Dipartimento federale delle finanze DFF
Berna, 6 settembre 2017
Procedura di consultazione concernente il Progetto fiscale 17 (PF17)
Rapporto esplicativo
1
Compendio
Il Progetto fiscale 17 (PF17) è volto a garantire la competitività del quadro normativo fiscale in Svizzera contribuendo in maniera determinante a conservare l’attrattiva del Paese e conseguentemente a creare valore, posti di lavoro e gettito fiscale. Il progetto nasce dalla necessità di abrogare i regimi fiscali in vigore che non sono più compatibili con le norme internazionali. Il PF17 è un progetto equilibrato, perché riserva una particolare attenzione al fatto che anche le imprese continuino a fornire il loro contributo al finanziamento dei compiti della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni.
Situazione iniziale Con la votazione del 12 febbraio 2017 l’elettorato ha respinto la riforma III dell’imposizione delle imprese (RI imprese III). Sono stati mantenuti così in vigore il sistema fiscale attuale e in particolare i privilegi fiscali di cui godono le società con statuto speciale cantonale. Questi privilegi però non sono più compatibili con gli standard internazionali. La situazione attuale genera incertezza del diritto e insicurezza nella pianificazione per le imprese che operano a livello transfrontaliero e nuoce alla piazza economica e alla reputazione della Svizzera. Una riforma del diritto svizzero in materia di imposizione delle imprese rimane quindi urgente.
Contenuto del progetto Il PF17 si prefigge di garantire un’imposizione competitiva con norme internazionalmente accettate. Le imprese continuino a fornire il loro contributo al finanziamento dei compiti della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni, a cui il PF17, con misure mirate, riserva maggiore considerazione di quanto non faccia la RI imprese III. Il PF17 nasce dalla necessità di abrogare le norme applicabili alle società con statuto speciale cantonale, non più accettabili a livello internazionale. Perché la Svizzera possa continuare a essere una piazza imprenditoriale attrattiva, a questa misura si affianca l’introduzione di nuove norme fiscali speciali. Ai Cantoni viene inoltre lasciato un certo margine di manovra nel campo delle politiche finanziare che consente loro di ridurre, se necessario, le imposte sugli utili per restare competitivi sul piano internazionale. La perequazione finanziaria viene adeguata alle nuove realtà di politica fiscale, al fine di evitare squilibri tra i Cantoni. Grazie all’aumento dell’imposizione dei dividendi e delle prescrizioni minime fissate dalla Confederazione per gli assegni familiari si ha la certezza che gli oneri della riforma vengano ripartiti equamente e che anche le imprese contribuiscano in maniera adeguata. Il PF17 non prevede una riduzione delle imposte a livello federale. La Confederazione si fa carico di un onere supplementare di circa 750 milioni di franchi su base annua, poiché partecipa in misura adeguata ai costi del progetto. Essa mette a disposizione dei Cantoni risorse finanziarie tali da consentire a questi ultimi di diminuire, se necessario, l’imposta sull’utile in modo da salvaguardare l’attrattiva della piazza economica. Il PF17 è un progetto d’impronta federalistica. I Cantoni prenderanno autonomamente le decisioni fondamentali di politica fiscale, in particolare l’entità dell’onere dell’imposta sull’utile che applicheranno in futuro. Ne consegue che la Confederazione non può quantificare anticipatamente le ripercussioni finanziarie a livello di Cantoni, città e Comuni. I Cantoni però porteranno avanti i loro progetti di attuazione parallelamente al PF17. Il Consiglio federale illustrerà le ripercussioni previste dai Cantoni nel quadro degli ulteriori lavori svolti nell’ambito del PF17.
2
Indice
1 Punti essenziali del progetto 5
1.1 Situazione iniziale 5
1.1.1 Sviluppi a livello internazionale 5
1.1.1.1 Recenti sviluppi in seno all’OCSE 5
1.1.1.2 Discussioni con l’UE 5
1.1.1.3 Sviluppi in seno all’UE 6
1.1.2 Diritto fiscale vigente 6
1.1.3 Importanza politico-finanziaria dell’imposizione delle imprese 9
1.1.4 Perequazione finanziaria in vigore 9
1.1.5 Riforme necessarie 10
1.1.6 Obiettivi della riforma 10
1.2 La nuova normativa proposta 10
1.2.1 Panoramica dei singoli elementi della riforma 10
1.2.2 Misure centrali del progetto 10
1.2.2.1 Abrogazione delle norme applicabili alle società con statuto speciale cantonale 10
1.2.2.2 Patent box 10
1.2.2.3 Ulteriori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo 12
1.2.2.4 Limitazione dello sgravio fiscale 12
1.2.2.5 Aumento dell’imposizione dei dividendi 12
1.2.2.6 Aumento della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta 13
1.2.2.7 Considerazione delle città e dei Comuni 15
1.2.2.8 Aumento delle prescrizioni minime per gli assegni familiari 16
1.2.3 Altre misure 16
1.2.3.1 Sgravi facoltativi per l’imposta sul capitale 16
1.2.3.2 Dichiarazione di riserve occulte 17
1.2.3.3 Adeguamenti relativi alla trasposizione 17
1.2.3.4 Estensione del computo globale d’imposta 17
1.2.3.5 Adeguamenti della perequazione finanziaria 17
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 19
1.4 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo 21
1.5 Attuazione 23
2 Commento ai singoli articoli 23
2.1 Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) 23
2.2 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) 24
2.3 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) 26 2.4 Legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione 28 2.5 Legge federale sugli assegni familiari (legge sugli assegni familiari, LAFam) 28 2.6 Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) 29 2.7 Ordinanza sull’imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi 32
3 Ripercussioni 37
3.1 Ripercussioni finanziarie 37
3.1.1 Osservazioni preliminari 37
3.1.1.1 Scenario di riferimento 37
3.1.1.2 Ripercussioni statiche e dinamiche 37
3.1.1.3 Risultati degli studi effettuati da terzi nell’ambito della RI imprese III 38
3.1.1.4 Classificazione dei risultati degli studi 41
3.1.2 Ripercussioni finanziarie delle singole misure 42
3.1.2.1 Abrogazione delle regolamentazioni per le società con statuto speciale e nuove misure speciali accettate a livello internazionale 42
3.1.2.2 Patent box 43
3.1.2.3 Ulteriori deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo 44
3.1.2.4 Limitazione dello sgravio fiscale 44
3.1.2.5 Dichiarazione di riserve occulte 44
3
3.1.2.6 Aumento dell’imposizione dei dividendi 44
3.1.2.7 Sgravi in ambito di imposta sul capitale 45
3.1.2.8 Estensione del computo globale dell’imposta 45
3.1.2.9 Aumento della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta 45
3.1.2.10 Contributo complementare di durata limitata a favore dei Cantoni finanziariamente deboli 45
3.1.2.11 Riduzione dell’imposta cantonale sull’utile 45
3.1.2.12 Aumento delle prescrizioni minime per gli assegni familiari 45
3.1.3 Ripercussioni finanziarie statiche per la Confederazione 46
3.1.4 Ripercussioni finanziarie statiche per i Cantoni e i Comuni nonché per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna 47
3.2 Ripercussioni per l’economia nazionale 48
3.2.1 Politica fiscale orientata agli obiettivi 48
3.2.2 Ripercussioni per l’obiettivo riguardante la piazza imprenditoriale 49
3.2.2.1 Abolizione delle norme per le società con statuto speciale, delle società principali e della categoria Swiss Finance Branch 49
3.2.2.2 Introduzione del patent box 49
3.2.2.3 Maggiore deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo 49
3.2.2.4 Dichiarazione di riserve occulte 49
3.2.2.5 Riduzione delle aliquote cantonali dell’imposta sull’utile 49
3.2.2.6 Altre misure 49
3.2.2.7 Nessuna misura sostitutiva per gli interessi interni al gruppo 50
3.2.3 Ripercussioni sull’obiettivo di efficienza 50
3.2.3.1 Moderata imposizione degli investimenti marginali 50
3.2.3.2 Effetti esterni positivi 50
3.2.3.3 Imposizione senza incidenza sulle decisioni imprenditoriali 50
3.2.3.4 Scelta della forma giuridica 50
3.2.4 Opportunità in sede di esecuzione 58
3.2.5 Ripercussioni sulla ripartizione 59
3.2.6 Ripercussioni sulle PMI 60
3.3 Ripercussioni sull’effettivo del personale 61
4 Aspetti giuridici 61
4.1 Conformità costituzionale 61
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 61
4.2.1 Osservazioni generali 61
4.2.2 Gli standard minimi BEPS 62
4.2.2.1 Azione 5 BEPS: Lotta efficace contro le pratiche fiscalmente dannose considerando la trasparenza e la sostanza 62
4.2.2.2 Azione 13 BEPS: Rendicontazione Paese per Paese 62
4.2.3 Valutazione delle nuove norme proposte 62
4.3 Subordinazione al freno alle spese 63
4
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Sviluppi a livello internazionale
A livello internazionale, in materia di imposizione delle imprese si osserva l’evolversi di tendenze opposte, che si sono accentuate negli ultimi mesi. Numerosi Stati in tutto il mondo stanno adottando nuove misure a tutela del loro substrato fiscale. In alcuni casi si tratta di misure unilaterali di nuova concezione, mentre in altri di provvedimento che traggono origine da uno dei progetti di maggior rilievo e di più ampia portata del recente passato: il piano d’azione per la lotta contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli 1 utili (Base Erosion and Profit Shifting; BEPS) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) . Seguendo invece una tendenza contraria, diversi Stati si stanno adoperando per incrementare l’attrattiva della loro piazza economica con misure fiscali. Attraverso la combinazione di misure difensive e attrattive gli Stati, soprattutto quelli di medie e grandi dimensioni, cercano di guadagnarsi una posizione migliore nella gara per accogliere le funzioni dei gruppi connotate da mobilità. Tutto ciò genera un’accesa concorrenza fiscale a livello internazionale, con ripercussioni sia sulla politica fiscale svizzera che sull’accettazione internazionale dell’imposizione delle imprese applicata in Svizzera.
1.1.1.1 Recenti sviluppi in seno all’OCSE
Con il progetto BEPS, avviato congiuntamente nel 2013, l’OCSE e il G20 (gruppo dei 20 principali Paesi industrializzati e Paesi emergenti) intendono contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. In particolare, si vuole evitare che l’interazione tra le legislazioni fiscali nazionali dia luogo a una doppia non imposizione degli utili d’impresa. Il 5 ottobre 2015 l’OCSE ha pubblicato i rapporti finali sul progetto BEPS e sulle 15 azioni in esso contenute intese a ripristinare l’imposizione nel luogo in cui le imprese esercitano la propria attività economica2. Il progetto si è così concluso con l’adozione di nuovi standard minimi, il consolidamento di quelli esistenti, l’introduzione dei cosiddetti «approcci comuni» e altre raccomandazioni non vincolanti (best practices), oltre alla definizione di un quadro globale e delle basi per nuovi lavori in seno all’OCSE. Per quanto riguarda i quattro standard minimi, ci si aspetta che vengano implementati in tutti gli Stati e i territori che hanno aderito al progetto. I quattro standard minimi nel quadro del progetto BEPS si riferiscono ai seguenti ambiti: (1) azione 5: Lotta efficace contro le pratiche fiscalmente dannose considerando la trasparenza e la sostanza; (2) azione 6: Impedire l’abuso degli accordi; (3) azione 13: Rendicontazioni Paese per Paese; e (4) azione 14: Rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie. L’esame condotto nel novembre del 2012 dal Forum dell’OCSE sulle pratiche fiscali dannose (Forum on Harmful Tax Practices; FHTP) è stato inserito nel piano d’azione BEPS. Il FHTP ha elaborato lo standard minimo dell’azione 5, che definisce tanto i requisiti per la sostanza economica quanto il quadro entro cui deve avvenire lo scambio automatico e obbligatorio di informazioni relative ai ruling fiscali. Il criterio della sostanza economica, la quale deve essere alla base di un’imposizione privilegiata da parte di un regime fiscale, serve per la valutazione dei regimi degli Stati membri, ad es. dei patent box. Questa verifica si è conclusa con la stesura del rapporto finale del 20153. Quattro dei cinque regimi svizzeri presi in esame sono stati giudicati «in corso di abrogazione» con riferimento al disegno della legge del 5 giugno 2015 sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese (cfr. nota a piè di pagina 1) e alla previsione della loro abrogazione dal 1° gennaio 2019. Si tratta dei regimi applicati alle società di gestione, alle società miste, alle società holding e alle società principali. Non conforme al nuovo criterio riguardante la sostanza è stato giudicato anche il patent box del Cantone di Nidvaldo, assieme a 15 patent box di altri Stati (cfr. n. 4.2.2.1). Il patent box del Cantone di Nidvaldo, nella sua versione aggiornata, è stato nel frattempo giudicato non dannoso. Nel settembre 2015 i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali del G20 hanno incaricato l’OCSE di elaborare un quadro per l’attuazione e il controllo dei risultati del progetto BEPS (Inclusive Framework on BEPS). La partecipazione all’Inclusive Framework on BEPS presuppone che uno Stato si sia impegnato a dare attuazione agli standard minimi previsti dal progetto BEPS. Al 6 luglio 2017 sono 102 gli Stati e i territori che vi hanno aderito, tra cui tutti i Paesi dell’OCSE e del G20 ma anche e soprattutto Singapore, Hong Kong e Panama. I lavori dell’Inclusive Framework on BEPS devono anche prevedere dei termini transitori per l’abrogazione o l’adeguamento dei regimi giudicati dannosi. L’attuazione degli standard minimi da parte di tutti gli Stati e i territori coinvolti viene verificata mediante valutazioni tra pari (le cosiddette peer review). L’intento è quello di garantire a livello internazionale parità di condizioni materia di concorrenza fiscale tra piazze finanziarie. Questo esame è già in corso e i primi rapporti, che riguardano anche la Svizzera, sono attesi nel corso del 2017. Il FHTP verifica anche i regimi dei nuovi Stati membri dell’Inclusive Framework on BEPS e monitora l’attuazione delle concessioni fatte nel rapporto finale 2015.
1.1.1.2 Discussioni con l’UE
Nel quadro di una dichiarazione congiunta datata 14 ottobre 20144 la Svizzera è riuscita a risolvere la controversia sull’imposizione delle imprese con l’UE che ebbe inizio nel 2005. L’intesa raggiunta non contiene obblighi derivanti da trattati internazionali e si limita a fornire un elenco di principi e di intenzioni reciproche. Il Consiglio federale ribadisce la volontà di abrogare nel quadro della riforma III dell’imposizione delle imprese (RI imprese III) i regimi fiscali citati nella dichiarazione e non più accettabili a livello internazionale (regolamentazioni riguardanti le società di gestione, le società miste, le società holding, le società principali e le strutture Finance Branch). Da parte loro, gli Stati membri dell’UE confermano la loro intenzione di abbandonare le rispettive contromisure non appena saranno stati abrogati tali regimi. Scadenze non ne sono state fissate. Nella dichiarazione il Consiglio federale si impegna a non introdurre nuove misure contrarie ai principi internazionali sanciti in seno all’OCSE. Dalla bocciatura della RI imprese III in occasione del referendum del 12 febbraio 2017, la Svizzera è stata regolarmente in contatto con le autorità europee e ha più volte ribadito il suo impegno ad abolire i regimi fiscali menzionati nella dichiarazione congiunta. In particolare, nel mese di giugno del 2017 il nostro Paese
1 Cfr. Messaggio a sostegno della legge sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese, n. 1.1.1 Sviluppi a livello internazionale; FF 2015 4133.
2 Cfr. http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm.
3 Cfr. http://www.oecd.org/publications/countering-harmful-tax-practices-more-effectively-taking-into-account-transparency-and-substance- action-5-2015-final-report-9789264241190-en.htm. 4 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-54818.html
5
è stato invitato a partecipare a una riunione del gruppo Codice di condotta (Code of Conduct Group) per fare il punto della situazione riguardo all’abrogazione dei regimi fiscali.
1.1.1.3 Sviluppi in seno all’UE
Nel gennaio del 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure contro l’elusione fiscale che comprende la direttiva ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive5), la revisione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa 6 e l’elaborazione di un elenco dei Paesi non cooperativi sotto il profilo fiscale. La direttiva ATAD, adottata dal Consiglio dell’UE il 12 luglio 2016, comprende cinque misure antiabuso: una norma generale antiabuso e norme speciali relative alle società controllate estere (CFC), all’imposizione in uscita in caso di trasferimento di attivi, ai limiti sugli interessi e ai disallineamenti da ibridi. Il 29 maggio 2017 la direttiva ATAD è stata sottoposta a revisione7 e il campo di applicazione delle norme sui disallineamenti da ibridi è stato esteso agli Stati terzi. Con tale direttiva l’UE va in parte oltre le norme minime del progetto BEPS. Queste misure, se vengono implementate dall’UE e dai suoi Stati membri come proposto, possono ripercuotersi sulla relativa attrattiva della piazza fiscale Svizzera. Il 25 maggio 2016 il Consiglio dell’UE ha adottato la revisione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa 8, consentendo in tal modo lo scambio automatico e confidenziale delle rendicontazioni Paese per Paese. Attualmente è in corso una discussione riguardo alla possibilità di pubblicare le rendicontazioni Paese per Paese delle imprese multinazionali con una cifra d’affari annua superiore a 750 milioni. Il 12 giugno 2017 la commissione giuridica (JURI) e la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo hanno corretto e approvato il loro adeguamento per una rendicontazione pubblica Paese per Paese delle imprese internazionali che, per taluni aspetti, si scosta da quanto proposto dal Consiglio europeo. Prima che la modifica possa entrare in vigore sono necessari l’approvazione del Parlamento europeo riunito in seduta plenaria e un trilogo condotto dalla Commissione europea con il Parlamento europeo e il Consiglio europeo (Stati membri). Nel gennaio del 2017, il presidente del gruppo Codice di condotta del Consiglio dell’UE ha inviato una lettera a 92 Stati e territori per invitarli a partecipare al processo di valutazione delle politiche fiscali, che si concluderà con l’elaborazione di un elenco dei Paesi non cooperativi sotto il profilo fiscale. Il processo di valutazione si basa su tre tipi di criteri: la trasparenza fiscale, l’equità fiscale – che comprende l’esistenza di regimi fiscali preferenziali – e l’attuazione delle misure contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Si prevede di elaborare l’elenco entro la fine del 2017. Il 25 ottobre 2016 la Commissione europea ha presentato un progetto per una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB), che dovrà svolgersi in due fasi. La prima fase include l’elaborazione di una base comune, ovvero l’armonizzazione delle regole per il calcolo degli utili imponibili delle imprese in tutta l’UE, che tra le altre cose prevede anche una deduzione dell’interesse figurativo sul capitale proprio supplementare (la cosiddetta deduzione per la crescita e gli investimenti) e ulteriori deduzioni per le spese di ricerca e sviluppo. La seconda fase sarà dedicata alle norme di consolidamento, vale a dire alla possibilità per un gruppo di cumulare tutti i profitti e tutte le perdite delle imprese che lo compongono, situate nell’UE, al fine di ottenere un risultato netto per l’insieme dell’UE. Il 21 giugno 2017 la Commissione europea ha inoltre presentato una proposta di revisione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa che riguarderà le attività degli intermediari. Questi ultimi dovranno comunicare tutti i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva alle autorità fiscali.
1.1.2 Diritto fiscale vigente
Le imposte sugli utili sono le più importanti per la piazza imprenditoriale. In Svizzera, vengono riscosse a livello federale, cantonale e comunale. Benché il calcolo dell’utile imponibile sia stato in buona parte uniformato con la legge federale del 14 dicembre 19909 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e armonizzato con la legge federale del 14 dicembre 199010 sull’imposta federale diretta (LIFD), i Cantoni possono determinarne liberamente l’aliquota dell’imposta sull’utile. L’onere fiscale effettivo a livello federale, cantonale e comunale oscilla tra il 12 e il 24 per cento. Il calcolo dell’utile imponibile si basa sul cosiddetto «principio di determinatezza», in virtù del quale l’utile imponibile corrisponde sostanzialmente all’utile calcolato secondo il diritto commerciale, con riserva di norme correttive esplicite definite nell’ambito delle leggi fiscali. Un vantaggio basilare del principio di determinatezza è che rispetto ad altri Stati il calcolo dell’utile imponibile e di conseguenza la dichiarazione fiscale sono più facili dal punto di vista amministrativo. Nel prosieguo sono descritte le principali eccezioni al principio di determinatezza applicabili in questo contesto. Società con statuto speciale cantonale Le società con statuto speciale cantonale sono regolamentate all’articolo 28 LAID. Quanto in esso previsto riguarda esclusivamente le imposte a livello cantonale ed è vincolante per tutti i Cantoni. A livello cantonale e comunale le società con statuto speciale non versano imposte sugli utili o le versano solo in misura ridotta. Per quanto riguarda invece l’imposta federale diretta, la tassazione avviene secondo le norme ordinarie valide anche per tutte le altre società. L’obiettivo che si persegue con questa normativa è in primo luogo di offrire un’imposizione fiscale concorrenziale a livello internazionale per determinate attività connotate da mobilità. Le regolamentazioni in vigore per le società con statuto speciale permettono a tutti i Cantoni, anche a quelli in cui gli utili sono assoggettati a un’aliquota fiscale relativamente elevata, di rimanere competitivi a livello internazionale nei riguardi di queste imprese. Nel contempo, la concorrenza fiscale intercantonale viene attenuata dal fatto che per le imprese che godono di tali statuti l’imposizione applicata nei diversi Cantoni presenta differenze relativamente esigue.
5 Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, GU L 193 del 19.7.2016, pagg. 1–14. 6 Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, ultima versione scaricabile da http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20170605. 7 Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi, GU L 144 del 7.6.2017, pagg. 1–11. 8 Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, GU L 146 del 3.6.2016, pagg. 8–21. 9 RS 642.14 10 RS 642.11
6
Ripartizione fiscale per le società principali I gruppi che operano a livello internazionale concentrano spesso le loro strutture in unità di dimensioni maggiori, centralizzando così in una società chiamata «società principale» funzioni, responsabilità e rischi interni al gruppo secondo gruppi di prodotto o mercati. In virtù di una circolare11 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) concernente l’imposta federale diretta, se tale società principale si trova in Svizzera una parte dell’utile netto conseguito viene esentato dalla tassazione in Svizzera motivando tale esenzione col fatto che si tratta di un utile ascrivibile a uno stabilimento d’impresa estero. Stabilimenti finanziari d’impresa (Swiss Finance Branch) Un’ulteriore particolarità è costituita dallo stabilimento finanziario d’impresa (Swiss Finance Branch), responsabile in particolare della concessione di prestiti in seno a gruppi con sede all’estero. Il capitale necessario per questi prestiti proviene da una società finanziaria estera cui viene concesso un indennizzo d’uso per il capitale messo a disposizione degli stabilimenti d’impresa in Svizzera. Ne consegue un utile imponibile proporzionalmente ridotto ascritto allo stabilimento finanziario d’impresa in Svizzera. Questo trattamento si fonda su una prassi dell’AFC e delle autorità fiscali cantonali. Imposizione dei dividendi In questo contesto, oltre alle imposte sugli utili è importante anche l’imposizione dei dividendi corrisposti a persone fisiche. La riduzione dell’imposizione dei dividendi è stata introdotta a livello federale nel quadro della riforma II dell’imposizione delle imprese ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. La LAID in vigore lascia che siano i Cantoni a decidere se tassare i dividendi in misura ridotta e secondo quali modalità. In particolare i Cantoni possono scegliere se introdurre uno sgravio a livello di base di calcolo o di aliquota fiscale e quale dev’essere l’entità dello sgravio. Il senso e lo scopo di questa riduzione della tassazione è l’eliminazione o l’attenuazione della doppia imposizione economica che si genera se la medesima base imponibile viene tassata due volte, una prima volta a livello di società con l’imposta sull’utile e una seconda volta a livello di azionista con l’imposta sul reddito, risultando così in un onere fiscale maggiore rispetto a quello conteggiato sul reddito di riferimento. Per l’onere fiscale sul reddito di riferimento si ricorre spesso al principio della neutralità della forma giuridica e si considera l’onere fiscale di un partecipante ad una società di persone. Per avere diritto a una riduzione dell’imposizione dei dividendi, un azionista deve detenere una quota pari ad almeno il 10 per cento dell’impresa in questione (quota di partecipazione minima).
11 Circolare n. 8 dell’AFC del 18 dicembre 2001, Ripartizione fiscale internazionale delle società principali.
7
Per quanto riguarda l’imposta federale diretta, i dividendi sono tassati in misura del 60 per cento se le azioni fanno parte del patrimonio privato e in misura del 50 per cento se fanno parte di quello commerciale. Nel frattempo anche tutti i Cantoni hanno introdotto l’imposizione ridotta dei dividendi. La tabella qui sotto mostra una sintesi delle norme in vigore nei diversi Cantoni.
Tabella 1: Imposizione dei dividendi nei singoli Cantoni, dati aggiornati al 2017 Riduzione della base di calcolo su Riduzione dell’aliquota fiscale su patrimonio privato patrimonio commerciale patrimonio privato patrimonio commerciale ZH 50 % 50 % BE 50 % 50 % LU 50 % 50 % UR 40 % 40 % SZ 50 % 50 % OW 50 % 50 % NW 50 % 50 % GL 35 % 35 % ZG 50 % 50 % FR 50 % 50 % SO 60 % 50 % BS 50 % 50 % BL 50 % 50 % SH 50 % 50 % AR 60 % 60 % AI 40 % 40 % SG 50 % 50 % GR 60 % 50 % AG 40 % 40 % TG 60 % 50 % TI 60 % 50 % VD 70 % 60 % VS 60 % 50 % NE 60 % 50 % GE 60 % 50 % JU 60 % 50 % Conf 60 % 50 % edera zione Fonte: AFC
8
1.1.3 Importanza politico-finanziaria dell’imposizione delle imprese
Il sistema attuale di imposizione delle imprese riveste una notevole importanza sotto il profilo del gettito fiscale. Ai livelli cantonale, comunale e federale, anche le società con statuto speciale forniscono un contributo fondamentale al finanziamento delle attività statali.
Tabella 2: Stima delle entrate annuali dell’imposta sull’utile e quote delle società che beneficiano di uno statuto fiscale cantonale alle entrate annuali dell’imposta sull’utile dei Cantoni e dei Comuni, compresa la quota dei Cantoni all’imposta federale diretta (IFD) delle persone giuridiche, media 2011–2013: A B A+B C D Società tassate in Società con statuto Totale Quota delle società tassate Quota delle società con via ordinaria speciale secondo (mio. fr.) in via ordinaria statuto speciale secondo (mio. fr.) l’art. 28 LAID l’art. 28 (mio. fr.) LAID ZH 2 041,5 172,7 2 214,4 92,2 % 7,8 % BE 800,7 14.6 815,2 98,2 % 1,8 % LU 235,1 24,2 259,3 90,7 % 9,3 % UR 16,5 0,3 16,9 98,0 % 2,0 % SZ 57,0 16,7 73,8 77,3 % 22,7 % OW 18,0 1,1 19,1 94,4 % 5,6 % NW 20,0 4,9 24,9 80,4 % 19,6 % GL 17,6 2,2 19,8 89,0 % 11,0 % ZG 219,5 255,9 475,5 46,2 % 53,8 % FR 187,6 51,1 238,6 78,6 % 21,4 % SO 228,6 3,4 232,0 98,5 % 1,5 % BS 300,3 375,8 676,1 44,4 % 55,6 % BL 236,0 48,4 284,5 83,0 % 17,0 % SH 51,0 44,2 95,2 53,5 % 46,5 % AR 23,7 1,2 24,9 95,1 % 4,9 % AI 4,9 0,9 5,9 83,8 % 16,2 % SG 341,9 34,3 376,2 90,9 % 9,1 % GR 108,3 5,5 113,8 95,2 % 4,8 % AG 602,1 7,9 610,0 98,7 % 1,3 % TG 155,2 4,0 159,2 97,5 % 2,5 % TI 370,2 107,8 478,0 77,5 % 22,5 % VD 770,4 302,3 1 072,7 71,8 % 28,2 % VS 235,3 5,3 240,6 97,8 % 2,2 % NE 142,1 234,9 377,0 37,7 % 62,3 % GE 1 096,3 430,8 1 527,1 71,8 % 28,2 % JU 69,5 3,5 73,0 95,2 % 4,8 % Totale 8 349,3 2 153,9 10 503,2 79,5 % 20,5 %
Negli anni 2011–2013 le entrate della Confederazione a titolo di imposta federale diretta provenienti dalle società con statuto speciale ammontavano in media a 4,2 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni), pari a circa il 50 per cento del gettito complessivo dell’imposta sull’utile. Queste cifre comprendono solo le ripercussioni dirette sulle entrate dell’imposta sull’utile. A queste si aggiungono effetti indiretti e indotti (ad es. nel caso delle entrate dell’imposta sull’utile di aziende subfornitrici o delle imposte sul reddito di impiegati).
1.1.4 Perequazione finanziaria in vigore
La nuova perequazione finanziaria è stata introdotta nel 2008. La perequazione finanziaria in senso stretto comprende tre strumenti: 12 perequazione delle risorse, compensazione degli oneri e compensazione dei casi di rigore. La perequazione delle risorse si prefigge di mettere a disposizione dei Cantoni che presentano un potenziale di risorse inferiore alla media, ossia i Cantoni finanziariamente deboli, un minimo di risorse liberamente disponibili. Essa è finanziata dalla Confederazione (perequazione verticale delle risorse) e dai Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse). La forza finanziaria riflette la capacità economica che un Cantone può sfruttare fiscalmente. Come indicatore della forza finanziaria si utilizza il cosiddetto potenziale di risorse. Questo si desume dai dati fiscali relativi al reddito e al patrimonio nel caso delle persone fisiche e agli utili conseguiti nel caso delle persone giuridiche. Per queste ultime si distingue tra società tassate in via ordinaria e società con statuto speciale. Per determinare il potenziale di risorse si utilizza una media di tre anni di calcolo fiscale. I Cantoni che, a causa della loro struttura demografica o della loro funzione centrale, sono gravati oltre misura vengono indennizzati dalla perequazione dell’aggravio sociodemografico. I Cantoni che, a causa della loro altitudine, della declività del terreno o di una
12 Nella perequazione finanziaria in senso lato sono compresi anche tutti i trasferimenti verticali a destinazione vincolata effettuati in ragione della ripartizione dei compiti e delle entrate tra la Confederazione e i Cantoni oltre alla collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri.
9
particolare struttura degli insediamenti, devono sopportare eccessivi oneri vengono sgravati attraverso la perequazione dell’aggravio geotopografico. La compensazione degli oneri è interamente finanziata dalla Confederazione. La compensazione dei casi di rigore garantisce che con il passaggio nel 2008 al nuovo sistema di perequazione finanziaria nessun Cantone finanziariamente debole sia svantaggiato a livello finanziario. Essa si protrarrà fino al 2034 al massimo e dal 2016 viene ridotta annualmente del cinque per cento. Un Cantone perde il diritto alla compensazione dei casi di rigore quando diventa finanziariamente forte. La compensazione dei casi di rigore è finanziata in ragione di 2/3 dalla Confederazione e di 1/3 dai Cantoni. Il PF17 prende in considerazione gli utili delle persone giuridiche nel potenziale di risorse. Sono esclusi invece tutti i restanti elementi della perequazione finanziaria.
1.1.5 Riforme necessarie
Con la votazione del 12 febbraio 2017 l’elettorato ha respinto la RI imprese III. Sono stati mantenuti così in vigore il sistema fiscale attuale e soprattutto i privilegi fiscali di cui godono le società con statuto speciale. A livello internazionale questi privilegi sono stati criticati poiché prevedono un trattamento differenziato tra redditi nazionali ed esteri (cosiddetto ring fencing) e quindi danneggino la concorrenza fiscale. I privilegi delle società con statuto speciale non sono più compatibili con gli standard internazionali e gli impegni politici assunti dalla Svizzera di abrogare le regolamentazioni contrarie a tali norme. La situazione attuale genera incertezza del diritto e insicurezza nella pianificazione per le imprese interessate che operano a livello transfrontaliero e nuoce alla piazza economica e alla reputazione della Svizzera. Una riforma del diritto svizzero in materia di imposizione delle imprese rimane quindi urgente. Per questo motivo, già il 22 febbraio 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di formulare delle raccomandazioni per i parametri del PF17, lavorando in collaborazione con i Cantoni e coinvolgendo le città e i Comuni ma anche interpellando i principali gruppi d’interesse. È stato così istituito un gruppo per l’organizzazione del progetto, composto in modo paritetico da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il suo compito consisteva nel valutare i parametri del PF17 in modo da garantire al progetto un sostegno quanto più ampio possibile. Nel mese di marzo 2017 il gruppo ha quindi avviato delle consultazioni con tutti i principali gruppi d’interesse. Inoltre si sono svolti dei colloqui bilaterali tra il DFF e i rappresentanti dei partiti politici, delle città e dei Comuni, oltre che delle associazioni che rappresentano gli interessi dell’economia. Nei lavori del gruppo incaricato dell’organizzazione del progetto sono stati coinvolti anche le città e i Comuni. Tutti i partecipanti alle consultazioni e agli incontri sono stati concordi nell’affermare la necessità di una nuova riforma. Che le norme riguardanti le società con statuto speciale, non più accettabili sul piano internazionale, debbano essere abrogate è incontestabile. Bisogna introdurre nuove normative fiscali speciali e ridurre le imposte cantonali sugli utili in modo che la Svizzera possa salvaguardare la propria attrattiva. Nel contempo occorre adeguare la perequazione finanziaria al nuovo contesto fiscale. Inoltre, il PF17 deve essere attuato nel più breve tempo possibile, senza però rinunciare allo svolgimento di una regolare consultazione. Per tutti coloro che hanno partecipato alle consultazioni, i motivi che hanno portato al rifiuto della RI imprese III vanno ricercati nella poca chiarezza delle conseguenze finanziarie, nella mancanza di controfinanziamento e nella complessità del progetto. Di questi aspetti si deve tenere maggiormente conto in sede di elaborazione di un nuovo progetto.
1.1.6 Obiettivi della riforma
Dalle consultazioni condotte con i vari gruppi di interessi è emerso che gli obiettivi già definiti nel quadro della RI imprese III sono ancora validi. Con il PF17 si deve quindi mirare a garantire un’imposizione competitiva e a ristabilire l’accettazione internazionale. Inoltre le imprese devono continuare a fornire il loro contributo al finanziamento dei compiti della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni, contributo a cui il PF17 deve riservare maggiore considerazione di quanto non abbia fatto la RI imprese III.
1.2 La nuova normativa proposta
1.2.1 Panoramica dei singoli elementi della riforma
Il PF17 nasce dalla necessità di abrogare le norme applicabili alle società con statuto speciale, non più accettabili a livello internazionale. Perché la Svizzera possa continuare a essere una piazza imprenditoriale attrattiva, a questa misura si affianca l’introduzione di nuove normative fiscali speciali. Ai Cantoni viene inoltre lasciato un certo margine di manovra nel campo delle politiche finanziare che consente loro di ridurre, se necessario, le imposte sugli utili per restare competitivi sul piano internazionale. La perequazione finanziaria viene adeguata alle nuove realtà di politica fiscale, al fine di evitare squilibri tra i Cantoni, e continua a fondarsi sulle differenze effettive delle risorse dei Cantoni. Grazie all’aumento dell’imposizione dei dividendi e delle prescrizioni minime per gli assegni familiari si ha la certezza che gli oneri della riforma vengano ripartiti equamente e che anche le imprese contribuiscano in maniera adeguata.
1.2.2 Misure centrali del progetto
1.2.2.1 Abrogazione delle norme applicabili alle società con statuto speciale cantonale Le norme applicabili alle società con statuto speciale cantonale non sono più compatibili con gli standard internazionali. La situazione attuale genera incertezza del diritto e insicurezza nella pianificazione per le imprese interessate che operano a livello transfrontaliero e mette in pericolo l’attrattiva della Svizzera nel confronto fiscale internazionale. Queste norme vanno quindi abrogate. Parallelamente dovrebbero essere soppresse anche la prassi normativa in materia di ripartizione fiscale per le società principali e quella relativa agli stabilimenti finanziari d’impresa (Swiss Finance Branch). Restano ancora da stabilirne le modalità.
1.2.2.2 Patent box
Con il PF17 si vuole introdurre un patent box obbligatorio per i Cantoni. Per mezzo del patent box l’utile netto risultante da brevetti e diritti analoghi viene tassato su richiesta con una riduzione del 90 per cento. I Cantoni possono prevedere una riduzione di minore entità. A livello federale questi utili vengono tassati senza alcuna riduzione. Il patent box è uno strumento attualmente utilizzato in molti Stati (si veda il n. 1.4, figura 3: Patent box) e che, a determinate condizioni, è accettato sia dall’OCSE che dall’UE. La sua introduzione in Svizzera è la premessa necessaria per consentire al Paese di tenere il passo anche in questo segmento del confronto fiscale internazionale caratterizzato da una forte competitività. L’obiettivo perseguito nell’impostazione concreta della misura è innanzitutto rispettare lo standard definito dall’OCSE. Dal punto di vista tecnico esiste inoltre un notevole margine di manovra. Il Consiglio federale considera prioritarie in questo contesto la praticabilità della regolamentazione e la promozione dell’innovazione.
10
Approccio Nexus modificato L’OCSE ha definito uno standard per i patent box, il cui scopo è impedire che il loro utilizzo possa determinare situazioni di concorrenza fiscale dannosa. Le misure adottate a tal fine sono due. In primo luogo lo standard definisce i diritti che possono avvalersi di un patent box. Secondariamente l’OCSE ha sviluppato il cosiddetto «approccio Nexus modificato», secondo il quale i redditi provenienti dai diritti qualificanti possono essere tassati in maniera privilegiata solo in rapporto alle spese dell’attività di ricerca e sviluppo imputabili al contribuente rispetto al totale delle spese di ricerca e sviluppo. In questo modo si vuole far rispettare il principio secondo cui per accedere ai vantaggi concessi dal patent box un’impresa deve disporre di una sufficiente sostanza economica. Con spese dell’attività di ricerca e sviluppo computabili al contribuente si intendono le spese per attività di ricerca e sviluppo svolte internamente, le spese per attività di ricerca e sviluppo svolte da terzi e le spese per attività di ricerca e sviluppo svolte da società del gruppo purché aventi sede in Svizzera. Per indennizzare il finanziamento e il controllo in particolare dell’attività di ricerca e sviluppo svolta all’estero da società del gruppo, è previsto un supplemento (cosiddetto uplift) del 30 per cento delle spese di ricerca e sviluppo computabili al contribuente, a condizione che all’estero sia effettivamente svolta un’attività di ricerca e sviluppo di tale entità. Diritti qualificanti Qualificanti ai fini del patent box svizzero sono i brevetti e i diritti analoghi. L’espressione «diritti analoghi» comprende i certificati protettivi complementari, le topografie, le varietà vegetali, la protezione dei documenti secondo la legge del 15 dicembre 200013 sugli agenti terapeutici e i corrispondenti diritti esteri. Secondo lo standard dell’OCSE possono rientrare nel patent box anche le invenzioni non coperte da brevetto di piccole e medie imprese (PMI) e i software protetti da diritti d’autore. Per ragioni di praticabilità, il Consiglio federale vuole escludere queste categorie dal regime svizzero del patent box. In Svizzera i software che soddisfano i dovuti requisiti sono protetti dal diritto d’autore, ma non possono essere brevettati. A differenza dei brevetti, per la protezione dei diritti d’autore non esiste alcun registro e le autorità fiscali non dispongono delle conoscenze tecniche necessarie per valutare se un determinato software può effettivamente beneficiare di tale protezione. Un software può essere brevettato in Svizzera a condizione che sia un elemento costitutivo di un’invenzione (le cosiddette computer implemented innovation, ossia invenzioni implementate al computer). Si tratta di software al servizio di applicazioni tecniche che, ad esempio, in quanto parte costitutiva di un dispositivo, gestiscono processi industriali, migliorano la trasmissione e la memorizzazione di dati a livello tecnico, potenziano la sicurezza del sistema informatico oppure ne rendono più agevole l’utilizzo (interfaccia uomo- macchina). Le invenzioni implementate al computer stanno acquistando sempre più importanza in diversi ambiti. L’esclusione di questo genere di brevetti dal patent box si ripercuoterebbe su molte attività innovative. Per far fronte alle esigenze della Svizzera quale polo di innovazione, il Consiglio federale ritiene sia opportuno che anche le innovazioni implementate al computer siano qualificate per il patent box svizzero. In tal modo è possibile includervi sempre più prestazioni di servizi. Contemplando anche questi brevetti, si rispetta inoltre il principio della parità di trattamento. Infatti, oggettivamente non si spiegherebbe perché ad esempio le attività di controllo meccanico sarebbero qualificate per il patent box mentre non lo sarebbero quelle del controllo digitale. L’inclusione di tali brevetti è vantaggiosa anche dal punto di vista pratico, dato che le autorità fiscali possono basarsi senza limitazioni sul registro dei brevetti senza dover operare distinzioni, peraltro molto difficili, tra i brevetti svizzeri. Al di fuori della Svizzera è invece possibile brevettare i software (ad es. negli Stati Uniti). Viste le differenze normative in fatto di diritti sui beni immateriali tra i diversi Paesi, occorre interrogarsi su quale sia l’approccio da adottare. Dal punto di vista della parità di trattamento i software non dovrebbero essere qualificati per il patent box svizzero, anche se hanno ottenuto un brevetto in un altro Stato. Neppure in questo caso l’autorità fiscale ha le conoscenze tecniche necessarie per distinguere se un brevetto estero correlato a un software costituisce un’invenzione implementata al computer o se si tratta del brevetto di un software vero e proprio. Per motivi pratici, quindi, nel caso dei brevetti esteri si rinuncia a questa distinzione. Alla luce delle ragioni esposte, il Consiglio federale ritiene che secondo una prospettiva di politica economica non sia opportuno né praticabile escludere qualsiasi forma di software dal patent box. Questo approccio sembra essere adeguato anche in relazione alle entrate fiscali di Cantoni e Comuni. I Cantoni possono infatti stabilire l’entità della riduzione prevista dal patent box, influendo così in modo decisivo sulle ripercussioni finanziarie dello stesso. Inoltre, se prevedono un patent box più generoso, i Cantoni non sono costretti a diminuire eccessivamente le aliquote d’imposta sull’utile per salvaguardare la propria competitività. La categoria delle invenzioni non coperte da brevetto delle PMI è stata creata dall’OCSE perché in taluni Paesi presentare una domanda di brevetto è molto oneroso sia in termini di tempo che di risorse. Le PMI rischierebbero dunque di essere di fatto escluse dal regime del patent box. In Svizzera, per contro, presentare una domanda di brevetto è relativamente facile e non comporta grandi spese. Per questo motivo il Consiglio federale preferisce escludere questa categoria dal regime del patent box adottato in Svizzera. A questo si aggiunga il fatto che per questa categoria sarebbe necessario creare un ufficio statale incaricato di certificare le invenzioni delle PMI. Calcolo dell’utile del box Secondo lo standard dell’OCSE possono essere qualificati per il patent box unicamente gli utili risultanti da brevetti e diritti analoghi. Si tratta ad esempio di canoni o utili derivanti dalla vendita di brevetti e diritti analoghi. Oltre a questi utili di cui si trova diretto riscontro nei documenti contabili, brevetti e diritti analoghi possono essere contenuti in un prodotto. In tal caso occorre distinguere l’utile risultante da brevetti e diritti analoghi dall’utile residuo del prodotto. A questo scopo si applicano sostanzialmente due metodi: il metodo netto e il metodo residuale. Con il metodo netto si procede alla stima del valore di un brevetto o di un diritto analogo mediante uno studio dei prezzi di trasferimento. Il valore che ne risulta viene dunque suddiviso per la durata del brevetto o del diritto analogo. Con il metodo residuale si parte dall’utile del prodotto o, se questo non è determinabile, dall’utile totale dell’impresa. Quindi si eliminano dal patent box tutte le quote di utile non riconducibili a brevetti e a diritti analoghi, che vengono tassate in via ordinaria. Quello che alla fine resta nel patent box rappresenta l’utile del box. Entrambi i metodi sono suscettibili di imprecisioni. In Svizzera si adotterà tuttavia il metodo residuale, caratterizzato da una maggiore semplicità amministrativa. Per determinare l’utile da brevetti e diritti analoghi sulla base dell’utile del prodotto, è prevista una diminuzione del sei per cento dei costi attribuiti al prodotto e del compenso per l’uso del marchio. L’entità della diminuzione si fonda su valori empirici. In tal modo si evitano risultati troppo generosi e si applica un’imposizione ridotta solo agli utili che sono effettivamente frutto di innovazioni. Anche la Gran Bretagna ricorre a una simile impostazione del metodo residuale.
13 RS 812.21
11
1.2.2.3 Ulteriori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo
Come i patent box, in molti Stati (si veda il n. 1.4, figura 4: Promozione della ricerca e dello sviluppo) vengono attuate anche misure di promozione delle attività di ricerca e sviluppo. Finora queste misure non sono state esaminate né dall’OCSE né dall’UE. L’introduzione di maggiori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo facoltative per i Cantoni garantisce alla Svizzera la possibilità di restare competitiva sul piano internazionale anche in questo campo e contemporaneamente servono a incentivare l’innovazione. La legislazione in vigore prevede già la possibilità di dedurre dall’utile imponibile le spese per le attività di ricerca e sviluppo come anche tutti gli altri oneri giustificati dall’uso commerciale. Con il PF17 i Cantoni sono autorizzati a prevedere un’ulteriore deduzione dalla base di calcolo dell’imposta cantonale sull’utile a fronte delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo svolte in territorio svizzero. Tale ulteriore deduzione non deve superare il 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo incentivabili. La definizione di ricerca e sviluppo è la stessa che ritroviamo nella legge federale del 14 dicembre 201214 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI). In questo contesto infatti il concetto di ricerca e sviluppo è da intendersi in senso ampio: oltre alla ricerca fondamentale, sono comprese anche la ricerca orientata all’applicazione e l’innovazione fondata sulla scienza. Non rientrano invece nelle definizione le spese sostenute per il lancio dei prodotti sul mercato e la loro valorizzazione. L’adozione di una definizione di ricerca e sviluppo già presente nel diritto svizzero è garanzia di unità dell’ordinamento giuridico. La limitazione della deduzione superiore alle spese per il personale consente di contrappesare la definizione relativamente ampia di ricerca e sviluppo e fa sì che la misura risulti equilibrata. Inoltre determinare le spese per il personale comporta oneri amministrativi relativamente bassi sia per le imprese che per le autorità fiscali. Un supplemento del 35 per cento sulle spese per il personale addetto alla ricerca e sviluppo va a compensare in maniera forfetaria gli altri costi per la ricerca e lo sviluppo. Secondo quanto rilevato dall’Ufficio federale di statistica la quota delle spese per il personale ammonta di norma a più del 50 per cento delle spese totali sostenute per le attività di ricerca e sviluppo. Naturalmente questa percentuale varia da un settore all’altro, ma anche nei settori a più alta intensità di personale di norma non supera il 75 per cento. Una compensazione forfetaria delle altre spese sostenute nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo (ad es. le spese per materiali e investimenti) in misura del 35 per cento permette quindi di non sgravare eccessivamente anche i settori a più alta intensità di personale. Oltre che per le attività di ricerca e sviluppo svolte in Svizzera, la deduzione superiore deve poter valere anche per la ricerca su commissione; in questo caso, ai fini della deducibilità deve essere considerato solo l’80 per cento dell’importo fatturato. Dato che nel caso della ricerca svolta da terzi l’importo fatturato è normalmente comprensivo di una componente di guadagno e di un rimborso delle spese generali, applicare la piena deducibilità dell’importo fatturato significherebbe creare una discriminazione tra la ricerca interna e quella svolta da terzi. Per questo motivo l’incentivazione è limitata all’80 per cento dell’importo fatturato. Di questa misura possono beneficiare tutte le imprese che operano nel campo della ricerca e sviluppo, anche e soprattutto le PMI, purché ovviamente il Cantone l’abbia introdotta. A livello federale non è garantita nessuna ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo.
1.2.2.4 Limitazione dello sgravio fiscale
Già in occasione dei dibattiti parlamentari sulla RI imprese III era stata proposta e approvata la cosiddetta «limitazione dello sgravio fiscale». La misura era stata accolta favorevolmente dai Cantoni. Senza limitazione dello sgravio, con le agevolazioni fiscali previste dal patent box e dalle ulteriori deduzioni per le spese di ricerca e sviluppo può accadere che un’impresa si trovi a non dover pagare più alcuna imposta a livello cantonale o che a causa di queste regolamentazioni presenti una perdita fiscale che potrà compensare con altri utili negli anni successivi. Questa situazione può verificarsi quand’anche in assenza di queste norme particolari l’impresa avesse dichiarato un utile imponibile. Con la limitazione dello sgravio si vuole contrastare questo effetto. Non avendo suscitato obiezioni durante le consultazioni per il PF17, questa misura va quindi mantenuta nel nuovo progetto. La limitazione dello sgravio prevede per i Cantoni l’obbligo di assoggettare sempre a tassazione il 30 per cento almeno dell’utile imponibile delle imprese prima dell’applicazione delle norme speciali e di escludere qualsiasi possibilità che dall’applicazione di tali norme risulti una perdita. I Cantoni possono prevedere un’imposizione minima più elevata. La limitazione dello sgravio deve tener conto anche degli ammortamenti risalenti a una precedente imposizione quale società con statuto speciale. Le imprese che nella legislazione in vigore perdono il loro statuto speciale hanno la possibilità, a seconda della prassi cantonale, di dichiarare le riserve occulte esistenti in esenzione d’imposta e di ammortizzarle fiscalmente negli anni successivi. In linea con il regolamento transitorio, nella limitazione dello sgravio va tenuto conto anche di questi ammortamenti.
1.2.2.5 Aumento dell’imposizione dei dividendi
Con il PF17 l’imposizione dei dividendi per le persone fisiche con partecipazioni qualificanti dovrà essere aumentata e portata al 70 per cento a livello sia federale che cantonale, lasciando ai Cantoni la possibilità di prevedere un aumento maggiore. Contemporaneamente dovrà essere anche armonizzato il metodo di sgravio in modo che in futuro lo sgravio abbia luogo attraverso la base di calcolo sia a livello federale che nei Cantoni. L’aumento dell’imposizione dei dividendi avrà conseguenze in tutti i Cantoni e a livello di Confederazione. La standardizzazione della procedura comporta la necessità di introdurre adeguamenti nei Cantoni ZH, BE, NW, GL, BL, SH, AR, AI, SG e AG. Negli ultimi anni, in Svizzera, l’onere dell’imposta sull’utile è tendenzialmente sceso e in singoli Cantoni, con le norme in vigore, la doppia imposizione economica è talvolta più che compensata. Le imprese hanno reagito adeguando la loro condotta: società di persone sono state trasformate in società anonime, oppure si è passati dal versamento di salari alla distribuzione di dividendi. Questi motivi giustificano un aumento dell’imposizione dei dividendi già con la legislazione in vigore. A seguito dell’adozione del PF17 si potrebbe assistere a un ulteriore calo complessivo dell’onere dell’imposta sull’utile. L’aumento dell’imposizione dei dividendi trae spunto dal principio secondo cui l’imposizione delle imprese deve essere neutra riguardo alla loro forma giuridica. Il diritto fiscale non deve quindi influire sulla decisione di una persona di costituire la propria impresa come impresa individuale o come società di qui è azionista. A tale proposito ci sono vari fattori che intervengono: l’entità dell’imposta sull’utile (società di capitali); l’entità dell’imposta sul reddito;
14 RS 420.1
12
l’ammontare del reddito proveniente dall’impresa; l’entità degli oneri sociali, purché non costitutivi di rendita (società di persone); l’ammontare dell’utile trattenuto in azienda (società di capitali); l’imposta sul capitale (società di capitali); la tassa d’emissione (società di capitali); l’imposta sulla sostanza. In ragione dei tanti fattori d’influenza risulta impossibile stabilire definitivamente e per ogni singolo caso la «giusta» entità dell’imposizione dei dividendi. Anche e soprattutto perché in molti casi la società di capitali non si trova nello stesso Cantone in cui vive l’azionista oppure si trova all’estero. Teoricamente, l’onere concreto dell’imposta sull’utile dovrebbe essere computato caso per caso dall’imposta sul reddito dell’azionista, cosa che nella prassi non è fattibile senza sforzi sproporzionati. Una serie di confronti degli oneri fiscali in base al diritto vigente ha però evidenziato l’esistenza di una tendenziale sottoimposizione e ha confermato che un aumento fino al 70 per cento è pertanto opportuno (si veda il n. 3.2.3.33.2.3.3). L’aumento dell’imposizione dei dividendi consente quindi di correggere una sottoimposizione già esistente che verrebbe ulteriormente accentuata dall’attuazione del PF17. Un aumento più sostanzioso, per esempio fino al 90 per cento, non è auspicabile in quanto tenderebbe a generare viceversa una situazione di sovraimposizione, che a sua volta indurrebbe i contribuenti ad adeguare la loro condotta in modo da contrastarne gli effetti. L’aumento dell’imposizione dei dividendi conferisce equilibrio al progetto e rappresenta, soprattutto nei Cantoni, uno strumento di controfinanziamento. Inoltre contrasta la tendenza, dettata da motivi fiscali, che spinge a preferire i dividendi al posto del salario. A tutto vantaggio dell’AVS.
1.2.2.6 Aumento della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta
Con il PF17 si vuole mantenere per quanto possibile inalterata l’attrattiva fiscale della Svizzera per le attività connotate da mobilità. Gli strumenti fiscali previsti allo scopo (ulteriori deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo e patent box) sortiscono però i loro effetti solo su una parte dei redditi legati alla mobilità aziendale. Gli utili per i quali questi strumenti non sono previsti, una volta abrogate le norme per le società con statuto speciale, saranno assoggettati all’aliquota d’imposta ordinaria. Se le attuali società con statuto speciale manterranno la propria sede in Svizzera dipende essenzialmente - oltre che da una serie di altri fattori legati alla piazza economica ma non di carattere fiscale - dall’imposizione ordinaria dell’utile. Quest’ultima è determinata in base all’aliquota d’imposta sull’utile dell’imposta federale diretta e all’aliquota del rispettivo Cantone. Poiché l’imposizione dell’utile a livello federale rimane invariata, alcuni Cantoni dovranno ridurre la propria imposizione ordinaria dell’utile se intendono continuare a essere competitivi per le basi di calcolo dell’imposta sull’utile in un contesto di mobilità aziendale. Se un Cantone decide di ridurre la propria imposizione dell’utile, gli oneri finanziari che ne conseguono sono innanzitutto a suo carico. La riduzione dell’imposta sull’utile e dell’imposta sul capitale da parte dei Cantoni comporta addirittura un lieve incremento del gettito della Confederazione generato dall’imposta sull’utile perché l’onere fiscale deducibile dalla base di calcolo è minore. Nell’ipotesi in cui non si verifichi una delocalizzazione, il gettito dell’imposta sull’utile della Confederazione rimane però fondamentalmente invariato. Senza la partecipazione della Confederazione ai minori introiti cantonali il rapporto tra costi e benefici sarebbe ripartito in modo asimmetrico tra i due livelli statali: i costi legati al mantenimento della competitività fiscale internazionale sarebbero sostenuti unicamente dai Cantoni, ma a beneficiare del mantenimento delle basi di calcolo dell’imposta sull’utile, oltre al Cantone interessato, sarebbe anche la Confederazione. Pertanto, supportare finanziariamente i Cantoni è anche nell’interesse finanziario della stessa Confederazione. Per i Cantoni occorre quindi creare un margine di manovra politico-finanziario mediante una compensazione verticale, affinché essi siano in grado di ridurre, ove necessario, l’imposizione ordinaria delle imprese. Così facendo si garantisce una ripartizione equilibrata degli oneri della riforma tra i due livelli statali e al contempo si può evitare che i Cantoni perdano di attrattiva fiscale e conseguentemente che anche la Confederazione rinunci a cospicue entrate fiscali. Dato che per i Cantoni e i Comuni le minori entrate connesse con la riduzione dell’imposizione dell’utile sono di natura durevole, anche la compensazione verticale dovrà essere duratura. Riduzione dell’imposta sull’utile nei Cantoni Per conferire ai Cantoni sicurezza nella pianificazione, l’entità della compensazione verticale deve essere stabilita in anticipo. La difficoltà principale risiede però nel fatto che ancora non si conoscono appieno le ripercussioni finanziarie della riforma sui Cantoni, i quali non prenderanno alcuna decisione in materia di politiche fiscali prima di sapere come sarà concretamente strutturato il progetto della Confederazione. Dal punto di vista finanziario è fondamentale capire se i Cantoni ridurranno o meno la loro imposizione ordinaria dell’utile ed eventualmente in quale misura. In ragione dell’autonomia fiscale cantonale, ogni Cantone prenderà autonomamente la propria decisione al riguardo. Poiché la portata delle riduzioni delle imposte cantonali ancora non è nota, non si può far altro che ipotizzare quali potranno essere le ripercussioni finanziarie delle decisioni dei Cantoni in materia di politiche fiscali, e di conseguenza quale debba essere l’entità necessaria della compensazione verticale. Al riguardo si presume che i Cantoni agiscano in maniera ottimale per quanto concerne la redditività. Questa ipotesi si basa sul fatto che, conformemente agli obiettivi del PF17, il sistema d’imposizione delle imprese deve garantire un equilibrio ottimale tra consenso internazionale, competitività fiscale e redditività. Nei calcoli di questo modello si preferisce evitare di illustrare le decisioni dei singoli Cantoni in materia di politiche fiscali, limitandosi solo a fare delle supposizioni sui valori medi e aggregati a livello nazionale. Sia l’esecuzione che la rinuncia a riduzioni dell’imposta comportano tendenzialmente minori entrate. Se un Cantone riduce l’aliquota dell’imposta sull’utile a un livello che gli consente di restare competitivo sul piano internazionale, pur riuscendo senz’altro a mantenere inalterato il substrato mobile dell’imposta sull’utile, vedrà però diminuire le proprie entrate perché diminuirà anche la tassazione a carico delle imprese che fino a quel momento sono state tassate applicando l’aliquota d’imposta ordinaria. In ragione dell’elevata mobilità e della conseguente delocalizzazione delle imprese che attualmente godono di privilegi fiscali, le entrate diminuiranno però anche qualora un Cantone decidesse di non abbassare l’imposta sull’utile. L’importanza di questo dubbio dipende dall’imposizione degli utili tassati in via ordinaria e dalla quota degli utili tassati in maniera privilegiata rispetto all’utile imponibile complessivo nella situazione iniziale:
13
quanto più alta è l’aliquota ordinaria dell’imposta sull’utile in un Cantone, tanto più ampia sarà tendenzialmente la portata della riduzione dell’imposta. Più la diminuzione dell’imposizione dell’utile sarà marcata, maggiori saranno le minori entrate che risulteranno a causa dell’imposizione alla nuova aliquota (più bassa) degli utili precedentemente tassati in via ordinaria. Se un Cantone con un’aliquota elevata dell’imposta sull’utile non riduce l’imposizione fiscale, l’abrogazione delle norme sulle società con statuto speciale determina un forte aumento dell’onere fiscale per le imprese interessate e quindi una più intensa delocalizzazione. se la quota del substrato dell’imposta sull’utile tassato in maniera privilegiata rispetto all’intero substrato aumenta, in caso di mancata riduzione dell’imposta le minori entrate risulterebbero da un lato maggiori (e viceversa). D’altro lato, in caso di riduzione dell’imposta sull’utile le minori entrate sono meno consistenti a causa del minore effetto di trascinamento dell’utile imponibile finora tassato in via ordinaria (e viceversa). La figura qui sotto mostra la situazione iniziale nei singoli Cantoni in relazione a questi due fattori determinanti. Per misurare l’imposizione (effettiva) dell’utile viene utilizzato lo sfruttamento fiscale degli utili tassati in via ordinaria (ovvero le entrate dell’imposta sull’utile divise per la relativa base di calcolo). Al riguardo si tiene conto dell’onere fiscale generato dall’imposta federale diretta. Figura 1: Profili di coinvolgimento dei Cantoni in relazione all’imposizione ordinaria dell’utile e quota degli utili delle società con statuto speciale (media 2011–2013)
35% PF17: Profilo di coinvolgimento
Sfruttamento fiscale degli utili tassati in via ordinaria GE 30% VD VS BL BS 25% SO JU ZH AG CH NE BE TI 20% GR TG SG GL FR SH UR LU ZG 15% AR AI OW SZ 10% NW
5%
0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Quota degli utili delle società con statuto speciale cantonale sull'utile imponibile complessivo
Entità della compensazione verticale Sulla base delle ipotesi suesposte, si calcola che a fronte della riduzione delle aliquote cantonali dell’imposta sull’utile le minori entrate per il bilancio pubblico ammonterebbero a circa 2,5 miliardi di franchi (sulla base dei più recenti dati disponibili; media 2011–2013), di cui il 20 per cento circa riguarda la Confederazione e quasi l’80 per cento i Cantoni e i Comuni. In questi calcoli si ipotizza che grazie al patent box e alla promozione delle attività di ricerca e sviluppo una parte degli utili delle società con statuto speciale continuerà a essere tassata in maniera privilegiata. Si considera inoltre che in alcuni Cantoni le riduzioni dell’imposta sull’utile, effettuate allo scopo di rimanere competitivi a livello internazionale, sul piano della concorrenza fiscale nazionale aumenteranno la pressione sulle aliquote dell’imposta sull’utile negli altri Cantoni. Minori entrate si registreranno anche a livello di Confederazione perché di ipotizza che, malgrado le misure fiscali, una parte dei redditi connessi alla mobilità aziendale verrà trasferita all’estero. Con la compensazione verticale si vogliono ripartire equamente gli oneri della riforma tra i livelli statali. In questo contesto è determinante la riduzione delle aliquote cantonali dell’imposta sull’utile. Da questa riduzione infatti dipendono le principali minori entrate, che peraltro risultano ripartite in maniera molto diseguale tra i livelli statali. Nel momento in cui si valuta l’equità della ripartizione occorre considerare anche gli effetti degli altri elementi della riforma. Importante a questo proposito è soprattutto l’adeguamento dell’imposizione dei dividendi: se a livello federale tale adeguamento genera circa 80 milioni di franchi di maggiori entrate, a livello cantonale le entrate supplementari sono nettamente superiori (355 milioni di franchi). Non tralasciando nessuno degli effetti prodotti dalla totalità degli elementi della riforma, con una compensazione verticale in misura del 3,5 per cento delle entrate dell’imposta federale diretta si raggiunge una ripartizione equilibrata tra i livelli statali.
Impostazione della compensazione verticale Oltre all’entità della compensazione verticale occorre stabilire in che modo l’importo debba essere ripartito tra i Cantoni, tenendo conto in una certa qual misura anche del coinvolgimento dei Cantoni. Orientandosi esclusivamente ai Cantoni che a seguito dell’abrogazione delle norme sulle società con statuto speciale saranno sottoposti a una pressione finanziaria immediata, la Confederazione si troverebbe a sovvenzionare riduzioni dell’imposta solo in Cantoni scelti, approccio che sarebbe in contraddizione con l’autonomia fiscale cantonale. La compensazione quindi deve avvenire in maniera quanto più possibile neutrale sotto il profilo della concorrenza fiscale: il meccanismo di ripartizione dovrebbe permettere sostanzialmente a tutti i Cantoni di affermare la propria posizione nella concorrenza fiscale internazionale e intercantonale o addirittura di migliorarla.
14
I Cantoni devono poter decidere liberamente come mantenere o migliorare l’attrattiva della loro piazza imprenditoriale. Oltre alla riduzione dell’imposizione dell’utile, ciò può avvenire ad esempio anche con una diminuzione dell’imposizione dei redditi o con investimenti più cospicui nell’infrastruttura. Per questo motivo la compensazione verticale deve essere impostata come trasferimento senza vincoli di destinazione a favore dei Cantoni. Delle premesse suesposte si può tener conto nel miglior modo possibile adeguando la ripartizione delle entrate. Il Consiglio federale propone di attuare la compensazione verticale tramite una maggiore partecipazione dei Cantoni all’imposta federale diretta. Questa imposta viene riscossa dai Cantoni e versata alla Confederazione. Una partecipazione più consistente da parte dei Cantoni dovrebbe incentivare maggiormente a mantenere o ad aumentare il relativo substrato mediante misure volte ad accrescere l’attrattiva della piazza imprenditoriale. Attualmente il 17 per cento dell’intero gettito dell’imposta federale diretta rimane nel Cantone che ha riscosso l’imposta. Questa quota cantonale è fissata nella Costituzione federale (art. 128 cpv. 4 Cost.) quale quota minima. Un aumento è quindi possibile a livello legislativo. L’importo che permetterebbe di considerare gli oneri della riforma equamente ripartiti tra i livelli statali corrisponde, per l’arco di tempo cui i dati utilizzati si riferiscono, a circa 650 milioni di franchi. Il volume della compensazione deve essere stabilito come quota sulle entrate dell’imposta federale diretta. Al momento dell’attuazione del PF17 nei Cantoni (previsto il 2020) l’importo risulterà quindi notevolmente maggiore; la sua entità dipende dall’evoluzione dell’imposta federale diretta nei prossimi anni. Il Consiglio federale prevede un importo di circa 825 milioni di franchi, corrispondente al 3,5 per cento dell’imposta federale diretta. Per creare per i Cantoni un margine di manovra politico-finanziario di entità corrispondente, la quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta passa quindi dall’attuale 17 al 20,5 per cento. Oltre a garantire una ripartizione equilibrata degli oneri della riforma tra i livelli statali, in sede di determinazione dell’importo della compensazione devono essere osservate anche le restrizioni politico-finanziarie della Confederazione. All’interno del pacchetto complessivo di riforma la compensazione verticale costituisce il principale onere finanziario della Confederazione. Per poter rispettare le direttive del freno all’indebitamento è necessario tenere conto di questo onere supplementare nella pianificazione politico-finanziaria. La tabella sottostante mostra in quale misura i singoli Cantoni beneficiano della compensazione verticale. Tabella 3: Effetti previsti della ripartizione sui Cantoni (in milioni di franchi) ZH 163 BE 58 LU 32 UR 2 SZ 29 OW 4 NW 7 GL 2 ZG 57 FR 23 SO 14 BS 53 BL 24 SH 11 AR 4 AI 1 SG 30 GR 11 AG 39 TG 14 TI 28 VD 94 VS 14 NE 17 GE 93 JU 4 CH 825 Nel valutare le ripercussioni della compensazione verticale sui singoli Cantoni devono essere considerate anche le ripercussioni causate dagli adeguamenti della perequazione delle risorse (incluso il contributo complementare per i Cantoni finanziariamente più deboli) (cfr. n. 1.2.3.5).
1.2.2.7 Considerazione delle città e dei Comuni
L’abrogazione delle norme sulle società con statuto speciale cantonale riguarda anche le città e i Comuni, ovvero se i Cantoni abbassano le loro imposte sull’utile per mantenere l’attrattiva della loro piazza imprenditoriale. L’aumento della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta tiene conto sia degli oneri della riforma a carico dei Cantoni che di quelli a carico delle loro rispettive città e Comuni. Il canale di compensazione però ha esclusivamente come destinatari i Cantoni. Stabilire le modalità con cui all’interno di ogni singolo
15
Cantone gli oneri della riforma devono essere ripartiti equamente tra il livello cantonale e quello comunale rientra poi nelle competenze dei Cantoni. Una nuova disposizione della LIFD dovrebbe però impegnare i Cantoni a tenere adeguatamente in considerazione le rispettive città e Comuni. Una disposizione di questo genere era già stata discussa nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla RI imprese III, ma era stata poi respinta. Durante le consultazioni per il PF17 le rappresentanze delle città e dei Comuni ne hanno richiesto con forza l’introduzione. La disposizione non genera alcun effetto giuridicamente vincolante. Non necessariamente un Cantone si trova a dover contribuire finanziariamente al bilancio dei Comuni (tutto dipende dalla situazione in cui versa). Il PF17 comporterà oneri di cui anche i Comuni dovranno farsi opportunamente carico. In considerazione della necessaria elaborazione dei progetti di attuazione cantonali, la nuova disposizione, in grado di accrescere la fiducia, è in ogni caso centrale per le città e i Comuni.
1.2.2.8 Aumento delle prescrizioni minime per gli assegni familiari
Se le misure di politica fiscale sono intese a mantenere attrattiva la piazza economica, con l’aumento delle prescrizioni minime per gli assegni familiari si vuole attuare anche una misura di politica familiare. La situazione economica delle famiglie è fortemente influenzata dalle spese per i figli. Le famiglie con figli hanno una capacità economica più bassa in media del 10–15 per cento rispetto alle famiglie senza figli. Le spese per i figli rappresentano una voce che pesa molto anche sul bilancio di molte famiglie del ceto medio. Gravano soprattutto le spese per la custodia dei figli complementare alla famiglia, l’abitazione e l’istruzione. In futuro il peso di questi fattori di costo sembra destinato ad aumentare: quello della custodia dei figli complementare alla famiglia a causa dell’aumento delle esigenze di qualità, quello dell’abitazione a causa dell’aumento dei canoni di locazione (soprattutto nelle città) e quello dell’istruzione a causa della maggior durata della formazione e del numero crescente di coloro che arrivano a conseguire un diploma superiore di formazione e di qualificazione professionale15. È necessario quindi aiutare le famiglie con assegni familiari più alti. L’importo degli assegni familiari è stabilito dai Cantoni. Nella legge del 24 marzo 200616 sugli assegni familiari (LAFam) la Confederazione si limita a fissare gli importi minimi (assegni per i figli 200 franchi mensili, assegni di formazione 250 franchi mensili). Gli importi minimi stabiliti nella LAFam sono vincolanti anche per gli assegni familiari nell’agricoltura (LAF 17). Nelle regioni di montagna gli importi minimi sono più alti di 20 franchi. Gli assegni familiari previsti dalla LAFam per i salariati sono finanziati dai datori di lavoro, che versano alle casse di compensazione per assegni familiari i contributi calcolati sui salari sottoposti all’AVS. Solo nel Cantone del Vallese devono partecipare al finanziamento anche i lavoratori e le lavoratrici. Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente versano i contributi per i lavoratori di questa categoria. Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati principalmente dai Cantoni. Gli assegni familiari previsti dalla LAF sono finanziati con i contributi della Confederazione, dei Cantoni e dei datori di lavoro nell’agricoltura. Al momento la spesa totale per assegni familiari ammonta a circa 5,8 miliardi di franchi all’anno, finanziati in massima parte dai datori di lavoro (5,3 mia. fr.) i cui contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari variano tra lo 0,1 e il 3,6 per cento del reddito sottoposto all’AVS, a seconda del Cantone e del settore. Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e l’ente pubblico contribuiscono ognuna con 0,2 miliardi di franchi18. I supplementi versati con l’indennità giornaliera di disoccupazione, di importo pari agli assegni per i figli e agli assegni di formazione, sono finanziati dall’assicurazione contro la disoccupazione (69 mia. fr.). Inoltre in taluni Cantoni le persone prive di attività lucrativa pagano i propri contributi (7 mio. fr.). I costi legati a un aumento degli assegni familiari si stimano a 337 milioni di franchi. Ricadono quindi in primo luogo sulle imprese, che sono quelle che traggono beneficio dal PF17. Di conseguenza la misura va a creare compensazione tra imprese e famiglie, garantendo così equilibrio socio-politico nel quadro del PF17. Concretamente, la proposta consiste nell’aumentare di 30 franchi gli importi minimi previsti dalla LAFam. Così facendo gli assegni minimi per i figli arriverebbero a 230 franchi al mese e gli assegni di formazione a 280 franchi al mese. Con questa misura, il contributo dei datori di lavoro alla riforma raggiunge i 301 milioni di franchi all’anno, mentre quello delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente i 12 milioni, dell’ente pubblico i 20 milioni, dell’assicurazione contro la disoccupazione i 4 milioni e delle persone prive di attività lucrativa i 400 000 franchi. L’aumento riguarda tutti i Cantoni tranne Berna, Friburgo, Zugo, Vaud, Vallese, Ginevra e Giura, dove già oggi gli assegni familiari superano il minimo stabilito dalla Confederazione di 30 franchi o più. Nei restanti Cantoni l’aumento degli assegni familiari genera un corrispondente aumento dei contributi dei datori di lavoro. Il Consiglio federale ha preso in esame anche la possibilità di un aumento più consistente degli assegni familiari, oltre ad altre misure di politica sociale. Un aumento degli assegni familiari di 50 anziché 30 franchi cagionerebbe un incremento dei costi supplementari da 337 a 621 milioni di franchi. In questo caso l’aumento riguarderebbe anche i Cantoni di Berna e Friburgo 19. Il Consiglio federale è però dell’opinione che un maggior onere nell’ordine di quanto indicato comprometterebbe l’equilibrio del progetto e le possibilità di successo nel processo politico. È stata valutata anche la possibilità di un eventuale aumento della quota di partecipazione della Confederazione al finanziamento della riduzione individuale dei premi o delle prestazioni complementari. In entrambi i casi, però, verrebbero primariamente favoriti i Cantoni senza alcuna garanzia di vantaggi anche per le economie domestiche.
1.2.3 Altre misure
1.2.3.1 Sgravi facoltativi per l’imposta sul capitale
Già oggi i Cantoni hanno la possibilità di computare l’imposta sull’utile delle persone giuridiche nell’imposta sul capitale. Nei Cantoni che hanno introdotto questa misura le imprese sono esonerate dal pagamento dell’imposta sul capitale purché l’imposta sull’utile che pagano sia sufficientemente elevata. Con il PF17 il Consiglio federale propone di dare ai Cantoni anche la possibilità di prevedere sgravi specifici per l’imposta sul capitale. Tali sgravi riguardano il capitale proprio di un’impresa ascrivibile a partecipazioni oltre che a brevetti e diritti analoghi. Per quanto riguarda le partecipazioni, questa misura permette di eliminare un maggior onere economico a
15 Cfr. il rapporto del Consiglio federale «Familienpolitik. Auslegeordnung und Handlungsoptionen des Bundes» in adempimento del postulato 13.3135 Tornare «Politica familiare» del 20 marzo 2013, pag. 9. Può essere consultato all’indirizzo: www.bsv.admin.ch > Temi di politica sociale > Politica familiare > Informazioni di base > Rapporto sulla politica familiare (disponibile solo in tedesco e francese). 16 RS 836.2 17 Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura; RS 836.1 18 Assegni familiari per persone prive di attività lucrativa e contributi federali e cantonali secondo la LAF. 19 In caso di aumento degli assegni familiari di 50 franchi, nel Cantone di Berna gli assegni per i figli aumenterebbero di 20 franchi e gli assegni di formazione di 10 franchi. Nel Cantone di Friburgo aumenterebbero, di 5 franchi, solo gli assegni familiari, mentre resterebbero invariati gli assegni di formazione che già oggi superano di 55 franchi il minimo stabilito dalla Confederazione.
16
carico del gruppo. Per quanto riguarda i brevetti e i diritti analoghi viene introdotta una misura parallela al patent box anche per l’imposta sul capitale. La misura aiuta soprattutto quei Cantoni per i quali un computo generale dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale comporterebbe un’eccessiva riduzione delle entrate, consentendo loro di mantenere attrattiva la loro piazza economica.
1.2.3.2 Dichiarazione di riserve occulte
Le imprese dispongono regolarmente di riserve occulte, che risultano in seguito a una sottovalutazione dei valori patrimoniali o a una sopravvalutazione delle passività a bilancio. Possono essere create obbligatoriamente, a causa di prescrizioni di diritto commerciale relative alla valutazione massima dei valori patrimoniali, oppure in maniera arbitraria, a seguito di ammortamenti o accantonamenti eccessivi autorizzati dal diritto commerciale. In caso di realizzazione, ad esempio tramite la vendita del valore patrimoniale in questione, costituiscono un utile imponibile. Nell’ambito del presente progetto il principio della dichiarazione di riserve occulte dovrà essere attuato con coerenza, disciplinando fattispecie speculari. Sotto il profilo della sistematica fiscale è opportuno tassare integralmente solo i redditi che riguardano la parte dell’aumento di valore creatosi durante l’assoggettamento in Svizzera. Al contrario, l’imposizione dovrebbe risultare inferiore o non avere luogo nel caso di un aumento di valore risalente a un periodo di imposizione privilegiata o di mancato assoggettamento. Già sulla base del diritto vigente, in caso di trasferimento all’estero di una società le riserve occulte esistenti, compreso il valore aggiunto generato internamente, vengono assoggettate a tassazione. In maniera speculare, d’ora in poi dovrebbe aver luogo anche una dichiarazione a favore del contribuente in caso di insediamento di un’impresa in Svizzera. Prima dell’insediamento non sussisteva alcun obbligo fiscale in Svizzera, per cui le riserve occulte esistenti prima dell’insediamento non dovrebbero essere assoggettate all’imposta sull’utile svizzera al momento della loro realizzazione. A tal fine, le riserve occulte possono essere dichiarate nel bilancio fiscale al momento dell’insediamento ed essere ammortizzate negli anni successivi, andando così a ridurre l’imposta sull’utile. Gli stessi principi dovrebbero essere applicati anche in caso di inizio e cessazione dell’esenzione dall’assoggettamento soggettivo o oggettivo. Per quanto riguarda i meccanismi dell’imposizione fiscale, la soluzione dell’aliquota speciale per le attuali società con statuto speciale ha effetti simili a quelli della dichiarazione di riserve occulte. L’abrogazione delle norme su queste società ha ripercussioni fondamentali sulle imposte cantonali e comunali poiché d’ora in poi le società interessate saranno sottoposte a un’imposizione maggiore. Ne consegue un onere latente riguardante l’imposta sull’utile applicata alle riserve occulte detenute da queste imprese. Senza una regolamentazione le riserve occulte esistenti sarebbero trattate diversamente a seconda della normativa o della prassi cantonali. Per prevenire la sovraimposizione, con il PF17 si devono prevedere norme unitarie da applicare in questi casi. Le riserve occulte non sono quindi dichiarate nel bilancio fiscale, ma sono accertate mediante decisione dell’amministrazione fiscale. Negli anni successivi queste riserve occulte saranno tassate separatamente al momento della loro realizzazione.
1.2.3.3 Adeguamenti relativi alla trasposizione
La fattispecie qualificata come «trasposizione» traccia una linea di demarcazione tra il campo di applicazione dell’utile da capitale privato esentasse e quello del reddito patrimoniale soggetto a imposta. Si ha trasposizione quando un privato vende diritti di partecipazione a un’impresa nella quale il suddetto privato partecipa con una quota di almeno il 50 per cento («vendita a se stesso»). La norma di legge in vigore prevede che l’utile derivante dalla vendita sia tassato solo se la persona fisica vende il cinque per cento almeno delle azioni. Questa quota minima è stata fissata per consentire ai piccoli azionisti di vendere le azioni di loro proprietà in esenzione d’imposta. In pratica però si è visto che questa soglia del cinque per cento non è adeguata perché indurrebbe a vendite di azioni in esenzione d’imposta che rappresenterebbero una mera manovra di pianificazione fiscale e che potrebbero comunque ammontare a milioni di franchi. È per questo che il PF17 ne prevede l’abrogazione, in modo che anche le «vendite a se stessi» siano sempre assoggettate a imposta.
1.2.3.4 Estensione del computo globale d’imposta
Lo strumento del computo globale d’imposta serve alla Svizzera per tener conto delle imposte alla fonte estere su interessi, dividendi e canoni, al cui computo è tenuta in virtù delle convenzioni per evitare la doppia imposizione. In una mozione trasmessa dal Parlamento si chiede che agli stabilimenti d’impresa svizzeri di una società estera assoggettati all’imposta sull’utile ordinaria sia a livello di imposta federale diretta sia a livello di imposte cantonali e comunali possa essere accordato, a determinate condizioni, il computo globale d’imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili. A tal fine, il PF17 consente di istituire la base legale necessaria, la quale verrà poi concretizzata nel quadro di una modifica di ordinanza.
1.2.3.5 Adeguamenti della perequazione finanziaria
L’abrogazione delle norme sulle società con statuto speciale richiede un adeguamento della perequazione delle risorse. Sostanzialmente, tale adeguamento è limitato alla questione della ponderazione degli utili delle imprese nel potenziale di risorse. Nel sistema attuale, si tiene conto della limitata sfruttabilità fiscale degli utili esteri delle società con statuto speciale ponderando tali utili con i cosiddetti fattori beta e quindi considerandoli in maniera ridotta. Per le società holding e le società di domicilio, come anche per le società miste, si utilizzano fattori di volta in volta diversi. Con l’abrogazione di queste norme cessa fondamentalmente anche l’utilizzo dei fattori beta. Nuova ponderazione degli utili delle imprese (fattori zeta) Nel messaggio a sostegno della RI imprese III è stato proposto un nuovo approccio alla ponderazione degli utili delle persone giuridiche, ora ripreso nel quadro del PF17. Si propone dunque di introdurre fattori zeta che rispecchiano il minore sfruttamento fiscale degli utili delle imprese in confronto allo sfruttamento del reddito delle persone fisiche. L’adeguamento della perequazione delle risorse è necessario affinché essa possa continuare a funzionare e a garantire il raggiungimento degli obiettivi per cui è stata istituita. Non adeguarla significherebbe lasciare spazio a forti distorsioni e squilibri, tali da comprometterne il buon funzionamento. Senza l’introduzione dei fattori zeta tutti gli utili delle persone giuridiche, compresi quelli delle società che una volta godevano di uno statuto speciale, verrebbero considerati al 100 per cento nel potenziale di risorse come i redditi delle persone fisiche. L’indice delle risorse dei Cantoni in cui gli utili delle società con statuto speciale hanno un peso superiore alla media nel quadro del potenziale di risorse registrerebbe in taluni casi un aumento considerevole senza che vi sia corrispondenza con le condizioni economiche dei Cantoni. È per questo motivo che d’ora in poi tutti gli utili dovranno essere ponderati con i cosiddetti fattori zeta, in modo da tener conto dello sfruttamento fiscale limitato rispetto ai redditi delle persone fisiche. Con questo adeguamento si rispetta in
17
linea di massima il principio della perequazione delle risorse. Le proposte di riforma che non sono in relazione con il PF17 devono essere escluse e discusse nel terzo rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria. Applicazione dei fattori zeta Tutti gli utili vengono ponderati applicando il fattore zeta 1. Questo fattore corrisponde al quoziente tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale del reddito delle persone fisiche. Essendo tale quoziente soggetto a fluttuazioni, si utilizza una media calcolata di volta in volta su un periodo di sei anni. Il fattore zeta 1 è pari a uno se lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche corrisponde esattamente a quella del reddito delle persone fisiche. Di fatto, però, nella media nazionale svizzera lo sfruttamento fiscale delle persone giuridiche risulta essere nettamente al di sotto di quello delle persone fisiche. Il fattore zeta 1 è dunque inferiore a uno. Stando ai calcoli fatti sulla base del diritto fiscale in vigore, oggi come oggi si aggira poco al di sotto della soglia del 40 per cento. Il fattore zeta 2 si riferisce agli utili nel patent box ai sensi dell’articolo 24b AP-LAID. Esso rispecchia lo sgravio fiscale medio su questi utili rispetto a quelli tassati in via ordinaria. Poiché trattasi di un privilegio fiscale che i Cantoni devono obbligatoriamente concedere, se ne deve tenere conto nel calcolo degli utili determinanti. L’incentivazione dell’input prevista all’articolo 25a AP-LAID, opzionale per i Cantoni, viene invece presa in considerazione solo indirettamente con lo sfruttamento fiscale delle persone giuridiche e di conseguenza considerata nel fattore di ponderazione zeta 1. I fattori zeta sono calcolati a livello nazionale e, come già avveniva per i fattori beta, sono identici per tutti i Cantoni. Difficilmente un singolo Cantone può influire sui fattori zeta con la sua politica fiscale, o comunque riesce a farlo solo in maniera marginale, cosicché si evita di creare qualsiasi incentivo problematico. Occorre osservare che per il calcolo del potenziale di risorse si utilizzano dati fiscali riferiti ad anni di calcolo risalenti a 4-6 anni prima, facendo una media dei tre anni. Ciò significa che le nuove norme fiscali andranno ad incidere sul potenziale di risorse con un certo differimento temporale e che gli effetti degli adeguamenti fiscali sulla perequazione delle risorse saranno annullati o comunque smorzati dall’utilizzo di medie triennali. Gestione delle oscillazioni durante la fase transitoria Per quanto riguarda la perequazione finanziaria, con fase transitoria si intende il periodo di sette anni che servono per convertire la base di calcolo dall’attuale sistema a quello previsto nel PF17. Per essere sicuri che il passaggio al nuovo sistema avvenga per quanto possibile senza ostacoli, oltre all’introduzione dei fattori zeta si rende necessaria anche tutta una serie di disposizioni transitorie. Ad esempio, nella fase iniziale i dati disponibili per il calcolo dei fattori zeta saranno pochi e potrebbero di conseguenza subire forti oscillazioni. Ai sensi dell’articolo 23a capoverso 3 dell’avamprogetto della legge federale del 3 ottobre 200320 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (AP-LPFC), il Consiglio federale può fissare soglie minime e massime per i fattori zeta durante questa fase, in modo da stabilizzare il sistema. Un’altra disposizione riguarda i fattori beta. Con l’introduzione di una nuova norma, la quota degli utili che finora veniva ponderata con i fattori beta viene gradatamente ridotta. Questo rende più fluido il passaggio al nuovo sistema e riduce la volatilità dei versamenti di compensazione. Le società che rinunciano al loro statuto fiscale cantonale prima dell’entrata in vigore del PF17 inizialmente vengono ancora considerate come società con statuto speciale ai fini del calcolo del potenziale di risorse. Analogamente anche tutte le società, che con l’entrata in vigore del PF17 nei Cantoni perdono il loro statuto, nel quadro della perequazione delle risorse continuano ad essere trattate come fossero società con statuto speciale. Dopo l’entrata in vigore del PF17 il volume degli utili ponderati con i fattori beta viene gradatamente ridotto. Contemporaneamente, con questa norma, si tiene conto in via forfetaria della dichiarazione di riserve occulte conseguente all’abrogazione delle norme sulle società con statuto speciale e questo fa sì che durante la fase transitoria gli utili imponibili a livello di Cantoni e Comuni risultino più bassi che non a livello dell’imposta federale diretta. Quest’ultima costituisce la base di dati per il calcolo dell’utile determinante delle persone giuridiche, quello stesso che verrà preso in considerazione nel potenziale di risorse. La disposizione transitoria concernente il mantenimento dei fattori beta contribuisce, per quanto riguarda la perequazione delle risorse, a rendere ancor più fluido il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento fiscale. Una terza disposizione transitoria concerne infine i cosiddetti contributi complementari versati in favore dei Cantoni finanziariamente più deboli e che ammonta a 180 milioni di franchi all’anno per un periodo di sette anni. I contributi complementari devono servire a stemperare gli effetti dell’adeguamento della perequazione delle risorse sui Cantoni finanziariamente più deboli e a garantire che la loro dotazione minima non sia inferiore al livello dell’anno precedente alla riforma. Un altro argomento a favore di questa disposizione transitoria è che questi Cantoni beneficiano poco dell’aumento della quota cantonale all’imposta federale diretta. I contributi complementari saranno alimentati da mezzi finanziari della Confederazione liberati con la compensazione dei casi di rigore (cfr. messaggio a sostegno della RI imprese III, FF 2015 4188). In contrapposizione con la regolamentazione proposta nel quadro della RI imprese III, per la perequazione finanziaria si preferisce mantenere il ritmo quadriennale anziché passare a un unico periodo di sei anni. Nel mese di marzo 2017 la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) ha proposto un pacchetto di misure, intese a ottimizzare la perequazione finanziaria, che tra le altre cose prevede una dotazione minima garantita. In questo modo il ritmo quadriennale diventerebbe obsoleto, quantomeno per quel che riguarda la perequazione delle risorse. Il terzo rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni si occuperà tra le altre cose anche di questo pacchetto di misure e formulerà delle proposte di adeguamento della stessa. Non si può escludere che dal 2020 la perequazione delle risorse possa essere adeguata sulla base di quanto proposto dalla CdC e che di conseguenza vengano aboliti i periodi di quattro anni. Per questo motivo nel quadro del PF17 è opportuno attenersi ancora al sistema in essere e soprattutto rinunciare all’introduzione di un unico periodo di sei anni. Così facendo si semplificano le disposizioni transitorie di cui all’articolo 23a AP- LPFC, perché si cancellano cinque capoversi presenti invece nelle norme contemplate dalla RI imprese III. Implementazione degli adeguamenti della perequazione delle risorse Le modifiche relative alla LPFC sono illustrate al numero 2.1, quelle relative all’ordinanza del 7 novembre 200721 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) al numero 2.6.
20 RS 613.2 21 RS 613.21
18
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
La RI imprese III è stata respinta dal popolo. Da allora la situazione non è cambiata, in particolare non è venuta meno la necessità di riformare al più presto il diritto svizzero in materia di imposizione delle imprese per garantire la certezza del diritto e la sicurezza nella pianificazione. L’obiettivo che il Consiglio federale si prefigge con il PF17 consiste quindi nel presentare un progetto in grado di ottenere la maggioranza. Per raggiungere tale obiettivo, bisogna prevedere misure adeguate che tengano conto delle critiche rivolte alla RI imprese III. Per questo il PF17 si differenzia in maniera sostanziale dalla RI imprese III nei seguenti punti: regolamentazione completa del patent box a livello di legge per aumentare la trasparenza. Limitazione del patent box, ovvero le invenzioni non coperte da brevetto delle PMI e i software non protetti dal diritto d’autore non sono qualificati per il patent box; disciplinamento esaustivo della maggiore deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo a livello legislativo, concentrazione sulle spese per il personale; aumento della limitazione dello sgravio ; rinuncia a un’imposta sull’utile con deduzione degli interessi; aumento dell’imposizione dei dividendi, che passa al 70 per cento sia a livello federale che nei Cantoni, con la possibilità per questi ultimi di prevedere una tassazione più alta; presa in considerazione delle città e dei Comuni nel quadro dell’aumento della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta; aumento delle prescrizioni minime della Confederazione per gli assegni familiari di 30 franchi al mese. Nello svolgere il suo lavoro, il Consiglio federale ha fatto in buona parte riferimento ai parametri che gli sono stati raccomandati dal gruppo paritetico incaricato dell’organizzazione del progetto. L’abrogazione delle norme sulle società con statuto speciale permette di allineare le leggi fiscali svizzere agli standard internazionali in materia di regimi fiscali dannosi e di rispettare così gli impegni politici assunti, oltre a ripristinare la certezza del diritto. Le norme speciali previste (patent box e maggiore deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo) sono in sintonia con gli standard internazionali e sono state adottate da diversi Stati. Sono già note e sono state sottoposte alle necessarie analisi tecniche, cosicché i Cantoni possono portare avanti i loro progetti di attuazione parallelamente alla Confederazione. Una rinuncia alle norme speciali costringerebbe i Cantoni a operare riduzioni d’imposta generali molto più drastiche per evitare che i contribuenti si trasferiscano. La limitazione dello sgravio assicura che una parte degli utili delle imprese che potranno beneficiare delle norme speciali resti sempre soggetta a imposizione. La RI imprese III prevedeva anche l’introduzione di un’imposta sull’utile con deduzione degli interessi, che doveva assicurare l’attrattiva della Svizzera per le attività di finanziamento interne al gruppo e ridurre la discriminazione dell’autofinanziamento a livello di imprese. In tal senso era previsto che in futuro su una parte del capitale proprio potesse essere applicata una deduzione dell’interesse figurativo per ridurre l’utile imponibile dell’impresa. Il Consiglio federale preferisce non inserire un’imposta di questo genere nel PF17, motivando questa sua decisione principalmente col fatto che questa misura era già stata oggetto di pesanti critiche nel corso della campagna sulla RI imprese III. Così facendo vuole innanzitutto contribuire alla stesura di un progetto in grado di ottenere la maggioranza. Contrariamente alla RI imprese III, il PF17 non contiene quindi più alcuna misura di riduzione dell’imposta a livello federale. Dal punto di vista delle attività di finanziamento dei gruppi, la rinuncia all’introduzione di un’imposta sull’utile con deduzione degli interessi significa per la Svizzera una perdita di attrattiva, diversamente da quanto sarebbe avvenuto con la RI imprese III. Gli effetti che ne potranno derivare dipendono soprattutto dagli sviluppi che conosceranno le piazze concorrenti, dove peraltro si possono osservare due tendenze opposte. La prima vede in particolare l’OCSE e l’UE impegnati a limitare la concorrenza fiscale internazionale per i fattori connotati da mobilità, di cui fanno parte anche le attività di finanziamento. La seconda è quella dell’UE che nell’ambito del suo progetto per una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB) propone di introdurre negli Stati membri dell’UE un’imposta sull’utile con deduzione degli interessi. Al momento resta da capire se questo progetto verrà attuato, ed eventualmente sulla base di quali contenuti. In ambito nazionale, dopo la votazione sull’iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata», bisognerà capire cosa succederà con la riforma dell’imposta preventiva rimasta in sospeso. Contestualmente si dovrà anche affrontare nuovamente la questione dell’imposta sull’utile con deduzione degli interessi. Insieme, le due misure possono creare un contesto attrattivo per il finanziamento dei gruppi, con effetti positivi sulla creazione di valore e di posti di lavoro. In aggiunta all’imposta sull’utile con deduzione degli interessi, nella RI imprese III era previsto uno sgravio sul capitale proprio ascrivibile ai prestiti interni al gruppo anche nel caso dell’imposta sul capitale. Per il momento, questo sgravio viene anch’esso accantonato. Senza l’imposta sull’utile con deduzione degli interessi lo sgravio nel caso dell’imposta sul capitale non può che sortire effetti limitati sull’attrattiva della piazza economica. Si aggiunga anche che nella perizia sulla conformità costituzionale delle misure previste dalla RI imprese III22 questo sgravio è stato giudicato anticostituzionale. Esso apre inoltre le porte a possibilità di pianificazione fiscale all’interno di un gruppo. La tassazione del capitale può essere abbassata artificiosamente mediante la concessione di prestiti tra le società di un gruppo. Considerando il fatto che l’imposizione delle imprese deve essere neutra riguardo alla loro forma giuridica, a giustificare l’aumento dell’imposizione dei dividendi sono sufficienti le aliquote dell’imposta sull’utile in vigore. Tale aumento serve inoltre per il controfinanziamento, in particolare nei Cantoni. Per i titolari di PMI che non pagano imposte sugli utili, l’aumento dell’imposizione dei dividendi non produce nessun effetto perché queste imprese di norma non distribuiscono dividendi. E anche i vantaggi legati alla diminuzione delle imposte cantonali sull’utile sono loro preclusi. Il Consiglio federale rinuncia a proporre anche adeguamenti al principio degli apporti di capitale, nonostante le critiche che a più riprese vengono rivolte a questo principio, in quanto ritiene che esso sia corretto. Il principio degli apporti di capitale consente
22 ROBERT DANON, La constitutionnalité des mesures fiscales proposées par la troisième réforme de l ’imposition des entreprises (RIE III), pagg. 68 segg., disponibile all’indirizzo: https://biblio.parlament.ch/e-docs/384330.pdf.
19
all’azionista di rientrare in possesso di risorse, che egli stesso o il suo predecessore aveva portato in azienda, in esenzione d’imposta. In linea di principio, infatti, si può supporre che sul capitale investito in una società l’azionista abbia già pagato una volta le imposte. Questo vale sia per il capitale azionario che per gli apporti di capitale. Mentre il primo poteva rientrare in possesso dell’azionista in esenzione d’imposta già prima della riforma II dell’imposizione delle imprese, per gli apporti di capitale l’esenzione fiscale è stata introdotta per la prima volta con la riforma II dell’imposizione delle imprese. Sotto il profilo della sistematica fiscale quindi il principio degli apporti di capitale è giusto. Una sottoimposizione si può però verificare per quanto riguarda l’imposta sul reddito in combinazione con l’esenzione fiscale degli utili da capitale di natura privata. Durante la procedura di consultazione sulla RI imprese III il Consiglio federale aveva proposto di colmare questa lacuna fiscale. La misura è stata però respinta dal settore dell’economia e dai Cantoni. L’introduzione del principio degli apporti di capitale ha posto fine alla precedente sovraimposizione, determinando quindi necessariamente una diminuzione delle entrate da imposta preventiva e da imposta sul reddito. Inoltre ha avuto effetti positivi sulla piazza economica, che si sono manifestati soprattutto con insediamenti di società in grado di garantire apporti di capitale di notevole entità. Una limitazione del principio degli apporti di capitale potrebbe in parte compensare le minori entrate citate poc’anzi. Contemporaneamente però ridurrebbe anche gli effetti positivi che si erano registrati, oltre a spingere numerose imprese ad adeguare la propria condotta già prima della sua entrata in vigore. Le imprese potrebbero restituire in tutto o in parte gli apporti di capitale ricevuti oppure trasformarli in capitale azionario (il cui rimborso poi sarebbe esente da imposta). Per non dire delle imprese che potrebbero trasferirsi altrove. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcun motivo né di politica finanziaria né di politica fiscale che giustifichi un adeguamento del principio degli apporti di capitale. Il Consiglio federale ravvisa invece una lacuna fiscale in relazione alla trasposizione. L’interazione tra la soglia del cinque per cento applicabile in caso di trasposizione e il principio degli apporti di capitale apre la strada a possibili interventi di pianificazione fiscale indesiderati con conseguenti minori entrate per Confederazione, Cantoni e Comuni. Con il presente progetto si vuole colmare questa lacuna apportando degli adeguamenti nell’ambito della trasposizione. Con la disposizione che impone ai Cantoni di prendere opportunamente in considerazione le ripercussioni del progetto sulle città e sui Comuni, il Consiglio federale recepisce una importante richiesta avanzata dalle rappresentanze delle città e dei Comuni. L’aumento delle prescrizioni minime della Confederazione per gli assegni familiari interesserà anche le imprese che non beneficiano di alcuna riduzione dell’imposta sull’utile. È lecito supporre che una parte di questi costi verrà trasferita sui lavoratori e sui consumatori con interventi sui salari lordi e sui prezzi. Basandosi anche sulle raccomandazioni ricevute dal gruppo paritetico incaricato dell’organizzazione del progetto, il Consiglio federale ritiene tuttavia che questa misura di compensazione sociale rappresenti un elemento di equilibrio nell’impostazione della riforma e contribuisca a rafforzare l’accettazione politica del progetto. L’aumento degli assegni familiari vuole essere una misura a favore delle persone fisiche, che vedono il proprio bilancio familiare gravato dall’aumento soprattutto delle spese sanitarie. A essere particolarmente colpite da questi rincari sono proprio le famiglie con figli. Grazie all’aumento dell’importo minimo degli assegni familiari si riescono ad alleggerire in maniera mirata gli oneri a carico delle famiglie. I costi legati a questa misura ricadono in primis sulle imprese (contributi dei datori di lavoro). Di conseguenza la misura va a creare compensazione tra imprese e persone fisiche. Per il Consiglio federale il PF17 rappresenta un pacchetto globale equilibrato, che nasce da un compromesso tra la volontà di fare in modo che la Svizzera continui a essere un Paese attrattivo per le imprese e le critiche mosse contro la RI imprese III. Con il PF17 si possono garantire posti di lavoro e gettito fiscale. Per il resto saranno però i Cantoni a prendere autonomamente le decisioni fondamentali di politica fiscale, e in particolare a fissare l’aliquota dell’imposta cantonale sull’utile. Le decisioni di politica fiscale che i Cantoni prenderanno influiranno in modo decisivo sulle ripercussioni finanziarie che interesseranno i Cantoni e i Comuni (in proposito si veda anche il numero 3.1).
20
1.4 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Dalla figura seguente si evince una visione d’insieme delle aliquote dell’imposta sull’utile applicate in Europa. L’onere fiscale di un Paese è dato dalla moltiplicazione della base di calcolo (ossia delle disposizioni per calcolare l’utile imponibile) per le aliquote dell’imposta sull’utile. Queste ultime costituiscono dunque solo un elemento del calcolo dell’onere fiscale effettivo. Qualora determinati redditi non siano affatto o interamente considerati nel calcolo dell’imposta, è possibile che l’onere fiscale effettivo di un’impresa risulti basso anche in un Paese dove l’aliquota dell’imposta sull’utile è relativamente elevata. Figura 2: Aliquote statutarie dell’imposta sull’utile in determinati Paesi europei
21
Le proposte norme fiscali speciali concernenti il patent box e le ulteriori deduzioni per l’attività di ricerca e sviluppo sono già applicate in numerosi Paesi europei. Le figure seguenti forniscono una visione d’insieme dei Paesi europei che applicano le norme suddette. Figura 3: Patent box
Figura 4: Incentivazione dell’attività di ricerca e sviluppo
22
1.5 Attuazione
In relazione al PF17 è previsto che il Consiglio federale ne decida l’entrata in vigore. Le norme fiscali a livello federale potrebbero essere dunque poste in vigore poco dopo lo scadere del termine per il referendum oppure dopo l’approvazione del disegno sottoposto a referendum. Nella LAID viene solitamente concesso ai Cantoni un termine di due anni per adeguare le proprie legislazioni cantonali alle norme sancite dalla LAID conformemente alle loro prescrizioni procedurali. Una volta decorso tale termine, le norme della LAID sono applicate direttamente nel caso in cui il diritto cantonale le contraddica. Tuttavia, il PF17 riveste una maggiore urgenza, poiché i vigenti statuti fiscali cantonali non sono più in linea con gli standard internazionali. Ciò può comportare che le imprese in questione vogliano rinunciare volontariamente all’imposizione in qualità di società con statuto fiscale speciale. Dopo aver soppesato, da un lato, l’interesse dei Cantoni per un termine sufficientemente lungo che consenta loro di preservare i loro processi istituzionali e, dall’altro, l’obiettivo riguardante la piazza imprenditoriale, la scelta dovrà cadere sul seguente approccio di soluzione in due fasi: la disposizione transitoria di cui all’articolo 78g AP-LAID concernente la soluzione dell’aliquota speciale entra in vigore il più presto possibile. A partire da quel momento i Cantoni hanno la possibilità, ma non l’obbligo, di recepire tale disposizione nella loro legislazione. Un’azione rapida dovrebbe essere presa in considerazione in primo luogo da quei Cantoni dove le società con statuto fiscale speciale rivestono un ruolo importante. Le altre disposizioni, segnatamente l’abrogazione dei regimi fiscali per le società con statuto speciale nonché l’introduzione del patent box e delle ulteriori deduzioni per l’attività di ricerca e sviluppo, entreranno in vigore nei Cantoni solo dopo una fase transitoria.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) Le modifiche della LPFC corrispondono nei contenuti alle proposte esposte nel messaggio a sostegno della RI imprese III, mentre è stato adeguato il calendario della riforma nella sua fase transitoria. Nella perequazione finanziaria si rinuncia al periodo intermedio di sei anni previsto nella RI imprese III. Ciò consente un’armonizzazione con le proposte di riforma che saranno discusse nell’ambito del rapporto sull’efficacia 2016–2019 sulla perequazione finanziaria. Dal momento che esse riguardano anche la periodicità della perequazione finanziaria, occorre inizialmente attenersi ai periodi quadriennali sinora vigenti per stabilire i contributi di base destinati alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri. Ne consegue una versione più breve dell’articolo 23a D-LPFC, poiché la proroga precedentemente prevista e l’armonizzazione dei periodi tra perequazione delle risorse e compensazione degli oneri non sono più necessarie. I capoversi 3, 4 e 6–8 sono stati stralciati rispetto alla versione della RI imprese III. Di seguito sono sintetizzate le modifiche, inoltre sono illustrate le modifiche tecniche rispetto al messaggio a sostegno della RI imprese III.
Art. 3 cpv. 3, secondo e terzo periodo Con l’abolizione dei regimi fiscali per le società con statuto speciale viene meno l’esigenza di considerare l’imposizione ridotta degli utili delle rispettive imprese nella determinazione del potenziale di risorse. Nella normativa riveduta il diverso sfruttamento fiscale dell’utile delle persone giuridiche rispetto al reddito delle persone fisiche deve essere considerato nel calcolo del potenziale di risorse. Rispetto al messaggio a sostegno della RI imprese III non ci sono modifiche.
Art. 23a cpv. 1 Dal punto di vista materiale, il capoverso 1 corrisponde alla disposizione approvata dal Parlamento nell’ambito della RI imprese III per considerare l’imposizione separata delle riserve occulte delle società che godevano di uno statuto fiscale speciale secondo il diritto previgente ai sensi dell’articolo 78g LAID. Rispetto alla formulazione del Consiglio federale, il Consiglio nazionale non ha previsto di considerare direttamente questa imposizione separata nella perequazione delle risorse, bensì di proseguire l’attuale ponderazione degli utili realizzati all’estero dalle società che hanno goduto sinora di uno statuto fiscale speciale con i fattori beta fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della riforma. Il Consiglio degli Stati ha esteso la disposizione riducendo la ponderazione ogni anno di un quinto durante questo quinquennio. Il capoverso 1 è stato riformulato in maniera più concisa e spiega che la norma si riferisce ai dati per il calcolo della base imponibile aggregata secondo l’articolo 2 OPFC (anni di calcolo). Questi dati confluiscono nel calcolo della perequazione delle risorse con un ritardo di 4–6 anni (anno di riferimento). In considerazione dell’entrata in vigore posticipata nei Cantoni rispetto a quanto previsto nella RI imprese III, la base sarà costituita dai fattori beta dell’anno di riferimento 2020. La ponderazione dei fattori beta per le società che rinunciano volontariamente al loro statuto fiscale prima dell’entrata in vigore del PF17 sarà mantenuta dal momento della rinuncia allo statuto fiscale speciale fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del PF17. La data di riferimento è stata posticipata di un anno al 31 dicembre 2016.
Art. 23a cpv. 2 Il capoverso 2 disciplina l’utilizzo del metodo di calcolo di cui al capoverso 1 nel caso in cui le persone giuridiche rinuncino volontariamente allo statuto fiscale speciale.
Art. 23a cpv. 3 Il capoverso 3 corrisponde al capoverso 2 secondo la RI imprese III. A causa dei dati disponibili ancora scarsi per il calcolo dei fattori zeta, è possibile introdurre limiti inferiori e superiori per tali fattori.
Art. 23a cpv. 4 Il capoverso 4 corrisponde al capoverso 5 secondo la RI imprese III.
23
Il primo periodo del capoverso 4 consiste in una disposizione transitoria volta a garantire l’obiettivo della dotazione minima ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 LPFC. Esso è calcolato sulla base della media svizzera del gettito fiscale di tutti i Cantoni e i Comuni (inclusa la quota dei Cantoni all’imposta federale diretta) per abitante. L’obiettivo della dotazione minima ammonta all’85 per cento della media svizzera. In previsione di una riduzione delle aliquote dell’imposta cantonale sull’utile, il valore di riferimento dell’85 per cento consentirebbe in termini assoluti di finanziare solo una minore prestazione di base dello Stato. Al momento occorre dunque ricorrere a un valore di riferimento alternativo. Questo valore si orienta all’obiettivo nominale della dotazione minima nell’anno di riferimento che per l’ultima volta si basa esclusivamente sugli anni di calcolo dell’attuale regime fiscale, ovvero il quarto anno successivo all’entrata in vigore del PF17. Il secondo periodo del capoverso 4 stabilisce i cosiddetti contributi complementari da versare ai Cantoni finanziariamente più deboli e serve pertanto a garantire la quota minima così come definita nel primo periodo. Come già previsto nella RI imprese III, i Cantoni ricevono ulteriori contributi affinché possano raggiungere il valore di riferimento temporaneo. Tali contributi saranno alimentati dalla Confederazione e provengono dai mezzi finanziari liberati con la compensazione dei casi di rigore negli anni 2016–2029 (riduzione annua del cinque per cento ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPFC). I mezzi finanziari sono assegnati ai Cantoni finanziariamente più deboli. Con i contributi complementari, i Cantoni che li ricevono ottengono lo stesso gettito fiscale standardizzato dopo la perequazione.
2.2 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)
Ingresso L’ingresso rimanda tuttora alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.) e viene pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Agli articoli 41ter e 42quinquies vCost. corrispondono gli articoli 128 e 129 della Cost. vigente.
Art. 18b cpv. 1 Come sinora, la procedura d’imposizione parziale si applica a dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione come pure prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione nonché utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di partecipazione dopo deduzione degli oneri imputabili. La quota minima di partecipazione ai fini della procedura di imposizione parziale rimane invariata al 10 per cento. L’unica modifica riguarda l’imposizione parziale nella sostanza commerciale che è stata aumentata al 70 per cento.
Art. 20 cpv. 1bis Come sinora, la procedura d’imposizione parziale si applica a dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione come pure prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (compresi le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.). La quota minima di partecipazione ai fini della procedura d’imposizione parziale rimane invariata al 10 per cento. L’unica modifica riguarda l’imposizione parziale nella sostanza privata che è stata aumentata al 70 per cento.
Art. 20a cpv. 1 lett. b La fattispecie della «trasposizione» riguarda situazioni in cui un privato aliena diritti di partecipazione a un’impresa di sua proprietà. A determinate condizioni il prodotto dell’alienazione così conseguito è qualificato come reddito imponibile della sostanza. In base al tenore della disposizione in vigore, in questo caso la differenza tra la controprestazione ricevuta e il valore nominale è fiscalmente imponibile. Tuttavia, dall’introduzione del principio degli apporti di capitale avvenuta il 1° gennaio 2011, questa formulazione è troppo limitativa. Il principio degli apporti di capitale ha portato a una parità di trattamento fiscale tra il capitale azionario e gli apporti di capitale, che è quindi da considerare anche nella fattispecie della trasposizione. Pertanto, il reddito imponibile della sostanza può consistere soltanto nella differenza tra la controprestazione ricevuta e il valore nominale, comprese le riserve da apporti di capitale. La modifica legislativa segue la prassi fiscale attualmente in vigore. La situazione è diversa per l’attuale condizione che le trasposizioni siano fiscalmente imponibili solo a partire dal cinque per cento. Questa soglia intende garantire che la proprietà diffusa possa essere trasferita senza conseguenze fiscali alla società di cui il venditore detiene la quota di maggioranza. La prassi ha dimostrato tuttavia che la soglia del cinque per cento percentuale può provocare una sottoimposizione dell’ordine di milioni di franchi. La presente modifica consente di colmare tale lacuna fiscale. L’eventuale reddito imponibile della sostanza derivante da trasposizione soggiace alle stesse regole che si applicano ai dividendi, inclusa la procedura d’imposizione parziale, purché sia rispettata la necessaria quota minima di partecipazione.
Art. 58 cpv. 1 lett. c, secondo periodo Il trasferimento all’estero della sede, dell’amministrazione o di uno stabilimento d’impresa come pure il trasferimento all’estero di immobilizzi, esercizi e rami d’attività sono ora disciplinati all’articolo 61b. La precisazione nel presente articolo non è pertanto necessaria e può essere soppressa senza dare adito a modifiche materiali. Al trasferimento all’estero del patrimonio circolante non contemplato dall’articolo 61b rimane applicabile l’articolo 58 capoverso 1 lettera c primo periodo.
Art. 61a e 61b Dichiarazione e imposizione di riserve occulte Nella nuova normativa i due articoli disciplinano i casi in cui le riserve occulte sono dichiarate soltanto nel bilancio fiscale. Essi comprendono le fattispecie all’inizio e alla fine dell’assoggettamento e le disciplinano in modo speculare. In proposito è irrilevante come il trasferimento delle riserve occulte sia stato effettuato ai sensi del diritto civile (deposito, vendita o negozio giuridico misto). All’inizio dell’assoggettamento l’impresa è libera di dichiarare le proprie riserve occulte. La dichiarazione delle riserve occulte deve avvenire al più tardi con la presentazione della dichiarazione d’imposta, poiché secondo l’articolo 125 capoverso 3 deve essere indicato il capitale proprio fiscalmente rilevante al termine del periodo fiscale.
24
È determinante il valore venale dei valori patrimoniali in base ai valori di continuazione; in caso di esercizi, rami d’attività e funzioni nonché di trasferimento della sede o dell’effettiva amministrazione, l’impresa o gli esercizi, i rami d’attività e le funzioni devono essere comunque valutati nell’insieme. Si tiene conto anche del valore commerciale o del valore dell’impresa generato internamente (goodwill iniziale o valore aggiunto), a prescindere dal fatto che esso possa o no essere iscritto all’attivo del bilancio secondo il diritto commerciale. Le riserve occulte che riguardano singoli attivi devono essere tuttavia attribuite a questi ultimi. Nel calcolare il valore aggiunto occorre procedere a un confronto con un terzo. Il metodo di valutazione scelto all’inizio dell’assoggettamento fiscale per calcolare il valore aggiunto deve essere mantenuto e applicato anche alla fine dell’assoggettamento, purché la situazione iniziale dell’impresa non sia fondamentalmente mutata dal punto di vista economico.
Art. 61a Dichiarazione di riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento Il capoverso 1 disciplina la dichiarazione delle riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento. Per gli immobilizzi le imprese possono ora dichiarare le riserve occulte e per gli esercizi, i rami d’attività e le funzioni nonché, in caso di trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva, le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, unicamente nel bilancio fiscale purché tali riserve occulte si siano prodotte in un periodo in cui soggiacevano a una sovranità fiscale estera o erano fiscalmente esenti. La dichiarazione non incide sull’imposta sull’utile delle imprese e deve avvenire al più tardi con la presentazione della dichiarazione d’imposta del primo periodo fiscale. Le riserve occulte su partecipazioni ai sensi dell’articolo 69 lettere a e b non possono essere dichiarate, poiché all’atto della loro realizzazione soggiacciono all’esenzione indiretta mediante la deduzione per partecipazioni. In caso di valutazione dell’intera impresa, dell’esercizio o di un ramo dell’attività nonché delle funzioni, il calcolo non deve pertanto tenere conto né del valore intrinseco delle partecipazioni né di un eventuale ricavo da partecipazioni. Il capoverso 2 indica le fattispecie considerate come inizio dell’assoggettamento. Esse sono speculari a quelle disciplinate all’articolo 61b. L’esclusione del capitale circolante impedisce che questa disposizione consenta di apportare correzioni agli utili. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, se una società elvetica acquista merce da una società estera del gruppo a un prezzo basso e la rivende a terzi a un prezzo più elevato nello stesso anno. Il capoverso 3 stabilisce come devono essere ammortizzate le riserve occulte dichiarate. Poiché la dichiarazione delle riserve occulte secondo il capoverso 1 ha luogo unicamente nel bilancio fiscale, nella chiusura commerciale un ammortamento è visibile soltanto se l’attivo immobilizzato in questione presenta un valore ammortizzabile anche nel bilancio commerciale. Le riserve occulte dichiarate e attribuite a singoli attivi devono essere ammortizzate, per esigenze fiscali, con cadenza annuale e secondo i tassi di ammortamento vigenti. Se nonostante l’ammortamento fiscale il valore residuo dell’imposta sull’utile fosse superiore al valore venale a quella data, il valore dell’imposta sull’utile deve essere tassativamente ammortizzato, analogamente a quanto stabilito dalle norme del diritto commerciale, sul valore venale più basso (rispetto del principio del valore inferiore). Il capoverso 4 disciplina come deve essere ammortizzato, ai fini fiscali, il valore aggiunto dichiarato che non può essere attribuito a singoli attivi. Dopo dieci anni il valore aggiunto generato internamente e dichiarato all’inizio dell’assoggettamento nel bilancio fiscale non influisce praticamente più sul valore di un’impresa. Questo valore aggiunto deve essere pertanto ammortizzato entro dieci anni, nel rispetto del principio del valore inferiore. Se, dopo la dichiarazione del valore aggiunto, vengono venduti attivi o interi rami d’impresa che comportano una riduzione del valore aggiunto, occorre tenerne conto all’atto dell’ammortamento del valore aggiunto. Inoltre, in caso di ristrutturazioni senza incidenze fiscali ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettere b e d e capoverso 3 LIFD, deve essere considerato il valore aggiunto generato internamente e dichiarato soltanto nel bilancio fiscale.
Art. 61b Imposizione di riserve occulte alla fine dell’assoggettamento Il capoverso 1 stabilisce che alla fine dell’assoggettamento sottostanno all’imposizione, per principio, tutte le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente. Se al momento del trasferimento o all’inizio dell’assoggettamento le riserve occulte hanno potuto essere dichiarate senza incidenze fiscali ai sensi dell’articolo 61a, alla fine dell’assoggettamento occorre applicare il metodo adottato per la dichiarazione anche alla valutazione del valore aggiunto, purché la situazione iniziale dell’impresa non sia sostanzialmente cambiata dal punto di vista economico. Il capoverso 2 indica le fattispecie in cui le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, devono essere considerate ai fini dell’imposta. In proposito si precisa che, in caso di trasferimento all’estero, devono essere considerate fiscalmente anche singole funzioni (ad es. attività di vendita, servizi ecc.). Nel caso degli immobili, occorre determinare se il soggetto fiscale viene mantenuto (ad es. trasferimento all’estero) o no (ad es. liquidazione). Nel primo caso non si procede al computo delle riserve occulte, poiché nella nuova normativa l’obbligo di assoggettamento in Svizzera per il soggetto fiscale sarà limitato in virtù della sua appartenenza economica. Nel secondo caso è data imposizione, poiché il soggetto fiscale originario è estinto. Per il trasferimento all’estero del capitale circolante si applica l’articolo 58 capoverso 1 lettera c primo periodo (realizzazione dovuta alla sistematica fiscale). Le prestazioni valutabili in denaro rimangono imponibili ai sensi dell’articolo 58 capoverso 1 lettera b quinto trattino.
Art. 196 Capoverso 1: i Cantoni provvedono alla tassazione e alla riscossione dell’imposta federale diretta. Sulla base dell’articolo 128 capoverso 4 Cost., l’articolo 196 capoverso 1 LIFD stabilisce l’ammontare che i Cantoni devono versare alla Confederazione. Secondo le disposizioni in vigore esso è pari all’83 per cento del gettito dell’imposta federale diretta. La compensazione verticale nell’ambito del PF17 viene attuata attraverso un aumento della quota cantonale, portata dall’attuale 17 per cento al 20,5 per cento. Di conseguenza, la quota che i Cantoni devono versare sul gettito fiscale lordo dell’imposta federale diretta al momento dell’abolizione dei regimi fiscali per le società con statuto speciale è ridotta al 79,5 per cento. Capoverso 1bis: è competenza dei Cantoni decidere come ripartire al loro interno gli oneri della riforma tra il livello cantonale e quello comunale. Il nuovo capoverso non ha dunque ripercussioni giuridicamente vincolanti, tuttavia la disposizione ingiunge ai Cantoni di considerare in modo appropriato gli effetti dell’abolizione dei regimi fiscali per le società con statuto speciale sulle città e sui Comuni di loro pertinenza. L’integrazione a livello di legge risponde all’esigenza fondamentale delle associazioni mantello delle città e dei Comuni.
25
2.3 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) Art. 7 cpv. 1 Questa disposizione sancisce l’obbligatorietà della procedura d’imposizione parziale per tutti i Cantoni. Lo sgravio avrà luogo attraverso la base di calcolo; uno sgravio operato tramite l’aliquota fiscale non è più possibile. L’imposizione è fissata in ragione del 70 per cento. I Cantoni possono prevedere un’imposizione più elevata nelle loro leggi fiscali. Ne consegue un’armonizzazione verticale e orizzontale. Confronta anche i commenti all’articolo 20 capoverso 1bis AP-LIFD.
Art. 7a cpv. 1 lett. b Analogamente all’articolo 20a capoverso 1 lettera b AP-LIFD.
Art. 8 cpv. 2quinquies Analogamente all’articolo 7 capoverso 1. Questa disposizione disciplina le conseguenze fiscali nel caso in cui le partecipazioni siano detenute nella sostanza commerciale. Anche in questo caso viene raggiunta un’armonizzazione sia verticale che orizzontale. Confronta anche i commenti all’articolo 18b capoverso 1 AP-LIFD.
Art. 8a Redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente Analogamente agli articoli 24a e 24b AP-LAID.
Art. 10a Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente Analogamente all’articolo 25a AP-LAID.
Art. 14 cpv. 3, secondo periodo In caso di attività lucrativa indipendente, per i brevetti e diritti analoghi di cui all’articolo 8a i Cantoni possono prevedere una riduzione anche dell’imposta sulla sostanza. A differenza del corrispondente articolo per l’imposta cantonale sul capitale (art. 29 cpv. 3), non sono previsti sgravi sulle partecipazioni ai fini dell’imposta sulla sostanza, poiché al livello dell’imposta sulla sostanza non devono essere impedite imposizioni economiche multiple.
Art. 24 cpv. 3bis, primo periodo, e cpv. 3quater lett. b Queste disposizioni contengono rimandi ai regimi fiscali per le società con statuto speciale di cui all’articolo 28 capoversi 2–4. Con l’abolizione di queste disposizioni vengono stralciati anche i relativi rimandi.
Art. 24a Brevetti e diritti analoghi: definizioni L’articolo definisce i diritti qualificati. Il capoverso 1 definisce i brevetti e il capoverso 2 i diritti analoghi. Anche i corrispettivi brevetti e diritti analoghi esteri sono qualificati per il patent box. L’elenco è esaustivo, ciò significa in particolare che le invenzioni non coperte da brevetto delle PMI e i software non protetti dal diritto d’autore non sono contemplati nel patent box.
Art. 24b Brevetti e diritti analoghi: imposizione Il capoverso 1 definisce il fondamentale funzionamento del patent box. in base al quale la quota dell’utile netto complessivo riguardante brevetti e diritti analoghi è tassata con una riduzione del 90 per cento, purché il contribuente ne faccia richiesta. I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore. A questo scopo si applica il cosiddetto approccio Nexus modificato, così come definito dall’OCSE. Tale approccio è fondato sull’attività di ricerca e sviluppo alla base del brevetto o di un diritto analogo e comporta che la quota di utile tassabile ad aliquota ridotta è tanto più elevata quanto maggiore è l’attività di ricerca e sviluppo che può essere attribuita al contribuente. Questi può scegliere quali brevetti e diritti analoghi debbano essere tassati nel patent box. Il capoverso 2 disciplina il caso in cui i brevetti e diritti analoghi sono compresi in un prodotto. Nello specifico l’utile netto risultante da brevetti o diritti analoghi deve essere separato dal restante utile del prodotto. A tal fine si applica il metodo residuale, il cui punto di partenza è il livello dei prodotti. L’utile per ciascun prodotto viene inoltre diminuito per ogni prodotto dell’importo corrispondente al sei per cento dei costi complessivi attribuiti nonché del compenso per l’uso del marchio. Il primo elemento garantisce che l’utile non sia tassato ad aliquota ridotta per le funzioni di routine, in altri termini che la riduzione dell’imposizione riguardi soltanto l’utile derivante da un prodotto effettivamente basato sull’innovazione. La deduzione del compenso per l’uso del marchio risponde allo standard dell’OCSE secondo il quale i marchi non possono qualificare per il patent box. Le quote dell’utile dedotte dal patent box con il metodo residuale sono tassate senza deduzioni. Il capoverso 3 stabilisce il trattamento fiscale di brevetti e diritti analoghi quando vengono assoggettati all’imposizione per la prima volta secondo l’articolo 24b. All’atto dell’ingresso nel patent box sono considerate ai fini dell’imposta le spese di ricerca e sviluppo già sostenute per i brevetti, i diritti analoghi o i prodotti. In tal modo viene neutralizzata la presa in considerazione dal punto di vista fiscale di queste spese, come invece avveniva sinora. In proposito occorre tenere presente che gli oneri possono essere imputati all’utile imponibile purché abbiano ridotto l’utile imponibile in Svizzera nei periodi fiscali precedenti. Per questo motivo, gli oneri degli stabilimenti d’impresa e delle imprese all’estero, delle divisioni estere di società di domicilio e miste nonché quelli addebitati alle società holding dei periodi fiscali precedenti non devono essere addizionati all’utile imponibile. Occorre inoltre considerare se e in quale misura questi oneri sono oggetto del valore dell’imposta sull’utile al momento del trasferimento. Se questi oneri sono stati iscritti all’attivo nei periodi fiscali precedenti e ammortizzati con un’incidenza sull’imposta sull’utile, gli ammortamenti fatti valere devono essere trattati analogamente agli oneri addebitati al conto economico. Se il totale degli oneri al momento del trasferimento supera il valore venale del brevetto, del diritto analogo o del prodotto, è possibile computare gli oneri al massimo fino al valore venale del risultato imponibile. Questo principio deve essere rispettato, poiché, secondo l’articolo 25a, nel calcolo devono essere incluse anche le
26
spese di ricerca e sviluppo. Nella misura in cui si tiene conto di queste spese, occorre costituire una riserva occulta imponibile. I futuri ammortamenti riducono il risultato secondo il capoverso 1 e 2. Esempio: l’impresa X intende usufruire del patent box per gli utili risultanti dal suo nuovo brevetto. Il valore venale del brevetto è 100, mentre le spese di ricerca e sviluppo sostenute nell’arco degli ultimi 5 anni ammontano a 50. Le spese di ricerca e sviluppo sono state interamente sostenute in Svizzera. Secondo il capoverso 3 della norma proposta, nel primo anno in cui trova applicazione il patent box viene addizionato 50 (le spese di ricerca e sviluppo) all’utile imponibile. In tal modo le spese allora interamente dedotte dall’utile imponibile vengono assoggettate in seguito all’imposta, poiché in futuro anche i ricavi non saranno pienamente imponibili. I Cantoni hanno la possibilità di garantire questa imposizione in altro modo entro cinque anni dall’ingresso nel patent box, ad esempio tramite una graduazione temporale. Il capoverso 4 delega l’emanazione di disposizioni più dettagliate al Consiglio federale (cfr. n. 2.7).
Art. 24c Dichiarazione di riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento Analogamente ai commenti all’articolo 61a AP-LIFD.
Art. 24d Dichiarazione di riserve occulte alla fine dell’assoggettamento Analogamente ai commenti all’articolo 61b AP-LIFD.
Art. 25a Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo Il capoverso 1 autorizza un Cantone a prevedere un’ulteriore deduzione in ragione del 50 per cento dalla base di calcolo dell’imposta cantonale sull’utile per le spese delle attività di ricerca e sviluppo di cui ai capoversi 2 e 3. Sono incentivabili sia le attività di ricerca e sviluppo realizzate internamente sia la ricerca su mandato svolta per conto di terzi in Svizzera. Il capoverso 2 stabilisce che la definizione del concetto di «ricerca e sviluppo» corrisponde a quella contenuta nella legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione. Tale definizione comprende la ricerca fondamentale, la ricerca orientata all’applicazione e l’innovazione fondata sulla scienza. Il capoverso 3 definisce le spese che danno diritto a una deduzione superiore, per la quale qualificano, in linea di principio, le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, intendendo con esse le spese salariali e i costi delle assicurazioni sociali. La formulazione «direttamente imputabili» esclude le spese per il personale che non opera nel settore della ricerca e dello sviluppo. Con il supplemento del 35 per cento sono indennizzate forfetariamente le altre spese della ricerca e dello sviluppo (ad es. i costi dei macchinari). Oltre alle attività di ricerca e sviluppo realizzate internamente, secondo la lettera b anche le spese delle attività di ricerca e sviluppo svolte per conto di terzi qualificano per la deduzione superiore. La limitazione all’80 per cento garantisce che non siano concesse ulteriori deduzioni sulla porzione di utile fatturata né su altre spese in relazione con il mandato. Per la ricerca su mandato all’interno di un gruppo occorre prima appurare se l’importo fatturato è conforme al mercato. In caso di una correzione dell’importo da parte dell’autorità fiscale, è determinante questo nuovo importo. Il capoverso 4 impedisce che, nel caso della ricerca su mandato, le stesse spese di ricerca e sviluppo possano essere portate in deduzione due volte – sia presso il committente che presso il mandatario – o addirittura in forma multipla in caso di ulteriori subcommissionari. In questi casi il diritto alla deduzione spetta per principio al committente. La scelta individuale di attribuire il diritto alla deduzione al mandatario, se il Cantone di sede del mandatario prevede un’incentivazione più generosa, è esclusa nei casi in cui il Cantone del committente offra questo strumento. Il diritto alla deduzione è attribuito al committente poiché, di norma, questi può beneficiare maggiormente della deduzione maggiorata a parità di intensità delle incentivazioni. Il mandatario può essere invece costituito in certi casi da un istituto di ricerca che non è neppure soggetto all’imposta sull’utile, ad esempio una scuola universitaria superiore; ma anche se il mandatario è un’impresa soggetta alle regole dell’economia di mercato le cui prestazioni sono remunerate dal committente sulla base del metodo del costo maggiorato, la deduzione potrebbe cadere perlopiù nel vuoto per mancanza di utili sufficienti. Se, invece, il committente è soggetto a imposta in un Cantone che non usufruisce della competenza di incentivazione, il mandatario ha diritto alla deduzione se ha la propria sede in un Cantone che usufruisce di tale competenza.
Art. 25b Limitazione dello sgravio fiscale L’introduzione della limitazione dello sgravio fiscale è obbligatoria per i Cantoni. Tale limitazione riguarda l’imposizione ad aliquota ridotta nel patent box, le ulteriori spese di ricerca e sviluppo e, ai sensi dell’articolo 78g capoverso 3, anche gli ammortamenti derivanti da una rinuncia anticipata allo statuto fiscale speciale. Conformemente al presente articolo, il 30 per cento dell’utile deve rimanere imponibile prima dell’applicazione di tali norme speciali. Nel calcolo è escluso il ricavo netto delle partecipazioni, che soggiace all’esenzione indiretta mediante la deduzione per partecipazioni. Il capoverso 2 stabilisce che i Cantoni possono prevedere un disciplinamento più rigoroso, limitando ulteriormente lo sgravio fiscale. Secondo il capoverso 3 l’applicazione delle suesposte norme speciali non può comportare un riporto delle perdite. Questa regola resta valida anche se le perdite non sono state cagionate da un’unica norma speciale ma dalla combinazione di più norme speciali.
Art. 28 cpv. 2–5 Con la soppressione di queste disposizioni sono aboliti i regimi fiscali per le società con statuto speciale.
Art. 29 cpv. 2 lett. b Con la soppressione dei regimi fiscali per le società con statuto speciale, questa disposizione diviene priva di oggetto e può essere abrogata.
27
Art. 29 cpv. 3 Questa deroga permette ai Cantoni di prevedere una riduzione dell’imposta a livello della base di calcolo per il capitale proprio risultante da diritti di partecipazione secondo l’articolo 28 capoverso 1 e da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24a.
Art. 72y Il capoverso 1 stabilisce che tutti questi cambiamenti entrino in vigore nei Cantoni allo stesso momento. Il capoverso 2 sancisce che, a partire da questo termine, le disposizioni della LAID si applichino direttamente laddove i Cantoni non abbiano ancora adeguato la propria legislazione vigente. Se necessario, il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni. Il capoverso 3 conferisce ai Cantoni che lo desiderano la facoltà di applicare la soluzione dell’aliquota speciale per le società con statuto fiscale speciale conformemente all’articolo 78g già prima dell’entrata in vigore delle altre modifiche.
Art. 78g Il presente articolo disciplina le conseguenze della fine dell’imposizione come società con statuto speciale per le imprese interessate. Secondo la giurisprudenza vigente del Tribunale federale, i Cantoni godono di notevoli margini di manovra nel gestire la soppressione di uno statuto fiscale. Per garantire la certezza del diritto, qui viene introdotta una regolamentazione unitaria per il trattamento fiscale delle riserve occulte esistenti, compreso il valore aggiunto generato internamente, da parte dei Cantoni all’atto della realizzazione in seguito alla fine dell’imposizione come società con statuto speciale. Il capoverso 1 stabilisce che le riserve occulte e il valore aggiunto generato internamente siano imposti separatamente entro cinque anni in caso di realizzazione se non sono stati imponibili fino a quel momento. Il termine dell’imposizione come società con statuto speciale fa sì che le riserve occulte sinora non imponibili, compreso il valore aggiunto generato internamente, siano ora oggetto di imposizione, ma a un’aliquota separata per evitare una sovraimposizione. Non sono invece oggetto dell’imposizione all’aliquota separata i ricavi delle partecipazioni, soggetti all’esenzione indiretta all’aliquota ordinaria. Capoverso 2: il totale delle riserve occulte esistenti e del valore aggiunto generato internamente viene accertato con una decisione impugnabile. Nei cinque anni successivi possono essere tassate separatamente presso le aziende le realizzazioni di riserve occulte (reali, contabili o dovute alla sistematica fiscale) fino al valore massimo stabilito. Con il termine «realizzazioni» si intendono anche l’imposizione separata dell’utile corrente degli anni successivi e l’imposizione delle spese per le attività di ricerca e sviluppo all’atto della prima tassazione ad aliquota ridotta prevista dal patent box. Con la dichiarazione d’imposta per l’ultimo periodo secondo il diritto anteriore occorre inviare alle società un questionario relativo alle riserve occulte esistenti, compreso il valore aggiunto generato internamente. Se la società non fa valere riserve occulte, non ci sono decisioni da prendere. In futuro tutti gli utili realizzati saranno imponibili all’aliquota ordinaria. Se vengono fatte valere riserve occulte, queste devono essere verificate dalle autorità di tassazione e stabilite mediante decisione. In tale contesto la valutazione delle riserve occulte deve essere effettuata sulla base di un metodo riconosciuto. I Cantoni che applicano tali disposizioni già prima dell’abrogazione delle regolamentazioni per le società con statuto speciale inviano il questionario precedentemente. In questi Cantoni le società con statuto speciale possono far valere le riserve occulte con altrettanto anticipo, ma hanno comunque la possibilità di attendere la soppressione dei regimi fiscali per le società con statuto speciale, dopo di che far valere le loro riserve occulte. Il capoverso 3 stabilisce che gli ammortamenti di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, che sono state dichiarate al termine dell’imposizione conformemente all’articolo 28 capoversi 2–4 devono essere presi in considerazione nel calcolo della limitazione dello sgravio fiscale di cui all’articolo 25b. Si tratta di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, che sono state dichiarate in caso di rinuncia volontaria al regime fiscale per le società con statuto speciale secondo la prassi seguita dai Cantoni prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate all’articolo 28 capoversi 2–4. 2.4 Legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione Art. 2 cpv. 1 lett. g La disposizione viene completata da una norma di delega secondo cui il Consiglio federale è autorizzato a stabilire a quali condizioni uno stabilimento d’impresa di una società straniera presente sul territorio svizzero può usufruire del computo globale d’imposta. Sulla base di questa norma di delega, il Consiglio federale procederà quindi all’attuazione della mozione Pelli (13.3184) operando un 23 adeguamento all’ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo globale dell’imposta. Questo adeguamento si orienterebbe fondamentalmente al progetto posto in consultazione nel 2014 concernente la modifica dell’ordinanza sul computo globale d’imposta. 2.5 Legge federale sugli assegni familiari (legge sugli assegni familiari, LAFam) Art. 5 cpv. 1 La legge sugli assegni familiari stabilisce gli importi minimi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione. I Cantoni possono stabilire importi più elevati. Secondo la normativa riveduta l’assegno per i figli deve ammontare ad almeno 230 franchi rispetto ai precedenti 200 franchi mensili. Attualmente gli importi degli assegni per i figli si collocano sul minimo stabilito dalle leggi federali in 15 Cantoni24 e al disotto di 230 franchi in tre Cantoni25, pertanto sono complessivamente 18 i Cantoni che devono aumentare i loro importi.
23 RS 672.201 24 Zurigo, Lucerna, Uri, Obvaldo, Glarona, Soletta, Basilea, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Argovia, Turgovia e Ticino.
25 Svitto, Grigioni e Neuchâtel
28
Art. 5 cpv. 2 Secondo la normativa riveduta, l’assegno di formazione deve ammontare ad almeno 280 franchi rispetto ai precedenti 250 franchi mensili. Attualmente gli importi degli assegni di formazione si collocano sul minimo stabilito dalle leggi federali in 15 Cantoni26 e al di sotto di 280 franchi in tre Cantoni27, pertanto sono complessivamente 18 i Cantoni che devono aumentare i loro importi. 2.6 Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) Le modifiche della LPFC nel quadro del PF17 sono attuate con l’OPFC. Quest’ultima contiene le disposizioni d’esecuzione per il calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri. Il calcolo del potenziale di risorse dei Cantoni si fonda sulla base imponibile aggregata degli ultimi tre anni disponibili (anni di calcolo, art. 2 OPFC). Rispetto all’anno di riferimento per il quale è calcolato il potenziale di risorse, i tre anni di calcolo risalgono, rispettivamente, a quattro, cinque e sei anni prima. Durante un periodo transitorio, agli anni di calcolo saranno applicate sia le disposizioni del diritto previgente sia le disposizioni rivedute. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni e l’abrogazione di quelle previgenti avverrà quindi gradualmente. Per i presenti commenti si parte dal presupposto che le disposizioni del PF17 entrino in vigore il 1° gennaio 2020. Il calendario figura nell’allegato (allegato: Figura 5 – Periodo di transizione dall’entrata in vigore il 1.1.2020).
Art. 1 cpv. 1 lett. d ed e La nuova definizione di base imponibile aggregata è più generica. In questo modo è attuato l’articolo 3 capoverso 3 AP-LPFC, secondo cui bisogna tenere in considerazione il diverso sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche. In virtù dell’abolizione degli statuti fiscali cantonali di cui all’articolo 28 capoversi 2–4 LAID28 il rinvio alle persone giuridiche con e senza statuto fiscale speciale decade.
Sezioni 5 (art. 15 e 16) e 6 (art. 17–20) Le sezioni 5 e 6 sono abrogate non appena i dati di base degli anni di calcolo secondo il diritto anteriore non sono più applicati al calcolo del potenziale di risorse. Se le disposizioni dovessero entrare in vigore il 1° gennaio 2020, l’ultimo anno di calcolo secondo il diritto anteriore sarebbe il 2019. Tali dati confluiscono nella base imponibile aggregata per l’ultima volta nell’anno di riferimento 2025.
Sezione 6a (art. 20a–20c) e allegato 6a La sezione 6a espone il nuovo calcolo degli utili determinanti delle persone giuridiche tenendo conto dell’utile da brevetti e diritti analoghi. Gli utili determinanti delle persone giuridiche vengono calcolati secondo le nuove disposizioni per la prima volta con i dati dell’anno di calcolo 2020, ovvero per l’anno di riferimento 2024. La definizione delle variabili e dei parametri come pure le formule di calcolo sono contenute nell’allegato 6a (cfr. rinvio nell’art. 20c). L’allegato 6a contiene anche i valori per i fattori zeta (n. 3), i fattori beta previsti dal diritto transitorio (n. 4) così come i valori calcolati su questa base per i singoli Cantoni (n. 5).
Art. 20a Il capoverso 1 riprende le disposizioni degli articoli 15 e 17 per il calcolo degli utili determinanti delle singole persone giuridiche con riferimento all’utile netto imponibile secondo l’articolo 58 LIFD. I capoversi 2 e 4 descrivono il calcolo degli utili determinanti dei Cantoni. Le spiegazioni riguardanti il calcolo dei fattori e la relativa rappresentazione formale si trovano, rispettivamente, all’articolo 20b e nell’allegato 6a. Il capoverso 3 tiene conto della limitazione dello sgravio fiscale di cui all’articolo 25b AP-LAID. I Cantoni raccolgono i dati necessari a tale scopo. Il capoverso 4 corrisponde all’articolo 15 capoverso 2 secondo cui l’utile determinante è uguale a zero se il reddito netto da partecipazioni è superiore all’utile netto imponibile o se l’utile determinato in base ai risultati dei calcoli di cui ai capoversi 1–3 è negativo.
Art. 20b Allo stato attuale, nel potenziale di risorse gli utili delle imprese soggette all’imposizione ordinaria sono ponderate allo stesso modo dei redditi delle persone fisiche. Per contro, agli utili realizzati all’estero dalle persone giuridiche con statuto fiscale cantonale si applicano i fattori beta, che permettono di considerare tali utili con una ponderazione più bassa nel potenziale di risorse. Il PF17 prevede l’abolizione degli statuti fiscali cantonali. D’ora in avanti saranno privilegiati fiscalmente soltanto gli utili da brevetti. In futuro tutti gli utili dovranno avere un peso minore, dal momento che lo sfruttamento fiscale delle persone giuridiche è inferiore a quello delle persone fisiche. Questo nuovo fattore di ponderazione da introdurre è denominato fattore zeta 1 ed è identico per tutti i Cantoni. Il capoverso 1 concretizza l’articolo 3 capoverso 3 secondo periodo LPFC. Come menzionato precedentemente, nel calcolo del potenziale di risorse per l’utile delle persone giuridiche si tiene conto del diverso sfruttamento fiscale rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche.
26 Zurigo, Lucerna, Uri, Obvaldo, Glarona, Soletta, Basilea, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Argovia, Turgovia e Ticino.
27 Svitto, Nidvaldo e Grigioni.
28 RS 642.14
29
Sfruttamento fiscale dell’utile delle persone giuridiche Sfruttamento fiscale del reddito e della sostanza delle persone fisiche = Zeta 1
Il fattore zeta 1 si fonda sui dati delle statistiche finanziarie riguardanti le entrate dell’imposta sull’utile, sul reddito e sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni (compresa la quota dei Cantoni all’imposta federale diretta), la base di calcolo degli utili delle persone giuridiche e i redditi e la sostanza determinanti per tutta la Svizzera (cfr. allegato 6a). Lo sfruttamento fiscale si ottiene dividendo le entrate fiscali dei Cantoni e dei Comuni per le relative basi di calcolo. A tal fine si tiene conto anche della quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta, trattandosi anch’esse di entrate fiscali di cui i Cantoni beneficiano. Lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche si calcola come segue.
Entrate dell’imposta sull’utile di Cantoni e Comuni + Quota dei Cantoni all’imposta federale diretta sugli utili delle persone giuridiche = Entrate fiscali delle persone giuridiche Utili delle persone giuridiche = Sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche
Per il calcolo dello sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche si procede come per le persone giuridiche. Anche in questo caso le entrate fiscali delle persone fisiche sono calcolate sulla base delle entrate fiscali effettive risultanti dalle statistiche finanziarie e divise per la base di calcolo fiscale delle persone fisiche. Oltre ai redditi ordinari si tiene conto anche dei redditi tassati alla fonte e della sostanza.
Entrate dell’imposta sul reddito di Cantoni e Comuni + Quota dei Cantoni all’imposta federale diretta sui redditi delle persone fisiche + Entrate dell’imposta alla fonte + Entrate dell’imposta sulla sostanza = Entrate fiscali delle persone fisiche
Reddito determinante delle persone fisiche + Reddito tassato alla fonte determinante + Sostanza determinante = Base di calcolo fiscale delle persone fisiche
Entrate fiscali delle persone fisiche Base di calcolo fiscale delle persone fisiche = Sfruttamento fiscale delle persone fisiche
Il calcolo si basa sul totale relativo a tutti i Cantoni e i loro Comuni e quindi il fattore zeta 1 comprende lo sfruttamento fiscale medio. Sia per i dati fiscali sia per le basi di calcolo è utilizzata la media degli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Questa media mobile permette di rendere stabile nel tempo il fattore zeta 1. Il capoverso 2 concretizza l’articolo 3 capoverso 3 terzo periodo LPFC. Il fattore zeta 2 rappresenta lo sfruttamento medio degli utili da brevetti e diritti analoghi ai sensi dell’articolo 24b LAID. Si ottiene dividendo la somma degli utili del patent box realizzati in un Cantone ponderati con la quota imponibile per la somma di tutti gli utili del patent box correlati all’imposta federale diretta (cfr. allegato 6a). Il fattore zeta 2 si basa sull’ultimo anno di calcolo disponibile. Così come per il fattore zeta 1, si applica un unico fattore a tutti i Cantoni. In questo modo si evita che un singolo Cantone possa influenzare in modo sostanziale il potenziale di risorse con la propria politica fiscale. Gli utili del patent box ponderati con il fattore zeta 2 sono addizionati agli utili ordinari (art. 20a cpv. 2). La somma è poi moltiplicata per il fattore zeta 1 (art. 20a cpv. 3).
30
Art. 20c L’articolo 20c corrisponde agli attuali articoli 16 e 18. Anche la nuova disposizione fa riferimento all’aggregazione dei dati e ai valori pubblicati nell’allegato 6a.
Art. 51–55, 56 cpv. 1–3 e 57 Le disposizioni transitorie per l’introduzione del nuovo sistema di perequazione finanziaria nel 2008 decadono e sono pertanto abrogate.
Art. 57a Il calcolo del potenziale di risorse si basa sui dati della base imponibile aggregata degli ultimi tre anni disponibili (anni di calcolo secondo l’art. 2 cpv. 2 OPFC), che risalgono a 4–6 anni prima dell’anno di riferimento in cui i versamenti sono effettuati. L’articolo 57a precisa che nella fase transitoria il calcolo della BIA si basa sul relativo anno di calcolo. Partendo dal presupposto che il PF17 entra in vigore nel 2020, per gli anni di riferimento 2024 e 2025 confluiranno nel calcolo del potenziale di risorse dati sia del sistema vigente (fino al 2019) sia del nuovo sistema (dal 2020).
Art. 57b Il capoverso 1 concretizza l’articolo 23a capoverso 1 AP-LPFC, il quale prevede che in una fase transitoria gli utili delle società che godevano di uno statuto fiscale speciale continuino a essere ponderati con i fattori beta. Ne sono interessate sia le società che rinunciano al proprio statuto dopo il 31 dicembre 2016 sia le società che lo perdono a seguito dell’adeguamento della legislazione cantonale al PF17. È irrilevante che al 1° gennaio 2019 un determinato Cantone abbia già posto in vigore la soluzione dell’aliquota speciale: nell’ambito della perequazione delle risorse la continuazione dell’applicazione dei fattori beta consente di tenere conto in modo forfetario della soppressione degli statuti fiscali cantonali. Questa disposizione tiene conto del fatto che conformemente all’articolo 78g AP-LAID in caso di realizzazione, le riserve occulte esistenti di ex società con statuto speciale devono essere imposte separatamente entro cinque anni. Le riserve occulte sono dichiarate solo a livello cantonale e comunale. I dati dell’imposta federale diretta utilizzati per il calcolo non sono pertanto rappresentativi di questo sfruttamento fiscale ridotto. Per gli anni di calcolo 2017–2021 la quota di utile qualificata delle società che godevano di uno statuto fiscale speciale è ponderata con i relativi fattori beta. Dall’anno di calcolo 2021 l’entità di questi utili sarà ridotta di un quinto all’anno. Conformemente al capoverso 2 la parte di utili che viene meno sarà ponderata con il nuovo fattore zeta 1 o con il fattore zeta 2.
Anno di calcolo Quota ponderazione beta 2017–20 100 % 2021 80 % 2022 60 % 2023 40 % 2024 20 %
Il capoverso 3 tiene conto della limitazione dello sgravio di cui all’articolo 25b AP-LAID. I Cantoni raccolgono i dati necessari a tale scopo. I fattori beta saranno calcolati per l’ultima volta per il periodo successivo al 2020. Secondo il capoverso 4 sono fissati nell’allegato 6a.
Art. 57c Nel diritto fiscale le regolamentazioni per le società con statuto fiscale speciale sono abrogate. Affinché gli utili delle ex società con statuto fiscale speciale possano essere ponderati con i fattori beta, è necessario che i dati di tali società rimangano visibili. Il capoverso 1 conferisce ai Cantoni il compito di identificare le ex società con statuto fiscale speciale affinché sia possibile estrarne i dati. Il capoverso 2 definisce la parte degli utili delle singole società che continua a essere ponderata con il fattore beta. In questo caso si calcola la media ponderata degli ultimi tre anni in cui la persona giuridica aveva uno statuto speciale. Questa parte resta invariata fino allo scadere della disposizione transitoria. Il capoverso 3 stabilisce che in caso di fusione tra una persona giuridica che deteneva uno statuto fiscale speciale e una persona giuridica senza statuto fiscale speciale, gli utili della persona giuridica nata dalla fusione sono ponderati in misura proporzionale con il rispettivo fattore beta. La parte dell’utile è determinata in base al rapporto degli utili delle due persone giuridiche. In caso di scissione di una società con statuto fiscale speciale gli utili di entrambe le persone giuridiche sono ponderati con il fattore beta adoperato fino a quel momento.
Art. 57d L’articolo 23a capoverso 3 AP-LPFC prevede che il Consiglio federale possa introdurre nella fase transitoria degli anni di riferimento 2024–2030 soglie minime e massime per i fattori zeta 1 e zeta 2. Tale misura è necessaria poiché inizialmente i dati di base di sei anni non saranno interamente disponibili. Per il fattore zeta 1 è stato fissato temporaneamente un intervallo compreso tra il 25 e il 35 per cento. Il valore esatto può essere definito in un secondo tempo. Tuttavia, ciò non sarà possibile prima che siano note le modifiche alle legislazioni cantonali sull’imposizione delle imprese e possano essere valutate di conseguenza più precisamente le ripercussioni del caso.
31
Il fattore zeta 2 dipende dalla riduzione che i singoli Cantoni introdurranno per gli utili del patent box e che non è ancora nota. Per questo motivo il fattore zeta 2 potrà essere fissato solo in un secondo momento.
Sezione 3b (art. 57e e 57f) La sezione 3b attua l’articolo 23a capoverso 4 AP-LPFC e contiene le disposizioni transitorie sui cosiddetti contributi complementari. Durante il periodo 2024–2030 saranno versati annualmente contributi per 180 milioni di franchi.
Art. 57e Il capoverso 1 precisa il metodo di calcolo dei contributi complementari, basati su gettiti fiscali standardizzati dopo la compensazione dei Cantoni. Conformemente alla dotazione minima prevista, espressa in franchi, il calcolo si basa sui dati del 2023. Si tratta dell’ultimo anno per il quale sono utilizzati esclusivamente anni di calcolo del diritto fiscale applicabile fino a quel momento. Solo i Cantoni finanziariamente più deboli potranno beneficiare dei contributi complementari. Ai sensi del capoverso 2 gli importi dei contributi sono calcolati in modo tale che grazie ai contributi i Cantoni finanziariamente più deboli abbiano lo stesso gettito fiscale standardizzato dopo la compensazione.
Art. 57f L’articolo 57f precisa che i contributi complementari versati eccezionalmente dalla Confederazione non rientrano nella quota della Confederazione secondo l’articolo 4 LPFC. 2.7 Ordinanza sull’imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi Art. 1 Inizio e fine della riduzione Capoverso 1: in teoria l’imposizione ad aliquota ridotta potrebbe essere concessa a partire dal deposito della domanda di brevetto o dal rilascio del brevetto. Al momento del deposito della domanda di brevetto l’effettivo rilascio del brevetto per l’invenzione per la quale è stata depositata la domanda è tuttavia molto incerta. Di conseguenza, l’imposizione ad aliquota ridotta si basa sul momento in cui è stato rilasciato il brevetto. Il capoverso 2 stabilisce quando termina l’imposizione ad aliquota ridotta. Essa si riallaccia a un brevetto esistente, di conseguenza è logico che l’imposizione ad aliquota ridotta termini nel momento in cui il brevetto sottostante si estingue. L’espressione «al più tardi» significa che il contribuente può rinunciare ad applicare il patent box prima della fine della protezione conferita dal brevetto. Dal momento che all’ingresso nel patent box sono addizionate le spese di ricerca e sviluppo e viene costituita una riserva occulta imposta di pari entità, l’uscita dal patent box non ha particolari conseguenze fiscali. La riserva occulta imposta che non ha potuto essere ammortizzata nel patent box può essere ammortizzata anche dopo l’uscita. Ciò garantisce che sia evitata una sovraimposizione. Capoverso 3: qualora l’opposizione a un brevetto concesso abbia esito positivo, la protezione conferita dal brevetto si estingue con effetto retroattivo. Dal punto di vista fiscale si pone la domanda se in tal caso debba essere avviata una procedura di ricupero d’imposta e revocata l’imposizione ad aliquota ridotta dei periodi fiscali precedenti. Ciò avrebbe ripercussioni negative sul contribuente. Contestualmente sarebbe annullata anche l’addizione delle spese di ricerca e sviluppo. L’annullamento comporterebbe un considerevole dispendio amministrativo. Inoltre, la deduzione del sei per cento dei costi attribuiti ai prodotti che comprendono un brevetto o un diritto analogo permette di garantire che soltanto i proventi basati su un’innovazione siano oggetto dell’imposizione ad aliquota ridotta. Per questi motivi il capoverso 3 statuisce che l’esito positivo della contestazione di un brevetto non ha ripercussioni sui periodi fiscali precedenti. Ciò significa che in tal caso non sarà avviata una procedura di ricupero d’imposta. Nel periodo fiscale corrente e in quelli successivi non sarà più concessa l’imposizione ad aliquota ridotta.
Art. 2 Principio di calcolo Il presente articolo descrive sinteticamente il calcolo dell’utile cui si applica l’imposizione ad aliquota ridotta. Gli elementi del calcolo sono descritti dettagliatamente agli articoli 3 e 4. L’esempio seguente illustra come viene calcolato l’utile cui si applica l’imposizione ad aliquota ridotta. Le cifre ivi contenute (compresi 29 i quozienti Nexus) sono ipotizzate a titolo di esempio al fine di illustrare come funziona il disciplinamento .
29 Nel presente esempio e in quelli successivi l’onere fiscale è aggiunto all’utile netto imponibile nel patent box e nuovamente dedotto come onere fiscale al termine dei calcoli. Questo modo di procedere comporta una riduzione più elevata degli utili nel patent box.
32
Utile netto Esempio 1: utile da brevetti Utile netto Patent box imponibile
Totale utile netto imponibile 900 900 Imposte sull’utile e sul capitale 100 Utile finanziario -10 -10 10 Utile da immobili 0 0 0 Utile da partecipazioni 0 0 0 Altri utili non risultanti da brevetti -90 -90 90
800 900 100 Brevetto o Brevetto o Brevetto o prodotto A prodotto B prodotto C
Utile netto per brevetto 900 600 200 100 Utile netto per prodotto 0 0 0 0
6 % dei costi attribuiti al prodotto 0 0 0 0 0
Compenso per l’uso del marchio 0 0 0 0 0 Utile patent box prima della ponderazione Nexus 900 600 200 100
Quoziente Nexus 80.00% 60.00% 20.00%
Utile patent box soggetto a imposizione ridotta 620 480 120 20 280
Imposte sull’utile e sul capitale -100 Perdita riportata patent box periodo successivo 0
Totale riduzione patent box 90 % 558 62
Totale utile imponibile 342 O art. 2 O art. 3 cpv. 3 lett. a - d O art. 3 cpv. 1 O art. 4
Art. 3 Calcolo nel caso di brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti Secondo l’articolo 24b capoverso 2 AP-LAID, al calcolo dell’utile netto risultante da brevetti e diritti analoghi (di seguito si parlerà, semplificando, solo di «brevetti», intendendo anche i diritti analoghi) compresi in un prodotto si applica il cosiddetto «metodo residuale», in base al quale si parte in linea di principio dal totale dell’utile netto imponibile dell’impresa, dopo di che sono scorporate dal patent box tutte le parti dell’utile che non riguardano i brevetti. Capoverso 1: le imprese che tengono una contabilità dettagliata dei prodotti possono iniziare il calcolo direttamente dal livello dei prodotti. La ripartizione degli utili sui singoli prodotti è necessaria poiché il quoziente Nexus di cui all’articolo 4 non è uguale per tutti i prodotti. L’utile per ogni prodotto è quindi diminuito del sei per cento dei costi attribuiti al prodotto. Per costi si intende la globalità dei costi del prodotto, più precisamente i costi del materiale, i costi di produzione e i costi amministrativi. Questo passaggio garantisce che l’utile per funzioni di routine e l’utile non realizzato in base a un’innovazione utilizzabile economicamente siano soggetti all’imposizione ordinaria. Per una maggiore praticabilità ci si basa sui costi come valore ausiliario. Se poi in questi prodotti è compreso 30 anche un compenso per il marchio, anch’esso deve essere scorporato dal patent box secondo lo standard OCSE . Tutte le parti dell’utile scorporate sono soggette all’imposizione ordinaria. Capoverso 2: gli utili calcolati secondo il capoverso 1 sono poi moltiplicati per il relativo quoziente Nexus (cfr. art. 4). Capoversi 3 e 4: se non è possibile stabilire l’utile per prodotto, si parte dal totale dell’utile netto dell’impresa. L’utile finanziario, l’utile da immobili, l’utile da partecipazioni e gli altri utili non risultanti da prodotti che comprendono un brevetto sono dedotti dal suddetto totale. L’utile residuo deve essere ripartito proporzionalmente sui singoli prodotti e in seguito si applica il metodo di calcolo secondo il capoverso 1.
Art. 4 Quoziente Nexus Capoverso 1: la presente disposizione introduce nella legislazione svizzera l’approccio Nexus modificato, così come definito dall’OCSE. Esso intende garantire che un’imposizione ad aliquota ridotta sia concessa soltanto se l’impresa in questione dispone di sostanza sufficiente, calcolata in funzione dell’attività di ricerca e sviluppo alla base del relativo brevetto. Sono considerate qualificanti le spese sostenute per l’attività di ricerca e sviluppo svolta in Svizzera dal contribuente stesso o da società del gruppo oppure svolta in Svizzera o all’estero da terzi. Le spese sostenute per l’attività di ricerca e sviluppo figurano al numeratore e al denominatore del quoziente Nexus e corrispondono ai fattori a e b della formula di cui al capoverso 1. Sono non qualificanti le spese sostenute per l’attività di ricerca e sviluppo svolta all’estero da società del gruppo, imprese o stabilimenti d’impresa e le spese sostenute per l’acquisizione dei brevetti. Queste spese figurano solo al denominatore del quoziente Nexus e corrispondono ai fattori c e d della formula di cui al capoverso 1. Secondo lo standard dell’OCSE, inoltre, il contribuente può far valere un cosiddetto uplift in ragione del 30 per cento delle spese qualificanti. Tuttavia il quoziente Nexus non può superare il 100 per cento, pertanto devono essere state effettivamente sostenute spese di ricerca e sviluppo secondo i fattori c e d in ragione di questo uplift.
30 OCSE, «Azione 5», link: cfr. nota 3 del rapporto esplicativo concernente il PF17.
33
Il capoverso 2 stabilisce che le spese di ricerca e sviluppo da considerare corrispondono a quelle del periodo fiscale in corso e dei dieci periodi fiscali precedenti. Questo lasso temporale coincide con quello contemplato dall’obbligo di conservazione dei libri di commercio secondo l’articolo 958f CO. Capoverso 3: conformemente allo standard dell’OCSE le spese per gli interessi, la locazione e gli immobili non sono considerate nel calcolo del quoziente Nexus.
Art. 5 Perdite Capoverso 1: dal calcolo dell’utile netto da brevetti qualificante possono risultare perdite a tre livelli diversi. In proposito occorre distinguere se si tratta di perdite reali o unicamente contabili, indotte dall’applicazione del metodo residuale. La tematica è illustrata dai quattro esempi seguenti. Gli esempi 2a e 2b spiegano il principio in base al quale il patent box è applicato a tutti i brevetti e/o a tutti i prodotti complessivamente. In relazione con le perdite ciò si dimostra nel fatto che, per il calcolo nell’esempio 2a è considerato anche il prodotto B, sebbene per esso risulti una perdita reale. Solo se la perdita reale risulta da tutti i prodotti (esempio 2b) non si applica l’imposizione ad aliquota ridotta. Utile netto Esempio 2a: utili e perdite da prodotti Utile netto Patent box imponibile
Totale utile netto imponibile 900 900 Imposte sull’utile e sul capitale 100 Utile finanziario -10 -10 10 Utile da immobili -20 -20 20 Utile da partecipazioni -70 -70 70 Altri utili non risultanti da brevetti -100 -100 100
700 800 200 Brevetto o Brevetto o Brevetto o prodotto A prodotto B prodotto C
Utile netto per brevetto 0 0 0 0 Utile netto per prodotto 800 900 -200 100
6 % dei costi attribuiti al prodotto -170 -120 -25 -25 170
Compenso per l’uso del marchio -220 -200 0 -20 220 Utile patent box prima della ponderazione Nexus 410 580 -225 55
Quoziente Nexus 80.00% 60.00% 20.00%
Utile patent box soggetto a imposizione ridotta 340 464 -135 11 70
Imposte sull’utile e sul capitale -100 Perdita riportata patent box periodo successivo 0
Totale riduzione patent box 90 % 306 34
Totale utile imponibile 594 O art. 2 O art. 3 cpv. 3 lett. a - d O art. 3 cpv. 1 O art. 4
34
Utile netto Esempio 2b: perdita complessiva patent box Utile netto Patent box imponibile
Totale utile netto imponibile 900 900 Imposte sull’utile e sul capitale 100 Utile finanziario -10 -10 10 Utile da immobili -20 -20 20 Utile da partecipazioni -1000 -1000 1000 Altri utili non risultanti da brevetti -100 -100 100
-230 -130 1130 Brevetto o Brevetto o Brevetto o prodotto A prodotto B prodotto C
Utile netto per brevetto 0 0 0 0 Utile netto per prodotto 0 0 0 0
6 % dei costi attribuiti al prodotto 0 0 0 0 0
Compenso per l’uso del marchio 0 0 0 0 0 Utile patent box prima della ponderazione Nexus 0 0 0 0
Quoziente Nexus 80.00% 60.00% 20.00%
Utile patent box soggetto a imposizione ridotta 0 0 0 0 0
Imposte sull’utile e sul capitale -100 Perdita riportata patent box periodo successivo -130
Totale riduzione patent box 90 % 0 0
Totale utile imponibile 900 O art. 2 O art. 3 cpv. 3 lett. a - d O art. 3 cpv. 1 O art. 4 O art. 5 cpv. 2
Esempio 3: perdita patent box dovuta al Utile netto compenso per l’uso del marchio Utile netto Patent box imponibile
Totale utile netto imponibile 900 900 Imposte sull’utile e sul capitale 100 Utile finanziario -10 -10 10 Utile da immobili -20 -20 20 Utile da partecipazioni -70 -70 70 Altri utili non risultanti da brevetti -100 -100 100
700 800 200 Brevetto o Brevetto o Brevetto o prodotto A prodotto B prodotto C
Utile netto per brevetto 0 0 0 0 Utile netto per prodotto 800 900 -200 100
6 % dei costi attribuiti al prodotto -170 -120 -25 -25 170
Compenso per l’uso del marchio -820 -800 0 -20 820 Utile patent box prima della ponderazione Nexus -190 -20 -225 55
Quoziente Nexus 20.00% 60.00% 20.00%
Utile patent box soggetto a imposizione ridotta -128 -4 -135 11 -62
Imposte sull’utile e sul capitale -100 Perdita riportata patent box periodo successivo 0
Totale riduzione patent box 90 % 0 -128
Totale utile imponibile 900 O art. 2 O art. 3 cpv. 3 lett. a - d O art. 3 cpv. 1 O art. 4
35
Esempio 4: perdita patent box dovuta Utile netto all’applicazione del quoziente Nexus Utile netto Patent box imponibile
Totale utile netto imponibile 900 900 Imposte sull’utile e sul capitale 100 Utile finanziario -10 -10 10 Utile da immobili -20 -20 20 Utile da partecipazioni -70 -70 70 Altri utili non risultanti da brevetti -100 -100 100
700 800 200 Brevetto o Brevetto o Brevetto o prodotto A prodotto B prodotto C
Utile netto per brevetto 0 0 0 0 Utile netto per prodotto 800 900 -200 100
6 % dei costi attribuiti al prodotto -170 -120 -25 -25 170
Compenso per l’uso del marchio -220 -200 0 -20 220 Utile patent box prima della ponderazione Nexus 410 580 -225 55
Quoziente Nexus 20.00% 60.00% 20.00%
Utile patent box soggetto a imposizione ridotta -8 116 -135 11 418
Imposte sull’utile e sul capitale -100 Perdita riportata patent box periodo successivo 0
Totale riduzione patent box 90 % 0 -8
Totale utile imponibile 900 O art. 2 O art. 3 cpv. 3 lett. a - d O art. 3 cpv. 1 O art. 4
Negli esempi 2b, 3 e 4 una perdita riguardante tutti i prodotti comporta che nel periodo fiscale corrente l’imposizione non sia ridotta. Una perdita reale nel patent box è presente soltanto nell’esempio 2b. La ponderazione di tale perdita con il quoziente Nexus e la successiva diminuzione della perdita in base alla riduzione del 90 per cento comporterebbero che dovrebbe essere imposto un utile netto superiore all’utile netto imponibile dichiarato prima dell’applicazione del patent box. Questo tipo di imposizione sarebbe in contrasto con l’imposizione in funzione della capacità economica. Ecco il motivo per cui la perdita reale è dedotta dall’utile residuo. Per evitare uno sgravio sproporzionato, il capoverso 2 disciplina che nei periodi fiscali successivi devono essere conseguiti utili nel patent box a concorrenza di questa perdita prima che sia applicata un’imposizione ad aliquota ridotta. Le altre perdite sono puramente contabili e dovute all’applicazione del metodo residuale. Anche queste perdite comportano che nel periodo fiscale corrente non rimanga nel patent box alcun utile tassabile ad aliquota ridotta. Tuttavia, una compensazione negli anni successivi non è necessaria, poiché dalle perdite puramente contabili non risulta uno sgravio eccessivo.
Art. 6 Addizione al momento della prima imposizione delle spese di ricerca e sviluppo già considerate Il presente articolo concretizza l’articolo 24b capoverso 3 AP-LAID. Secondo il capoverso 1, nelle addizioni delle spese di ricerca e sviluppo devono essere considerate dal punto di vista temporale le stesse spese che servono per il calcolo del quoziente Nexus. Dal punto di vista materiale, sono considerate solo le spese di ricerca e sviluppo che possono essere fatte effettivamente valere anche con ripercussioni sul piano fiscale. Dal momento che non è possibile attribuire determinate spese di ricerca e sviluppo a singoli brevetti o prodotti, si procede a una ripartizione proporzionale di tali spese. Parallelamente al calcolo del quoziente Nexus, secondo il capoverso 2 le spese per gli interessi, la locazione e gli immobili non sono considerate nell’addizione.
Art. 7 Obblighi di documentazione Gli obblighi di documentazione del contribuente sanciti al capoverso 1 sono finalizzati al calcolo corretto del quoziente Nexus e sono parte integrante dello standard definito dall’OCSE per i patent box. In linea di principio la documentazione fornita dal contribuente deve riferirsi ai singoli brevetti. In base all’ultima frase del capoverso 1, il contribuente non deve allegare la documentazione alla dichiarazione d’imposta per ogni periodo fiscale, tuttavia le autorità fiscali possono esigere tale documentazione. Il capoverso 2 permette di ripartire sui singoli prodotti le spese per la ricerca e lo sviluppo e il relativo utile netto. Questa ripartizione può essere effettuata soltanto nel caso in cui la ripartizione dettagliata sui singoli brevetti non fosse ragionevole. Ad esempio quando una simile ripartizione non è realistica a causa della complessità dell’attività del contribuente o produce risultati arbitrari.
Art. 8 Obblighi di documentazione in caso di mancata attribuzione Il presente articolo disciplina il caso in cui il contribuente non può ripartire le spese di ricerca e sviluppo sui singoli brevetti o prodotti, segnatamente quando il contribuente utilizza il patent box per la prima volta e quindi non ha provveduto precedentemente a documentare le spese di ricerca e sviluppo. In questo caso sono prese in considerazione nel calcolo del quoziente Nexus tutte le spese di ricerca e sviluppo sostenute dal contribuente nel periodo fiscale in corso e nei quattro periodi fiscali precedenti. Quando il
36
contribuente si avvale del patent box vigono anche per lui gli obblighi di documentazione di cui all’articolo 7. Nei periodi fiscali successivi, nel calcolo del quoziente Nexus, si tiene dunque conto delle spese di ricerca e sviluppo sostenute effettivamente per ogni brevetto o prodotto (cpv. 2). Questa determinazione forfetaria del quoziente Nexus è parte integrante dello standard internazionale dell’OCSE.
Art. 9 Calcolo basato su famiglie di prodotti Per ragioni pratiche, il capoverso 1 consente di utilizzare il metodo residuale anche per le famiglie di prodotti e pertanto di redigere la documentazione di cui all’articolo 7 per famiglie di prodotti. Ciò comporta che i suindicati articoli non si applicano ai singoli brevetti o prodotti, bensì alle famiglie di prodotti. Il calcolo basato su famiglie di prodotti è considerato un’eccezione nello standard dell’OCSE sul patent box, pertanto i requisiti sono elevati. I prodotti inglobati in una famiglia di prodotti possono presentare solo lievi differenze e fondarsi sugli stessi brevetti, come nel caso di medicamenti, offerti con dosaggi diversi. Una volta scelto, il calcolo basato su famiglie di prodotti deve essere applicato per tutta la durata dei brevetti. Ciò significa che si riferisce segnatamente anche all’addizione delle spese di ricerca e sviluppo per la famiglia di prodotti.
Art. 10 Entrata in vigore Il presente articolo disciplina l’entrata in vigore dell’ordinanza. È previsto che quest’ultima entri in vigore congiuntamente agli articoli 24a e 24b LAID.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie
3.1.1 Osservazioni preliminari
3.1.1.1 Scenario di riferimento
Nei progetti legislativi è consuetudine illustrare le ripercussioni finanziarie della riforma prevista rispetto al diritto vigente. Questa procedura è appropriata se nello status quo le sostanziali condizioni quadro rimangono stabili. Tale condizione non è soddisfatta nel caso della presente riforma. La legislazione in vigore non rappresenta dunque un valore di riferimento utile. Se la Svizzera mantenesse i regimi fiscali per le società con statuto speciale, probabilmente l’attrattiva della piazza economica peggiorerebbe drasticamente a causa dell’erosione del consenso internazionale nei confronti di questi regimi. In tal modo, oltre a non verificarsi l’insediamento di nuove società, quelle con sede in Svizzera potrebbero trasferire all’estero determinate funzioni imprenditoriali o persino l’intera società. Si tratterebbe in particolare delle società che attualmente beneficiano di uno statuto fiscale speciale e che fanno confluire nelle casse della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni un gettito fiscale superiore a 5 miliardi di franchi. Oltre al calo di queste entrate, una simile delocalizzazione avrebbe ripercussioni negative sulla creazione di valore aggiunto in Svizzera nonché sull’occupazione. Nel contempo, i Cantoni adotterebbero presumibilmente misure autonome per contrastare l’erosione del consenso sull’attrattiva della piazza economica, ad esempio riducendo l’imposta sull’utile, con una conseguente diminuzione delle entrate. La quantificazione di questo «scenario di riferimento» implicherebbe notevoli incertezze, pertanto il Consiglio federale rinuncia a formulare di seguito le relative stime. La seguente presentazione delle ripercussioni finanziarie rispetto allo status quo può indurre a trarre conclusioni errate e deve quindi essere interpretata con cautela.
3.1.1.2 Ripercussioni statiche e dinamiche
Se una riforma non induce gli interessati a modificare il proprio comportamento, per determinare le ripercussioni finanziarie si ricorre direttamente alle misure stesse della riforma. In tal caso questa stima statica fornisce un risultato attendibile delle ripercussioni finanziarie di una riforma. A seguito della presente riforma si attendono tuttavia comportamenti molto diversi da parte degli interessati. Ciò riguarda, da un lato, i Cantoni, che adegueranno la loro politica fiscale alle nuove prescrizioni della legislazione federale nonché alla concorrenza fiscale internazionale e intercantonale. Dall’altro, anche le imprese si orienteranno alle nuove condizioni quadro. Ciò si ripercuoterà sulle loro decisioni in materia di ubicazione e investimenti e potrebbe indurre le imprese ad attuare ristrutturazioni. Da questi diversi comportamenti risultano gli effetti dinamici della riforma, che si sovrapporranno alle ripercussioni statiche dirette in parte già nell’immediato, ma in parte anche solo a più lungo termine. Se le ripercussioni statiche della riforma sono in prevalenza quantificabili, quelle dinamiche implicano numerosi fattori d’incertezza. Dal punto di vista dinamico, le ripercussioni della riforma sul gettito fiscale dipendono soprattutto dai seguenti parametri:
1. onere fiscale in Svizzera;
2. onere fiscale all’estero;
3. misure per evitare le erosioni dell’imponibile e i trasferimenti degli utili (BEPS) nonché adozione unilaterale di misure da parte di altri Paesi;
4. elasticità tributaria delle imprese.
La Svizzera, che può determinare autonomamente l’onere fiscale in Svizzera e accrescere l’attrattiva della piazza finanziaria con misure fiscali accettate a livello internazionale, in qualità di piccola economia aperta può esercitare solo un’influenza molto limitata sulla politica fiscale di Stati stranieri. Anche le misure contro il piano d’azione BEPS possono danneggiare l’attrattiva di Paesi con un basso onere fiscale. Per valutare se una riduzione dell’onere fiscale abbia un effetto positivo sulla base di calcolo dell’imposta sull’utile, ossia delle entrate a titolo di imposta sull’utile, l’elasticità tributaria degli utili societari costituisce un parametro fondamentale, poiché indica come si
37
31 adeguano gli utili societari al mutare dell’onere fiscale. In questo parametro confluiscono tutte le reazioni delle imprese (ad es. cambiamento della forma giuridica, delocalizzazione o trasferimento degli utili all’estero. Un’elasticità di -2, ad esempio, significa che l’aumento dell’uno per cento dell’aliquota dell’imposta sull’utile riduce del due per cento la base di calcolo dell’imposta sull’utile (o le entrate a titolo di imposta sull’utile). L’elasticità può differenziarsi in base alla tipologia e alla funzione dell’impresa e variare tra le società sinora soggette all’imposizione ordinaria e le società che hanno sinora beneficiato di uno statuto fiscale speciale. Il calcolo degli indicatori dell’elasticità pone le seguenti sfide: A causa degli sviluppi tecnologici o di politica fiscale a livello internazionale, la mobilità della base imponibile può cambiare, di conseguenza anche i fattori di elasticità aumentano o diminuiscono. Ripercussioni finanziarie al di là dell’imposta sull’utile: oltre agli effetti diretti sulle entrate a titolo di imposta sull’utile si producono anche effetti indiretti o indotti. Se, ad esempio, le imprese si trasferiscono all’estero in seguito alla riforma, i loro fornitori svizzeri registrano un calo della creazione di valore aggiunto (effetto indiretto). Se, in seguito al trasferimento all’estero dell’impresa, la forza lavoro non trova un impiego oppure ne trova uno meno redditizio o, ancora, segue l’impresa all’estero, diminuiscono i redditi degli occupati in Svizzera il che va a incidere sull’imposta sul reddito o sull’imposta sul valore aggiunto (effetto indotto). A lungo termine una modificata imposizione dell’utile produce ripercussioni sugli investimenti e sull’accumulo di capitale. Se il carico fiscale diminuisce (aumenta), lo stock di capitale aumenta (diminuisce) e la produzione diventa a più alta intensità di capitale (di lavoro). Così aumenta (diminuisce) la produttività del lavoro. Di conseguenza salgono (scendono) il PIL, il livello dei salari e il gettito fiscale. In seguito a una riforma fiscale può cambiare anche la forza innovativa di un’economia se (non) vi si insediano settori a forte creazione di valore aggiunto. Nel breve termine questi effetti sono modesti, ma in una prospettiva di più lungo periodo si sommano producendo un’incidenza rilevante. 3.1.1.3 Risultati degli studi effettuati da terzi nell’ambito della RI imprese III Nell’ambito della RI imprese III sono stati condotti diversi studi che si sono occupati delle ripercussioni finanziarie della riforma. In tutti questi studi l’abrogazione delle regolamentazioni per le società con statuto speciale è stato il punto di partenza per uno scenario di riforma. In alcune indagini sono stati inoltre valutati singoli elementi della RI imprese III. 32 Il primo studio di BSS e mundi consulting (2014) ha esaminato le ripercussioni di un’abrogazione delle regolamentazioni per le società con statuto speciale presupponendo semielasticità alternative di 0, -1, -5, -10 e -20 per cento. La ricerca si basa su quattro scenari di riforma (cfr. tabella seguente) e si concentra interamente sulle ripercussioni dirette per le società che hanno goduto sinora di uno statuto speciale. In primo piano si collocano soltanto gli effetti a livello fiscale per l’imposta sull’utile. Sono rimasti dunque esclusi: gli effetti indiretti sulla domanda di prestazioni dei fornitori da parte delle società o delle attività imprenditoriali che si trasferiscono all’estero; gli effetti indotti dovuti al fatto che una volta interrotta la creazione di valore aggiunto di queste società, il loro reddito, così come i loro utili e le loro imposte non tornano a confluire nel ciclo economico; gli effetti della delocalizzazione che, in funzione dello scenario, derivano dall’eventuale variazione dell’onere fiscale per le società sinora soggette a tassazione ordinaria; eventuali effetti dinamici, difficilmente quantificabili, del trasferimento all’estero di manodopera qualificata sulla forza innovativa dell’economia; ripercussioni di eventuali nuove norme fiscali speciali, accettate a livello internazionale; potenziale aumento delle entrate grazie a insediamenti dall’estero. Lo studio illustra quanto, a seconda della variante di riforma, i risultati dipendano dalle elasticità effettive, che riflettono le scelte di trasferirsi delle imprese. Dall’abrogazione delle regolamentazioni per le società con statuto speciale possono scaturire maggiori o minori entrate per miliardi di franchi, a dipendenza della semielasticità presupposta. Lo studio mostra inoltre gli effetti di ripartizione tra i Cantoni, effetti che, in base allo scenario, possono anche assumere proporzioni considerevoli. Se le regolamentazioni per le società con statuto speciale sono abrogate senza introdurre nuove misure speciali, è presumibile che una parte della base di calcolo migrerà dai Cantoni con un’elevata imposizione fiscale verso quelli con una bassa imposizione fiscale, pertanto le disparità intercantonali potrebbero aumentare. Presupponendo elevate elasticità fiscali, lo studio evidenzia che né la strategia di centralizzazione dell’onere fiscale del 16 per cento (scenario 2) né la strategia di riduzione dell’imposta sull’utile del 13 per cento (scenario 3) promettono risultati realmente vantaggiosi. 33 Chatagny et al. (2014) hanno valutato non solo le variazioni delle entrate nel caso delle società con statuto speciale, ma anche le ripercussioni finanziarie sulle entrate complessive dello Stato. Nel loro scenario le riduzioni dell’imposta cantonale sull’utile sono state inoltre combinate con l’introduzione di un patent box (ampio o ristretto) e nel loro modello di equilibrio generale sono stati valutati anche gli effetti dinamici della riforma. Presupponendo un’elasticità di -1,1, qualora fossero abolite soltanto le società con statuto speciale, risulterebbe una diminuzione delle entrate di circa 3,8 miliardi di franchi. La differenza rispetto allo studio di BSS e mundi consulting, che in questo scenario prevedono un aumento delle entrate, consiste nel fatto che Chatagny et al. (2014) non considerano solo le entrate dell’imposta sull’utile, bensì tutte le entrate (ad es. anche le imposte sui salari e sul reddito) e, contrariamente all’indagine di BSS e mundi consulting, svolgono un calcolo dinamico. Introducendo un patent box in combinazione con riduzioni dell’aliquota dell’imposta cantonale sull’utile, la riforma risulta priva di incidenze sul gettito a lungo termine e le minori entrate si assestano, persino
31 Molti studi empirici non operano con l’elasticità bensì con la semielasticità, che indica la variazione percentuale della base di calcolo in caso di variazione di un punto percentuale (invece dell’uno per cento) dell’aliquota dell’imposta sull’utile. 32 BSS Vokswirtschaftliche Beratung AG /mundi consulting (2014) Studie Steuerkonflikt kantonale Unternehmenssteuerstrategie. http://www.bss- basel.ch/images/stories/bss-basel/downloads/b,s,s.-studie_steuerkonflikt_kantonale_unternehmenssteuerregime_schlussbericht_20140218.pdf 33 Chatagny, F., Koethenbuerger, M., Stimmelmayr, M. (2014) Troisième réforme de l’imposition des entreprises: les effets économiques de l’introduction d’une licence box. KOF Analysen, n. 3.
38
nel breve termine, a un livello inferiore di quello che si raggiungerebbe nel caso della sola abrogazione delle regolamentazioni per le società con statuto speciale. 34 In un’altra ricerca Chatagny et al. (2016) hanno stimato, sulla base dello stesso modello, le ripercussioni della RI imprese III sugli aggregati macroeconomici (ad es. PIL, investimenti, gettito fiscale) per diverse elasticità fiscali da -0,4 a -1,5. Un’altra novità rispetto all’analisi del 2014 consisteva nell’esaminare un ulteriore strumento, ovvero l’imposta sull’utile con deduzione degli interessi. Come misure di controfinanziamento sono state prese in considerazione un innalzamento della percentuale d’imposizione parziale per i dividendi (scenario 5) e l’introduzione di un’imposta sugli utili da capitale (scenario 6). Dall’analisi emerge che le nuove misure speciali risultano vantaggiose rispetto alla sola abrogazione delle regolamentazioni per le società con statuto speciale. I vantaggi sono tanto più grandi, quanto maggiore è l’elasticità. Da una prospettiva puramente fiscale, l’introduzione di un patent box è opportuna già a partire da un’elasticità fiscale molto bassa di -0,4. In generale, l’introduzione di un patent box e di un’imposta sull’utile con deduzione degli interessi migliora il benessere della popolazione rispetto a uno scenario in cui sono abolite soltanto le società con statuto speciale e limita la diminuzione delle entrate. 35 Lo studio di BAKBasel ha esaminato, tra l’altro, le conseguenze di un possibile fallimento della RI imprese III. Lo studio ha stimato una perdita in termini di creazione di valore aggiunto da un minimo di 34 (nel breve termine) a un massimo di 160 miliardi di franchi (a lungo termine; effetti diretti e indiretti). Sarebbero in pericolo tra 194 000 e 848 000 posti di lavoro. Per le entrate dello Stato sono esposte soltanto le minori entrate dirette, ossia quelle risultanti dal trasferimento all’estero delle società con statuto speciale. A seconda dello scenario, le assicurazioni sociali registrano una diminuzione delle entrate compresa da 5,1 a 22,3 miliardi di franchi e le imposte sul reddito da 2,7 a 11,8 miliardi di franchi (per tutti i livelli statali). A ciò si andrebbero ad aggiungere minori entrate per altre imposte (in particolare l’imposta sull’utile). Lo studio si differenza dalle altre ricerche in diversi punti. Ad esempio, le imprese mobili sono determinate sulla base dei rapporti estero su estero delle imprese secondo la statistica sull’imposta sul valore aggiunto. Un’altra, fondamentale, differenza riguarda l’elasticità delle imprese connotate da mobilità. Dato che nei rispettivi scenari si ipotizza che tutte le imprese esaminate nel caso di studio lascino la Svizzera, si presuppone implicitamente un’elasticità di meno infinito. Ciò spiega le minori entrate nettamente più cospicue ipotizzate da questa ricerca rispetto alle analisi summenzionate.
34 Chatagny, F., Koethenbuerger, M., Stimmelmayr, M. (2016) Introducing an IP License Box in Switzerland: Quantifying the effects. KOF Working Papers, n. 416. http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:49868/eth-49868-01.pdf 35 BAKBasel (2017) Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Unternehmenssteuerreform III. Eine makroökonomische Wirkungsanalyse im Auftrag von economiesuisse. http://www.bakbasel.ch/publikationen/berichte-studien/berichtestudiendetail/date/2017/01/16/die- volkswirtschaftliche-bedeutung-der-unternehmenssteuerreform-iii/
39
Tabella 4: Sinossi dei risultati degli studi Autore Scenario di riforma Risultato in funzione dell’elasticità fiscale BSS e mundi consulting Abolizione delle società con statuto i) maggiori entrate di fr. 4,48 mia. (Cantoni: 4,49; (2014) speciale e nessun adeguamento da parte dei Confederazione -0,01) con una semielasticità pari a -1 % Cantoni. in caso di trasferimento delle società con statuto speciale Gli autori esaminano le nei Cantoni con una bassa imposizione; ripercussioni di un’abrogazione delle ii) minori entrate di fr. -3,07 mia. (Cantoni: -0,74; regolamentazioni per le Confederazione: -2,33) con una semielasticità pari a -20 % società con statuto e trasferimento dalla Svizzera all’estero. speciale in diversi scenari, che Variante della centralizzazione (la i) maggiori entrate di fr. 334 mio. (Cantoni: 425; comprendono: Confederazione preleva un’imposta Confederazione: -91) con una semielasticità pari a -1 %; sull’utile del 16 %e una parte delle entrate confluisce nei Cantoni). ii) minori entrate di fr. -2,98 mia. (Cantoni: -1,55; Confederazione: -1,43) con una semielasticità pari a - 20 %. Riduzione delle imposte cantonali da cui ii) minori entrate di fr. 2,47 mia. (Cantoni: -2,45; risulta un onere fiscale effettivo a livello Confederazione: -0,02) con una semielasticità pari a -1 %; svizzero del 13 %circa. ii) minori entrate di fr. -3,11 mia. (Cantoni: -2,78; Confederazione: -0,37) con una semielasticità pari a - 20 %. Riduzione mirata delle imposte in Solo per Basilea Città una generale riduzione dell’aliquota 13 Cantoni, nei quali l’abolizione delle dell’imposta sull’utile con un’elasticità fiscale pari a -20 % società con statuto speciale comporta una si autofinanzia. In tutti gli altri Cantoni una generale riduzione delle entrate. riduzione dell’imposta sull’utile non è vantaggiosa. Chatagny, Abolizione delle società con statuto Base di calcolo per le società con statuto speciale: -88,1 % Köthenbürger e speciale. Stimmelmayr (2014) Entrate delle società con statuto speciale: -67,2 %
Sono valutate le Entrate complessive: fr. -3,76 mia. ripercussioni di un Abolizione delle società con statuto Base di calcolo per le società con statuto speciale: -39,7 % patent box con speciale + patent box ristretto + 4 punti un’elasticità fiscale pari Entrate delle società con statuto speciale: +15,6 % percentuali di riduzione dell’imposta a -1.1 per i seguenti sull’utile. Entrate complessive: a breve termine fr. -1,95 mia.; scenari: a lungo termine fr. -0,14 mia. Abolizione delle società con statuto Base di calcolo per le società con statuto speciale: -23,2 % speciale + patent box ampio + 4 punti percentuali di riduzione dell’imposta Entrate delle società con statuto speciale: +19.5 % sull’utile. Entrate complessive: a breve termine fr. -2,8 mia.; a lungo termine fr. -0,35 mia. Chatagny, Abolizione delle società con statuto Elasticità pari a -0,4: Köthenbürger e speciale. Stimmelmayr (2016) entrate delle società con statuto speciale: fr. 2,12 mia.
Sono valutate le entrate complessive dello Stato: fr. 2,34 mia. ripercussioni della RI Elasticità pari a -1,1: imprese III per i seguenti scenari: entrate delle società con statuto speciale: fr. -1,40 mia. entrate complessive dello Stato: fr. -1,52 mia. Abolizione delle società con statuto Elasticità pari a -0.4: speciale + patent box. entrate delle società con statuto speciale: fr. 2,09 mia. entrate complessive dello Stato: fr. 2,15 mia. Elasticità pari a -1,1: entrate delle società con statuto speciale: fr. 0,14 mia. entrate complessive dello Stato: fr. 0,01 mia. Abolizione delle società con statuto Elasticità pari a -0,4: speciale + patent box + 4 punti percentuali di riduzione dell’imposta sull’utile. entrate delle società con statuto speciale: fr. 1,50 mia.
40
entrate complessive dello Stato: fr. 0,47 mia. Elasticità pari a -1,1: entrate delle società con statuto speciale: fr. 0,47 mia. entrate complessive dello Stato: fr. -0,66 mia. Abolizione delle società con statuto Elasticità pari a -0,4: speciale + patent box + 4 punti percentuali di riduzione dell’imposta sull’utile + entrate delle società con statuto speciale: fr. 1,32 mia. imposta sull’utile con riduzione degli entrate complessive dello Stato: fr. 0,14 mia. interessi. Elasticità pari a -1,1: entrate delle società con statuto speciale: fr. 0,47 mia. entrate complessive dello Stato: fr. -0,79 mia. Abolizione delle società con statuto Elasticità pari a -0,4: speciale + patent box + 4 punti percentuali di riduzione dell’imposta sull’utile + entrate delle società con statuto speciale: fr. 1,32 mia. imposta sull’utile con riduzione degli entrate complessive dello Stato: fr. 0,93 mia. interessi + aumento dell’imposizione dei dividendi. Elasticità pari a -1,1: entrate delle società con statuto speciale: fr. 0,47 mia. entrate complessive dello Stato: fr. 0,00 mia. Abolizione delle società con statuto Elasticità pari a -0,4: speciale + patent box + 4 punti percentuali di riduzione dell’imposta sull’utile + entrate delle società con statuto speciale: fr. 1,32 mia. imposta sull’utile con riduzione degli entrate complessive dello Stato: fr. 0,98 mia. interessi + introduzione di un’imposta sugli utili da capitale. Elasticità pari a -1,1: entrate delle società con statuto speciale: fr. 0,47 mia. entrate complessive dello Stato: fr. 0,05 mia. BAKBasel (2017) Trasferimento all’estero di tutte le società Entrate delle assicurazioni sociali (incl. LPP): fr. - holding e di tutte le imprese con rapporti 5,11 mia. Calcoli di possibili estero su estero con più del 50 per cento del scenari, in particolare in fatturato e con più di 250 impiegati. Imposta sul reddito: fr. -2,68 mia. funzione del Come lo scenario 1: in aggiunta si trasferimento all’estero trasferiscono all’estero tutte le imprese Entrate delle assicurazioni sociali (incl. LPP): fr. - di imprese ad alta high tech e medium high tech con oltre 19,61 mia. mobilità e intensità 1000 impiegati. innovativa. Imposta sul reddito: fr. -10,27 mia. Come lo scenario 2: ma il trasferimento Entrate delle assicurazioni sociali (incl. LPP): fr. - all’estero avviene già nel caso di imprese 22,27 mia. con 250 invece di 1000 impiegati. Imposta sul reddito: fr. -11,76 mia. Fonte: AFC
3.1.1.4 Classificazione dei risultati degli studi
Gli studi considerati si distinguono in parte notevolmente in termini di valori esaminati, metodologia usata, scenario presupposto e orizzonte temporale. La variazione dei risultati può essere spiegata, almeno in parte, in base alle seguenti differenze. Focalizzazione sulle entrate dell’imposta sull’utile o sulle entrate complessive: se è considerata anche una potenziale perdita delle entrate derivante da effetti indiretti o indotti, il fabbisogno di finanziamento aumenta, dal momento che a lungo termine un trasferimento all’estero delle società con statuto speciale induce anche pesanti flessioni del fatturato per i fornitori di prestazioni preliminari, quindi minori entrate in termini di imposta sul reddito, imposta sul valore aggiunto e assicurazioni sociali. Mentre lo studio condotto da BSS e mundi consulting (2014) non tiene conto di queste ripercussioni, Chatagny et al. (2014; 2016) e BAKBasel (2017) li considerano. Svuotamento del mercato o (permanente) sottoutilizzo: se i modelli prevedono effetti indiretti e indotti, occorre chiedersi quale ne sarà la portata. Un’ipotesi implicita della ricerca condotta da BAKBasel (2017) è che le diminuzioni delle entrate indotte dal trasferimento all’estero delle società con statuto speciale non possono essere compensate altrimenti. Tuttavia è presumibile che una parte del personale delle società con statuto speciale le segua in caso di trasferimento all’estero e, in un mercato di lavoro
41
flessibile, i dipendenti licenziati presso i fornitori di prestazioni preliminari dovrebbero poter trovare un impiego alternativo nel medio termine. Elasticità fiscale degli utili delle imprese: la presupposta elasticità fiscale assume un’importanza fondamentale per la grande variazione dei risultati delle ricerche che spaziano da un aumento delle entrate a pesanti flessioni delle stesse nell’ordine di decine di miliardi. Le presupposte elasticità fiscali variano da -0,4 a meno infinito. Un interrogativo fondamentale è dunque quello della «giusta» elasticità degli utili delle imprese e delle entrate fiscali in riferimento alle variazioni dell’imposta sull’utile. Indagini empiriche sulla reattività delle imprese multinazionali alle differenze in termini di onere 36 fiscale individuano una (semi)elasticità da -0,5 a -4 . Non è chiaro fino a che punto i risultati, spesso acquisiti da grandi Paesi dell’OCSE e nei quali sono contenute anche scelte a lungo termine relative alla piazza economica, possano essere applicati alle società con statuto speciale in Svizzera connotate da una notevole mobilità. L’unica ricerca, che si occupa esplicitamente dell’elasticità delle società con statuto speciale, è stata condotta da Brülhart e Staubli 37 (2017) . Lo studio analizza l’aliquota fiscale che massimizza il gettito dell’imposta sull’utile nell’ipotesi in cui, in futuro, non si distingua più tra imprese connotate da mobilità e imprese connotate da immobilità. Per queste ultime si presuppone un’elasticità fiscale pari a -0,4. Per le società con statuto speciale connotate da una maggiore mobilità si stima un’elasticità compresa tra -2,1 e -2,9. Le società con statuto speciale reagiscono dunque con una sensibilità sette volte superiore alle società soggette a una tassazione ordinaria. Basandosi sul risultato delle ricerche econometriche su altri Paesi e dello studio di Brülhart e Staubli (2017), elasticità inferiori a -2 potrebbero sottovalutare la potenziale diminuzione delle entrate, poiché il parametro è senz’altro troppo basso per le società con statuto speciale. D’altro canto, elasticità superiori a -4 sarebbero solo difficilmente giustificabili, dal momento che sinora valori così elevati sono stati stimati piuttosto raramente nella ricerca empirica e, qualora si presentassero, sarebbero interpretati come casi eccezionali. Presupponendo che l’elasticità delle società con statuto speciale si collochi in un intervallo compreso tra -2 e -4, l’abolizione del privilegio fiscale senza nuove misure speciali non è opportuna, se si riconosce che ridurre al minimo le minori entrate è un obiettivo importante della riforma fiscale. D’altra parte, neppure una generale riduzione dell’imposta sull’utile in tutti i Cantoni sarebbe un’opzione ottimale. Se almeno una parte delle imprese sinora soggette a tassazione ordinaria non si qualifica per nuovi regimi fiscali speciali, conformi agli standard internazionali, e contestualmente queste norme fiscali speciali possono garantire, almeno in alcuni Cantoni, una bassa imposizione fiscale per le società che hanno sinora goduto di uno statuto fiscale speciale, la soluzione introdotta dalle norme speciali produce una minore diminuzione delle entrate rispetto a una soluzione che si basi unicamente su una riduzione generale dell’imposta sull’utile. Il federalismo fiscale consente inoltre di elaborare strategie su misura per i singoli Cantoni, il che limita ulteriormente le minori entrate, senza rischiare di compromettere l’attrattiva della piazza economica.
3.1.2 Ripercussioni finanziarie delle singole misure
3.1.2.1 Abrogazione delle regolamentazioni per le società con statuto speciale e nuove misure speciali accettate a livello internazionale L’abrogazione delle regolamentazioni per le società holding, le società di gestione e le società miste aumenta di per se l’onere fiscale per le imprese in questione. Conformemente alla limitazione dello sgravio fiscale (art. 25b AP-LAID) per l’imposta cantonale e comunale, questo maggiore onere fiscale si riduce a sua volta al massimo del 70 per cento se la società beneficia del patent box (art. 24a AP-LAID) e/o delle ulteriori deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo (art. 25a AP-LAID). Se gli utili tassati in maniera privilegiata di una società che ha sinora goduto dello statuto fiscale speciale non possono beneficiare del patent box, dovranno essere sottoposti in linea di principio alla più elevata imposizione ordinaria. Tuttavia, per contrastare sovraimposizioni, queste imprese possono beneficiare limitatamente per cinque anni dell’aliquota speciale inferiore per le riserve occulte in caso di perdita dello statuto fiscale speciale o, eventualmente, se rinunciano allo statuto fiscale speciale prima dell’entrata in vigore della riforma, anche di una dichiarazione delle riserve occulte secondo il diritto previgente conformemente al diritto cantonale.
36 Cfr. De Mooij, R.A., Ederveen, S. (2008): Corporate Tax Elasticities: a Reader’s Guide to Empirical Findings. Oxford Review of Economic Policy, 24(4), 680-697. Feld, L.P., Heckemeyer, J.H. (2011): FDI and Taxation: a Meta-Study. Journal of Economic Surveys, 25(2), 233-272. Heckemeyer, J., Overesch, J.H. (2013): Multinationals Profit Response to Tax Differentials: Effect Size and Shifting Channels. ZEW Discussion Paper No 13-045. 37 Brülhart, M., Staubli, D. (2017): Die optimale Unternehmenssteuerreform: Auf drei Variablen kommt es an. http://www.hec.unil.ch/mbrulhar/papers/BrulhartStaubli.pdf
42
La seguente tabella fornisce una panoramica dell’effettivo onere fiscale di una società holding, di una tipica società mista e di una società soggetta a tassazione ordinaria prima della riforma in un Cantone con una bassa imposizione e in un Cantone con un’imposizione elevata. Tabella 5: Onere fiscale effettivo prima della riforma Cantone con una bassa imposizione Cantone con un’imposizione elevata Società Società Società Società Società Società holding soggetta a holding mista soggetta a mista imposizione imposizione ordinaria ordinaria Aliquota statutaria IFD A 8,50 % 8,50 % 8,50 % 8,50 % 8,50 % 8,50 % Aliquota statutaria Cantone + B 6,00 % 6,00 % 6,00 % 16,50 % 16,50 % 16,50 % Comune Riduzione dell’utile imponibile C 0% 20 % 100 % 0% 20 % 100 % a livello di Cantone D=A+B* Onere fiscale statutario 8,50 % 9,70 % 14,50 % 8,50 % 11,80 % 25,00 % C E=D/(1+ Onere fiscale effettivo 7,83 % 8,84 % 12,66 % 7,83 % 10,55 % 20,00 % D) Fonte: AFC
Per lo scenario di riforma e, di nuovo, per un Cantone con una bassa imposizione fiscale e un Cantone con un’elevata imposizione fiscale la seguente tabella confronta l’onere fiscale di una società che beneficia del patent box e/o delle ulteriori deduzioni per le spese di ricerca e sviluppo e per la quale la limitazione dello sgravio fiscale è vincolante. Per il Cantone con un’elevata imposizione fiscale viene presupposta una riduzione dell’imposta cantonale sull’utile. La tabella riporta diverse quote vincolanti per la limitazione dello sgravio e per l’imposizione minima.
Tabella 6: Onere fiscale effettivo con la riforma Cantone con una bassa imposizione Cantone con un’imposizione elevata Aliquota statutaria IFD A 8,50 % 8,50 % 8,50 % 8,50 % 8,50 % 8,50 % Aliquota statutaria Cantone + Comune dopo la riduzione B 6,00 % 6,00 % 6,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % dell’imposta sull’utile cantonale Quota dell’imposizione minima a livello di Cantone con una C 30 % 50 % 80 % 30 % 50 % 80 % limitazione dello sgravio fiscale vincolante D=A+B* Onere fiscale statutario 10,30 % 11,50 % 13,30 % 12,10 % 14,50 % 18,10 % C E=D/(1+ Onere fiscale effettivo 9,34 % 10,31 % 11,74 % 10,79 % 12,66 % 15,33 % D) Fonte: AFC
Emerge che, nello scenario di riforma, le società che sinora beneficiano di uno statuto fiscale speciale subiscono un onere fiscale leggermente superiore, pur beneficiando per l’intero utile delle nuove norme speciali accettate a livello internazionale. D’altra parte, in linea di principio anche le società sinora soggette a imposizione ordinaria possono avvalersi di queste nuove norme speciali. Di conseguenza, anche in base alla prevedibile riduzione generale dell’imposta sull’utile, il loro onere fiscale si riduce rispetto allo status quo.
3.1.2.2 Patent box
I principali aspetti finanziari del patent box possono essere descritti da un punto di vista qualitativo, distinguendo tra diverse costellazioni: a) Gli utili, sinora soggetti a un’imposizione privilegiata nell’ambito dei regimi fiscali per le società con statuto speciale ai sensi dell’articolo 28 LAID e ora qualificanti per il patent box, potrebbero soggiacere a un’imposizione fiscale lievemente superiore a livello cantonale. Di conseguenza, le entrate fiscali dei Cantoni e dei Comuni aumentano leggermente. L’entità di questa imposizione fiscale
43
più elevata e di queste maggiori entrate dipende dall’aliquota cantonale dell’imposta sull’utile e da altre decisioni di politica fiscale adottate dai Cantoni. Per i Cantoni con un’imposizione fiscale da media a più elevata e una limitazione restrittiva dello sgravio fiscale è possibile che si verifichi un trasferimento in altri Cantoni o all’estero della base imponibile in questione. b) Per gli utili sinora soggetti a imposizione ordinaria e ora qualificanti per il patent box l’imposizione fiscale a livello di Cantone e Comune si riduce, di conseguenza diminuiscono le entrate dei Cantoni e dei Comuni. La portata di questo effetto dipende dalla quota degli utili sinora soggetti a imposizione ordinaria che qualifica per il patent box. Tendenzialmente conviene includere nel patent box i brevetti esistenti i cui utili sono stati finora soggetti a imposizione ordinaria se questi hanno ancora una lunga durata residua, poiché in quel caso la minore imposizione degli utili futuri compensa i costi di inclusione nel patent box. Di conseguenza, il patent box è interessante anche per i nuovi brevetti. In virtù del minor onere fiscale, la Confederazione registra maggiori entrate. Per le attività finora soggette a imposizione ordinaria e ora qualificanti per il patent box risulta dunque un aumento dell’attrattiva della piazza economica che può portare a un afflusso di base imponibile e al conseguente aumento delle entrate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. c) A differenza dei regimi per le società con statuto speciale, possono usufruire del patent box anche le persone fisiche (con attività lucrativa indipendente). Poiché il numero delle persone fisiche che detengono brevetti economicamente rilevanti è di gran lunga inferiore a quello delle persone giuridiche, nel caso delle persone fisiche la conseguente riduzione delle entrate dovrebbe essere limitata. Nel caso esposto alla lettera a) una quota considerevole degli utili dovrebbe beneficiare del patent box. In assenza di dati sicuri, prevale comunque una notevole incertezza in proposito. Dal momento che il patent box è interessante soprattutto per i nuovi brevetti con una lunga durata residua, è ipotizzabile che nella fase iniziale il patent box sia utilizzato con moderazione e acquisti importanza solo gradualmente con il rinnovo del portafoglio di brevetti e lo scadere delle disposizioni transitorie. Nel caso b) una parte considerevole degli utili del settore dei servizi assoggettata attualmente all’imposizione ordinaria potrebbe beneficare del patent box grazie a brevetti riferiti a invenzioni implementate al computer e software. Nel caso c) l’utilizzo del patent box costituirà un’eccezione.
3.1.2.3 Ulteriori deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo
Per i Cantoni questa misura è facoltativa, pertanto l’entità delle minori entrate cantonali dipende:
1. dal numero di Cantoni che offriranno una simile forma di incentivo,
2. dalla portata dell’incentivo stesso e
3. dagli effetti dinamici che scaturiranno dalla promozione delle attività di ricerca e sviluppo. Questa misura avrà effetto unicamente a livello cantonale, di conseguenza non comporterà alcuna riduzione delle entrate a livello federale. In base al numero di Cantoni, che si avvalgono di un simile strumento, e alla portata dell’incentivo, la Confederazione potrebbe registrare addirittura un aumento marginale delle entrate, poiché l’onere fiscale deducibile risulterà più modesto. Nella misura in cui questo provvedimento saprà stimolare l’attività di ricerca e sviluppo in Svizzera e tale attività sarà efficace, a lungo termine si registrerà una maggiore creazione di valore aggiunto e un aumento delle entrate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.
3.1.2.4 Limitazione dello sgravio fiscale
La misura produce maggiori entrate statiche per i Cantoni e i Comuni, poiché riduce le minori entrate derivanti dal patent box, dalle ulteriori deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo e dagli ammortamenti conseguenti all’abrogazione degli statuti fiscali speciali. In seguito al maggior onere fiscale deducibile, la Confederazione registra per contro una lieve diminuzione delle entrate statiche. Da un punto di vista dinamico, alle maggiori entrate statiche si contrappone una diminuzione delle entrate, dal momento che la limitazione dello sgravio fiscale attenua gli effetti dinamici positivi prodotti dalle misure sull’attrattiva della piazza economica e sulla creazione di valore aggiunto. Le ripercussioni finanziarie dinamiche vengono influenzate in misura determinante dalla capacità dei gruppi di trovare modi che limitino gli effetti della misura tramite adeguati provvedimenti di pianificazione fiscale.
3.1.2.5 Dichiarazione di riserve occulte
La misura non genera ripercussioni finanziarie statiche né per la Confederazione, né per i Cantoni e i Comuni. Da un punto di vista dinamico, l’attrattiva della piazza economica aumenta per le società (o per singole funzioni imprenditoriali) che prendono in considerazione la possibilità di lasciare in particolare le piazze offshore per tornare in Svizzera. Se la misura favorisce l’insediamento di queste società, ne risulta un aumento delle entrate. Per contro, se l’insediamento non fosse accompagnato dalla possibilità di dichiarare le riserve occulte, da un punto di vista dinamico la misura provocherebbe una diminuzione delle entrate. In caso di insediamento di imprese provenienti da altri Paesi, la dichiarazione delle riserve occulte non dovrebbe invece avere alcun impatto sull’attrattiva della piazza economica, poiché alla dichiarazione si contrappone generalmente un’imposizione in uscita nel Paese di provenienza che impedisce quindi nel complesso un risparmio fiscale per l’impresa in fase di insediamento. Per gli utili sinora soggetti a un’imposizione privilegiata e non qualificanti per il patent box l’onere fiscale aumenta a livello di Cantone e Comune. L’imposizione separata delle riserve occulte realizzate dopo l’abrogazione delle regolamentazioni per le società con statuto speciale è in grado di ridurre temporaneamente l’onere fiscale e di contrastare le sovraimposizioni. Solo in seguito l’imposizione fiscale ordinaria nei singoli Cantoni esplicherà pienamente i suoi effetti. Se questa resterà a un livello elevato nei Cantoni con un maggiore onere dell’imposta sull’utile, detti Cantoni dovranno prevedere il trasferimento di base imponibile in altri Cantoni o all’estero. Così si ridurrebbe anche la base imponibile dell’imposta sull’utile destinato alla Confederazione.
3.1.2.6 Aumento dell’imposizione dei dividendi
L’innalzamento della percentuale d’imposizione parziale al 70 per cento comporta un aumento delle entrate. Nell’ambito di una valutazione statica queste vengono stimate nell’ordine di 100 milioni di franchi all’anno nel caso dell’imposta federale diretta e di 335 milioni di franchi all’anno nel caso delle imposte cantonali, dei quali 135 milioni sono di competenza dei Comuni. Ai suesposti effetti statici si sovrappongono effetti dinamici in seguito alle reazioni degli attori interessati. Tra queste si annoverano la riduzione della quota di distribuzione, la sostituzione della riscossione degli utili con la riscossione dello stipendio da parte dei proprietari di una società di capitali, la trasformazione delle società di capitali in società di persone e misure forzate di pianificazione
44
fiscale per ottenere utili di capitale esenti da imposta invece di reddito imponibile da sostanza. Se si verificano queste reazioni, si riducono le maggiori entrate e aumentano, seppure non in pari misura, le entrate fiscali o le entrate delle assicurazioni sociali altrove. In caso di imposizione parziale del 70 per cento a livello di Confederazione e Cantoni, questi effetti dinamici dovrebbero muoversi entro limiti relativamente contenuti. È prevedibile inoltre che, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, aumentino notevolmente le distribuzioni dei dividendi per beneficiare dell’imposizione inferiore ancora in vigore. Da un lato risultano quindi maggiori entrate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nell’immediato, ma dall’altro si riduce il potenziale di distribuzione dei dividendi negli anni successivi.
3.1.2.7 Sgravi in ambito di imposta sul capitale
Per i Cantoni questa misura è facoltativa, pertanto non è possibile stimare le ripercussioni finanziarie. Tuttavia, il risultato è influenzato dai seguenti elementi. In virtù dell’abolizione obbligatoria delle regolamentazioni per le società con statuto speciale, vengono meno prima di tutto le tariffe speciali per queste società nel caso dell’imposta sul capitale. Da un punto di vista statico risulta un aumento delle entrate. A titolo facoltativo i Cantoni possono concedere sgravi per le quote di capitale computate ai ricavi da partecipazioni e a quelli provenienti dai patent box. Nella misura in cui i Cantoni adottino questa misura, ne deriva per essi una riduzione delle entrate. Complessivamente ciò vale in ogni caso se le società con ricavi da partecipazioni o da patent box non hanno finora beneficiato di tariffe speciali. In caso contrario l’effetto netto resta invece incerto. Infine, i Cantoni sono liberi anche di adeguare la tariffa dell’imposta sul capitale; a seconda dei casi, ciò può comportare entrate minori o maggiori. Dai piani pubblicati da alcuni Cantoni con elevate imposte sul capitale prima della votazione popolare sulla RI imprese III emerge che si dovrebbero registrare minori entrate nell’ambito dell’imposta sul capitale. In questo caso la Confederazione consegue maggiori entrate in seguito al minore onere fiscale deducibile per l’imposta federale diretta.
3.1.2.8 Estensione del computo globale dell’imposta
Il computo globale dell’imposta concesso alle imprese e alle persone fisiche comporta una diminuzione delle imposte dirette da esse dovute in Svizzera. L’Amministrazione non dispone di dati in grado di fornire indicazioni sul numero degli stabilimenti d’impresa che, in futuro, potrebbero far valere il computo globale dell’imposta sulla base della nuova regolamentazione. Non è dunque possibile formulare alcuna ipotesi riguardo alle conseguenze finanziarie attese. In ragione della migliore possibilità di computo, dal computo globale d’imposta deriva una riduzione delle entrate. Con la regolamentazione attuale, poco vantaggiosa, solo un numero esiguo di stabilimenti d’impresa di aziende estere dovrebbe realizzare ricavi in Svizzera gravati da un’imposta residua di Stati terzi. La diminuzione delle entrate statiche dovuta a questa misura dovrebbe pertanto essere modesta. In caso di nuovi insediamenti di stabilimenti d’impresa, queste minori entrate statiche potrebbero essere compensate interamente o in parte dalle maggiori entrate risultanti dall’imposta sull’utile che tali stabilimenti d’impresa dovranno pagare.
3.1.2.9 Aumento della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta
Alle maggiori uscite statiche della Confederazione in ragione di 825 milioni di franchi si contrappongono maggiori entrate statiche dei Cantoni della stessa entità. Se i Cantoni sfruttano il margine di manovra supplementare a loro disposizione per ridurre le imposte sull’utile e sul capitale, l’attrattiva della loro piazza economica cresce a livello internazionale. Ne conseguono tendenzialmente maggiori entrate. Nel contempo si inasprisce la concorrenza fiscale intercantonale e le entrate tendono a diminuire. Se questi effetti dinamici sono in atto, la Confederazione ne ricava maggiori entrate. 3.1.2.10 Contributo complementare di durata limitata a favore dei Cantoni finanziariamente deboli Alle maggiori uscite statiche di durata limitata della Confederazione in ragione di 180 milioni di franchi si contrappongono maggiori entrate statiche di durata limitata dei Cantoni della stessa entità. Se i Cantoni sfruttano il margine di manovra supplementare a loro disposizione per ridurre le imposte sull’utile e sul capitale, l’attrattiva della loro piazza economica cresce a livello internazionale. Ne conseguono tendenzialmente maggiori entrate. Nel contempo si inasprisce la concorrenza fiscale intercantonale e le entrate tendono a diminuire. Se questi effetti dinamici sono in atto, la Confederazione ne ricava maggiori entrate.
3.1.2.11 Riduzione dell’imposta cantonale sull’utile
La misura non fa formalmente parte del pacchetto, ma costituisce un elemento importante della strategia della riforma. Molti Cantoni hanno già avviato i propri progetti di attuazione nell’ambito della RI imprese III e si presume che li portino avanti tenendo conto del progetto di legge posto in consultazione relativo al PF17. Resta da vedere quali adeguamenti apporteranno i Cantoni ai progetti iniziali sulla base del nuovo progetto di legge. Pertanto, al momento non è possibile stimare le ripercussioni finanziarie delle riduzioni dell’imposta cantonale sull’utile. Quando adotterà il messaggio concernente il PF17, il Consiglio federale esporrà in sintesi le ripercussioni finanziarie attese dai Cantoni.
3.1.2.12 Aumento delle prescrizioni minime per gli assegni familiari
L’aumento di 30 franchi delle prescrizioni minime per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione non ha per i conti pubblici, ripercussioni dirette sul bilancio, purché sia finanziato dai contributi dei datori di lavoro. Per quanto concerne gli effetti indotti, la misura può tuttavia ripercuotersi sulle finanze pubbliche. Se la misura ricade sui finanziatori di capitale proprio, gli utili delle imprese si riducono, provocando una diminuzione delle entrate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nell’ambito dell’imposta sull’utile. Il versamento di assegni più elevati determina per contro l’aumento dei redditi imponibili delle economie domestiche, grazie ai quali si registra un incremento delle entrate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nell’ambito dell’imposta sul reddito. Per la Confederazione dovrebbero prevalere tendenzialmente entrate minori, mentre per i Cantoni e i Comuni entrate supplementari.
45
La misura non ha alcuna incidenza sull’imposta sull’utile, qualora i suoi effetti dovessero interessare i lavoratori salariati. Nelle economie domestiche gli assegni più elevati si contrappongono a stipendi più bassi o il cui aumento è stato più debole. Questi effetti si compensano sostanzialmente nell’ambito dell’imposta sul reddito. Possono tuttavia verificarsi piccole differenze quando i beneficiari degli assegni e le persone che esercitano un’attività lucrativa senza figli rientrano in fasce di progressione diverse. La misura non ha alcuna incidenza sull’imposta sull’utile ma determina entrate maggiori per l’imposta sul valore aggiunto, qualora i suoi effetti dovessero interessare i prezzi. Due effetti si contrappongono nell’ambito dell’imposta sul reddito: da una parte aumentano le entrate derivanti dall’imposizione degli assegni supplementari, dall’altra risultano minori entrate se il rincaro dovuto alla misura è bilanciato dalla compensazione della progressione a freddo. Il risultato netto per l’imposta sul reddito dipende dalle fasce di progressione in cui si trovano i beneficiari degli assegni in rapporto ai contribuenti cui si applica la compensazione della progressione a freddo. Per i conti pubblici la misura concernente gli assegni familiari versati a persone prive di attività lucrativa e gli assegni familiari nell’agricoltura secondo la LAF avrà ripercussioni dirette sul bilancio: gli assegni familiari versati a persone prive di attività lucrativa sono finanziati principalmente dai Cantoni 38. L’onere supplementare risultante dall’aumento delle prescrizioni minime ammonta indicativamente a sei milioni di franchi. I costi aggiuntivi derivanti dai supplementi versati con l’indennità giornaliera di disoccupazione, di importo pari agli assegni per i figli e agli assegni di formazione, sono finanziati dall’assicurazione contro la disoccupazione (4 mio. fr.); l’aumento delle prescrizioni minime per gli assegni familiari nell’agricoltura secondo la LAF determina maggiori uscite annue per 14 milioni di franchi. La Confederazione ne assume due terzi, i Cantoni un terzo. I datori di lavoro nell’agricoltura non sono interessati da questa misura, poiché i loro contributi sono fissati nell’articolo 18 LAF e sono pari al 2 per cento dei salari soggetti all’AVS, versati nella loro azienda.
3.1.3 Ripercussioni finanziarie statiche per la Confederazione
La seguente tabella fornisce una panoramica delle ripercussioni finanziarie statiche del PF17 rispetto al diritto vigente e rispetto alla RI imprese III respinta in votazione popolare il 12 febbraio 2017. Le cifre indicate si riferiscono all’anno di introduzione (2020/2021).
Tabella 7: Ripercussioni finanziarie statiche per la Confederazione delle misure quantificabili (2020/2021)39 40 Misure rispetto al rispetto alla diritto vigente RI imprese III Rinuncia all’introduzione di un’imposta sull’utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio superiore alla media a livello federale e facoltativamente a livello cantonale 0 +220 Imposizione parziale degli utili distribuiti (LIFD) +80 +80 Quota dei Cantoni all’imposta federale diretta1 -825 +165 Aumento di fr. 30.– al mese delle prescrizioni minime della Confederazione per gli assegni -10 -10 per i figli e di formazione2 Totale -755 +455 1 Rispetto alla stima al momento della decisione del Parlamento in merito alla RI imprese III, l’importo è stato adeguato da fr. 920 mio. a fr. 990 mio. tenendo conto dell’evoluzione del gettito dell’imposta federale diretta, rivelatosi superiore alle aspettative, e dell’attuazione posticipata della Riforma. La riduzione a fr. 825 mio. risulta dal minore aumento della quota dei Cantoni di 3,5 anziché 4,2 punti percentuali. 2 Quote di finanziamento della Confederazione ai sensi della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura. Non sono comprese le spese sotto forma di maggiori contributi da parte dei datori di lavoro della Confederazione. Per il personale federale, la misura genera un leggero aumento dei contributi dei datori di lavoro soltanto nell’ambito degli assegni di formazione. Gli assegni per i figli versati dalla Confederazione sono in gran parte già superiori ai nuovi importi minimi previsti. Fonte: AFC, AFF Per il 2020 e il 2021 si stima che l’onere supplementare gravante sulle finanze della Confederazione ammonti in totale rispettivamente a 835 e 755 milioni di franchi (l’aumento dell’imposizione parziale dei dividendi produrrà i sui effetti sulle finanze della Confederazione solo dopo il decorso di un anno dall’introduzione), a cui va ad aggiungersi dal 2024 il contributo complementare di 180 milioni di franchi l’anno finanziabile attraverso la compensazione dei casi di rigore, i cui versamenti sono annualmente ridotti sino alla scadenza di tale strumento. Il piano finanziario 2019–2021 del 23 agosto 2017 presenta eccedenze strutturali di circa 500 milioni per il 2020 e 950 milioni di franchi per il 2021. Se si tiene conto del PF17, per il 2020 risulta un deficit strutturale di circa 340 milioni di franchi. Alla luce della prospettiva odierna, nell’ambito della redazione del preventivo per il 2020 si dovrebbero quindi effettuare dei tagli delle uscite per poter rispettare le disposizioni del freno all’indebitamento. Inoltre, nei prossimi anni bisognerà evitare che sulle finanze federali gravino oneri supplementari non finanziabili, affinché non sia necessario porre in essere correttivi più importanti. Aumentando la quota dei Cantoni all’imposta federale diretta dal 17 al 20,5 per cento la Confederazione contribuisce in misura essenziale a controbilanciare le ripercussioni finanziarie della riforma. Occorre tuttavia considerare che anche senza il PF17 l’onere supplementare sarebbe considerevole per le finanze federali, poiché la piazza economica svizzera rischierebbe di perdere rapidamente attrattiva per le aziende se si mantenesse lo status quo, ovvero una situazione che non è accettata a livello internazionale. A medio termine le ripercussioni del PF17 per le finanze della Confederazione dipendono principalmente dal comportamento dei Cantoni. Si presume che i Cantoni utilizzino le nuove norme speciali e riducano, se è opportuno, le imposte sull’utile per attenuare gli effetti dell’abrogazione dell’imposizione privilegiata per le attuali imprese con uno statuto fiscale speciale. In tal caso la piazza economica svizzera manterrebbe la sua attrattiva fiscale e la Confederazione non subirebbe importanti perdite del gettito fiscale
38 Nei Cantoni di Appenzello Esterno, Glarona, Soletta, Turgovia e Ticino anche le persone prive di attività lucrativa partecipano al finanziamento degli assegni familiari. 39 Dal 2024 si aggiungono inoltre i contributi complementari, limitati nel tempo, di fr. 180 mio. l’anno, finanziati tramite la compensazione dei casi di rigore, i cui versamenti sono annualmente ridotti sino alla scadenza di tale strumento. 40 Stando alle stime attuali il potenziamento dell’organico nel settore del controllo fiscale dell’AFC, per il quale è prevista la creazione di 75 posti, dovrebbe generare dal 2020 entrate supplementari per circa 155 milioni di franchi. Bisogna tuttavia tenere presente che le entrate prodotte dal controllo fiscale sono estremamente volatili in particolare nell’ambito dell’imposta preventiva e che alcuni valori estremi possono influenzare notevolmente il risultato annuo. Queste entrate supplementari possono contribuire, come effetto secondario, a compensare le maggiori uscite della Confederazione previste a seguito dell’attuazione del PF17.
46
generato dall’imposta sull’utile. Tutt’al più si registrerà una lieve diminuzione delle entrate che al momento non è possibile quantificare (cfr. tabella 10). A tal fine è preliminarmente necessario che la Confederazione conceda ai Cantoni un margine di azione a livello finanziario che permetta agli stessi di ridurre, se è opportuno, le imposte sull’utile. La seguente tabella indica le misure per le quali le ripercussioni finanziarie per la Confederazione rispetto al diritto vigente possono essere descritte solo qualitativamente.
Tabella 8: Misure per le quali le ripercussioni finanziarie per la Confederazione possono essere descritte solo qualitativamente Misure Abolizione degli statuti fiscali cantonali per le società holding, di domicilio e miste1 Introduzione di un patent box obbligatorio nella legge federale sull’armonizzazione delle Impossibile indicare se risultano imposte dirette esigue maggiori entrate o esigue Aliquota speciale obbligatoria per le riserve occulte in caso di perdita dello statuto fiscale minori entrate2 cantonale Regolamentazione obbligatoria in materia di dichiarazione delle riserve occulte all’inizio e Nessuna ripercussione statica alla fine dell’assoggettamento Facoltà riconosciuta ai Cantoni nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette Esigue maggiori entrate di prevedere maggiori deduzioni per le spese di ricerca e sviluppo Limitazione obbligatoria nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette degli sgravi per le imprese che beneficiano di un patent box, di maggiori deduzioni per le spese di Esigue minori entrate ricerca e sviluppo, e/o di ammortamenti per l’abbandono anticipato di uno statuto fiscale cantonale prima dell’entrata in vigore della riforma Facoltà di prevedere nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette Esigue maggiori entrate adeguamenti in ambito di imposta cantonale sul capitale Estensione obbligatoria del computo globale d’imposta agli stabilimenti d’impresa svizzeri Esigue minori entrate di imprese estere Riduzioni dell’imposta cantonale sull’utile (formalmente escluse dal pacchetto di misure, ma Maggiori entrate elemento importante della strategia della riforma) 1 Parallelamente vengono abolite anche le prassi amministrative concernenti le società principali e la categoria Swiss Finance Branch. 2 Per le attuali società principali, a lungo termine si registra un ulteriore incremento delle entrate.
Fonte: AFC, AFF
3.1.4 Ripercussioni finanziarie statiche per i Cantoni e i Comuni
nonché per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna La seguente tabella riepiloga le ripercussioni finanziarie statiche per i Cantoni e i Comuni rispetto al diritto vigente e rispetto alla RI imprese III respinta in votazione popolare il 12 febbraio 2017. Le cifre indicate si riferiscono all’anno di introduzione (2020/2021).
Tabella 9: Ripercussioni finanziarie statiche per i Cantoni e i Comuni delle misure quantificabili (2020/2021) 41 Misure rispetto al rispetto alla diritto vigente RI imprese III Rinuncia all’introduzione di un’imposta sull’utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio superiore alla media a livello federale e facoltativamente a livello cantonale 0 da +50 a +290 Imposizione parziale degli utili distribuiti (LIFD) +20 +20 Imposizione parziale degli utili distribuiti (LAID) +335 +335 Quota dei Cantoni all’imposta federale diretta1 +825 -165 Aumento di fr. 30.– al mese delle prescrizioni minime della Confederazione per gli assegni per i figli e -10 -10 di formazione Totale +1170 da +230 a +470 1 Rispetto alla stima al momento della decisione del Parlamento in merito alla RI imprese III, l’importo è stato adeguato da fr. 920 mio. a fr. 990 mio. tenendo conto dell’evoluzione del gettito dell’imposta federale diretta, rivelatosi superiore alle aspettative, e dell’attuazione posticipata della Riforma. La riduzione a fr. 825 mio. risulta dal minore aumento della quota dei Cantoni di 3,5 anziché 4,2 punti percentuali. 2 Quote di finanziamento dei Cantoni per gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa ai sensi della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura. Non sono comprese le spese sotto forma di maggiori contributi da parte dei datori di lavoro dei Cantoni e dei Comuni. Fonte: AFC, AFF
La seguente tabella indica le misure per le quali le ripercussioni finanziarie per i Cantoni e i Comuni rispetto al diritto vigente possono essere descritte solo qualitativamente.
41 Si aggiungono inoltre i contributi complementari, limitati nel tempo, di fr. 180 mio. l’anno, finanziati tramite la compensazione dei casi di rigore, i cui versamenti sono annualmente ridotti sino alla scadenza di tale strumento.
47
Tabella 10: Misure per le quali le ripercussioni finanziarie per i Cantoni e i Comuni possono essere descritte solo qualitativamente Misure Abolizione degli statuti fiscali cantonali per le società holding, di domicilio e miste1 Impossibile indicare se risultano esigue Introduzione di un patent box obbligatorio nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette maggiori entrate o esigue minori entrate2 Aliquota speciale obbligatoria per le riserve occulte in caso di perdita dello statuto fiscale cantonale Regolamentazione obbligatoria in materia di dichiarazione delle riserve occulte all’inizio e alla fine Nessuna ripercussione statica dell’assoggettamento Facoltà riconosciuta ai Cantoni nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette di Minori entrate prevedere maggiori deduzioni per le spese di ricerca e sviluppo Limitazione obbligatoria nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette degli sgravi per Maggiori entrate le imprese che beneficiano di un patent box, di ulteriori deduzioni per le spese di ricerca e sviluppo, e/o di ammortamenti per l’abbandono anticipato di uno statuto fiscale cantonale prima dell’entrata in vigore della riforma Facoltà di prevedere nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette adeguamenti in Minori entrate ambito di imposta cantonale sul capitale Estensione obbligatoria del computo globale d’imposta agli stabilimenti d’impresa svizzeri di imprese Esigue minori entrate estere Riduzioni dell’imposta cantonale sull’utile (formalmente escluse dal pacchetto di misure, ma elemento Sostanziali minori entrate importante della strategia della riforma) 1 Nel contempo vengono abolite anche le prassi amministrative concernenti le società principali e la categoria Swiss Finance Branch. 2 La diminuzione delle entrate è dovuta al fatto che gli utili sinora tassati in via ordinaria d’ora in avanti rientreranno nel patent box. Per contro, l’onere legato agli utili sinora tassati in maniera privilegiata tenderà ad aumentare se questi utili confluiscono nel patent box, determinando un incremento delle entrate. Per quanto concerne gli altri utili sinora tassati in maniera privilegiata, l’imposizione separata delle riserve occulte realizzate dopo l’abolizione degli statuti fiscali cantonali permetterà di attenuare temporaneamente l’aumento dell’onere fiscale. Non è ancora possibile affermare se nel complesso le entrate aumenteranno o diminuiranno una volta che questa regolamentazione transitoria non sarà più in vigore. Fonte: AFC, AFF
3.2 Ripercussioni per l’economia nazionale
3.2.1 Politica fiscale orientata agli obiettivi
Oltre all’obiettivo fiscale, che consiste nel procurare entrate per lo Stato, nell’imposizione delle imprese e dei loro azionisti devono essere perseguiti anche obiettivi che favoriscono il benessere42. Dall’obiettivo sovraordinato, che consiste nell’incentivare il benessere su scala nazionale, scaturiscono gli obiettivi riferiti alla piazza e all’efficienza. L’obiettivo riguardante la piazza imprenditoriale contempla allettanti condizioni quadro per le imprese mobili a livello internazionale. Esse favoriscono l’insediamento di imprese, evitano il trasferimento di utili all’estero e offrono certezza del diritto e di pianificazione. Dal punto di vista della piazza può rivelarsi opportuno differenziare l’onere fiscale in base alla mobilità. 1. Insediamento di imprese: un’impostazione attrattiva della piazza in merito all’imposizione delle imprese favorisce l’insediamento di imprese. Per questo motivo occorre perseguire un’imposizione media effettiva bassa. 2. Evitare il trasferimento degli utili all’estero: gli incentivi per le imprese di trasferire all’estero gli utili conseguiti in Svizzera devono essere limitati il più possibile. Per questo motivo occorre perseguire basse aliquote statutarie dell’imposta sull’utile. 3. Onere fiscale differenziato in base alla mobilità: nell’obiettivo riguardante la piazza può essere utile differenziare l’onere fiscale in base alla mobilità delle basi fiscali. Le basi fiscali mobili sono soggette a un’imposizione inferiore rispetto a quelle meno mobili. 4. Certezza del diritto e di pianificazione: l’imposizione delle imprese deve garantire la certezza del diritto e di pianificazione, che comportano un’imposizione delle imprese riconosciuta a livello internazionale. Nell’obiettivo di efficienza le perdite di efficienza in ambito fiscale devono essere il più possibile contenute. Ciò viene raggiunto limitando l’onere fiscale sugli investimenti marginali – ossia un investimento appena redditizio al lordo delle tasse – rendendo l’imposizione neutra riguardo alle decisioni delle imprese in modo che esse non siano alterate e con un’imposizione semplice dal punto di vista amministrativo. 1. Basso onere fiscale sugli investimenti marginali: l’imposizione delle imprese pesa sugli investimenti penalizzando così gli incentivi a investire. Questi incentivi negativi devono essere limitati con un’imposizione marginale effettiva bassa, in modo che l’accumulo di capitale promotore della crescita sia penalizzato il meno possibile. 2. Neutralità decisionale: l’imposizione delle imprese non dovrebbe distorcere le decisioni delle imprese, in particolare la scelta della forma giuridica, i progetti d’investimento e le forme di finanziamento. In proposito l’aspetto principale è la neutralità riguardo al finanziamento, perché dalle sue violazioni derivano i maggiori effetti distortivi: • neutralità riguardo alla forma giuridica: la neutralità della forma giuridica comporta che la scelta della forma giuridica (società di persone o di capitali) non sia influenzata da considerazioni di carattere fiscale, • neutralità riguardo all’investimento: la neutralità di investimento esige che il sistema fiscale non alteri la decisione tra diversi progetti d’investimento, • neutralità riguardo al finanziamento: la neutralità di finanziamento implica che la scelta tra le diverse forme di finanziamento non sia alterata da considerazioni di carattere fiscale. La scelta tra capitalizzazione e distribuzione dell’utile non dovrebbe essere influenzata da considerazioni fiscali (neutralità riguardo all’utilizzazione dell’utile). Il capitale proprio e il capitale di terzi dovrebbero essere trattati in modo identico a livello fiscale (neutralità della struttura del capitale). 3. Semplicità amministrativa: l’imposizione delle imprese causa costi di riscossione e di imposizione. Questi costi di esecuzione devono essere il più possibile contenuti.
42 L’obiettivo del benessere della popolazione è contemplato dall’art. 94 cpv. 2 Cost.
48
3.2.2 Ripercussioni per l’obiettivo riguardante la piazza imprenditoriale
Quanto esposto di seguito è riferito unicamente alle ripercussioni sulla posizione competitiva della Svizzera che risalgono alle misure fiscali proposte nell’ambito della presente riforma. Chiaramente, la posizione competitiva della Svizzera è determinata anche – e in misura significativa – da altri fattori riguardanti la piazza. 3.2.2.1 Abolizione delle norme per le società con statuto speciale, delle società principali e della categoria Swiss Finance Branch Nell’interesse della certezza del diritto e di pianificazione, che favorisce tra l’altro il consenso internazionale verso il sistema svizzero dell’imposizione delle imprese, occorre abolire le norme ai sensi dell’articolo 28 LAID, la speciale ripartizione per le società principali e la prassi concernente la categoria Swiss Finance Branch.
3.2.2.2 Introduzione del patent box
Gli utili, sinora tassati in maniera privilegiata nell’ambito delle società con statuto speciale e ora qualificanti per il patent box, sono soggetti sia a livello di Confederazione sia a livello di Cantoni a un onere fiscale leggermente più alto rispetto a quello attuale. Per gli utili finora tassati in via ordinaria e ora qualificanti per il patent box, l’onere fiscale a livello cantonale e comunale si riduce notevolmente. Per queste società la piazza imprenditoriale svizzera acquisisce attrattiva al prezzo di minori entrate per i Cantoni e i Comuni. Poiché il patent box può essere sfruttato unicamente nello Stato di residenza del detentore del brevetto e l’approccio Nexus modificato collega sostanzialmente la riduzione della base di calcolo e dunque l’agevolazione fiscale alla percentuale dell’attività di ricerca e sviluppo svolta in Svizzera, la diversificazione geografica di queste attività non è interessante nel caso dell’approccio Nexus modificato. Quest’ultimo incentiva pertanto tendenzialmente la concentrazione geografica delle attività di ricerca e sviluppo. I gruppi che per ragioni aziendali intendono continuare a svolgere le proprie attività di ricerca e sviluppo in ubicazioni diverse che collaborano tra loro, ma situate in Paesi diversi, subiscono pertanto uno svantaggio competitivo.
3.2.2.3 Maggiore deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo
Le maggiori deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo possono completare il patent box sotto tre aspetti: • il patent box può essere sfruttato solo per una parte delle attività di ricerca e sviluppo. Un’ulteriore maggiore deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo può dunque promuovere anche le attività di ricerca e sviluppo che non generano utili successivamente tassati ad aliquota ridotta all’interno del patent box; • oltre a un patent box, alcuni Paesi offrono anche un’incentivazione dell’input. Se la Svizzera dovesse rinunciarvi, correrebbe il rischio di non essere sufficientemente attrattiva da favorire una concentrazione delle attività di ricerca e sviluppo sul proprio territorio rispetto a Paesi che offrono entrambi gli incentivi; • se per motivi aziendali un’impresa attiva a livello mondiale non desidera concentrare le proprie strutture di ricerca e sviluppo in un unico luogo, bensì mantenerle in diverse ubicazioni che collaborano tra loro e che sono situate in diversi Paesi, con l’approccio Nexus modificato il tasso di incentivazione risulta relativamente modesto. Una maggiore deduzione complementare delle spese di ricerca e sviluppo è dunque in grado di correggere questo svantaggio nel caso del patent box.
3.2.2.4 Dichiarazione di riserve occulte
Se un’impresa estera si insedia in Svizzera e viene pertanto assoggettata all’obbligo fiscale svizzero, può dichiarare riserve occulte nel proprio bilancio, compreso il valore aggiunto generato internamente, senza incidenze fiscali. Resta riservata un’eventuale imposizione di queste riserve dichiarate nel Paese di provenienza. I futuri ammortamenti su queste riserve riducono l’utile imponibile e dunque anche l’onere dell’imposta sull’utile nei periodi successivi. Il trasferimento e l’insediamento vengono trattati simmetricamente nella dichiarazione delle riserve occulte. In futuro l’attrattiva della piazza potrebbe risultarne tuttavia potenziata, se torneranno in Svizzera le società provenienti da paradisi fiscali resi meno allettanti dagli sviluppi internazionali. In caso di insediamenti da altri Paesi, la dichiarazione di riserve occulte non dovrebbe invece compromettere l’attrattiva della piazza, poiché alla dichiarazione si contrappone di norma un’imposizione in uscita nel Paese di provenienza. Con la soppressione delle norme per le società con statuto speciale, la quota finora esente da imposta viene abolita per le società in questione. Nella misura in cui le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, riguardano questa quota non imponibile, in caso di realizzazione esse sono tassate separatamente, ossia in maniera ridotta, entro cinque anni. Nei periodi successivi, l’imposizione separata delle riserve occulte dichiarate riduce l’utile imponibile per l’imposta cantonale e comunale e dunque anche l’onere fiscale complessivo. Solo decorso il periodo di imposizione separata l’imposizione ordinaria vigente a quella data esplicherà pienamente il proprio effetto nel Cantone. Se la situazione nei Cantoni con un’imposta ordinaria sull’utile attualmente maggiore si consolida anche in quel momento sul livello più elevato, i Cantoni in questione devono prevedere trasferimenti di funzioni o delocalizzazioni di società in altri Cantoni o all’estero.
3.2.2.5 Riduzione delle aliquote cantonali dell’imposta sull’utile
Le riduzioni delle aliquote cantonali dell’imposta sull’utile abbassano l’onere fiscale medio statutario ed effettivo delle società interessate. Diminuisce così l’incentivo a trasferire gli utili all’estero da parte delle società già residenti e la piazza svizzera diventa più interessante per l’insediamento di nuove società. Nel caso di riduzioni dell’imposta cantonale sull’utile rispetto alle norme speciali, si manifestano tuttavia notevoli effetti di trascinamento da parte delle imprese già insediate e comunque vincolate alla propria ubicazione. Di conseguenza, questo strumento appare oneroso come mezzo per accrescere l’attrattiva della piazza rispetto alle norme speciali, ma comporta una maggiore certezza del diritto e di pianificazione.
3.2.2.6 Altre misure
L’aumento dell’imposizione dei dividendi non influenza in generale le decisioni riguardo alla sede delle imprese. Questa misura ha effetti unicamente sulla scelta del domicilio degli investitori e qui la Svizzera diventerà meno interessante agli occhi degli investitori titolari di partecipazioni qualificanti. Rispetto alla decisione delle imprese di dove impiantare la sede, la scelta del domicilio riveste tuttavia un’importanza secondaria.
49
3.2.2.7 Nessuna misura sostitutiva per gli interessi interni al gruppo
Poiché soprattutto nell’ambito della categoria Swiss Finance Branch e delle società holding non è stata finora prevista alcuna misura che potrebbe sostituire gli interessi da prestiti interni al gruppo tassati in maniera privilegiata, sono da prevedere in questo caso minori entrate dovute a delocalizzazioni di società e trasferimenti di funzioni all’estero qualora a queste attività possa ancora essere offerto un carico fiscale nettamente inferiore al 10 per cento su altre piazze concorrenti.
3.2.3 Ripercussioni sull’obiettivo di efficienza
3.2.3.1 Moderata imposizione degli investimenti marginali
L’abolizione delle norme per le società con statuto speciale ai sensi dell’articolo 28 LAID, della speciale distinzione per le società principali e della prassi concernente la categoria Swiss Finance Branch aumenta innanzitutto l’effettiva imposizione marginale. A questo effetto si contrappongono diverse misure previste dalla riforma. Se l’investimento genera un brevetto, l’introduzione del patent box riduce l’effettiva imposizione marginale a livello di imposta sull’utile di Cantoni e Comuni, cosicché i proventi derivanti dal brevetto godono dell’imposizione ad aliquota ridotta. Allo stesso modo, l’incentivazione fiscale delle attività di ricerca e sviluppo attraverso una deducibilità accresciuta delle spese di ricerca e sviluppo riduce l’imposizione marginale delle imprese che hanno diritto alle incentivazioni. Anche le riduzioni dell’imposta cantonale sull’utile sgravano gli investimenti finanziati con nuovo capitale proprio (finanziamento in partecipazioni) o con utili tesaurizzati (autofinanziamento). Dalla dichiarazione di riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento non deriva alcun impulso a nuovi investimenti, poiché l’ulteriore potenziale di ammortamento che ne consegue non dipende dal fatto che l’impresa generi in futuro altri flussi di pagamento da nuovi investimenti. A condizione che le imprese si finanzino tramite persone fisiche svizzere in qualità di investitori, anche l’onere fiscale a livello di economie domestiche è importante. In seguito all’aumento dell’imposizione dei dividendi, l’onere per gli investitori titolari di partecipazioni qualificanti aumenta nella maggior parte dei Cantoni.
3.2.3.2 Effetti esterni positivi
Oltre alla promozione dell’obiettivo riguardante la piazza, un’incentivazione fiscale delle attività di ricerca e sviluppo può anche rimediare a un fallimento dei meccanismi di mercato. Ciò si manifesta nel fatto che le innovazioni non possono sempre essere protette. Se un’impresa sviluppa nuovi prodotti può realizzare degli utili, purché altri soggetti economici non possano imitare la tecnologia sviluppata. Per questi ultimi, imitare l’innovazione è vantaggioso poiché non sono costretti a sostenere le relative spese di ricerca e sviluppo. L’impresa innovativa non considera che anche altre imprese (o economie domestiche) potrebbero beneficiare dell’innovazione, motivo per cui si verificherebbe tendenzialmente un livello insufficiente di attività di ricerca e sviluppo rendendo necessario un successivo intervento correttivo da parte dello Stato. La misura ha dunque effetti positivi anche sull’obiettivo di efficienza.
3.2.3.3 Imposizione senza incidenza sulle decisioni imprenditoriali
3.2.3.4 Scelta della forma giuridica
La neutralità della forma giuridica comporta che la scelta della forma giuridica (società di persone o di capitali) non sia influenzata da considerazioni di carattere fiscale. È soddisfatta se un partecipante a una società di persone con l’imposta sul reddito (e gli oneri sociali) e un partecipante a una società di capitali con l’imposta sull’utile a livello di impresa e l’imposizione degli utili distribuiti sono entrambi soggetti a un onere fiscale di pari entità in situazioni economiche per il resto analoghe. Nonostante la semplicità che caratterizza l’esigenza della neutralità della forma giuridica, sono molteplici i fattori determinanti che devono essere tenuti in considerazione per un’imposizione neutrale delle imprese riguardo alla loro forma giuridica, a causa del trattamento fiscale sostanzialmente diverso dei partecipanti alle società di persone e alle società di capitali. La seguente tabella elenca questi fattori.
Tabella 10: Fattori determinanti per la neutralità della forma giuridica Vantaggio per partecipante a una società di Vantaggio per partecipante a una società di capitali persone Imposta sull’utile Vantaggio, se bassa Vantaggio, se alta Imposta sul reddito Vantaggio, se alta Vantaggio, se bassa Percentuale d’imposizione parziale sugli utili Vantaggio, se bassa Vantaggio, se alta distribuiti Ammontare del reddito da società di persone o Vantaggio, se alta Vantaggio, se bassa di capitali Oneri sociali, se non costitutivi di rendita Vantaggio Svantaggio Tesaurizzazione degli utili Vantaggio Svantaggio Imposta sul capitale Svantaggio Vantaggio Tassa d’emissione Svantaggio Vantaggio Imposta sulla sostanza Svantaggio, se società di capitali quotata in Vantaggio, se società di capitali quotata in borsa borsa o meno e valore di rendimento > valore o meno e valore di rendimento > valore intrinseco (solitamente soddisfatto in presenza intrinseco (solitamente soddisfatto in presenza di riscossione degli utili da società di capitali) di riscossione degli utili da società di capitali) Fonte: AFC
50
I fattori determinanti fondamentali sono l’ammontare dell’imposta sull’utile e dell’imposta sul reddito nonché l’entità della percentuale d’imposizione parziale.43 Poiché l’imposizione del reddito graverebbe maggiormente sul partecipante a una società di persone rispetto al partecipante a una società di capitali, la cui imposizione sui redditi è ridotta a seguito dell’imposizione parziale degli utili distribuiti, il vantaggio per il partecipante alla società di capitali cresce con l’aumentare dell’imposta sul reddito. Inoltre il suo vantaggio risulta tanto maggiore quanto minori sono l’imposizione sull’utile e la percentuale d’imposizione parziale. Un ulteriore fattore determinante è l’ammontare assoluto del reddito derivante dalla società di persone o di capitali. Se tale reddito è relativamente modesto, predomina l’effetto del precedente aggravio dell’imposta sull’utile, per cui i partecipanti a una società di capitali sono svantaggiati rispetto ai partecipanti a una società di persone. All’aumentare del reddito, il precedente aggravio dell’imposta sull’utile perde di rilevanza rispetto agli altri fattori e la partecipazione alla società di capitali diviene più vantaggiosa. Il reddito risultante dalla società di persone è assoggettato agli oneri sociali (AVS, AI, IPG) 44. Laddove non siano costitutivi di rendita, detti oneri rappresentano un aggravio ulteriore che è invece risparmiato al partecipante a una società di capitali, a condizione che percepisca il reddito risultante dalla società di capitali quale reddito da sostanza anziché reddito da attività lucrativa. In aggiunta, il partecipante alla società di capitali ha sostanzialmente la possibilità di tesaurizzare una parte dell’utile conseguito anziché distribuirlo interamente. In tal caso l’utile è provvisoriamente assoggettato soltanto all’imposta sull’utile. Se l’utile è distribuito in un secondo momento, il partecipante beneficia di un effetto d’immobilizzo (detto anche effetto «lock-in») in quanto l’utile conseguito dalla tesaurizzazione è assoggettato soltanto all’imposta sull’utile, fino alla distribuzione. Con la successiva distribuzione, egli ottiene un vantaggio fiscale che risulta ancora più consistente se gli utili non vengono affatto distribuiti bensì realizzati sotto forma di utili di capitale a seguito della vendita della società. Lo svantaggio, per contro, è rappresentato dall’imposta che i Cantoni riscuotono sul capitale proprio delle società di capitali. Questa imposta non è applicata alle società di persone. Al momento della costituzione e in occasione dei successivi aumenti di capitale, il capitale proprio della società di capitali è inoltre assoggettato alla tassa di emissione dell’1 %, con l’applicazione di una franchigia pari a 1 milione di franchi. La costituzione di una società di persone non ha invece conseguenze fiscali. Nel caso delle società di persone, la sostanza commerciale confluisce al valore contabile (valore reale) nella base imponibile dell’imposta sulla sostanza. Ai fini dell’imposta sulla sostanza, i diritti di partecipazione delle società di capitali senza valore di corso (società di capitali non quotate in borsa) sono valutati in base alla formula del valore medio (2/3 valore di rendimento, 1/3 valore reale). Ciò può determinare un’imposizione maggiore o minore rispetto alle società di persone. Se l’utile è pari a zero, anche il valore di rendimento è zero e la valutazione risultante è inferiore (1/3 del valore reale). È il caso, ad esempio, dell’imprenditore che a titolo di salario preleva l’intero utile al lordo dello stipendio dell’imprenditore. Il valore del rendimento cresce tuttavia parallelamente all’aumento dei prelievi degli utili, anziché del salario. In un’impresa sana (con un’adeguata riscossione degli utili) il valore di rendimento è superiore a quello reale. In caso di riscossione degli utili, pertanto, l’imposta sulla sostanza grava su un partecipante a una società di capitali tipicamente di più rispetto a un partecipante a una società di persone. Ciò vale in particolare se si tratta di una società quotata in borsa, la cui quotazione è determinata dal valore di rendimento, che in questo caso anziché essere calcolato sulla base degli utili storici, come per le società non quotate, è determinato sulle previsioni di crescita degli utili futuri. A causa dei molti fattori determinanti, non è possibile stabilire il «giusto» livello di imposizione dei dividendi per ciascuna situazione. Ai fini del confronto del carico d’imposta è dunque opportuno differenziare tra due casi tipici. 1. Le imprese di dimensioni medie o grandi che mediamente conseguono più di un milione di franchi per partecipante. A questi livelli, spesso i prelievi di reddito dall’impresa rappresentano per una misura notevole redditi da sostanza, di cui si può non tenere conto, poiché su di essi non sono dovuti contributi sociali. Tuttavia è possibile tenere conto di un certo grado di tesaurizzazione. In una situazione simile ci si può basare sulle aliquote massime per le imposte sul reddito e sugli utili. Dato che l’entità dell’imposta sul capitale, della tassa di emissione e dell’imposta sulla sostanza dipende da ulteriori fattori, non è possibile tenerne conto opportunamente per il calcolo della percentuale d’imposizione parziale adeguata. Tuttavia occorre tenere conto in via generale che questi fattori svantaggiano il partecipante a una società di capitali rispetto al partecipante a una società di persone. 2. Le imprese più piccole, con concentrazione di capitale non eccessivamente forte, che conseguono un reddito da impresa da 200 000 a 500 000 franchi per partecipante. Tipicamente, i partecipanti lavorano in azienda. Conseguentemente, dal punto di vista economico, il reddito dei partecipanti è in buona parte reddito da attività lucrativa e per una parte minore reddito da sostanza. Pertanto in tal caso sono opportuni i confronti che tengono conto dei contributi sociali non costitutivi di rendita della società di persone, tuttavia senza tesaurizzazione da parte della società di capitali. Questo è il tipo di situazione in cui si pone effettivamente la domanda della scelta della forma giuridica. Per svariati scenari relativamente al caso 1, nella tabella 11sono elencate le aliquote dell’imposta sull’utile neutrali riguardo alla forma giuridica, con un’imposizione massima sull’utile e sul reddito. I contributi sociali non sono considerati. Si distingue tra uno scenario con il diritto vigente e le percentuali d’imposizione parziale e uno scenario con una percentuale d’imposizione parziale unitaria del 70 per cento al livello della Confederazione e dei Cantoni. Per entrambi gli scenari sono illustrati sotto-scenari con una tesaurizzazione dell’utile dello 0 e del 50 per cento. In questi calcoli non si tiene conto degli effetti dell’imposta sul capitale, della tassa di emissione e dell’imposta sulla sostanza. Per questo motivo, nel confronto l’aliquota dell’imposta sull’utile neutrale riguardo alla forma giuridica è leggermente superiore alla sua entità effettiva. I risultati si differenziano fortemente tra i vari scenari. Senza tesaurizzazione degli utili, per le percentuali d’imposizione parziale del diritto vigente le aliquote dell’imposta sull’utile neutrali riguardo alla forma giuridica oscillano tra l’11,6 e il 25,7 per cento, a seconda del capoluogo cantonale. Con la percentuale di imposizione parziale unitaria del 70 per cento si ottiene una diversificazione delle aliquote dell’imposta sull’utile neutrali riguardo alla forma giuridica dall’8,0 al 21,5 per cento. Negli scenari con tesaurizzazione parziale dell’utile le aliquote dell’imposta sull’utile neutrali riguardo alla forma giuridica aumentano notevolmente. Nel diritto vigente,
43 A tale proposito occorre osservare che i partecipanti a una società non sono necessariamente residenti nello stesso ente territoriale della società cui partecipano. 44 Per il calcolo del reddito determinante per gli oneri sociali viene detratto un interesse sul capitale proprio. Il tasso d’interesse è tuttavia orientato al tasso esente da rischi e dunque non rispecchia i costi opportunità del capitale proprio. Attualmente il tasso d’interesse è dello 0 %. Questa detrazione non rispecchia neppure l’esenzione del reddito da sostanza sotto forma di capitale proprio vincolato nella società di persone. Ne consegue dunque una posizione svantaggiata rispetto al partecipante alla società di capitali che, quale imprenditore, dispone inoltre del margine di manovra per stabilire la quota del reddito da sostanza o da attività lucrativa risultante dalla società di capitali.
51
la fascia va dal 17,4 al 37,6 per cento. Per la percentuale d’imposizione parziale del 70 per cento, la fascia va dal 15,9 al 37,2 per cento. Tendenzialmente, i risultati sono influenzati in misura maggiore dalla tesaurizzazione degli utili piuttosto che dalla percentuale d’imposizione parziale.
Tabella 11: Aliquote dell’imposta sull’utile neutrali riguardo alla forma giuridica in presenza della massima imposizione sugli utili e sui redditi, esclusi i contributi sociali, anno fiscale 2016 Imposizione parziale sugli utili distribuiti Imposizione parziale sugli utili distribuiti secondo il diritto vigente al 70% Tesaurizzazione degli utili Tesaurizzazione degli utili 0% 50 % 0% 50 %
1 ZH Zurigo 23,9 % 32,9 % 16,6 % 30,2 %
2 BE Berna 25,0 % 34,2 % 17,5 % 31,5 %
3 LU Lucerna 17,3 % 24,9 % 12,0 % 22,7 %
4 UR Altdorf 14,8 % 20,5 % 9,3 % 18,2 %
5 SZ Svitto 17,4 % 25,0 % 12,0 % 22,8 %
6 OW Sarnen 12,7 % 18,9 % 8,8 % 17,3 %
7 NW Stans 13,5 % 20,0 % 9,3 % 18,2 %
8 GL Glarona 20,5 % 26,4 % 12,2 % 23,1 %
9 ZG Zugo 11,6 % 17,4 % 8,0 % 15,9 %
10 FR Friburgo 20,9 % 29,2 % 14,4 % 26,8 %
11 SO Soletta 17,4 % 26,9 % 13,6 % 25,5 %
12 BS Basilea 22,0 % 30,6 % 15,3 % 28,1 %
13 BL Liestal 25,7 % 35,0 % 18,0 % 32,2 %
14 SH Sciaffusa 18,3 % 26,1 % 12,6 % 23,8 %
15 AR Herisau 14,9 % 23,5 % 11,6 % 22,2 %
16 AI Appenzello 14,5 % 20,1 % 9,1 % 17,8 %
17 SG San Gallo 19,0 % 27,0 % 13,1 % 24,7 %
18 GR Coira 16,1 % 25,1 % 12,6 % 23,8 %
19 AG Aarau 21,6 % 28,4 % 13,5 % 25,2 %
20 TG Frauenfeld 16,2 % 25,2 % 12,6 % 23,9 %
21 TI Bellinzona 21,7 % 32,6 % 17,2 % 31,0 %
22 VD Losanna 22,8 % 37,6 % 21,5 % 37,2 %
23 VS Sion 18,7 % 28,7 % 14,7 % 27,2 %
24 NE Neuchâtel 22,4 % 33,5 % 17,8 % 31,9 %
25 GE Ginevra 24,7 % 36,4 % 19,7 % 34,7 %
26 JU Delémont 21,4 % 32,3 % 17,0 % 30,7 %
Massimo 25,7 % 37,6 % 21,5 % 37,2 % Minimo 11,6 % 17,4 % 8,0 % 15,9 % Ipotesi Partecipante alla società di capitali: la società e il domicilio del partecipante si trovano nel capoluogo dello stesso Cantone la partecipazione è detenuta sotto forma di sostanza privata nessuna riscossione di stipendio; distribuzione o tesaurizzazione degli utili il partecipante non percepisce alcun reddito da altre fonti imposta sull’utile: società gravata correttamente con l’aliquota massima imposta sull’utile AI: per le quote di utile distribuite nell’esercizio successivo sotto forma di dividendi, l’aliquota dell’imposta sull’utile è dimezzata su richiesta (art. 67 cpv. 2 legge tributaria) imposta sul reddito: il partecipante è assoggettato all’imposta come persona sola, nessuna imposta di culto Partecipante alla società di persone: il partecipante non percepisce alcun reddito da altre fonti contributi sociali (9,65 %): suddivisi in una componente assicurativa e una tributaria; solo la componente tributaria priva di controprestazione è considerata per il conto di confronto del carico fiscale; come componente assicurativa sono assoggettati i contributi sociali riscossi sui primi fr. 84 600 di reddito imposta sul reddito: il partecipante è assoggettato all’imposta come persona sola, nessuna imposta di culto Fonte: AFC
52
Entrambe le tabelle seguenti riguardano il caso 2. Questi calcoli tengono conto dei contributi alle assicurazioni sociali non costitutivi di rendita. Non sono invece considerati, a carico dei partecipanti alle società di persone, un’eventuale tesaurizzazione degli utili e, a carico dei partecipanti a società di capitali, gli effetti dell’imposta sul capitale, della tassa di emissione e dell’imposta sulla sostanza. Per la percentuale d’imposizione parziale del diritto vigente, la tabella 12 mostra il carico maggiore o minore di un partecipante a una società di capitali rispetto a un partecipante a una società di persone. Già a partire da un reddito di 300 000 franchi conseguito in azienda, la società di capitali risulta vantaggiosa in ogni Cantone.
53
Tabella 12: Differenza del carico fiscale di un partecipante alla società di capitali rispetto a un partecipante alla società di persone, anno fiscale 2016, imposizione parziale secondo il diritto vigente Imposizione maggiore (+) o minore (-) Partecipante a società di capitali rispetto a partecipante a società di persone Reddito conseguito in azienda 150 000 200 000 300 000 500 000 1 000 000
1 ZH Zurigo 5344 218 -11 879 -33 939 -76 169
2 BE Berna 2597 -3029 -14 901 -35 227 -79 350
3 LU Lucerna -4515 -11 078 -25 384 -49 921 -105 549
4 UR Altdorf -170 -4792 -14 335 -30 417 -66 508
5 SZ Svitto 2349 -1423 -9038 -20 251 -45 741
6 OW Sarnen -464 -5170 -14 739 -30 942 -67 555
7 NW Stans -2880 -8224 -17 623 -34 605 -74 912
8 GL Glarona -3703 -10 666 -25 486 -55 272 -108 345
9 ZG Zugo 507 -3472 -8757 -19 957 -45 586
10 FR Friburgo -693 -7815 -21 490 -30 747 -66 279
11 SO Soletta 6090 2583 -4049 -10 709 -23 717
12 BS Basilea 4981 1857 -6847 -23 922 -55 429
13 BL Liestal -782 -7006 -19 542 -41 723 -95 215
14 SH Sciaffusa -3 141 -10 070 -21 267 -36 418 -78 332
15 AR Herisau -2929 -8837 -20 017 -36 331 -78 271
16 AI Appenzello -6274 -12 777 -24 949 -46 217 -97 682
17 SG San Gallo -2627 -8244 -19 378 -35 063 -73 690
18 GR Coira 1515 -2929 -11 888 -27 035 -59 298
19 AG Aarau -3 -5574 -17 310 -38 139 -85 461
20 TG Frauenfeld 1930 -2531 -12 045 -26 760 -59 224
21 TI Bellinzona 4 184 -91 -8 985 -25 725 -61 287
22 VD Losanna 6682 2746 -6743 -17 740 -30 004
23 VS Sion 2 644 -2 073 -6 308 -16 879 -34 197
24 NE Neuchâtel -4518 -12 886 -23 958 -42 956 -91 585
25 GE Ginevra 6584 3297 -4942 -20 104 -52 704
26 JU Delémont 2 637 -2 026 -11 556 -27 148 -59 925
Massimo 6682 3297 -4049 -10 709 -23 717 Minimo -6274 -12 886 -25 486 -55 272 -108 345 Ipotesi Partecipante alla società di capitali: la società e il domicilio del partecipante si trovano nel capoluogo dello stesso Cantone la partecipazione è detenuta sotto forma di sostanza privata nessuna riscossione dello stipendio; l’intero utile conseguito è distribuito come dividendi a favore del partecipante il partecipante non percepisce alcun reddito da altre fonti imposta sull’utile: società gravata correttamente con l’aliquota massima imposta sull’utile AI: per le quote di utile distribuite nell’esercizio successivo sotto forma di dividendi, l’aliquota dell’imposta sull’utile è dimezzata su richiesta (art. 67 cpv. 2 legge tributaria) imposta sul reddito: il partecipante è assoggettato all’imposta come persona sola, nessuna imposta di culto imposta sul reddito: gli importi dell’imposta sono calcolati approssimativamente mediante il calcolatore d’imposta dell’AFC Partecipante alla società di persone: il partecipante non percepisce alcun reddito da altre fonti contributi sociali (9,65 %): suddivisi in una componente assicurativa e una tributaria; solo la componente tributaria priva di controprestazione è considerata per il conto di confronto del carico fiscale; come componente assicurativa sono assoggettati i contributi sociali riscossi sui primi fr. 84 600 di reddito imposta sul reddito: il partecipante è assoggettato all’imposta come persona sola, nessuna imposta di culto imposta sul reddito: gli importi dell’imposta sono calcolati approssimativamente mediante il calcolatore d’imposta dell’AFC Fonte: AFC La tabella 13 mostra calcoli analoghi alla tabella 12, ma ipotizzando che per gli utili distribuiti sia valida un’aliquota unitaria di imposizione parziale del 70 per cento. In tal modo, i rapporti di imposizione sono più equilibrati. Attualmente il partecipante a una società di persone è avvantaggiato rispetto al partecipante a una società di capitali in 19 capoluoghi cantonali con un reddito conseguito
54
in azienda di 200 000 franchi, in nove capoluoghi cantonali con un reddito di 300 000 franchi e in due capoluoghi cantonali con un reddito di 500 000 franchi.
Tabella 13: Differenza del carico fiscale di un partecipante alla società di capitali rispetto a un partecipante alla società di persone, anno fiscale 2016, imposizione parziale degli utili distribuiti al 70 per cento Imposizione maggiore (+) o minore (-) Partecipante a società di capitali rispetto a partecipante a società di persone Reddito conseguito in azienda 150 000 200 000 300 000 500 000 1 000 000
1 ZH Zurigo 10 256 7621 1627 -7598 -20 870
2 BE Berna 8401 5803 253 -7378 -22 427
3 LU Lucerna 880 -3349 -12 688 -26 612 -58 895
4 UR Altdorf 6010 3763 -924 -6973 -19 621
5 SZ Svitto 6582 4553 499 -3772 -13 203
6 OW Sarnen 3698 751 -5234 -14 157 -34 013
7 NW Stans 2063 -1116 -6668 -16 582 -38 839
8 GL Glarona 4756 1356 -5723 -18 589 -33 126
9 ZG Zugo 4543 3622 540 -4619 -14 911
10 FR Friburgo 5884 -1259 -1836 -5354 -16 430
11 SO Soletta 9330 7463 4386 4203 4411
12 BS Basilea 10 771 9886 6117 484 -4704
13 BL Liestal 5910 2896 -3151 -12 837 -35 523
14 SH Sciaffusa 3077 -992 -6204 -13 415 -32 503
15 AR Herisau 539 -3772 -11 623 -22 303 -50 307
16 AI Appenzello 489 -3148 -10 139 -22 104 -49 894
17 SG San Gallo 4065 1040 -4599 -10 356 -26 419
18 GR Coira 4827 1905 -3818 -12 578 -29 943
19 AG Aarau 7515 5262 438 -6401 -19 447
20 TG Frauenfeld 5086 2120 -4070 -12 481 -30 634
21 TI Bellinzona 7582 4985 -193 -9472 -27 507
22 VD Losanna 7268 3857 -4169 -12 605 -19 722
23 VS Sion 6117 3683 3162 -1488 -4325
24 NE Neuchâtel -148 -6309 -13 014 -25 760 -57 193
25 GE Ginevra 10 091 8457 3973 -3737 -17 964
26 JU Delémont 6216 3597 -2298 -10 370 -26 399
Massimo 10 771 9886 6117 4203 4411 Minimo -148 -6309 -13 014 -26 612 -58 895 Ipotesi Partecipante alla società di capitali: la società e il domicilio del partecipante si trovano nel capoluogo dello stesso Cantone la partecipazione è detenuta sotto forma di sostanza privata nessuna riscossione dello stipendio; l’intero utile conseguito è distribuito come dividendi a favore del partecipante il partecipante non percepisce alcun reddito da altre fonti imposta sull’utile: società gravata correttamente con l’aliquota massima imposta sull’utile AI: per le quote di utile distribuite nell’esercizio successivo sotto forma di dividendi, l’aliquota dell’imposta sull’utile è dimezzata su richiesta (art. 67 cpv. 2 legge tributaria) imposta sul reddito: il partecipante è assoggettato all’imposta come persona sola, nessuna imposta di culto imposta sul reddito: gli importi dell’imposta sono calcolati approssimativamente mediante il calcolatore d’imposta dell’AFC Partecipante alla società di persone: il partecipante non percepisce alcun reddito da altre fonti contributi sociali (9,65 %): suddivisi in una componente assicurativa e una tributaria; solo la componente tributaria priva di controprestazione è considerata per il conto di confronto del carico fiscale; come componente assicurativa sono assoggettati i contributi sociali riscossi sui primi fr. 84 600 di reddito imposta sul reddito: il partecipante è assoggettato all’imposta come persona sola, nessuna imposta di culto imposta sul reddito: gli importi dell’imposta sono calcolati approssimativamente mediante il calcolatore d’imposta dell’AFC Fonte: AFC
55
I confronti sul carico impositivo mostrano che la vigente imposizione parziale sugli utili distribuiti genera tendenzialmente una sottoimposizione dei partecipanti alle società di capitali. Appare adeguato un aumento della percentuale d’imposizione parziale al 70 per cento. L’aumento dell’imposizione parziale sugli utili distribuiti corregge dunque la sottoimposizione dei partecipanti alle società di capitali la quale si accentuerebbe ulteriormente con il PF17 nell’ambito delle riduzioni dell’imposta cantonale sull’utile. Scelta dei metodi di finanziamento La neutralità di finanziamento implica che la scelta tra le diverse forme di finanziamento non sia alterata da considerazioni di carattere fiscale. La scelta tra capitalizzazione e distribuzione dell’utile non dovrebbe essere influenzata da considerazioni fiscali (neutralità riguardo all’utilizzazione dell’utile). Il capitale proprio e il capitale di terzi dovrebbero essere trattati in modo identico a livello fiscale (neutralità della struttura del capitale). La seguente tabella indica quali imposte gravano sui modelli di finanziamento di un investimento marginale a livello di imprese e di economie domestiche.
Tabella 14: Imposizione dei modelli di finanziamento con diversi tipi di imposte Finanziamento in partecipazioni Autofinanziamento Finanziamento di terzi Imprese Imposta sull’utile Imposta sull’utile Imposta sul capitale Imposta sul capitale Tassa d’emissione sul capitale proprio Economie domestiche Imposta sugli utili distribuiti Eventuale imposta sugli utili Imposta su interessi maturati da capitale Imposta sulla sostanza Imposta sulla sostanza Imposta sulla sostanza Fonte: AFC A livello di imprese il finanziamento di terzi rimane sgravato, poiché gli interessi sul capitale di terzi possono essere dedotti come onere dalla base di calcolo dell’imposta sull’utile. Se il finanziamento avviene mediante capitale proprio, la base di calcolo dell’imposta sull’utile non si riduce, pertanto il finanziamento con capitale proprio è gravato dall’imposta sull’utile. L’imposta sul capitale lo grava ulteriormente. La tassa d’emissione sul capitale proprio viene prelevata soltanto sul capitale proprio apportato dall’esterno, pertanto grava solo il finanziamento in partecipazioni, mentre questa imposta non tocca l’autofinanziamento. A livello di imprese si crea quindi la situazione che il finanziamento in partecipazioni rappresenta il modello più oneroso, seguito dall’autofinanziamento, mentre il finanziamento di terzi non è gravato a livello fiscale. L’onere fiscale delle imprese è rilevante per gli investitori svizzeri che non sono imponibili a livello di economia domestica (ad es. investitori istituzionali) nonché per gli investitori stranieri. Per le persone fisiche svizzere si aggiunge l’onere delle imposte a livello di economia domestica. Fondamentalmente l’imposta sulla sostanza grava in pari misura i modelli di finanziamento. In proposito la bassa valutazione di azioni non quotate può tuttavia dare adito a una certa disparità di trattamento. Gli interessi sul capitale di terzi vengono considerati pienamente dall’imposta sulla sostanza, che pertanto grava appieno sul finanziamento di terzi. Lo stesso vale per il finanziamento in partecipazioni, se l’investitore non qualifica per l’imposizione parziale di utili distribuiti. Nel complesso gli utili da capitale rimangono esenti da imposte, pertanto l’autofinanziamento a livello di economie domestiche è normalmente gravato soltanto dall’imposta sulla sostanza. Dall’onere cumulato a livello di imprese e di economie domestiche risulta solitamente l’onere più elevato per il finanziamento in partecipazioni, mentre a seconda dei casi l’autofinanziamento o il finanziamento di terzi sono soggetti all’imposizione più bassa. Come dimostrano, nella seguente tabella, le notevoli differenze degli oneri fiscali marginali dei diversi modelli di finanziamento, il principio della neutralità riguardo al finanziamento non trova la debita osservanza nel diritto vigente. Per l’onere cumulato a livello di imprese e di economie domestiche, l’autofinanziamento risulta la forma più conveniente di finanziamento per gli investimenti marginali a causa dell’esenzione fiscale degli utili da capitale. Per gli investitori che qualificano per l’imposizione parziale degli utili distribuiti, è solitamente seguito dal finanziamento in partecipazioni, spesso più conveniente del finanziamento di terzi. Per gli investitori le cui partecipazioni non sono qualificanti, il finanziamento in partecipazioni è invece più oneroso del finanziamento di terzi a causa del precedente aggravio dell’imposta sull’utile e della invariata imposizione dei dividendi. Per i calcoli si presume che sia applicata l’aliquota fiscale più alta dell’imposta sull’utile e sul reddito. I calcoli non tengono conto degli oneri dovuti alla tassa d’emissione sul capitale proprio, all’imposta sul capitale e all’imposta sulla sostanza.
56
Tabella 15: Imposizione marginale di modelli di finanziamento alternativi mediante l’imposta sull’utile e l’imposta sul reddito nel diritto vigente, 2016 Finanziamento in partecipazioni Autofinanziamento Finanziamento di terzi Investitore con Investitore senza partecipazioni partecipazioni qualificanti qualificanti ZH Zurigo 37,8 % 52,7 % 21,1 % 40,0 % BE Berna 38,8 % 54,1 % 21,6 % 41,4 % LU Lucerna 27,0 % 39,6 % 12,3 % 31,2 % UR Altdorf 25,6 % 36,7 % 15.0 % 25,5 % SZ Svitto 29,5 % 41,7 % 15,3 % 31,3 % OW Sarnen 24,3 % 33,9 % 12,7 % 24,3 % NW Stans 24,8 % 35,0 % 12,7 % 25,6 % GL Glarona 27,4 % 42,3 % 15,7 % 31,6 % ZG Zugo 25,2 % 33,9 % 14,6 % 22,5 % FR Friburgo 35,2 % 48,7 % 19,9 % 36,0 % SO Soletta 38,0 % 48,8 % 21,9 % 34,5 % BS Basilea 37,7 % 51,4 % 22,2 % 37,5 % BL Liestal 38,4 % 54,2 % 20,7 % 42,2 % SH Sciaffusa 30,6 % 43,3 % 16,0 % 32,5 % AR Herisau 28,9 % 39,5 % 13,0 % 30,5 % AI Appenzello 22,1 % 33,4 % 14,2 % 25,0 % SG San Gallo 32,2 % 45,1 % 17,4 % 33,5 % GR Coira 32,9 % 43,7 % 16,7 % 32,4 % AG Aarau 31,6 % 46,4 % 18,6 % 34,2 % TG Frauenfeld 32,7 % 43,6 % 16,4 % 32,5 % TI Bellinzona 40,1 % 53,1 % 20,7 % 40,9 % VD Losanna 47,2 % 59,2 % 22,1 % 47,7 % VS Sion 38,9 % 50,3 % 21,7 % 36,5 % NE Neuchâtel 36,8 % 51,0 % 15,6 % 41,9 % GE Ginevra 44,6 % 58,3 % 24,2 % 45,0 % JU Delémont 40,0 % 52,8 % 20,7 % 40,6 % Minimo 22,1 % 33,4 % 12,3 % 22,5 % Massimo 47,2 % 59,2 % 24,2 % 47,7 % Fonte: AFC La riforma prevista comporta a livello di imprese un avvicinamento alla neutralità del finanziamento mediante misure che riducono l’onere dell’imposta sull’utile. Qui si collocano in primo piano le riduzioni dell’imposta sull’utile a livello cantonale. A livello di economie domestiche ha luogo unicamente un adeguamento dell’imposizione parziale degli utili distribuiti per gli investitori titolari di partecipazioni qualificanti e, con esso, una lieve modifica relativa al loro finanziamento in partecipazioni. Come mostra la tabella seguente, la riforma non comporta un miglioramento dell’obiettivo di neutralità riguardo al finanziamento.
57
Tabella 16: Imposizione marginale di modelli di finanziamento alternativi mediante l’imposta sull’utile e l’imposta sul reddito nello scenario della riforma, 2016 Finanziamento in partecipazioni Autofinanziamento Finanziamento di terzi Investitore con Investitore senza partecipazioni partecipazioni qualificanti qualificanti ZH Zurigo 43,2 % 52,7 % 21,1 % 40,0 % BE Berna 44,4 % 54,1 % 21,6 % 41,4 % LU Lucerna 31,4 % 39,6 % 12,3 % 31,2 % UR Altdorf 30,2 % 36,7 % 15,0 % 25,5 % SZ Svitto 33,8 % 41,7 % 15,3 % 31,3 % OW Sarnen 27,6 % 33,9 % 12,7 % 24,3 % NW Stans 28,3 % 35,0 % 12,7 % 25,6 % GL Glarona 34,3 % 42,3 % 15,7 % 31,6 % ZG Zugo 28,1 % 33,9 % 14,6 % 22,5 % FR Friburgo 40,1 % 48,7 % 19,9 % 36,0 % SO Soletta 40,7 % 48,8 % 21,9 % 34,5 % BS Basilea 42,6 % 51,4 % 22,2 % 37,5 % BL Liestal 44,1 % 54,2 % 20,7 % 42,2 % SH Sciaffusa 35,1 % 43,3 % 16,0 % 32,5 % AR Herisau 31,6 % 39,5 % 13,0 % 30,5 % AI Appenzello 26,7 % 33,4 % 14,2 % 25,0 % SG San Gallo 36,8 % 45,1 % 17,4 % 33,5 % GR Coira 35,6 % 43,7 % 16,7 % 32,4 % AG Aarau 38,1 % 46,4 % 18,6 % 34,2 % TG Frauenfeld 35,5 % 43,6 % 16,4 % 32,5 % TI Bellinzona 43,4 % 53,1 % 20,7 % 40,9 % VD Losanna 48,1 % 59,2 % 22,1 % 47,7 % VS Sion 41,7 % 50,3 % 21,7 % 36,5 % NE Neuchâtel 40,4 % 51,0 % 15,6 % 41,9 % GE Ginevra 48,0 % 58,3 % 24,2 % 45,0 % JU Delémont 43,2 % 52,8 % 20,7 % 40,6 % Minimo 26,7 % 33,4 % 12,3 % 22,5 % Massimo 48,1 % 59,2 % 24,2 % 47,7 % Fonte: AFC
3.2.4 Opportunità in sede di esecuzione
L’opportunità in sede di esecuzione si manifesta con bassi costi di riscossione e di pagamento delle imposte e persegue pertanto a sua volta un obiettivo di efficienza in termini di politica fiscale. Sotto quest’aspetto, la riforma non ottiene tuttavia un giudizio particolarmente positivo, poiché i costi sono destinati complessivamente ad aumentare. L’imposizione ad aliquota ridotta nel patent box comporta un dispendio amministrativo decisamente superiore per le aziende e l’autorità di tassazione. Questo maggior dispendio deriva soprattutto dall’approccio Nexus modificato, nonché eventualmente da altre condizioni quadro non ancora definite dall’OCSE. Nel concreto, il maggior dispendio è dato dal fatto che il contribuente deve, da un lato, determinare il risultato qualificante per il patent box secondo il metodo residuale e, dall’altro, ricostruire e documentare i costi passati e quelli correnti secondo l’approccio Nexus modificato per un lungo periodo di tempo. In questo contesto occorre operare una distinzione tra i costi complessivi sostenuti per lo sviluppo di un diritto qualificante, i costi sostenuti e consentiti secondo il quoziente Nexus e i costi di outsourcing e di acquisizione sostenuti e consentiti nell’ambito dell’uplift. Questo processo è tanto più oneroso quanto più dettagliata dovrà essere l’allocazione dei costi tra i singoli brevetti o gruppi di brevetti. Poiché soltanto una minoranza delle persone soggette all’imposizione soddisfa i requisiti del patent box, solo una minoranza di imprese è interessata dai costi supplementari connessi con il pagamento dell’imposta. Questa circostanza limita anche l’aumento dei costi di riscossione a carico delle autorità esecutive. Le maggiori deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo comportano a loro volta un ulteriore dispendio amministrativo, dovuto in primo luogo alla difficoltà di delimitare le spese di ricerca e sviluppo dalle altre spese. Spesso gli adeguamenti relativi all’imposta sul capitale non comportano cambiamenti sostanziali. Si verifica tuttavia un aumento del dispendio per la ripartizione dell’imposta nei rapporti intercantonali, quando i Cantoni coinvolti prevedono disposizioni differenti. Ciò aumenta i costi di pagamento dell’imposta a carico delle società interessate, ma anche i costi di riscossione dei Cantoni coinvolti. All’atto della determinazione delle riserve occulte in seguito alla soppressione delle norme per le società con statuto speciale, il dispendio amministrativo delle società interessate e delle autorità di tassazione aumenta temporaneamente. Ciò vale anche nel caso in cui una società dichiara riserve occulte in occasione del suo insediamento. A causa della deroga dal principio della determinazione, tale aumento si verifica una tantum al momento della dichiarazione delle riserve occulte e in modo ricorrente con la ripresa delle partecipazioni al loro valore determinante per l’imposta sull’utile.
58
L’estensione del computo globale dell’imposta agli stabilimenti d’impresa esteri in svizzera comporta un dispendio amministrativo leggermente superiore, a causa dell’aumento della quantità di casi di computo globale dell’imposta. L’armonizzazione formale della procedura d’imposizione parziale così come la soppressione delle norme per le società con statuto speciale hanno invece un effetto semplificatorio.
3.2.5 Ripercussioni sulla ripartizione
Dal momento che comprendono le imposte sull’utile e sul capitale, le misure della riforma riguardano imposte pagate da persone giuridiche. A seguito della riforma, per tutte le società di capitali l’onere del pagamento si riduce considerevolmente nel caso dell’imposta cantonale sull’utile e dell’imposta sul capitale, anche se in definitiva non è possibile quantificare esattamente l’entità di detta riduzione. La questione di chi paga un’imposta deve tuttavia essere distinta dalla questione di chi in definitiva, in qualità di contribuente, sostiene di fatto l’onere economico dell’imposta una volta conclusi i processi di trasferimento. La risposta a questa domanda dipende dalla reazione degli attori interessati all’effetto a cascata delle misure della riforma. Dal momento che solo le persone fisiche – in veste di finanziatori, lavoratori, proprietari terrieri o consumatori – possono sostenere l’onere economico di un’imposta, l’incidenza economica di quest’ultima non riguarda le persone giuridiche, bensì le persone fisiche che sono direttamente o indirettamente legate alla società. Tra queste non rientrano soltanto gli azionisti, ma tutte le parti interessate, come creditori, lavoratori, fornitori o clienti, nella misura in cui la società può trasferire l’onere fiscale su di esse. Se le parti interessate sono loro stesse persone giuridiche, l’imposta riguarderà le persone fisiche legate ad esse. L’incidenza dell’imposizione delle imprese, ovvero la questione di chi si fa carico in definitiva delle imposte delle imprese una volta conclusi i processi di trasferimento, è un problema ancora irrisolto delle scienze finanziarie. Al riguardo il dibattito scientifico si concentra sull’imposta sull’utile. Considerazioni analoghe riguardano tuttavia anche altri tributi, come l’imposta sul capitale, con i quali dovrebbero essere tassati a livello dell’impresa i redditi della sostanza. L’imposta sull’utile è formalmente riscossa sugli utili delle imprese. L’onere del pagamento spetta pertanto alle imprese. Questo non significa però che i detentori del capitale conseguano un reddito decurtato dell’imposta sul loro investimento di capitale. Gli investitori possono pretendere un rendimento ante imposte più alto sul loro investimento, che compensi l’effetto di riduzione del rendimento esplicato dall’imposta sull’utile. In definitiva, il fattore capitale non deve imperativamente assorbire l’(intero) onere dell’imposta sull’utile. Quest’ultima può pertanto anche essere (in parte) trasferita sui consumatori mediante un aumento dei prezzi oppure sul fattore lavoro tramite una riduzione degli stipendi. Nelle analisi formali dei modelli della teoria economica, per determinare se l’onere dell’imposta sull’utile grava sul fattore capitale o sul fattore lavoro occorre considerare le ipotesi alla base di tali modelli. In sintesi, dal dibattito teorico sui modelli si possono desumere i seguenti risultati: quanto più semplice è l’insediamento di filiali o stabilimenti d’impresa all’estero piuttosto che sul territorio nazionale e quanto più mobile è il fattore capitale, tanto più bassa è la quota dell’onere dell’imposta sull’utile che si ripercuote sul fattore capitale e tanto più alta è la quota che grava sui fattori meno mobili della produzione come il fattore lavoro; nel caso estremo della completa mobilità del capitale, il fattore lavoro può assorbire molto di più dell’intero onere dell’imposta sull’utile; se la mobilità del capitale non è completa, una parte dell’onere ricade sul fattore capitale. Inoltre, se i beni nazionali ed esteri non sono totalmente intercambiabili, i loro prezzi non si equivalgono pienamente. I rendimenti ante imposte pretesi dagli investitori possono quindi differenziarsi tra i diversi Paesi. Persino in una piccola economia aperta una parte dell’onere dell’imposta sull’utile potrebbe ripercuotersi sul fattore capitale. Nonostante queste valutazioni derivanti dai modelli teorici rimane grande incertezza sulla misura in cui l’imposta sull’utile è assorbita nella realtà dal fattore capitale o trasferita su altri fattori, in particolare sul fattore lavoro. In un’indagine effettuata prima della fine del secolo scorso dai più importanti esperti finanziari americani, la domanda relativa alla quota dell’imposta sull’utile assorbita dal fattore capitale ha dato adito a una grande varietà di opinioni.45 Il valore della mediana ammontava al 40 per cento. Da metà delle risposte è risultato un valore più alto e dall’altra metà un valore più basso. Al riguardo le risposte oscillavano notevolmente. Il 25 per cento degli intervistati stimava una quota del 20 per cento o inferiore, mentre l’altro 25 per cento una quota del 65 per cento o superiore.
45 Cfr. FUCHS, Victor R; KRUEGER, Alan B. e POTERBA, James M. (1998): «Economists’ Views about Parameters, Values and Policies: Survey Results in Labor and Public Economics», Journal of Economic Literature, 36, pagg. 1387-1425.
59
3.2.6 Ripercussioni sulle PMI
La seguente tabella illustra l’impatto della riforma sulle PMI.
Tabella 17: Impatto sulle PMI Misure Impatto sulle PMI organizzate come Impatto sulle PMI organizzate come persone persone giuridiche fisiche Abolizione degli statuti Nel caso degli statuti fiscali cantonali le PMI Non sono interessate da questa misura. fiscali cantonali sono sottorappresentate. La minoranza di queste imprese, interessata dall’abolizione degli statuti fiscali cantonali, in futuro dovrà sopportare un onere maggiore se non beneficerà in maniera sufficiente di una misura speciale preferenziale. Introduzione di un patent Una minoranza delle PMI detiene brevetti e Simili PMI possono fondamentalmente ricorrere al box soddisfa i criteri per usufruire del patent box. modello «patent box», ma nella pratica questa Se dal patent box scaturisce uno statuto fiscale possibilità dovrebbe verificarsi molto raramente cantonale, l’onere fiscale che ne risulta è (ad es. per un inventore indipendente). In tal caso, tendenzialmente più elevato all’onere secondo rispetto al diritto vigente si conseguirebbe un il diritto vigente. Le società finora tassate in risparmio fiscale, ma risulterebbe anche un via ordinaria conseguono un risparmio fiscale. maggiore onere amministrativo. Per le PMI che si avvalgono di questa misura aumenta l’onere amministrativo. Maggiore deducibilità Tendenzialmente un numero maggiore di PMI Simili PMI possono fondamentalmente ricorrere a delle spese di ricerca e può beneficiare di questa misura rispetto alla tale misura, ma nella pratica questa possibilità sviluppo soluzione del patent box. In questo caso, dovrebbe verificarsi piuttosto raramente. In tal affinché la maggiore deducibilità sia efficace, caso, rispetto al diritto vigente si conseguirebbe un per ottenere un risparmio fiscale le imprese risparmio fiscale, ma risulterebbe anche un dovrebbero essere redditizie. La misura fa però maggiore onere amministrativo. aumentare l’onere amministrativo. Adeguamenti in ambito di A seconda della situazione può risultare un Non sono interessate da questa misura. imposta sul capitale onere maggiore o minore. Se il Cantone dovesse ridurre la tariffa, le PMI finora tassate in via ordinaria conseguirebbero un risparmio fiscale. Dichiarazione di riserve Solo una minima parte delle PMI è interessata Non sono interessate da questa misura. occulte da questa misura. In caso di insediamento dall’estero essa può ridurre l’onere fiscale. Nell’ipotesi di una perdita di uno statuto fiscale cantonale, la misura attenua l’onere fiscale durante un periodo transitorio di cinque anni. Essa fa tuttavia aumentare l’onere amministrativo. Uniformazione dello I titolari di partecipazioni qualificanti devono I titolari di partecipazioni qualificanti nella sgravio nella procedura sostenere un onere maggiore per quanto sostanza commerciale devono sostenere un onere d’imposizione parziale concerne l’imposta sul reddito. maggiore sulle partecipazioni redditizie e un onere minore sulle partecipazioni in perdita. Estensione del computo Non sono interessate da questa misura. Sono interessate dalla misura soltanto se una globale d’imposta agli persona imponibile illimitatamente in Svizzera stabilimenti d’impresa partecipa a un’impresa di persone estera, che svizzeri di imprese estere possiede uno stabilimento d’impresa in Svizzera, e quest’ultimo può ricorrere al computo globale d’imposta. Riduzioni dell’imposta L’onere dell’imposta sull’utile si riduce. Per la Non sono interessate da questa misura. cantonale sull’utile quale maggior parte delle PMI quest’ultimo conseguenza della dovrebbe rappresentare l’effetto principale riforma della riforma, dato che in molti casi l’aumento dell’onere è più che compensato dall’adeguamento della procedura d’imposizione parziale. Aumento degli assegni Nei Cantoni Berna, Friburgo, Zugo, Vaud, Nei Cantoni Berna, Friburgo, Zugo, Vaud, familiari Vallese, Ginevra e Giura il progetto non ha Vallese, Ginevra e Giura il progetto non ha alcuna alcuna ripercussione sulle PMI (a condizione ripercussione su coloro che esercitano un’attività che non posseggano succursali in altri lucrativa indipendente, poiché gli assegni familiari Cantoni), poiché gli assegni familiari superano superano già di fr. 30.– o più il minimo stabilito già di fr. 30.– o più il minimo stabilito dalla dalla Confederazione. Confederazione. Nei Cantoni Svitto, Nidvaldo, Grigioni e Nei Cantoni Svitto, Nidvaldo, Grigioni e Neuchâtel l’aumento di fr. 30.– degli importi è Neuchâtel l’aumento di fr. 30.– degli importi è solo parzialmente efficace, poiché essi sono già solo parzialmente efficace, poiché essi sono già leggermente superiori al minimo stabilito dalla leggermente superiori al minimo stabilito dalla Confederazione. In questi Cantoni le maggiori Confederazione. In questi Cantoni le maggiori spese per gli assegni per i figli e per gli assegni di spese per gli assegni per i figli e per gli assegni formazione sono comprese tra lo 0,8 e il 4 di formazione sono comprese tra lo 0,8 e il 4 per cento. In tutti gli altri Cantoni le spese per gli per cento. In tutti gli altri Cantoni le spese per assegni per i figli e per gli assegni di formazione gli assegni per i figli e per gli assegni di aumentano del 13 per cento circa. formazione aumentano del 13 per cento circa. Pertanto cresceranno le aliquote dei contributi di Pertanto cresceranno i contributi da parte dei coloro che svolgono un’attività lucrativa datori di lavoro. Non è tuttavia possibile indipendente. Non è tuttavia possibile prevedere di prevedere di quanti punti percentuali quanti punti percentuali aumenteranno le aliquote aumenteranno le aliquote dei contributi poiché dei contributi poiché queste dipendono non solo
60
queste dipendono non solo dall’importo degli dall’importo degli assegni per i figli e degli assegni per i figli e degli assegni di assegni di formazione, bensì anche da altri fattori formazione, bensì anche da altri fattori (in (in particolare assegni di nascita e adozione, rischi particolare assegni di nascita e adozione, rischi settoriali specifici come stipendi bassi, numero di settoriali specifici come stipendi bassi, numero figli superiore alla media e costi amministrativi). di figli superiore alla media e costi amministrativi).
3.3 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Per la Confederazione il PF17 non ha ripercussioni sull’effettivo del personale. In particolare la proposta adottata dal Consiglio federale nel mese di maggio del 2014 volta a potenziare l’organico nel settore del controllo fiscale non è nata nell’ambito della presente riforma né in quello della RI imprese III, bocciata in votazione popolare. L’aumento delle entrate fiscali dovuto a un maggior numero di ispettori fiscali dovranno contribuire, come effetto secondario, a compensare le maggiori uscite della Confederazione previste a seguito dell’attuazione del PF17. Le ragioni alla base del potenziamento dell’organico vanno cercate nel costante aumento, a cui si assiste nell’ultimo decenni, del numero e della complessità dei casi. In questo stesso periodo sono stati attribuiti all’AFC nuovi compiti, ma il suo organico è rimasto invariato o è addirittura leggermente diminuito. Per poter adempiere i compiti supplementari affidatigli, l’AFC ha gradualmente attinto risorse dal settore del controllo fiscale, sia esterno che interno. Ne è conseguita una riduzione progressiva della frequenza dei controlli. I posti supplementari chiesti devono consentire in primo luogo di aumentare nuovamente tale frequenza. Sarà così possibile anche garantire una maggiore uguaglianza giuridica e certezza del diritto per i contribuenti.
4 Aspetti giuridici
4.1 Conformità costituzionale
Giusta l’articolo 129 Cost. la Confederazione ha il compito di stabilire i principi dell’armonizzazione delle imposte dirette di Confederazione, Cantoni e Comuni. Segnatamente può armonizzare l’assoggettamento, l’oggetto e il periodo di calcolo. Il diritto costituzionale vieta espressamente gli interventi in ambito della sovranità tariffale dei Cantoni. Già nell’ambito della RI imprese III, il Dipartimento federale delle finanze ha commissionato una perizia sulla conformità costituzionale delle misure fiscali46. Alcune delle misure adesso contenute nel PF17 sono già state verificate nella suddetta perizia e ritenute conformi alla Costituzione47. Si tratta nella fattispecie delle seguenti misure: patent box; maggiore deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo e dichiarazione delle riserve occulte. La perizia ha anche esaminato gli sgravi in materia di imposta sul capitale e l’aumento dell’imposizione dei dividendi. Per gli sgravi a livello dell’imposta sul capitale, le riduzioni per i prestiti interni ai gruppi sono state valutate contrarie alla Costituzione. Questa misura non è più contenuta nel PF17. Per quanto riguarda l’aumento e l’armonizzazione dell’imposizione dei dividendi, il perito esterno non ha individuato alcun problema di diritto costituzionale. Tuttavia è risultata non conforme alla Costituzione la quota di partecipazione minima del 10 per cento, già prevista dal diritto vigente48. Il Consiglio federale intendeva abolire questa quota con la RI imprese III. Nell’ambito del processo di consultazione è tuttavia emerso che la netta maggioranza dei partecipanti intendeva conservare la quota. Pertanto il Consiglio federale rinuncia a riproporre la soppressione di questa quota nel PF17. La perizia non prende in esame i seguenti elementi: la limitazione dello sgravio fiscale; gli adeguamenti relativi alla trasposizione e l’estensione del computo globale d’imposta. Il Consiglio federale ritiene che queste misure siano conformi alla Costituzione. La norma che stabilisce di tenere conto delle città e dei Comuni nella ripartizione degli oneri della riforma non ha un fondamento costituzionale esplicito. Quel che conta è che questa disposizione non ha effetti giuridicamente vincolanti. Essa non pregiudica l’autonomia generale e organizzativa dei Cantoni.
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
4.2.1 Osservazioni generali
Per conservare la propria competitività e restare attrattiva come piazza imprenditoriale, per la Svizzera è fondamentale offrire condizioni quadro fiscali vantaggiose e accettate a livello internazionale Come già illustrato al numero 5.2 del messaggio del 5 giugno 201549 a sostegno della legge sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese, per la valutazione del consenso internazionale in merito alla legislazione tributaria sulle imprese sono rilevanti da un lato i trattati internazionali e dall’altro lato le raccomandazioni emanate dall’OCSE, in particolare i risultati del piano d’azione BEPS. Sebbene il 5 ottobre 2015 l’OCSE abbia pubblicato i rapporti finali concernenti le 15 misure del progetto BEPS, i lavori proseguono nell’ambito dell’Inclusive Framework on BEPS (cfr. n. 1.1.1.1). Sono dunque attesi nuovi sviluppi che tuttavia non possono essere previsti a questo punto. Per questi motivi, le
46 ROBERT DANON, La constitutionnalité des mesures fiscales proposées par la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), in: https://biblio.parlament.ch/e-docs/384330.pdf. 47 La perizia si fonda sull’avamprogetto relativo alla RI imprese III posto in consultazione e sui parametri che il Consiglio federale ha adottato sulla base dell’avamprogetto per la redazione del messaggio concernente la RI imprese III. Le misure del PF17 differiscono da quelle esaminate nella perizia per quanto attiene alla loro impostazione concreta.
48 Vedi anche: DTF 136 I 65, consid. 5.5.
49 FF 2015 4133
61
nuove norme proposte si orientano allo stato dei lavori al 30 giugno 2017. Non sono esclusi adeguamenti alle nuove norme proposte al fine di tenere conto dei futuri sviluppi internazionali. Gli standard e le raccomandazioni internazionali, tra cui anche quelle dell’OCSE, necessitano per principio di un’interpretazione. Essi offrono inoltre dei margini di discrezionalità nella loro applicazione che tengono conto anche di considerazioni di natura politica, pertanto le leggi e le regole nazionali non possono essere valutate in modo esaustivo con riferimento alla loro accettazione internazionale. Occorre inoltre menzionare che le norme concernenti la promozione dell’insediamento, in particolare dei fattori mobili, a livello internazionale sono soggette a continue discussioni e vengono messe in dubbio in modo sostanziale da molti Stati. Ciò può portare a misure unilaterali di singoli Paesi contro le nuove norme proposte o a una verifica sostanziale da parte dell’OCSE. Se le nuove norme proposte si orientano agli standard internazionali dell’OCSE, viene soddisfatta al contempo anche la finalità della dichiarazione congiunta sulla fiscalità delle imprese conclusa con l’UE (cfr. n. 1.1.1.2).
4.2.2 Gli standard minimi BEPS
Dopo la pubblicazione dei risultati finali del progetto BEPS, avvenuta il 5 ottobre 2015, ora l’attenzione è rivolta in particolare all’attuazione dei quattro standard minimi (cfr. n. 1.1.1.1). Di seguito sono presentati dettagliatamente i due standard minimi di particolare rilevanza per il PF17: l’azione 5 BEPS «Lotta efficace contro le pratiche fiscalmente dannose considerando la trasparenza e la sostanza» e l’azione 13 BEPS «Rendicontazioni Paese per Paese». 4.2.2.1 Azione 5 BEPS: Lotta efficace contro le pratiche fiscalmente dannose considerando la trasparenza e la sostanza Lo standard minimo dell’azione 5 BEPS regola, da un lato, i requisiti minimi per la sostanza economica di un’imposizione privilegiata dei redditi provenienti dai diritti sui beni immateriali (patent box), il cosiddetto approccio Nexus modificato. Il rapporto finale 2015 sull’azione 5 disciplina le disposizioni transitorie per i patent box non conformi all’approccio Nexus modificato, che non soddisfano i requisiti minimi per la sostanza economica. Conseguentemente, dal 30 giugno 2016 non sono più ammessi nuovi inserimenti nel regime privilegiato, i cui vantaggi possono essere concessi solo fino al 30 giugno 2021. Il concetto di nuovi inserimenti comprende sia i nuovi contribuenti sia i nuovi diritti sui beni immateriali. Come illustrato al numero 1.1.1.1, il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) prosegue i suoi lavori e sta definendo le regole transitorie per altri regimi diversi dal patent box nonché per i patent box verificati dal 2017. Dall’altro lato è richiesta trasparenza per i ruling fiscali e gli strumenti simili. Se un’autorità fiscale emana determinati tipi di ruling fiscali, ad esempio ruling unilaterali per i prezzi di trasferimento, ruling sulle questioni relative agli stabilimenti d’impresa o concernenti un regime fiscale, gli altri Paesi interessati da questi ruling devono essere spontaneamente informati al riguardo. In Svizzera, lo scambio spontaneo di informazioni sui ruling fiscali avviene sulla base della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale approvata dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015 ed entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017 (Convenzione sull’assistenza amministrativa dell’OCSE e del Consiglio d’Europa50) e della riveduta legge sull’assistenza amministrativa fiscale51. L’ordinanza riveduta sull’assistenza amministrativa (RS 651.11), che disciplina dettagliatamente l’attuazione degli standard OCSE, è entrata in vigore il 1° gennaio 2017. L’applicazione del nuovo standard da parte della Svizzera è prevista dal 1° gennaio 2018. Sono interessati i ruling fiscali emanati dal 1° gennaio 2010 e ancora efficaci all’inizio dell’applicazione nonché i ruling fiscali emanati dopo detta data, a condizione che rientrino nell’ambito stabilito dall’OCSE.
4.2.2.2 Azione 13 BEPS: Rendicontazione Paese per Paese
Con lo standard minimo dell’azione 13 BEPS è stata adeguata la documentazione sui prezzi di trasferimento e la rendicontazione Paese per Paese, nonché lo scambio automatico delle rendicontazioni. La rendicontazione Paese per Paese contiene informazioni sulla distribuzione a livello mondiale delle cifre d’affari e delle imposte versate, ulteriori indicatori dei gruppi multinazionali nei singoli Paesi e territori nonché i dati sulle principali attività economiche di tutti i soggetti facenti parte del gruppo multinazionale. Questo documento è sostanzialmente rilasciato dalla società madre del gruppo multinazionale e trasmesso automaticamente soltanto alle autorità tributarie nazionali dei Paesi e dei territori in cui il gruppo multinazionale dispone di un soggetto giuridico. Il 16 giugno 2017 l’Assemblea federale ha approvato il decreto federale sull’approvazione dell’accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP) e la legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP). Se il termine di referendum, fissato il 5 ottobre 2017, scade inutilizzato, l’Accordo SRPP e la LSRPP possono entrare in vigore nel mese di dicembre 2017. I gruppi multinazionali in Svizzera sarebbero così obbligati a presentare per la prima volta una rendicontazione Paese per Paese per l’anno fiscale 2018. La Svizzera e i suoi Paesi partner potrebbero pertanto scambiarsi le dovute rendicontazioni Paese per Paese per la prima volta nel 2020.
4.2.3 Valutazione delle nuove norme proposte
Le misure previste sono orientate allo stato attuale dei lavori dell’OCSE, segnatamente dal punto di vista delle misure del piano d’azione BEPS. Pertanto sono fondamentalmente adempiute anche le relative esigenze dell’UE (cfr. i criteri e la procedura per stilare un elenco UE dei Paesi e territori non cooperativi dal profilo della politica tributaria, ai sensi delle conclusioni del Consiglio dell’8 novembre 201652 e la dichiarazione comune del 14 ottobre 2014 concernente la fiscalità delle imprese, firmata dai governi dei Paesi membri dell’UE e dal Consiglio federale; n. 1.1.1.2). Segnatamente con l’abrogazione delle norme per le società con statuto speciale e l’introduzione di un patent box conforme ai principi Nexus, le leggi svizzere in materia fiscale sono adeguate allo stato attuale degli standard internazionali garantendo così l’adempimento degli impegni politici assunti. Le maggiori deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo sono ampiamente diffuse nei Paesi membri dell’OCSE e attualmente accettate a livello internazionale.
50 RS 0.652.1 51 RS 651.1
52 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/it/pdf
62
4.3 Subordinazione al freno alle spese
Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., per l’articolo 196 capoverso 1 LIFD e l’articolo 23a capoverso 4 LPFC è richiesto il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, poiché la disposizione comporta una spesa unica di oltre 20 milioni di franchi / nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.
63
Allegato: Figura 5 – Periodo di transizione dall’entrata in vigore il 1° gennaio 2020
64