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Attuazione e finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS; modifica della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC)

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Berna, 22 maggio 2024

Attuazione e finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS; modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)

Rapporto esplicativo per l’indizione della procedura di consultazione

Compendio L’iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)» è stata accettata nella votazione popolare del 3 marzo 2024 dal 58,25 per cento dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni. Il presente progetto stabilisce le modalità dell’attuazione dell’iniziativa e il coordinamento con altre assicurazioni sociali. Propone inoltre diverse va­ rianti per il finanziamento della 13a rendita di vecchiaia dell’AVS.

Situazione iniziale L’iniziativa popolare stabilisce che i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua. Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all’inizio del secondo anno civile che segue l’accettazione dell’iniziativa da parte del Popolo e dei Cantoni, vale a dire il 1° gennaio 2026. Il supplemento non deve comportare né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni. Il diritto si fonda direttamente sul testo costituzionale. Vi è tuttavia una necessità di regolamentazione per quanto riguarda le modalità di versamento e il coordinamento con altre assicurazioni sociali. In particolare occorre stabilire a livello di legge che nell’esame del diritto alle prestazioni complementari e nel calcolo del loro importo non si deve tenere conto del supplemento sulla rendita di vecchiaia. La nuova disposizione costituzionale (art. 197 n. 12 Cost.) non dice nulla sulle modalità di finanzia­ mento della 13a rendita di vecchiaia. Per coprire le spese derivanti da questo nuovo supplemento, l’AVS e la Confederazione dovranno tuttavia ricorrere a un finanziamento supplementare, poiché le attuali fonti di finanziamento non sono sufficienti. I due aspetti (attuazione e finanziamento) sono oggetto di due progetti separati. Contenuto del progetto Con il presente progetto il Consiglio federale prevede di introdurre nella legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le disposizioni necessarie per l’attuazione dell’iniziativa. La 13a rendita di vecchiaia andrà versata una volta all’anno, pro rata temporis, alle persone che hanno diritto alla rendita di vecchiaia nel mese di dicembre. Questo supplemento non avrà alcun influsso sull’importo mensile della rendita di vecchiaia. Nella legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) si sancirà inoltre, conformemente a quanto chiesto dall’iniziativa, che la 13a rendita di vecchiaia non dovrà essere inclusa nei redditi computabili. La situazione finanziaria dell’AVS e quella del bilancio federale richiedono misure immediate per garantire il finanziamento delle uscite supplementari derivanti dalla 13a rendita di vecchiaia. Per il

finanziamento delle uscite supplementari dell’AVS sono proposte due varianti: la prima prevede un aumento dei contributi AVS, l’altra una combinazione tra aumento dei contributi AVS e innalzamento dell’imposta sul valore aggiunto. Secondo il diritto vigente la Confederazione versa all’AVS un con­ tributo pari al 20,2 per cento delle uscite annue dell’assicurazione. Il progetto prevede una riduzione temporanea di questo contributo al 18,7 per cento fino alla prossima riforma dell’AVS. Anche per compensare la riduzione del contributo federale sono proposte due varianti: la prima prevede di addebitare le minori entrate che ne risulteranno al patrimonio dell’AVS, l’altra di attingere alle mede­ sime fonti di finanziamento proposte per la copertura delle maggiori uscite dell’AVS, vale a dire a un aumento supplementare dei contributi AVS o a una combinazione tra aumento supplementare dei contributi AVS e innalzamento supplementare dell’IVA. Mentre l’adeguamento del contributo fede­ rale all’AVS e quello dei tassi di contribuzione possono essere attuati mediante una modifica di legge, l’innalzamento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto richiedono una modifica della Costituzione.

Compendio 2

1 Situazione iniziale 4

1.1 Necessità di agire e obiettivi 4

1.1.1 Attuazione dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS 4

1.1.2 Prospettive finanziarie dell'AVS 4

1.1.3 Situazione finanziaria della Confederazione 5

1.1.4 Ripercussioni finanziarie dell’iniziativa 5

1.1.5 Urgente bisogno di garantire il finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS 5

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta 6

1.2.1 Attuazione 6

1.2.2 Finanziamento 6

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale 7

1.4 Interventi parlamentari 7

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo 7

3 Punti essenziali del progetto 7

3.1 Attuazione della 13a rendita di vecchiaia 7

3.1.1 Versamento annuale 7

3.1.2 Diritto per le persone in vita al momento del versamento 7

3.1.3 Prestazioni complementari 8

3.1.4 Nessuna ripercussione sull’importo della rendita di vecchiaia mensile 8

3.1.5 Coordinamento con altre assicurazioni sociali 8

3.2 Finanziamento della 13a rendita di vecchiaia 9

3.2.1 Finanziamento della quota a carico dell’AVS 9

3.2.2 Finanziamento della quota a carico della Confederazione 10

3.2.3 Panoramica delle varianti 10

3.2.4 Valutazione delle varianti 11

3.3 Compatibilità tra compiti e finanze 12

3.4 Attuazione 12

4 Commento ai singoli articoli 12

4.1 Avamprogetto concernente l’attuazione della 13a rendita di vecchiaia 12

4.1.1 Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) 12

4.1.2 Modifica di altri atti normativi 13

4.2 Avamprogetto concernente il finanziamento della 13a rendita di vecchiaia 13

4.2.1 Decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto 13 4.2.2 Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) 13

5 Ripercussioni 14

5.1 Ripercussioni finanziarie sulle assicurazioni sociali 14

5.1.1 Ripercussioni sull’AVS 14

5.1.2 Ripercussioni sulle altre assicurazioni sociali 18

5.2 Ripercussioni per la Confederazione 18

5.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 20

5.4 Ripercussioni sull’economia 22

5.4.1 Aumento delle aliquote IVA 22

5.4.2 Finanziamento del supplemento tramite i contributi 24

5.5 Ripercussioni sulla società 25

5.5.1 Aumento delle aliquote IVA 25

5.5.2 Aumento dei tassi di contribuzione 27

5.6 Confronto tra le varianti di finanziamento 27

6 Aspetti giuridici 28

6.1 Costituzionalità 28

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 28

6.2.1 Strumenti delle Nazioni Unite 28

6.2.2 Strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro 28

6.2.3 Strumenti del Consiglio d’Europa 28

6.2.4 Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE e Convenzione AELS 28

6.2.5 Conclusione: compatibilità con il diritto internazionale 29

6.3 Forma dell'atto 29

6.4 Subordinazione al freno alle spese 29

6.5 Protezione dei dati 29

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

1.1.1 Attuazione dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS

Il 3 marzo 2024 l’iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)»1 è stata ac­ cettata dalla maggioranza del Popolo (58,25 % dei voti) e dei Cantoni. Essa stabilisce nella disposizione transitoria dell’ar­ ticolo 112 della Costituzione federale (Cost.)2 (art. 197 n. 12 Cost.) che i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell’assicu­ razione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua (13a rendita AVS). Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all’inizio del secondo anno civile che segue l’accettazione dell’iniziativa da parte del Popolo e dei Cantoni, vale a dire il 1° gennaio 2026. Il supplemento non deve comportare né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni. Il diritto nasce in virtù del testo costituzionale, che è pertanto direttamente applicabile. Vi è tuttavia una necessità di rego­ lamentazione per quanto riguarda le modalità di versamento e il coordinamento con altre assicurazioni sociali. In partico­ lare occorre stabilire a livello di legge che nell’esame del diritto alle prestazioni complementari e nel calcolo del loro importo non si deve tenere conto della 13a rendita di vecchiaia. La nuova disposizione costituzionale non dice nulla riguardo al finanziamento della 13a rendita di vecchiaia. Per coprire le spese derivanti da questo nuovo supplemento, l’AVS e la Confederazione dovranno tuttavia ricorrere a un finanziamento supplementare, poiché le attuali fonti di finanziamento non sono sufficienti.

1.1.2 Prospettive finanziarie dell'AVS

L’AVS è un’assicurazione finanziata secondo il sistema di ripartizione, ossia in base al principio secondo cui le entrate correnti devono coprire le uscite annue. Nell’AVS il risultato di ripartizione corrisponde alla differenza tra le entrate e le uscite dell’assicurazione. Il Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere al di sotto di un importo uguale a quello delle uscite di un anno, secondo quanto prescritto dall’articolo 107 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre

19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2020, della legge federale del 28 settembre 20184 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA), il tasso di contribuzione AVS è stato aumentato di 0,3 punti percentuali, la quota del percento demografico dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in precedenza spettante alla Confederazione è stato attribuito all’AVS e il contributo della Confederazione all’AVS è stato aumentato dal 19,55 al 20,2 per cento delle uscite di un anno dell’AVS. La riforma AVS 21, entrata parzialmente in vigore il 1° gennaio 2024, comporta non soltanto un finanziamento supplementare, mediante un innalzamento di 0,4 punti percentuali dell’IVA, ma anche una riduzione delle uscite, grazie al progressivo aumento dell’età di riferimento delle donne a 65 anni. Il progressivo aumento dell’età di riferimento delle donne e le misure compensative saranno introdotti il 1° gennaio 2025. Nell’ultima tappa, prevista per il 1° gennaio 2027, verranno infine adeguate all’evoluzione della speranza di vita le aliquote di riduzione e di aumento in caso di anticipazione e di rinvio della rendita e verrà introdotta una differenziazione in funzione del reddito delle aliquote di riduzione in caso di anticipa­ zione. Senza la 13a rendita di vecchiaia, queste misure avrebbero permesso di garantire l’equilibrio finanziario dell’AVS fino al 2031 circa. Nonostante queste riforme, l’evoluzione demografica rimane una grande sfida per l’AVS, dato che la speranza di vita continua ad aumentare e che la generazione del baby boom andrà progressivamente in pensione. La situazione finanziaria dell’AVS comincerebbe quindi a deteriorarsi rapidamente a partire dal 2031 anche senza la 13a rendita di vecchiaia. Se­ condo gli scenari attuali, il risultato di ripartizione tornerebbe a essere negativo a partire dal 2030 e quello d’esercizio (risultato di ripartizione più risultato degli investimenti) a partire dal 2032, mentre il livello del Fondo di compensazione AVS scenderebbe al di sotto della soglia legale del 100 per cento delle uscite di un anno nel 2033. Per questo motivo, già nel suo messaggio concernente la riforma AVS 21 il Consiglio federale aveva annunciato che sarebbe stata necessaria un’ul­ teriore riforma. Dal canto suo, il Parlamento ha accolto la mozione 21.3462 Mandato per la prossima riforma dell'AVS,

depositata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), che incarica il Consiglio federale di sottoporgli entro il 31 dicembre 2026 un progetto di stabilizzazione dell’AVS per il periodo 2030–2040. Le prospettive finanziarie dell’AVS potrebbero inoltre essere influenzate da vari progetti in corso, che potrebbero causare una diminuzione o un aumento delle uscite: secondo il pertinente avamprogetto del Consiglio federale l’adeguamento delle rendite per superstiti dovrebbe permettere all’AVS e alla Confederazione di risparmiare rispettivamente circa 500 milioni e 100 milioni di franchi fino al 2032. Nel 2036 i risparmi previsti per l’AVS dovrebbero ammontare a oltre 800 milioni di franchi. La mozione della CSSS-N 24.3004 Abolizione della rendita per figli dei beneficiari di una rendita di vecchiaia e contempo­ raneo aumento delle prestazioni complementari per i genitori con obbligo di mantenimento è stata accolta dal Consiglio nazionale il 7 marzo 2024 ed è attualmente trattata dal Consiglio degli Stati. L’attuazione di questa mozione avrebbe tuttavia ripercussioni finanziarie soltanto a lungo termine. Nell’anno della sua entrata in vigore permetterebbe all’AVS e alla Confederazione di risparmiare rispettivamente 30 milioni e 6 milioni di franchi; a lungo termine i risparmi potrebbero raggiungere 200–300 milioni per l’AVS e 40–60 milioni per la Confederazione. L’iniziativa popolare «Sì a rendite AVS eque», depositata dall’Alleanza del Centro il 27 marzo 2024, chiede di abolire la limitazione della somma delle rendite dell’AVS e dell’assicurazione invalidità (AI) per i coniugi. Le ripercussioni finanziarie dell’iniziativa sono stimate a circa 3,8 miliardi di franchi per l’AVS e 760 milioni di franchi per la Confederazione nel 2030. Oltre all’abolizione del privilegio dell’esenzione dal pagamento dei contributi per i coniugi senza attività lucrativa, l’iniziativa non prevede alcuna altra forma

4 RU 2019 2395

di finanziamento. La mozione del Gruppo dei Verdi 24.3099 13esima mensilità per superstiti e 13esima mensilità AI, de­ positata il 6 marzo 2024 in Consiglio nazionale, chiede che sia versato un supplemento pari a un dodicesimo della rendita annua non soltanto sulle rendite di vecchiaia ma anche su quelle per superstiti dell’AVS e sulle rendite dell’AI. In base all’ordinamento vigente, una 13a rendita per superstiti farebbe aumentare le uscite dell’AVS di circa 150 milioni di franchi nel 2026, di cui 30 milioni a carico della Confederazione. Una 13a rendita dell’AI causerebbe un aumento delle uscite dell’AI di circa 460 milioni di franchi nel 2026, aumento che non avrebbe ripercussioni per la Confederazione.

1.1.3 Situazione finanziaria della Confederazione

A medio termine, il bilancio federale registrerà ingenti deficit strutturali a causa del considerevole aumento delle uscite. Nonostante le ampie misure correttive già adottate dal Consiglio federale nella primavera del 2023 e del 2024, la Confe­ derazione prevede un deficit strutturale di 1,5 miliardi nel 2026, senza contare le spese supplementari derivanti dalla 13a rendita di vecchiaia. Fino al 2030 i deficit strutturali dovrebbero salire a oltre 4 miliardi di franchi. Questi elevati deficit strutturali nel bilancio federale sono dovuti al forte aumento delle uscite. Nei prossimi anni le spese, soprattutto quelle per l’AVS e per l’esercito, cresceranno molto più rapidamente delle entrate della Confederazione. Anche quelle nel settore della migrazione rimarranno elevate (statuto S, asilo), perlomeno inizialmente. Già senza gli oneri supplementari dovuti alla 13a rendita di vecchiaia, un quinto dei quali sarebbe a carico della Confederazione, sarà quindi necessario adottare ulteriori ampie misure correttive per riequilibrare il bilancio federale e rispettare le prescrizioni del freno all’indebitamento (art. 126 Cost.). Il Consiglio federale ha incaricato un gruppo di esperti di eseguire una verifica approfondita dei compiti e dei sussidi.

1.1.4 Ripercussioni finanziarie dell’iniziativa

Un supplemento pari a un dodicesimo della rendita di vecchiaia annua corrisponde a un aumento delle rendite di vecchiaia dell’AVS dell’8,3 per cento. Secondo le previsioni più recenti, la 13a rendita di vecchiaia costerà 4,2 miliardi di franchi nel 2026, di cui in base all’ordinamento vigente la Confederazione dovrebbe coprire circa 840 milioni di franchi (ai prezzi del 2023). Con il passare degli anni le spese cresceranno a causa dell’aumento del numero di beneficiari di rendite di vecchiaia e degli adeguamenti periodici delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 33ter LAVS). Si stima che cinque anni dopo le spese saranno aumentate a 5 miliardi di franchi all’anno, 1 miliardo dei quali a carico della Confederazione. Queste uscite supplementari causeranno un netto peggioramento delle prospettive finanziarie dell’AVS a partire dal 2026. Il risultato di ripartizione diventerà negativo già a partire dall’anno dell’introduzione del diritto alla 13a rendita di vecchiaia (anziché soltanto a partire dal 2031). Per l’anno seguente il deficit di ripartizione è stimato a 2 miliardi di franchi e per il 2033 a 7,3 miliardi di franchi. I fondi dell’AVS devono essere sufficienti per garantire il versamento delle rendite e compen­ sare le fluttuazioni del risultato d’esercizio. Devono quindi permettere di coprire le uscite correnti per almeno un anno e di superare fasi di crisi economica che causano una stagnazione delle entrate. Secondo l’articolo 107 capoverso 3 LAVS, a fine anno il Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere sotto l’importo delle uscite di un anno. Poiché i flussi di fondi in entrata e i versamenti delle rendite non sono sincroni e il versamento puntuale delle rendite deve essere garantito, l’assicurazione deve disporre di sufficienti liquidità. Se le spese connesse alla 13a rendita di vecchiaia dovessero essere coperte soltanto con le attuali risorse dell’AVS, il Fondo di compensazione AVS scenderebbe al di sotto della soglia del 100 per cento delle uscite di un anno dopo il 2026 e in seguito si ridurrebbe ulteriormente in modo rapido. Va inoltre tenuto presente che anche i redditi dell’investimento del patrimonio forniscono un contributo sostanziale al finanziamento dell’AVS, se il livello del fondo è elevato. Se invece il livello è basso, questo effetto è marginale o addirittura nullo. Va poi

ricordato che il prestito di 10 miliardi di franchi dell’AVS all’AI, figurante all’attivo del bilancio dell’AVS, non può essere utilizzato per pagare le prestazioni. La 13a rendita di vecchiaia non potrà dunque essere finanziata per molto tempo con gli attuali mezzi dell’AVS. Lo stesso vale per il bilancio federale, la cui situazione non offre alcun margine di manovra per finanziare un aumento del contributo all’AVS. Per via della sua partecipazione del 20,2 per cento alla copertura delle uscite dell’AVS, dal 2026 al 2030 la Confederazione vedrebbe salire i propri deficit strutturali da 800 milioni a 950 milioni di franchi all’anno a causa delle uscite supplementari dovute alla 13a rendita di vecchiaia. Le uscite supplementari per 840 milioni di franchi (quota delle uscite dell’AVS per la 13a rendita di vecchiaia a carico della Confederazione nel 2026) si tradurrebbero in una ridu­ zione lineare di circa il 3,7 per cento delle uscite con un debole grado di vincolo (escluso l’esercito). Considerate le misure di risparmio già attuate, appare irrealistico procedere a ulteriori tagli lineari di tale entità senza modifiche di legge e ampie riduzioni o soppressioni di compiti, quali quelle attualmente al vaglio del gruppo d’esperti. Per questa ragione le maggiori entrate proposte con la presente modifica di legge devono essere tali da coprire l’integralità (e non soltanto circa i 4/5) delle spese supplementari connesse alla 13a rendita di vecchiaia.

1.1.5 Urgente bisogno di garantire il finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensi­ lità AVS La situazione finanziaria dell’AVS e quella del bilancio federale richiedono misure immediate per garantire il finanziamento delle uscite supplementari dell’AVS derivanti dalla 13a rendita di vecchiaia ed evitare un aumento degli oneri per la Con­ federazione. Più il supplemento sarà versato a lungo senza il necessario finanziamento, maggiore diventerà il deficit da coprire e quindi tanto più ampie saranno le misure correttive che dovranno essere adottate per consolidare le finanze dell’AVS. Le riforme in corso che potrebbero generare risparmi per l’AVS devono ancora essere elaborate e adottate e sgraverebbero le finanze dell’AVS tutt’al più a lungo termine e soltanto in misura contenuta. Ingenti uscite supplementari potrebbero invece risultare dall’accettazione dell’iniziativa per la soppressione della limitazione della somma delle rendite dei coniugi.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1 Attuazione

Il testo dell’iniziativa chiede che i beneficiari di una rendita di vecchiaia abbiano diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua. La disposizione costituzionale non stabilisce né le condizioni del diritto né come e quando questo supplemento debba essere versato. Sia un versamento annuale che un versamento mensile sarebbero compatibili con lo scopo del nuovo articolo costituzionale. Il titolo breve dell’iniziativa, in cui figura l’espressione «13esima mensilità AVS», suggerisce un versamento annuale. Questa espressione potrebbe aver giocato un ruolo importante anche per la formazione delle opinioni dei votanti. Il vantaggio principale per gli aventi diritto è che con la 13a rendita di vecchiaia potrebbero pagare le numerose fatture da saldare verso la fine dell’anno e che un versamento unico avrebbe un effetto maggiore per i singoli individui. Sul piano dell’attuazione, il versamento annuale semplifica anche il coordinamento con le prestazioni complementari, poiché vi è una chiara distinzione tra le rendite di vecchiaia mensili, che vengono prese in considerazione nel calcolo delle prestazioni complementari, e il supplemento (13a rendita di vecchiaia), che ne viene escluso. La nuova 13a rendita di vecchiaia che dovrà essere versata in seguito alla modifica della Costituzione verrà per­ tanto versata una volta all’anno alla fine dell’anno civile. In questo modo si tiene conto al meglio della volontà dei votanti. Questa soluzione adempie anche la richiesta della mozione 24.3221 La 13esima mensilità AVS deve essere versata una volta all'anno, depositata il 14 marzo 2024 dal consigliere agli Stati Stark, che in caso di accoglimento, incaricherebbe il Consiglio federale di provvedere affinché la 13esima mensilità AVS approvata dal Popolo sia versata una volta all’anno, a novembre o a dicembre.

1.2.2 Finanziamento

Date le prospettive finanziarie dell’AVS e della Confederazione, occorre disciplinare al più presto il finanziamento della 13a rendita di vecchiaia, al fine di evitare che l’assicurazione venga a trovarsi in difficoltà già poco tempo dopo l’introdu­ zione del diritto al supplemento e contenere gli oneri per la Confederazione (v. n. 1.1). Oltre all’attuazione della 13a rendita di vecchiaia, il progetto disciplina quindi anche il suo finanziamento. L’AVS è finanziata per circa tre quarti mediante i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro. L’attuale tasso di contri­ buzione ammonta all’8,7 per cento per i salariati e i datori di lavoro, mentre i contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa sono fissati in base al loro statuto, al loro reddito e alla loro sostanza. Inoltre, la Confede­ razione partecipa al finanziamento dell’AVS con una quota pari al 20,2 per cento delle uscite annue dell’assicurazione (art. 103 LAVS). Questo contributo è finanziato soprattutto tramite le risorse generali della Confederazione, che constano principalmente dei gettiti dell’imposta federale diretta e dell’IVA. All’AVS vengono versati direttamente anche 1,4 punti percentuali dell’IVA (costituiti dal cosiddetto percento demografico e da 0,4 punti percentuali aggiuntivi introdotti con la riforma AVS 21) e i proventi della tassa sulle case da gioco. Al finanziamento dell’AVS concorrono infine i redditi provenienti dall’investimento del capitale dell’AVS e le entrate da regressi contro terzi responsabili. Per il finanziamento della 13a rendita di vecchiaia si prevede in primo luogo di ricorrere rapidamente a entrate supplemen­ tari, cercando di evitare il più possibile ripercussioni negative sull’economia. Si attingerà pertanto in misura maggiore alle attuali fonti di finanziamento dell’AVS. È proposto un ulteriore aumento dei tassi di contribuzione oppure dei tassi di con­ tribuzione e dell’IVA. Nel contempo, considerate le prospettive finanziarie fosche, il contributo della Confederazione pari al 20,2 per cento delle uscite annue dell’AVS andrà ridotto fino alla prossima riforma dell’AVS Si vuole così evitare che, fino all’entrata in vigore della nuova regolamentazione, i deficit strutturali nel bilancio federale aumentino di 800–950 milioni

di franchi all’anno a causa della 13a rendita di vecchiaia. La quota mancante del finanziamento della 13a rendita AVS, derivante dalla riduzione della quota del finanziamento dell’AVS a carico della Confederazione, andrà coperta in altro modo, ovvero con un ulteriore aumento dei tassi di contribuzione (in combinazione o meno con un aumento dell’IVA) oppure attingendo al capitale dell’AVS. In quest’ultimo caso, non si riuscirebbe a coprire interamente il fabbisogno di fi­ nanziamento della 13a rendita di vecchiaia. Le sole fonti di finanziamento che possono essere modificate mediante una modifica di legge sono il tasso di contribuzione e la quota del contributo federale all’AVS. Un aumento dell’IVA richiederebbe invece una modifica costituzionale e an­ drebbe quindi sottoposto al Popolo e ai Cantoni (referendum obbligatorio, art. 140 Cost.). Per poter aumentare l’IVA nel 2026, si dovrebbe procedere alla votazione popolare al più tardi nel settembre del 2025. I tempi per l’attuazione sarebbero molto serrati, soprattutto per l’economia. L’introduzione di nuove fonti di finanziamento quali ad esempio una tassa sulle transazioni finanziarie (cfr. Po. Rieder 21.3440 del 19.3.2021) o un’imposta federale sulle successioni (cfr. Po. Graf 24.3376 del 15.3.2024) richiederebbe molto più tempo, dato che l’impostazione concreta necessiterebbe di analisi approfondite. Inoltre, occorrerebbe in ogni caso una modifica della Costituzione federale ed eventualmente la predisposi­ zione di una procedura operativa Non essendo realizzabili a breve termine e data l’impellente necessità d’intervento, que­ ste opzioni non sono dunque state considerate per il finanziamento della 13a rendita di vecchiaia, a prescindere dai loro vantaggi e svantaggi. Nemmeno l’aumento dell’età di riferimento generale è adatto per finanziare il nuovo supplemento. Considerato il rigetto dell’iniziativa popolare «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)»5 nella votazione del 3 marzo 2024 da parte del 74,7 per cento dei votanti e di tutti i Cantoni, ci si può attendere che attual­ mente un forte innalzamento dell’età di riferimento non sarebbe in grado di raccogliere una maggioranza dei consensi. Nell’ambito della prossima riforma per il periodo successivo al 2030 (v. n. 1.1.2) andranno invece vagliate misure strutturali

quali l’aumento dell’età di riferimento e altre possibilità di finanziamento. L’attuale situazione finanziaria della Confedera­ zione non permette nemmeno di aumentare il contributo federale alle uscite dell’AVS. A causa delle regole del freno all’indebitamento, tali uscite supplementari andrebbero finanziate nel corso del medesimo anno, il che significherebbe procedere a tagli di bilancio su altri compiti finanziati dalla Confederazione. Già oggi, però, la Confederazione deve far fronte a grandi sfide finanziarie. Il margine di manovra è esiguo e non dovrebbe essere spinto all’estremo prevedendo ulteriori uscite a carico del bilancio federale per l’AVS.

5 FF 2023 1520

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale Il presente progetto, che non è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 20246 sul programma di legislatura 2023–2027, ha per oggetto l’attuazione dell’articolo 197 numero 12 Cost. («Iniziativa per una 13esima mensilità AVS») e disciplina il finanziamento delle spese che ne deriveranno per l’AVS e la Confederazione. Dato che il diritto alla 13a rendita di vecchiaia nascerà al più tardi il 1° gennaio 2026, il progetto deve essere approvato a poca distanza di tempo dall’accettazione dell’iniziativa, in modo da garantirne il finanziamento. Esso è conforme agli obiettivi del Consiglio federale di assicurare l’equilibrio del bilancio federale e garantire sistemi di assicurazione sociale finanziati in modo sostenibile per le generazioni future, in quanto evita ulteriori oneri per il bilancio federale derivanti dalla 13a rendita di vecchiaia e disciplina il finanzia­ mento dei costi supplementari per l’AVS. Il progetto non figura né nel preventivo 2024 né nella pianificazione finanziaria 2025–2027.

1.4 Interventi parlamentari

Il progetto non comporta lo stralcio dal ruolo di interventi parlamentari.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Ogni Stato dell’Unione europea può impostare autonomamente il proprio sistema di sicurezza sociale; non esiste dunque un sistema di sicurezza sociale europeo uniforme. Diversi Paesi europei prevedono il versamento di più di 12 rendite di vecchiaia mensili. Può trattarsi di doppi versamenti di rendite di vecchiaia che vengono effettuati una (p. es. nel Liechten­ stein) o due volte all’anno (p. es. in Austria, Portogallo e Spagna). In Italia i beneficiari di rendite di vecchiaia ricevono 13 rendite mensili e quelli in condizioni disagiate anche una 14a. Occorre però osservare che il numero di rendite mensili non permette di trarre conclusioni sulle prestazioni complessive dei diversi sistemi previdenziali. Invece di rendite aggiun­ tive, in alcuni Paesi viene versato un supplemento pasquale e/o natalizio (in Bulgaria e Irlanda) o un assegno forfettario o straordinario (assegno di fine anno in Lussemburgo e assegno vacanze nei Paesi Bassi). In alcuni Paesi il versamento della gratifica straordinaria dipende dalla situazione economica del Paese (in Ungheria) o dalle risorse finanziarie della persona in questione (in Romania).

3 Punti essenziali del progetto

Sono presentate due modifiche separate della LAVS: la prima contiene le disposizioni sull’attuazione e sull’impostazione del diritto alla 13a rendita di vecchiaia come pure quelle sul coordinamento con altre assicurazioni sociali, in particolare le prestazioni complementari. La seconda contempla le disposizioni sul finanziamento delle uscite supplementari dell’AVS e della Confederazione connesse a questo supplemento.

3.1 Attuazione della 13a rendita di vecchiaia

3.1.1 Versamento annuale

In base al tenore della nuova disposizione transitoria dell’articolo costituzionale sull’AVS, i beneficiari di una rendita di vecchiaia avranno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua. La disposizione sancisce pertanto il diritto al supplemento e il suo ammontare. Quest’ultimo si baserà sulla somma delle rendite di vecchiaia mensili versate all’avente diritto nel corso di un anno civile In linea di principio le rendite di vecchiaia mensili effettivamente versate a una persona o a una coppia sposata/in unione domestica registrata saranno addizionate e un dodicesimo di questa somma andrà concesso quale 13a rendita di vec­ chiaia. L’importo delle rendite di vecchiaia mensili può infatti cambiare anche più volte nel corso di un anno civile, soprat­ tutto a causa dell’inizio del diritto in corso d’anno, di modifiche dello stato civile o delle modalità della riscossione flessibile della rendita (anticipazione e rinvio, art. 39 segg. LAVS). Anche il supplemento accordato alle vedove e ai vedovi benefi­ ciari di una rendita di vecchiaia (art. 35bis LAVS) sarà preso in considerazione quale parte integrante della rendita di vec­ chiaia. Questo significa che per poter determinare alla fine dell’anno l’importo annuo delle rendite di vecchiaia effettiva­ mente versate occorrerà effettuare un conteggio annuale di tutte le rendite mensili versate, tenendo conto delle mutazioni avvenute nel corso dell’anno. Sulla base di questo conteggio si potrà poi calcolare l’importo della 13a rendita di vecchiaia. A tal fine dovranno essere effettuati i necessari adeguamenti tecnici e contabili. La 13a rendita di vecchiaia verrà sempre versata in dicembre. Le casse di compensazione impartiranno per tempo alla posta o alla banca gli ordini di pagamento, in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese (art. 72 dell’ordinanza del 31 ottobre

19477 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS]).

3.1.2 Diritto per le persone in vita al momento del versamento

Il diritto alla rendita di vecchiaia dell’AVS nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento e si estingue con la morte dell’avente diritto (art. 21 cpv. 2 LAVS). Le Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità precisano che il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese in cui l’avente diritto è deceduto (N. 3014). In base all’articolo 197 numero 12 capoverso 1 Cost. i beneficiari di una rendita di vecchiaia avranno diritto al nuovo sup­ plemento sotto forma di una 13a rendita di vecchiaia. Una persona che non riceve (più) la rendita di vecchiaia non avrà dunque più diritto nemmeno alla 13a rendita di vecchiaia. Analogamente a quanto previsto per l’assegno natalizio del

6 FF 2024 525 7 RS 831.101

Liechtenstein8, il supplemento annuo versato nel mese di dicembre verrà pertanto accordato soltanto alle persone che avranno diritto a una rendita di vecchiaia in quel mese. Questo significa che i beneficiari di una rendita di vecchiaia che decedono tra gennaio e novembre non avranno diritto alla rendita di vecchiaia a dicembre e quindi nemmeno alla 13a ren­ dita di vecchiaia. La nuova norma costituzionale si prefigge di migliorare la situazione finanziaria dei beneficiari di rendite di vecchiaia e di consentire una migliore copertura del loro fabbisogno vitale (art. 112 cpv. 2 lett. b Cost.). Non ha invece lo scopo di migliorare la situazione finanziaria degli eredi. Per questo motivo, il diritto al versamento di una 13a rendita di vecchiaia esigibile si estinguerà con il decesso dell’assicurato e questa non sarà versata agli eredi.

3.1.3 Prestazioni complementari

Secondo l’iniziativa la legge deve garantire che la 13a rendita di vecchiaia non comporti né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni. Per determinare il diritto alle prestazioni complementari e calco­ larne l’importo si procede in linea di principio a un confronto tra i redditi computabili e le spese riconosciute (art. 9 della legge federale del 6 ottobre 20069 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invali­ dità [LPC]). I redditi computabili includono, tra l’altro, le rendite dell’AVS (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC). Conformemente all’ar­ ticolo 197 numero 12 capoverso 3 Cost., nella legge la 13a rendita di vecchiaia andrà esclusa esplicitamente dai redditi computabili.

3.1.4 Nessuna ripercussione sull’importo della rendita di vecchiaia mensile

Importo minimo della rendita di vecchiaia Il calcolo della rendita di vecchiaia è stabilito nell’articolo 34 LAVS: la rendita di vecchiaia mensile si compone di una frazione dell’importo minimo della rendita di vecchiaia e di una frazione del reddito annuo medio determinante (formula delle rendite). L’importo minimo si basa sull’indice delle rendite, che viene regolarmente adeguato all’evoluzione dei prezzi e dei salari (cfr. art. 33ter LAVS). L’importo massimo della rendita di vecchiaia corrisponde al doppio dell’importo minimo. L’importo minimo della rendita di vecchiaia e quindi l’importo della rendita mensile di vecchiaia non cambieranno in seguito all’introduzione del supplemento. Il calcolo della rendita continuerà pertanto a essere effettuato con l’attuale metodo. Que­ sto vale anche per tutte le disposizioni che fanno riferimento all’importo minimo o a quello massimo della rendita di vec­ chiaia o alla rendita di vecchiaia mensile, sulle quali il supplemento non avrà alcuna ripercussione. Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione secondo la riforma AVS 21 Il 1° gennaio 2025 entrerà in vigore l’articolo 34bis nLAVS, in virtù del quale le donne della generazione di transizione che non anticipano la riscossione della rendita di vecchiaia avranno diritto a un supplemento di rendita. Questo supplemento non fa parte della rendita di vecchiaia, ma verrà versato al di fuori del sistema dell’AVS. Ne consegue che questo supple­ mento non sarà preso in considerazione per la 13a rendita di vecchiaia. Assicurazione per i superstiti e l’invalidità Le rendite di vecchiaia dell’AVS fungono da parametro di riferimento per altre prestazioni delle assicurazioni sociali. Nell’AVS, ad esempio, l’ammontare delle rendite per superstiti (rendite vedovili e rendite per orfani) e delle rendite per figli corrisponde a una percentuale della rendita di vecchiaia dell’AVS (art. 35ter–37 LAVS). In base all’ordinamento vigente, l’importo delle rendite dell’AI corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell’AVS (art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 195910 sull’assicurazione per l’invalidità [LAI]). Conformemente al tenore della nuova disposizione costituzio­ nale, la 13a rendita di vecchiaia sarà tuttavia concessa soltanto ai beneficiari di una rendita di vecchiaia dell’AVS sotto

forma di supplemento. L’importo della rendita di vecchiaia rimarrà invariato e continuerà a fungere da valore di riferimento per le rendite per superstiti e per figli e per le rendite d’invalidità. La 13a rendita di vecchiaia non andrà presa in considerazione per la valutazione della sussistenza di una soprassicura­ zione. Nell’articolo 41 LAVS, per «rendita del padre o della madre» si intende infatti la rendita mensile. Il metodo per la valutazione della soprassicurazione e la determinazione dell’importo delle rendite ridotte resta dunque immutato e vanno prese in considerazione tutte le rendite per figli e quelle completive versate con la rendita individuale (senza la 13a rendita di vecchiaia).

3.1.5 Coordinamento con altre assicurazioni sociali

Previdenza professionale Deduzione di coordinamento/importi limite: le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria sono coordinate con la rendita di vecchiaia dell’AVS. Per determinare il salario assicurato nella previdenza professionale, dal salario determi­ nante viene detratta la cosiddetta deduzione di coordinamento. Questa è fissata in cifre assolute nella legge (art. 8 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 198211 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPP]). Attualmente ammonta a 25 725 franchi, ovvero a 7/8 della rendita massima annua di vecchiaia dell’AVS. L’importo di quest’ultima non verrà modificato con la presente modifica di legge, ragion per cui non è opportuno adeguare la deduzione di coordinamento. Lo stesso vale per il limite superiore del salario annuo (art. 8 cpv. 1 LPP), la soglia d’entrata (art. 7 cpv. 1 LPP), il salario coordinato minimo (art. 8 cpv. 2 LPP) e l’importo massimo annuo dei contributi al pilastro 3a (art. 7 cpv. 1 dell’ordinanza del 13 novembre 198512 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute [OPP 3]; RS 831.461.3).

8 Art. 60 cpv. 1 della legge del Principato del Liechtenstein del 18 settembre 1996 concernente la modifica della legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Gesetz des Fürstentum Liechtenstein vom 18. September 1996 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung). 9 RS 831.30 10 RS 831.20 11 RS 831.40 12 RS 831.461.3

Adeguatezza: per evitare che gli istituti di previdenza debbano adeguare i propri piani di previdenza a causa della 13a ren­ dita di vecchiaia, nell’articolo 1 dell’ordinanza del 18 aprile 198413 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i super­ stiti e l’invalidità (OPP 2) andrà precisato che per la valutazione dell’adeguatezza dei piani di previdenza vanno considerate soltanto le rendite mensili di vecchiaia dell’AVS, mentre la 13a rendita di vecchiaia va ignorata. Assicurazione contro gli infortuni Le rendite d’invalidità secondo la legge federale del 20 marzo 198114 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) sono concesse vita natural durante e in caso di contemporanea riscossione di una rendita del primo pilastro sono versate sotto forma di rendita complementare. Quest’ultima corrisponde alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita dell’AI o dell’AVS (art. 20 cpv. 2 LAINF) Il termine generico «rendita AVS» utilizzato nell’articolo 20 capoverso 2 LAINF include anche le rendite di vecchiaia dell’AVS. Dato che sarà accordata sotto forma di supplemento in aggiunta alla rendita di vecchiaia dell’AVS e non inciderà quindi sull’ammontare delle rendite di vecchiaia, la 13a rendita di vecchiaia non sarà presa in considerazione per il calcolo della rendita complementare. Lo stesso vale per il calcolo delle rendite complementari nel caso delle rendite per superstiti dell’assicurazione contro gli infortuni (art. 31 cpv. 4 LAINF). Il versa­ mento della 13a rendita di vecchiaia non inciderà dunque sulle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni. Assicurazione militare La rendita d’invalidità accordata per una durata indeterminata dall’assicurazione militare è pagata come rendita di vec­ chiaia dal momento in cui l’assicurato invalido anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’ar­ ticolo 40 capoverso 1 LAVS, ma al più tardi dal raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. La rendita di vecchiaia dell’assicurazione militare per gli assicurati invalidi è calcolata solo sulla metà del guadagno annuo determinante la rendita, indipendentemente dall’ammontare della rendita di vecchiaia dell’AVS (art. 47 della legge federale del 19 giugno 199215 sull’assicurazione militare [LAM]). Nel caso delle rendite per superstiti dell’assicurazione

militare non è invece previsto alcun coordinamento con le prestazioni dell’AVS. Il versamento della 13a rendita di vecchiaia non inciderà dunque sulle prestazioni dell’assicurazione militare. Assicurazione contro la disoccupazione Secondo la legge del 25 giugno 198216 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), le persone pensionate antici­ patamente possono riceve indennità di disoccupazione. Gli assicurati possono ricevere simultaneamente prestazioni di vecchiaia e indennità di disoccupazione fino al momento in cui raggiungono l’età di riferimento secondo la legislazione AVS (art. 8 cpv. 1 lett. d LADI). Contrariamente all’espressione «rendita di vecchiaia dell’AVS», l’espressione «prestazioni di vecchiaia dell’AVS» non si riferisce soltanto alla rendita di vecchiaia dell’AVS ma include anche la 13a rendita di vec­ chiaia. Le prestazioni di vecchiaia dell’AVS sono dedotte dall’indennità di disoccupazione (art. 18c LADI). Anche la 13a ren­ dita di vecchiaia, che sarà versata a dicembre, sarà quindi dedotta dalle indennità di disoccupazione del mese di dicembre. Secondo la prassi dell’assicurazione contro la disoccupazione, questa deduzione sarà calcolata in proporzione al tasso di occupazione ricercato dagli assicurati. Prestazioni transitorie La riscossione di una rendita di vecchiaia del 1° pilastro preclude la riscossione di prestazioni transitorie secondo la legge federale del 19 giugno 202017 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD), dato che il diritto alle prestazioni transitorie si estingue in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia o al raggiungimento dell’età ordinaria di riferimento. Il versamento della 13a rendita di vecchiaia non inciderà dunque sulle prestazioni transitorie.

3.2 Finanziamento della 13a rendita di vecchiaia

La presentazione delle misure di finanziamento si basa sulle ripercussioni previste per il 2030 (ai prezzi del 2023). In quell’anno le uscite legate alla 13a rendita di vecchiaia dovrebbero raggiungere circa 4,7 miliardi di franchi, un importo di cui la Confederazione in base all’ordinamento vigente assumerebbe il 20,2 per cento, ovvero circa 950 milioni di franchi. Le rimanenti uscite, pari a circa 3,8 miliardi di franchi, sarebbero direttamente a carico dell’AVS o andrebbero coperte con altre fonti di finanziamento (v. tabella 3 nell’allegato). La situazione finanziaria dell’AVS e quella del bilancio federale ri­ chiedono misure immediate per garantire il finanziamento delle uscite supplementari dell’AVS derivanti dalla 13a rendita di vecchiaia e per sgravare la Confederazione (v. n. 1.1.4). Per il finanziamento della quota a carico dell’AVS (fr. 3,8 mia.) si propongono due varianti, che ricorrerebbero alle fonti di finanziamento già disponibili dell’AVS e sarebbero attuabili rapidamente (v. n. 3.2.1). Il contributo della Confederazione, attualmente pari al 20,2 per cento, verrebbe ridotto al 18,7 per cento delle uscite dell’AVS fino all’entrata in vigore della prossima riforma dell’assicurazione (v. n. 1.2.2). Questo significa che la quota delle uscite legate alla 13a rendita di vecchiaia a carico della Confederazione (ca. 950 mio. fr.) non verrebbe coperta da quest’ul­ tima. Anche per il finanziamento di questa quota sono proposte due varianti (v. n. 3.2.2).

3.2.1 Finanziamento della quota a carico dell’AVS

Per finanziare la quota delle uscite a carico dell’AVS (3,8 mia. fr.) si propongono due varianti: Variante 1: aumento dei tassi di contribuzione di 0,8 punti percentuali. Questa misura genererebbe entrate pari a circa 3,8 miliardi di franchi nel 2030 (v. tabella 5 nell’allegato).

13 RS 831.441.1 14 RS 832.20 15 RS 833.1 16 RS 837.0 17 RS 837.2

Variante 2: aumento dei tassi di contribuzione di 0,5 punti percentuali e dell’IVA di 0,4 punti percentuali. L’aumento di 0,5 punti percentuali dei tassi di contribuzione genererebbe entrate per circa 2,4 miliardi di franchi nel 2030 e quello di 0,4 punti percentuali dell’IVA per circa 1,5 miliardi. Le maggiori entrate sarebbero dunque complessivamente pari a circa 3,9 miliardi (v. tabella 7 nell’allegato).

3.2.2 Finanziamento della quota a carico della Confederazione

Per il finanziamento della parte scoperta del finanziamento della 13a rendita di vecchiaia, risultante dalla riduzione del contributo della Confederazione (950 mio. fr.), si propongono le seguenti due varianti: Variante A: nessuna misura. Con questa variante, all’AVS mancherebbero le entrate corrispondenti alla riduzione del con­ tributo della Confederazione e questa lacuna andrebbe coperta attingendo al patrimonio dell’AVS (ca. fr. 950 mio. nel 2030). Ne consegue che il capitale dell’AVS si ridurrebbe di anno in anno. Nel 2030 il livello del Fondo di compensazione AVS sarebbe tuttavia ancora al 98 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione. Variante B: la parte mancante (ovvero la quota a carico della Confederazione) verrebbe coperta con le stesse fonti di finanziamento proposte per la quota a carico dell’AVS.

  • Se per quest’ultima si optasse per la variante 1, che prevede esclusivamente l’aumento dei tassi di contribuzione, anche per la quota a carico della Confederazione si ricorrerebbe a un aumento, di ulteriori 0,2 punti percentuali, dei tassi di contribuzione. Questa misura genererebbe entrate pari a circa 900 milioni di franchi nel 2030 (v. tabelle 5 e 9 nell’allegato).

  • Se per la quota a carico dell’AVS si optasse per la variante 2, che prevede un aumento combinato dei tassi di contribuzione e dell’IVA, anche per la quota a carico della Confederazione si ricorrerebbe a un aumento dei tassi di contribuzione (ulteriori 0,1 punti percentuali) e dell’IVA (ulteriori 0,2 punti percentuali). Nel 2030 questa variante genererebbe entrate pari a circa 480 milioni di franchi per quanto riguarda i tassi di contribuzione e a circa 730 mi­ lioni per quanto riguarda l’IVA, ovvero complessivamente pari a circa 1,2 miliardi di franchi (v. tabelle 7 e 11 nell’allegato).

3.2.3 Panoramica delle varianti

A seconda delle varianti di finanziamento scelte per la quota a carico dell’AVS e per quella a carico della Confederazione risulterebbero varie combinazioni per il finanziamento delle uscite complessive legate alla 13a rendita di vecchiaia. Per quanto riguarda la quota a carico della Confederazione, nella variante B la modalità di finanziamento sarebbe identica a quella scelta per la quota a carico dell’AVS. 1A: combinazione della variante 1 per la quota a carico dell’AVS e della variante A per la quota a carico della Confedera­ zione Per la quota a carico dell’AVS, i tassi di contribuzione verrebbero aumentati di 0,8 punti percentuali. Per la quota a carico della Confederazione non è previsto alcun finanziamento; questa parte delle uscite supplementari sarebbe coperta attin­ gendo al patrimonio dell’AVS. 2A: combinazione della variante 2 per la quota a carico dell’AVS e della variante A per la quota a carico della Confedera­ zione Per la quota a carico dell’AVS, i tassi di contribuzione verrebbero aumentati di 0,5 punti percentuali e l’IVA di 0,4 punti percentuali. Per la quota a carico della Confederazione non è previsto alcun finanziamento; questa parte delle uscite supplementari sarebbe coperta attingendo al patrimonio dell’AVS. 1B: combinazione della variante 1 per la quota a carico dell’AVS e della variante B per la quota a carico della Confedera­ zione Per la quota a carico dell’AVS, i tassi di contribuzione verrebbero aumentati di 0,8 punti percentuali. Per la quota a carico della Confederazione è scelta la stessa modalità di finanziamento; i tassi di contribuzione sarebbero dunque aumentati di ulteriori 0,2 punti percentuali. Complessivamente ne risulterebbe un aumento dei tassi di contribuzione di 1 punto percen­ tuale. Questa misura genererebbe entrate pari a circa 4,8 miliardi di franchi nel 2030 (v. tabella 9 nell’allegato). In questo modo le uscite complessive per la 13a rendita di vecchiaia sarebbero coperte e non sarebbe necessario intaccare il patri­ monio dell’AVS. 2B: combinazione della variante 2 per la quota a carico dell’AVS e della variante B per la quota a carico della Confedera­ zione Per la quota a carico dell’AVS, i tassi di contribuzione verrebbero aumentati di 0,5 punti percentuali e l’IVA di 0,4 punti percentuali. Per la quota a carico della Confederazione è scelta la stessa modalità di finanziamento; i tassi di contribuzione

sarebbero dunque aumentati di ulteriori 0,1 punti percentuali e l’IVA di ulteriori 0,2 punti percentuali. Complessivamente ne risulterebbero un aumento dei tassi di contribuzione di 0,6 punti percentuali e un aumento dell’IVA di 0,6 punti percen­ tuali. L’aumento di 0,6 punti percentuali dei tassi di contribuzione genererebbe entrate per circa 2,9 miliardi di franchi nel 2030 e quello di 0,6 punti percentuali dell’IVA per circa 2,2 miliardi (v. tabella 11 nell’allegato). In questo modo le uscite complessive per la 13a rendita di vecchiaia sarebbero coperte e non sarebbe necessario intaccare il patrimonio dell’AVS.

Panoramica delle varianti

Variante Finanziamento per l’AVS Contributo della Confedera­ Finanziamento supplemen­ Finanziamento comples­ zione in % delle uscite tare per compensare la ri­ sivo AVS e Confederazione dell’AVS duzione del contributo della Confederazione all’AVS

Variante 1A 0,8 punti percentuali di con­ 18,7 fino all’entrata in vi­ - 0,8 punti percentuali di con­ tributi gore della prossima riforma tributi

Variante 2A 0,5 punti percentuali di con­ 18,7 fino all’entrata in vi­ - 0,5 punti percentuali di con­ tributi / gore della prossima riforma tributi /

0,4 punti percentuali di IVA 0,4 punti percentuali di IVA

Variante 1B 0,8 punti percentuali di con­ 18,7 fino all’entrata in vi­ 0,2 punti percentuali sup­ 1 punto percentuale di con­ tributi gore della prossima riforma plementari di contributi tributi

Variante 2B 0,5 punti percentuali di con­ 18,7 fino all’entrata in vi­ 0,1 punti percentuali sup­ 0,6 punti percentuali di tributi / gore della prossima riforma plementari di contributi / contributi /

0,4 punti percentuali di IVA 0,2 punti percentuali sup­ 0,6 punti percentuali di IVA plementari di IVA

3.2.4 Valutazione delle varianti

Per un’illustrazione dettagliata delle ripercussioni si rinvia al capitolo 5. Aumento dei tassi di contribuzione L’attuale tasso di contribuzione ammonta all’8,7 per cento per i salariati e i datori di lavoro, mentre i contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa sono fissati in base al loro statuto, al loro reddito e alla loro sostanza (art. 4 segg. LAVS). L’aumento dei tassi di contribuzione comporterebbe il contemporaneo adeguamento dei contributi minimi per le persone senza attività lucrativa e per i lavoratori indipendenti e del tasso di contribuzione minimo per i lavo­ ratori indipendenti. Anche gli assicurati affiliati all’assicurazione facoltativa avranno diritto alla 13a rendita di vecchiaia e dovranno quindi contribuire in misura proporzionale al suo finanziamento. L’aumento dei tassi di contribuzione interesse­ rebbe dunque tutte le persone tenute a versare i contributi. Dal punto di vista del principio di assicurazione e del sistema di ripartizione su cui si fonda l’AVS, un aumento dei tassi di contribuzione dell’AVS sembra essere l’opzione più pertinente per coprire le spese supplementari legate alla 13a rendita di vecchiaia. Si tratta inoltre di una misura di finanziamento semplice e attuabile rapidamente. Questa variante graverebbe tuttavia soltanto sulle persone in età attiva e sui datori di lavoro, mentre i beneficiari di rendita non parteciperebbero al finanziamento. Di fatto si avrebbe un aumento degli oneri salariali, il che potrebbe avere ripercus­ sioni sull’occupazione e sui salari (v. n. 5.4.2). La stabilità dei tassi di contribuzione e un livello relativamente basso degli oneri sociali sono fattori di grande importanza per la robustezza del mercato del lavoro e l’elevata partecipazione al me­ desimo in Svizzera e quindi per la sostanziale attrattività della piazza economica. Aumento dell’IVA L’aliquota normale dell’IVA è attualmente dell’8,1 per cento, quella ridotta del 2,6 per cento e quella speciale per presta­ zioni del settore alberghiero del 3,8 per cento. Oggi 1,4 punti percentuali dell’aliquota normale sono versati direttamente all’AVS. In caso di aumento dell’IVA, le tre aliquote verrebbero aumentate proporzionalmente. In questo modo le aliquote privilegiate aumenterebbero in misura minore e l’incremento peserebbe meno sul consumo di beni di prima necessità. Il

vantaggio è che il potere d’acquisto delle persone con redditi bassi e medi verrebbe intaccato in misura minore. L’impiego degli introiti dell’IVA in favore dell’AVS ripartirebbe solidalmente l’onere del finanziamento della 13a rendita di vecchiaia su tutta la popolazione, inclusi i beneficiari di rendita in Svizzera. L’iniziativa ha tuttavia lo scopo di contrastare la perdita di potere d’acquisto dei beneficiari di rendita, che però crescerebbe ulteriormente, se l’aumento dell’IVA fosse ripercosso sui consumatori. L’aumento dell’IVA avrebbe inoltre ripercussioni sulle imprese, il che potrebbe incidere anche sull’occupazione e sui salari (v. n. 5.4.1). Patrimonio dell’AVS Il patrimonio dell’AVS, amministrato dal Fondo di compensazione AVS, deve avere un livello sufficiente per garantire il versamento delle rendite e compensare le fluttuazioni del risultato d’esercizio. Secondo l’articolo 107 capoverso 3 LAVS, il Fondo di compensazione non deve, di regola, scendere sotto l’importo delle uscite di un anno. Il livello del patrimonio deve essere sufficiente per garantire una riserva di liquidità, di sicurezza e di fluttuazione che permetta di compensare le ripercussioni di fluttuazioni congiunturali sulle finanze dell’AVS (stagnazione delle entrate e contemporanea crescita delle uscite). Nel suo messaggio del 19 novembre 201418 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, il Consiglio fede­ rale aveva proposto di ridurre la soglia legale del livello del Fondo di compensazione AVS al 70 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione. Tuttavia il progetto in questione è stato respinto nella votazione popolare del settembre del 2017. Le entrate e le uscite dell’AVS non hanno un andamento sincrono e occorre garantire che le prestazioni dell’AVS possano essere versate in ogni momento. Per questo motivo è fondamentale evitare che il patrimonio dell’AVS si riduca eccessi­ vamente. Va inoltre considerato che il prestito di 10 miliardi di franchi dell’AVS all’AI è soltanto un credito e non può quindi essere impiegato per il pagamento delle prestazioni. Il numero 5.1.1 illustra gli effetti delle diverse varianti di finanziamento sul livello del Fondo di compensazione AVS.

18 FF 2015 1

3.3 Compatibilità tra compiti e finanze

Dalle modifiche di legge proposte non risulterebbero nuovi compiti per la Confederazione, eccettuati i lavori di attuazione necessari presso l’Ufficio centrale di compensazione (UCC). Le varianti proposte per il finanziamento della 13a rendita di vecchiaia comporterebbero ripercussioni finanziarie per la Confederazione sia in caso di aumento dei tassi di contribuzione (spese per il personale) che in caso di innalzamento delle aliquote IVA (consumi e investimenti). Queste misure di finan­ ziamento dovrebbero permettere di garantire l’equilibrio finanziario dell’AVS.

3.4 Attuazione

Il versamento della 13a rendita di vecchiaia e la riscossione dei contributi supplementari (differenti a seconda della variante di finanziamento scelta) spetteranno agli organi esecutivi dell’AVS (casse di compensazione AVS e UCC; art. 63 e art. 71 LAVS) L’introduzione della 13a rendita di vecchiaia comporterà costi per i necessari adeguamenti tecnici e amministrativi. Questi costi saranno coperti tramite i contributi per le spese di amministrazione versati dagli affiliati (datori di lavoro, lavo­ ratori indipendenti, persone senza attività lucrativa e persone affiliate facoltativamente). Benché non sia possibile stimare i costi di adeguamento che dovranno essere sostenuti dalle casse di compensazione, questi non dovrebbero essere spro­ porzionati. La 13a rendita di vecchiaia verrebbe versata con la rendita di dicembre e il diritto al versamento degli arretrati si estinguerebbe con il decesso dell’assicurato. Questo permetterebbe di evitare complesse procedure di versamento di prestazioni arretrate. Le rendite di vecchiaia sono calcolate con un software di calcolo comune (ACOR), messo a disposi­ zione dall’UCC e utilizzato da tutte le casse di compensazione. Le casse di compensazione comunicano al registro delle rendite, anch’esso gestito dall’UCC, tutte le prestazioni versate. In seguito all’introduzione della 13a rendita di vecchiaia occorrerà adeguare il software di calcolo e il registro delle rendite. I costi per l’attuazione degli adeguamenti tecnici presso l’UCC sono stimati a circa 1,9 milioni di franchi, quelli per la gestione corrente dei sistemi informatici a circa 900 000 franchi all’anno. Le relative spese saranno a carico dell’AVS.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Avamprogetto concernente l’attuazione della 13a rendita di vecchiaia

4.1.1 Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Cpv. 1: il diritto alla rendita di vecchiaia dell’AVS nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento e si estingue con la morte dell’avente diritto (art. 21 cpv. 2 LAVS). Una persona che non riceve (più) la rendita di vecchiaia non avrà pertanto più diritto nemmeno alla 13a rendita di vecchiaia. I beneficiari di una rendita di vecchiaia che decederanno tra gennaio e novembre non avranno diritto alla rendita di vecchiaia a dicembre e quindi nemmeno alla 13a rendita di vecchiaia. Le persone a cui la rendita di vecchiaia non è versata mensilmente, per motivi amministrativi o perché così previsto da una convenzione internazionale, avranno comunque diritto alla 13a rendita di vecchiaia, se saranno in vita all’inizio di dicembre. In tali casi le persone in questione avranno diritto alla rendita nel mese di dicembre, ma la modalità di versamento sarà diversa. In caso di riscossione anticipata della totalità o di una parte della rendita, la 13a rendita di vecchiaia sarà versata propor­ zionalmente all’importo delle rendite anticipate riscosse nell’anno civile in questione. In caso di rinvio della rendita, la 13a rendita di vecchiaia sarà versata soltanto dal momento in cui l’assicurato riscuoterà almeno una parte della rendita. In tal caso, l’importo della 13a rendita di vecchiaia corrisponderà a un dodicesimo delle rendite di vecchiaia non rinviate e riscosse nell’anno civile in questione. Il diritto alla 13a rendita di vecchiaia spetterà esclusivamente ai beneficiari di una rendita di vecchiaia dell’AVS. La 13a ren­ dita di vecchiaia non sarà quindi versata ai beneficiari di una rendita per superstiti, di una rendita per figli o di una rendita completiva. Cpv. 2: essendo versata quale supplemento alla rendita di vecchiaia annua, la 13a rendita di vecchiaia non concernerà le disposizioni che si basano sulla rendita mensile o annua, tra cui quelle relative alla limitazione delle rendite, agli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali o l’importo massimo della rendita di vecchiaia, il quale non terrà conto della 13a rendita di vecchiaia (né per le persone sole né per le coppie sposate). Per quanto concerne il supplemento di vedo­ vanza, essendo una componente della rendita di vecchiaia, esso verrà considerato nel calcolo della 13a rendita. Per contro,

il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione introdotto con la riforma AVS 21 non è una compo­ nente della rendita di vecchiaia e dunque non inciderà sull’importo della 13a rendita. Inoltre, esso sarà versato indipenden­ temente dalla 13a rendita. La 13a rendita di vecchiaia ammonterà a un dodicesimo delle rendite mensili riscosse da gennaio a dicembre. Tutti i cam­ biamenti eventualmente sorti nel corso di un anno civile (p. es. ripartizione dei redditi) verranno quindi considerati nel calcolo della 13a rendita di vecchiaia. Cpv. 3: la 13a rendita di vecchiaia sarà versata nel mese di dicembre. Conformemente all’articolo 44 capoverso 2 LAVS, le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa sono versate una volta all’anno. Il versa­ mento dell’importo cumulato di queste rendite, che sono molto basse, può avvenire in qualsiasi momento dell’anno. Per questo motivo, è necessario prevedere un’eccezione al pagamento della rendita a dicembre. Nei casi in cui la rendita è versata una sola volta all’anno, la 13a rendita di vecchiaia sarà dunque versata allo stesso momento della rendita di vec­ chiaia.

La nuova norma costituzionale si prefigge di migliorare la situazione finanziaria dei beneficiari di rendite di vecchiaia, in particolare di quelle più basse, e di consentire una migliore copertura del fabbisogno vitale (art. 112 cpv. 2 lett. b Cost.). Per contro, non ha lo scopo di migliorare la situazione finanziaria degli eredi. Poiché l’articolo 24 capoverso 1 della legge

federale del 6 ottobre 200619 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) stabilisce che il diritto alle prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale la prestazione è dovuta, occorre prevedere una deroga esplicita a questa disposizione.

4.1.2 Modifica di altri atti normativi

Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)

Art. 37 cpv. 1 Conformemente all’iniziativa, la 13a rendita di vecchiaia sarà concessa soltanto sulle rendite di vecchiaia, ma non su quelle d’invalidità. Poiché il tenore della vigente versione tedesca non è palese, contrariamente a quello delle versioni francese e italiana, lo si adegua alle altre versioni linguistiche. La modifica di questa disposizione non comporta alcuna modifica materiale: la rendita di vecchiaia dell’AVS cui si rimanda è intesa in senso stretto, ovvero senza la 13a rendita di vecchiaia, che costituisce un supplemento separato dalla rendita.

Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)

Art. 11 cpv. 3 lett. i In linea di principio, le prestazioni complementari corrispondono alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi compu­ tabili. La 13a rendita di vecchiaia sarà esplicitamente esclusa dai redditi computabili, come previsto dalla disposizione costituzionale.

4.2 Avamprogetto concernente il finanziamento della 13a rendita di vecchiaia

4.2.1 Decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto

Due delle varianti proposte per il finanziamento della 13a rendita di vecchiaia prevedono un aumento dell’IVA. Per questo motivo l’articolo 130 Cost. va completato con due nuovi capoversi, il 3quinquies e il 3sexies. Poiché l’aumento dell’IVA necessita di una modifica costituzionale, l’integrazione summenzionata sottostà a referendum obbligatorio e richiede inoltre l’accet­ tazione della maggioranza del Popolo e dei Cantoni. Cpv. 3quinquies: questo capoverso rappresenta la base costituzionale per aumentare l’IVA di 0,4 (variante 2A) o 0,6 (va­ riante 2B) punti percentuali per garantire il finanziamento della 13a rendita di vecchiaia e l’equilibrio finanziario dell’AVS. La competenza per l’aumento delle aliquote IVA viene delegata al Consiglio federale. Cpv. 3sexies: questo capoverso chiarisce che le entrate derivanti dagli aumenti delle aliquote IVA di cui al capoverso 3quinquies saranno destinati integralmente al finanziamento della 13a rendita di vecchiaia.

4.2.2 Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Tutte le varianti proposte per il finanziamento della 13a rendita di vecchiaia prevedono un aumento dei contributi. Di seguito sono indicati i nuovi tassi di contribuzione e gli importi minimi per ciascuna variante (v. n. 3.2.3).

Art. 2 cpv. 4 e 5, secondo periodo Il tasso di contribuzione degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa verrà aumentato, nell’assicurazione facoltativa, dall’attuale 8,7 al 9,5 (1A), 9,2 (2A), 9,7 (1B) o 9,3 (2B) per cento del reddito determinante. Il contributo minimo passerà dagli attuali 844 franchi a 960 (1A), 930 (2A), 980 (1B) o 940 (2B) franchi all’anno.

Art. 5 cpv. 1 Il tasso di contribuzione prelevato dal reddito di un’attività lucrativa dipendente verrà aumentato per i salariati al 4,75 (1A),

Art. 6 cpv. 1 e 2, secondo periodo Il tasso di contribuzione dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi verrà aumentato dall’attuale 8,7 al 9,5 (1A), 9,2 (2A), 9,7 (1B) o 9,3 (2B) per cento del salario determinante. Se il datore di lavoro che non è giuridicamente tenuto a pagare i contributi acconsente alla riscossione dei medesimi, il tasso di contribuzione viene applicato in modo paritetico, ovvero a carico per metà del datore di lavoro e per metà del salariato il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi. In tal caso il tasso sarà pari al 4,75 (1A), 4,6 (2A), 4,85

19 RS 830.1

Art. 8 cpv. 1 e 2, primo periodo Il tasso di contribuzione prelevato dal reddito di un’attività lucrativa indipendente verrà aumentato dall’attuale 8,1 all’8,8 (1A), all’8,5 (2A), al 9,0 (1B) o all’8,6 (2B) per cento. I valori limite inferiore e superiore della tavola scalare decrescente dei contributi non verranno modificati. Il contributo minimo dei lavoratori indipendenti passerà dagli attuali 422 franchi a

Art. 10 cpv. 1, secondo e terzo periodo Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa verrà aumentato dagli attuali 422 franchi a 480 (1A), 465 (2A), 490 (1B) o 470 (2B) franchi all’anno. Il calcolo del contributo massimo non subirà modifiche, cosicché anche in futuro questo corrisponderà a 50 volte il contributo minimo.

Art. 13 Questa disposizione, parallela all’articolo 5 capoverso 1 AP-LAVS, stabilisce il tasso di contribuzione sul reddito di un’atti­ vità lucrativa dipendente a carico del datore di lavoro. Anche per quest’ultimo il tasso di contribuzione passerà al 4,75 (1A),

Art. 103 Il contributo della Confederazione verrà ridotto dall’attuale 20,2 per cento al 18,7 per cento delle uscite annue dell’AVS, affinché i deficit strutturali della Confederazione non aumentino in seguito all’introduzione della 13a rendita di vecchiaia. Una soluzione successiva sarà introdotta con la prossima riforma dell’AVS.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni finanziarie sulle assicurazioni sociali

5.1.1 Ripercussioni sull’AVS

Le tabelle e i grafici seguenti riepilogano le ripercussioni finanziarie del progetto sull’AVS secondo le varianti di finanzia­ mento descritte al numero 3.2.3. L’anno di riferimento è il 2030, ai prezzi del 2023. Gli importi nelle tabelle sono arrotondati al milione di franchi più vicino. In allegato sono riportate le proiezioni delle ripercussioni finanziarie delle misure previste nelle diverse varianti (v. tabelle 5, 7, 9 e 11 in allegato) come pure i corrispondenti bilanci dell’AVS (v. tabelle 4, 6, 8 e 10 in allegato). La quota del contributo della Confederazione verrebbe ridotta fino all’entrata in vigore della prossima riforma dell’AVS (v. n. 3.2). Dato che il contenuto e la data di entrata in vigore della riforma in questione non sono ancora noti, per i calcoli per il periodo successivo al 2030 si parte per il momento dal presupposto che nel 2031 il contributo della Confe­ derazione risalirà al livello attuale. Nella tabella 12 in allegato è proposta una panoramica sinottica delle ripercussioni finanziarie delle varianti.

Variante 1A: aumento dei tassi di contribuzione di 0,8 punti percentuali, senza finanziamento supplementare per com­ pensare la riduzione del contributo federale dal 20,2 % al 18,7 % delle uscite annue dell’AVS

Tabella 5-1 Variazione del conto dell’AVS nel 2030 In milioni di franchi, ai prezzi del 2023

Misure Variazione Variazione delle uscite delle entrate

13a rendita di vecchiaia 4714 Aumento del contributo della Confederazione dovuto alla variazione delle uscite 952 Riduzione del contributo della Confederazione al 18,7 % delle uscite -959 Finanziamento tramite un aumento dei contributi di 0,8 punti percentuali 3833

Totale delle uscite e delle entrate 4714 3826

Dopo il 2030, a causa dell’evoluzione demografica, occorreranno misure supplementari per stabilizzare le finanze dell’AVS, tanto più che questa variante del progetto non prevede alcun finanziamento supplementare per compensare la riduzione temporanea del contributo della Confederazione, il che genererà un onere supplementare in particolare negli anni succes­ sivi al 2030. Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di sottoporgli entro la fine del 2026 una proposta di riforma tesa a stabilizzare le finanze dell’AVS negli anni 2030–2040.

Variante 2A: aumento dei tassi di contribuzione di 0,5 punti percentuali e dell’IVA di 0,4 punti percentuali, senza finanzia­ mento supplementare per compensare la riduzione del contributo federale dal 20,2 % al 18,7 % delle uscite annue dell’AVS

Tabella 5-2 Variazione del conto dell’AVS nel 2030 In milioni di franchi, ai prezzi del 2023

Misure Variazione Variazione delle uscite delle entrate

13a rendita di vecchiaia 4714 Aumento del contributo della Confederazione dovuto alla variazione delle uscite 952 Riduzione del contributo della Confederazione al 18,7 % delle uscite -959 Finanziamento tramite un aumento dei contributi di 0,5 punti percentuali 2396 e un aumento proporzionale dell’IVA di 0,4 punti percentuali 1457

Totale delle uscite e delle entrate 4714 3846

Dopo il 2030, a causa dell’evoluzione demografica, occorreranno misure supplementari per stabilizzare le finanze dell’AVS, tanto più che questa variante del progetto non prevede alcun finanziamento supplementare per compensare la riduzione temporanea del contributo della Confederazione, il che genererà un onere supplementare in particolare negli anni succes­ sivi al 2030. Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di sottoporgli entro la fine del 2026 una proposta di riforma tesa a stabilizzare le finanze dell’AVS negli anni 2030–2040.

Variante 1B: aumento dei tassi di contribuzione di 1 punto percentuale (0,8 per il finanziamento dell’AVS + 0,2 per il fi­ nanziamento supplementare per compensare la riduzione del contributo federale dal 20,2 % al 18,7 % delle uscite annue dell’AVS)

Tabella 5-3 Variazione del conto dell’AVS nel 2030 In milioni di franchi, ai prezzi del 2023

Misure Variazione Variazione delle uscite delle entrate

13a rendita di vecchiaia 4714 Aumento del contributo della Confederazione dovuto alla variazione delle uscite 952 Riduzione del contributo della Confederazione al 18,7 % delle uscite -959 Finanziamento tramite un aumento dei contributi di 1,0 punti percentuali 4791

Totale delle uscite e delle entrate 4714 4784

Dopo il 2030, a causa dell’evoluzione demografica, occorreranno misure supplementari per stabilizzare le finanze dell’AVS, sebbene questa variante del progetto preveda un finanziamento supplementare di durata indeterminata per compensare la riduzione temporanea del contributo della Confederazione, il che genererà uno sgravio in particolare negli anni succes­ sivi al 2030. Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di sottoporgli entro la fine del 2026 una proposta di riforma tesa a stabilizzare le finanze negli anni 2030–2040.

Variante 2B: aumento dei tassi di contribuzione di 0,6 punti percentuali (0,5 per il finanziamento dell’AVS + 0,1 per il fi­ nanziamento supplementare per compensare la riduzione del contributo federale dal 20,2 % al 18,7 % delle uscite dell’AVS) e aumento dell’IVA di 0,6 punti percentuali (0,4 per il finanziamento dell’AVS + 0,2 per il finanziamento supple­ mentare per compensare la riduzione del contributo federale dal 20,2 % al 18,7 % delle uscite annue dell’AVS)

Tabella 5-4 Variazione del conto dell’AVS nel 2030 In milioni di franchi, ai prezzi del 2023

Misure Variazione Variazione delle uscite delle entrate

13a rendita di vecchiaia 4714 Aumento del contributo della Confederazione dovuto alla variazione delle uscite 952 Riduzione del contributo della Confederazione al 18,7 % delle uscite -959 Finanziamento tramite un aumento dei contributi di 0,6 punti percentuali 2875 e un aumento proporzionale dell’IVA di 0,6 punti percentuali 2186

Totale delle uscite e delle entrate 4714 5054

Dopo il 2030, a causa dell’evoluzione demografica, occorreranno misure supplementari per stabilizzare le finanze dell’AVS, sebbene questa variante del progetto preveda un finanziamento supplementare di durata indeterminata per compensare la riduzione temporanea del contributo della Confederazione, il che genererà uno sgravio in particolare negli anni succes­ sivi al 2030. Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di sottoporgli entro la fine del 2026 una proposta di riforma tesa a stabilizzare le finanze negli anni 2030–2040.

Panoramica sinottica delle varianti In milioni di franchi, ai prezzi del 2023 Variante Finanziamento Risultato di Livello del Risultato Livello del Livello del ripartizione fondo di ripar­ fondo fondo al

2026 tizione 2030 100 %

2026 2030 garantito fino

al

AVS senza - 2494 113 % -43 112 % 2032 13a rendita di vecchiaia

Con - -788 99 % -3755 75 % 2025 13a rendita di vecchiaia, senza mi­ sure

Variante 1A 0,8 punti percentuali di 1990 104 % -881 98 % 2029 contributi Variante 2A 0,5 punti percentuali di 1701 103 % -862 98 % 2029 contributi 0,4 punti percentuali di IVA Variante 1B 1 punto percentuale di 2898 105 % 77 106 % 2032 contributi (0,8 per l’AVS + 0,2 per la quota federale)

Variante 2B 0,6 punti percentuali di 2691 105 % 346 107 % 2032 contributi (0,5 per l’AVS + 0,1 per la quota federale) 0,6 punti percentuali di IVA (0,4 per l’AVS + 0,2 per la quota federale)

Per effetto degli arrotondamenti dei tassi di contribuzione e delle aliquote IVA a 0,1 punti percentuali, le varianti di finan­ ziamento coprono il fabbisogno derivante dal progetto in misura diversa. Nel 2030 con la variante 2B, che prevede un finanziamento misto delle spese per la 13a rendita di vecchiaia e della compensazione per la riduzione del contributo della

Confederazione al 18,7 per cento delle uscite dell’AVS, si raggiungerebbe il livello più elevato in assoluto del Fondo di compensazione AVS e con la variante 1A quello più basso. Con le varianti 1B e 2B il livello del Fondo di compensazione AVS, fissato per legge al 100 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione, resterebbe garantito al 100 per cento fino al 2032 (presumendo che la prossima riforma dell’AVS entrerà in vigore nel 2031 e che il contributo della Confedera­ zione risalirà al livello attuale), mentre con le varianti 1A e 2A soltanto fino al 2029.

5.1.2 Ripercussioni sulle altre assicurazioni sociali

L’aumento dei tassi di contribuzione avrà ripercussioni sull’AI, sull’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG), sull’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e sull’assicurazione militare (AM), poiché sulle indennità giornaliere e sulle indennità versate da queste assicurazioni sociali vengono pagati i contributi AVS e le assicurazioni sociali assumono la quota del datore di lavoro (art. 25 LAI, art. 19a della legge del 25 settembre 195220 sulle indennità di perdita di guadagno Di conseguenza, nell’AI le uscite aumenterebbero, a seconda della variante scelta per il finanziamento della 13a rendita di vecchiaia, di 2,8 (1A) / 1,75 (2A) / 3,5 (1B) / 2,1 (2B) milioni di franchi all’anno. Nell’ordinamento delle IPG le uscite aumenterebbero, a seconda della variante scelta per il finanziamento della 13a rendita di vecchiaia, di 7,4 (1A) / 4,6 (2A) / 9,2 (1B) / 5,5 (2B) milioni di franchi all’anno. Nell’AD le uscite aumenterebbero, a seconda della variante scelta per il finanziamento della 13a rendita di vecchiaia, di 13 (1A) / 8,2 (2A) / 16,3 (1B) / 9,8 (2B) milioni di franchi all’anno. Per quanto riguarda l’AM, le ripercussioni del progetto saranno marginali. Con tutte le quattro le varianti, le uscite dell’AM registrerebbero un aumento inferiore a 0,1 milioni di franchi all’anno dovuto all’aumento dei tassi di contribuzione. Il progetto non avrà ripercussioni sulle prestazioni complementari (PC), dato che la 13a rendita di vecchiaia sarebbe esclusa dai redditi computabili.

5.2 Ripercussioni per la Confederazione

Attualmente la Confederazione partecipa alle uscite complessive dell’AVS nella misura del 20,2 per cento. Con l’introdu­ zione della 13a rendita di vecchiaia le uscite dell’AVS aumenteranno, il che farebbe crescere di conseguenza anche la quota a carico della Confederazione. Tuttavia, affinché le finanze federali non risultino ulteriormente gravate dalla 13a ren­ dita di vecchiaia, il progetto prevede una riduzione della partecipazione della Confederazione alle uscite complessive dell’AVS, che scenderà al 18,7 per cento. La Confederazione sarà interessata dall’aumento dell’IVA e dei tassi di contribuzione. IVA Un aumento delle aliquote IVA a favore dell’AVS determinerebbe un incremento delle entrate e delle uscite senza incidenza sul bilancio federale. Per i suoi consumi e i suoi investimenti, però, la Confederazione sarebbe interessata dall’aumento delle aliquote d’imposta esattamente come le economie domestiche. Nel caso delle prestazioni esenti dall’IVA e delle attività sovrane, la Confederazione non può dedurre l’IVA che grava sulle prestazioni precedenti a titolo di imposta precedente, cosicché risulta gravata da una tassa occulta. L’entità della tassa occulta può tuttavia essere stimata soltanto approssimativamente. Con l’innalzamento delle aliquote IVA essa crescerebbe lievemente. In base alle stime dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), un aumento proporzionale di 0,4 (2A) / 0,6 (2B) punti percentuali delle aliquote IVA genererebbe uscite supplementari per la Confederazione, per l’acquisto di beni e servizi, nell’ordine di 40 (2A) / 60 (2B) milioni di franchi (stato: 2021). La Confederazione in quanto datore di lavoro sarebbe interessata da un probabile aumento a medio termine degli oneri salariali. L’innalzamento dell’aliquota IVA di 0,4 (2A) / 0,6 (2B) punti percentuali farebbe salire l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) di circa lo 0,21 (2A) / 0,28 (2B) per cento, il che potrebbe ripercuotersi sulla crescita salariale nell’ambito della politica salariale della Confederazione. Se i salari fossero integralmente adeguati al rincaro, a fronte di uscite per il personale pari a 8619 milioni di franchi (conto consolidato del 2021) si registrerebbe un incremento delle spese pari a circa 18 (2A) / 24 (2B) milioni di franchi. È tuttavia possibile che l’aumento dell’IVA non venga ripercosso integramente sui clienti

e che quindi l’IPC cresca in misura minore (v. n. 5.4.1). Il rincaro è peraltro soltanto uno di più fattori che influiscono sull’evoluzione dei salari della Confederazione. Poiché le rendite AVS vengono adeguate all’evoluzione dei prezzi e dei salari, un aumento dell’IVA comporterebbe presu­ mibilmente anche un aumento delle uscite dell’AVS. La Confederazione vi parteciperebbe con il suo contributo a favore dell’AVS. L’effetto frenante dell’aumento dell’IVA sulla crescita economica inciderebbe inoltre probabilmente sulle entrate della Con­ federazione. Secondo diverse stime, le entrate fiscali dovrebbero subire una flessione più o meno identica a quella della crescita economica22. Imposte sul reddito (imposta federale diretta) La 13a rendita di vecchiaia sarà imponibile come reddito dei beneficiari, il che genererà entrate supplementari derivanti dalle imposte sul reddito. Nel contempo, i contributi AVS supplementari saranno deducibili, il che comporterà minori entrate derivanti dalle imposte sul reddito. Questi due effetti interesseranno sia la Confederazione che i Cantoni. Le stime dell’AFC circa le ripercussioni finanziarie sulle imposte sul reddito si basano sulla statistica dell’imposta federale diretta. I dati impiegati riguardano tutte le persone soggette al pagamento dell’imposta federale diretta. Essi comprendono in particolare informazioni circa lo stato civile, la situazione occupazionale (con reddito da attività lucrativa o in forma di

20 RS 834.1 21 RS 837.0 22 F. Bodmer, Eine Analyse der Einnahmenschwankungen, Working Paper 7/2003, Berna, 2003.

rendita), il reddito imponibile, il numero di deduzioni per i figli nonché le deduzioni assicurative, per le persone sposate, per le coppie di coniugi che conseguono due redditi e per il pilastro 3a. Non vi sono invece informazioni sulla quota del reddito da attività lucrativa o in forma di rendita rispetto al reddito complessivo dei singoli contribuenti. Le informazioni in questione sono pertanto insufficienti per stimare con precisione le ripercussioni fiscali delle diverse varianti di riforma, ragion per cui le stime si basano anche su altre ipotesi. I risultati si fondano sulla statistica dell’imposta federale diretta del 2020 e su una proiezione delle ripercussioni per il 2026. Il concetto di reddito utilizzato per l’attribuzione della rendita supplementare e della riduzione di reddito dovuta all’aumento dei contributi AVS è il reddito netto modificato, ovvero il reddito imponibile più le deduzioni per i figli e le deduzioni assicurative, per le persone sposate, per le coppie di coniugi che conseguono due redditi e per il pilastro 3a. Maggiori entrate derivanti dalle imposte sul reddito generate dalla 13a rendita di vecchiaia La stima si basa sulla somma complessiva delle 13e rendite di vecchiaia da versare, che ammonterà, previa deduzione della quota versata all’estero (570 mio. fr.), a circa 3,6 miliardi di franchi. Questa cifra è identica in tutte le varianti esami­ nate. Circa la metà di questo importo sarà versato a coppie sposate e l’altra metà a persone non sposate. La stima è effettuata in due tappe. Prima tappa: la prima tappa della stima consiste nel ripartire l’importo di circa 3,6 miliardi di franchi tra tutti i beneficiari di rendite che figurano nella statistica dell’imposta federale diretta. La somma delle 13e rendite viene ripartita nel modo se­ guente: a ogni beneficiario di rendita viene attribuito un reddito supplementare che corrisponde almeno alla rendita minima e al massimo alla rendita massima. Per le persone non sposate la rendita minima è di 1225 franchi e la rendita massima di 2450 franchi, mentre per le coppie sposate rispettivamente di 2450 e 3675 franchi. Alle persone con i redditi più alti viene attribuita la rendita massima e a quelle con i redditi più bassi la rendita minima. Alle persone nella fascia intermedia

viene attribuita una rendita compresa tra la rendita minima e quella massima in base a un parametro di aumento fissato con un procedimento iterativo, in modo che la somma delle rendite attribuite corrisponda all’importo di 3,6 miliardi di franchi. Il risultato di questa prima tappa è un aumento stimato del reddito imponibile di ogni beneficiario di rendita. Seconda tappa: la seconda tappa consiste nel valutare l’onere fiscale per l’imposta federale diretta e le imposte sul reddito cantonali prima e dopo l’aumento di reddito generato dalla 13a rendita di vecchiaia. Dalla differenza risultano le maggiori entrate fiscali stimate in base alla somma delle 13e rendite da versare. Minori entrate derivanti dalle imposte sul reddito in seguito all’aumento dei contributi AVS La stima si basa sulla somma complessiva attesa dei contributi AVS supplementari riscossi. Questa somma complessiva sarebbe ripartita a metà tra la quota dei datori di lavoro e quella dei lavoratori. L’entità della riduzione dei redditi delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipenderebbe dalla misura in cui i salariati assumerebbero non soltanto i propri contributi ma anche quelli dei datori di lavoro sotto forma di perdite salariali (incidenza fiscale). Sulla base di un metastudio, la stima ipotizza che a medio termine i salariati si farebbero carico, oltre che dei propri contributi, anche del 70 per cento dei contributi dei datori di lavoro23. Di conseguenza, il reddito delle persone esercitanti un’attività lucrativa si ridurrebbe complessivamente dell’85 per cento della somma attesa dei contributi AVS supplementari. Per coprire il 15 per cento residuo dei contributi paritetici supplementari (o il 30 per cento dei contributi dei datori di lavoro), vi sarebbero sostanzialmente due possibilità. La prima è di ridurre gli utili aziendali, il che genererebbe minori entrate per le imposte sull’utile. La seconda è di ripercuotere questa parte dei contributi supplementari sui prezzi al consumo. Se nonostante l’aumento dei prezzi il volume dei consumi non si riducesse o lo facesse soltanto marginalmente, gli introiti dell’IVA crescerebbero. Le stime illustrate nel presente capitolo si limitano alle ripercussioni sulle imposte sul reddito e tralasciano il rimanente 30 per cento rappresentato dai contributi dei datori di lavoro.

La riduzione di reddito derivante dall’aumento dei contributi paritetici per le persone tenute al pagamento dell’imposta sul reddito viene ripartita in base a una determinata percentuale, che corrisponde alla riduzione del reddito delle persone esercitanti un’attività lucrativa nella statistica dell’imposta federale diretta. Questa percentuale è fissata in modo che la riduzione di reddito corrisponda complessivamente alla somma attesa dei contributi AVS supplementari. Essa dipende dalla variante scelta. Le ripercussioni finanziarie stimate, risultanti dalle riduzioni di reddito previste, sono analoghe a quelle previste per la 13a rendita di vecchiaia, ma di segno opposto. Il 78,8 per cento delle minori entrate sul fronte dell’imposta federale diretta è a carico della Confederazione, il rimanente 21,2 per cento (quota cantonale) a carico dei Cantoni (v. n. 5.3). La tabella seguente illustra le ripercussioni finanziarie stimate per quanto concerne l’imposta federale diretta con le diverse varianti (importi in mio. fr.). Le stime non tengono conto di eventuali modifiche di comportamento, quali ad esempio una diminuzione dell’occupazione in seguito all’aumento dei contributi paritetici all’AVS.

23 Melguizo e González-Páramo, «Who bears labour taxes and social contributions? A meta-analysis approach», in SERIEs, 2012; citato in Schütz e Brülhart, «STAF: Ein Kuhhandel, der einigermassen aufgeht», in Batz.ch. Il foro di politica economica svizzera, 2021. Nel quadro di uno stu­ dio del Fondo nazionale svizzero di alcuni anni fa, l’entità della ripercussione dei contributi dei datori di lavoro sui lavoratori in Svizzera è stata stimata al 60 per cento per il 1998. Cfr. Kilian Künzi, Markus Schärrer, Wer zahlt für die Soziale Sicherheit und wer profitiert davon? Eine Ana­ lyse der Sozialtransfers in der Schweiz, Zurigo/Coira 2004.

Tabella 5-5 Maggiori e minori entrate stimate per l’imposta federale diretta con la 13a rendita di vecchiaia e le riduzioni di reddito derivanti dall’aumento dei contributi AVS (in mio. fr.).

0,8 punti per­ 1,0 punti per­ 0,5 punti per­ 0,6 punti centuali del sa­ centuali del sa­ centuali del sa­ percentuali lario lario lario del salario Maggiori en­ Imposta federale diretta 137 137 137 137 trate derivanti dalle imposte sul reddito ge­ nerate dalla 13a rendita di vecchiaia (in mio. fr.) Minori entrate Imposta federale diretta -243 -301 -155 -184 dovute all’au­ mento dei con­ tributi AVS (in mio. fr.) Saldo Imposta federale diretta -106 -164 -18 -47 Quota della Confedera­ -83 -129 -14 -37 zione all’imposta fede­ rale diretta (78,8 %) In tutte e quattro le varianti proposte le minori entrate stimate riconducibili alle perdite di reddito generate dall’aumento dei contributi paritetici sono più elevate delle maggiori entrate stimate riconducibili all’imposizione della 13a rendita di vec­ chiaia. In base alle stime, dunque, il saldo dell’imposta federale diretta risulta negativo per la Confederazione. Più i tassi di contribuzione di una variante sono elevati, più le ripercussioni finanziarie stimate per l’imposta federale diretta sono negative. Tassi di contribuzione Un aumento dei tassi di contribuzione genererebbe maggiori uscite per la Confederazione quale datore di lavoro. I contri­ buti paritetici sono assunti per metà dai datori di lavoro e per metà dai salariati. Sul fronte delle uscite per il personale (ca. 5,2 mia. fr. nel 2026), un aumento dei tassi di contribuzione genererebbe uscite supplementari per la Confederazione, che aumenterebbero negli anni successivi di pari passo con la crescita della massa salariale. Nella tabella seguente sono indicate, nella seconda colonna, le maggiori uscite a carico della Confederazione, nel caso in cui essa assumesse la totalità dei contributi del datore di lavoro supplementari. Nella terza colonna figurano le maggiori uscite per la Confedera­ zione in base all’ipotesi formulata per la stima delle ripercussioni finanziarie per le imposte sul reddito, secondo cui a medio termine il 70 per cento dei contributi supplementari dei datori di lavoro verrebbe ripercosso sui lavoratori. Tabella 5-6

Aumento dei tassi di contribuzione Maggiori uscite per la Maggiori uscite per la Confederazione senza Confederazione con ri­ ripercussione dei con­ percussione del 70 % tributi del datore di la­ dei contributi del da­ voro sui lavoratori tore di lavoro sui lavo­ ratori + 1,0 punti percentuali (quota dell’Amministrazione federale quale 26 mio. fr. 8 mio. fr. datore di lavoro: 0,5 p.p.) + 0,8 punti percentuali (quota dell’Amministrazione federale quale 21 mio. fr. 6 mio. fr. datore di lavoro: 0,4 p.p.) + 0,6 punti percentuali (quota dell’Amministrazione federale quale 16 mio. fr. 5 mio. fr. datore di lavoro: 0,3 p.p.) + 0,5 punti percentuali (quota dell’Amministrazione federale quale 13 mio. fr. 4 mio. fr. datore di lavoro: 0,25 p.p.)

5.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna I Cantoni non partecipano al finanziamento dell’AVS e sarebbero quindi interessati solo indirettamente dall’introduzione della 13a rendita di vecchiaia, ad esempio per i maggiori oneri legati all’aumento dell’IVA o dei tassi di contribuzione. Le ripercussioni per i Cantoni e i Comuni nella loro veste di consumatori, investitori e datori di lavoro corrisponderebbero

sostanzialmente alle ripercussioni previste per la Confederazione (v. n. 5.2). Si rimanda pertanto alle spiegazioni esposte in precedenza. IVA Le ripercussioni finanziarie effettive per i Cantoni e i Comuni sarebbero maggiori di quelle per la Confederazione in parti­ colare nel settore fiscale. In base alle stime dell’AFC, un aumento proporzionale di 0,4 (2A) / 0,6 (2B) punti percentuali delle aliquote IVA genererebbe uscite supplementari per i Cantoni, per l’acquisto di beni e servizi, nell’ordine di 45 (2A) / 70 (2B) milioni di franchi (stato: 2021). Per i Comuni le uscite supplementari dovrebbero aggirarsi attorno ai 55 (2A) / 80 (2B) milioni di franchi (stato: 2021). Per quanto concerne le ripercussioni finanziarie dell’aumento dei contributi sociali, queste dipenderebbero dalla partecipazione effettiva. Nel 2021 le uscite per il personale dei Cantoni sono ammontate a 31 040 milioni di franchi24. Se l’innalzamento dell’IVA di 0,4 (2A) / 0,6 (2B) punti percentuali venisse ripercosso interamente sui clienti e i salari venissero adeguati al conseguente rincaro (IPC) dello 0,21 (2A) / 0,28 (2B) per cento, ne risulterebbero uscite per il personale supplementari per circa 65 (2A) / 87 (2B) milioni di franchi. Anche i Comuni registrerebbero presumibilmente uscite per il personale nettamente più elevate. Nel 2021 le uscite per il personale dei Comuni sono ammontate a 15 925 milioni di franchi25. Un aumento corrispondente al rincaro genererebbe quindi uscite per il personale supplementari pari a circa 33 (2A) / 45 (2B) milioni di franchi. È tuttavia possibile che l’aumento dell’IVA non venga ripercosso interamente sui clienti e che l’IPC e le uscite per il personale cre­ scano dunque in misura minore. L’effetto frenante dell’aumento dell’IVA sulla crescita economica dovrebbe incidere sulle altre entrate fiscali dei Cantoni e dei Comuni all’incirca nella stessa proporzione stimata per la Confederazione. Tassi di contribuzione Anche i Cantoni e i Comuni sarebbero interessati, in qualità di datori di lavoro, dall’aumento dei tassi di contribuzione e registrerebbero quindi maggiori uscite per il personale. Imposte sul reddito cantonali Le stime delle maggiori entrate generate dall’introduzione della 13a rendita di vecchiaia e delle minori entrate in seguito

all’aumento dei contributi AVS sono analoghe a quelle relative alle ripercussioni per l’imposta federale diretta (v. n. 5.2). Le stime delle ripercussioni finanziarie per quanto concerne le imposte sul reddito cantonali sono però più incerte di quelle relative all’imposta federale diretta. Il motivo sta nel fatto che il reddito imponibile indicato nella statistica dell’imposta federale diretta si riferisce all’imposta federale diretta. Le stime si basano sull’ipotesi che il reddito imponibile per l’imposta sul reddito cantonale corrisponda a quello per l’imposta federale diretta. Dato che il reddito imponibile a livello cantonale è tendenzialmente inferiore a quello per l’imposta federale diretta, le ripercussioni finanziarie per le imposte sul reddito cantonali risultano lievemente sopravvalutate. Questo è riconducibile al fatto che a fronte di un reddito imponibile inferiore l’aliquota fiscale marginale è leggermente inferiore, il che riduce l’impatto finanziario. Oltre alle ripercussioni finanziarie per le imposte sul reddito cantonali, sui Cantoni ricadrà anche una parte delle ripercus­ sioni dell’imposta federale diretta, a causa della loro quota del 21,2 per cento. La tabella seguente illustra le ripercussioni finanziarie stimate per quanto concerne le imposte sul reddito cantonali e la quota cantonale dell’imposta federale diretta con le diverse varianti (importi in mio. fr.). Tabella 5-7 Maggiori e minori entrate stimate per le imposte sul reddito cantonali con la 13a rendita di vecchiaia e le riduzioni di reddito derivanti dall’aumento dei contributi all’AVS (in mio. fr.).

0,8 punti 1,0 punti per­ 0,5 punti per­ 0,6 punti percentuali centuali del centuali del percentuali del salario salario salario del salario Maggiori en­ Imposte sul reddito cantonali 433 433 433 433 trate derivanti dalle imposte Quota cantonale dell’imposta fe­ 29 29 29 29 sul reddito ge­ derale diretta (21,2 %) nerate dalla Totale delle maggiori entrate dei 462 462 462 462 13a rendita di Cantoni vecchiaia Minori entrate Imposte sul reddito cantonali -441 -547 -282 -335 dovute all’au­ mento dei con­ Quota cantonale dell’imposta fe­ -52 -64 -33 -39 tributi AVS derale diretta (21,2 %) Totale delle minori entrate dei -493 -611 -315 -374 Cantoni Saldo Imposte sul reddito cantonali -8 -114 151 98 Quota cantonale dell’imposta fe­ -23 -35 -4 -10 derale diretta (21,2 %) Saldo complessivo -31 -149 147 88

24 Statistica finanziaria nazionale, disponibile all’indirizzo www.data.finance.admin.ch > Finanze pubbliche svizzere (consultato il 22.5.2024). 25 Statistica finanziaria nazionale, disponibile all’indirizzo www.data.finance.admin.ch > Finanze pubbliche svizzere (consultato il 22.5.2024).

Per quanto concerne le entrate stimate per le imposte sul reddito cantonali, nelle varianti che prevedono un aumento dei contributi paritetici di 0,5 e 0,6 punti percentuali le maggiori entrate legate all’introduzione della 13a rendita di vecchiaia risulterebbero più elevate delle minori entrate dovute all’aumento dei contributi salariali, mentre con le varianti che preve­ dono un aumento dei contributi paritetici di 0,8 e 1,0 punti percentuali l’effetto sarebbe inverso. Per quanto concerne l’im­ posta federale diretta, invece, il saldo sarebbe negativo a prescindere dalla variante scelta (v. tabella 5-5). La differenza tra le ripercussioni per la Confederazione e quelle per i Cantoni è riconducibile alla maggiore progressione dell’imposta federale diretta rispetto alle imposte sul reddito cantonali. I beneficiari di rendite conseguono in media un reddito inferiore a quello dei contribuenti attivi. Di conseguenza, per effetto dell’aliquota fiscale marginale più bassa le maggiori entrate per ogni franco di rendita di vecchiaia supplementare risulterebbero inferiori alle minori entrate per ogni franco di perdita salariale dovuta all’aumento dei contributi paritetici all’AVS. Nel caso dell’imposta federale diretta, queste differenze nelle aliquote fiscali marginali sono più significative rispetto a quelle delle imposte sul reddito cantonali, ragion per cui per la Confederazione la differenza tra le minori entrate e le maggiori entrate è superiore a quella dei Cantoni.

Il progetto di legge non avrà ripercussioni particolari per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.4 Ripercussioni sull’economia

5.4.1 Aumento delle aliquote IVA

Ripercussioni sui consumatori Un aumento dell’IVA incide prevalentemente sul livello dei prezzi e sul potere d’acquisto delle economie domestiche. In generale le imprese lo ripercuotono sui consumatori, il che si traduce in un innalzamento dei prezzi dei beni e dei servizi. La ripercussione può avere luogo soltanto in parte oppure su un arco di tempo più lungo e in modo graduale. Questo significa che in generale un aumento delle aliquote IVA non si ripercuote sui prezzi né in misura integrale né necessaria­ mente in tempi brevi, bensì sull’arco di diversi anni. Va inoltre rilevato che a vari beni e servizi non si applica l’IVA o vi si applica un’aliquota ridotta, cosicché l’aumento dell’im­ posta non si ripercuote interamente sul livello generale dei prezzi, a prescindere dall’entità del trasferimento sui consuma­ tori. In Svizzera, quando è stata introdotta l’IVA nel 1995 e quando ne è stata aumentata l’aliquota a favore dell’AVS nel 1999, l’onere supplementare è stato trasferito sui consumatori nella misura rispettivamente del 75 e del 65 per cento26. I dati empirici disponibili non permettono di fare previsioni precise sulle ripercussioni del proposto aumento delle aliquote IVA sul livello dei prezzi (IPC). Presupponendo una ripercussione integrale sui clienti, un aumento proporzionale di 0,4 (2A) / 0,6 (2B) punti percentuali delle aliquote IVA dovrebbe determinare un incremento dell’IPC di circa lo 0,21 (2A) / 0,28 (2B) per cento. I prezzi più elevati comporterebbero un calo della domanda generale: i consumi delle economie domestiche diminuirebbero quantita­ tivamente, così come gli investimenti delle imprese, anche se spesso l’annuncio di un aumento dell’IVA genera un incre­ mento dei consumi prima dell’entrata in vigore delle nuove aliquote. L’eventuale conseguente flessione della performance economica sarebbe però limitata da altri fattori. L’esportazione di beni e servizi è esente dall’IVA e quindi non risentirebbe del suo aumento. Inoltre, il calo della domanda in Svizzera non riguarderebbe soltanto i beni e i servizi prodotti nel Paese, ma anche quelli importati. Di conseguenza si ripercuoterebbe soltanto in parte sulla performance economica nazionale. Va poi considerato che le economie domestiche potrebbero decidere di ridurre i loro risparmi per mantenere lo stesso livello quantitativo di consumi. Ripercussioni sulle imprese

Siccome l’IVA può essere ripercossa sui consumatori, l’aumento delle aliquote d’imposta non avrebbe conseguenze dirette sui costi di produzione. Le esperienze del passato e quelle di altri Paesi indicano tuttavia che le imprese scelgono diverse strategie per compensare l’aumento dell’IVA. Ad esempio, possono ripercuotere soltanto una parte dell’aumento dell’IVA sui prezzi e cercare di compensare internamente l’onere supplementare residuo o cercare di addossare l’incremento ai fornitori. Se le imprese non possono ripercuotere la totalità dell’aumento dell’IVA, per quelle in settori fortemente concorrenziali può risultare una riduzione dei margini di guadagno. Inoltre, l’incremento dei prezzi al consumo indotto dall’aumento dell’IVA può comportare richieste di aumenti salariali. Le imprese che forniscono prestazioni escluse dall’IVA e quelle che non sono soggette all’imposta perché conseguono un fatturato annuo troppo basso non possono dedurre l’IVA che grava sulle pre­ stazioni precedenti a titolo di imposta precedente. Esse sono quindi gravate da una tassa occulta, il cui importo (stimabile solo approssimativamente) aumenterebbe con l’innalzamento dell’IVA. In base alle stime approssimative dell’AFC la tassa occulta indotta da un aumento proporzionale di 0,4 (2A) / 0,6 (2B) punti percentuali delle aliquote IVA ammonterebbe a circa 140 (2A) / 210 (2B) milioni di franchi nei settori della formazione, della salute, dello sport e della cultura (tanto nel settore pubblico che in quello privato). Vanno inoltre considerati i costi di attuazione (p. es. costi informatici) per le imprese soggette all’IVA. L’AFC stima questi costi nell’ordine di 150–200 milioni di franchi a ogni modifica di tutte le aliquote d’imposta. Inoltre, le imprese soggette all’IVA necessitano di un certo tempo per attuare una modifica delle aliquote. L’IVA nell’UE Negli ultimi decenni, sempre più Paesi in tutto il mondo hanno introdotto un’imposta sul valore aggiunto. Nell’UE tutti i Paesi ne prevedono una, le cui aliquote sono andate aumentando nel corso dei decenni. L’aliquota normale dell’8,1 per

26 Cfr. il messaggio del 25 giugno 2008 concernente la semplificazione dell’imposta sul valore aggiunto, FF 2008 6033, in particolare 6238 segg.

cento applicata in Svizzera è nettamente inferiore a quella dei Paesi dell’UE. Nel 2022, infatti, in nessuno dei Paesi consi­ derati l’aliquota normale era inferiore al 17 per cento. Le aliquote più alte si riscontravano in Ungheria (27 %) nonché in Svezia, Danimarca e Croazia (25 %)27.

Tabella 5-8 Aliquote IVA in Svizzera e nell’UE a confronto Introduzione 1976 1996 2006 2022 2022 Aliquota Aliquota Aliquota Aliquota nor­ Aliquote ri­ normale normale normale male dotte/aliquote speciali

Belgio 1971 18,0 21,0 21,0 21,0 6,0/12,0 Bulgaria 1994 – 22,0 20,0 20,0 9,0 Repubblica ceca 1993 – 22,0 19,0 21,0 10,0/15,0 Danimarca 1967 15,0 25,0 25,0 25,0 Germania 1968 11,0 15,0 16,0 19,0 7,0 Estonia 1991 – 18,0 18,0 20,0 9,0 Grecia 1987 – 18,0 19,0 24,0 6,0/13,0 Spagna 1986 – 16,0 16,0 21,0 4,0/10,0 Francia 1968 20,0 20,6 19,6 20,0 2,1/5,5/10,0 Croazia 1998 – – 22,0 25,0 5,0/13,0 Irlanda 1972 20,0 21,0 21,0 23,0 4,8/9,0/13,5 Italia 1973 12,0 19,0 20,0 22,0 5,0/10,0 Cipro 1992 – 8,0 15,0 19,0 5,0/9,0 Lettonia 1995 – 18,0 21,0 21,0 5,0/12,0 Lituania 1994 – 18,0 18,0 21,0 5,0/9,0 Lussemburgo 1970 10,0 15,0 15,0 17,0 3,0/8,0/14,0 Ungheria 1988 – 25,0 20,0 27,0 5,0/18,0 Malta 1995 – 15,0 18,0 18,0 5,0/7,0 Paesi Bassi 1969 18,0 17,5 19,0 21,0 9,0 Austria 1973 18,0 20,0 20,0 20,0 10,0/13,0 Polonia 1993 – 22,0 22,0 23,0 5,0/8,0 Portogallo 1986 – 17,0 21,0 23,0 6,0/13,0 Romania 1993 – 18,0 19,0 19,0 5,0/9,0 Slovenia 1999 – – 20,0 22,0 5,0/9.5 Slovacchia 1993 – 23,0 19,0 20,0 10,0 Finlandia 1994 – 22,0 22,0 24,0 10,0/14,0 Svezia 1969 17,7 25,0 25,0 25,0 6,0/12,0 Svizzera 1995 – 6,5 7,6 8,1 * 2,6/3,8*

* Svizzera: aliquote applicate dall’1.1.2024 (aliquote precedenti: 7,7 % / 2,5 % / 3,7 %)

Ripercussioni sulla crescita economica In generale i consumi rappresentano una base imponibile ampia e stabile che conferisce all’IVA un alto potenziale di entrate fiscali senza forti distorsioni economiche. Il ridotto potere d’acquisto può frenare i consumi. Questo può avere anche altre ripercussioni sulla dinamica economica, come ad esempio una riduzione della domanda di lavoro. In generale, dunque, si può presumere un freno alla crescita economica, ma poi, grazie a vari meccanismi di adeguamento dei salari e dei prezzi indotti da questo rallentamento, l’economia dovrebbe tornare, partendo da un livello leggermente inferiore del PIL, al grado di crescita nel lungo periodo registrato prima dell’aumento dell’IVA. In base a un modello elaborato dall’istituto di ricerca economica BAK Basel su incarico dell’UFAS per la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, nel lungo periodo l’aumento delle aliquote IVA si ripercuote sul livello dei consumi in misura pari circa al 50 per cento. Applicando questo modello alle varianti proposte con il presente progetto si rileva una riduzione a lungo termine del livello dei consumi stimata tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento circa. Il livello del PIL reale scenderebbe rispetto a quello precedente e l’occupazione potrebbe calare leggermente. Per un aumento significativo delle aliquote IVA di circa 3 punti percentuali l’istituto BAK Basel aveva calcolato un lieve calo del livello del PIL pari a circa lo 0,2 per cento nel lungo periodo. L’aumento di 0,4 (2A) / 0,6 (2B) punti percentuali al massimo proposto con il presente progetto per il finanziamento della 13a rendita di vecchiaia intaccherebbe dunque il PIL in misura minore e non avrebbe praticamente ripercussioni sulle prospettive di crescita dell’economia svizzera nel lungo periodo28. In definitiva, poco dopo l’aumento dell’IVA la crescita economica dovrebbe rallentare leggermente, ma, per effetto di diversi meccanismi di adeguamento, ridursi solo temporaneamente, senza che ciò incida dunque sul potenziale di crescita a lungo termine.

27 Unione europea, Norme e aliquote IVA, disponibile sul sito Internet europa.eu/youreurope > Your Europe > Imprese > Fiscalità > IVA > Norme e aliquote IVA (consultato il 22.5.2024). 28 U. Müller et al., «Babyboom-Generation und AHV 2010–2060», in Beiträge zur Sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 9/12, Berna 2012, pag. 40 (in tedesco con riassunto in italiano).

5.4.2 Finanziamento del supplemento tramite i contributi

Ripercussioni sui consumatori Come il finanziamento tramite l’IVA, anche un finanziamento tramite i contributi comporterebbe probabilmente un lieve aumento del livello generale dei prezzi. Questo è riconducibile agli oneri salariali più elevati che le imprese dovrebbero sostenere in seguito all’aumento dei contributi dei datori di lavoro e che ripercuoterebbero in parte sui prezzi dei prodotti. Da studi empirici29 è emerso che le imprese ripercuotono i contributi dei datori di lavoro (o i loro aumenti) prevalentemente sui dipendenti riducendo o mantenendo costante il loro salario netto. Molto probabilmente, dunque, l’aumento dei contributi inciderebbe sul livello generale dei prezzi in misura minore rispetto all’aumento dell’IVA. A parte per il lieve incremento del livello dei prezzi, che interesserebbe tutti i consumatori nella stessa misura, per le ripercussioni sui consumi occorre di­ stinguere in particolare tra i beneficiari di rendite e le persone che versano contributi. Le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia senza versare contributi beneficerebbero appieno del versamento della 13a rendita di vecchiaia. Nel 2024 il reddito mensile supplementare disponibile ammonterebbe a 102 franchi per le persone sole con una rendita di vecchiaia minima e a 204 franchi per quelle con una rendita massima. Alle coppie sposate verrebbe versato un importo mensile supplementare compreso tra 153 franchi (rendita minima) e 306 franchi (rendita mas­ sima). Le rendite supplementari rafforzeranno il potere d’acquisto dei beneficiari di rendite. Considerata la propensione al consumo relativamente elevata30, la maggior parte di esse sarà presumibilmente destinata al consumo, in particolare nelle economie domestiche con mezzi finanziari modesti. Tra le persone esercitanti un’attività lucrativa ovvero quelle che versano contributi è invece prevedibile l’effetto contrario: l’aumento dei contributi dei lavoratori, associato alla ripercussione di quelli dei datori di lavoro sul salario netto, determine­ rebbe una riduzione del reddito disponibile, il che frenerebbe il consumo di chi versa contributi. Ripercussioni sui salariati Un finanziamento tramite i contributi accrescerebbe la deduzione salariale, sia direttamente che indirettamente, per tutte le persone che non esercitano un’attività lucrativa indipendente e versano contributi. A seconda della variante scelta, il

contributo dei salariati verrebbe aumentato dall’attuale 4,35 per cento al 4,75 (1A), 4,6 (2A), 4,85 (1B) o 4,65 (2B) per cento all’anno. I salari netti diminuirebbero della percentuale corrispondente. Se si considera il salario mediano del 2022, si tratterebbe di una riduzione del salario netto compresa tra 17 (2A) e 34 (1B) franchi al mese31. Poiché di regola le imprese ripercuotono sui salari una parte dei contributi del datore di lavoro, i salari netti diminuirebbero in misura lieve­ mente maggiore. Anche se i contributi paritetici sono pagati per metà dai salariati e per metà dai datori di lavoro, l’onere graverebbe prevalentemente sui salariati. L’entità della ripercussione dipenderebbe da diversi fattori, tra cui ad esempio la situazione congiunturale del momento e il grado di organizzazione sindacale dei salariati nei singoli settori32. Poiché i contributi paritetici aumenterebbero per tutti i salariati, ma la rendita di vecchiaia massima non può superare un determinato importo, il finanziamento tramite i contributi implicherebbe una certa ridistribuzione tra le persone occupate in settori con salari elevati e quelle che lavorano in settori con salari più bassi. Nel caso sia della diminuzione dei salari netti che della ridistribuzione dalle persone con guadagni elevati ai lavoratori con salari bassi si rileva l’effetto opposto nell’ambito dell’imposizione dei redditi. Poiché i contributi paritetici vengono dedotti dal reddito imponibile, i salariati pagherebbero meno imposte sul reddito rispetto a prima dell’introduzione della 13a rendita di vecchiaia. A causa della progressione fiscale, con l’aumentare del reddito i salariati beneficerebbero in misura sempre maggiore di questo effetto, dato che il loro onere fiscale si ridurrebbe in misura crescente33. Inoltre, l’aumento del costo del lavoro provocherebbe un lieve calo della domanda di lavoratori da parte delle imprese, inducendole a risparmiare sui costi del personale e ad aumentare la quota del capitale investita nella produzione. Le possibilità dei datori di lavoro per ripercuotere questi costi sui salari o ridurre l’organico variano a seconda dei settori e delle imprese. Ripercussioni sulle imprese Le imprese sarebbero interessate direttamente, nella loro veste di soggetti tenuti a pagare contributi sociali e imposte,

come pure indirettamente, a causa delle variazioni della domanda e degli effetti sul mercato del lavoro (v. le spiegazioni successive relative alle ripercussioni sulla crescita economica). Nel 2022 erano iscritti a una cassa di compensazione quali soggetti tenuti a pagare contributi AVS 553 897 datori di lavoro e 404 365 lavoratori indipendenti. A causa dell'obbligo di contribuzione paritetico, gli eventuali aumenti dei contributi, che variano tra 0,25 e 0,5 punti percentuali, sarebbero uguali a quelli dei dipendenti. L’adeguamento della quota del datore di lavoro causerebbe spese amministrative una tantum, ad esempio per l’adeguamento dei sistemi informatici o contabili. L’aumento degli oneri salariali accessori sarebbe invece duraturo. Poiché i costi di produzione non sono costituiti soltanto dagli oneri salariali, ma quasi sempre anche da altri costi, nella stragrande maggioranza dei casi i costi complessivi per le imprese crescerebbero di una quota molto inferiore all’1 per cento. In occasione delle successive trattative salariali, la maggioranza delle imprese cercherebbe di ripercuotere le spese supplementari sui salari dei lavoratori (v. le spiegazioni precedenti relative alle ripercussioni sui salariati). Se non doves­ sero riuscirci o dovessero farlo soltanto in parte, le imprese potrebbero cercare di compensare le spese supplementari residue o diminuendo la domanda di lavoratori (p. es. blocco delle assunzioni, riduzione dei posti di lavoro o automatizza­ zione di determinati processi lavorativi) o ripercuotendole sui prezzi dei prodotti.

29 Melguizo e González-Páramo, «Who bears labour taxes and social contributions? A meta-analysis approach», in SERIEs, 2012, come pure Künzi e Schärrer, Wer zahlt für die Soziale Sicherheit und wer profitiert davon? Eine Analyse der Sozialtransfers in der Schweiz, 2004; in pro­ posito v. anche le spiegazioni al n. 5.2 (Minori entrate derivanti dalle imposte sul reddito in seguito all’aumento dei contributi AVS). 30 Le quote di consumo (rapporto tra le uscite per il consumo e il reddito disponibile) dei beneficiari di rendite sono superiori alla media. Negli anni 2015–2017 la quota di consumo è stata del 93 % tra le economie domestiche composte da persone sole di oltre 65 anni e dell’88 % tra le coppie della stessa fascia d’età. Sia le persone sole più giovani (80 %) che le coppie più giovani senza figli (69 %) e con figli (73 %) hanno im­ piegato una quota di reddito nettamente inferiore per il consumo (fonte: Indagine sul budget delle economie domestiche dell’UST).

31 Salario mediano lordo mensile 2022 secondo l’UST: fr. 6788.

32 In periodi di occupazione elevata, il potere negoziale dei salariati è maggiore che nelle fasi di elevata disoccupazione. 33 Michael Graff, «Die Altersvorsorge in der Schweiz. Entstehung, Funktionsweise und Verteilungseffekte», in KOF Analysen, 2023, vol. 1, pagg. 73–86, https://www.research-collection.ethz.ch/handle/20.500.11850/604345 (consultato il 20.3.2024).

Benché tutte le imprese siano soggette all’obbligo contributivo, non tutte sono interessate nella stessa misura dall’aumento dei contributi: un finanziamento tramite i contributi dei datori di lavoro dovrebbe toccare maggiormente le imprese caratte­ rizzate da una produzione con un elevato bisogno di manodopera rispetto a quelle con un elevato bisogno di capitale. Rispetto alle imprese estere, tuttavia, si verrebbe a creare un certo svantaggio competitivo rispetto a oggi. Ripercussioni sulla crescita economica Come illustrato in precedenza, un finanziamento della 13a rendita di vecchiaia tramite l’aumento dei contributi avrebbe ripercussioni differenziate sulla performance economica. A causa dell’effetto opposto sui beneficiari di una rendita di vec­ chiaia residenti in Svizzera e sulle persone che versano contributi, l’effetto sul consumo nel suo complesso non è chiaro. Se è vero che per i beneficiari di rendite l’incremento dei redditi sarebbe più elevato delle riduzioni dei redditi per le persone che versano contributi (v. le spiegazioni sulle ripercussioni sui salariati), va però tenuto presente che le persone esercitanti un’attività lucrativa in Svizzera (circa 5,3 mio.) sono nettamente più numerose dei beneficiari di rendite residenti in Svizzera (1,7 mio.). Altri effetti risulterebbero dall’aumento del costo del lavoro. I maggiori costi unitari del lavoro verrebbero ripercossi dalle imprese sui prezzi dei prodotti o sui salari netti oppure determinerebbero una riduzione della domanda di lavoro. A pre­ scindere dalla strategia di trasferimento dei costi perseguita dalle imprese, si registrerebbero effetti che frenerebbero la crescita del PIL. In seguito all’aumento dei prezzi, i prodotti più costosi verrebbero richiesti in misura inferiore, il che inci­ derebbe negativamente sulla crescita del PIL. Lo stesso vale per le riduzioni dei salari netti: queste comporterebbero una diminuzione del reddito disponibile per le persone tenute a pagare contributi, le quali limiterebbero il proprio consumo, andando così a frenare la crescita del PIL. Anche una minore domanda di lavoratori farebbe diminuire il consumo privato. Considerati gli effetti molto eterogenei e contrapposti, non è possibile effettuare una previsione attendibile sull’andamento della crescita economica. Secondo il modello di simulazione elaborato nel menzionato studio dell’istituto BAK Basel si

stima che un aumento graduale dei contributi paritetici all’11,42 per cento comporterebbe a lungo termine una diminuzione del PIL reale dello 0,4 per cento. L’istituto menziona il calo del consumo privato e del volume delle esportazioni quale fattore principale alla base di questo andamento. Per interpretare le stime nel contesto degli aumenti dei contributi proposti con il presente progetto occorre considerare alcune divergenze sostanziali rispetto alla modellizzazione adottata da BAK Basel. In primo luogo, nel modello l’importo delle rendite versate è stato mantenuto costante, cosicché manca la spinta alla crescita attesa con l’introduzione della 13a rendita di vecchiaia. Inoltre, l’aumento dei contributi paritetici nel modello era almeno tre volte superiore a quello delle varianti di finanziamento proposte nel presente progetto, che prevedono al massimo un punto percentuale in più. Rispetto al modello dello studio, dunque, gli effetti di freno alla crescita risultanti dalle varianti di finanziamento proposte con il presente progetto sarebbero meno significativi.

5.5 Ripercussioni sulla società

5.5.1 Aumento delle aliquote IVA

Il calo del potere d’acquisto in seguito a un aumento delle aliquote IVA non tocca tutti i gruppi della popolazione in modo uniforme. Le economie domestiche con un reddito basso consumano generalmente una parte del reddito disponibile mag­ giore rispetto a quelle con un reddito più elevato. Ciò significa che un aumento delle aliquote IVA colpisce più fortemente le economie domestiche a basso reddito in termini relativi (percentuale del loro reddito), anche se in termini assoluti (in franchi) l’impatto è meno forte. Secondo le stime dell’AFC, la diminuzione del potere d’acquisto legata all’aumento di 0,4 (2A) / 0,6 (2B) punti percentuali delle aliquote IVA varierebbe, a seconda del reddito disponibile e del tipo di economia domestica, tra 96 e 405 (2A) / 137 e 590 (2B) franchi all’anno, il che corrisponderebbe a una riduzione compresa tra lo 0,16 (2A) / 0,23 (2B) per cento circa per le economie domestiche del quintile con i redditi più elevati e lo 0,23 (2A) / 0,33 (2B) per cento per quelle del quintile con i redditi più bassi (v. tabelle 5-9–5-1234). L’aliquota ridotta applicata ai beni di prima necessità non riuscirebbe a compensare interamente l’effetto regressivo dell’IVA, ma contribuirebbe a mitigarlo. A proposito di queste stime va però tenuto presente quanto segue. In primo luogo, esse partono dal presupposto che l’incremento delle aliquote IVA vada a ripercuotersi interamente sui consumatori, anche se non deve necessariamente essere così (v. n. 5.4.1). Inoltre, le indagini sul budget delle economie domestiche dell’UST, su cui si basano le stime dell’AFC, non comprendono tutte le uscite delle economie domestiche (p. es. vi mancano le uscite per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di case e appartamenti) e non tengono conto delle economie domestiche con redditi molto elevati. Va poi rilevato che le stime dell’AFC escludono le ripercussioni dell’aumento dell’imposta sulle pigioni, dato che queste si manifestano soltanto dopo la ristrutturazione di un’abitazione. Per questi motivi, le stime in questione non si prestano a illustrare esattamente l’entità dei maggiori oneri. Tuttavia, mo­ strano bene la diversità delle ripercussioni di un aumento dell’IVA sui vari tipi di economie domestiche e fasce di reddito. Per quanto concerne le economie domestiche dei beneficiari di rendite va rilevato che non è possibile illustrare con preci­

sione gli effetti prodotti dalla 13a rendita di vecchiaia. Non è infatti nota la parte di reddito supplementare che verrebbe risparmiata e quella impiegata per il consumo e non è chiaro come si evolverebbe la domanda di determinati beni e servizi. Di conseguenza, le ripercussioni dell’aumento dell’IVA sulle economie domestiche dei beneficiari di rendite divergerebbero da quelle indicate nelle seguenti tabelle: l’onere in franchi sarebbe maggiore e la quota del reddito lordo inferiore a quanto illustrato (l’effetto netto dell’aumento delle rendite dovrebbe essere positivo praticamente per tutte le economie domestiche di beneficiari di rendite. Per invertire questo effetto, le uscite per il consumo di un’economia domestica dovrebbero essere di gran lunga superiori a 500 000 franchi all’anno anche in caso di un aumento dell’IVA di 0,6 punti percentuali).

34 Stime dell’AFC in base ai dati delle indagini sul budget delle economie domestiche svolte dall’UST per gli anni 2013–2015.

Tabella 5-9 Onere supplementare annuo (in franchi) derivante dall’aumento proporzionale dell’IVA di 0,4 punti percentuali rispetto all’ordinamento vigente

Fasce di reddito 0–4999 5000–7299 7300–9899 9900–13 699 13 700 e ol­ (fr./mese) tre

Tutte le economie dome­ stiche 108,24 153,38 201,37 252,05 387,26 Persone sole (senza be­ neficiari di rendite) 95,61 134,02 173,16 244,79 Coppie senza figli 161,18 204,14 244,34 375,30 Coppie con un figlio 160,03 196,00 254,47 404,93 Coppie con due figli 179,23 205,30 264,11 386,48

Beneficiari di rendite 106,54 166,45 229,79 363,98 Beneficiari di rendite e persone sole: visto il basso numero di osservazioni, le due fasce di reddito «9900–13 699» e «13 700 e oltre» sono state raggruppate.

Tabella 5-10 Onere supplementare annuo (in % del reddito lordo) derivante dall’aumento proporzionale dell’IVA di 0,4 punti percentuali rispetto all’ordinamento vigente

Fasce di reddito 0–4999 5000–7299 7300–9899 9900–13 699 13 700 e oltre (fr./mese)

Tutte le economie dome­ 0,26 0,21 0,20 0,18 0,16 stiche Persone sole (senza beneficiari di ren­ 0,23 0,18 0,17 0,14 dite) Coppie 0,22 0,19 0,17 0,16 senza figli Coppie 0,21 0,19 0,18 0,16 con un figlio Coppie 0,23 0,20 0,19 0,16 con due figli Beneficiari di rendite 0,25 0,23 0,23 0,21

Beneficiari di rendite e persone sole: visto il basso numero di osservazioni, le due fasce di reddito «9900–13 699» e «13 700 e oltre» sono state raggruppate.

Tabella 5-11 Onere supplementare annuo (in franchi) derivante dall’aumento proporzionale dell’IVA di 0,6 punti percentuali rispetto all’ordinamento vigente

Fasce di reddito 0–4999 5000–7299 7300–9899 9900–13 699 13 700 e ol­ (fr./mese) tre

Tutte le economie dome­ 153,88 219,92 289,68 364,10 563,79 stiche Persone sole (senza beneficiari di ren­ 136,88 194,08 252,07 358,08 dite) Coppie 230,39 294,15 354,10 548,23 senza figli Coppie 228,21 281,34 367,30 589,76 con un figlio Coppie 254,82 292,69 379,41 560,01 con due figli Beneficiari di rendite 150,84 237,81 329,57 528,82

Beneficiari di rendite e persone sole: visto il basso numero di osservazioni, le due fasce di reddito «9900–13 699» e «13 700 e oltre» sono state raggruppate.

Tabella 5-12 Onere supplementare annuo (in % del reddito lordo) derivante dall’aumento proporzionale dell’IVA di 0,6 punti percentuali rispetto all’ordinamento vigente

Fasce di reddito 0–4999 5000–7299 7300–9899 9900–13 699 13 700 e oltre (fr./mese)

Tutte le economie dome­ 0,36 % 0,30 % 0,28 % 0,26 % 0,23 % stiche Persone sole (senza beneficiari di ren­ 0,33 % 0,26 % 0,25 % 0,21 % dite) Coppie 0,31 % 0,28 % 0,25 % 0,23 % senza figli Coppie 0,30 % 0,27 % 0,26 % 0,23 % con un figlio Coppie 0,33 % 0,28 % 0,27 % 0,23 % con due figli Beneficiari di rendite 0,36 % 0,33 % 0,33 % 0,30 %

Beneficiari di rendite e persone sole: visto il basso numero di osservazioni, le due fasce di reddito «9900–13 699» e «13 700 e oltre» sono state raggruppate.

Come rilevato dall’UST, tra il 2010 e il 2011 il grado di disparità tra i redditi disponibili è rimasto stabile nonostante l’aumento di 0,4 punti percentuali delle aliquote IVA con effetto dal 1° gennaio 2011, mentre per le economie domestiche con reddito da lavoro è addirittura diminuito. Le conseguenze sociali di un aumento delle aliquote IVA devono pertanto essere consi­ derate in un contesto più ampio, che includa anche altri fattori che influiscono sulla ripartizione dei redditi.

5.5.2 Aumento dei tassi di contribuzione

Per ogni persona che non esercita un’attività lucrativa indipendente e versa contributi il tasso di contribuzione registrerebbe un aumento, a seconda della variante scelta, compreso tra 0,5 e 1,0 punti percentuali, passando al 9,2 fino al 9,7 per cento. Anche la scala dei contributi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente dovrebbe essere au­ mentata. Dato che anche le persone senza attività lucrativa sono soggette all’obbligo di contribuzione AVS, anche i loro contributi aumenterebbero in proporzione. I contributi paritetici all’AVS sono proporzionali al reddito da attività lucrativa dipendente. Se si ipotizza che il grado di ripercussione dei contributi dei datori di lavoro sui salariati sia all’incirca lo stesso per tutte le fasce di reddito, l’aumento dei contributi AVS non avrebbe praticamente alcuna incidenza sulla distribuzione dei salari: questi diminuirebbero infatti nella stessa misura percentuale, cosicché la distribuzione in base agli intervalli attuali resterebbe invariata. Si potrebbero registrare effetti distributivi in relazione ai salari, se il grado di ripercussione dei contributi dei datori di lavoro sui salariati variasse a seconda della fascia di reddito. Affermazioni sulla direzione di tali effetti distributivi sarebbero però mere speculazioni. Dato che i contributi AVS gravano esclusivamente i redditi da attività lucrativa, un aumento di questi ultimi può avere un effetto regressivo. Almeno per la popolazione in età attiva, questo significa che un aumento dei contributi AVS tende ad aumentare le disparità per quanto riguarda il reddito complessivo. Ciò è dovuto al fatto che i contributi AVS si applicano esclusivamente ai redditi da attività lucrativa, ma non ai redditi da capitale (p. es. interessi e dividendi). L’effetto regressivo deriva dunque dalla maggiore importanza dei redditi da capitale, che non sono interessati dall’aumento dei contributi AVS, per le persone con redditi elevati. Questa situazione è acuita dall’effetto dell’imposta sul reddito: a causa dell’imposizione progressiva, i contributi deducibili dei salariati hanno un peso maggiore nel calcolo del reddito imponibile per le persone con redditi elevati. Contrariamente alla popolazione attiva, le generazioni anziane che già percepiscono una rendita o che sono prossime al

pensionamento trarranno vantaggio dalla 13a rendita di vecchiaia senza aver versato personalmente contributi più elevati. Ciò corrisponde a una ridistribuzione dalle generazioni giovani a quelle anziane. Nonostante questo trasferimento di oneri, si può presumere che il rapporto tra i contributi versati e le future rendite migliorerà per una parte preponderante dei beneficiari di rendite AVS, sia attuali che futuri. In relazione al reddito disponibile individuale o dell’economia domestica, l’effetto risulterà particolarmente forte per i beneficiari di rendite il cui reddito è costituito esclusivamente o prevalentemente da una rendita di vecchiaia del 1° pilastro ed è dunque relativamente modesto.

5.6 Confronto tra le varianti di finanziamento

Sia nel caso dell’IVA che in quello dei tassi di contribuzione si aumenterà un’imposta già applicata. Un aumento d’imposta comporta il rincaro dell’oggetto cui si applica. Le due varianti si distinguono principalmente per la scelta dell’oggetto dell’im­ posta e le ripercussioni che ne derivano in termini di incentivi e distribuzione. Nel caso dell’IVA, l’oggetto è il consumo di beni e servizi. Un aumento dell’IVA comporterebbe un incremento dei prezzi e quindi frenerebbe la domanda a livello macroeconomico e, almeno temporaneamente, la crescita del PIL. Poiché tutti i soggetti economici che consumano sarebbero soggetti all’imposizione, il finanziamento avrebbe una base molto ampia. Anche i beneficiari di rendite in Svizzera contribuirebbero a coprire l’onere supplementare. Tuttavia, le economie domesti­ che a basso reddito impiegherebbero una quota maggiore del proprio reddito e sarebbero quindi gravate in misura pro­ porzionalmente maggiore dall’imposizione sul consumo. Un aumento dei tassi di contribuzione comporterebbe un aumento del costo del fattore produttivo «lavoro». Con l’imposi­ zione degli oneri salariali, le imprese sarebbero incentivate a ripercuotere sui lavoratori le spese supplementari o a ridurre

la loro domanda di manodopera. La riduzione del reddito disponibile dei lavoratori inciderebbe negativamente sulla loro domanda di beni e servizi. Le ripercussioni di un finanziamento basato sui contributi divergono da quelle legate a un aumento dell’IVA in particolare per quanto concerne i presumibili effetti distributivi. Contrariamente al secondo, il primo concernerebbe unicamente le persone tenute a pagare contributi. Si verificherebbe quindi una ridistribuzione da chi paga i contributi a chi ha diritto alle prestazioni. Nel contempo, grazie all’imposizione in funzione del reddito associata a una limitazione della rendita di vecchiaia versata, si avrebbe una ridistribuzione dalle economie domestiche con redditi elevati a quelle con redditi modesti.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

L’articolo 197 numero 12 capoverso 1 Cost., che prevede il diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della rendita annua per i beneficiari di una rendita di vecchiaia, è direttamente applicabile. Se non fossero necessarie modifiche materiali della LAVS, in virtù dell’articolo 182 capoverso 2 Cost. il Consiglio federale avrebbe la facoltà di emanare le necessarie disposizioni d’esecuzione nell’ambito dell’AVS mediante ordinanza. Benché la LAVS non contenga disposizioni di tenore diverso che lo contraddicano, per motivi di trasparenza è però opportuno sancire nella LAVS il contenuto del testo dell’iniziativa. Inoltre, l’introduzione della 13a rendita di vecchiaia comporta la necessità di precisare o adattare de­ terminate disposizioni legali, sia nell’AVS che in altre assicurazioni sociali. In virtù dell’articolo 197 numero 12 capoverso 3 Cost., la legge deve assicurare che il supplemento annuo non comporti né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni. Per il resto, diverse norme costituzionali attribuiscono alla Confederazione la facoltà di legiferare nell’ambito delle assicu­ razioni sociali (art. 112 Cost. per l’AVS/AI, art. 112a Cost. per le PC e art. 116 Cost. per gli assegni familiari).

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

6.2.1 Strumenti delle Nazioni Unite

Il Patto internazionale del 16 dicembre 196635 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I) è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. All’articolo 9 prevede il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, comprese le assi­ curazioni sociali.

6.2.2 Strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro

La Convenzione n. 128 del 29 giugno 196736 concernente le prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è stata ratificata dalla Svizzera il 13 settembre 1977. La parte III concerne le prestazioni di vecchiaia; la Convenzione definisce l’evento coperto e stabilisce la cerchia degli aventi diritto, le condizioni che danno diritto alle prestazioni, il livello minimo nonché la durata del versamento delle prestazioni. La parte V (Calcolo dei pagamenti periodici) prevede inoltre che l’im­ porto dei pagamenti periodici in corso sia riveduto non appena insorgano mutamenti sensibili del livello generale dei gua­ dagni o del costo della vita (art. 29 par. 1).

6.2.3 Strumenti del Consiglio d’Europa

Il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 196437 è stato ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 1977. La Svizzera ha adottato segnatamente la parte V, che riguarda le prestazioni di vecchiaia. Questa definisce l’evento coperto e stabilisce la cerchia degli aventi diritto, le condizioni che danno diritto alle prestazioni, il livello minimo nonché la durata del versa­ mento delle prestazioni. La parte XI del Codice (Calcolo dei pagamenti periodici) prevede inoltre che l’ammontare dei pagamenti periodici in corso sia riveduto non appena si verificano sensibili variazioni del livello generale dei guadagni che risultino da sensibili variazioni del costo della vita (art. 65 par. 10). Per quanto attiene al finanziamento dei sistemi di sicu­ rezza sociale, la parte XII del Codice (Disposizioni comuni) impone agli Stati contraenti di accertarsi, se del caso, che gli studi e i calcoli attuariali necessari, relativi all’equilibrio finanziario, siano redatti prima di ogni modifica delle prestazioni, del tasso dei contributi o delle imposte destinate alla copertura delle eventualità in questione (art. 70 par. 3).

6.2.4 Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE e Convenzione AELS L’Unione europea (UE) ha definito norme per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale allo scopo di agevolare la libera circolazione delle persone. La Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo del 21 giugno 199938 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone). Il diritto dell’UE non prevede un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri pos­ sono definire autonomamente l’impostazione specifica dei loro sistemi, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. In virtù della Convenzione del 4 gennaio 196039 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) nella sua versione emendata, questo vale anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS.

35 RS 0.103.1 36 RS 0.831.105 37 RS 0.831.104 38 RS 0.142.112.681 39 RS 0.632.31

In virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE e della Convenzione AELS nella sua versione emen­ data, la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/200440 e il regolamento (CE) n. 987/200941. I due regolamenti hanno l’unico scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si fondano sui principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla parità di trattamento tra i cittadini nazionali e quelli delle altre parti contraenti, sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo.

6.2.5 Conclusione: compatibilità con il diritto internazionale

L’introduzione di una 13a rendita di vecchiaia è compatibile con gli strumenti delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione in­ ternazionale del lavoro e del Consiglio d’Europa ratificati dalla Svizzera, dato che questi stabiliscono livelli minimi. Il progetto è compatibile con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e con la Convenzione AELS. Sia le rendite di vecchiaia che il supplemento di rendita secondo l’iniziativa rientrano nel campo d’applicazione materiale dei summen­ zionati regolamenti relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell’UE, poiché si tratta di prestazioni in denaro di vecchiaia (art. 3 par. 1 lett. d del regolamento [CE] n. 883/2004). Il nuovo supplemento di rendita non è discriminatorio. In virtù del principio della parità di trattamento e dell’abolizione delle clausole di residenza (art. 4 e 7 del regolamento [CE] n. 883/2004), la 13a rendita di vecchiaia deve essere versata in particolare anche a cittadini di Stati dell’UE o dell’AELS che vivono al di fuori della Svizzera.

6.3 Forma dell'atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale. La modifica della LAVS avviene pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria. Sono presentati due avamprogetti distinti: uno contiene le modifiche della LAVS relative all’attuazione della 13a rendita di vec­ chiaia e l’altro le modifiche della LAVS relative al finanziamento della 13a rendita di vecchiaia. L’aumento dell’aliquota IVA richiede invece una modifica della Costituzione federale. Conformemente all’articolo 163 ca­ poverso 2 Cost., questa va effettuata sotto forma di decreto federale.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

6.5 Protezione dei dati

Le misure proposte non pongono problemi di compatibilità con il diritto in materia di protezione dei dati.

40 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; RS 0.831.109.268.1. 41 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; RS 0.831.109.268.11.

Allegato

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

Tabella 4

Tabella 5

Tabella 6

Tabella 7

Tabella 8

Tabella 9

Tabella 10

Tabella 11

Tabella sinottica delle varianti Importi in milioni di franchi, ai prezzi del 2023 Variante Finanziamento per l’AVS Contributo della Finanziamento supplementare per Finanziamento complessivo AVS e Risultato di Livello del Risultato di Livello del Livello del fondo Confederazione in % compensare la riduzione del contributo della Confederazione ripartizione fondo nel ripartizione fondo nel al 100 % delle uscite dell’AVS Confederazione all’AVS nel 2026 (in 2026 nel 2030 (in 2030 garantito fino al mio. fr.) mio. fr.) AVS senza - 20,2 - - 2494 113 % -43 112 % 2032 a

13 rendita di

vecchiaia

a - 20,2 - - -788 99 % -3755 75 % 2025

13 rendita di

vecchiaia senza misure

Variante 1A 0,8 punti percentuali di 18,7 fino all’entrata in - 0,8 punti percentuali di contributi 1990 104 % -881 98 % 2029 contributi vigore della prossima riforma Variante 2A 0,5 punti percentuali di 18,7 fino all’entrata in - 0,5 punti percentuali di contributi / 1701 103 % -862 98 % 2029 contributi / vigore della prossima 0,4 punti percentuali di IVA 0,4 punti percentuali di IVA riforma Variante 1B 0,8 punti percentuali di 18,7 fino all’entrata in 0,2 punti percentuali supplementari di 1 punto percentuale di contributi 2898 105 % 77 106 % 2032 contributi vigore della prossima contributi riforma Variante 2B 0,5 punti percentuali di 18,7 fino all’entrata in 0,1 punti percentuali supplementari di 0,6 punti percentuali di contributi / 2691 105 % 346 107 % 2032 contributi / vigore della prossima contributi / 0,6 punti percentuali di IVA 0,4 punti percentuali di IVA riforma 0,2 punti percentuali supplementari di IVA

Stato: 22.5.2024

Tabella 12

Attuazione e finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS; modifica della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) | Lexipedia | Lexipedia