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Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull’asilo (adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria)

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreteria di Stato della migrazione SEM

Berna, febbraio 2023

Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE, OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull’asilo (adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria)

Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto posto in consultazione

BK-D-BF8A3401/507

Compendio Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di modificare la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). La modifica comporta limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria (20.063, nLStrI, FF 2021 2999); il termine di referendum è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2022. L’obiettivo è quello di promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente agevolando il cambiamento di Cantone; sono state inoltre istituite nuove norme che disciplinano i viaggi all’estero delle persone ammesse provvisoriamente, delle persone che beneficiano della protezione a titolo provvisorio e dei richiedenti l’asilo. L’11 marzo 2022 il Consiglio federale ha deciso di attivare per la prima volta lo statuto di protezione S per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina che hanno cercato rifugio in Svizzera. I cittadini ucraini in possesso di un passaporto biometrico possono soggiornare senza visto nello spazio Schengen per 90 giorni nell’arco di 180 giorni. Pertanto, contestualmente all’introduzione dello statuto di protezione S il Consiglio federale ha deciso di procedere a una modifica di ordinanza in virtù della quale chi proviene dall’Ucraina e beneficia dello statuto di protezione S può recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio, in linea anche con le norme dell’UE concernenti le persone in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina. La modifica della LStrI del 17 dicembre 2021 prevede invece che, in linea di principio, coloro ai quali è stata concessa la protezione provvisoria non possono recarsi nel proprio Stato d’origine o di provenienza oppure in un altro Stato. Sono comunque possibili alcune deroghe (art. 59d cpv. 2 e art. 59e cpv. 3 nLStrI). La modifica della LStrI e la norma vigente riguardante le persone in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina sono così in contrasto tra loro. Quando nel dicembre del 2021 è stata approvata la modifica di legge in questione non era possibile prevedere questa situazione particolare. Poiché i cittadini ucraini che beneficiano della protezione provvisoria e che sono in possesso di un passaporto biometrico non soggiacciono all’obbligo di visto, fino a nuovo avviso le attuali possibilità in termini di spostamenti resteranno in essere. Per questo motivo le

modifiche della LStrI entreranno in vigore gradualmente. In una prima fase entrerà in vigore la norma che disciplina il cambiamento agevolato di Cantone (art. 85b nLStrI), mentre per il momento non entreranno in vigore le nuove norme in materia di viaggi all’estero. Occorre infatti attendere i riscontri delle esperienze relative alle persone che attualmente beneficiano dello statuto di protezione S anche per quanto riguarda le possibilità di viaggio. Nel quadro del presente progetto s’intende apportare gli adeguamenti di ordinanza necessari per l’entrata in vigore parziale delle modifiche di legge. In particolare occorre quindi specificare concretamente nell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) le condizioni per il cambiamento di Cantone delle persone ammesse provvisoriamente. Il cambiamento di Cantone delle persone che beneficiano dello statuto di protezione S non è oggetto della modifica della LStrI, e di conseguenza nemmeno delle modifiche di ordinanza proposte. Vengono inoltre proposte altre due modifiche di ordinanza volte ad agevolare l’accesso all’attività lucrativa. Se viene rilasciato un permesso di dimora perché sussiste un caso personale particolarmente grave, non dovranno essere necessarie ulteriori autorizzazioni all’esercizio di un’attività lucrativa. Viene altresì proposta una deroga all’obbligo di notifica per l’esercizio di un’attività lucrativa nel quadro di determinati provvedimenti finalizzati all’integrazione professionale.

3.2 Modifica dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione

Commenti

1 Situazione iniziale

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di modificare la legge federale del 16 dicembre 2005 1 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)2. Nello specifico tale modifica prevede una nuova norma secondo la quale il cambiamento di Cantone è autorizzato se lo straniero ammesso provvisoriamente esercita un’attività lucrativa o assolve una formazione di base al di fuori del Cantone di residenza (art. 85b nLStrI). L’autorizzazione viene concessa se l’interessato non percepisce l’aiuto sociale né per sé né per i propri familiari, se il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure se, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l’orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza. È altresì stabilito il divieto di recarsi nello Stato d’origine o di provenienza per stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione (art. 59d nLStrI); il viaggio è autorizzato solo in singoli casi se è necessario per preparare la partenza e il ritorno autonomi e definitivi nello Stato d’origine o di provenienza. In nome della trasparenza le norme attuali riguardanti i viaggi di richiedenti l’asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione in uno Stato che non è lo Stato d’origine o di provenienza disciplinate a livello di ordinanza vengono inoltre sancite a livello di legge (art. 59e nLStrI). Vige fondamentalmente il divieto di viaggiare, con possibilità di deroga. Le persone che si recano nello Stato d’origine o di provenienza senza autorizzazione sono perseguibili per aver contravvenuto a tale divieto (art. 84 cpv. 4, 84a, 120 cpv. 1 lett. h, 122d nLStrI; art 53 lett. d, 79 lett. e nLAsi). L’11 marzo 2022 il Consiglio federale ha deciso di attivare per la prima volta lo statuto di protezione S per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina che hanno cercato rifugio in Svizzera. I cittadini ucraini in possesso di un passaporto biometrico possono soggiornare senza visto nello spazio Schengen per 90 giorni nell’arco di 180 giorni. Pertanto, nel quadro di una modifica dell’ordinanza del 14 novembre 20123 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV), il Consiglio federale ha deciso che chi proviene dall’Ucraina e beneficia dello statuto di protezione S può recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio (art. 9 cpv. 8

ODV), in linea anche con le norme dell’UE 4 concernenti le persone in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina. La modifica della LStrI del 17 dicembre 2021 prevede invece che, in linea di principio, coloro ai quali è stata concessa la protezione provvisoria non possono recarsi nel proprio Stato d’origine o di provenienza oppure in un altro Stato. La modifica della LStrI e la norma vigente riguardante le persone in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina sono così in contrasto tra loro. Quando nel dicembre del 2021 è stata approvata la modifica di legge in questione non era possibile prevedere questa situazione particolare. Poiché i cittadini ucraini che beneficiano della protezione provvisoria e che sono in possesso di un passaporto biometrico non soggiacciono all’obbligo di visto, fino a nuovo avviso le attuali possibilità in termini di spostamenti resteranno in essere. Per questo motivo la modifica della LStrI entrerà in vigore gradualmente. In una prima fase entrerà in vigore la norma che disciplina il cambiamento agevolato di Cantone (art. 85b nLStrI), mentre per il momento non entreranno in vigore le nuove norme in materia di viaggi all’estero. Occorre infatti attendere i riscontri delle esperienze relative alle persone che attualmente beneficiano Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

dello statuto di protezione S anche per quanto riguarda le possibilità di viaggio. Le norme riguardanti i viaggi all’estero delle persone bisognose di protezione non possono entrare in vigore separatamente in quanto sono integrate nelle stesse disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente e i richiedenti l’asilo. In un primo momento entreranno pertanto in vigore solo le modifiche di legge che non sono correlate alle norme riguardanti le persone bisognose di protezione. Tra queste modifiche nello specifico figura la norma secondo la quale le persone ammesse provvisoriamente hanno diritto al cambiamento di Cantone in modo da essere agevolate nell’esercizio dell’attività lucrativa (art. 85b nLStrI). Le modifiche a livello esecutivo necessarie per l’entrata in vigore di queste disposizioni legali costituiscono l’oggetto del presente avamprogetto.

2 Punti essenziali dell’avamprogetto

Le modifiche proposte riguardano l’ordinanza del 24 ottobre 2007 5 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA), l’ordinanza dell’11 agosto 1999 6 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) e l’ordinanza 2 dell’11 agosto 1999 7 sull’asilo (OAsi 2). Con tali modifiche s’intende in particolare specificare concretamente la nuova norma relativa al cambiamento di Cantone (art. 85b nLStrI). Di conseguenza occorre, per esempio, precisare nell’OASA le condizioni alle quali – considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l’orario di lavoro – non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza (art. 67a AP-OASA). Spesso l’onere amministrativo è uno dei motivi per i quali i datori di lavoro non vogliono assumere rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente 8. Con l’obiettivo di agevolare l’accesso all’attività lucrativa sotto il profilo amministrativo, a prescindere dalla modifica della LStrI vengono quindi proposte due ulteriori modifiche dell’OASA. Da un lato s’intende abrogare l’obbligo di autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa dipendente o indipendente in caso di rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore (art. 31 cpv. 3 e 4 AP-OASA); coloro che ottengono un permesso di dimora per casi di rigore (permesso B) potranno infatti intraprendere un’attività lucrativa senza previa autorizzazione. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’integrazione o la reintegrazione professionale nel mercato del lavoro viene proposto di alleggerire l’onere amministrativo che grava sul datore di lavoro e sul fornitore di provvedimenti finalizzati all’integrazione o alla reintegrazione. Per le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati e gli apolidi occorre quindi abolire l’obbligo di notifica per un’attività lucrativa nel quadro di provvedimenti soggetti al controllo delle autorità se tale attività è volta all’integrazione o alla reintegrazione professionale e non comporta un salario mensile lordo superiore a 600 franchi (art. 85a LStrI i.c.d. con l’art. 65 cpv. 7 e 8 AP-OASA). Inoltre, in generale le persone che partecipano a provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base vanno esentate dall’obbligo di notifica. Le modifiche dell’OEAE e dell’OAsi 2 sono di mera natura formale.

5 RS 142.201 6 RS 142.281 7 RS 142.312 Rapporto «Miglioramento dell’integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente» dell’incaricato per i rifugiati e l’economia, Dr. iur. E. Gnesa, SEM 2018

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività

lucrativa (OASA)

Art. 31 cpv. 3 e 4 I capoversi 3 e 4 disciplinano l’autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa dipendente e indipendente per coloro che hanno ottenuto un permesso di dimora in virtù di un caso personale particolarmente grave (p. es. persone ammesse provvisoriamente o vittime di violenza domestica). Il 1° gennaio 2019 l’obbligo di autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa per le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti è stato sostituito da un semplice obbligo di notifica. Da quella data le persone in possesso di un permesso di dimora per casi di rigore che intendono esercitare un’attività lucrativa si trovano di fronte a ostacoli amministrativi maggiori, in quanto necessitano comunque di un’autorizzazione. Inoltre i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un’attività lucrativa e le persone ammesse provvisoriamente sono considerati lavoratori indigeni (art. 21 cpv. 2 lett. c e d LStrI). Ciò può portare a situazioni contraddittorie, poiché dopo aver ottenuto un permesso di dimora per motivi di rigore le persone ammesse provvisoriamente necessitano quindi di un’autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa anche se in precedenza soggiacevano solo a un semplice obbligo di notifica. La stragrande maggioranza dei permessi di dimora per casi di rigore è rilasciata alle persone ammesse provvisoriamente. Per ovviare a queste incongruenze occorre abolire in generale l’obbligo di autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa in caso di rilascio di un permesso di dimora per casi personali particolarmente gravi, continuando comunque a verificare che sussistano le altre condizioni, per esempio quelle riguardanti la situazione finanziaria e i criteri d’integrazione (art. 31 cpv. 1 OASA). La maggior parte di coloro che sottostanno al disciplinamento per i casi di rigore si trova in Svizzera già da diversi anni. Queste persone sono quindi in possesso delle conoscenze necessarie per orientarsi nel mercato del lavoro senza controlli delle autorità.

La norma vigente sancisce che i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione che partecipano a un programma d’occupazione sottostanno alle condizioni stabilite in tale programma. Dal punto di vista materiale la norma verrà ripresa tale e quale, ma il riferimento tra parentesi della rubrica verrà completato con l’articolo 30 capoverso 1 lettera l LStrI (persone ammesse provvisoriamente) e l’articolo 75 capoverso 4 LAsi (persone bisognose di protezione). Inoltre d’ora in poi si rimanderà al capoverso 4 dell’articolo 43 LAsi (richiedenti l’asilo).

Art. 65 cpv. 4, 7 (nuovo) e 8 (nuovo) Durante il processo d’integrazione nel mercato del lavoro le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti sono seguiti da vicino proprio come le altre persone in cerca di un impiego. Nell’ambito dell’integrazione ciò è in linea con gli obiettivi dell’Agenda Integrazione Svizzera, i cui punti cardine figurano

all’articolo 14a dell’ordinanza del 15 agosto 2018 9 sull’integrazione degli stranieri (OIntS). Prescrizioni simili relative all’accompagnamento di persone in cerca d’impiego sono contemplate anche dall’assicurazione contro la disoccupazione (semestre di motivazione secondo l’art. 64a cpv. 1 lett. c della legge del 25 giugno 1982 10 sull’assicurazione contro la disoccupazione; LADI), dall’assicurazione per l’invalidità (provvedimenti d’integrazione secondo gli art. 7d, 14a, 15, 16 [escluse le formazioni secondo la legge del 13 dicembre 2002 11 sulla formazione professionale; LFPr], 17 [escluse le formazioni secondo la LFPr], art. 18-18b e 18d della legge federale del 19 giugno 1959 12 sull’assicurazione per l’invalidità; LAI), dall’aiuto sociale così come dalla formazione professionale.

Ad cpv. 4 La possibilità di notificare un’attività lucrativa da parte di una terza persona d’ora in avanti non riguarderà solo i programmi cantonali d’integrazione secondo l’articolo 14 OIntS. Tale notifica sarà possibile anche per altri provvedimenti finalizzati all’integrazione o alla reintegrazione professionale attuati su incarico delle autorità. Tra questi figurano, per esempio, i programmi d’integrazione realizzati nel quadro della promozione specifica dell’integrazione e dell’aiuto sociale cantonale o comunale, nonché i provvedimenti previsti dall’assicurazione per l’invalidità (AI) o dall’assicurazione contro la disoccupazione (AD). Ad cpv. 7 (nuovo) L’inizio di un’attività lucrativa nel quadro di provvedimenti finalizzati all’integrazione e alla reintegrazione professionali non soggiacerà più all’obbligo di notifica se la persona in questione è stata collocata da un fornitore incaricato dalle autorità o da servizi statali (cfr. cpv. 4 e 8). In questo modo si garantisce in particolare che le offerte dei fornitori di provvedimenti finalizzati all’integrazione e alla reintegrazione professionali non facciano concorrenza all’economia e che l’integrazione professionale nel mercato del lavoro delle persone non ancora idonee al mercato del lavoro stesso venga promossa a tutti gli effetti (lett. a e b). Lo Stato esercita la propria vigilanza anche su tutti quei provvedimenti per giovani e giovani adulti (16-25 anni) pensati per preparare alla formazione professionale di base (transizione I). Tra questi figurano per esempio le formazioni transitorie secondo l’articolo 12 LFPr, i semestri di motivazione secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI, i provvedimenti preparatori dell’AI secondo gli articoli 15-17 LAI, nonché il programma federale di pretirocinio d’integrazione (finanziato secondo l’art. 58 cpv. 2 LStrI). In questo contesto la vigilanza dello Stato è esercitata dagli uffici preposti dell’AD, dell’AI e della formazione professionale. L’obbligo di notifica resterà invece in vigore per tutti gli altri adolescenti e giovani adulti di età compresa tra i 16 e i 25 anni che frequentano una formazione di base con un contratto di tirocinio secondo l’articolo 14 LFPr (lett. c). In questi casi non è più necessario procedere all’inserimento nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), in quanto le indennità corrisposte nel

quadro dei provvedimenti finalizzati all’integrazione e alla reintegrazione professionali non incidono in alcun modo sulla determinazione e sul versamento dei sussidi federali per le spese per l’aiuto sociale sostenute dai Cantoni. Dal 1° gennaio 2023 questo valore è minore o uguale a un salario mensile lordo di 600 franchi (art. 23 e 27 OAsi 2).

9 RS 142.205 10 RS 837.0 11 RS 412.10 12 RS 831.20

In casi singoli nel quadro di provvedimenti per preparare alla formazione professionale (art. 12 LFPr) tale importo viene superato leggermente, motivo per cui la lettera c prevede una deroga corrispondente per questo gruppo di persone. La modifica proposta avrà ripercussioni sulla statistica relativa alla quota di occupazione delle persone del settore dell’asilo, che viene formulata sulla base delle occupazioni attive retribuite registrate nel SIMIC. Spetta alle autorità cantonali registrare nel SIMIC le attività lucrative notificate. Con l’abrogazione dell’obbligo di notifica per le persone che partecipano a provvedimenti finalizzati all’integrazione e alla reintegrazione professionali, le attività corrispondenti non vanno più notificate alle autorità cantonali e pertanto non vengono più registrate nel SIMIC come attività lucrative. Secondo alcune stime statistiche l’abrogazione dell’obbligo di notifica per queste persone impiegate nel mercato del lavoro primario porta a una riduzione di circa il cinque per cento della quota di occupazione (con una quota di occupazione media del 50 %). Tuttavia queste persone non si muovono ancora in modo autonomo sul mercato del lavoro; pertanto, fondamentalmente la loro inclusione nel calcolo della quota di occupazione prima che sia stato raggiunto l’obiettivo dell’integrazione a lungo termine nel mercato del lavoro e dell’indipendenza dall’aiuto sociale risulta prematura. Non va altresì dimenticato che nell’attuare provvedimenti finalizzati all’integrazione e alla reintegrazione professionali la priorità va accordata al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Integrazione Svizzera. Da un lato quindi il 50 per cento dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente maggiorenni deve essere integrato in maniera duratura nel mercato del lavoro dopo sette anni, e dall’altro i due terzi dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente di età compresa tra i 16 e i 25 anni devono intraprendere una formazione professionale di base a cinque anni dal loro arrivo in Svizzera. Nel quadro del monitoraggio dell’Agenda Integrazione Svizzera verrà verificato il raggiungimento di tale obiettivo. Ai fini della verifica non è necessario registrare nel SIMIC gli impieghi retribuiti con un salario mensile lordo minore o uguale a 600 franchi nel quadro di provvedimenti finalizzati all’integrazione e

alla reintegrazione professionali, poiché in questo contesto l’accento è posto sull’indipendenza a lungo termine dall’aiuto sociale. Ad cpv. 8 (nuovo) Qualora attuino direttamente provvedimenti finalizzati all’integrazione e alla reintegrazione professionali, le autorità possono procedere alla notifica in modo autonomo. È il caso in particolare degli organi d’esecuzione dell’AI, ma ciò può valere anche per altre autorità.

Art. 67a Cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente L’articolo 85b capoversi 2 e 3 nLStrI elenca in modo esaustivo i motivi per cui è autorizzato il cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente. Se sono adempiute le condizioni corrispondenti, d’ora in poi sarà garantito il diritto di cambiare Cantone. Le disposizioni esecutive relative al cambiamento di Cantone d’ora in avanti dovranno essere disciplinate nell’OASA. Attualmente per il cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente l’articolo 21 OEAE rimanda all’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 1999 13 sull’asilo (OAsi 1), che disciplina il cambiamento di Cantone dei richiedenti l’asilo.

13 RS 142.311

Ad cpv. 1 Se sussiste una grave minaccia per la salute di uno straniero ammesso provvisoriamente o di altre persone, il diritto al cambiamento di Cantone è garantito (art 85b cpv. 2 lett. b nLStrI). Si potrebbe citare come esempio la minaccia per la salute in caso di gravi episodi di violenza domestica: il diritto al cambiamento di Cantone è garantito se la distanza fisica che ne consegue si rivela necessaria per tutelare la salute della vittima o di altre persone. In questo caso si procede altresì a verificare se l’autore della violenza domestica continua ad adempiere le condizioni per la concessione dell’ammissione provvisoria. Ad cpv. 2 e 3 Il cambiamento di Cantone è inoltre autorizzato se una persona ammessa provvisoriamente esercita un’attività lucrativa di durata indeterminata in un altro Cantone o vi assolve una formazione professionale di base. Oltre all’indipendenza dall’aiuto sociale (art. 85b cpv. 3 lett. a nLStrI), è necessario che il rapporto di lavoro sussista da almeno 12 mesi oppure che non sia ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l’orario di lavoro (art. 85b cpv. 3 lett. b nLStrI). Per il cambiamento di Cantone non viene tuttavia formulata alcuna condizione in termini di grado di occupazione (p. es. minimo 80 %), ma il reddito deve essere comunque tale che non si debba ricorrere all’aiuto sociale nel nuovo Cantone (art. 85b cpv. 3 lett. a nLStrI). Il capoverso 2 precisa – con un elenco non esaustivo – le condizioni alle quali, considerato il tragitto per recarsi al lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza. Ciò vale soprattutto se il tragitto supera le due ore sia per l’andata sia per il ritorno. Stando a quanto sancisce la LADI, in linea di principio non è considerata adeguata l’occupazione che necessita di un tragitto di oltre due ore sia per l’andata sia per il ritorno (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI). Inoltre non è ragionevole esigere che la persona rimanga nel Cantone di residenza se con i trasporti pubblici il luogo di lavoro non è raggiungibile o è raggiungibile solo difficilmente, e per recarsi al lavoro la persona ammessa provvisoriamente deve utilizzare i trasporti pubblici. Il capoverso 3 specifica concretamente le situazioni nelle quali, considerato l’orario di

lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza (anche in questo caso l’elenco non è esaustivo): per esempio quando i trasporti pubblici non circolano all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro, e per recarsi al lavoro la persona ammessa provvisoriamente deve utilizzare i trasporti pubblici. Inoltre può non essere ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza se la persona in questione deve essere reperibile per incarichi di lavoro da svolgere con breve preavviso – per esempio in caso di servizi di picchetto dove è necessario riparare un macchinario anche durante la notte. Ad cpv. 4 Per valutare la dipendenza dall’aiuto sociale sarà determinante la situazione futura nel nuovo Cantone. La valutazione si riferisce quindi al momento in cui avviene il cambiamento di Cantone e non alla situazione nel Cantone di residenza precedente. Ad cpv. 5 La LStrI elenca i casi in cui è garantito il diritto al cambiamento di Cantone (art. 85b nLStrI). Un cambiamento di Cantone per altre ragioni è escluso. Qualora però i due Cantoni in questione siano d’accordo su un eventuale cambiamento, in base alla chiave di ripartizione la SEM può modificare l’attribuzione originaria e attribuire la persona interessata al nuovo Cantone senza che tale diritto sia previsto. 9/11

Art. 74 Riferimento tra parentesi nella rubrica e cpv. 3 Secondo il diritto vigente il ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente è disciplinato all’articolo 85 capoversi 7-8 LStrI. Per ragioni legate alla sistematica e per una maggiore leggibilità, il contenuto di queste disposizioni è stato ripreso tale e quale nel nuovo articolo 85c nLStrI. In questa disposizione occorre adeguare i riferimenti corrispondenti, il che non comporta alcuna modifica a livello di contenuto.

Art. 74a Riferimento tra parentesi nella rubrica e cpv. 2 Secondo il diritto vigente il ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente è disciplinato all’articolo 85 capoversi 7-8 LStrI. Per ragioni legate alla sistematica e per una maggiore leggibilità, il contenuto di queste disposizioni è stato ripreso tale e quale nel nuovo articolo 85c nLStrI. Il riferimento tra parentesi nella rubrica e il rimando alla LStrI nel capoverso 2 vanno adeguati alla nuova sistematica. Inoltre può essere stralciato il rinvio all’articolo 85 capoverso 7bis LStrI nel secondo capoverso, in quanto è desumibile dal nuovo riferimento tra parentesi.

3.2 Modifica dell’ordinanza concernente l’esecuzione

dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)

Art. 21 Poiché d’ora in avanti il cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente sarà disciplinato nell’articolo 85b nLStrI e precisato nell’articolo 67a AP-OASA (cfr. commento all’art. 67a), il riferimento agli articoli 21 e 22 OAsi 1 continuerà a valere solamente per la ripartizione sui Cantoni.

Art. 24 Le norme relative al ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente (art. 85 cpv. 7-8 LStrI) d’ora in avanti saranno disciplinate in un articolo separato (art. 85c nLStrI). Per quanto riguarda la procedura, la disposizione vigente rimanda all’articolo 74 OASA. Oltre a questo articolo già oggi si applica tuttavia anche l’articolo 74a OASA. Poiché le disposizioni esecutive relative al ricongiungimento familiare sono disciplinate in modo esaustivo nell’OASA (art. 74 e 74a), la presente disposizione può essere abrogata.

3.3 Modifica dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni

finanziarie (OAsi 2)

Art. 53 lett. d Poiché d’ora in avanti l’articolo 85c nLStrI conterrà le norme che disciplinano il ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente, occorre adeguare il relativo rimando. Ciò non comporta alcuna modifica a livello di contenuto.

4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Secondo il messaggio del 26 agosto 2020 14 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (n. 6.1 e 6.2 riguardanti gli adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria) le modifiche legislative relative al cambiamento di Cantone non comportano ripercussioni significative né sulle finanze né sull’effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni. Pertanto eventuali spese supplementari per l’espletamento delle domande potranno essere coperte con le risorse disponibili. Il previsto abbattimento degli ostacoli all’integrazione nel mercato del lavoro (art. 31, 65 e 67a OASA) mira altresì a far diminuire la dipendenza dall’aiuto sociale, con ripercussioni positive sui costi dell’aiuto sociale. Il nuovo articolo 67a OASA riporta le disposizioni esecutive relative all’articolo 85b nLStrI, che disciplina il cambiamento di Cantone per le persone ammesse provvisoriamente. Poiché si tratta di mere precisazioni circa la disposizione legale, la disposizione in questione non comporta ripercussioni né sulle finanze né sull’effettivo del personale. La SEM continuerà a espletare le domande per il cambiamento di Cantone. Le modifiche proposte per l’articolo 31 capoversi 3 e 4 e per l’articolo 65 capoversi 4,

7 e 8 AP-OASA comportano un calo moderato degli oneri amministrativi che gravano

sulle autorità cantonali esecutive: da un lato perché non sarà più necessario elaborare e registrare nel SIMIC determinate notifiche dell’attività lucrativa nel quadro dei programmi d’integrazione, dall’altro lato perché non dovranno più essere rilasciate autorizzazioni quando una persona titolare di un permesso di dimora per casi di rigore intraprende un’attività lucrativa dipendente o indipendente. Per la Confederazione quindi non vi sono ripercussioni né sulle finanze né sull’effettivo del personale Le restanti modifiche apportate alle ordinanze sono adeguamenti di tipo redazionale che non comportano ripercussioni né sulle finanze né sull’effettivo del personale (cfr.

5 Aspetti giuridici

L’avamprogetto si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) 15, in virtù del quale la legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione. Il presente avamprogetto tratta fondamentalmente le disposizioni esecutive necessarie per la modifica della LStrI del 17 dicembre 2021. Per il resto si rimanda a quanto esposto nel messaggio del 26 agosto 2020 16 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (n. 7 riguardante gli adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria).

14 FF 2020 6543 15 RS 101 16 FF 2020 6543

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