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Iv.pa. Obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo e possibilità di controllare i loro cellulari

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17.423

Iniziativa parlamentare Obbligo di collaborare dei richiedenti l’asilo e possibilità di controllare i loro cellulari

Avamprogetto e rapporto esplicativo della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

del 14 febbraio 2020

Compendio

Se per mancanza di documenti l’identità delle persone richiedenti l’asilo non può essere verificata, la procedura d’asilo subisce ritardi ed è resa più difficile. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) considera l’analisi di supporti mobili di dati, come telefoni cellulari o tablet, un metodo effica- ce per acquisire informazioni sull’identità di una persona. Questo metodo inteso ad accertare l’identità è già praticato in altri Stati e non vi è alcun motivo per cui non debba essere applicato anche in Svizzera. La Commissione del Consiglio nazionale propone pertanto di adeguare la legge sull’asilo in modo tale che alla Segreteria di Stato della migrazione siano assegnate competenze più ampie per controllare i supporti mobili di dati ai fini dell’accertamento dell’identità. L’obbligo di collaborare dei richiedenti l’asilo è dunque esteso anche a questo settore.

Rapporto

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità d’intervento

L’iniziativa parlamentare presentata dal consigliere nazionale Gregor Rutz il 17 marzo 2017 chiede che le basi legali siano modificate in modo tale che l’obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo o le competenze delle autorità includano anche il diritto di controllare i telefoni cellulari e i computer del richiedente o l'obbligo di consegnare tali apparecchi nel caso in cui non sia possibile accertare altrimenti l'identità dell'interessato. Nella sua motivazione l’autore dell’iniziativa constata che un numero considerevole di richiedenti l’asilo entra in Svizzera senza documenti e pertanto non è possibile attestarne l’identità. Ciò rallenta la procedura d’asilo e la rende più gravosa. Spesso tuttavia queste persone portano con sé supporti mobili di dati, come telefoni cellulari o tablet, contenenti una gran quantità di dati che possono essere utili per accertarne l’identità. Secondo il diritto vigente, la Segreteria di Stato della migrazione non può analizzare i contenuti di tali apparecchi per acquisire ulteriori informazioni sull’identità del richiedente l’asilo.

1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta

La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha dato seguito all’iniziativa il 1° febbraio 2018 con 17 voti contro 7. Il 21 giugno 2018 la sua omologa del Consiglio degli Stati ha approvato questa decisione con 9 voti contro 1 e 2 astensioni. Una minoranza ritiene che questo metodo sia troppo oneroso e costi- tuisca un’ingerenza sproporzionata nella sfera privata. Le Commissioni delle due Camere si sono allineate all’analisi dell’autore dell’iniziativa secondo cui, per accertare l’identità del richiedente, a livello giuridico devono essere disciplinate possibilità più ampie per controllare i supporti mobili di dati. L’analisi dei dati presenti in tali dispositivi può essere un metodo efficace per ottenere informazioni sull’identità di una persona. In altri Stati, come la Germania, questa procedura è già praticata. Inoltre, il fatto che lo Stato accerti l’identità dei richiedenti in modo accurato contribuisce anche ad accrescere la fiducia della popo- lazione nella procedura d’asilo.

1.3 Diritto comparato con altri Stati

In diversi altri Stati europei i supporti elettronici di dati sono già utilizzati nel quadro della procedura d’asilo, in particolare per ottenere informazioni sull’identità di una persona. Le informazioni sono utilizzate anche per rispondere a domande sulla sicurezza e la salute pubblica. Inoltre, i dati sono impiegati per determinare l’itinerario di viaggio e per valutare la credibilità delle dichiarazioni nella procedura d’asilo. Nell’elaborare il presente progetto si è tenuto conto delle esperienze di altri Stati. Di seguito è riportata una breve panoramica1 delle basi legali e delle procedure in vigore in alcuni Stati europei. In Danimarca, Germania, Finlandia e nei Paesi Bassi vigono basi legali specifiche che consentono di analizzare i supporti mobili di dati dei richiedenti l’asilo. Anche il Belgio ha una base legale, in base alla quale i dati possono essere ottenuti soltanto con il consenso del richiedente. In Polonia manca una base legale corrispondente, tuttavia esiste una legge che consente di controllare i dati nell’ambito di accertamen- ti su questioni inerenti alla sicurezza o a indagini penali. Un aspetto importante e controverso è la conservazione dei dati. Anch’essa viene trattata in modo diverso nei Paesi menzionati. In Belgio, Danimarca e Irlanda, per esempio, non esiste ancora una regolamentazione concernente la durata di conserva- zione, che è elaborata tenendo conto della direttiva europea sulla protezione dei dati. In Germania, i dati possono essere memorizzati nel fascicolo del richiedente l’asilo e sono conservati o cancellati secondo i termini di conservazione abitualmente previsti dalla procedura d’asilo. La Polonia conserva i dati ottenuti a titolo di prova e non li cancella, a eccezione dei dati relativi alle indagini penali che possono essere conser- vati soltanto per un anno. Quando è necessario controllare i supporti di dati? Belgio, Danimarca e Germania raccolgono generalmente i dati all’inizio della procedura d’asilo, ossia già al mo- mento della registrazione o del primo colloquio. In Irlanda, ciò avviene durante la prima riunione dell’autorità con il richiedente l’asilo. Nei Paesi Bassi i dati possono essere ottenuti in qualsiasi momento, a seconda del bisogno specifico. Si pone inoltre la questione del prelievo di dati o del trasferimento ad altre autorità.

In linea di principio, i dati sono raccolti dall’autorità competente in materia di mi- grazione (Belgio, Irlanda) o dalla polizia (Paesi Bassi). In alcuni casi la competenza è condivisa tra diverse autorità. In Finlandia, per esempio, i dati sono raccolti dalla polizia e il servizio della migrazione, se necessario, è autorizzato ad accedervi. In Belgio, i dati sono raccolti dall’autorità competente in materia di migrazione e condivisi con la prima autorità di ricorso.

1 Sulla base dell’inchiesta condotta da igc (intergovernmental consultations on migration, asylum and refugees) in Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia e Svizzera, 2018

1.4 Attuazione dell’iniziativa da parte della CIP

Nella sua seduta del 21 giugno 2018, la CIP ha incaricato la segreteria della Com- missione e l’Amministrazione di elaborare il progetto preliminare per un progetto di legge. Il 14 febbraio 2020 la Commissione ha approvato, con 17 voti contro 8, il suo progetto da porre in consultazione.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta

Negli ultimi anni, circa 1000-1500 persone al mese hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Per il 70-80 per cento di esse l’identità è sconosciuta o non può essere accertata in modo inequivocabile. La Svizzera è tenuta a rispettare la Conven- zione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati e si adopera per mantenere un sistema di asilo funzionante. Occorre garantire che il diritto all’asilo sia concesso a coloro che ne hanno realmente bisogno, per questo l’accertamento dell’identità è un aspetto fondamentale. Il richiedente l’asilo ha un compito importante: l’obbligo di collabo- rare (art. 8 legge sull’asilo, LAsi). Il presente progetto di legge estende l’obbligo di collaborare dei richiedenti l’asilo e le competenze delle autorità affinché esse possa- no accedere ai supporti mobili di dati del richiedente per accertarne l’identità, se quest’ultima non può essere stabilita altrimenti. Da novembre 2017 a maggio 2018, la Segreteria di Stato della migrazione ha attuato un progetto pilota in due centri federali d’asilo (Chiasso e Vallorbe). In tale occasio- ne sono stati utilizzati per l’identificazione, su base volontaria, i supporti mobili di dati dei richiedenti l’asilo. Nell’ambito di questo progetto pilota è stato possibile reperire indicazioni sull’identità, l’origine e l’itinerario di viaggio e trasmettere informazioni importanti anche alla polizia e alle autorità di sicurezza. Le conoscenze acquisite sono state utilizzate nella decisione e nell'elaborazione del presente proget- to. In particolare, l’articolo 8 LAsi, che disciplina l’obbligo di collaborare dei richieden- ti nella procedura d’asilo, è completato con una nuova lettera g. Essa prevede che i supporti elettronici di dati quali telefoni cellulari o tablet (cfr. art. 8a cpv. 2 PP- LAsi) debbano essere consegnati alla SEM qualora non sia possibile accertare l’identità, la nazionalità e l’itinerario di viaggio della persona interessata in virtù di un documento d’identità oppure in altro modo con un onere ragionevole. Ciò signifi- ca anche che al richiedente l’asilo deve sempre essere data la possibilità di fornire di sua iniziativa informazioni sulla nazionalità, l’identità o l’itinerario di viaggio. La misura proposta consente inoltre di lottare contro i passatori e di ottenere indica- zioni intese a individuare crimini di guerra.

La protezione della sfera privata è un diritto fondamentale importante, che ovvia- mente deve essere garantito anche nella procedura d’asilo. Il controllo dei supporti mobili di dati del richiedente l’asilo costituisce un’ingerenza nella sfera privata e un’ingerenza in questo diritto fondamentale si giustifica soltanto a determinate condizioni: necessita di una base legale, deve esserci un interesse pubblico, deve essere proporzionata e l’essenza del diritto fondamentale deve essere preservata. La

Commissione ritiene che tali criteri siano adempiuti, in particolare perché non vi è un’ingerenza sproporzionata nella sfera privata. I supporti mobili di dati vengono analizzati solo quando sono stati esauriti altri mezzi e non è previsto che tali disposi- tivi siano ritirati contro la volontà della persona (cfr. commento all’art. 8 cpv. 1 lett. g). La Commissione ritiene che anche il salvataggio intermedio sia giustificato per garantire un’analisi il più possibile mirata. La CIP-N è persuasa del fatto che questa misura intesa a facilitare l’accertamento dell’identità e l’onere corrispondente siano del tutto compatibili. Due anni dopo l’entrata in vigore del progetto si dovrà allestire un rapporto di valu- tazione che informa sull’attuazione della modifica di legge e sugli effetti che ne derivano.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Legge del 26 giugno 1998 sull’asilo

Art. 8 cpv. 1 lett. g

L’articolo 8 LAsi, che disciplina l’obbligo del richiedente l’asilo di collaborare nel quadro della procedura d’asilo, è integrato mediante una nuova lettera g. Questa sancisce l’obbligo di consegnare alla SEM supporti elettronici di dati, nello specifico telefoni cellulari e tablet (cfr. art. 8a cpv. 2 AP-LAsi), qualora non sia possibile accertare l’identità, la nazionalità o l’itinerario di viaggio del richiedente l’asilo in virtù di un documento di identità oppure in altro modo con un onere ragionevole. In ogni caso il richiedente l’asilo deve dapprima avere la possibilità di fornire perso- nalmente indicazioni sulla propria nazionalità e identità e sul proprio itinerario di viaggio. In virtù del principio di proporzionalità, occorre procedere «in altro modo» all’accertamento dell’identità ogni volta che questo comporta un onere inferiore rispetto alla valutazione dei dati elettronici. Tale è il caso, nello specifico, in presen- za di indicazioni esatte dell’interessato oppure di altri documenti, quali l’atto di nascita o la patente di guida, dai quali si desuma in modo chiaro l’identità dell’interessato. Una cosiddetta analisi della provenienza, ovvero una «perizia LINGUA»2 non entra invece in linea di conto prima della valutazione di un supporto elettronico di dati, giacché è una procedura che richiede un importante onere di tempo e organizzazione. L’obbligo di consegnare i supporti elettronici di dati alla SEM abbraccia in linea di massima l’intera durata della procedura d’asilo, dall’arrivo in un centro della Confederazione o in un alloggio all’aeroporto fino all’eventuale esecuzione dell’allontanamento. Durante la fase preparatoria la SEM può, sulla base dell’articolo 26 capoverso 5 LAsi, incaricare terzi di farsi consegnare temporaneamente dal richiedente l’asilo i supporti elettronici di dati. La SEM non

2 LINGUA è un servizio specialistico della SEM creato nel maggio 1997 per svolgere accer- tamenti della provenienza. Questi accertamenti sono ordinati qualora un richiedente l’asilo o uno straniero non sia in grado di produrre un documento d’identità valido e vi sia motivo di dubitare delle sue affermazioni in merito alla propria regione di provenienza.

può invece demandare a terzi la consultazione e la valutazione dei dati. Nel chiedere al richiedente l’asilo di consegnare i propri supporti elettronici è fatto riferimento al suo obbligo di collaborare nel quadro della procedura d’asilo. Non è invece prevista la possibilità per la SEM di confiscare, ovvero ritirare supporti elettronici di dati contro la volontà dell’interessato. Se il richiedente l’asilo non autorizza la SEM a consultare il suo telefono cellulare o il suo computer portatile, ne è tenuto conto al momento dell’esame della credibilità nel quadro della procedura d’asilo; in ultima analisi, il rifiuto di collaborare può giustificare lo stralcio della domanda d’asilo in virtù dell’articolo 8 capoverso 3bis LAsi oppure il rifiuto della stessa in virtù dell’articolo 31a capoverso 4 LAsi (in combinato disposto con l’art. 36 cpv. 1 lett. c LAsi). Con la nuova norma ci si propone anzitutto di ottenere grazie ai supporti elettronici di dati elementi direttamente utilizzabili in vista di accertare l’identità dell’interessato (p.es. fotografia di un documento di identità). Anche elementi indirettamente utilizzabili, quali l’itinerario di viaggio o dati di contatto, possono fornire indicazioni utili in vista di accertare l’identità del richie- dente l’asilo. Le disposizioni sulla protezione giuridica nei centri della Confederazione secondo gli articoli 102f segg. LAsi si applicano anche alla procedura di valutazione dei supporti elettronici di dati. Di conseguenza, sin dall’inizio della procedura occorre informare la rappresentanza legale in merito a tutte le tappe. Cpv. 4 Per motivi squisitamente sistematici il presente capoverso è integrato nell’articolo 47 capoverso 1 AP-LAsi, giacché si riferisce all’obbligo di collaborare nel quadro della procedura di allontanamento.

Art. 8a Trattamento di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati Cpv. 1 e 2 L’articolo 8a disciplina il trattamento di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. Il trattamento secondo tale disposizione sarà possibile per l’intera durata della procedura d’asilo di prima istanza. La prassi dimostra, infatti, che in qualsiasi momento della procedura possono emergere indicazioni che rendono necessaria la consultazione di supporti elettronici di dati oppure che dimostrano la falsità di indicazioni sull’identità fornite in precedenza durante la procedura (p.es. la carta d’identità si rivela essere stata falsificata). La valutazione di un supporto elet- tronico di dati può, pertanto, intervenire anche solo durante l’audizione sui motivi d’asilo. La consegna e la valutazione di supporti elettronici di dati nel quadro della procedura di allontanamento sono rette dall’articolo 47 capoverso 2 AP-LAsi. La disciplina relativa ai supporti elettronici di dati che entrano in linea di conto non è esaustiva e consente, pertanto, di tenere conto di sviluppi tecnici futuri.

Cpv. 3–5 Lo scopo del salvataggio intermedio è di evitare che i dati personali vadano persi prima della valutazione. Il richiedente l’asilo può inoltre continuare a servirsi del proprio telefono cellulare o di qualsiasi altro dispositivo in questione. I dati personali possono essere salvati in via temporanea su un server sicuro del Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia (CSI-DFGP) o della SEM. I dati sono conservati ivi fino a valutazione ultimata (cpv. 4). Non è possibile accedere a questi dati prima dell’inizio della valutazione. I collabo- ratori della SEM competenti hanno accesso ai dati personali nel quadro della valuta- zione soltanto se l’interessato presenzia alla stessa, a meno che questi rinunci espres- samente a partecipare alla valutazione (p. es. con una dichiarazione scritta). I collaboratori hanno parimenti accesso ai dati nel quadro della valutazione ove l’interessato si rifiuta di presenziare alla valutazione. La valutazione si limita ai dati personali, compresi i dati personali particolarmente degni di protezione, attribuibili al richiedente l’asilo e utilizzabili nel quadro della procedura d’asilo. Si tratta di dati che permettono di risalire all’identità dell’interessato, ovvero al suo itinerario di viaggio. La valutazione non può vertere su dati personali di terzi. La valutazione è consegnata in un verbale. I dati personali possono essere comunicati soltanto in virtù di una base legale formale. Nella prassi entrano in linea di conto, nello specifico, i casi per i quali, nel quadro della valutazione, emergono indizi di un reato o di una grave minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera. Di norma, ove opportuno e possibile, la valutazione deve essere effettuata già duran- te la fase preparatoria. È tuttavia pensabile procedere alla valutazione anche nel quadro dell’audizione sui motivi d’asilo. Dopo la valutazione i dati personali devono essere cancellati. La cancellazione avviene automaticamente al massimo dopo un anno dalla registrazione. A sostegno della valutazione dei dati personali, nella prassi possono essere impiegati strumenti informatici (software) della SEM che permettano di selezionare i dati. Questa selezione consente di limitare la valutazione ai soli dati rilevanti ai fini dell’accertamento dell’identità. In questo contesto occorre garantire, dal punto di

vista tecnico, che i dati non vengano salvati. I dettagli di questa selezione sono definiti dal Consiglio federale a livello di ordinanza (cpv. 5; cfr. n. 4.1). Inoltre, il Consiglio federale stabilisce quali dati di cui al capoverso 1 vengono rilevati e disciplina l’accesso nonché eventuali altri dettagli della valutazione. Se il richiedente l’asilo non rinuncia o non si rifiuta di partecipare alla valutazione dei dati, quest’ultima è svolta alla presenza dell’interessato e del suo rappresentante legale ove questi lo desideri (si veda a questo proposito anche l’art. 102j cpv. 2 LAsi). Il richiedente l’asilo può esprimersi in merito alla valutazione e usufruisce pertanto del diritto di essere sentito (cfr. cpv. 6). In assenza di un salvataggio intermedio dei dati, ad esempio in quanto il supporto elettronico di dati è «comparso» più tardi, la valutazione può essere effettuata trami- te consultazione diretta del supporto elettronico dei dati durante un’audizione (cfr. cpv. 4 ultimo periodo).

Cpv. 6

Oltre al verbale della valutazione sono allegati al dossier sull’asilo, ad esempio, copie di documenti d’identità o di elenchi di indirizzi registrati su supporti elettroni- ci di dati, sempreché questi atti vengano utilizzati nella procedura d’asilo. L’interessato può prenderne visione nel quadro del suo diritto di consultare gli atti. Il richiedente l’asilo può esprimersi in merito alla valutazione dei suoi dati personali e usufruisce pertanto del diritto di essere sentito.

Art. 47 Obbligo di collaborazione nel quadro della procedura di allontanamento e luogo di soggiorno sconosciuto Cpv. 1 Corrisponde, sotto il profilo materiale, all’articolo 8 capoverso 4 LAsi. Cpv. 2 e 3 Questa disposizione va oltre il tenore dell’iniziativa parlamentare 17.423, preveden- do che la consegna e la valutazione di supporti elettronici di dati debbano essere possibili anche nell’ambito dell’esecuzione degli allontanamenti. Se nel quadro dell’esecuzione dell’allontanamento non è possibile, entro un termine adeguato, acquisire in altro modo documenti di viaggio validi, dopo il passaggio in giudicato della decisione di rifiuto dell’asilo e di allontanamento la SEM può obbligare l’interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati. Non è invece prevista la possibilità per la SEM di confiscare, ovvero ritirare supporti elettronici di dati contro la volontà dell’interessato. La procedura è retta per analogia dall’articolo 8a AP-LAsi. Ciò significa che l’interessato deve avere la possibilità di esprimersi in merito alla valutazione dei dati, che i dati utilizzati vanno versati al dossier d’esecuzione e che occorre estende- re un pertinente verbale. La valutazione compete alla SEM, che la avvia direttamen- te oppure su proposta del Cantone competente per l’allontanamento, nel quadro del sostegno all’esecuzione secondo l’articolo 71 LStrI. Siccome la procedura d’asilo è stata conclusa con decisione passata in giudicato, il rifiuto dell’interessato non ha nessun tipo d’influsso sulla procedura. La violazione dell’obbligo di collaborare può tuttavia influire sulla disposizione di misure coerciti- ve secondo gli articoli 73 segg. LStrI (cfr. art. 76 cpv. 1 lett. b n. 3 AP-LStrI). La comunicazione di dati personali valutati allo Stato di origine o di provenienza, a Stati terzi o a organizzazioni internazionali è retta dagli articoli 97 98 LAsi. Cpv. 4 Corrisponde, sotto il profilo materiale, all’articolo 47 LAsi.

Art. 96 cpv. 1 Modifica redazionale (riguarda l’abbreviazione LPD).

3.2 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 3 Adeguamento del rimando (all’art. 47 cpv. 1 AP-LAsi anziché all’art. 8 cpv. 4 LAsi). Cfr. commenti ad articolo 47 AP-LAsi.

4 Ripercussioni sulle finanze e sul personale

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il rapporto sul progetto pilota della SEM (cfr. in proposito anche il n. 2.1) indica che la testata procedura di valutazione di supporti elettronici di dati ha generato un onere maggiore che tuttavia, a fronte del numero basso di domande d’asilo, ha potuto essere riassorbito con le risorse di personale disponibili. Qualora la procedura di valutazione dei supporti elettronici di dati sperimentata nei centri di registrazione e procedura allora in essere a Chiasso e Vallorbe venga introdotta presso i sei centri federali d’asilo con funzione procedurale e qualora il numero di domande d’asilo aumenti considerevolmente, occorrerebbero risorse di personale supplementari. Rispetto alla procedura testata nel quadro del progetto pilota, l’avamprogetto preve- de di ampliare la consultazione dei supporti, dando la possibilità alla SEM, su richie- sta dei Cantoni, di consultare i supporti elettronici di dati anche nel quadro della procedura di esecuzione dell’allontanamento. Anche in questo contesto la valutazio- ne è svolta di norma alla presenza dell’interessato, il che genera un onere supple- mentare per la SEM. Questo onere supplementare andrà per quanto possibile com- pensato internamente. L’entità effettiva dell’onere in termini di personale per la valutazione dei supporti elettronici di dati dipenderà da diversi fattori, tra cui ad esempio le modalità tecniche d’applicazione, anche in riferimento al salvataggio intermedio dei dati, oppure la possibilità o meno di centralizzare determinati processi. Considerato quanto sopra, per il momento la SEM non è in grado di quantificare con esattezza l’onere supplementare in termini di personale. Questo aspetto sarà esami- nato approfonditamente nel quadro dell’elaborazione delle disposizioni esecutive, quando regnerà maggiore chiarezza in particolare per quanto riguarda l’attuazione tecnica e gli iter procedurali. La Confederazione dovrà sostenere spese supplementari per l’acquisto, l’installazione e l’esercizio di nuove componenti informatiche nonché per gli inter- venti supplementari degli interpreti e della rappresentanza legale. Per il momento non è possibile stimare in modo dettagliato e attendibile l’entità di questi costi supplementari. Stando a primi sondaggi informali svolti dalla SEM presso diversi fornitori del software necessaria, i costi per l’acquisto dell’equipaggiamento richie-

sto dovrebbero aggirarsi attorno ai 100 000 – 200 000 franchi. Stando alle esperienze maturate dalla SEM nel quadro del progetto pilota, come anche da altri Stati che già valutano i supporti elettronici di dati nel settore dell’asilo, si può dare per acquisito che a lungo termine le nuove possibilità di valutazione consentiranno risparmi, in particolare nel settore dell’esecuzione degli allontana- menti.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

I Cantoni e i Comuni non dovranno sostenere costi supplementari.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il disegno di modifica della LAsi si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 Cost. (com- petenza legislativa della Confederazione in materia di concessione dell’asilo, nonché di dimora e domicilio degli stranieri). È conforme alla Costituzione federale.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’avamprogetto di legge è compatibile con il diritto internazionale vigente. L’articolo 8 della Convenzione del 4 novembre 19503 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e l’articolo 17 del Patto internazio- nale del 16 dicembre 19664 relativo ai diritti civili e politici garantiscono a ogni persona il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico (art. 8 par. 2 CEDU). L’avamprogetto di legge non costituisce un’ingerenza della pubblica autorità nella sfera privata dei richiedenti l’asilo. Conformemente al tenore dell’avamprogetto, il richiedente l’asilo è libero di collaborare all’accertamento della sua identità, accettando o rifiutando una valutazione dei suoi dati personali contenuti in un supporto elettronico di sua proprietà (cfr. commento ad art. 8 cpv. 1 lett. g AP-LAsi).

5.3 Forma dell’atto

A fronte dell’oggetto, del contenuto e dell’entità del progetto, secondo l’articolo 164 capoverso 1, Cost. è indispensabile emanare le norme riguardanti l’esame dei dati personali dei richiedenti l’asilo ottenuti grazie a supporti elettronici di dati sotto forma di legge federale (modifica della LAsi).

5.4 Subordinazione al freno alle spese

L’avamprogetto non contiene disposizioni relative ai sussidi e non prevede né crediti d’impegno né tetti alla spesa. Pertanto non è soggetto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

5.5 Conformità alla legge sui sussidi

L’avamprogetto non prevede né aiuti finanziari né indennità. Pertanto non è soggetto alla legge sui sussidi.

3 RS 0.101 4 RS 0.103.2

5.6 Delega di competenze legislative

Secondo l’articolo 8a capoverso 5 AP-LAsi, il Consiglio federale stabilisce quali dati vengono rilevati e disciplina l’accesso nonché i dettagli della valutazione dei dati personali. Disciplinerà in particolare i diversi dati elettronici che potranno essere valutati (p.es. dati GPS, numeri di telefono, ecc.). Il destinatario dell’ordinanza che fisserà le norme applicabili alla valutazione dei dati personali è la SEM.

5.7 Protezione dei dati5

In virtù degli articoli 17 e 19 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati (LPD), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali degni di particolare protezione se ne esiste una base legale in senso forma- le. Secondo l’articolo 8a AP-LAsi, la SEM può trattare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati appartenenti a un richiedente l’asilo. L’eventuale comunicazione a terzi di dati personali oggetto di una valutazione è possibile unica- mente se si fonda su una base legale esplicita (cfr. commento ad art. 8a). Si pensi, in particolare alla comunicazione di dati personali alle autorità di perseguimento penale in caso di crimini o delitti perseguibili d’ufficio (art. 22a LPers) o di minaccia grave per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 20 cpv. 3 e 4 LAIn). Visto l’articolo 4 capoversi 3 e 4 LPD occorre definire lo scopo del trattamento previsto in modo preciso e riconoscibile da parte delle persone interessate. Pertanto il progetto prevede norme precise che consentono alla SEM di chiedere a un richie- dente l’asilo la consegna di un supporto elettronico di dati in vista di accertarne l’identità, la nazionalità o l’itinerario di viaggio (art. 8a cpv. 1 AP-LAsi). L’avamprogetto definisce chiaramente i dati personali che possono essere oggetto di una valutazione, ossia tutte le informazioni che si riferiscono a una persona identifi- cata, secondo la definizione dell’articolo 3 lettera c LPD. Si tratta, in particolare, delle opinioni o attività religiose o politiche, della salute o dell’appartenenza a una razza.

5 Le spiegazioni contenute in questo capitolo si basano sulla legge applicabile. La revisione totale della legge sulla protezione dei dati è in fase di trattamento in Parlamento. 6 RS 235.1

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