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Iv.pa. 19.429. Esenzione dalla tassa militare per le guardie svizzere

19.429

Iniziativa parlamentare Esenzione dalla tassa militare per le guardie svizzere Rapporto esplicativo della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale

del 1° settembre 2020

Compendio

Le guardie svizzere pontificie prestano, nello Stato della Città del Vaticano, un servizio di polizia in favore di uno Stato straniero e sovrano. Durante il periodo di servizio in Vaticano, esse sono tenute a pagare la tassa di esenzione dall’obbligo militare. Il presente progetto di legge intende introdurre una disposizione deroga- toria nella legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, affinché tale tassa non sia più dovuta durante il periodo di servizio.

Situazione iniziale

Ogni cittadino svizzero in età di prestare servizio militare che non adempie o adem- pie solo parzialmente i suoi obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) è assoggettato alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, indi- pendentemente dal fatto che si trovi in Svizzera o all’estero. I cittadini svizzeri assoggettati alla tassa militare che decidono di entrare nel Corpo della Guardia Svizzera Pontificia devono chiedere un congedo per l’estero. Tale congedo è con- cesso soltanto se, prima di iniziarlo, le future guardie pagano le tasse d’esenzione dall’obbligo militare dovute e quelle per la durata del servizio, ma per un massimo di tre anni. Quando ritornano in Svizzera e prestano nuovamente servizio militare, le ex guardie ottengono, al termine dell’adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, il rimborso di tutte le tasse militari pagate. Ogni anno una trentina di Svizzeri entra a far parte del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia.

Nel corso degli ultimi decenni sono state depositate numerose iniziative parlamenta- ri volte a esentare dalla tassa militare le guardie svizzere per la durata del loro servizio nei ranghi della Guardia Svizzera Pontificia. L’iniziativa parlamentare

19.429 «Esenzione dalla tassa militare per le guardie svizzere» presentata dal

consigliere nazionale Addor persegue lo stesso obiettivo.

Contenuto del progetto Le guardie svizzere pontificie non dovrebbero essere tenute a pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare durante il loro servizio nelle file della Guardia Svizzera Pontificia. Poiché la legislazione vigente non prevede una deroga a tale obbligo, il presente progetto propone d’introdurre nella legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare una nuova disposizione. Secondo la Commissione le guardie svizzere forniscono un contributo unico per l’immagine della Svizzera all’estero che deve essere riconosciuto mediante questa disposizione derogatoria.

Rapporto esplicativo

1 Genesi del progetto

L’iniziativa parlamentare 19.429 «Esenzione dalla tassa militare per le guardie svizzere», depositata dal consigliere nazionale Jean-Luc Addor il 22 marzo 2019, si prefigge di modificare la legge federale del 12 giugno 19591 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare in modo tale che i membri della Guardia Svizzera Pontificia siano esentati dall’obbligo di pagare la tassa militare per il periodo in cui prestano servizio a Roma. Nella seduta del 24 e del 25 giugno 2019, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N) ha deciso, con 13 voti contro 9 e 1 astensione, di dare seguito all’iniziativa parlamentare. La commissione omologa del Consiglio degli Stati (CPS-S) ha aderito alla decisione in occasione della sua seduta del 27 e del 28 gennaio 2020 con 10 voti contro 3. In virtù dell’articolo 112 della legge federale del 13 dicembre 20022 sul Parlamento (LParl), nella seduta del 18 maggio 2020 la CPS-N ha incaricato la propria segrete- ria di elaborare, in collaborazione con l’Amministrazione federale delle contribuzio- ni (AFC), un progetto di legge che andasse nella direzione proposta dall’iniziativa. Il 1° settembre 2020 la CPS-N ha accolto il progetto preliminare con 17 voti favore- voli e 7 contrari e incaricato l’AFC di condurre la procedura di consultazione.

2 Situazione iniziale

2.1 Necessità d’intervento e obiettivi

Ogni cittadino svizzero in età di prestare servizio militare che non adempie o adem- pie solo parzialmente i suoi obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) è assoggettato alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, indipen- dentemente dal fatto che si trovi in Svizzera o all’estero (cfr. n. 2.2). I cittadini svizzeri che decidono di entrare a far parte del Corpo della Guardia Svizzera Pontifi- cia devono chiedere un congedo per l’estero. Il congedo è concesso soltanto se, prima di iniziarlo, le future guardie pagano le tasse militari dovute e quelle per i tre anni successivi. Le tasse future sono dunque riscosse anticipatamente, come avviene per tutti gli assoggettati che beneficiano di un congedo all’estero (art. 19 dell’ordinanza del 30 agosto 19953 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, OTEO). Prima di entrare in servizio nei ranghi della Guardia Svizzera Pontificia, le future guardie devono assolvere la scuola reclute. Inoltre, assolvono in genere un corso di ripetizione. In tal modo prestano circa 145 dei 260 giorni del totale obbligatorio di

giorni di servizio d’istruzione. Se si considera il numero di giorni di servizio già prestati, la tassa riscossa anticipatamente prima dell’inizio del congedo all’estero ammonta a circa 960 franchi. Ogni anno si arruolano una trentina di guardie e il pagamento anticipato della tassa determina per la Confederazione un gettito di circa 29 000 franchi, di cui i Cantoni, cui compete l’esazione, ritengono il 20 per cento a titolo di emolumento di riscossione. Una volta che le guardie hanno terminato il proprio servizio e fatto ritorno in Svizzera, le tasse d’esenzione sono stabilite in via definitiva sulla base dello stipendio effettivo. Se il ritorno avviene prima del previ- sto, le tasse anticipate in eccesso sono rimborsate. In seguito, le ex guardie svizzere prestano di nuovo il servizio militare e, dopo aver adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, ottengono il rimborso di tutte le tasse militari pagate. Lo scopo della presente revisione è di esentare le guardie svizzere pontificie dal pagamento (anticipato) della tassa militare per il periodo in cui prestano servizio a Roma. L’esenzione non deve essere vincolata a nessun’altra condizione. La CPS-N rileva che la Guardia Svizzera Pontificia vanta una lunga tradizione e incarna i valori della Svizzera. La Guardia suscita grande ammirazione e rispetto non solo tra la popolazione svizzera ma anche ben oltre i confini del Paese. I servizi della Guardia Svizzera Pontificia sono unici e i suoi membri meritano pertanto di essere esentati dalla tassa militare per la durata del loro servizio a Roma.

2.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Nell’ambito di una prima variante si è esaminato se fosse possibile prevedere una nuova deroga all’obbligo della tassa militare senza modificare la LTEO. L’articolo 4a LTEO prevede che l’assoggettato sia esentato dalla tassa a partire dal quarto anno trascorso all’estero se, all’inizio di tale anno, ha già prestato tre anni di servizio all’estero (ad es. presso la Guardia Svizzera Pontificia) e se, durante questo quarto anno, è stato domiciliato all’estero per oltre sei mesi. Anno della 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno partenza all’estero all’estero all’estero all’estero Partenza nel domiciliato corso dell’anno all’estero per >

6 mesi

Formazione e 2° anno presso 3° anno presso 4° anno presso esentato dalla 1° anno presso la Guardia la Guardia la Guardia tassa la Guardia (facoltativo) (facoltativo) dal 4° anno

Un’esenzione fondata su questo articolo è possibile soltanto a partire dal quarto anno trascorso all’estero. L’articolo 4a LTEO non consente di esentare dalla tassa le guardie svizzere durante l’anno della partenza e nei tre anni successivi trascorsi all’estero. Senza una revisione della LTEO l’assoggettato dovrà quindi continuare a pagare anticipatamente la tassa prima di iniziare il suo congedo all’estero.

La seconda variante considerata al fine di esentare le guardie svizzere dalla tassa militare prevede la modifica della legge federale del 3 febbraio 19954 sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM). L’articolo 18 LM elenca diverse attività per le quali è prevista l’esenzione dal servizio militare e, pertanto, dal pagamento della tassa. Secondo tale articolo, però, soltanto le attività indispensabili svolte sul territo- rio svizzero e a favore della popolazione svizzera danno diritto all’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare. Poiché il servizio nei ranghi della Guardia Svizzera Pontificia è un servizio di polizia, si tratta di una prestazione di diritto privato fornita a uno Stato straniero. Questa chiara regolamentazione non permette di attuare l’iniziativa parlamentare seguendo questa via. Come terza variante si è esaminato se l’esenzione dall’obbligo di pagare la tassa militare possa fondarsi sull’articolo 5 LM concernente le persone con doppia cittadi- nanza. Il Consiglio federale può stipulare accordi con altri Stati sul reciproco ricono- scimento dell’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare da parte di persone con doppia cittadinanza. Il Consiglio federale ha già concluso simili accordi, soprattutto con i Paesi limitrofi come l’Italia, la Francia, l’Austria e la Germania. La Città del Vaticano è uno Stato sovrano e conferisce alle guardie pontificie la cittadinanza vaticana per la durata del loro servizio. Per la durata del loro servizio le guardie svizzere hanno quindi la doppia cittadinanza. Tuttavia, anche in questo caso la natura del servizio prestato costituisce un ostacolo a una soluzione mediante un accordo di doppia cittadinanza, poiché il servizio nei ranghi della Guardia Svizzera Pontificia non è un servizio militare bensì un servizio di polizia in favore del Vati- cano.

Conclusione: le disposizioni legali in vigore non consentono di attuare l’iniziativa parlamentare. Bisogna inoltre tenere presente che questa iniziativa parlamentare esige che l’esenzione dalla tassa non sia vincolata a nessun’altra condizione. L’esenzione degli Svizzeri all’estero prevista all’articolo 4a LTEO è però legata ad altre condizioni. In tal senso le guardie svizzere non sono Svizzeri all’estero secondo l’articolo 4a LTEO, ma Svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero. Per questa ragione, il modo migliore per soddisfare la richiesta dell’iniziativa è introdur- re in un nuovo articolo 4b LTEO un nuovo elemento che dia diritto all’esenzione dalla tassa.

3 Punti essenziali del progetto

Il progetto prevede l’esenzione delle guardie svizzere dalla tassa militare per il tempo in cui prestano servizio nei ranghi della Guardia Svizzera Pontificia in Città del Vaticano. Il servizio presso la Guardia dura almeno 26 mesi, inclusa l’istruzione di due mesi, e può essere iniziato, a scelta, in tre date diverse (nei mesi di gennaio, giugno o settembre). L’istruzione di due mesi è suddivisa in due parti pressappoco uguali, da assolvere una in Svizzera e l’altra in Città del Vaticano. Al termine del loro servizio, le guardie svizzere hanno la possibilità di prolungarlo e molte scelgono di farlo. Sono dunque impegnate in un «servizio di polizia straniero» per almeno tre

4 RS 510.10

anni di assoggettamento. Di conseguenza, l’esenzione legale dall’assoggettamento alla tassa deve coprire tutti gli anni durante i quali le guardie prestano servizio nei ranghi della Guardia Svizzera Pontificia.

Schema delle possibilità di servizio presso la Guardia Svizzera Pontificia: 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno inizio fine proroga proroga inizio fine proroga proroga inizio fine proroga proroga

4 Commento all’articolo 4b

L’iniziativa parlamentare chiede di esentare le guardie svizzere dalla tassa militare durante il loro servizio nei ranghi della Guardia Svizzera Pontificia. Il servizio dura almeno 26 mesi e numerose guardie lo prolungano volontariamente per una durata determinata. Le guardie svizzere devono essere esentate dalla tassa militare per ogni anno civile (anno d’assoggettamento) di servizio prestato, indipendentemente dalla data d’inizio dell’istruzione presso la Guardia Svizzera Pontificia (gennaio, giugno o settembre) e di quella del ritorno in Svizzera nel corso dell’ultimo anno. Poiché l’esenzione delle guardie svizzere dalla tassa militare non può rientrare né nell’articolo 4, che disciplina le esenzioni di determinate persone in Svizzera, né nell’articolo 4a, nella LTEO viene inserito un nuovo articolo per derogare all’obbligo della tassa militare per le guardie svizzere.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto non ha ripercussioni degne di nota per la Confederazione.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città,

gli agglomerati e le regioni di montagna Il progetto non ha ripercussioni degne di nota per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3 Ripercussioni per l’economia

Il progetto non ha alcun effetto sull’economia.

5.4 Ripercussioni per la società

Il progetto dovrebbe agevolare il reclutamento di guardie.

5.5 Altre ripercussioni

Ogni anno una trentina di Svizzeri si arruola nella Guardia Svizzera Pontificia. Le future guardie svizzere devono essere idonee al servizio militare e aver assolto almeno la scuola reclute dell’esercito svizzero. Per il loro servizio, le guardie rice- vono uno stipendio basso. Per questa ragione, prima dell’inizio del congedo all’estero, è riscossa anticipatamente la tassa minima di 400 franchi a titolo di paga- mento provvisorio della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. La tassa minima è ridotta mediamente del 20 per cento5 in funzione del numero di giorni di servizio prestati e ammonta pertanto a 320 franchi all’anno (art. 19 LTEO).

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

L’articolo 59 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.)6 disciplina il servizio militare e il servizio sostitutivo. Secondo l’articolo 59 capoverso 3 Cost., i cittadini svizzeri che non prestano il servizio obbligatorio, militare o civile, sono tenuti a pagare una tassa. La LTEO prevede un’esenzione dalla tassa militare per determinate persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, in particolare per gli Svizzeri all’estero (cfr. 4a LTEO). Questi ultimi sono esentati dalla tassa soltanto a partire dal quarto anno, se da almeno tre anni sono domiciliati all’estero senza interruzione e se hanno pagato anticipatamente la tassa militare per questi primi tre anni di congedo. Dopo tre anni trascorsi all’estero, i vincoli con la Svizzera non possono più essere considerati così stretti come quelli dei connazionali domici- liati in Svizzera e soggetti all’obbligo di prestare servizio militare. Si può inoltre

5 La riduzione è di un decimo per 50–99 giorni di servizio militare e di un altro decimo per ogni 50 giorni di servizio militare in più o per una frazione degli stessi. 6 RS 101

presumere che fare ritorno in Svizzera al solo scopo di prestare servizio militare è difficile. In genere, le guardie svizzere entrano in servizio in giovane età e percepiscono uno stipendio basso. Per questa ragione, il pagamento anticipato di tre anni di tassa militare sarebbe un onere finanziario importante. Di norma, le guardie svizzere ottengono il rimborso delle tasse che hanno versato prima dell’inizio del loro conge- do, poiché al loro ritorno in Svizzera assolvono i corsi di ripetizione dovuti. L’esenzione dal pagamento anticipato della tassa militare – che in altri casi è prassi comune – non costituisce una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ad altre categorie di Svizzeri all’estero assoggettati alla tassa, poiché questi ultimi continua- no ad avere diritto al rimborso di tale pagamento se adempiono l’obbligo di prestare servizio militare. Non vi è dunque alcuna discriminazione.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera L’atto normativo non interessa gli impegni internazionali della Svizzera.

6.3 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio

dell’equivalenza fiscale Senza una norma di esenzione nella LTEO, la tassa sarebbe dovuta e dovrebbe essere pagata in anticipo in ogni caso. La rinuncia alla riscossione anticipata della tassa per le guardie svizzere non è contraria al principio dell’equivalenza fiscale, poiché non comporta spese amministrative.

6.4 Delega di competenze legislative

In quanto disposizioni essenziali dell’assoggettamento alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, la cerchia di assoggettati e le esenzioni soggettive dalla tassa sono contenute nella LTEO. Delegare al Consiglio federale la competenza di stabili- re quali persone sono esentate dalla tassa sarebbe contrario al principio di legalità sancito nella legislazione in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare.