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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

27.04.2018

Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all’ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2020-2024

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019

Riferimento/Numero d'incarto: R084-1216

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione Accordi programmatici 2020−2024

Indice 1 Situazione iniziale ........................................................................................................... 3 2 Commento alle singole disposizioni ................................................................................ 3 2.1 Modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque ................................................ 3 2.2 Modifica dell’ordinanza sulle foreste ........................................................................ 4 3 Rapporto con il diritto internazionale ............................................................................... 4 4 Ripercussioni .................................................................................................................. 5 4.1 Ripercussioni per la Confederazione ....................................................................... 5 4.2 Ripercussioni per i Cantoni ...................................................................................... 5 4.3 Altre ripercussioni .................................................................................................... 5

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1 Situazione iniziale

Dal 2008 la Confederazione attua la propria politica di sovvenzionamento nel settore ambientale mediante accordi programmatici con i Cantoni, in cui le parti fissano congiuntamente gli obiettivi ambientali da raggiungere e i sussidi messi a disposizione a tal fine dalla Confederazione. La Confederazione garantisce la gestione strategica e orienta l’adempimento dei compiti mediante la definizione di obiettivi, mentre i Cantoni stabiliscono come intendono raggiungere concretamente gli obiettivi definiti. Per il periodo programmatico corrente (2016 – 2019) la Confederazione e i Cantoni hanno stipulato 250 accordi programmatici per un totale di 977 milioni di franchi. Gli accordi programmatici (AP) sono stipulati di norma per la durata di quattro anni. Secondo l’articolo 5 capoverso 5 dell’ordinanza sulle finanze della Confederazione del 5 aprile 2006 (OFC; RS 611.01), di regola entro sei mesi dall’adozione del messaggio sul programma di legislatura, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un messaggio separato sugli impegni di credito e gli accordi programmatici. Finora, la domanda relativa ai crediti d’impegno per gli accordi programmatici veniva sempre inoltrata alcuni mesi prima dell’approvazione del messaggio relativo al piano di legislatura. L’armonizzazione temporale tra i crediti d’impegno per gli accordi programmatici e il piano finanziario di legislatura può essere garantita nel modo più semplice stabilendo per una sola volta dei periodi programmatici di cinque anni (2020- 2024). Per poter adempiere le disposizioni legali dell’ordinanza sulle finanze della Confederazione, il prossimo periodo programmatico avrà una durata convenuta di cinque anni (2020-2024). Le basi legali che attuano questi accordi programmatici per il prossimo quarto periodo programmatico (2020 – 2024) necessitano soltanto di alcuni adeguamenti minimi. Solamente il settore delle acque e quello delle foreste richiedono una piccola modifica al’interno delle disposizioni transitorie.

2 Commento alle singole disposizioni

2.1 Modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque

Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, capoverso 3 Oggi l’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) prevede che a partire dal 2020 l’ammontare delle indennità sia determinato tenendo conto della lunghezza del tratto rivitalizzato e della larghezza del fondo dell’alveo del corso d’acqua interessato. A tal fine, il 1° giugno 2011, all’entrata in vigore della disposizione, era stato previsto un futuro finanziamento di progetti di rivitalizzazione mediante prezzi standard per unità di prestazione (ossia p. es.

5000 CHF per metro lineare di corso d’acqua con una larghezza di 10-15 m). Per

l’elaborazione dei prezzi standard era sembrato sufficiente all’epoca stabilire un periodo di transizione fino al 2016, ma nel frattempo tale periodo ha dovuto essere prorogato fino a fine 2019 nel quadro dell’ordinanza del 28 gennaio 2015 che adegua ordinanze in materia ambientale, in particolare in relazione agli accordi programmatici del periodo programmatico 2016-2019. Si è tuttavia dovuto constatare che a tutt’oggi non si dispone di una quantità sufficiente di dati relativi a progetti completati per poter elaborare i prezzi standard. Attualmente vengono rilevati i necessari dati aggiuntivi presso i Cantoni, che saranno in seguito analizzati. Per questo motivo, la disposizione transitoria di cui al capoverso 3 sarà prorogata di altri cinque anni fino al 31 dicembre 2024 (un periodo programmatico). Inoltre, anche l’ammontare delle indennità continuerà a essere stabilito in funzione dell’entità delle misure. Il principio secondo cui le indennità sono stabilite in funzione dell’importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque e dell’efficacia delle misure stesse (art. 62b 3/5

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cpv. 3 della legge sulla protezione delle acque; OPAc; RS 814.20), resta però rispettato: ai progetti con un maggior spazio riservato alle acque, con un buon rapporto costi-benefici e con grandi benefici per le attività di svago sono infatti versati contributi più elevati (criteri di cui all’art. 54b cpv. 1 lett. c–e OPAc). In tal modo viene mantenuto l’incentivo ad aumentare l’efficienza delle misure di rivitalizzazione dei corsi d’acqua.

2.2 Modifica dell’ordinanza sulle foreste

Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016, capoverso 2 Per migliorare la redditività della gestione forestale, l’articolo 43 capoverso 1 lettera j dell’ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01) prevede che l’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti di adattamento o di ripristino di strutture di raccordo sia stabilito in base al numero di ettari di superficie forestale raccordata. Questa disposizione è stata introdotta in occasione della revisione dell’articolo 38a della legge forestale ed è in vigore dal 1° gennaio 2017. Poiché al momento della decisione del Parlamento non erano disponibili le basi tecniche necessarie alla determinazione degli aiuti finanziari globali all’ettaro conformemente all’articolo 43 capoverso 1 lettera j OFo, nel capoverso 2 dell’OFo è stata inserita la disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016. Secondo questa disposizione, l’ammontare degli aiuti finanziari continuerà a essere stabilito in base all’entità e alla qualità dei provvedimenti. Da un esame tecnico eseguito negli anni 2016/2017 è emerso che la determinazione degli aiuti finanziari globali all’ettaro volti alla promozione – basata sulle prestazioni – di strutture di raccordo forestali sembra essere per principio possibile, ma che occorre più tempo del previsto per approfondirne le basi tecniche e pratiche. Nell’ambito dell’emanazione della disposizione transitoria, da un lato è stato trascurato il fatto che i tempi di preparazione dei prossimi periodi quinquennali della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) siano ormai molto brevi, motivo per cui è stato necessario svolgere la consultazione esterna già nel primo semestre 2018. Dall’altro, l’esperienza con altri ambiti della NPC mostra che è molto utile, ma anche dispendioso in termini di tempo, coordinare e concordare valori di riferimento tra servizi federali e coinvolgere i Cantoni e altri interessati in un approccio partecipativo. Per questi motivi la disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016 capoverso 2 sarà prorogata fino al 31 dicembre 2024.

3 Rapporto con il diritto internazionale

Il presente avamprogetto non ha ripercussioni sul diritto internazionale.

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4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il presente avamprogetto non ha ripercussioni finanziarie e a livello di personale dirette per la Confederazione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

La proroga delle due disposizioni transitorie permette ai Cantoni di continuare i rilevamenti e le analisi dei dati necessari all’adeguamento delle ordinanze vigenti. I lavori tecnici e pratici avviati potranno essere continuati e conclusi entro il termine prorogato di cinque anni. Non sono previste ulteriori ripercussioni finanziarie o a livello di personale.

4.3 Altre ripercussioni

Non sono previste altre ripercussioni.

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