Dipartimento federale delle finanze DFF
21 dicembre 2016
Revisione dell’ordinanza sull’IVA (AP-OIVA)
Rapporto esplicativo
1. Situazione iniziale
Il 30 settembre 2016 le Camere federali hanno approvato la revisione parziale della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (di seguito rev-LIVA; FF 2016 6869) nella votazione finale. Il termine di referendum scade il 19 gennaio 2017. La revisione della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (legge sull’IVA) è stata dettata soprattutto dalla volontà di eliminare gli svantaggi concorrenziali che le imprese svizzere subiscono ri- spetto alle loro concorrenti estere a causa dell’imposta sul valore aggiunto. Essa contiene inoltre numerosi adeguamenti che si sono resi necessari in base alle esperienze acquisite con la revisione totale della legge sull’IVA entrata in vigore nel 2010. In virtù dell’articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1 spetta al Consiglio federale emanare le disposizioni esecutive necessarie all’applicazione delle disposizioni di legge. Per di più, singole disposizioni della riveduta legge sull’IVA incaricano il Consiglio fe- derale di disciplinare i dettagli in diversi ambiti (p. es. art. 24a cpv. 4 e 76d rev-LIVA). Il Con- siglio federale coglie inoltre questa occasione per chiarire altri ambiti della vigente ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (ordinanza sull’IVA, OIVA) al fine di eliminare de- terminate imprecisioni. L’Esecutivo stabilisce la data dell’entrata in vigore della revisione della legge sull’IVA e della relativa ordinanza. La data prevista è il 1° gennaio 2018.
2. Punti essenziali del progetto
L’ordinanza contiene norme dettagliate sull’inizio e sulla fine dell’assoggettamento, per il quale sarà ora determinante la cifra d’affari realizzata da un’impresa a livello mondiale e non più soltanto quella realizzata sul territorio svizzero. Si statuisce tra l’altro che le imprese che sul territorio svizzero forniscono esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta non sono tenute ad annunciare l’inizio dell’assoggettamento. L’ordinanza precisa inoltre che le imprese di vendita per corrispondenza che saranno assoggettate all’imposta in Svizzera in ragione del loro grosso volume di invii transfrontalieri esenti dall’imposta sull’importazione dovranno applicare l’IVA a tutte le loro forniture. Se in questi casi è dovuta l’imposta sull’importazione, questa potrà essere dedotta come imposta precedente secondo le normali regole. I giornali, le riviste e i libri elettronici che saranno imponibili all’aliquota ridotta sono definiti
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nell’ordinanza. In tal modo li si distingue da altre prestazioni di servizi in materia d’informatica che continuano a essere tassate all’aliquota normale, come l’accesso a pagamento a una banca dati. L’ordinanza descrive in dettagli quali oggetti sono considerati da collezione, ovvero oggetti d’arte, d’antiquariato e simili. In caso di acquisto di oggetti di questo genere l’imposta precedente fittizia non sarà più deducibile, mentre in caso di rivendita sarà applicabile l’imposizione dei margini. Infine, l’ordinanza contiene anche precisazioni in merito al rendiconto secondo il metodo del- le aliquote saldo e delle aliquote forfetarie.
3. Commento alle singole disposizioni
Art. 3, rubrica, cpv. 1 e 3 I punti essenziali della dichiarazione d’adesione sono ora disciplinati a livello di legge, ovvero all’articolo 7 capoverso 3 lettera a della rev-LIVA. Di conseguenza viene ora fatto rimando a questa disposizione. L’attuale capoverso 1 può essere abrogato, in quanto il suo contenuto normativo è stato por- tato a livello di legge con l’articolo 7 capoverso 3 lettera a rev-LIVA. Capoverso 3: il contenuto normativo del primo periodo è stato ripreso nella rev-LIVA all’articolo 7 capoverso 3 lettera a, seconda parte del periodo. Il vigente primo periodo può pertanto essere abrogato. L’abrogazione del primo periodo rende necessaria una modifica redazionale del secondo periodo. Se nel caso specifico al momento dell’importazione la fat- tura non è ancora disponibile, si può rinunciare all’applicazione della dichiarazione d’adesione anche in presenza di un altro giustificativo del valore per l’imposizione doganale.
Art. 4 La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano.
Art. 4a Il capoverso 1 definisce il momento esatto a partire dal quale il luogo della fornitura secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettera b rev-LIVA è considerato sito in territorio svizzero. Ciò è il ca- so a partire dal momento in cui è raggiunta una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi con tanti piccoli invii che in ragione dell’ammontare irrilevante sono esenti dall’imposta sull’importazione. Da quel momento l’impresa estera è assoggettata in Svizzera, in quanto sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 10 LIVA: l’impresa esegue ora prestazioni sul territorio svizzero (art. 10 cpv. 1 lett. a rev-LIVA) e a livello mondiale realizza una cifra d’affari di 100 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta (art. 10 cpv. 2 lett. a rev-LIVA). A partire da quel momento i suddetti piccoli invii transfrontalieri desti- nati alla clientela svizzera dovranno essere fatturati applicando l’IVA svizzera. Il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi per i piccoli invii esenti dall’imposta sull’importazione secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettera b rev-LIVA si applica anche alle imprese che in virtù dell’articolo 10 rev-LIVA sono già iscritte nel registro dei contribuenti IVA svizzero o del Liechtenstein e che ora forniscono anche beni di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera b rev-LIVA, per esempio a seguito dell’assunzione di un’azienda o dell’apertura di un nuovo settore di attività. Il luogo della fornitura per i piccoli invii transfrontalieri è considerato sito in territorio svizzero solo a partire dal momento in cui viene raggiunto, con tali piccoli invii, il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi, ragion per cui tutte le forniture successive dovranno essere tassate sul territorio svizzero. Le imprese che sono già assoggettate in virtù dell’articolo 10 rev-LIVA non devono effettuare alcuna conversione o proiezione delle cifre d’affari realizzate con dei piccoli invii.
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Ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 lettera b rev-LIVA non è possibile chiedere l’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA prima di aver raggiunto il limite determinante della cifra d’affari per questo tipo di forniture. Esiste però la possibilità di assoggettarsi all’IVA ricorrendo alla «dichiarazione d’adesione estero» in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 lettera a rev-LIVA per la fornitura di beni dall’estero in territorio svizzero. Capoverso 2: se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera b rev- LIVA, è considerato sito in territorio svizzero non solo il luogo della fornitura dei piccoli invii di per sé esenti dall’imposta sull’importazione, ma in generale quello di tutte le forniture di quel- la stessa impresa provenienti dall’estero e destinate al territorio svizzero. L’impresa estera deve importare i beni a proprio nome e l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ri- scuote da quest’ultima l’imposta sull’importazione. Da parte sua, l’impresa può in linea di principio dedurre l’imposta precedente per l’ammontare dell’imposta sull’importazione. Altri- menti si verificherebbe un doppio carico impositivo per il destinatario della fornitura sul terri- torio svizzero tanto da parte dell’AFD quanto da parte dell’impresa estera. Il capoverso 2 serve a evitare che ciò accada. Il capoverso 2 non ha alcun effetto per le imprese che al momento dell’importazione dispon- gono già di una «dichiarazione d’adesione estero» ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 lette- ra a rev-LIVA. Capoverso 3: nel momento in cui la cifra d’affari di 100 000 franchi all’anno non viene più raggiunta con i piccoli invii esenti dall’imposta sull’importazione, l’impresa con sede all’estero può comunicare all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), entro la fine del pe- riodo fiscale in corso, la sua volontà di rinunciare nell’anno successivo all’imposizione delle forniture transfrontaliere. In tal caso, a partire dall’inizio dell’anno successivo il luogo della fornitura di tali piccoli invii torna a essere nuovamente sito all’estero. Se l’impresa non è as- soggettata sul territorio svizzero per un qualche altro motivo (art. 10 rev-LIVA), sulla base della comunicazione fatta si procederà alla sua cancellazione dal registro dei contribuenti. In assenza di comunicazione di rinuncia, l’impresa resta assoggettata e deve fatturare tutte le forniture transfrontaliere destinate alla clientela svizzera applicando l’IVA.
Art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 lett. h La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo francese.
Art. 6a cpv. 1 La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo francese.
Art. 8 Il capoverso 1 può essere abrogato in quanto il rapporto con il territorio svizzero necessario ai fini dell’assoggettamento è ora disciplinato a livello di legge (art. 10 cpv. 1 rev-LIVA). Capoverso 2: dall’articolo 7 capoverso 3 lettera a rev-LIVA si evince chiaramente che con l’utilizzo della «dichiarazione d’adesione estero» il luogo della fornitura viene trasferito sul territorio svizzero e la fornitura è quindi considerata come effettuata sul territorio svizzero. Il vigente capoverso 2, che sancisce questo concetto a livello di ordinanza, può di conseguen- za essere abrogato.
Art. 9 Il principio finora sancito nell’articolo 9, secondo cui l’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 29 capoversi 2 e 3 LIVA costituiscono un’attività imprenditoriale, è stato ora sancito a livello di legge nell’articolo 10 capoverso 1ter rev-LIVA. Il vigente articolo 9 può pertanto essere abrogato. Il contenuto normativo dell’attuale articolo 11 è sistematicamente riportato esattamente nel nuovo articolo 9. Questo articolo è stato inoltre adeguato sulla scia delle modifiche apportate con la revisione della legge sull’IVA. Il vigente articolo 11 può pertanto essere abrogato. 3/22
Capoversi 1 e 2: lo scopo dell’esenzione dall’assoggettamento è di sgravare le piccole im- prese dall’onere amministrativo. L’assoggettamento è immediato, se è sicuro che un’impresa con sede in territorio svizzero raggiungerà, entro 12 mesi, il limite della cifra d’affari stabilito per l’esenzione dall’assoggettamento già al momento dell’avvio dell’attività o della sua estensione mediante assunzione di un’azienda o apertura di un nuovo settore d’attività. In questo caso non sarà necessaria alcuna nuova valutazione dopo non più di tre mesi. Se per contro risulta impossibile prevedere in anticipo quale sarà l’andamento della cifra d’affari nei successivi 12 mesi, dopo tre mesi al massimo sarà necessario effettuare una nuova valutazione. Di norma, le esperienze raccolte in questo lasso di tempo consentono di fare una stima più precisa della cifra d’affari potenziale e quindi dell’assoggettamento. Per determinare il momento in cui termina l’esenzione dall’assoggettamento è previsto un diritto di scelta. In questo modo si vuole tenere conto del fatto che, alla luce dell’esperienza acqui- sita, l’imposta sul valore aggiunto applicata a prestazioni già fatturate potrà difficilmente es- sere riscossa. D’altro canto, per motivi legati alla deduzione dell’imposta precedente, può essere interessante essere assoggettato già dal momento dell’avvio dell’attività. Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 11 capoverso 1. Esso disciplina, da un canto, la fine dell’esenzione dall’assoggettamento delle piccole imprese che per uno o più anni hanno beneficiato dello sgravio amministrativo e che grazie a una continua crescita hanno raggiun- to il limite della cifra d’affari. D’altro canto disciplina i casi in cui il limite della cifra d’affari è stato raggiunto già durante il primo esercizio, contrariamente alle previsioni di cui ai capover- si 1 e 2. Se il primo esercizio conta meno di 12 mesi, la cifra d’affari deve essere riportata su un anno intero.
Art. 9a L’attuale articolo 9a viene abrogato, in quanto il suo contenuto normativo risulta ora chiara- mente dalla legge stessa. L’esenzione fiscale ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA per le imprese che effettuano forniture soggette in via sussidiaria all’imposta sull’acquisto è stata cancellata nella rev-LIVA. Di conseguenza, solamente le imprese con sede all’estero che forniscono esclusivamente prestazioni di servizi imponibili nel luogo del destinatario sul territorio svizzero continuano a rimanere esenti dall’assoggettamento indi- pendentemente dal limite della cifra d’affari di 100 000 franchi. L’esenzione e la fine dell’esenzione dall’assoggettamento per le imprese estere sono ora disciplinate all’articolo 9a. Capoversi 1 e 2: per le imprese con sede all’estero il rapporto con il territorio svizzero si crea nel momento in cui esse eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero (art. 14 cpv. 1 lett. b rev-LIVA). Lo scopo dell’esenzione dall’assoggettamento è di sgravare le piccole imprese dall’onere amministrativo. L’assoggettamento è immediato, se è sicuro che al momento della prima fornitura di una prestazione sul territorio svizzero l’impresa con sede in territorio svizzero raggiungerà, entro 12 mesi, il limite della cifra d’affari di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a rev-LIVA per l’esenzione dall’assoggettamento. In questo caso non sarà necessaria alcuna nuova valutazione dopo non più di tre mesi. Se per contro risulta impossibile prevedere in anticipo quale sarà l’andamento della cifra d’affari nell’arco dei successivi 12 mesi, dopo tre mesi sarà necessario effettuare una nuova valutazione. Di norma, le esperienze raccolte in questo lasso di tempo consentono di fare una stima più precisa della cifra d’affari potenziale e quindi dell’assoggettamento. Per deter- minare il momento in cui termina l’esenzione dall’assoggettamento è previsto un diritto di scelta. In questo modo si vuole tenere conto del fatto che, alla luce dell’esperienza acquisita, l’imposta sul valore aggiunto applicata a prestazioni già fatturate potrà difficilmente essere riscossa. D’altro canto, per motivi legati alla deduzione dell’imposta precedente, può essere interessante registrarsi come contribuente già al momento della prima fornitura di una pre- stazione sul territorio svizzero.
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Il capoverso 3 disciplina, da un canto, la fine dell’esenzione dall’assoggettamento delle pic- cole imprese che per uno o più anni hanno beneficiato dello sgravio amministrativo e che grazie a una continua crescita hanno raggiunto il limite della cifra d’affari. D’altro canto disci- plina i casi in cui il limite della cifra d’affari è stato raggiunto già durante il primo esercizio, contrariamente alle previsioni di cui ai capoversi 1 e 2. Se il primo esercizio conta meno di 12 mesi, la cifra d’affari deve essere riportata su un anno intero.
Art. 10 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. c La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano.
Art. 11 Si vedano le spiegazioni all’articolo 9.
Art. 13 Per motivi di tecnica legislativa il contenuto normativo di questa disposizione è ora ripreso all’articolo 38b.
Art. 14 n. 6, 9 e 15 Il numero 6 può essere abrogato, perché gli organismi agricoli d’intervento di collettività pub- bliche in esso citati in pratica non esistono più. La modifica del numero 9 è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano. La modifica del numero 15 è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo france- se.
Art. 15 La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo francese.
Art. 18 cpv. 3 lett. b La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo francese.
Art. 20 cpv. 2 e 3 La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo francese.
Art. 32 Secondo l’attuale articolo 32 non è possibile applicare la regola delle combinazioni disciplina- to nell’articolo 19 capoverso 2 LIVA per determinare se, per una combinazione di prestazioni, il luogo della prestazione si trova in territorio svizzero o all’estero. Il Consiglio federale voleva sancire questa disposizione dell’ordinanza nella legge, ma il legislatore ha respinto l’integrazione dell’articolo 19 capoverso 2 LIVA proposta dal Consiglio federale. Si può quindi concluderne che l’articolo 19 capoverso 2 LIVA si applica per analogia anche alle combina- zioni di prestazioni in cui una parte delle prestazioni è fornita sul territorio svizzero e un’altra parte all’estero. Quindi se almeno il 70 per cento delle prestazioni di una combinazione è fornito all’estero, nel rendiconto per l’AFC la prestazione fornita sul territorio svizzero può essere trattata come quella fornita all’estero. Questo concetto viene precisato con il nuovo articolo 32.
Art. 36 cpv. 1 Il contenuto normativo dell’attuale capoverso 1 è stato portato a livello di legge con l’articolo 21 capoverso 2 numero 14 lettera b rev-LIVA. L’attuale capoverso 1 può pertanto essere abrogato.
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Art. 37 Il concetto delle assicurazioni sociali contenuto nell’articolo 21 capoverso 2 numero 18 lette- ra b rev-LIVA include i cinque settori seguenti: la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (sistema dei tre pilastri), la tutela dalle conseguenze di una malattia e di un infor- tunio, le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, l’assicurazione contro la disoccupazione e gli assegni familiari. In questo modo la parità di trattamento di tutti gli enti previdenziali è ora disciplinata a livello di legge. L’indicazione a titolo di esempio di singoli rami assicurativi nell’OIVA non è pertanto più necessaria. L’attuale articolo 37 può pertanto essere abrogato.
Art. 38 L’attuale articolo 38 può essere abrogato, perché il suo contenuto normativo è stato portato a livello di legge; i capoversi 1 e 3 dell’articolo 21, il capoverso 2 numero 28 lettera a rev-LIVA e il capoverso 2 dell’articolo 21, il capoverso 6 rev-LIVA. Capoverso 1: poco importa se la collettività pubblica detiene direttamente la società di diritto pubblico o privato o indirettamente tramite una società di diritto pubblico o privato detenuta dalla stessa collettività pubblica. L’importante è che né altre collettività pubbliche né privati detengano partecipazioni della società. Capoverso 2: quanto disposto al capoverso 1 si applica per analogia anche agli istituti e alle fondazioni alla cui fondazione la collettività pubblica era direttamente o indirettamente coin- volta. Anche in questo caso, è importante che né altre collettività pubbliche né privati dete- nessero partecipazioni della società.
Art. 38a La revisione dell’esclusione dall’imposta per le collettività pubbliche (art. 21 cpv. 2 n. 28 lett. b e c rev-LIVA) ha come obiettivo di sgravare fiscalmente la collaborazione tra collettività pubbliche. L’articolo 38a permette di garantire che tutte le società di diritto pubblico o privato che adempiono compiti comuni beneficino dell’esclusione dall’imposta, indipendentemente dal fatto che siano detenute dalle collettività pubbliche stesse e/o dalle loro unità organizzati- ve (cpv. 1). La stessa esclusione si applica anche agli istituti e alle fondazioni che sono stati fondati da collettività pubbliche e/o dalle loro unità organizzative (cpv. 2).
Art. 38b Conformemente al nuovo articolo 21 capoverso 7 rev-LIVA, il Consiglio federale stabilisce quali istituti sono considerati istituti di formazione e di ricerca secondo l’articolo 21 capover- so 2 numero 30 rev-LIVA. Per motivi di tecnica legislativa, il rinvio è indicato ora nell’articolo 21 capoverso 7 rev-LIVA e il contenuto normativo del vigente articolo 13 figura ora giustamente nell’articolo 38b.
L’esclusione dall’imposta per gli istituti di formazione e di ricerca disciplinata finora nell’articolo 13 capoverso 1 è stata trasposta nella legge con identico contenuto normativo (art. 21 cpv. 2 n. 30 rev-LIVA). L’attuale capoverso 1 può pertanto essere abrogato. Il conte- nuto dei capoversi 2 e 3 del vigente articolo 13 è stato ripreso nei capoversi 1 e 2 senza al- cuna modifica.
Art. 39 L’articolo è stato interamente riformulato. L’esercizio dell’opzione per l’imposizione di una prestazione esclusa per legge dall’imposta richiede che il fornitore della prestazione manife- sti la sua volontà in tal senso. Ciò avviene di norma con la menzione dell’imposta nella fattu- ra, ovvero indicando l’ammontare dell’imposta oppure dichiarando che l’importo fatturato è comprensivo dell’imposta all’aliquota in vigore. Se il fornitore della prestazione non può o non vuole fare rifermento all’imposta, la sua volontà dovrà essere manifestata nel rendiconto
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relativo al periodo fiscale per cui è dovuta l’imposta sulla cifra d’affari. I singoli rendiconti so- no provvisori e solo all’atto della finalizzazione il contribuente dovrà rispondere della dichia- razione fatta (art. 72 cpv. 1 LIVA). Trascorso il termine fissato per la finalizzazione, non è più possibile esercitare l’opzione né revocare un’opzione già esercitata.
Art. 40 La modifica dell’articolo 23 capoverso 2 numero 2 rev-LIVA rende privo di oggetto l’articolo 40.
Art. 45 cpv. 3 e 3bis Il capoverso 3 e il nuovo capoverso 3bis sono in linea con la prassi attualmente in uso. Per maggiore chiarezza, l’attuale capoverso 3 è stato però riformulato e diviso in due capoversi. Il nuovo capoverso 3 stabilisce che per convertire una valuta estera in franchi svizzeri il con- tribuente deve scegliere se utilizzare il corso medio mensile o il corso del giorno delle divise (vendita). Questa scelta è valida sia per le cifre d’affari realizzate con le prestazioni fornite che per gli acquisti di prestazioni. Determinanti sono in ogni caso i corsi pubblicati dall’AFC, di cui quello del giorno delle divise (vendita) viene pubblicato mediante link al sito web dell’AFD. Con questa norma si garantisce che gli importi dell’imposta sulla cifra d’affari con- vertiti in franchi svizzeri dal fornitore delle prestazioni corrispondano perlopiù agli importi dell’imposta precedente deducibili dal beneficiario delle prestazioni. Poiché l’AFC non pub- blica i corsi di tutte le valute, al capoverso 3bis viene stabilito che in questo caso va utilizzato il corso del giorno delle divise (vendita) pubblicato da una banca nazionale. Resta salva la possibilità già prevista per i contribuenti che fanno parte di un gruppo di utiliz- zare il corso del gruppo, che dovrà poi essere applicato sia alle prestazioni infragruppo che nei rapporti con terzi (art. 45 cpv. 4).
Art. 48a In linea di principio il fornitore di una prestazione fattura chiaramente l’imposta sul valore aggiunto al cliente (art. 26 cpv. 2 lett. f LIVA). Questa è una condizione perché il beneficiario della prestazione possa dedurre l’imposta precedente come previsto dall’articolo 28 LIVA. Nel caso dell’imposizione dei margini secondo l’articolo 24a rev-LIVA la base di calcolo dell’imposta è rappresentata invece dal margine (prezzo di vendita dedotto il prezzo d’acquisto). Questo esclude però la dichiarazione dell’IVA segnatamente in contratti, fatture e ricevute, altrimenti il cliente potrebbe portare in detrazione come imposta precedente un’imposta che il fornitore della prestazione non ha conteggiato nel rendiconto per l’AFC.
Art. 48b Osservazioni preliminari sui capoversi 1 a 3: l’imposizione dei margini si applica solo ai beni mobili accertabili (è necessario il controllo dell’acquisto e della vendita [cfr. art. 48d]) il cui prezzo dipende fondamentalmente dal valore affettivo o dal valore amatoriale per il collezio- nista e non dal loro valore d’uso (oggetti da collezione). Si pensi, per esempio, ai prototipi di personal computer realizzati nel corso dei decenni che un’azienda informatica acquista per esporli nella propria hall d’ingresso come «galleria degli antenati». Contrariamente a quelli dei personal computer nuovi che servono per il lavoro quotidiano e possono quindi essere utilizzati a scopi produttivi, i prezzi dei prototipi per l’azienda informatica non devono misu- rarsi in base al loro valore d’uso. Poiché non sono più utilizzabili a scopi produttivi, normal- mente il prezzo pagato per acquistarli corrisponde al loro valore affettivo. Di per sé gli oggetti d’arte e d’antiquariato di cui ai capoversi 1 e 2 sono per legge oggetti da collezione Ai capoversi 1–3 viene specificato concretamente quali sono gli oggetti che ricadono nella definizione di oggetti da collezione. L’elenco si basa in larga misura su quello che era l’articolo 11 vOLIVA e sulla direttiva IVA dell’UE (direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, allegato IX all’articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4), che però non è più esaustivo. La definizione di 7/22
oggetti d’arte al capoverso 1 è formulata in forma più ampia rispetto a quello che era l’articolo 11 vOLIVA e include tutte le opere fisiche mobili di autori ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA. Sono considerate tali le creazioni intellettuali dell’arte che si manifestano in forma fisica e possono essere guardate senza strumenti ausiliari quali ripro- duttori o proiettori. Gli impianti video e le audio-opere d’arte sono invece mere opere d’arte «intellettuali» che, fatta eccezione per il supporto dati, non presentano alcun elemento fisico. La definizione di oggetti d’arte si basa sull’attuale prassi dell’AFC. In questo senso i dipinti creati personalmente dall’artista (lett. a) sono inseriti in elenco soltanto a titolo esemplificati- vo. Nella categoria rientrano, ad esempio, anche le opere pittoriche realizzate a spruzzo. Alle incisioni originali e simili (lett. b) sono assimilate le serigrafie, per le quali l’artista ha utilizzato dei modelli ritagliati oppure ha disegnato l’immagine sulla matrice con inchiostro litografico grasso, gesso litografico o inchiostro tipografico diluito. Le serigrafie sono considerate anch’esse oggetti d’arte, purché il numero delle copie realizzate non superi le 250 unità e queste siano state firmate e numerate dall’artista. Questa regola corrisponde a quella valida per l’importazione di oggetti d’arte. Nella categoria dei prodotti originali di arte scultoria (lett. c) rientrano anche le opere d’arte assemblate, alle condizioni indicate. Le fotografie (lett. g) oggigiorno non vengono più solo tirate ma stampate su vari materiali. Se le altre con- dizioni sono rispettate, anch’esse sono considerate oggetti d’arte. La lettera h deve fungere da disposizione di carattere generale per altre opere fisiche mobili di autori ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA non citate alle lettere a–g. Rispetto alla disposizione dell’articolo 11 vOLIVA, il capoverso 2 è stato riformulato per tener conto della nuova descrizione degli oggetti riuniti nel concetto generale degli oggetti da col- lezione che sono soggetti all’imposizione dei margini. Pertanto gli oggetti d’arte ai sensi del capoverso 1, se hanno più di 100 anni, possono ora essere compresi anche nel capoverso 2. Esempi di altri oggetti che sono considerati oggetti da collezione oltre agli oggetti d’arte e d’antiquariato sono riportati al capoverso 3. L’elenco non è esaustivo, in linea con il concetto generale di «oggetti da collezione» lasciato volutamente aperto.
Art. 48c Capoversi 1 e 2: questa disposizione corrisponde a quello che a suo tempo era l’articolo 13 capoversi 1 e 2 vOLIVA, con solo qualche modifica e adeguamento linguistico. Se il rivendi- tore ha acquistato degli oggetti da collezione a un prezzo complessivo e intende assogget- tarli all’imposizione dei margini, deve applicare il sistema dell’imposizione dei margini all’intero pacchetto. La controprestazione della rivendita di questi oggetti deve essere dichia- rata nel periodo di rendiconto nel quale è stata conseguita. Per contro, l’imposta sul valore aggiunto sulla rivendita è dovuta solo a partire dal periodo in cui la cifra d’affari realizzata dalla rivendita supera il prezzo complessivo d’acquisto e solo per la parte eccedente il prez- zo complessivo. Capoverso 3: soprattutto in occasione di sgomberi di appartamenti può capitare di acquistare oggetti da collezione ai sensi dell’articolo 48b assieme ad altri oggetti a un prezzo comples- sivo. Per legge, però, l’imposizione dei margini può essere applicata solo agli oggetti da col- lezione. Qualora sia impossibile determinare la quota percentuale del prezzo d’acquisto rela- tiva agli oggetti da collezione, il contribuente non può quindi applicare l’imposizione dei mar- gini e si applicherà l’imposizione ordinaria. Se, invece, il contribuente riesce, con opportuni documenti, a dimostrare in maniera plausibile quali siano i prezzi d’acquisto degli oggetti da collezione contenuti pacchetto complessivo, si può definire come nuova base di calcolo un prezzo complessivo più basso per gli oggetti sottoposti all’imposizione dei margini.
Art. 48d Il contenuto normativo di questa disposizione corrisponde per analogia all’attuale articolo 64 (obbligo di registrare i documenti per i beni usati in caso di deduzione di un’imposta prece- dente fittizia). A completamento vengono citate le esigenze aggiuntive poste ai registri quan- do gli oggetti sono stati acquistati a un prezzo complessivo. 8/22
Art. 50a Già da molto tempo il mondo dei media sta vivendo un periodo di radicale cambiamento. Sempre più spesso i giornali e le riviste vengono anche offerti in forma elettronica, o addirit- tura esclusivamente in questa forma. Per tener conto di questa evoluzione, i giornali e le rivi- ste stampati e quelli elettronici saranno sottoposti alla stessa aliquota d’imposta. Come i giornali e le riviste stampati, anche le edizioni elettroniche saranno tassate all’aliquota ridot- ta. Per la definizione dei giornali e delle riviste elettronici non si può fare riferimento ai criteri formali applicabili ai giornali e alle riviste stampati come la numerazione progressiva (art. 50). Le edizioni online dei quotidiani vengono di fatti aggiornate continuamente, spesso anche più volte al giorno. Per la qualifica in materia di IVA poco importa se i giornali e le riviste vengono pubblicati esclusivamente in forma elettronica o se oltre all’edizione elettronica ne esce anche una stampata. Quel che conta piuttosto è che i giornali e le riviste elettronici svolgano fondamen- talmente la stessa funzione dei giornali e delle riviste stampati, segnatamente fornire rego- larmente informazioni interessanti o servire all’intrattenimento. Questo presuppone un ag- giornamento periodico del contenuto. L’aliquota ridotta si applica quindi per esempio tanto alle versioni e-paper e alle edizioni online a pagamento di quotidiani o riviste quanto alla ri- cerca in archivio offerta dall’editore di quel prodotto mediatico. Se però l’offerta principale consiste nell’accesso a titolo oneroso a una banca dati contenente numerose pubblicazioni e la possibilità di avere accesso a giornali e riviste attuali è solo uno dei servizi offerti, si tratta in questo caso di accesso a una biblioteca elettronica e come tale è assoggettato all’aliquota normale. Sono imponibili all’aliquota normale anche le rassegne stampa preparate specifica- tamente per la clientela, a meno che non si tratti soltanto di contenuti personalizzati sulla base di un algoritmo. I video e i film non sono giornali e riviste elettronici, concetto chiaramente espresso dalla formulazione «costituiti da testo o immagini», che non si applica ai video e ai film. La messa a disposizione di video e film è assoggettata quindi all’aliquota normale. Se però i video e i film sono inseriti nell’offerta online dei giornali e delle riviste, non è sbagliato assoggettarli all’aliquota ridotta se hanno solo un ruolo secondario. La fornitura di giornali e riviste su supporti dati quali CD, DVD e chiavette USB è imponibile all’aliquota ridotta. Gli audiogiornali e le audioriviste che vengono trasmessi per via elettroni- ca o offerti su supporti dati sono assoggettati all’aliquota ridotta se il loro contenuto riflette in massima parte l’opera originale. Tra l’altro, gli audiogiornali e le audioriviste sono anche pro- dotti destinati a persone ipovedenti.
Art. 51a Testimonia della crescente digitalizzazione dei media anche il fatto di aver assoggettato i libri elettronici (e-book) all’aliquota ridotta. Da un lato si elimina, per quanto possibile, la disparità di trattamento fiscale tra la versione stampata e quella digitale di un libro, dall’altro i libri elet- tronici sono trattati allo stesso modo dei giornali e delle riviste elettronici, anch’essi ora as- soggettati all’aliquota ridotta (art. 50a). Per la definizione degli e-book non si può fare riferimento ai criteri formali applicabili ai libri stampati, ovvero che hanno la forma di libri, opuscoli o fogli sciolti da un lato o hanno almeno 16 pagine dall’altro (art. 51). I formati ePUB, comunemente utilizzati per i libri elettronici, non prevedono di norma un numero fisso di pagine. Solo il lettore dell’utente definisce il numero delle pagine che, a seconda di come funziona il lettore, dipende inoltre dalle dimensioni del display o dalla grandezza dei caratteri scelta dall’utente. Lo stesso e-book può quindi avere un diverso numero di pagine, a seconda del lettore utilizzato e dell’utente che lo legge. Determinanti per qualificare un libro come e-book sono le condizioni seguenti: deve trattarsi di un’opera singola, pubblicata da una casa editrice. Questo fa sì che possano beneficiare della riduzione d’imposta solo le opere che soddisfano i requisiti stabiliti dalle case editrici. È considerato editore colui che dispone di una struttura professionale adeguata allo scopo. Indizi in tal senso sono per esempio l’impiego di personale qualificato, la presenza sul mer- 9/22
cato come casa editrice o come istituto simile. Le opere che vengono pubblicate in edizione privata non sono considerate opere editoriali. L’opera deve costituire un’unità compiuta. Non rientrano quindi nella definizione di libro elettronico i semplici estratti di opere, offerti in parti- colare nel quadro di banche dati scientifiche. Per poter beneficiare dei vantaggi fiscali, inol- tre, gli e-book devono contenere prevalentemente testi e immagini. I video pertanto non sono considerati e-book. Un’altra condizione è l’assenza di interattività. I corsi di lingue online of- ferti in forma elettronica, che prevedono esercizi da completare online, o gli album elettronici da colorare non sono considerati libri elettronici in ragione della presenza di interattività. Si tratta invece di un servizio elettronico imponibile all’aliquota normale. Tuttavia, un collega- mento verso un sito Internet o la possibilità di cercare una parola in un dizionario non è con- siderato come interattivo. Questo vale anche per la possibilità di comunicare ad altri lettori la propria opinione sul contenuto di un e-book. Il criterio dell’«assenza di interattività» non esclude che un e-book possa essere arricchito con altri contenuti, come nel caso dei cosid- detti «enhanced» o «enriched» e-book che vengono, ad esempio, offerti completi di un sag- gio tratto da una lettura dell’autore. La concessione di un diritto di accesso a una banca dati non rientra nell’articolo 51a, esatta- mente come non vi rientrano i libri flat-rate che in fin dei conti corrispondono a un accesso a una banca dati. La fornitura di libri su supporti dati è anch’essa assoggettata all’aliquota ridotta. Questo vale anche per gli audiolibri che vengono trasmessi per via elettronica o offerti su supporti dati, se il loro contenuto riflette in massima parte l’opera originale. Invece gli audiogiochi sono as- soggettati all’aliquota normale, perché non si limitano alla riproduzione testuale del contenuto di un libro quanto piuttosto il contenuto di un libro viene rielaborato e trasformato in un au- diogioco scenico.
Art. 52 Capoverso 1: a seguito dell’assoggettamento di giornali, riviste e libri elettronici all’aliquota ridotta, occorre completare gli attuali capoversi 1 e 2 con i prodotti elettronici. Inoltre, per motivi redazionali, i due capoversi vengono riuniti in un unico capoverso. La condizione che finora permetteva di affermare con certezza che uno stampato aveva carattere pubblicitario, vale a dire il fatto che il contenuto pubblicitario a favore dell’attività commerciale dell’editore o del terzo che lo sostiene dovesse superare la metà della superficie totale dello stampato, per motivi pratici non è applicabile nel caso dei giornali, delle riviste e dei libri elettronici. In un prodotto elettronico è impossibile calcolare esattamente la quota pubblicitaria, soprattutto perché spesso la pubblicità viene fatta con banner che si alternano sullo schermo. Con la riformulazione del primo capoverso viene ripreso il contenuto normativo dell’attuale secondo capoverso, che pertanto può essere abrogato. Capoverso 2: l’attuale capoverso 3 diventa il capoverso 2, senza alcuna modifica di contenu- to. Capoverso 3: l’attuale capoverso 4 definisce il termine «contenuto pubblicitario». Poiché nel- la nuova formulazione del primo capoverso questa espressione non è più presente, la dispo- sizione va riformulata. Dal punto di vista del contenuto, non subisce alcuna modifica. L’attuale capoverso 5 è superfluo, in quanto il contenuto si evince dall’interpretazione inversa del nuovo capoverso 3.
Art. 60 La revisione della legge sull’IVA trasferisce a livello di legge l’attuale articolo 60 (art. 29 cpv. 1bis rev-LIVA), che pertanto può essere abrogato.
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Art. 62 L’attuale capoverso 1 definiva il concetto di bene usato. Poiché all’articolo 28a rev-LIVA il termine bene usato non compare più, il capoverso 1 può essere abrogato. Di conseguenza viene modificato anche la rubrica dell’articolo. La modifica dell’attuale capoverso 2 è conseguenza dell’articolo 28a rev-LIVA, secondo cui il criterio «usato» non è più una condizione per la deduzione dell’imposta precedente fittizia.
Art. 63 La modifica concerne il rimando alla nuova disposizione di legge. Capoversi 1 e 3: l’espressione «bene usato» utilizzata finora viene abolita e diventa «bene mobile accertabile» o semplicemente «bene». Inoltre viene apportata una modifica di natura puramente formale che concerne soltanto il testo francese e tedesco. L’attuale lettera c del capoverso 3 era giustificata in particolare dalle vendite di opere d’arte da parte del loro autore. Poiché per la rivendita di oggetti d’arte si applica di nuovo l’imposizione dei margini, questa lettera può essere abrogata. Alla nuova lettera c viene sta- bilito che l’imposta precedente fittizia non può essere dedotta se si tratta di beni ai sensi dell’articolo 44 che, pur essendo accertabili, sono però in regime di esenzione d’imposta. Capoversi 2 e 4: considerato che ora la deduzione di un’imposta precedente fittizia in caso di acquisto di beni mobili accertabili non è più soggetta ad alcun tipo di limitazione legata al suo utilizzo, gli attuali capoversi 2 e 4 possono essere abrogati. Il nuovo capoverso 2 stabilisce i casi in cui è possibile dedurre l’imposta precedente fittizia per i beni acquistati a un prezzo complessivo che comprendono oggetti da collezione ai sensi dell’articolo 24a rev-LIVA o beni mobili non accertabili.
Art. 64 Considerato che ora la deduzione di un’imposta precedente fittizia in caso di acquisto di beni mobili accertabili non è più soggetta ad alcun tipo di limitazione legata al suo utilizzo, l’attuale articolo 64 può essere abrogato.
Art. 77 cpv. 2 lett. e e cpv. 3 Capoverso 2 lettera e: innanzitutto viene precisato che sono interessate soltanto le cifre d’affari imponibili. Nel settore escluso dall’imposta i rapporti di controllo di questo tipo non costituiscono un problema in quanto con il metodo di rendiconto effettivo non è possibile de- durre l’imposta precedente. Inoltre è emerso che l’attuale regolamentazione non permetteva di considerare determinati rapporti società madre/società affiliata. D’ora in poi bisognerà veri- ficare se esiste una direzione unica. Non esiste una direzione unica solo quando i contri- buenti che si forniscono prestazioni sono controllati da un altro contribuente, ma anche nel caso più frequente in cui uno dei contribuenti che si forniscono prestazioni controlla l’altro contribuente. Un’altra novità sta nel fatto che le cifre d’affari realizzate con prestazioni impo- nibili eseguite per altri contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo e che sono poste sotto una direzione unica vengono sommate per verificare se più della metà della cifra d’affari deriva da questo tipo di prestazioni. Da un canto, nel capoverso 3 viene aggiunto che non è prevista alcuna possibilità di optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 30 rev-LIVA. Dall’altro, viene disciplinato esplicitamente nell’ordinanza l’attuale prassi sulle conseguenze di un’opzione non consentita. Chiunque opti per l’imposizione delle prestazioni, nonostante non sia consentito in virtù del presente capoverso, deve versare all’AFC l’imposta sul valore aggiunto menzionata nella fattura. In questo caso, quindi, il metodo delle aliquote saldo non può essere applicato. L’imposta non va versata solo se la fattura errata viene sostituita da una fattura senza menzione dell’IVA o se il fornitore della prestazione è in grado di dimostra- re che il destinatario della prestazione non ha dedotto l’imposta precedente.
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Art. 78 cpv. 3 Capoverso 3: una modifica delle aliquote d’imposta in conformità con gli articoli 25 e 55 LIVA determina una modifica anche delle aliquote saldo. Finora in questi casi era possibile passa- re anticipatamente al metodo delle aliquote saldo in virtù dell’articolo 115 capoverso 1 LIVA. Con la modifica dell’articolo 115 capoverso 1 rev-LIVA questa possibilità sussiste solamente se l’AFC modifica di sua iniziativa l’aliquota saldo del settore o dell’attività interessato. Di fatto l’adeguamento delle aliquote saldo in caso di modifiche delle aliquote d’imposta non determina per il contribuente interessato né un miglioramento né un peggioramento della situazione rispetto ai contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo.
Art. 79 cpv. 3 Dall’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto, in caso di passaggio dal metodo di rendi- conto effettivo al metodo delle aliquote saldo non si effettuano correzioni sulle scorte di mer- ci, sui mezzi d’esercizio né sui beni d’investimento. Fintanto che l’attività del contribuente non cambia, questa affermazione non si discute. Se però dei beni immobili che fino al momento del passaggio venivano utilizzati in tutto o in parte nel settore imponibile, dal momento del passaggio, sono destinati esclusivamente o in percentuale maggiore a scopi esclusi dall’imposta o non sono più utilizzati o sono utilizzati in minor misura nell’ambito dell’attività imprenditoriale, allora occorre verificare se sono necessarie correzioni ai sensi dell’articolo 93. Se dal momento del passaggio al metodo delle aliquote saldo le scorte di merci, i mezzi d’esercizio e i beni d’investimento vengono utilizzati in maggior misura per attività imponibili, non sarà necessario effettuare correzioni in quanto con l’applicazione delle aliquote saldo i beni sono già di fatto assoggettati a imposta.
Art. 81 cpv. 5 Se non interviene alcuna modifica dell’utilizzazione, nemmeno in caso di passaggio dal me- todo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo sono necessarie correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d’esercizio e sui beni d’investimento. Tuttavia, è possibile benefi- ciare di uno sgravio fiscale successivo ai sensi dell’articolo 32 LIVA se, dal momento del passaggio al nuovo metodo, le scorte di merci, i mezzi d’esercizio e i beni d’investimento che fino al momento del passaggio al metodo di rendiconto effettivo venivano utilizzati in tutto o in parte nel settore escluso dall’assoggettamento o non venivano utilizzati o venivano utiliz- zati solo in parte nell’ambito dell’attività imprenditoriale vengono destinati in tutto o in mag- gior misura a scopi che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Se dal momento del passaggio al metodo di rendiconto effettivo le scorte di merci, i mezzi d’esercizio e i beni d’investimento vengono invece utilizzati in minor misura per attività che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, non sarà necessario effettuare corre- zioni in quanto con l’applicazione delle aliquote saldo i beni sono fondamentalmente gravati dall’imposta.
Art. 82 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b Capoverso 2 frase introduttiva: né la modifica della frase introduttiva né l’aggiunta secondo la quale la correzione va fatta all’aliquota normale in vigore al momento della modifica dell’utilizzazione determinano una modifica della prassi. Già oggi la disposizione viene inter- pretata in questo senso. La modifica pertanto serve solo a scopo di chiarimento e, di conse- guenza, garantisce la certezza del diritto. Capoverso 2 lettera b: l’assoggettamento è sempre necessario se il contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo ha acquistato un bene immobile nell’ambito della procedura di notifica da un contribuente che applicava il metodo di rendiconto effettivo. In questo caso tale bene immobile risulta sgravato dall’imposta esattamente come se fosse stato acquisito pa- gando l’imposta e defiscalizzato mediante deduzione dell’imposta precedente. Questo ade-
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guamento di fatto costituisce solo una precisazione della prassi in uso, con la quale si vuole evitare qualsiasi incomprensione.
Art. 83 cpv. 1, frase introduttiva Quando si applica il metodo delle aliquote saldo le prestazioni precedenti e gli investimenti del contribuente sono sostanzialmente sempre gravati da imposta, in quanto non è possibile eseguire alcuna deduzione dell’imposta precedente. Tuttavia, se un contribuente assume un patrimonio, o parte di esso, nell’ambito della procedura di notifica, il patrimonio assunto è in esenzione d’imposta. Se il contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo utilizza il patrimonio in tutto o in parte per un’attività esclusa o non imprenditoriale, è dovuto il consu- mo proprio ai sensi dell’articolo 31 LIVA tenendo conto dell’articolo 38 capoverso 4 LIVA. È stato precisato che queste correzioni devono essere effettuate quando la modifica dell’utilizzazione interviene subito dopo l’assunzione del patrimonio. Se interviene invece in una fase successiva, si deve considerare l’articolo 93.
Art. 86 cpv. 1 lett. b Già oggi l’interpretazione di questa disposizione prevede che bisogna fondarsi unicamente sulle cifre d’affari realizzate con prestazioni imponibili. Tutto il resto non avrebbe neanche senso. Pertanto, questa modifica non modifica la prassi.
Art. 88 cpv. 1 e 2 Con l’inserimento di un secondo capoverso, l’attuale testo diventa il capoverso 1. Per motivi di certezza del diritto, il capoverso 2 sancisce nel testo dell’ordinanza la prassi già in uso secondo cui per le combinazioni di prestazioni va applicata l’aliquota saldo più alta se tutte le prestazioni sono soggette alla medesima aliquota d’imposta. Come già avveniva attualmen- te, il contribuente è comunque libero di dimostrare in maniera opportuna quale percentuale della prestazione complessiva sia relativa alle singole prestazioni. In questo caso le singole prestazioni possono essere conteggiate ad aliquote saldo diverse.
Art. 89 cpv. 3 Capoverso 3: si rinvia al commento all’articolo 86 capoverso 1 lettera b.
Art. 90 cpv. 2 e 2bis Capoverso 2: mentre nel diritto finora in vigore era possibile dedurre l’imposta precedente fittizia solo se il bene usato accertabile veniva fornito a un destinatario in territorio svizzero, ai sensi dell’articolo 28a capoverso 1 lettera b rev-LIVA questa deduzione è ora consentita anche se il bene è fornito direttamente all’estero. Di conseguenza una restrizione simile non viene più effettuata nemmeno per la procedura di compensazione dell’imposta precedente fittizia in caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo. Resta però invariato il fatto che, in caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, la procedura è siste- maticamente applicabile solo in caso di rivendita di un bene mobile accertabile. Finora la prassi adottata dall’AFC prevedeva che la procedura di compensazione dell’imposta precedente fittizia non fosse applicabile in tutti quei casi in cui, ai sensi dell’articolo 63 capoverso 3, la deduzione dell’imposta precedente fittizia era esclusa in caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo. Questa prassi si è rivelata eccessivamente limitativa. La procedura deve quindi essere esclusa solo se al momento dell’acquisto il bene è in tutto o almeno in parte esentato dall’imposta. Questo è il caso se - il bene è stato acquistato con procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo del rendiconto effettivo; - il bene è stato acquistato da un fornitore che lo ha importato in territorio svizzero in esenzione d’imposta; - il bene è stato acquistato dal contribuente in territorio svizzero in esenzione d’imposta; ciò è ad esempio il caso se si acquistano oggetti di cui all’articolo 44; 13/22
- gli importi pagati nell’ambito della liquidazione dei danni eccedono il valore effettivo del bene al momento della sua assunzione.
Capoverso 2bis: i contribuenti che acquistano oggetti d’arte, oggetti d’antiquariato e altri og- getti da collezione secondo l’articolo 48b per rivenderli, possono applicare l’imposizione dei margini ai sensi dell’articolo 24a rev-LIVA. Questa disposizione è applicabile anche ai contri- buenti che effettuano il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo. La procedura uti- lizzata è la stessa che si applica per la compensazione dell’imposta precedente fittizia ai sensi del capoverso 2.
Art. 93 cpv. 1 lett. b In questo caso si rinvia ai commenti all’articolo 82 capoverso 2 lettera b.
Art. 94 cpv. 1 lett. a–c, 3 e 4 Capoverso 1: ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 LIVA, in caso di prestazioni a persone strettamente vincolate, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti. Non vi sono pertanto prestazioni eseguite a titolo gratuito a persone strettamente vincolate. Di conseguenza le vigenti lettere a e b vanno abrogate e alla lettera c va cancellata la frase «consegnati o eseguiti a titolo oneroso». Capoverso 3: nel caso del metodo del rendiconto effettivo, finora i diritti alla prestazione deri- vanti dal contratto di lavoro non erano determinanti ai fini della qualifica della prestazione. D’ora in poi questo sarà il caso anche con il metodo delle aliquote saldo. Questa regolamen- tazione è applicabile anche alle persone impiegate che sono strettamente vincolate, ad esempio un azionista di una SA che è anche collaboratore. Capoverso 4: se le prestazioni devono figurare nel certificato di salario, l’imposta viene cal- colata applicando il metodo delle aliquote saldo sull’importo determinante anche per le impo- ste dirette. Trattasi a questo proposito di una precisazione della prassi.
Art. 95 A questa disposizione è stata apportata una modifica di carattere meramente linguistico che concerne soltanto il testo tedesco e francese.
Art. 97 cpv. 1, 3 e 4 La modifica del capoverso 1 è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo fran- cese e italiano. Capoverso 3: in questo caso si rinvia al commento all’articolo 77 capoverso 3. Il capoverso 4, che corrisponde alla prassi attuale, viene ripreso nell’ordinanza in conformità al livello della norma.
Art. 98 cpv. 2 In questo caso si rinvia al commento all’articolo 78 capoverso 3.
Art. 99a Finora, in virtù dell’articolo 100, la regola applicata con il metodo delle aliquote saldo era determinante per il rendiconto dell’imposta sull’acquisto in caso di applicazione del metodo delle aliquote forfetarie, nonostante i periodi di rendiconto fossero diversi per questi due me- todi. I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie dovevano pertanto versa- re semestralmente l’imposta sull’acquisto all’AFC. Secondo l’articolo 47 capoverso 1 LIVA l’imposta sull’acquisto deve essere conteggiata in base al corrispondente periodo di rendi- conto. Per i contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie e che sono soggetti all’obbligo di rendicontazione trimestrale è necessaria quindi una regola specifica. 14/22
Art. 107 rubrica e cpv. 1 In questo caso è stato solamente precisato che queste disposizioni sono applicabili anche in caso di applicazione del metodo delle aliquote forfetarie.
Art. 109 Il contenuto normativo dell’attuale capoverso 1 è stato ripreso all’articolo 45a rev-LIVA. L’attuale capoverso 1 può pertanto essere abrogato. Il contenuto normativo dell’attuale capoverso 2 è stato ripreso nella rev-LIVA all’articolo 45 capoverso 1 lettera d. L’attuale capoverso 2 può pertanto essere abrogato.
Art. 115 cpv. 1 lett. a La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano.
Art. 118 cpv. 1 lett. c e d Lettera c: la modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano. Lettera d: in adempimento del postulato 14.3015 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (Riscossione semplificata dell’IVA all’importazione di merci. Sistema danese) l’autorizzazione per l’applicazione della procedura di riporto del pagamento viene ora rilasciata in caso di eccedenti d’imposta precedente regolarmente superiori a 10 000 franchi per anno che provengono dall’importazione e l’esportazione di beni. L’abbassamento del valore soglia dagli attuali 50 000 a 10 000 franchi rende la procedura di riporto accessibile a un più gran numero di imprese assoggettate. Questa riduzione del valo- re soglia soddisfa la condizione richiesta dal legislatore all’articolo 63 capoverso 1 LIVA, os- sia l’esistenza di «importanti» eccedenze d’imposta precedente. Il principio fondamentale è rispettato secondo cui solo le imprese con regolari eccedenze d’imposta precedente prove- nienti da importazioni ed esportazioni, vale a dire senza debito fiscale nei confronti dell’AFC, possono applicare questa procedura. Art. 121a Le imprese svizzere che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta, pur essendo in linea di principio assoggettate all’imposta, possono però rinun- ciare ad annunciarsi come contribuenti presso l’AFC (art. 66 cpv. 1 LIVA). Da un punto di vista amministrativo si tratta di un approccio sensato perché non solo non sarebbero tenute a versare alcuna imposta sulla cifra d’affari ma generalmente non avrebbero neanche diritto all’imposta precedente. Per motivi di parità di trattamento, quanto sopra deve valere anche per le imprese assoggettate senza sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero che in Svizzera forniscono unicamente prestazioni escluse dall’imposta. A titolo di esempio, un’impresa senza sede né domicilio sul territorio svizzero che all’estero realizza una cifra d’affari imponibile di 200 000 franchi e in Svizzera fornisce unicamente prestazioni escluse dall’imposta per un totale di 50 000 franchi, pur essendo in Svizzera assoggettata ai sensi dell’articolo 10 rev-LIVA, in virtù dell’articolo 121a non è però tenuta ad annunciarsi all’AFC. Questa norma permette di evitare adempimenti amministrativi inutili sia per l’impresa che per l’amministrazione (art. 1 cpv. 3 lett. b LIVA). Se però le suddette imprese estere for- niscono almeno una prestazione imponibile sul territorio svizzero, devono obbligatoriamente annunciarsi all’AFC come contribuenti. Le imprese svizzere ed estere hanno inoltre la possi- bilità di assoggettarsi volontariamente all’obbligo fiscale.
Art. 122 Dal 2010, anno di revisione totale della LIVA, è applicabile il principio della libertà di scelta dei mezzi di prova per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (art. 81 cpv. 3 LIVA). La prova di un fatto rilevante ai fini dell’IVA non può pertanto essere fatta dipendere dalla dispo- nibilità di un determinato mezzo di prova, come per esempio la presentazione di una fattura con firma elettronica. Tuttavia, per fornire la prova di un rapporto di prestazione o del diritto 15/22
alla deduzione dell’imposta precedente (soprattutto nel quadro di un controllo dell’AFC) è necessario dimostrare che i dati presentati provengono effettivamente dalla fonte indicata (segnatamente da chi ha emesso la fattura) e che non sono stati alterati. Alla luce di quanto detto, l’articolo 122 incarica il DFF di predisporre un regolamento dettagliato, applicabile a titolo facoltativo, sull’acquisizione e la conservazione elettroniche di documenti. Se questo regolamento viene rispettato, si suppone che la provenienza e l’inalterabilità dei dati sia in tal modo provata. Si tratta pertanto di un dispositivo «safe haven» (rifugio sicuro). La supposi- zione è confutabile: se l’AFC ritiene in via eccezionale che la provenienza e l’inalterabilità dei dati elettronici non sia provata nonostante il rispetto del regolamento del DFF deve dimostra- re questa sua affermazione. In quanto dispositivo «safe haven» l’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20092 concernente dati ed informazioni elettronici (OelDI) è prioritaria. Inoltre il DFF dovrà verificare in che modo sia possibile regolamentare la prassi in vigore, secondo cui la prova della provenienza e dell’inalterabilità si intende fornita se sono rispettati i principi di contabilità (art. 957a del Codice delle obbligazioni [CO] 3) e quelli dell’ordinanza del 24 aprile 20024 sui libri di commercio (Olc), con la chiarezza necessaria a garantire alle imprese una sufficiente certezza del diritto. La difficoltà sta nel fatto che durante un controllo difficilmente l’AFC riesce a verificare e confermare in via definitiva la regolare tenuta dei libri contabili in conformità con il CO e l’Olc; per questo motivo bisogna prima chiarire in maniera approfondita se la presenza di questo criterio in un atto normativo sia idonea a giustificare conseguenze giuridiche concrete. Il secondo periodo della disposizione afferma altresì esplicitamente che si tratta semplice- mente di una delle varie possibilità di dimostrare la provenienza e l’inalterabilità dei dati. Se il regolamento facoltativo del DFF non viene applicato o non viene applicato nella sua totalità la supposizione (e con essa l’inversione dell’onere della prova) secondo il primo periodo del presente articolo non è valida. In questo caso il contribuente deve fornire all’AFC prove det- tagliate del fatto che le misure adottate hanno un valore probatorio sufficiente.
Art. 123 Stante la riformulazione dell’articolo 122, l’attuale articolo 123 può essere abrogato.
Art. 124 cpv. 1 L’attuale disposizione prevede che i giustificativi possano essere trasmessi all’AFC per via elettronica solo se questa lo ha autorizzato esplicitamente. Questa regola non è più ammes- sa e deve pertanto essere abrogata. In futuro tutti gli atti scritti potranno essere inoltrati all’AFC per via elettronica. Questa modifica è conseguente allo scadere di un periodo di transizione: alla procedura in materia di imposta sul valore aggiunto si applica la legge fede- rale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA; art. 81 cpv. 1 LIVA). Ai sensi dell’articolo 21a capoverso 1 PA gli atti scritti possono essere trasmessi all’autorità per via elettronica. Come previsto nella PA dalla disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005 con la quale veniva introdotto l’articolo 21a PA, fino a fine 2016 il Consiglio federale poteva limitare la possibilità di inoltrare gli atti scritti per via elettronica. Trascorso questo periodo di transizione, non vi sono più eccezioni a questa possibilità.
Art. 125 Stante la riformulazione dell’articolo 122, l’attuale articolo 125 può essere abrogato.
2 RS 641.201.511
3 RS 220
4 RS 221.431
5 RS 172.021
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Art. 131 Le disposizioni dell’ordinanza seguono un ordine crescente conforme alla legge di riferimen- to. Il contenuto normativo dell’attuale articolo 131 è stato ripreso all’articolo 133a, pertanto l’attuale articolo 131 può essere abrogato.
Art. 131a rubrica, cpv. 3 La nuova struttura delle disposizioni in materia di protezione dei dati nella rev-LIVA comporta ora il rimando all’articolo 76 capoverso 1 rev-LIVA. Dal punto di vista del contenuto, l’articolo 131a corrisponde integralmente all’attuale articolo 135. Capoverso 3: la modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano.
Art. 132, rubrica, cpv. 2 e 3 Nella rubrica e nel capoverso 2 le espressioni «e (le) informazioni» sono state cancellate in quanto ai sensi dell’articolo 3 lettera a della legge federale del 19 giugno 19926 sulla prote- zione dei dati (LPD) i «dati personali (dati)» comprendono tutte le informazioni relative a una persona determinata o determinabile. È altresì irrilevante sapere su quale supporto (elettro- nico o cartaceo) o sotto quale forma i dati vengano memorizzati. Inoltre si fa riferimento alle nuove disposizioni di legge contenute negli articoli 76 capoverso 1 e 76a capoversi 1 e 2 rev- LIVA. A ciò si aggiunge che i termini «allestire e conservare» al capoverso 2 vengono sosti- tuiti dal termine «trattare» che, conformemente all’articolo 3 lettera e LPD, comprende qual- siasi operazione relativa ai dati, segnatamente l’acquisizione, la conservazione e l’utilizzazione. L’ultima parte dal periodo che costituisce l’attuale capoverso 2 può essere cancellata poiché già gli articoli 57h e seguenti della legge del 21 marzo 19977 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) in combinato disposto con le relative disposizioni esecutive stabiliscono che i dati possono essere resi leggibili in ogni momento e non possono essere modificati. L’ordinanza del 9 dicembre 20118 concernente l’informatica e la telecomunicazio- ne nell’Amministrazione federale (OIAF) stabilisce del resto che l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) presuppone la garanzia di una sicurezza inte- grale delle informazioni. Inoltre le unità amministrative sono responsabili della protezione dei loro sistemi e applicazioni TIC e dei loro dati (oggetti da proteggere; art. 10 OIAF). E infine, ai sensi dell’ordinanza del 14 giugno 19939 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) gli organi federali responsabili devono prendere le misure tecniche e organizza- tive e proteggere i sistemi soprattutto contro le modificazioni non autorizzate (art. 20 in com- binato disposto con gli art. 8–10 segg. OLPD). L’attuale capoverso 3 ha una funzione meramente dichiarativa e può essere cancellato sen- za essere sostituito.
Art. 133 Questo adeguamento trova giustificazione nel nuovo panorama IT dell’AFC. L’AFC gestisce una rete integrata di sistemi d’informazione per diverse tipologie di imposte (imposta sul va- lore aggiunto, imposta federale diretta, tasse di bollo, imposta preventiva e tassa d’esenzione dall’obbligo militare) del cui sviluppo, manutenzione e gestione sicura è respon- sabile. Opportuni strumenti tecnici consentono di assegnare ai collaboratori le singole auto- rizzazioni a seconda del ruolo di ognuno e di adempiere i requisiti imposti in materia di prote- zione dei dati.
6 RS 235.1
7 RS 172.010
8 RS 172.010.58
9 RS 235.11
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Nella futura ordinanza dell’AFC sul trattamento dei dati verrà regolamentato in generale il trattamento dei dati personali mediante i sistemi d’informazione che l’AFC gestisce al fine di svolgere le proprie mansioni in conformità con le varie legislazioni in materia di imposte fede- rali.
Art. 133a La rubrica attuale «Scopo del trattamento dei dati e tipo di dati» viene sostituita da «Catego- rie di dati», come riportato all’articolo 76a capoverso 3 rev-LIVA. Essendo ora lo scopo del trattamento dei dati disciplinato a livello di legge in virtù dell’articolo 76a capoverso 2 rev- LIVA non è più necessario che venga indicato nell’ordinanza. Inoltre viene fatto riferimento alle nuove disposizioni di legge contenute negli articoli 76a capoversi 1 e 3 e 76d lettere b e c rev-LIVA che consentono di concretizzare l’articolo 133a. Conformemente ai principi della legislazione sulla protezione dei dati l’AFC non può rilevare qualunque tipo di informazioni, ma deve limitarsi ai dati indispensabili per la riscossione delle imposte, per i procedimenti amministrativi (procedimenti amministrativi e giudiziari in ambito fiscale) e i procedimenti penali oltre che per l’inflizione di sanzioni (art. 4 cpv. 3 LPD). Inoltre per la persona interessata deve essere riconoscibile se e quando, attualmente o in futuro, vengono raccolti dati che la riguardano e soprattutto deve conoscere la finalità del trattamen- to dei dati (art. 4 cpv. 4 LPD). Nel diritto vigente si parlava finora di «dati e informazioni». Il termine informazioni può però essere cancellato poiché, come sancito nell’articolo 3 lettera a LPD, l’espressione «dati personali (dati)» comprende di per sé tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile. È irrilevante sapere su quale supporto (elettronico o cartaceo) o sotto quale forma i dati vengano memorizzati. In caso di sospetto di infrazioni secondo la lettera h di norma viene inviato un annuncio di revisione. A titolo di esempio, un Cantone invia un annuncio all’AFC se ha in corso un’indagine su un’impresa sospettata di lavorare in nero e se ha accertato fatti rilevanti ai fini dell’IVA. Tra questi figurano anche gli annunci che vengono inviati internamente all’AFC, ad esempio se nel quadro di un controllo fiscale di un’impresa vengono accertati dei fatti che rendono necessario il controllo di un’altra impresa.
Art. 134 L’attuale articolo 134 ha una funzione meramente dichiaratoria e può pertanto essere abro- gato. Ai sensi dell’OLPD, infatti, gli organi federali responsabili devono prendere le misure tecniche e organizzative e proteggere i sistemi soprattutto contro le modificazioni non auto- rizzate (art. 20 in combinato disposto con gli art. 8–10 segg. OLPD). La nuova struttura delle disposizioni in materia di protezione dei dati nella rev-LIVA rende necessaria una rinumerazione e il rimando alla nuova disposizione di legge. Dal punto di vista del contenuto, l’articolo 134 corrisponde integralmente all’attuale articolo 136.
Art. 135 Le disposizioni dell’ordinanza seguono un ordine crescente secondo il rimando alla legge di riferimento. Il contenuto normativo dell’attuale articolo 135 è stato recepito nell’articolo 131a, pertanto l’attuale articolo 135 può essere abrogato.
Art. 136 L’attuale articolo 136 può essere abrogato (cfr. commenti all’art. 134).
Art. 136a L’AFD può richiamare direttamente e autonomamente i dati necessari alla determinazione e alla riscossione dell’imposta senza dovere di volta in volta presentare all’AFC una domanda speciale per ottenere tali informazioni. Finora questa facoltà era prevista dall’articolo 139. Nel rispetto dei principi della legislazione sulla protezione dei dati, il contenuto normativo di 18/22
questa disposizione viene trasferito a livello di legge (art. 76b cpv. 2 rev-LIVA), in quanto ai dati personali particolarmente sensibili si deve poter accedere mediante una procedura di richiamo solo se espressamente e formalmente previsto da una legge. All’articolo 136a si precisa che l’AFC accorda al personale dell’AFD incaricato della determinazione e della ri- scossione dell’imposta sul valore aggiunto o dell’esecuzione di procedimenti penali o ammi- nistrativi correlati l’accesso ai dati secondo l’articolo 76a capoverso 2 LIVA mediante una procedura di richiamo.
Art. 137 La nuova struttura delle disposizioni in materia di protezione dei dati nella rev-LIVA rende necessaria una rinumerazione e il rimando alla nuova disposizione di legge. Dal punto di vista del contenuto, l’articolo 137, ad esclusione del capoverso 2 secondo periodo, corri- sponde all’attuale articolo 138. La riserva in favore del segreto fiscale contenuta nell’attuale secondo periodo viene cancellata, perché il segreto fiscale non pregiudica l’obbligo di offerta dei documenti all’Archivio federale conformemente all’articolo 6 della legge del 26 giugno
199810 sull’archiviazione.
Art. 138 La modifica concerne la rinumerazione e il rimando alla nuova disposizione di legge ed è determinata dalla nuova struttura delle disposizioni in materia di protezione dei dati all’interno della rev-LIVA. La valutazione dell’«offerta Intranet» può essere cancellata perché questa tematica è disciplinata dall’ordinanza del 22 febbraio 201211 sul trattamento di dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione.
Art. 139 L’attuale articolo 139 può essere abrogato perché il suo contenuto normativo è stato ripreso all’articolo 136a.
Art. 144 cpv. 1 lett. b Questa modifica contribuisce ad allineare la disposizione dell’ordinanza con l’articolo 45 ca- poverso 1 lettera c rev-LIVA. Nella pratica già oggi si applica questa regola.
Art. 150 La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano.
Art. 151 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 2 Capoverso 1: il Principato del Liechtenstein e la Svizzera non hanno scambiato dichiarazioni di reciprocità con gli stessi Paesi. L’imposta sul valore aggiunto su prestazioni ottenute in Svizzera o nel Liechtenstein viene pertanto rimborsata dallo Stato in cui è stata acquisita la specifica prestazione. Occorre pertanto presentare una richiesta di rimborso separata all’autorità competente di ciascuno dei due Paesi. Nell’ordinanza il termine «territorio svizze- ro» viene quindi sostituito da «Svizzera». Capoverso 2: il rimborso dell’imposta precedente presuppone come già in passato che il ri- chiedente non soggiaccia all’obbligo fiscale sul territorio svizzero, dove quindi in linea di prin- cipio non gli è consentito eseguire prestazioni (art. 151 cpv. 1). Finora il diritto al rimborso dell’imposta era salvaguardato se il richiedente eseguiva unicamente trasporti ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numeri 5–7 LIVA (art. 151 cpv. 2 lett. a) o prestazioni di servizi che soggiacciono all’imposta sull’acquisto (art. 151 cpv. 2 lett. b). Ora il diritto al rimborso dell’imposta è salvaguardato se il richiedente esegue sul territorio svizzero unicamente pre-
10 RS 152.1
11 RS 172.010.442
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stazioni esenti dall’imposta (art. 10 cpv. 2 lett. b rev-LIVA in combinato disposto con gli art. 23 e 107 LIVA e gli art. 41–44 e 144). Le possibilità di applicazione della procedura di rimborso sono dunque state ampliate.
Art. 153 cpv. 1 e 2 Capoverso 1: per quanto riguarda la modifica del primo periodo si vedano i commenti all’articolo 151 capoverso 1. Secondo e terzo periodo: in caso di inoltro di fatture senza dichiarazione fiscale non è previ- sto alcun rimborso. Se nella fattura è indicata un’aliquota d’imposta troppo alta, l’AFC rim- borsa l’imposta solo nella misura prevista dalla legge. Occorre soprattutto considerare che le fatture dei fornitori di prestazioni svizzeri possono essere corrette a posteriori e che quindi a seguito della correzione potrebbero risultare doppi rimborsi nei loro rendiconti.
Esempio: l’Hotel Alpenglück fattura un pernottamento alla Medizin AG di Salisburgo (A) ap- plicando erroneamente l’aliquota dell’8 per cento anziché del 3,8 per cento. Il rimborso è possibile solo sull’aliquota del 3,8 per cento, perché la Medizin AG può chiedere all’hotel di correggere la fattura e di restituire l’IVA pagata in eccesso e l’hotel può rettificare il rendicon- to presentato all’AFC. Capoverso 2: la sostituzione del termine «territorio svizzero» con «Svizzera» è dettata dai motivi illustrati nei commenti all’articolo 151 capoverso 1.
Art. 158 L’articolo 158 concretizza l’articolo 57e capoverso 1 LOGA, che prevede per una commis- sione extraparlamentare un numero massimo di 15 membri. L’organo consultivo continuerà ad essere composto da 14 membri. Il capo della Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto era finora il 15° membro, ma a seguito della modifica dell’articolo 109 capoverso 1 rev-LIVA questa posizione decade. Volutamente si rinuncia a definire concretamente le mo- dalità di rappresentanza dei singoli gruppi d’interesse indicati nella legge. Considerato che, come previsto dalla LOGA, nella composizione dell’organo consultivo si deve tener conto di criteri quali il sesso, la lingua e la regione di provenienza dei membri, è opportuno evitare di imporre altri criteri vincolanti che limitino ulteriormente la ricerca delle persone idonee. Il restante contenuto normativo degli attuali capoversi 1–3 può essere soppresso senza so- stituzione. I rappresentanti in seno all’organo consultivo sono citati all’articolo 109 rev-LIVA e non occorre precisarli ulteriormente nell’OIVA. Poiché il capo della Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto non è più membro dell’organo consultivo, viene meno la ne- cessità di una regolamentazione in proposito (attuale capoverso 2). Il contenuto normativo dell’attuale capoverso 3 è stato spostato all’articolo 159 capoverso 1bis, fatti i necessari ade- guamenti.
Art. 159 cpv. 1bis e 2 Capoverso 1bis: data la modifica del l’articolo 109 capoverso 1 rev-LIVA nel quadro della revi- sione parziale i dipendenti dell’Amministrazione federale non sono più membri dell’organo consultivo, come previsto sostanzialmente anche dall’articolo 57e capoverso 3 LOGA. Rap- presentanti dell’AFC continuano comunque a partecipare alle riunioni dell’organo consultivo, sia per chiarire eventuali questioni sia per ricevere le raccomandazioni che l’organo consulti- vo formula nei confronti dell’AFC. Come già in passato, se la complessità delle questioni ma- teriali e giuridiche lo richiede, possono all’occorrenza essere coinvolte anche altre persone dell’Amministrazione federale o di realtà esterne. Si sceglie però di non citare espressamen- te questa possibilità nell’ordinanza. Capoverso 2: i compiti di segretariato comprendono in particolare la pianificazione delle sca- denze e l’organizzazione delle riunioni nonché la preparazione della documentazione e la redazione dei verbali delle riunioni dell’organo consultivo. Laddove possibile, viene fornito anche supporto alla redazione delle prese di posizione. In ragione delle limitate risorse di personale, bisogna però prima prendere accordi in tal senso con l’AFC. 20/22
Art. 160 La stesura del verbale è ora regolamentata più precisamente nell’articolo 159 capoverso 2. In applicazione dell’articolo 57e LOGA resta ancora da stabilire all’attenzione di chi l’organo consultivo esprime i propri pareri. L’organo consultivo esprime pareri solo all’attenzione del DFF, ad esempio quando non è possibile raggiungere un’intesa con l’AFC su punti essenzia- li. Essendo l’organo consultivo una commissione extraparlamentare e come tale parte del DFF, non gli è consentito esprimere pareri all’attenzione di terzi. Eventuali richieste di prese di posizioni o di inviti a partecipare a un’audizione per esempio delle commissioni parlamen- tari possono comunque essere indirizzate al DFF.
Art. 161 cpv. 2 La prassi può essere definita anche da organi di grado superiore alla Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, e per questo motivo si evita quindi di citarla.
Art. 162 cpv. 2 e 3 Capoverso 2: oltre che sulla definizione della prassi dell’AFC, l’organo consultivo discute anche su progetti di legge e ordinanza concernenti l’imposta sul valore aggiunto. Per legge, determinate fasi del processo legislativo non sono pubbliche. Tuttavia, per consentire all’organo consultivo di deliberare su tali progetti i membri sono chiamati a rispettare il segre- to d’ufficio. L’obbligo di mantenere il segreto per i membri dell’organo consultivo deriva dalla decisione istitutiva basata sull’articolo 8e dell’ordinanza del 25 novembre 199812 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA); per questo motivo nell’OIVA non è necessario prevedere alcuna norma in tal senso. Affinché anche altre per- sone possano partecipare alle riunioni, il capoverso 2 stabilisce che le prescrizioni in materia di segreto d’ufficio si applichino per analogia anche a queste persone. Il capoverso 3 può essere abrogato, in quanto l’informazione del pubblico è disciplinata nella decisione istitutiva di cui all’articolo 8e OLOGA.
Art. 166a Capoverso 1: l’articolo 7 capoverso 3 lettera b rev-LIVA rende necessaria una disposizione transitoria affinché al momento dell’applicazione dell’ordinanza sia chiaro chi è già assogget- tato nell’anno dell’entrata in vigore. Determinante è la cifra d’affari realizzata con tali forniture nel corso dell’anno precedente. Se la cifra d’affari dell’anno precedente era di almeno 100 000 franchi e se è presumibile che il fornitore eseguirà anche nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore le medesime prestazioni, l’assoggettamento decorre dall’entrata in vigore dell’ordinanza.
Capoverso 2: perché le imprese con sede all’estero siano assoggettate in Svizzera, occorre che vi sia un rapporto minimo con il territorio svizzero, rapporto che si crea nel momento in cui un’impresa fornisce prestazioni in territorio svizzero. A partire da una cifra d’affari di al- meno 100 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta, l’impresa estera in questione diventa obbligatoriamente assoggettata non più soltanto in re- lazione alla cifra d’affari realizzata in territorio svizzero ma anche in relazione alla cifra d’affari conseguita all’estero. Per le imprese con sede all’estero che già prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni avevano fornito prestazioni imponibili in territorio svizzero, senza tuttavia giustificare l’assoggettamento obbligatorio, vengono precisate le condizioni in virtù delle quali, a seguito dell’entrata in vigore della revisione di legge, sono considerate obbligatoriamente assoggettate all’imposta.
12 RS 172.010.1
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4. Ripercussioni
Con le sue prescrizioni dettagliate, l’ordinanza precisa quanto disciplinato dalla legge così da consentirne l’esecuzione. Non ha pertanto nessuna ripercussione sull’economia e sulle fi- nanze federali che non sia correlata all’attuazione della relativa legge (cfr. messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 201513 concernente la revisione parziale della legge sull’IVA). Neanche le modifiche apportate indipendentemente dalla revisione parziale della LIVA hanno ripercussioni, in quanto si limitano a confermare nell’ordinanza quello che già è prassi consolidata.
13 FF 2015 2161
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