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Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019

Dipartimento federale delle finanze DFF

1° dicembre 2016

Rapporto esplicativo concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con un’altra serie di Stati e territori a partire dal

1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera . 4

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Compendio Il presente progetto presenta all’Assemblea federale gli avamprogetti di decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Argentina, Brasile, India, Messico, Sudafrica, Cile, Israele, Nuova Zelanda, Andorra, Isole Faroer, Groenlandia, Monaco, San Marino, Bar- bados, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Maurizio, Seychelles, Isole Turks e Caicos nonché Uruguay. L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato dei mandati di negoziazione concernenti l’introduzione dello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Questi mandati concernono la ne- goziazione dello scambio automatico di informazioni con l’Unione europea (UE), gli Stati Uniti e altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche. In vista dell’introduzione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il 19 novembre 2014 il Con- siglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio auto- matico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA, risp. Accordo SAI). Questo accordo è basato sull’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) e permette di garantire un’applicazione uniforme dello standard globale. La Convenzione sull’assistenza amministrativa, l’Ac- cordo SAI e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sono state approvate dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Questi atti normativi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner è necessaria un’attivazione bilaterale. Quest’ultima implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell’Organo di coordina- mento dell’Accordo SAI (sez. 7 par. 1 lett. f Accordo SAI). I presenti avamprogetti di decreto federale

autorizzano il Consiglio federale a comunicare che i Paesi in questione devono figurare nell’elenco ge- stito dal Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI conformemente alla sezione 7 pa- ragrafo 2.2 di tale accordo. I singoli avamprogetti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assem- blea federale. L’Argentina, il Brasile, l’India, il Messico, il Sudafrica, il Cile, Israele e la Nuova Zelanda corrispondono al profilo degli Stati con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. In ragione delle strette relazioni politiche ed economiche che intrattengono con la Svizzera, della garan- zia di confidenzialità e sicurezza dei dati in materia fiscale, delle adeguate norme per la regolarizzazione del passato e, se necessario e auspicabile, dei miglioramenti puntuali nell’accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari, questi Paesi soddisfano i criteri stabiliti dal Consiglio federale nei mandati di negoziazione dell’8 ottobre 2014. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con An- dorra, le Isole Faroer, la Groenlandia, Monaco e San Marino consente alla Svizzera di estendere all’in- tero Spazio economico europeo la propria rete di Stati partner. Con l’attuazione dello scambio automa- tico di informazioni con Barbados, Bermuda, le Isole Vergini Britanniche, le Isole Cayman, Maurizio, le Seychelles, le Isole Turks e Caicos e l’Uruguay entrano a far parte della rete di Stati partner piazze finanziarie d’importanza settoriale o regionale; si tratta di un aspetto fondamentale in vista della crea- zione di un quadro globale di parità di condizioni concorrenziali (level playing field). In generale, l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati e territori previsto, secondo il presente progetto, per il 2018 con il primo scambio nel 2019 (2018/2019), contribuirà al raf- forzamento della posizione della Svizzera a livello internazionale e rappresenta un ulteriore importante passo in avanti verso l’attuazione dello scambio automatico di informazioni con la maggior parte degli Stati membri del G20 e dell’OCSE, con gli Stati europei e con le principali piazze finanziarie internazio- nali.

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1 Situazione iniziale

1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da

parte della Svizzera Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un’intensificazione della lotta contro la frode e l’evasione fi- scale. Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’OCSE ha quindi approvato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali1, successivamente ratificato dagli Stati membri del G20 che a loro volta hanno incaricato il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), affiliato all’OCSE, di monitorarne l’attuazione. 54 Stati membri del Forum globale si sono dichiarati favorevoli ad attuare lo scambio di informazioni nel rispetto dello standard a partire dal 2017 (i cosiddetti «early adopter»), altri 47 Stati, tra cui la Svizzera, a partire dal 2018 (dati aggiornati a settembre 2016). Per garantire un’attuazione omogenea dello standard per lo scambio automatico di informazioni l’OCSE ha messo a punto un accordo multilaterale (Multilateral Competent Authority Agree- ment; Accordo SAI) basato sull’articolo 6 della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa). In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il Consiglio federale ha firmato la Con- venzione sull’assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013 e l’Accordo SAI il 19 novembre 2014. Il 18 dicembre 2015 l’Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull’assistenza amministrativa, l’Accordo SAI e la collaterale legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata ratificata il 26 settembre 2016. La Svizzera dispone così delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. Tuttavia, l’Accordo SAI e la Convenzione sull’assistenza amministrativa costituiscono solo le basi giuridiche per lo scambio automatico di infor- mazioni, ma non definiscono gli Stati partner con cui verrà introdotto. Perché lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner possa essere avviato è necessaria quindi un’attivazione bilaterale sulla base di quanto disposto dall’Accordo SAI. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni tra due Paesi sulla base dell’Accordo SAI devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

 la Convenzione sull’assistenza amministrativa è in vigore in entrambi gli Stati;  entrambi gli Stati hanno firmato l’Accordo SAI;  entrambi gli Stati hanno confermato di disporre delle basi legali interne necessarie per applicare lo scambio automatico di informazioni;  entrambi gli Stati notificano al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI l’inten- zione di scambiare informazioni su base automatica con l’altro Stato. L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione concernenti l’introduzione dello scambio automatico di informazioni. Questi mandati concernono la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l’Unione europea (UE), gli Stati Uniti e con altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche. La prima serie di Stati e territori con cui verrà introdotto lo scambio automatico di informazioni include i Paesi membri dell’UE e i territori di loro appartenenza, oltre a singoli Stati membri dell’AELS. Inoltre sono stati presi in considerazione determinati Paesi membri dell’OCSE che già potevano vantare espe- rienze nell’ambito dello scambio automatico di informazioni o con cui la Svizzera intrattiene strette rela- zioni politiche ed economiche. Con i 28 Paesi membri dell’UE e con Gibilterra lo scambio automatico di informazioni non viene attivato bilateralmente in virtù dell’Accordo SAI, ma viene attuato sulla base di un accordo bilaterale sullo scam- bio automatico di informazioni con l’UE. Il Protocollo di modifica dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio

1 Per i dettagli relativi allo sviluppo e alle modalità di attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni dell’OCSE si rimanda al messaggio concernente l’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione (modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale), FF 2015 4613, e il messaggio relativo all’approvazione dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (Legge federale sullo scambio automa- tico internazionale di informazioni a fini fiscali), FF 2015 4467.

con l’UE sottoscritto il 27 maggio 2015 costituisce tale accordo bilaterale. Quest’ultimo è stato approvato dalle Camere federali nel corso della sessione estiva 2016. Pur riservandosi di attendere la conclusione delle rispettive procedure di approvazione, tanto la Svizzera quanto i Paesi membri dell’UE intendono raccogliere i dati relativi ai conti finanziari a partire dal 2017 e scambiarli su base reciproca dal 2018. I negoziati con gli Stati Uniti in merito al passaggio dal modello FATCA 2 al modello FATCA 1 (scambio reciproco di dati) sono state anch’esse avviate. Il 3 marzo 2015 la Svizzera e l’Australia hanno firmato una dichiarazione congiunta in vista dell’introdu- zione dello scambio automatico di informazioni. L’Assemblea federale ha approvato il relativo decreto nel corso della sessione estiva 2016. L’Australia e la Svizzera inizieranno a raccogliere i dati nel 2017, e nel 2018 procederanno allo scambio. Inoltre nei mesi di gennaio e febbraio 2016 la Svizzera ha firmato dichiarazioni congiunte relative all’introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Norve- gia, l’Islanda, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea e con i territori di Guernsey, Jersey e l’Isola di Man. Il 6 luglio 2016 è stato approvato il relativo messaggio. Il Parlamento dovrebbe esprimersi defi- nitivamente sui corrispondenti decreti federali presumibilmente nel corso della sessione invernale 2016, cosicché il 1° gennaio 2017 dovrebbe entrare in vigore lo scambio automatico di informazioni anche con questi Stati e territori. Nel 2017 gli istituti finanziari degli Stati e dei territori interessati inizieranno col raccogliere i dati relativi ai conti dei cittadini esteri e l’anno successivo avvieranno i primi scambi.

1.2 Attivazioni bilaterali per il biennio 2018/2019

L’elenco degli altri Stati con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni nel quadro del presente progetto si basa sui criteri definiti nei mandati di negoziazione del Consiglio federale (level playing field, adeguate possibilità di regolarizzazione, sufficiente confidenzialità e sicurezza dei dati in ambito fiscale, miglioramento dell’accesso al mercato per i servizi finanziari). Questo elenco tiene conto anche degli sviluppi internazionali, dell’importanza di una rete di Stati partner adatti e delle richie- ste del settore economico. La serie di attivazioni bilaterali proposta dal presente progetto concerne i seguenti Stati e territori:  Stati membri del G20 (Argentina, Brasile, India, Messico, Sudafrica);  Stati membri dell’OCSE (Cile, Israele, Nuova Zelanda);  Stati ubicati in Europa che intrattengono relazioni con l’UE (Andorra, Isole Faroer, Groenlandia, Mo- naco, San Marino);  Stati e territori con piazze finanziarie d’importanza settoriale o regionale (Barbados, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Maurizio, Seychelles, Isole Turks e Caicos, Uruguay). Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con questi Stati partner è necessaria un’attivazione bilaterale. Ciò implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Ac- cordo SAI (sez. 7 par. 1 lett. f Accordo SAI). Costituiscono oggetto del presente dossier gli avamprogetti di decreto federale che autorizzano il Consiglio federale a comunicare che i suddetti Stati e territori devono figurare nell’elenco gestito dal Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI con- formemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell’Accordo SAI. Ciascun avamprogetto di decreto federale deve essere approvato singolarmente dall’Assemblea federale. Per il 2018/2019 è prevista l’introduzione dello scambio automatico di informazioni anche con altri Stati, in particolare con le piazze finanziarie di Singapore e Hong Kong. In ragione delle strategie adottate da questi Paesi, però, esso non verrà attuato sulla base dell’Accordo SAI ma in virtù di specifici accordi bilaterali che devono ancora essere finalizzati e sottoposti all’approvazione del Parlamento. Tali accordi non sono oggetto del presente progetto.

L’elenco degli Stati e dei territori con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di infor- mazioni non viene completato con il presente progetto. In futuro seguiranno infatti altri Stati e territori, attualmente non presi in considerazione. Poiché ogni singolo accordo finalizzato all’introduzione dello scambio automatico di informazioni con un Paese deve essere sottoposto per approvazione al Parla- mento, la Svizzera è costretta ad avviare molto prima le relative procedure in confronto alla maggioranza dei suoi Stati partner. La Svizzera dovrà avviare quanto prima i negoziati anche con il prossimo gruppo di Stati partner, affinché lo scambio automatico di informazioni con questi Paesi entri in vigore per tempo

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nel rispetto delle aspettative della comunità internazionale e degli impegni dichiarati. In questo contesto, assumono particolare importanza la scelta degli Stati con cui avviare i negoziati (in particolare i restanti Stati membri del G20) e il consolidamento del level playing field. Per l’inizio del 2017 si prevede di estendere la procedura per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni ad altri Stati partner. L’attivazione dello scambio automatico con questi nuovi Paesi sarà oggetto di una procedura di consul- tazione distinta.

1.3 Sviluppi internazionali

Il Forum globale ha il compito di verificare che lo standard globale per lo scambio automatico di infor- mazioni venga applicato uniformemente da tutti gli Stati e territori che si sono impegnati ad attuarlo. A tal fine ha costituito un gruppo di lavoro per lo scambio automatico di informazioni. Come nel caso dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale svolgerà i relativi esami mediante le valutazioni tra pari (le cosiddette «peer review») presumibilmente a partire dalla fine del 2019, non appena avrà avuto luogo il primo scambio di informazioni sulla base del relativo standard globale. Nel frattempo, il Forum globale adotta un approccio graduale (staged approach), il quale ha lo scopo di seguire l’attuazione dello standard nei diversi Stati e territori, ponendo sotto esame innanzitutto aspetti pratici indispensabili per il funzionamento dello scambio automatico di informazioni. Inoltre offre agli Stati e territori che dispongono unicamente di risorse limitate l’aiuto tecnico necessario per l’attuazione dello standard. Per quanto concerne il monitoraggio del processo di attuazione, il Forum globale pubblica regolarmente statistiche sulle misure, soprattutto di natura giuridica, adottate dagli Stati e i territori per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni. I risultati pubblicati finora rilevano che, salvo alcune eccezioni, il gruppo dei precursori (i cosiddetti «early adopter») dispongono già in ampia misura del quadro giuri- dico di applicazione necessario. Secondo le informazioni del Forum globale, gli Stati e i territori che si sono impegnati a introdurre lo scambio automatico dal 2017 con una prima trasmissione di dati nel 2018, sono in dirittura d’arrivo per quanto concerne la costituzione delle basi giuridiche interne. I risultati del monitoraggio fungeranno da base per la redazione dei rapporti del Forum globale all’attenzione del G20 concernenti lo stato dei lavori avviati dalle singole Giurisdizioni e territori per rispettare gli impegni dichiarati in merito all’introduzione dello scambio automatico di informazioni entro il 2018. In parallelo il Forum globale svolge valutazioni preliminari. Sarà oggetto di una prima serie di valutazioni il rispetto delle disposizioni per la confidenzialità e la sicurezza dei dati da parte degli Stati e dei territori interessati.

Le valutazioni tra pari sono effettuate da un comitato di 12 esperti provenienti dagli Stati membri. Fa parte di questo comitato anche un esperto svizzero dotato di conoscenze tecniche di alto livello sul piano dell’attuazione e della supervisione delle misure legate alla confidenzialità e alla sicurezza dei dati fiscali, in particolare in ambito informatico. Ai fini della valutazione gli Stati devono compilare un questionario concernente la confidenzialità e il principio di specialità. Si tratta di un questionario tipo, allegato allo standard per lo scambio automatico di informazioni, elaborato sulla base del questionario impiegato dagli Stati Uniti nel quadro dell’Accordo FATCA. Il questionario è articolato in tre capitoli: (i) il quadro giuridico, (ii) le prassi e le procedure che mirano a garantire la sicurezza dei dati e (iii) il controllo del rispetto delle prescrizioni in materia di confidenzialità e le sanzioni in caso di violazione. Su questa base il comitato di esperti redige un rapporto per ogni Stato, messo poi in consultazione presso gli altri Stati partecipanti del Forum globale. Nel 2015 sono state effettuate più di 48 valutazioni e nel 2016 ne seguiranno altre 46. Nella valutazione della Svizzera, effettuata nel 2016, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati del nostro Paese. I risultati di tali verifiche, che non sono destinati alla pubblica- zione, possono sfociare in raccomandazioni non vincolanti fino a piani d’azioni. Alla luce della grande importanza che la Svizzera riserva a questo determinato aspetto dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni, le valutazioni sulla confidenzialità e la sicurezza dei dati costituiscono uno strumento utile per la selezione dei futuri Stati partner. A livello internazionale, il fatto che un Paese abbia ricevuto raccomandazioni non vincolanti da parte del Forum globale non preclude l’attuazione dello scambio automatico di informazioni con tale Stato. Al contrario, ci si aspetta dagli Stati cui è stato sottoposto un piano d’azione l’applicazione dello scambio automatico di informazioni non reciproco, fino a quando questi non avranno adempiuto il piano d’azione. Ciò significa che finché non avranno rag-

giunto il necessario livello di confidenzialità tali Stati dovranno fornire dati senza ottenerne a loro volta.

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In una seconda fase, il Forum globale verifica che gli Stati e i territori applichino correttamente lo stan- dard per lo scambio automatico di informazioni nella legislazione nazionale. Queste valutazioni sono iniziate nel settembre 2016 e dureranno fino a settembre 2017. A tal fine saranno posti sotto esame in particolare gli elenchi dei conti esclusi e degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Lo scopo delle valutazioni è di garantire che gli Stati e i territori interessati attuino lo standard nel diritto nazionale in modo completo. Gli esami del Forum globale procedono con una terza fase, ovvero un processo di verifica sull’allesti- mento di un’adeguata rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni da parte delle Giurisdizioni e dei territori che si sono impegnati ad attuare lo standard. In pratica se uno Stato non intende introdurre lo scambio automatico di informazioni con un’altra Giurisdizione interessata, che tuttavia soddisfa le condizioni di confidenzialità e sicurezza dei dati, esso deve presentare al Forum globale i motivi del diniego. Ciò vale sia per gli Stati e i territori che desiderano introdurre lo scambio automatico di informazioni su base multilaterale sia per quelli che mirano a un’applicazione bilaterale dello standard (ad es. Singapore e Hong Kong). Gli Stati che rifiutano l’introduzione dello scambio au- tomatico con un Paese interessato senza sufficienti ragioni saranno messi sotto pressione nel quadro delle valutazioni summenzionate. L’efficacia di questo meccanismo di verifica si manifesterà nei pros- simi mesi, poiché i Paesi che si sono dichiarati a favore dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2016/2017 dovevano presentare l’elenco degli Stati partner definitivi conformemente all’Accordo SAI entro la fine del mese di settembre del 2016. I Paesi che si sono impegnati a intro- durre lo standard a partire dal 2017/2018 dovranno presentare l’elenco nel corso del 2017. Il quarto elemento delle valutazioni preliminari concerne inoltre la verifica delle risorse amministrative e informatiche necessarie per il corretto funzionamento dello scambio automatico di informazioni. Infine il Forum globale ha sviluppato provvedimenti di assistenza tecnica allo scopo di coadiuvare effi- cacemente gli Stati membri nell’attuazione dello scambio automatico di informazioni, in particolare pic-

coli Stati con risorse limitate. La procedura di monitoraggio del Forum globale ha mostrato che l’ampia maggioranza degli Stati adotta il cosiddetto «wider approach». Ciò significa che gli istituti finanziari residenti in questi Stati dovranno raccogliere i dati relativi ai conti di tutti i loro clienti esteri. Poiché in questi Paesi la raccolta di dati relativi alle persone non residenti è già in corso, essi possono decidere subito con quali Stati partner introdurre effettivamente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. In Svizzera, questo ap- proccio è stato considerato solo come opzione. Per la maggior parte degli Stati la rapidità procedurale è ancora più marcata, perché hanno delegato ai loro governi o ai ministeri competenti la facoltà di sele- zionare gli Stati partner con cui introdurre lo scambio automatico di informazioni. Questa procedura consente a tali Paesi di completare la propria rete di Stati partner in breve tempo. La Svizzera, invece, in ragione dei processi interni e dell’approccio adottato, deve avere concluso i negoziati sullo scambio automatico di informazioni con largo anticipo rispetto al primo scambio di dati. Questo affinché la pro- cedura di approvazione parlamentare possa terminare in tempo utile prima che gli istituti finanziari ini- zino a raccogliere i dati. L’OCSE, il Forum globale così come il G20 auspicano che i Paesi applichino completamente lo scambio automatico di informazioni al più tardi entro il 2017 (con una prima trasmissione di dati nel 2018). Gli early adopter, nel frattempo, hanno trasmesso al Segretariato dell’Organo di coordinamento l’elenco definitivo degli Stati partner conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 Accordo SAI. L’OCSE ha pub- blicato questi elenchi nel mese di ottobre 20162. Sulla base di tali notifiche, sono state avviate nel mondo più di 1000 relazioni bilaterali per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni già un anno prima dell’inizio della trasmissione di dati secondo lo standard globale. La Svizzera figura già negli elen- chi di numerosi Paesi (tra cui anche Argentina, Messico, Andorra, Isole Faroer, Groenlandia, San Ma- rino, Isole Vergini Britanniche, Maurizio, Seychelles, Isole Turks e Caicos), cosicché dovrà adempiere prontamente l’impegno dichiarato di introdurre lo scambio automatico di informazioni con questi Stati

partner e portare a termine rapidamente le procedure di approvazione interne. Sembra inoltre che molti degli early adopter includano nei loro elenchi di Stati partner tutti gli Stati membri del G20 o Paesi fir-

2 Gli elenchi sono consultabili al seguente indirizzo: http://www.oecd.org > tax > automatic exchange > international framework for the crs > exchange relationships

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matari dell’Accordo SAI, sempre che rispettino le norme in materia di confidenzialità previste dallo stan- dard per lo scambio automatico di informazioni. Nello specifico, i Paesi membri dell’UE hanno inserito nei loro elenchi tutti gli Stati e i territori che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di infor- mazioni a partire dal 2016/2017 (compresi Messico, India e Argentina). Numerosi Stati membri dell’UE includono inoltre nel proprio elenco tutti i Paesi firmatari dell’Accordo SAI (compresi Cina, Indonesia e Russia). Il fatto che gli early adopter stiano già raccogliendo i dati relativi ai conti per iniziarne lo scambio a partire dal 2017 contribuisce a dare concretezza al quadro globale di parità di condizioni (level playing field).

2 Andamento e risultato dei negoziati

2.1 Mandato del Consiglio federale

Secondo quanto previsto dal mandato di negoziazione del Consiglio federale dell’8 ottobre 2014, nell’in- troduzione dello scambio automatico di informazioni la precedenza va data a quei Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche, che hanno posto in vigore nel proprio diritto interno la legislazione di attuazione necessaria per l’introduzione dello scambio automatico di informa- zioni sulla base della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI e in cui la confi- denzialità e la sicurezza dei dati in materia fiscale garantiscono agli interessati un alto livello di prote- zione (si veda in proposito il n. 2.2). Gli Stati partner devono inoltre prevedere per i propri contribuenti adeguate possibilità di regolarizzazione dei valori patrimoniali fino a quel momento non dichiarati, così da rendere possibile una transizione fluida al regime di scambio automatico di informazioni (si veda in proposito il n. 2.3). Infine, laddove l’accesso al mercato costituisca un aspetto rilevante, occorre mante- nere se non addirittura migliorare la collaborazione nell’ambito dei servizi finanziari in linea con basi giuridiche e accordi commerciali già in essere. I colloqui sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni si sono svolti sotto forma di incontri di lavoro, scambi di posta elettronica e conferenze telefoniche tra i rappresentanti degli Stati e dei terri- tori interessati dal progetto e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). Fi- nora, i negoziati conclusi con determinati Paesi hanno portato alla formulazione di dichiarazioni d’intenti congiunte giuridicamente non vincolanti, in cui la Svizzera e gli Stati partner in causa manifestavano la loro volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni a livello bilaterale dal 2018/2019. Queste dichiarazioni d’intenti vengono firmate a livello bilaterale con determinati Stati a seguito di circostanze politico-diplomatiche. Lo standard per lo scambio automatico di informazioni non prevede la firma di tali dichiarazioni d’intenti non vincolanti. Inoltre esse non sono soggette all’approvazione dell’Assemblea federale, ma possono essere firmate dal Consiglio federale nell’ambito delle proprie competenze gene- rali di cura degli affari esteri conformemente all’articolo 184 capoverso 1 Cost.. Delle dichiarazioni con-

giunte sono state concluse con i seguenti Stati: Argentina (16 novembre 2016), Brasile, Messico e Uru- guay (18 novembre 2016), India (22 novembre 2016), Sudafrica (24 novembre 2016), Israele (27 no- vembre 2016), San Marino (30 novembre 2016) e Nuova Zelanda (2 dicembre 2016). Al momento dell’avvio della procedure di consultazione, non è stato possibile firmare de dichiarazioni congiunte ne- goziate con il Cile, Andorra e Monaco. Ciò si spiega attraverso fattori interni a questi stati (elezioni o finalizzazione delle basi legali relative al SAI). Le firme saranno effettuate in seguito e menzionate nel messaggio concernente il presente progetto del Consilio federale. Per quanto riguarda gli altri Stati e territori con i quali non è stata firmata alcuna dichiarazione congiunta la Svizzera provvederà ad infor- marli di averli inseriti nell’elenco degli Stati partner nel quadro della procedura di notifica di cui alla sezione 7 dell’Accordo SAI.

2.2 Confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati

La confidenzialità e la sicurezza dei dati sono elementi essenziali dello standard per lo scambio auto- matico di informazioni. Gli strumenti di attuazione dello scambio automatico di informazioni stabiliscono al riguardo i requisiti minimi che gli Stati e i territori sono obbligatoriamente chiamati a rispettare. Come evidenziato al numero 1.3, il Forum globale considera la confidenzialità e la sicurezza dei dati elementi imprescindibili per la corretta attuazione dello standard per lo scambio automatico di informa-

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zioni e nel quadro dell’approccio graduale (staged approach) messo in atto effettua valutazioni prelimi- nari della confidenzialità e della sicurezza dei dati. Nella maggior parte degli Stati e dei territori con cui il Consiglio federale vuole introdurre lo scambio automatico di informazioni sulla base del presente pro- getto la confidenzialità e la sicurezza dei dati sono state sottoposte alle valutazioni tra pari e giudicate sufficienti. Per informazioni dettagliate sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati nei singoli Stati e territori si rimanda al numero 3. Oltre alle verifiche effettuate dal Forum globale, anche l’autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service; IRS) effettua valutazioni della confidenzialità sulla base del questionario FATCA e di visite in loco negli Stati interessati allo scopo di attuare il modello di accordo intergovernativo (Intergovernmental Agreement, IGA) per lo scambio reciproco di dati fiscali. Questa valutazione costituisce un ulteriore importante indicatore del livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati di uno Stato che vuole attuare lo scambio automatico di informazioni, in quanto il relativo standard dell’OCSE si basa sul modello FATCA. Infine, lo stesso DFF esegue un esame approfondito delle condizioni quadro di confidenzialità e sicu- rezza dei dati in materia fiscale vigenti in uno Stato partner, se queste gli appaiono lacunose. Riguardo alla protezione dei dati occorre osservare che per valutare se la protezione dei dati è suffi- ciente si prende come riferimento la direttiva 95/46/CE3 dell’UE. La cosiddetta decisione di adeguatezza è una conferma che la Commissione europea adotta in ottemperanza all’articolo 25 capoverso 6 della direttiva 95/46/CE e che serve a constatare che un Paese terzo garantisce un adeguato livello di prote- zione dei dati in considerazione della sua legislazione nazionale o degli impegni da esso assunti a livello internazionale.4 Questa decisione consente di trasmettere i dati personali dei cittadini dei 28 Paesi mem- bri dell’UE e dei tre Paesi membri dello Spazio economico europeo a un Paese terzo senza ulteriori misure cautelative. Oltre alla Svizzera, anche vari altri Paesi con i quali è prevista l’introduzione dello scambio automatico di informazioni nel quadro del presente progetto hanno ottenuto una decisione di

adeguatezza della Commissione europea, che rappresenta una conferma certa di un livello di prote- zione di dati adeguato (Argentina, Israele, Nuova Zelanda, Andorra, Isole Faroe, Monaco, Uruguay). Per quanto riguarda i restanti Stati e territori del presente progetto non è stato ancora stabilito se ga- rantiscono un livello di protezione di dati adeguato ai sensi dell’articolo 6 LPD. In ogni caso, le ricerche del DFF hanno rilevato che in merito alla comunicazione di dati all’estero tali Stati e territori dispongono di norme penali e in materia di protezione di dati sufficienti ai fini dello scambio automatico di informa- zioni. Inoltre per quanto riguarda la confidenzialità si osserva che la cooperazione fiscale è ben discipli- nata da accordi internazionali che pongono elevati requisiti in materia di confidenzialità e impiego dei dati fiscali (art. 22 Convenzione sull’assistenza amministrativa; sez. 5 Accordo SAI; art. 26 del Modello di convenzione dell’OCSE). Nel quadro dei negoziati è pertanto importante verificare l’esistenza di una legislazione in materia di protezione dei dati e sottolineare che il trattamento e l’utilizzazione dei dati da parte delle autorità fiscali avverranno unicamente nei limiti fissati dagli accordi internazionali menzionati. La protezione materiale dei dati è dunque principalmente garantita tramite le norme del diritto fiscale. In aggiunta l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) considera lo scam- bio di informazioni su domanda in virtù di una convenzione fiscale conforme allo standard dell’OCSE e della legge federale del 28 settembre 20125 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF) compatibile con la legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati (LPD). Il DFF ritiene pertanto che gli aspetti concernenti la protezione dei dati relativi allo scambio automatico di informazioni non siano fondamentalmente diversi da quelli concernenti lo scambio di informazioni su domanda e che, pertanto, possano essere prese in considerazione le rispettive valutazioni tra pari ef- fettuate dal Forum globale anche per la valutazione della confidenzialità e la sicurezza dei dati nel qua- dro dello scambio automatico di informazioni.

3 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU. L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31 segg. 4 Informazioni dettagliate sulle decisioni di adeguatezza della Commissione europea sono disponibili all’indirizzo: ec.eu- 5 RS 651.1 6 RS 235.1

2.3 Regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati

Dovrebbe essere nell’interesse dei singoli Stati partner assicurarsi che i loro ordinamenti giuridici pre- vedano per i contribuenti adeguate possibilità di regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati prima dell’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni. Per questo motivo è opportuno introdurre lo scambio automatico di informazioni primariamente con Stati partner che offrono ai propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione del passato fiscale. Per quanto concerne le possibilità di regolarizzazione in Svizzera facciamo notare che dall’inizio del 2010 i contribuenti svizzeri possono ricorrere all’autodenuncia esente da pena e al recupero d’imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche di regolarizzare i redditi e gli averi non dichiarati senza il rischio di conseguenze a livello penale. Per maggiori informazioni riman- diamo al messaggio del 5 giugno 20157 relativo all’Accordo SAI e alla LSAI. In merito invece alle possi- bilità di regolarizzazione nei singoli Stati e territori rinviamo alle considerazioni esposte al numero 3.

2.4 Accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari

Nei mandati di negoziazione dell’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha stabilito che anche il tema dell’accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari dovesse essere parte delle discussioni relative allo scambio automatico di informazioni. Questo al fine di migliorare e tutelare l’accesso al mercato nell’interesse della certezza del diritto (evitando in particolare il peggioramento dello status quo). Nel suo rapporto del mese di dicembre del 2014 il gruppo di esperti incaricato di sviluppare ulteriormente la strategia in materia di mercati finanziari ha classificato questa tematica come prioritaria in termini sia temporali che materiali e si è raccomandato che l’accesso al mercato venisse tutelato, e se possibile migliorato, mediante diverse opzioni d’intervento. Per il settore finanziario svizzero, caratterizzato da uno spiccato orientamento internazionale, rivestono particolare rilevanza le operazioni transfrontaliere e la salvaguardia dell’accesso ai mercati esteri. Allo Stato viene chiesto quindi di instaurare un dialogo con importanti Paesi partner nell’intento di creare le condizioni ottimali per questi scopi, ricorrendo an- che, ove possibile e auspicabile, alla conclusione di accordi intergovernativi. Pertanto, nell’ambito dei negoziati relativi allo scambio automatico di informazioni sono state per quanto possibile gettate le basi per l’avvio di colloqui sul miglioramento dell’accesso al mercato. In questa fase l’obiettivo principale era quello di stabilire un contatto e instaurare un dialogo su questioni inerenti l’ac- cesso al mercato.

3 Informazioni sui singoli Stati partner

3.1 Stati membri del G20 e dell’OCSE

In quanto membri del gruppo dei venti principali Paesi industrializzati ed emergenti (G20), l’Argentina, il Brasile, l’India, il Messico e il Sudafrica hanno la capacità di influenzare l’organizzazione della coopera- zione economica tra Stati, lo sviluppo del sistema finanziario internazionale e la regolamentazione dei mercati finanziari. Per la Svizzera è importante quindi mantenere buoni rapporti politici con questi Stati, soprattutto alla luce del fatto che il nostro Paese è legato ad essi da rapporti economici molto stretti. Da qui i numerosi accordi conclusi con questi Paesi in diversi settori: commercio, protezione degli investi- menti, doppia imposizione, assistenza giudiziaria, traffico aereo e sicurezza sociale. In termini di volume commerciale bilaterale e di investimenti diretti in questi Stati, il Brasile è il principale partner commerciale della Svizzera in America Latina, seguito dal Messico e dall’Argentina. A livello mondiale l’India è l’ottavo partner commerciale della Svizzera in ordine di importanza, mentre il Sudafrica figura al primo posto tra i principali partner commerciali del continente africano. L’Argentina, il Brasile, l’India, il Messico e il Sudafrica sono inoltre membri attivi e influenti del Forum globale e sono rappresentati in seno al gruppo di lavoro sullo scambio automatico di informazioni dell’OCSE (AEOI Working Group), incaricato di svol- gere le valutazioni tra pari in questo ambito. Alla luce di quanto detto, l’introduzione dello scambio au- tomatico di informazioni con questi cinque Paesi appare giustificato.

7 FF 2015 4467, in particolare pag. 4534 segg.

In quanto Paesi membri dell’OCSE, il Cile, Israele e la Nuova Zelanda adottano sul piano sia nazionale che internazionale politiche economiche e finanziarie in linea con le direttive dell’OCSE. Per la Svizzera è importante includere nella rete degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni anche quei Paesi membri dell’OCSE che non fanno parte del G20 né sono membri dell’UE. Da sempre la Svizzera intrattiene buoni rapporti politici con questi Paesi, mentre gli ultimi anni hanno visto intensifi- carsi soprattutto le relazioni economiche con il Cile e Israele. In questo contesto, l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi tre Paesi appare giustificato, in quanto permette alla Svizzera di estendere la rete degli Stati partner, che soddisfano i criteri definiti nel mandato di negozia- zione del Consiglio federale, a quasi tutti i Paesi membri dell’OCSE.

3.1.1 Argentina

Creazione delle necessarie basi giuridiche L’Argentina si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 (early adopter). La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 3 novembre 2011 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2013. L’Accordo SAI è stato firmato il 27 gennaio 2016. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio automatico di in- formazioni sono attualmente in vigore (cfr. Decreto 618/97; Resolución Nr. 3826/15 dell’amministra- zione fiscale argentina; Régimen Informativo de Cuentas Financieras de No Residentes). Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informa- zioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Argentina Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Argentina. Anche il DFF ha esaminato i risultati di questa valutazione e li ha giudicati soddisfacenti. L’Argentina non ha firmato l’accordo intergovernativo FATCA (di seguito «FATCA IGA») con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, l’Ar- gentina offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («com- pliant»). Tutti gli accordi fiscali firmati dall’Argentina contengono una clausola di confidenzialità che cor- risponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, il diritto procedurale fiscale (sezione 101) e il diritto fiscale (sezione 157) prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità. Per quanto riguarda la protezione dei dati, l’Argentina ha ottenuto dalla Commissione europea una de- cisione di adeguatezza in ottemperanza all’articolo 25 capoverso 6 della direttiva 95/46/CE, in cui si conferma che in quanto Paese terzo (come la Svizzera) l’Argentina garantisce un adeguato livello di protezione dei dati. L’Argentina figura nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che offrono un’adeguata prote- zione dei dati. Regolarizzazione del passato in Argentina

Nel 2014 la Svizzera e l’Argentina hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui si impegnavano a collaborare nella lotta contro la frode e l’evasione fiscale. Da allora il governo argentino ha adottato una strategia di emersione del denaro non dichiarato intesa a contrastare il fenomeno della sottrazione d’im- posta. In Argentina i contribuenti potranno regolarizzare la loro situazione fiscale entro il 31 marzo 2017 avvalendosi di un’amnistia fiscale che prevede la notifica degli averi non dichiarati con un pagamento di un’imposta liberatoria del 10 per cento circa (presentazione dell’autodenuncia entro il 31.12.2016) o del 15 per cento circa (dichiarazione volontaria nel periodo compreso tra l’1.1.2017 e il 31.3.2017). Il segreto fiscale è espressamente tutelato e resta vietata la divulgazione dei dati fiscali. Non sussiste alcun obbligo di rimpatriare e reinvestire nel Paese i valori patrimoniali dichiarati a posteriori. Fino ad oggi (dati aggiornati a inizio novembre 2016) con i recuperi d’imposta il programma di regolarizzazione ha raccolto 71 miliardi di pesos argentini che corrispondono a quasi 4,6 miliardi di franchi.

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Accesso al mercato Il mercato argentino è uno dei tre mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le operazioni transfrontaliere in America Latina. Esiste nondimeno un interesse all’ampliamento delle pos- sibilità in materia di operazioni transfrontaliere e all’aumento della certezza del diritto per la fornitura di servizi finanziari. Sulla base delle informazioni disponibili, è possibile affermare che potenzialità di mi- glioramento dell’accesso al mercato sono presenti soprattutto nei settori della consulenza finanziaria e delle riassicurazioni. Nella dichiarazione congiunta concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata conseguentemente inserita una disposizione nella quale entrambi i Paesi riconoscono l’importanza e il potenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri. Essi ribadiscono l’intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dialogo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie. In questo contesto sarà possibile discutere e approfondire con le autorità argentine i requisiti applicabili alla fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera per consentire eventuali agevolazioni.

3.1.2 Brasile

Creazione delle necessarie basi giuridiche In seno all’OCSE e al Forum globale il Brasile si è dichiarato favorevole allo scambio automatico di informazioni e si è impegnato a darvi attuazione a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 3 novembre 2011 ed è entrata in vigore il 1° ottobre 2016. Il Brasile ha firmato l’Accordo SAI il 21 ottobre 2016. Le basi giuridiche nazio- nali necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni sono già state approntate ed entreranno in vigore alla fine del 2016. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Brasile Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Brasile. Tuttavia, ha raccomandato alcuni miglio- ramenti in fatto di sicurezza dei dati, in particolare per quanto concerne la gestione del rischio, il busi- ness continuity planning e i diritti di accesso. Da tali raccomandazioni non è però risultato alcun piano d’azione. L’accordo FATCA IGA secondo il modello 1 (scambio reciproco di informazioni) concluso tra il Brasile e gli Stati Uniti è entrato in vigore il 26 giugno 2015. Preliminarmente all’accordo, l’IRS aveva valutato il livello di confidenzialità garantito dal Brasile e lo aveva giudicato sufficiente. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, il Bra- sile offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («com- pliant»). La maggior parte delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e degli accordi sullo scam- bio di informazioni in materia fiscale conclusi dal Brasile prevedono una clausola di confidenzialità basata sui Modelli di convenzione dell’OCSE. Oltre alle disposizioni menzionate, il diritto fiscale brasi- liano (in particolare l’art. 198 e 199 della legge federale in materia fiscale) e il diritto penale prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità. Il Brasile ha messo a punto norme legislative dettagliate in materia di protezione dei dati personali, che tengono conto degli standard minimi riconosciuti a livello internazionale per una moderna protezione dei dati. Le disposizioni legislative rilevanti per la protezione dei dati sono contenute nel Brazilian Civil Code,

nel Brazilian Consumer Protection and Defence Code e nel Brazilian Internet Act. Sulla base di tali disposizioni, a tutte le persone viene riconosciuto il diritto di essere informate su tutti i dati che le riguar- dano, e sul relativo scopo, conservati a titolo informativo negli archivi o nelle banche dati sia pubblici che privati. In linea di principio, i dati non possono essere raccolti né trasmessi a terzi senza previo consenso delle persone interessate. Regolarizzazione del passato in Brasile Il Brasile ha adottato un nuovo programma di dichiarazione volontaria (Voluntary Disclosure Pro- gramme; Regime Especial de Regularização Cambiale Tributaria – RECRT). La legge consente ai con- tribuenti brasiliani di regolarizzare i propri averi non dichiarati detenuti all’estero senza temere alcun tipo di azione penale. I cittadini brasiliani e le persone residenti in Brasile avevano tempo fino alla fine del mese di ottobre 2016 per iscriversi. Il programma RECRT è valido per il periodo dal 1° gennaio 2011 al

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31 dicembre 2014. In una fase successiva potranno dichiarare l’ammontare dei propri averi non dichia- rati applicando il tasso di cambio di fine 2014 e su tale somma pagare una tassa del 15 per cento più un’ulteriore sanzione anch’essa del 15 per cento. Non è previsto l’obbligo di rimpatrio dei capitali. La nuova legge dà per la prima volta ai brasiliani l’opportunità di regolarizzare gli averi non dichiarati, be- neficiando di un’amnistia. In Brasile, la sottrazione d’imposta e l’esportazione di valuta non dichiarata alla Banca centrale brasiliana costituiscono reato. Secondo gli esperti, questo programma di regolarizzazione offre condizioni accattivanti, in quanto il tasso di cambio di fine 2014 risulta essere estremamente favorevole per i contribuenti interessati e anche le conseguenze finanziarie pari al 30 per cento degli averi non dichiarati non sono particolarmente gravose soprattutto se paragonate all’entità delle imposte sui valori patrimoniali non pagate per anni. Proprio per questo motivo il programma è stato pesantemente criticato da parte di taluni, secondo cui le pene applicate a chi si è reso colpevole di sottrazione d’imposta sarebbero troppo leggere. Fino ad oggi (dati aggiornati a inizio novembre 2016) il programma di regolarizzazione ha raccolto 50,9 miliardi di real brasiliani con recuperi d’imposta e multe che corrispondono a quasi 15 miliardi di franchi.

Accesso al mercato Il mercato brasiliano è uno dei tre mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le operazioni transfrontaliere in America Latina. Nel dicembre 2000 i Paesi membri del Mercosur (Argen- tina, Paraguay, Uruguay e Brasile) hanno firmato una dichiarazione di cooperazione con i Paesi dell’AELS. Inoltre, nel 2012 il Brasile e la Svizzera hanno concluso un Memorandum of Understanding on Financial Consultations che prevede, tra le altre cose, una stretta cooperazione nell’ambito dell’ac- cesso al mercato. Per darvi seguito, i due Paesi intrattengono annualmente colloqui finanziari. Al momento il Brasile si sta adoperando per abbattere gradualmente le restrizioni esistenti nel mercato riassicurativo. Vi è tuttavia un interesse ad ampliare le possibilità per le operazioni transfrontaliere, in particolare delle banche, nonché ad aumentare la certezza del diritto per la fornitura di servizi finanziari. Nella dichiarazione congiunta concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata inclusa una disposizione con la quale entrambe le Giurisdizioni riconoscono l’importanza e il po- tenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri. La Svizzera e il Brasile sfrutteranno il dialogo finanziario in corso allo scopo di migliorare e semplificare le condizioni per la fornitura di servizi finanziari tra entrambi i Paesi e intensificare la collaborazione nelle questioni finanziarie.

3.1.3 India

Creazione delle necessarie basi giuridiche L’India si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 (early adopter). Essa ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 26 gennaio 2012, entrata poi in vigore il 1° giugno 2012. L’Accordo SAI è stato firmato il 4 giugno 2015. Le modifiche della legislazione nazionale necessarie per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni sono state introdotte per tempo (modifica del Finance (No. 2) Act 2014 e della sezione 285BA dell’Income Tax Act 1961). Le modifiche dell’Income Tax Rules 1962 sono state comunicate mediante Notification No. 62 del 7 agosto 2015. Inoltre, ai fini di una migliore attuazione dello standard comune di comunicazione di informazioni (SCC) e dell’Accordo FATCA, in data 31 agosto 2015 è stata pubblicata una direttiva (Guidance Note), successivamente aggiornata in data 31 dicembre 2015. Que- sto Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in India Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in India. Anche il DFF ha esaminato i risultati di questa valutazione e li ha giudicati soddisfacenti. L’India ha stipulato con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 1, che prevede lo scambio reciproco di dati fiscali. Preliminarmente all’accordo, l’IRS aveva valutato il livello di confiden- zialità garantito dall’India e lo aveva giudicato sufficiente. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, l’India offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («compliant»).

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Tutti gli accordi fiscali conclusi dall’India contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai Modelli di convenzione dell’OCSE. A complemento di tali disposizioni, la legislazione fiscale indiana prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità (sezioni 137 e 280 Income Tax Act). Riguardo alla protezione dei dati personali, già prevista dall’articolo 21 della Costituzione indiana, l’India ha messo a punto norme legislative dettagliate: The Information Technology Act 2000 (IT Act), the In- come Tax Act e the Right to Information Act. Tutte e tre le leggi garantiscono un’adeguata protezione della sfera privata e il rispetto del principio di specialità. L’IT Act, anch’esso basato sullo standard inter- nazionale IS/ISO/IEC 27001 concernente la sicurezza dei dati, è stato aggiornato nel 2009. The Right to Information Act concede alle persone interessate il diritto di accesso ai propri dati. In linea di principio, i dati non possono essere raccolti né trasmessi a terzi senza previo consenso delle persone interessate. In India esiste inoltre una commissione indipendente (Central Information Commission) che, in collabo- razione con i Central Public Information Officer regionali, è incaricata di garantire la corretta applicazione delle leggi. Regolarizzazione del passato in India Fino al mese di giugno 2015 the Income Tax Act prevedeva per i contribuenti indiani la possibilità, una volta nel corso della loro vita, di regolarizzare la propria situazione fiscale mediante autodenuncia e a fronte del pagamento delle imposte dovute negli ultimi sei anni, oltre a una multa compresa tra il 100 per cento e il 300 per cento (di norma viene applicata l’aliquota minima del 100%). Dal 1° luglio 2015 e fino al 30 settembre 2015 l’India ha avviato il Black Money Act, uno speciale pro- gramma d regolarizzazione del passato. Il Black Money Act non prevedeva il rimpatrio dei capitali ed era rivolto unicamente ad attività finanziarie estere (foreign assets). Il programma applicava un’aliquota d’imposta del 30 per cento più una multa pari al 30 per cento del valore del patrimonio, escludendo qualsiasi perseguimento penale per reati fiscali. Grazie al Black Money Act sono stati dichiarati a po- steriori valori patrimoniali per un valore equivalente a circa 500–600 milioni di franchi. In quell’occasione

l’amministrazione tributaria indiana aveva chiaramente fatto sapere che, in merito agli averi detenuti all’estero, sarebbe stata l’ultima possibilità per i contribuenti indiani di regolarizzare la loro situazione fiscale. Ai sensi dell’Income Declaration Scheme 2016 in vigore, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2016 i contribuenti indiani hanno potuto comunicare a posteriori i redditi e i valori patrimo- niali non dichiarati. Questi sono stati tassati con un’aliquota del 30 per cento a cui si aggiunge una multa del 25 per cento oltre a un’imposta addizionale anch’essa del 25 per cento calcolate sull’ammontare dell’imposta dovuta. Questo programma escludeva espressamente i foreign asset non dichiarati, che avrebbero potuto essere regolarizzati nel quadro del Black Money Act, e aveva come obiettivo primo la regolarizzazione della sottrazione d’imposta nel contesto nazionale. In questo modo sono stati dichiarati a posteriori valori patrimoniali per un importo corrispondente a circa 10 miliardi di franchi. Accesso al mercato A causa di elevati ostacoli burocratici e normativi, il mercato indiano non è uno dei mercati target stra- tegici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le operazioni transfrontaliere. Esiste nondimeno l’inte- resse di migliorare le condizioni quadro in materia di operazioni transfrontaliere e aumentare la certezza del diritto per la fornitura di servizi finanziari, soprattutto nel settore delle riassicurazioni. L’India e la Svizzera non dispongono finora di alcun trattato internazionale nell’ambito della fornitura di servizi transfrontalieri. Attualmente non è possibile prevedere quando i negoziati in materia di libero scambio tra l’India e gli Stati dell’AELS giungeranno a termine. Nella dichiarazione congiunta concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata inclusa una disposizione con la quale entrambe le Giurisdizioni riconoscono l’importanza e il po- tenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri. Essi ribadiscono inoltre l’intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare la collaborazione nelle questioni finanziarie nell’ambito del dialogo rego- lare avviato nel 2012. In questo contesto sarà possibile discutere e approfondire con le autorità indiane

i requisiti applicabili alla fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera per consentire eventuali agevola- zioni.

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3.1.4 Messico

Creazione delle necessarie basi giuridiche Il Messico ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa nonché il Protocollo di modifica, il 27 maggio 2010, e li ha posti in vigore il 1° settembre 2012. L’Accordo SAI è stato firmato il 29 ottobre 2014. In quanto early adopter, il Messico si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informa- zioni dal 2016 con una prima trasmissione di dati relativi a conti finanziari nel 2017. Il 29 ottobre 2016 il Congresso messicano ha approvato la legislazione di attuazione per lo scambio automatico di informa- zioni, la quale entrerà in vigore il 1° gennaio 2016. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’as- sistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Messico Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Messico. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti. Questo Paese è già stato sottoposto al severo esame di confidenzialità e di sicurezza dei dati da parte dell’IRS e figura nell’elenco degli Stati e territori con un adeguato livello di protezione. Lo scambio di dati fiscale tra gli Stati Uniti e il Messico è già stato avviato. Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudi- cato conforme allo standard internazionale («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Messico. Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Messico contengono una clausola di confiden- zialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. A questi atti normativi si aggiungono disposizioni generali in materia di confidenzialità contemplate dal codice fiscale messicano. Inoltre il Messico ha emanato una legge sulla protezione dei dati personali dei privati (Ley Federal de Protección de los Particulares). Il campo di applicazione di questa legge si estende alle persone fisiche e giuridiche che trattano dati personali. La legge si ispira a numerosi principi delineati nelle istruzioni dell’OCSE sulla protezione della sfera privata, nella direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone

fisiche e nello standard per la protezione della sfera privata della Cooperazione economica asiatico- pacifica (APEC). Questo atto normativo definisce i concetti legati ai dati personali, gli obblighi dei de- tentori di dati, le condizioni per il trattamento dei dati nonché i diritti delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione. La legge prevede inoltre sanzioni in caso di violazione delle disposizioni previste. Il Messico dispone di diverse leggi sulla trasparenza e l’accesso ai dati pubblici dell’Amministrazione e stabilisce le condizioni per il trattamento dei dati personali. Queste basi giuridiche garantiscono alle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione il diritto di accedere a tali dati, di correggerli e di conte- stare la loro trasmissione. I dati fiscali sono confidenziali e sottostanno al segreto fiscale. Infine l’appli- cazione della legislazione in materia di protezione dei dati è soggetta alla vigilanza di un’autorità di controllo indipendente. Regolarizzazione del passato in Messico Il Messico ha allestito un programma di regolarizzazione degli elementi di reddito e patrimonio esteri non dichiarati (Offshore Voluntary Disclosure Program). Mediante il programma, avviato il 1° gennaio 2016 e concluso il 30 giugno 2016, i contribuenti messicani hanno avuto la possibilità di regolarizzare i redditi e i valori patrimoniali esteri non dichiarati. Tuttavia i contribuenti potevano beneficiare del tratta- mento preferenziale previsto nel programma unicamente se rimpatriavano i valori patrimoniali e i red- diti esteri entro sei mesi dall’inizio del programma e li reinvestivano in Messico per un periodo minimo di tre anni. Con la partecipazione al programma i contribuenti sono stati esonerati da pagamenti di in- teressi e multe prescritte in caso di violazione degli obblighi fiscali. Inoltre, nel quadro del programma, le autorità fiscali hanno rinunciato a qualsiasi perseguimento penale. Nel complesso, il programma di regolarizzazione messicano prevedeva disposizioni vantaggiose per i contribuenti residenti in Messico con redditi e valori patrimoniali esteri non dichiarati. Tuttavia l’obbligo di rimpatriare tali averi e di reinvestirli nel Paese per una durata minima di tre anni ha ridotto drastica- mente l’attrattiva del programma.

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Oltre al programma di regolarizzazione e reinvestimento menzionato, i contribuenti messicani hanno la possibilità di notificare volontariamente in qualsiasi momento i valori patrimoniali non dichiarati. In que- sto contesto, il diritto messicano concede ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale bene- ficiando di condizioni vantaggiose tramite le procedure seguenti:

  • dichiarazione volontaria: fintantoché l’autorità fiscale non è a conoscenza dei valori patrimoniali non dichiarati correttamente, i contribuenti possono dichiarare volontariamente tali averi in ogni momento senza che venga loro inflitta alcuna multa;

  • autocorrezione: a seguito di una procedura di verifica fiscale, i contribuenti hanno la possibilità di correggere i valori patrimoniali dichiarati. In questi casi, i contribuenti sono tenuti a pagare le impo- ste dovute, compresi gli interessi, e un’imposta sanzionatoria del 30 per cento di tale importo. I contribuenti possono usufruire di una riduzione del 20 per cento della multa se correggono le infor- mazioni relative alla loro situazione fiscale prima della determinazione definitiva delle imposte do- vute; accordo con le autorità fiscali: in caso di disaccordo tra il contribuente e l’autorità fiscale in merito alla tassazione complessiva, il contribuente può richiedere che venga avviata una procedura di conciliazione. Se nel corso di detta procedura le parti raggiungono un accordo, l’autorità fiscale interrompe la verifica e rinuncia alla comminazione di eventuali multe. In linea di principio, le autorità fiscali messicane non avviano alcun procedimento penale nei confronti dei contribuenti che presentano un’autodenuncia e hanno interamente pagato le imposte dovute. Il programma di regolarizzazione allestito in Messico è integrato da tre procedure di regolarizzazione ordinarie che consentono di non infliggere eventuali multe o di ridurne l’importo. Inoltre, se l’autorità fiscale scopre che i valori patrimoniali non sono stati dichiarati correttamente può invitare i contribuenti a presentare una dichiarazione volontaria, prima che venga avviata la relativa procedura di verifica fi- scale. Le autorità fiscali messicane hanno la possibilità di rinunciare al perseguimento penale. Accesso al mercato Il mercato messicano fa parte dei mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le

operazioni transfrontaliere in America Latina. Con l’Accordo di libero scambio in vigore dal 1° luglio 2001 il Messico e i Paesi dell’AELS dispongono già di un trattato internazionale nel settore della fornitura transfrontaliera di servizi. Esiste nondimeno l’interesse di migliorare le condizioni quadro nel settore e aumentare la certezza del diritto. In particolare, secondo quanto dichiarato dagli operatori del settore, sarebbe auspicabile una chiarificazione delle basi giuridiche per la fornitura di servizi finanziari tran- sfrontalieri a destinazione del Messico e la soppressione dei fattori che ostacolano l’accesso al mercato. Nella dichiarazione congiunta concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata conseguentemente inserita una disposizione nella quale entrambi i Paesi riconoscono l’importanza e il potenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri. Essi ribadiscono l’intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dialogo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie. In questo contesto sarà possibile discutere e approfondire con le autorità messicane i requisiti applicabili alla fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera per consentire eventuali agevolazioni.

3.1.5 Sudafrica

Creazione delle basi giuridiche necessarie La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata dal Sudafrica il 3 novembre 2011 ed è entrata in vigore il 1° marzo 2014. L’Accordo SAI è stato firmato il 29 ottobre 2014. Il Sudafrica fa parte del gruppo degli early adopter e si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. La legislazione di attuazione in Sudafrica è entrata in vigore il 1° marzo 2016. Conformemente alle basi giuridiche sudafricane, gli istituti finanziari nel Paese hanno iniziato a raccogliere dati nel 2016; i primi scambi avverranno nel 2017.

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Confidenzialità e sicurezza dei dati in Sudafrica Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Sudafrica. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti. Il Sudafrica è già stato sottoposto al severo esame di confidenzialità e di sicurezza dei dati da parte dell’IRS e figura nell’elenco degli Stati e territori con un adeguato livello di protezione pubblicato da questa autorità. Il Forum globale ha valutato la prassi in materia di confidenzialità anche in riferimento allo scambio di informazioni su domanda. Secondo questa valutazione, il Sudafrica offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («compliant»). Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Sudafrica contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai Modelli di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste clausole, il Tax Administration Act, 2011 del Sudafrica e le direttive amministrative dell’autorità fiscale nazionale contengono disposizioni concernenti la confidenzialità per i collaboratori e i fornitori delle autorità fiscali. La trasmissione di dati confidenziali è disciplinata al capi- tolo 17 di questo atto normativo ed è punita con una multa o una pena detentiva fino a due anni. I diritti delle persone fisiche e giuridiche in merito al trattamento dei loro dati sono disciplinati in partico- lare da una legge emanata nel 2013, ovvero il Protection of Personal Information Act, 2013. Questa legge contempla disposizioni in materia di protezione dei dati e riconosce alle persone interessate il diritto di accedere, rettificare, distruggere o cancellare i propri dati. Regolarizzazione del passato in Sudafrica Il Sudafrica dispone dal 2012 di un programma di regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati. In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni il Paese ha previsto un ulteriore pro- gramma di regolarizzazione rivolto alle persone fisiche e giuridiche (Special Voluntary Disclosure Pro- gramme; SVDP). Il programma è stato sottoposto a una procedura di consultazione fino all’8 agosto 2016 ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2016. Lo SVDP sarà applicabile fino al 30 giugno 2017. I con-

tribuenti hanno quindi la possibilità di denunciare gli averi non dichiarati e regolarizzare la propria situa- zione prima dell’inizio della trasmissione di dati. Lo SVDP prevede che il 40 per cento del valore mas- simo di fine anno calcolato sul totale degli averi riconducibili a redditi non dichiarati e detenuti all’estero nel periodo compreso tra il 1° marzo 2010 e il 28 febbraio 2015 venga conteggiato al reddito imponibile in Sudafrica a partire dall’esercizio 2015. Il reddito a cui detti averi non dichiarati sono riconducibili dovrà in futuro essere tassato in via ordinaria, escludendolo per contro da un’imposta retroattiva sul reddito, sulle donazioni o sulle successioni. Nel caso di una valida autodenuncia, che tra l’altro presuppone vengano integralmente portate alla luce tutte le fattispecie, è previsto inoltre che l’autorità fiscale suda- fricana competente (South African Revenue Service) non applichi alcuna multa né avvii alcun tipo di azione penale. Possono avvalersi dello SVDP anche quei contribuenti che già prima del 1° marzo 2010 avevano alienato i propri valori patrimoniali detenuti all’estero e non dichiarati. In caso di rimpatrio dei valori patrimoniali dichiarati o dei relativi proventi da alienazione il contribuente sarà chiamato a versare un’imposta sanzionatoria pari al 5 per cento del valore di mercato al 29 feb- braio 2016. Se i valori patrimoniali dichiarati o i relativi proventi da alienazione verranno lasciati all’estero, l’imposta sanzionatoria salirà al 10 per cento del valore di mercato al 29 febbraio 2016. L’imposta sanzionatoria dovrà essere pagata con valori patrimoniali esteri, altrimenti verrà maggiorata di altri 2 punti percentuali salendo così al 12 per cento. Accesso al mercato Il mercato sudafricano non fa parte dei mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le operazioni transfrontaliere. Esiste nondimeno l’interesse di migliorare le condizioni quadro in ma- teria di operazioni transfrontaliere e aumentare la certezza del diritto per la fornitura di servizi finanziari, soprattutto nel settore delle riassicurazioni. Nella dichiarazione congiunta concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata conseguentemente inserita una disposizione nella quale entrambi i Paesi riconoscono l’importanza

e il potenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri. Essi ribadiscono l’intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dialogo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie. In

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questo contesto sarà possibile discutere e approfondire con le autorità sudafricane i requisiti applicabili alla fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera per consentire eventuali agevolazioni.

3.1.6 Cile

Creazione delle necessarie basi giuridiche Come la Svizzera, anche il Cile si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. Il Cile ha firmato la Convenzione sull’assistenza ammi- nistrativa il 24 ottobre 2013 e l’ha posta in vigore il 1° novembre 2016. L’Accordo SAI è stato firmato il 4 giugno 2015. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Ac- cordo SAI. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informa- zioni sono in fase di elaborazione. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Cile Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Cile. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti. Il 5 marzo 2015 il Cile ha stipulato con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 2 (scam- bio di informazioni non reciproco; gli istituti finanziari inviano le informazioni relative ai conti direttamente all’IRS). Finora l’IRS non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità per il Cile in quanto l’ac- cordo accordo FATCA IGA secondo il modello 2 non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali (lo stesso vale anche per la Svizzera, che ha anch’essa stipulato un accordo FATCA IGA secondo il mo- dello 2 con gli Stati Uniti). Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudi- cato conforme allo standard internazionale («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Cile. Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Cile contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. A questi atti normativi si aggiungono disposi- zioni generali in materia di confidenzialità contemplate dal diritto fiscale, amministrativo e penale del Cile. Riguardo alla protezione dei dati personali il Cile ha messo a punto norme legislative dettagliate, ovvero la legge sulla protezione dei dati personali conservati in banche dati pubbliche e private (Derecho a la

Privacidad; Ley no. 19.628), la legge sulla tutela della sfera privata (Protección de la Vida Privada; Ley no. 19.812), il decreto n. 779/2000 del Ministero della giustizia avente ad oggetto le norme applicabili alle banche dati gestite da enti pubblici (Aprueba Reglamento del Registro de Bancos de Datos Perso- nales a Cargo de Organismos Publicos), la legge in materia di accesso alle informazioni pubbliche (Congreso Nacional de Chile; Información Pública; Ley no. 20.285) e il regolamento numero 13/2009 di attuazione della legge numero 20.285. La legislazione sulla protezione dei dati in vigore in Cile ricono- scono a tutte le persone il diritto di essere informate su tutti i dati che le riguardano, e sul relativo scopo, conservati a titolo informativo negli archivi pubblici e privati. In linea di principio, i dati non possono essere raccolti né trasmessi a terzi senza previo consenso delle persone interessate. Inoltre è prevista l’istituzione di un’autorità di vigilanza indipendente per la protezione dei dati. Attualmente il Cile sta lavorando alla stesura di un progetto per una nuova legge a tutela della sfera privata, maggiormente basata sulla rispettiva legislazione vigente nell’UE. Regolarizzazione del passato in Cile In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il Cile ha previsto uno specifico pro- gramma di regolarizzazione dei redditi e valori patrimoniali non dichiarati per le persone fisiche e giuri- diche (Voluntary Disclosure Programme; VDP). Il programma è stato applicato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. In caso di autodenuncia, i valori patrimoniali dichiarati venivano tassati con un’ali- quota generale dell’8 per cento (quindi senza l’applicazione di interessi né di imposte sanzionatorie). Inoltre la dichiarazione volontaria escludeva per i contribuenti interessati qualsiasi sanzione penale come anche la pubblicazione dei nomi (naming and shaming). Né era obbligatorio riportare in Cile i valori patrimoniali dichiarati a posteriori e detenuti all’estero. La partecipazione al VDP prevedeva tutta- via che i contribuenti non fossero stati condannati per delitti fiscali e che nei loro confronti non ci fosse alcun procedimento pendente per questioni fiscali, riciclaggio di denaro, corruzione o finanziamento del

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terrorismo. Nel periodo in cui è stato in vigore, il programma VDP ha generato maggiori entrate fiscali per un totale di 1,502 miliardi di dollari americani. Accesso al mercato Per quanto concerne le operazioni transfrontaliere il mercato cileno non fa parte dei mercati target stra- tegici dei fornitori svizzeri di servizi finanziari. Per la Svizzera la questione del reciproco accesso al mercato è comunque importante. Entrambi i Paesi dovrebbero dunque riconoscere l’importanza e il potenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri. Dovrebbero impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e rafforzare con un dialogo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie. In questo contesto sarà possibile discutere e approfondire con le autorità cilene i requisiti applicabili alla fornitura di servizi fi- nanziari dalla Svizzera per consentire eventuali agevolazioni.

3.1.7 Israele

Creazione delle necessarie basi giuridiche Israele si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2017 e a effettuare la prima trasmissione di dati relativi a conti finanziari nel 2018. Ha inoltre firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo SAI. La Convenzione sull’assistenza amministrativa entra in vigore il 1° gen- naio 2017. Il parlamento israeliano ha approvato la legislazione di attuazione dello standard per lo scam- bio automatico di informazioni all’inizio del 2016. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’as- sistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. La legislazione di attuazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Israele Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Israele. Il rapporto del comitato di esperti con- tiene unicamente una raccomandazione non vincolante riguardante la costituzione di un’alta vigilanza sulle procedure interne. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti. Israele è già stato sottoposto al severo esame di confidenzialità e di sicurezza dei dati da parte dell’IRS e figura nell’elenco degli Stati e territori con un adeguato livello di protezione. A breve sarà avviato lo scambio automatico di informazioni relative a dati fiscali tra gli Stati Uniti e Israele. Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudi- cato conforme allo standard internazionale («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Israele. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Israele contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. A questi atti normativi si aggiungono di- sposizioni generali in materia di confidenzialità contemplate nel diritto nazionale israeliano. Inoltre, Israele ha approvato una legge sulla protezione dei dati personali (Privacy Protection Act) che si fonda sulla direttiva 95/46/CE. Questo atto normativo è integrato da decisioni governative relative

alla sua attuazione. Israele dispone di una decisione di adeguatezza della Commissione europea sulla base dell’articolo 25 paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE e figura nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che hanno un adeguato livello di protezione dei dati. Regolarizzazione del passato in Israele Nel mese di settembre 2014 Israele ha allestito un programma di regolarizzazione degli averi non di- chiarati. Oltre alla procedura ordinaria, tale programma prevede una procedura semplificata e un’auto- denuncia su base anonima. Con la procedura di regolarizzazione anonima i contribuenti possono rive- lare la loro identità all’autorità fiscale soltanto dopo che è stato convenuto un relativo accordo. La procedura semplificata può essere applicata in caso di autodenunce relative a valori patrimoniali per un ammontare massimo di 2 milioni di nuovi sicli (circa 520 000 fr.) e proventi da capitale per un am- montare massimo di 500 000 nuovi sicli (circa 130 000 fr.). Dato il successo riscosso da queste proce- dure speciali, la loro validità è stata prolungata fino al 31 dicembre 2016. L’autorità fiscale rifiuta un’autodenuncia se, a seguito di una procedura anteriore, era già a conoscenza dell’esistenza dei va- lori patrimoniali non dichiarati. Lo stesso vale anche nel caso in cui nel passato sia stato avviato un

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procedimento penale contro il contribuente e le informazioni dichiarate nell’autodenuncia fossero già state rese note dalla stampa o nel corso di una procedura presso un’altra autorità o di una procedura giudiziaria. Il programma di regolarizzazione consente ai contribuenti di notificare i valori patrimoniali non dichia- rati senza temere alcun perseguimento penale. Questi devono tuttavia pagare le imposte dovute, compresi gli interessi, ed eventuali multe. Ormai in corso dal mese di settembre del 2014, il programma ha riscosso grande successo e ha ge- nerato notevoli entrate supplementari derivanti dal pagamento di imposte, interessi e multe per gli esercizi 2014‒2016. Il programma non contempla alcuna forma di perseguimento penale, purché l’au- todenuncia soddisfi le condizioni legali. Accesso al mercato Il mercato israeliano è uno dei mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le operazioni transfrontaliere in Medio Oriente. Molte tra la maggiori banche svizzere sono presenti in Israele. Le autorità israeliane vedono con favore il fatto che le banche estere operino in Israele. I fornitori di servizi finanziari svizzeri sono interessati al miglioramento delle condizioni quadro in materia di operazioni transfrontaliere e all’aumento della cer- tezza del diritto per la fornitura di servizi. Nella dichiarazione congiunta concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata conseguentemente inserita una disposizione nella quale entrambi i Paesi riconoscono l’importanza e il potenziale degli investimenti e dei servizi finanziari tran- sfrontalieri. Essi ribadiscono l’intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del migliora- mento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dialogo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie. In questo contesto sarà possibile discutere e approfondire con le autorità israeliane i requisiti applicabili alla fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera per con- sentire eventuali agevolazioni.

3.1.8 Nuova Zelanda

Creazione delle necessarie basi giuridiche Come la Svizzera, anche la Nuova Zelanda si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di infor- mazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza am- ministrativa è stata firmata il 26 ottobre 2012 ed è entrata in vigore il 1° marzo 2014. L’Accordo SAI è stato firmato il 4 giugno 2015. La Nuova Zelanda dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza ammi- nistrativa e dell’Accordo SAI. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio auto- matico di informazioni non sono ancora entrate in vigore. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Nuova Zelanda Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Nuova Zelanda. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti. In data 7 marzo 2014 la Nuova Zelanda ha stipulato un accordo FATCA IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco di informazioni) con gli Stati Uniti. Preliminarmente all’accordo, l’IRS aveva valutato il livello di confidenzialità garantito dalla Nuova Zelanda e lo aveva giudicato sufficiente. Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudi- cato conforme allo standard internazionale («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Nuova Zelanda. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Nuova Zelanda contengono una clau- sola di confidenzialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. A questi atti norma- tivi si aggiungono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità contemplate nel diritto fiscale neozelandese (sezioni 81, 88 e 143 Tax Administration Act). Per quanto riguarda la protezione dei dati, la Nuova Zelanda ha ottenuto dalla Commissione europea una decisione di adeguatezza in ottemperanza all’articolo 25 capoverso 6 della direttiva 95/46/CE, in cui si conferma che in quanto Paese terzo (come la Svizzera) la Nuova Zelanda garantisce un adeguato

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livello di protezione dei dati. La Nuova Zelanda figura nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che offrono un’adeguata protezione dei dati. Regolarizzazione del passato in Nuova Zelanda La Nuova Zelanda non prevede né un sistema di amnistia fiscale né uno specifico programma di rego- larizzazione. Tuttavia, nel rispetto delle disposizioni di legge, l’Inland Revenue Department ha la facoltà di rinunciare a sanzioni o ridurle nei casi in cui i contribuenti si dimostrano collaborativi. In Nuova Ze- landa è prevista una procedura di mediazione per risolvere le controversie di natura fiscale, inclusa la dichiarazione volontaria di redditi e averi fino a quel momento non notificati. La dichiarazione volontaria può essere fatta dai contribuenti prima della denuncia da parte dell’autorità fiscale, ovvero prima dell’av- vio di un controllo fiscale o di un’indagine (la cosiddetta pre-notification disclosure) oppure dopo la de- nuncia da parte dell’autorità fiscale, ovvero dopo l’avvio di un controllo fiscale o di un’indagine (la cosid- detta post-notification disclosure). (i) Nel caso di una pre-notification disclosure è a discrezione del Commissioner of Inland Revenue ridurre o meno le imposte sanzionatorie (costituite da interessi e multe). L’imposta sanzionatoria viene totalmente azzerata in caso di errore del contribuente o di errata interpretazione della dispo- sizione fiscale determinante. In caso di sottrazione d’imposta o di negligenza grave le imposte sanzionatorie possono essere ridotte fino al 75 per cento a seconda di quanto il contribuente col- pevole si dimostra collaborativo. La pre-notification disclosure esclude il perseguimento penale. (ii) Nel caso di una post-notification disclosure le imposte sanzionatorie vengono ridotte fino a un mas- simo del 40 per cento, a seconda di quanto il contribuente si dimostra collaborativo; non è escluso il perseguimento penale, che dipende dalla gravità della violazione (soprattutto in caso di delitti fiscali commessi intenzionalmente, quali per esempio la frode fiscale). Nel ambito delle negoziazioni sul SAI, la Svizzera ha abbordato il problema della compensazione diretta di pensioni AVS con i diritti di pensione neozelandesi di cittadini svizzeri residenti in Nuova Zelanda. La riduzione di una New Zealand Superannuation dall’importo di una pensiona percepita dall’estero risiede

principalmente nel diritto delle assicurazioni sociali. La Svizzera e altri paesi hanno tentato in vano di indurre la Nuova Zelanda a modificare la sua legislazione su questo punto. Un nesso diretto con il SAI potrebbe per esempio esistere qualora un cittadino svizzero residente in Nuova Zelanda percepisse la sua pensione AVS su un conto in Svizzera, senza informare le autorità neozelandesi. Le discussioni sul SAI hanno permesso di sollevare nuovamente questa questione. La Svizzera ha ribadito la sua posi- zione in merito a questa questione alle autorità neozelandesi, nella forma di una dichiarazione unilate- rale, in occasione della firma della dichiarazione congiunta. Un nesso formale tra i due soggetti, sotto forma per esempio di una condizione, non è tuttavia possibile. Il SAI rappresenta una norma internazio- nale la quale introduzione non può richiedere nessuna contropartita. Accesso al mercato Per quanto riguarda le attività transfrontaliere, il mercato locale neozelandese è di minore importanza per gli istituti finanziari svizzeri, viste le sue dimensioni ridotte. Il settore finanziario non ha espresso alcuna richiesta in merito all’accesso al mercato. Nondimeno, nella dichiarazione congiunta con la Nuova Zelanda è stata inserita una disposizione concernente l’accesso al mercato per consentire in futuro di avviare eventuali colloqui al riguardo e per garantire un certo parallelismo con la dichiarazione congiunta firmata con l’Australia.

3.2 Stati ubicati in Europa che intrattengono relazioni con l’UE

Alla luce dell’accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE è opportuno introdurre lo scam- bio automatico anche con gli altri Paesi europei che all’UE sono legati da trattati internazionali. Oltre ai tanti accordi settoriali, Andorra, Monaco e San Marino hanno sottoscritto con l’UE anche accordi bilate- rali sullo scambio automatico di informazioni basati sul relativo standard globale. Le Isole Faroer e la Groenlandia, pur facendo parte della Danimarca, non sono membri dell’UE in ragione dello statuto par- ticolare che viene loro riconosciuto. Entrambi i territori sono autonomi dal punto di vista fiscale e (pur non essendo membri del Forum globale) si sono dichiarati a favore dello standard globale in qualità di early adopter. Con tutti questi Stati e territori la Svizzera intrattiene rapporti politici senz’altro buoni ma poco frequenti, così come rapporti commerciali d’importanza limitata. Tuttavia l’introduzione dello scam- bio automatico di informazioni con questi Stati e territori resta una scelta opportuna, in quanto la rete

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degli Stati partner per lo scambio automatico della Svizzera andrebbe a coprire ampiamente lo Spazio economico europeo creando un contesto di parità di condizioni (level playing field) in grado di rafforzare la piazza finanziaria svizzera nei rapporti con l’intera Europa. A causa delle loro ridotte dimensioni, i mercati locali di questi Stati e territori sono di secondaria impor- tanza per le operazioni transfrontaliere degli istituti finanziari svizzeri. Lo stesso settore finanziario non ha espresso alcuna particolare richiesta al riguardo.

3.2.1 Andorra

Creazione delle basi giuridiche necessarie Come la Svizzera, anche Andorra si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. Ha firmato sia la Convenzione sull’assistenza amministrativa sia l’Accordo SAI. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata sottoscritta il 5 novembre 2013 ed entrerà in vigore il 1° dicembre 2016. L’Accordo SAI è stato firmato il 3 dicembre 2015. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni sono attualmente ancora oggetto di dibattito in Parlamento. Inoltre, il 15 febbraio 2016 Andorra ha sot- toscritto un accordo bilaterale con l’UE per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi membri dell’UE a partire dal 2017. Confidenzialità e sicurezza dei dati nel Principato d’Andorra Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto da Andorra. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti. Andorra non ha concluso alcun accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS. Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudi- cato parzialmente conforme allo standard internazionale («partially compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Andorra, in particolare a causa di questioni legate alla confidenzialità delle domande nei confronti delle persone interessate. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Andorra contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. Oltre a tali disposizioni, la confidenzialità in materia fiscale è disciplinata altresì dall’articolo 6 della legge concer- nente lo scambio di informazioni (Llei 3/2009). Per quanto riguarda la protezione dei dati, Andorra ha ottenuto dalla Commissione europea una deci- sione di adeguatezza in ottemperanza all’articolo 25 capoverso 6 della direttiva 95/46/CE, in cui si con- ferma che in quanto Paese terzo Andorra garantisce un adeguato livello di protezione dei dati. Andorra

figura nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che offrono un’adeguata protezione dei dati. Regolarizzazione del passato nel Principato d’Andorra Andorra sta attualmente lavorando alla messa a punto di un programma di regolarizzazione basato sulla dichiarazione volontaria.

3.2.2 Isole Faroer

Creazione delle basi giuridiche necessarie In seno all’OCSE e al Forum globale le Isole Faroer si sono dichiarate favorevoli allo scambio automa- tico di informazioni e si sono impegnate come early adopter a introdurlo dal 2016 con un primo scambio di informazioni nel 2017. Il 1° giugno 2011, mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull’assistenza amministrativa applicata dal Regno di Danimarca è entrata in vigore anche nelle Isole Faroer. In virtù della loro autonomia, il 17 dicembre 2015 le Isole Faroer hanno firmato anche l’Ac- cordo SAI. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informa- zioni sono entrate in vigore nel mese di febbraio del 2016 (Kunngerð um eyðmerking og fráboðan av fíggjarkontum við tilknýti til útheimin). Confidenzialità e sicurezza dei dati nelle Isole Faroer Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati nelle Isole Faroer. Il rapporto contiene determinate

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raccomandazioni non vincolanti in merito all’aggiornamento delle procedure di sicurezza informatica. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti. Le Isole Faroer non hanno concluso alcun accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, pertanto non sono state sottoposte alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalle Isole Faroer contengono una clausola di confidenzialità che corri- sponde al Modello di convenzione dell’OCSE. In quanto parte della Danimarca, le Isole Faroer hanno recepito la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati nella legislazione nazionale e hanno ottenuto dalla Commissione europea una decisione di adeguatezza in ottemperanza all’articolo 25 capoverso 6 della direttiva 95/46/CE, in cui si conferma che in quanto Paese terzo (come la Svizzera) le Isole Faroer garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Le Isole Faroer figurano nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che offrono un’adeguata protezione dei dati. Regolarizzazione del passato nelle Isole Faroer Attualmente le Isole Faroer non prevedono alcun programma specifico di regolarizzazione basato sulla dichiarazione volontaria.

3.2.3 Groenlandia

Creazione delle basi giuridiche necessarie In seno all’OCSE e al Forum globale la Groenlandia si è dichiarata favorevole allo scambio automatico informazioni e si è impegnata come early adopter a introdurlo dal 2016 con un primo scambio di infor- mazioni nel 2017. Il 1° giugno 2011, mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull’assi- stenza amministrativa applicata dal Regno di Danimarca è entrata in vigore anche in Groenlandia. Il 17 dicembre 2015 la Groenlandia ha inoltre firmato l’Accordo SAI. Le basi giuridiche nazionali necessa- rie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore nel mese di febbraio del 2016. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Groenlandia Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Groenlandia. Il rapporto contiene una raccoman- dazione non vincolante in merito alla gestione dei rischi. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti. Il 29 giugno 2014 la Groenlandia ha stipulato un accordo FATCA IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco di informazioni) con gli Stati Uniti, che ancora non è entrato in vigore. L’IRS non si è ancora espresso sul livello di confidenzialità garantito in Groenlandia, per cui ad oggi non è possibile esporre osservazioni al riguardo. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Groenlandia contengono una clausola di confidenzialità che corri- sponde al Modello di convenzione dell’OCSE. In Groenlandia, in quanto parte della Danimarca, si applica la legislazione danese sulla protezione dei dati, a sua volta basata sulla direttiva 95/46/CE. Esiste quindi un livello di protezione conforme a quello adottato in Svizzera. Regolarizzazione del passato in Groenlandia Attualmente la Groenlandia non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione basato sulla dichiarazione volontaria.

3.2.4 Monaco

Creazione delle basi giuridiche necessarie Come la Svizzera, anche Monaco si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. Monaco ha firmato la Convenzione sull’assi- stenza amministrativa il 13 ottobre 2014 e l’Accordo SAI il 15 dicembre 2015. Entrambi gli accordi sono attualmente oggetto di consultazioni parlamentari. Al momento Monaco sta finalizzando le disposizioni di attuazione necessarie, le quali dovrebbero entrare in vigore entro la fine del 2016, non appena il

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Parlamento avrà approvato le leggi per la ratificazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Inoltre, il 22 febbraio 2016 Monaco ha sottoscritto un accordo bilaterale con l’UE per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi membri dell’UE a partire dal 2017. Confidenzialità e sicurezza dei dati nel Principato di Monaco Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto da Monaco. Il rapporto contiene raccoman- dazioni vincolanti ai fini del miglioramento di taluni aspetti. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti. Monaco non ha concluso alcun accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS. Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudi- cato conforme allo standard internazionale («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Monaco. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Monaco contengono una clausola di confidenzia- lità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. A questi atti normativi si aggiungono disposizioni in materia di confidenzialità contemplate dal diritto fiscale e penale monegasco (art. 1 Or- donnance n° 3.085 del 25.9.1945 sur les droits et devoirs des agents des services fiscaux e art. 308 Code penal). Riguardo alla protezione dei dati personali, Monaco ha messo a punto norme legislative dettagliate e ha aderito inoltre alla Convenzione 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. La loi n° 1.165 relative à la protection des informations nominatives del 23 dicembre 1993, rivista in data 4 dicembre 2008 e 26 novembre 2015, è conforme allo standard della direttiva 95/46/CE per quanto attiene alla protezione dei dati personali. Monaco ha presentato alla Commissione europea una richiesta finalizzata all’ottenimento di una deci- sione di adeguatezza, decisione che dovrebbe essere concessa a breve. Monaco figura inoltre nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che offrono un’adeguata protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato nel Principato di Monaco Attualmente Monaco non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione. Tuttavia i contri- buenti possono notificare volontariamente in ogni momento valori patrimoniali non dichiarati. In tal caso, i contribuenti interessati devono pagare interamente le imposte dovute non ancora cadute in prescrizione, compresi gli interessi di mora. A seconda della gravità della violazione (in particolare per frode fiscale), non si esclude il perseguimento penale.

3.2.5 San Marino

Creazione delle basi giuridiche necessarie San Marino si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 (early adopter). La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 21 novembre 2013 ed è entrata in vigore il 1° dicembre 2015. L’Accordo SAI è stato firmato il 29 ottobre 2014. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio automatico di in- formazioni sono state istituite e sono in vigore (cfr. legge n. 174 del 27.11.2015 «Cooperazione fiscale internazionale»). Inoltre, l’8 dicembre 2015 San Marino ha firmato un accordo bilaterale con l’UE per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi membri dell’UE a partire dal 2017. Confidenzialità e sicurezza dei dati nella Repubblica di San Marino Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto da San Marino. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti. Il 30 giugno 2014 San Marino ha stipulato con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 2 (scambio di informazioni non reciproco; gli istituti finanziari inviano le informazioni relative ai conti diret- tamente all’IRS). Finora l’IRS non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità per San Marino in quanto l’accordo FATCA IGA secondo il modello 2 non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali. Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudi- cato conforme allo standard internazionale («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale

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offerto da San Marino. Tutti gli accordi fiscali conclusi da San Marino contengono una clausola di con- fidenzialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. Oltre a questi atti normativi la legislazione sanmarinese contempla altre disposizioni in materia di confidenzialità (in particolare art. 12 legge 106/2011 e art. 17 legge 95/2008). Riguardo alla protezione dei dati personali San Marino ha messo a punto norme legislative dettagliate nella legge del 23 maggio 1995 n. 70, Riforma della legge 1 marzo 1983 n. 27 che regolamenta la rac- colta informatizzata dei dati personali. La legge riconosce a tutte le persone il diritto di essere informate su tutti i dati che le riguardano, e sul relativo scopo, conservati a titolo informativo negli archivi o nelle banche dati sia pubblici che privati. In linea di principio, i dati non possono essere raccolti né trasmessi a terzi senza previo consenso delle persone interessate. All’autorità incaricata della protezione dei dati istituita in San Marino in virtù di questa legge sono state conferite facoltà di sorveglianza, accertamento, intervento e verifica. Regolarizzazione del passato nella Repubblica di San Marino Dal 19 settembre al 15 dicembre 2014 i contribuenti di San Marino hanno avuto la possibilità di regola- rizzare la propria situazione fiscale grazie a uno scudo fiscale (transitorio fiscale) (cfr. art. 20 segg. legge del 19 settembre 2014 n. 146 «Modifiche alla legge 20 dicembre 2013 nr. 174 e variazione al bilancio di previsione dello stato e degli enti del settore pubblico allargato per l’esercizio finanziario 2014»). Questa interessante opportunità di regolarizzare il passato che per la prima volta veniva offerta ai con- tribuenti sanmarinesi è stata resa possibile dal nuovo regime fiscale adottato da San Marino oltre che dalla modifica della convenzione per evitare le doppie imposizioni tra San Marino e l’Italia (cfr. abolizione del segreto bancario). Stando a quanto comunicato dal Ministero delle finanze di San Marino le richieste presentate sono state quasi 2000, e hanno generato maggiori entrate pari a 7 milioni di euro. La legi- slazione sanmarinese prevede che i contribuenti possano in qualsiasi momento denunciare su base volontaria i redditi e gli averi non dichiarati.

3.3 Altri Stati e territori

Per il settore finanziario svizzero è decisivo creare parità di condizioni a livello globale. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con le piazze finanziarie concorrenti rappresenta un passo conseguente e importante in questa direzione. La scelta di procedere in tal senso con Paesi quali Bar- bados, Bermuda, le Isole Vergini Britanniche, le Isole Cayman, Maurizio, le Seychelles, le Isole Turks e Caicos e l’Uruguay poggia sul fatto che questi Stati e territori, in ragione di fattori locali favorevoli (sistemi normativi stabili ma flessibili e imposte che favoriscono i consumi, ovvero con aliquote fiscali basse), rappresentano piazze finanziarie d’importanza settoriale e regionale. Infatti le Bermuda sono la princi- pale sede internazionale di imprese di assicurazioni e di riassicurazioni e di imprese di assicurazioni all’interno di gruppi, le Isole Vergini Britanniche sono una delle piazze finanziarie offshore più importanti al mondo, le Isole Cayman sono la quinta piazza finanziaria al mondo in ordine d’importanza oltre che principale sede di fondi hedge (sede di circa 200 000 business companies esenti da imposizione fiscale e del 40 % circa di tutti i fondi hedge esistenti al mondo), Maurizio e le Seychelles fungono da avamposti finanziari di vari Paesi africani, le Isole Turks e Caicos sono un’importante piazza finanziaria per inve- stimenti offshore e l’Uruguay funge da piazza finanziaria per i Paesi limitrofi. Rispetto a questi Stati e territori, il settore finanziario non ha espresso alcuna richiesta specifica, motivo per cui nel corso dei negoziati non è stata sollevata la questione dell’accesso al mercato.

3.3.1 Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman e Isole Turks e Caicos

3.3.1.1 Premesse su questi territori

Nelle Bermuda, nelle Isole Cayman e nelle Isole Turks e Caicos non esistono imposte sul reddito, sugli utili, sul capitale e sulla sostanza, mentre nelle Isole Vergini Britanniche queste tasse di fatto non ven- gono riscosse (aliquota fiscale pari a zero). In virtù della sezione 7 paragrafo 1 lettera b dell’Accordo SAI questi territori hanno dichiarato di voler rinunciare alla reciprocità dello scambio automatico di informa- zioni e di conseguenza vanno iscritti nell’allegato A dell’Accordo SAI come giurisdizioni per le quali non si applica reciprocità. Concretamente ciò significa che a questi territori la Svizzera non fornisce informa- zioni relative a conti finanziari per quanto concerne imposte sul reddito, sugli utili, sul capitale e sulla

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sostanza, informazioni che riceverà tuttavia da parte di tali territori. Per questo motivo il criterio di confi- denzialità e sicurezza dei dati definito nel mandato di negoziazione del Consiglio federale riveste un’im- portanza limitata perché questi Stati partner e territori raccoglieranno e trasmetteranno alla Svizzera solo dati relativi ai conti di cittadini svizzeri. Pertanto, dal punto di vista della Svizzera, il criterio che prevede l’esistenza di adeguate possibilità di regolarizzazione non è determinante in riferimento a questi territori.

3.3.1.2 Bermuda

Creazione delle basi giuridiche necessarie In seno all’OCSE e al Forum globale le Bermuda si sono dichiarate favorevoli allo scambio automatico di informazioni e si sono impegnate come early adopter a introdurlo dal 2016 con un primo scambio di informazioni nel 2017. Mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull’assistenza ammini- strativa applicata nel Regno Unito è entrata in vigore anche nei territori britannici d’oltremare (nelle Bermuda il 1° marzo 2014). Il 20 aprile 2016 le Bermuda hanno inoltre firmato l’Accordo SAI. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore nel mese di luglio 2015 (cfr. Amendment of the International Cooperation [Tax Information Ex- change Agreements] Act 2005). Le Bermuda dispongono dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza ammi- nistrativa e dell’Accordo SAI.

3.3.1.3 Isole Vergini Britanniche

Creazione delle basi giuridiche necessarie In seno all’OCSE e al Forum globale le Isole Vergini Britanniche si sono dichiarate favorevoli allo scam- bio automatico di informazioni e si sono impegnate come early adopter a introdurlo dal 2016 con un primo scambio di informazioni nel 2017. Mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull’as- sistenza amministrativa applicata dal Regno Unito è entrata in vigore anche nei territori britannici d’ol- tremare (nelle Isole Vergini Britanniche il 1° marzo 2014). Il 29 ottobre 2014 le Isole Vergini Britanniche hanno inoltre firmato l’Accordo SAI. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore nel mese di dicembre 2015 (cfr. The Mutual Legal Assistance [Tax Matters] [Amendment] [No.2] Act, 2015). Le Isole Vergini Britanniche dispongono dun- que delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI.

3.3.1.4 Isole Cayman

Creazione delle basi giuridiche necessarie In seno all’OCSE e al Forum globale le Isole Cayman si sono dichiarate favorevoli allo scambio auto- matico di informazioni e si sono impegnate come early adopter a introdurlo dal 2016 con un primo scambio di informazioni nel 2017. Mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull’assi- stenza amministrativa applicata dal Regno Unito è entrata in vigore anche nei territori britannici d’oltre- mare (nelle Isole Cayman il 1° gennaio 2014). Il 29 ottobre 2014 le Isole Cayman hanno inoltre firmato l’Accordo SAI. Lo scambio di informazioni relative a conti finanziari (incluso lo scambio automatico di informazioni) è disciplinato dalla Tax Information Authority Law, alla quale sono allegati tutti gli accordi bilaterali e le convenzioni multilaterali. La legge risale al 1° settembre 2005 ed è stata revisionata nell’ot- tobre 2015 sulla base dell’Accordo SAI in vista dell’introduzione dello scambio automatico di informa- zioni (Tax Information Authority Law, Revision 2014; Tax Information Authority [International Tax Com- pliance] [Common Reporting Standard] Regulations, 2015). Lo SCC è stato recepito nel diritto interno mediante una norma ad hoc nel quadro della Tax Information Authority Law entrata in vigore il 16 ottobre 2015. Le Isole Cayman dispongono dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Ac- cordo SAI.

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3.3.1.5 Isole Turks e Caicos

Creazione delle basi giuridiche necessarie In seno all’OCSE e al Forum globale le Isole Turks e Caicos si sono dichiarate favorevoli allo scambio automatico di informazioni e si sono impegnate come early adopter a introdurlo dal 2016 con un primo scambio di informazioni nel 2017. Mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull’assi- stenza amministrativa applicata dal Regno Unito è entrata in vigore anche nei territori britannici d’oltre- mare (nelle Isole Turks e Caicos il 1° dicembre 2013). Il 29 ottobre 2014 le Isole Turks e Caicos hanno inoltre firmato l’Accordo SAI. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio auto- matico di informazioni sono attualmente in vigore (cfr. Tax Information [Exchange and Mutual Admini- strative Assistance] [Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters] Order 2014; The International Tax Compliance Regulation, 2016). Le Isole Turks e Caicos dispongono dunque delle ne- cessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Con- venzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI.

3.3.2 Barbados

Creazione delle basi giuridiche necessarie In seno all’OCSE e al Forum globale Barbados si è dichiarata favorevole allo scambio automatico di informazioni e si è impegnata come early adopter a introdurlo dal 2016 con un primo scambio di infor- mazioni nel 2017. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 28 ottobre 2015 ed è entrata in vigore il 1° novembre 2016. Il 29 ottobre 2015 Barbados ha inoltre firmato l’Accordo SAI. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni sono nel frattempo entrate in vigore (revisione dell’art. 83 dell’Income Tax Act). Confidenzialità e sicurezza dei dati in Barbados Il comitato di esperti del Forum globale ha valutato il livello di confidenzialità e protezione di dati garantito da Barbados e lo ha giudicato insufficiente. Ha pertanto predisposto un piano d’azione che prevede delle misure vincolanti che Barbados dovrà effettuare entro la fine del 2016. Al momento quindi Barba- dos non soddisfa le condizioni. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili in questi ambiti, si dovrà valutare un’introduzione dello scambio automatico di informazioni non reci- proco, il che significa che la Svizzera non fornirà nessuna informazione a Barbados (si veda il n. 1.3). L’accordo FATCA IGA secondo il modello 1 (scambio reciproco di informazioni) concluso tra Barbados e gli Stati Uniti è entrato in vigore il 25 settembre 2015. Preliminarmente all’accordo, l’IRS aveva valutato il livello di confidenzialità garantito da Barbados e lo ha giudicato sufficiente con alcune riserve. Poiché l’IRS aggiorna l’elenco degli Stati che garantiscono un adeguato livello di confidenzialità ai fini dello scambio reciproco di dati fiscali solo periodicamente, Barbados non vi figura ancora, ma dovrebbe es- servi inserita prossimamente. Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudi- cato conforme allo standard internazionale («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Barbados. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Barbados contengono una clausola di confiden- zialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. Oltre a questi atti normativi la legi- slazione fiscale barbadiana contempla altre disposizioni in materia di confidenzialità (sezioni 51 e 79

Income Tax Act). Nella gestione dei dati personali la Common Law riconosce taluni principi che possono essere fatti valere anche dinanzi a un tribunale di Barbados (diritto alla tutela della confidenzialità e della sfera privata). Barbados dispone inoltre con l’Electronic Transactions Act e il Computer Misuse Act di una propria legislazione sulla protezione dei dati che include gli standard internazionali minimi riconosciuti per una moderna protezione dei dati. Sulla base di tali disposizioni, a ogni persona viene riconosciuto il diritto di essere informata su tutti i dati che la riguardano, e sul relativo scopo, conservati a titolo infor- mativo negli archivi o nelle banche dati sia pubblici che privati. In linea di principio, i dati non possono essere raccolti né trasmessi a terzi senza previo consenso delle persone interessate. Esiste inoltre un organo di controllo (Commissioner) per la protezione dei dati.

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Regolarizzazione del passato in Barbados Attualmente il Parlamento di Barbados sta valutando l’introduzione di un’amnistia fiscale. Il programma di dichiarazione volontaria sarà presumibilmente applicabile per il periodo compreso tra il 15 settembre 2016 e il 15 febbraio 2017 e consentirà ai contribuenti di denunciare su base volontaria gli averi fino ad allora non dichiarati. Secondo fonti ufficiali, grazie a questa amnistia fiscale nessuna sanzione, interesse o altro tipo di onere dovuto fino al 14 settembre 2016 verrà imposto. L’amnistia è concessa per le impo- ste sul reddito, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte fondiarie.

3.3.3 Maurizio

Creazione delle basi giuridiche necessarie Come la Svizzera, anche Maurizio si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. Maurizio ha firmato sia la Convenzione sull’as- sistenza amministrativa sia l’Accordo SAI. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata fir- mata da Maurizio il 23 giugno 2015 ed è entrata in vigore il 1° dicembre 2015. L’Accordo SAI è stato firmato il 29 ottobre 2014. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio automa- tico di informazioni sono nel frattempo entrate in vigore (Income Tax Act, 1995, new Paragraph 5A of Section 76). Confidenzialità e sicurezza dei dati nella Repubblica di Maurizio Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto da Maurizio. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti. Il 27 dicembre 2013 Maurizio ha stipulato un accordo FATCA IGA secondo il modello 1a (scambio reci- proco di informazioni) con gli Stati Uniti. Preliminarmente all’accordo, l’IRS aveva valutato il livello di confidenzialità garantito da Maurizio e lo aveva giudicato sufficiente. Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudi- cato conforme allo standard internazionale («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Maurizio. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Maurizio contengono una clausola di confiden- zialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. Oltre a queste clausole la legisla- zione fiscale mauriziana contempla altre disposizioni in materia di confidenzialità (in particolare l’Income Tax Act, 1995, Section 154). Il Data Protection Act è entrato in vigore nel 2009 e contiene disposizioni concernente l’utilizzazione, il trattamento, l’accuratezza (diritto di rettifica) e il trasferimento (consenso obbligatorio delle persone in- teressate) di dati personali. Un commissioner assicura il rispetto di questi principi. Regolarizzazione del passato nella Repubblica di Maurizio Attualmente Maurizio non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione. In varie occasioni in

passato sono stati approntati programmi di questo genere, ad esempio il Voluntary Disclosure Incentive Scheme del 2007, che prevedeva in caso di dichiarazione volontaria che al contribuente interessato venissero applicati interessi (dello 0,5 % al mese) e imposte sanzionatorie minimi (al massimo il 5 % dell’importo dovuto), rinunciando ad avviare qualsiasi azione penale nei suoi confronti. A determinate condizioni le autorità possono decidere di rinunciare alla sanzione o di ridurla. La legislazione in vigore in Maurizio consente ai contribuenti di denunciare su base volontaria in qualsiasi momento i redditi e gli averi non dichiarati.

3.3.4 Seychelles

Creazione delle basi giuridiche necessarie Le Seychelles si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 (early adopter). In quest’ottica le Seychelles hanno firmato sia la Convenzione sull’assistenza amministrativa sia l’Accordo SAI. La Convenzione sull’assistenza ammini- strativa è stata firmata dalle Seychelles il 24 febbraio 2015 ed è entrata in vigore il 1° ottobre 2015. L’Accordo SAI è stato firmato il 14 maggio 2015. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni sono state istituite e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016 (cfr. S.I. 1 of 2015: The Revenue Administration [Common Reporting Standard] Regulations, 2015).

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Confidenzialità e sicurezza dei dati nelle Seychelles Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati nelle Seychelles. Il rapporto contiene una racco- mandazione riguardo alla gestione del rischio. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti. Il 28 maggio 2014 le Seychelles hanno firmato un accordo FATCA IGA secondo il modello 1b con gli Stati Uniti. Finora l’IRS non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità per le Seychelles in quanto l’accordo stipulato non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali. Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudi- cato conforme allo standard internazionale («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalle Seychelles. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalle Seychelles contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. La confidenzialità in mate- ria fiscale è disciplinata in termini generali all’articolo 11 del Revenue Commission Act, 2010. Le Seychelles non dispongono di alcuna legislazione specifica in materia di protezione dei dati (esiste un disegno di legge che, tuttavia, non è ancora stato approvato dal Parlamento). Regolarizzazione del passato nelle Seychelles Le Seychelles non hanno un programma di regolarizzazione del passato specifico. Secondo la prassi in vigore, un’eventuale dichiarazione volontaria di redditi e valori patrimoniali fino a quel momento non dichiarati permette di beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni previste dal Revenue Ad- ministration Act, 2015, (rinuncia alla cosiddetta «additional tax», che normalmente corrisponde al 10 % del valore degli averi non dichiarati, e riduzione delle multe, che normalmente ammontano a una per- centuale compresa tra il 25 e il 75 % dell’importo dovuto, a seconda della gravità della violazione, in quanto in presenza di una dichiarazione volontaria si suppone che la violazione non costituisca un reato intenzionale).

3.3.5 Uruguay

Creazione delle basi giuridiche necessarie Come la Svizzera, anche l’Uruguay si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. L’Uruguay ha sottoscritto la Convenzione sull’as- sistenza amministrativa il 1° giugno 2016 e la porrà in vigore il 1° gennaio 2017. L’Accordo SAI è stato firmato il 2 novembre 2016. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio auto- matico di informazioni (ley sobre la transparencia fiscal) sono state approvate dal Parlamento a fine novembre 2016 cosi che entraranno in vigore il 1° gennaio 2017. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Uruguay Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Uruguay. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti. L’Uruguay non ha concluso un accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS. Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudi- cato ampiamente conforme allo standard internazionale («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall’Uruguay. Tutti gli accordi fiscali conclusi dall’Uruguay contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. Oltre a questi atti normativi la legislazione fiscale uruguaiana contempla altre disposizioni in materia di confidenzialità (in particolare art. 47 della legge fiscale). Per quanto riguarda la protezione dei dati, l’Uruguay ha ottenuto dalla Commissione europea una deci- sione di adeguatezza in ottemperanza all’articolo 25 capoverso 6 della direttiva 95/46/CE, in cui si con- ferma che in quanto Paese terzo (come la Svizzera) l’Uruguay garantisce un adeguato livello di prote- zione dei dati. L’Uruguay figura nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che offrono un’adeguata protezione dei dati.

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Regolarizzazione del passato in Uruguay L’Uruguay non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione basato sulla dichiarazione vo- lontaria. Secondo la legislazione in vigore, un’eventuale dichiarazione volontaria di redditi e averi fino a quel momento non dichiarati comporta per il contribuente l’obbligo di pagare, oltre alle imposte do- vute, anche interessi e sanzioni. Resta escluso però il perseguimento penale.

4 Valutazione

Con gli Stati e territori della seconda serie di attivazioni bilaterali dello scambio automatico di informa- zioni, la rete di Stati partner risulta notevolmente rafforzata. Nel complesso gli Stati partner e i territori proposti nel quadro del presente progetto offrono le dovute garanzie in materia di confidenzialità e re- golarizzazione del passato. Tutti gli early adopter hanno messo in vigore le basi giuridiche necessarie per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni. Così anche i Paesi che si sono impegnati per il biennio 2017/2018 hanno emanato e introdotto le relative normative. In merito all’accesso al mercato, sono stati raggiunti risultati costruttivi con importanti Stati partner, nonostante questo aspetto non costituisca un elemento dello standard globale. Le istruzioni impartite nel mandato del Consiglio federale possono dirsi soddisfatte. La Svizzera continuerà a negoziare l’introduzione dello scambio automatico con altri possibili Stati partner che adempiono i requisiti previsti dallo standard globale.

5 Commento agli articoli dei decreti federali

I decreti federali del presente progetto contemplano le disposizioni illustrate di seguito. Art. 1 Con il presente articolo l’Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI che gli Stati e territori del presente progetto devono fi- gurare nell’elenco dei Paesi con i quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). L’Assemblea federale delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni devono essere scambiate (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla messa in vigore delle leggi federali e permette inoltre di tener conto delle procedure di approvazione relative alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, all’Ac- cordo SAI, alla LSAI e al presente progetto. Art. 2 L’atto che autorizza il Consiglio federale a iscrivere uno Stato nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni non stabilisce norme di diritto e deve quindi essere redatto sotto forma di decreto federale e non di legge (art. 163 cpv. 2 Cost.). Conformemente all’articolo 39 LSAI, l’Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice l’inclusione di uno Stato nell’elenco dell’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f Accordo SAI, ovvero non sottostà a referendum facoltativo.

6 Ripercussioni finanziarie, organizzative e sull’effettivo del

personale L’attivazione dello scambio automatico di informazioni con una seconda serie di Stati partner e territori non implica di per sé un aumento sostanziale degli oneri, poiché i provvedimenti di attuazione organiz- zativi, tecnici e in materia di personale necessari per l’introduzione dello scambio automatico erano già stati previsti nel quadro dell’entrata in vigore della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’Ac- cordo SAI e della LSAI. 8 Inoltre occorre segnalare che finora non sono disponibili valori empirici sull’at- tivazione dello scambio automatico di informazioni a livello tecnico (onboarding process) e pertanto, al momento, non è possibile prevedere se bisognerà ricorrere a maggiori risorse di personale.

8 Cfr. le relative spiegazioni contenute nel FF 2015 4467, in particolare 4544 seg., nonché nel FF 2016 5945, in particolare

5980 seg.

Per quanto concerne le ripercussioni fiscali occorre distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera destinate alle autorità fiscali di tali Paesi e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà da loro. Le comunicazioni inviate dalla Svizzera verso l’estero possono determinare minori introiti per Confederazione e Cantoni (riduzione degli utili del settore finanziario, minori entrate dall’im- posta preventiva). Viceversa, l’elemento di reciprocità dello scambio automatico di informazioni com- porta un potenziale aumento delle entrate per Confederazione e Cantoni derivante dagli averi ad oggi non dichiarati che cittadini svizzeri detengono presso istituti finanziari negli Stati partner.

7 Coordinamento dell’attuazione con i relativi responsabili

Contemporaneamente all’approvazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’Ac- cordo SAI e della LSAI da parte del Parlamento, il DFF ha redatto un’ordinanza e una direttiva sullo scambio automatico di informazioni. In questi lavori è stato coinvolto attivamente anche il settore finan- ziario. Allo scopo di affrontare questioni pratiche legate all’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, il DFF ha inoltre organizzato riunioni di lavoro, cui prenderanno parte anche rappresentanti del ramo finanziario.

8 Tempo necessario per l’attuazione a livello cantonale

Nel 2014 la Svizzera si è impegnata dinnanzi alla comunità internazionale a introdurre lo scambio au- tomatico di informazioni dal 1° gennaio 2017. Il nostro Paese ha approvato le basi giuridiche necessarie all’attuazione di questo progetto il 18 dicembre 2015. Le informazioni relative ai conti finanziari che sa- ranno state raccolte dalle istituzioni finanziare dichiaranti nel 2018 saranno scambiate in modo reciproco con gli Stati e i territori interessati dal presente progetto a partire dal 2019. Le autorità cantonali compe- tenti sono tenute a disciplinare e porre in atto le misure organizzative, tecniche e in materia di personale necessarie all’attuazione dello scambio automatico entro la prima trasmissione di dati con questi Stati e territori che avverrà nel 2019. La relativa raccolta dei dati non spetta ai Cantoni, ai quali sarà unica- mente consentito di accedere alle informazioni trasmesse dall’estero all’AFC nel quadro degli accordi applicabili.

9 Ripercussioni economiche

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati e i territori interessati dal presente progetto consente di dare concretezza al quadro globale di parità di condizioni. L’attuazione dello scam- bio automatico di informazioni con l’Argentina, il Brasile, l’India, il Messico, il Sudafrica, il Cile, Israele, la Nuova Zelanda, Andorra, le Isole Faroer, Groenlandia, Monaco, San Marino, Barbados, Bermuda, le Isole Vergini Britanniche, le Isole Cayman, Maurizio, le Seychelles, le Isole Turks e Caicos nonché l’Uruguay a partire dal 2018/2019 mira al rafforzamento della credibilità e dell’integrità della piazza fi- nanziaria svizzera a livello internazionale, al miglioramento della certezza del diritto e della sicurezza di pianificazione e, se rilevante, alla semplificazione dell’accesso al mercato per i fornitori svizzeri di servizi finanziari che operano a livello internazionale. Ciò non comporta alcuno svantaggio concorrenziale per i fornitori svizzeri di servizi finanziari, poiché anche le principali piazze finanziarie concorrenti si sono impegnate ad adottare lo standard per lo scambio automatico di informazioni e lo applicano. Si potrebbe addirittura affermare che i vantaggi concorrenziali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile, il capitale umano e le infrastrutture, acquisteranno in futuro un peso ancora maggiore, ripercuotendosi così positivamente sulla competitività della piazza finanziaria svizzera. Per quanto riguarda le ripercussioni economiche, con l’introduzione dello scambio automatico di infor- mazioni con i Paesi considerati dal presente progetto si dovrà tener conto dei costi supplementari che gli istituti finanziari interessati si troveranno a dover sostenere soprattutto durante la fase introduttiva. A lungo termine i processi di standardizzazione (ad es. lo scambio periodico dello stesso tipo di dati) dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi a carico degli istituti finanziari svizzeri. Tuttavia, non si può escludere che a seguito della regolarizzazione fiscale si verifichi una tendenziale diminuzione degli averi dei clienti esteri gestiti dagli istituti finanziari svizzeri. La fuga di capitali dovuta all’introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe mantenersi nei limiti, considerato che il processo di

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regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo dovrebbero essere soddisfatte. In questo contesto è ipotizzabile che, grazie ad adeguate possibilità di regolarizzazione del passato negli Stati e territori in questione, gli sviluppi nell’ambito dei redditi e patrimoni non dichiarati siano già in fase avanzata.

10 Programma di legislatura

Il progetto corrisponde all’indirizzo politico 1 «la Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità» e in particolare all’obiettivo 2 «la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività» del messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legisla- tura 2015–2019.

11 Aspetti giuridici

11.1 Costituzionalità

In ragione della loro natura politica e programmatica, le dichiarazioni congiunte costituiscono degli strumenti internazionali giuridicamente non vincolanti che non devono sottostare all’approvazione dell’Assemblea federale ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. e possono essere conclusi dal Consiglio federale nel quadro della sua competenza generale di gestione degli affari esteri secondo l’articolo 184 capoverso 1 Cost.. Per contro, gli avamprogetti di decreto federale che autorizzano il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento che i Paesi interessati dal presente progetto devono figu- rare nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). Gli avamprogetti di decreto federale si fondano sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza negli affari esteri.

11.2 Conformità con il diritto internazionale

Con diversi Stati partner citati nel presente progetto la Svizzera ha già concluso convenzioni per evi- tare la doppia imposizione (CDI) o accordi sullo scambio di informazioni in ambito fiscale (TIEA). Le CDI sono accomunate dal fatto di limitare i diritti di imposizione della Svizzera e dei suoi Stati partner allo scopo di evitare le doppie imposizioni. Di regola esse contengono anche una clausola concer- nente lo scambio di informazioni. Anche i TIEA prevedono una disposizione sullo scambio di informa- zioni in materia fiscale. Stato Tipo di accordo In vigore dal Argentina CDI 27 novembre 2015 Brasile TIEA Firmato il 23 novembre 2015 India CDI 7 ottobre 2011 Messico CDI 23 dicembre 2010 Sudafrica CDI 27 gennaio 2009 Cile CDI 5 maggio 2010 Israele CDI 22 dicembre 2003 Nuova Zelanda CDI 21 novembre 1981 Andorra TIEA 27 luglio 2015 Isole Faroer CDI 29 novembre 2010 Groenlandia TIEA 22 luglio 2015 San Marino TIEA 20 luglio 2015 Barbados CDI 23 febbraio 1955 Isole Vergini CDI 1° gennaio 1961 (estensione della precedente CDI con il Britanniche Regno Unito) Seychelles TIEA 10 agosto 2015 Uruguay CDI 28 dicembre 2011

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Con Monaco, Bermuda, le Isole Cayman, Maurizio e le Isole Turks e Caicos la Svizzera non ha ad oggi concluso nessuna convenzione fiscale su base bilaterale. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica le CDI e i TIEA esistenti tra la Svizzera e ciascuno degli Stati e territori interessati dal presente progetto. La Svizzera e questi Paesi potranno effettuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’Accordo SAI e dell’attivazione bilaterale oggetto del presente rapporto. La Convenzione sull’assistenza amministrativa costituisce inoltre una base giuridica per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio di informazioni spontaneo in conformità con lo stan- dard dell’OCSE. In questo modo si allarga notevolmente il gruppo di Stati con cui poter scambiare su domanda informazioni di natura fiscale.

11.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 Cost., gli atti che non contengono norme di diritto sono emanati sotto forma di decreto federale. Secondo l’articolo 39 LSAI l’Assemblea federale approva l’in- clusione di uno Stato nell’elenco dell’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f Accordo SAI me- diante decreto federale semplice, il quale non sottostà a referendum facoltativo.

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12 Allegati

Allegato 1: Dichiarazione congiunta con l’Argentina

Dichiarazione congiunta

La Confederazione Svizzera

e

la Repubblica Argentina

considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina,

desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Con- federazione Svizzera e la Repubblica Argentina,

hanno convenuto quanto segue:

1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre per il periodo di rendicontazione dal 2018 il re- ciproco scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2019).

Questo fermo restando che: a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fi- scale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni; b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; c) la notifica di cui alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le disposizioni giuridiche necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni sono in vigore; d) la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina abbiano informato il Segretariato dell’Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informa- zioni sulla base dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio au- tomatico di informazioni relative a Conti Finanziari.

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2. Entrambe le Giurisdizioni applicano le norme concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati conformemente agli standard internazionali.

3. Entrambe le Giurisdizioni si informano reciprocamente su tutti gli sviluppi rilevanti nell’attua- zione dello standard comune di comunicazione elaborato dall’OCSE nelle rispettive legislazioni in- terne.

4. Ciascuna Giurisdizione conferma di avere informato l’altra Giurisdizione sulle possibilità a di- sposizione delle persone che procedono a una dichiarazione volontaria delle loro attività finanziarie al fine di consentire una transizione ordinata verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

5. Entrambe le Giurisdizioni riconoscono l’importanza e il potenziale degli investimenti e dei ser- vizi finanziari transfrontalieri. Ribadiscono l’intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dia- logo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie.

Firmata in due esemplari a Buenos Aires il 16 novembre 2016.

Per la Confederazione Svizzera: Per la Repubblica Argentina:

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Allegato 2: Dichiarazione congiunta con il Brasile

Dichiarazione congiunta

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera, rappresentato dal Segretario di Stato per le questioni finanziari internazionali,

e

il Ministero delle finanze della Repubblica federative del Brasile, rappresentato dal Direttore generale,

considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federative del Brasile,

desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Con- federazione Svizzera e la Repubblica federative del Brasile,

consapevoli delle esigenze imposte dalle procedure legislative nazionali applicabili,

hanno convenuto quanto segue:

1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre per il periodo di rendicontazione dal 2018 il re- ciproco scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2019).

Questo fermo restando che: a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fi- scale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni; b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; c) la notifica di cui alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le disposizioni giuridiche necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni sono in vigore;

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d) la Confederazione Svizzera e la Repubblica federative del Brasile abbiano informato il Segre- tariato dell’Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente in- formazioni sulla base dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scam- bio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari.

2. Entrambe le Giurisdizioni applicano le norme concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati conformemente agli standard internazionali.

3. Entrambe le Giurisdizioni si informano reciprocamente su tutti gli sviluppi rilevanti nell’attua- zione dello standard comune di comunicazione elaborato dall’OCSE nelle rispettive legislazioni in- terne.

4. Ciascuna Giurisdizione conferma di avere informato l’altra Giurisdizione sulle possibilità a di- sposizione delle persone che procedono a una dichiarazione volontaria delle loro attività finanziarie al fine di consentire una transizione ordinata verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

5. Entrambe le Giurisdizioni riconoscono l’importanza e il potenziale degli investimenti e dei ser- vizi finanziari transfrontalieri. Ribadiscono l’intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dia- logo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie.

Firmata in due esemplari a Brasilia il 18 novembre 2016.

Per il Dipartimento federale delle finanze Per il Ministero delle finanze della della Confederazione Svizzera: Repubblica federative del Brasile:

Jörg Gasser Eduardo Refinetti Guardia Segretario di Stato per le questioni Direttore generale finanziari internazionali

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Allegato 3: Dichiarazione congiunta con l’India

Dichiarazione congiunta

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo dell’India

considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India,

desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India,

hanno convenuto quanto segue:

1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre per il periodo di rendicontazione dal 2018 il re- ciproco scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2019).

Questo fermo restando che: a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fi- scale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni; b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; c) la notifica di cui alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le disposizioni giuridiche necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni sono in vigore; d) la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India abbiano informato il Segretariato dell’Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informa- zioni sulla base dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio au- tomatico di informazioni relative a Conti Finanziari.

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2. Entrambe le Giurisdizioni applicano le norme concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati conformemente agli standard internazionali.

3. Entrambe le Giurisdizioni si informano reciprocamente su tutti gli sviluppi rilevanti nell’attua- zione dello standard comune di comunicazione elaborato dall’OCSE nelle rispettive legislazioni in- terne.

4. Ciascuna Giurisdizione conferma di avere informato l’altra Giurisdizione sulle possibilità a di- sposizione delle persone che procedono a una dichiarazione volontaria delle loro attività finanziarie al fine di consentire una transizione ordinata verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

5. Entrambe le Giurisdizioni riconoscono l’importanza e il potenziale degli investimenti e dei ser- vizi finanziari transfrontalieri. Ribadiscono l’intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dia- logo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie.

Firmata in due esemplari a Nuova Delhi il 22 novembre 2016.

Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo dell’India:

Gilles Roduit Sushil Chandra Incaricato d’affari a. i. per la Svizzera Presidente del Comitato centrale per le tasse dirette Ministero delle finanze

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Allegato 4: Dichiarazione congiunta con il Messico

Dichiarazione congiunta

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera, tramite l’Ambasciata svizzera nel Messico,

e

il Ministero delle finanze e del credito pubblico del Messico, tramite il servizio dell’amministrazione fi- scale,

considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti messicani,

desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Con- federazione Svizzera e gli Stati Uniti messicani,

hanno convenuto quanto segue:

1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre per il periodo di rendicontazione dal 2018 il re- ciproco scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2019).

Questo fermo restando che: a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fi- scale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni; b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; c) la notifica di cui alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le disposizioni giuridiche necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni sono in vigore; d) la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti messicani abbiano informato il Segretariato dell’Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informa- zioni sulla base dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio au- tomatico di informazioni relative a Conti Finanziari.

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2. Entrambe le Giurisdizioni ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la sicu- rezza dei dati in vigore nell’altra Giurisdizione.

3. Entrambe le Giurisdizioni si informano reciprocamente su tutti gli sviluppi rilevanti nell’attua- zione dello standard comune di comunicazione elaborato dall’OCSE nelle rispettive legislazioni in- terne.

4. Ciascuna Giurisdizione conferma di avere informato l’altra Giurisdizione sulle possibilità a di- sposizione delle persone che procedono a una dichiarazione volontaria delle loro attività finanziarie al fine di consentire una transizione ordinata verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

5. Entrambe le Giurisdizioni riconoscono l’importanza e il potenziale degli investimenti e dei ser- vizi finanziari transfrontalieri. Ribadiscono l’intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dia- logo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie.

Firmata in due esemplari a Città del Messico il 18 novembre 2016.

Per il Dipartimento federale delle finanze della Per il Ministero delle finanze e del credito pub- Confederazione Svizzera, tramite l’Ambasciata blico del Messico, tramite il servizio dell’ammini- svizzera nel Messico: strazione fiscale:

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Allegato 5: Dichiarazione congiunta con il Sudafrica

Dichiarazione Congiunta

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica del Sudafrica

considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudafrica,

desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Con- federazione Svizzera e la Repubblica del Sudafrica,

hanno convenuto quanto segue:

1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre per il periodo di rendicontazione dal 2018 il re- ciproco scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2019).

Questo fermo restando che: a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fi- scale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni; b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; c) la notifica di cui alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le disposizioni giuridiche necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni sono in vigore; d) la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudafrica abbiano informato il Segretariato dell’Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informa- zioni sulla base dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio au- tomatico di informazioni relative a Conti Finanziari.

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2. Entrambe le Giurisdizioni applicano le norme concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati conformemente agli standard internazionali.

3. Entrambe le Giurisdizioni si informano reciprocamente su tutti gli sviluppi rilevanti nell’attua- zione dello standard comune di comunicazione elaborato dall’OCSE nelle rispettive legislazioni in- terne.

4. Ciascuna Giurisdizione conferma di avere informato l’altra Giurisdizione sulle possibilità a di- sposizione delle persone che procedono a una dichiarazione volontaria delle loro attività finanziarie al fine di consentire una transizione ordinata verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

5. Entrambe le Giurisdizioni riconoscono l’importanza e il potenziale degli investimenti e dei ser- vizi finanziari transfrontalieri. Ribadiscono l’intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dia- logo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie.

Firmata in due esemplari a Pretoria il 24 novembre 2016.

Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo della Repubblica del Sudafrica:

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Allegato 6: Dichiarazione congiunta con Israele

Dichiarazione congiunta

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo di Israele

considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e lo Stato d’Israele,

desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Con- federazione Svizzera e lo Stato d’Israele,

hanno convenuto quanto segue:

1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre per il periodo di rendicontazione dal 2018 il re- ciproco scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2019).

Questo fermo restando che: a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fi- scale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni; b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; c) la notifica di cui alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le disposizioni giuridiche necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni sono in vigore; d) la Confederazione Svizzera e lo Stato d’Israele abbiano informato il Segretariato dell’Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di infor- mazioni relative a Conti Finanziari.

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2. Entrambe le Giurisdizioni applicano le norme concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati conformemente agli standard internazionali.

3. Entrambe le Giurisdizioni si informano reciprocamente su tutti gli sviluppi rilevanti nell’attua- zione dello standard comune di comunicazione elaborato dall’OCSE nelle rispettive legislazioni in- terne.

4. Ciascuna Giurisdizione conferma di avere informato l’altra Giurisdizione sulle possibilità a di- sposizione delle persone che procedono a una dichiarazione volontaria delle loro attività finanziarie al fine di consentire una transizione ordinata verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

5. Entrambe le Giurisdizioni riconoscono l’importanza e il potenziale degli investimenti e dei ser- vizi finanziari transfrontalieri. Ribadiscono l’intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dia- logo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie.

Firmata in due esemplari a Gerusalemme il 27 novembre 2016.

Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo di Israele:

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Allegato 7: Dichiarazione congiunta con la Nuova Zelanda

Dichiarazione congiunta

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Nuova Zelanda

considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda,

desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Con- federazione Svizzera e la Nuova Zelanda,

hanno convenuto quanto segue:

1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre per il periodo di rendicontazione dal 2018 il re- ciproco scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2019).

Questo fermo restando che: a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fi- scale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni; b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; c) la notifica di cui alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le disposizioni giuridiche necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni sono in vigore; d) la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda abbiano informato il Segretariato dell’Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di infor- mazioni relative a Conti Finanziari.

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2. Entrambe le Giurisdizioni applicano le norme concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati conformemente agli standard internazionali.

3. Entrambe le Giurisdizioni si informano reciprocamente su tutti gli sviluppi rilevanti nell’attua- zione dello standard comune di comunicazione elaborato dall’OCSE nelle rispettive legislazioni in- terne.

4. Ciascuna Giurisdizione conferma di avere informato l’altra Giurisdizione sulle possibilità a di- sposizione delle persone che procedono a una dichiarazione volontaria delle loro attività finanziarie al fine di consentire una transizione ordinata verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

Firmata in due esemplari a Wellington il 2 dicembre 2016.

Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo della Nuova Zelanda:

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Allegato 8: Dichiarazione congiunta con San Marino

Dichiarazione congiunta

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo di San Marino,

considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di San Ma- rino,

desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Con- federazione Svizzera e la Repubblica di San Marino,

hanno convenuto quanto segue:

1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre per il periodo di rendicontazione dal 2018 il re- ciproco scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2019).

Questo fermo restando che: a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fi- scale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni; b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; c) la notifica di cui alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le disposizioni giuridiche necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni sono in vigore; d) la Confederazione Svizzera e la Repubblica di San Marino abbiano informato il Segretariato dell’Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informa- zioni sulla base dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio au- tomatico di informazioni relative a Conti Finanziari.

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2. Entrambe le Giurisdizioni applicano le norme concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati conformemente agli standard internazionali.

3. Entrambe le Giurisdizioni si informano reciprocamente su tutti gli sviluppi rilevanti nell’attua- zione dello standard comune di comunicazione elaborato dall’OCSE nelle rispettive legislazioni in- terne.

4. Ciascuna Giurisdizione conferma di avere informato l’altra Giurisdizione sulle possibilità a di- sposizione delle persone che procedono a una dichiarazione volontaria delle loro attività finanziarie al fine di consentire una transizione ordinata verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

Firmata in due esemplari a Roma il 30 novembre 2016.

Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo di San Marino:

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Allegato 9: Dichiarazione congiunta con l’Uruguay

Dichiarazione congiunta

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera

e

il Ministero dell’economia e delle finanze della Repubblica orientale dell’Uruguay

considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica orientale dell’Uruguay,

desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Con- federazione Svizzera e la Repubblica orientale dell’Uruguay,

hanno convenuto quanto segue:

1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre per il periodo di rendicontazione dal 2018 il re- ciproco scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2019).

Questo fermo restando che: a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fi- scale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni; b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; c) la notifica di cui alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le disposizioni giuridiche necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni sono in vigore; d) la Confederazione Svizzera e la Repubblica orientale dell’Uruguay abbiano informato il Segre- tariato dell’Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente in- formazioni sulla base dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scam- bio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari.

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2. Entrambe le Giurisdizioni applicano le norme concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati conformemente agli standard internazionali.

3. Entrambe le Giurisdizioni si informano reciprocamente su tutti gli sviluppi rilevanti nell’attua- zione dello standard comune di comunicazione elaborato dall’OCSE nelle rispettive legislazioni in- terne.

4. Ciascuna Giurisdizione conferma di avere informato l’altra Giurisdizione sulle possibilità a di- sposizione delle persone che procedono a una dichiarazione volontaria delle loro attività finanziarie al fine di consentire una transizione ordinata verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

Firmata in due esemplari a Montevideo il 18 novembre 2016.

Per il Dipartimento federale delle finanze della Per il Ministero dell’economia e delle finanze Confederazione Svizzera: della Repubblica orientale dell’Uruguay:

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Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 | Lexipedia | Lexipedia