Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio
Dipartimento federale di giustizia e polizia Segreteria di Stato della migrazione SEM Ufficio federale di polizia fedpol
Rapporto esplicativo
sul recepimento e la trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d’informazione Schengen (SIS) «Sviluppi dell’acquis di Schen- gen»
Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio
Febbraio 2019
3 Modifica della legge sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (secondo 4.1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (regolamenti [UE] n. 2018/1862, n. 2018/1861 4.2 Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata 5.1.1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema
d’informazione Schengen (SIS) (regolamenti [UE] 2018/1862, 2018/1861 e 2018/1860) 5.1.2 Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata sulle 5.2.1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema 6.1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (regolamenti [UE] 2018/1862, 2018/1861 e 6.2 Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (SIMIC) e allestimento di una statistica ampliata sulle decisioni di 7.1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (regolamenti [UE] 2018/1862, 2018/1861 e
1 Introduzione
Il rapporto esplicativo verte su due avamprogetti: il primo riguarda la trasposizione del pacchetto di riforme concernente il sistema d’informazione Schengen (SIS, cfr. n. 2), e il secondo una modifica della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)1. La LSISA è adattata affinché le espulsioni giudiziarie ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP) oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare (CPM) siano registrate nel sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (SIMIC) e affinché sia allestita una statistica completa sui rimpatri dei cittadini di Stati terzi e di quelli europei (cfr. n. 3).
2 Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme
concernente il SIS (primo avamprogetto)
2.1 Punti essenziali dell’avamprogetto
2.1.1 Situazione iniziale
Con l’Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comu- nità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo svi- luppo dell'acquis di Schengen (Accordo d’associazione a Schengen, AAS), la Svizzera si è in linea di massima impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto normativo si svolge secondo una procedura speciale che prevede la notifica dello sviluppo da parte degli organi dell’UE responsabili e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera. Il 28 novembre 2018, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato un pacchetto di riforme costituito da tre regolamenti il cui scopo è sviluppare sotto il profilo tecnico e materiale il sistema d’informazione Schengen (SIS II)3. Il pacchetto di riforme modifica e completa gradual- mente, durante un periodo di transizione, le attuali basi legali del SIS II, fino a sostituirle definitiva- mente al momento, stabilito dalla Commissione europea, della messa in esercizio del nuovo si- stema. SIS II si basa sui tre regolamenti seguenti che disciplinano l’esercizio e l’uso del sistema in diversi settori: – il regolamento (UE) n. 2018/18624 riguarda il settore della «cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale» (di seguito regolamento «SIS polizia»); – il regolamento (UE) n. 2018/18615 disciplina l’uso del sistema nel settore delle «verifiche di frontiera» (di seguito regolamento «SIS frontiere») e
SIS II è il sistema d'informazione Schengen (SIS) di seconda generazione, che ora s’intende sviluppare. Regolamento (UE) n. 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull’istituzione, l'e- sercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della coopera- zione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commis- sione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56. Regolamento (UE) n. 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'e- sercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la con- venzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.
– il regolamento (UE) n. 2018/18606 costituisce la base dell’utilizzo del SIS II in vista del «rimpa- trio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (di seguito regolamento «SIS rimpa- tri»). Gestito congiuntamente dagli Stati Schengen, il SIS II è un sistema elettronico di ricerca che con- tiene informazioni sulle persone ricercate dalla polizia o dalle autorità giudiziarie, sulle persone scomparse, in particolare minori, su quelle nei confronti delle quali è stato spiccato un divieto d’en- trata e sugli oggetti rubati (p. es. auto e armi). Il SIS II è lo strumento più importante per una coope- razione efficace tra le autorità della migrazione, di polizia, doganali e giudiziarie nell’UE e nei Paesi associati a Schengen e contribuisce pertanto a garantire un elevato livello di sicurezza. Il sistema è ampiamente utilizzato anche in Svizzera dove si eseguono giornalmente dalle 300 000 alle 350 000 consultazioni. Dalla sua introduzione, nel 2008, i riscontri positivi quotidiani nelle ricerche di persone e oggetti dalla Svizzera e dall’estero sulla base delle numerose consultazioni sono quasi raddoppiati. Inoltre la corrispondenza in relazione ai riscontri positivi è aumentata di un terzo dal 2008. Il servizio di contatto nazionale SIRENE Svizzera7 presso fedpol è responsabile delle ricerche via SIS II, dello scambio d’informazioni a livello nazionale e internazionale in merito ai dati SIS nonché del rapido trattamento dei riscontri positivi. Le novità proposte mirano ad armonizzare le procedure nazionali per l’uso del SIS II in particolare nel caso di reati di natura terroristica e di rapimento/sottrazione di minori ad opera di un genitore. Inoltre intendono permettere di memorizzare nel sistema non solo nuove categorie di ricerca di og- getti ma anche ulteriori dati biometrici utili per l’identificazione (DNA delle persone scomparse, im- pronte digitali, tracce di autori sconosciuti rilevate sul luogo del reato). Non appena la tecnologia sarà in grado di confrontare l’immagine del volto con la foto sul documento, le nuove disposizioni permetteranno di procedere a tale confronto presso i gate automatizzati delle partenze e degli arrivi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. I divieti di entrata e le decisioni di rimpatrio vanno tassativamente registrati nel sistema. Inoltre, con le nuove disposizioni l’Agenzia europea per la
gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell’UE (Frontex), avrà un’interfaccia tecnica per accedere al SIS che le permetterà di consultare i dati del sistema. I regolamenti ampliano i diritti di Europol di accedere e consultare i dati nel SIS per l’adempimento dei suoi compiti. I tre regolamenti sono stati elaborati in seguito agli attacchi terroristici nello spazio Schengen e alle nuove sfide migratorie; il loro scopo è migliorare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera e aumentare la sicurezza interna. Sono stati notificati alla Svizzera il 20 novembre 2018 come sviluppi dell’acquis di Schengen e il 19 dicembre 2018 il Consiglio federale ha ratificato, con riserva di ap- provazione parlamentare, gli scambi di note concernenti il loro recepimento.
2.1.2 Negoziati
Il 23 dicembre 2016 la Commissione europea ha presentato tre proposte di regolamento per modi- ficare le basi legali del SIS II. Le proposte riguardavano l’uso di tale sistema nell’ambito della ge- stione delle frontiere, della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e del rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in situazione irregolare. Il dibattito nel gruppo di lavoro del Consiglio «Schengen Matters (Acquis)» è durato da gennaio a ottobre 2017 ed è stato particolarmente intenso in merito al controllo di indagine, alle disposizioni sulla copia nazionale dei dati, alla qualità delle tracce sul luogo del reato, alla procedura di consul- tazione in caso di divieti d’ingresso, ai tempi di reazione e di cancellazione, alla compatibilità con la
Regolamento (UE) n. 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1. SIRENE è l'acronimo di Supplementary Information Request at the National Entry.
protezione dei dati e alla compatibilità con il progetto previsto sull’interoperabilità dei sistemi infor- matici dell’Unione. La Svizzera ha partecipato attivamente ai colloqui nell’ambito del suo diritto di partecipazione. Il 6 novembre 2017 veniva adottato il mandato negoziale della commissione LIBE del Parlamento europeo e due giorni dopo il Comitato dei rappresentati permanenti (COREPER) definiva, insieme al Parlamento europeo, le direttive negoziali per il trilogo con il Parlamento europeo, tenutosi sette volte tra novembre 2017 e giugno 2018. Durante l’ultimo trilogo, il 12 giugno 2018, è stato possibile trovare un compromesso: i tre regolamenti sono stati approvati il 19 giugno 2018 dal COREPER e il giorno dopo dalla commissione LIBE del Parlamento europeo. Il compromesso raggiunto è stato approvato dal Parlamento europeo (seduta plenaria) il 24 ottobre 2018 e dal Consiglio dell’Unione europea il 19 novembre 2018 (con la firma dell’atto normativo da parte dei presidenti del Parla- mento europeo e del Consiglio dell’UE). Gli sviluppi dell’acquis di Schengen sono stati notificati alla Svizzera il 20 novembre 2018.
2.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen
In virtù dell’articolo 2 paragrafo 3 AAS, la Svizzera si è in linea di massima impegnata a recepire e, nella misura in cui ciò risulti necessario, attuare nel diritto interno tutti gli atti emanati dall’UE come sviluppi dell’acquis di Schengen dopo la firma dell’AAS il 26 ottobre 2004. L’articolo 7 AAS prevede una procedura particolare per il recepimento e la trasposizione nel diritto nazionale degli sviluppi dell’acquis di Schengen. Innanzitutto, l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Il Consiglio federale ha 30 giorni a disposizione per comunicare all’organo competente (Consiglio dell’UE o Commissione) se ed eventualmente entro quali termini la Svizzera intende recepire lo sviluppo. Il termine di 30 giorni decorre dall’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS). Nella misura in cui lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note, che dal punto di vista sviz- zero va considerato alla stregua di un trattato internazionale. In linea con le disposizioni costituzio- nali, questo trattato deve essere approvato dal Consiglio federale o dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. I tre regolamenti UE notificati alla Svizzera sono giuridicamente vincolanti; il loro recepimento ri- chiede pertanto la conclusione di uno scambio di note. Se, come in questo caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale (cfr. n. 7.1), nelle note di risposta la Svizzera deve comunicare all’UE che lo sviluppo dell’acquis di Schengen in questione può essere per lei vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi re- quisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per recepire e attuare lo sviluppo di Schengen a decorrere dalla notifica dell’atto da parte dell’UE. Entro tale termine deve aver luogo anche un eventuale referendum. Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepi- mento e della trasposizione dei regolamenti UE sono adempiuti, la Svizzera ne informa per scritto il Consiglio dell’UE e la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum, questa notifica
ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario ed equivale alla ratifica degli scambi di note. Partendo dalla data di notifica (20 novembre 2018), il termine per il recepimento e la trasposizione dei regolamenti scade dunque il 20 novembre 2020. Tuttavia, questo termine viene pragmatica- mente prorogato se il calendario dell’UE prevede una data di attuazione successiva.
L’eventuale mancato recepimento di uno sviluppo dell’acquis di Schengen comporterebbe, nel caso estremo, la fine della cooperazione di Schengen e quindi anche di Dublino (cfr. art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con l’art. 14 par. 2 AAD8)9.
2.1.4 Panoramica dei miglioramenti introdotti con il pacchetto di riforme concer- nente il SIS II Lo sviluppo del SIS II apporta singoli miglioramenti, nuove possibilità di segnalazione e nuovi ac- cessi al SIS per le autorità svizzere. Particolarmente importanti sono i seguenti aspetti: – con l’introduzione del termine di 12 ore per lo scambio di informazioni supplementari attraverso gli uffici SIRENE, la cooperazione tra questi uffici così come l’elaborazione dei riscontri positivi sono più rapide. Le autorità svizzere segnalanti ricevono più velocemente le informazioni de- siderate e di conseguenza possono adottare tempestivamente le misure del caso. Questo meccanismo implica che anche l’ufficio SIRENE di fedpol disponga delle capacità necessarie per fornire le informazioni richieste entro i termini stabiliti; – l’obbligo di segnalare le persone collegate al terrorismo permette di ricercarle in modo capil- lare, il che contribuisce a migliorare la sicurezza interna in tutti gli Stati Schengen; – secondo il diritto vigente, i minori possono essere segnalati in via preventiva nel sistema na- zionale di ricerca informatizzato (RIPOL), se sussiste il pericolo di rapimento da parte di un genitore. Tale segnalazione, disposta dalla competente autorità di protezione dei minori, per- mette di fermare il minore al confine e di chiarire le circostanze del viaggio. Il pacchetto di riforme concernente il SIS II consente ora di segnalare, a livello europeo e in via preventiva, i minori da fermare per evitare che siano condotti illecitamente in un Paese terzo; – la memorizzazione nel SIS II di un’impronta digitale rinvenuta sul luogo di un reato grave o di stampo terroristico, completa il dispositivo, vigente e futuro, applicato in Svizzera. La memo- rizzazione di un’impronta digitale di questo tipo è ammessa in casi estremi ossia quando la ricerca nelle altre banche dati nazionali e internazionali (Prüm, Eurodac) non ha sortito alcun riscontro positivo. Se il presunto autore è sottoposto a un controllo presso un posto di polizia o al confine, il SIS II può contribuire a individuare il colpevole fino ad allora ignoto; – obbligo di segnalare tutti i divieti di entrata (disposti ai sensi della direttiva sul rimpatrio o di- sposti per motivi di sicurezza); – la nuova categoria di segnalazioni nel SIS II per le decisioni di rimpatrio prese dalla Segreteria
di Stato della migrazione (SEM) o dai Cantoni può essere consultata dagli altri Stati Schengen, il che contribuirà a migliorare l’esecuzione del provvedimento. Non appena una decisione di rimpatrio è eseguita, la sua segnalazione nel SIS II va cancellata. Di regola viene immediata- mente disposto un divieto di entrata che va quindi inserito nel SIS II.
2.2 Contenuto dei regolamenti UE
2.2.1 Panoramica
Il sistema d’informazione Schengen (SIS II) permette una cooperazione efficace tra le autorità mi- gratorie, doganali, giudiziarie e di polizia all’interno dell’UE e degli Stati associati a Schengen. Le
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Sviz- zera, RS 0.142.392.68. Cfr. in generale il messaggio «Accordi bilaterali II», FF 2004 5273, n. 2.6.7.5.
autorità competenti di questi Stati possono immettere o consultare nel SIS i dati su persone ricer- cate, su persone cui è stato eventualmente vietato di entrare o soggiornare nell’UE, su persone scomparse (soprattutto minori) e su oggetti che potrebbero essere stati rubati, sottratti o smarriti. Finora il SIS II si basava sostanzialmente sul regolamento (CE) n. 1986/200610 (regolamento SIS II carte di circolazione), sulla decisione 2007/533/GAI11 (decisione SIS II) e sul regolamento (CE) n. 1987/200612 (regolamento SIS II). Queste basi legali sono ora sostituite dai tre nuovi regola- menti UE che intendono migliorare ed ampliare l’impiego del SIS II: – il regolamento (UE) n. 2018/1862 (regolamento «SIS polizia») introduce nuove categorie di segnalazioni, estende la memorizzazione dei dati personali e amplia gli avvertimenti. Crea la possibilità di bloccare temporaneamente la consultazione di determinate segnalazioni, rafforza le misure di tutela delle persone scomparse, crea nuovi accessi per determinate istituzioni e prevede possibilità di consultazioni più ampie; – il regolamento (UE) n. 2018/1861 (regolamento «SIS frontiere») precisa le categorie di dati da immettere per segnalare un divieto di entrata. Il vigente regolamento SIS II prevede già la segnalazione nel sistema di persone oggetto di un divieto di entrata. Il nuovo regolamento «SIS frontiere» contiene alcune novità relative alle segnalazioni in SIS II dei divieti di entrata pronunciati da fedpol o dalla SEM; in particolare prevede nuovi accessi per determinate istitu- zioni e procedure di consultazione più rapide tra gli Stati Schengen, se una persona dispone ad esempio di un permesso di soggiorno. Inoltre introduce legalmente la possibilità di identifi- care automaticamente una persona confrontando la foto con l’immagine del suo volto; – il regolamento (UE) n. 2018/1860 (regolamento «SIS rimpatri») introduce una nuova categoria di segnalazioni. Le nuove disposizioni impongono di procedere a una segnalazione nel SIS II, se nei confronti di un cittadino di un Paese terzo in soggiorno irregolare è stata presa una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE13. Il regolamento serve all’applica- zione e al controllo di detta direttiva e prevede a tale riguardo nuove procedure di consulta- zione tra gli Stati Schengen per risolvere le situazioni delicate e contraddittorie.
I primi due regolamenti UE, che costituiscono insieme le basi legali per l’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS, contengono disposizioni comuni illustrate nel prossimo capitolo. I capitoli successivi riportano le disposizioni dei tre regolamenti che si riferiscono all’uso del sistema nei singoli settori specifici e illustrano solamente le novità di un certo rilievo.
2.2.2 Disposizioni comuni in relazione all’istituzione e all’esercizio del sistema I regolamenti «SIS polizia» e «SIS frontiere» contengono disposizioni identiche o con lo stesso contenuto. Di seguito sono descritte le principali norme di questo tipo. Gestione e costi Alcuni aspetti, già presenti nelle vigenti basi legali e riguardanti l’esercizio, i costi (art. 4, 5, 7 e 15 di entrambi i regolamenti) e la continuità operativa del SIS II (art. 6, 9 e 14 di entrambi i regola-
Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’accesso al si- stema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rila- scio delle carte di circolazione, GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1. Decisione 2007/533/GAI del Consiglio del 12 giugno 2007 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informa- zione Schengen di seconda generazione (SIS II), GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63. Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’eser- cizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione, GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4. Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure co- muni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
menti), sono disciplinati allo stesso modo in entrambi i regolamenti. Per esempio ogni Stato mem- bro deve garantire la disponibilità ininterrotta dei dati nel SIS per gli utenti finali (art. 6 di entrambi i regolamenti). Inoltre deve formare il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS non solo in merito alla sicurezza e alla protezione dei dati, ma anche in relazione ai reati e ai diritti fonda- mentali (art. 14 di entrambi i regolamenti). Gli Stati membri devono disporre di un programma na- zionale di formazione sul SIS che comprenda una formazione per gli utenti finali e per il personale degli uffici SIRENE. Almeno una volta l’anno sono organizzati corsi comuni di formazione a livello dell’Unione per rafforzare la cooperazione tra gli uffici SIRENE. Protezione e sicurezza dei dati Per quanto riguarda la protezione e la sicurezza dei dati, entrambi i regolamenti contengono dispo- sizioni di identico tenore (tra cui art. 10, 12, 16, 21 di entrambi i regolamenti) già presenti nelle vi- genti basi legali. Tuttavia l’articolo 10 paragrafo 1 lettere m e n (di entrambi i regolamenti) stabili- sce ora che, in caso di interruzioni, i sistemi impiegati siano ripristinati dagli Stati membri e che i dati personali conservati nel SIS non vengano falsati da errori di funzionamento del sistema. An- che il requisito posto agli Stati membri di verificare la proporzionalità prima di inserire una segnala- zione è ampliato: adesso infatti occorre verificare l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso non solo al momento di inserire la segnalazione ma anche quando si decide di prolungarne il periodo di validità (art. 21 par. 1 di entrambi i regolamenti). Inoltre, per quanto riguarda la protezione dei dati (art. 51-57 regolamento «SIS frontiere» e art. 66- 71 regolamento «SIS polizia»), i regolamenti contengono disposizioni dello stesso tenore riguardanti la legislazione applicabile, il diritto di accesso, la rettifica di dati inesatti e la cancellazione di dati archiviati illecitamente, i mezzi d’impugnazione e il controllo della parte nazionale del Sistema d’in- formazione Schengen (N-SIS). I regolamenti specificano più in dettaglio quando uno Stato membro è autorizzato a non informare una persona in merito ai dati personali nel SIS che la riguardano: ossia
per non ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari, oppure per non compro- mettere la prevenzione, l’accertamento, l’indagine e il perseguimento di reati o l’esecuzione di san- zioni penali o ancora per proteggere la sicurezza pubblica e quella nazionale oppure i diritti e le libertà altrui. Lo Stato membro deve anche fornire i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione di non fornire le informazioni all’interessato e mettere questi dati a disposizione dell’autorità di con- trollo. Inoltre gli Stati membri presentano relazioni annuali al comitato europeo per la protezione dei dati sul numero e il tipo di richieste di accesso, di richieste di rettifica di dati inesatti e di cancella- zione. Obbligo di segnalazione in caso di reati di terrorismo In virtù dell’articolo 21 paragrafo 2 del regolamento «SIS polizia» e del regolamento «SIS fron- tiere», gli Stati membri sono tenuti a segnalare in SIS le persone che commettono reati di terrori- smo. Eventuali deroghe a quest’obbligo sono previste solamente se la segnalazione potrebbe compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari. Verifica dell’identità Anche determinati aspetti della verifica dell’identità di una persona mediante fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici14 (art. 32 e 33 regolamento «SIS frontiere» e art. 42 e 43 regolamento «SIS polizia») hanno lo stesso tenore in entrambi i regolamenti. La possibilità di effettuare una consultazione con le impronte digitali per identificare una persona è già prevista dall’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio. I nuovi regolamenti impongono di procedere a questo tipo di consultazione per confermare l’identità di una persona rintracciata nel SIS II grazie ai dati alfanumerici (art. 33 par. 1 del regolamento «SIS frontiere» e art. 43 par. 1 regolamento «SIS polizia»). Adesso è possibile utilizzare, oltre alle fotografie e alle impronte digitali, anche le immagini del volto e le impronte palmari per identificare una persona e,
Impronte digitali e palmari.
solo nel caso di una persona scomparsa, persino i profili DNA (art. 42 par. 3 regolamento «SIS po- lizia»). Non appena sarà tecnicamente possibile e se sarà garantito un grado elevato di affidabilità dell’identificazione, sarà anche possibile confrontare al confine le fotografie alle immagini del volto per identificare una persona15 (cfr. cap. 2.2.3 regolamento «SIS polizia» e 2.2.4 regolamento «SIS frontiere»). Diritti di accesso I diritti di accesso delle agenzie dell’UE (utenti istituzionali) al SIS II sono ampliati. Europol (art. 35 regolamento «SIS frontiere»/art. 48 regolamento «SIS polizia»), Eurojust (art. 49 regolamento «SIS polizia»), Frontex (art. 50 regolamento «SIS polizia»/art. 46 regolamento «SIS frontiere»), comprese le squadre che assolvono compiti attinenti al rimpatrio e le squadre di sostegno per la gestione della migrazione, possono accedere, ove necessario all’adempimento del loro mandato, al SIS II e ai suoi dati. Concretamente ciò significa che l’attuale accesso di Europol al SIS II per consultare le segna- lazioni di persone scomparse e i divieti di entrata comprende ora anche la possibilità di scambiare informazioni supplementari conformemente al manuale SIRENE e di procedere a ulteriori consulta- zioni. Può ora accedere al sistema anche Frontex, se ciò è necessario per adempiere ai suoi compiti ed è previsto nel piano di un intervento specifico e se serve per eseguire controlli di sicurezza sui cittadini di Paesi terzi che chiedono la protezione internazionale. Altre disposizioni Anche per quanto riguarda le definizioni, i due regolamenti contengono disposizioni comuni (art. 3 di entrambi i regolamenti). Una corrispondenza (match) implica tre fasi: un utente avvia una ricerca (1), tale ricerca rivela una segnalazione inserita nel SIS da un altro Stato membro (2), i dati della segnalazione corrispondono effettivamente ai dati della ricerca (3). Quando un match soddisfa di- verse condizioni supplementari, sia perché è stato confermato dall’utente sia perché supportato da elementi biometrici, e se richiede interventi supplementari, allora si può parlare di riscontro positivo (hit). Gli articoli sulla responsabilità e le sanzioni (art. 72 e 73 regolamento «SIS polizia» e art. 58 e 59 regolamento «SIS frontiere») continuano a garantire che ogni abuso, ogni trattamento di dati memo-
rizzati in SIS II e ogni scambio di informazioni supplementari contrari ai regolamenti UE siano puniti ai sensi della legislazione nazionale. I due regolamenti prevedono modalità simili anche per quanto riguarda il monitoraggio corretto del SIS II e la garanzia del suo funzionamento (art. 60 regolamento «SIS frontiere» e art. 74 regola- mento «SIS polizia»): a tale scopo l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei si- stemi IT su larga scala (eu-LISA) è ora esplicitamente incaricata di fornire statistiche giornaliere, mensili e annuali sul modo in cui viene utilizzato il sistema. I regolamenti stabiliscono che eu-LISA crei e ospiti un archivio centrale. Il personale autorizzato degli Stati membri, della Commissione, di Europol, di Eurojust e di Frontex può accedervi per redigere le statistiche e le relazioni richieste. Infine, anche l’entrata in vigore di entrambi i regolamenti è disciplinata in modo analogo (art. 66 regolamento «SIS frontiere» e art. 79 regolamento «SIS polizia»): è fissata per entrambi il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pure l’entrata in funzione del SIS secondo la decisione della Commissione europea e l’applicazione graduale dei regolamenti, che comporta per la Svizzera un’applicazione provvisoria paziale (cfr. cap. 2.2.6), sono disciplinate nei due regolamenti.
Prima di implementare questa funzionalità in SIS II, la Commissione sottoporrà per consultazione al Parlamento eu- ropeo un rapporto sulla disponibilità, l’impiego e l’affidabilità delle tecnologie necessarie.
2.2.3 Contenuto del regolamento «SIS polizia»
I seguenti commenti si riferiscono al regolamento UE sulla cooperazione di polizia e la coopera- zione giudiziaria in materia penale (regolamento «SIS polizia»). Il regolamento «SIS polizia» modi- fica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché la decisione 2010/261/UE della Commissione. Di seguito sono descritte le disposizioni del regolamento il cui contenuto comporta novità rilevanti per la Svizzera16. Categorie di dati e indicatori di validità (capo V) Categorie di dati (art. 20) Il presente pacchetto di riforme amplia le categorie di dati che possono essere elaborati nel SIS II. Oltre ai dati già disponibili in base al diritto vigente, come per esempio nome, cognome e data di nascita, le segnalazioni in SIS II contenenti informazioni sulle persone possono ora contenere an- che i seguenti dati: – l’indicazione che la persona è coinvolta in una delle attività di cui agli articoli 3-14 della direttiva (EU) 2017/54117 sulla lotta contro il terrorismo; – l’informazione che la persona è a rischio suicidio; – l’informazione che la persona pone una minaccia per la salute pubblica; – l’informazione che il numero di registrazione della persona è in un registro nazionale; – il tipo, il paese di rilascio, il numero, la data di emissione dei documenti di identificazione della persona; – copia a colore dei documenti di identificazione della persona; – impronte palmari e immagini del volto; – profili DNA in caso di persone scomparse (solamente se non è disponibile alcun dato demo- scopico adatto per l’identificazione, come impronte digitali o palmari); – categorizzazione del tipo di caso relativo a una persona scomparsa (solamente segnalazioni secondo l’art. 32). Questa suddivisione più specifica è indispensabile affinché gli utenti finali di SIS II possano pren- dere decisioni più circostanziate e adottare le misure necessarie. Requisiti per l’inserimento di una segnalazione (art. 22) L’articolo 22 paragrafo 1 fissa l’insieme minimo di dati (costituiscono un’eccezione le situazioni de- scritte all’art. 40 [Segnalazione di ignoti ricercati a fini di identificazione]) necessario per l’inseri- mento di una segnalazione. Nel caso di persone è costituito dal cognome, dalla data di nascita,
dalla ragione della segnalazione e dalle misure da prendere in caso di riscontro positivo. Queste disposizioni sono già presenti nella vigente legislazione Schengen. Adesso i dati disponibili su par- ticolari caratteristiche fisiche inalterabili e obiettive si possono inserire solamente se strettamente necessari per identificare la persona. In questo modo si facilita il lavoro dell’autorità segnalante.
I capi del regolamento «SIS polizia» che non hanno alcuna rilevanza a tale riguardo sono i seguenti: capo I (Disposi- zioni generali), capo II (Competenze degli Stati membri), capo III (Competenze dell’agenzia), capo IV (Informazione del pubblico), capo VIII (Segnalazione di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario). Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/457/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consi- glio, GU L 88, 31.03.2017, pag. 6.
Compatibilità delle segnalazioni (art. 23) L’articolo 23 è nuovo. Il paragrafo 1 prevede che, prima di inserire una segnalazione, lo Stato mem- bro verifichi se la persona o l’oggetto non sia già presente nel SIS II ed effettui una verifica anche con i dati dattiloscopici se disponibili. In base al paragrafo 2, lo Stato membro può fare per ogni persona o oggetto in linea di massima una sola segnalazione nel SIS. Se necessario e se compatibili tra loro, possono essere inserite ulteriori segnalazioni sulla stessa persona o sullo stesso oggetto da altri Stati membri. Segnalazione di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione (capo VI) Obiettivi e condizioni per l’inserimento delle segnalazioni (art. 26) L’articolo 26 disciplina la segnalazione di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna. Secondo il paragrafo 4, uno Stato membro può rendere temporaneamente non consultabile una segnalazione se le indagini e le operazioni di polizia sono ancora in corso. In tal caso i funzionari sul posto non possono visualizzare la segnalazione per un determinato lasso di tempo mentre per gli uffici SIRENE essa resta sempre visibile. L’oscuramento momentaneo della segnalazione intende impedire che un’azione di polizia pianificata per arrestare un ricercato sia compromessa da un fun- zionario di polizia non coinvolto che magari, in seguito a un riscontro positivo in SIS, trattiene il sospettato rendendo così noto il fatto che la persona è segnalata nel SIS e che la polizia la sta cercando. Tale funzionalità è attivata per un periodo non superiore a 48 ore e può essere prolungata di ulteriori periodi di 48 ore. L’oscuramento di una segnalazione può essere attivato solamente se non è disponibile alcun’altra possibilità e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente dello Stato membro segnalante. Inoltre, tutti gli Stati coinvolti nell’operazione in questione vanno informati attraverso i rispettivi uffici SIRENE. Il nuovo articolo 26 paragrafo 5 prevede inoltre che la segnalazione di una persona ricercata per l’arresto possa essere collegata a una segnalazione di ricerca di oggetti a condizione che vi sia un collegamento univoco tra la persona e l’oggetto (veicoli, natanti, aeromobili, armi, ecc.). Segnalazione di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viag- giare (capo VII)
Obiettivi e condizioni per l’inserimento delle segnalazioni (art. 32) L’articolo 32 disciplina la segnalazione di persone scomparse o vulnerabili. Questa categoria di se- gnalazioni è ora definita più dettagliatamente e consente di effettuare segnalazioni preventive in SIS in caso di minori, giovani e adulti che, ai fini della loro tutela o per prevenire minacce per l’ordine o la sicurezza pubblici, non devono lasciare il Paese. In sintesi questa novità vale per le seguenti categorie di persone: – minori che possono essere sottratti da un genitore, un familiare o un tutore; – minori per i quali sussiste un concreto ed evidente rischio che siano fatti uscire dalla giurisdi- zione di uno Stato membro o che lascino detto Stato e – diventino vittime della tratta di esseri umani, di matrimoni forzati, di mutilazioni genitali (nel caso di bambine) o di altre forme di violenza di genere, – diventino vittima di reati terroristici o vengano coinvolti in tali reati, – siano coinvolti o reclutati in gruppi armati o costretti a partecipare attivamente alle osti- lità; – adulti per i quali sussiste un concreto ed evidente rischio che siano fatti uscire dalla giurisprudenza di uno Stato membro o che lascino detto Stato e diventino vittime della tratta di esseri umani o di volenza di genere.
La vigente legislazione dell’Unione non prevede alcuna segnalazione preventiva di persone vulne- rabili; pertanto, finora era possibile segnalare in SIS II persone vulnerabili soltanto quando erano scomparse. La modifica colma tale lacuna permettendo di segnalare la persona già quando sussi- ste il rischio che venga portata all’estero contro la sua volontà. La segnalazione deve essere effet- tuata dall’autorità preposta in base alla legislazione nazionale. Grazie a queste modifiche, quando si configura un alto rischio di sottrazione imminente di un minore da parte di uno dei genitori, le guardie di frontiera e le autorità inquirenti ne saranno in- formate e potranno esaminare più attentamente le circostanze in cui il minore in questione sta viaggiando, sottoponendolo se necessario a custodia protettiva. Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione (art. 33) L’articolo 33 disciplina la procedura nei casi di riscontro positivo su segnalazioni di persone vulne- rabili. I paragrafi 2 e 3 prescrivono di consultare subito le autorità responsabili in caso di persone da porre sotto protezione e di concordare senza indugio, mediante lo scambio di informazioni sup- plementari, le misure da adottare. Nel caso di minori, ogni decisione sulle misure da prendere o sull’eventuale trasferimento del minore in un luogo più sicuro va presa nell’interesse di quest’ul- timo. Segnalazione di persone e oggetti ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici (capo. IX) Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni (art. 36) L’articolo 36 introduce la nuova categoria di segnalazione del controllo di indagine. Finora la legisla- zione europea aveva previsto solamente il controllo discreto (in Svizzera si parla di sorveglianza discreta) e il controllo specifico. Questo nuovo strumento permette di interrogare la persona ricercata in base a un catalogo specifico di domande che l’autorità dello Stato segnalante ha inserito in SIS II (par. 2). In determinate condizioni (par. 3), il controllo d’indagine serve a contrastare il terrorismo e reati gravi e può essere adottato, in base al regolamento dell’Unione, sia a titolo preventivo che nel quadro di un procedimento penale o dell’esecuzione di una pena. Non costituisce invece una base legale per procedere a un fermo (provvisorio) di polizia o a un arresto. La segnalazione di un con-
trollo di indagine presuppone una corrispondente base legale nazionale. In pratica il controllo di indagine si distingue dal controllo specifico in quanto quest’ultimo comporta la perquisizione della persona, del mezzo di trasporto e degli oggetti trasportati. Il controllo d’inda- gine prevede invece solamente l’interrogatorio della persona, ma non la sua perquisizione o quella degli oggetti che ha con sé e non corrisponde, come già accennato, a un arresto, ma può comunque fornire informazioni sufficienti per decidere di prendere ulteriori provvedimenti. Sotto il profilo opera- tivo, è probabile che il valore aggiunto del controllo di indagine sia esiguo rispetto a quello della sorveglianza discreta e del controllo specifico. Va aggiunto che gli Stati membri sono liberi di inserire nella legislazione nazionale il controllo di indagine. Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione (art. 37) L’articolo 37 stabilisce come procedere in caso di riscontro positivo su una segnalazione nel qua- dro di un controllo discreto, un controllo d’indagine o un controllo specifico. In caso di riscontro po- sitivo, le autorità dello Stato segnalante raccolgono e trasmettono determinate informazioni (p. es. il fatto che la persona cercata è stata localizzata, il luogo, l’ora, la data, l’itinerario, la destinazione, le persone in sua compagnia). L’articolo 37 paragrafo 6 prevede una sequenza precisa: se la legi- slazione nazionale non contempla il controllo specifico, quest’ultimo è convertito in controllo di in- dagine; se neanche questo controllo è previsto dallo Stato membro preposto all’esecuzione, esso viene convertito in controllo discreto. Segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale (capo X) Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni (art. 38)
L’articolo 38 contiene ora una lista ampliata di oggetti che possono essere segnalati, tra cui docu- menti ufficiali in bianco e documenti di identità falsi, veicoli a motore a prescindere dal sistema di propulsione (ossia veicoli elettrici ma anche a benzina o diesel ecc.), motori per natanti e motori per aeromobili, banconote false, prodotti informatici e tecnici, componenti identificabili di veicoli a motore e di macchinari industriali nonché oggetti identificabili di elevato valore. In merito a quest’ul- tima categoria, un atto di esecuzione dell’Unione definirà con più precisione di quali oggetti si tratta. L’articolo non contiene più segnalazioni di mezzi di pagamento (p. es. carte di credito) in quanto le segnalazioni corrispondenti sono risultate poco efficaci e non hanno praticamente mai condotto a un riscontro positivo. Segnalazione di ignoti ricercati a fini di identificazione in conformità del diritto nazionale (capo XI) Segnalazione di ignoti ricercati a fini di identificazione in conformità del diritto nazionale (art. 40) Gli Stati membri possono inserire nel SIS segnalazioni su ignoti ricercati contenenti solamente dati dattiloscopici (impronte digitali e palmari). Queste segnalazioni possono essere inserite nel SIS per esempio se sul luogo di un grave reato (p. es. attentato terroristico, rapina) sono rinvenute delle tracce e vi sia il fondato motivo di credere che le impronte appartengano a uno degli autori del reato. In questo modo è possibile stabilire se una persona, sottoposta a un controllo al confine o da parte della polizia, sia collegata a un reato non ancora chiarito confrontando le sue impronte di- gitali o palmari con quelle nel SIS. Si può procedere a una segnalazione di impronta digitale sol- tanto se è molto probabile che la traccia rinvenuta sul luogo del reato sia quella di un autore del delitto. Un’altra condizione è che l’identità della persona non può essere stabilita sulla base di altre pertinenti banche dati nazionali, europee o internazionali. Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione (art. 41) L’articolo 41 disciplina il controllo del riscontro positivo con i dati inseriti a norma dell’articolo 40 (incl. la verifica dei dati dattiloscopici da parte di un esperto) conformemente al diritto nazionale. Tramite lo scambio di informazioni supplementari, gli Stati membri trasmettono informazioni
sull’identità e il luogo di soggiorno della persona al fine di agevolare l’indagine tempestiva sul caso. Norme specifiche per i dati biometrici (capo XII) Norme specifiche per l’inserimento di fotografie, immagini del volto, dati dattiloscopici e profili DNA (art. 42) Come già accennato nel capitolo 2.2, è possibile effettuare anche consultazioni sulla base di profili DNA in relazione a persone scomparse (art. 42 par. 3 e art. 43). In base all’articolo 42 paragrafo 3, il profilo DNA può essere aggiunto a una segnalazione solamente se si tratta di una segnalazione di una persona scomparsa che va posta sotto protezione per tutelarla o per prevenire una minac- cia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica (secondo l’art. 32 par. 1 lett. a) e inoltre solamente se non è disponibile alcuna fotografia, immagine del volto o dato dattiloscopico oppure se tali ele- menti non permettono di identificarla. Diritto di accesso e riesame delle segnalazioni (capo XIII) Autorità nazionali competenti con diritto di accesso ai dati nel SIS (art. 44) L’articolo 44 concede l’accesso ai dati del SIS II alle autorità nazionali preposte all’esame delle condizioni e all’adozione di decisioni relative all’ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi sul territorio degli Stati membri, compresi i permessi di soggiorno e i visti per soggiorni di lunga durata, nonché al loro rimpatrio. Questa integrazione permette di consultare il SIS II anche in merito a mi- granti irregolari presenti nello spazio Schengen che quindi sono trattati come cittadini di Paesi terzi che sono stati controllati alle frontiere esterne dello spazio Schengen. Servizi competenti per l’immatricolazione dei veicoli (art. 45)
L’articolo 45 disciplina l’accesso al SIS II delle autorità preposte all’immatricolazione di veicoli. Gli Stati membri sono tenuti a concedere a tali autorità l’accesso al sistema mediante procedura di richiamo. Queste autorità tuttavia possono accedere solamente a determinate categorie di segnala- zioni (veicoli o simili ai sensi dell’art. 38) e per determinati scopi (solamente per verificare se gli oggetti di cui è richiesta l’immatricolazione non siano stati rubati, smarriti o ricercati a fini probatori). Servizi competenti per l’immatricolazione di natanti e aeromobili (art. 46) L’articolo 46 disciplina l’accesso al SIS II delle autorità preposte all’immatricolazione di natanti e ae- romobili. Gli Stati membri sono tenuti a concedere a tali autorità l’accesso al sistema mediante pro- cedura di richiamo. Queste autorità tuttavia possono accedere solamente a determinate categorie di segnalazioni (natanti, aeromobili, compresi i relativi motori) e per determinati scopi (in particolare per verificare se gli oggetti di cui si richiede l’immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sot- tratti o smarriti oppure non siano ricercati a fini probatori in procedimenti penali). Servizi competenti per la registrazione delle armi da fuoco (art. 47) L’articolo 47 disciplina l’accesso al SIS II delle autorità preposte alla registrazione di armi da fuoco. Il presente regolamento concede loro un diritto di consultazione diretto alle segnalazioni delle per- sone ai sensi dell’articolo 26 (arresto a fini di estradizione), dell’articolo 36 (controllo discreto, con- trollo specifico e controllo di indagine) e dell’articolo 38 paragrafo 2 (ricerca d’oggetti, comunque limitatamente alle armi). Le autorità si servono di questo accesso per verificare se la persona in oggetto o l’arma è stata segnalata nel SIS oppure se l’arma è ricercata a fini di sequestro o a scopi probatori in un procedimento penale. Periodo di riesame delle segnalazioni di persone (art. 53) L’articolo 53 stabilisce che le segnalazioni di persone siano conservate nel SIS II per il periodo ne- cessario a realizzare le finalità per le quali sono state inserite. Se lo scopo non è stato raggiunto entro i tempi previsti, la segnalazione è riesaminata ed eventualmente prolungata. Valgono i termini seguenti: cinque anni per segnalazioni ai sensi degli articoli 26 (arresto ai fini di estradizione) e 32
paragrafo 1 lettere a (persone scomparse che andrebbero poste sotto protezione) e b (persone vul- nerabili che non devono essere poste sotto protezione); tre anni per segnalazioni ai sensi degli arti- coli 34 (ricerca relativa al soggiorno) e 40 (ignoti ricercati ai fini di identificazione); un anno per se- gnalazioni ai sensi dell’articolo 32 paragrafo 1 lettere c (minori a rischio sottrazione), d (minori a cui deve essere impedito di viaggiare) ed e (persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare ai fini della loro tutela) e dell’articolo 36 (controllo discreto, controllo specifico e controllo di indagine). Per eventuali proroghe necessarie e proporzionate valgono gli stessi termini. Se lo Stato membro non segnala alcuna proroga al CS-SIS, l’unità del supporto tecnico del sistema, la segnalazione è automaticamente cancellata secondo i suddetti termini. Se l’ufficio SIRENE rileva che l’obiettivo di una segnalazione è stato raggiunto, informa l’autorità nazionale segnalante, la quale deve comuni- care entro 15 giorni se la segnalazione può essere cancellata oppure deve illustrare i motivi per cui va mantenuta. Periodo di riesame delle segnalazioni di oggetti (art. 54) L’articolo 54 fissa, analogamente alle segnalazioni di persone, il termine di conservazione delle se- gnalazioni di oggetti. Uno Stato membro può segnalare oggetti per un periodo di dieci anni, rispetto ai cinque anni della normativa precedente. Per oggetti collegati a una segnalazione di persone ai sensi degli articoli 26 (arresto ai fini di estradizione), 32 (persone scomparse o vulnerabili), 34 (per- sone ricercate affinché si presentino dinanzi all’autorità giudiziaria), 36 (sorveglianza discreta, con- trollo specifico e controllo di indagine) valgono i termini di cui all’articolo 53. Inoltre, tali segnalazioni sono attive solamente finché è conservata la segnalazione della persona. Se occorre, entrambi i termini possono essere prorogati.
Cancellazione delle segnalazioni (capo XIV) L’articolo 55 indica quando una segnalazione va cancellata e garantisce una maggiore armonizza- zione delle pertinenti procedure nazionali. La disposizione illustra quando e in quali circostanze vanno cancellate le segnalazioni a fini di consegna o estradizione a norma dell’articolo 26, le segna- lazioni di persone scomparse o di persone vulnerabili a norma dell’articolo 32, le segnalazioni di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario a norma dell’articolo 34, le segna- lazioni ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici a norma dell’articolo 36, le segnalazioni di oggetti a norma degli articoli 26, 32, 34, 36 e 38 e le segnalazioni di ignoti ricercati a norma dell’articolo 40. Regole generali sul trattamento dei dati (capo XV) Dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità (art. 62) L’articolo 62 amplia l’elenco dei dati personali che possono essere inseriti ed elaborati nel SIS II in caso di usurpazione dell’identità di una persona. Questi dati possono essere registrati nel sistema soltanto con il consenso della persona la cui identità è stata usurpata. L’elenco comprende ora an- che: – l’immagine del volto; – le impronte palmari; – informazioni estese sui documenti di identificazione18; – l’indirizzo della persona; – i nomi del padre e della madre.
2.2.4 Contenuto del regolamento «SIS frontiere»
Il regolamento «SIS frontiere» stabilisce le condizioni e le procedure per inserire e trattare nel SIS le segnalazioni riguardanti cittadini di Paesi terzi nonché per scambiare informazioni supplementari e dati complementari ai fini del respingimento e del rifiuto del soggiorno nel territorio degli Stati membri («Segnalazioni ai fini del respingimento»). Attualmente le persone oggetto di un divieto di entrata in Svizzera sono già segnalate nel SIS. Il nuovo regolamento «SIS frontiere» introduce qualche novità in particolare per quanto riguarda i dati da trasmettere al SIS e l’obbligo di procedere a una segnalazione. I capi 1-4 del regolamento (disposizioni generali, competenze degli Stati membri, competenza di eu-LISA, informazione del pubblico) riprendono nozioni e termini tecnici o relativi al funzionamento simili a quelli di altri regolamenti SIS e non apportano novità sostanziali rispetto alle attuali regole del SIS II. Dati da trasmettere al SIS ai fini del respingimento (art. 20 par. 2) L’articolo 20 indica le categorie di dati che devono figurare in una segnalazione ai fini del respingi- mento. Dette categorie corrispondono in larga misure a quelle dell’articolo 4 del regolamento «SIS rimpatri». Si tratta sia di dati alfanumerici che di dati biometrici, ossia fotografie e immagini del volto nonché dati dattiloscopici (art. 20 par. 2 lett. w e x regolamento «SIS frontiere»). Si tratta di inserire, come finora, il cognome, i nomi, il nome e i cognomi alla nascita, i nomi e i co- gnomi precedenti e alias, i segni fisici particolari, oggettivi e inalterabili, il luogo e la data di nascita, il genere e ogni cittadinanza posseduta (lett. a-i). Inoltre, è tuttora possibile inserire nella segnala-
Finora era possibile registrare solamente il numero del documento di identificazione, adesso si può inserire anche la categoria, la data e il paese di rilascio del documento.
zione altri dettagli sulla persona come ad esempio se è armata, violenta, è fuggita o evasa, è a ri- schio suicidio, pone una minaccia per la salute pubblica o se è coinvolta in un’attività legata al ter- rorismo (lett. j). In più, come finora, si devono precisare le ragioni della segnalazione (lett. k), l’autorità autrice della segnalazione (lett. l), il riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione (lett. m), l’azione da intraprendere in caso di riscontro positivo (lett. n) ed eventuali connessioni con altre se- gnalazioni nel SIS a norma dell’articolo 48 (lett. o). Come novità, il regolamento prescrive di indicare se la decisione di vietare l’entrata è legata a una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza pubblica oppure nazionale; inoltre va indicato il tipo di divieto di entrata pronunciato (lett. q) ed eventualmente il tipo di reato in questione (lett. r). I dati relativi alle ragioni della segnalazione ai fini del respingimento devono dunque figurare nel SIS con l’indicazione dei motivi su cui si fonda il rifiuto d’ingresso e di soggiorno: una condanna prece- dente (art. 24 par. 2 lett. a), grave minaccia per la sicurezza (art. 24 par. 2 lett. b), un’elusione o un tentativo di elusione della normativa dell’Unione che disciplina l’ingresso e il soggiorno (art. 24 par. 2 lett. c) oppure un divieto d’ingresso emesso da uno Stato membro secondo la direttiva 2008/115 (art. 24 par. 1 lett. b). Devono essere trasmessi diversi dati legati al documento di identificazione della persona (lett. s-v). Va allegata alla segnalazione una copia, possibilmente a colori, del documento di identificazione (lett. y). Infine va precisato se la persona interessata è un familiare di un cittadino europeo o di un’altra persona beneficiaria del diritto di libera circolazione (lett. p). Tutti i dati menzionati all’articolo 20 paragrafo 2 devono essere trasmessi, se disponibili, al SIS. Per inserire una segnalazione nel SIS sono necessari almeno i cognomi, la data di nascita, le ra- gioni della segnalazione, il riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione, l’azione da intraprendere in caso di riscontro positivo e la base del regolamento su cui si fonda la segnala- zione (dati dell’art. 20 par. 2 lett. a, g, k, m, n e q). I segni fisici inalterabili sono inseriti qualora
siano strettamente necessari ai fini dell’identificazione della persona. Rispetto ai dati rilevati sulla base del regolamento 1987/2006 (art. 20), vanno registrati molti dati nuovi come il genere, determinati rischi legati alla persona e le informazioni su un’eventuale paren- tela con un cittadino dell’UE e anche i dati relativi ai documenti d’identità. Queste nuove registrazioni sono importanti in termini di sicurezza e intendono permettere di defi- nire meglio la persona segnalata e di valutare più in dettaglio i rischi. Anche i dati dattiloscopici co- stituiscono una novità e consentono una migliore identificazione della persona segnalata. Proporzionalità (art. 21) Prima di inserire una segnalazione o al momento di prolungarne il periodo di validità, lo Stato membro deve verificare se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano la se- gnalazione nel SIS II e quindi se il criterio di proporzionalità è soddisfatto. Conformemente all’articolo 24 paragrafo 2 del regolamento «SIS frontiere», in caso di reati di na- tura terroristica, vista la gravità della minaccia e l’impatto negativo complessivo che simili attività possono produrre, occorre in ogni caso procedere alla segnalazione nel SIS dei cittadini di paesi terzi ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno (cfr. parte generale sui regolamenti SIS poli- zia e Frontiere, cap. 2.2.2). Un’eccezione è comunque possibile per motivi di sicurezza nazionale o pubblica, quando la segnalazione rischia di ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari. Compatibilità delle segnalazioni (art. 23) L’articolo 23 garantisce che venga inserita nel SIS una sola segnalazione per persona e per Stato membro. Se necessario, possono essere inserite nuove segnalazioni da un altro Stato membro che tuttavia devono essere compatibili con quella già presente nel sistema. In caso contrario, gli
Stati membri interessati devono consultarsi. L’articolo rimanda anche al manuale SIRENE per quanto riguarda le norme in materia di priorità delle segnalazioni multiple. Condizioni per inserire una segnalazione nel SIS (art. 24, 25 e 26) Le nuove disposizione prevedono, come finora, che uno Stato membro inserisca una segnalazione ai fini del respingimento se la presenza sul proprio territorio di un cittadino di un Paese terzo costi- tuisce una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o nazionale. Ciò è il caso, per esempio, quando questa persona è stata riconosciuta colpevole di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno o esistono fondati motivi per ritenere che tale persona abbia commesso o intenda commettere un simile reato nel territorio di uno Stato membro (art. 24 par. 2 lett. a e b). Si procede a una segnalazione nel SIS, se fedpol ha disposto un divieto di entrata ai sensi dell’articolo 67 capoverso 4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) o sulla base dell’articolo 68 capoverso 3 LStrI in caso di espulsione; in questi casi infatti il rischio per la sicurezza è tale da giustificare una segnalazione nel SIS ai fini del respingimento. Si può anche trattare di un divieto d’entrata pronunciato dalla SEM ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2 lettera a LStrI. Dal momento che l’aspetto della sicurezza in questo caso è preponderante, la segnalazione nel SIS è obbligatoria. Ogni autorità competente procede alla segnalazione richiesta nel SIS. Inoltre, va inserita una segnalazione nel SIS anche quando un cittadino di un Paese terzo ha eluso o ha tentato di eludere la normativa europea o nazionale che disciplina l’entrata e il soggiorno (art. 24 par. 2 lett. c). Di conseguenza, nei casi in cui, ad esempio, l’articolo 115 o 118 LStrI può portare a una condanna in Svizzera, va pronunciato un divieto di entrata da segnalare nel SIS. Inoltre, una nuova segnalazione va inserita nel SIS in seguito a un divieto di entrata pronunciato conformemente alle procedure della direttiva sul rimpatrio dal momento in cui la persona ha la- sciato lo spazio Schengen o vi siano chiare indicazioni che l’abbia fatto (art. 24 par. 3 regolamento «SIS frontiere»). Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tra la partenza e
la segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto del soggiorno non vi sia alcun intervallo di tempo. Finora uno Stato membro poteva immettere nel SIS una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto del soggiorno basata su un divieto nazionale di entrata, se la decisione si fondava sul fatto che il cittadino di un Paese terzo era stato espulso, respinto o allontanato. Ora l’articolo 24 paragrafo 1 lettera b prevede in questi casi l’obbligo della segnalazione. I divieti di entrata, intro- dotti in base alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE, vanno inseriti nel SIS e valgono, come tutte le segnalazioni, nell’intero spazio Schengen. Di conseguenza tali divieti possono essere appli- cati ai confini esterni di Schengen anche dalle autorità di uno Stato membro che non ha preso la decisione di rimpatrio o disposto il divieto di entrata. La direttiva sul rimpatrio definisce un divieto d’ingresso come una decisione o un atto amministra- tivo o giudiziario che vieta l’entrata e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo de- terminato e che accompagna una decisione di rimpatrio. Affinché sia conforme alla direttiva sul rimpatrio, un divieto d’ingresso deve soddisfare una serie di condizioni: va pronunciato se non è stato concesso un periodo per la partenza volontaria o non è stato rispettato l’obbligo di rimpatrio. La Svizzera applica già queste condizioni e le ha disciplinate, recependo la direttiva sul rimpatrio, all’articolo 67 capoverso 1 LStrI. La direttiva prevede che le decisioni di rimpatrio possano essere corredate di un divieto d’ingresso anche in altri casi. La legislazione svizzera ha già previsto questi casi, in particolare all’articolo 67 capoverso 2 lettera b (spese d’aiuto sociale) e c (carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa) LStrI. In futuro questi divieti di entrata dovranno essere inseriti nel SIS con i pertinenti dati. Anche le segnalazioni adottate in conformità con atti giuridici del Consiglio, compresi i divieti di en- trata emanati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, vanno inserite nel SIS (art. 25 regola- mento «SIS frontiere»).
Le segnalazioni ai fini del respingimento riguardanti cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto di libera circolazione delle persone nello spazio Schengen ai sensi della direttiva 2004/38 vanno sot- toposte a un esame specifico (art. 26 regolamento «SIS frontiere»). In futuro, anche le decisioni di rimpatrio pronunciate in conformità con la direttiva sul rimpatrio do- vranno essere inserite nel SIS (cfr. capitolo 2.3). Consultazione (art. 27-30) Gli articoli 27-30 del regolamento «SIS frontiere» contengono una serie di disposizioni vincolanti per la consultazione delle autorità nazionali, che gli Stati membri devono rispettare se inseriscono o intendono inserire segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno che sono in contrasto con le decisioni di altri Stati membri. L’articolo 27 disciplina la consultazione preventiva delle autorità nazionali prima del rilascio o della proroga di un permesso di soggiorno o di un visto D a un cittadino di un Paese terzo segnalato ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno. Prima di inserire nel SIS un divieto di entrata, le au- torità nazionali avviano una consultazione per verificare se il cittadino di un Paese terzo in oggetto è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto D rilasciato da un altro Stato membro (art. 28). Se viene inserito nel SIS un divieto di entrata, la consultazione delle autorità nazionali va avviata a posteriori (art. 29). Infine va altresì avviata una consultazione in caso di riscontro positivo nel SIS su una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno riguardante un cittadino di un Paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto D (art. 30). Gli Stati membri de- vono tenere una statista sulle consultazioni (art. 31). Ricerche tramite dati biometrici (art. 32 e 33) Nel capitolo 2.2.2 si è accennato al fatto che il regolamento «SIS frontiere» prevede consultazioni tramite fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici (impronte digitali e palmari). L’impiego di immagini del volto a scopi identificativi permetterà una maggiore coerenza tra il SIS II e il nuovo sistema di ingressi e uscite (EES)19. L’EES impone di effettuare dei confronti con le immagini del volto memorizzate nel SIS II. Se gli Stati membri intendono introdurre gate automatizzati, occorre
prevedere anche il confronto con l’immagine del volto non appena ciò sarà tecnicamente possibile. L’articolo 32 prevede pertanto che i dati (fotografie, immagini del volto, dati dattiloscopici) siano in- seriti nel SIS solo previo controllo della loro qualità. Gli standard di qualità saranno fissati dalla Commissione europea. L’articolo 33 stabilisce che questi dati siano consultati nel SIS se l’identità della persona, oggetto di un riscontro positivo nel SIS a seguito di una consultazione con dati alfa- numerici, non può essere accertata con altri mezzi. I dati dattiloscopici e le immagini del volto pos- sono anche essere utilizzati per indentificare una persona sconosciuta o per scopi investigativi in seguito alla commissione di un reato. Accesso delle autorità nazionali alle segnalazioni (art. 34) Le autorità nazionali competenti hanno diritto di consultare nel SIS i dati relativi alle segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno nello spazio Schengen per adempiere i compiti se- guenti (art. 34 par. 1): – controlli di frontiere, a norma del codice frontiere Schengen (lett. a); – controlli di polizia e doganali (lett. b);
Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un si- stema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al si- stema di ingressi/uscite ai fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.
– prevenzione, accertamento, indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi in relazione alla direttiva (UE) 2016/680 (lett. c); – esame delle condizioni e dell’adozione di decisioni in materia di ingresso e soggiorno di citta- dini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri, compreso sui permessi di soggiorno e sui visti per soggiorni di lunga durata, e in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi, nonché verifiche sui cittadini di paesi terzi che entrano o soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri e verifiche dei richiedenti l’asilo (lett. d); – controllo dell’identità dei cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale nella misura in cui le autorità che svolgono i controlli non sono quelle che decidono in merito alla concessione della protezione (lett. e); – esame della domanda di visto e adozione di decisioni su tali domande, comprese le decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto in conformità del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio20 (codice dei visti) (lett. f). Inoltre, le competenti autorità nazionali hanno la possibilità, nel quadro dell’esercizio della loro atti- vità, di accedere ai dati nel SIS per verificare le domande di naturalizzazione (par. 2). Le autorità giudiziarie nazionali continuano ad avere accesso ai dati nel SIS (par. 3). Inoltre, i dati sui documenti relativi alle persone segnalate nel SIS a norma dell’articolo 38 paragrafo 2 lettere k e l (documenti d’identità o patenti di guida rubati o smarriti) del regolamento «SIS polizia» possono essere consultati e cercati dalle autorità migratorie competenti per l’entrata (art. 34 par. 1 lett. f; art. 34 par. 4). Per gli accessi di Europol e delle squadre della guardia di frontiera e costiera (art. 36-38 regola- mento «SIS frontiere»), si rimanda alla parte generale, capitolo. 2.2.2. Durata delle segnalazioni (art. 39) L’articolo 39 fissa i termini di riesame delle segnalazioni, che, come già nelle norme vigenti, vanno conservate esclusivamente per il periodo necessario a raggiungere lo scopo per cui sono state in- serite nel SIS (art. 39 par. 1). La segnalazione è sottoposta a riesame entro tre anni dal suo inseri- mento nel sistema. Tuttavia se la segnalazione nazionale prevede una validità superiore, essa può
essere riesaminata entro cinque anni. Gli Stati membri sono comunque liberi di fissare nella legi- slazione nazionale tempi di riesame più brevi. Secondo il paragrafo 4, la decisione di prolungare la validità di una segnalazione si fonda su una valutazione individuale globale. Gli Stati membri redi- gono statistiche sul numero di segnalazioni di persone per le quali il periodo di conservazione è stato prolungato (par. 6). Cancellazione delle segnalazioni (art. 40) La segnalazione è cancellata se la decisione su cui si basava è stata revocata o annullata, in parti- colare dopo una procedura di consultazione. In caso di concessione della cittadinanza di uno Stato membro, tutte le segnalazioni sono cancellate senza indugio. Le regole generali sul trattamento dei dati si trovano nel capo VIII e non prevedono novità. Per esempio, i dati dei cittadini di paesi terzi possono essere trattati solamente ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno sul territorio degli Stati membri (art. 41). Dati SIS e archivi nazionali (art. 42) Uno Stato ha il diritto di conservare nel proprio archivio nazionale i dati SIS in collegamento con i quali è stata svolta un’azione sul proprio territorio. Tali dati sono conservati negli archivi nazionali per un periodo massimo di tre anni, a meno che la legislazione nazionale non preveda un periodo
Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
di conservazione più lungo. Uno Stato membro può inoltre conservare nel proprio archivio nazionale i dati che ha trasmesso al SIS. In tal modo si chiarisce che agli Stati membri è espressamente vietato copiare i dati immessi da un altro Stato membro in un archivio nazionale che non sia il N-SIS. Dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità (art. 47) Quando sono possibili confusioni fra la persona oggetto di una segnalazione e una persona la cui identità è stata usurpata, lo Stato membro segnalante aggiunge alla segnalazione, con il consenso esplicito della persona la cui identità è stata usurpata, determinati dati che la riguardano. I dati re- lativi alla vittima dell’usurpazione di identità sono usati soltanto ai seguenti fini: – consentire di distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla persona oggetto della segnalazione; – permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di dimostrare la propria identità e di stabilire di essere stata vittima di un’usurpazione di identità. A tale scopo possono essere memorizzati nel SIS II solamente i dati seguenti della persona la cui identità è stata usurpata: dati alfanumerici, fotografie e immagini del volto, dati dattiloscopici com- prese le impronte palmari, dati sui documenti di identità ed eventualmente l’indirizzo o il nome del padre e della madre. Connessioni tra segnalazioni (art. 48) Uno Stato membro può ancora creare connessioni tra le segnalazioni di SIS, a prescindere dal tipo di segnalazione. In ogni caso queste connessioni non incidono sui diritti di accesso previsti dai vari regolamenti e se determinate categorie di segnalazioni non sono accessibili ad alcune autorità questa situazione non cambia nonostante l’esistenza di un collegamento. Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari (art. 49) Come finora, gli Stati membri devono conservare presso l’ufficio SIRENE un riferimento alle deci- sioni che danno origine a una segnalazione in SIS, a sostegno dello scambio di informazioni sup- plementari. Queste informazioni vanno cancellate al più tardi un anno dopo la soppressione della segnalazione. Uno Stato membro ha comunque il diritto di conservare negli archivi nazionali i dati relativi a una segnalazione che ha effettuato o relativi a una segnalazione in seguito alla quale è
stata intrapresa un’azione sul proprio territorio. Il periodo per cui tali dati possono essere conser- vati negli archivi nazionali è disciplinato dalla legislazione nazionale. Trasferimento di dati personali a terzi (art. 50) I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari scambiate a norma del regolamento «SIS frontiere» non possono essere comunicati a terzi. I capi IX (protezione dei dati) e X (responsabilità e sanzioni) del regolamento «SIS frontiere» sono trattati nella parte comune ai due regolamenti «SIS polizia» e «SIS frontiere» (n. 2.2.2); lo stesso vale per l’articolo 60 sulle disposizioni finali. Modifiche al regolamento (CE) n.°1987/2006 e abrogazione (art. 63 e 65) Il regolamento (CE) n. 1987/2006 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del regolamento «SIS frontiere» prevista all’articolo 66 paragrafo 5 primo capoverso. Modifiche della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (art. 64) L’articolo 25 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen è abrogato in quanto è sostituito dagli articoli 27-30 del regolamento «SIS frontiere».
L’attuazione materiale del regolamento è prevista entro tre anni dall’entrata in vigore formale in se- guito alla sua adozione. La Commissione stabilirà questa data quando avrà adottato gli atti di ese- cuzione necessari e quando gli Stati membri, come pure l’agenzia eu-LISA, saranno tecnicamente e giuridicamente pronti (art. 66).
2.2.5 Contenuto del regolamento «SIS rimpatri»
Il nuovo regolamento sull’utilizzo di SIS per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irrego- lare completa il regolamento «SIS frontiere», che disciplina l’inserimento di segnalazioni nel SIS ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno (cfr. n. 2.2.4), per quanto riguarda il settore dei rimpatri (decisione ed esecuzione del rimpatrio). Il nuovo regolamento «SIS rimpatri» stabilisce le condizioni e le procedure per l’inserimento e la cancellazione nel SIS II delle decisioni di rimpatrio emanate ai sensi della direttiva 2008/115/CE21 (di seguito direttiva sul rimpatrio). Questa nuova categoria di segnalazioni nel SIS serve a controllare se i cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali è stata presa una decisione di rimpatrio hanno effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri. L’obiettivo delle disposizioni proposte è migliorare l’attuazione delle decisioni di rimpatrio. Inoltre questa categoria facilita il reciproco riconoscimento delle decisioni ai sensi della diret- tiva 2001/40/CE22 prese dalle competenti autorità migratorie. In questo modo altri Stati membri pos- sono riconoscere, e direttamente attuare, una decisione di rimpatrio. La direttiva è stata già recepita dalla Svizzera nel quadro dell’AAS. Nel settore degli stranieri, in caso di soggiorno illegale, la diret- tiva può essere direttamente applicata in base all’articolo 83a dell’ordinanza sull’ammissione, il sog- giorno e l’attività lucrativa (OASA). Il 26 settembre 2014, il Parlamento ha adottato, nel settore dell’asilo, una nuova base legale23 che prevede il riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento prese da altri Stati Dublino ai sensi della suddetta direttiva24 (art. 31a cpv. 1 lett. f LAsi). Di conseguenza anche un richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato presa in un altro Stato Dublino potrebbe essere direttamente allontanato nel suo paese d’origine o di provenienza dalla Svizzera in base a tali decisioni. Nuovo ambito d’applicazione e definizioni (art. 1 e 2) L’articolo 1 stabilisce che le competenti autorità degli Stati membri sono tenute a inserire nel SIS sotto forma di segnalazioni tutte le decisioni di rimpatrio prese in virtù della direttiva sul rimpatrio.
L’articolo 2 riporta una serie di definizioni. I termini «rimpatrio», «cittadino di paese terzo», «deci- sione di rimpatrio» rimandano alla direttiva 2008/115/CE (direttiva sul rimpatrio). Una decisione di rimpatrio è una decisione amministrativa o giudiziaria ovvero un atto che attesti o dichiari l’illegalità
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98. Direttiva 2001/40/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allonta- namento dei cittadini di paesi terzi; GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34; e decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allon- tanamento dei cittadini di paesi terzi; GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55. 23 FF 2014 6289; RU 2015 1871. Messaggio del 9 aprile 2014 concernente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d’asilo e di stranieri; FF 2014 2935.
di un cittadino di Paese terzo e imponga l’obbligo di rimpatrio, nel rispetto della direttiva sul rimpatrio (art. 2 n. 3). Nell’ambito del recepimento di questo sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera deve dunque posizionarsi indirettamente in merito al campo d’applicazione della direttiva sul rimpatrio, in partico- lare per quanto riguarda l’applicabilità di quest’ultima alle misure di espulsione ai sensi dell’arti- colo 66a o 66abis del Codice penale (CP) o dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare (CPM) (espulsione giudiziaria), entrate in vigore il 1° ottobre 2016 (cfr. n. 2.3). L’articolo 2 definisce anche altre nozioni tra cui «segnalazione», che corrisponde a un insieme di dati, compresi quelli biometrici, che figurano nel SIS e permettono alle autorità competenti di identi- ficare una persona in vista dell’adozione di determinate misure (art. 2 n. 4). Anche per le nozioni «allontanamento» e «partenza volontaria» si rimanda alla direttiva sul rimpatrio. Inserimento delle segnalazioni di rimpatrio nel SIS (art. 3) L’impiego del SIS per il rimpatrio ha lo scopo di sostenere le autorità competenti nel settore della migrazione nella verifica e nell’esecuzione del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi non autorizzati a restare sul territorio degli Stati membri; mira quindi a impedire la migrazione irregolare. La segnala- zione del rimpatrio nel SIS intende permettere alle autorità competenti di controllare se l’obbligo di rimpatrio è stato rispettato. Inoltre, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le varie autorità migratorie vanno intensificati. I dati dei cittadini oggetto di una decisione di rimpatrio devono essere inseriti immediatamente nel SIS (art. 3 par. 1). Uno Stato può astenersi dall’inserire le segnalazioni nel SIS se il cittadino di un Paese terzo è trat- tenuto in attesa di allontanamento. Viceversa, se la persona trattenuta è messa in libertà senza essere rimpatriata, i suoi dati devono essere inseriti senza indugio nel SIS (art. 3 par. 2). Gli Stati rinunciano a inserire una segnalazione quando la decisione di rimpatrio è emessa alle frontiere esterne ed è immediatamente eseguita (art. 3 par. 3). Inoltre la segnalazione deve riportare il periodo per la partenza volontaria (art. 3 par. 4). Categorie di dati (art. 4)
L’articolo 4 indica le categorie di dati da inserire in una segnalazione di rimpatrio. Tali categorie, che corrispondono in larga misura a quelle dell’articolo 20 del regolamento «SIS frontiere», compren- dono sia dati alfanumerici (lett. a-t e w-z) sia dati biometrici, sia fotografie e immagini del volto e anche dati dattiloscopici (lett. u e v). L’elenco comprende: i cognomi, i nomi, nomi e cognomi alla nascita, nomi e cognomi precedenti e alias, il luogo e la data di nascita, il genere e ogni cittadinanza posseduta (lett. a-h). Inoltre, la segnalazione può riportare se la persona è armata, violenta, è fuggita o evasa, è a rischio suicidio, pone una minaccia per la salute pubblica oppure è coinvolta in un’attività legata al terrori- smo (lett. i). Vanno indicate le ragioni della segnalazione (lett. j), l’autorità che l’ha inserita (lett. k), un riferimento alla decisione cha ha dato origine alla segnalazione (lett. l), l’azione da intraprendere nel caso di riscontro positivo (lett. m) nonché le connessioni con eventuali altre segnalazioni nel SIS (lett. n). Il regolamento prescrive anche di indicare se la decisione di rimpatrio è pronunciata in relazione a una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o nazionale e il tipo di reato in questione (lett. o e p). Diversi dati sono legati al documento di identificazione della persona (lett. q-t). Una copia, possibilmente a colori, dei documenti di identificazione va allegata alla segnalazione (lett. w). Inoltre è necessario indicare l’eventuale termine ultimo per la partenza volontaria (lett. x) e se la decisione di rimpatrio è stata sospesa o la sua esecuzione rinviata, anche a seguito della presenta- zione di un ricorso (lett. y). Occorre indicare anche se la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d’ingresso che costituisce la base di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno (lett. z). L’indicazione di un divieto d’ingresso è pertanto prevista non appena è presa
la decisione di rimpatrio. Tuttavia, questo divieto sarà effettivamente inserito nel SIS solamente nel momento in cui la persona lascia lo spazio Schengen. I dati indicati all’articolo 4 vanno inseriti nella segnalazione se disponibili; tra di essi, tuttavia, ve ne sono alcuni obbligatori ossia quelli di cui alle lettere a, f, j, l, m, x e z. Scambio di informazioni supplementari (art. 5) La visibilità data da una segnalazione SIS alle decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati membri per- mette, insieme allo scambio rapido di informazioni supplementari, di ovviare alla mancanza di infor- mazioni. L’articolo 5 stabilisce che ogni Stato membro indica il proprio ufficio SIRENE come servizio centrale preposto allo scambio di informazioni supplementari in merito alle segnalazioni su cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio e in situazione irregolare sul territorio degli Stati membri. Per l’ufficio SIRENE valgono le disposizioni di cui all’articolo 8 del regolamento «SIS frontiere» e il manuale SIRENE (disponibilità costante, termini brevi per rispondere alle richieste di informazioni, ecc.). Conferma del rimpatrio (art. 6) Gli Stati membri sono tenuti a confermare allo Stato membro segnalante (all’autorità segnalante) la partenza del cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione di rimpatrio. Questo vale anche se lo stesso Stato membro è responsabile sia della segnalazione sia dell’esecuzione del rimpatrio. La legislazione nazionale deve prevedere le procedure applicabili e le autorità da informare. Questa disposizione permette alle autorità che emanano ed eseguono la decisione di rimpatrio, di verificare se l’obbligo di rimpatrio è stato anche rispettato. Lo Stato membro che ha eseguito il rimpatrio deve comunicare allo Stato segnalante una serie di dati, ossia: il fatto che il cittadino di paese terzo è stato identificato, il luogo e la data della verifica, il fatto che il cittadino di paese terzo abbia lasciato il territorio degli Stati membri e, se del caso, il fatto che sia stato oggetto di allontanamento (art. 6 par. 1). Se una persona lascia il territorio svizzero dopo che nei suoi confronti è stata presa una decisione di allontanamento o di espulsione in base al diritto svizzero, l’autorità competente designata dalla legislazione nazionale deve ricevere una con-
ferma dell’avvenuta partenza. L’avamprogetto prevede che l’ufficio SIRENE sia informato quando va trasmessa una conferma del rimpatrio a un altro Stato membro. In Svizzera, le autorità incaricate dei controlli alla frontiera informeranno, a seconda della decisione di allontanamento o di espulsione, la SEM, i Cantoni ed eventualmente fedpol dell’avvenuta partenza. Lo Stato membro che riceve la conferma del rimpatrio cancella senza indugio la segnalazione corri- spondente nel SIS. Se del caso, una segnalazione ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno è inserita ai sensi dell’articolo 24 paragrafo 1 lettera b del regolamento «SIS frontiere» (art. 6 par. 2). Ogni tre mesi, inoltre, gli Stati membri forniscono all’agenzia eu-LISA le statistiche sul numero dei rimpatri confermati e sul numero delle persone rimpatriate oggetto di una decisione di rimpatrio (art. 6 par. 3). Inosservanza delle decisioni di rimpatrio (art. 7) L’articolo 7 fissa le disposizioni applicabili nel caso in cui l’obbligo di rimpatrio non è rispettato. Gli Stati membri segnalanti sono avvertiti dal SIS II se un cittadino di paese terzo non ha rispettato il termine che gli è stato concesso per la partenza volontaria (par. 1). Ferma restando la procedura di cui agli articoli 6, 8 e 12, nel caso di una persona oggetto di una segnalazione di rimpatrio, lo Stato membro di esecuzione contatta lo Stato membro segnalante tra- mite lo scambio di informazioni supplementari per stabilire le misure da adottare nel rispetto della direttiva sul rimpatrio (art. 7 par. 2).
Segnalazioni al momento di varcare le frontiere esterne (art. 8) Se un cittadino di un paese terzo, oggetto di una segnalazione di rimpatrio nel SIS accompagnata da un divieto di ingresso, entra nello spazio Schengen, si applica una procedura particolare. È ne- cessario consultare lo Stato membro segnalante e verificare le misure da prendere in particolare in merito alla cancellazione della segnalazione di rimpatrio e all’inserimento di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno a norma dell’articolo 24 paragrafo 1 lettera b del regola- mento «SIS frontiere». Qualora la decisione di rimpatrio non sia accompagnata da un divieto d’ingresso, lo Stato membro segnalante va informato dell’esistenza di questa segnalazione affinché la cancelli immediatamente. La decisione riguardante l’ingresso del cittadino di paese terzo è adottata in conformità del codice frontiere Schengen25. Consultazione preventiva prima del rilascio o della proroga di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata (art. 9) Qualora uno Stato membro intenda rilasciare o prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorni di lunga durata a un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione di rimpatrio in- serita da un altro Stato membro e accompagnata da un divieto d’ingresso, gli Stati membri interessati si consultano. Lo Stato segnalante riceve una richiesta di consultazione cui risponde entro 10 giorni; se non lo fa, significa che non si oppone al rilascio del permesso di soggiorno a del visto per soggiorni di lunga durata. La decisione presa in conformità della legislazione nazionale e ogni eventuale minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica sono comunicate allo Stato segnalante. Se è rilasciato un permesso di soggiorno o un visto per soggiorni di lunga durata, la segnalazione di rimpatrio è can- cellata. In caso di segnalazione di rimpatrio senza divieto d’ingresso, lo Stato membro informa lo Stato se- gnalante del rilascio di un permesso di soggiorno o di un visto di soggiorno di lunga durata e detto Stato cancella senza indugio la segnalazione di rimpatrio. Consultazione preventiva prima dell’inserimento di una segnalazione di rimpatrio (art. 10) Qualora uno Stato membro abbia preso una decisione di rimpatrio e volesse inserire una segnala-
zione di rimpatrio nel SIS per un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano scambiandosi informazioni supplementari. Lo Stato che ha adottato la decisione di rim- patrio deve fornire le informazioni che hanno portato a tale decisione. Lo Stato consultato valuta se ci siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorni di lunga durata e comu- nica la sua decisione allo Stato che ha preso la decisione di rimpatrio in linea di massima entro 14 giorni dalla richiesta. Questo termine può essere prolungato di 12 giorni. Se il permesso di soggiorno o il visto non è ritirato, lo Stato membro non inserisce nessuna segnalazione nel SIS. Consultazione successiva all’inserimento di una segnalazione di rimpatrio (art. 11) Qualora risulti che uno Stato membro ha inserito nel SIS una segnalazione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da un altro Stato membro, lo Stato segnalante può decidere di revocare la decisione di rimpatrio e in tal caso cancella senza indugio la segnalazione di rimpatrio. Se invece decide di mantenerla, gli Stati membri interessati si consultano. Lo Stato segnalante comunica allo Stato di rilascio le ragioni alle base della decisione di rimpatrio e della relativa segnalazione nel SIS. Sulla
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unio nale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen); GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
base di queste informazioni, lo Stato consultato valuta se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorni di lunga durata e comunica quanto ha disposto allo Stato che ha preso la decisione di rimpatrio in linea di massima entro 14 giorni dopo la richiesta. Questo termine può essere prolungato di 12 giorni. Se il permesso di soggiorno o il visto non è ritirato, lo Stato membro che ha preso la decisione di rimpatrio cancella la relativa segnalazione nel SIS. Consultazione nel caso di riscontro positivo riguardante un cittadino di Paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi (art. 12) Qualora uno Stato membro constati una segnalazione di rimpatrio concernente un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da un altro Stato membro, è tenuto a informare lo Stato segnalante. Lo Stato segnalante avvia la procedura di cui all’articolo 11. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio informa lo Stato che ha constatato la segnalazione della conclusione della consultazione e del mantenimento o meno della segnalazione di rimpatrio. Statistiche (art. 13) Gli Stati membri forniscono all’agenzia eu-LISA statistiche annuali sulle diverse procedure di con- sultazione e sul rispetto dei relativi termini. Cancellazione delle segnalazioni (art. 14) Le segnalazioni vanno cancellate dopo il rimpatrio del cittadino di paese terzo (art. 14 par. 1). Inoltre, le segnalazioni vanno cancellate anche quando la decisione di rimpatrio è stata revocata o annullata. La segnalazione di rimpatrio relativa a una persona che abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o di uno Stato i cui cittadini beneficiano del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell’Unione è cancellata non appena lo Stato membro segnalante ne viene a conoscenza a norma dell’articolo 44 del regolamento «SIS frontiere» (art. 14 par. 2). Trasferimento di dati personali verso paesi terzi (art. 15) Il trasferimento di dati verso un paese terzo è ammesso solamente per identificare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o per rilasciare documenti di identificazione o di viaggio in vista del rimpatrio. Inoltre, l’interessato va informato del fatto che i suoi dati personali e le informazioni sup-
plementari possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo (art. 15 par. 3). Il trasferimento dei dati verso un paese terzo è effettuato in conformità del capo V del regolamento (UE) 2016/679. Statistiche (art. 16) Ogni Stato fornisce in particolare il numero delle segnalazioni di rimpatrio che ha inserito nel SIS II (art. 4 e 6 par. 3), i casi di mancata attuazione dei rimpatri ai sensi dell’articolo 7 del regolamento nonché il numero di segnalazioni di rimpatrio cancellate. Diritti di accesso (art. 17) Le diverse autorità nei vari Stati membri preposte al rilascio di decisioni di rimpatrio devono poter accedere al SIS II per inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati. L’articolo 17 rinvia all’articolo 34 paragrafi 1-3 del regolamento «SIS frontiere». In questo modo le stesse autorità hanno accesso ai dati delle segnalazioni di rimpatrio e di respingimento, il che è coerente visto che rimpatrio e divieti d’ingresso sono temi connessi. Rinviamo pertanto ai diritti di accesso indicati in questi articoli e illustrati al punto 2.2.4. I diritti d’accesso di Europol e di Frontex sono illustrati nella parte generale (n. 2.2.2). Il presente articolo 17 rimanda agli articoli 35 e 36 del regolamento «SIS frontiere». Valutazione (art. 18) La Commissione valuta l’applicazione del regolamento entro due anni dalla data di inizio della sua applicazione. Vanno in particolare esaminate le sinergie con Frontex.
Applicabilità del regolamento «SIS frontiere» (art. 19) L’articolo 19 prevede che determinate disposizioni generali relative al SIS II e contenute nel regola- mento «SIS frontiere» si applichino anche ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente rego- lamento (p. es. il periodo di riesame delle segnalazioni, il trattamento dei dati e la loro protezione, la responsabilità, il monitoraggio e le statistiche). Entrata in vigore (art. 20) Il regolamento «SIS rimpatri» entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Comunque si applica solamente dalla data stabilita dalla Commissione conformemente all’articolo 66 paragrafo 2 del regolamento «SIS frontiere» (cfr. n. 2.2.6).
2.2.6 Entrata in vigore dei regolamenti SIS
I regolamenti SIS sono entrati in vigore il 27 dicembre 2018, tuttavia saranno applicati solamente a partire dalla data che stabilirà la Commissione europea, la quale ha tre anni di tempo dall’entrata in vigore dei regolamenti per farlo. A tale riguardo dovrà attendere in particolare che gli Stati membri soddisfino tutte le condizioni, legali e operative, per l’attivazione del sistema. Ciononostante, alcune disposizioni dei regolamenti «SIS polizia» e «SIS frontiere» sono già appli- cate con la loro entrata in vigore il 27 dicembre 2018. Si tratta comunque solamente di norme di carattere tecnico che l’eu-LISA deve rispettare per quanto riguarda lo sviluppo del sistema nonché di basi legali per diversi atti di esecuzione contenenti disposizioni con cui la Commissione preciserà determinate aspetti normativi. Inoltre, determinate disposizioni saranno applicate in un secondo momento, ma comunque prima dell’attivazione del nuovo SIS II: – un anno dopo l’entrata in vigore (27.12.2019) dei regolamenti «SIS frontiere» e «SIS polizia» la decisione 2007/533/GAI e il regolamento (CE) n. 1987/2006 sono modificati in modo tale che Europol e le squadre di Frontex possano accedere al SIS a determinate condizioni (cfr. art. 77 n. 7 e 8 regolamento «SIS polizia» e art. 63 n. 9 regolamento «SIS frontiere»); – due anni dopo l’entrata in vigore (27.12.2020) dei regolamenti, entrerà in vigore la modifica delle norme sull’inserimento, la verifica e l’interrogazione tramite fotografie e impronte digitali previste dalla decisione e dal regolamento summenzionati (cfr. art. 77 n. 6 regolamento «SIS polizia» e art. 63 n. 7 regolamento «SIS frontiere»). Un’applicazione temporanea e parziale26 da parte del Consiglio federale degli scambi di note riguar- danti il recepimento dei regolamenti «SIS frontiere» e «SIS polizia» intende, se necessario, garantire che le disposizioni citate siano applicate anche in Svizzera rispettivamente un anno e due anni dopo l’entrata in vigore dei regolamenti nell’UE, ossia il 27 dicembre 2019 e il 27 dicembre 2020.
Applicazione temporanea in virtù dell’articolo 7b della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) RS 172.010.
2.3 Trasposizione giuridica e tecnica del regolamento «SIS rimpa-
tri»
2.3.1 Campo d’applicazione della direttiva sul rimpatrio
La direttiva sul rimpatrio è stata recepita dalla Svizzera in quanto sviluppo dell’acquis di Schengen ed è entrata in vigore il 1°gennaio 2011 insieme alle necessarie modifiche della LStrI27. La direttiva persegue un’armonizzazione minima delle procedure applicate ai cittadini di Paesi non appartenenti all’area Schengen (Paesi terzi) il cui soggiorno è irregolare. Contiene in particolare prescrizioni sulla decisione di allontanamento, sulla carcerazione per garantire l’esecuzione dell’al- lontanamento o dell’espulsione e sul divieto d’entrata. La direttiva sul rimpatrio si applica ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente sul ter- ritorio di uno Stato membro. Per soggiorno irregolare s’intende la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un Paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di entrata di cui all’articolo 6 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d’entrata, di soggiorno o di resi- denza disposte da tale Stato membro. È irrilevante che il soggiorno irregolare risulti da un’entrata illegale, dal rifiuto di una domanda d’asilo o dallo scadere della durata di validità di un permesso di soggiorno. Gli Stati membri sono liberi di non applicare la direttiva sul rimpatrio ai cittadini di Paesi terzi sotto- posti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione (art. 2 par. 2 lett. b direttiva sul rimpatrio). In occasione del recepimento, è stato deciso di non applicare la direttiva unicamente ai cittadini di Paesi terzi sottoposti a una procedura di estradizione a norma dell’articolo 32 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP). In tal caso prevalgono le disposizioni dell’AIMP la cui modifica non è stata ritenuta necessaria28. Viceversa, non è stata formulata alcuna riserva di ordine generale nei confronti dei cittadini di Paesi terzi sottoposti a rim- patrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale (cfr. DTAF C-5819/2012 del 26 agosto 2014 consid. 6.7.2). L’attuazione della direttiva sul rimpatrio ha richiesto una serie di modifiche della LStrI in merito alle misure di rimpatrio, all’allontanamento, all’espulsione e alle misure
coercitive. La LAsi è stata adeguata in misura ridotta; le uniche modifiche riguardano la disposizione relativa alla decisione d’allontanamento di cui all’articolo 45. Conformemente alla normativa prevista (art. 2 par. 3 regolamento «SIS rimpatri»), solamente le de- cisioni in linea con la direttiva sul rimpatrio sono inserite nel SIS. Il presente capitolo intende definire quali decisioni svizzere sono considerate decisioni di rimpatrio ai sensi della direttiva citata e vanno pertanto inserite nel SIS. Decisioni di rimpatrio ai sensi della LStrI Le decisioni di rimpatrio fondate sulla LStrI da inserire nel SIS sono le decisioni di allontanamento ai sensi dell’articolo 64 LStrI. L’allontanamento verso uno Stato membro di Schengen o Dublino sulla base di accordi bilaterali non è preso in considerazione in questa sede (allontanamento ai sensi degli art. 64a e 64c cpv. 1 lett. a LStrI) poiché in questi casi è possibile astenersi dall’emettere una deci- sione di rimpatrio ai sensi della direttiva sul rimpatrio (art. 6 par. 3). Una decisione fondata sull’arti-
Decreto federale del 18 giugno 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gennaio 2011, RU 2010 5925; FF 2009 7737. Messaggio del 18 novembre 2009 concernente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio (Direttiva 2008/115/CE) (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e concernente una modifica della legge federale sugli stranieri (Controllo di confine automatizzato, consu- lenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES); FF 2009 7737.
colo 64c capoverso 1 lettera b LStrI implica che un altro Stato membro di Schengen (Stato Schen- gen) abbia precedentemente disposto il respingimento dell’interessato in conformità con l’articolo 14 del codice frontiere Schengen. Neanche in questo caso dunque si tratta di una decisione di rimpatrio, in quanto si applica la deroga ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 2 lettera a della direttiva sul rimpatrio. Infine, neppure le decisioni di rimpatrio verso uno Stato Schengen che ha accordato il diritto di sog- giorno all’interessato, fondate sull’articolo 64 capoverso 2 LStrI costituiscono decisioni di rimpatrio ai sensi della direttiva poiché all’articolo 6 paragrafo 2 essa contempla la possibilità di rinunciare a una simile decisione; possibilità di cui si avvale la Svizzera. Il rimpatrio e il rifiuto di entrata disposti all’aeroporto (frontiere esterne Schengen) ai sensi dell’arti- colo 65 LStrI non sono inseriti nel SIS II. L’articolo 3 paragrafo 3 del regolamento «SIS rimpatri» prevede che gli Stati membri possano rinunciare a inserire una segnalazione di rimpatrio se la deci- sione è presa alle frontiere esterne e può essere eseguita immediatamente. Il rifiuto di entrata di- sposto in aeroporto ai sensi dell’articolo 65 LStrI sarà per altro inserito nel nuovo sistema in- gressi/uscite EES. L’espulsione disposta da fedpol in base all’articolo 68 LStrI allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera è considerata alla stregua di una decisione di rimpatrio pronunciata in conformità con la direttiva sul rimpatrio. In questo caso non si applica la deroga di cui all’articolo 2 paragrafo 2 lettera b di tale direttiva. Decisioni di rimpatrio fondate su un’espulsione giudiziaria Gli Stati membri sono liberi di non applicare la direttiva sul rimpatrio ai cittadini di Paesi terzi sotto- posti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, conforme- mente alla legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione (art. 2 par. 2 lett. b diret- tiva sul rimpatrio). Le disposizioni del CP e del CPM che disciplinano l’espulsione giudiziaria sono entrate in vigore il 1° ottobre 201629 ossia dopo il recepimento nella legislazione nazionale della direttiva sul rimpatrio. La Svizzera non si è esplicitamente pronunciata sull’applicabilità di questa
direttiva alle decisioni di espulsione giudiziaria. Il recepimento dei presenti sviluppi dell’acquis di Schengen è l’occasione per decidere in merito all’applicazione o meno dell’articolo 2 paragrafo 2 lettera b della direttiva sul rimpatrio alle decisioni di espulsione menzionate. Tali decisioni implicano che l’interessato lasci la Svizzera e non possono essere ritenute meno importanti delle decisioni di rimpatrio prese ai sensi della LStrI. In un primo momento, il giudice dispone l’espulsione dello stra- niero dal territorio svizzero per un certo periodo, ma soltanto in un secondo momento e dopo che l’autorità competente ha constatato che non vi sono motivi per sospenderne l’esecuzione, l’espul- sione è eseguita. Dunque, per evitare che un’espulsione suscettibile di essere sospesa o di non essere eseguita (status di rifugiato) venga inserita nel SIS, il presente avamprogetto prescrive di inserire nel SIS II solamente le decisioni di esecuzione pronunciate dai Cantoni in vista della par- tenza effettiva dello straniero oggetto di un’espulsione giudiziaria. Tali decisioni sono conformi alla direttiva sul rimpatrio e costituiscono una decisione di rimpatrio ai sensi di tale direttiva. Decisioni di rimpatrio in virtù della LAsi Quando la SEM rifiuta l’asilo e dispone l’allontanamento della persona nel suo Paese d’origine o di provenienza al di fuori dello spazio Schengen, è necessario inserire nel SIS una segnalazione di rimpatrio. Si tratta di decisioni d’allontanamento fondate sull’articolo 45 LAsi. Inoltre, anche i rifugiati possono essere oggetto di un allontanamento (art. 65 LAsi). In questi casi l’allontanamento o l’espul- sione è disciplinato dagli articoli 63 capoverso 1 lettera b (revoca del permesso di domicilio per mo- tivi di sicurezza), 64 (decisione di allontanamento) e 68 (espulsione) LStrI e di conseguenza deve essere inserito nel SIS II.
Legge federale del 20 marzo 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), RU 2016 2329; FF 2013 5163.
Nonostante l’ammissione provvisoria sia una misura alternativa nel caso in cui è stato disposto un allontanamento che non può essere eseguito per motivi legati alla situazione nel Paese d’origine o di provenienza o alla situazione particolare dell’interessato si tratta in pratica della concessione di protezione e la persona può restare in Svizzera in via provvisoria. Questi casi, dunque non sono inseriti nel SIS II.
2.3.2 Trasposizione pratica del regolamento «SIS rimpatri»
Per garantire un’attuazione ottimale di questo sviluppo dell’acquis di Schengen, l’avamprogetto propone di sfruttare il sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (SIMIC; cfr. n. 3.). I compiti principali spettano alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione incari- cate dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione secondo la LStrI o secondo il CP o il CPM. Dette autorità dovranno registrare nel SIMIC, mediante una maschera specifica, le decisioni di rimpatrio fondante sulla direttiva sul rimpatrio. Se le condizioni del regolamento «SIS rimpatri» sono soddisfatte, le pertinenti informazioni saranno automaticamente trasmesse al SIS II. La SEM è a sua volta incaricata di registrare nel SIMIC gli allontanamenti disposti nel quadro di una procedura di asilo mediante una maschera simile a quella utilizzata dalle autorità cantonali e di trasmettere le informazioni richieste al SIS. I dati da comunicare tassativamente sono: nomi e co- gnomi, la data di nascita, le ragioni della segnalazione, un riferimento alla decisione su cui si fonda la segnalazione, le misure da prendere e l’indicazione di un eventuale termine di partenza volonta- ria; inoltre va specificato se la decisione è accompagnata da un divieto di entrata, che costituisce la base per una segnalazione ai fini del respingimento (art. 4 regolamento «SIS rimpatri»). Inoltre, la cancellazione dei dati in caso di esecuzione del rimpatrio è eseguita mediante il SIMIC dalle autorità competenti o dalle autorità che hanno eseguito la segnalazione nel SIS. Le autorità cantonali devono pertanto poter procedere a una cancellazione. Inoltre, la segnalazione è cancel- lata anche quando i Cantoni concedono un permesso di soggiorno o un visto per soggiorni di lunga durata. Le segnalazioni legate ai divieti di entrata o alle decisioni di rimpatrio sono inoltre cancellate se le decisioni sono revocate o annullate dall’autorità segnalante, in particolare in seguito a una consul- tazione. Se viene concessa la cittadinanza di uno Stato membro di Schengen, le segnalazioni vanno cancellate senza indugio. La sola eccezione riguarda le decisioni di rimpatrio prese da fedpol sulla base dell’articolo 68 capo- verso 1 LStrI (espulsione). In tal caso, secondo l’avamprogetto fedpol adotterà una decisione con-
forme alla direttiva sul rimpatrio. La decisione sarà inserita in RIPOL e trasmessa al SIS affinché vi sia registrata la segnalazione di rimpatrio. Fedpol è incaricata anche della cancellazione di questa segnalazione e dell’attivazione di un’eventuale segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno nel SIS. In RIPOL, le decisioni prese della autorità competenti nel settore della migrazione, cantonali o fe- derali, saranno ancora visualizzabili, come previsto dalla normativa vigente, richiamando i dati dal SIMIC.
2.4 Adeguamenti giuridici necessari
2.4.1 Regolamento «SIS polizia»
Il regolamento (UE) n. 2018/1862 contiene sia disposizioni direttamente applicabili sia disposizioni che vanno concretizzate nella legislazione nazionale. Le novità che implicano un adeguamento di
leggi federali sono illustrate nel presente capitolo. Molti adeguamenti riguardano invece solo ordi- nanze,, in particolare l’ordinanza N-SIS30 e non saranno illustrate nel presente capitolo. Ampliamento delle categorie dei dati (art. 20) Il presente pacchetto di riforme amplia le categorie di dati che possono essere elaborate nel SIS II. In futuro i cosiddetti avvertimenti riportati nella segnalazione sulla persona indicheranno anche lo stato di salute di quest’ultima e se è a rischio suicidio e se è pericolosa (cfr. cap. 2.2.3). Questo comporta un adeguamento dell’articolo 16 della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)31. L’articolo disciplina il trattamento dei dati nella parte nazionale del sistema di ricerca (il cosiddetto N-SIS) e al capoverso 3 riporta i dati contenuti in tale sistema. Af- finché le nuove categorie di dati previste dall’articolo 20 del regolamento «SIS polizia» possano essere elaborate nel N-SIS, è necessaria una modifica. Secondo l’attuale formulazione dell’arti- colo 16 capoverso 3 LSIP, possono essere elaborati nel N-SIS solamente dati segnaletici, ma non altre caratteristiche. Segnalazione di persone vulnerabili (art. 32) La segnalazione di persone vulnerabili (cfr. cap. 2.2.3) presuppone una corrispondente decisione dell’autorità preposta secondo la legislazione nazionale. Se si tratta di trattenere o prendere in cu- stodia una persona per applicare una misura di protezione dei minori o degli adulti, esistono già, a livello federale, le pertinenti basi legali (art. 307 segg. e art. 388 segg. CC32). Lo stesso vale per il ricovero a scopo di assistenza (art. 426 segg. CC). Il trattamento di dati contenuti in segnalazioni di questo tipo è già previsto dall’articolo 16 capoverso 2 lettera d LSIP. Per il resto compete ai Can- toni disciplinare la segnalazione di persone vulnerabili (prevenzione generale dei pericoli), pertanto sono tenuti eventualmente ad adeguare di conseguenza le basi legali. Va aggiunto che le disposizioni per segnalare una persona vulnerabile sono di competenza dei Cantoni (prevenzione generale), i quali sono tenuti ad adeguare eventualmente le pertinenti basi legali. Controllo di indagine (art. 36) La segnalazione di una persona ai fini del controllo di indagine è di regola effettuata nel quadro di
un procedimento penale in corso. In questo caso la misura è disciplinata dalle pertinenti disposi- zioni del Codice di procedura penale (cfr. in particolare gli art. 215 e 217 e segg. CPP33). A tale ri- guardo non è necessario adeguare la legislazione nazionale. Per contro, la possibilità di elaborare controlli di indagine nel N-SIS va menzionata nell’articolo 16 capoverso 2 LSIP. Per la segnalazione di un controllo di indagine al fine di prevenire minacce, ossia al di fuori di un procedimento penale, non esiste una base legale in senso formale né a livello federale né a livello cantonale e questo a differenza della sorveglianza discreta o del controllo mirato che possono es- sere disposti dal Servizio delle attività informative della Confederazione in base all’articolo 16 della legge federale sulle attività informative (LAIn)34. Anche diversi Cantoni hanno ripreso queste mi- sure nelle loro leggi sulla polizia. La legislazione europea non impone alla Svizzera di introdurre nel proprio diritto il controllo di inda- gine (cfr. cap. 2.2.3). Attualmente il Consiglio federale rinuncia a trasporre questa misura poiché prima intende raccogliere esperienze sul ricorso alla sorveglianza discreta e al controllo mirato allo scopo di prevenire minacce.
30 RS 362.0 31 RS 361 32 RS 210 33 RS 311 34 RS 121
I Cantoni sono liberi di creare, nella loro sfera di competenza, le basi legali necessarie per attuare controlli di indagine. Ulteriori categorie di oggetti (art. 38) Le categorie di oggetti che si possono segnalare nel SIS II sono ampliate (cfr. cap. 2.2.3) il che comporta un adeguamento dell’articolo 16 capoverso 2 lettera g LSIP. Secondo l’attuale formula- zione, possono essere segnalati nel N-SIS veicoli e oggetti, ma non aeromobili, natanti, container e altri oggetti univocamente identificabili. Le qualità previste nel regolamento affinché gli oggetti siano segnalabili (in particolare oggetti rubati, sottratti, falsi) non devono invece essere trasposte nell’articolo 16 LSIP, perché sono direttamente applicabili. Segnalazione di ignoti ricercati a fini di identificazione (art. 40) Per la ricerca di autori di reato sconosciuti, l’articolo 40 introduce una nuova categoria di segnala- zioni a fini identificativi. Per attuare questa disposizione, va completato lo scopo del N-SIS di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP (finora: ricerca di persone conosciute; d’ora in poi: ricerca di autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta). Viceversa il requisito, previsto dal regolamento, secondo cui possono essere segnalati ignoti sola- mente in relazione a reati gravi (p. es. attentati terroristici, rapine), è direttamente applicabile e non deve essere trasposto nell’articolo 16 LSIP. Norme specifiche per l’inserimento di fotografie, immagini del volto, dati dattiloscopici e profili DNA (art. 42) L’articolo 42 disciplina la verifica di una ricerca con l’aiuto di fotografie, immagini del volto, dati dat- tiloscopici e profili DNA (cfr. cap. 2.2.3). Per poter elaborare questi dati nel N-SIS, è necessario ampliare il contenuto del sistema d’informazione (art. 16 cpv. 3 LSIP). Diritti di accesso a SIS dei servizi competenti per l’immatricolazione di natanti e aeromobili (art. 46) e dei servizi competenti per la registrazione di armi da fuoco (art. 47) L’articolo 46 impone agli Stati membri di introdurre un diritto di consultazione diretto del N-SIS per le autorità preposte all’immatricolazione di natanti e aeromobili (cfr. cap. 2.2.3). In Svizzera si tratta dei servizi cantonali della navigazione e, per gli aeromobili, dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC). La disposizione implica un’integrazione dell’articolo 16 capoverso 5 LSIP.
Il pacchetto di riforme SIS II prevede che le armi soggette a dichiarazione e i loro detentori siano controllati prima della registrazione nelle banche dati. A tale scopo gli Stati membri sono tenuti a concedere alle autorità competenti per la registrazione di armi un diritto di consultazione diretto del N-SIS (cfr. capitolo 2.2.3). In Svizzera si tratta degli uffici cantonali delle armi (per quanto riguarda il permesso di acquisto di armi e il porto d’armi) e di fedpol (autorizzazioni d’importazione ed espor- tazione di armi nello spazio Schengen). È pertanto necessario integrare l’articolo 16 capoverso 5 LSIP. Inoltre va completata la disposizione sullo scopo del N-SIS (art. 16 cpv. 2 LSIP). Va aggiunto essendo responsabile per le autorizzazioni di esportazione di armi verso Paesi terzi ma non per la loro registrazione, la SECO non ha alcun accesso al N-SIS.
2.4.2 Regolamento «SIS frontiere»
Il regolamento contiene determinate disposizioni direttamente applicabili, tuttavia vi sono alcuni punti che vanno precisati a livello di legge oppure di ordinanza. I seguenti ambiti richiederanno una revisione della LStrI: Obbligo di segnalazione L’articolo 67 LStrI va completato e modificato per tenere conto di un nuovo motivo di segnalazione nel SIS (art. 24 par. 2, lett. c regolamento «SIS frontiere»): il fatto che una persona abbia com- messo o abbia tentato di commettere un reato connesso al diritto di soggiorno. Nel caso in cui ad
esempio gli articoli 115 o 118 LStrI danno luogo a una condanna in Svizzera, deve essere pronun- ciato e iscritto nel SIS un divieto d’entrata. L’articolo 24 paragrafo 1 lettera b del regolamento «SIS frontiere» impone di inserire una segnala- zione nel SIS se è stato emesso un divieto di ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE nei con- fronti di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Parimenti si stabiliscono le condizioni e i tempi per l’inserimento di simili segnalazioni nel SIS. La LStrI riprende questo nuovo obbligo In futuro, inoltre, il SIS deve obbligatoriamente riportare le ragioni per cui è stata introdotta una se- gnalazione ai fini del divieto d’ingresso (art. 20 regolamento «SIS frontiere») come anche il riferi- mento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione (lett. m), l’azione da intraprendere in caso di riscontro positivo (lett. n), l’indicazione del fatto che la decisione di divieto d’ingresso si fonda su una minaccia per la sicurezza pubblica o nazionale e l’indicazione di un eventuale sog- giorno illegale della persona (lett. q). È altresì previsto di menzionare nell’articolo 68a capoverso 3 AP-LStrI i pertinenti dati alfanumerici e biometrici da trasmettere al SIS in base al regolamento «SIS frontiere» quando la SEM o fedpol pronunciano il divieto d’entrata e anche in caso di espul- sione giudiziaria (segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno). Inoltre, una nuova disposizione (art. 68a cpv. 3 AP-LStrI) prevede in particolare che i dati biome- trici già presenti nel sistema automatico di identificazione delle impronte digitali (AFIS) e nel SIMIC possono essere trasmessi al SIS II in conformità delle esigenze del regolamento SIS II 35 e del pre- sente sviluppo dell’acquis di Schengen. Fedpol trasmette al SIS anche i dati di RIPOL in caso di divieto di entrata che ha pronunciato ai sensi della LStrI (art. 68a cpv. 5 AP-LStrI). Un’eventuale registrazione successiva dei dati biometrici è autorizzata, su richiesta di fedpol, ed è effettuata dalle autorità che hanno riscontrato, in occasione di un controllo, una segnalazione ai fini del re- spingimento e del rifiuto di soggiorno che non contiene dati biometrici. Infine l’articolo 68a capoverso 6 AP-LStrI delega al Consiglio federale il disciplinamento sia della
procedura di consegna dei dati sui divieti di entrata alle autorità preposte sia dell’inserimento di questi dati nelle banche dati (SIMIC e RIPOL). Compiti dell’ufficio SIRENE Vanno inoltre disciplinati i compiti dell’ufficio SIRENE di fedpol per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari e la procedura di consultazione tra le competenti autorità degli Stati membri nel caso di cittadini di Paesi terzi oggetto di un divieto di entrata registrato nel SIS (art. 68b LStrI). Cancellazione delle segnalazioni e comunicazione dei dati La cancellazione delle segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno come anche delle segnalazioni di rimpatrio è disciplinata dall’articolo 68d capoverso 2 AP-LStrI (cfr. n. 2.4.3). La comunicazione dei dati del SIS sulle segnalazioni in caso di divieti di entrata è disciplinata dall’articolo 68e AP-LStrI. Nuovi diritti di accesso nel settore della migrazione L’articolo 16 LSIP va adeguato in base ai nuovi diritti di accesso alle segnalazioni nel SIS ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno (autorità di controllo alle frontiere, SEM, Cantoni per verifi- care il soggiorno nonché le autorità preposte al rilascio del visto) nel settore della migrazione.
Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), GU L 381, 28.12.2006, pag. 4.
Obbligo di fornire dati biometrici (immagine del volto, impronte digitali) Per quanto riguarda la registrazione dei dati biometrici in caso di segnalazione nel SIS ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno, questi dati possono essere già memorizzati nel SIMIC in base all’articolo 3 capoverso 2 lettera h LSISA. La nuova base legale permette alla SEM di regi- strare la fotografia o le impronte digitali della persona e di trasmetterle al SIS via il SIMIC. Questa possibilità è già prevista dal nuovo articolo 7a capoverso 1 lettere a ed e LSISA36. Il nuovo articolo 68a capoversi 3 e 4 AP-LStrI impone di rilevare e consegnare i dati biometrici. Lo scopo della disposizione è di garantire la trasmissione al SIS di tutti i dati pertinenti, compresi quelli biometrici, in conformità con gli impegni internazionali della Svizzera nell’ambito dell’ASS. Infine, va ottimizzata la normativa prevista per i dati del sistema AFIS (art. 354 CP) concedendo un accesso ai dati alla SEM e delegando al Consiglio federale la competenza di disciplinare la comu- nicazione e la trasmissione automatica dei dati segnaletici a terzi o a banche dati.
2.4.3 Regolamento «SIS rimpatri»
Diversi elementi del regolamento «SIS rimpatri» sono direttamente applicabili. Ciononostante oc- corre inserire nella LStrI e nella LAsi determinate disposizioni soprattutto per motivi di trasparenza. Inserimento nel SIS delle decisioni di rimpatrio L’avamprogetto prevede un nuovo articolo per garantire che le autorità competenti inseriscano i dati pertinenti in vista della consegna al SIS (art. 68a cpv. 1 AP-LStrI). Questo articolo permette anche di definire chiaramente quali decisioni svizzere di rimpatrio saranno oggetto di una segnala- zione nel SIS (cfr. n. 2.3.1) e di menzionare i divieti di entrata già oggi segnalati (art. 68a cpv. 2 AP-LStrI). L’articolo 68a capoversi 3 e 4 AP-LStrI prevede un obbligo di rilevamento e trasmissione dei dati biometrici. Inoltre, come già accennato al capitolo 2.4.2, una nuova disposizione (art. 68a cpv. 2 AP-LStrI) prevede in particolare che la SEM possa trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili nelle banche dati AFIS e SIMIC. Una disposizione identica è prevista anche per le decisioni di fedpol che sono da segnalare in SIS (art. 68a cpv. 5). Infine, l’articolo 68a capoverso 6 AP-LStrI delega al Consiglio federale la competenza di disciplinare la procedura di trasmissione dei dati sulle decisioni di rimpatrio. In questo modo, le decisioni di rimpatrio prese dalle autorità competenti nel settore della migrazione saranno trasmesse al SIS II dalle autorità coinvolte attraverso il SIMIC (cfr. n. 2.3.2). Per quanto riguarda le decisioni prese da fedpol, le segnalazioni di rimpatrio saranno inserite nel SIS attraverso RIPOL. Scambio di informazioni e procedure di consultazioni L’ufficio SIRENE di fedpol resta l’autorità nazionale designata per lo scambio di dati tra gli Stati membri (art. 68b cpv. 1 AP-LStrI). Se le autorità svizzere di controllo alle frontiere costatano che uno straniero si trova in Svizzera e non ha adempiuto l’obbligo di rimpatrio disposto nei suoi confronti da un altro Stato membro, l’uffi- cio SIRENE di fedpol va immediatamente avvertito affinché lo Stato che ha effettuato la segnala- zione sia informato e possa pronunciarsi sulle misure da prendere (art. 68b cpv. 2 AP-LStrI). Le misure da prendere secondo lo Stato che ha effettuato la segnalazione vanno comunicate alle competenti autorità svizzere per l’esecuzione del rimpatrio (i Cantoni) e in particolare al Cantone in
cui si trova tale persona. Le diverse procedure di consultazione previste agli articoli 9-12 del regolamento «SIS rimpatri» non sono menzionate nella legge in quanto sono già descritte in modo chiaro ed esaustivo. Anche
Messaggio del 2 marzo 2018 concernente la revisione della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi d’informazione) FF 2018 1381.
il regolamento «SIS frontiere» prevede una procedura di consultazione analoga per le segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno. L’avamprogetto propone che il Consiglio federale precisi in quale caso si debba procedere a una consultazione sulla base dei due regolamenti Conferma dell’avvenuta partenza L’avamprogetto propone che le autorità di controllo alle frontiere rilascino sempre una conferma dell’avvenuta partenza della persona segnalata per il rimpatrio e la trasmettano all’ufficio SIRENE di fedpol (art. 68c cpv. 1 AP-LStrI) nel caso in cui un altro Stato membro abbia inserito nel SIS una segnalazione di rimpatrio. La conferma può essere inviata in linea, per scritto o in modo automa- tico. L’ufficio SIRENE la inoltra allo Stato membro segnalante o inoltra l’informazione trasmessagli da altri Stati Schengen alle autorità svizzere che hanno inserito la segnalazione di rimpatrio, affin- ché la cancellino (art. 68c cpv. 2 AP-LStrI). Le autorità di controllo alle frontiere sono tenute a infor- mare le autorità svizzere competenti in caso di partenza di un cittadino straniero segnalato nel SIS dalla Svizzera (art. 68c cpv. 3 AP-LStrI). Cancellazione delle segnalazioni di rimpatrio La cancellazione delle segnalazioni di rimpatrio effettuate dalle autorità svizzere compete a queste ultime, in particolare dopo la conferma dell’avvenuta partenza (art. 68d cpv. 1 lett. b AP-LStrI) o quando le decisioni di cui all’articolo 68a capoverso 1 o 2 AP-LStrI sono revocate o annullate. An- che quando un cittadino di un Paese terzo ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro si deve procedere alla cancellazione delle segnalazioni (art. 68d cpv. 1 e 2 AP-LStrI). L’articolo 68d capoverso 3 prevede inoltre che la cancellazione di una segnalazione di rimpatrio nel SIS dopo la partenza dello straniero implichi l’attivazione nel SIS di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno. Comunicazione dei dati del SIS II Per motivi di trasparenza, il nuovo articolo 68e AP-LStrI riprende il contenuto dell’articolo 15 del regolamento sul trasferimento di dati del SIS a Paesi terzi, ossia gli Stati non vincolati da uno degli accordi di associazione a Schengen e Dublino. Sono previste deroghe al divieto di comunicare i dati per quanto riguarda quelli registrati nel quadro delle disposizioni sull’utilizzo del SIS per il rim-
patrio di cittadini di Paesi terzi in situazione irregolare. Non può essere comunicato alcun dato con- tenuto nel SIS riguardante una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno (SIS ai fini del controllo alle frontiere). Rinvio nella LAsi alle disposizioni pertinenti della LStrI Anche le decisioni di allontanamento prese in seguito a una procedura di asilo vanno inserite nel SIS II (art. 45a cpv. 1 AP-LAsi). Determinate disposizioni della LStrI previste dal presente avam- progetto vanno riprese anche nella LAsi. L’avamprogetto introduce un nuovo articolo (art. 45a cpv. 2 AP-LAsi) che rimanda alle corrispondenti disposizioni nella LStrI. Trattamento dei dati nel SIMIC L’articolo 3 LSISA va modificato affinché garantisca che le autorità competenti nel settore della mi- grazione possano trattare i dati personali relativi alle misure di respingimento in conformità con i nuovi regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere». La modifica riguarda il settore dell’asilo (art. 3 cpv. 3 lett. j LSISA) e quello degli stranieri (art. 3 cpv. 2 lett. h LSISA). Quest’ultima disposizione, già prevista nel diritto vigente, è leggermente modificata. Inoltre, è necessario prevedere l’inserimento e il trattamento nel SIMIC di tutte le informazioni da trasmettere al SIS sulla base dei due regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri». In questo caso
si tratta anche dei dati biometrici come le fotografie, le immagini del volto e le impronte digitali. Inoltre questa registrazione è prevista nel nuovo articolo 7a capoverso 1 lettere a ed e LSISA37. Infine va previsto un accesso al SIMIC per le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria, affinché le relative decisioni di rimpatrio e i relativi divieti di entrata siano inseriti nel SIMIC e trasmessi al SIS (art. 9 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b AP-LSISA). Diritti di accesso al SIS II nel settore della migrazione L’articolo 16 LSIP va completato affinché garantisca che le autorità competenti nel settore della mi- grazione abbiano un accesso adeguato al SIS II nell’ambito dei loro compiti e in base ai regola- menti comunitari. L’avamprogetto prevede in particolare che le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria abbiano accesso non soltanto per consultare ma anche per trattari i dati del SIS (art. 16 cpv. 4 e 5) e di RIPOL (art. 15 cpv. 3 e 4 LSIP).
3 Modifica della legge sul sistema d’informazione per il
settore degli stranieri e dell’asilo (secondo avampro- getto)
3.1 Attuale sistema di inserimento delle espulsioni giudiziarie nei
vari sistemi informatici Il 1°ottobre 2016 sono entrate in vigore le disposizioni del CP e del CPM sull’espulsione giudizia- ria38. Attualmente le espulsioni giudiziarie pronunciate dai tribunali svizzeri ed eseguite sono regi- strate nel RIPOL, il sistema informatizzato di ricerca della polizia, in VOSTRA, il sistema d’informa- zione sul casellario giudiziale, nel SIMIC, il sistema d’informazione centrale sulla migrazione e nel SIS mediante RIPOL. Attualmente le segnalazioni nel SIS sono effettuate solamente ai fini del re- spingimento e del rifiuto di soggiorno. I dati registrati in VOSTRA sono le espulsioni giudiziarie disposte in Svizzera e i dati relativi alla loro esecuzione, ossia: la data della partenza effettiva dalla Svizzera, il motivo della partenza (al- lontanamento, estradizione, trasferimento, partenza volontaria), la sospensione dell’esecuzione dell’espulsione e la revoca della sospensione. Le autorità di giustizia penale registrano in VOSTRA le sentenze penali che dispongono un’espulsione giudiziaria. Le autorità cantonali incaricate dell’esecuzione delle espulsioni giudiziarie (nella maggior parte dei Cantoni si tratta delle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione) procedono direttamente alla registrazione o, se non sono collegate a VOSTRA, fanno registrare dal servizio di coordinamento cantonale compe- tente i dati relativi all’esecuzione delle espulsioni giudiziarie. Le espulsioni giudiziarie sono visualizzate nel SIMIC mediante codici d’osservazione inseriti ma- nualmente dalla SEM sulla base di un documento generato da VOSTRA. Si tratta di una soluzione transitoria. Come indicato dal Consiglio federale nella risposta alla domanda 16.5443 relativa al monitoraggio della prassi in materia di espulsione dal 1° ottobre 2016, depositata dalla consigliera nazionale Rickli il 29 novembre 2016, la statistica sugli allontanamenti dei criminali stranieri sarà dapprima compilata sulla base delle espulsioni inserite nel casellario giudiziale informatizzato
Messaggio del 2 marzo 2018 concernente la revisione della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi d’informazione) FF 2018 1381. Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati, RU 2016 2329; FF 2013 5163.
VOSTRA e poi completata mediante il SIMIC. La soluzione definitiva scelta prevede che le espul- sioni giudiziarie figurino integralmente nel SIMIC indipendentemente dal fatto che siano riportate anche da altre banche dati39. In tale contesto, il 1 °ottobre 2016 è entrata in vigore una base legale nel quadro dell’attuazione dell’articolo 121 capoversi 3-6 Cost. (art. 3 cpv. 4bis LSISA). Le espulsioni giudiziarie pronunciate nei confronti di cittadini non appartenenti all’UE o all’AELS che non possono avvalersi della libera circolazione delle persone vanno inserite sia nel SIS che nel N-SIS su richiesta del giudice. Attualmente i dati del N-SIS provengono da RIPOL. Un’espulsione giudiziaria viene inserita in RIPOL quando è stata eseguita. Le autorità preposte all’esecuzione pos- sono inserire direttamente in RIPOL le espulsioni da eseguire o demandare ad altri tale compito. Dette autorità trasmettono informazioni complementari all’ufficio SIRENE (p. es. la richiesta di se- gnalazione, la sentenza penale relativa alla persona, una copia del passaporto) per il relativo inse- rimento nel N-SIS e nel SIS. Attualmente la SEM è responsabile della segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di sog- giorno nel SIS unicamente in relazione ai divieti di entrata disposti ai sensi della LStrI.
3.2 Necessità e conseguenze degli adattamenti proposti
La disposizione proposta (art. 3 cpv. 4bis AP-LSISA) persegue gli scopi seguenti: – l’attuazione dei regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere» (sviluppo dell’acquis di Schengen, cfr. n. 2.4); – l’inserimento nel SIMIC delle espulsioni giudiziarie e delle altre decisioni legate all’esecuzione di dette espulsioni; – l’allestimento di statistiche mediante il SIMIC sulle ragioni delle decisioni di allontanamento disposte dalla Svizzera nei confronti dei cittadini stranieri, compresi i cittadini dell’UE/AELS; Il regolamento «SIS rimpatri» impone tassativamente che tutte le decisioni di rimpatrio pronunciate ai sensi della direttiva sul rimpatrio nei confronti di cittadini di Paesi terzi siano inserite nel SIS (cfr. n. 2.2.4). Le ragioni del rimpatrio, diverse informazioni sulla persona e le eventuali sentenze penali saranno registrate nel SIMIC. Poiché l’articolo 3 capoverso 4bis LSISA mira a permettere l’in- serimento nel SIMIC di tutte le decisioni di rimpatrio e delle informazioni pertinenti, questo sistema potrà trasmettere al N-SIS i dati necessari all’attuazione dei regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere». I dati raccolti saranno utilizzati non soltanto allo scopo di monitorare il rimpatrio dei citta- dini di Paesi terzi e nel quadro del SIS ma anche per fini statistici. L’attuale base legale che permette di inserire le espulsioni giudiziarie nel SIMIC deve essere adattata (art. 3 cpv. 4bis LSISA). È necessario che i dati complementari legati alle espulsioni giudiziarie siano inseriti nel SIMIC, il che permette di attuare completamente la mozione 13.3455, Statistica sull’espul- sione di criminali stranieri, depositata dal consigliere nazionale Müri il 17 giugno 201340. Inoltre i dati proposti all’articolo 3 capoverso 4bis LSISA permettono anche di rispondere alle richieste di diversi interventi parlamentari concernenti l’allestimento di una statistica dei casi nei quali il giudice penale ha rinunciato a pronunciare un’espulsione giudiziaria obbligatoria (applicazione della cosiddetta clausola di rigore, cfr. art. 66a cpv. 2 CP e art. 49a cpv. 2 CPM; cfr. al riguardo la mozione 16.4150 Espulsione di criminali stranieri. Statistica trasparente sui casi di rigore, depositata dal consigliere nazionale Rutz il 16 dicembre 2016).
Cfr. n. 1.6 dei Commenti dell’ordinanza sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria disponibili in www.bj.admin.ch / si- curezza / progetti di legislazione conclusi / Espulsione degli stranieri che commettono reati. Cfr. commento op. cit.
Nel SIMIC devono figurare anche la sospensione dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria e la revoca di tale sospensione. Questi dati sono già riportati in VOSTRA. I dati raccolti saranno utili per controllare il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi o dell’UE/AELS. Infine, nell’ambito dei colloqui tra l’Amministrazione federale e il gruppo di esperti sul rimpatrio che rappresenta i Cantoni, è stato chiesto di completare i dati statistici attualmente a disposizione con dati non richiesti dai regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri» tenendo conto dei motivi per i quali gli stranieri, compresi i cittadini dell’UE/AELS, devono lasciare la Svizzera. Poiché il nuovo articolo 3 capoverso 4bis LSISA attua non solo uno sviluppo dell’acquis di Schengen ma interviene anche sul diritto nazionale, è stato inserito in un avamprogetto separato. Se l’avam- progetto di modifica dell’articolo 3 capoverso 4bis LSISA venisse abbandonato, il decreto federale sullo sviluppo dell’acquis di Schengen dovrà essere adattato di conseguenza, al fine di garantire la consegna dei dati necessari per l’attuazione dei regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri». Registrazione di nuovi dati nel SIMIC I dati indicati all’articolo 3 capoverso 4bis LSISA dovranno essere registrati nel SIMIC principalmente dalle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione poiché queste ultime si occupano della parte preponderante dell’esecuzione delle decisioni riportate in detto sistema. A tale riguardo, beneficeranno di nuovi diritti d’accesso (cfr. n. 2.4.3), il che implica maggiori obblighi rispetto a quelli attuali. Al momento non esiste ad esempio alcun obbligo di inserire nel SIMIC i motivi su cui si fonda una decisione di rimpatrio. Molti dati elencati all’articolo 3 capoverso 4bis LSISA sono già in parte immessi in VOSTRA o nel SIMIC. Per quanto riguarda i dati di VOSTRA, attualmente non esiste un’interfaccia che permetta la loro trasmissione automatica al SIMIC. Nel quadro del presente avamprogetto, la SEM e l’Ufficio federale di giustizia (UFG) stanno verificando se sia tecnicamente possibile creare una simile inter- faccia allo scopo di ridurre i compiti di registrazione affidati alle autorità cantonali incaricate di attuare l’espulsione giudiziaria. Se la trasmissione sarà tecnicamente possibile, le pertinenti basi legali sa- ranno create dopo la consultazione.
Inoltre, l’esame dei dati e della loro comunicazione tra i sistemi SIMIC e VOSTRA ha evidenziato che occorre adeguare due disposizioni della nuova legge federale del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale (LCaGi).
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli
scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (regolamenti [UE] n. 2018/1862, n. 2018/1861 e n. 2018/1860) (sviluppi di Schengen
4.1.1 Legge sugli stranieri e la loro integrazione
Art. 67 Divieto d’entrata in Svizzera Cpv. 1 lett. c e d Secondo l’avamprogetto agli stranieri che hanno violato o messo in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero va tassativamente vietato di entrare in Svizzera (nuova lett. c). Sulla base dell’articolo 24 paragrafo 1 lettera a del regolamento «SIS frontiere», tale decisione sarà inserita anche nel SIS. Finora questa disposizione era potestativa e non obbligava l’autorità a pronunciare un divieto d’entrata (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). L’articolo 24 paragrafo 2 lettera c del regolamento «SIS frontiere» prevede un nuovo motivo per vietare l’entrata. Secondo detto articolo, eludere o tentare di eludere la normativa dell’Unione o na- zionale che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri costituisce una mi- naccia per l’ordine pubblico e implica una segnalazione nel SIS ai fini del respingimento e del ri- fiuto di soggiorno. Questo nuovo motivo è introdotto alla lettera d. Cpv. 2 Questo capoverso mantiene la formulazione potestativa per determinate fattispecie in conformità con la direttiva sul rimpatrio. La lettera a del capoverso 2 vigente diventa la lettera c del capoverso 1; a parte questo, la disposizione resta sostanzialmente la stessa e le lettere sono aggiornate. Art. 68a Segnalazione nel sistema d’informazione Schengen Cpv. 1 Questo capoverso elenca le decisioni di allontanamento da inserire nel SIS in base al regolamento «SIS rimpatri» e precisa che la Svizzera fornirà per ogni ritorno, volontario o coatto, le informazioni sulle decisioni di rimpatrio pronunciate ai sensi della direttiva sul rimpatrio. Di conseguenza, le de- cisioni di rifiuto d’entrata o di allontanamento ai sensi dell’articolo 65 LStrI non sono inserite nel SIS in quanto l’interessato non è entrato nello spazio Schengen e non soggiorna illegalmente in Svizzera. Inoltre, le decisioni di ritorno a destinazione di un altro Stato membro non costituiscono decisioni ai sensi della direttiva sul rimpatrio (art. 6 par. 3 direttiva sul rimpatrio). Infine, solamente le decisioni cantonali d’esecuzione connesse a un’espulsione giudiziaria sono inserite nel SIS. Per il resto si rimanda al numero 2.3.1. Nel settore dell’asilo, il rinvio alle decisioni di allontanamento di cui all’articolo 45 LAsi si riferisce
ad allontanamenti pronunciati senza misura sostitutiva, provvisti di ordine esecutivo e di termine di partenza. Cpv. 2 Analogamente questo capoverso indica i divieti di entrata svizzeri da inserire nel SIS ai sensi del regolamento «SIS frontiere». Si tratta dei divieti di entrata pronunciati sia dalla SEM sia da fedpol sulla base della LStrI. Si può anche trattare del divieto di entrata che fa parte di un’espulsione giu- diziaria disposta dal giudice.
Cpv. 3 Questo capoverso prevede esplicitamente che la SEM possa trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili in AFIS o nel SIMIC. In questo modo, in caso di segnalazioni concernenti il rimpatrio o ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno, i dati biometrici possono essere trasmessi al SIS. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato. Cpv. 4 Questo capoverso 4 stabilisce che le autorità competenti devono registrare anche i dati biometrici se è possibile farlo (p. es. se la persona è presente, ecc.). Questi dati sono registrati nel SIMIC e trasmessi al SIS in caso di segnalazione. Viene applicato il nuovo articolo 7a LSISA41 che per- mette alle autorità della migrazione di registrare e utilizzare i dati biometrici presenti nel SIMIC nel settore del ritorno. In questo modo è possibile ad esempio che le autorità cantonali della migra- zione registrino la fotografia delle persone che devono lasciare la Svizzera se tale fotografia non è già disponibile nel SIMIC o nella banca dati AFIS. È ipotizzabile fornire i dati biometrici anche dopo la decisione, completando in tal modo i dati nel SIS. Questo può in particolare avvenire se la SEM ha inserito una segnalazione ai fini del respingimento senza immettere dati biometrici nonostante la disponibilità di questi ultimi in AFIS. Una trasmissione successiva è ad esempio ipotizzabile su domanda di un altro Stato Schengen. Cpv. 5 Questo capoverso disciplina in modo analogo i dati alfanumerici e biometrici che fedpol trasmette al SIS in caso di segnalazioni di sua competenza relative al rimpatrio oppure al respingimento e al rifiuto di soggiorno. In questo modo si stabilisce chiaramente che i dati provengono da RIPOL e sono trasmessi al SIS. I vari attacchi terroristici in Europa hanno mostrato che gli autori spesso viaggiavano sotto pseudo- nimo per evitare di essere scoperti nonostante una segnalazione nel SIS. L’inserimento delle im- pronte digitali nelle segnalazioni del SIS permetterà di migliorare l’identificazione di una persona e quindi l’esecuzione dei divieti d’entrata. La pronuncia da parte di fedpol di un divieto d’entrata al fine di preservare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera è una misura consolidata per il re- spingimento di persone pericolose e viene adottata in 100-200 casi all’anno. Se emana un divieto
d’entrata, fedpol può già oggi aggiungere, qualora disponibili, le impronte digitali della persona in questione alla segnalazione nel SIS. Dato che nella grande maggioranza dei casi le persone nei confronti delle quali è stato emanato un divieto d’entrata non si trovano in Svizzera, fedpol deve poter ordinare alle autorità che constatano un riscontro positivo su una segnalazione di un divieto d’entrata secondo l’articolo 67 capoverso 4 (una decina di casi all’anno) durante un controllo alla frontiera esterna di Schengen o sul territorio svizzero di rilevare a posteriori i dati biometrici se tale segnalazione non li contiene. Le impronte digitali devono essere rilevate dai servizi scientifici delle polizie cantonali o da un ID-Center dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Il rileva- mento è effettuato d’intesa con fedpol, poiché occorre in ogni singolo caso valutare se valga la pena rilevare i dati biometrici o se siano più opportuni altri provvedimenti a salvaguardia della sicu- rezza (p. es. partenza immediata). Se del caso, fedpol può successivamente aggiungere le im- pronte digitali alla segnalazione esistente, evitando in tal modo che la persona oggetto di un divieto d’entrata possa, nonostante la segnalazione nel SIS, evitare di essere scoperta usando uno pseu- donimo.
Messaggio del 2 marzo 2018 concernente la revisione della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi d’informazione) FF 2018 1381.
Cpv. 6 Secondo questo capoverso, la Confederazione definisce le autorità che trasmettono al SIS i dati richiesti; per quanto riguarda il settore degli stranieri, si tratta delle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione (inserimento delle decisioni di rimpatrio nel SIS II), mentre nel settore dell’asilo, si tratta della SEM (cfr. n. 2.3.2). Il capoverso 6 prevede una delega al Consiglio federale per il disciplinamento dei dettagli dell’attuazione dei regolamenti. Occorrerà inoltre precisare le co- municazioni di dati effettuate da fedpol.
Art. 68b Autorità incaricata dello scambio di informazioni supplementari Cpv. 1 Il capoverso definisce l’autorità svizzera competente per gli scambi d’informazioni supplementari previsti dai regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri». Si tratta dell’ufficio SIRENE di fedpol che già oggi è il centro di contatto nazionale per tutto quello che riguarda il SIS II. Cpv. 2 Secondo l’articolo 7 paragrafo 2 del regolamento «SIS rimpatri», non appena constata che un citta- dino di un Paese terzo, segnalato da un altro Stato Schengen ai fini del rimpatrio, non ha osser- vato l’obbligo di rimpatrio, l’autorità dello Stato di esecuzione contatta lo Stato segnalante per sta- bilire le misure da adottare ai sensi della direttiva sul rimpatrio. L’autorità svizzera preposta a tale compito è l’ufficio SIRENE. Sono in particolare ipotizzabili il riconoscimento della decisione di un altro Stato Schengen e l’ese- cuzione del rinvio da parte della Svizzera. In questo caso il riconoscimento delle decisioni di rimpa- trio pronunciate da altri Stati Schengen sarebbe di competenza della SEM (asilo) e dei Cantoni (stranieri). Cpv. 3 Diverse fattispecie implicano la consultazione obbligatoria prevista dai regolamenti «SIS frontiere e «SIS rimpatri». Le consultazioni sono affidate all’ufficio SIRENE di fedpol. L’avamprogetto propone che il Consiglio federale disciplini le diverse fattispecie che comportano una consultazione degli altri Stati Schengen mediante l’ufficio SIRENE e la procedura che devono seguire le autorità nazio- nali coinvolte. Le diverse procedure di consultazione sono già disciplinate esaustivamente nei re- golamenti in oggetto. Se un cittadino di un Paese terzo, oggetto di una segnalazione di rimpatrio, entra in Svizzera, le autorità svizzere contattano lo Stato Schengen autore della segnalazione (art. 8 regolamento «SIS rimpatri»). In questo caso sono le autorità incaricate dei controlli alle frontiere a informare l’ufficio SIRENE di fedpol. Parimenti, se la Svizzera intende concedere il diritto di soggiorno a una persona segnalata nel SIS (art. 9 regolamento «SIS rimpatri», art. 27 regolamento «SIS frontiere»), l’autorità segnalante estera deve essere contattata. Ciò significa che i Cantoni o la SEM contattano l’ufficio SIRENE di fedpol per procedere agli scambi di informazioni richiesti allo scopo di risolvere la questione delle
segnalazioni nel SIS. Viene avviata una procedura analoga anche quando, nel caso opposto, la Svizzera intende emettere una decisione di rimpatrio o imporre un divieto d’entrata nei confronti di un cittadino titolare di un permesso di soggiorno in un altro Stato Schengen (art. 10 regolamento «SIS rimpatri», art. 28 regolamento «SIS frontiere»). L’autorità segnalante (le autorità incaricate dell’esecuzione del rimpatrio o la SEM) contatta l’ufficio SIRENE per avviare una consultazione. È prevista una procedura particolare anche nel caso in cui è stata inserita una segnalazione di rim- patrio o di respingimento e rifiuto di soggiorno relativa a una persona titolare di un diritto di sog- giorno (art. 11 regolamento «SIS rimpatri»; art. 29 regolamento «SIS frontiere»)
Infine, quando le autorità svizzere rilevano che una persona è oggetto di una segnalazione di rim- patrio o di respingimento e rifiuto di soggiorno nel SIS ed è titolare di un titolo di soggiorno o un permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato Schengen, l’ufficio SIRENE deve essere infor- mato affinché gli Stati coinvolti si pronuncino sulle misure da prendere (art. 12 regolamento «SIS rimpatri», art. 30 regolamento «SIS frontiere»). Le consultazioni possono concludersi con la revoca delle segnalazioni di rimpatrio o di respingimento e rifiuto di soggiorno.
Art. 68c Conferma dell’avvenuta partenza Questo articolo è dedicato unicamente alle segnalazioni di rimpatrio nel SIS. Cpv. 1 Questo capoverso disciplina il caso in cui un altro Stato Schengen ha inserito nel SIS la decisione di rimpatrio e l’interessato lascia lo spazio Schengen partendo dalla Svizzera. Le autorità di controllo alla frontiera rilasciano una conferma dell’avvenuta partenza (cfr. art. 6 regolamento «SIS rimpatri») e la trasmettono all’ufficio SIRENE di fedpol. Questa conferma può essere trasmessa sia per via elettronica sia in modo automatico mediante un sistema d’informazione. L’ufficio SIRENE trasmette la conferma dell’avvenuta partenza allo Stato Schengen autore della segnalazione nel SIS. Cpv. 2 Questo capoverso disciplina il caso in cui la Svizzera ha preso la decisione di rimpatrio e l’ha inserita nel SIS, ma l’interessato ha lasciato lo spazio Schengen partendo da un altro Stato Schengen. L’uf- ficio SIRENE inoltra la conferma dell’avvenuta partenza ricevuta da altri Stati Schengen alle autorità svizzere autrici della segnalazione di rimpatrio nel SIS (p. es. i Cantoni, fedpol o la SEM), affinché queste ultime la cancellino. Cpv. 3 L’autorità di controllo alla frontiera informa inoltre le autorità svizzere coinvolte, autrici della segna- lazione di rimpatrio, ossia la SEM o i Cantoni e in certi casi fedpol (espulsione giudiziaria).
Art. 68d Cancellazione di segnalazioni nel SIS Cpv. 1 e 2 Non appena una delle decisioni elencate all’articolo 68a AP-LStrI è revocata o annullata, compreso il divieto d’entrata, l’autorità competente deve procedere senza indugio alla cancellazione della se- gnalazione (art. 68d cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b). La segnalazione va cancellata anche nel caso in cui la persona oggetto di una segnalazione ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato Schengen (art. 68d cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. c). Una segnalazione di rimpatrio è cancellata anche quando la persona ha lasciato lo spazio Schengen (art. 68d cpv. 1 lett. a), mentre una segnalazione ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno è cancellata quando è scaduta la durata del divieto di entrata pronunciato dalla SEM o da fedpol (art. 68d cpv. 2 lett. a). Questo vale anche per i divieti di entrata previsti dalle espulsioni giudiziarie; in questi casi sono le autorità incaricate dell’attuazione dell’espulsione giudiziaria a procedere alla cancellazione della segnalazione nel SIS. Cpv. 3 Al momento di cancellare la segnalazione di rimpatrio, se la persona ha lasciato lo spazio Schengen, va immediatamente attivato nel SIS un eventuale divieto d’entrata. Le autorità che hanno effettuato
la segnalazione di rimpatrio sono tenute ad attivare la segnalazione ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno.
Art. 68e Comunicazione di dati del SIS a terzi Per motivi di trasparenza un nuovo articolo riprende il contenuto dei regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere» sulla comunicazione dei dati del SIS agli Stati terzi e alle organizzazioni internazio- nali. Cpv. 1 In linea di massima i dati provenienti dal SIS non possono essere trasmessi a terzi, a Stati terzi e a organizzazioni internazionali (cfr. art. 50 regolamento «SIS frontiere»). Cpv. 2 Sono previste deroghe al divieto di comunicare di cui al capoverso 1 per i dati registrati nel SIS ai fini del rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in situazione irregolare (cfr. art. 15 regolamento «SIS rim- patri»). In via eccezionale si possono infatti trasmettere dati del SIS in relazione al rimpatrio di citta- dini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare, per scopi identificativi e per il rilascio di un documento di viaggio o di un documento d’identità in vista del rimpatrio. Il capoverso rimanda esplicitamente al regolamento «SIS rimpatri» indicando che le condizioni dell’articolo 15 di tale regolamento devono essere soddisfatte.
Dal momento che il SIMIC è stato citato per esteso all’articolo 68a AP-LStrI, all’articolo 104a capo- verso 4 si può utilizzare la sua abbreviazione.
4.1.2 Legge sull’asilo
Art. 45a Segnalazione nel sistema d’informazione Schengen Cpv. 1 Anche le decisioni di rimpatrio conformi alla direttiva sul rimpatrio e prese al termine di una procedura di asilo vanno inserite nel SIS. Il capoverso menziona le decisioni di rimpatrio pronunciate dalla SEM. Cpv. 2 Le decisioni di allontanamento di rifugiati ai sensi dell’articolo 65 LAsi sono inserite nel SIS dall’au- torità competente, ossia dai Cantoni in caso di allontanamento secondo l’articolo 64 LStrI o da fedpol in caso di espulsione secondo l’articolo 68 LStrI. Cpv. 3 Determinate disposizioni inserite nella LStrI con il presente avamprogetto vanno riprese anche nella LAsi; per questa ragione il capoverso 3 rimanda alle corrispondenti disposizioni della LStrI
4.1.3 Legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e
dell’asilo Art. 3 cpv. 2 lett. h e 3 lett. j La modifica riguarda gli scopi del trattamento nel SIMIC dei dati del settore dell’asilo e del settore degli stranieri. Introduce una nuova disposizione nel settore dell’asilo e ne modifica leggermente una simile già vigente nel settore degli stranieri (art. 3 cpv. 2 lett. h LSISA). Tale modifica garantisce che
le autorità della migrazione possano trattare nel SIMIC i dati personali (compresa quelli biometrici) concernenti misure di respingimento conformemente ai nuovi regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere». La disposizione assicura che nel SIMIC siano registrati i dati sulle misure di allontana- mento e respingimento non solo del settore degli stranieri ma anche del settore dell’asilo e che via SIMIC tali dati possano essere forniti al SIS II.
Art. 9 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b I diritti di accesso al SIMIC vanno ampliati al fine di permettere alle autorità cantonali incaricate dell’esecuzione delle espulsioni giudiziarie di registrare i dati nel sistema. In questo modo dette au- torità potranno registrare nel sistema le decisioni di esecuzione e di divieto d’entrata legate a un’espulsione giudiziaria e trasmettere le informazioni al SIS. A tale scopo andrà inserito il maggior numero di informazioni previste dai regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere». Questo accesso è utile anche nel quadro delle statistiche ampliate di cui si vorrebbe disporre nel SIMIC, in particolare per quanto riguarda l’espulsione giudiziaria (cfr. n. 3).
4.1.4 Codice penale
Art. 354 cpv. 2 lett. e, cpv. 4 lett. d e cpv. 5 Collaborazione a scopo d’identificazione di per- sone La nuova formulazione del capoverso 2 dell’articolo 354 CP precisa che la SEM può accedere ai dati segnaletici AFIS per elaborarli ma soprattutto per confrontarli. La SEM registra e confronta già questo tipo di dati in particolare sulla base della LStrI e della LAsi, pertanto deve essere autorizzata anche a trattarli come le altre autorità menzionate, ossia fedpol, il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia. La modifica adegua la legge alla prassi vigente. Il capoverso 4 va precisato in quanto l’articolo non prevede una delega al Consiglio federale in merito alla trasmissione dei dati segnaletici contenuti nel sistema d’informazione gestito dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Il detentore della collezione di dati deve poter trasmettere determinati dati segnaletici nei casi in cui è necessario. Il Consiglio federale è incaricato di discipli- nare tale fattispecie a livello di ordinanza (probabilmente nell’ordinanza sui dati segnaletici). Si tratta in particolare di prevedere che la SEM sia autorizzata a trasmettere al N-SIS determinati dati segna- letici (fotografie e impronte digitali) disponibili in AFIS, d’intesa con l’ufficio SIRENE di fedpol. Questa trasmissione di dati biometrici è prevista dai nuovi regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri» e, in funzione del tipo di segnalazione, è di competenza della SEM. Data la varietà di comunicazioni di dati cui sono tenute le autorità coinvolte, è necessaria una regolamentazione a livello di ordinanza. Il capoverso 5 autorizza chiaramente la SEM e fedpol a trasferire dati di AFIS al SIS con procedura automatizzata. Questa disposizione riprende in parte i principi che figurano all’articolo 16 capo- verso 7 AP-LSIP e garantisce il trasferimento dei dati biometrici al SIS come previsto dagli attuali sviluppi dell’acquis de Schengen.
Art. 355e cpv. 1 Ufficio SIRENE Nella sua attuale formulazione, la disposizione disciplina da un lato l’istituzione dell’ufficio SIRENE presso fedpol, il che vale anche in futuro, e dall’altro assegna a tale ufficio la competenza della gestione di N-SIS. Parallelamente l’articolo 16 capoverso 1 LSIP prevede che fedpol gestisca la parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS) e se ne assuma la responsabilità. Di conseguenza l’articolo 355e capoverso 1 CP può essere semplificato cancellando il secondo pe- riodo. Gli altri capoversi restano invariati.
4.1.5 Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
Art. 15 Sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, il sistema di ricerca informatizzato di polizia, è la banca dati di ricerca nazionale della Sviz- zera. Una segnalazione a livello europeo nel SIS II presuppone che sia stata previamente inserita in RIPOL (o nel SIMIC) una segnalazione a livello nazionale. Per poter inserire nel SIS II le nuove categorie di segnalazioni, anche l’articolo 15, che costituisce la base legale di RIPOL, va rivisto. Le vigenti lettere a, d, dbis, e, f, h e k del capoverso 1 restano invariate. Cpv. 1 lett. abis La segnalazione in RIPOL di presunti autori di reato la cui identità è sconosciuta, si effettua sulla base dell’articolo 210 CPP e presuppone che siano disponibili altre informazioni (connotati, pseudo- nimi, identikit, ecc.)42. Finora questa possibilità non era esplicitamente menzionata dall’articolo 15 capoverso 1 LSIP. Conformemente all’articolo 16 capoverso 2 lettera b LSIP, di identico tenore, l’avamprogetto propone dunque di completare la presente disposizione. Per quanto riguarda i requi- siti europei posti alla segnalazione di tracce, si rimanda ai commenti all’articolo 16 capoverso 2 let- tera b. Cpv. 1 lett. b Le misure di protezione per minori e adulti vulnerabili, previste dal vigente capoverso 1 lettere b e i, sono raggruppate per ragioni di sistematica legislativa e ampliate, nel quadro dell’attuazione del pacchetto di riforme SIS II, con nuove possibilità. Finora, in caso di misure di protezione dei minori o degli adulti o in caso di ricovero a scopo di assistenza, era possibile segnalare una persona parti- colarmente vulnerabile solamente affinché fosse trattenuta. A seconda della gravità della situazione concreta e in applicazione del principio di proporzionalità, l’avamprogetto prevede che il servizio competente (p. es. l’autorità di protezione dei minori e degli adulti) possa disporre anche la custodia dell’interessato (n. 1). Se, ad esempio, vi è il rischio che uno dei genitori voglia portare il proprio figlio all’esterno contro la volontà dell’altro genitore (sottrazione di minore), l’autorità di protezione dei minori o il giudice può disporre una segnalazione preventiva in RIPOL. La misura può essere dispo- sta anche in altri contesti, ad esempio se vi è il sospetto di un matrimonio forzato o di una mutilazione
genitale femminile. È possibile inoltre segnalare un minore per trattenerlo affinché non parta per l’estero, ad esempio nel caso intenda partecipare a un conflitto armato contro la volontà dei genitori. Se l’autorità di frontiera intercetta il minore al momento della partenza, chiarisce con il genitore che ha la custodia parentale o con le autorità responsabili, se la partenza è legale o se occorre adottare una misura di protezione (in particolare divieto di partire o custodia cautelare). Per ragioni di sistematica legislativa, le misure volte a prevenire il rapimento di minori, attualmente disciplinate nel capoverso 1 lettera i, sono ora inserite, senza modifiche di contenuto, nel numero 2. Secondo l’avamprogetto gli adulti capaci di discernimento possono chiedere alle autorità cantonali di polizia di inserire una segnalazione per la propria incolumità (n. 3). Ad esempio la potenziale vit- tima di un matrimonio forzato può preventivamente fare in modo che le autorità di frontiera le prestino aiuto nel caso di una partenza involontaria. Se l’autorità di frontiera intercetta la vittima al momento della partenza, chiarisce con lei se, per garantire la propria incolumità, desidera essere accompa- gnata in un luogo sicuro. In questo caso l’intervento dell’autorità di protezione degli adulti non è necessario. La segnalazione è effettuata dalle autorità cantonali di polizia con il consenso della vit- tima. In casi particolarmente complessi (p. es. nella tratta di esseri umani), nei quali la vittima subisce la pressione degli autori del reato, l’autorità di polizia può procedere autonomamente alla segnala- zione. Alla segnalazione si applica il diritto cantonale. Questo tipo di segnalazioni, in parte nuove, sono riprese nell’ambito dell’attuazione del pacchetto di riforme SIS II (cfr. art. 32 regolamento «SIS polizia»).
Rüegger/Scherer, Basler Kommentar zur StPO, art. 210 n. marg. 32.
Cpv. 1 lett. c Se sono ritrovate persone scomparse, può rivelarsi necessario per la loro incolumità trattenerle o prenderle in custodia per breve tempo, ad esempio nel caso di persone affette da demenza. In ogni caso, una misura privativa della libertà presuppone sempre la pertinente decisione del servizio com- petente. Per questa ragione l’avamprogetto completa la vigente lettera c. Cpv. 1 lett. g Attualmente la ricerca di oggetti è limitata a veicoli e oggetti smarriti o rubati. Nella pratica questa limitazione non appare giustificata. Infatti il diritto vigente non permette ad esempio di segnalare un veicolo a bordo del quale si trova la persona scomparsa se tale veicolo appartiene a detta persona e pertanto non è smarrito, non è stato sottratto e neppure rubato. L’avamprogetto elimina queste limitazioni e permette di segnalare in RIPOL anche aeromobili, natanti, motori e altre parti identifica- bili nonché container. Inoltre si possono segnalare anche documenti ufficiali (p. es. passaporti), tar- ghe di immatricolazione e altri oggetti (p. es. opere d’arte). Queste categorie di oggetti in parte nuove sono riprese nel quadro dell’attuazione del pacchetto di riforme SIS II (cfr. i commenti all’art. 16 cpv. 2 lett. h LSIP). Cpv. 1 lett. i La disposizione è trasferita, senza modifiche al contenuto, alla lettera b numero 2 e quindi la lettera i va abrogata. Cpv. 1 lett. j Secondo il diritto vigente, è possibile segnalare persone o veicoli ai fini della sorveglianza discreta o del controllo mirato (cpv. 1 lett. j). Queste misure sono ad esempio adottate in caso di indagini oppure osservazioni sotto copertura nell’ambito del procedimento penale o per prevenire una mi- naccia per la pubblica sicurezza. L’avamprogetto permette di effettuare questo tipo di segnalazioni anche al fine di eseguire una pena o per salvaguardare la sicurezza interna o esterna. Inoltre è possibile disporre la sorveglianza discreta o il controllo mirato anche di oggetti come container o aeromobili e natanti. Il pacchetto di riforme SIS II aggiunge una terza possibilità di ricerca e di scambio di informazioni: il controllo di indagine (art. 36 par. 4 regolamento «SIS polizia») che permette di interrogare la persona cercata secondo le domande specifiche indicate nel sistema di ricerca dall’autorità segnalante. Le
possibilità di utilizzo di RIPOL disciplinate nella LSIP non giustificano tuttavia alcuna nuova compe- tenza per le autorità autorizzate a inserire segnalazioni di ricerca in detto sistema. La competenza di disporre queste misure, la loro esecuzione e i diritti degli interessati sono rette dal diritto di proce- dura penale applicabile o da altre norme specifiche federali43 e cantonali. Cpv. 1 lett. l Secondo l’articolo 80b capoverso 1 lettera g della legge sul servizio civile (LSC)44, l’Ufficio federale del servizio civile può notificare all’Ufficio federale di polizia, affinché siano segnalate in RIPOL, persone che devono prestare servizio civile e persone astrette al lavoro al fine di individuarne la dimora, nonché per la revoca delle segnalazioni a ricerche avvenute. L’articolo 15 LSIP, tuttavia, non prevede esplicitamente questo scopo. A titolo sussidiario, sono state inserite nell’ordinanza
Tra cui le disposizioni del titolo quinto CPP (Provvedimenti coercitivi nel campo del perseguimento penale), inoltre l’art. 16 della legge federale sulle attività informative (Segnalazioni per la ricerca di persone e oggetti allo scopo di raccogliere informazioni) nonché de lege ferenda l’art. 3b della legge sugli Uffici centrali (segnalazione di persone e oggetti per la lotta contro il terrorismo e i reati gravi). Quest’ultima disposizione è contenuta nel progetto del Consiglio federale per una legge sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT). Il disegno sarà probabilmente sottopo- sto al Parlamento nei primi sei mesi del 2019. 44 RS 824.0
RIPOL le segnalazioni dell’Ufficio federale del servizio civile allo scopo di arrestare una persona o di individuarne il luogo di dimora nell’ambito di un’inchiesta penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. l ordinanza RIPOL45). La soluzione non è ottimale in quanto la segnalazione riguarda persone che non sono oggetto di un procedimento penale bensì di un proce- dimento amministrativo. Di conseguenza la presente disposizione procede alla correzione formale necessaria indicando esplicitamente la possibilità dell’Ufficio federale del servizio civile di segnalare una persona in RIPOL. Cpv. 2 Secondo l’ordinanza vigente, il sistema nazionale di ricerca contiene le fotografie delle persone ri- cercate e altri dati segnaletici (cfr. art. 7 ordinanza RIPOL). Ciò è chiarito con l’integrazione del ca- poverso 2. Va aggiunto che, con le espressioni «dati relativi alle circostanze della ricerca» e «misure da adottare», si intendono anche, secondo la vigente formulazione, avvertimenti e indicazioni sulla persona ricercata, così come previsto anche dal diritto europeo all’articolo 20 capoverso 3 del rego- lamento «SIS Polizia». La versione francese e italiana del capoverso 2 traducono per errore il termine «des Finders oder der Finderin» (ossia la persona che ha trovato l’oggetto segnalato) rispettivamente con «inventeur» e «inventori» (che corrisponde al tedesco: Erfinder), l’avamprogetto corregge l’errore («personnes qui ont trouvé l’objet» e «persone che hanno trovato l’oggetto»). Cpv. 3 Il presente capoverso è sottoposto a revisione. Le vigenti lettere a, b, c, e, f, g, h, i e k restano invariate. Cpv. 3 lett. d Secondo il capoverso 1 lettera i del diretto vigente (cfr. cpv. 1 lett. b n. 2 dell’avamprogetto), la deci- sione sulle misure per prevenire il rapimento internazionale di minori spetta all’autorità giudiziaria o all’autorità di protezione dei minori. Sulla base di una simile decisione, la competente autorità can- tonale di polizia diffonde una segnalazione in RIPOL. Per contro, l’Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, aggregata all’Ufficio federale di giustizia, non è autorizzata a diffondere segnalazioni di carattere preventivo. Per questa ragione va stralciato nel capoverso 3
lettera d il rinvio al capoverso 1 lettera i. Resta invece la possibilità dell’Autorità centrale di indivi- duare il luogo di dimora di persone scomparse (cpv. 1 lett. c). Cpv. 3 lett. dbis Va previsto un accesso a RIPOL delle autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria. Al momento manca una base legale in tal senso. In ogni caso queste autorità non dovranno più inserire le espulsioni giudiziarie e le relative decisioni in RIPOL ma nel SIMIC (cfr. n. 3). È necessario un accesso che permetta anche il trattamento dei dati di RIPOL. Cpv. 3 lett. j Il rinvio nella lettera j al capoverso 1 lettera i va stralciato e adeguato per ragioni di sistematica legi- slativa. Per i motivi si rimanda ai commenti al capoverso 1 lettera b numero 2. Cpv. 4 Questo capoverso 4 è sottoposto a revisione. Le vigenti lettere a, b, c, d, g, h, i e j restano invariate. Il vigente capoverso 4 lettera a rimanda già alle autorità menzionate al capoverso 3. In questo modo le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria sono autorizzate anche ad accedere
45 RS 361.0
ai dati di RIPOL nel quadro dei loro compiti e non soltanto a diffondere le segnalazioni in RIPOL (nuovo cpv. 3 lett. dbis). Cpv. 4 lett. e, f e ibis Secondo l’avamprogetto possono accedere ai dati di RIPOL mediante procedura di richiamo gli uffici della navigazione (lett. e) e l’Ufficio federale dell’aviazione (lett. ibis). L’accesso in linea è limitato alle pertinenti categorie di oggetti (natanti nonché relativi documenti e targhe di immatricolazione, aero- mobili compresi i relativi documenti, i motori e altre parti). L’espressione «controlli di sicurezza» di cui alla lettera f va sostituita con «controlli di sicurezza re- lativi alle persone» in adeguamento alla terminologia della sezione 4 della legge federale sulle mi- sure per la salvaguardia della sicurezza interna. Cpv. 4 lett. iter Il regolamento ETIAS46 prevede nuovi compiti tra cui, in particolare, la concessione o il rifiuto di un’autorizzazione a viaggiare da parte della SEM ai cittadini di Paesi terzi non sottoposti all’obbligo di visto che si recano nello spazio Schengen. Nell’ambito della verifica della concessione di un’au- torizzazione di questo tipo, la SEM deve avere accesso ai dati di RIPOL. Per ragioni di semplifica- zione giuridica, tale accesso è previsto nel presente avamprogetto di modifica della LSIP, anche se il regolamento ETIAS è al momento oggetto di un recepimento e di un’attuazione in sede separata47. Cpv. 4 lett. iquater Inoltre la SEM come pure le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione devono disporre di un accesso a RIPOL per verificare le condizioni d’entrata e di soggiorno in Sviz- zera dei cittadini stranieri. Poiché il diritto vigente non contempla un simile accesso; il presente avamprogetto colma tale lacuna. Cpv. 5 Il capoverso 5 resta invariato.
Art. 16 Parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen L’articolo 16 costituisce la base legale per il trattamento dei dati nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS). L’attuazione del pacchetto di riforme SIS II rende necessaria una revisione parziale di questa disposizione. Cpv. 1 Il capoverso 1 resta invariato. Cpv. 2 Questo capoverso è sottoposto a revisione. Le vigenti lettere a, c, d e i restano invariate. Cpv. 2 lett. abis L’articolo 40 del regolamento «SIS polizia» permette di cercare mediante il SIS persone sospettate di un reato la cui identità è sconosciuta. A tale scopo, è possibile segnalare le tracce rinvenute sul luogo del reato (p. es. impronte digitali) ma solo nel caso di reati di matrice terroristica o di altri reati gravi. Inoltre, queste tracce vanno inserite solamente qualora si possa stabilire con un grado elevato
Regolamento (UE) n. 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226; GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1. Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) «Sviluppo dell’acquis di Schengen» e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
di probabilità che appartengono a un autore del reato. Obiettivo della segnalazione è arrestare detta persona casomai fosse sottoposta a un controllo in uno dei Paesi europei. In caso di riscontro posi- tivo, un esperto verifica l’identità della persona contro cui può poi essere avviata un’inchiesta. La presente disposizione crea la base legale per questo nuovo trattamento dei dati nel N-SIS. I limiti posti dal diritto europeo a questo tipo di segnalazione (solamente impronte digitali rinvenute sul luogo di reati gravi o di matrice terroristici, ecc.) non vanno trasposti nel diritto federale, in quanto, sotto questo aspetto, l’articolo 40 del regolamento «SIS polizia» è direttamente applicabile. I dettagli della segnalazione di tracce sono precisati a livello di ordinanza. Il modo di procedere, in particolare l’adozione di misure coercitive di procedura penale quali il fermo o la carcerazione preventiva, sono retti dal CPP. Cpv. 2 lett. b La vigente lettera b è leggermente modificata e completata affinché menzioni le autorità competenti per la decisione, l’attuazione e l’esame delle misure di allontanamento e di respingimento in virtù dell’articolo 121 capoverso 2 Cost, della LStrI, della LAsi, del CP e del CPM. In questo modo la disposizione comprenderà anche i compiti delle autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria. Per contro le autorità che pronunciano l’espulsione giudiziaria non sono contemplate. Cpv. 2 lett. e Per uniformità con la terminologia in uso, adesso le versioni tedesca e francese riportano rispettiva- mente «angeklagten Personen» e «personnes prévenues» al posto di «Angeklagten» e di «préve- nus». Si tratta di una modifica redazionale che non concerne l’italiano dove resta invariato il termine «persone accusate». Cpv. 2 lett. f La presente disposizione introduce nel diritto nazionale il nuovo strumento del controllo di indagine previsto dall’articolo 36 paragrafo 4 del regolamento «SIS polizia». A tale riguardo si rimanda ai commenti all’articolo 15 capoverso 1 lettera j. I risultati di un interrogatorio condotto da un’autorità svizzera sulla base di un controllo di indagine straniero sono di regola resi noti nel quadro dell’assi- stenza giudiziaria. Conformemente al diritto europeo, il controllo di indagine serve per poter interro-
gare una persona quando ancora non vi è un ordine di arresto. L’interrogatorio non deve equivalere a un arresto temporaneo: i diritti delle parti ai sensi del CPP vanno garantiti, in particolare l’interro- gato non è tenuto a deporre. L’attuazione concreta si basa sulle disposizioni del manuale SIRENE. Il Consiglio federale fornirà maggiori dettagli a livello di ordinanza. Cpv. 2 lett. g Questa disposizione corrisponde all’articolo 15 capoverso 1 lettera g. In aggiunta al commento al citato articolo, va osservato che l’espressione «altri oggetti» introduce una definizione aperta che comprende banconote false, tecnologia dell’informazione o altri oggetti di valore come opere d’arte. Occorrerà tenere conto di eventuali concretizzazioni nelle disposizioni esecutive dell’Unione euro- pea. Cpv. 2 lett. h e hbis Il nuovo diritto europeo prevede che le autorità possano verificare, nell’ambito dell’immatricolazione o della registrazione, veicoli, natanti, aeromobili, container nonché le armi sottoposte all’obbligo di dichiarazione e i detentori di queste ultime (cfr. art. 45-47 regolamento «SIS polizia»). La lettera h è stata adattata ed è stata aggiunta una nuova lettera hbis. Cpv. 2 lett. j-p L’articolo 44 del regolamento «SIS polizia» e l’articolo 34 del regolamento «SIS frontiere» designano le autorità che hanno accesso a SIS II e per quali scopi. Analogamente l’articolo 16 capoverso 2 LSIP indica gli uffici che possono accedere a N-SIS e per quali scopi.
I servizi federali e cantonali attivi in ambito migratorio possono utilizzare N-SIS per adempiere i compiti riportati nelle lettere seguenti. Lett. j-k Questi scopi si fondano sull’articolo 44 paragrafo 1 lettera d del regolamento «SIS polizia» e sull’ar- ticolo 34 paragrafo 1 lettera d del regolamento «SIS frontiere» (cfr. n. 2.2.3 e n. 2.2.4). Lett. l Questo scopo (identificare i richiedenti l’asilo) corrisponde all’articolo 44 paragrafo 1 lettera e del regolamento «SIS polizia» e all’articolo 34 paragrafo 1 lettera e del regolamento «SIS frontiere» (cfr. n. 2.2.3 e n. 2.2.4). L’accesso è previsto solamente per i controlli della sicurezza relativi alle persone e non è concesso alle autorità preposte alle decisioni in materia di asilo. Lett. m Questo scopo (controllare le frontiere) corrisponde all’articolo 44 paragrafo 1 lettera a del regola- mento «SIS polizia» e all’articolo 34 paragrafo 1 lettera a del regolamento «SIS frontiere» (cfr. n. 2.2.3 e n. 2.2.4). Lett. n Questo scopo (visto C) corrisponde all’articolo 34 paragrafo 1 lettera f del regolamento «SIS fron- tiere» (cfr. n. 2.2.4). Lett. o Questo scopo (naturalizzazione) corrisponde all’articolo 34 paragrafo 2 del regolamento «SIS fron- tiere» (cfr. n. 2.2.4). Lett. p Questo scopo (controlli doganali) corrisponde all’articolo 34 paragrafo 1 lettera b del regolamento «SIS frontiere» e all’articolo 44 paragrafo 1 lettera b del regolamento «SIS polizia» (cfr. n. 2.2.4 e n. 2.2.3). Cpv. 3 Secondo il vigente capoverso 3, il N-SIS contiene solamente i dati segnaletici relativi alle persone (p. es. i connotati), ai veicoli o agli oggetti. Finora non erano disciplinati né le informazioni né gli avvertimenti relativi a una persona (p. es se è armata, pericolosa o è a rischio suicidio), né le misure da adottare in caso di ritrovamento oppure le autorità responsabili, ecc. Secondo l’articolo 20 para- grafo 3 del regolamento «SIS polizia», queste informazioni essenziali per la ricerca vanno tuttavia inserite nel N-SIS e pertanto l’elenco attuale è troppo ristretto. Poiché i dati citati sono contenuti in RIPOL, è possibile chiarire con il nuovo rimando interno all’articolo 15 capoverso 2 che il N-SIS comprende anche le categorie di dati disponibili in RIPOL. Inoltre, secondo gli sviluppi dell’acquis di Schengen, devono essere consultabili nel N-SIS anche i profili DNA, ma soltanto nei casi di cui
all’articolo 42 in combinato disposto con l’articolo 32 paragrafo 1 lettera a del regolamento «SIS po- lizia». Ciò significa che i profili DNA possono essere aggiunti a una segnalazione solamente se la persona scomparsa deve essere posta sotto protezione ai fini della sua tutela o per evitare una minaccia all’ordine o alla sicurezza pubblici, e se gli standard minimi di qualità posti della Commis- sione europea sono rispettati. Inoltre, detti profili possono essere utilizzati solo in via sussidiaria ossia se non sono disponibili fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici. Infine, i profili tra- smessi possono contenere solamente le informazioni minime imprescindibili per poter identificare la persona scomparsa.
Cpv. 4 lett. a-d L’elenco delle autorità che possono comunicare segnalazioni (lett. a-d) resta invariato. Cpv. 4 lett. e Il SIC adesso è indicato alla lettera e anziché f. Cpv. 4 lett. f e g Per quanto riguarda il settore della migrazione, l’avamprogetto precisa le autorità che procedono a una segnalazione e il compito per cui la eseguono (lett. f e g anziché le attuali lett. g, h e i). Nello specifico si tratta di segnalazioni nel SIS in seguito a decisioni di allontanamento e misure prese a tale riguardo nonché di documenti di viaggio perduti o rubati. Cpv. 4 lett. h e i Per ragioni di sistematica legislativa le autorità preposte all’esecuzione delle pene (vigente lett. e) e le autorità della giustizia militare (vigente lett. f) sono ora indicate rispettivamente alle lettere h e i. Cpv. 4 lett. j In virtù dell’articolo 45 del regolamento «SIS polizia», l’attuale diritto di comunicazione degli uffici cantonali della circolazione stradale (attuale lett. j) va abrogato (in merito al diritto di consultazione concesso agli uffici della circolazione stradale si rimanda al cpv. 5 lett. j). La delega al Consiglio federale, attualmente disciplinata alla lettera k, è inserita, senza variazioni di contenuto nella lettera j. Cpv. 5 Cpv. 5 lett. a Le autorità elencate al capoverso 4 lettere a-d hanno accesso ai dati del N-SIS mediante procedura di richiamo. Per tali autorità è ammesso l’accesso in linea solamente nella misura in cui è necessario per i compiti di cui al capoverso 2. Cpv. 5 lett. abis Il SIC ha bisogno di un accesso ai dati del N-SIS per prevenire, accertare o investigare reati terrori- stici o altri reati gravi. Cpv. 5 lett. b-g Nel capoverso 5 lettere b–g sono indicate le autorità migratorie, doganali e di confine che possono accedere al N-SIS e lo scopo per cui possono farlo. Questi accessi si basano sui tre regolamenti Schengen (cfr. anche il commento all’art. 16 cpv. 2 lett. j-p). Cpv. 5 lett. fbis La nuova lettera fbis prevede l’accesso al N-SIS per l’unità ETIAS nazionale, ossia la SEM, affinché possa eseguire i compiti relativi all’autorizzazione dei viaggi ETIAS. Per ragioni di semplificazione giuridica, tale accesso è previsto nel presente avamprogetto di modifica della LSIP, anche se il re- golamento ETIAS è al momento oggetto di un recepimento e di un’attuazione in sede separata. Cpv. 5 lett. e
I compiti della SEM sono in particolare previsti alla lettera e che menziona la verifica delle condizioni di entrata e di soggiorno in Svizzera. Il regolamento ETIAS48 prevede nuovi compiti tra cui soprattutto
Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un si- stema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226; GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.
la concessione o il rifiuto di un’autorizzazione a viaggiare da parte della SEM ai cittadini di Paesi terzi non sottoposti all’obbligo di visto che si recano nello spazio Schengen. Nell’ambito della verifica della concessione di tali autorizzazioni, la SEM deve avere accesso ai dati del SIS. La lettera e comprende pertanto anche l’accesso al SIS a scopi di consultazione da parte della SEM in quanto unità nazionale ETIAS. Cpv. 5 lett. g La lettera g elenca ora le autorità che pronunciano ed eseguono le misure di allontanamento e di respingimento fondate sulla Cost., la LStrI, la LAsi e il CP o il CPM. Di conseguenza, le autorità incaricate di eseguire le espulsioni giudiziarie sono autorizzate a consultare il SIS. Le autorità che pronunciano queste espulsioni non hanno invece bisogno di un accesso e non sono pertanto con- template dal presente capoverso. Cpv. 5 lett. h In base all’articolo 47 del regolamento «SIS polizia», gli uffici cantonali incaricati di registrare le armi hanno ora il diritto di consultare il SIS. L’accesso serve da un lato a verificare se la persona che chiede di registrare l’arma è ricercata ai fini della consegna o dell’estradizione o ai fini della sorve- glianza discreta, del controllo di indagine o del controllo mirato, e dall’altro a verificare se le armi da fuoco presentate per la registrazione sono ricercate ai fini del sequestro o a fini probatori in un pro- cedimento penale. Cpv. 5 lett. i Secondo l’avamprogetto l’UFAC potrà controllare, grazie al SIS II, se l’aeromobile che gli viene pre- sentato o che è sottoposto a notifica, compreso il motore, può essere immatricolato (cfr. art. 46 re- golamento «SIS polizia» e art. 16 cpv. 2 lett. i LSIP). Per adempiere questi compiti, l’UFAC deve avere un diritto di consultazione diretto al N-SIS Cpv. 5 lett. j Anche gli uffici della navigazione, che hanno compiti simili a quelli degli uffici della circolazione stra- dale, devono avere accesso al SIS II. Poiché pure l’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito (UCNEs), responsabile dell’omologazione di veicoli e natanti utilizzati per scopi militari, può accedere alle segnalazioni nel SIS II, va cancellato l’aggettivo «cantonali» degli uffici della cir- colazione stradale presente nel capoverso vigente. Cpv. 6 La direttiva sulla protezione dei dati (direttiva [UE] 2016/680 49) costituisce uno sviluppo dell’acquis
di Schengen ed è stata attuata nel quadro della legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen50. La sua entrata in vigore è prevista per la primavera del 2019. Tale legge non contempla il trattamento di dati da parte del SIC, poiché le attività connesse alla sicurezza nazionale sono escluse dal campo d’applicazione della direttiva (art. 1 par. 3 lett. a in combinato disposto con la consid. n. 14 della direttiva [UE] 2016/680). Dato che il SIC può accedere ai dati del N-SIS, s’intende prevedere che, fino all’entrata in vigore dell’attuale revisione della legge federale sulla protezione dei dati 51, il SIC sottostia alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen e di conseguenza alla direttiva (UE) 2016/680. Si tratta di una disposizione transitoria che sarà abrogata al momento dell’entrata in
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle per- sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89 50 FF 2018 5079, RU 2019 …, RS …. Messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla prote- zione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, FF 2017 6941; Legge federale sulla prote- zione dei dati (LPD) (progetto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale.
vigore della nuova legge sulla protezione dei dati, poiché questa sarà applicata al SIC. (cfr. sotto la corrispondente disposizione coordinativa). Cpv. 7 Il vigente capoverso 6 è adeguato e diventa il capoverso 7. Esso permette l’accesso ai dati di N-SIS da altri sistemi d’informazione mediante un’interfaccia comune. Poiché sussiste anche un’interfaccia tra SIMIC e il N-SIS, va cancellato l’apposizione «di polizia» che connota attualmente i sistemi. Cpv. 8 Il vigente capoverso 7 diventa il capoverso 8. Esso riporta gli altri sistemi d’informazione della Con- federazione autorizzati a trasferire dati nel N-SIS per via automatizzata. In base all’articolo 20 in combinato disposto con l’articolo 23 paragrafo 2 del regolamento 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, la Svizzera è tenuta a completare le segnalazioni nel SIS con le im- pronte digitali e le immagini del volto. Attualmente questi dati sono inseriti manualmente. Poiché le ricerche di persone aumenteranno in seguito all’obbligo di segnalare tutti i divieti di entrata, è neces- sario introdurre un trasferimento automatico dei dati contenuti in AFIS in virtù dell’articolo 354 CP e dei dati contenuti nel SIMIC. Oltre a essere più efficiente, questa procedura permette anche di esclu- dere eventuali errori di trasmissione che possono verificarsi con la registrazione manuale. La tra- smissione automatica delle impronte digitali è necessaria anche sotto il profilo della normativa sulla protezione dei dati. Cpv. 9 La delega di competenze normative al Consiglio federale è disciplinata al capoverso 9 invece che al capoverso 8 e resta invariata. Cpv. 10 Il vigente capoverso 9 diventa il capoverso 10. Indica le deroghe all’obbligo di informazione previste per il SIC. Coordinamento con la legge sulla protezione dei dati All’entrata in vigore della nuova legge sulla protezione dei dati, l’articolo 16 capoversi 6-10 LSIP sarà riformulato. L’applicabilità della legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen al SIC potrà es- sere pertanto abrogata (cfr. il commento all’art. 16 cpv. 6).
4.2 Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento
di una statistica ampliata sulle decisioni di rimpatrio 4.2.1 Legge sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo Art. 3 cpv. 4bis AP-LSISA Il nuovo articolo 3 capoverso 4bis LSISA intende da un lato trasporre il presente sviluppo dell’acquis di Schengen proponendo di utilizzare il SIMIC per trasferire al SIS le decisioni di rimpatrio e i divieti di entrata, come disposto dai regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri». Dall’altro, mira ad age- volare l’allestimento di una statistica ampliata riguardante le espulsioni giudiziarie e le decisioni di rimpatrio disposte nei confronti di tutti gli stranieri (cittadini di Paesi terzi o dell’UE/AELS; cfr. n. 2.3,
2.4 e 3.2).
La modifica dell’articolo 3 capoverso 4bis LSISA è stato tuttavia inserito in un avamprogetto separato poiché riguarda un progetto nazionale indipendente collegato all’espulsione giudiziaria e alle stati- stiche sul rimpatrio. Di conseguenza, se tale progetto venisse respinto, sarà necessario garantire che il decreto federale contenga le disposizioni necessarie all’attuazione dei regolamenti «SIS fron- tiere» e «SIS rimpatri».
Lett. a L’articolo 68a capoverso 1 AP-LStrI elenca le decisioni di allontanamento e i divieti di entrata da inserire nel SIS in virtù dei nuovi regolamenti. Un rinvio a questo articolo è giustificato affinché queste decisioni siano inserite nel SIMIC e le pertinenti informazioni siano trasmesse al SIS per segnalare i cittadini di Paesi terzi ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno. Per maggiori dettagli sulle decisioni in oggetto si rimanda al commento dell’articolo 68a AP-LStrI e al numero 4.1. Lett. b-f Oltre ad agevolare l’allestimento di una statistica ampliata sull’espulsione giudiziaria, l’inserimento nel SIMIC dei dati menzionati alle lettere b-f permette anche di controllare l’esecuzione di questo tipo di espulsioni. Queste informazioni sono importanti per le autorità cantonali competenti nel set- tore della migrazione poiché esse non possono più revocare o prolungare un permesso di soggiorno o di domicilio se il giudice penale ha pronunciato per lo stesso motivo un’espulsione giudiziaria o ha rinunciato a farlo (divieto del dualismo, cfr. art. 62 cpv. 3 LStrI e 63 cpv. 2 LStrI). La maggior parte dei dati menzionati alle lettere b-f è già inserita o in VOSTRA o nel SIMIC. L’avam- progetto prevede che tutti questi dati saranno inseriti nel SIMIC direttamente dalle autorità cantonali responsabili dell’esecuzione delle espulsioni giudiziarie. Se un’interfaccia con VOSTRA non fosse tecnicamente possibile, le autorità cantonali incaricate dell’esecuzione delle espulsioni giudiziarie dovranno inserire contemporaneamente nel SIMIC e in VOSTRA i dati relativi alle espulsioni giudi- ziarie. Lett. e La lettera e prevede l’inserimento nel SIMIC della rinuncia a pronunciare un’espulsione giudiziaria. In effetti, il giudice penale può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l’espulsione giudiziaria obbligatoria se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Attualmente l’Ufficio federale di statistica può allestire, in base ai dati forniti da VOSTRA, solo una statistica limitata sui casi in cui è stata applicata la clausola di rigore di cui all’articolo 66a capo- verso 2 CP o 49a capoverso 2 CPM52. Infatti, VOSTRA non contiene ad esempio i motivi per i quali
il giudice penale ha rinunciato a pronunciare un’espulsione giudiziaria obbligatoria. Come sottolineato dal Consiglio federale nell’ambito della trattazione in Parlamento della mozione 16.4150 Espulsione di criminali stranieri. Statistica trasparente sui casi di rigore, depositata dal con- sigliere nazionale Rutz il 16 dicembre 2016 e respinta dal Consiglio nazionale il 20 settembre 2018, i motivi delle rinunce a pronunciare un’espulsione giudiziaria non saranno disponibili nel quadro della presente modifica della LSISA. La nuova lettera e, infatti, intende solamente inserire nel SIMIC l’indicazione che il giudice penale ha rinunciato a pronunciare un’espulsione obbligatoria. Questa informazione è fondamentale per le autorità migratorie competenti perché, in questi casi, non possono revocare un permesso di dimora o di domicilio per gli stessi motivi per i quali il giudice penale ha rinunciato a disporre un’espulsione giudiziaria obbligatoria (art. 62 cpv. 2 e 63 cpv. 3 LStrI). Per poter rilevare questa informazione nel SIMIC, le autorità competenti dovranno avere a disposi- zione la sentenza penale poiché il giudice penale non è obbligato a indicare nel dispositivo la rinuncia a un’espulsione penale obbligatoria. In questo contesto, la qualità dei dati inseriti nel SIMIC e, di conseguenza, la qualità della statistica che su di essi si basa, dipenderanno da come saranno im- messi i dati. In alternativa si prevede che questo dato sia inserito direttamente in VOSTRA e quindi
Cfr. il parere del Consiglio federale alla mozione 16.4150 Espulsione di criminali stranieri. Statistica trasparente sui casi di rigore, depositata dal consigliere nazionale Gregor Rutz il 16 dicembre 2016.
trasmesso al SIMIC o mediante un’interfaccia, il cui progetto è in esame (cfr. n. 3.2), o in altro modo (p. es. mediante un elenco excel trasmesso dall’UFG o dalla SEM). Lett. f La lettera f riprende l’insieme dei dati contenuti attualmente in VOSTRA (cfr. art. 6 cpv. 4 ordinanza VOSTRA53 ) affinché figurino anche nel SIMIC. Lett. g-i Le vigenti lettere a-c dell’articolo 3 capoverso 4bis LSISA sono entrate in vigore il 1° ottobre 2016 e si fondano sulle modifiche del CP54 e del CPM55 adottate dal Parlamento nel quadro dell’attuazione dell’articolo 121 capoversi 3-6 della Costituzione federale (Cost.)56. Il loro scopo era di attuare la mozione 13.3455 Statistica sull’espulsione di criminali stranieri, depositata dal consigliere nazio- nale Müri il 17 giugno 2013. La mozione chiedeva la compilazione di statistiche annuali sui per- messi revocati e sulle proroghe del permesso negate a causa di una condanna penale passata in giudicato. Secondo la mozione adottata da entrambe le Camere, la statistica doveva riguardare: – la partenza volontaria o coatta, – i reati che hanno motivato il ritiro del permesso, – gli Stati verso i quali gli stranieri sono stati effettuati gli allontanamenti coatti. Le lettere g-i corrispondono in larga misura alle vigenti lettere a-c dell’articolo 3 capoverso 4bis LSISA. Questi dati dovranno essere inseriti per i casi di espulsione giudiziaria e per le decisioni di rimpatrio basate sulla LStrI. La nozione di «rimpatrio volontario o coatto» contenuta nella vigente lettera b è sostituita da «par- tenza volontaria o coatta» perché queste espressioni corrispondono meglio alla terminologia at- tuale. La vigente lettera c che menziona «i Paesi d’origine o di provenienza interessati» è sostituita da «lo Stato in cui lo straniero è trasferito in modo coatto» perché questo dato è più pertinente per la compilazione delle statistiche e corrisponde meglio alla volontà espressa dalla citata mozione Müri. Lett. j Il vigente articolo 3 cpv. 4bis LSISA permette solamente di allestire statistiche sui cittadini di Paesi terzi oggetto di una condanna penale e costretti a lasciare la Svizzera. Gli operatori del settore hanno chiesto di poter disporre di una statistica più ampia che riguardi tutti i motivi alla base di una decisione di allontanamento ai sensi della LStrI o dell’ALC, indipendentemente dal fatto che sia
stata pronunciata una sanzione penale. Inoltre, in applicazione dei regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere» andrebbe prevista la possibilità di registrare nel SIMIC, in vista della comunica- zione al SIS, anche i motivi alla base delle misure di allontanamento comprendenti non solo le de- cisioni di rimpatrio ma anche i divieti di entrata. Per quanto riguarda l’espulsione giudiziaria, la lettera j implica l’inserimento nel SIMIC dei dati della lettera g (fattispecie penali). In effetti non è possibile inserire nel SIMICA la motivazione det- tagliata delle sentenze.
53 RS 331. 54 RS 311.0. 55 RS 321.0
56 RS 101, modifica del 20 marzo 2015, RU 2016 2329.
4.2.2 Modifica della nuova legge sul casellario giudiziale (allegato)
La verifica delle basi legali per la registrazione delle misure di allontanamento e respingimento nel SIMIC, menzionata nel capitolo 3.2, ha comportato anche la verifica della pertinente procedura di comunicazione. Dall’analisi è risultato che le condizioni legali sono lacunose per due motivi. La prima lacuna riguarda la comunicazione alla SEM dei dati di VOSTRA relativi all’espulsione giu- diziaria. L’obbligo di comunicazione è attualmente disciplinato dall’articolo 22a dell’ordinanza VOSTRA57. Tali comunicazioni sono registrate nel SIMIC e fungono da base per la trasmissione di informazioni ad altre autorità e per l’allestimento della statistica sulle espulsioni giudiziarie. Con l’entrata in vigore della legge del 16 giugno 201658 sul casellario giudiziale (LCaGi), prevista nel 2023, l’attuale diritto in materia di casellario giudiziale, e quindi anche l’articolo 22a dell’ordi- nanza VOSTRA, sarà abrogato. Fino ad allora sarà emanata una nuova ordinanza sul casellario giudiziale, ma poiché l’obbligo di comunicazione nel settore del casellario giudiziario riguarda dati personali particolarmente degni di protezione, con l’entrata in vigore del nuovo diritto in materia di casellario giudiziale tali comunicazioni dovranno essere disciplinate nella legge e non più nell’ordi- nanza. L’articolo 62 LCaGi prevede già un obbligo di comunicazione di VOSTRA alla SEM che amplia l’at- tuale obbligo nella misura in cui si tratti di sentenze originarie svizzere e procedimenti penali pen- denti. Tuttavia, l’articolo 62 LCaGi non contempla i dati successivamente registrati in VOSTRA in riferi- mento all’espulsione giudiziaria conformemente all’articolo 22a lettere b e c dell’ordinanza VOSTRA. Si tratta dei tre ambiti seguenti: indicazioni sull’inizio dell’espulsione giudiziaria, due de- cisioni successive relative all’espulsione giudiziaria e le modifiche relative all’espulsione giudiziaria. Questa lacuna non corrisponde alle intenzioni del Legislatore ed è nata soltanto perché le perti- nenti procedure legislative a livelli normativi distinti si sono sovrapposte. Le modifiche proposte in- tendono garantire la comunicazione attuale dei dati anche dopo l’entrata in vigore della LCaGi. Si tratta quindi soltanto di salvaguardare la situazione attuale. Affinché sia garantita anche in futuro la registrazione efficiente dei dati nel SIMIC, il vigente arti-
colo 62 capoverso 1 LCaGi è suddiviso in due capoversi: – l’articolo 62 capoverso 1 nLCaGi prevede tuttora l’obbligo di comunicazione alle autorità can- tonali competenti in materia di migrazione (mero adeguamento redazionale). – l’articolo 62 capoverso 1bis lettere a e b nLCaGi ripete l’obbligo di comunicazione alla SEM delle sentenze originarie svizzere e dei procedimenti penali pendenti già deciso dal Parla- mento. Le modifiche sono contenute nelle lettere c-f, in cui l’obbligo di comunicazione alla SEM è completata con la suddetta normativa secondo l’articolo 22a dell’ordinanza VOSTRA. Art. 17 cpv. 1 lett. abis nLCaGi La seconda lacuna concerne una misura di sicurezza per evitare difficoltà nell’assegnare i dati co- municati alla persona giusta. Spesso l’identificazione di persone, soprattutto nel settore degli stranieri, non è facile, poiché gli elementi identificativi tradizionali, ad esempio il nome, possono ripetutamente mutare e non con- sentono la distinzione chiara da un’altra persona. L’identificazione corretta è tuttavia imprescindi- bile per qualsiasi trattamento di dati sensibili, e quindi anche per la comunicazione dei dati penali di VOSTRA al SIMIC conformemente all’articolo 62 LCaGi. Nei casi in cui l’assegnazione corretta
57 RS 331 cfr. disegno per il referendum in FF 2016 4315 segg
di dati penali alla persona registrata nel SIMIC non è possibile in modo univoco utilizzando gli ele- menti d’identificazione usuali o il NAVS13, può essere di notevole aiuto il cosiddetto numero di controllo del processo (NCP), assegnato anche nell’ambito del trattamento dei dati segnaletici in una procedura penale. Se i dati di VOSTRA di una persona sono connessi al NCP si possono eli- minare molto più rapidamente eventuali dubbi di identificazione della persona. Per questo motivo l’avamprogetto propone di introdurre nell’articolo 17 capoverso 1 lettera abis la base legale necessaria per poter registrare in VOSTRA il NCP. Quest’ultimo è solitamente noto alle autorità che inseriscono in VOSTRA le sentenze ordinarie e i procedimenti penali pendenti e la sua registrazione non causa un onere sproporzionato.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale della
Confederazione
5.1.1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di
note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (regolamenti [UE] 2018/1862, 2018/1861 e 2018/1860) (Sviluppi dell’ac- quis di Schengen) Costi per fedpol Nel piano finanziario 2019 – 2021 di fedpol sono stati iscritti 2,98 milioni di franchi per gli adegua- menti costanti dei sistemi RIPOL e N-SIS cui vanno aggiunte le prestazioni proprie di fedpol sotto forma di risorse umane pari a 2 milioni di franchi. I mezzi finanziari iscritte contengono le spese per gli adeguamenti correnti dei sistemi. Tali spese sono ripartite sul triennio 2019-2021 come segue: Denominazione Totale 2019 2020 2021 Spese di progetto uniche 3.78 1.69 1.36 0.3 Computo delle prestazioni2.98 1.29 1.06 0.63 (CSI-DFGP) Prestazioni proprie di fedpol1.8 0.4 0.3 0.1 sotto forma di risorse umane
Poiché i tre sviluppi UE sono tecnicamente operativi e applicati dal 2019, i relativi costi sono conteg- giati in tale periodo di tempo. Per il triennio 2019-2021 sono compensati in seno a fedpol anche i seguenti mezzi:
Denominazione Totale 2019 2020 2021 Spese di progetto uniche 4.36 1.44 1.46 1.46 Computo delle prestazioni3.16 1 1.06 1.06 (CSI-DFGP) Prestazioni proprie di fedpol1.2 0.4 0.4 0.4 sotto forma di risorse umane
Le nuove categorie di segnalazioni e in particolare l’attuazione delle decisioni di rimpatrio richiede- ranno inoltre, a partire dalla messa in esercizio degli sviluppi SIS, un forte incremento del personale dell’ufficio SIRENE. Attualmente non è possibile quantificare con precisione questo fabbisogno sup- plementare. La spesa e il relativo finanziamento saranno rilevati e valutati dettagliatamente al mo- mento della redazione del messaggio.
In sintesi, i costi stimati di fedpol nel triennio 2019-2021 per il costante adeguamento dei sistemi RIPOL e N-SIS e per gli adeguamenti collegati al recepimento degli sviluppi in oggetto ammontano a 8,18 milioni di franchi. Costi per la SEM Il progetto di attuazione degli allontanamenti SIS dovrebbe costare alla SEM circa 3,1 milioni di fran- chi. Queste spese sono state iscritte nel preventivo del 2018 con il piano integrato dei compiti e delle finanze 2019-2021 della SEM e sono ripartite sul biennio 2018-2020 con un eventuale slittamento al 2021: Denominazione Totale 2018 2019 2020 2021 Spese di progetto uniche 3.1 0.4 1.7 1.0 -- Spese con incidenza sul fi-0.8 0.2 0.3 0.3 -- nanziamento Computo delle prestazioni1.4 0.0 1.0 0.4 -- (CSI-DFGP) Prestazioni proprie della0.9 0.2 0.4 0.3 -- SEM sotto forma di risorse umane Le spese d’esercizio sotto il profilo tecnico sono stimate a 0,1 milione di franchi all’anno e iscritte nel preventivo con il piano integrato dei compiti e delle finanze. Attualmente non è possibile prevedere se l’attuazione dei regolamenti nel settore del rimpatrio e delle frontiere avrà ripercussioni sull’organico della SEM. Un eventuale fabbisogno in tal senso e il relativo finanziamento saranno rilevati e valutati in dettaglio al momento di redigere il messaggio.
Costi per l’Amministrazione federale delle dogane La trasposizione e l’applicazione degli sviluppi Schengen in oggetto hanno ripercussioni anche per l’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Gli adeguamenti tecnici dei sistemi della SEM e di fedpol richiedono una modifica delle interfaccia per il software di controllo al confine dell’AFD. La trasposizione dei nuovi regolamenti comunitari comporta inoltre determinati adeguamenti dei pro- cessi operativi con i pertinenti provvedimenti formativi. In particolare, l’obbligo dello Stato Schengen segnalante di confermare l’avvenuta partenza dei cittadini di Paesi terzi tenuti a lasciare lo spazio Schengen, comporterà per l’AFD oneri supplementari nell’ambito del controllo al confine. Spese supplementari saranno cagionate per il rilevamento successivo di dati biometrici in riferimento ai divieti d’entrata pronunciati da fedpol ai fini della salvaguardia della sicurezza interna ed esterna (cfr. il commento all’art. 68a cpv. 5 AP-LStrI). Con l’infrastruttura attuale dell’AFD tale rilevamento non è sempre possibile. Tuttavia, visti i pochi casi in questione, non appare opportuna ampliare l’infrastruttura. Pertanto, fedpol e l’AFD devono valutare d’intesa in ogni singolo caso se valga la pena rilevare successivamente i dati biometrici o se sia più efficace un’altra misura. Al momento non è possibile quantificare l’onere a carico dell’AFD per l’attuazione delle disposizioni risultanti dall’at- tuazione del regolamento anche perché occorre verificare se e in che misura sia possibile eseguire automaticamente le suddette notifiche. Le spese supplementari possono essere coperte con i mezzi preventivati.
5.1.2 Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una sta- tistica ampliata sulle decisioni di allontanamento Il progetto di attuazione dell’iscrizione delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e di allestimento di una statistica ampliata sulle decisioni di rimpatrio dovrebbe costare 1,6 milioni di franchi. Questi costi sono stati iscritti nel preventivo 2018 con il piano integrato dei compiti e delle finanze 2019-2021 della SEM.
Denominazione Totale 2018 2019 2020 2021 Spese di progetto uniche 1.6 0.1 1.1 0.3 -- Spese con incidenza sul fi-0.3 - 0.2 0.1 -- nanziamento Computo delle prestazioni0.7 - 0.6 0.1 -- (CSI-DFGP) Prestazioni proprie della0.6 0.1 0.3 0.1 -- SEM sotto forma di risorse umane Le spese di esercizio sotto il profilo tecnico sono stimate a 0,05 milioni di franchi l’anno. Tali spese sono coperte dai mezzi preventivati. Questo adeguamento legislativo non ha ripercussioni per l’ef- fettivo del personale. Gli adeguamenti della LCaGi non hanno ripercussioni finanziarie poiché riguardano soltanto gli ob- blighi di comunicazione tra le autorità federali.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
5.2.1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di
note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (regolamenti [UE] 2018/1862, 2018/1861 e 2018/1860) Grazie a una cooperazione più veloce tra gli uffici SIRENE nell’elaborare i riscontri positivi, le autorità svizzere segnalanti riceveranno più rapidamente le informazioni desiderate e potranno prendere tempestivamente le misure del caso. L’obbligo di segnalare le persone collegate al terrorismo può generare maggiori oneri in funzione del numero dei casi, ma in compenso permetterà di avviare una ricerca sistematica delle persone sospettate di terrorismo nell’area Schengen. Anche le nuove se- gnalazioni di adulti e minori in pericolo possono causare oneri maggiori in funzione del numero dei casi, tuttavia offrono una migliore tutela in caso di rischio di rapimento di minori o di potenziali vittime di violenza di genere (matrimoni forzati o tratta di esseri umani). Particolarmente utile è inoltre la possibilità di segnalare, nel caso di reati gravi o di natura terroristica, un indiziato ignoto attraverso i dati dattiloscopici rinvenuti sul luogo del reato; simili segnalazioni possono contribuire a risolvere casi altrimenti di difficile soluzione. Con ogni probabilità sarà necessario modificare, nel corso dell’attuazione del pacchetto di riforme SIS II, i sistemi cantonali di informazione della polizia, per esempio per quanto riguarda l’introduzione delle nuove categorie di ricerca di oggetti. Deve essere infatti possibile registrare nei sistemi canto- nali informazioni supplementari da trasmettere poi, mediante le interfaccia esistenti, a RIPOL per le segnalazioni nel SIS II. Attualmente non è possibile valutare l’ammontare dei costi, poiché i dati tecnici per l’attuazione da parte dell’UE non sono ancora noti. Inoltre, nell’ambito del rimpatrio, sarà più facile per i Cantoni e i Comuni identificare una persona nei confronti della quale è stata presa una decisione di allontanamento dallo spazio Schengen. La coo- perazione nazionale e internazionale in questo ambito sarà rafforzata. Per l’attuazione tecnica dell’inserimento delle segnalazioni di rimpatrio nel SIS tramite SIMIC si rimanda al numero 2.3.2. L’obbligo dello Stato Schengen segnalante (ovvero dell’autorità segnalante) di confermare l’avve-
nuto partenza del cittadino di un Paese terze segnalato ai fini del rimpatrio, comporterà una spesa supplementare per le autorità cantonali responsabili del controllo delle frontiere (in particolare la polizia cantonale del Cantone di Zurigo). Al momento l’ammontare di tali spese non è facilmente quantificabile anche perché occorre verificare se e in che misura sarà possibile inoltrare queste segnalazioni in modo automatizzato. Le spese supplementari per il rilevamento successivo dei dati biometrici in riferimento ai divieti d’en- trata pronunciati da fedpol dovrebbero essere esigue, visto che si tratterà di poco più di una decina di casi all’anno; inoltre occorrerà verificare in ogni singolo caso se il rilevamento sia opportuno (cfr. il commento all’art. 68a cpv. 5 AP-LStrI). Le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione dovranno inoltre introdurre i dati e can- cellare le segnalazioni di rimpatrio nel SIMIC e nel SIS in riferimento alle decisioni di rimpatrio che hanno preso, in particolare quando ricevono una conferma dell’avvenuta partenza, ma anche quando una decisione di rimpatrio è stata revocata (cfr n. 2.3.2). Anche la trasmissione delle impronte digitali al SIS quando viene disposto un divieto di entrata o viene presa una decisione di rimpatrio implicherà un onere supplementare per le autorità cantonali. Queste dovranno verificare se questi dati sono già disponibili nell’AFIS. In determinati casi, sarà necessario procedere alla registrazione nel SIMIC. Questi compiti richiederanno quasi certamente un incremento attualmente non quantificabile delle risorse.
5.2.2 Modifiche della LSISAe della LCaGi
L’avamprogetto introduce nuovi obblighi di registrazione nel SIMIC per le autorità cantonali e in par- ticolare per quelle incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria. Benché determinati dati con- nessi con le misure coercitive e di allontanamento vengano già inseriti nel SIMIC, le autorità com- petenti dovranno in futuro immettere anche le espulsioni giudiziarie da eseguire, la sospensione della loro esecuzione e la revoca di tale sospensione, le decisioni di esecuzione prese dai Cantoni, compresa la data della partenza, e i casi in cui il giudice penale ha rinunciato a una misura di espul- sione obbligatoria, indipendentemente dal fatto che tali espulsioni siano immesse in VOSTRA e che gli interessati siano cittadini di Paesi terzi o dell’UE/AELS. Questi dati vanno ad aggiungersi ai nuovi dati da inserire riguardanti le decisioni di rimpatrio prese nei confronti di cittadini di Paesi terzi (cfr. n. 5.2.1) e dell’UE/AELS. Non solo: i dati inseriti dalle autorità cantonali sulle decisioni di allontanamento da esse pronunciate saranno più dettagliati (in particolare i motivi della decisione). Inoltre, questi dati dovranno essere aggiornati costantemente e rapidamente, ad esempio nel caso di una sospensione temporanea dell’allontanamento disposta dal tribunale cantonale. Tale compito comporterà per le amministrazioni cantonali un onere amministra- tivo supplementare non trascurabile il cui costo esatto in termini di personale e finanze è al momento difficile da quantificare e resta da quantificare. Gli adeguamenti della LCaGi hanno poche ripercussioni. Implicano tuttavia che le autorità incaricate di registrare le sentenze in VOSTRA dovranno registrare anche il NCO degli stranieri. Questo com- pito supplementare è tuttavia di portata ragionevole.
6 Rapporto con il programma di legislatura
6.1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli
scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (regolamenti [UE] 2018/1862, 2018/1861 e 2018/1860) Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201659 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel pertinente decreto federale del 14 giugno 201660. Il recepimento del presente sviluppo di Schengen contribuisce tuttavia all’attuazione dell’obiettivo 4 dell’indirizzo politico 1e degli obiettivi 13-15 dell’indirizzo politico 3. Con il corretto impiego del si- stema d’informazione Schengen, la Svizzera infatti rinnova e sviluppa le sue relazioni politiche ed economiche con la UE; inoltre il SIS II permette di gestire la migrazione. Il nostro Paese deve pre- venire la violenza, la criminalità e il terrorismo nonché combatterli efficacemente, inoltre deve co- noscere le minacce interne ed esterne alla propria sicurezza e disporre dei mezzi necessari per fronteggiarle in modo efficace. A tale riguardo, il SIS II è il mezzo di ricerca europeo più efficace nell’area Schengen.
59 FF 2016 909 60 FF 2016 4605
6.2 Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel sistema d’informa-
zione per il settore degli stranieri e dell’asilo (SIMIC) e allesti- mento di una statistica ampliata sulle decisioni di allontana- mento Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201661 sul programma di legislatura 2015-2019 né nel pertinente decreto federale del 14 giugno 201662.
7 Aspetti giuridici
7.1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli
scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (regolamenti [UE] 2018/1862, 2018/1861 e 2018/1860)
7.1.1 Costituzionalità
Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’infor- mazione Schengen (SIS) (regolamenti [EU] n. 2018/1860, 2018/1861 e n. 2018/1862) si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale63 (Cost.), secondo cui gli affari esteri rien- trano nella competenza della Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’As- semblea federale approva i trattati internazionali. Nel presente caso, l’eccezione citata in detto arti- colo (competenza del Consiglio federale di concludere i trattati) è esclusa (cfr. anche art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200264 sul Parlamento [LParl] e art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199765 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]).
7.1.2 Forma dell’atto
Il recepimento dei tre regolamenti UE non è legato all’adesione della Svizzera a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all’arti- colo 140 capoverso 1 lettera b Cost. Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro attuazione è necessario emanare leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost., sono emanate in forma di legge federale. I regolamenti UE recepiti mediante lo scambio di note in oggetto comprendono disposizioni impor- tanti che contengono norme di diritto rispetto alla normativa precedente. Inoltre il recepimento ri- chiede una serie di adeguamenti di leggi (cfr. n. 3). Il decreto federale che approva e traspone nel
61 FF 2016 909 62 FF 2016 4605 63 RS 101 64 RS 171.10 65 RS 172.010
diritto svizzero gli scambi di note sottostà pertanto al referendum conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti al refe- rendum (art. 24 cpv. 3 LParl).
7.1.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Recependo i tre sviluppi Schengen, la Svizzera adempie i requisiti nei confronti dell’UE conforme- mente agli impegni che le derivano dall’adesione all’AAS. Adottando tali sviluppi, garantisce inoltre una politica di attuazione uniforme delle ricerche Schengen. Il recepimento dei regolamenti e le mo- difiche legislative che ne derivano sono pertanto compatibili con il diritto internazionale.
7.2 Inserimento delle modifiche della LSISA e della LCaGi
L’avamprogetto di modifica della LSISA si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 Cost. (competenza legislativa della Confederazione per la concessione dell’asilo e per la dimora e il domicilio degli stra- nieri).