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Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreteria di Stato della migrazione SEM Stato maggiore Diritto

Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza che adegua ordinanze in seguito a novità connesse all’acquis di Dublino/Eurodac

Gennaio 2015

2) Eröffnung Anhörung: Dokumente für den Versand

I. Indice

2) Eröffnung Anhörung: Dokumente für den Versand

1. Introduzione

Durante la sessione autunnale del 2014, l’Assemblea federale ha adottato diversi progetti legislativi , perlopiù connessi agli accordi di associazione della Svizzera a Schengen e Du- 2 3 blino (AAS , AAD ). In questo contesto, le Camere hanno approvato i nuovi regolamenti Du- 4 5 6 blino III e Eurodac come anche gli adeguamenti del codice frontiere Schengen (di seguito «CFS»). Questi atti normativi richiedono un adeguamento della legge sull’asilo (LAsi) e della legge federale sugli stranieri (LStr). Si tratta ora di precisare alcune disposizioni in un’ordinanza. Occorre adeguare le seguenti ordinanze:  ordinanza 1 sull’asilo dell’11 agosto 1999 relativa a questioni procedurali (OAsi 1)  ordinanza 3 sull’asilo dell’11 agosto 1999 relativa al trattamento di dati personali (OA- si 3)  ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)  ordinanza del 4 settembre 2013 sulle fasi di test (OTest)  ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV). Per ragioni di economia procedurale, gli adeguamenti sono eseguiti simultaneamente e sot- toposti congiuntamente a indagine conoscitiva. Entrano in vigore nel 2015 conformemente ai

1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il rece- pimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale (Sviluppo dell’acquis di «Dublino/Eurodac»), FF 2014 6351; Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il rece- pimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l’«Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce l’agenzia IT (Sviluppo dell’acquis di «Dublino/Eurodac»), FF 2014 6359; Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il rece- pimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (Sviluppo dell’acquis di Schengen), FF 2014 6347; Legge federale sugli stranieri (LStr), FF 2014 6287; Legge sull’asilo (LAsi), FF 2014 6289. 2 Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RU 2008 481; RS 0.362.31). 3 Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (RU 2008 515; RS 0.142.392.68). 4 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu. 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180, 29.06.2013, pag. 31. 5 Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu. 2013 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i

meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il rego- lamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1. 6 Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ott. 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in cir- costanze eccezionali, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1. 7 RS 142.31 8 RS 142.20 9 RS 142.311 10 RS 142.314 11 RS 142.201 12 RS 142.318.1 13 RS 142.204

termini previsti 2) Eröffnung dall’AASDokumente Anhörung: e dall’AAD.fürGliden adeguamenti Versand riguardanti il recepimento del regola- mento Dublino III dovrebbero entrare in vigore al più tardi il 3 luglio 2015. Nel caso di Euro- dac, si dà per acquisita l’entrata in vigore al 20 luglio 2015, tuttavia potranno esserci ritardi in funzione dell’avanzamento dei lavori informatici a livello europeo. Il codice frontiere, dal can- to suo, richiede soltanto adeguamenti squisitamente formali, che pertanto entrano in vigore nel febbraio 2015 senza previa indagine conoscitiva.

A. Nuovo regolamento Dublino III

Considerazioni generali riguardanti il regolamento Dublino III Con il nuovo regolamento Dublino III ci si prefigge di rendere più efficace il sistema Dublino, per esempio precisando le disposizioni relative alla delega della competenza, introducendo delle scadenze per la presentazione delle domande di ripresa in carico, riducendo i termini per la risposta alle richieste d’informazioni e integrando nuove norme riguardanti lo svolgi- mento pratico dei trasferimenti. È inoltre migliorata la tutela giurisdizionale delle persone inte- ressate. Ciò riguarda sia i diritti procedurali (diritto d’essere informati, garanzia delle vie lega- li, diritto di accedere alla consulenza giuridica e a un’assistenza linguistica, effetto sospensi- vo dei ricorsi contro le decisioni inerenti alla competenza) sia la disciplina dei presupposti per la disposizione della carcerazione nella procedura Dublino e delle pertinenti condizioni di carcerazione. Nell’esame della competenza è inoltre maggiormente considerato l’interesse dei minori ed è altresì ampliato il diritto al ricongiungimento familiare in altri Stati Dublino. Infine è instaurato un meccanismo di allerta rapido. La maggior parte delle disposizioni del regolamento Dublino III non richiede adeguamenti di ordinanze, giacché si tratta di disposizioni direttamente applicabili e compatibili con il diritto vigente. Una minima parte delle disposizioni ha richiesto alcune modifiche di legge, di cui la più importante riguarda la carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto nei casi Dublino, disciplinata nella LStr. Nella LAsi si è dovuta disciplinare in particolare la ripresa della proce- dura dopo lo stralcio della domanda d’asilo. Si è altresì dovuta adeguare la disciplina relativa all’effetto sospensivo del ricorso. Alcune di queste modifiche di legge richiedono un’esecuzione a livello di ordinanza. Altre disposizioni del regolamento Dublino III vanno codificate, per chiarezza, in un’ordinanza (p. es. comunicazione di dati personali e medici ad altri Stati Dublino). Infine, occorre adeguare i rimandi al nuovo regolamento Dublino III e le pertinenti note a piè di pagina. Precisazione delle disposizioni sulla ripresa della procedura nazionale d’asilo o di al- lontanamento Per garantire il rispetto del principio dell’accesso effettivo alla procedura d’asilo, il regola-

mento Dublino III (art. 18) prevede che lo Stato membro competente è tenuto a portare a termine l’esame della domanda iniziato. Tale Stato provvede affinché al richiedente sia con- cesso il diritto di chiedere che l’esame della domanda sia portato a termine. Qualora la do- manda sia stata respinta solo in primo grado, lo Stato membro competente assicura che l’interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di impugnazione effi- cace. Questa disposizione richiede l’introduzione di una nuova disposizione nell’OAsi 1 (art. 29). Introduzione di disposizioni speciale sulla carcerazione Dublino Il regolamento Dublino III contiene una disposizione (art. 28) che codifica il trattenimento nell’ambito della procedura Dublino. Ove sussista un rischio notevole ch’egli si renda irrepe- ribile, gli Stati Dublino possono trattenere l’interessato al fine di assicurare le procedure di

trasferimento, sempreché 2) Eröffnung Anhörung: il provvedimento Dokumente für den sia proporzionato e non possano essere applica- Versand te efficacemente misure alternative meno coercitive. L’attuazione di questa disposizione in Svizzera richiede un adeguamento della LStr, segna- tamente per quanto riguarda la durata massima della carcerazione e i possibili motivi di car- Per motivi di chiarezza, nell’OTest occorre semplicemente rimandare a queste nuove dispo- sizioni riguardanti la carcerazione ordinata nel quadro della procedura Dublino (di seguito «carcerazione Dublino»). Gli articoli 15 (Partecipazione alle spese della carcerazione) e 15a (Rilevamento di dati nell’ambito delle misure coercitive) dell’ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontana- mento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) si applicano anche alla nuova carcerazione Dublino. Pertanto non occorre modificare queste disposizioni. Unità della famiglia e protezione sussidiaria Accanto a una maggiore ponderazione dell’interesse del minore quale criterio prioritario nell’esaminare la competenza (art. 6 par. 1 e 8), il diritto al ricongiungimento familiare è stato esteso ai parenti che hanno chiesto una protezione sussidiaria in un altro Stato Dublino. È inoltre stata nuovamente definita la nozione di «familiare» (oltre al padre e alla madre, sono ora considerati familiari anche altri adulti responsabili per il richiedente minorenne, art. 2 lett. g regolamento III Dublino). Sono inoltre definite per la prima volta le nozioni di «parenti» (art. 2 lett. h regolamento Dublino III) e di «minore» (art. 2 lett. i regolamento Dublino III). Direttamente applicabili, queste nuove norme del regolamento Dublino III non richiedono un’attuazione a livello di legge. Nell’OAsi 1 (art. 1a lett. e), la definizione della famiglia va integrata, nel quadro della procedura Dublino, con la menzione, tra i familiari, delle persone giuridicamente responsabili per i richiedenti minorenni non coniugati (art. 2 lett. g regolamen- to Dublino III; p. es. tutore o genitori affidatari). In un’ottica europea, estendendo il campo d’applicazione delle regole Dublino alle persone che hanno sollecitato una protezione internazionale è assicurata la coerenza con la diretti- va 2013/32/UE (cosiddetta «direttiva sulla procedura d’asilo»), ovvero con la diretti-

va 2011/95/UE (cosiddetta «direttiva sulla qualifica») che disciplina la procedura di ricono- scimento e revoca della qualità di rifugiato e della protezione sussidiaria nell’UE. Adempie le condizioni per la concessione della protezione sussidiaria chi, pur non avendo la qualità di rifugiato, al ritorno nel proprio Paese rischia di essere esposto a pregiudizi gravi quali l’inflizione o l’esecuzione di una condanna a morte, torture o serie minacce individuali di at- tacco all’integrità fisica o alla vita stessa a seguito di un conflitto armato. Grazie alla presente estensione del campo d’applicazione delle norme Dublino, un legame di parentela con per- sone al beneficio di una protezione sussidiaria può assurgere a criterio per determinare la competenza (come sinora un legame di parentela con rifugiati riconosciuti). Ciò influisce in particolare sulla riunione delle famiglie. La direttiva sulla procedura d’asilo e la direttiva sulla qualifica, come anche le altre direttive della normativa europea in materia d’asilo, non sono parte integrante dell’acquis di Dublino e pertanto non vincolano la Svizzera. Tuttavia, nell’applicare il regolamento Dublino III, la Sviz- zera considera quanto più possibile il contenuto di queste direttive UE. In pratica, nel quadro

14 RS 142.281 15 Direttiva 2013/32/UE del 26 giu. 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60–95 16 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dic. 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusio- ne), nella versione della GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

del ricongiungimento 2) Eröffnung Anhörung:familiare (ai sensi Dokumente dell’art. für den Versand9 regolamento Dublino III), vaglia caso per caso se l’ammissione provvisoria in Svizzera garantisce un livello di protezione corrispon- dente allo status di protezione sussidiaria europeo e, quindi, se la persona ha diritto al ricon- giungimento familiare. Laddove l’ammissione provvisoria secondo il diritto svizzero non corrisponda alla protezione sussidiaria conformemente alla normativa dell’UE, per evitare casi di rigore può essere fatto ricorso alla clausola discrezionale di cui all’articolo 17 paragrafo 2 del regolamento Dubli- no III, secondo cui ciascuno Stato Dublino può procedere a un esame materiale, anche lad- dove non sarebbe competente per tale esame. Trattandosi di una mera questione di applicazione pratica, non occorre una pertinente disci- plina a livello d’ordinanza. Diritti dei minorenni non accompagnati Il regolamento Dublino III prevede una novità importante, ossia maggiori diritti per i richieden- ti l’asilo minorenni non accompagnati (art. 6 par. 2 regolamento Dublino III). Al riguardo il Consiglio federale ha deciso di designare una persona di fiducia per richiedente minorenne non accompagnato sin dall’inizio della procedura Dublino, incaricata di sostenere il giovane per l’intera durata della procedura, ossia fino al trasferimento nello Stato Dublino competen- te. Qualora la Svizzera decida di diventare lo Stato Dublino competente e qualora sia avviata una procedura nazionale, la persona di fiducia designata nel quadro della procedura Dublino conserva il mandato. Altra novità: occorre designare una persona di fiducia anche in caso di allontanamento Du- blino di un minorenne non accompagnato che soggiorna illegalmente in Svizzera (art. 64a cpv. 3bis LStr).17 È altresì previsto che la persona di fiducia sia informata preliminarmente della carcerazione Dublino di un minorenne non accompagnato (art. 80a cpv. 6 LStr). Questa disposizione non richiede tuttavia un’attuazione nel quadro della presente revisione di ordi- nanze. Il Consiglio federale, dal canto suo, è incaricato di definire il ruolo, le competenze e le man- sioni della persona di fiducia. Nell’ottica di questa delega di competenze legislative (art. 64 cpv. 5 LStr e art. 17 cpv. 6 LAsi) occorre adeguare l’OAsi 1 e l’OASA. Occorrono inoltre al- cuni piccoli adeguamenti dell’OTest.

Scambio di informazioni utili prima del trasferimento Il regolamento Dublino III introduce un obbligo attivo allo scambio di informazioni utili prima del trasferimento (art. 31). Vanno trasmessi tramite il canale di trasmissione elettronica dei dati «DubliNet» per esempio i dati personali della persona da trasferire che consentono alle autorità preposte all’asilo dello Stato Dublino competente di accogliere conseguentemente il richiedente l’asilo e di fornirgli all’occorrenza le necessarie prestazioni sanitarie (lett. a). Vi è altresì l’obbligo di scambiarsi i dati sanitari di un richiedente l’asilo prima del trasferimento mediante un certificato sanitario comune (art. 32). Lo scambio di dati personali presuppone il consenso esplicito del richiedente l’asilo e/o del suo rappresentante. Siccome dal 1° gennaio 2014 la Svizzera applica parzialmente, in via temporanea, il regola- mento Dublino III, da tale data ha adeguato la propria prassi per quanto riguarda i punti sue- sposti. Non sono state necessarie modifiche di legge. Per motivi di trasparenza è tuttavia integrata una nuova disposizione nell’OAsi 3.

17 Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimen- to dei regolamenti (UE) n. 603/2013 e (UE) n. 604/2013 (Sviluppi dell’acquis di «Dublino/Eurodac»), FF 2014 2411 e FF 2014 2461.

B.Eröffnung 2) Nuovo regolamento Anhörung: Eurodac Dokumente für den Versand Simultaneamente al nuovo regolamento Dublino III è stata approvata a livello europeo la rifusione del regolamento Eurodac, notificata alla Svizzera il 3 luglio 2013. Il nuovo regola- mento Eurodac sostituirà dunque il vigente regolamento (CE) n. 2725/2000 verosimilmente dal 20 luglio 2015. Occorre pertanto adeguare conseguentemente le disposizioni d’esecuzione che si riferiscono al precitato regolamento UE. Tra le principali novità della rifusione del regolamento Eurodac vi è l’introduzione della fun- zione di esperto in dattiloscopia, incaricato di controllare senza indugio i risultati dei confronti dattiloscopici con la banca dati. Questa novità richiede un adeguamento dell’OAsi 1 e dell’OAsi 3. Anche l’OASA subisce una modifica, giacché occorre definire la subordinazione amministrativa di questo servizio non solo per i confronti dattiloscopici nel settore dell’asilo ma anche per quelli nel settore degli stranieri. Nel secondo caso trattasi di confronti richiesti alla SEM dalle autorità cantonali e riguardanti persone che soggiornano illegalmente in Sviz- zera. Occorre altresì definire più nel dettaglio le mansioni dell’esperto in dattiloscopia. Sono inoltre state leggermente modificate le regole riguardanti l’immissione di dati in Euro- dac e la comunicazione dei dati registrati nel sistema. Ciò richiede piccoli adeguamenti, per- lopiù formali, di alcune ordinanze. Parecchie novità connesse con il nuovo regolamento Eurodac non richiedono una concretiz- zazione a livello esecutivo. Si pensi ai dati complementari comunicati al sistema centrale, oppure ai termini per tale comunicazione. Queste norme sono codificate in maniera circo- stanziata nella LStr (art. 111i) e nella LAsi (art. 102abis). Non occorre alcuna disciplina esecu- tiva neppure per il contrassegno dei dati riguardanti le persone che ottengono una protezione internazionale, giacché è una questione squisitamente pratica che la SEM affronterà a tempo debito.

C. Revisione del codice frontiere Schengen Il 22 ottobre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato una modifica del codice frontiere Schengen (CFS) . Il presente sviluppo dell’acquis di Schengen precisa e completa le condizioni e procedure relative al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne dello spazio Schengen. A complemento dei casi previsti sinora (ripristino a fronte di avvenimenti prevedibili e nei casi che richiedono un’azione urgente), gli Stati Schengen hanno inoltre la possibilità, a determinate condizioni, di ripristinare temporanea- mente i controlli alle frontiere interne laddove la valutazione Schengen evidenzi gravi man- canze per quanto riguarda il controllo di un dato Stato sulla frontiera esterna Schengen. Nell’ambito dell’attuazione a livello di legge, all’articolo 7 capoverso 3 LStr occorre sostituire il rimando all’articolo 23 CFS mediante un rimando alle nuove disposizioni del CFS sul ripri- stino temporaneo dei controlli alle frontiere. Salvo per l’adeguamento dei rimandi (p. es. nell’OASA), non occorrono adeguamenti a livello esecutivo. Per consentire un’entrata in vigore rapida del CFS nel febbraio 2015, i suddetti adeguamenti non sono sottoposti a indagine conoscitiva.

18 Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dic. 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1. 19 Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ott. 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in cir- costanze eccezionali, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1.

D.Eröffnung Anhörung: 2) Riconoscimento dellefür den Dokumente decisioni in materia di asilo e di allonta- Versand namento degli Stati Dublino Simultaneamente al recepimento del CFS, l’Assemblea federale ha deciso di rendere possi- bile il riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Dubli- no. A tal fine sono introdotte nella LAsi due nuove disposizioni, ossia l’articolo 31a capover- so 1 lettera f e l’articolo 31b . È stato così introdotto un nuovo motivo di non entrata nel me- rito. Occorre ora precisare la procedura e le condizioni per il riconoscimento di queste decisioni, da un lato, e l’allontanamento delle persone interessate direttamente nel Paese d’origine o di provenienza, dall’altro. La disciplina va codificata nell’OAsi 1.

20 Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea con- cernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d’asilo e di stranieri, FF 2014 2935 e FF 2014 2975.

2) Eröffnung Anhörung: Dokumente für den Versand

2. Commenti alle singole disposizioni

A. Ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1)

Articolo 1a lettera e, prima frase La presente disposizione definisce la nozione di famiglia. Fanno parte della famiglia i coniugi e i loro figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale. Il regolamento Dublino III introduce una nuova definizione della nozione di «familiare» (art. 2 lett. g). Secondo la nuova definizione, accanto ai coniugi e ai loro figli minorenni sono consi- derati familiari anche altri adulti «responsabili» - giuridicamente o nella prassi - per i richie- denti l’asilo minorenni non coniugati. Occorre pertanto completare l’articolo 1a lettera e OAsi 1 affinché la nozione di «famiglia» coincida con quella di «familiare» codificata nel regolamento Dublino III.

Articolo 7 capoversi 2bis e 3 L’articolo 7 è incentrato sulla situazione particolare dei minori nella procedura d’asilo in sen- so lato. Riguarda pertanto anche la procedura di determinazione dello Stato Dublino compe- tente per il trattamento di una domanda d’asilo. I capoversi 1 e 2 vigenti rimangono invariati. Al capoverso 3 occorrono invece maggiori pre- cisazioni. È inoltre introdotto un nuovo capoverso 2bis. In primis occorre considerare la modi- ficazione del Codice civile svizzero riguardante la tutela dei minori e il diritto tutorio. Occorre altresì definire ruolo, competenze e mansioni della persona di fiducia incaricata di assistere il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato (RMNA), come previsto dal legislatore all’articolo 17 capoverso 5 LAsi . È proposto che l’autorità designi, per rappresentare il RMNA, una persona di fiducia che di- sponga di conoscenze del diritto relativo all’asilo e alla procedura Dublino (cpv. 3). I compiti della persona di fiducia sono, nello specifico, la consulenza prima delle audizioni e durante le stesse, il sostegno nell’indicazione e nell’acquisizione dei mezzi probatori e l’assistenza nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie. Questa disciplina consente di armonizza- re la prassi odierna, che sembra variare di parecchio da un Cantone all’altro. È così tenuto conto del desiderio espresso in sede di consultazione nel quadro del progetto per il recepi- mento dei regolamenti Dublino III ed Eurodac. Chiaramente i Cantoni dovranno tuttavia adottare misure di tutela quali la nomina di un cura- tore o di un tutore. Di norma siffatte misure richiedono un certo tempo, pertanto occorre poter mettere rapidamente in campo misure adeguate volte a supportare e rappresentare i mino- renni non accompagnati nel quadro della procedura d’asilo e della procedura Dublino. Il capoverso 2bis precisa la durata del supporto fornito dalla persona di fiducia. Nel quadro della procedura d’asilo usuale, l’attività della persona di fiducia inizia sin dalle prime fasi pro- cedurali importanti svolte presso il centro di registrazione e procedura e si estende fino al passaggio in giudicato della decisione in materia d’asilo e di allontanamento, ossia fino allo

21 Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimen- to dei regolamenti (UE) n. 603/2013 e (UE) n. 604/2013 (Sviluppi dell’acquis di «Dublino/Eurodac»), FF 2014 2411 e FF 2014 2467.

scadere del termine 2) Eröffnung di ricorso Anhörung: inutilizzato Dokumente für denoppure fino alla decisione definitiva del Tribunale Versand amministrativo federale. Con riferimento alla procedura Dublino occorre precisare che una persona di fiducia deve accompagnare il RMNA dall’avvio alla conclusione della procedura. Di norma è sempre av- viata la procedura Dublino, giacché la Svizzera deve determinare quale Stato Dublino è competente per il trattamento delle domande d’asilo presentate sul suo territorio. Questa procedura si protrae fintanto che la Svizzera decide di trattare la domanda d’asilo poiché è o desidera diventare lo Stato Dublino competente oppure fino al trasferimento effettivo dell’interessato nello Stato Dublino competente. Pertanto, nel quadro della procedura Dubli- no, occorre designare una persona di fiducia sin dalla prima audizione sulle generalità. Que- sta persona accompagnerà il minorenne interessato fino al trasferimento effettivo nello Stato Dublino competente. Nello specifico, ciò significa che dev’essere garantito il supporto di una persona di fiducia anche durante la procedura per la disposizione della carcerazione in vista di rinvio coatto secondo l’articolo 76a LStr. Qualora la Svizzera decida di diventare lo Stato Dublino competente e sia avviata una pro- cedura nazionale, la persona di fiducia designata conserva la propria funzione. I rimanenti capoversi dell’articolo 7 restano invariati.

Articolo 11a capoversi 2 lettera b e 3 Si tratta di una modifica squisitamente redazionale. Sono adeguati il riferimento al regola- mento Dublino III e la relativa nota a piè di pagina.

Articolo 29a capoversi 1 e 4 Si tratta di una modifica squisitamente redazionale. Al capoverso 1 sono adeguati il riferi- mento al regolamento Dublino III e la relativa nota a piè di pagina. Al capoverso 2 sono adeguati il rimando al regolamento d’esecuzione (UE) n. 118/2014 , adottato il 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) 1560/2003 e la relativa nota a piè di pagina. Con il regolamento d’esecuzione (UE) n. 118/2014, la Commissione ha modificato il vigente regolamento d’esecuzione che disciplina la procedura Dublino, rendendolo conforme alle nuove basi legali dell’acquis di Dublino/Eurodac. Le modifiche riguardano, da un lato, le mo- dalità della collaborazione tra autorità Dublino competenti in vista della comunicazione e del trattamento delle domande di presa, delle domande di ripresa in carico e delle domande di informazioni e per quanto riguarda l’esecuzione dei trasferimenti. Dall’altro lato, le novità riguardano l’allestimento di brochure informative comuni, la rielabora- zione di fondo dei vari moduli da utilizzare e un adeguamento dei principi riguardanti il trat- tamento dei minorenni non accompagnati, il ricongiungimento familiare, la preparazione e la

22 Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimen- to dei regolamenti (UE) n. 603/2013 e (UE) n. 604/2013 (Sviluppi dell’acquis di «Dublino/Eurodac»), FF 2014 2411 e FF 2014 2464. 23 Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione del 30 gen. 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 39 dell’8.2.2014, pag. 1. 24 Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 sett. 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro da un cittadino di un Paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 2 (cfr. art. 1 AAD).

comunicazione delle domande 2) Eröffnung Anhörung: Dokumentedi presa o ripresa für den Versandin carico e l’esecuzione dei trasferimenti (principio di celerità, condizioni per lo scambio di dati sanitari, ecc.).

Articolo 29b (nuovo) Ripresa della procedura d’asilo conformemente alla competenza secondo Dublino Secondo il nuovo articolo 35a LAsi, il richiedente che ha ritirato la propria domanda d’asilo o che si è reso irreperibile durante la procedura, provocando lo stralcio della domanda, ha dirit- to a che la sua domanda sia esaminata qualora la Svizzera sia lo Stato competente per il trattamento conformemente al regolamento Dublino III. La nuova disposizione è precisata nel nuovo articolo 29b OAsi 1. Secondo il capoverso 1, la ripresa della procedura va fissata in una decisione incidentale. Il capoverso 2 definisce il Cantone competente qualora sia già stata svolta una procedura d’asilo in Svizzera. I capoversi 1 e 2 corrispondono ai capoversi 2 e 3 del vecchio articolo 29 OAsi 1, abrogato dal numero I della modifica dell’ordinanza del 13 dicembre 2013 con effetto al 1° febbraio 2014 . Nell’ambito dell’abrogazione della maggior parte dei motivi di non entrata nel merito, nel quadro dell’ultima revisione della legge sull’asilo, è infatti stata abrogata la base legale data dall’articolo 35a LAsi.

Articolo 29c (nuovo) Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allonta- namento Il nuovo articolo verte sul riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamen- to erogate dallo Stato Dublino responsabile. A questo punto è opportuno definire in modo più chiaro quali decisioni possono essere riconosciute e concretizzare quindi gli articoli 31a ca- poverso 1 lettera f e 31b LAsi. Si tratta perlopiù di decisioni materiali che decretano il rigetto della domanda d’asilo e l’allontanamento del richiedente respinto nel proprio Paese d’origine o provenienza. Si tratta pertanto delle decisioni erogate dagli Stati Dublino che constatano il mancato adempimento delle condizioni per la concessione di una protezione ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2013/32/UE (par. 1 lett. a). Può parimenti trattarsi di decisioni d’irricevibilità, tuttavia esclusivamente laddove sia nuovamente presentata una domanda che non contiene alcun elemento nuovo ai sensi dell’articolo 33 paragrafo 2 lettera d della diretti- va 2013/32/UE (par. 1 lett. b). Sebbene non vincoli la Svizzera, la predetta direttiva consente di definire a livello europeo la tipologia di decisione da cui può risultare una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’articolo 31a capoverso 1 lettera f LAsi. Non è svolto alcun esame materiale delle decisioni erogate dagli Stati Dublino. Le autorità svizzere sono tuttavia chiamate a verificare che l’esecuzione dell’allontanamento sia sempre ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 27 28 Infine, il capoverso 2 rimanda alla direttiva 2001/40/CE e alla decisione 2004/191/CE ver- tenti sul rimborso delle spese occasionate dall’allontanamento di uno straniero da parte della Svizzera mentre la responsabilità dell’esecuzione dell’allontanamento incomberebbe in realtà

25 RU 2013 5347 26 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu. 2013 recante procedure comuni ai fini del ricono- scimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60 27 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34. 28 Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reci- proco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.

a 2)un altro Stato Eröffnung Dublino.Dokumente Anhörung: La formulazione è identica für den Versanda quella del vigente articolo 83a OASA, il quale si riferisce già tutt’ora alle decisioni di allontanamento erogate da uno Stato Schengen laddove una persona non si conformi alle prescrizioni d’entrata nello spazio Schengen previ- ste dall’articolo 5 paragrafo 1 CFS. Spetterà alla SEM procedere alle domande di rimborso o di compensazione e sviluppare con gli Stati Dublino una prassi in materia che sia conforme agli atti normativi europei.

B. Ordinanza 3 sull’asilo (OAsi 3)

Articolo 6b (nuovo) Comunicazione di dati a uno Stato Dublino L’articolo 31 del regolamento Dublino III stabilisce quali informazioni di rilievo debbano scambiarsi tra loro gli Stati Dublino prima del trasferimento al fine di tutelare la dignità della persona da trasferire, da un lato, e di agevolare il proseguimento efficiente e celere della procedura d’asilo, ovvero di allontanamento nel competente Stato Dublino, dall’altro. Occorre comunicare questi dati prima del trasferimento con il maggiore anticipo possibile. Lo scambio d’informazioni tra le autorità competenti avviene tramite «DubliNet» . I dati possono essere comunicati esclusivamente ai fini sopra descritti e non possono essere inoltrati a terzi. Per agevolare questo scambio d’informazioni occorre impiegare l’apposito modulo standard. Quest’obbligo di «informazione attiva» costituisce una novità nella procedura Dublino. È di- sciplinato circostanziatamente nell’articolo 31 del regolamento Dublino III. Per chiarezza, la comunicazione d’informazioni è disciplinata nel capoverso 1 del nuovo articolo 6b OAsi 3. L’articolo 32 costituisce una «lex specialis» ad articolo 31. Disciplina la comunicazione di dati indispensabili per somministrare l’assistenza medica durante il trasferimento. Tutti i dati che vanno oltre i dati sanitari descritti all’articolo 31 possono essere comunicati soltanto con il consenso dell’interessato e possono essere scambiati esclusivamente tra personale delle professioni mediche ai soli fini dell’assistenza medica. Le informazioni possono contenere anche dati riguardanti lo stato di salute fisica e mentale. Nei casi Dublino, il richiedente non è sentito in Svizzera nell’ambito di un’audizione sui motivi d’asilo. Di norma, pertanto, la SEM ignora se il richiedente sia stato vittima di tortura, stupro o altre gravi forme di violenza. Non essendo, di norma, rilevati, questi dati non vengono nemmeno comunicati allo Stato Dublino competente. Oggigiorno, tuttavia, se prima del trasferimento un richiedente invoca motivi sanitari, il Can- tone competente per l’esecuzione dell’allontanamento è chiamato a informare tempestiva- mente il Dublin Office della SEM in merito all’eventuale caso medico. La comunicazione è effettuata tramite consegna di un rapporto medico contenente le informazioni necessarie in

vista del trattamento, ovvero del proseguimento del trattamento. Il Dublin Office informa – in vista del trasferimento – lo Stato Dublino competente, facendogli pervenire un rapporto me- dico (tradotto) per fax o tramite «DubliNet». L’esemplare cartaceo del rapporto medico è ver- sato nel dossier. I dati riguardanti la salute del richiedente costituiscono dati degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)30. Va detto che il regolamento Dublino garantisce un livello di protezione sufficiente

29 «DubliNet» è un canale per la comunicazione elettronica dei dati tra autorità nazionali competenti in materia d’asilo. Si fonda su un sistema di comunicazione dei dati molto sicuro. 30 RS 235.1

sotto il profiloAnhörung: 2) Eröffnung del diritto Dokumente in materia difür protezione dei dati. Tuttavia, per motivi di sicurezza del den Versand diritto e di trasparenza, nel nuovo articolo 6b OAsi 3 è integrato un capoverso 2.

Articolo 11 (nuovo) Esperti in dattiloscopia Il nuovo articolo 102ater LAsi prevede la messa in campo di un servizio di esperti in dattilo- scopia conforme al nuovo regolamento Eurodac. In caso di comunicazione d’impronte digitali da parte del sistema centrale, il servizio verifica la corrispondenza con le impronte in pos- sesso della Svizzera. Pertanto, è opportuno stabilire quale sia l’unità incaricata delle verifi- che. È proposto d’incaricarne i Servizi AFIS DNA dell’Ufficio federale di polizia (fedpol), il cui mandato attuale già prevede questo tipo di verifiche dattiloscopiche nel quadro più specifico dell’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica . L’articolo 11 capoverso 1 OAsi 3 definisce i Servizi AFIS DNA di fedpol quali servizi compe- tenti e indica il modus operandi che la SEM è chiamata ad applicare qualora ottenga impron- te digitali. Occorre rendere accessibili le impronte agli esperti in dattiloscopia tramite uno strumento tecnico affinché possano confrontare i risultati provenienti da Eurodac e le impron- te registrate in Svizzera (cpv. 2). La SEM e i servizi interessati sono informati quanto prima possibile, sia in caso di risultato positivo sia negativo della verifica. In caso di risultato nega- tivo, i servizi ottengono una comunicazione secondo cui la persona non è nota a Eurodac. In questi casi, i servizi interessati sono, nello specifico, i centri di registrazione e procedura e il Dublin Office della SEM. Se le impronte digitali non corrispondono, occorre cancellare i dati quanto prima possibile (cpv. 3). La SEM (punto di accesso nazionale) informa l’agenzia eu-LISA e la Commissione europea quanto prima ma al massimo entro tre giorni lavorativi (cpv. 4). Questa disciplina del regolamento Eurodac (art. 25 par. 5) è qui ripresa per motivi di trasparenza. L’OAsi 3 precisa due altre fattispecie in cui la SEM è tenuta a coinvolgere i Servizi AFIS DNA (cpv. 5). Si tratta del caso in cui il sistema centrale comunica dati contrassegnati o cancellati anticipatamente agli Stati che hanno registrato i dati dell’interessato. In questo caso occorre svolgere una verifica della corrispondenza delle impronte digitali e contrassegnare o cancel- lare anticipatamente i dati registrati precedentemente dalle autorità svizzere (art. 18 par. 1 e art. 13 par. 2 regolamento Eurodac).

Articolo 11a Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati in Euro- dac L'articolo 11a riprende il contenuto dell’articolo 6 della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) e dell’articolo 19 dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 200633, sui quali si basa tuttora il diritto degli interessati ad accedere ai dati, il diritto di essere informati sulla raccolta di dati personali e il diritto di rettifica e di cancellazione dei dati. Questo diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati è codificato dall’articolo 29 paragrafi 4-15 del regolamento Eurodac.

Capoverso 1 Chiunque fa valere il proprio diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati registrati in Eurodac deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta alla SEM.

31 RS 361.3 32 RS 142.51 33 RS 142.513

L’articolo 29 Anhörung: 2) Eröffnung paragrafo 9Dokumente del regolamento für denEurodac Versand esige inoltre che la persona fornisca le sue impronte digitali.

Capoverso 2 La Svizzera deve trattare le domande di diritto d’accesso con lo Stato o gli Stati che ha o hanno registrato i dati. Ogni domanda di diritto d’accesso è trattata da un unico Stato.

Capoverso 3 Le domande di diritto d’accesso di cui al capoverso 3 sono registrate conformemente alle prescrizioni del regolamento Eurodac. Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 29 paragrafo 11 del regolamento Eurodac, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) è informato in merito a ogni domanda di diritto d’accesso e alle modalità di trattamento della stessa.

Capoverso 4 Laddove le autorità svizzere non possano rettificare o cancellare dei dati in quanto registrati da un altro Stato, la SEM è tenuta a mettersi in contatto con tale Stato.

Capoverso 5 Ogni domanda va trattata senza indugio. Ciò significa che va trattata entro un lasso di tempo quanto più possibile breve a decorrere dal deposito.

Capoverso 6 Occorre emanare una decisione motivata soltanto in caso di rifiuto del diritto di accedere ai dati, di rettificarli o di cancellarli.

Articolo 11b Risarcimento di danni legati alla gestione di Eurodac Il regolamento Eurodac non contempla i danni in caso di errore commesso nel quadro della gestione del sistema Eurodac. Istituisce tuttavia una responsabilità di ciascuno Stato in caso di danni legati alla gestione di Eurodac (art. 37 regolamento Eurodac). Pertanto è opportuno disciplinare nella presente ordinanza la responsabilità della Svizzera nei riguardi di terzi. Chiunque abbia subito danni legati alla gestione di Eurodac ha diritto di chiedere un risarci- mento. Questo diritto e la procedura connessa sono retti dalla legge del 14 marzo 195834 sulla responsabilità (LResp). Nel quadro dell’attuazione degli accordi d’associazione a Schengen, la Svizzera ha disciplinato in tale legge la questione del risarcimento dei danni legati alla gestione del Sistema d’informazione Schengen (SIS). Gli articoli corrispondenti prevedono, tra l’altro, a prescindere dalla persona che ha causato il danno, una responsabili- tà causale della Confederazione con possibilità di rivolgersi al Cantone che impiega la per- sona che ha commesso l’errore. È opportuno applicare al sistema Eurodac, per analogia, gli articoli della LResp riguardanti il risarcimento dei danni legati alla gestione del SIS.

34 RS 170.32

Articolo 11c Anhörung:Vigilanza 2) Eröffnung Dokumentesulfür trattamento dei dati Eurodac den Versand Nella sua veste di autorità suprema di vigilanza, l’IFPDT garantisce la vigilanza sul tratta- mento dei dati personali. Costituisce l’autorità nazionale di vigilanza ai sensi del regolamento Eurodac. Costituisce altresì il referente nazionale per il Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 12 Sicurezza dei dati Il vigente articolo 12 OAsi 3 è sostituito da un nuovo articolo parimenti dedicato alla sicurez- za dei dati. Il nuovo articolo corrisponde alla disciplina usuale in materia di sicurezza dei dati applicabile alle banche dati, quale viene definita, per esempio, all’articolo 17 capoverso 1 dell’ordinanza SIMIC o all’articolo 34 dell’ordinanza VIS del 18 dicembre 201335 (OVIS). Si applica a qualsiasi trattamento di dati nel quadro delle banche dati rientranti nel settore dell’asilo, compreso il sistema Eurodac.

C. Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Articolo 83a Il vigente articolo 83a OASA disciplina già la possibilità di allontanare verso lo Stato d’origine o di provenienza gli stranieri oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato erogata da uno Stato Schengen. Questo articolo dev’essere leggermente modificato. Il capo- verso 1 definisce quali decisioni possono sfociare in un allontanamento fondato sulla diretti- va 2001/40/CE. Si tratta delle decisioni riguardanti gli stranieri che non soddisfano le condi- zioni d’entrata di cui all’articolo 5 paragrafo 1 CFS (cpv. 1). Secondo il capoverso 2, i Cantoni vagliano se l’esecuzione dell’allontanamento nello Stato d’origine o di provenienza è ancora ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In caso affermativo emanano una decisione. Il capoverso 3 corrisponde al vigente capoverso 2 e verte sul rimborso delle spese per l’esecuzione degli allontanamenti eseguiti in vece di un altro Stato Schengen.

Articolo 87 capoverso 4 Occorre modificare il capoverso 4 dell’articolo 87 OASA precisando che la disposizione ri- guarda esclusivamente le impronte digitali connesse a un titolo di soggiorno Schengen. L’articolo 71c OASA verte sui dati registrati nel microchip della carta di soggiorno biometrica Schengen. Il rimando all’articolo precitato è inserito per soli motivi di chiarezza e trasparen- za.

Capitolo 10a Eurodac Nell’OASA è integrato un nuovo capitolo dedicato a Eurodac.

35 RS 142.512

Articolo 87a Anhörung: 2) Eröffnung (nuovo) Esperti in dattiloscopia Dokumente für den Versand È opportuno integrare nell’OASA un nuovo articolo corrispondente al nuovo articolo 11 OA- si 3. L’articolo 111i capoverso 6 LStr prevede la possibilità di sollecitare un confronto Euro- dac qualora siano fermati stranieri che soggiornano illegalmente sul territorio svizzero. Anche in questi casi è opportuno verificare i risultati comunicati alla SEM dal sistema centrale Euro- dac. La verifica spetta a un esperto in dattiloscopia, come precisato dall’articolo 102ater LAsi. Il nuovo articolo 87a OASA precisa la subordinazione amministrativa dell’esperto in dattilo- scopia nel settore degli stranieri. Come nel settore dell’asilo, si tratta dei Servizi AFIS DNA di fedpol (cpv. 1), incaricato di svolgere le verifiche. La procedura è identica a quella vigente nel settore dell’asilo e tiene conto delle prescrizioni dettate dal nuovo regolamento Eurodac (cpv. 2). Pertanto è inserito un rimando all’articolo 11 OAsi 3. Le unità organizzative informa- te in caso di corrispondenza delle impronte digitali possono essere quelle di un servizio can- tonale, sempreché la domanda di confronto Eurodac sia giunta alla SEM tramite questo ca- nale. I servizi cantonali di migrazione, infatti, possono presentare una domanda di confronto riguardante le persone che, dopo essere state fermate in situazione di soggiorno illegale in Svizzera, non presentano una domanda d’asilo. Se le impronte digitali non corrispondono, l’informazione è trasmessa ai servizi interessati. La SEM svolge le procedure richieste dal regolamento Eurodac, nello specifico informa l’agenzia eu-LISA e la Commissione europea.

Articolo 87b Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati registrati in Eurodac Il diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati registrati in Eurodac è già retto dall’articolo 11a OAsi 3. L’articolo 87b OASA rimanda pertanto a tale disposizione.

Articolo 87c Risarcimento di danni legati alla gestione di Eurodac La responsabilità in caso di danni legati alla gestione di Eurodac è retta dall’articolo 11b OA- si 3. L’articolo 87c OASA rimanda pertanto a tale disposizione.

Articolo 87d Vigilanza sul trattamento dei dati in Eurodac e sicurezza dei dati Questa disposizione disciplina la vigilanza sul trattamento dei dati in Eurodac e la sicurezza dei dati. È inserito un rimando agli articoli 11c e 12 OAsi 3. Rimandiamo al commento espli- cativo relativo a tali disposizioni.

Articolo 88a (nuovo) Situazione particolare dei minorenni non accompagnati Anche nel settore degli stranieri occorre considerare la situazione particolare dei minorenni non accompagnati. Pertanto è integrato nell’OASA un articolo simile all’articolo 7 OAsi 1. Anzitutto è precisato che le autorità possono chiarire con l’aiuto di metodi scientifici se l’età indicata dal richiedente l’asilo corrisponde all’età effettiva (cpv. 1). Questo capoverso ripren- de, per richiamo, il principio già codificato nell’articolo 102 capoverso 1bis LStr. Pertanto, la struttura dell’articolo 88a OASA è simile a quella dell’articolo 7 OAsi 1. Inoltre, come per i richiedenti l’asilo, le autorità sono chiamate a designare una persona di fiducia per ogni straniero minorenne non accompagnato che soggiorna illegalmente in Sviz- zera laddove non sia possibile nominare rapidamente un curatore o un tutore (cpv. 2). Ana-

logamente a Anhörung: 2) Eröffnung quanto previsto nel settore Dokumente dell’asilo, für den Versand il mandato della persona di fiducia termina non appena è designato un curatore o un tutore, oppure al raggiungimento della maggiore età da parte del richiedente. L’obiettivo è che il minorenne non accompagnato sia consigliato e rappresentato durante l’intera procedura di allontanamento e, eventualmente, in caso di disposizione della carcera- zione amministrativa (cpv. 3). L’accompagnamento è garantito per l’intera procedura, com- presa la procedura in vista della carcerazione amministrativa ai sensi dell’articolo 76a LStr qualora l’interessato sia trasferito nello Stato Dublino competente in cui è già in corso o si è già conclusa una procedura d’asilo. Per svolgere la propria funzione, la persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di asilo e del diritto relativo alla procedura Dublino. I compiti assegnati alla persona di fiducia sono, nello specifico, la consulenza nel quadro della procedura di allontanamento e della procedura in vista della carcerazione amministrati- va, il sostegno nell’indicazione e acquisizione di mezzi probatori e l’assistenza nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie (cpv. 4). L’autorità cantonale competente ha l’obbligo d’informare le varie autorità federali e cantonali incaricate di questioni migratorie, così come il minorenne interessato, in merito alla designa- zione di una persona di fiducia (cpv. 5).

D. Ordinanza sulle fasi di test (OTest) Le nuove basi legali adottate dall’Assemblea federale il 26 settembre 2014 nel quadro del regolamento Dublino III richiedono adeguamenti dell’OTest. L’OTest costituisce una deroga al diritto vigente giacché disciplina le fasi di test tuttora in atto a Zurigo.

Articolo 5 Persona di fiducia per richiedenti l’asilo minorenni non accom- pagnati Occorre considerare in primis l’obbligo derivante dal regolamento Dublino III di garantire a ogni richiedente l’asilo minorenne in procedura Dublino un’assistenza legale adeguata per l’intera durata della procedura. L’assistenza inizia, in linea di massima, con il deposito della domanda d’asilo in Svizzera e termina con il trasferimento Dublino o con il trattamento della domanda in procedura nazionale svizzera. Se la Svizzera diventa lo Stato Dublino compe- tente, prevale il diritto applicabile ai minorenni non accompagnati in procedura nazionale. L’assistenza legale prevista durante la fase di test è garantita sino al passaggio in giudicato della decisione, se è svolta la procedura celere, oppure fino alla decisione di svolgere una procedura all’infuori della fase di test (art. 25 cpv. 3 OTest). Il capoverso 1 dell’articolo 5 riprende il tenore del vigente articolo 5: fintanto che richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati soggiornano in un centro della Confederazione, il rap- presentante legale di cui all’articolo 25 adempie altresì i compiti di una persona di fiducia. Infatti, grazie alla designazione d’ufficio di un rappresentante legale nei centri della Confede- razione, non occorre designare anche una persona di fiducia. In questo caso, le esigenze del regolamento Dublino III sono soddisfatte. Secondo l’articolo 25 OTest, nel quadro della procedura Dublino la rappresentanza legale prende fine con il passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito Dublino. Ora, questa disposizione è fondamentalmente contraria al regolamento Dublino III. Occorre pertanto garantire la designazione di una persona di fiducia fino alla chiusura della procedu- ra, ossia fino al trasferimento nello Stato Dublino responsabile. Il nuovo capoverso 2

dell’articolo 2) Eröffnung5Anhörung: precisa pertanto l’obbligo Dokumente für dendiVersand designare una persona di fiducia ai sensi dell’articolo 7 OAsi 1 non appena terminata la rappresentanza legale presso un centro della Confederazione. In linea di principio è proposto che i Cantoni competenti per l’esecuzione del trasferimento Dublino designino, il giorno stesso della notifica della decisione, una persona di fiducia in vista dell’esecuzione del trasferimento Dublino e prima dell’eventuale carcerazione ai sensi dell’articolo 76a LStr. La persona di fiducia deve peraltro essere informata prima dell’incarcerazione di un minorenne non accompagnato (art. 80a cpv. 6 LStr). Il capoverso 3 prevede tuttavia una deroga: se entro pochi giorni è possibile effettuare il tra- sferimento nello Stato Dublino competente direttamente dal Centro della Confederazione, la rappresentanza legale può essere prorogata. Ciò consente, in caso di procedura non pro- blematica, di prorogare di qualche giorno la rappresentanza legale, fino all’allontanamento effettivo della persona. Questo modus operandi può, in determinati casi, rivelarsi più efficace e generare minori costi amministrativi.

Articolo 16 capoverso 4 L’articolo 102abis LAsi è stato modificato nel quadro del progetto Dublino/Eurodac. Non oc- corre tuttavia adeguare il rimando nel capoverso 4 dell’articolo 16 OTest. Solo i dati menzio- nati al capoverso 2 dell’articolo 102abis LAsi vanno comunicati al sistema centrale entro 72 ore. La comunicazione di questi dati deve pertanto essere eseguita durante la fase prepa- ratoria e consentire così il confronto Eurodac ai sensi del capoverso 3 dell’articolo 102abis LAsi. I dati di cui al capoverso 2quater dell’articolo 102abis LAsi, dal canto loro, vanno comuni- cati ulteriormente. Nelle versioni italiana e francese, al capoverso 4 occorre sopprimere l’espressione «di rego- la», giacché nei centri della Confederazione questo scambio di dati è effettuato senza ecce- zioni durante la fase preparatoria.

Articolo 18 capoverso 3, nota a piè di pagina Al capoverso 3 occorre adeguare il riferimento ai nuovi articoli 22 e 25 del regolamento Du- blino III e la pertinente nota a piè di pagina.

Articolo 39 capoverso 3 (nuovo) Nel quadro della modifica di legge urgente, entrata in vigore il 29 settembre 2012, è stato modificato l’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr. Secondo la disposizione rivedu- ta, la SEM può incarcerare lo straniero se la decisione d’allontanamento è notificata in un centro di registrazione o in un centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bis LAsi e l’esecuzione dell’allontanamento è imminente. L’articolo 39 OTest deroga tuttavia a quanto sopra, giacché prevede che la competenza di ordinare la carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto spetta esclusivamente al Can- tone in cui è ubicato il centro. L’articolo 76a LStr definisce a quali condizioni e per quale durata può essere disposta la car- cerazione amministrativa in casi Dublino. È inoltre definito il pericolo che l’interessato si ren- da irreperibile. L’articolo 80a LStr disciplina l’ordine di carcerazione e l’esame della carcera- zione nell’ambito della procedura Dublino. Secondo tale disposizione, la competenza per ordinare la carcerazione in casi Dublino spetta sia alla SEM sia al Cantone d’ubicazione.

Siccome 2) Eröffnunganche in futuro Anhörung: e anche Dokumente für nei den casi Dublino si prevede che solo il Cantone Versand d’ubicazione possa ordinare la carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto nel quadro della fase di test, il rimando alla disposizione di legge derogativa di cui nel titolo dell’articolo 39 è adeguato ed è integrato un nuovo capoverso 3 che precisa questo fatto.

E. Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Articolo 8 capoversi 3 e 3bis La disciplina dei capoversi 3 e 3bis vigenti è formulata in maniera più concisa in un unico ca- poverso (nuovo cpv. 3). Il capoverso 3bis è pertanto abrogato. Secondo il capoverso 3bis vigente, il semplice fatto che lo straniero lasci provvisoriamente la Svizzera basta a porre fine all’impegno del garante. Ora, con ogni evidenza non è ciò che ci si prefiggeva con la disposizione. È pertanto opportuno menzionare la partenza dallo spazio Schengen e non dalla sola Svizzera. Per chiarezza, il riferimento alla data d’entrata in Sviz- zera di cui al capoverso 3 è sostituito da un riferimento alla data d’entrata nello spazio Schengen e la norma riguardante la fine dell’impegno (12 mesi dopo l’entrata) figura nel me- desimo capoverso. Non è peraltro più fatta distinzione alcuna tra stranieri che soggiacciono o non soggiacciono all’obbligo del visto. Ciò significa che per entrambe le categorie di stranieri, il termine comincia a decorrere dalla data d’entrata nello spazio Schengen e non al rilascio del visto.