell’ordine di diverse decine di migliaia di franchi per ogni persona protetta. Per tale motivo non è stata ancora posta in vigore l’ordinanza sulla protezione contro le vibrazioni. Parimenti, anche l’obbligo di risanamento degli impianti esistenti sancito dall’articolo 16 LPAmb non è stato ancora adottato. Allo stato giuridico attuale vi è il rischio di misure di risanamento eccessivamente onerose a livello di sovrastruttura e sottostruttura di impianti ferroviari. In presenza di tali misure non si potrebbe garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di protezione definiti nella LPAmb. Le stime prevedono cifre nell’ordine di almeno 2 miliardi per gli impianti esistenti, con il coinvolgimento di circa 30 000 persone. La proposta di modifica dell’articolo 17 capoverso 2 consente la concessione di facilitazioni per la protezione contro le vibrazioni anche se i valori limite delle immissioni vengono superati nel singolo caso. Mediante questo adeguamento alla normativa sul rumore, che ammette facilitazioni purché non venga superato il valore d’allarme per le immissioni foniche, è possibile evitare l’implementazione di misure costose e dall’efficacia incerta. In futuro sarà applicato un obbligo di risanamento soltanto se l’efficacia delle relative misure è dimostrata e se le misure sono allo stesso tempo ragionevoli. Sarà ad esempio il caso di quando si disporrà di nuovi approcci tecnici in materia di protezione contro le vibrazioni.
45 RS 814.01
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2.19 Finanziamento dei compiti di vigilanza nell’AVS da
parte del Fondo AVS La misura in breve
Ai sensi della legislazione vigente vengono rimborsati dal Fondo AVS soltanto i compiti che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) svolge in relazione all’applicazione dell’AVS. In futuro, tuttavia, anche i compiti di vigilanza dovranno essere finanziati dal Fondo come peraltro già previsto dalla normativa sull’AI. Tale misura porterà all’UFAS maggiori entrate per 1,2 milioni all’anno. In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: UFAS/E1300.0010 Ricavi e tasse (parte restituzione spese d’esecuzione) 14,4 14,4 14,4 P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFAS/E1300.0010 Ricavi e tasse 15,5 15,0 15,2 14,5 Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFAS/E1300.0010 Ricavi e tasse - 1,2 1,2 Totale - 1,2 1,2
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017-2019, numero 8: modifica dell’articolo 95 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 194646 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
Descrizione della misura Conformemente all’articolo 95 capoverso 1bis della LAVS e all’articolo 67 capover- so 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 195947 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI), il Fondo AVS e il Fondo AI sostengono costi per il personale dell’UFAS per un importo di oltre 10 milioni o circa 60 equivalenti a tempo pieno (FTE). Mentre l’assicurazione per l’invalidità si fa carico sia delle spese derivanti dai compiti d’esecuzione (servizio di regresso, informazione generale degli assicura- ti, versamento di aiuti finanziari) che dai compiti di vigilanza, nel settore della previdenza per la vecchiaia vengono conteggiati al Fondo AVS esclusivamente i costi salariali per il personale nell’ambito dei compiti d’esecuzione (in particolar modo il servizio di regresso). I costi per il personale derivanti dai compiti di vigilan- za dell’UFAS sull’assicurazione per la vecchiaia sono invece a carico delle finanze federali. La modifica richiesta della LAVS si propone di appianare tale disparità. In futuro, anche il personale incaricato di svolgere compiti di vigilanza sull’AVS (7,2 FTE) dovrà essere pertanto pagato dal Fondo AVS. La misura produrrà maggio- ri entrate per 1,2 milioni all’anno. I costi per il personale dell’UFAS pagati dalle
46 RS 831.10 47 RS 831.20
60
assicurazioni sociali verranno esposti per motivi di trasparenza in un credito separato (A2100.0120 Spese per il personale Regressi AVS, AI, PP). A livello di uscite, la misura comporterà dunque un trasferimento dal regolare credito per il personale dell’UFAS (A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavo- ro) al credito per il personale destinato ai costi per il personale controfinanziati dalle assicurazioni sociali. Nel complesso, le spese per il personale rimarranno invariate. La misura produrrà un esiguo maggiore aggravio dell’AVS pari allo 0,01 per cento delle uscite di un anno.
2.20 Assicurazione per l’invalidità
La misura in breve Nel 2014 è entrato in vigore un nuovo meccanismo di finanziamento per l’assicurazione per l’invalidità (AI). Il Consiglio federale vuole ora abbassare il livello del contributo della Confederazione a favore dell’AI per compensare gli effetti involontari insiti nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema e tenere conto degli interessi passivi in calo presentati dall’AI in virtù dell’ammortamento costante del proprio debito. Con l’entrata in vigore della necessaria modifica della legge, le finanze risulteranno sgravate di 60 milioni all’anno. In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: UFAS/A2310.0328 Prestazioni della Confede- 3 873 3 982 4 094 razione a favore dell’AI P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFAS/A2310.0328 Prestazioni della Confede- 3 619 3 720 3 812 3 910 razione a favore dell’AI Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFAS/A2310.0328 Prestazioni della Confede- - 61 62 razione a favore dell’AI Totale - 61 62
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 9: modifica dell’articolo 78 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 195948 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI).
Descrizione della misura Dal 2014, il contributo della Confederazione a favore dell’assicurazione per l’invalidità è disciplinato da un nuovo meccanismo. In precedenza, il contributo della Confederazione ammontava al 37,7 per cento delle uscite dell’assicurazione. Con il primo pacchetto di misure della 6a revisione dell’AI, il contributo della Con- federazione è stato sganciato dalle uscite dell’AI e vincolato all’andamento dei ricavi dell’imposta sul valore aggiunto, tenendo conto anche dell’evoluzione di salari e prezzi. Per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema ci si è basati sulle
48 RS 831.20
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uscite medie dell’AI negli anni 2010 e 2011 (il valore iniziale per il contributo della Confederazione secondo il nuovo metodo è stato fissato al 37,7 % della media aritmetica delle uscite dell’AI negli anni 2010 e 2011). Con questa norma si è garan- tito che gli sforzi di riforma nell’AI non avessero come ripercussione un calo del contributo della Confederazione, ma andassero totalmente a beneficio dell’assicurazione. Nell’ottica odierna, tuttavia, il contributo della Confederazione appare eccessivo per due motivi. Il primo riguarda gli arretrati una tantum di circa 50 milioni che l’AI ha dovuto versare nel 2011 per sussidi di costruzione a favore dei Cantoni. L’AI ha in tal modo adempiuto gli obblighi risalenti al periodo antecedente la nuova imposta- zione della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni, di cui al momen- to dell’approvazione della 6a revisione dell’AI non si conosceva l’ammontare. In seguito al ricupero degli arretrati per i sussidi di costruzione, il valore iniziale del contributo della Confederazione è lievitato di circa 10 milioni. Il secondo motivo che giustifica una riduzione del contributo della Confederazione sono gli interessi passivi in calo dell’AI in virtù dell’ammortamento costante del proprio debito nei confronti del Fondo di compensazione dell’AVS. Negli anni 2010 e 2011, l’AI ha pagato mediamente interessi per 228 milioni. Come previsto dal nuovo sistema, tale importo è contabilizzato per il 37,7 per cento (86 mio.) nel valore iniziale. Esso concorre pertanto ad aumentare su base permanente il livello del contributo della Confederazione, nonostante gli interessi effettivi pagati dall’AI siano in calo. Tale situazione genera per la Confederazione un aggravio nettamente superiore rispetto al vecchio sistema. Negli anni a partire dal 2018 e fino a comple- tamento dell’ammortamento, il maggiore onere è stimato a 610 milioni. Il Consiglio federale propone pertanto di abbassare di 56,3 milioni il valore iniziale per il contributo della Confederazione indicato nella legge, portandolo da 3520,6 a 3464,3 milioni, in modo da neutralizzare il maggiore aggravio per la Confederazione cagionato dai due effetti involontari descritti. In concreto si tratta di una riduzione dell’1,6 per cento sulla base di calcolo stabilita dalla legge. Le finanze federali risulteranno in tal modo sgravate di 61 milioni nel 2018 e di 62 milioni nel 2019. Per l’AI, la misura è sostenibile: da qui al 2028 le verrebbero a mancare indicativamente 750 milioni in totale, ragion per cui l’ammortamento del suo debito dovrebbe essere rinviato di un anno al massimo.
2.21 Riduzione individuale dei premi
La misura in breve I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. La Confederazione sostiene in tale frangente i Cantoni con un contributo forfettario annuo pari al 7,5 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligato- ria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il contributo della Confederazione a favore della riduzione dei premi passerà dal 7,5 al 7,3 per cento delle spese lorde dell’AOMS. Questa revisione al ribasso, tuttavia, non dovrà produrre un mero trasferimento degli oneri ai Cantoni. Con il presente programma di stabilizzazione, il Consiglio federale punta piuttosto a una riforma della legge federale del 6 ottobre 200649 sulle prestazioni complementari (LPC). In
49 RS 831.30
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esso sono infatti previste misure per ridurre in particolare l’aggravio dei Cantoni dovuto alle riduzioni dei premi per i beneficiari di prestazioni complementari e al tempo stesso neutralizzare gli effetti soglia del sistema attuale. Ridimensionando la sua partecipazione alla riduzione dei premi, si garantisce che anche la Confederazio- ne possa avere diritto a una quota delle minori uscite. Con l’entrata in vigore della necessaria modifica della legge, le finanze federali risulteranno sgravate di circa
75 milioni all’anno.
In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: A2310.0110 Riduzione individuale dei premi 2 432,0 2 544,0 2 661,0 P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: A2310.0110 Riduzione individuale dei premi 2 482,0 2 594,0 2 711,0 2 833,0 Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: A2310.110 Riduzione individuale dei premi - 72,3 75,5
Totale - 72,3 75,5
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 10: modifica dell’articolo 66 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 199450 sull’assicura- zione malattie (LAMal). Descrizione della misura Ai sensi dell’articolo 65 della LAMal, i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione. Per finanziare la riduzione individuale dei premi (RIP), la Confederazione accorda annualmente ai Cantoni un sussidio del 7,5 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie a tenore dell’articolo 66 capoverso 2 della LAMal. Queste regole di finanziamento sono state sancite con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPF) entrata in vigore il 1° gennaio 2008. I Cantoni dispongono in tal modo di un ampio margine di manovra nell’ambito delle riduzioni dei premi, in particolare per quanto attiene alla cerchia dei beneficiari e all’ammontare dei singoli importi delle riduzioni dei premi, ma anche in relazione al loro contributo alla RIP. Un margine di manovra che in passato i Cantoni hanno anche sfruttato: in tempi recenti, per esempio, la quota dei Cantoni a favore della RIP è risultata complessi- vamente in calo. Tale situazione ha dato adito a svariate critiche, sfociate nella richiesta di un nuovo meccanismo di distribuzione per i sussidi della Confederazione a favore della RIP (p. es. Mo. 14.4288 Schenker Silvia). Una differenza crescente negli anni tra la quota della Confederazione e quella dei Cantoni non è auspicabile nemmeno per il Consiglio federale. Ciononostante è sua volontà preservare il margi- ne di manovra cantonale e restare fedele al sistema odierno della partecipazione
50 RS 832.10
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forfettaria da parte della Confederazione (la cui entità prescinde dalle riduzioni dei premi versate dai Cantoni). La richiesta di ridurre di 0,2 punti percentuali il sussidio della Confederazione, portandolo al 7,3 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, produrrà un lieve sgravio anche per la Confederazione nel settore della riduzione dei premi e favorirà in tal modo un certo riavvicinamento delle quote di Confederazione e Cantoni. Tale misura non rappresenta un intervento isolato per ridurre il sussidio della Confe- derazione a scapito dei Cantoni, ma deve essere messa in relazione diretta alla riforma prevista delle PC che il Consiglio federale sottoporrà a consultazione in concomitanza con il programma di stabilizzazione 2017–2019. In questo modo si eviterà di scaricare gli oneri sui Cantoni. Con la riforma dell’OPC sono infatti previ- sti adeguamenti alle RIP per i beneficiari di PC che nel sistema vigente generano effetti soglia indesiderati e spese di riduzione dei premi tendenzialmente eccessive per i Cantoni. La riforma produrrà uno sgravio per i Cantoni. E il concomitante ridimendionamento del sussidio della Confederazione alla RIP garantirà che anche quest’ultima possa partecipare alle minori uscite per la riduzione dei premi a favore dei beneficiari di PC. Basandosi sulle ipotesi formulate nel piano finanziario di legislatura 2017–2019, la misura richiesta permetterà di conseguire uno sgravio delle finanze federali intorno a 72 milioni nel 2018 e 76 milioni nel 2019. L’entità delle minori uscite nel periodo indicato dipenderà soprattutto dall’evoluzione di costi/premi e dallo sviluppo demo- grafico nel corso dei prossimi anni. I risparmi non dovrebbero subire sostanziali variazioni al rialzo o al ribasso, anche qualora le ipotesi alla base dovessero mutare. Rispetto al piano finanziario di legislatura si tratta di una riduzione media intorno al 2,7 per cento.
2.22 Assicurazione militare
Le misure in breve Le prestazioni e i premi dell’assicurazione militare possono considerarsi nel com- plesso vantaggiosi rispetto all’assicurazione malattie e per l’invalidità. La legisla- zione vigente, per esempio, prevede una rendita per menomazione dell’integrità superiore alla media qualora un assicurato, a causa dell’affezione assicurata, è colpi- to da una rilevante e durevole menomazione dell’integrità fisica, mentale o psichica. La rendita per menomazione dell’integrità viene abitualmente riscattata sotto forma di capitale. In presenza di affezioni permanenti, tuttavia, la capitalizzazione dà origine a indennità inopportunamente elevate. Al tempo stesso, i premi dell’assicurazione malattie pagabili dagli assicurati a titolo professionale e facoltati- vo non coprono le prestazioni fornibili dall’assicurazione militare in caso di malat- tia. Con le modifiche richieste, la rendita per menomazione dell’integrità nell’assicurazione militare dovrà essere allineata alla legislazione vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile e si dovranno prevedere premi dell’assicurazione malattie per gli assicurati a titolo professionale e facoltativo in grado di coprire i costi cagionati. In tal modo, a partire dal 2018, le finanze fede- rali risulteranno sgravate di 3,0 milioni all’anno. In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014:
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A2310.0342 Prestazioni dell’assicurazione 202,1 202,8 203,5 militare 18,2 18,6 18,6 E1300.0125 Entrate assicurazione militare P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: A2310.0342 Prestazioni dell’assicurazione 190,9 190,3 189,7 188,8 militare 17,2 17,4 17,3 17,5 E1300.0125 Entrate assicurazione militare Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: A2310.0342 Prestazioni dell’assicurazione 0,4 0,4 militare 2,6 2,6 E1300.0125 Entrate assicurazione militare Totale 3,0 3,0
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 11: modifica degli articoli 2, 8, 27a, 48–50, 59, 66 e degli articoli 58a e 66a–66d (nuovi) della legge federale del 19 giugno 199251 sull’assicurazione militare (LAM).
Descrizione delle misure I versamenti di capitale della rendita per menomazione dell’integrità nell’assicurazione militare possono superare, in casi gravi, i 500 000 franchi. In tali circostanze, l’indennità dell’assicurazione militare risulta nettamente superiore all’indennità per menomazione dell’integrità pagata nell’assicurazione contro gli infortuni (max. fr. 148 200 dall’1.1.2016) e ai versamenti a titolo di riparazione morale in uso nel diritto della responsabilità civile (max. fr. 250 000 circa). Con le modifiche della legge, l’indennità per una rilevante e durevole menomazione dell’integrità personale nell’assicurazione militare dovrà essere allineata al sistema dell’indennità per menomazione dell’integrità previsto dalla legislazione in materia di assicurazione contro gli infortuni. Determinanti saranno pertanto il guadagno massimo assicurato nell’assicurazione contro gli infortuni e una tabella delle meno- mazioni dell’integrità52 in base alla gravità dei postumi d’infortunio con i parametri dell’Insai messi a punto per questi casi specifici e riconosciuti dalla giurisprudenza. Al riguardo occorrerà distinguere se l’infortunio motivante la prestazione è accaduto direttamente durante un servizio o in congedo durante un servizio. Anche per gli assicurati a titolo professionale si dovrà stabilire se sono stati lesi direttamente in un servizio o nell’ambito della propria attività professionale. Nei primi due casi, l’indennità per menomazione dell’integrità verrà aumentata progressivamente a partire da una gravità della menomazione del 40 per cento. Nei secondi verranno applicate le percentuali invariate previste della legislazione in materia di assicura- zione contro gli infortuni. I premi pagati dagli assicurati a titolo professionale (soprattutto istruttori dell’esercito) e facoltativo (assicurati a titolo professionale pensionati) a copertura del rischio di malattie ammontano attualmente a 289 franchi al mese.
51 RS 833.1 52 L’indennità nell’assicurazione contro gli infortuni viene definita nell’allegato 3 all’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) a seconda della menoma- zione concreta in percentuale dell’ammontare massimo del guadagno assicurato ai sensi della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
65
Nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), invece, il premio medio svizzero nel modello con la franchigia minima si aggira sui
412 franchi al mese. Gli adeguamenti dei premi nell’assicurazione militare non
avvengono inoltre come nell’AOMS in base all’evoluzione dei costi, ma in funzione dell’andamento del guadagno massimo assicurato. Per questa ragione, il rapporto tra il premio dell’assicurazione malattie nell’assicurazione militare e il premio medio dell’AOMS ha subito una diminuzione continua nel tempo, passando dall’83,6 per cento circa del 2006 al 70 per cento circa di oggi. E, dato che le prestazioni assicura- te nell’assicurazione militare sono anche più generose rispetto all’AOMS, le entrate dei premi non arrivano a coprire le spese per le cure dell’assicurazione militare in caso di malattia degli assicurati a titolo professionale e facoltativo. Tale situazione ha prodotto nel 2014 un disavanzo di 2,6 milioni. Per i motivi illustrati, il premio dell’assicurazione malattie nell’assicurazione militare dovrà essere innalzato a circa 330 franchi al mese. In futuro, inoltre, il premio andrà adeguato all’effettiva evolu- zione dei costi di tutti i casi di malattia degli assicurati a titolo professionale e facol- tativo53 nell’assicurazione militare. Con le novità previste, il Consiglio federale intende evitare che le finanze federali partecipino ai costi dell’assicurazione militare nel caso degli assicurati a titolo professionale e facoltativo. Queste due misure permetteranno dal 2018 di conseguire uno sgravio delle finanze federali pari a 3,0 milioni all’anno. È inoltre prevedibile che le sinergie derivanti dall’allineamento delle prestazioni dell’assicurazione militare all’assicurazione contro gli infortuni innescheranno un effetto riduttivo sull’evoluzione delle spese amministrative dell’Insai per l’esercizio dell’assicurazione militare. La riduzione pianificata delle prestazioni nella rendita per menomazione dell’integrità avrà come conseguenza versamenti di capitale più contenuti nella maggior parte dei casi per cui non è stata ancora emanata una decisione al momento dell’entrata in vigore della nuova legislazione. I risparmi per le finanze federali si attesteranno intorno allo 0,21 per cento delle uscite per tutte le prestazioni assicura- tive iscritte a preventivo nel piano finanziario di legislatura 2017–2019 (ca. 190 mio. all’anno) e al 20 per cento delle spese pianificate per le rendite per menomazione dell’integrità (ca. 2,1 mio. all’anno). Considerando il numero di rendite per meno- mazione dell’integrità assegnate nel 2014, la misura potrebbe interessare potenzial- mente 50 persone all’anno. Gli aumenti dei premi previsti ammonteranno al 14 per cento circa e riguarderanno indicativamente 5000 assicurati. Il maggiore aggravio mensile per gli assicurati sarà di 41 franchi per un totale di quasi 500 franchi all’anno. Anche dopo questo ade- guamento, nonostante il più ampio catalogo delle prestazioni nell’assicurazione militare, il premio risulterà ancora nettamente inferiore al premio medio svizzero dell’AOMS con la franchigia minima; tutto ciò sebbene, diversamente dall’AOMS, l’assicurazione militare non chieda ai propri assicurati né franchigie né una parteci- pazione ai costi. Infine è bene rammentare che anche l’assicurazione militare ricono- sce un sistema di riduzione dei premi per gli assicurati a titolo professionale e facol- tativo di condizione economica modesta. Per tutte le motivazioni addotte, il Consiglio federale reputa oggettivamente giustifi- cati e sostenibili gli adeguamenti menzionati concernenti la rendita per menomazio-
53 Non vale per gli assicurati a titolo professionale in caso di malattie che sopraggiungono nell’ambito di un intervento del servizio militare.
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ne dell’integrità e i premi per l’assicurazione malattie degli assicurati a titolo profes- sionale e facoltativo.
2.23 Interessi dell’accantonamento per gli assegni familia-
ri nell’agricoltura La misura in breve Con l’introduzione degli assegni familiari nell’agricoltura è stato costituito un ac- cantonamento di 32 milioni di franchi. Su questo accantonamento, la Confederazio- ne corrisponde un interesse al tasso prescritto dalla legge di almeno il 4 per cento. Le entrate a titolo di interessi pari a 1,3 milioni all’anno vanno ai Cantoni e riducono il loro contributo agli assegni familiari nell’agricoltura. Il tasso d’interesse del 4 per cento, tuttavia, appare francamente eccessivo nell’attuale contesto del mercato. L’abolizione richiesta del tasso minimo d’interesse legale permetterà in futuro di pervenire a una rimunerazione conforme al mercato. Con l’entrata in vigore della necessaria modifica della legge, le finanze federali risulteranno sgravate per un massimo di 0,8 milioni all’anno. In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: UFAS/A2310.0332 Assegni familiari nell’agricoltura (parte Ricavi a titolo di 1,3 1,3 1,3 interessi fondo per assegni familiari) P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFAS/A2310.0332 Assegni familiari nell’agricoltura (parte Ricavi a titolo di 1,3 1,3 1,3 1,3 interessi fondo per assegni familiari) Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFAS/A2310.0332 Assegni familiari nell’agricoltura (parte Ricavi a titolo di - 0,8 0,4 interessi fondo per assegni familiari) Totale - 0,8 0,4
Premesse normative
Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 12: modifica dell’articolo 20, titolo e capoversi 1 e 2 della legge federale del 20 giugno 195254 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF).
Descrizione della misura Gli assegni familiari nell’agricoltura, oltre che dai contributi dei datori di lavoro nell’agricoltura pari al 2 per cento dei salari versati soggetti all’AVS (2014: 18,1 mio.), vengono finanziati per due terzi dalla Confederazione (2014: 70,2 mio.) e per un terzo dai Cantoni (2014: 35,1 mio.).
54 RS 836.1
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Con il decreto federale del 24 marzo 1947 (RS 834.2) che istituiva speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione venne creato, tra gli altri, un fondo per la protezione della famiglia dotato di quasi 100 milioni. Nel 1953, con l’entrata in vigore della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura, 32 milioni (ossia 1/3 delle risorse del fondo) vennero prelevati per costituire un accantonamento per l’ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti. Su queste risorse alimentate originariamente da datori di lavoro, lavoratori, Confederazione e Cantoni, la Confederazione corrisponde sin da allora degli interessi. Ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 della LAF, le entrate a titolo di interessi vanno ai Cantoni e vengono impiegate per ridurre il contributo cantonale agli assegni familiari nell’agricoltura. La situazione dell’accantonamento è esposta nel consuntivo della Confederazione alla voce Fondo a destinazione vincola- ta nel capitale di terzi (n. B41).
In base alla legislazione vigente (art. 20 cpv. 2 LAF), gli interessi corrisposti dalla Confederazione si assommano almeno al 4 per cento. Questo tasso, tuttavia, risulta nettamente superiore alle condizioni di mercato attuali. La modifica della legge permetterà in futuro di pervenire a una rimunerazione conforme al mercato. Segna- tamente verrà affermato il principio degli interessi dovuti dalla Confederazione a favore dei Cantoni. Nella legge si dovrà però lasciare in sospeso l’entità della rimu- nerazione. In virtù dell’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 200655 sulle finanze della Confederazione, l’Amministrazione federale delle finanze potrà in tal modo stabilire il tasso d’interesse, tenendo conto della situazione di mercato, come anche del tipo e della durata degli averi. In avvenire, con questa regolamenta- zione, gli interessi saranno basati sul rendimento di obbligazioni della Confedera- zione con durata di 7 anni. Il patrimonio del fondo verrà pertanto rimunerato alle medesime condizioni di altre risorse investite a più lungo termine su conti di deposi- to della Tesoreria federale. In base agli indicatori economici del settembre 2015 potrebbe essere applicato un tasso d’interesse dell’1,50 per cento nel 2018 e del 2,65 per cento nel 2019. Per le finanze federali ne risulterebbe uno sgravio rispetti- vamente di 0,8 e 0,4 milioni. Le modifiche apportate al titolo e al capoverso 2 dell’articolo 20 LAF riguardano solo il testo in italiano e sono di natura formale. La misura non avrà ripercussioni sui beneficiari degli assegni familiari nell’agricoltura. Per i Cantoni, invece, verrà meno il vantaggio oggettivamente ingiustificato di interessi della Confederazione nettamente superiori alle condizioni di mercato. Il loro contributo agli assegni familiari risulterà pertanto leggermente maggiorato.
2.24 Abrogazione della legge sulle attività sportive a
rischio La misura in breve La legge sulle attività sportive a rischio deve essere abrogata. Confederazione e Cantoni vengono così sgravati da compiti amministrativi. Il risparmio per la Confe- derazione ammonta a 150 000 franchi.
55 RS 611.01
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In mio. fr. 2016 2017 2018 2019 PF 2016–2018 del 20.8.2014: UFSPO/A6100.0001 Spese di funzionamento 112,2 112,6 112,9 P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFSPO/A6100.0001 Spese di funzionamento 114,4 114,7 115,0 115,4 Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015: UFSPO/A6100.0001 Spese di funzionamento 0,2 0,2 0,2 Totale sgravio 0,2 0,2 0,2
Premesse normative Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 13: abrogazio- ne della legge federale del 17 dicembre 201056 concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio (legge sulle attività sportive a rischio). Al fine di tutelare l’unità materiale, il Consiglio federale presenterà l’abrogazione della legge sulle attività sportive a rischio nel messaggio concernente il programma di stabilizzazione 2017–2019 sotto forma di un atto normativo separato sottostante a referendum.
Descrizione della misura
Con la legge sulle attività sportive a rischio, guide alpine, maestri di sport sulla neve e offerenti di determinate attività all’aperto (canyoning, rafting, bungee jumping) sono sottoposti a un obbligo di autorizzazione. Attualmente l’autorizzazione viene rilasciata dai Cantoni. La Confederazione (Ufficio federale dello sport, UFSPO) gestisce una banca dati con tutti i titolari delle autorizzazioni. Il presente programma di risparmio prevede l’abrogazione della legge in questione. La Confederazione, e in particolare i Cantoni, possono essere così sgravati da compiti amministrativi. Ciò comporterà un risparmio presso l’UFSPO di 150 000 franchi. Le esperienze raccolte con la legge sulle attività sportive a rischio, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, hanno rivelato che essa non ha generato maggiore sicurezza. La maggioranza degli offerenti del settore delle attività sportive all’aperto si era impe- gnata a titolo volontario a rispettare standard di sicurezza già prima dell’entrata in vigore della legge. Quest’ultima non prevede disposizioni più restrittive. Inoltre per le guide alpine e i maestri di sport sulla neve esistono formazioni di buona qualità riconosciute a livello statale. Pertanto non si devono temere conseguenze negative a seguito dell’abrogazione della legge. A proprio vantaggio, il settore è interessato a continuare ad osservare gli standard elaborati. Sono infondate anche le preoccupazioni esposte in particolare dall’Associazione delle guide alpine e di Swiss Snowsports, secondo cui gli offerenti stranieri non disporrebbero più di una formazione equiparabile e che quindi l’abrogazione potrebbe incidere sulla qualità. Le suddette associazioni sono affiliate
56 RS 935.91
69
a forti federazioni internazionali, che con standard vigenti in tutto il mondo garanti- scono una maggiore sicurezza nell’esecuzione delle relative attività. Per le imprese attive nelle discipline canyoning, rafting e bungee jumping l’abrogazione della legge comporta agevolazioni amministrative e sgravi finanziari. La certificazione prevista dalla legge, la quale implica un notevole dispendio, può lasciare spazio a una soluzione settoriale più semplice. In questo modo è possibile alleggerire innanzitutto le piccole imprese e singoli offerenti.
2.25 Altre misure sul fronte delle entrate
Le misure in breve
La strategia di sgravio del Consiglio federale (cfr. n. 1.3) interviene principalmente sul versante delle uscite. Ciononostante è stata esaminata anche la possibilità di ottenere miglioramenti sul fronte delle entrate. In questo senso è stato posto sotto esame in particolare il grado di copertura dei costi di diversi emolumenti e tasse. Le regole secondo cui l’Amministrazione federale può riscuotere emolumenti per le sue decisioni e prestazioni di servizi, sono stabilite all’articolo 46a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione57 (LOGA) e nell’ordinanza generale dell’8 settembre 200458 sugli emolumenti (OgeEm). Occorre tenere conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. Quale base di calcolo si applica il principio secondo cui il provento totale degli emolumenti non ecceda i costi complessivi di un’unità amministrativa. Il Consiglio federale ha identificato tre settori, in cui gli aumenti sono opportuni: i tributi di istituti presso cui lavorano persone che prestano servizio civile, le tariffe del controllo dei metalli preziosi e gli emolumenti per la sorveglianza del traffico delle comunicazioni. Inoltre intende rinunciare a una modifica di legge nel settore dei dati meteorologici, che avrebbe comportato minori entrate.
In mio. fr. 2017 2018 2019 Servizio civile: tributi degli istituti d’impiego 0,5 0,6 0,7 Tariffa del controllo dei metalli preziosi 0,7 0,8 1,0 Emolumenti per la sorveglianza del traffico delle comuni- 0,8 0,8 0,8 cazioni Totale sgravi 1,9 2,2 2,5 Rinuncia a Open Government Data MeteoSvizzera 4,0 4,0 4,0
Servizio civile: tributi degli istituti d’impiego L’organo federale preposto all’esecuzione del servizio civile riscuote dagli istituti d’impiego un tributo quale conguaglio per la prestazione lavorativa ottenuta. Il Consiglio federale stabilisce l’importo del tributo. A seguito della revisione della legge sul servizio civile59 (LSC), dalla metà del 2016 il tributo dovrà essere aumen-
57 RS 172.010 58 RS 172.041.1 59 RS 824.0
70
tato da una media di 16 franchi a una media di 19 franchi per ogni giorno di servizio civile prestato. Ciò comporterà maggiori entrate annue per un totale di 6,5– 7,4 milioni nel piano finanziario di legislatura. Poiché la maggior parte di questo incremento era già stata pianificata nel quadro del piano finanziario 2017–2019 provvisorio, lo sgravio di bilancio supplementare si limita a 0,5–0,7 milioni all’anno. Con l’aumento del tributo è possibile tenere conto dell’evoluzione salariale e garantire il rispetto del mercato del lavoro e della concorrenza degli impieghi del servizio civile, come previsto dalla LSC (art. 6). La parte più consistente del mag- giore gettito deriva dal fatto che l’indennità per l’assenza di un alloggio non è più versata alla persona che presta servizio civile ma alla Confederazione, senza incidere sui costi dell’istituto d’impiego. Per questo motivo il maggior aggravio per gli istituti di impiego si attesta mediamente solo a 1,20 franchi netti per giorno di servi- zio. L’incremento del tributo richiede un adeguamento dell’ordinanza dell’11 settembre
199660 sul servizio civile.
Amministrazione federale delle dogane: tariffa del controllo dei metalli preziosi Il controllo dei metalli preziosi dell’Amministrazione federale delle dogane sorve- glia il commercio in lavori di metalli preziosi (controllo all’importazioni e sorve- glianza dei mercati) ed effettua analisi dei metalli preziosi (nessun compito sovra- no), oltre al controllo e alla marchiatura ufficiali (compito sovrano). Questi ultimi sono obbligatori per le casse d’orologio di metallo prezioso, ma facoltativi per gli altri lavori. La maggior parte degli oggetti marchiati ufficialmente non è costituita da casse d’orologio (marchiatura obbligatoria), ma da altri lavori (marchiatura facolta- tiva). Aumentando le tasse mediamente dell’11 per cento e introducendone di nuove (ad es. formazione per terzi), è possibile conseguire un incremento del grado di copertura dei costi e maggiori entrate comprese tra 0,7 e 1 milione di franchi. L’aumento delle tasse necessita di un adeguamento dell’ordinanza del 17 agosto
200561 sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi.
CSI-DFGP: emolumenti per la sorveglianza del traffico delle comunicazioni
Gli emolumenti versati dalle autorità di perseguimento penale per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni non sono più stati verificati dal 2004. Le nuove prestazioni introdotte nel frattempo continuano a essere computate ad aliquote equiparabili. Ora gli emolumenti devono essere aumen- tati mediamente del 5 per cento al fine di accrescere il grado di copertura dei costi, che attualmente ammonta circa al 55 per cento. L’incremento compensa, da una parte, il rincaro accumulato del 3,2 per cento. Dall’altra, soddisfa la richiesta di far partecipare maggiormente i Cantoni ai costi risultanti. Il volume degli emolumenti, al momento pari a 16 milioni, può quindi essere incrementato di 0,8 milioni di franchi. Il provvedimento richiede un adeguamento dell’ordinanza del 7 aprile 200462 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT).
60 RS 824.01 61 RS 941.319 62 RS 780.115.1
71
MeteoSvizzera: rinuncia all’attuazione degli Open Government Data Una mozione della CAPTE-N (12.3335) trasmessa dal Parlamento richiede la crea- zione delle condizioni quadro sul piano giuridico per il libero accesso ai dati meteo- rologici e climatologici ai sensi del principio degli Open Government Data. Ciò comporterebbe per la Confederazione delle perdite di introiti nell’ordine di 4 milioni all’anno (calcolo del 2013). Nell’attuale situazione politico-finanziaria il Consiglio federale vuole evitare queste ulteriori perdite di gettito e rinunciare alla revisione parziale della legge federale del 18 giugno 199963 sulla meteorologia e la climatolo- gia (LMet). In questo senso occorre osservare che la trasmissione di dati già oggi gratuita (ad es. per la ricerca o le organizzazioni d’intervento di Confederazione, Cantoni e Comuni) corrispondono a un valore di 8–10 milioni di franchi.
3 Scorporo dell’Autorità federale di vigilanza sulle
fondazioni
3.1 Situazione iniziale
Ai sensi dell’articolo 84 del Codice civile64 (CC) le fondazioni classiche sono sotto- poste alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantoni, Comuni), a cui appartengono per la loro destinazione. La vigilanza della Confederazione viene esercitata ricorrendo a fondazioni che operano a livello nazionale o internazionale. All’interno della Segreteria generale del DFI (SG-DFI) questo compito viene assolto da un’unità separata, l’«Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni» (AVF). L’AVF fa quindi parte dell’Amministrazione federale centrale. Il numero delle fondazioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione è cresciuto notevolmente negli ultimi anni. Mentre nel 2008 erano 3100 le fondazioni assogget- tate alla vigilanza della Confederazione, a fine settembre 2015 erano già 4000 (in- cremento medio del 4 % all’anno). Con la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (rischio di abuso delle fondazioni) è aumentata anche la complessità dei compiti. Nel suo rapporto del mese di giugno 2015, il gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo giunge alla conclusione che l’AVF debba essere raf- forzata e dotata di maggiori risorse. Il DFI stima che l’AVF necessiterà mediamente ogni due anni di un ulteriore posto a tempo pieno per adempiere le sue mansioni. Nel caso di uno scorporo dell’AVF dall’Amministrazione federale centrale, le man- sioni della nuova unità devono infine essere disciplinate all’interno di una nuova legge.
3.2 Punti essenziali del progetto
Nell’ambito del programma di stabilizzazione 2017–2019, l’AVF deve essere scor- porata dall’Amministrazione federale centrale e riconvertita in un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica e di contabilità pro- prie. In questo senso la struttura si orienta fortemente ad altre unità scorporate e più
63 RS 429.1 64 RS 210
72
piccole della Confederazione. L’AVF deve disporre di un consiglio d’amministrazione (costituito da tre a cinque membri indipendenti) e di una direzio- ne (composta da un direttore). È previsto, quale organo di revisione, il Controllo federale delle finanze. Sul piano organizzativo, l’AVF viene quindi ampiamente equiparata alla maggior parte delle autorità di vigilanza sulle fondazioni cantonali, organizzate in quasi tutti i Cantoni come enti di diritto pubblico. La Confederazione ha vincolato i Cantoni, nell’ambito della riforma strutturale della legge federale sulla previdenza professio- nale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), a strutturare le rispettive autori- tà di vigilanza previste dalla LPP quali enti indipendenti. Nella maggior parte dei Cantoni la stessa autorità si occupa della vigilanza ai sensi della LPP e della vigilan- za sulle fondazioni classiche. Per questo motivo attualmente la maggior parte delle autorità di vigilanza sulle fondazioni cantonali sono state scorporate dalle ammini- strazioni cantonali. I circa tredici posti a tempo pieno dell’AVF vengono già oggi interamente finanziati tramite emolumenti. Nel prossimo futuro, l’AVF avrà dimensioni relativamente ridotte rispetto ad altre unità distaccate della Confederazione. Pertanto dovrà colla- borare strettamente con l’Amministrazione federale centrale per questioni inerenti al personale e alle risorse (ad es. impiego dei locali e dell’infrastruttura). Tuttavia, in futuro, l’AVF salderà queste prestazioni alla Confederazione attingendo dal gettito derivante dalle tasse. Sarà quindi necessario aumentare gli emolumenti. L’AVF stipulerà i necessari contratti di collaborazione con i servizi federali competenti. Lo scorporo non incide sulle mansioni dell’AVF (tra cui attività di verifica relative a progetti di fondazione, acquisizioni, soppressioni, modifiche di statuti e consulenza ai fondatori e agli organi delle fondazioni).
3.3 Ripercussioni
Lo scorporo dell’AVF dall’Amministrazione federale centrale e la sua conversione in un ente di diritto pubblico rafforzeranno l’indipendenza e la flessibilità dell’AVF. Inoltre possono essere disciplinate in modo più chiaro le sue mansioni a livello di legge. Lo scorporo garantirà altresì che le necessarie risorse dell’AVF possano essere tempestivamente adeguate alle esigenze quantitative e qualitative, che proba- bilmente aumenteranno anche in futuro. Così l’AVS potrà gestire autonomamente le risorse ottenute con la riscossione delle tasse. Sul piano formale, le sue decisioni non dovranno più sottostare direttamente alle direttive del Consiglio federale e alle autorità amministrative. Questa indipendenza sarà ancorata a livello legislativo. Ciò è ancora più importante alla luce del fatto che la vigilanza sulle fondazioni non è una vigilanza specialistica, bensì fondamentalmente una vigilanza giuridica. Lo scorporo è quasi senza incidenza sui costi: la Confederazione non disporrà più delle entrate dagli emolumenti, ma non si dovrà nemmeno più far carico delle spese per il personale e per beni e servizi riservati alla vigilanza sulle fondazioni. Grazie al totale autofinanziamento dell’AVF tramite le tasse (compreso l’utilizzo dell’infrastruttura della Confederazione), il bilancio della Confederazione sarà sgravato di circa 650 000 franchi all’anno. Tuttavia questo importo si contrappone alle spese leggermente maggiori per il controlling e il reporting presso la SG-DFI.
73
Queste ultime dovrebbero però comunque essere minori dello sgravio di cui godrà la Confederazione. A seguito del completo finanziamento con tasse e l’assunzione della vigilanza sulle fondazioni da parte di un ente di diritto pubblico, insorgono per le fondazioni, oltre ai succitati 650 000 franchi circa, ulteriori spese annue di 550 000–750 000 franchi, tra l’altro per la costituzione di riserve di fluttuazione minime e per i compensi del consiglio d’amministrazione. Per ogni fondazione le maggiori spese annue comples- sive dovrebbero ammontare mediamente a 270–320 franchi.
3.4 Impostazione giuridica
Il Consiglio federale elaborerà la bozza della legge federale sull’organizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni tenendo conto del messaggio sul programma di stabilizzazione 2017–2019. Per questo atto normativo, che disciplina lo scorporo, non è necessaria una procedura di consultazione, poiché il progetto concerne principalmente l’organizzazione o le procedure di autorità federali e nello specifico non interessa i Cantoni (cfr. art. 3 cpv. 1bis della legge sulla consultazione, LCo65). In virtù dell’articolo 10 LCo, il DFI effettuerà tuttavia per l’avamprogetto indagini conoscitive presso le associazioni delle fondazioni.
Al fine di tutelare l’unità materiale, il Consiglio federale intende presentare al Par- lamento la legge sull’organizzazione dell’Autorità di vigilanza sulle fondazioni indipendente nel quadro del programma di stabilizzazione, ma in un atto normativo separato sottostante a referendum.
65 RS 172.061
74
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge del 24 marzo 200066 sul personale federale
Diritto vigente
Art. 32k Rendita transitoria e prestazioni complementari del datore di lavoro 1 In caso di pensionamento prima della fine dell’obbligo contributivo conformemen- te alla LAVS, i regolamenti della previdenza prevedono, fino alla rendita di vec- chiaia, una rendita transitoria. 2 La rendita transitoria è finanziata dal datore di lavoro e dall’assicurato nell’ambito di una procedura di copertura del capitale. Il datore di lavoro partecipa al finanzia- mento in ragione del 50 per cento al massimo. La quota del datore di lavoro può essere aumentata a favore degli assicurati di determinate categorie di personale oppure per motivi sociali. 3 In aggiunta alle prestazioni di PUBLICA, il Consiglio federale può prevedere, per
determinate categorie di personale che non possono restare in servizio fino all’età di pensionamento ordinaria, una prestazione supplementare di durata determinata finanziata e versata dal datore di lavoro.
Art. 41a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 20 dicembre 2006 3 I regolamenti previdenziali prevedono che durante un periodo compreso tra i cinque e i dieci anni i datori di lavoro sgravano dall’uno al due per cento dei contri- buti, a seconda delle classi d’età, gli assicurati attivi che all’entrata in vigore delle presenti disposizioni transitorie hanno già compiuto i 45 anni di età ma non ancora i 55. I limiti di cui all’articolo 32g capoverso 1 e la somma totale degli averi di vec- chiaia regolamentari non vanno comunque superati.
Modifica proposta
Art. 32k Rendite transitorie 1 Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere una rendita transitoria nei casi in cui il pensionamento avvenga prima di raggiungere l’età di pensionamento di cui all’articolo 21 LAVS67. La rendita transitoria è finanziata generalmente dagli impie- gati. Nel singolo caso i datori di lavoro possono partecipare al finanziamento della rendita transitoria in ragione del 50 per cento al massimo. 2 La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria può essere superiore al 50 per cento per determinate categorie di personale o per motivi di carattere sociale.
Art. 41a cpv. 3
66 RS 172.220.1 67 RS 831.10
75
Abrogato
Art. 32k Quando venne introdotto il prepensionamento nel 1988, l’obiettivo principale consi- steva nel consentire a tutti i dipendenti l’accesso al pensionamento anticipato (FF 1987 II 405; 414 seg. e 435 seg.). Dato il cambiamento della situazione giuridi- ca e demografica, il pensionamento anticipato non deve essere più promosso come finora. Per queste ragioni l’articolo in esame dev’essere adeguato sul piano redazio- nale e dei contenuti. Tuttavia deve costituire ancora il fondamento giuridico per una rendita transitoria in caso di pensionamento prima del raggiungimento dell’età AVS. Per quanto concerne la rendita transitoria, l’articolo 32k LPers si rivolge a tutti i datori di lavoro, il cui diritto del personale si orienta alla LPers. Per questa ragione rimanda la rispettiva impostazione e le modalità di finanziamento alle disposizioni d’esecuzione (cfr. ad es. art. 44 ordinanza del METAS sul personale68).
Titolo Per via dell’abrogazione del capoverso 3, il titolo recita solo «Rendite transitorie».
Cpv. 1 La rendita transitoria costituisce una possibilità per l’assicurato di compensare, in caso di pensionamento volontario prima del raggiungimento dell’età AVS (pensio- namento anticipato), la rendita AVS non ancora percepita. Secondo il diritto vigente, quando l’assicurato decide di percepire la rendita transitoria, il datore di lavoro è tenuto a partecipare al suo finanziamento. Il percepimento della rendita transitoria è volontario. La disposizione cogente della LPers viene sostituita da una disposizione potestativa. Essa conferisce al datore di lavoro la possibilità di non partecipare al finanziamento della rendita transitoria. Per ogni singolo caso, la partecipazione del datore di lavoro non può superare il 50 per cento delle spese attuariali.
Cpv. 2 La formulazione corrisponde al contenuto dell’ultima frase dell’articolo 32k capo- verso 2 in vigore. Il Consiglio federale è dell’opinione che anche oggi siano ancora presenti funzioni nell’ambito dell’Amministrazione federale che non consentono facilmente un’occupazione continuata fino all’età AVS (ad es. membri del Corpo delle guardie di confine). In casi di questo tipo deve essere ancora possibile sostene- re il pensionamento anticipato persino con una completa assunzione dei costi della rendita transitoria.
Cpv. 3 Il capoverso 3 esistente può essere cancellato senza sostituzioni. Le prestazioni del datore di lavoro ivi citate per gli appartenenti a particolari categorie di personale
68 RS 941.273
76
verranno meno nel 2017 (art. 16 OPPAn69). Inoltre, a metà 2013, la competenza di fissare un’età di pensionamento inferiore dell’età AVS è stata rimandata alle dispo- sizioni d’esecuzione (art. 10 cpv. 2 lett. a LPers). Dal 1° luglio 2013 possono essere previsti in generale contributi previdenziali sovraparitetici (art. 32g cpv. 4 LPers). Per gli appartenenti a particolari categorie di personale l’ordinanza del 20 febbraio 201370 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale prevede da metà 2013 contributi supplementari del datore di lavoro per l’indennizzo di speciali esigenze nel corso dell’esercizio della funzione.
Art. 41a cpv. 3 Questa disposizione transitoria è venuta meno il 1° luglio 2015 a seguito dell’introduzione del primato dei contributi e può essere cancellata senza sostituzio- ni.
4.2 Legge federale del 4 ottobre 197471 a sostegno di
provvedimenti per migliorare le finanze federali Nella legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali viene introdotto un nuovo articolo 4a cpv. 1, in cui sono contenuti i nuovi mandati di risparmio per gli anni 2017–2019. Il mandato di risparmio contempla tutti i prov- vedimenti che il Consiglio federale ha la competenza di adottare in virtù dell’articolo 18 capoverso 1 lettera a della legge federale del 7 ottobre 200572 sulle finanze della Confederazione. Con l’inserimento delle misure di consolidamento in un mandato di risparmio sanci- to dalla legge, si intende sottolineare che il programma di stabilizzazione 2017–2019 è considerato un pacchetto unitario nonché accrescerne il suo carattere vincolante. L’articolo 4a capoverso 1 definisce nella frase introduttiva le basi per le riduzioni, ossia il piano finanziario 2017–2019 provvisorio del 1° luglio 2015. I valori di riferimento del presente piano finanziario provvisorio sono illustrati ai numeri 1.1 e 1.2. I numeri 1–15 del capoverso 1 riportano i mandati di risparmio. Le spiegazioni dei relativi provvedimenti si trovano nei numeri 2.2–2.16 del presente rapporto. L’articolo 4a capoverso 2 consente al Consiglio federale di proporre, nel quadro dell’elaborazione del preventivo, una diversa ripartizione tra le differenti misure di sgravio, purché siano complessivamente realizzate le economie annue previste. L’articolo 4a capoverso. 3 riporta, da ultimo, che è fatta salva la sovranità del Par- lamento in materia di preventivo, e con essa, il potere di decidere diversamente dal programma di stabilizzazione 2017–2019 in sede di allestimento del preventivo. Con i mandati di risparmio ai sensi del capoverso 1, il Parlamento soggiace a vincoli di natura politica ma non giuridica.
69 RU 2000 2429 70 RS 172.220.111.35 71 RS 611.010 72 RS 611.0
77
4.3 Legge federale del 20 dicembre 195773 sulle ferrovie
Modifica proposta
Art. 57 cpv. 1bis (nuovo) 1bis I prezzi e l’indicizzazione sono retti per analogia dall’articolo 3 capoverso 2 della
legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria74.
Nell’ambito della consultazione relativa al progetto FAIF75, il Parlamento ha stabili- to all’articolo 57 capoverso 1 della legge federale sulle ferrovie (Lferr) una parteci- pazione dei Cantoni sotto forma di un contributo annuo di 500 milioni di franchi al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria. Il nuovo capoverso 1a garantisce che la dispo- sizione determinante per il conferimento della Confederazione di cui nella legge federale concernente il Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (art. 3 cpv. 2 LFIF) valga anche per l’indicizzazione del contributo cantonale. Per- tanto l’indicizzazione del contributo cantonale segue le stesse regole del conferimen- to della Confederazione. Si tiene conto dell’indice di rincaro delle opere ferroviarie (IRF) e dell’evoluzione economica (evoluzione reale del prodotto interno lordo). L’indicizzazione si basa sui prezzi del 2014, analogamente al conferimento della Confederazione. La Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici (CTP) ha già espresso il suo consenso per questo adeguamento di legge prima della proce- dura di consultazione.
4.4 Legge del 21 giugno 201376 sul Fondo per
l’infrastruttura ferroviaria Diritto vigente Art. 7 cpv. 2 2 Il Fondo costituisce una riserva adeguata. Modifica proposta Art. 7 cpv. 2 2 Il Fondo costituisce una riserva adeguata dal 2020.
Al fine di minimizzare il rischio di ritardi, soprattutto nell’ambito di progetti di ampliamento pronti per la realizzazione, una precisazione della disposizione consen- te di costituire la riserva di fluttuazione prevista di 300-500 milioni solo dal 2020.
73 RS 742.101 74 RS 742.140, RU 2015 661 75 FF 2012 1283 76 RS 742.140
78
4.5 Legge del 23 giugno 200677 sugli impianti a fune
Diritto vigente
Art. 3 cpv. 5 5 L’autorizzazione di esercizio è di regola rilasciata per la durata della concessione.
Art. 17 cpv. 4 4 Se la concessione è prorogata, l’autorizzazione d’esercizio è prorogata per la stessa durata, sempre che sia adempiuto l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 18.
Art. 29 cpv. 2 2 Le concessioni federali rilasciate conformemente al diritto anteriore rimangono
valide fino alla loro scadenza. Alle autorizzazioni d’esercizio rilasciate conforme- mente al diritto cantonale o federale si applica l’articolo 17 capoverso 4.
Modifica proposta
Art. 3 cpv. 5 Abrogato
Art. 15a (nuovo) Modifica di impianti a fune non soggetta ad approvazione o autorizzazione 1 Gli impianti a fune possono essere modificati senza obbligo di approvazione e di autorizzazione, se: a. non ledono interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi; b. secondo le disposizioni del rimanente diritto federale non sono necessarie autorizzazioni o approvazioni. 2 In caso di dubbio, si applica la procedura semplificata. 3 Il Consiglio federale determina quali modifiche possono essere apportate senza approvazione e autorizzazione.
Art. 17 cpv. 4
4 Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune concessionati sono di regola
rilasciate per una durata indeterminata. L’autorizzazione di esercizio decade tuttavia con l’estinzione della concessione.
Art. 29 cpv. 2 2 La durata di validità delle concessioni federali rilasciate prima del 1° gennaio 2007
77 RS 743.01
79
è prorogata di 15 anni.
Art. 29a Disposizione transitoria della modifica del … Se l’autorizzazione d’esercizio degli impianti a fune concessionati è stata rilasciata per la durata della concessione, le autorizzazioni d’esercizio rilasciate prima della modifica del …. sono considerate di durata indeterminata.
Art. 3 cpv. 5 Questa disposizione deve essere abrogata, poiché nel diritto vigente essa prevede già la medesima prescrizione di cui all’articolo 17 capoverso 4.
Art. 15a (nuovo) Modifica di impianti a fune non soggetta ad approvazione o autorizzazione La trasformazione di un impianto a fune che gode di una concessione federale è sottoposta oggi obbligatoriamente a una verifica del progetto da parte dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) e alla definizione della procedura da eseguire (art. 3 LIFT in combinato disposto con l’art. 36 OIFT78). Questo implica che devono essere presentate all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione anche modifiche di poco conto per verificare la documentazione e stabilire la procedura da eseguire. Ciò vale anche se le modifiche previste non sono rilevanti ai fini della sicurezza, non ledono diritti di terzi o non comportano rischi dal punto di vista della protezione dell’ambiente e della pianificazione del territorio. L’introduzione dell’articolo 15a (nuovo) crea il margine di apprezzamento necessario per escludere progetti di scarsa portata dall’obbligo di verifica. I provvedimenti proposti (rinuncia alle procedure di approvazione e autorizzazione nel caso di adeguamenti di piccola portata) sgravano il settore degli impianti a fune. Essi introducono infatti una riduzione dell’onere amministrativo e procedurale, senza incidere negativamente sull’attuale livello di sicurezza nel settore.
Art. 17 cpv. 4 Ai sensi del diritto vigente le autorizzazioni di esercizio per gli impianti a fune che godono di una concessione federale vengono rilasciate fino alla scadenza della concessione. Così, a ogni rinnovo della concessione occorre verificare se la relativa impresa ha adempiuto al suo obbligo di diligenza sotto il profilo della sicurezza e se l’autorizzazione di esercizio può quindi essere prorogata. Tuttavia, dal momento che la sicurezza dell’esercizio degli impianti a fune viene regolarmente verificata in funzione dei rischi dall’UFT in occasione di audit e controlli dell’esercizio, è possi- bile rinunciare a un’ulteriore verifica al momento del rinnovo della concessione. In futuro, le autorizzazioni di esercizio dovranno perciò essere concesse con durata indeterminata, il che implica sgravi amministrativi sia presso le imprese sia presso l’autorità di vigilanza. Soltanto con l’estinzione della concessione decade anche l’autorizzazione di esercizio.
78 RS 743.011
80
Art. 29 cpv. 2 In virtù dell’adeguamento del capoverso 2, la durata di validità delle concessioni di impianti rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge sugli impianti a fune è prorogata a 40 anni. Grazie alla maggiore durata della validità delle concessioni possono essere ridotti i dispendi amministrativi delle imprese e dell’autorità compe- tente per il rilascio della concessione.
Art. 29a (nuovo) In futuro le autorizzazioni di esercizio per gli impianti a fune che godono di una concessione federale verranno rilasciate con durata indeterminata (art. 3 cpv. 5 LIFT). Con l’introduzione dell’articolo 29a viene garantito che anche gli impianti già esistenti possano trarre vantaggio da questa nuova regolamentazione. Ciò deter- mina sgravi amministrativi sia per le imprese di trasporto a fune esistenti sia per l’autorità di vigilanza, senza compromettere l’esercizio in sicurezza degli impianti.
81
4.6 Legge del 20 marzo 200979 sul trasporto di
viaggiatori Diritto vigente
Art. 6 cpv. 3 1 La concessione è accordata per 25 anni al massimo. Può essere trasferita, modifi- cata e rinnovata.
Art. 37 cpv. 1 e 2 1 I conti e i bilanci devono essere chiusi alla fine dell’anno di esercizio. Le imprese che ricevono contributi o mutui dall’ente pubblico presentano il conto annuale, con i pertinenti documenti giustificativi, all’UFT per esame e approvazione. L’UFT può chiedere alle imprese ulteriori documenti. 2 L’UFT verifica se i conti sono conformi alle prescrizioni di legge e alle relative convenzioni in materia di contributi e mutui dell’ente pubblico. Determina l’entità della verifica. La verifica dei conti nell’ottica del diritto dei sussidi da parte dell’autorità di vigilanza completa il controllo dell’ufficio di revisione dell’impresa. 3 L’impresa pubblica nel suo rapporto di gestione il risultato della verifica dei conti nell’ottica del diritto dei sussidi.
Modifica proposta
Art. 6 cpv. 3, primo periodo 3 La concessione è accordata per 25 anni al massimo, per gli impianti di trasporto a fune per 40 anni al massimo.
Art. 37 cpv. 1, secondo periodo, e cpv. 2, primo periodo 1 Le imprese che ricevono contributi o mutui dall’ente pubblico presentano il conto annuale, con i pertinenti documenti giustificativi, all’UFT. 2 L’UFT verifica, periodicamente o all’occorrenza, se i conti sono conformi alle prescrizioni di legge e alle relative convenzioni in materia di contributi e mutui dell’ente pubblico.
Art. 67 Disposizione transitoria della modifica del … La durata di validità di concessioni rilasciate prima della modifica del … è prorogata di 15 anni.
Art. 6 cpv. 3, primo periodo Di regola, le concessioni per gli impianti a fune che godono di una concessione federale vengono accordate attualmente per 25 anni. Una proroga della durata delle
79 RS 745.1
82
concessioni fino a un massimo di 40 anni per gli impianti a fune è possibile senza compromettere il livello di sicurezza. Infatti la sicurezza dell’esercizio degli impianti viene verificata nel quadro di audit regolari. La proroga della durata delle concessio- ni determina sgravi sia per le imprese sia per l’autorità competente del rilascio dell’autorizzazione.
Art. 37 cpv. 1, secondo periodo, e cpv. 2, primo periodo Le imprese di trasporto che ricevono contributi o mutui dall’ente pubblico presenta- no il conto annuale, con i pertinenti documenti giustificativi, all’UFT. Finora l’UFT era tenuto a verificare nell’ottica del diritto dei sussidi ognuno dei circa 120 conti annuali. Con la presente modifica, l’UFT viene esonerato da questo obbligo. I conti delle piccole imprese di trasporto devono essere verificati solo periodicamente e in funzione dei rischi, ma non più annualmente. Al contrario, l’UFT si concentrerà sulle imprese di trasporto esposte a un maggior rischio finanziario, a cui viene attribuita importanza nazionale o in merito alle quali circostanze particolari impon- gano una verifica. I conti di queste imprese di trasporto continuano a essere verifica- ti annualmente. Se tutti i conti annuali non devono più essere verificati, il «risultato della verifica dei conti nell’ottica del diritto dei sussidi» che le imprese devono pubblicare nei rispet- tivi rapporti di gestione ai sensi del capoverso 3 non può più avere il carattere di un’«approvazione». Le imprese non sottoposte a verifica potrebbero infatti non ricevere un’approvazione. Questa modifica interpretativa non comporta un adegua- mento giuridico e pertanto l’articolo 37 capoverso 3 resta invariato.
Art. 67 (nuovo) In virtù della modifica dell’articolo 6 capoverso 3 la durata della concessione per gli impianti a fune è prorogata a 40 anni al massimo. Grazie all’introduzione dell’articolo 67 viene garantito che anche gli impianti esistenti possano trarre van- taggio da questa nuova regolamentazione. La proroga della durata della concessione deve valere anche per le concessioni rilasciate per una durata minore a 25 anni secondo il diritto previgente. Essa genera delle agevolazioni amministrative per le imprese e l’autorità competente per il rilascio della concessione.
83
4.7 Legge del 7 ottobre 198380 sulla protezione
dell’ambiente Diritto vigente Art. 17 cpv. 2 2 I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici e vibrazioni, come pure il valore d’allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere supe- rati.
Modifica proposta Art. 17 cpv. 2 2 I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici, come pure il valore
d’allarme per le emissioni foniche, non devono tuttavia essere superati.
Se, nel singolo caso, l’esecuzione dell’obbligo di risanamento ai sensi dell’articolo 16 si rivelasse sproporzionata le autorità possono accordare facilitazio- ni. Secondo il diritto in vigore, i valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici e vibrazioni, come pure il valore d’allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati. Con l’adeguamento dell’articolo 17 capover- so 2, in futuro potranno essere accordate facilitazioni per il risanamento delle immis- sioni per vibrazioni, anche quando i relativi valori limite venissero superati. In questo modo si istituisce una regolamentazione analoga per la questione del rumore; in questo caso sono ammesse facilitazioni, nella misura in cui le immissioni foniche non superino il valore d’allarme.
80 RS 814.01
84
4.8 Legge federale del 20 dicembre 194681 su
l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Diritto vigente Art. 95 cpv. 1bis 1bis Il Fondo di compensazione AVS rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un’informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle presta- zioni. Dopo aver consultato il consiglio d’amministrazione del Fondo di compensa- zione AVS, il Consiglio federale fissa l’importo che può essere utilizzato per l’informazione degli assicurati. Modifica proposta Art. 95 cpv. 1bis 1bis Il Fondo di compensazione AVS rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni di vigilanza, dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un’informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni. Dopo aver consultato il consiglio d’amministrazione del Fondo di compensazione AVS, il Consiglio federa- le fissa l’importo che può essere utilizzato per l’informazione degli assicurati.
La LAVS e la LAI prevedono diverse regolamentazioni per il rimborso delle spese che insorgono presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per l’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e la vigilanza in merito alle assicurazioni sociali. L’AI si fa carico delle spese per i compiti di appli- cazione dell’assicurazione e per quelli di vigilanza. Al contrario, nell’ambito dell’AVS, il Fondo AVS rimborsa attualmente solo le spese derivanti dall’applicazione dell’assicurazione. Con l’aggiunta proposta dell’articolo 95 capo- verso 1bis LAVS, il Fondo AVS – analogamente alla regolamentazione nell’ambito dell’AI – dovrà finanziare in futuro anche le spese dei compiti di vigilanza dell’UFAS (cfr. n. 2.19)
81 RS 831.10
85
4.9 Legge federale del 19 giugno 195982 su
l’assicurazione per l’invalidità Diritto vigente Art. 78 cpv. 1 1 Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell’assicurazione nel 2010 e 2011.
Modifica proposta Art. 78 cpv. 1 1 Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell’assicurazione negli anni 2010 e 2011 dopo deduzione dell’1,6 per cento. Sulla base della 6ª revisione dell’AI (1° pacchetto di misure), dal 2014 il contributo della Confederazione all’assicurazione per l’invalidità non è più legato all’evoluzione delle uscite dell’AI. Per contro, il contributo della Confederazione cresce tenendo conto dell’evoluzione dei salari e dei prezzi, in linea con gli introiti derivanti dall’imposta sul valore aggiunto della Confederazione. La base di partenza per la crescita è costituita dalla media dei contributi della Confederazione negli anni 2010 e 2011. Tuttavia questo valore iniziale è troppo elevato a causa di due fattori. Innanzitutto nel contributo della Confederazione per il 2011 è contenuto un paga- mento arretrato di natura straordinaria e unica in relazione alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Inoltre i contributi federali negli anni 2010 e 2011 si basano ancora su interessi passivi nettamente maggiori; nel valore iniziale non viene considerato il fatto che l’onere a titolo di interessi dell’assicurazione per l’invalidità diminuisce costantemente a seguito della riduzione del debito. Con la diminuzione del valore iniziale dell’1,6 per cento pari a 3520,6 milioni (56,3 mio.) vengono corretti questi fattori, che determinano un onere supplementare per la Confederazione ingiustificato e non previsto dal legislatore (cfr. n. 2.20).
82 RS 831.20
86
4.10 Legge federale del 18 marzo 199483 sull’assicurazione
malattie Diritto vigente Art. 66 cpv. 2 2 Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Modifica proposta Art. 66 cpv. 2 2 Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,3 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Con la modifica dell’articolo 66 capoverso 2 della legge federale sull’assicurazione malattie, il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi viene ridotto di 0,2 punti percentuali, passando dal 7,5 al 7,3 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cfr. n. 2.21).
83 RS 832.10
87
4.11 Legge federale del 19 giugno 199284
sull’assicurazione militare Diritto vigente
A Premi delle casse malati nell’assicurazione militare
Art. 2 Assicurati a titolo professionale 1 Le persone assicurate secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale) versano un premio adeguato in contropartita delle prestazioni fornite loro dall’assicurazione militare: a. in luogo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo gli articoli 25–31 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie; e b. in luogo dell’assicurazione infortuni obbligatoria per gli infortuni non pro- fessionali secondo gli articoli 10–33 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni. 2 A partire dal pensionamento, gli assicurati a titolo professionale possono conclude- re un’assicurazione di base presso l’assicurazione militare per le affezioni risultanti da una malattia o da un infortunio (assicurazione facoltativa di base per pensionati). 3 Gli assicurati secondo il capoverso 2 hanno diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a–21. Le altre disposizioni della presente legge si applicano per analogia all’assicurazione facoltativa di base per pensionati. 4 Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza l’importo dei premi che gli assicurati devono versare secondo i capoversi 1 e 2. Tale importo è stabilito in funzione dei premi versati per prestazioni simili agli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione infortuni obbligatoria.
B Rendite per menomazione dell’integrità nell’assicurazione militare
Art. 8 Prestazioni Le prestazioni dell’assicurazione militare sono: m. le rendite per menomazione dell’integrità (art. 48–50);
Art. 48 Presupposti e inizio del diritto 1 L’assicurato colpito da una rilevante e durevole menomazione dell’integrità fisica, mentale o psichica ha diritto a una rendita per menomazione dell’integrità. 2 La rendita per menomazione dell’integrità è dovuta a partire dal termine della cura medica o qualora la continuazione della cura non lasci presumere un miglioramento notevole delle condizioni di salute dell’assicurato.
Art. 49 Principi di calcolo e adeguamento della rendita
84 RS 833.1
88
1 La gravità della menomazione dell’integrità è determinata equamente tenendo
conto di tutte le circostanze. 2 La rendita per menomazione dell’integrità è stabilita in percentuale dell’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta il capoverso 4 e tenendo conto della gravità della menomazione dell’integrità. In caso di perdita totale di una funzione vitale quale l’udito o la vista, di massima, è accordata una rendita per menomazione dell’integrità del 50 per cento. 3 La rendita per menomazione dell’integrità è concessa per una durata indeterminata. In generale è riscattata. 4 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite ammonta a 20 000 franchi. Il Consiglio federale lo adegua periodicamente, mediante ordinanza, all’evoluzione dei prezzi.
Art. 50 Revisione Nel caso di un successivo rilevante aumento della menomazione dell’integrità, l’assicurato può domandare una rendita suppletiva per menomazione dell’integrità.
Art. 59 Riparazione morale 2 La rendita per menomazione dell’integrità esclude le indennità a titolo di ripara- zione morale.
Art. 66 Prestazioni sottoposte a riduzione f. la rendita per menomazione dell’integrità (art. 48–50);
Modifiche proposte
A Premi delle casse malati nell’assicurazione militare
Art. 2 Assicurazione facoltativa di base Le persone assicurate ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale), a condizione che siano domiciliate in Svizzera, a partire dal pensionamento possono concludere un’assicurazione di base presso l’assicurazione militare per l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite in caso di malattia e di infortunio (assicurazione facoltativa di base per pensionati). L’assicurazione facolta- tiva di base dà diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a–21.
Art. 27a Tessera d’assicurato Gli assicurati a titolo professionale e le persone assicurate presso l’assicurazione facoltativa di base hanno diritto a una tessera d’assicurato ai sensi dell’articolo 42a della legge federale del 18 marzo 199485 sull’assicurazione malattie.
85 RS 832.10
89
Capitolo 2° Premi degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati presso l’assicurazione facoltativa di base
Art. 66a Finanziamento Le prestazioni dell’assicurazione militare fornite agli assicurati a titolo professionale in caso di malattia e di infortunio non professionale e quelle fornite agli assicurati presso l’assicurazione facoltativa di base in caso di malattia e di infortunio sono finanziate con premi calcolati secondo il principio di reciprocità.
Art. 66b Premi per le prestazioni in caso di malattia 1 La tariffa dei premi per le prestazioni in caso di malattia è calcolata in modo da coprire la totalità dei costi risultanti da malattie non insorte durante il servizio, segnatamente: a. la cura medica (art. 16 e 18a); b. le spese di viaggio e di soccorso (art. 19); c. le cure a domicilio e le cure (art. 20); d. i mezzi ausiliari (art. 21); e. le spese di gestione amministrativa dell’evento assicurato. 2 L’obbligo di versare il premio per le prestazioni in caso di malattia è sospeso quando l’assicurato a titolo professionale presta servizio per oltre 60 giorni consecu- tivi.
Art. 66c Premi per le prestazioni in caso di infortunio 1 Per gli assicurati a titolo professionale, il premio per gli infortuni non professionali
è uguale a quello corrispondente dell’assicurazione contro gli infortuni dovuto dagli altri impiegati della Confederazione. 2 Per le persone assicurate presso l’assicurazione facoltativa di base, il premio per le
prestazioni in caso di infortunio corrisponde a un supplemento al premio dovuto per le prestazioni in caso di malattia. Questo supplemento è calcolato in modo da coprire per questa categoria di assicurati i costi delle prestazioni di cui all’articolo 66b capoverso 1 in caso di infortunio.
Art. 66d Modalità Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la forma di riscossione del premio, la riduzione del premio per gli assicurati delle classi di stipendio inferiori o pari a 16 e la procedura di adeguamento del premio all’evoluzione dei costi.
B Rendite per menomazione dell’integrità nell’assicurazione militare
Art. 8 lett. m Le prestazioni dell’assicurazione militare sono:
90
m. l’indennità per menomazione dell’integrità (art. 58a);
Sezione 7 (art. 48 –50) Abrogata
Art. 58a Indennità per menomazione dell’integrità 1 L’assicurato ha diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità se, in seguito a un infortunio (art. 4 LPGA) insorto nel quadro di un’attività di servizio o in segui- to a una malattia (art. 3 LPGA) causata esclusivamente o in misura determinante dall’adempimento del servizio, è colpito da un’importante e durevole menomazione dell’integrità fisica, mentale o psichica. 2 L’indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Il suo importo e la sua graduazione sono retti dagli articoli 24 e 25 LAINF. L’importo è tuttavia maggiorato come segue: a. del 10 per cento se la menomazione è compresa tra il 40 e il 50 per cento; b. del 20 per cento se la menomazione è compresa tra il 51 e il 60 per cento; c. del 30 per cento se la menomazione è compresa tra il 61 e il 70 per cento; d. del 40 per cento se la menomazione è compresa tra il 71 e l’80 per cento; e. del 50 per cento se la menomazione è compresa tra l’81 e il 90 per cento; f. del 60 per cento se la menomazione è compresa tra il 91 e il 100 per cento. 3 L’assicurato ha diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità se, in seguito
a un infortunio (art. 4 LPGA) insorto nel quadro di un’attività di servizio durante un periodo coperto dall’assicurazione militare, è colpito da un’importante e durevole menomazione dell’integrità fisica, mentale o psichica. L’importo e la graduazione dell’indennità sono retti dagli articoli 24 e 25 LAINF.
Art. 59 cpv. 2 2 L’indennità per menomazione dell’integrità esclude il versamento di indennità a titolo di riparazione morale a favore dell’assicurato.
Art. 66 lett. f f. l’indennità per menomazione dell’integrità (art. 58a);
Disposizioni transitorie della modifica del … 1 Le rendite per menomazione dell’integrità in corso continuano ad essere versate
secondo il diritto previgente. 2 I casi che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica non sono ancora stati oggetto di una decisione che stabilisce l’importo di una rendita per menomazione dell’integrità saranno trattati secondo il nuovo diritto.
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A Premi delle casse malati nell’assicurazione militare Art. 2 A seguito delle norme in materia di responsabilità su cui si fonda l’assicurazione militare, l’assicurazione facoltativa di base riservata agli assicurati a titolo profes- sionale in pensione viene mantenuta. Per facilitare i controlli necessari, questa assicurazione è tuttavia limitata agli assicurati domiciliati in Svizzera.
Art. 27a Per semplificare la gestione dell’assicurazione e dei fornitori di prestazioni, agli assicurati a titolo professionale in attività nonché alle persone che hanno stipulato l’assicurazione facoltativa di base dell’assicurazione militare è già stata distribuita una tessera d’assicurato. Questo dato di fatto è sancito da una base legale.
Art. 66a-66d È stato introdotto un nuovo capitolo sui premi. Dal 2006 gli assicurati a titolo pro- fessionale, che comprendono principalmente i militari di carriera, versano all’assicurazione militare un premio per il rischio di malattia e per gli infortuni non professionali. Diversamente dagli impiegati federali, essi non sono assicurati né dalla LAMal, né dalla legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Inoltre non è riscossa alcuna franchigia o partecipazione ai costi. L’articolo 66a precisa che nel calcolo dei premi (parte malattia), per la relazione tra assicurati a titolo professionale in attività e assicurati presso l’assicurazione facolta- tiva di base vige il principio di reciprocità. L’articolo 66b elenca le prestazioni che rientrano nel calcolo dei premi. In questo modo il nuovo testo di legge stabilisce chiaramente che il premio copre la totalità dei costi effettivi generati da questa categoria di assicurati, segnatamente la cura medica, le spese di viaggio e di soccor- so, le cure a domicilio e le cure, i mezzi ausiliari nonché le spese di gestione ammi- nistrativa. Gli introiti provenienti dai premi dovranno coprire la totalità delle spese. Al momento mancano 2,6 milioni. Il premio attuale dovrà essere aumentato di circa il 14 per cento. Il nuovo premio rimarrà comunque nettamente inferiore al premio medio dell’assicurazione malattie in Svizzera, nonostante le prestazioni dell’assicurazione militare siano più generose di quelle previste dalla LAMal. Come finora, è prevista un’esenzione dall’obbligo di versare il premio quando l’assicurato presta servizio per oltre 60 giorni consecutivi. Secondo l’articolo 66c e analogamente alla situazione attuale, il premio per gli infortuni non professionali dovuto dagli assicurati a titolo professionale in attività è uguale a quello degli altri impiegati della Confederazione. Il premio facoltativo degli assicurati in pensione, che finora era identico (parte malattia) a quello degli assicurati a titolo professionale in attività, sarà leggermente aumentato. In questo modo si tiene conto, come nel caso della LAMal, dei costi degli infortuni della categoria degli assicurati in pensione. Nel caso dell’assicurazione malattie questo supplemento ammonta a circa il 5 per cento, mentre nel caso dell’assicurazione militare sarà probabilmente inferiore. Secondo l’articolo 66d il Consiglio federale disciplinerà le necessarie regolamenta- zioni di dettaglio. Si tratta in particolare di garantire che il necessario adeguamento periodico dei premi venga effettuato in modo che i rispettivi proventi permettano di
92
coprire a medio e lungo termine la totalità dei costi effettivi risultanti dalla presta- zioni assicurative a favore degli assicurati a titolo professionale e facoltativo86.
B Rendite per menomazione dell’integrità nell’assicurazione militare
Art. 8 lett. m Modifica formale: l’espressione «rendite per menomazione dell’integrità» è sostitui- ta da «indennità per menomazione dell’integrità». Art. 58a Il sistema d’indennità per le menomazioni dell’integrità disciplinato dall’assicurazione militare è unico. Questo sistema prevede il versamento di una rendita all’assicurato, mentre nel diritto in materia di responsabilità civile o nell’assicurazione contro gli infortuni la vittima o l’assicurato percepisce una presta- zione in capitale. Dato che secondo l’articolo 49 capoverso 3 LAM, la rendita per menomazione dell’integrità è in generale riscattata, il capitale che in fin dei conti è concesso all’assicurato per le menomazioni particolarmente importanti può raggiun- gere il doppio di quanto viene versato secondo il diritto in materia di responsabilità civile. Questo sovraindennizzo deve essere corretto scegliendo il versamento di una prestazione in capitale anziché di una rendita. Si tratta del sistema dell’assicurazione contro gli infortuni, anche se quest’ultima prevede un ammontare massimo d’indennità di 148 200 franchi a partire dal 2016 (art. 25 LAINF), ossia un importo inferiore rispetto a quanto è ammesso dal diritto in materia di responsabilità civile per i casi più gravi. Nel caso dell’assicurazione militare un importo più elevato è giustificato poiché, in virtù della legge militare, l’assicurato che ha subito una me- nomazione dell’integrità non ha il diritto di rivalersi né contro l’esercito, né contro un altro militare all’origine del danno. Per i casi gravi di menomazione l’assicurazione militare deve pertanto fornire una prestazione in capitale più elevata rispetto all’assicurazione contro gli infortuni. Questo importo sarà quasi identico a quello della riparazione morale corrisposto in ambito di diritto privato. In tal modo sarà preservato il ruolo di assicurazione di responsabilità attribuito all’assicurazione militare. A partire da un tasso di menomazione del 40 per cento, l’importo dell’indennità è pertanto aumentato gradualmente in considerazione di quanto verse- rebbe l’assicurazione contro gli infortuni in un caso simile. Il supplemento previsto per i casi gravi è ammesso soltanto se l’infortunio è insorto durante il servizio vero e proprio. Un infortunio prodottosi durante il tempo libero, il fine settimana o nel quadro dell’attività professionale degli assicurati a titolo profes- sionale sarà risarcibile come un infortunio civile. In tal caso l’indennità per meno- mazione dell’integrità dell’assicurazione militare sarà uguale a quella che avrebbe versato l’assicurazione contro gli infortuni. Tale supplemento è giustificato anche per le malattie che sono state causate dall’adempimento del servizio stesso. Fra queste non figurano segnatamente le malattie degenerative o riscontrate fortuitamente durante il servizio, e che erano latenti prima del servizio.
86 Nel caso degli assicurati a titolo professionale, questo non vale per i danni insorti nel quadro di un servizio militare.
93
La seconda caratteristica importante del sistema della rendita per menomazione dell’integrità riguarda la maniera di valutare la menomazione. A questo scopo l’assicurazione militare si basa sui casi già giudicati (case law). Per contro, l’assicurazione contro gli infortuni dispone di un elenco dettagliato delle menoma- zioni corredata del tasso di menomazione corrispondente, pubblicata nell’allegato dell’ordinanza e nelle direttive dell’INSAI. Riprendendo il sistema dell’assicurazione contro gli infortuni, la soglia minima della menomazione che dà diritto a un’indennità sarà identica, e non si procederà più alla valutazione dell’incidenza della lesione fisica sul godimento della vita dell’assicurato. Questo nuovo sistema garantisce maggiore trasparenza e sicurezza giuridica. Affinché la nuova misura produca pienamente e rapidamente l’effetto auspicato, i casi che al momento dell’entrata in vigore della modifica della legge non sono ancora stati oggetto di una decisione in merito a questo punto, saranno trattati se- condo il nuovo diritto. Art. 59 cpv. 2 Modifica formale: l’espressione «rendita per menomazione dell’integrità» è sostitui- ta da «indennità per menomazione dell’integrità». Viene inoltre precisato che l’assicurato non può percepire un’indennità per menomazione dell’integrità contem- poraneamente a un’indennità a titolo di riparazione morale. In casi eccezionali i stretti congiunti possono beneficiare di una riparazione morale, come previsto dalla giurisprudenza secondo l’articolo 49 del Codice delle obbligazioni. Art. 66 lett. f Modifica formale: l’espressione «rendita per menomazione dell’integrità» è sostitui- ta da «indennità per menomazione dell’integrità».
94
4.12 Legge federale del 20 giugno 195287 sugli assegni
familiari nell’agricoltura Diritto vigente Art. 20 Riserva per l’ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti 1 Una riserva per l’ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli
agricoltori indipendenti è costituita mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall'articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 19471 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazio- ne. 2 La riserva è alimentata mediante un versamento annuo stabilito dal Consiglio federale ma assommante almeno al 4 per cento dell’ammontare della medesima all’inizio dell’anno.
Modifica proposta Art. 20 Accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agri- coltori indipendenti 1 Un accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori
indipendenti è costituito mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall'articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 19471 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.
2 L’accantonamento è remunerato.
Con l’entrata in vigore della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura è stato costituito un accantonamento di 32 milioni. In virtù dell’articolo 20 capover- so 2 LAF, la Confederazione su tali fondi applica un tasso del 4 per cento. Confor- memente all’articolo 21 capoverso 2 LAF i redditi derivanti dagli interessi spettano ai Cantoni, generando una diminuzione del loro contributo agli assegni familiari nel settore dell’agricoltura. Con la modifica proposta si intende rendere possibile una remunerazione conforme al mercato: l’aliquota in futuro non verrà più stabilita nella legge. L’Amministrazione federale delle finanze, secondo dell’articolo 70 capover- so 2 dell’ordinanza del 5 aprile 200688 sulle finanze della Confederazione, stabilirà l’aliquota tenendo conto della situazione di mercato, come anche del tipo e della durata degli averi. La remunerazione si baserà sulla rendita delle obbligazioni set- tennali della Confederazione (cfr. n. 2.23).
87 RS 836.1 88 RS 611.01
95
4.13 Legge federale del 17 dicembre 201089 concernente
l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio Dal momento che con la legge sulle attività sportive a rischio non è stato possibile creare ulteriore sicurezza, essa dev’essere abrogata. Il settore, a proprio vantaggio, è comunque interessato al proseguimento degli standard elaborati. Pertanto, con l’abrogazione non si devono temere effetti negativi.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Gli effetti delle misure associate al programma di stabilizzazione 2017–2019 sui singoli settori di compiti della Confederazione sono descritti dettagliatamente al numero 2. Successivamente vengono quindi illustrati solo gli effetti sul bilancio della Confederazione nel suo complesso e sulle sue parti. Il bilancio della Confederazione, rispetto al piano finanziario 2016–2018, viene sgravato di un miliardo di franchi circa. Ciò non basta tuttavia a garantire comple- tamente il rispetto delle direttive del freno all’indebitamento stante la situazione attuale (cfr. n. 1.4.3). Pertanto, è tuttora necessaria una solida disciplina in materia di politica delle spese. Devono essere limitati il più possibile gli oneri supplementari gravanti sul bilancio e dovuti all’assunzione di nuovi compiti o all’intensificazione di quelli esistenti. Il programma di stabilizzazione 2017–2019 interessa tutti i settori di compiti della Confederazione. Ciononostante, il Consiglio federale ha fissato delle priorità e ad esempio per l’esercito ha definito in modo decrescente le misure di risparmio per non danneggiare il suo ulteriore sviluppo nonostante il difficile quadro finanziario. La seguente tabella riporta gli sgravi risultanti dal programma di stabilizzazione per i diversi settori di compiti e raffronta le loro quote in rapporto al programma di stabilizzazione con le rispettive quote rispetto alle uscite imponibili (riferendosi al 2019). Questa rappresentazione esclude in particolare, in quanto uscite non imponi- bili, le quote di terzi al gettito della Confederazione, gli interessi passivi, la perequa- zione finanziaria e le partite transitorie come le tasse d’incentivazione, oltre alle uscite stabilite in modo esaustivo nella Costituzione.
Uscite per settori di compiti nel Piano finanziario 2017–2019 provvisorio In mio. fr. Sgravi in mio. Quota al programma di Quota alle uscite
2017 2018 2019 stabilizzazione imponibili 2019
2019 Totale 784,2 978,3 1 32,6 100 % 100 % Premesse istituzionali e finanziarie 58,9 67,8 69,7 6,8 % 5,2 % Ordine e sicurezza pubblica 20,9 23,2 27,6 2,7 % 1,8 % Relazioni con l’estero – Cooperazione internazionale 148,8 207,3 250,2 24,2 % 7,6 % Difesa nazionale 139,7 91,0 41,3 4,0 % 10,0 % Educazione e ricerca 152,5 188,9 214,8 20,8 % 14,2 %
89 RS 935.91
96
Cultura e tempo libero 7,9 8,0 8,0 0,8 % 1,1 % Sanità 1,3 1,4 1,4 0,1 % 0,5 % Previdenza sociale 16,8 163,5 176,5 17,1 % 39,1 % Trasporti 129,0 97,9 110.1 10,7 % 11,0 % Ambiente e assetto del territorio 21,8 26,0 20,2 2,0 % 1,4 % Agricoltura e alimentazione 75,8 91,7 100,5 9,7 % 7,3 % Economia 10,9 11,7 12,2 1,2 % 0,9 % Considerando la loro quota rispetto alle uscite imponibili, le relazioni con l’estero, in particolare la cooperazione internazionale, nonché l’educazione e la ricerca contri- buiscono al programma di stabilizzazione 2017–2019 in modo decisamente spropor- zionato. Si tratta anche dei due settori di compiti che negli ultimi anni hanno regi- strato la maggiore crescita. Sono invece interessate in misura decisamente minore la difesa nazionale – in vista dell’implementazione dell’ulteriore sviluppo dell’esercito – e la previdenza sociale, poiché la maggioranza delle prestazioni è fortemente vincolata a livello di legge e le riforme, per via della loro complessità, vengono implementate perlopiù al di fuori del programma di stabilizzazione. Con le misure proposte dal Consiglio federale, una parte adeguata delle misure viene implementata nell’ambito proprio dell’Amministrazione. Contestualmente il Consi- glio federale mantiene quindi la sua controproposta rispetto alla mozione Müller (cfr. n. 1.3.2). Nel settore del personale si renderanno necessarie riduzioni di circa 120 milioni di franchi che toccheranno i posti di lavoro e saranno distribuite sugli anni 2016 e
2017. Ciò equivale a uno smantellamento delle spese di oltre il 2 per cento e, a
seconda dell’attuazione all’interno dei dipartimenti, di un numero di posti che si situa tra 500 e 700. Poiché lo smantellamento è ripartito su due anni e il tasso annuo di fluttuazione si situa sopra il 4 per cento, nella maggior parte dei settori lo smantel- lamento potrà essere attuato evitando licenziamenti. Non si può tuttavia escludere che in singoli casi si rendano necessari. Oltre alle riduzioni sul fronte dei posti, il Consiglio federale prevede pure adeguamenti riguardanti le condizioni di assunzione (vedi n. 1.5.2 e 2.1).
5.2 Ripercussioni per i Cantoni
I Cantoni, in parte per le stesse ragioni della Confederazione, sono oggetto di una forte pressione al risparmio. Considerando che circa un quarto delle uscite della Confederazione è destinato ai Cantoni, è quindi inevitabile che anche i trasferimenti ai Cantoni siano interessati dal programma di stabilizzazione 2017–2019. Nella scelta delle misure Il Consiglio federale si è però premurato di rinunciare a semplici trasferimenti di oneri ai Cantoni. Le misure che interessano i trasferimenti ai Canto- ni devono consentire loro, ove possibile, di sgravarsi in modo analogo. Ai Cantoni – secondo i principi della perequazione finanziaria – dev’essere lasciata la più ampia libertà possibile nella scelta di rimpiazzare o meno con mezzi propri i contributi federali soppressi. La metà circa delle misure del programma di stabilizzazione 2017–2019 riguarda, in un modo o nell’altro, i Cantoni. È possibile distinguere diverse categorie:
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nella prima categoria rientrano misure con le quali la Confederazione adegua la propria pianificazione a quella dei Cantoni. Si tratta in particolare dei tagli nell’ambito della protezione dalle piene e della rivitalizzazione delle acque (n. 2.14), del taglio del versamento nel fondo infrastrutturale (n. 2.13), del taglio dei contributi edilizi destinati ai posti per la carcerazione amministra- tiva (n. 2.7) e della riduzione dei contributi alle misurazioni ufficiali e al ca- tasto RDPP (n. 2.9). In questi casi non insorge alcun onere supplementare per i Cantoni; al contrario, in questi settori anche essi risultano sgravati. Il programma di stabilizzazione 2017–2019 non adegua la quota del finanzia- mento della Confederazione a questi progetti; laddove in futuro le uscite dei Cantoni dovessero tornare a crescere, aumenterebbero anche i contributi del- la Confederazione; nell’ambito della seconda categoria di misure la Confederazione, pur ridu- cendo i suoi contributi destinati ai Cantoni, ridimensiona nel contempo il li- vello delle prestazioni previsto per legge o altrimenti convenuto con i Can- toni. In questa categoria rientra in particolare il ridimensionamento dei contributi per la riduzione individuale dei premi (n. 2.21) collegato alla pre- vista modifica della legge federale del 6 ottobre 200690 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), contemporaneamente posta in consultazione. Questa modifica della LPC determina per i Cantoni sgravi che vanno ben oltre il ridimensionamen- to dei contributi della Confederazione per la riduzione dei premi. A ciò van- no aggiunti i tagli ai contributi per i miglioramenti strutturali (n. 2.11), le misure nell’ambito dell’integrazione degli stranieri (n. 2.6), i ridimensiona- menti nell’ambito della concezione degli impianti sportivi di importanza na- zionale (n. 2.9), la riduzione del sostegno ai cantoni plurilingue (n. 2.5) e il ridimensionamento dei contributi per gli impianti della protezione civile (n. 2.9). I Cantoni vengono sgravati sul piano finanziario grazie a tutte que- ste misure, fintantoché non decidano di sostituire con mezzi propri i contri- buti federali soppressi; le misure nell’ambito dell’educazione e della ricerca (n. 2.10), la cui riparti- zione esatta tra i singoli settori (per citarne alcuni: scuole universitarie, ri- cerca, formazione professionale) viene stabilita solo nell’ambito del messag- gio ERI 2017–2020, oltre che la fissazione di un limite massimo per i contributi alle strade principali e i contributi alle strade principali nelle re- gioni di montagna e nelle regioni periferiche (n. 2.13) sono giustificate an- che in virtù del fatto che la Confederazione (in parte per via del rincaro) pre- senta minori entrate. Tuttavia, anche in questo caso non avviene un trasferimento di oneri ai Cantoni, poiché essi nella determinazione del rispet- tivo livello di uscite in questi settori hanno un consistente margine di mano- vra. Nel settore della formazione e della ricerca si deve altresì rilevare che è tuttora prevista una forte crescita reale delle uscite della Confederazione; un ulteriore gruppo di misure si propone un’adeguata ripartizione degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni. In questo caso vengono corretti errori del passato, del legislatore e di altra natura, e alcune tasse vengono accresciute tenendo conto del principio del grado di copertura dei costi. Si tratta in parti- colare dell’indicizzazione del contributo dei Cantoni al fondo per
90 RS 831.30
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l’infrastruttura ferroviaria (FInFer; n. 2.16), della misura nell’ambito delle prestazioni complementari (n. 2.5), dell’adeguamento della remunerazione del fondo per gli assegni familiari nel settore dell’agricoltura (n. 2.23) e dell’incremento delle tasse per le prestazioni nel settore della sorveglianza delle telecomunicazioni (n. 2.25). Queste misure comportano senza dubbio un crescente aggravio per i Cantoni – per via dell’indicizzazione del contri- buto cantonale al FInFer – ma l’onere supplementare è adeguato, essendo in linea con i principi della perequazione finanziaria; da ultimo alcune misure più ridotte, che hanno effetti difficilmente quantifi- cabili sull’amministrazione nei Cantoni, come la riduzione del personale presso l’Ufficio federale di polizia negli ambiti coordinamento e scambio di informazioni (n. 2.2, potenziale aggravio dei Cantoni) e l’abrogazione della legge sulle attività sportive a rischio (n. 2.24, sgravio dei Cantoni). Nel complesso il programma di stabilizzazione 2017–2019, unitamente alla prevista riforma delle prestazioni complementari, dovrebbe comportare uno sgravio dei Cantoni e quindi sostenere i loro sforzi di risanamento dei bilanci.
5.3 Ripercussioni per l’economia pubblica
Le ripercussioni del programma di stabilizzazione 2017–2019 sull’economia pubbli- ca sono esigue. Complessivamente le misure di risparmio hanno un effetto legger- mente restrittivo. La politica finanziaria anticiclica della Confederazione non ne risulta tuttavia compromessa, poiché tali misure mirano unicamente all’equilibrio strutturale del bilancio pubblico (eliminazione del deficit strutturale). Gli stabilizza- tori automatici nel bilancio della Confederazione non ne risultano pregiudicati; il deficit congiunturale ammesso dal principio del freno all’indebitamento non viene eliminato dal programma di stabilizzazione.
Sulla base delle misure di risparmio, a partire dal 2017 la Confederazione spenderà meno di quanto previsto finora. Rispetto alla creazione di valore a livello nazionale, le uscite soppresse sono tuttavia esigue e non incidono pienamente sulla domanda interna: complessivamente, con le misure di stabilizzazione il bilancio della Confe- derazione viene sgravato entro il 2019 di circa 1,1 miliardi di franchi. Ciò corrisponde indicativamente allo 0,11 per cento del prodotto interno lordo nominale; non tutte le misure proposte nel programma di stabilizzazione incidono tut- tavia sulla domanda e generano ripercussioni per l’economia pubblica svizzera. In particolare le misure nel settore della cooperazione internazio- nale, che determinano innanzitutto un calo della domanda all’estero, non- ché la riduzione del versamento nel fondo infrastrutturale, che non in- fluenza l’attività di investimento della Confederazione e che diminuisce unicamente la liquidità del fondo, non hanno alcuna influenza sulla crea- zione di valore interna; inoltre occorre rilevare che l’effetto moltiplicatore di una variazione della domanda, in una economia pubblica piccola e aperta come quella svizzera, risulta inferiore a 1. In altre parole, mediante una riduzione delle importa-
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zioni, una parte della flessione della domanda statale si ripercuote all’estero. Sulla base di queste riflessioni e dei valori empirici dedotti da altri programmi di consolidamento, l’esiguo influsso sulla crescita economica complessiva per il perio- do dal 2017 al 2019 risulta trascurabile.
6 Programma di legislatura e strategie nazionali del
Consiglio federale
6.1 Programma di legislatura
Il Consiglio federale, l’11 novembre 2015, ha deciso di inserire il messaggio sul programma di stabilizzazione 2017–2019 come oggetto che figura nell’ambito del programma di legislatura 2015–2019. Il messaggio è anche menzionato negli obiet- tivi annuali del Consiglio federale per il 2016.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Le leggi federali da modificare sono state emanate a suo tempo secondo la procedura ordinaria, fondandosi sulla Costituzione. La base costituzionale figura nell’ingresso dei singoli atti di cui è proposta la modifica. Le modifiche proposte con il presente rapporto rispettano i limiti di queste norme costituzionali. Inoltre, i mandati di risparmio destinati al Consiglio federale si basano sulle competenze costituzionali della Confederazione nei settori di compiti interessati. Nel suo insieme il progetto rispetta quindi la costituzionalità.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera Il presente pacchetto di misure non ha ripercussioni sugli impegni risultanti dalla ratifica di accordi internazionali o dall’adesione o partecipazione a organizzazioni o a commissioni internazionali. Le misure riguardano essenzialmente contributi a beneficiari di sussidi in Svizzera nonché il settore proprio dell’Amministrazione. Le misure dell’Amministrazione federale delle dogane relativamente agli uffici dogana- li (cfr. n. 2.2) comportano la trasmissione di informazioni alla Commissione europea e il coordinamento con le amministrazioni doganali dei paesi confinanti. Le lievi riduzioni nell’ambito dei contributi alle organizzazioni internazionali riguardano solo contributi volontari.
7.3 Forma dell’atto normativo
Per l’attuazione giuridica del programma di stabilizzazione 2017–2019 occorre modificare 13 leggi federali, per le quali a suo tempo era possibile chiedere il refe-
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rendum ai sensi dell’articolo 141 della Costituzione federale. Tutte le misure del programma di stabilizzazione sono riassunte in un cosiddetto atto mantello; esso riveste la forma di una legge federale e sottostà a referendum facoltativo. Questo modo di procedere è giustificato dallo scopo comune delle diverse misure (sgravio del bilancio).
7.4 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
dell’equivalenza fiscale Le modifiche legislative proposte dal programma di stabilizzazione 2017–2019 sono conciliabili con i principi della sussidiarietà e dell’equivalenza fiscale. Non vengono chiesti trasferimenti significativi di compiti o oneri finanziari tra la Confederazione e i Cantoni.
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