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Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen)

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreteria di Stato della migrazione SEM

Berna, 8 dicembre 2023

Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Rapporto esplicativo per l’apertura della procedura di consultazione

Compendio

Il presente progetto concerne il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio nonché la Convenzione di applicazione dell’Ac- cordo di Schengen per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto.

Situazione iniziale Il regolamento (UE) 2023/2667 è stato notificato alla Svizzera il 13 novembre 2023. Il suo scopo è la creazione di una piattaforma europea elettronica, denominata «piat- taforma per la domanda di visto dell’UE» o, in forma abbreviata, «piattaforma UE VAP» (di seguito «piattaforma europea»), a disposizione di tutti i richiedenti il visto Schengen per soggiorni di breve durata e il visto di transito aeroportuale. Dopo aver proceduto a una verifica preliminare sulla base di criteri di competenza, tale piatta- forma trasmetterà la domanda di visto allo Stato Schengen competente. Se quest’ul- timo confermerà la propria competenza, i dati registrati sulla piattaforma europea saranno trasferiti elettronicamente nel sistema nazionale visti. Gli Stati che non si considerano responsabili per il trattamento di una domanda dovranno designare un altro Stato competente. La piattaforma europea fornirà diverse informazioni utili, tra cui in particolare l’elenco dei giustificativi che occorre fornire per la concessione di visti per soggiorni di breve durata e l’elenco degli emolumenti a carico dei richiedenti il visto. Il regolamento (UE) 2023/2667 è stato approvato a livello dell’UE in data 13 novem- bre 2023. La Svizzera ha 30 giorni di tempo, cioè fino al 13 dicembre 2023, per ap- provare in linea di principio il recepimento di questo sviluppo dell’acquis di Schen- gen, che dovrà essere trasposto nel diritto nazionale entro un termine di due anni. Allo stato attuale, l’entrata in funzione della piattaforma europea è prevista nel gen- naio 2026. Gli Stati Schengen avranno sette anni di tempo per collegarsi a essa; la Svizzera prevede di farlo non prima di inizio 2028.

Contenuto del progetto Le modifiche apportate dal regolamento europeo riguardano principalmente il rego- lamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti) e le regole in materia di ricevibilità e trattamento delle domande di visto. Il suddetto codice menziona ora la piattaforma europea elettronica e concretizza la volontà di sopprimere il visto adesivo. Tale vo- lontà è stata pure trasposta nei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio. Inoltre è stato nuovamente riveduto il regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS) in modo da contemplare la piattaforma europea, collegata a una copia del si- stema centrale d’informazione visti (C-VIS). Destinata ai richiedenti il visto, la piat- taforma è anche accessibile alle autorità e a determinate entità terze. Una volta che la domanda di visto è stata depositata, la piattaforma europea esegue un accertamento preliminare automatizzato per stabilire in via preliminare lo Stato competente e la ricevibilità della domanda. Se la Svizzera conferma di essere compe- tente in materia, può scaricare i dati relativi alla domanda dalla piattaforma europea per poi registrarli e trattarli nel sistema nazionale d’informazione visti.

Le decisioni di prima istanza concernenti i visti sono in seguito notificate mediante la piattaforma europea. Negli atti normativi europei sono state dunque integrate nuove regole in materia di notifica. Una volta che una decisione è disponibile, il richiedente riceve una notifica e può accedere alla piattaforma europea per consultarla. Se il richiedente prende atto della decisione entro un termine di otto giorni, fa stato la data effettiva della sua presa di conoscenza. Se invece il richiedente lascia trascorrere tale termine senza accedere alla piattaforma, l’ottavo giorno sarà considerata la data in cui la persona in questione ha preso atto della decisione. La digitalizzazione prevista dal presente regolamento tange unicamente le procedure nazionali di prima istanza. La Svizzera intende ad ogni modo emettere in forma digitale anche i visti per sog- giorni di lunga durata in virtù della modifica ad hoc della Convenzione di applica- zione dell’Accordo di Schengen (CAS) prevista dal regolamento 2023/2667. Il recepimento di questo sviluppo dell’acquis di Schengen implica una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Il regolamento (UE) 2023/2667 prevede inoltre modifiche non direttamente correlate alla digitalizzazione delle domande di visto, ma legate alla liberalizzazione dei visti di transito aeroportuale, al rispetto dei diritti di soggiorno dei beneficiari dell’ac- cordo tra l’UE e il Regno Unito di Gran Bretagna relativo ai diritti acquisiti in seguito al recesso della Gran Bretagna (accordo di recesso UE – Regno Unito) nonché agli strumenti armonizzati utili ai fini del deposito di domande di visto.

Compendio 2

1 Situazione iniziale 6

1.1 Introduzione 6

1.2 Necessità di intervento e obiettivi 6

1.3 Panoramica delle novità introdotte dal regolamento 8

1.4 Svolgimento ed esito dei negoziati 9

1.5 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen 10

1.6 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del

Consiglio federale 11

2 Presentazione del regolamento (UE) 2023/2667 11

2.1 Principali modifiche apportate dal regolamento europeo 11

2.2 Commento alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2667 13

2.2.1 Articolo 1: Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009 13

2.2.2 Articolo 2: Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 22

2.2.3 Articolo 3: Modifiche del regolamento (CE) n. 694/2003

del Consiglio 33

2.2.4 Articolo 4: Modifiche della CAS 34

2.2.5 Articolo 5: Modifiche del regolamento (CE) n. 693/2003 35

2.2.6 Articolo 6: Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226 35

2.2.7 Articolo 7: Entrata in funzione della piattaforma UE VAP 36

2.2.8 Articolo 8: Entrata in vigore e applicazione 37

3 Presentazione dell’atto normativo di attuazione 38

3.1 La nuova normativa proposta 38

3.2 Attuazione pratica 41

3.2.1 In generale 41

3.2.2 Ruolo dei terzi incaricati 42

3.2.3 Digitalizzazione delle procedure di opposizione e di

ricorso in materia di visti 42

3.2.4 Modifiche del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio 43

3.3 Commento ai singoli articoli 43

3.3.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione 43

4 Ripercussioni 49

4.1 Ripercussioni per la Confederazione 49

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 51

4.3 Finanziamento tramite l’IBMF 51

5 Aspetti giuridici 51

5.1 Costituzionalità 51

5.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera 52

5.3 Forma dell’atto 52

5.4 Subordinazione al freno alle spese 53

5.5 Applicazione provvisoria 53

5.6 Delega di competenze legislative 54

5.7 Protezione dei dati 55

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepi- mento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della pro- cedura di visto (Disegno) (Sviluppo dell’acquis di Schengen) FF 202x … Scambio di note del […] tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica i rego- lamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2017/2226, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 nonché la Convenzione di applica- zione dell’Accordo di Schengen per quanto riguarda la digitalizza- zione della procedura di visto (Sviluppo dell’acquis di Schengen) (Disegno) FF 202x …

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Introduzione

Il presente rapporto esplicativo riguarda la messa in atto delle riforme riguardanti il rilascio di visti Schengen tramite una piattaforma europea per le domande di visto e la soppressione dei visti adesivi in forma cartacea. Questo sviluppo inerente al tratta- mento delle domande di visto finalizzate all’entrata nello spazio Schengen consente di armonizzare i processi, di semplificare le procedure per i richiedenti il visto e di rendere più efficace la cooperazione tra le autorità migratorie dell’UE e i Paesi asso- ciati a Schengen. Il rilascio di un visto digitale garantisce inoltre una sicurezza otti- male e al tempo stesso permette al suo detentore di verificarne elettronicamente la validità.

1.2 Necessità di intervento e obiettivi

Con l’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (Accordo d’associazione a Schengen, AAS)1, la Svizzera si è in linea di massima impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto normativo si svolge secondo una procedura speciale che prevede la notifica dello sviluppo da parte degli organi dell’UE responsabili e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera. Il 13 novembre 2023, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea (UE) hanno adottato una riforma del trattamento delle domande di visto che modifica diversi atti normativi europei, tra cui il codice dei visti2 e il regolamento VIS3. Il sistema centrale d’informazione visti (VIS) costituisce attualmente lo strumento principale di collaborazione tra i diversi Stati Schengen nel quadro del rilascio di visti per un soggiorno di 90 giorni su 180 giorni nello spazio Schengen (visti per soggiorni di breve durata). Tale sistema d’informazione è stato aggiornato al fine di integrarvi in futuro i visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno. Le relative modifiche giuridiche sono già state effettuate e approvate a livello europeo e svizzero nel quadro del recepimento

1 RS 0.362.31. 2 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25. 3 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

dei regolamenti (UE) 2021/11334 e 2021/11345. Il futuro C-VIS, la cui entrata in fun- zione è prevista nel corso del 2026, garantirà migliori controlli alle frontiere Schengen e agevolerà la circolazione all’interno di tale spazio per i detentori dei documenti in questione. In occasione della revisione del codice dei visti dell’UE nel 20196, il Parlamento eu- ropeo e il Consiglio dell’UE hanno manifestato la volontà di elaborare una soluzione comune per il trattamento delle domande di visto Schengen online, sfruttando appieno a tale scopo gli sviluppi recenti sul piano giuridico e tecnologico. Tale soluzione in- tende garantire ai cittadini di Stati terzi una procedura più snella ed efficiente e otti- mizzare il rapporto costi-efficacia per gli Stati Schengen. A causa della difficoltà di ricevere i richiedenti il visto nei consolati e nei centri per la presentazione delle do- mande di visto, la pandemia di COVID-19 ha provocato un rallentamento delle ope- razioni relative ai visti Schengen in tutto il mondo. Tale circostanza ha indotto gli Stati membri a chiedere alla Commissione di accelerare i lavori di digitalizzazione delle procedure di rilascio dei visti. Il regolamento (UE) 2023/26677 prevede le misure seguenti: − obbligo di presentare le domande di visto per soggiorni di breve durata tra- mite una piattaforma europea per i visti (piattaforma per la domanda di visto dell’UE, di seguito «piattaforma europea»), salvo alcune eccezioni (p. es. motivi umanitari, casi di forza maggiore o familiari di cittadini UE/AELS); − creazione di una piattaforma – che procederà a un accertamento automatico dello Stato Schengen competente per il trattamento della domanda di visto e a un esame preliminare della ricevibilità della stessa – il cui sviluppo e la cui gestione operativa saranno assicurati dall’Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA); − introduzione di un visto digitale per soggiorni sia di breve che di lunga du- rata, che renderà inutile il visto adesivo fisico;

4 Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti, versione secondo GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1. 5 Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti, ver- sione secondo GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11. 6 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25. 7 Regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i re- golamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio nonché la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen per quanto riguarda la digitaliz- zazione della procedura di rilascio dei visti, GU L, 2023/2667, 7.12.2023.

− disposizioni particolari applicabili ai richiedenti il visto che sono familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito8. La procedura di visto e le regole materiali per il rilascio dei visti stabilite dal codice dei visti rimangono invariate; la trasmissione elettronica è prevista unicamente per la presentazione delle domande e la notifica delle relative decisioni. Gli Stati hanno la facoltà di contemplare delle eccezioni all’utilizzo della piattaforma europea per quanto riguarda i visti per soggiorni di breve durata. Dal momento in cui uno Stato Schengen si dichiara competente, i dati registrati temporaneamente sulla piattaforma sono trasferiti al sistema nazionale visti ai fini del trattamento della domanda. Attualmente la messa in funzione della piattaforma europea è prevista all’inizio del 2026; la Svizzera dovrebbe collegarsi a essa non prima del 2028. Attualmente si pre- vede che le relative basi legali entrino in vigore nel gennaio 2026.

1.3 Panoramica delle novità introdotte dal regolamento

Lo sviluppo della piattaforma europea collegata al VIS garantisce miglioramenti pun- tuali. Vanno sottolineate in particolare le novità seguenti: − obbligo di presentare la domanda di visto Schengen per soggiorni di breve durata online sulla piattaforma europea, la quale determinerà automatica- mente lo Stato Schengen competente per il trattamento della domanda in base a criteri predefiniti; − le eccezioni al principio generale dell’obbligo di utilizzare la piattaforma europea devono essere concretizzate dagli Stati Schengen. Le eccezioni pre- viste dal regolamento non costituiscono dei divieti formali, ma lasciano la libertà di scegliere tra il processo utilizzato finora e quello digitale; − la nuova piattaforma europea consente di armonizzare la procedura di do- manda e di garantire che i richiedenti abbiano un solo interlocutore. Lo Stato Schengen competente è designato in base ai criteri vigenti della durata del soggiorno, dello Stato del primo ingresso e del Paese legato allo scopo prin- cipale del soggiorno; − ai richiedenti, la piattaforma fornirà informazioni aggiornate sui visti Schengen per soggiorni di breve durata nonché tutte le indicazioni necessa- rie riguardo ai requisiti e alle procedure; − sotto il profilo tecnico, i visti digitali si avvalgono delle più recenti tecnolo- gie, applicate sia ai visti per soggiorni di breve che di lunga durata.

8 Accordo del 18 ottobre 2019 sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica concluso tra l’UE e il Regno Unito («accordo di recesso UE-Regno Unito»), GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1.

1.4 Svolgimento ed esito dei negoziati

Il 27 aprile 2022, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento finalizzata alla creazione di una piattaforma europea elettronica per i visti. Le discus- sioni in seno al gruppo di lavoro del Consiglio dell’UE, durate da luglio 2022 a marzo 2023, sono state particolarmente intense riguardo ai seguenti aspetti: la forma precisa del visto digitale, la sua registrazione e il suo controllo in caso di problemi tecnici, i criteri per stabilire quale Stato è competente per il trattamento della domanda di visto nonché l’accesso alla piattaforma europea, in particolare per i terzi che offrono servizi legati alla procedura di visto. La Svizzera ha partecipato attivamente ai negoziati nel quadro del suo diritto di parola.

Il regolamento (UE) 2023/2667 prevede regole particolari per i beneficiari dell’ac- cordo concluso il 18 ottobre 2019 tra l’UE e il Regno Unito sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità eu- ropea dell’energia atomica concluso tra l’UE e la Gran Bretagna (accordo di recesso UE-Regno Unito). La Svizzera si è dichiarata favorevole al riconoscimento dei diritti derivanti dal suddetto accordo pur non avendolo sottoscritto. Gli stessi principi val- gono per i cittadini britannici che risiedono in Svizzera e i loro familiari. La Svizzera ha pertanto espressamente richiesto che vengano ugualmente riconosciuti i diritti si- milari dei beneficiari dell’accordo Svizzera-Regno Unito9, che protegge i diritti ac- quisiti (in particolare diritto al soggiorno, alle prestazioni sociali o al riconoscimento delle qualifiche professionali), dei cittadini svizzeri e britannici nonché dei loro fami- liari cittadini di Paesi terzi. Per garantire tale riconoscimento da parte dell’UE e l’ap- plicazione del principio di reciprocità, la Svizzera ha chiesto che tali diritti, non po- tendo essere citati nel presente regolamento, siano menzionati perlomeno nel manuale dei visti Schengen.

La Svizzera ha altresì chiesto che i rimandi alla direttiva 2004/38/CE10 siano comple- tati con la menzione di tutti gli accordi che garantiscono diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’UE, come per esempio l’accordo tra la Confede- razione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’al- tra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681). La Svizzera ha inoltre posto numerose domande concernenti il ruolo dei terzi che in- tervengono nella procedura di visto, il periodo transitorio previsto, la maniera di pro- cedere se unicamente alcuni Stati partecipano alla piattaforma europea nonché la ge- stione del volume delle domande e le relative conseguenze. Alcune questioni non erano ancora state interamente chiarite al termine dei negoziati. Il 7 febbraio 2023, la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Commissione LIBE) ha pubblicato un rapporto sulla suddetta proposta. Il 29 marzo 2023, il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) ha definito le

9 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso il 25 febbraio 2019, RS 0.142.113.672. 10 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare libera- mente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

linee guida dei negoziati in vista dei triloghi con il Parlamento europeo e la Commis- sione europea svoltisi a più riprese tra il 4 maggio e il 13 giugno 2023, data in cui è stato possibile trovare un compromesso. Il regolamento è stato adottato l’8 novem- bre 2023 dal COREPER, e il 29 giugno 2023 dalla Commissione LIBE. Il compro- messo raggiunto è stato successivamente approvato dal Parlamento europeo (in ple- num) il 18 ottobre 2023 e dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2023. L’adozione formale del regolamento è avvenuta in seguito il 22 novembre 2023 in occasione della firma da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE. Lo svi- luppo dell’acquis di Schengen è stato adottato il 13 novembre 2023 e notificato lo stesso giorno alla Svizzera.

1.5 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis

di Schengen In virtù dell’articolo 2 paragrafo 3 AAS, la Svizzera si è in linea di massima impe- gnata a recepire e, nella misura in cui ciò sia necessario, a trasporre nel diritto interno tutti gli atti emanati dall’UE come sviluppi dell’acquis di Schengen. L’articolo 7 AAS prevede una procedura particolare per il recepimento e la trasposizione nel diritto na- zionale degli sviluppi dell’acquis di Schengen. Innanzitutto, l’UE notifica «immedia- tamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. In seguito, il Consiglio federale ha a disposizione un termine di 30 giorni a decorrere dall’adozione dell’atto da parte dell’UE per comunicare all’or- gano competente (Consiglio dell’UE o Commissione europea) se ed eventualmente entro quale termine la Svizzera intende recepire lo sviluppo (art. 7 par. 2 lett. a AAS). Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note, che dal punto di vista svizzero rappresenta un trattato internazionale. In linea con le disposizioni costi- tuzionali, questo trattato deve essere approvato dal Consiglio federale o dal Parla- mento e, in caso di referendum, dal Popolo. Siccome nel caso in oggetto il regola- mento europeo notificato alla Svizzera assume un carattere vincolante e dunque il suo recepimento richiede uno scambio di note, l’approvazione di quest’ultimo compete all’Assemblea federale (cfr. cap. 5.1). La Svizzera ha pertanto informato l’UE che, sul piano giuridico, lo sviluppo dell’acquis di Schengen in questione può essere per lei vincolante soltanto «previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera ha al massimo due anni di tempo a decorrere dalla notifica dell’atto da parte dell’UE per recepire e trasporre tale sviluppo; anche un eventuale referendum deve avere luogo entro tale termine. Una volta completata la procedura nazionale e adempiuti tutti i requisiti costituzionali legati al recepimento e alla trasposizione del regolamento europeo, la Svizzera ne informa immediatamente per scritto il Consiglio dell’UE e la Commissione europea. Se non è indetto il referen- dum, questa notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referen- dario ed equivale alla ratifica dello scambio di note.

Partendo dalla data di adozione formale dell’atto (22.11.2023), il termine per il rece- pimento e la trasposizione dei regolamenti scade dunque il 22 novembre 2025. L’UE prevede di mettere in funzione la piattaforma europea all’inizio del 2026. L’eventuale mancato recepimento di uno sviluppo dell’acquis di Schengen potrebbe comportare,

nel caso estremo, la fine della cooperazione di Schengen e quindi anche di Dublino (cfr. art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con l’art. 14 par. 2 AAD11)12.

1.6 Rapporto con il programma di legislatura

e le strategie del Consiglio federale Il presente disegno non figura espressamente né nel messaggio del 29 gennaio 202013 sul programma di legislatura 2019-2023 né nel decreto federale del 21 settem- bre 202014 sul programma di legislatura 2019-2023. Esso si inserisce tuttavia nell’obiettivo 13 del suddetto programma: «la Svizzera dirige la migrazione, ne uti- lizza il potenziale economico e sociale e si adopera a favore della collaborazione in- ternazionale». Il presente sviluppo di Schengen rientra anche nell’indirizzo 1 («La Svizzera assicura la sua prosperità e sfrutta le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dallo sviluppo sostenibile») degli obiettivi del Consiglio federale per il 202315 nonché nel tema cen- trale 2023 «diritto favorevole alla digitalizzazione» della Strategia Svizzera digitale del Consiglio federale16.

2 Presentazione del regolamento (UE) 2023/2667

2.1 Principali modifiche apportate dal regolamento

europeo La modifica proposta semplifica e armonizza la procedura di domanda di visto Schen- gen, il che consentirà di ridurre in una certa misura gli oneri amministrativi per gli Stati Schengen e contribuirà a incrementare la sicurezza sia della procedura di rilascio del visto Schengen che nello spazio Schengen. Si tratta di una soluzione per giunta rispettosa della protezione dei dati e dei diritti fondamentali in quanto il trattamento dei dati personali (anche di quelli degni di particolare protezione) dei richiedenti il visto è disciplinato in modo preciso e si limita al minimo necessario. Essa implica lo sviluppo di una piattaforma europea per le domande di visto digitale per soggiorni di breve durata e impone l’impiego del visto digitale. Un periodo transitorio di sette anni è previsto in particolare per permettere agli Stati Schengen che utilizzano o sviluppano proprie piattaforme nazionali di sostituirle con la piattaforma europea. In questa fase di transizione, ogni Stato Schengen è libero di scegliere quando collegarsi alla piatta- forma europea per le domande di visto, comunicando però all’UE la data prevista del suo allacciamento al momento dell’entrata in funzione della piattaforma europea.

11 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, RS 0.142.392.68. 12 Cfr. messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Ac- cordi bilaterali II»), FF 2004 5273, in particolare 5433 segg. 13 FF 2020 1565

14 FF 2020 7365, in particolare 7370

15 www.bk.admin.ch > Documentazione > Aiuto alla condotta strategica > Obiettivi del Consiglio federale.

16 www.digital.swiss

La piattaforma europea svolgerà un accertamento preliminare della competenza dello Stato Schengen in base ai criteri della durata e della finalità principale del soggiorno da un lato e della ricevibilità della domanda (documenti giustificativi, documenti di viaggio, identificatori biometrici, diritti per i visti) dall’altro. I dati dei richiedenti il visto verranno conservati provvisoriamente sulla piattaforma europea, per poi essere cancellati dopo il loro trasferimento nel sistema nazionale dello Stato competente. Di conseguenza, tutti gli Stati che hanno già parzialmente digitalizzato i propri sistemi di domanda (p. es. mediante moduli elettronici) dovreb- bero essere in grado di riutilizzare l’interfaccia usata per trasmettere i dati al proprio sistema nazionale. Gli Stati partecipanti che hanno approntato strumenti per digitaliz- zare il trattamento nazionale delle domande di visto potranno mantenere le loro solu- zioni tecniche attuali. Oltre a ridurre i rischi per la sicurezza o la protezione dei dati, la conservazione decentrata permette anche di ridurre i costi per gli Stati che hanno già investito nella digitalizzazione. La proposta non tange in alcun modo i rimedi giuridici del diritto nazionale. Gli Stati partecipanti mantengono la piena libertà di digitalizzare o meno i rimedi giuridici le- gati al rifiuto o alla revoca di un visto. Questo aspetto viene comunque affrontato nel quadro del recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen. La revisione del regolamento VIS introduce essenzialmente modifiche correlate alla piattaforma europea collegata alla copia del C-VIS, stabilisce regole in materia di no- tifica, definisce la piattaforma e i suoi contenuti e disciplina i relativi requisiti per gli Stati e l’agenzia eu-LISA. La revisione del codice dei visti concerne invece i nuovi processi indotti dalla digitalizzazione per quanto riguarda in particolare la competenza e la ricevibilità delle domande di visto per soggiorni di breve durata, le eccezioni ge- nerali all’obbligo di utilizzare la piattaforma europea per i visti per soggiorni di breve durata nonché la definizione di visto digitale. La revisione della CAS prevede l’introduzione di un nuovo visto digitale anche per i soggiorni di lunga durata. La modifica al regolamento (UE) 2017/222617 tiene conto

del visto digitale nel quadro del sistema di ingressi e uscite (EES). Le modifiche agli altri regolamenti europei riguardano la digitalizzazione dei diversi visti di transito.

17 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novem- bre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Ac- cordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

2.2 Commento alle disposizioni del regolamento (UE)

2.2.1 Articolo 1: Modifiche del regolamento (CE)

n. 810/2009 Questo articolo include tutte le modifiche del regolamento (CE) n. 810/200918 (codice dei visti) necessarie legate alla nuova piattaforma per la domanda di visto dell’UE collegata al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS). Il codice dei visti disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio di visti per soggiorni brevi (al massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni) da parte degli Stati Schengen. Tale regolamento si applica ai cittadini di Paesi terzi che devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (conforme- mente al regolamento [UE] 2018/180619). Esso elenca altresì i Paesi terzi i cui cittadini devono disporre di un visto di transito aeroportuale per accedere alle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati membri (allegato IV); inoltre regolamenta il rilevamento degli indicatori biometrici nel C-VIS. Alcune modifiche previste non sono direttamente legate alla nuova piattaforma europea (art. 1 e 3).

Articolo 1 paragrafo 2 lettera c

All’articolo 1 paragrafo 2 del codice dei visti è stata aggiunta una nuova lettera c, che garantisce i diritti di soggiorno di cui godono i cittadini di Paesi terzi che sono fami- liari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso UE-Regno Unito»20). I diritti di soggiorno di questi cittadini di Stati terzi sono così fatti salvi e garantiti. Le eventuali agevolazioni di cui beneficiano tali familiari nella misura in cui sono sog- getti all’obbligo del visto saranno precisati negli atti di esecuzione della Commissione europea, e in particolare nel manuale dei visti (art. 13 par. 3 dell’accordo di recesso UE-Regno Unito).

Articolo 2

Nell’articolo 2 viene ridefinita la nozione di modulo di domanda, che, d’ora in poi, sarà disponibile sia online che su carta. È stata inoltre aggiunta la definizione di visto digitale, ossia un visto emesso secondo il regolamento (CE) n. 1683/9521. Il regola- mento (CE) n. 1683/95 è stato modificato al fine di precisare la forma del visto digitale

18 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25. 19 Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novem- bre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cit- tadini sono esenti da tale obbligo, GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/850, GU L 110 del 25.4.2023, pag. 1.

20 GU L n. 29 del 31.1.2020, pag. 7.

21 Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un mo- dello uniforme per i visti, GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1; modificato da ultimo dal rego- lamento (UE) 2017/1370, GU L 198 del 28.7.2017, pag. 24.

per soggiorni sia di breve che di lunga durata. Il regolamento (UE) 2023/2685 22 che ha formalizzato tali modifiche è stato notificato alla Svizzera il 13 novembre 2023, contemporaneamente al presente sviluppo dell’acquis di Schengen. Sono altresì defi- nite le nozioni di firma elettronica, notifica elettronica e chatbot.

Articolo 3 paragrafo 5 lettere b e d

Quale novità, l’articolo fa riferimento non solo ai familiari di cittadini europei, ma anche ai familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso UE- Regno Unito. L’esenzione dal visto di transito aeroportuale, che vale già per i cittadini di Stati terzi familiari di persone che beneficiano della libera circolazione nello spazio Schengen o di cittadini dell’UE, a seguito della BREXIT è pertanto estesa anche ai familiari di cittadini britannici. Sono altresì esonerati da tale visto i detentori di titoli di soggiorno di un Paese europeo che non recepisce il presente sviluppo dell’acquis di Schengen o non lo recepisce ancora per intero.

Articolo 8 paragrafo 4bis

Il nuovo paragrafo 4bis prevede che gli accordi bilaterali conclusi tra uno Stato rappre- sentante e uno Stato rappresentato in virtù dell’articolo 8 paragrafo 4 del codice dei visti figurino nella piattaforma europea e siano consultabili.

Articolo 9 paragrafi 1bis, 1ter e 4 lettera d

L’articolo 9 del codice dei visti disciplina le modalità pratiche per la presentazione di una domanda. Per quanto riguarda la nuova piattaforma messa a disposizione, i para- grafi in questione rinviano al regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS). Essi prevedono che, in linea di massima, qualsiasi domanda di visto per soggiorni di breve durata debba essere inoltrata tramite la nuova piattaforma europea: sono tuttavia pos- sibili eccezioni, soprattutto per motivi umanitari, di forza maggiore o in casi partico- lari debitamente giustificati (par. 1ter). Anche i membri di un governo nazionale pos- sono depositare una domanda di visto per via diplomatica e non mediante la piattaforma europea. Sono per giunta fatti salvi le domande di proroga e i visti rila- sciati alle frontiere esterne di Schengen (par. 1bis). I membri invitati di delegazioni ufficiali sono parimenti esentati. Nel paragrafo 4, tra le persone che possono presentare una domanda servendosi della piattaforma europea figurano ormai, oltre agli intermediari commerciali accreditati, anche coloro che sono autorizzati ad agire a nome del richiedente (lett. d).

Il nuovo paragrafo 1 impone ai richiedenti di presentarsi di persona per le procedure previste dagli articoli 12 e 13 del codice dei visti, vale a dire il rilevamento dei dati biometrici (impronte digitali, immagine del volto) e la verifica del documento di viag- gio.

22 Regolamento (UE) 2023/2685 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il re- golamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, GU L, 2023/2685, 7.12.2023.

I paragrafi 1bis e 1ter stabiliscono che, in casi singoli giustificati o quando a livello locale si riscontra un numero elevato di documenti fraudolenti, i consolati possono, dopo una prima valutazione della domanda di visto, esigere dal richiedente la presen- tazione di un documento di viaggio o di documenti giustificativi. L’applicazione di queste regole avviene nel quadro della cooperazione locale Schengen tenendo conto della situazione sul posto. Le condizioni per presentare una domanda di visto previste dall’articolo 10 para- grafo 3 del codice dei visti sono state leggermente modificate per renderle applicabili a una domanda elettronica depositata tramite la piattaforma europea. I documenti non vanno consegnati formalmente, ma deve essere fornita la prova del loro possesso (do- cumenti scansionati). Ciò vale per i documenti di viaggio, i documenti giustificativi e un’eventuale assicurazione sanitaria di viaggio. Non si registrano cambiamenti so- stanziali rispetto alle condizioni odierne.

Articolo 11 paragrafi 1, 1bis, 1ter, 1quarter, 4 e 5

In base al paragrafo 1 dell’articolo 11, qualsiasi domanda presentata tramite la piatta- forma europea d’ora in poi dovrà essere firmata elettronicamente. Unicamente le do- mande depositate eccezionalmente per scritto vanno firmate manualmente. Attual- mente contemplata al paragrafo lbis, la firma elettronica oggi costituisce l’eccezione Il nuovo paragrafo 1quater impone a ogni richiedente di presentare un modulo di do- manda debitamente compilato corredato di una dichiarazione di autenticità, comple- tezza, esattezza e affidabilità dei dati presentati nonché di una dichiarazione di veri- dicità e affidabilità delle dichiarazioni rese. Ogni richiedente dichiara inoltre di aver compreso le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/39923 (codice frontiere Schengen) e che può essere invitato a fornire i pertinenti documenti giustificativi all’atto di ciascun ingresso. Rispetto ai vigenti paragrafi 4 e 5, la traduzione del visto di domanda non è prevista unicamente nelle lingue ufficiali degli Stati terzi, ma anche in quelle non ufficiali.

Articolo 12

Il vigente articolo 12 relativo al documento di viaggio è stato interamente rimaneg- giato. Se le condizioni attuali che i documenti sono tenuti a soddisfare sono state man- tenute (par. 1), il documento per contro non deve più contenere almeno due pagine bianche. In linea di massima, il richiedente è tenuto a presentarsi di persona presso un consolato con il proprio documento di viaggio soltanto in occasione della prima do- manda di visto. I dati biometrici vanno però aggiornati nel C-VIS ogni 59 mesi, il che richiede una sua presenza di persona in caso di nuova domanda di visto (par. 2). La presenza fisica è pure necessaria se occorre verificare il documento di viaggio. La verifica dell’autenticità, dell’integrità e della validità del documento deve essere ef- fettuata con l’ausilio di tecnologie appropriate (par. 3).

23 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

Occorre anche verificare che il documento di viaggio corrisponda alla sua copia scan- sionata caricata sulla piattaforma europea dal richiedente (par. 4). Se emergono dei dubbi in seguito alle verifiche effettuate da terzi incaricati, il consolato ne deve essere informato e ricevere i documenti per ulteriori verifiche (par. 5). Quando il documento di viaggio presentato contiene un supporto di memorizzazione, il consolato o il forni- tore esterno di servizi verifica l’autenticità e l’integrità dei dati presenti sul chip, legge il chip e carica sulla piattaforma europea i dati personali pertinenti, limitati ai dati inclusi nel campo di lettura automatica nonché la fotografia, i certificati elettronici e i protocolli di controllo (par. 6). La Commissione europea è incaricata di disciplinare i dettagli tecnici legati all’auten- ticazione dei documenti di viaggio e dei rispettivi chip (par. 7). Essa è altresì tenuta a precisare le tecnologie, i metodi e le procedure per accertare l’autenticità dei docu- menti in un atto di esecuzione. In caso di dubbi sulla qualità della copia elettronica del documento di viaggio, è possibile caricare una nuova copia di quest’ultimo sulla piattaforma europea (par. 8).

Articolo 13 paragrafi 6 e 7quater

In base al paragrafo 6, il rilevamento degli identificatori biometrici compete al perso- nale qualificato e debitamente autorizzato dei consolati o dei fornitori esterni di ser- vizi. I consolati sono responsabili della qualità e del controllo delle impronte digitali e dell’immagine del volto. Il paragrafo 7quater rinvia al regolamento VIS modificato dal regolamento (UE) 2021/113424, che prevede in particolare un portale sicuro per i fornitori esterni di ser- vizi (art. 7septies). I fornitori in questione sono così autorizzati a caricare i dati biome- trici sulla piattaforma europea per conto dei consolati e delle rappresentanze tramite questo strumento sicuro.

Articolo 14 paragrafi 1 et 2

L’articolo 14 elenca i documenti giustificativi di cui il richiedente il visto per sog- giorni di breve durata o di transito aeroportuale deve disporre. Le formulazioni attuali dei paragrafi 1 e 2 sono state modificate per tenere conto della presentazione dei sud- detti documenti sulla piattaforma europea.

Articolo 15 paragrafo 2

La formulazione attuale è stata rivista: i richiedenti sono ora tenuti a dichiarare, nel modulo di domanda, di essere consapevoli della necessità di avere un’assicurazione sanitaria di viaggio. L’obbligo di firmare una dichiarazione particolare viene meno.

24 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

Articolo 16 paragrafi 7 e 9

Il paragrafo 7 è stato integrato con l’indicazione della modalità di pagamento da uti- lizzare, ossia il pagamento elettronico. In linea di massima deve essere utilizzato lo strumento di cui all’articolo 7septies del regolamento VIS. Qualora il pagamento per via elettronica non sia possibile, l’importo dovuto può essere versato al consolato o ai terzi incaricati. Già oggi, il paragrafo 9 impone di rivedere ogni tre anni l’importo degli emolumenti tenendo conto in particolare dell’inflazione e dell’evoluzione delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri. Quale novità, tale paragrafo rinvia agli articoli 32bis e 33 del codice dei visti, i quali riguardano la conferma e la proroga di un visto.

Articolo 18 paragrafi 2-5

Nell’articolo 18 sono stati aggiunti due nuovi paragrafi, mentre il paragrafo 2 è stato abrogato. L’articolo in questione disciplina ormai anche la verifica della ricevibilità delle domande da parte dello Stato competente. Il consolato dello Stato che ha rice- vuto la notifica inviata dal sistema accerta se la domanda è di sua competenza: qualora non lo fosse, il consolato deve informarne il richiedente tramite la piattaforma euro- pea. Se la domanda viene ritirata, tutti i relativi dati sono cancellati dalla piattaforma eu- ropea entro 15 giorni e l’emolumento corrisposto è rimborsato. Il paragrafo 5 disciplina le modalità relative alle domande non presentate tramite la piattaforma europea.

Articolo 19 paragrafo 1bis

Dopo la verifica preliminare compiuta dalla piattaforma europea, il consolato o le au- torità centrali devono verificare se il trattamento della domanda è di loro competenza e se la domanda è ricevibile. Tale verifica ha luogo sulla piattaforma europea e non nel sistema nazionale dello Stato in questione.

Articolo 20 L’articolo 20, concernente il timbro indicante la ricevibilità di una domanda, è sop- presso.

Articolo 21 paragrafo 3 lettera a e paragrafo 6 lettera a

All’articolo 21, riguardante la verifica delle condizioni d’ingresso, sono state appor- tate alcune modifiche puramente linguistiche dovute all’introduzione della piatta- forma europea.

Articolo 24 paragrafi 1, 2, 2 bis bis, 4 e 5 Nel paragrafo 1 è stato aggiornato il riferimento all’articolo 12 del codice dei visti. Come in precedenza, il paragrafo 2 rinvia alle condizioni d’ingresso previste nel co- dice frontiere Schengen, che devono essere rispettate indipendentemente dal rilascio

di un visto per ingressi multipli. D’ora in poi, tale visto potrà essere rilasciato anche con un periodo di validità superiore a quello del documento di viaggio. La restrizione in tal senso attualmente prevista nel paragrafo 2 è stata stralciata. Il paragrafo 2 bis bis introduce una condizione aggiuntiva per il rilascio di un visto per ingressi multipli di validità compresa tra sei mesi e cinque anni, ossia che la vali- dità dei visti non deve essere limitata dalla durata di validità del documento di viaggio. Il paragrafo 4 dal canto suo stabilisce quando e come il richiedente viene informato automaticamente del rilascio del visto tramite la piattaforma europea e fa riferimento alla messa a disposizione della decisione conformemente all’articolo 7octies paragrafi 1 e 2 del regolamento VIS. Il richiedente ha la facoltà di accedere a un account sicuro e anche di scegliere un altro mezzo di comunicazione approvato dallo Stato Schengen competente. Il paragrafo 5 disciplina la notifica di decisioni in materia di visti nel caso in cui le relative domande non siano state presentate tramite la piattaforma europea.

Articolo 25 paragrafo 6

Il nuovo paragrafo 6 concerne il rilascio di visti con validità territoriale limitata. Il rilascio di un visto in formato digitale lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento dei documenti di viaggio, tra cui quelli non riconosciuti da uno o più Stati membri, ma non da tutti.

Articolo 26bis Visti digitali

In base al nuovo articolo 26bis, i visti devono essere rilasciati in formato digitale. I visti digitali sono registrati nel C-VIS e comportano un numero unico di visto. Questa nuova disposizione rinvia al regolamento (CE) n. 1683/9525 modificato congiunta- mente alla redazione del presente sviluppo dell’acquis di Schengen, regolamento che stabilisce le nuove norme in materia di visto digitale. La notifica della modifica del regolamento (CE) n. 1683/95 ha avuto luogo il 13 novembre 2023 e il suo recepi- mento è stato approvato dal Consiglio federale l’8 dicembre 2023 (cfr. cap. 3.2.4).

Articolo 27 Compilazione dei campi di dati del visto digitale

Questo articolo, che attualmente disciplina la compilazione del visto adesivo, è stato riveduto. Esso attribuisce alla Commissione europea la facoltà di prevedere regole relative ai campi di dati da compilare per il visto digitale. I relativi dettagli saranno disciplinati in un allegato al regolamento (CE) n. 1683/95. Gli Stati Schengen sono altresì liberi di inserire dei commenti nella zona «annotazioni» del visto conforme- mente all’articolo 10 paragrafo 1 lettera n del regolamento VIS.

25 Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un mo- dello uniforme per i visti, GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1; modificato da ultimo dal rego- lamento (UE) 2017/1370, GU L 198 del 28.7.2017, pag. 24.

Articolo 28 Annullamento di un visto adesivo già compilato

L’articolo 28 disciplina le modalità di annullamento di un visto adesivo che presenta errori (visto non digitale).

Articolo 32 paragrafo 2

Il paragrafo 2 disciplina le regole di notifica di una decisione di rifiuto, basate sull’ar- ticolo 7octies paragrafo 2 del regolamento VIS. Le decisioni in questione sono accessi- bili nell’account sicuro del richiedente il visto. La decisione deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che ha adottato la decisione e in un’altra lingua ufficiale dell’UE. Il processo di notifica prevede che la decisione sia considerata notificata al richiedente e conosciuta da quest’ultimo l’ottavo giorno successivo alla data di invio del messag- gio elettronico che lo informa della disponibilità della decisione nel suo account si- curo. La data di notifica presunta è registrata sulla piattaforma europea. Il richiedente è in- formato di questa notifica presunta per via elettronica. Le regole attuali in merito alla notifica di una decisione per via ordinaria postale sono tuttora valide per i casi che non rientrano nel campo di applicazione della piattaforma europea. I richiedenti possono domandare una notifica elettronica mediante un altro mezzo appropriato con il consenso dello Stato Schengen interessato. Gli Stati sono tenuti a fornire indicazioni in merito ai possibili rimedi giuridici. Come già oggi, il paragrafo in questione rinvia all’allegato VI del codice dei visti. La piat- taforma europea indica la data della notifica effettiva o presunta della decisione al richiedente. Nel caso di una presa di conoscenza presunta, la piattaforma europea in- via al richiedente un messaggio elettronico automatico.

Articolo 32bis Conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio

Questo nuovo articolo è finalizzato a consentire la conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio. Tale conferma può essere richiesta sulla piattaforma europea mediante un modulo semplificato, comunicando vari dati relativi al docu- mento di viaggio (par. 2). È possibile chiedere una tale conferma in caso di smarrimento o furto di un documento di viaggio. Lo Stato che ha rilasciato il visto deve stabilire le relative condizioni for- mali applicabili; in tal caso, un’altra autorità di tale Stato può all’occorrenza confer- mare il visto. Su richiesta del consolato interessato, il titolare del visto è tenuto a presentarsi di per- sona. Per la domanda di conferma, da presentare tramite la piattaforma europea, è dovuto un emolumento pari a 20 euro. Il nuovo documento di viaggio deve essere conforme alle condizioni di cui all’arti- colo 12. Una consultazione degli altri sistemi d’informazione di cui all’articolo 9bis paragrafo 3 del regolamento VIS modificato dal regolamento (UE) 2023/1134 ha luogo in tutti i casi. È altresì possibile avviare una procedura di consultazione ai sensi dell’articolo 22 del codice dei visti.

In caso di conferma del visto, tale informazione è registrata nel C-VIS ad opera del consolato o dell’autorità centrale. La decisione è notificata al richiedente tramite la piattaforma europea e il servizio sicuro. Lo stesso vale in caso di decisione negativa e di revoca del visto. Tali decisioni possono essere impugnate. Una decisione negativa in merito alla conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio non impedisce al titolare del visto di presentare una nuova domanda di visto.

Articolo 33 paragrafi 6 e 8

I paragrafi 6 e 8 sono modificati sulla stessa falsariga, prevedendo la possibilità di presentare una domanda di proroga sulla piattaforma europea tramite un modulo sem- plificato come pure la notifica elettronica delle decisioni di proroga conformemente all’articolo 7octies del regolamento VIS.

Articolo 34 paragrafi 5, 6 e 7

In futuro, il vigente paragrafo 5 dell’articolo 34 riguarderà unicamente i visti non ri- lasciati in formato digitale che devono essere revocati o annullati. Il paragrafo 6 specifica che, d’ora in poi, la relativa decisione sarà notificata in for- mato digitale tramite la piattaforma europea. La decisione viene inoltre registrata nel C-VIS conformemente all’articolo 13 del regolamento VIS. Non appena la decisione è adottata e messa a disposizione sulla piattaforma europea tramite l’account sicuro del titolare del visto, quest’ultimo riceve una notifica elettro- nica conformemente all’articolo 7octies del regolamento VIS modificato dal presente regolamento. La decisione è considerata notificata e conosciuta dalla persona interessata quando quest’ultima accede alla decisione sulla piattaforma europea. Per principio si presume che essa vi abbia avuto accesso l’ottavo giorno successivo alla data di invio del mes- saggio di notifica. La decisione è ad ogni modo considerata notificata e conosciuta dalla persona interessata otto giorni dopo l’invio del messaggio di notifica. La data della notifica effettiva o presunta della decisione figura sulla piattaforma europea. Il paragrafo 7 concernente i rimedi giuridici è stato riformulato e semplificato.

Articolo 35 paragrafo 8

Il nuovo paragrafo 8 prevede la possibilità di rilasciare un visto elettronico alle fron- tiere esterne Schengen. È applicabile l’articolo 7octies paragrafi 1 e 2 del regolamento VIS.

Articolo 37 paragrafi 2 e 3

Il vigente paragrafo 2 relativo alla sicurezza dei visti adesivi è stato abrogato. Il paragrafo 3 è stato integrato con la precisazione che, d’ora in poi, i consolati saranno tenuti ad archiviare in formato digitale le domande depositate tramite la piattaforma europea.

Articolo 38 paragrafi 1bis e 3quater

Il paragrafo 1bis modificato prevede che, nelle rappresentanze, determinati compiti (in particolare i contatti con i terzi incaricati) siano affidati a personale qualificato espa- triato affinché la procedura di rilascio del visto si svolga nel migliore dei modi. In base al nuovo paragrafo 3quater, gli Stati devono provvedere a una formazione ade- guata del personale delle rappresentanze e dei terzi incaricati per quanto riguarda la nuova piattaforma europea. L’agenzia eu-LISA e la Commissione europea sono inca- ricate di sviluppare strumenti adeguati.

Articolo 40 paragrafo 2 lettera a

Il paragrafo 2 dell’articolo 40, modificato sotto il profilo linguistico, non fa più ac- cenno ai consoli onorari.

Articolo 42

Il ricorso ai consoli onorari previsto attualmente dall’articolo 42 del codice dei visti è stato soppresso: pertanto l’articolo in questione è abrogato.

Articolo 43 paragrafi 4-6

Il paragrafo 4 stabilisce che, d’ora in poi, determinati compiti finora eseguiti unica- mente dai consolati potranno essere svolti anche dalle autorità centrali. Le formula- zioni sono state inoltre adattate per tenere conto dell’esistenza della piattaforma euro- pea. Il personale debitamente autorizzato dei fornitori esterni di servizi può accedere alla piattaforma europea tramite il portale specifico di cui all’articolo 7septies del regola- mento VIS, ma unicamente allo scopo di verificare i dati caricati dal richiedente, ca- ricare gli identificatori biometrici e le copie dei documenti giustificativi nonché usare lo strumento per gli appuntamenti (par. 5). Il paragrafo 6 prevede nuovi compiti per i terzi incaricati, vale a dire raccogliere dati e identificatori biometrici dei documenti d’identità al fine di utilizzarli nella procedura di visto e caricarli sulla piattaforma europea. Tra queste nuove mansioni figurano anche la verifica del documento di viaggio con- frontandolo con la copia elettronica caricata dal richiedente e, nei casi in cui si applica l’articolo 12 paragrafo 2 del codice dei visti, l’accertamento che il titolare del docu- mento di viaggio corrisponda al richiedente. Allo stato attuale, i terzi incaricati sono autorizzati a fornire informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, a informare il richiedente dei documenti giustificativi richiesti, a raccogliere dati e domande (fra cui gli identificatori biome- trici) e trasmettere la domanda al consolato, a riscuotere gli emolumenti per i visti, a gestire gli appuntamenti dei richiedenti che devono presentarsi di persona nonché a ritirare i documenti di viaggio.

Articolo 44 paragrafi 1 e 1bis

L’articolo 44 concerne la cifratura e il trasferimento sicuro di dati. Nel paragrafo 1, leggermente modificato, è stato soppresso il passaggio relativo al ricorso ai consoli onorari. Questo articolo non si applica peraltro ai compiti delegati a terzi poiché questi ultimi dispongono di un proprio accesso sicuro alla piattaforma europea (par. 1bis) protetto da un sistema di cifratura diverso da quello di cui al paragrafo 1.

Articolo 47 paragrafo 1 lettera e e paragrafo 3

La lettera e del paragrafo 1, relativa all’obbligo delle autorità centrali e dei consolati di informare il pubblico in merito alle domande di visto, è stata soppressa. D’ora in poi non occorrono più informazioni riguardo al timbro apposto sui visti. Il nuovo paragrafo 3 prevede che sia la piattaforma europea a fornire al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alla domanda di visto, e in particolare le informa- zioni di cui all’articolo 7bis del regolamento VIS modificato dal presente regolamento.

Allegato I

Il modello di modulo nell’allegato I è stato aggiornato.

Allegato III

L’allegato III concernente il formato uniforme e l’uso del timbro indicante la ricevi- bilità di una domanda di visto è stato abrogato.

Allegato V

L’allegato V è stato modificato con l’aggiunta dei titoli di soggiorno biometrici rila- sciati dal Regno Unito a cittadini di Stati terzi. I relativi detentori saranno esentati dall’obbligo del visto di transito aeroportuale Schengen.

2.2.2 Articolo 2: Modifiche del regolamento (CE)

n. 767/2008 Il regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS) definisce lo scopo e le funziona- lità del sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) nonché le relative responsabi- lità. Disciplina inoltre le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra gli Stati Schengen al fine di agevolare l’esame delle domande di visto per soggiorni di breve durata (visto C) e le relative decisioni.

Articolo 2bis paragrafi 1, 6 e 7 Nell’articolo 2bis è stato inserito un rinvio alla piattaforma europea. Il paragrafo 1 pre- cisa che, per quanto tecnicamente possibile, tale piattaforma deve utilizzare i compo- nenti hardware e software del sito web del sistema di ingressi e uscite (EES), del sito

web del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e dell’ap- plicazione per dispositivi mobili. La tecnologia deve permettere agli Stati che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen di collegarsi alla piattaforma eu- ropea senza soluzione di continuità non appena lo avranno recepito del tutto. Il nuovo paragrafo 6 definisce la piattaforma europea e ne elenca i componenti. Tra questi ultimi figurano in particolare uno spazio di memorizzazione temporanea, un servizio di account sicuro, uno strumento di verifica per i richiedenti nonché un sito web pubblico e un’applicazione per dispositivi mobili. I richiedenti avranno a dispo- sizione un servizio di assistenza telefonica, un chatbot e altri strumenti utili. La piat- taforma europea includerà inoltre un software per generare e leggere il codice a barre bidimensionale criptato e una copia in sola lettura della banca dati del VIS. Il paragrafo 7 consente agli Stati che non applicano integralmente l’acquis di Schen- gen di inserire un link alla procedura di domanda nazionale sul sito Internet della piat- taforma europea.

Articolo 4 punti 2, 24 e 25

Al punto 2 dell’articolo 4 è stata introdotta la definizione di visto digitale. Il punto 24 definisce la copia in sola lettura della banca dati del VIS. Si tratta di un sottoinsieme di dati del C-VIS pertinenti ai fini del presente regolamento e che non contiene dati biometrici. Il punto 25 definisce il chatbot come un software che simula una conversazione umana attraverso l’interazione per testo o voce. Tale strumento deve fornire risposte ai ri- chiedenti sulla procedura di visto, sui diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei deten- tori di visti nonché sulle condizioni d’ingresso e le regole in materia di protezione dei dati.

Capo Ibis Piattaforma per la domanda di visto dell’UE (UE VAP)

Articolo 7bis Informazioni disponibili sulla piattaforma UE VAP

Questo nuovo articolo è interamente dedicato alla nuova piattaforma europea. Il paragrafo 1 precisa che spetta alla Commissione europea e agli Stati membri fornire le informazioni destinate al pubblico previste dal nuovo regolamento. Il nuovo paragrafo 2 indica che le condizioni d’ingresso del codice frontiere Schengen (art. 6) saranno integrate nella piattaforma europea. In base al paragrafo 3, spetta all’agenzia eu-LISA pubblicare e aggiornare le informa- zioni al momento in cui le riceve dalla Commissione europea e dagli Stati membri. Tali informazioni includono in particolare gli obblighi in materia di visto, gli accordi di esenzione dal visto comprese le esenzioni per i passaporti diplomatici e di servizio nonché le informazioni relative ai beneficiari della direttiva 2004/38/CE26, di accordi

26 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare libera- mente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

che prevedono il diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’UE e dell’accordo di recesso UE-Regno Unito. Vanno pubblicati pure l’ammon- tare degli emolumenti per i visti nonché le eventuali modifiche di tali importi correlate al codice dei visti (in particolare all’articolo 25bis). Tra le informazioni da pubblicare figurano inoltre l’elenco dei documenti giustifica- tivi richiesti in base al Paese e i requisiti in materia di assicurazione sanitaria di viag- gio. Il paragrafo 4 enumera le informazioni che le autorità centrali competenti in materia di visti sono tenute a fornire, vale a dire:

− le sedi dei consolati e la loro competenza territoriale (art. 6 del codice dei visti);

− gli accordi di rappresentanza (art. 8 del codice dei visti);

− l’uso dei fornitori esterni di servizi e le loro sedi (art. 43 del codice dei visti);

− i documenti giustificativi (art. 14 del codice dei visti) e quelli applicabili conformemente alla direttiva 2004/38/CE e all’accordo di recesso UE- Regno Unito;

− le esenzioni opzionali dall’obbligo del visto (art. 6 del codice dei visti);

− le esenzioni opzionali dal pagamento degli emolumenti per i visti (art. 16 par. 5 del codice dei visti). In base al paragrafo 5, i consolati o le autorità centrali sono tenuti a inserire vari ele- menti sulla piattaforma europea, tra cui i recapiti dei consolati e dei fornitori esterni di servizi nonché i diritti di accesso dei fornitori esterni di servizi, in particolare per quanto riguarda lo strumento per gli appuntamenti. Il paragrafo 6 prevede che la piattaforma europea disponga di un chatbot in grado di fornire ai richiedenti il visto risposte sulla procedura di visto, sui relativi diritti e ob- blighi, sulle condizioni d’ingresso nonché informazioni sui recapiti e in materia di protezione dei dati. La Commissione europea è tenuta a disciplinare le specifiche tec- niche di questo chatbot mediante un atto di esecuzione (cfr. art. 45 par. 2 lett. p).

Articolo 7ter Modulo di domanda

I paragrafi 1 e 2 stabiliscono che, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 9 para- grafo 1ter del codice dei visti, ogni richiedente debba presentare la domanda di visto tramite la piattaforma europea, indicando nell’apposito modulo i dati elencati nell’al- legato I del codice dei visti. I suddetti dati sono registrati temporaneamente. Le infor- mazioni pertinenti sono accessibili sulla piattaforma (par. 3). Il paragrafo 4 stabilisce che la piattaforma europea conterrà anche un servizio di ac- count sicuro, che consentirà al richiedente di conservare i dati forniti in vista di do- mande successive e di presentare la domanda in varie fasi. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i requisiti del servizio di account sicuro (cfr. art. 45 par. 2 lett. i). Il paragrafo 5 impone al richiedente di inserire i dati in caratteri latini.

Il paragrafo 6 prevede che, al momento della presentazione della domanda, la piatta- forma europea riprenda l’indirizzo IP da cui è stata trasmessa e lo aggiunga ai dati relativi alla domanda. In virtù del paragrafo 7, la Commissione europea ha la facoltà di adottare atti delegati concernenti il modulo di domanda semplificato per la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio o per la proroga del visto. Tra le prerogative della Commissione europea figura pure l’adozione di atti di esecu- zione concernenti i requisiti relativi al formato dei dati di carattere personale da indi- care nel modulo di domanda (art. 45 par. 2 lett. g).

Articolo 7quater Norme specifiche sull’uso della piattaforma UE VAP

In base al paragrafo 1, i cittadini di Paesi terzi familiari di un cittadino dell’UE al quale si applica la direttiva 2004/38/CE oppure di un cittadino di Paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’UE in virtù di un accordo concluso tra l’UE e i suoi Stati membri, da una parte, e un Paese terzo, dall’altra, possono depositare una domanda di visto anche senza usare la piattaforma di domanda dell’UE, ma presentandosi di persona presso il consolato o presso i locali del fornitore esterno di servizi. Qualora le suddette persone depositino comunque una domanda di visto tramite la piattaforma europea, la procedura di domanda è condotta conformemente alla direttiva 2004/38/CE o all’accordo in questione (par. 2). Per i casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il paragrafo 3 prevede norme specifiche per quanto riguarda la struttura della piattaforma di domanda dell’UE: tra l’altro non vengono riscossi emolumenti per i visti e i richiedenti sono tenuti a fornire una quantità minore di dati personali. Inoltre, l’accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità e semplificato. Quando è rilasciato il visto, nella notifica di cui all’articolo 7 octies il ri- chiedente riceve un richiamo al fatto che il familiare di un cittadino che esercita il diritto alla libera circolazione ed è in possesso di un visto ha il diritto di entrare sol- tanto se è accompagnato dal cittadino dell’Unione o da un altro cittadino di Paese terzo che esercita il diritto alla libera circolazione, o lo raggiunge. In virtù del paragrafo 4, i principi di cui ai paragrafi 1 e 2 valgono anche per le do- mande di proroga del visto o di conferma del visto in un nuovo documento di viaggio. Il paragrafo 5 prevede che i paragrafi da 1 a 4 siano applicati mutatis mutandis ai fa- miliari di cittadini del Regno Unito che sono essi stessi beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante per cui è presentata la domanda di visto.

Articolo 7quinquies Procedura di domanda tramite la piattaforma UE VAP

L’articolo 7quinquies illustra la procedura di domanda tramite la piattaforma di domanda dell’UE. In base al paragrafo 1, al momento della presentazione del modulo di domanda con- formemente all’articolo 7ter la piattaforma europea svolge un accertamento prelimi- nare automatizzato della competenza per stabilire automaticamente lo Stato membro competente sulla base dei dati forniti dal richiedente (numero di giorni di soggiorno previsto nei diversi Stati Schengen, Stato Schengen del primo ingresso). Il richiedente può tuttavia anche chiedere che la determinazione dello Stato Schengen competente

avvenga sulla base dello scopo principale del suo soggiorno. L’accertamento prelimi- nare automatizzato della competenza non preclude una verifica manuale a posteriori della competenza da parte dello Stato Schengen interessato. Il paragrafo 2 consente ai richiedenti di utilizzare la piattaforma europea per la pre- sentazione di documenti in formato digitale conformemente all’articolo 45 para- grafo 2 lettera h (documenti giustificativi, assicurazione sanitaria di viaggio, copia del documento di viaggio). La Commissione europea ha la competenza di definire, me- diante atti di esecuzione, i requisiti tecnici relativi al formato dei documenti in que- stione. In base al paragrafo 3, il richiedente può usare lo strumento di pagamento sicuro messo a disposizione dalla piattaforma europea per pagare l’emolumento per il visto. In base ai paragrafi 4 e 5, la piattaforma europea comunica al richiedente se, ai fini della presentazione della domanda, è tenuto a recarsi presso il consolato o il fornitore esterno di servizi. La presenza di persona è necessaria se il rilevamento dei dati bio- metrici del richiedente risale a più di 59 mesi addietro o se il richiedente dispone di un nuovo documento di viaggio. Per verificare tali requisiti, la piattaforma europea dispone di una copia in sola lettura del C-VIS. Se dalla verifica emerge che la domanda deve essere presentata di persona, il relativo appuntamento può essere concordato tramite l’apposito strumento disponibile sulla piattaforma europea. Dopo la presentazione della domanda tramite la piattaforma europea, quest’ultima ef- fettua un accertamento preliminare automatizzato della sua ricevibilità (par. 7). Il si- stema verifica tra l’altro se la domanda è stata presentata entro il termine previsto, se tutti i campi obbligatori del modulo di domanda sono stati compilati e se l’emolu- mento per il visto è stato versato. Qualora la domanda risulti ricevibile, la piattaforma europea trasmette una notifica al consolato o alle autorità centrali dello Stato Schen- gen individuato mediante l’accertamento preliminare automatizzato della compe- tenza. In caso contrario, la piattaforma di domanda invia una notifica al richiedente con la segnalazione dei documenti mancanti (par. 8). Dopo aver ricevuto la notifica, lo Stato Schengen individuato mediante l’accertamento

preliminare automatizzato della competenza effettua una verifica manuale della pro- pria competenza nonché della ricevibilità della domanda (par. 9). Se lo Stato Schengen in questione conferma la propria competenza e la ricevibilità della domanda, i dati vengono trasferiti dallo spazio di memorizzazione temporanea al sistema nazionale e poi immediatamente cancellati dal suddetto spazio (par. 10). Qualora lo Stato Schengen in questione dovesse accertare di non essere competente, il richiedente deve presentare nuovamente la propria domanda allo Stato Schengen competente. Nel caso in cui rinunciasse a farlo, si applica l’articolo 18 paragrafo 4 del codice dei visti (par. 11). Per la comunicazione con il richiedente, lo Stato Schengen competente può tuttavia continuare a utilizzare il servizio di account sicuro (par. 12). Lo Stato membro designa un’autorità competente da considerarsi quale titolare del trattamento dei dati ai fini dell’articolo 4 punto 7 del regolamento (UE) 2016/679, che è responsabile a livello centrale del trattamento dei dati da parte di tale Stato membro (par. 13). Il regolamento (UE) 2016/679 definisce come autorità responsabile la per-

sona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolar- mente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati perso- nali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici appli- cabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto. Nel caso svizzero, l’au- torità responsabile dei dati del sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) è la SEM (cfr. art. 3 OVIS, RS 142.512).

Articolo 7sexies Strumento di pagamento e strumento per gli appuntamenti

Il paragrafo 1 stabilisce che, per il versamento dell’emolumento per il visto allo Stato Schengen competente, la piattaforma europea metta a disposizione uno strumento di pagamento sicuro. La Commissione europea definisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti relativi a questo strumento di pagamento (art. 45 par. 2 lett. j). Gli Stati membri o i fornitori esterni di servizi possono utilizzare lo strumento per gli appuntamenti (par. 2), anch’esso messo a disposizione sulla piattaforma europea (par. 2). La competenza di determinare le fasce orarie disponibili continua tuttavia a spettare allo Stato Schengen in questione. La Commissione europea definisce, me- diante atti di esecuzione, i requisiti relativi a questo strumento (art. 45 par. 2 lett. k). Questi atti di esecuzione precisano in particolare la procedura di conferma degli ap- puntamenti, i collegamenti a strumenti per gli appuntamenti preesistenti, le informa- zioni sulla possibilità di presentarsi senza prenotazione che devono essere configurati dai consolati o dai fornitori esterni di servizi nonché le specifiche tecniche per garan- tire una procedura accelerata.

Articolo 7septies Portale per i fornitori esterni di servizi

In base al paragrafo 1, i fornitori esterni di servizi hanno accesso alla piattaforma di domanda dell’UE unicamente tramite il portale a loro destinato, soltanto allo scopo di: − verificare i dati caricati nello spazio di memorizzazione temporanea (in par- ticolare la copia elettronica del documento di viaggio) e procedere a con- trolli di qualità e accertamenti preliminari; − verificare se siano già disponibili identificatori biometrici e, in caso affer- mativo, caricarli; − caricare i documenti giustificativi; − usare lo strumento per gli appuntamenti; − inoltrare la domanda al consolato o all’autorità centrale. In base al paragrafo 2, gli Stati Schengen sono tenuti a definire un metodo di autenti- cazione riservato esclusivamente al personale dei fornitori esterni di servizi per acce- dere al portale a loro riservato. La Commissione europea adotta atti di esecuzione per disciplinare tale metodo di autenticazione (art. 45 par. 2 lett. l). Il paragrafo 3 stabili- sce che i fornitori esterni di servizi non devono avere accesso al VIS.

Articolo 7octies Notifica delle decisioni

Non appena lo Stato Schengen competente ha adottato una decisione e l’ha resa di- sponibile nell’account sicuro conformemente al paragrafo 2, la piattaforma europea invia una notifica elettronica al richiedente (par. 1).

Articolo 7nonies Strumento di verifica

Lo strumento di verifica, basato sul servizio di account sicuro (par. 2), consente ai richiedenti e ai titolari di visto di controllare lo stato delle loro domande nonché lo stato e la validità dei loro visti (par. 1). In virtù del paragrafo 3, la piattaforma europea offre inoltre una funzionalità di servi- zio web che consente ai richiedenti e ad altri soggetti (p. es. datori di lavoro, università o enti locali) di verificare il visto digitale senza il servizio di account sicuro. La Commissione europea adotta atti di esecuzione per disciplinare il funzionamento del suddetto servizio web (art. 45 par. 2 lett. n).

Articolo 7decies Costi dello sviluppo e della realizzazione della piattaforma UE VAP

L’articolo 7decies elenca i costi per lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma eu- ropea:

− sviluppo della piattaforma ad opera di eu-LISA e sua interconnessione con i sistemi nazionali d’informazione visti; − esercizio e manutenzione della piattaforma ad opera di eu-LISA; − adeguamenti ai sistemi nazionali d’informazione visti ad opera degli Stati Schengen. Le prime due voci di spesa sono finanziate tramite il bilancio generale dell’UE, mentre la terza è a carico degli Stati Schengen, che comunque possono avvalersi a tale scopo dei contributi dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Fondo BMVI)27.

Articolo 7undecies Responsabilità nell’ambito della protezione dei dati

Il paragrafo 1 prevede che ogni Stato Schengen designi un’autorità competente quale titolare del trattamento conformemente al presente articolo e la comunichi alla Com- missione europea, a eu-LISA e agli altri Stati Schengen. Tutte le autorità designate dagli Stati Schengen sono congiuntamente responsabili per il trattamento dei dati per- sonali sulla piattaforma europea. Le competenze e le relazioni tra le suddette autorità sono disciplinate in un atto di esecuzione della Commissione europea (art. 45 par. 2 lett. q).

27 www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Concluse > 2021 > DFGP > Procedura di consultazione 2021/2

In base al paragrafo 2, eu-LISA è responsabile del trattamento a norma dell’arti- colo 28 del regolamento (UE) 2016/67928 ai fini del trattamento dei dati personali nella piattaforma europea (cfr. a tale riguardo il cap. 5.7). I compiti di eu-LISA nonché il rapporto tra eu-LISA in veste di responsabile del trattamento e le autorità congiun- tamente responsabili degli Stati Schengen sono regolamentati in un atto di esecuzione (art. 45 par. 2 lett. r).

Articolo 9 punto 4 lettere o, p, q e r e punto 7

L’articolo 9 punto 4 stabilisce quali dati l’autorità competente per i visti deve inserire al momento della presentazione della domanda. D’ora in poi, l’autorità in questione sarà anche tenuta a indicare se il richiedente è un familiare di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell’accordo di recesso UE-Regno Unito nonché il suo indirizzo di posta elettronica, il suo numero di telefono cellulare e l’indirizzo IP da cui è stato trasmesso il modulo di domanda. Se la domanda è presentata da una persona debita- mente autorizzata, occorre indicare l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo postale e il numero di telefono cellulare di quest’ultima. Il punto 7 stabilisce che, d’ora in poi, dovranno essere inseriti anche una copia elet- tronica della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio nonché i dati caricati dal chip conformemente all’articolo 12 paragrafo 6 del codice dei visti.

Articolo 9ter paragrafo 5

L’articolo 9ter del regolamento VIS modificato dal regolamento (UE) 2021/1134 san- cisce norme specifiche per i familiari di cittadini dell’UE o altri cittadini di Paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione all’interno dell’UE. Il nuovo paragrafo 5 stabilisce che i paragrafi 1-4 siano applicati mutatis mutandis ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito.

Articolo 10 paragrafo 1 lettere dter, e, j, k, m e n

Qualora sia stata adottata la decisione di rilasciare il visto, l’articolo 10 paragrafo 1 stabilisce quali dati ulteriori debbano essere indicati dall’autorità che ha rilasciato il visto. Quale novità, occorre segnalare in aggiunta se un visto ha una validità territo- riale limitata a norma dell’articolo 25 paragrafo 1 lettera a del codice dei visti (lett. dter). La lettera e concerne ora il numero del visto e non più il visto adesivo. Inoltre sono state soppresse le lettere j e k, che attualmente disciplinano i visti rilasciati su fogli separati. Le nuove lettere m e n riguardano nuove indicazioni quali lo status di familiare di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell’accordo di recesso UE-Regno Unito e delle annotazioni a testo libero.

28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso- nali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regola- mento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

Articolo 12bis Dati da aggiungere in caso di conferma del visto

L’articolo 12bis stabilisce quali dati debbano essere aggiunti dall’autorità competente per i visti in caso di conferma del visto. Tra questi figurano tra l’altro informazioni sullo stato della procedura e i dati del nuovo documento di viaggio (par. 1). Qualora sia adottata una decisione di conferma del visto, il sistema estrae ed esporta immedia- tamente i dati dal VIS nell’EES (par. 2).

Articolo 14 paragrafo 1 lettera d

L’articolo 14 paragrafo 1 elenca i dati che l’autorità competente per i visti è tenuta ad aggiungere in caso di proroga del visto. La relativa terminologia è stata aggiornata: tra i dati in questione figura ora il numero del visto al posto del numero del visto adesivo.

Articolo 15 paragrafo 2 lettera f

In virtù dell’articolo 15, l’autorità competente per i visti è autorizzata a consultare determinati dati del C-VIS ai fini dell’esame delle domande e delle decisioni a esse correlate. Quale novità, la lettera f concerne il numero del visto e non più il numero del visto adesivo.

Articolo 18 paragrafo 1 lettera b e paragrafo 3

L’articolo 18 disciplina l’accesso ai dati del C-VIS a fini di verifica ai valichi di fron- tiera esterni. Il paragrafo 1 lettera b è stato completato con l’aggiunta che, d’ora in poi, le autorità competenti in materia di controlli ai valichi di frontiera esterni potranno eseguire interrogazioni nel C-VIS utilizzando, oltre al numero del visto adesivo, anche il numero del visto. Il paragrafo 3 ha subito una modifica puramente formale (formulazione più concisa).

Articolo 18sexies Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica di accesso ai dati alle frontiere esterne

L’articolo 18sexies paragrafo 1 disciplina la procedura da seguire qualora sia tecnica- mente impossibile procedere alla consultazione di cui all’articolo 18 a causa di un guasto di qualsiasi parte del VIS. In tal caso, eu-LISA deve innanzitutto informare le autorità di frontiera degli Stati Schengen. Se è tecnicamente impossibile procedere alla consultazione del VIS a causa di un gua- sto dell’infrastruttura di frontiera nazionale in uno Stato Schengen, le autorità di fron- tiera del Paese in questione informano eu-LISA, che informerà a sua volta la Com- missione europea (par. 2). I piani d’emergenza nazionali possono autorizzare le autorità di frontiera a derogare temporaneamente all’obbligo di consultare il VIS di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399. Dopo aver segnalato il guasto, gli Stati Schengen interessati seguono i propri piani d’emergenza nazionali (par. 3). In virtù dell’articolo 45 paragrafo 2 lett. o, la Com- missione europea ha la facoltà di adottare piani d’emergenza tipo mediante atti di ese- cuzione.

Articolo 19 paragrafo 1

Nell’articolo in questione, concernente le interrogazioni nel sistema allo scopo di ve- rificare il visto e la sua autenticità, l’espressione «numero della vignetta visto» è stata sostituita con «numero del visto».

Articolo 20 paragrafo 2 lettera d

L’articolo 20 disciplina l’accesso ai dati a fini di identificazione. Quale novità, la let- tera d prevede che le autorità competenti potranno consultare anche i dati riguardo ai visti confermati.

Articolo 21 paragrafo 2 lettera d

Per determinare la competenza degli Stati Dublino in materia d’asilo, in base all’arti- colo 21 d’ora in poi potranno essere consultati anche i dati inseriti riguardo ai visti confermati.

Articolo 22 paragrafo 2 lettera e

Ai fini dell’esame della domanda d’asilo in tutti gli Stati competenti in materia in base ai criteri Dublino, l’articolo 22 prevede che in futuro potranno essere consultati anche i dati inseriti riguardo ai visti rifiutati o confermati.

Articolo 22quater lettera h

Questo articolo riguarda i dati da aggiungere nel C-VIS in caso di rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno. La nuova lettera h pre- vede la possibilità per gli Stati membri di aggiungere commenti a testo libero nella zona «annotazioni».

Articolo 22septies paragrafo 1 lettera d

In questo articolo, che disciplina i dati da aggiungere nel C-VIS in caso di proroga di un visto per soggiorni di lunga durata o di rinnovo di un permesso di soggiorno, la lettera d è stata modificata sotto il profilo linguistico: ora essa menziona il «numero del visto».

Articolo 22sexdecies paragrafo 3 lettere c, f e g

La lettera c del paragrafo 3, modificata sotto il profilo linguistico, menziona ora il «numero del visto». Le altre lettere prevedono anche l’inserimento dell’indirizzo IP e dell’indirizzo di posta elettronica del richiedente. Le autorità designate degli Stati membri che beneficiano di un accesso sicuro al VIS potranno pertanto effettuare delle ricerche nel C-VIS pure sulla base di questi dati.

Articolo 22novodecies paragrafo 3 lettera c, f e g

Le modifiche proposte sono identiche a quelle dell’articolo 22sexdecies. Questi dati po- tranno essere utilizzati da Europol a fini di consultazione.

Articolo 26 paragrafi 11-14

I nuovi paragrafi riguardano essenzialmente l’agenzia eu-LISA e il fatto che essa debba ospitare le infrastrutture a sostegno della piattaforma europea (par. 11). L’agen- zia è inoltre tenuta ad assicurare che, nello sviluppare la suddetta piattaforma, si tenga conto del suo futuro utilizzo da parte degli Stati Schengen che non applicano integral- mente l’acquis, in particolare per quanto riguarda la capacità di archiviazione della piattaforma e l’interfaccia con il sistema nazionale d’informazione visti. All’agenzia eu-LISA compete pure lo sviluppo tecnico della piattaforma europea. Il consiglio di amministrazione dell’agenzia adotta le relative specifiche tecniche previo parere favorevole della Commissione europea (par. 12). Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e in seguito all’adozione degli atti di esecuzione e degli atti delegati ad hoc da parte della Commissione europea, l’agen- zia eu-LISA dovrà quanto prima sviluppare e realizzare la piattaforma europea (par. 13). L’agenzia sarà altresì responsabile della gestione operativa e del buon fun- zionamento della piattaforma 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana. Il gruppo con- sultivo VIS di cui all’articolo 49bis fornirà la propria consulenza al consiglio di ammi- nistrazione di eu-LISA relativamente alla piattaforma europea e stilerà in particolare rapporti. Il suddetto consiglio di amministrazione stabilirà altresì il regolamento in- terno del consiglio di gestione del programma (par. 14).

Articolo 45 paragrafo 2 lettere g-r

L’articolo 45 paragrafo 2 elenca le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS centrale, delle interfacce nazionali e dell’infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali che sono adottate secondo la procedura prevista all’articolo 49 e conformemente alla decisione 1999/468/CE29. Tra le nuove misure correlate alla piattaforma europea figurano: − la definizione del contenuto dei moduli di domanda per la conferma del vi- sto valido in un nuovo documento di viaggio conformemente all’articolo 7ter del regolamento VIS (lett. g); − la definizione dei requisiti tecnici relativi al formato dei documenti giustifi- cativi, dell’assicurazione sanitaria di viaggio e della copia del documento di viaggio in formato elettronico, conformemente agli articoli 7quater e 7quinquies del regolamento VIS (lett. h); − la definizione del metodo di autenticazione per i fornitori esterni di servizi che usano il portale a loro destinato, conformemente all’articolo 7septies del regolamento VIS (lett. l).

29 Decisione del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle com- petenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 48bis paragrafi 2, 3 e 6

Le modifiche a questo articolo, che riguarda l’esercizio della delega da parte della Commissione europea, consistono nell’aggiornamento dei riferimenti a determinati articoli e nell’aggiunta di un rinvio all’articolo 7ter paragrafo 7 (nuovo modulo di do- manda armonizzato).

Articolo 50 paragrafi 3bis e 6-8

L’articolo 50 disciplina il monitoraggio e la valutazione del C-VIS. Il paragrafo 3bis prevede che, dopo l’entrata in funzione della piattaforma europea, la relazione sul funzionamento del C-VIS di cui al paragrafo 3 tratti anche la piattaforma in questione. I paragrafi 6 e 7 indicano ormai specificamente eu-LISA come autorità di gestione. Si tratta di una modifica puramente linguistica. In base al nuovo paragrafo 8, tre anni dopo l’entrata in funzione della piattaforma europea la Commissione europea dovrà valutarne il funzionamento e se i suoi obiettivi sono stati raggiunti. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE saranno informati sui risultati di tale valutazione.

2.2.3 Articolo 3: Modifiche del regolamento (CE)

n. 694/2003 del Consiglio30 Questo regolamento del Consiglio dell’UE istituisce un documento uniforme per age- volare il transito e il transito ferroviario. Con il presente sviluppo dell’acquis di Schen- gen, il documento in questione sarà rilasciato in formato digitale così come previsto dal regolamento (CE) 1683/95.

Articolo 1

Questo articolo stabilisce che il documento uniforme venga rilasciato nel formato di- gitale di cui al regolamento (CE) 1683/95.

Articolo 2 paragrafo 1, primo comma e lettere a e b nonché paragrafo 2

Quale novità, l’articolo 2 menziona il formato digitale del visto, le relative norme tec- niche e i metodi per codificare le informazioni del visto digitale sotto forma di un codice a barre bidimensionale nonché l’immagine del volto. La lettera b riguarda le prescrizioni tecniche per consentire la stampa dell’FTD digitale e dell’FRTD digitale. Il paragrafo 2 prevede che, all’occorrenza, le prescrizioni in questione restino segrete.

Articolo 3

L’articolo 3 è stato soppresso.

30 Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferro- viario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003, GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15.

Articolo 5, seconda frase

Nell’articolo 5 è stata soppressa la seconda frase.

Articolo 6, primo comma

Questo articolo concerne ora gli Stati che hanno deciso di introdurre rapidamente que- sti documenti in formato identico al visto digitale, ossia al più tardi un anno dopo l’adozione delle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 2.

Allegato I

L’allegato I (modello di documento digitale di transito agevolato) è stato sostituito.

Allegato II

Anche l’allegato II (documento di transito ferroviario agevolato) è stato sostituito da una nuova versione che elenca i campi di dati contenuti nel documento digitale.

2.2.4 Articolo 4: Modifiche della CAS

La Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Ger- mania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (CAS)31 definisce in particolare i visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno. Siccome il presente progetto prevede la digitalizzazione dei visti, la CAS è modificata di conseguenza.

Articolo 18 paragrafi 1 e 1bis

L’articolo 18 CAS definisce il visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D), specificando ora che i visti in questione sono rilasciati in formato digitale conformemente al regolamento (CE) n. 1683/95 modificato dal regolamento (UE) 2023/2685. I visti per soggiorni di lunga durata in formato digitale sono comunicati ai richiedenti con mezzi elettronici sicuri. Occorrerà pertanto definire i mezzi in que- stione anche a livello svizzero non appena i visti per soggiorni di lunga durata ver- ranno rilasciati in formato digitale.

31 Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

2.2.5 Articolo 5: Modifiche del regolamento (CE)

n. 693/200332 Il regolamento (CE) n. 693/2003 istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione con- solare comune e il manuale comune.

Articolo 2 paragrafo 3

L’articolo 2 concerne l’autorizzazione particolare di transito agevolato rilasciata dagli Stati per una pluralità d’ingressi o per un unico viaggio di andata e ritorno per ferrovia. D’ora in poi, i relativi documenti saranno rilasciati in formato digitale in virtù del regolamento (CE) n. 694/2003.

Articolo 5 paragrafi 1 e 5

L’articolo 5 precisa che le domande sono sottoposte alle autorità consolari in formato elettronico se lo Stato in questione ha comunicato la sua decisione di rilasciare l’FTD/FRTD a norma dell’articolo 12. Lo strumento di domanda online deve conte- nere i dati di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 5.

Articolo 6 paragrafi 2, 3 e 4

L’articolo 6 disciplina i requisiti che un documento di viaggio deve soddisfare (pe- riodo di validità, riconoscimento del documento di viaggio e validità per gli altri Stati Schengen) ai fini del rilascio di FTD/FRTD in formato digitale.

2.2.6 Articolo 6: Modifiche del regolamento (UE)

Il regolamento (UE) 2017/2226 accresce l’efficacia e l’efficienza dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen mediante la creazione dell’EES, un sistema informatico automatizzato per la registrazione degli ingressi e delle uscite dei viag- giatori provenienti da Paesi terzi presso le frontiere esterne. Tale sistema si applicherà alle persone che hanno bisogno di un visto per soggiorni di breve durata e ai cittadini di Paesi terzi esenti dall’obbligo del visto. L’EES, che entrerà probabilmente in fun- zione alla fine del primo semestre del 2024, sostituirà l’apposizione manuale di timbri sui passaporti.

Articolo 16 paragrafo 2 lettera d

In base a questo articolo, l’autorità di frontiera è tenuta a creare un fascicolo indivi- duale dei cittadini di Paesi terzi soggetti all’obbligo del visto nell’EES. La lettera d è

32 Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un docu- mento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune, GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.

stata leggermente modificata: l’espressione «numero del visto adesivo» è stata sosti- tuita con «numero del visto».

Articolo 19 titolo, paragrafo 1 lettera d e paragrafo 7 Quando un visto valido viene confermato in un nuovo documento di viaggio, d’ora in poi occorrerà importare determinati dati nell’EES. Il titolo dell’articolo 19 è adeguato di conseguenza. Nel paragrafo 1, modificato unicamente sotto il profilo linguistico, si parla ormai di «numero del visto». Il nuovo paragrafo 7 riguarda la conferma di un visto valido e l’importazione in tal caso di dati del VIS nell’EES conformemente all’articolo 12bis del regolamento VIS.

Articolo 24 paragrafo 2 lettera b

Questo articolo concerne l’uso dell’EES ai fini dell’esame dei visti e delle relative decisioni. La lettera b è modificata sotto il profilo linguistico («numero del visto» e non più «numero del visto adesivo»).

Articolo 32 paragrafo 5 lettera c

Questo articolo disciplina l’accesso all’EES a fini di contrasto. La lettera c è modifi- cata sotto il profilo linguistico («numero del visto» e non più «numero del visto ade- sivo»).

2.2.7 Articolo 7: Entrata in funzione della piattaforma UE

VAP In base all’articolo 7 paragrafo 1, la Commissione europea mediante un atto di esecu- zione fissa la data nella quale la piattaforma europea entra in funzione. La relativa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La piattaforma potrà entrare in funzione quando:

− saranno stati adottati gli atti di esecuzione di cui all’articolo 45 paragrafo 2 lettere g-r del regolamento (CE) n. 767/2008 e gli atti delegati di cui all’ar- ticolo 7ter paragrafo 7 dello stesso regolamento;

− eu-LISA avrà dichiarato il positivo completamento del collaudo generale in cooperazione con gli Stati Schengen;

− eu-LISA avrà convalidato le disposizioni tecniche e giuridiche e le avrà co- municate alla Commissione europea. In virtù del paragrafo 3, nei primi sette anni dall’entrata in funzione della piattaforma europea (cosiddetto periodo transitorio) gli Stati Schengen avranno la facoltà, fatto salvo l’obbligo di rilasciare i visti in formato digitale, di non avvalersi della suddetta piattaforma. In tal caso, lo Stato Schengen in questione notificherà la relativa deci- sione alla Commissione europea, la quale la pubblicherà sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I richiedenti il visto la cui domanda è trattata da uno Stato

Schengen che non intende avvalersi della piattaforma europea durante il periodo tran- sitorio potranno verificare i propri visti digitali tramite il servizio web della piatta- forma europea di cui all’articolo 7octies del regolamento VIS. Gli Stati Schengen hanno anche la possibilità di notificare alla Commissione europea e a eu-LISA che intendono avvalersi della piattaforma europea già prima della fine del periodo transitorio. La Commissione europea stabilisce la data a partire dalla quale ciò sarà possibile. La relativa decisione della Commissione europea è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. A partire da dicembre 2026, la Commissione europea presenterà una relazione annuale sui progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento, sui costi sostenuti e su eventuali rischi.

2.2.8 Articolo 8: Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, vale dire il 27 dicembre 2023 (par. 1). Ciò non significa tuttavia che a quella data il regolamento verrà già applicato, dato che occorre attendere la decisione della Commissione europea di cui all’articolo 7 para- grafo 1 del presente regolamento (par. 2). Solamente i punti 1, 3, 15, 30, 34, 35 e 36 dell’articolo 1 del presente regolamento (UE) 2023/2667 saranno applicabili sei mesi dopo la sua entrata in vigore (par. 3). Si applicheranno invece immediatamente i punti 21 e 22 dell’articolo 2, che riguardano gli articoli 45 e 48bis del regolamento VIS relativi agli atti di esecuzione e agli atti delegati della Commissione europea. A partire dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2667, la Commissione europea potrà peraltro emanare determinati atti sulla base del suddetto regolamento. Per quanto riguarda l’articolo 1, vale a dire le modifiche apportate al codice dei visti, vanno sottolineati i punti seguenti:

− Il punto 1 stabilisce che debbano essere presi in considerazione i diritti di soggiorno di cui godono i cittadini di Paesi terzi che sono familiari di citta- dini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito.

− In base al punto 3, i cittadini di Paesi terzi che dispongono di un titolo di soggiorno del Regno Unito e i loro familiari come pure i familiari di citta- dini del Regno Unito di cui al punto 1 che beneficiano dell’accordo di re- cesso UE-Regno Unito non saranno più soggetti all’obbligo del visto di transito aeroportuale.

− Il punto 15 stabilisce la soppressione dell’articolo 20 del codice dei visti («timbro indicante la ricevibilità di una domanda» in quanto il VIS è piena- mente entrato in funzione in tutte le regioni. Le disposizioni del suddetto articolo sono state applicate ai consolati degli Stati membri finché il VIS è entrato pienamente in funzione in tutte le regioni. − Il punto 30 stabilisce la soppressione dell’articolo 42 del codice dei visti poiché non viene più fatto ricorso ai consoli onorari. − Il punto 34 introduce un modulo di domanda del visto modificato e armo- nizzato.

− Il punto 35 sancisce l’abrogazione dell’allegato III del codice dei visti, che finora disciplinava il formato uniforme del timbro di cui al punto 15, in quanto in futuro si rinuncerà all’apposizione di timbri.

− Il punto 36 prevede l’aggiornamento dell’elenco nell’allegato V del codice dei visti (titoli di soggiorno che esentano i titolari dall’obbligo del visto ae- roportuale per il transito dagli aeroporti degli Stati Schengen), che d’ora in poi includerà anche i titoli di soggiorno biometrici rilasciati dal Regno Unito. L’applicazione provvisoria da parte della Svizzera, in virtù dell’articolo 7b della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA, RS 172.010), degli articoli di cui ai punti 1, 3, 34 e 36 prima dell’approvazione del Parlamento appare opportuna in quanto le suddette disposizioni concernono la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e sono di particolare urgenza (cfr. cap. 5.5). Esse riguardano i diritti dei privati per quanto concerne il soggiorno (punto 1) e l’obbligo di disporre di un visto di transito aeroportuale (punti 3 e 36). L’armonizzazione all’interno dello spazio Schengen impone anche l’introduzione del nuovo modulo di domanda del visto (punto 34) sei mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2667. Con- formemente al paragrafo 4, fino all’adozione della decisione di cui all’articolo 7 pa- ragrafo 1 la Commissione europea ogni anno sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione integrale del presente regolamento.

3 Presentazione dell’atto normativo di attuazione

3.1 La nuova normativa proposta

La maggior parte delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2667 sono diretta- mente applicabili e non devono essere trasposte nel diritto svizzero; alcune compor- tano tuttavia delle modifiche alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). Il regolamento (CE) n. 767/2008 e la decisione 2008/633/GAI (decisione VIS)33 sono stati recepiti dalla Svizzera l’8 aprile 2010. Le disposizioni del regolamento che non erano direttamente applicabili sono state trasposte nel diritto na- zionale nel quadro di tale recepimento, che ha riguardato gli articoli 109a e109e LStrI, entrati in vigore l’11 ottobre 2011. Si trattava essenzialmente di determinare le auto- rità designate dalla Svizzera e autorizzate, sulla base del regolamento e della decisione VIS, a inserire dati nel VIS o a consultare i dati ivi contenuti. Tale designazione do- veva figurare formalmente nella legge nel caso in cui le autorità in questione doves- sero trattare o comunicare dati personali degni di particolare protezione (art. 5 lett. c e 6 cpv. 1 LPD; RS 235.1). Il C-VIS contiene dati degni di particolare protezione come dati biometrici o i motivi del rifiuto di rilascio di un visto. Oltre a una nuova disposizione legale relativa alla banca dati nazionale sui visiti, sono state create le basi legali necessarie per designare le autorità autorizzate a consultare i dati di ORBIS e i dati del C-VIS. In occasione dell’ultima revisione del regolamento (CE) n. 767/2008,

33 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investiga- zione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

si sono aggiunti nuovi elementi al sistema come i dati relativi ai detentori di titoli di soggiorno e di visti per soggiorni di lunga durata (FF 2022 3213).

Le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2023/2667 al codice dei visti e al rego- lamento VIS riguardano il funzionamento della piattaforma europea e il processo di notifica delle decisioni in materia di visti grazie a quest’ultima. È innanzitutto neces- sario trasporre nel diritto nazionale alcune disposizioni relative alla suddetta piatta- forma, dato che quest’ultima consente il trattamento di dati degni di particolare pro- tezione come i dati biometrici dei richiedenti il visto. La piattaforma europea è peraltro collegata a una copia del C-VIS. Occorre in particolare definire quali autorità o terzi possono accedere a quest’ultima. Si propone pertanto di precisare nella LStrI che esi- ste una piattaforma europea collegata al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) nonché l’obbligo di principio per i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata di utilizzare la piattaforma in questione.

Queste novità impongono modifiche delle basi legali negli ambiti seguenti: Disposizioni concernenti la piattaforma per la domanda di visto dell’UE (art. 109a bis

Sono previste due disposizioni inerenti alla piattaforma europea e al suo funziona- mento a livello Schengen e svizzero. Le modalità di utilizzo della piattaforma e il suo campo di applicazione devono essere definiti in una base legale formale, dato che la piattaforma europea conterrà dati degni di particolare protezione e li trasmetterà ai sistemi nazionali visti. Tali disposizioni garantiscono trasparenza per quanto concerne le autorità o i terzi autorizzati ad accedere alla suddetta piattaforma.

Occorre altresì disciplinare le eccezioni all’utilizzo della piattaforma per le domande di visto per soggiorni di breve durata. Al Consiglio federale spetta pertanto concretiz- zare le eccezioni di cui all’articolo 9 del codice dei visti e precisarle nell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto. Va pure tenuto in considerazione il perti- nente articolo del regolamento VIS (art. 7quater). Le regole relative alla notifica delle decisioni in questione sono peraltro direttamente integrate negli atti europei e, in particolare, nel codice dei visti Schengen. A partire dalla data di presa di conoscenza effettiva o presunta secondo il diritto europeo, ini- ziano a decorrere i termini di ricorso secondo il diritto nazionale. Una ripetizione di queste norme nel diritto svizzero non appare necessaria in quanto gli atti in questione acquistano forza di legge per la Svizzera sin dalla loro applicazione (cfr. art. 7octies del regolamento VIS e art. 32 del codice dei visti). In questo contesto, occorre altresì verificare l’applicazione delle basi legali derivanti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e prevedere alcune eccezioni alle regole della PA. Si propone pertanto di introdurre delle disposizioni simili a quelle stabilite nel quadro dell’ETIAS, che prevede anch’esso una notifica elettronica delle decisioni. La disposizione relativa alla piattaforma europea indica che gli articoli 11b capoverso 1, 22a e 24 PA non sono applicabili. Prevede altresì che il Consiglio federale abbia la facoltà di emanare dispo- sizioni che deroghino alla PA. La legge elenca in maniera esaustiva i casi in cui una tale deroga è possibile.

Trasferimento di dati a ORBIS

L’articolo 109b concerne il sistema nazionale d’informazione visti ORBIS, nel quale sono trasferiti elettronicamente i dati della piattaforma europea. Siccome ORBIS con- terrà nuove categorie di dati, queste ultime sono menzionate nella base legale esi- stente. Delega di compiti a terzi

Allo stato attuale, dei terzi sono autorizzati a svolgere diversi compiti inerenti alla procedura di rilascio del visto per soggiorni sia di breve che di lunga durata. Alla luce delle nuove deleghe previste in relazione alla piattaforma europea, occorre modificare e completare l’articolo 98b LStrI in vigore. Lettura del microchip del documento di viaggio

Il nuovo codice dei visti prevede la possibilità di verificare l’autenticità dei documenti di viaggio in particolare mediante la lettura dei dati del microchip (art. 12 par. 3 e 6). In maniera simile a quanto stabilito attualmente dalla LStrI per le carte di soggiorno, si propone pertanto di introdurre una disposizione legale per regolamentare gli scopi della lettura dei microchip dei documenti di viaggio (art. 102bbis P-LStrI).

Utilizzo dei dati del documento di viaggio per la procedura di visto

Il regolamento prevede la possibilità di utilizzare determinati dati contenuti nei docu- menti di viaggio biometrici di cittadini di Stati terzi. I dati figuranti nella zona a lettura ottica possono essere estratti dal documento di viaggio e utilizzati per la procedura di visto e, di conseguenza, essere trasferiti sulla piattaforma europea. Si propone pertanto di introdurre una nuova base legale per disciplinare il trattamento di questi dati degni di particolare protezione (art. 102c P-LStrI). Sanzioni

L’articolo 120d LStrI prevede multe per il trattamento illecito dei dati dei diversi si- stemi d’informazione europei. A tale articolo è necessario aggiungere anche il tratta- mento di dati correlato alla piattaforma europea, in modo da garantirne la conformità al diritto. Nuove clausole di delega al Consiglio federale

L’articolo 109e LStrI costituisce una disposizione particolare che incarica il Consiglio federale di disciplinare vari aspetti inerenti al C-VIS, a ORBIS e, d’ora in poi, alla piattaforma europea. Si propone di autorizzare il Consiglio federale a regolamentare le modalità di utilizzo della piattaforma europea correlate alla digitalizzazione dei vi- sti. Occorre inoltre precisare le unità specifiche delle autorità aventi accesso alla piat- taforma (art. 109e lett. c e k P-LStrI). Adeguamento delle note a piè di pagina

Diverse disposizioni del diritto in vigore che rinviano al regolamento VIS devono essere adeguate in ragione delle modifiche apportate a tale atto dal presente regola- mento. Sono interessate unicamente le note a piè di pagina.

3.2 Attuazione pratica

3.2.1 In generale

Il nuovo regolamento europeo propone di digitalizzare il deposito delle domande di visto per soggiorni di breve durata Schengen (visto di tipo C). Qualsiasi domanda di visto o di conferma del visto dovrà essere in linea di massima presentata tramite la piattaforma europea. In virtù degli articoli 33 e 35 del codice dei visti modificato, sarà possibile utilizzare la piattaforma europea anche per la proroga di visti e visti ecce- zionali rilasciati alle frontiere esterne. Al momento di presentare una domanda di visto per soggiorni di breve durata, i ri- chiedenti dovranno compilare un modulo di domanda online sulla piattaforma europea e allegare una copia elettronica del passaporto, i documenti giustificativi richiesti e, se utilizzano la piattaforma europea per la prima volta, i loro dati biometrici. Chiunque presenti per la prima volta una domanda è di norma tenuto a presentarsi di persona presso la rappresentanza svizzera o Schengen competente e presso eventuali terzi in- caricati dagli Stati Schengen di rilevare i dati biometrici. Questi ultimi sono caricati sulla piattaforma e registrati nel C-VIS per 59 mesi e possono essere riutilizzati. Non appena lo Stato individuato dalla piattaforma mediante una procedura di accer- tamento preliminare automatizzato ha confermato la ricevibilità della domanda e la propria competenza, i dati relativi alla domanda (inclusi i dati biometrici) vengono importati nel sistema nazionale d’informazione visti (nel caso svizzero ORBIS) me- diante un’interfaccia nazionale. Il sistema ORBIS serve alla registrazione delle do- mande di visto e alla concessione dei visti rilasciati dalla Svizzera. La rappresentanza competente esamina ed evade la domanda in ORBIS. La relativa decisione viene in seguito trasferita automaticamente da ORBIS alla piattaforma europea, dove è messa a disposizione del richiedente all’interno del suo account sicuro. Le regole relative alla notifica sono stabilite direttamente negli atti normativi europei. Parallelamente alla trasmissione alla piattaforma europea della decisione in merito alla domanda di visto, i dati in questione sono trasferiti come finora da ORBIS al C-VIS mediante un’ulteriore interfaccia nazionale. Una volta scaduto il periodo transitorio di sette anni, sarà obbligatorio presentare una domanda di visto C tramite la piattaforma europea. Presentare una domanda per

iscritto sarà possibile soltanto in via eccezionale per le seguenti categorie di persone (cfr. art. 9 par. 1b codice dei visti):

− cittadini di Paesi terzi per motivi umanitari;

− cittadini di Paesi terzi in singoli casi motivati o per causa di forza maggiore;

− capi di Stato e di governo con i rispettivi consorti e membri della loro dele- gazione ufficiale nonché sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale invitati in missione ufficiale dai governi degli Stati Schengen o da or- ganizzazioni internazionali. L’articolo 7quater paragrafo 1 del regolamento VIS prevede regole particolari per i fa- miliari di cittadini dell’UE/AELS, i quali potranno presentare una domanda di visto senza ricorrere alla piattaforma europea.

3.2.2 Ruolo dei terzi incaricati

In virtù dell’articolo 98b capoverso 1 LStrI, già oggi è possibile delegare vari compiti ai fornitori esterni di servizi (p. es. fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti, rilevare i dati biometrici, restituire il documento di viaggio una volta conclusa la procedura). Il presente sviluppo dell’acquis di Schengen per la digitalizzazione della procedura di visto ridefinisce anche il ruolo dei fornitori esterni di servizi. Il regolamento (UE) 2023/2667 prevede di concedere a questi soggetti un accesso limitato alla piattaforma europea. Questi ultimi non dovranno in particolare avere accesso ai dati registrati nel C-VIS (consid. 35). Essi potranno per contro consultare le domande ed esaminare i dati memorizzati temporaneamente (p. es. scansione del documento di viaggio e do- cumenti giustificativi). Al termine della verifica, la domanda è messa a disposizione del consolato competente per il successivo trattamento. Si tratterà soprattutto di prime domande, dato che, per quanto concerne le domande successive, i processi e il coin- volgimento dei terzi incaricati non sono stati ancora del tutto chiariti. Delucidazioni a tale proposito verranno richieste nel quadro della redazione degli atti di esecuzione della Commissione europea. Nel caso in cui le rappresentanze svizzere decidano di delegare determinati compiti nel quadro di un accordo, i fornitori esterni di servizi potranno per esempio caricare documenti e dati biometrici sulla piattaforma europea e verificare i documenti di viag- gio dei richiedenti (art. 43 del codice dei visti e art. 7septies del regolamento VIS; art. 1 e 2 del regolamento UE 2023/2667). Il nuovo regime comporterà ad ogni modo una diminuzione dei mandati per i terzi incaricati poiché, in caso di domanda successiva, la presenza di persona del richiedente in linea di massima non è più necessaria e gli identificatori biometrici vanno rilevati solo ogni cinque anni. Il recepimento del pre- sente sviluppo dell’acquis di Schengen implica pertanto una modifica dell’arti-

3.2.3 Digitalizzazione delle procedure di opposizione e di

ricorso in materia di visti Il processo di digitalizzazione della presentazione delle domande di visto solleva la questione della digitalizzazione delle procedure di ricorso. Nel caso svizzero, si tratta della procedura di opposizione presso la SEM in primo grado, e dinanzi al Tribunale amministrativo federale in secondo grado. Benché la volontà di promuovere la digitalizzazione dell’intero iter in materia di visti sia evidente, le risorse disponibili e la complessità delle procedure di ricorso non con- sentono di digitalizzare quest’ambito entro gli stessi termini previsti per l’entrata in funzione della piattaforma europea. La trasposizione del presente sviluppo dell’acquis di Schengen creerà ad ogni modo le basi per la digitalizzazione delle procedure di opposizione e di ricorso. Soltanto quando tali basi saranno disponibili e saranno stati compiuti i necessari chiarimenti si potrà regolamentare formalmente la digitalizza- zione dei rimedi giuridici.

3.2.4 Modifiche del regolamento (CE) n. 1683/95 del

Consiglio34 Nel 1995, l’UE ha istituito un modello uniforme per i visti europei sotto forma di un visto adesivo da apporre sul documento di viaggio dei cittadini di Paesi non apparte- nenti all’UE soggetti all’obbligo del visto. Il regolamento n. 1683/95 fissa le regole riguardanti il suddetto modello uniforme, non solamente per i Paesi dello spazio Schengen ma anche per l’Irlanda e il Regno Unito. Il modello uniforme trova appli- cazione in caso di soggiorno in uno o più Paesi dello spazio Schengen la cui durata globale non superi i tre mesi oppure di transito attraverso le aree di transito aeropor- tuale dei Paesi dello spazio Schengen («visto di transito aeroportuale»). Il regolamento n. 1683/95, rivisto contestualmente all’elaborazione del regolamento (UE) 2023/2685, costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen distinto che rientra nella sfera di competenza del Consiglio federale. Esso prevede che, d’ora in poi, i visti saranno rilasciati in formato digitale e stabilisce le relative specifiche tecniche, tra cui l’introduzione di un codice a barre bidimensionale. La Svizzera è già a buon punto per quanto riguarda la digitalizzazione dei visti e dispone già di un codice a barre bidimensionale. Non appena saranno disponibili gli atti di esecuzione ad hoc, la Sviz- zera sarà in grado di adeguare il suo visto digitale attuale alle specifiche tecniche det- tagliate ivi indicate. L’8 dicembre 2023 il Consiglio federale ha approvato questo svi- luppo dell’acquis di Schengen, per il recepimento del quale occorre modificare l’OEV.

3.3 Commento ai singoli articoli

3.3.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Articolo 98b capoverso 1 lettere bbis e d

In virtù delle modifiche all’articolo 98b LStrI, che disciplina la delega a terzi di com- piti inerenti al rilascio dei visti, d’ora in poi i terzi incaricati potranno altresì esaminare l’autenticità, l’integrità e la validità dei documenti di viaggio. Questa novità, prevista espressamente dal regolamento (UE) 2023/2667, deve essere sancita a livello di legge, in quanto si tratta di una verifica approfondita di documenti personali contenenti even- tualmente dei dati biometrici, ossia dati degni di particolare protezione. È stata per- tanto aggiunta una nuova lettera bbis, in base alla quale i terzi incaricati possono pure verificare la qualità e l’esattezza dei documenti forniti dal richiedente. Con questa competenza, che sussiste indipendentemente dall’utilizzo della piattaforma europea, s’intende ottimizzare i processi in maniera di visti. Eventuali controlli effettuati dai terzi incaricati non modificano il diritto di verifica di cui dispongono le rappresentanze svizzere e i consolati. In caso di dubbi, i consolati e le rappresentanze sono informati e l’autorità competente decide in merito alla validità del documento. L’articolo 102bbis P-LStrI designa le autorità autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip dei do- cumenti di viaggio.

34 Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2685, GU L, 2023/2685, 7.12.2023.

La lettera d riguarda ora il rilevamento di dati biometrici non solo nell’ambito del C- VIS, ma anche all’interno della piattaforma europea, e concerne i dati per il rilascio di visti per soggiorni sia di breve che di lunga durata. La formulazione della lettera in questione è stata semplificata: l’ambito del rilevamento non viene infatti più menzio- nato. I dati biometrici sono verificati dai terzi incaricati e possono inoltre essere cari- cati sulla piattaforma europea da questi ultimi (art. 12 del codice dei visti).

Articolo 102bbis Controllo dell’identità del titolare di un documento di viaggio

Questo nuovo articolo stabilisce quali autorità hanno la facoltà di leggere i dati registrati nei microchip dei documenti di viaggio di cittadini di Paesi terzi per verificare l’identità del titolare o l’autenticità dei documenti. Questa disposizione, già prevista per le carte di soggiorno (art. 102b LStrI), vale d’ora in poi anche per i documenti di viaggio. Essa consente da un lato di procedere a controlli d’identità in territorio svizzero o alle frontiere esterne Schengen e, dall’altro, di controllare l’autenticità dei documenti. Tale controllo è effettuato principalmente dalle autorità e, in particolare, da quelle competenti in materia di visti, il che si iscrive nel presente sviluppo dell’acquis di Schengen. Le modalità di controllo dei dati nel microchip nel quadro della procedura di visto sono disciplinate dal codice dei visti e dagli atti di esecuzione della Commissione europea. La delega a terzi incaricati è prevista dall’articolo 98b P-LStrI.

Articolo 102c Utilizzo di dati del documento di viaggio

Al fine di definire precisamente chi può estrarre dati (anche degni di particolare pro- tezione) dai documenti di viaggio dei cittadini di Paesi terzi nel quadro della procedura di rilascio del visto, si propone di introdurre un nuovo articolo 102c. Siccome il nuovo regolamento consente la ripresa dei dati contenuti in un documento di viaggio nonché il loro utilizzo nel quadro della piattaforma europea, l’estrazione dei suddetti dati e il loro uso devono essere formalmente previsti; inoltre occorre definire chiaramente le autorità o i terzi autorizzati. I dati in questione possono essere trasferiti sulla piatta- forma europea ed essere utilizzati nel quadro di una domanda di visto senza che il richiedente debba presentarsi di persona. In certi casi, ciò consentirà a una persona di fornire dati unicamente tramite il proprio documento di viaggio. Le disposizioni dell’articolo 12 paragrafo 6 del codice dei visti si applicano alle domande di visto de- positate sulla piattaforma europea. Le regole precise di utilizzo di questi dati con o senza la piattaforma europea potranno essere specificate a livello di ordinanze di ese- cuzione.

Articolo 103b capoverso 1, nota a piè di pagina

Il vigente articolo 103b LStrI riguarda il sistema di ingressi e uscite (EES). Alla nota a piè di pagina relativa al regolamento (UE) 2017/2226 (regolamento EES) è stata aggiunta l’indicazione che il suddetto regolamento è modificato dal nuovo regola- mento (UE) 2023/2667. Le modifiche al regolamento EES consistono in adeguamenti linguistici legati al visto digitale; inoltre è prevista la conferma di un visto valido e l’importazione in tal caso di dati del VIS nell’EES.

Articolo 109a capoverso 1, nota a piè di pagina

L’articolo 109a capoverso 1 concerne il sistema centrale d’informazione visti (C- VIS) e rinvia al regolamento (CE) n. 767/2008. Occorre aggiornare la relativa nota a piè di pagina indicando la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della modifica apportata dal presente regolamento.

Articolo 109abis Piattaforma per la domanda di visto dell’UE

Questo nuovo articolo sancisce la creazione di una piattaforma europea elettronica collegata a una copia del C-VIS nonché, tramite un’interfaccia nazionale, ai diversi sistemi nazionali visti (per la Svizzera al sistema nazionale ORBIS). Tale piattaforma consente anche di caricare dati biometrici, tra cui in particolare le impronte digitali e l’immagine del volto. Capoverso 1 Il capoverso 1 stabilisce l’esistenza della piattaforma europea, limitandone esplicita- mente l’utilizzo ai visti per soggiorni di breve durata, dato che il diritto europeo o Schengen ne esclude l’impiego per i visti per soggiorni di lunga durata. L’articolo 18 CAS impone agli Stati Schengen di utilizzare altri strumenti elettronici per le notifiche relative ai visti per soggiorni di lunga durata elettronici (cfr. punto 2.2). Il capoverso in questione disciplina anche il funzionamento automatico della piatta- forma, e in particolare la verifica, sulla base di criteri prestabiliti, dello Stato Schengen competente per il trattamento della domanda di visto per soggiorni di breve durata. Occorre sottolineare a tale riguardo che sono state prese in considerazione diverse varianti per quanto concerne i suddetti criteri, tra cui, oltre alla durata del soggiorno, anche il primo Paese di entrata e lo scopo del soggiorno. La versione finale del rego- lamento prevede i seguenti criteri: durata della permanenza calcolata in giorni e/o scopo del soggiorno. La piattaforma europea informa automaticamente lo Stato con- siderato responsabile, il quale tratta la domanda o, qualora non si ritenga competente, avvisa il richiedente al riguardo e indica il Paese a suo avviso competente. In quest’ul- tima ipotesi, la persona in questione dovrà depositare una nuova domanda tramite la piattaforma europea, che verificherà nuovamente la ricevibilità della domanda di vi- sto. In ogni caso, gli Stati Schengen sono tenuti a stabilire la ricevibilità della domanda e il Paese competente per il suo trattamento. Questo meccanismo comporta un cambiamento notevole nell’evasione delle do- mande, in quanto il richiedente non è più libero di scegliere a quale rappresentanza indirizzare la propria domanda di visto. I dati del richiedente (inclusi i dati biometrici) sono registrati temporaneamente sulla piattaforma europea. Capoverso 2 Il capoverso stabilisce che, in linea di principio, tutte le domande di visto per soggiorni

di breve durata debbano essere depositate tramite la piattaforma europea. Delle ecce- zioni a questa regola sono tuttavia possibili e si fondano sul codice dei visti modificato dal regolamento (UE) 2023/2667 (art. 9). È possibile tra l’altro invocare ragioni uma- nitarie o cause di forza maggiore per derogare all’utilizzo della piattaforma europea. Il Consiglio federale è incaricato di precisare tali eccezioni a livello dell’ordinanza

concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204). Pure in base al rego- lamento VIS, determinate categorie di persone sono esentate dall’utilizzo della piat- taforma europea (art. 7quater). Capoverso 3 In base al capoverso 3, non appena la Svizzera conferma la sua competenza, la piatta- forma europea trasmette i dati pertinenti al sistema nazionale d’informazione visti ORBIS. Questo capoverso disciplina il flusso di dati tra la piattaforma europea e il suddetto sistema nazionale, precisando così che i dati in questione, tra cui i dati bio- metrici considerati dati degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1), vengono trasferiti. Capoverso 4 Il capoverso 4 prevede che la piattaforma europea notifichi al richiedente qualsiasi decisione in materia di visti, compresi la revoca, l’annullamento, la proroga o la con- ferma della validità ai sensi del codice dei visti. La revoca e l’annullamento sono no- tificati tramite la piattaforma mediante il modulo di cui all’allegato VI del codice dei visti. La proroga di un visto è concessa dalle autorità cantonali sotto forma di un nuovo visto (digitale). Per prendere conoscenza della decisione che gli è stata notificata, il richiedente dovrà collegarsi alla piattaforma europea. L’autorità competente compila il modulo della decisione in ORBIS e la trasmette alla piattaforma europea grazie a un’interfaccia nazionale. Il richiedente viene avvisato tramite un messaggio elettronico che una decisione a lui destinata è disponibile sulla piattaforma. Il capoverso 4 definisce altresì le regole procedurali inerenti all’utilizzo della piatta- forma europea. La notifica di una decisione tramite la piattaforma europea implica alcune eccezioni alle regole generali della PA. L’articolo 11b capoverso 1 PA impone per esempio ai richiedenti domiciliati all’estero di fornire un recapito in Svizzera per le notificazioni o gli scambi di corrispondenza, obbligo che con la nuova piattaforma europea viene meno. L’articolo 22a PA concerne il calcolo dei termini legali nel qua- dro della procedura e, in particolare, i periodi in cui tali termini non decorrono (so- spensione dei termini). Con la nuova piattaforma europea, i termini per il trattamento delle domande sono legati ai termini previsti dal codice dei visti; ogni richiedente è

libero di fornire i documenti richiesti nell’ambito del quadro giuridico previsto. Le regole di notificazione sono per giunta chiaramente disciplinate dall’articolo 7septies del regolamento VIS, per cui l’articolo 22a PA non trova applicazione. L’articolo 24 PA riguarda la possibilità di prorogare o restituire un termine se il richiedente è stato impedito senza sua colpa di agire entro il termine stabilito dall’autorità. Pure questa norma non viene applicata nel quadro dell’utilizzo della piattaforma europea. Capoverso 5 Si propone inoltre che il Consiglio federale possa emanare disposizioni che deroghino alla PA per quanto riguarda la trasmissione di atti scritti e la notificazione della deci- sione per via elettronica (lett. a) nonché la possibilità di presentare atti non redatti in una lingua ufficiale (lett. b). Lett. a L’articolo 11b capoverso 2 PA non trova applicazione nella fattispecie. La piatta- forma europea costituisce infatti in sé un mezzo di comunicazione elettronico e i cit- tadini di Stati terzi interessati dovranno, salvo eccezioni (cfr. punto 2.1), ricorrere a

essa per presentare una domanda di visto. Queste persone non dovranno pertanto for- nire un consenso specifico alle autorità svizzere ai fini di una comunicazione elettro- nica sulla base della PA. Anche gli articoli 21a e 34 capoverso 1bis PA, relativi alla notificazione elettronica e alla firma elettronica, non sono automaticamente applica- bili ai nuovi processi elettronici in materia di visti, ragione per cui il Consiglio federale è incaricato di stabilire regole specifiche per la piattaforma europea a livello di ordi- nanza. Occorre in particolare sottolineare che l’articolo 34 capoverso 1 PA impone alle autorità soggette alla PA di notificare le proprie decisioni per scritto. L’articolo 34 capoverso 1bis PA autorizza la notificazione per via elettronica previo assenso dei de- stinatari. Siccome ogni richiedente il visto deve in linea di massima utilizzare la piat- taforma europea, non occorrerà tuttavia fornire un consenso particolare alle autorità, anche perché i diretti interessati eventualmente non sanno ancora quale Stato Schen- gen è competente per il trattamento della domanda (cfr. punto 2.2). Lett. b Il Consiglio federale è anche incaricato di disciplinare la ricevibilità di atti scritti in una lingua diversa dalle lingue ufficiali d’intesa con le autorità svizzera competenti; la lingua della procedura è una lingua ufficiale (art. 33a PA). È opportuno che determinati atti o documenti siano trasmessi nella lingua del richie- dente o in inglese, vale a dire in una lingua diversa da quelle ufficiali. Queste partico- larità legate all’utilizzo della piattaforma europea, disciplinate a livello di ordinanze d’esecuzione, consentiranno, se le rappresentanze e la SEM lo riterranno appropriato, di accettare documenti in lingue diverse da quelle ufficiali senza richiederne la tradu- zione. Nei casi in cui il visto per soggiorni di breve durata non è emesso in formato digitale si applica la procedura usuale. Le domande sono depositate presso le rappresentanze e i terzi abilitati. In assenza di un indirizzo o dell’indirizzo di un garante in Svizzera, come già attualmente i visti sono rilasciati o rifiutati nello Stato d’origine per via di- plomatica.

Articolo 109aterAccesso alla piattaforma per la domanda di visto dell’UE

Questo nuovo articolo concerne le autorità o i terzi che hanno diritto di accedere alla piattaforma europea. Lettera a Tra le autorità che possono inserire dati sulla piattaforma europea e verificare se il trattamento della domanda è di loro competenza figurano le autorità centrali, vale a dire la SEM nel caso della Svizzera, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali. Le autorità di controllo delle frontiere dispongono di un accesso per i visti

eccezionali emessi alla frontiera. Le autorità incaricate delle domande di visto diplo- matico non hanno accesso alla piattaforma europea, così come le autorità cantonali che trattano unicamente le domande di visti nazionali. Lettera b Anche i terzi incaricati sono autorizzati ad accedere alla piattaforma europea, in par- ticolare per inserire i dati relativi al modulo di domanda. La lettera in questione rinvia all’articolo 98b LStrI (delega a terzi di compiti inerenti al rilascio del visto). Lettera c I richiedenti il visto e le persone autorizzate hanno infine la possibilità non solo di depositare la domanda di visto, ma anche di consultare la piattaforma europea per seguire gli sviluppi della procedura e verificare la validità del visto concesso. Lettera d Allo stesso scopo, è pure previsto che determinate autorità locali, università o datori di lavoro possano accedere a un servizio Internet particolare legato alla piattaforma. Nessun’altra autorità o terzi hanno accesso a questa nuova piattaforma europea elet- tronica. Si rinvia qui all’articolo 7nonies del regolamento VIS modificato. Degli atti di esecuzione della Commissione europea disciplineranno i dettagli di questo tipo di ac- cesso.

Articolo 109b capoverso 2 lettere a, f e g e 3, nota a piè di pagina L’articolo 109b riguarda il sistema nazionale visti ORBIS. Capoverso 2 Il capoverso 2 elenca le categorie di dati contenuti in ORBIS. Con il presente sviluppo dell’acquis di Schengen, ORBIS comprenderà una quantità maggiore di dati. La modifica della lettera a si è resa necessaria per via della nuova possibilità di con- fermare un visto rilasciato quando un documento di viaggio viene sostituito. La lettera f prevede una nuova categoria di dati registrati sulla piattaforma europea, ossia i dati relativi ai documenti di viaggio. Grazie alla piattaforma europea, i sistemi nazionali conterranno in particolare una copia scansionata del documento di viaggio (cfr. punto 2.2). La lettera g precisa che ORBIS comprenderà anche i giustificativi da presentare con- testualmente alla domanda di visto. Capoverso 3 La nota a piè di pagina nel capoverso 3 che rinvia al regolamento VIS deve essere completata con la menzione del presente sviluppo dell’acquis di Schengen.

Articolo 109e lettere c e k La vigente lettera c è completata per consentire di stabilire più precisamente quali unità amministrative hanno accesso alla piattaforma europea; all’occorrenza, il tipo di dati interessati sarà definito a livello di ordinanza, in particolare per quanto riguarda

le università e le autorità locali oppure per definire quale unità della SEM sarà inte- ressata. Si propone inoltre che il Consiglio federale possa disciplinare le modalità di utilizzo della piattaforma europea.

Articolo 120d capoverso 2 lettera a

L’elenco dei trattamenti di dati vietati di cui all’articolo 120d LStrI deve essere com- pletato con la menzione della piattaforma europea e il riferimento agli articoli che riguardano quest’ultima. Sono autorizzati unicamente i trattamenti di dati conformi alle disposizioni pertinenti. I dati utilizzati sulla piattaforma sono dati utili nell’ambito della procedura di visto trasferiti nel sistema nazionale visti. Tutti i dati estratti in questo contesto devono essere trattati in maniera conforme al diritto.

Coordinamento con altri progetti in corso I vari progetti legati agli sviluppi dell’acquis di Schengen comportano molteplici mo- difiche alla LStrI. Quando si tratterà di redigere il messaggio del Consiglio federale, occorrerà tenere conto di questo aspetto e fare il punto sugli elementi da coordinare. A titolo indicativo, l’articolo 102c P-LStrI dovrà cambiare numerazione quando il progetto interoperabilità (IOP) sarà entrato in vigore (FF 2021 674). Anche gli arti- coli 109b e 120d P-LStrI sono stati peraltro rivisti nel quadro del progetto IOP. Pure le revisioni compiute nel quadro del progetto VIS Recast (art. 109a, 109b e 109e nLStrI, FF 2022 3213) dovranno essere prese in considerazione e tenere conto della piattaforma europea. Tali disposizioni di coordinamento verranno redatte in un se- condo momento. Il nuovo articolo 15a della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informa- zione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA), adottato nel quadro del pro- getto VIS Recast (FF 2022 3213), dovrà essere rivisto in modo tale che i riferimenti al regolamento VIS si basino sull’ultima versione modificata dal presente regola- mento. Ciò si renderà tuttavia necessario unicamente nel caso in cui il presente pro- getto dovesse entrare in vigore dopo il progetto VIS Recast.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Costi del progetto informatico SEM

La Confederazione (SEM) si fa carico dei costi del progetto di trasposizione nazio- nale, che prevede tra l’altro il collegamento della Svizzera alla piattaforma europea, la predisposizione di un sistema sicuro per la conservazione dei dati e la digitalizza- zione dei visti. In base alle informazioni disponibili al momento, i costi per l’adegua- mento e il collegamento del sistema nazionale d’informazione visti ammontano in totale a 8,2 milioni di franchi. Il progetto di trasposizione nazionale figura sotto la voce «Sviluppo N-VIS» del credito d’impegno IV per lo sviluppo dell’acquis di

Schengen/Dublino, adottato dal Consiglio federale con il messaggio del 4 settem- bre 201935 e approvato dal Parlamento l’11 giugno 2020. I costi d’esercizio diventeranno effettivi a partire dal collegamento della Svizzera alla piattaforma europea, non prima del 2028.

Costi del progetto di trasposizione nazionale a carico della SEM, in milioni di fran- chi Denominazione Totale 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Costi 7,0 0,1 0,7 1,1 1,7 1,7 1,7 Prestazioni proprie sotto 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 forma di risorse umane Costi totali 8,2 0,3 0,9 1,3 1,9 1,9 1,9

Ripercussioni sull’effettivo del personale della SEM

I compiti in materia di visti non cambieranno in misura sostanziale per la SEM, che in veste di autorità centrale non rilascia direttamente visti. La SEM continuerà a trat- tare le opposizioni in maniera non elettronica tramite corriere diplomatico. Il presente progetto non ha pertanto alcuna conseguenza sull’effettivo del personale della SEM.

Conseguenze sull’effettivo del personale del DFAE

La creazione di una piattaforma centrale per il trattamento delle domande di visto per tutto lo spazio Schengen faciliterà alcuni aspetti della procedura, mentre altri risulte- ranno più complessi. Dopo aver creato un account sicuro, il richiedente dovrà caricare sulla piattaforma europea i documenti richiesti per la domanda di visto. In occasione del deposito della prima domanda, i prestatori di servizi esterni saranno chiamati a svolgere i relativi compiti (cfr. cap. 2.2.3). Il ruolo dei terzi incaricati nei casi in cui non occorre rilevare i dati biometrici (domande successive entro 59 mesi che non richiedono un nuovo rilevamento dei suddetti dati) non è tuttavia stato ancora definito in maniera esaustiva. A seconda della portata delle loro mansioni, il controllo della qualità delle domande depositate spetterà in larga misura o totalmente ai fornitori esterni di servizi. Qualora tale controllo dovesse invece competere in primo luogo alle rappresentanze all’estero, per poter rispettare i termini del trattamento e assicurare la qualità richiesta il DFAE dovrebbe verosimilmente mettere a disposizione maggiori risorse in termini di perso- nale. Poiché sono ancora attese discussioni nell’ambito dell’elaborazione delle speci- fiche tecniche a livello europeo, non è tuttavia ancora possibile quantificare in via definitiva questo fabbisogno di personale. La piattaforma europea procederà a una verifica automatica dello Stato Schengen competente per il trattamento della domanda di visto nonché a una verifica sommaria della ricevibilità della stessa. Ad ogni modo, la verifica definitiva spetterà comunque allo Stato interessato, per cui di fatto la piattaforma non comporterà una riduzione del personale attuale del DFAE.

35 FF 2019 5095

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Il presente sviluppo dell’acquis di Schengen non comporterà ripercussioni finanziarie e sul personale dirette per i Cantoni e i Comuni. La Confederazione si farà carico dei costi per collegare la Svizzera alla piattaforma europea per le domande di visto (cfr. cap. 3.1). Le autorità cantonali e comunali competenti in materia di visti che si occu- pano di compiti legati al rilascio di visti C in futuro avranno accesso alla piattaforma europea.

4.3 Finanziamento tramite l’IBMF

L’UE fornisce un contributo finanziario tramite strumenti quali il Fondo per la sicu- rezza interna nel settore delle frontiere esterne e dei visti o un fondo susseguente (Fondo per la gestione integrata delle frontiere, IBMF). Il progetto della SEM relativo alla digitalizzazione dei visti può essere finanziato tramite lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI), che fa parte del programma di finanziamento 2021-2027 dell’IBMF.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il progetto di decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)36, secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consi- glio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali.

Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati in- ternazionali, tranne se la loro conclusione è di esclusiva competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (cfr. anche art. 24 cpv. 2, LParl37 e art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Go- verno e dell’Amministrazione [LOGA]38). Nella fattispecie, il Consiglio federale avrebbe la facoltà di approvare il recepimento del regolamento UE in questione in virtù dell’articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI, che gli attribuisce in linea di principio la competenza di concludere trattati internazio- nali in materia di obbligo del visto e l’esecuzione del controllo al confine. La traspo- sizione del presente progetto implica tuttavia delle modifiche alla LStrI, e pertanto lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 e la mo- difica legale dovuta alla sua trasposizione devono essere sottoposti congiuntamente al Parlamento per approvazione. La modifica della LStrI si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 Cost., in virtù del quale la legislazione sull’entrata e la dimora in Svizzera compete alla Confederazione.

36 RS 101 37 RS 171.10 38 RS 172.010

5.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della

Svizzera Le presenti modifiche sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera, vale a dire con la Convenzione del 14 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali39, il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell’ONU)40 e gli altri impegni internazionali della Svizzera in quest’ambito. Con il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera rispetta gli impegni assunti nei confronti dell’UE nell’ambito dell’AAS. Inoltre garantisce un esame uniforme della competenza per quanto riguarda il trattamento delle domande di visto e la notifica armonizzata delle decisioni. Il regolamento (UE) 2023/2667 re- cepito ha effetto su altri atti del quadro Schengen, ossia sui regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2017/2226, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 nonché sulla Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.

5.3 Forma dell’atto

Il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 non è legato all’adesione a un’orga- nizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l’approvazione del relativo scambio di note non sottostà pertanto al refe- rendum obbligatorio di cui all’articolo 140 capoverso 1 lett. b Cost.

In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facolta- tivo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), quelli che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) e quelli comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3).

Nel caso in questione, lo scambio di note è di durata indeterminata, può essere denun- ciato in qualsiasi momento e non implica alcuna adesione a un’organizzazione inter- nazionale. Il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 comporta tuttavia una mo- difica della LStrI e, di conseguenza, il decreto federale che approva il relativo scambio di note è sottoposto a referendum facoltativo in ossequio all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sot- tostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl). In virtù dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato. Siccome la modifica della LStrI è essenzial- mente finalizzata alla trasposizione giuridica del regolamento (UE) 2023/2667, appare sensato integrarla nel decreto federale di approvazione.

39 RS 0.101 40 RS 0.103.2

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa superiori a 20 milioni di franchi una tantum. Il progetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

5.5 Applicazione provvisoria

Nel caso in cui la conclusione di un trattato internazionale competa all’Assemblea federale, il Consiglio federale può deciderne l’applicazione provvisoria se la salva- guardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono (art. 7b cpv. 1 LOGA). Il Consiglio federale rinuncia all’applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere (art. 7b cpv. 1bis LOGA e art. 152 cpv. 3bis LParl). Sebbene le norme del regolamento (UE) 2023/2667 verranno prevalentemente attuate a decorrere dalla data fissata dalla Commissione europea per l’entrata in funzione della piattaforma europea (art. 8 par. 2), l’articolo 8 paragrafo 3 del regolamento pre- vede che determinate disposizioni siano applicabili sei mesi dopo la sua entrata in vigore, che interviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ufficiale del regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le disposizioni di cui all’articolo 1 punti 1, 3, 15, 30, 34, 35 e 36 saranno pertanto applicate sei mesi dopo l’entrata in vigore del suddetto regolamento, vale a dire prima della data fissata dalla Commissione europea per l’entrata in funzione della piatta- forma europea (art. 8 del regolamento, cfr. cap. 2.2.8). Alcune di queste disposizioni sono importanti (punti 1, 3, 34 e 36) e richiedono che la Svizzera sia pronta a trasporle simultaneamente agli altri Stati Schengen così come stabilito dall’AAS (art. 7 par. 2 lett. b ultimo comma). Tali disposizioni non perseguono la messa in atto della digita- lizzazione della procedura di visto, ma mirano ad abrogare disposizioni ormai dive- nute obsolete o a modificare le regole applicabili a determinati Stati per quanto ri- guarda l’obbligo del visto di transito aeroportuale. - Al punto 1, la modifica del codice dei visti ne precisa il campo d’applicazione riservando i diritti di soggiorno di determinati gruppi di persone. Oltre ai diritti delle persone che beneficiano della libera circolazione, l’articolo 1 del codice riserva ora i diritti di soggiorno in uno Stato Schengen garantiti ai cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini del Regno Unito dall’accordo di recesso UE-Regno Unito. La constatazione di questi diritti, correlati a quelli del punto 3, è fondamentale e consente alla Svizzera di riconoscere tali diritti acquisiti.

  • Al punto 3, il regolamento (UE) 2023/2667 modifica il codice dei visti per quanto riguarda i gruppi di persone che non sottostanno all’obbligo del visto di transito aeroportuale. D’ora in poi, saranno esonerati da tale obbligo i cittadini di Stati terzi che dispongono di un titolo di soggiorno rilasciato dal Regno Unito e i familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito.

  • Il punto 34 prevede l’introduzione di un nuovo modulo di domanda armonizzato, che conterrà maggiori informazioni e terrà conto per esempio

dei familiari di cittadini del Regno Unito e della Svizzera, i quali non dovranno compilare alcune parti del modulo. - In base al punto 36, nell’allegato V del codice dei visti (titoli di soggiorno che esentano dall’obbligo del visto di transito aeroportuale) d’ora in poi figureranno anche i titoli di soggiorno rilasciati dal Regno Unito (a tale proposito si veda anche il punto 3 citato in precedenza). Al fine di garantire un’applicazione uniforme e simultanea delle nuove disposizioni del codice dei visti (obbligo del visto di transito aeroportuale, rispetto dei diritti di soggiorno di cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini del Regno Unito, nuovo mo- dulo di domanda del visto), è auspicabile un’applicazione parziale a titolo provvisorio dello scambio di note. Gli altri punti menzionati (15, 30 e 35) non assumono partico- lare importanza per la Svizzera e il funzionamento della cooperazione Schengen, per cui non sussistono motivi per una loro applicazione provvisoria. Tali punti mirano unicamente a sopprimere le disposizioni del codice dei visti divenute obsolete. Si tratta da un lato dell’obbligo di apporre un timbro sul documento di viaggio quando la domanda di visto è ricevibile – obbligo divenuto obsoleto in seguito alla piena en- trata in funzione del VIS in tutte le regioni consolari (art. 20 e allegato III del codice dei visti) – e, dall’altro, della possibilità di delegare determinati compiti ai consoli onorari, possibilità a cui nessuno Stato Schengen ha fatto o intende fare ricorso (art. 42 del codice dei visti).

5.6 Delega di competenze legislative

Il presente progetto prevede diverse norme di delega al Consiglio federale. Occorre essenzialmente consentire a quest’ultimo di regolamentare determinate questioni pro- cedurali legate alla piattaforma europea per le domande di visto, e in particolare le eccezioni alla PA (art. 109abis cpv. 5 P-LStrI). La possibilità per il Consiglio federale di prevedere delle eccezioni alla PA legate all’utilizzo della piattaforma europea si giustifica in quanto permetterà, a tempo debito, di disciplinare con precisione le even- tuali deroghe necessarie.

Il Consiglio federale è inoltre incaricato di regolamentare le deroghe al principio dell’utilizzo della piattaforma europea per le domande di visto per soggiorni di breve durata (art. 109abis cpv. 2 P-LStrI). Anche in relazione a questo aspetto, il Consiglio federale potrà stabilire delle eccezioni, soprattutto per quanto riguarda le domande depositate alle frontiere esterne Schengen. Tale delega offre una maggiore flessibilità nonché più tempo per definire eventuali deroghe per la Svizzera.

Al Consiglio federale spetterà pure precisare le unità che avranno accesso ai dati della piattaforma europea nonché le modalità di utilizzo di quest’ultima in relazione alla digitalizzazione dei visti (art. 109e lett. c e k P-LStrI). Nel caso in questione si tratta di norme di diritto necessarie in vista dell’esecuzione della legislazione (norme se- condarie emanate in virtù dell’art. 182 Cost.).

5.7 Protezione dei dati

La Commissione europea ha elaborato il presente regolamento con la partecipazione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), il quale ha espresso il suo pa- rere in data 21 giugno 202241, da cui emerge che il regolamento in questione è con- forme al diritto in materia di protezione dei dati dell’UE. Il GEPD ha tuttavia chiesto di verificare la necessità di includere l’indirizzo IP tra i dati registrati al momento della presentazione di una domanda di visto mediante la piattaforma europea, ricor- dando inoltre l’importanza di informare le persone interessate sul trattamento dei loro dati personali.

Il regolamento dell’UE non prevede regole specifiche di protezione dei dati, in quanto modifica principalmente il regolamento VIS e il codice dei visti. Il regolamento VIS include già oggi un intero capitolo dedicato alla protezione dei dati e alle relative at- tività di vigilanza. Il controllo del GEPD è pertanto garantito. In Svizzera, l’IFPDT assume una funzione di controllo paragonabile (art. 111g LStrI e art. 102d LAsi, RS 142.31). Come gli altri Stati Schengen, la Svizzera deve dunque assicurare che la registrazione dei dati nel VIS e il trattamento dei dati sulla nuova piattaforma europea avvengano conformemente alla legge. L’articolo 120d LStrI prevede sanzioni in caso di trattamento indebito.

I diritti d’accesso delle autorità sono disciplinati in maniera esaustiva nei regolamenti notificati dall’UE. L’accesso ai dati deve essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e può essere accordato unicamente se, nel caso in questione, le autorità competenti necessitano dei dati consultati per svolgere i propri compiti. La revisione totale della LPD, entrata in vigore il 1° settembre 2023, recepisce i requisiti della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati per tutti gli organi federali. La LPD tiene inoltre pienamente conto del regolamento generale sulla protezione dei dati 42, pur non aven- done formalmente recepito i requisiti in quanto non si tratta di uno sviluppo dell’ac- quis di Schengen. Il principio dell’equivalenza con il diritto europeo è quindi rispet- tato. Il presente disegno è peraltro conforme ai principi della LPD e in particolare ai suoi articoli 6, 34 capoverso 2 lettera a e 43 capoverso 4 (RS 235.1).

41 Parere 13/2022 sulla proposta di regolamento per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (non disponibile in italiano): 2022-06-21_opinion_regula- tion_on_the_digitalisation_of_the_visa_procedure_fr.pdf (europa.eu) 42 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) | Lexipedia | Lexipedia