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Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 30 marzo 2022

Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

1.4 Task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative 4.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché per le città,

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1 Situazione iniziale

1.1 Iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela

dell’essere umano e dell’ambiente» L’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’am- biente»1 chiedeva alla Confederazione di adottare disposizioni legali per obbligare le imprese svizzere a rispettare, nell’ambito delle loro attività, i diritti umani e l’ambiente anche all’estero. L'iniziativa popolare prevedeva sostanzialmente tre esigenze: (i) un obbligo per le imprese svizzere di grandi dimensioni a usare la dovuta diligenza («due diligence») in materia di vio- lazioni dei diritti umani e di danni ambientali nell’ambito della loro attività internazionale, (ii) un obbligo di rendiconto sull’applicazione della dovuta diligenza e (iii) una norma sulla re- sponsabilità con la possibilità di una prova liberatoria. L'iniziativa si ispirava ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani del 2011. L’iniziativa è stata respinta il 29 novembre 2020. Il Popolo si è pronunciato, seppure di stretta misura, a favore dell’iniziativa popolare (50,73 % di voti favorevoli), ma non è stata raggiunta la necessaria maggioranza di 12 Cantoni (a favore solo 8,5). ll 19 giugno 2020, nell’ambito della revisione del diritto della società anonima, il Parlamento ha adottato un controprogetto indiretto all’iniziativa «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» (cfr. n. 1.2)2. Il 18 agosto 2021 il Consiglio federale ha deciso di precisare in un’ordinanza d’esecuzione distinta gli obblighi di riferire sulle questioni climatiche sanciti nel capo sesto del titolo trente- simosecondo del Codice delle obbligazioni e di attuarli sulla base delle raccomandazioni for- mulate dalla task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima («Task Force on Climate-related Financial Disclosures», TCFD). Ha quindi incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare, di concerto con altri uffici federali, un progetto da porre in consultazione. La precisazione concernente le questioni climatiche deve tenere conto del carattere prioritario e dell’urgenza che il contenimento dei cambiamenti cli- matici ha a livello nazionale e internazionale. Con la ratifica dell’Accordo di Parigi sul clima, la Svizzera si è impegnata a dimezzare entro il 2030 le sue emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990. Alla fine di agosto del 2019 il Consiglio federale ha inoltre deciso di ridurre entro il 2050 a un saldo netto pari a zero le emissioni di gas serra causate dalla Svizzera. A livello internazionale i lavori condotti in relazione alla comunicazione di informazioni di carat- tere non finanziario in materia climatica sono in una fase molto più avanzata.

1.2 Controprogetto indiretto

Il controprogetto adottato dal Parlamento comprende due ambiti di regolamentazione: - un obbligo di riferire su aspetti extrafinanziari; e - obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile. Di seguito vengono analizzati brevemente la sistematica legale e il contenuto degli ambiti di regolamentazione.

1.2.1 Sistematica legale

Sotto il profilo della sistematica, le nuove disposizioni del controprogetto indiretto sono state iscritte nel Codice delle obbligazioni (CO)3. Il nuovo titolo trentesimosecondo «Della contabilità commerciale, della presentazione dei conti nonché degli altri obblighi di trasparenza e di diligenza» comprende ora un nuovo capo

1 FF 2017 5405. Numero dell’oggetto 17.060 Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’am- biente. Iniziativa popolare.

2 Numero dell’oggetto 16.077 CO. Diritto della società anonima. Disegno 2.

3 RS 220

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sesto («Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari») un nuovo capo ottavo («Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al la- voro minorile»).

1.2.2 Relazione sugli aspetti extrafinanziari

La normativa concernente la relazione sugli aspetti extrafinanziari si rifà alla direttiva 2014/95/UE4 riguardante la relazione sulla responsabilità sociale delle imprese («Corporate Social Responsibility», CSR) adattandola al diritto svizzero. Attualmente la direttiva è in fase di revisione. Nella proposta del 21 aprile 2021 della Commissione europea gli obblighi di rife- rire sono ampliati5. La relazione sugli aspetti extrafinanziari comprende segnatamente le questioni ambientali (in particolare gli obiettivi in materia di emissioni di CO2), gli aspetti sociali, gli aspetti inerenti al personale, il rispetto dei diritti dell’uomo e la lotta alla corruzione. Un’impresa è assoggettata all’obbligo di riferire se soddisfa cumulativamente le condizioni seguenti: - deve annoverarsi tra le «società di interesse pubblico», ossia società con azioni quo- tate in borsa e persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un’autorizzazione, un riconoscimento, un’abilitazione o una registrazione dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari (p. es. banche, assicurazioni); - unitamente alle imprese svizzere o estere da essa controllate, deve avere almeno

500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua per due esercizi consecutivi;

- infine, sempre unitamente alle imprese svizzere o estere da essa controllate, deve su- perare per due esercizi consecutivi una somma di bilancio di almeno 20 milioni di fran- chi o una cifra d’affari di almeno 40 milioni di franchi. La relazione deve essere pubblicata e accessibile al pubblico almeno per dieci anni. Se un’impresa non applica politiche riguardo a uno degli aspetti citati, nella relazione deve fornire «una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta». Questo principio di «comply or explain» (rispettare le regole o spiegare perché non le si rispetta), riconosciuto anche dal diritto unionale, permette agli investitori e ai consumatori di verificare la credibilità delle motivazioni e, secondo l’intento del modello normativo previsto, di prendere ove neces- sario le distanze da un’impresa negligente. La violazione degli obblighi di riferire può essere punita con una multa sino a 100 000 franchi in virtù dell’articolo 325ter del Codice penale (CP)6 entrato in vigore il 1° gennaio 2022. Il controprogetto indiretto non prevede nuove disposizioni in materia di responsabilità; a tale riguardo si applica il diritto vigente.

1.3 Necessità di agire e obiettivi

Il Consiglio federale intravede notevoli opportunità per una piazza finanziaria svizzera soste- nibile. Già nel 2019 aveva incaricato la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie inter- nazionali, in stretta collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente, di approfondire ulte- riormente la necessità di intervenire nell’ambito della trasparenza e della valutazione del rischio e, se del caso, di proporre adeguamenti legislativi entro la fine del 2020. A tal fine si dovrà concepire un quadro normativo che permetta di migliorare costantemente la competiti- vità della piazza finanziaria svizzera, il che significa consentirle di contribuire efficacemente alla sostenibilità.

4 Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della diret- tiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informa- zioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. 5 Il 21 aprile 2021 la Commissione ha approvato la proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria

sulla sostenibilità («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD) che modifica gli obblighi di riferire sanciti dalla direttiva 2014/95/UE (denominata anche direttiva NFRD [Non-Financial Reporting Directive]). 6 RS 311.0

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La trasparenza delle imprese di grandi dimensioni in merito all’impatto climatico della loro at- tività è un elemento fondamentale per il funzionamento dei mercati e la sostenibilità climatica nel settore finanziario. Il Consiglio federale si è pronunciato in tal senso anche nelle sue Li- nee guida per una finanza sostenibile del 24 giugno 2020: il settore finanziario deve essere trasparente nei confronti dei clienti, dei proprietari, degli investitori, ovvero nei confronti dell’opinione pubblica o dell’autorità di vigilanza, quando si tratta di opportunità di investi- mento sostenibili. Ciò include, per esempio, la comunicazione sistematica di informazioni ambientali rilevanti e comparabili da parte di imprese dell’intera economia come base per lo sviluppo di prodotti finanziari e l’offerta di servizi finanziari come pure per gli investimenti in queste imprese. La comunicazione può anche aiutare a contrastare il cosiddetto «greenwashing»7. Aumenta inoltre la certezza del diritto, poiché un’attuazione efficace, semplificata e più omogenea de- gli obblighi di riferire facilita l’applicazione da parte delle imprese di un obbligo già previsto dal controprogetto all’iniziativa popolare per imprese responsabili. Idealmente, l’attuazione di tali obblighi da parte di un’impresa si traduce in un’estensione della sua base di investitori e in una potenziale riduzione dei costi del capitale. Attualmente la Svizzera non prevede ancora una comunicazione di informazioni chiare e comparabili relative al clima. Vi pone rimedio l’ordinanza d’esecuzione basata sulle racco- mandazioni della TCFD che indica alle grandi imprese dell’intera economia quali informazioni sono attese in materia di clima. Ciò contribuisce a una migliore comparabilità e a costi di transazione inferiori. Inoltre, l’applicazione delle raccomandazioni della TCFD può concorrere a rafforzare la stabilità finanziaria attenuando i rischi climatici.

1.4 Task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere

finanziario relative al clima (TCFD) Nel 2017 la commissione internazionale di esperti composta di rappresentanti delle maggiori imprese dell’economia mondiale («Task Force on Climate-related Financial Disclosures», TCFD) ha emanato raccomandazioni su una rendicontazione più omogenea delle informazioni relative al clima. Queste raccomandazioni sono riconosciute a livello internazionale, sia dalle imprese dell’economia reale e finanziaria sia dalle autorità di regolamentazione. Anche alcuni grandi gruppi svizzeri si sono già dichiarati pronti ad attuare le raccomandazioni formulate dalla TCFD. Ad oggi la TCFD ha ottenuto il sostegno in tutto il mondo di circa 2700 Stati e organizzazioni firmatarie provenienti dal settore pubblico e privato. Nella sua seduta dell’11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha deciso che le autorità devono elaborare un piano affinché l’attuazione delle raccomandazioni della TCFD diventi obbligato- ria per le imprese svizzere dell’intera economia. Il 12 gennaio 2021 la Svizzera si è inoltre impegnata ufficialmente a sostenere la TCFD. Il 18 agosto 2021 il Consiglio federale ha defi- nito i parametri della futura rendicontazione vincolante dei rischi legati al cambiamento clima- tico per le grandi imprese svizzere e ha incaricato il DFF, insieme ad altri uffici federali, di elaborare entro l’estate del 2022 un progetto da porre in consultazione. Ha quindi deciso di precisare questa prescrizione in un un’ordinanza d’esecuzione separata concernente il capo sesto del titolo trentesimosecondo CO e di attuare l’obbligo di riferire sulle questioni ambien- tali nell’ambito del clima sulla base delle raccomandazioni emanate dalla TCFD. La relazione pubblica deve comprendere, da un lato, dati sul rischio finanziario che l’impresa sostiene perseguendo attività che influiscono sul clima, dall’altro, informazioni sull’impatto che tali atti- vità hanno sul clima (cosiddetto doppio obbligo). La definizione di requisiti minimi mira a ga- rantire che le rendicontazioni siano eloquenti, comparabili e, laddove opportuno, a lungo ter- mine e basate su scenari8.

7 Si parla di «greenwashing» quando i clienti di un istituto finanziario vengono, consapevolmente o meno, ingan- nati o indotti in errore in merito alle caratteristiche di sostenibilità di prodotti finanziari e processi di consulenza. 8 Cfr. comunicato stampa del 18 agosto 2021 (Il Consiglio federale stabilisce i parametri delle raccomandazioni

vincolanti sulla rendicontazione dei rischi legati al cambiamento climatico per le grandi imprese svizzere (ad- min.ch)

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1.5 Alternative esaminate e opzione scelta

Un approccio unitario e diffuso nell’economia privata facilita alle imprese l’adempimento degli obblighi derivanti dal controprogetto all’iniziativa popolare per imprese responsabili nel set- tore del clima, che figura esplicitamente nel CO. Rimane tuttavia una «libertà di scelta» in merito agli standard sui quali si basa la relazione (cfr. n 3, art. 2 cpv. 2). In alternativa al disciplinamento a livello di ordinanza, l’attuazione delle raccomandazioni for- mulate dalla TCFD potrebbe essere resa vincolante con una nuova legge federale, ma que- sta soluzione risulterebbe di gran lunga la più onerosa poiché, oltre agli obblighi di pubblica- zione entrati in vigore il 1° gennaio 2022 ai sensi del CO, altri obblighi di pubblicazione sulle questioni climatiche sarebbero disciplinati in un ulteriore disposto normativo, con parametri potenzialmente diversi. Tra l’altro, l’attuazione a livello di legge durerebbe diversi anni, ciò che metterebbe a repentaglio la posizione di spicco perseguita dalla Svizzera a livello inter- nazionale in materia di trasparenza climatica e sarebbe contrario all’obiettivo di rafforzare la competitività. L’assenza di un disciplinamento potrebbe impedire anche il conseguimento di questo obiettivo. Le raccomandazioni formulate dalla TCFD sono uno standard riconosciuto a livello internazionale che consente alle imprese e agli attori dei mercati finanziari di dichia- rare la loro esposizione alle questioni climatiche per attuare le strategie necessarie nelle loro attività. Al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, al Consiglio federale dovrà essere sottoposto un rapporto che illustri il suo impatto sulla comparabilità e sulla per- tinenza della relazione sulle questioni climatiche, gli sviluppi internazionali nell’ambito della standardizzazione di questa relazione a livello internazionale e l’eventuale necessità di ap- portare modifiche all’ordinanza.

1.6 Base legale dell’ordinanza

Nel diritto privato l’emanazione di un’ordinanza d’esecuzione, come la presente, è incon- sueta e richiede un’apposita motivazione. Solitamente le disposizioni legali formali di diritto privato sono integrate da ordinanze del Consiglio federale solo se la legge lo prevede nel quadro di una delega di competenze legislative al Consiglio federale. In mancanza di tale de- lega, sono di norma i privati che configurano i margini di attuazione lasciati dal disciplina- mento legale formale nell’ambito della loro autonomia. In caso di controversie giuridiche tra i privati decidono i giudici.

Gli articoli 964a e seguenti CO sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari nelle grandi imprese hanno una portata di diritto pubblico, ma a causa della loro collocazione nel CO rientrano almeno formalmente nel diritto privato. Nel presente contesto manca un’espressa delega di competenze legislative al Consiglio federale, che eccezionalmente ri- tiene tuttavia opportuno emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza per l’esecuzione degli articoli 964a e seguenti CO. Al riguardo si può basare sull’articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui il Consiglio federale «provvede all’esecu- zione della legislazione», quindi anche emanando disposizioni d’esecuzione. La presente or- dinanza è finalizzata all’attuazione degli articoli 964a e seguenti CO, nel senso che mira a facilitare il raggiungimento dell’obiettivo legale di trasparenza da parte delle imprese attra- verso le loro relazioni sulle questioni climatiche e a garantire la comparabilità di queste rela- zioni, essenziale al conseguimento di quest’obiettivo.

Un’ordinanza basata sull’articolo 182 capoverso 2 Cost. può contenere unicamente disposi- zioni d’esecuzione, mentre norme con funzione di legge o complementari alla legge esulano dal campo di applicazione di un’ordinanza basata sull’articolo 182 capoverso 2 Cost. Per ri- manere nell’ambito del puro diritto d’esecuzione, l’ordinanza si limita sostanzialmente a di- chiarare che le raccomandazioni della TCFD, l’unico standard sinora consolidato a livello in- ternazionale in materia di questioni climatiche, sono idonee ad adempiere l’obbligo di riferire sulle questioni climatiche secondo l’articolo 964b CO.

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2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto

europeo Diversi Paesi stanno attualmente operando per rendere obbligatoria l’attuazione delle racco- mandazioni formulate dalla TCFD, con il sostegno di iniziative multilaterali. Il Regno Unito, per esempio, ha annunciato alla fine del 2020 di voler rendere obbligatorie le raccomanda- zioni della TCFD per l’intera economia entro il 2025.

La direttiva 2014/95/UE9 stabilisce che le imprese di grandi dimensioni devono comunicare, tra l’altro, informazioni ambientali. Su questa base, nel 2019 la Commissione europea ha pubblicato orientamenti non vincolanti sulla comunicazione di informazioni relative al clima fortemente ispirati alle raccomandazioni della TCFD.10 Attualmente la direttiva UE è in fase di revisione (cfr. n. 1.2.2).

A livello multilaterale è in particolare il G20 (gruppo dei venti principali Paesi industrializzati ed emergenti) a caldeggiare l’introduzione su scala globale delle raccomandazioni della TCFD. Inoltre, sia il Financial Stability Board (FSB)11 sia l’Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari («International Organization of Securities Commissions», IOSCO)12 sostengono i lavori per rendere obbligatoria l’attuazione delle rac- comandazioni della TCFD. La Fondazione IFRS («International Financial Reporting Stan- dard»), un organismo normativo internazionale, prevede di emanare regole contabili basate sulle raccomandazioni della TCFD mediante il neocostituito «International Sustainability Standards Board». Anche in seno all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo eco- nomici (OCSE) sono in corso dibattiti (p. es. in relazione alle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali13 e ai principi del governo d’impresa elaborati dall’OCSE e dal G2014) per aggiornare le raccomandazioni nell’ottica della protezione climatica, tra l’altro fa- cendo riferimento alla TCFD.

3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Oggetto La presente ordinanza concretizza il contenuto della relazione sulle questioni climatiche (in particolare per quanto riguarda gli obiettivi in materia di emissioni di CO2), che dal 1° gennaio 2022 deve essere presentata in virtù degli articoli 964a–c CO come parte della relazione sulle questioni ambientali. Le altre questioni ambientali non sono oggetto della presente ordi- nanza. La relazione comprende in particolare i dettagli sull’impatto attuale e futuro del clima sull’atti- vità delle imprese soggette all’obbligo di riferire e dell’attività di queste imprese sul clima. Vi si annoverano segnatamente le emissioni di gas serra, ovvero gli obiettivi in materia di emis- sioni di CO2 espressamente menzionati nell’articolo 964b capoverso 1 CO. Il capoverso 2 precisa il cosiddetto «doppio obbligo» sancito dall’articolo 964b capoverso 1 CO nel senso che devono confluire nella relazione sia l’impatto del clima sull’impresa sia l’impatto dell’attività dell’impresa sul clima.

9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN 10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=EN 11 Il compito principale dell’FSB consiste nel coordinare i lavori dei suoi Stati membri e degli organismi internazio-

nali nel settore della regolamentazione e della vigilanza dei mercati finanziari. 12 Nei compiti principali della IOSCO rientrano la protezione degli investitori, la garanzia di mercati equi, efficienti e

trasparenti, la preclusione di rischi sistemici, la cooperazione internazionale e l’elaborazione di standard uniformi di ammissione applicabili alle borse e ai valori mobiliari.

13 Cfr. capitolo VI, https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf

14 Recommandation du Conseil relative aux Principes de gouvernance d’entreprise, 8 luglio 2015 -> Instruments

juridiques de l’OCDE -> https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0413

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Articolo 2 Adempimento dell’obbligo di riferire sulle questioni climatiche Con riferimento alla possibilità menzionata nell’articolo 964b capoverso 3 CO di basare la re- lazione su «standard nazionali, unionali o internazionali», secondo il capoverso 1 si presume che l’obbligo di riferire sulle questioni climatiche sia adempiuto se la relazione è basata sulle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima conformemente all’articolo 3 (cfr. in particolare anche l’art. 964b cpv. 2 n. 1– 5 CO). Questa presunzione non esclude che la relazione sulle questioni climatiche si possa basare in particolare anche su altri standard o linee guida. In questi casi l’impresa deve tuttavia po- ter dimostrare di adempiere in altro modo l’obbligo di riferire, in particolare in considerazione della punibilità delle violazioni dell’obbligo di riferire sancita dall’articolo 325ter CP (cpv. 2). Nel giugno 2017 la commissione di esperti della TCFD ha emanato raccomandazioni su una rendicontazione più omogenea delle informazioni relative al clima da parte delle imprese («Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures») (cfr. an- che n. 1.4, più sopra). Le raccomandazioni fungono da leva per un’integrazione completa dei rischi e delle opportunità derivanti dal cambiamento climatico e da un’economia a basse emissioni nei settori chiave di un’impresa. Nell’ottobre 2021 sono state poi integrate dall’alle- gato «Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures» e dal documento ausiliare «Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans». Le raccomandazioni e l’allegato della TCFD si rivolgono alle imprese del settore finanziario come le banche, le compagnie di assicurazione e gli investitori, ma anche alle imprese dell’economia reale orientate al mercato dei capitali, tra le quali si annoverano in particolare il settore dell’energia, le industrie energivore come quelle della chimica e dell’acciaio, il settore della mobilità e della logistica, le imprese attive nell’edilizia, l’agricoltura e l’economia fore- stale nonché l’industria alimentare. Si può presumere, conformemente al capoverso 1, che l’obbligo di riferire sulle questioni cli- matiche è adempiuto, se l’impresa basa la sua relazione sulle questioni climatiche sulle rac- comandazioni formulate dalla TCFD nella versione del giugno 2017 e sul relativo allegato nella versione dell’ottobre 2021 (art. 3 cpv. 1). Laddove possibile e opportuno, occorre consi- derare anche il documento ausiliare «Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans» nella versione dell’ottobre 2021 (art. 3 cpv. 2 lett. c). La relazione deve ottemperare pure ai principi menzionati nell’articolo 3 capoversi 3–6. Questa nozione di presunzione si basa su un approccio normativo comunamente utilizzato per quanto riguarda l’interazione tra legislazione e standard (p. es. nel «nuovo approccio» dell’UE nell’ambito del diritto tecnico15). Questo approccio è stato adottato nel caso concreto perché consente di mantenere la «libertà di scelta», sancita nell’articolo 964b capoverso 3 CO, in merito allo standard su cui si basa la relazione. Nel contempo permette di conferire un certo carattere vincolante alle raccomandazioni della TCFD. Un obbligo più esteso di impo- stare imperativamente la relazione secondo le raccomandazioni della TCFD esulerebbe dall’ambito di applicazione di un’ordinanza d’esecuzione, come quella presentata in questa sede.

Articolo 3 Relazione sulle questioni climatiche basata sulle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima Secondo il capoverso 1, la relazione deve comprendere tutte le 11 raccomandazioni («Re- commendations») della TCFD nei quattro settori tematici («thematic areas») dell’impresa: governance (lett. a), strategia («strategy», lett. b), gestione dei rischi («risk management», lett. c), metriche e obiettivi («metrics and targets», lett. d).

15 Cfr. art. 5 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 1 della legge federale sulla sicurezza dei prodotti

(LSPro; RS 930.11).

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Nella relazione devono essere inoltre considerati sia gli orientamenti intersettoriali («Gui- dance for All Sectors», cpv. 2 lett. a) sia quelli settoriali («Supplemental Guidance for Certain Sectors», cpv. 2 lett. b) concernenti le 11 raccomandazioni, come descritto nell’allegato «Im- plementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosu- res». Ai fini del cosiddetto «obbligo di adoperarsi», deve essere tenuto conto anche del do- cumento ausiliare laddove possibile e opportuno (cpv. 2 lett. c). In ogni caso, ai sensi dell’articolo 964b capoverso 5 CO, nella relazione occorre procedere secondo il cosiddetto approccio «comply or explain». La relazione comprende una descrizione dei principali rischi e dell’impatto sul clima nonché le modalità di gestione di questi rischi e del loro impatto adot- tate dall’impresa (cfr. art. 964b cpv. 2 n. 4 CO). Al riguardo è opportuno precisare che questo obbligo di riferire non implica l’obbligo ulteriore di introdurre una gestione dei rischi16 (questa considerazione si applica ovviamente anche agli altri settori tematici menzionati nel cpv. 1 lett. a–d). Se non vengono fornite indicazioni in riferimento ai punti di cui al capoverso 1, nella relazione deve essere fornita una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta. Secondo l’articolo 964b capoverso 5 CO, un’impresa non deve necessariamente ap- plicare sue politiche riguardo alle questioni climatiche, ma in tal caso deve spiegarlo nella re- lazione sugli aspetti extrafinanziari (principio «comply or explain»). Capoverso 3 Sempre nell’ottica di accrescere il valore informativo e la comparabilità delle indicazioni for- nite, per attuare le raccomandazioni della categoria «strategia» di cui al capoverso 1 let- tera b, la relazione deve comprendere un piano di transizione, paragonabile agli obiettivi cli- matici della Svizzera, in particolare in vista della riduzione delle emissioni di CO2 (lett. a; cfr. raccomandazione «b», presentare l’impatto dei rischi e delle opportunità legati al clima sull’attività, sulla strategia e sulla pianificazione finanziaria dell’impresa nell’ambito delle tre (sub)raccomandazioni della TCFD menzionate nel settore tematico «strategia». I piani di transizione affrontano e riducono i rischi di transizione, che costituiscono i principali rischi climatici per molte aziende. Sono dunque una componente imprescindibile di una rela- zione sulle questioni climatiche e descrivono la prevista strategia di transizione verso un’eco- nomia a bassa intensità di carbonio17. I piani di transizione contengono obiettivi per le emis- sioni di gas a effetto serra e comprendono specifiche attività di riduzione di tali emissioni nell’attività dell’impresa e nella catena di creazione del valore, nonché altri approcci concreti per la transizione verso un’economia a bassa intensità di carbonio. Al fine di accrescere il valore informativo e la comparabilità, le informazioni devono essere per quanto possibile di tipo quantitativo per attuare le raccomandazioni della categoria «stra- tegia» (cpv. 1 lett. b). Laddove possibile e opportuno, la relazione deve contenere gli assunti, i metodi e gli standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità (lett. b). Capoverso 4 L’attuazione delle raccomandazioni della categoria «metriche e obiettivi» (cpv. 1 lett. d) deve inoltre comprendere per quanto possibile anche gli obiettivi quantitativi in materia di emis- sioni di CO2 per i rilevanti settori di attività e, se del caso, gli obiettivi in materia di emissioni di altri gas a effetto serra (lett. a). Idealmente tali obiettivi si riferiscono a un orizzonte tempo- rale breve (5 anni), medio (15 anni) e lungo (30 anni). Laddove possibile e opportuno, de- vono essere inoltre dichiarate tutte le emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle delle ca- tegorie rilevanti appartenenti allo «Scope 3» (lett. b). Al fine di accrescere il valore informativo e la comparabilità, le informazioni devono essere per quanto possibile anche di tipo quantitativo per attuare le raccomandazioni della categoria

16 La vigente legislazione sui mercati finanziari impone già agli istituti finanziari di considerare in misura adeguata

gli importanti rischi finanziari legati al clima nell’ambito della regolare gestione dei rischi. Per alcuni istituti, la FINMA prevede specifici obblighi di pubblicazione per i rischi climatici. 17 Il 28 gennaio 2021 il Consiglio federale ha adottato la sua strategia climatica a lungo termine, che illustra i pos-

sibili sviluppi fino al 2050 per i settori Edifici, Industria, Trasporti, Agricoltura e alimentazione, Mercato finanzia- rio, Aviazione e Industria dei rifiuti (cfr. comunicato stampa del 28 gennaio 2021 – Protezione del clima: adot- tata la Strategia climatica a lungo termine della Svizzera [admin.ch]).

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«metriche e obiettivi» (cpv. 1 lett. d). Laddove possibile e opportuno, la relazione deve conte- nere gli assunti, i metodi e gli standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità (lett. c). Infine, nell’applicazione degli orientamenti settoriali concernenti la raccomandazione relativa alla categoria «metriche e obiettivi» (cpv. 1 lett. d), devono essere utilizzate analisi a lungo termine basate su scenari (cosiddetti metodi di valutazione della compatibilità climatica; cpv. 5). Questo orientamento, che figura nelle raccomandazioni della TCFD, si applica unica- mente agli istituti finanziari. Capoverso 6 Le imprese che riferiscono possono fornire la prova richiesta dall’articolo 964b capoverso 2 numero 3 CO dell’efficacia delle misure adottate in relazione all’attuazione delle raccoman- dazioni della TCFD nel quadro di una valutazione complessiva sia qualitativa sia quantitativa. In questo caso è possibile evitare la «verifica caso per caso».

Articolo 4 Pubblicazione Il capoverso 1 precisa che la relazione sulle questioni climatiche deve essere integrata nella relazione sugli aspetti extrafinanziari secondo gli articoli 964a–c CO e pubblicata all’interno di quest’ultima. In riferimento alla relazione sulle questioni climatiche, il capoverso 2 concretizza la pubblica- zione per via elettronica della relazione secondo l’articolo 964c capoverso 2 numero 1 CO. La relazione deve essere pubblicata in almeno un formato elettronico diffuso a livello interna- zionale, leggibile dall’essere umano e dalle macchine (p. es. «pdf» e «XBRL»). Inoltre deve essere accessibile sul sito Internet dell’impresa. Articolo 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

nonché per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna La presente ordinanza non ha ripercussioni a livello finanziario né sull’effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. In particolare l’ordinanza non istituisce alcuna nuova autorità (di vigilanza o di controllo). Gli obblighi riguardano esclusivamente le imprese interessate; alle autorità non sono conferiti nuove competenze né nuovi obblighi.

4.2 Ripercussioni sull’economia

I costi supplementari per l’economia risultano innanzitutto dai nuovi obblighi legali sanciti nel CO e dal numero delle imprese interessate. La presente ordinanza precisa unicamente gli obblighi di pubblicazione concernenti gli aspetti extrafinanziari conformemente al capo sesto del titolo trentesimosecondo CO. A livello di ordinanza non insorgono dunque costi supple- mentari causati dalla normativa rispetto allo stato successivo all’entrata in vigore del contro- progetto all’iniziativa popolare per imprese responsabili. Anche il numero delle imprese inte- ressate, anch’esso desumibile dal CO, rimane invariato. Il beneficio ulteriore consiste in particolare nella disponibilità di dati eloquenti e comparabili sulle questioni climatiche e sui relativi obiettivi (cfr. n. 4.3). Da un lato, ciò consente di attribuire un peso maggiore ai rischi climatici nella consulenza in materia di investimenti, nei bilanci degli investitori e nell’intero sistema finanziario. Dall’altro, la disponibilità di questi dati può ridurre i costi di transazione per gli investimenti. Idealmente, l’attuazione di tali obblighi da parte di

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un’impresa amplia la base di investitori e, potenzialmente, riduce i costi del capitale. Viene inoltre accresciuta la certezza del diritto nell’attuazione dei nuovi obblighi legali sanciti dal CO. Non sono previsti obblighi per le PMI, che possono comunque scegliere di attuare le racco- mandazioni formulate dalla TCFD. È opportuno segnalare che già oltre 50 imprese svizzere particolarmente attive a livello internazionale nell’ambito dell’economia finanziaria e reale hanno già optato per stilare la relazione conformemente alle raccomandazioni della TCFD.

4.3 Ripercussioni sull’ambiente

L’impatto positivo sull’ambiente auspicato con la presente ordinanza è raggiunto indiretta- mente con la precisazione dell’obbligo di riferire conformemente al controprogetto indiretto all’iniziativa popolare per imprese responsabili. Quanto più la pubblicazione dei rischi e dell’impatto sul clima delle attività delle grandi imprese svizzere ha valore informativo ed è comparabile, tanto più gli investitori, i clienti, gli assicurati nonché le autorità politiche e di vi- gilanza potranno prendere decisioni informate. Ciò può contribuire a rendere i flussi finanziari più compatibili con gli obiettivi climatici, conformemente agli impegni internazionali assunti dalla Svizzera nell’ambito dell’Accordo di Parigi, e a ridurre così le emissioni di gas a effetto serra.

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