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Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR

Berna, 13 dicembre 2024

Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

BWL-D-10DA3401/36

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di gravi situazioni di penuria e prende misure protettive. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica (art. 102 Cost.).

La legge federale del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531) definisce, all’articolo 4, i beni e i servizi d’importanza vitale. Fra questi rientrano anche i vettori energetici e il trasporto e la distribuzione di vettori energetici e di energia.

La Svizzera si troverebbe in una situazione di grave penuria ai sensi della LAP qualora l’offerta e la domanda di elettricità non dovessero più coincidere a causa di una capacità limitata di produzione, di trasporto e/o d’importazione per più giorni, settimane o mesi e l’economia non riuscisse a far fronte a questa situazione con mezzi propri.

Per affrontare una grave situazione di penuria di elettricità, in virtù della LAP il Consiglio federale può avvalersi di diverse misure di intervento economico (misure di gestione). Per poter influenzare la domanda e l’offerta, il Consiglio federale può ricorrere a misure di gestione dei consumi e dell’offerta, che possono essere impiegate singolarmente o in combinazione con altre misure di gestione. L’obiettivo è garantire che la Svizzera possa continuare a disporre di energia elettrica, anche se a un livello ridotto.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

La misura non è in contrasto con il diritto dell’UE, in quanto è intesa come ultima ratio nel caso in cui si verificasse una situazione di grave penuria (forza maggiore). Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

3 Punti essenziali del progetto

L’ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica mira a ottimizzare l’uso delle capacità di produzione e di stoccaggio dell’energia elettrica ancora disponibili in Svizzera in caso di una situazione di grave penuria di elettricità. Garantisce inoltre che la società nazionale di rete (Swissgrid) possa fruire delle prestazioni di servizio necessarie alla stabilità del sistema. La misura ha effetti di vasta portata sulla libertà economica, per cui va applicata unicamente quando sono state esaurite tutte le altre possibilità. Ciò è ipotizzabile, ad esempio, nel caso di un malfunzionamento prolungato dei mercati dell’elettricità o di una scarsa prevedibilità dei consumi nazionali dovuta a misure di gestione dei consumi unita a un elevato fabbisogno di energia di regolazione che non può essere soddisfatto dai relativi mercati. L’offerta di energia elettrica è gestita a livello centrale da Swissgrid, parte dell’OSTRAL, l’Organizzazione per l’approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (gestione

dell’offerta). Oltre alle capacità di produzione e di stoccaggio ancora disponibili in Svizzera, vengono gestite anche l’importazione e l’esportazione di energia elettrica.

La gestione centralizzata viene effettuata per le centrali elettriche a partire da una potenza di 10 megawatt (MW) allacciate ai livelli di rete da 1 a 5. Riguarda inoltre anche tutte le centrali elettriche delle Ferrovie federali svizzere (FFS).

Le centrali elettriche vengono gestite in base alle possibilità che offrono. Si distingue tra centrali elettriche controllabili (centrali ad accumulazione, centrali di pompaggio e centrali a gas) e centrali elettriche non controllabili (altre centrali termiche come centrali nucleari e impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, centrali fluviali, solari ed eoliche). Mentre le centrali elettriche non controllabili producono in base alle loro specifiche condizioni quadro, si ricorre in modo specifico alle centrali elettriche controllabili per l’energia di regolazione e per la copertura dei consumi. Lo scambio di energia elettrica con l’estero è controllato da Swissgrid.

A seguito della gestione centralizzata dell’offerta disponibile di energia elettrica, per tutta la durata di validità dell’ordinanza in Svizzera vengono interrotti i meccanismi di mercato per la fornitura di energia (il commercio nazionale e transfrontaliero viene «sospeso»). Di conseguenza, questa ordinanza deve essere utilizzata allo scopo di influire sulla formazione dei prezzi, in modo da garantire il disbrigo delle pratiche finanziarie delle prestazioni quando vengono impiegate misure di gestione dell’offerta. Attualmente la LAP consente di influire sulla determinazione dei prezzi solo attraverso una limitazione del margine di guadagno ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2. Il margine è calcolato in base ai costi di produzione.

Anche se le centrali elettriche più piccole, con una potenza inferiore a 10 MW, non sono gestite a livello centrale da Swissgrid, possono comunque essere soggette a disposizioni relative alla restrizione del commercio e alla rimunerazione di cui all’ordinanza.

Non sono invece soggetti a restrizioni i processi di rilascio, commercio e annullamento delle garanzie di origine. Ciò significa che le disposizioni giuridiche relative all’etichettatura dell’elettricità devono continuare a essere rispettate anche in caso di gestione dell’offerta.

A non risentire degli effetti di questa misura sono inoltre le prestazioni di servizio relative al sistema, come la tenuta della tensione, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato che, anche in caso di gestione dell’offerta, vengono fornite in base ai processi, ai contratti e ai prezzi preesistenti.

Poiché, come spiegato in precedenza, questa misura di gestione implica ampi interventi a livello di libertà economica, prima dell’attuazione il Consiglio federale procede a una valutazione esaustiva dei vari interessi (ambiente / economia / società; cfr. anche capitolo 3).

Secondo l’articolo 34 LAP, per la durata di validità delle misure d’intervento economico il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni di altri

atti normativi. Il presente progetto di ordinanza deve prevedere il ricorso a questa possibilità. Le corrispondenti disposizioni a livello giuridico-formale sono elencate nell’allegato 1 LAP. Come è già avvenuto in altri casi (p. es. RS 531.63 e RS 531.64), in linea con le direttive di tecnica legislativa della Confederazione, la modifica dell’allegato è oggetto di un’ordinanza a parte, ossia l’ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese.

4 Commento ai singoli articoli dell’ordinanza sulla gestione

centralizzata dell’offerta di energia elettrica Art. 1 Scopo

La presente ordinanza rappresenta una misura di gestione dell’offerta basata sulla LAP e consente principalmente la gestione centralizzata da parte di Swissgrid delle capacità di produzione e di stoccaggio di energia elettrica ancora disponibili. Inoltre, le disposizioni sull’importazione e sull’esportazione di energia elettrica sono pensate per garantire che le capacità di produzione e di stoccaggio disponibili in Svizzera siano utilizzate principalmente per l’approvvigionamento del Paese. La limitazione del commercio di energia elettrica mira a garantire che gli scopi della presente ordinanza non vengano vanificati da negozi giuridici di diritto privato.

Art. 2 Oggetto della gestione

Sono oggetto della gestione centralizzata tutte le centrali elettriche allacciate ai livelli di rete da 1 a 5 (comprese le centrali elettriche di riserva di cui all’art. 6 cpv. 2 lett. a n. 1 dell’ordinanza sulla riserva invernale [OREI; RS 734.722]) con una potenza pari o superiore a 10 megawatt (MW), così come tutte le centrali elettriche delle FFS, uno dei principali produttori di energia elettrica in Svizzera.

L’ordinanza non si applica alle centrali elettriche non direttamente allacciate alla rete elettrica pubblica (p. es. in reti locali o nei raggruppamenti ai fini del consumo proprio [RCP]), ai gruppi elettrogeni di emergenza né alle centrali di cogenerazione forza- calore. Infatti, il loro contributo potenziale in termini di energia elettrica è relativamente modesto, e gli attuali processi di gestione dell’offerta non sono concepiti per tali impianti. L’onere associato all’integrazione di tali impianti (nuovi processi, attori aggiuntivi, considerazione di casi speciali) è inoltre sproporzionato rispetto al beneficio atteso (possibile lieve miglioramento delle previsioni). Nel caso dei gruppi elettrogeni di emergenza bisogna anche considerare che le aziende li utilizzano sostanzialmente come soluzione di ripiego. L’idea è che, a seconda delle misure di gestione attuate, possano essere impiegati dalle aziende in caso di penuria di elettricità (p. es. in caso di contingentamento).

Gli impianti di stoccaggio a batteria con una capacità di 10 MW o più non sono contemplati dall’ordinanza. L’integrazione di tali impianti nel sistema di gestione dell’offerta è in corso di valutazione e potrebbe essere implementata in un secondo momento.

Il fatto che le centrali elettriche con una capacità relativamente bassa siano escluse dalla gestione centralizzata non significa che non sottostiano all’ordinanza.

Swissgrid, in qualità di organizzazione dell’economia incaricata dal Consiglio federale secondo l’articolo 60 capoverso 1 LAP, è responsabile della gestione centralizzata delle centrali elettriche secondo l’articolo 2 capoverso 1.

Art. 3 Bilancio complessivo e previsioni

Swissgrid elabora un bilancio complessivo della produzione, dello scambio con l’estero e del consumo di energia elettrica in Svizzera. Prepara le previsioni necessarie per la gestione centralizzata del bilancio utilizzando anche le informazioni provenienti dai vari attori del mercato, come le previsioni di produzione e le previsioni di carico. In queste ultime si tiene conto anche dell’immissione di energia elettrica da parte di impianti non gestiti in modo centralizzato nell’ambito della gestione dell’offerta (di norma impianti fotovoltaici e piccole centrali idroelettriche), così come del fabbisogno di energia elettrica dalla rete di trazione ferroviaria a 16,7 Hz.

Sulla base delle previsioni e delle capacità disponibili di centrali elettriche e di impianti di stoccaggio, Swissgrid determina il fabbisogno di prestazioni di servizio relative al sistema e fornisce alle centrali elettriche controllabili (incl. le centrali di pompaggio) disposizioni relative al momento in cui devono entrare in azione e al volume di produzione. Per il calcolo tiene conto in particolare dell’infrastruttura di rete disponibile, dell’acqua nei bacini di accumulazione e delle riserve di carburante (in particolare gas e olio minerale) disponibili nelle singole centrali elettriche e delle opportunità di scambio con altri Paesi.

Per quanto riguarda la gestione centralizzata della produzione e dello stoccaggio, Swissgrid si affida ai processi e agli operatori di mercato esistenti per la fornitura di prestazioni di servizio relative al sistema. Ciò significa che la gran parte dei flussi informativi e finanziari esistenti e consolidati possono essere utilizzati anche in caso di crisi. Un ruolo centrale è svolto in particolare dai fornitori di prestazioni di servizio relative al sistema (FPSS), che assicurano un punto di contatto tra Swissgrid e i gestori delle centrali elettriche in caso di gestione centralizzata dell’offerta.

Art. 4 Ricorso a centrali elettriche e impianti di stoccaggio

I gestori di centrali elettriche devono garantire che tutte le loro centrali elettriche che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza secondo l’articolo 2 capoverso 1 siano assegnate a un FPSS. I FPSS sono responsabili solo delle questioni amministrative. La responsabilità della prontezza operativa della centrale rimane dei proprietari e dei gestori delle centrali elettriche interessate dalla misura.

Sulla base della gestione del bilancio, Swissgrid determina le prestazioni di servizio relative al sistema necessarie per la stabilità della rete e le assegna ai gestori delle centrali elettriche. Sono considerate controllabili le centrali ad accumulazione, le centrali di pompaggio, le centrali di pompaggio-turbinaggio nonché le centrali a gas. Tutti gli altri tipi di centrali sono considerati centrali non controllabili.

Per ogni centrale elettrica controllabile, Swissgrid assegna ai gestori della centrale i profili di produzione e, se del caso, di pompaggio necessari a coprire il consumo previsto di energia elettrica.

Art. 5 Garanzia dei flussi informativi e finanziari

I FPSS assicurano i flussi informativi e finanziari tra Swissgrid e le centrali elettriche loro assegnate, garantendo la protezione dei dati e la riservatezza di tutte le informazioni non pubbliche di cui vengono a conoscenza in virtù della presente ordinanza o che sono chiamati a trattare. A tal proposito adottano tutte le necessarie misure di protezione dal profilo organizzativo, tecnico, personale e informazionale.

Art. 6 Obblighi di notifica

Tutti i gestori di centrali elettriche gestite in modo centralizzato comunicano a Swissgrid, tramite il proprio FPSS, le informazioni specifiche relative alla centrale elettrica o all’impianto di stoccaggio necessarie per pianificare l’utilizzo dell’impianto secondo le disposizioni di Swissgrid. Su questa base, mettono a disposizione i propri impianti a titolo oneroso e rendono operative le centrali elettriche e gli impianti di stoccaggio.

Immediatamente dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, i gestori di centrali elettriche secondo l’articolo 2 capoverso 1, ad eccezione dei gestori di centrali elettriche di riserva, devono notificare a Swissgrid e alla Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) i costi di produzione di ciascuna centrale elettrica. I costi di produzione soggetti all’obbligo di notifica sono determinati sulla base delle attuali direttive della ElCom. Il calcolo dei costi di produzione tiene conto dei costi d’esercizio e dei costi del capitale di una produzione efficiente, nonché dei tributi e delle prestazioni all’ente pubblico inerenti alla produzione.

I responsabili dei gruppi di bilancio assicurano il disbrigo dei flussi finanziari per coprire i costi dell’energia elettrica all’interno del gruppo di bilancio. Garantiscono inoltre che, in caso di gestione dell’offerta, i flussi di informazioni siano mantenuti in conformità con le disposizioni di Swissgrid. I responsabili dei gruppi di bilancio con punti di misurazione notificano in particolare le loro previsioni di consumo, produzione e pompaggio nella qualità ancora disponibile in caso di gestione dell’offerta.

Art. 7 Scambio di dati di misurazione

Durante il periodo di validità della presente ordinanza i gestori di rete sono tenuti a garantire lo scambio di dati di misurazione in conformità al documento settoriale «Standardisierter Datenaustausch für den Strommarkt Schweiz» (SDAT-CH)1

Documento settoriale dell’AES (2022): Standardisierter Datenaustausch für den Strommarkt Schweiz; Umsetzungsdokument für die standardisierten Datenaustauschprozesse im Strommarkt Schweiz; Parte «SDAT-CH Grundlagen und Definitionen».

dell’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES). In particolare, devono essere rispettate le scadenze di cui al documento settoriale in questione.

Art. 8 Disposizioni della società nazionale di rete

Swissgrid può emanare disposizioni di natura tecnica e organizzativa per l’attuazione della presente ordinanza. Non si tratta di disposizioni legislative ma di norme relative ai processi che si basano su processi esistenti.

Art 9 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Secondo l’articolo 34 LAP, per la durata di validità delle misure d’intervento economico il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni di altri atti normativi. Il presente progetto di ordinanza deve prevedere il ricorso a questa possibilità. La sospensione delle disposizioni si applica solo per la durata della misura d’intervento. Le disposizioni citate alle lettere a e b a livello giuridico-formale vanno inserite nell’allegato 1 LAP, che viene modificato con un’ordinanza separata.

Disposizioni della legge federale del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) dichiarate inapplicabili:

• Articolo 13: applicando la gestione dell’offerta non è più possibile garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Le domande di accesso alla rete possono essere presentate anche durante il periodo di gestione dell’offerta ma i termini per l’elaborazione di tali domande da parte dei gestori di rete di cui all’articolo

13 capoverso 2 LAEl si applicano solo dopo l’abrogazione della presente

ordinanza. Di conseguenza, anche eventuali cambiamenti secondo l’articolo 11 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71) possono essere attuati solo in un momento successivo.

  • Articolo 15a: poiché i gruppi di bilancio non registrano più attività commerciali, il calcolo dell’energia di compensazione non è più necessario.

  • Articolo 18 capoverso 6: Swissgrid assume compiti nel settore del commercio di energia, che non è autorizzata a svolgere al di fuori della gestione dell’offerta.

  • Articolo 20 capoverso 2 lettera b: Swissgrid mette a disposizione le capacità delle centrali elettriche necessarie per le prestazioni di servizio relative al sistema (senza acquisizioni secondo una procedura trasparente e non discriminatoria). Disposizioni della legge sull’energia (LEne; RS 730.0) dichiarate inapplicabili:

  • Articolo 15: l’obbligo di ritiro e di rimunerazione non si applica a eventuali centrali elettriche che sono soggette alla gestione dell’offerta e che tuttavia soddisfano il criterio di cui all’articolo 15 capoverso 2 LEne. L’articolo 15 è quindi dichiarato inapplicabile nella misura in cui si rivela in conflitto con la gestione dell’offerta. La temporanea inapplicabilità di disposizioni di ordinanza del diritto federale in contrasto con la presente ordinanza può essere prevista nell’ambito della facoltà del Consiglio federale di emanare ordinanze.

Diverse disposizioni della OAEl devono essere dichiarate inapplicabili a causa della gestione centralizzata da parte di Swissgrid, dell’interruzione dell’accesso alla rete, della sospensione delle attività commerciali e dell’adattamento del modello di rimunerazione.

Art. 10 Rimunerazione delle centrali elettriche con gestione centralizzata

I gestori delle centrali elettriche ricevono una rimunerazione per l’energia elettrica che forniscono a Swissgrid, basata sui costi di produzione (cfr. commento all’art. 6). Swissgrid calcola la rimunerazione per ogni centrale elettrica dopo ogni chiusura mensile sulla base delle serie temporali del profilo di immissione plausibilizzate dei gestori, dei costi di produzione e di un margine aggiuntivo limitato. I costi di produzione includono già una redditività del capitale investito basata sul WACC (cfr. commento all’art. 11).

I FPSS ricevono l’accredito entro il 15° giorno lavorativo di ogni mese. Devono corrispondere la rimunerazione ai gestori delle centrali entro 30 giorni. In deroga al capoverso 2 i gestori delle centrali elettriche di riserva vengono rimunerati da Swissgrid, secondo la OREI.

Art. 11 Limitazione dei margini

Verranno presentate due alternative da discutere in merito alla regolamentazione dei margini.

L’indennizzo dei gestori di centrali elettriche per la produzione di energia elettrica nell’ambito della presente ordinanza si basa sui costi di produzione riconosciuti e tiene conto di un limite di margine ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 LAP.

Come già detto, la rimunerazione dei gestori delle centrali elettriche si basa sui costi di produzione, che includono già una redditività del capitale investito (e quindi un margine).

Variante 1

La variante 1 prevede che le centrali elettriche controllabili siano indennizzate con un margine aggiuntivo del 5,11 %. Questo ulteriore margine limitato ha lo scopo di ridurre i falsi incentivi: prezzi eccessivamente bassi possono infatti sia portare a un aumento dei consumi, sia indurre i gestori delle centrali elettriche controllabili a commercializzare l’energia elettrica a prezzi elevati prima dell’entrata in vigore della gestione dell’offerta. L’importo del margine per chilowattora di energia elettrica prodotta dalle centrali elettriche controllabili si basa sul tasso d’interesse calcolatorio relativo agli strumenti di promozione per le energie rinnovabili (WACC) pubblicato annualmente dall’UFE. Tale margine è applicato ai costi di produzione specifici delle singole centrali elettriche notificati secondo l’articolo 6 capoverso 2. Tuttavia, per calcolare il margine si utilizzano i costi di produzione totali.

Variante 2

Nella variante 2 il margine aggiuntivo per le centrali elettriche controllabili e non controllabili è limitato a zero. Il margine delle centrali elettriche è quindi costituito esclusivamente dal WACC, che secondo le istruzioni della ElCom è già incluso nei costi di produzione. In questo modo si evita che sul consumatore finale gravi un doppio margine. Questo approccio è coerente con l’attuale prassi della ElCom per il servizio universale.

Le disposizioni relative alla limitazione dei margini non si applicano ai gestori delle centrali elettriche di riserva, la cui rimunerazione si basa sulle disposizioni della OREI.

Art. 12 Calcolo dei costi

Dopo ogni chiusura mensile, Swissgrid calcola per ogni centrale la rimunerazione del mese precedente, composta dalla produzione (ovvero le serie temporali del profilo di immissione plausibilizzate dei gestori), dai costi di produzione secondo l’articolo 6 capoverso 2 e dai margini. La rimunerazione viene versata dai FPSS. I gestori delle centrali elettriche di riserva sono rimunerati in base alla OREI.

Dopo ogni chiusura mensile, Swissgrid calcola i costi medi per chilowattora (kWh) del mese precedente, sulla base della rimunerazione delle centrali elettriche e dei costi per l’importazione di energia elettrica derivanti da diritti di acquisto non sospesi. Questi costi medi vengono pubblicati il 6° giorno lavorativo successivo alla fine del mese.

Art. 13 Fatturazione

Swissgrid fattura ai rappresentanti dei gruppi di bilancio l’energia elettrica utilizzata dai consumatori finali assegnati al rispettivo gruppo di bilancio. I rappresentanti dei gruppi di bilancio si occupano della fatturazione ai consumatori finali, eventualmente passando attraverso sottogruppi di bilancio e fornitori. Il fornitore responsabile è quello che dispone del punto di misurazione del consumatore finale.

Per evitare problemi di liquidità, nell’ordinanza sono specificati sia i tempi di fatturazione che i termini di pagamento.

Art. 14 Tariffe

Le tariffe per l’energia e l’utilizzazione della rete stabilite annualmente dal gestore delle reti di distribuzione continuano ad essere applicate per i consumatori fissi finali (consumatori finali del servizio universale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAEl). Le tariffe energetiche non vengono pertanto adeguate nel corso dell’anno. Eventuali costi aggiuntivi o ridotti sostenuti dai gestori della rete di distribuzione in seguito alla gestione dell’offerta devono essere tenuti in considerazione secondo il consueto processo previsto dal diritto in materia di approvvigionamento di energia elettrica (art. 4d OAEl) nell’ambito delle differenze di copertura. Si veda anche la guida della ElCom alla Contabilità analitica (calcolo dei costi) per le tariffe 2024 per i gestori delle reti di distribuzione (disponibile all’indirizzo: Guida alla contabilità analitica (admin.ch)).

Art. 15 Rimunerazione delle centrali elettriche con gestione non centralizzata

Le centrali elettriche o gli impianti di produzione di energia con una potenza inferiore a 10 MW e con immissione al livello di rete 7 sono generalmente rimunerati secondo i processi esistenti (rimunerazione per l’immissione di elettricità [RIC], rimunerazione per la ripresa di energia, ecc.). Nel caso di impianti di produzione di energia la cui rimunerazione si basa sui prezzi di mercato, nell’ambito della gestione dell’offerta questi sono sostituiti dai costi medi per kWh calcolati da Swissgrid.

Art. 16 Correzione delle serie temporali del profilo di immissione e delle serie temporali del profilo di carico

Come già detto, la gestione dell’offerta si basa, per quanto possibile, su processi consolidati. I processi di scambio dei dati di misurazione del settore (SDAT-CH) stabiliscono che i dati di misurazione utilizzati per il conteggio possono essere, se necessario, corretti entro un termine di compensazione (clearing) di sei mesi. Questo modo di procedere viene mantenuto anche per la gestione dell’offerta. Di conseguenza, in caso di successive correzioni, dopo questo periodo di 6 mesi Swissgrid ricalcola i costi e corregge la rimunerazione delle centrali elettriche e la fatturazione dell’energia elettrica al consumatore finale.

Art 17 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Per quanto riguarda le disposizioni non applicabili di altri atti normativi, si fa riferimento al commento all’articolo 9.

Disposizioni della OAEl dichiarate inapplicabili:

  • Articolo 6 capoverso 5bis: la produzione di energia elettrica delle centrali elettriche soggette a gestione dell’offerta deve essere messa a disposizione della società nazionale di rete secondo l’articolo 5 capoverso 1. L’energia è inoltre rimunerata secondo l’articolo 12. Di conseguenza, nella misura in cui è in conflitto con la gestione dell’offerta, l’articolo 6 capoverso 5bis LAEl deve essere dichiarato inapplicabile.

  • Articolo 13: in caso di gestione dell’offerta, non è più possibile garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Le domande di accesso alla rete possono essere presentate anche durante il periodo di gestione dell’offerta ma i termini per l’elaborazione delle domande da parte dei gestori di rete di cui all’articolo 13 capoverso 2 LAEl si applicano solo dopo l’abrogazione della presente ordinanza. Di conseguenza, eventuali modifiche ai sensi dell’articolo 11 capoversi 2 e 3 OAEl possono essere attuate solo in un momento successivo.

  • Articolo 15a: poiché i gruppi di bilancio non registrano più attività commerciali, il calcolo dell’energia di compensazione non è più necessario. Disposizioni della LEne dichiarate inapplicabili:

• Articolo 15: l’obbligo di ritiro e di rimunerazione non si applica a eventuali centrali elettriche che sono soggette alla gestione dell’offerta e che tuttavia soddisfano

il criterio di cui all’articolo 15 capoverso 2 LEne. L’articolo 15 è quindi dichiarato inapplicabile nella misura in cui si rivela in conflitto con la gestione dell’offerta. • Articoli 30 e 31: il premio di mercato viene annullato. Le centrali elettriche soggette alla gestione dell’offerta sono rimunerate sulla base dei costi di produzione. Diverse disposizioni della OAEl devono essere dichiarate inapplicabili a causa della gestione centralizzata da parte di Swissgrid, dell’interruzione dell’accesso alla rete, dell’interruzione delle attività commerciali e dell’adattamento del modello di rimunerazione.

Art. 18 Autorizzazione d’esercizio

Al DATEC (UFE) è attribuita la competenza di rilasciare un’autorizzazione d’esercizio alle centrali elettriche di riserva, che deve indicare chiaramente le ragioni dell’esercizio delle centrali elettriche di riserva e, in particolare, una ponderazione degli interessi da parte del Consiglio federale. Queste ragioni sono contenute anche nella richiesta al Consiglio federale relativa all’entrata in vigore della presente ordinanza. Ciò consente al Tribunale amministrativo federale di verificare la proporzionalità della decisione.

Diventa inoltre possibile regolamentare l’esercizio caso per caso mediante oneri. Nelle autorizzazioni vengono specificate in particolare le limitazioni delle emissioni per il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto e delle emissioni acustiche nonché le misure di isolamento acustico. Le autorizzazioni d’esercizio devono stabilire che gli impianti devono essere regolati in modo da ottimizzare le emissioni prima di essere messi in esercizio come centrali elettriche di riserva. Deve essere effettuata una misurazione delle emissioni e i risultati devono essere trasmessi all’autorità competente. Questa misura consente di garantire un funzionamento ottimale. L’Ufficio federale dell’energia, in stretta e tempestiva collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), è responsabile della preparazione dell’autorizzazione.

Art. 19 Prontezza d’impiego

I gestori delle centrali elettriche di riserva che partecipano alla costituzione della riserva complementare secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera a numero 1 OREI fanno sì che le centrali elettriche di riserva siano pronte all’impiego per tutta la durata della gestione dell’offerta.

Art. 20 Limitazioni delle emissioni

Il principio di prevenzione sancito dal diritto in materia di protezione dell’ambiente (cfr. art. 11 cpv. 2 della legge sulla protezione dell’ambiente; RS 814.01), secondo cui le emissioni devono essere limitate nella misura massima, si applica anche alle centrali elettriche di riserva. Gli impianti devono quindi essere in grado di funzionare con la massima potenza tecnicamente possibile. I requisiti specifici dei singoli impianti vengono disciplinati nell’autorizzazione che il DATEC (UFE) deve rilasciare per le centrali elettriche di riserva (cfr. art. 18 della presente ordinanza).

Art. 21 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

La gestione dell’offerta prevede che anche le centrali elettriche di riserva siano utilizzate secondo l’ordinanza sulla riserva invernale (OREI). Ciò è possibile solo se di dichiarano inapplicabili diverse disposizioni, in particolare per quanto riguarda l’impiego delle centrali elettriche di riserva. In caso di gestione dell’offerta non sono previsti prelievi di energia elettrica dai gruppi elettrogeni di emergenza o dagli impianti di cogenerazione forza-calore secondo l’OREI. Tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di rimunerazione.

I contratti con le centrali elettriche di riserva (Birr, Monthey, Cornaux) scadono il 31 maggio 2026. Se l’ordinanza entra in vigore prima di questa data e le centrali elettriche di riserva vengono utilizzate nell’ambito della gestione dell’offerta, eventuali disposizioni ambientali dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) in contrasto con l’esercizio delle centrali elettriche di riserva dovranno essere attenuate. In particolare, la centrale elettrica temporanea di Birr, pronta a entrare in funzione da marzo 2023, non è attualmente in grado di rispettare le disposizioni ambientali previste dalla OIAt (p.es. relative agli ossidi di azoto). Entro la fine del 2026, la centrale di riserva di Birr dovrà essere smantellata o adattata in modo da rispettare le disposizioni ambientali.

Art. 22 Restrizione delle esportazioni

L’obiettivo della restrizione delle esportazioni è quello di garantire che le capacità di produzione e di stoccaggio disponibili in Svizzera siano utilizzate principalmente per l’approvvigionamento del Paese. A seconda del fabbisogno, il Consiglio federale può limitare o vietare le esportazioni nette per un determinato periodo di tempo. A tal fine ci sono due possibilità (cfr. cpv. 1). In caso di divieto, le esportazioni sono ancora possibili a condizione che il bilancio complessivo sia pareggiato nel periodo specificato. In questo contesto non si tiene conto dei transiti; il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni. Swissgrid monitora e controlla l’importazione e l’esportazione di energia elettrica restringendo la Net Transfer Capacity (NTC), servendosi della stessa procedura impiegata in condizioni normali in caso congestioni della rete.

Art. 23 Restrizione del commercio di energia elettrica

I meccanismi del mercato dell’elettricità in Svizzera vengono sospesi per la durata della gestione dell’offerta. In particolare, le attività commerciali di energia elettrica che prevedono una fornitura fisica in Svizzera durante il periodo di validità della misura di gestione sono annullate o sospese dalle disposizioni dell’ordinanza. Questo vale sia per le attività nazionali che per quelle transfrontaliere. È esclusa l’applicazione dei diritti di acquisto previsti da contratti a lungo termine, come i diritti di acquisto delle centrali nucleari francesi di Bugey e Cattenom nonché i diritti di acquisto contrattuali stipulati con Electricité de France (EDF) non legati a specifiche centrali.

Tuttavia, le attività commerciali che prevedono la fornitura fisica dopo la fase di gestione possono ancora essere concluse.

Se necessario, Swissgrid può concludere negozi giuridici per facilitare l’importazione e l’esportazione di energia elettrica, ad esempio per aumentare l’offerta in Svizzera. Swissgrid può autorizzare una società idonea a svolgere tali attività in nome e per conto di Swissgrid. Non ne possono però derivare vantaggi competitivi per l’impresa autorizzata.

La misura non concerne le garanzie d’origine: i processi per il rilascio, il commercio e l’annullamento continueranno ad essere eseguiti anche in caso di gestione dell’offerta, e i requisiti legali associati per l’etichettatura dell’elettricità devono continuare a essere rispettati.

Art. 24 Diritti di acquisto transfrontalieri

Se un gruppo di bilancio gode di diritti di acquisto transfrontalieri secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettera b, il responsabile del gruppo di bilancio e il suo gruppo di bilancio provvedono al regolamento durante il periodo di validità della presente ordinanza.

Art. 25 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Swissgrid è responsabile della gestione delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica. Tuttavia, l’attribuzione non si basa su procedure orientate al mercato. Le relative disposizioni sono sospese durante il periodo di gestione dell’offerta. Per quanto riguarda le disposizioni non applicabili di altri atti normativi, si fa riferimento al commento all’articolo 9.

Art. 26 Disposizione penale

Le possibili sanzioni previste alla presente ordinanza si basano sull’articolo 49 LAP. Le sanzioni sono intese principalmente come misura preventiva per garantire che le misure previste dall’ordinanza siano attuate da coloro che sono soggetti alla legge. L’articolo 26 si applica se non vengono rispettati gli obblighi di notifica previsti dall’ordinanza. L’attuazione nella pratica dovrà essere proporzionata.

Non vengono menzionate altre possibilità di sanzione; il diritto penale vigente prevede infatti già la punizione di comportamenti indesiderati che potrebbero ostacolare l’applicazione dell’ordinanza. Gli articoli 162 e 320 del Codice penale (CP; RS 311.0) e l’articolo 62 della legge del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) prevedono per esempio già un’ampia protezione penale per sanzionare la rivelazione illecita di informazioni (segreti commerciali e di fabbrica) e di dati personali.

Altri comportamenti indesiderati, come la segnalazione da parte dei gestori delle centrali di accumulazione di livelli più bassi al fine di ottenere un vantaggio economico rispetto alla concorrenza per la fase successiva alla gestione dell’offerta, sono anch’essi coperti dalle norme di diritto penale esistenti (p. es. truffa in materia di prestazioni e di tasse). È inoltre importante notare che per tutti i reati penalmente

rilevanti è sempre prevista la possibilità di confisca dei valori patrimoniali secondo l’articolo 70 CP.

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 27 Sorveglianza e vigilanza

Il settore specializzato Energia dell’AEP veglia sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza da parte di Swissgrid, dei gestori delle centrali elettriche, dei FPSS, dei responsabili dei gruppi di bilancio e dei gestori delle reti di distribuzione.

La ElCom è responsabile della supervisione dei costi di produzione notificati dalle centrali elettriche, della rimunerazione dei gestori delle centrali e del calcolo dei costi medi per kWh.

I gestori delle centrali elettriche sono tenuti a fornire alla ElCom e al settore specializzato Energia dell’Approvvigionamento economico del Paese (AEP) tutte le informazioni necessarie all’esercizio della vigilanza.

Art. 28 Rapporti

Swissgrid deve sottoporre regolarmente un rapporto al settore specializzato Energia dell’AEP, all’Associazione delle aziende elettriche svizzere e alla ElCom in merito all’attuazione delle misure ordinate e agli effetti sulla rete di trasporto o distribuzione.

Art. 29 Esecuzione

Le autorità già menzionate in altri articoli attuano la presente ordinanza in relazione ai rispettivi compiti. In questo contesto, Swissgrid assicura il coordinamento della gestione centralizzata delle centrali elettriche e sorveglia e controlla l’importazione, l’esportazione e il transito di energia elettrica.

Art. 30 Entrata in vigore e durata di validità

In caso di grave penuria di elettricità imminente o già in atto, il Consiglio federale può far entrare in vigore la presente ordinanza per un periodo di tempo limitato come misura d’intervento.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’utilizzo di centrali elettriche di riserva nell’ambito della gestione dell’offerta ha le stesse ripercussioni finanziarie e sull’effettivo di personale per la Confederazione della OREI. La preparazione e l’operatività delle centrali di riserva non incidono sul bilancio della Confederazione. Tutti i costi – nella misura in cui non possono essere coperti dai

ricavi dell’energia elettrica prodotta – si ripercuotono sul corrispettivo per l’utilizzazione della rete secondo l’articolo 22 OREI.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna Anche le centrali elettriche di riserva sono potenzialmente utilizzabili nell’ambito della gestione dell’offerta. I loro effetti si ripercuotono in particolare sull’ambiente (cfr. anche sotto). Pertanto, risultano toccati soprattutto i Cantoni e i Comuni nei quali sorgono le centrali elettriche di riserva (cfr. anche i commenti alla OREI). L’onere per le autorità è dovuto principalmente alla preparazione, non al funzionamento, delle centrali elettriche di riserva.

I Cantoni e i Comuni, nel loro ruolo di principali proprietari delle aziende di approvvigionamento energetico svizzere, sono chiamati a trovare e preparare soluzioni per affrontare eventuali problemi di liquidità e costi aggiuntivi (cfr. anche capitolo 3.3).

5.3 Ripercussioni su economia, ambiente e società

La gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica in caso di penuria di elettricità consente di ottimizzare l’uso delle capacità di produzione di energia disponibili in Svizzera e garantisce che l’energia elettrica venga utilizzata per l’approvvigionamento del Paese. La misura consente inoltre a Swissgrid di fruire delle prestazioni di servizio relative al sistema necessarie per mantenere la stabilità del sistema. Ciò permette di aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico per le aziende e le famiglie in Svizzera. A seconda dell’intensità e della durata, una tale situazione può avere ripercussioni pesanti per l’economia e la popolazione, con conseguenti costi elevati.

Tuttavia, questa misura di gestione può essere attuata solo con un’ampia interferenza nella libertà economica. Le attività commerciali per l’energia elettrica con fornitura fisica in Svizzera e quelle per l’energia elettrica prodotta in Svizzera con fornitura fisica all’estero sono sospese se la data di fornitura rientra nel periodo di validità della gestione dell’offerta. La produzione e il controllo delle restanti capacità di produzione e stoccaggio in Svizzera, nonché l’importazione e l’esportazione di energia elettrica, sono specificati e gestiti da Swissgrid. La rimunerazione dei produttori di energia e i prezzi per i consumatori finali non si basano su principi di mercato, ma sono predeterminati.

La gestione dell’offerta può comportare problemi di liquidità e costi aggiuntivi per i gestori delle centrali elettriche e i commercianti di energia elettrica, soprattutto se i mercati dell’elettricità dei Paesi vicini non vengono interrotti contemporaneamente. I gestori delle centrali elettriche/commercianti di energia elettrica devono quindi continuare ad adempiere ai loro obblighi di diritto privato all’estero. Il fatto che debbano procurarsi l’energia elettrica necessaria a coprire questi obblighi con breve preavviso sui mercati dell’elettricità ancora funzionanti comporta una liquidità potenzialmente elevata e costi aggiuntivi. Tuttavia, questa problematica viene disciplinata in un’ordinanza separata. I costi delle misure di gestione temporanea per

l’approvvigionamento economico del Paese sono sostenuti dalle aziende interessate o dai proprietari.

Per i consumatori finali che acquistano l’energia elettrica sul mercato libero, le condizioni concordate con i fornitori vengono annullate. L’energia elettrica consumata viene fatturata a un costo standardizzato per kWh. A seconda delle condizioni originariamente concordate, durante il periodo di gestione dell’offerta la regolamentazione dei costi può essere favorevole o sfavorevole per il consumatore finale in questione. Tuttavia, si prevede che, per i consumatori finali, la regolamentazione dei margini utilizzata comporti in molti casi una riduzione dei costi energetici sul mercato libero. Questo non crea alcun incentivo aggiuntivo per i consumatori finali a ridurre il consumo di energia elettrica. Poiché la domanda è influenzata principalmente dalle misure di gestione dei consumi, come gli appelli al risparmio, le limitazioni di utilizzo e i divieti, nonché il contingentamento dei grandi consumatori, e queste misure sono già in vigore o vengono attuate contemporaneamente alla gestione dell’offerta, si otterrà una riduzione dei consumi. Si possono pertanto escludere ripercussioni negative sulla domanda.

Si possono prevedere conseguenze negative per i vari altri attori del settore elettrico (p. es. i gestori dei gruppi di bilancio, i fornitori, gli altri fornitori di prestazioni di servizio), in quanto per loro non sono previsti margini secondo l’articolo 11.

6 Aspetti giuridici

6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le restrizioni all’esportazione sono in contrasto con il divieto di restrizioni quantitative previsto dal diritto dell’OMC di cui all’articolo XI paragrafo 1 dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21). Tuttavia, limitando il campo di applicazione a situazioni di grave penuria, qualsiasi restrizione alle esportazioni rientrerebbe nell’eccezione prevista dall’articolo XI paragrafo 2 lettera a GATT. Si può anche fare riferimento alla giustificazione delle restrizioni all’esportazione in virtù dell’articolo XX lettera j GATT.

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