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Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI a partire dal 2018/ 2019.

Dipartimento federale delle finanze DFF

2° febbraio 2017

Rapporto esplicativo concernente l’intro- duzione dello scambio automatico di in- formazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e territori dell’Ac- cordo SAI a partire dal 2018/2019

1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera . 4

Compendio Oltre ai 38 Stati e territori con cui la Svizzera applica lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2017/2018, il 1° dicembre 2016 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha avviato la consultazione sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni con 21 Stati e territori a partire dal 2018/2019 al fine di ampliare la rete esistente degli Stati partner in tale ambito. Tuttavia, a seguito di sviluppi recenti nell’attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni è necessario completare l’elenco degli Stati e dei territori con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico. In virtù della decisione presa dalla sua assemblea plenaria a Tbilisi all’inizio del mese di novembre 2016, il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) ha stilato un elenco dei potenziali partner di tutti gli Stati e i territori che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni. In questo contesto, il Forum globale ha redatto un elenco di tutti gli Stati che hanno dichiarato di essere interessati a introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera e lo ha recapitato successivamente al nostro Paese. Ne è emerso che numerosi Stati e territori interes- sati all’introduzione dello scambio automatico con la Svizzera né figurano nel progetto posto in consul- tazione il 1° dicembre 2016 né rientrano tra i Paesi con cui sarà attuato lo scambio automatico a partire dal 2017/2018. L’OCSE, il Forum globale e il G20 auspicano che tutti i Paesi impegnatisi a favore dello scambio auto- matico di informazioni lo attuino integralmente al più tardi entro il 2017 (con una prima trasmissione di dati nel 2018). Il margine di manovra a disposizione dei singoli Stati resta ristretto. La Svizzera figura già negli elenchi dei vari Paesi e altri Stati e territori si sono dichiarati interessati all’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il nostro Paese nel quadro dell’annuncio dei potenziali Stati partner. Va osservato che la Svizzera deve già giustificare sul piano internazionale il fatto che introdurrà lo scambio automatico di informazioni con molti Stati partner importanti soltanto nel 2018/2019, ovvero un anno dopo a quanto aveva dichiarato nel 2014 impegnandosi politicamente dinnanzi alla comunità

internazionale. In questo contesto, la Svizzera deve adoperarsi affinché l’impegno di introdurre lo scam- bio automatico di informazioni con nuovi Stati partner sia adempiuto per tempo, rafforzando così la reputazione e l’integrità della piazza finanziaria svizzera nonché la sua concorrenzialità ed evitando di esporsi a pressioni internazionali. Il presente progetto consente di introdurre dal 2018/2019 lo scambio automatico di informazioni con 20 ulteriori Stati e territori che hanno firmato l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Competent Authority Agree- ment, MCAA; Accordo SAI):

  • Stati del G20: Cina, Indonesia, Russia e Arabia Saudita;

  • importanti partner economici e commerciali: Liechtenstein, Colombia, Malaysia ed Emirati arabi uniti;

  • piazze finanziarie: Montserrat, Aruba, Curaçao, Belize, Costa Rica, Antigua e Barbuda, Grenada, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Isole Cook e Isole Marshall. L’attivazione dello scambio automatico con ogni singolo Stato o territorio avviene sulla base di un de- creto federale specifico. L’elenco di questi ulteriori Stati e territori tiene conto degli sviluppi internazionali e politici, in particolare dell’importanza di un’ampia rete di Stati partner adeguati e delle esigenze dell’economia. L’attivazione con questi ulteriori Stati e territori rappresenta un altro passo avanti impor- tante verso l’attuazione dello scambio automatico con quasi tutti gli Stati del G20 e dell’OCSE nonché con numerose piazze finanziarie, contribuendo al consolidamento della parità di condizioni a livello glo- bale (level playing field). La grande maggioranza dei paesi che si sono impegnati a praticare lo scambio automatico di informazioni, segnatamente le altre piazze finanziarie internazionali, hanno incluso questi Stati e territori nelle loro liste. Il progetto si svolge in concomitanza del dossier concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con un’altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019 posto in consultazione il 1° dicembre 2016. L’uno e l’altro saranno riuniti in un solo progetto non appena le rispettive consultazioni giungeranno a termine. Il Consiglio federale dovrà così licenziare nel corso del

2017 un unico messaggio concernente tutti gli Stati e i territori con cui introdurre lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2018/2019.

1 Situazione iniziale

1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni

da parte della Svizzera I presenti avamprogetti di decreti federali concernenti l’introduzione dello scambio automatico di infor- mazioni relative a conti finanziari ai fini fiscali con ulteriori Stati e territori che hanno firmato l’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20141 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di infor- mazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA; Accordo SAI) completano il progetto concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con un’altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019, posto in consultazione il 1° dicembre 2016.2 Da allora la situazione iniziale e i presupposti per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni sono rima- sti inalterati, pertanto è possibile rimandare al rapporto esplicativo del suddetto progetto.3 L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con ulteriori Stati e territori finora non contem- plati dalla Svizzera si prefigge di soddisfare lo standard globale per lo scambio automatico di informa- zioni (standard globale) e a ridurre i rischi per la piazza finanziaria svizzera, rafforzandone la competiti- vità e l’integrità. Per garantire l’applicazione uniforme e corretta dello standard globale da parte di tutti gli Stati e i territori interessati4, il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), affiliato all’OCSE, ha sviluppato una procedura per monitorare l’adempimento degli obblighi. In virtù della decisione presa dalla sua assemblea plenaria a Tbilisi all’inizio del mese di novembre 2016, il Forum globale ha stilato un elenco dei potenziali partner di tutti gli Stati e i territori che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni. In questo contesto, il Forum globale ha redatto un elenco di tutti gli Stati che hanno dichiarato di essere interessati a introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera e lo ha recapitato al nostro Paese alla fine del mese di novembre 2016. Ne è emerso che numerosi Stati e territori interessati all’introduzione dello scambio automatico con la Svizzera né figurano nel progetto posto in consultazione il 1° dicembre 2016 né rien- trano tra i Paesi con cui sarà attuato lo scambio automatico a partire dal 2017/2018.5 Occorre tenere

conto di questi sviluppi avviando un’ulteriore procedura di consultazione per una nuova serie di Stati e territori. La Svizzera deve già giustificare sul piano internazionale il fatto che introdurrà lo scambio au- tomatico di informazioni con molti Stati partner importanti soltanto nel 2018/2019, ovvero un anno dopo a quanto aveva dichiarato nel 2014 impegnandosi politicamente dinnanzi alla comunità internazionale. Non si deve dimenticare che l’attuazione effettiva dello scambio automatico di informazioni costituisce uno dei criteri utilizzati dal G20 per elaborare entro l’estate del 2017 un elenco degli Stati non coopera- tivi.

1.2 Ulteriori attivazioni bilaterali per il 2018/19

Il presente progetto completa l’elenco degli Stati e dei territori oggetto della procedura di consultazione avviata il 1° dicembre 2016 con cui si intende garantire che il Consiglio federale disponga delle opzioni di intervento necessarie. L’elenco degli ulteriori Stati e territori con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni nell’ambito di questo progetto si basa sui criteri definiti dal Consiglio federale nei mandati di negoziazione dell’8 ottobre 2014. Oltre ai criteri stabiliti nello standard globale – ossia l’esistenza della legislazione di attuazione nazionale necessaria per lo scambio automatico di

1 RS 0.653.1 2 Il progetto concerne i seguenti Stati e territori: Argentina, Brasile, India, Messico, Sudafrica, Cile, Israele, Nuova Zelanda, Andorra, Isole Faroer, Groenlandia, Monaco, San Marino, Barbados, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Maurizio, Seychelles, Isole Turks e Caicos e Uruguay. 3 Per i dettagli relativi allo sviluppo e alle modalità di attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni dell’OCSE si rimanda al messaggio concernente l’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione (modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale), FF 2015 4613, e il messaggio relativo all’approvazione dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (Legge federale sullo scambio automa- tico internazionale di informazioni a fini fiscali), FF 2015 4467. Il termine «Stati e territori interessati» si riferisce a tutti gli Stati e i territori che si sono impegnati nei confronti dell’OCSE e del Forum globale ad attuare lo scambio automatico di informazioni al più tardi a partire dal 2017/2018. 5 Lo scambio automatico di informazioni sarà introdotto a partire dal 2017, con un primo scambio dei dati nel 2018, con i se- guenti Stati e territori: tutti i 28 Stati membri dell’UE, Gibilterra compresa, Australia, Islanda, Norvegia, Guernsey, Jersey, Isola di Man, Giappone, Canada e Repubblica di Corea.

informazioni e di un sufficiente livello di confidenzialità e sicurezza dei dati fiscali – i mandati di nego- ziazione prescrivono che in vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni gli Stati partner offrano ai contribuenti adeguate possibilità di regolarizzazione e, se necessario, migliorino l’ac- cesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Materialmente, questi criteri non sono cambiati dall’in- troduzione dello scambio automatico di informazioni con i primi Stati partner. Pertanto è possibile fare riferimento integralmente a quanto è illustrato nel numero 2 del rapporto esplicativo del 1° dicem- bre 2016 concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con un’altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019 (meccanismo di attivazione dello scambio automatico di informazioni; confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati; regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati; accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari). Il presente progetto concerne i seguenti Stati e territori:

  • ulteriori Stati del G20: Arabia Saudita, Cina, Indonesia e Russia;

  • ulteriori partner economici e commerciali importanti: Colombia, Emirati arabi uniti, Liechtenstein e Malaysia;

  • ulteriori piazze finanziarie: Aruba, Antigua e Barbuda, Belize, Costa Rica, Curaçao, Grenada, Isole Cook, Isole Marshall, Montserrat, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia nonché Saint Vincent e Grenadine. Il presente progetto prevede di attuare lo scambio automatico di informazioni con gli Stati e i territori menzionati in virtù dell’Accordo SAI. L’Assemblea federale si esprimerà in merito mediante decreto fe- derale semplice. In concreto, il Parlamento autorizza il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento che gli Stati e i territori interessati devono figurare nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell’Accordo SAI. Al momento della redazione del presente rapporto alcuni di questi Stati e territori non dispongono ancora di tutte le necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni e sod- disfano pertanto solo in parte i requisiti (cfr. n. 3). Alla luce del fatto che la procedura di approvazione svizzera richiede diversi mesi, che lo scambio di dati raccolti nel 2018 può avvenire soltanto nel 2019 e

che nel frattempo gli Stati e i territori possono adottare i miglioramenti necessari, nel contesto interna- zionale odierno è importante che il Consiglio federale abbia la facoltà di attivare tempestivamente lo scambio automatico di informazioni. La decisione definitiva in merito all’attuazione dello scambio auto- matico di informazioni con gli Stati e i territori proposti spetta al Parlamento. Se uno Stato o un territorio non riesce a realizzare entro i termini i miglioramenti richiesti dal Forum globale in fatto di confidenzialità e sicurezza dei dati, l’OCSE prevede che in un primo momento lo scambio automatico di informazioni conformemente allo standard globale sia attuato senza reciprocità. In concreto, questi Stati e territori dovranno fornire le informazioni relative ai conti ma non ne riceveranno fintanto che non avranno raggiunto un livello di confidenzialità e sicurezza dei dati conforme allo stan- dard. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) seguirà attentamente i progressi compiuti dai singoli Stati e territori. Lo scambio automatico di informazioni su base reciproca sarà attivato solo quando il Forum globale avrà convalidato i miglioramenti richiesti. Queste attivazioni bilaterali conformemente all’Accordo SAI non esauriscono l’elenco degli Stati e dei territori con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. Seguiranno infatti altri Stati e territori, tra cui figureranno Paesi firmatari dell’Accordo SAI ma anche Stati che non inten- dono introdurre lo scambio automatico di informazioni in virtù dell’Accordo SAI ma sulla base di un accordo bilaterale. Vari Stati che perseguono l’approccio bilaterale hanno comunicato il loro interesse ad attuare lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera sulla base di un accordo bilaterale specifico. Con questi Paesi sono stati avviati dei colloqui in modo da poter presentare nel corso del 2017 le richieste separate di approvazione dei rispettivi decreti (ad es. Singapore, Hong Kong, Panama e Bahamas). Anche questo genere di accordi deve essere approvato dal Parlamento.

1.3 Protezione dei dati

In sostanza la cooperazione fiscale è ben disciplinata da accordi internazionali che pongono elevati requisiti in materia di confidenzialità e impiego dei dati fiscali (art. 22 Convenzione dell’1.6.20116 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale [Convenzione sull’assistenza amministrativa];

6 RS 0.652.1

sez. 5 Accordo SAI; art. 26 Modello di convenzione dell’OCSE). Tutti gli Stati hanno emanato prescri- zioni specifiche nell’ambito della protezione dei dati fiscali, visto che in generale è riconosciuto che simili dati richiedono particolare protezione. In questo contesto, l’elenco dell’Incaricato federale della prote- zione dei dati e della trasparenza (IFPDT), in cui figurano gli Stati che hanno un livello adeguato di protezione dei dati, funge unicamente da linea guida per stabilire se uno Stato offre garanzie per quanto concerne i dati scambiati sulla base della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Ac- cordo SAI. Per questo motivo, il mancato ottenimento di una decisione di adeguatezza della Commis- sione europea non significa automaticamente che uno Stato non sia dotato dei dovuti meccanismi per una protezione dei dati efficace ai fini dello scambio automatico di informazioni. Inoltre la protezione dei dati in materia di scambio automatico di informazioni non è sostanzialmente diversa da quella prevista nell’ambito dello scambio di informazioni su domanda, seppur l’IFPDT consideri quest’ultima compati- bile con la legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati. Per i Paesi che non figurano nell’elenco pubblicato dall’IFPDT quali Stati con un’adeguata protezione dei dati (ad eccezione del Liechtenstein, gli Stati e i territori del presente progetto non sono contemplati nell’elenco dell’IFPDT), il DFF verifica se le disposizioni in materia di protezione dei dati soddisfano sufficientemente i requisiti per la trasmissione transfrontaliera di dati ai fini dello scambio automatico di informazioni. I risultati di tali accertamenti sono illustrati per ciascuno Stato e territorio nel terzo capitolo del presente rapporto. Oltre all’importanza di verificare l’esistenza di una legislazione in materia di pro- tezione dei dati, occorre sottolineare che il trattamento e l’utilizzazione dei dati da parte delle autorità fiscali devono avvenire unicamente nel quadro normativo delineato dagli accordi internazionali sullo scambio automatico di informazioni. La protezione materiale dei dati è dunque principalmente garantita dalle norme del diritto fiscale. In merito all’attuazione dello scambio automatico di informazioni in virtù dell’Accordo SAI va osservato

che gli Stati membri dell’UE adottano una procedura analoga (la Svizzera si rifà alla legislazione comu- nitaria in materia di protezione dei dati). Essi hanno incluso più volte gli Stati e i territori proposti dal presente progetto nei loro elenchi dei potenziali partner per lo scambio automatico di informazioni. Per l’attivazione dello scambio automatico di informazioni è irrilevante se uno Stato o un territorio non è oggetto di una decisione di adeguatezza della Commissione europea. In riferimento a questi Paesi, gli Stati membri dell’UE hanno dichiarato, nel quadro della procedura di notifica prevista dall’Accordo SAI, che determinati elementi fondamentali della protezione dei dati devono essere rispettati. Al momento, la Svizzera sta esaminando la possibilità di inoltrare simili notifiche.

2 Negoziati sulle dichiarazioni d’intenti

I colloqui sull’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni sulla base dell’Accordo SAI avvengono sotto forma di incontri di lavoro, corrispondenza tramite posta elettronica e teleconferenze tra i rappresentanti degli Stati e dei territori interessati da questo progetto e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). Sulla base della prassi attuale, il DFF cerca di concludere con i principali partner dichiarazioni d’intenti giuridicamente non vincolanti in materia di scambio automatico di informazioni. Strumenti di questo tipo hanno carattere politico e i relativi negoziati consentono di raccogliere informazioni supplementari sugli aspetti determinanti per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni, ad esempio sulla regola- rizzazione del passato, sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati o, se rilevante, sull’accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Né la legislazione svizzera sullo scambio automatico né lo standard globale prevedono la sottoscrizione di simili dichiarazioni d’intenti. La loro legittimità è data dalle condizioni politico-diplomatiche nelle relazioni bilaterali. Inoltre esse non sono soggette all’appro- vazione dell’Assemblea federale, ma possono essere concluse dal Consiglio federale nell’ambito delle proprie competenze generali di cura degli affari esteri conformemente all’articolo 184 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)8. Con i principali Stati partner, oggetto del presente avamprogetto, devono essere negoziate dichiarazioni d’intenti giuridicamente non vincolanti, da concludere prima dell’approvazione del messaggio. In dette

7 RS 235.1 8 RS 101

dichiarazioni, la Svizzera e lo Stato partner interessato dovranno comunicare la volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni in virtù dell’Accordo SAI su base bilaterale a partire dal 2018/2019. Per garantire che quanti più Stati e territori di questo progetto siano inseriti nell’elenco dei partner con cui si intende attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2018/2019, la procedura di consulta- zione è stata avviata già prima della conclusione dei colloqui. Per quanto riguarda gli Stati e territori con i quali non è stata firmata alcuna dichiarazione d’intenti la Svizzera provvederà ad informarli di averli inseriti nell’elenco degli Stati partner nel quadro della procedura di notifica di cui alla sezione 7 dell’Ac- cordo SAI.

3 Informazioni sui singoli Stati partner

3.1 Ulteriori Stati del G20

In quanto membri del gruppo dei 20 principali Paesi industrializzati ed emergenti (G20), la Cina, l’Indo- nesia, la Russia e l’Arabia Saudita hanno la capacità di influenzare in misura considerevole l’organizza- zione della cooperazione economica tra Stati, lo sviluppo del sistema finanziario internazionale e la regolamentazione dei mercati finanziari. Per la Svizzera è quindi importante mantenere buoni rapporti politici con questi Stati, soprattutto alla luce del fatto che il nostro Paese è legato ad essi da rapporti economici molto stretti. Da qui i numerosi accordi conclusi con questi Paesi in diversi settori: commercio, protezione degli investimenti e doppia imposizione. Durante le rispettive presidenze del G20, sia la Cina sia la Russia hanno invitato la Svizzera a partecipare alle riunioni del Finance Track. Sulla base del volume degli scambi commerciali bilaterali, la Cina è il principale partner commerciale della Svizzera in Asia e il terzo più importante dopo l’UE e gli USA. L’Indonesia ha il potenziale per divenire nel corso del XXI secolo una delle principali potenze economiche globali. Dal 2008 l’Indonesia è uno dei sette Paesi prioritari della cooperazione allo sviluppo economico diretta dalla Segreteria di Stato per l’economia (SECO). L’Indonesia è il quinto partner commerciale più importante (dopo Singapore, Thailandia, Ma- laysia e Vietnam) all’interno dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) ed è un mem- bro influente del Forum globale. La Russia ha un mercato significativo con un grande potenziale di crescita e pertanto è un Paese prioritario per la politica economica esterna della Svizzera. Grazie al suo mercato di rilevanza potenziale (elevata quota di esportazioni) e alle condizioni di investimento favore- voli, l’Arabia Saudita è divenuta il secondo più importante partner economico della Svizzera nel Vicino Oriente. Arabia Saudita, Cina, Indonesia e Russia hanno tutte comunicato al Forum globale la volontà di attuare lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera. Alla luce di quanto esposto appare opportuno introdurre lo scambio automatico di informazioni con questi quattro Stati del G20.

3.1.1 Cina

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Cina In seno all’OCSE e al Forum globale la Cina si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di infor- mazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza am- ministrativa è stata firmata il 27 agosto 2013 e per la Cina è in vigore dal 1° febbraio 2016. La Cina ha firmato l’Accordo SAI il 17 dicembre 2015. 9 Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuri- diche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assi- stenza amministrativa e dell’Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è attualmente oggetto di una deliberazione pubblica. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Cina Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Cina. La Svizzera si è espressa in merito ai risultati di questa valutazione e li approva. La Cina ha negoziato con gli USA un accordo intergovernativo FATCA (Intergovernmental Agreement, IGA) secondo il modello 1a (scambio reciproco di dati), non ancora entrato in vigore. Non sono ancora

L’Accordo SAI è effettivo dal momento della firma e non richiede alcuna ratifica. Lo scambio automatico di in- formazioni con uno Stato partner o un territorio viene attivato sulla base della notifica al Segretariato dell’Or- gano di coordinamento dell’Accordo SAI.

disponibili i risultati dell’esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati svolto dall’autorità fiscale americana (Internal Revenue Service; IRS). Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, la Cina offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («compliant»). Tutti gli accordi fiscali firmati dalla Cina contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, la Tax Collection and Admi- nistration Law (art. 8 e 87) prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità. I principi della protezione dei dati in Cina si desumono dai principi generali del diritto civile e del diritto regolante il risarcimento danni. Numerosi atti contengono disposizioni specifiche rilevanti in materia di protezione dei dati (diritto penale, diritto sulla tutela dei consumatori e diritto delle telecomunicazioni). Regolarizzazione del passato in Cina La Cina non ha alcun programma specifico di regolarizzazione dei redditi e dei valori patrimoniali non dichiarati. I contribuenti inadempienti devono versare le imposte dovute comprensive di interessi (0,05 % al giorno applicato sulle imposte dovute) e un’imposta sanzionatoria, decisa caso per caso. In base alla rilevanza penale del comportamento scorretto, è avviato un procedimento penale che prevede in aggiunta una multa o eventualmente una pena detentiva (in particolare in caso di frode fiscale grave o di evasione fiscale). Al momento, l’Amministrazione fiscale cinese sta valutando la possibilità di ade- guare la propria legislazione con l’adozione di una procedura di regolarizzazione del passato. Accesso al mercato Essendo un mercato in crescita, quello cinese rientra tra i mercati target strategici per i fornitori dei servizi finanziari in Asia. Gli istituti finanziari svizzeri sono interessati a partecipare all’apertura dei mer- cati finanziari cinesi. Dal 2013 la Svizzera e la Cina hanno creato le condizioni quadro istituzionali per una piattaforma svizzera del renminbi. Il 21 luglio 2014 la Banca nazionale svizzera (BNS) e la People’s Bank of China (PBoC) hanno sottoscritto un accordo di swap e nel 2015 le autorità cinesi hanno reso noto che la Svizzera possiede una quota di 50 miliardi di RMB nell’ambito del programma RMB Qualified

Foreign Institutional Investor (RQFII). Dal mese di novembre 2015 la PBoC consente inoltre la negozia- zione diretta tra renminbi e franchi sul mercato interbancario cinese. Gli istituti finanziari svizzeri sono interessati anche al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato in Cina. Grazie all’accordo bilaterale di libero scambio, in vigore dal 1° luglio 2014, la Cina e la Svizzera dispongono già di un trattato internazionale nel settore della fornitura transfrontaliera di servizi. Inoltre dal 2013 la Cina e la Svizzera intrattengono un regolare dialogo finanziario in cui sono discussi gli sviluppi dei mercati finan- ziari e le questioni legate all’accesso al mercato.

3.1.2 Indonesia

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Indonesia L’Indonesia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 3 no- vembre 2011 e per l’Indonesia è vigore dal 1° maggio 2015. L’Indonesia ha firmato l’Accordo SAI il 4 giugno 2015. Pertanto l’Indonesia dispone delle basi giuridiche necessarie per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Ac- cordo SAI. L’attuazione nel diritto nazionale avviene con ordinanza presidenziale n. 159/2014 e ordi- nanza esecutiva della Financial Services Authority (OJK Regulation No. 25/2015). Confidenzialità e sicurezza dei dati in Indonesia Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, am- ministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Indonesia. Conseguentemente ha imposto all’Indonesia un piano d’azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestiva- mente. Pertanto, l’Indonesia non soddisfa attualmente tutti i requisiti per lo scambio reciproco di infor- mazioni. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automa- tico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti all’Indonesia pur ottenendo informazioni da quest’ul- tima (si veda il n. 1.2).

L’Indonesia ha negoziato con gli USA un IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco di dati), non ancora entrato in vigore. Non sono ancora disponibili i risultati dell’esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati svolto dall’IRS. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, l’Indo- nesia offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («com- pliant»). Tutti gli accordi fiscali firmati dall’Indonesia contengono una clausola di confidenzialità che cor- risponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, la General Provisions and Tax Procedures Law 1983 (sez. 34 e 41) prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzia- lità. Numerosi atti del diritto indonesiano contengono disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati che soddisfano gli standard internazionali: ad esempio la legge numero 11 del 2008 sull’Electronic In- formation and Transaction (EIT Law) e il regolamento governativo numero 82 del 2012 sull’Implemen- tation of Electronic System and Transaction (GR 82/2012). In virtù della EIT Law si riconosce a una persona il diritto di essere informata su tutti i dati che la riguardano e sul relativo scopo. Questi atti non prevedono tuttavia alcun diritto alla correzione o alla cancellazione dei dati personali. Non è prescritto il consenso degli interessati alla trasmissione dei loro dati. La EIT Law prevede tuttavia un diritto generale di azione per le persone i cui diritti in materia di dati personali sono stati violati. Regolarizzazione del passato in Indonesia In Indonesia è stata approvata la Tax Amnesty Bill (legge n. 11/2016). La legge consente ai contribuenti indonesiani di regolarizzare i propri averi non dichiarati detenuti all’estero senza temere alcun tipo di azione penale. Gli interessati hanno tempo fino alla fine del mese di marzo 2017 per iscriversi. In caso contrario, oltre all’imposta regolare del 30 per cento sarà applicata un’imposta sanzionatoria del 48 per cento. Fino ad ora il programma di regolarizzazione ha fruttato un maggior gettito fiscale pari a 7,4 mi- liardi di dollari (dati aggiornati a novembre 2016). Complessivamente il ministero delle finanze indone- siano prevede ulteriori entrate fiscali per 12,5 miliardi di dollari. Stando alle stime, all’estero sarebbero

detenuti valori patrimoniali indonesiani non dichiarati per oltre 300 miliardi di dollari, in gran parte a Singapore ma anche a Hong Kong, nelle Isole Vergini Britanniche e in Svizzera.

3.1.3 Russia

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Russia In seno all’OCSE e al Forum globale la Russia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 3 novembre 2011 e per la Russia è in vigore dal 1° luglio 2015. La Russia ha firmato l’Accordo SAI il 12 maggio 2016. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. A settembre 2016 è stato pubblicato il disegno di legge Concerning the Introduction of Amendments to Part One of the Tax Code of the Russian Federa- tion (in Connection with the Implementation of the International Automatic Exchange of Financial Ac- count Information and Documentation for International Groups). Una legge modificata a seguito della discussione pubblica dovrebbe entrare in vigore nel primo trimestre del 2017. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Russia Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Russia. Il comitato di esperti ha raccomandato alla Russia di apportare una serie di miglioramenti. Da tali raccomandazioni non è però risultato alcun piano d’azione. La Svizzera si è espressa in merito ai risultati di questa valutazione e li approva. La Russia non ha firmato alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, la Rus- sia offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («com- pliant»). Tutti gli accordi fiscali firmati dalla Russia contengono una clausola di confidenzialità che cor- risponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, la legge fiscale

(art. 32, 35 e 102 della legge federale n. 97-FZ del 2012) e il diritto penale (art. 183) prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità. In Russia la protezione dei dati si basa su numerosi singoli atti rilevanti in materia di protezione dei dati. Il nucleo della legislazione sulla protezione dei dati è costituito dalle leggi della Federazione russa n. 149-FZ del 27 luglio 2006 concernente la protezione delle informazioni e n. 152-FZ del 27 luglio 2006 concernente i dati personali, completate da svariate leggi, ordinanze e direttive aggiuntive. La combina- zione dei diversi atti in materia di protezione dei dati garantisce un’ampia tutela in tutti i settori. Il conte- nuto normativo delle disposizioni sulla protezione dei dati della Federazione russa si orienta ampia- mente allo standard dell’UE (in particolare alla direttiva 95/46/CE) e alla Convenzione 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione dei dati (quest’ultima è stata nel frattempo ratificata e posta in vigore dalla Russia). In materia di protezione dei dati è competente l’Autorità federale di vigilanza per i mass media, le telecomunicazioni e la protezione dei dati (Roskomnadzor). In linea di principio, i gestori delle banche dati devono registrarsi presso l’Autorità di vigilanza per poter raccogliere e trasmettere dati personali. La trasmissione dei dati all’estero è assoggettata allo stesso obbligo di registrazione che vige per la raccolta e la trasmissione dei dati a livello nazionale. Regolarizzazione del passato in Russia In Russia esistono disposizioni generali sulla dichiarazione volontaria unica dei redditi e degli averi non notificati. L’8 giugno 2015 il governo ha deciso di concedere alle persone fisiche e giuridiche residenti in Russia che detengono patrimoni all’estero un’amnistia per i capitali in virtù della quale i fondi rimpa- triati in Russia a seguito di un’autodenuncia non sono tassati a posteriori, senza ricorrere inoltre a ulte- riori provvedimenti di natura penale, fiscale e doganale (legge n. 140-FZ sulla dichiarazione volontaria di capitali e conti bancari da parte dei privati). Ai sensi di tale legge, nell’ambito di un vasto programma di «deoffshorizzazione», i proprietari russi hanno avuto la possibilità di presentare le dichiarazioni fiscali speciali e di far rientrare i loro averi in Russia entro un termine prorogato fino alla fine di giugno 2016.

Poiché il programma garantisce il segreto fiscale assoluto, i dati fiscali pervenuti a seguito delle auto- denunce non sono resi noti e non possono essere utilizzati né per verifiche fiscali né per scopi statistici. Per le dichiarazioni volontarie degli averi detenuti all’estero pervenute successivamente al termine sono applicate imposte sanzionatorie del 20 per cento sulle imposte dovute negli ultimi tre anni. Accesso al mercato La Svizzera intrattiene con la Russia un regolare dialogo finanziario che contempla anche gli aspetti tecnici della collaborazione nel settore finanziario, al fine di rafforzare la certezza del diritto nelle rela- zioni tra i due Paesi.

3.1.4 Arabia Saudita

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Arabia Saudita L’Arabia Saudita si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 29 maggio 2013 e per l’Arabia Saudita è in vigore dal 1° aprile 2016. L’Arabia Saudita ha firmato l’Ac- cordo SAI il 2 novembre 2016. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’in- troduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza ammini- strativa e dell’Accordo SAI. Sono stati presentati i primi progetti legislativi di attuazione nazionale. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Arabia Saudita Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati nell’Arabia Saudita. La Svizzera si è espressa in merito ai risultati di questa valutazione e li approva. L’Arabia Saudita ha negoziato con gli USA un IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco di dati) che non è ancora entrato formalmente in vigore ma che ha già avuto determinati effetti. Non sono ancora disponibili i risultati dell’esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati svolto dall’IRS. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, l’Arabia Saudita offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («com- pliant»). Tutti gli accordi fiscali firmati dall’Arabia Saudita contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, la Income Tax

Law (sez. 59), la Officials Disciplinary Measures Law (sez. 32) e la Civil Minister’s Resolution n. 10800/703 (sez. 12) prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità. Svariate leggi saudite contengono disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati che soddisfano gli standard internazionali (Anti-Cyber Crime Law, Employee Data Protection, Patient Data Protection, Telecom Data Protection). Regolarizzazione del passato in Arabia Saudita In Arabia Saudita vigono due sistemi fiscali diversi: i cittadini e le imprese dell’Arabia Saudita (compresi i cittadini e le imprese degli Stati membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo) versano un’imposta religiosa (zakat). Eventuali regolarizzazioni sono assoggettate alle norme della zakat, in gran parte non codificate. I cittadini e le imprese non sauditi devono versare un’imposta sul reddito o sugli utili. La regolarizzazione unica dei redditi e degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria che prevede multe del 25 per cento sulla differenza tra l’imposta pagata e quella effettivamente dovuta, se tale differenza è dovuta a frode fiscale o a informazioni false fornite dal contribuente. Accesso al mercato La crescita economica con il conseguente incremento patrimoniale, il potenziale per il finanziamento delle infrastrutture e la relativa stabilità politica ed economica fanno dell’Arabia Saudita uno dei mercati più significativi per i fornitori svizzeri di servizi finanziari. Vi è un interesse generale verso l’ampliamento delle possibilità per le attività transfrontaliere e verso una maggiore certezza del diritto per la fornitura di servizi finanziari.

3.2 Ulteriori partner economici e commerciali importanti

La Svizzera intrattiene strette relazioni politiche ed economiche con il confinante Principato del Liech- tenstein. Grazie a numerosi trattati, la Svizzera e il Liechtenstein costituiscono un’area economica e valutaria comune con frontiere aperte. I legami economici tra i due Paesi sono conseguentemente forti. Considerata l’importanza del settore finanziario del Liechtenstein, la Svizzera è interessata a introdurre lo scambio automatico di informazioni. I Paesi economicamente emergenti con mercati significativi, come la Malaysia e la Colombia, acqui- stano una rilevanza crescente a livello globale, pertanto per la Svizzera è importante integrare nella propria rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni anche Paesi di questo tipo non appartenenti al G20 o all’OCSE. L’economia della Colombia cresce costantemente e nel Sudamerica rappresenta il principale mercato in crescita, dopo il Cile. Con gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) la Colombia ha stretto un accordo di libero scambio, in vigore dal 2014. Inoltre, la Svizzera e la Colombia hanno concluso accordi bilaterali nel settore della cooperazione tecnica ed economica, della doppia imposizione e della protezione degli investimenti che disciplinano gli scambi economici tra i due Paesi. La Colombia è diventata uno dei partner commerciali più importanti della Svizzera nel Sudamerica. Dal 2009 la Colombia è inoltre un Paese prioritario per la cooperazione eco- nomica della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nonché per la promozione della pace e l’aiuto umanitario della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). Tra la Malaysia e la Svizzera sussistono relazioni economiche bilaterali solide. In aggiunta la Malaysia offre condizioni economiche favorevoli, oltre a una connessione con il mercato dell’area Asia-Pacifico. Nell’ASEAN, la Malaysia è divenuta il terzo partner commerciale della Svizzera, dopo Singapore e Thailandia. In questo contesto, è opportuno introdurre lo scambio automatico di informazioni con entrambi i Paesi poiché consente alla Svizzera di ampliare la propria rete di Stati partner per lo scambio automatico alla maggioranza degli Stati economicamente rilevanti a livello mondiale. Gli Emirati arabi uniti acquistano rilevanza crescente nella politica economica e finanziaria internazio-

nale pertanto per la Svizzera è importante integrare nella propria rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni anche Paesi non appartenenti al G20 o all’OCSE. I rapporti tra la Svizzera e gli Emirati arabi uniti sono principalmente di natura economica. Assieme agli altri Stati membri dell’AELS e al Consiglio di cooperazione del Golfo, a giugno 2009 la Svizzera e gli Emirati arabi uniti hanno sot- toscritto un accordo di libero scambio, entrato in vigore il 1° luglio 2014. Un Accordo concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti (1998) e una Convenzione per evitare le dop- pie imposizioni (2011) disciplinano gli scambi economici tra i due Paesi. Gli Emirati arabi uniti sono oggi

il principale partner economico della Svizzera nel Vicino Oriente. In questo contesto, è opportuno intro- durre lo scambio automatico di informazioni con gli Emirati arabi uniti poiché consente alla Svizzera di ampliare la propria rete di Stati partner per lo scambio automatico alle principali piazze finanziarie del mondo.

3.2.1 Principato del Liechtenstein

Creazione delle necessarie basi giuridiche nel Principato del Liechtenstein In seno all’OCSE e al Forum globale il Liechtenstein si è dichiarato favorevole allo scambio automatico di informazioni e si è impegnato a introdurlo come early adopter dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 21 novembre 2013 e per il Liechtenstein è in vigore dal 1° dicembre 2016. Il Principato del Liechtenstein ha firmato l’Accordo SAI il 29 novembre 2014. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale (Gesetz vom 5. November 2015 über den in- ternationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen [AIA-Gesetz], Verordnung vom 15. Dezember 2015 über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen [AIA-Verordnung] e Merkblatt betreffend den automatischen Informationsaustausch in Steuersachen zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und Partnerstaaten [AIA-Merkblatt]) è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Confidenzialità e sicurezza dei dati nel Principato del Liechtenstein Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto dal Liechtenstein. Anche il DFF ha esaminato i risultati di questa valutazione e li approva. Il Liechtenstein ha sottoscritto con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco di dati), entrato in vigore il 22 gennaio 2015. Preliminarmente all’accordo, l’IRS aveva valutato il livello di confidenzialità garantito dal Liechtenstein e lo aveva giudicato sufficiente. Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudi- cato ampiamente conforme allo standard internazionale («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Liechtenstein. Quasi tutti gli accordi fiscali conclusi dal Liechtenstein con- tengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A com- plemento di queste disposizioni le leggi Steuergesetz von 2010 (art. 83) e Steueramtshilfegesetz von

2010 (art. 22) nonché il Strafgesetzbuch von 1987 (art. 310) prevedono ulteriori prescrizioni sulla confi- denzialità. Il Liechtenstein dispone di una legislazione completa in materia di protezione dei dati che serve a tute- lare la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento. Con la legge sulla protezione dei dati del 14 marzo 2002 è attuata la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Raccolta del diritto SSE: allegato XI - 5e.01). Regolarizzazione del passato nel Principato del Liechtenstein Solitamente in Liechtenstein l’evasione fiscale è punita soltanto con una multa e – contrariamente alla frode fiscale – non è considerata un reato (analogamente al quadro giuridico svizzero). Il diritto fiscale del Liechtenstein non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione, bensì riconosce a ogni contribuente un’unica volta il diritto di dichiarare volontariamente a posteriori i redditi e gli averi che non sono stati notificati. Oltre alle imposte dovute devono essere corrisposti gli interessi di mora sull’importo fiscale dovuto per gli ultimi cinque anni. In caso di dichiarazione volontaria non sono previste imposte sanzionatorie o sanzioni penali (salvo i casi di frode fiscale).

3.2.2 Colombia

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Colombia In seno all’OCSE e al Forum globale la Colombia si è dichiarata favorevole allo scambio automatico di informazioni e si è impegnata a introdurlo come early adopter dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata dalla Colombia il 23 maggio 2012

e per questo Paese è in vigore dal 1° luglio 2014. La Colombia ha firmato l’Accordo SAI il 29 ottobre 2014. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale (Resolución 000119 del 30.11.2015) è entrata in vigore il 1° gen- naio 2016. Nel quadro dell’introduzione dello standard comune di comunicazione di informazioni, la Co- lombia e la Spagna hanno svolto un progetto pilota sostenuto dalla Banca mondiale e dal Forum globale. Il progetto pilota era incentrato principalmente sulle condizioni quadro giuridiche, sui processi ammini- strativi nonché sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Colombia Nell’ambito della precedente valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati in Colombia, il Forum globale ha predisposto un piano di azione. Nel frattempo la Colombia ha adottato le misure richieste e il comitato di esperti del Forum globale ha rivalutato il nuovo quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Colombia, giudicandolo soddisfacente. La Svizzera ha espresso il proprio parere sui risultati di questa valutazione successiva e li approva. La Colombia ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco di dati), entrato in vigore il 27 agosto 2015. L’IRS non ha ancora inserito la Colombia nell’elenco degli Stati che garantiscono un adeguato livello di confidenzialità e sicurezza dei dati ai fini dello scambio reciproco di informazioni fiscali. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, la Co- lombia offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («com- pliant»). Quasi tutti gli accordi fiscali firmati dalla Colombia contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, l’Estatuto Tributario (art. 583, 693 e 729) nonché il Código Penal Colombiano prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità. La Colombia ha messo a punto norme legislative dettagliate in materia di protezione dei dati personali,

che tengono conto degli standard minimi riconosciuti a livello internazionale per una moderna protezione dei dati. Le disposizioni legislative rilevanti per la protezione dei dati sono contenute nella Ley 1581 del 17 de octubre de 2012 por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Sulla base di tali disposizioni, a tutte le persone viene riconosciuto il diritto di essere infor- mate su tutti i dati che le riguardano, conservati a titolo informativo negli archivi o nelle banche dati sia pubblici che privati. Inoltre è riconosciuto il diritto alla correzione e all’eventuale cancellazione di questi dati. In linea di principio, i dati non possono essere raccolti né trasmessi a terzi senza previo consenso delle persone interessate. La legge prescrive altresì l’istituzione di un’autorità di vigilanza in materia di protezione dei dati. Regolarizzazione del passato in Colombia In occasione della riforma fiscale del 2014, la Colombia ha introdotto un’amnistia fiscale per i valori patrimoniali non dichiarati detenuti all’estero. Ai sensi degli articoli 35–39 della riveduta legge n. 1739, i contribuenti residenti in Colombia hanno tempo fino al 2017 per regolarizzare la loro situazione fiscale. Coloro che effettuano la dichiarazione volontaria nel 2016 dovranno pagare un’imposta una tantum dell’11,5 per cento dei valori patrimoniali non dichiarati, per il 2017 l’imposta una tantum ammonta al 13 per cento. L’amnistia fiscale non si applica ai contribuenti oggetto di indagini da parte delle autorità fiscali colombiane né ai valori patrimoniali provenienti da attività illegali.

3.2.3 Malaysia

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Malaysia In seno all’OCSE e al Forum globale la Malaysia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 25 agosto 2016 e per la Malaysia entrerà in vigore il 1° maggio 2017. L’Accordo SAI è stato sottoscritto il 27 gennaio 2016. Pertanto la Malaysia disporrà di tutte le basi giu- ridiche necessarie per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI nella primavera 2017. La legislazione di attuazione nazionale (Income Tax [Automatic Exchange of Financial Account Information] Rules 2016) è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Malaysia Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Malaysia. Il comitato di esperti ha raccomandato alla Malaysia di apportare una serie di miglioramenti. Da tali raccomandazioni non è però scaturito alcun piano d’azione. La Svizzera si è espressa in merito ai risultati di questa valutazione e li approva. La Malaysia ha negoziato con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco di dati), non ancora entrato formalmente in vigore ma che produce già i suoi effetti. Non sono ancora disponibili i risultati dell’esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati svolto dall’IRS. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, la Ma- laysia offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («com- pliant»). Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Malaysia contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, l’Income Tax Act 1967 (sez. 138) e altri atti del diritto malese prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità. La Malaysia ha sviluppato una legislazione completa in materia di protezione dei dati personali (Perso- nal Data Protection Act 2010 [PDPA], in vigore dal 15.11.2013), che tuttavia vige solo in ambito com- merciale e non nei confronti dello Stato malese. A causa di questo deficit, acquistano maggiore impor- tanza le disposizioni sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati in ambito fiscale e i meccanismi di protezione ivi previsti (in particolare in merito alla comunicazione e alla correzione dei dati). Regolarizzazione del passato in Malaysia Il diritto fiscale malese prevede generalmente la possibilità di una dichiarazione volontaria a posteriori dei redditi e degli averi non notificati, abbinata al pagamento delle imposte dovute e di un’imposta san- zionatoria, il cui importo dipende dal momento della dichiarazione volontaria. A seconda della gravità del reato può essere inflitta una multa o può essere avviato un procedimento penale. L’amnistia fiscale generale introdotta dall’Inland Revenue Board malese ha offerto la possibilità di dichiarare volontaria-

mente a posteriori i redditi e gli averi non notificati entro il 15 dicembre 2016. I contribuenti che presen- tano la denuncia volontaria entro i termini sono esentati dal pagamento delle sanzioni o beneficiano di sanzioni ridotte (reduced penalty rates), a seconda dell’importo dell’imposta dovuta, inoltre non è appli- cata l’imposta maggiorata.

3.2.4 Emirati arabi uniti

Creazione delle necessarie basi giuridiche negli Emirati arabi uniti Gli Emirati arabi uniti non hanno ancora sottoscritto né la Convenzione sull’assistenza amministrativa né l’Accordo SAI, sebbene in seno all’OCSE e al Forum globale si siano impegnati per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni a partire dal 2017, con un primo scambio dal 2018. Tuttavia hanno annunciato di voler sottoscrivere a breve le necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI e hanno presentato le relative richieste all’OCSE. La legislazione di attuazione nazionale è in fase di elaborazione. Confidenzialità, sicurezza dei dati e regolarizzazione del passato negli Emirati arabi uniti Poiché gli Emirati arabi uniti non riscuotono imposte sui redditi, sugli utili e sulla sostanza, si sono di- chiarati come Giurisdizione con la quale non si applica reciprocità in materia di scambio automatico di informazioni. Di conseguenza tra la Svizzera e gli Emirati arabi uniti non si terrà alcuno scambio reci- proco dei dati relativi ai conti finanziari. La Svizzera non fornirà agli Emirati arabi uniti alcuna informa- zione sui conti, pertanto il criterio delle adeguate possibilità di regolarizzazione non ha rilevanza. In merito allo scambio automatico di informazioni, gli Emirati arabi uniti sono ritenuti una Giurisdizione non reciproca, pertanto la valutazione della confidenzialità in riferimento allo scambio automatico di informazioni avviene sulla base di una procedura semplificata decisa dal Forum globale (Confidentiality assessment process for non-reciprocal jurisdictions). La valutazione del Forum globale è ancora in corso, non è dunque possibile esprimersi sull’esito della procedura di verifica. Gli Emirati arabi uniti hanno concluso con gli USA un IGA secondo il modello 1b (scambio non reciproco di dati), non ancora entrato in vigore. A causa della mancanza di reciprocità nello scambio delle infor- mazioni, l’IRS non svolge alcun esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati.

Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, gli Emi- rati arabi uniti offrono un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («compliant»). La maggior parte delle convenzioni fiscali concluse dagli Emirati arabi uniti comprendono una clausola di confidenzialità corrispondente a quella del modello di convenzione dell’OCSE. Oltre a queste disposizioni, la Federal Law 11/2008 (Human Resources in Federal Government; art. 68, 81 e 83) contempla ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità. Accesso al mercato Grazie alla forte crescita della loro economia, alla relativa stabilità politica ed economica e alle condizioni quadro favorevoli alla concorrenza, gli Emirati arabi uniti, e in particolare le zone di libero commercio al loro interno, svolgono per i fornitori svizzeri di servizi finanziari un ruolo significativo come punto di partenza da cui coprire i mercati del Vicino Oriente e i vicini mercati in crescita in Asia e Africa. Le piazze finanziarie degli Emirati arabi uniti fanno dunque parte dei mercati target strategici extraeuropei dei fornitori svizzeri di servizi finanziari e pertanto esiste un sostanziale interesse a conservare e migliorare l’accesso al mercato.

3.3 Ulteriori piazze finanziarie

Per il settore finanziario svizzero è fondamentale la creazione di un level playing field, ragion per cui l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con ulteriori piazze finanziarie è accolta favore- volmente. La scelta di un ulteriore territorio britannico d’oltremare (Montserrat), di due regioni autonome del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao), di singoli Stati dell’America centrale (Belize, Costa Rica), di altri Stati dell’area caraibica (Antigua e Barbuda, Grenada, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine) nonché di singoli Stati nell’area del Pacifico (Isole Cook, Isole Marshall) è motivata dal fatto che detti Stati e territori sono considerati piazze finanziarie importanti a livello settoriale o re- gionale in quanto presentano fattori attrattivi (sistemi di regolamentazione stabili ma flessibili e sistemi fiscali favorevoli). Molti di questi Stati sono esposti alla pressione internazionale dopo essere stati giu- dicati come paradisi fiscali dall’OCSE e dall’UE. Oggi si adoperano per adeguare le loro piazze finan- ziarie ai pertinenti standard internazionali. La maggior parte di loro ha comunicato al Forum globale la volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera. Dal punto di vista del settore finanziario, l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con altre piazze finanziarie favorisce notevoli semplificazioni in relazione agli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione: conformemente alle racco- mandazioni dell’OCSE e al fine di garantire un level playing field, ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del 23 novembre 201610 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali sono con- siderate Giurisdizioni partecipanti tutti gli Stati e i territori che si sono impegnati nei confronti del Forum globale ad attuare lo scambio automatico di informazioni. Conseguentemente, gli istituti finanziari sviz- zeri tenuti alla comunicazione sono esentati dall’obbligo di identificare le persone che esercitano il con- trollo sugli enti di investimento amministrati professionalmente che sono residenti di una Giurisdizione partecipante e di controllare se le persone in questione devono essere oggetto di una dichiarazione.

Poiché tali enti di investimento amministrati professionalmente che sono residenti ii una Giurisdizione partecipante sono considerati come istituti finanziari, devono procedere alle procedure di adeguata ve- rifica e comunicazione per i conti finanziari secondo la norma internazionale e le loro leggi nazionali. L’art. 1 dell’OSAIn è una disposizione transitoria. Per continuare a beneficiare di queste semplificazioni, la conclusione di accordi SAI con questi Stati e territori è necessaria. , Nell’ottica del settore finanziario, la questione dell’accesso al mercato dei suddetti Stati e territori non è rilevante e pertanto non è affrontata nel presente progetto.

3.3.1 Montserrat

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Montserrat In seno all’OCSE e al Forum globale Montserrat si è dichiarata favorevole allo scambio automatico di informazioni e si è impegnata a introdurlo come early adopter dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017. Mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull’assistenza amministrativa applicata

10 RS 653.11

nel Regno Unito è entrata in vigore anche nei territori britannici d’oltremare (per Montserrat il 1.10.2013). Il 29 ottobre 2014 Montserrat ha inoltre firmato l’Accordo SAI. Pertanto dispone delle basi giuridiche necessarie per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’as- sistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale (Tax Information Exchange [Amendment] Act 2015, No. 11 of 2015) è già entrata in vigore. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Montserrat Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, am- ministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto da Montserrat. Conseguente- mente ha imposto a Montserrat un piano d’azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento quindi Montserrat non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reci- proco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti a Montserrat pur ottenendo informazioni da quest’ultima (si veda il n. 1.2). L’8 settembre 2015 Montserrat ha concluso con gli Stato Uniti un IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco di dati), non ancora entrato formalmente in vigore, ma che produce già i suoi effetti. Non sono ancora disponibili i risultati dell’esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati svolto dall’IRS. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, Mon- tserrat offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («com- pliant»). Tutti gli accordi fiscali firmati da Montserrat contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, l’Income and Corporation Tax Act (in particolare la sez. 43) prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità. Montserrat garantisce la tutela dei dati personali e della sfera privata in virtù dei principi di Common Law relativi al trattamento dei dati personali ed è concretizzata nella prassi giudiziaria. Regolarizzazione del passato in Montserrat

Attualmente Montserrat non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione basato sulla dichia- razione volontaria. L’eventuale regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati segue la proce- dura fiscale ordinaria. L’ultima amnistia per l’estinzione dei debiti d’imposta (rinuncia agli interessi, pos- sibilità di pagamenti rateali) risale al 2009.

3.3.2 Aruba

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Aruba In seno all’OCSE e al Forum globale Aruba si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di infor- mazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. Mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull’assistenza amministrativa applicata nel Regno dei Paesi Bassi è entrata in vigore anche nei territori neerlandesi d’oltremare (per Aruba il 1° settembre 2013). Il 29 ottobre 2014 Aruba ha inoltre firmato l’Accordo SAI. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’intro- duzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministra- tiva e dell’Accordo SAI. Sono stati conclusi i progetti per la legislazione di attuazione nazionale. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Aruba Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, am- ministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto da Aruba. Conseguentemente ha imposto ad Aruba un piano d’azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestiva- mente. Al momento quindi Aruba non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti ad Aruba pur ottenendo informazioni da quest’ultima (si veda il n. 1.2). Aruba non ha firmato alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, Aruba offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («compliant»).

Tutti gli accordi fiscali firmati da Aruba contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, la General Tax Ordinance (art. 33) prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità. In Aruba, chi gestisce banche dati contenenti informazioni personali è tenuto, sulla base dell’ordinanza nazionale sui dati personali (Landsverordening Persoonsregistratie), a proteggere queste informazioni dall’accesso di terzi. I dati personali possono essere raccolti, impiegati e resi noti solo se ciò è concilia- bile con lo scopo della banca dati. È vitata la raccolta di dati contraria alla legge, ai buoni costumi e all’ordine pubblico. In linea di principio, per la trasmissione dei dati personali occorre il consenso delle persone interessate. Regolarizzazione del passato in Aruba Attualmente Aruba non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione basato sulla dichiara- zione volontaria. Tuttavia i contribuenti possono denunciare volontariamente a posteriori, in qualsiasi momento, i redditi e gli averi non dichiarati. Oltre all’imposta dovuta, a seconda della gravità dell’illecito devono essere pagate le imposte sanzionatorie il cui importo è stabilito caso per caso. Se il comporta- mento scorretto ha rilevanza penale può essere avviato un procedimento penale (in particolare in caso di frode fiscale grave).

3.3.3 Curaçao

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Curaçao In seno all’OCSE e al Forum globale Curaçao si è dichiarata favorevole allo scambio automatico di informazioni e si è impegnata a introdurlo come early adopter dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017. Mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull’assistenza amministrativa applicata nel Regno dei Paesi Bassi è entrata in vigore anche nei territori neerlandesi d’oltremare (per Curaçao il 1° settembre 2013). Il 29 ottobre 2014 Curaçao ha inoltre firmato l’Accordo SAI. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale (Landsverordening del 17 settembre 2015) è già entrata in vigore. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Curaçao Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, am- ministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto da Curaçao. Conseguente- mente ha imposto a Curaçao un piano d’azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tem- pestivamente. Al momento quindi Curaçao non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informa- zioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti a Curaçao pur ottenendo informazioni da quest’ultima (si veda il n. 1.2). Curaçao ha sottoscritto con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco di dati), entrato in vigore il 3 agosto 2016. Non sono ancora disponibili i risultati dell’esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati svolto dall’IRS. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, Cu- raçao offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («com- pliant»). Quasi tutti gli accordi fiscali firmati da Curaçao contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, la National Ordinance on General National Taxes (art. 65) prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

In Curaçao il Personal Data Protection Act (PDPA) sulla raccolta, sul trattamento e sulla diffusione dei dati personali è entrato in vigore il 1° ottobre 2013. La legge si orienta alla legislazione sulla protezione dei dati dei Paesi Bassi, che attua la direttiva 95/46/CE. In Curaçao, chi gestisce banche dati contenenti informazioni personali è tenuto a proteggere queste informazioni dall’accesso di terzi. La raccolta e la trasmissione dei dati personali sono permesse solo con il consenso delle persone interessate. Inoltre è riconosciuto il diritto alla correzione dei dati da parte degli interessati. La legge prevede altresì un’auto- rità incaricata della protezione dei dati che vigili sul rispetto dei principi in materia e contempla alcune

limitazioni per la trasmissione transfrontaliera dei dati personali verso i Paesi che non prevedono un’ade- guata tutela dei dati. Regolarizzazione del passato in Curaçao Attualmente Curaçao non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione basato sulla dichia- razione volontaria. Tuttavia i contribuenti possono denunciare volontariamente a posteriori, in qualsiasi momento, i redditi e gli averi non dichiarati. Oltre all’imposta dovuta, a seconda della gravità dell’illecito devono essere pagate le imposte sanzionatorie in misura del 15 per cento dei capitali non dichiarati. Se il comportamento scorretto ha rilevanza penale può anche essere avviato un procedimento penale (in particolare in caso di frode fiscale grave).

3.3.4 Belize

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Belize In seno all’OCSE e al Forum globale il Belize si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di infor- mazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza am- ministrativa è stata firmata il 29 maggio 2013 e per il Belize è in vigore dal 1° settembre 2013. Il Belize ha firmato l’Accordo SAI il 30 ottobre 2015. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuri- diche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assi- stenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Il Parlamento di Belize sta attualmente esaminando i progetti legislativi di attuazione nazionale. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Belize Il Forum globale non ha ancora concluso l’esame del quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Belize, pertanto al momento non sono possibili affermazioni in merito. Il Belize non ha firmato alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, il Belize offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («compliant»). Tutti gli accordi fiscali firmati dal Belize contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, l’Income and Business Tax Act (sez. 4 e 95A) prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità. In Belize la protezione della sfera privata è garantita dalla costituzione. Inoltre la Common Law riconosce taluni principi in materia di dati personali che, in combinazione con l’Information Act (2000), possono essere fatti valere dinanzi a un tribunale (diritto alla tutela della confidenzialità e della sfera privata). Regolarizzazione del passato in Belize Attualmente il Belize non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione basato sulla dichiara- zione volontaria. L’eventuale regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria.

3.3.5 Costa Rica

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Costa Rica In seno all’OCSE e al Forum globale la Costa Rica si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata dalla Costa Rica il 1° marzo 2012 ed è in vigore per questo Paese dal 1° agosto 2013. La Costa Rica ha firmato l’Accordo SAI il 4 giugno 2015. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Anche la legislazione di attuazione na- zionale (nuova sez. 106quater e altre modifiche nelle sez. 106bis, 106ter e 115 del Código fiscal) è entrata in vigore. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Costa Rica Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, am- ministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Costa Rica. Conseguentemente

ha imposto alla Costa Rica un piano d’azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempe- stivamente. Al momento quindi la Costa Rica non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di in- formazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti alla Costa Rica pur ottenendo informazioni da quest’ultima (si veda il n. 1.2). La Costa Rica ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco di dati), formalmente non ancora in vigore, ma che produce già i suoi effetti. Non sono ancora disponibili i risultati dell’esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati svolto dall’IRS. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, la Costa Rica offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («com- pliant»). Tutti gli accordi fiscali firmati dalla Costa Rica contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, il Código de Normas y Procedimientos Tributarios (in particolare l’art. 117) prevede ulteriori prescrizioni sulla confi- denzialità. La Costa Rica ha messo a punto norme legislative dettagliate in materia di protezione dei dati personali, che tengono conto degli standard minimi riconosciuti a livello internazionale per una moderna protezione dei dati. Le disposizioni legislative rilevanti per la protezione dei dati sono contenute nella Ley n. 8968 de Proteccíon de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales del 2011. In base alla legge, ogni persona ha il diritto di richiedere informazioni su tutti i dati che la riguardano conservati in archivi o banche dati pubblici o privati. In linea di principio, i dati non possono essere raccolti né tra- smessi a terzi senza previo consenso delle persone interessate. Un’agenzia indipendente con funzioni giudiziali vigila sul rispetto della protezione dei dati. Regolarizzazione del passato in Costa Rica Il diritto fiscale della Costa Rica prevede in generale la possibilità di denunciare volontariamente a po-

steriori i redditi e gli averi non dichiarati. In tal caso occorre pagare l’imposta dovuta oltre agli interessi maturati. Le multe sono ridotte in misura variabile dal 55 all’80 per cento, in base al momento della dichiarazione volontaria. In linea di principio si rinuncia al procedimento penale, salvo i casi di reati gravi (in particolare la frode fiscale grave).

3.3.6 Antigua e Barbuda

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Antigua e Barbuda In seno all’OCSE e al Forum globale Antigua e Barbuda si è impegnata ad attuare lo scambio automa- tico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. Antigua e Barbuda non ha ancora firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa, mentre ha sottoscritto l’Accordo SAI il 30 ottobre 2015. Questo Stato non dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è stata approvata dal Parlamento e prossima- mente sarà pubblicata ufficialmente. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Antigua e Barbuda Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, am- ministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Antigua e Barbuda. Conseguente- mente ha imposto ad Antigua e Barbuda un piano d’azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento quindi Antigua e Barbuda non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti ad Antigua e Barbuda pur ottenendo informazioni da quest’ultima (si veda il n. 1.2). L’8 novembre 2016 Antigua e Barbuda ha negoziato con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco di dati), non ancora entrato formalmente in vigore, ma che produce già i suoi effetti. Non sono ancora disponibili i risultati dell’esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati svolto dall’IRS.

Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, Antigua e Barbuda offre un livello di confidenzialità in materia fiscale ampiamente conforme allo standard inter- nazionale («largely compliant»). Tutti gli accordi fiscali firmati da Antigua e Barbuda contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, l’Income Tax Act (in particolare la sez. 4) prevede ulteriori prescrizioni sulla confi- denzialità. In Antigua e Barbuda la tutela dei dati personali e della sfera privata è garantita dai principi di Common Law relativi al trattamento dei dati personali ed è concretizzata nella prassi giudiziaria. Regolarizzazione del passato in Antigua e Barbuda Attualmente Antigua e Barbuda non prevedono alcun programma specifico di regolarizzazione basato sulla dichiarazione volontaria. L’eventuale regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria.

3.3.7 Grenada

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Grenada In seno all’OCSE e al Forum globale Grenada si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. Grenada non ha ancora firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa, mentre ha sottoscritto l’Accordo SAI il 30 ottobre 2015. Questo Paese non dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è attualmente oggetto di una deliberazione pubblica. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Grenada Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, am- ministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Grenada. Conseguentemente ha imposto a Grenada un piano d’azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestiva- mente. Al momento quindi Grenada non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti a Grenada pur ottenendo informazioni da quest’ultima (si veda il n. 1.2). Grenada ha sottoscritto con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco dei dati), non ancora entrato formalmente in vigore, ma che produce già i suoi effetti. Non sono ancora disponibili i risultati dell’esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati svolto dall’IRS. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, Gre- nada offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («com- pliant»). Tutti gli accordi fiscali firmati da Grenada contengono una clausola di confidenzialità che corri- sponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, l’Income Tax Act (sez. 6) e il Mutual Exchange of Information on Taxation Matters Act (sez. 12 e 13) prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità. In Grenada la tutela della confidenzialità e della sfera privata è garantita dai principi di Common Law

relativi al trattamento dei dati personali ed è concretizzata nella prassi giudiziaria. Regolarizzazione del passato in Grenada Attualmente Grenada non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione basato sulla dichia- razione volontaria. L’eventuale regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati segue la proce- dura fiscale ordinaria. L’ultima amnistia fiscale risale al 2008.

3.3.8 Saint Kitts e Nevis

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Saint Kitts e Nevis In seno all’OCSE e al Forum globale Saint Kitts e Nevis si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 25 agosto 2016 ed è in vigore per Saint Kitts e Nevis dal 1° dicembre

2016. L’Accordo SAI è stato firmato il 25 agosto 2016. Saint Kitts e Nevis dispone dunque delle neces- sarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Conven- zione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale (Com- mon Reporting Standard [Automatic Exchange of Financial Account Information] Act, 2016) è stata approvata dal Parlamento nel mese di dicembre 2016 e nel frattempo è entrata in vigore. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Saint Kitts e Nevis Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, am- ministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Saint Kitts e Nevis. Conseguente- mente ha imposto a Saint Kitts e Nevis un piano d’azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento quindi Saint Kitts e Nevis non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti a Saint Kitts e Nevis pur ottenendo informazioni da quest’ultimo (si veda il n. 1.2). Saint Kitts e Nevis ha sottoscritto con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco di dati), entrato in vigore il 28 aprile 2016. L’IRS non ha ancora inserito Saint Kitts e Nevis nell’elenco degli Stati che garantiscono un adeguato livello di confidenzialità e sicurezza dei dati ai fini dello scambio reciproco di dati fiscali. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, Saint Kitts e Nevis offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («compliant»). Tutti gli accordi fiscali firmati dal Saint Kitts e Nevis contengono una clausola di confi- denzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, il Confidential Relationships Act 1985 prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità. La tutela della confidenzialità e della sfera privata in Saint Kitts e Nevis è garantita dai principi di Com- mon Law relativi al trattamento dei dati personali. Il disegno per un Privacy and Personal Data Protection

Act (2012) non è stato ancora approvato dal Parlamento. Il disegno di legge si orienta ai modelli di legge del Commonwealth of Nations (Privacy Bill e Protection of Personal Information Bill), ispirati agli stan- dard dell’OCSE e dell’UE. Regolarizzazione del passato in Saint Kitts e Nevis Attualmente Saint Kitts e Nevis non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione basato sulla dichiarazione volontaria. L’eventuale regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria.

3.3.9 Santa Lucia

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Santa Lucia In seno all’OCSE e al Forum globale Santa Lucia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 21 novembre 2016 ma per Santa Lucia non è ancora entrata in vigore. Santa Lucia ha firmato l’Accordo SAI il 30 ottobre 2015. Al momento questo Paese non dispone dunque di tutte le necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. I disegni relativi alla legislazione di attuazione nazionale sono attualmente dibattuti in Parlamento. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Santa Lucia Il Forum globale non ha ancora concluso l’esame del quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Santa Lucia, pertanto al momento non sono possibili afferma- zioni in merito. Il 19 novembre 2015 Santa Lucia ha negoziato con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco di dati), entrato in vigore il 1° settembre 2016. Precedentemente all’accordo, l’IRS ha esami- nato la confidenzialità in Saint Lucia giudicandola soddisfacente.

Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, Santa Lucia offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («com- pliant»). Tutti gli accordi fiscali firmati da Santa Lucia contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, l’Income Tax Act comprende altre prescrizioni (sez. 6, 7 e 139) sulla confidenzialità. La tutela dei dati personali e della sfera privata in Santa Lucia è garantita dai principi di Common Law relativi al trattamento dei dati personali. Il disegno per un Privacy and Data Protection Act (2007) non è stato ancora approvato dal Parlamento. Il campo di applicazione del disegno di legge comprende sia il settore pubblico sia quello privato. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati personali è limitata allo scopo della raccolta dei dati e le persone interessate hanno ampi diritti in materia di informazione e partecipazione (ad es. il diritto alla correzione dei dati). Un’autorità di vigilanza ha il compito di verificare il rispetto dei principi di protezione dei dati. Regolarizzazione del passato in Saint Lucia Nel mese di ottobre 2016, il governo di Santa Lucia ha deciso un’amnistia fiscale generale. Il programma di dichiarazione volontaria sarà presumibilmente applicabile per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 28 febbraio 2018 e consentirà ai contribuenti di denunciare su base volontaria gli averi fino ad allora non dichiarati. Nell’ambito di questa amnistia il governo rinuncerà alle sanzioni, agli interessi e agli altri oneri dovuti fino alla fine del 2014 o del 2015, a seconda del tipo di imposta.

3.3.10 Saint Vincent e Grenadine

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Saint Vincent e Grenadine In seno all’OCSE e al Forum globale il Saint Vincent e Grenadine si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. Saint Vincent e Grenadine ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 25 agosto 2016 ed è in vigore per questo Paese dal 1° dicembre 2016. Saint Vincent e Grenadine ha firmato l’Accordo SAI il 30 agosto 2015. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Nel frattempo la legislazione di attuazione nazionale (cap. 435 dell’Income Tax Act) è entrata in vigore. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Saint Vincent e Grenadine Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, am- ministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Saint Vincent e Grenadine. Con- seguentemente ha imposto a Saint Vincent e Grenadine un piano d’azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento quindi Saint Vincent e Grenadine non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti a Saint Vincent e Grenadine pur ottenendo informazioni da quest’ultimo (si veda il n. 1.2). Saint Vincent e Grenadine ha sottoscritto con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco di dati), entrato in vigore il 13 maggio 2016. L’IRS non ha ancora inserito Saint Vincent e Grenadine nell’elenco degli Stati che garantiscono un adeguato livello di confidenzialità e sicurezza dei dati ai fini dello scambio reciproco di dati fiscali. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, Saint Vincent e Grenadine offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard interna- zionale («compliant»). Tutti gli accordi fiscali firmati Saint Vincent e Grenadine contengono una clausola

di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste di- sposizioni, il Financial Services Authority Act (sez. 17), l’International Co-operation (Tax Information Exchange Agreements) Act (sez. 14) e l’Income Tax Act (sez. 7) prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità. Saint Vincent e Grenadine dispone di una propria legislazione specifica in materia di protezione dei dati. Il Privacy Act 2003 si basa sulle direttive dell’OCSE e disciplina la raccolta, il trattamento, la pubblica-

zione e la diffusione dei dati personali – limitatamente allo scopo della banca dati – da parte dell’ammi- nistrazione pubblica. Le persone interessate hanno ampi diritti in materia di informazione e partecipa- zione (ad esempio il diritto alla correzione dei dati). Regolarizzazione del passato in Saint Vincent e Grenadine Attualmente Saint Vincent e Grenadine non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione basato sulla dichiarazione volontaria. L’eventuale regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria. L’ultima amnistia fiscale completa risale al 2012.

3.3.11 Isole Cook

Creazione delle necessarie basi giuridiche nelle Isole Cook In seno all’OCSE e al Forum globale le Isole Cook si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. Le Isole Cook hanno firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 28 ottobre 2016 ma non è ancora stata posta in vigore. L’Accordo SAI è stato firmato il 30 ottobre 2015. Queste Isole non dispongono dunque ancora di tutte le necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Sono stati allestiti i primi progetti legi- slativi di attuazione nazionale. Confidenzialità e sicurezza dei dati nelle Isole Cook Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, am- ministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati nelle Isole Cook. Conseguentemente ha imposto alle Isole Cook un piano d’azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempe- stivamente. Al momento quindi le Isole Cook non soddisfano i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di in- formazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti alle Isole Cook pur ottenendo informazioni da quest’ultimo (si veda il n. 1.2). Le Isole Cook non hanno concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non sono state sottoposte alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS. Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, le Isole Cook offrono un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («com- pliant»). Tutti gli accordi fiscali firmati dalle Isole Cook contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, l’Income Tax Act (sez. 7 e 86) nonché l’Official Information Act 2008 (sez. 6) prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità. L’Official Information Act 2008 comprende principi rilevanti in materia di protezione dei dati come l’ac-

cesso da parte delle persone interessate ai loro dati nonché il diritto alla loro correzione. Regolarizzazione del passato nelle Isole Cook Attualmente le Isole Cook non prevedono alcun programma specifico di regolarizzazione basato sulla dichiarazione volontaria. L’eventuale regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria.

3.3.12 Isole Marshall

Creazione delle necessarie basi giuridiche nelle Isole Marshall In seno all’OCSE e al Forum globale le Isole Marshall si sono impegnate ad attuare lo scambio auto- matico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’as- sistenza amministrativa è stata firmata dalle Isole Marshall il 22 dicembre 2016 ed entrerà in vigore il 1° aprile 2017. Le Isole Marshall hanno firmato l’Accordo SAI il 30 ottobre 2015. In tal modo disporranno delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI nella primavera 2017. Nel frattempo la legislazione di attuazione nazionale (Automatic Exchange of Financial Account Information Act 2016) è entrata in vigore.

Confidenzialità e sicurezza dei dati nelle Isole Marshall Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, am- ministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati nelle Isole Marshall. Conseguente- mente ha imposto alle Isole Marshall un piano d’azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento quindi Ie Isole Marshall non soddisfano i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automa- tico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti alle Isole Marshall pur ottenendo informazioni da quest’ultimo (si veda il n. 1.2). Le Isole Marshall non hanno concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non sono state sottoposte alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS. Nel quadro dell’esame dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha valutato il livello di confidenzialità in ambito fiscale nelle Isole Marshall ritenendolo parzialmente conforme («partially compliant») poiché, contrariamente al principio di specialità, le informazioni sulle imprese contenute nelle domande sono state trasmesse all’autorità di registrazione. Tutti gli accordi fiscali firmati dalle Isole Marshall contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, l’Income Tax Act 1989 (§ 136) comprende altre pre- scrizioni sulla confidenzialità. Nelle Isole Marshall la tutela della sfera privata è sancita nella costituzione. I contenuti rilevanti in ma- teria di protezione dei dati si concretizzano nella prassi giudiziaria. Regolarizzazione del passato nelle Isole Marshall Attualmente le Isole Marshall non hanno un programma specifico di regolarizzazione basato sulla di- chiarazione volontaria. L’eventuale regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati segue la pro- cedura fiscale ordinaria.

4 Valutazione

Proponendo di ampliare la rete degli Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informa- zioni, il presente progetto è in linea con la strategia del Consiglio federale, la quale mira ad attuare le prescrizioni internazionali in ambito di diritto fiscale, al fine di rafforzare la reputazione e l’integrità della piazza finanziaria svizzera nonché la sua competitività a livello internazionale. I recenti sviluppi in seno all’OCSE e al Forum globale mostrano che gli Stati e i territori – compresi centri finanziari come Regno Unito, Lussemburgo e Liechtenstein – che si sono impegnati ad applicare lo standard globale, ampliano speditamente la propria rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. La Svizzera deve agire di conseguenza e ridurre il rischio di doversi giustificare nei confronti dell’OCSE e del G20. Con l’avvio della procedura di consultazione che ha per oggetto nuovi potenziali Stati partner, il Consi- glio federale garantisce che a tempo debito la Svizzera sarà in grado di attivare lo scambio automatico di informazioni con i Paesi e gli Stati partner che hanno dichiarato di essere interessati ad introdurre lo scambio automatico con il nostro Paese e che soddisfano i requisiti del relativo standard globale. In virtù di queste attivazioni bilaterali, nel 2019 sarà possibile un primo scambio di informazioni relative ai conti. Fino ad allora numerosi Stati e territori avranno già raccolto prime esperienze pratiche in materia. Inoltre, gli Stati e i territori che al momento della redazione del presente rapporto non soddisfano ancora tutti i requisiti dello standard globale avranno adottato le misure necessarie e queste saranno state convali- date dal Forum globale. In caso di approvazione da parte del Parlamento, il Consiglio federale potrà provvedere alle eventuali notificazioni in merito all’attuale stato di attuazione dello standard globale. Qualora il Consiglio federale giunga alla conclusione che uno Stato partner o un territorio non soddisfi i requisiti dello scambio automatico di informazioni su base reciproca, ha comunque la possibilità – prima del primo scambio di dati previsto per settembre 2019 – di cancellarlo dalla notifica che la Svizzera deve inoltrare all’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI, anche dopo che il Parlamento ha approvato il

rispettivo decreto federale. Tale procedura potrebbe essere adottata ad esempio nel caso in cui uno

Stato non abbia raccolto alcuna informazione relativa ai conti nel periodo convenuto e dunque non sarebbe in grado di garantire la reciprocità prescritta dallo standard11. Qualora uno Stato partner disponga di un quadro giuridico adeguato, ma al momento dello scambio di dati non offra o non offra più le garanzie necessarie in materia di confidenzialità (ad es. a seguito della mancanza di un monitoraggio efficace delle raccomandazioni formulate dal Forum globale), in ottempe- ranza allo standard globale, lo scambio di dati avviene su base non reciproca fino a quando lo Stato partner avrà attuato le misure necessarie. In tal caso la Svizzera ottiene informazioni da questo Stato senza doverne trasmettere a sua volta (cfr. n 1.2).

5 Commento agli articoli dei decreti federali

I decreti federali del presente progetto contemplano le disposizioni illustrate di seguito. Art. 1 Con il presente articolo l’Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI che gli Stati e territori del presente progetto devono fi- gurare nell’elenco dei Paesi con i quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). L’Assemblea federale delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni devono essere scambiate (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla messa in vigore delle leggi federali. Art. 2 L’atto che autorizza il Consiglio federale a iscrivere uno Stato nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni non stabilisce norme di diritto e deve quindi essere redatto sotto forma di decreto federale e non di legge (art. 163 cpv. 2 Cost.). Conformemente all’articolo 39 LSAI, l’Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice l’inclusione di uno Stato nell’elenco dell’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f Accordo SAI, ovvero non sottostà a referendum facoltativo.

6 Ripercussioni finanziarie, organizzative e sull’effettivo

del personale Si fa riferimento a quanto illustrato in merito nel rapporto esplicativo concernente il progetto per l’intro- duzione dello scambio automatico di informazioni con un’altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019.

7 Coordinamento dell’attuazione con i relativi responsabili

Si fa riferimento a quanto illustrato in merito nel rapporto esplicativo concernente il progetto per l’intro- duzione dello scambio automatico di informazioni con un’altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019.

8 Tempo necessario per l’attuazione a livello cantonale

Si fa riferimento a quanto illustrato in merito nel rapporto esplicativo concernente il progetto per l’intro- duzione dello scambio automatico di informazioni con un’altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019.

Va inoltre osservato che la sezione 3 dell’Accordo SAI prevede che l’obbligo di scambiare informazioni per un anno civile si applica unicamente se gli Stati e i territori interessati sono dotati di una legislazione che prevede la trasmissione di informazioni per tale anno civile conforme alle prescrizioni dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni.

9 Ripercussioni economiche

Si fa riferimento a quanto illustrato in merito nel rapporto esplicativo concernente il progetto per l’intro- duzione dello scambio automatico di informazioni con un’altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019.

10 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è in linea con l’indirizzo politico 1 «La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità» e in particolare all’obiettivo 2 «La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazio- nale sostenendo così la propria competitività» contenuti nel messaggio del 27 gennaio 2016 del Consi- glio federale sul programma di legislatura 2015–2019.

11 Aspetti giuridici

11.1 Costituzionalità

In ragione della loro natura politica e programmatica, le dichiarazioni d’intenti costituiscono degli stru- menti internazionali giuridicamente non vincolanti che non devono sottostare all’approvazione dell’As- semblea federale ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. e possono essere conclusi dal Consiglio federale nel quadro della sua competenza generale di gestione degli affari esteri secondo l’articolo 184 capoverso 1 Cost.. Per contro, gli avamprogetti di decreto federale che autorizzano il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento che i Paesi interessati dal presente progetto devono figurare nell’elenco degli Stati e territori con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). Gli avampro- getti di decreto federale si fondano sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confedera- zione la competenza negli affari esteri.

11.2 Conformità con il diritto internazionale

Con diversi Stati partner citati nel presente progetto la Svizzera ha già concluso convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) o accordi sullo scambio di informazioni in ambito fiscale (TIEA). Le CDI sono accomunate dal fatto di limitare i diritti di imposizione della Svizzera e dei suoi Stati partner allo scopo di evitare le doppie imposizioni. Di regola esse contengono anche una clausola concernente lo scambio di informazioni su domanda. Anche i TIEA prevedono una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda in materia fiscale. Stato Tipo di accordo In vigore dal Cina CDI 15 novembre 2014 Indonesia CDI 24 ottobre 1989 Russia CDI 9 novembre 2012 Liechtenstein CDI 22 dicembre 2016 Colombia CDI 11 settembre 2011 Malaysia CDI 8 gennaio 1976 Emirati arabi uniti CDI 21 ottobre 2012 Montserrat CDI 23 febbraio 19551 Belize CDI 23 febbraio 19551 TIEA 10 agosto 2015 Antigua e Barbuda CDI 23 febbraio 19551 Grenada CDI 23 febbraio 19551 TIEA 19 maggio 2015 Saint Kitts e Nevis CDI 23 febbraio 19551 Santa Lucia CDI 23 febbraio 19551 Saint Vincent e Grenadine CDI 23 febbraio 19551

1 Estensione della precedente CDI con il Regno Unito a questi Stati e territori.

Con l’Arabia Saudita, la Costa Rica, le Isole Cook e le Isole Marshall non sussistono attualmente accordi fiscali su base bilaterale12. Aruba e Curaçao sono escluse dal campo di validità della CDI conclusa con i Paesi Bassi. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica le CDI e i TIEA esistenti tra la Svizzera e ciascuno degli Stati e territori interessati dal presente progetto. La Svizzera e questi Paesi potranno effettuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’Accordo SAI e dell’attivazione bilaterale. La Convenzione sull’assistenza amministrativa costituisce inoltre una base giuridica per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio di informazioni spontaneo in conformità con lo standard dell’OCSE. Con la Convenzione sull’assistenza amministrativa il gruppo di Stati con cui scambiare su domanda informazioni di natura fiscale si allarga notevolmente.

11.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 Cost., gli atti che non contengono norme di diritto sono emanati sotto forma di decreto federale. Secondo l’articolo 39 LSAI l’Assemblea federale approva l’in- clusione di uno Stato nell’elenco dell’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f Accordo SAI me- diante decreto federale semplice, il quale non sottostà a referendum facoltativo.

Con l’Arabia Saudita è stata parafata una CDI nel 2016, mentre con la Costa Rica nel 2006.

Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI a partire dal 2018/ 2019. | Lexipedia | Lexipedia