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Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel settore della radiocomunicazione mobile

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Berna, 12 dicembre 2025

Revisione parziale della legge sulle telecomu­ nicazioni (LTC) nel settore della radiocomuni­ cazione mobile (attuazione della mozione 20.3237)

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

BAKOM-D-DF013501/756

Compendio

L'obiettivo del progetto di legge è rafforzare la copertura di radiocomunicazione mobile in Svizzera attraverso una nuova procedura specifica a livello legislativo. Per assicurare la manutenzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli im­ pianti di radiocomunicazione mobile e allo stesso tempo garantire la protezione dalle radiazioni, la protezione dalle immissioni deve essere esclusa dalla proce­ dura di autorizzazione edilizia e sostituita da un obbligo di notifica con succes­ sivo controllo durante l'esercizio dell'impianto.

Situazione iniziale

L'evoluzione tecnologica e le crescenti esigenze spingono l'attuale infrastruttura di ra­ diocomunicazione mobile ai suoi limiti. In alcune zone l'ampliamento della rete prose­ gue a rilento, soprattutto a causa delle frequenti e complesse procedure di autorizza­ zione. Allo stesso tempo, gli impianti di radiocomunicazione mobile richiedono regolari interventi di manutenzione e ammodernamento. L'economia e la società dipendono da reti stabili e all'avanguardia, ad esempio per le chiamate di emergenza, le applicazioni digitali, il lavoro mobile, i pagamenti senza contanti e i trasporti pubblici. La radiocomu­ nicazione mobile commerciale guadagna sempre più importanza anche per le comuni­ cazioni nazionali e cantonali a garanzia della sicurezza.

Il progetto mira a mettere in atto la mozione 20.3237 del gruppo liberale radicale "Rete di radiocomunicazione mobile. Creare ora condizioni quadro per una rapida realizza­ zione" senza adattare i valori limite d’installazione relativi al principio di prevenzione in materia di radiazioni non ionizzanti. Inoltre, riprende la richiesta formulata nel postulato

23.3764 Christ "Stop alle lacune di copertura nelle reti mobili!".

Contenuto del progetto

Il progetto di legge toglie il controllo della protezione contro le immissioni dalla proce­ dura di autorizzazione edilizia. In futuro, gli operatori di radiocomunicazione mobile non dovranno più ottenere un'autorizzazione edilizia per mettere in esercizio impianti di ra­ diocomunicazione mobile che hanno effetti sul diritto in materia di protezione dalle ra­ diazioni non ionizzanti, sia per la prima volta che dopo una modifica dell'impianto, ma dovranno notificarlo all'autorità competente. Quest'ultima esaminerà i documenti pre­ sentati. Gli operatori sono inoltre tenuti a implementare un sistema di garanzia della qualità che, durante l'esercizio dell'impianto, assicuri il rispetto dei valori limite concer­ nenti l'emissione prescritti dalla legge. Vi sarà maggiore trasparenza in quanto sarà facilitato l'accesso alla banca dati delle antenne dell'Ufficio federale delle comunica­ zioni (UFCOM) e saranno pubblicate schede dei dati sul sito dell'antenna. La procedura ordinaria di autorizzazione edilizia rimane in vigore per tutte le nuove costruzioni e le modifiche non rilevanti dal punto di vista delle radiazioni, in particolare per quelle strut­ turali agli impianti di radiocomunicazione mobile che hanno un impatto più che minimo sull'aspetto esterno. La nuova regolamentazione crea condizioni quadro idonee alle radiocomunicazioni mobili, senza abbassare il livello di protezione della popolazione e

dell'ambiente. Cantoni e Comuni avranno meno oneri amministrativi, vi sarà più traspa­ renza e una migliore sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine.

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità d'intervento e obiettivi

Una copertura nazionale di alta qualità per le radiocomunicazioni mobili è di interesse pubblico1. L'economia e la società dipendono sempre più da reti mobili ben funzionanti e all'avanguardia per le chiamate di emergenza, il progresso digitale, il telelavoro o la comunicazione quotidiana (ad es. pagamenti senza contanti, acquisto di biglietti per i trasporti pubblici). La radiocomunicazione mobile commerciale sta diventando sempre più importante anche per le comunicazioni nazionali e cantonali a garanzia della sicu­ rezza. In Svizzera, ogni anno vengono sostituiti, adattati o installati centinaia di impianti di radiocomunicazione mobile. Mettere in servizio questi impianti nei tempi previsti rap­ presenta spesso una grande sfida. I ritardi possono portare a lacune nella fornitura, con effetti negativi sull'economia, sulla società e, in particolare, sulle comunicazioni a garanzia della sicurezza.

Negli ultimi anni è diventato sempre più difficile conciliare le procedure di autorizza­ zione edilizia, la ricerca di un luogo e il progresso tecnologico. Le attuali procedure ordinarie di autorizzazione edilizia richiedono molto tempo, sono complesse dal punto di vista amministrativo e non sono concepite per un mondo dinamico e innovativo come il settore delle radiocomunicazioni mobili. Allo stesso tempo, la quantità di dati richiesti dagli utenti è in costante aumento e la tecnologia evolve a grandi passi. La domanda e le nuove tecnologie (ad es. antenne adattive) richiedono più siti d'antenna e adegua­ menti più frequenti degli impianti esistenti. Le misure adottate e promesse finora per ridurre gli ostacoli burocratici esistenti non sono sufficienti a portare avanti rapidamente la manutenzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle reti mobili, promuovendo così, tra l'altro, l'ulteriore digitalizzazione dello Stato, dell'economia e della società.

Alla luce di questa situazione di partenza, urge adeguare il settore delle radiocomuni­ cazioni tenendo conto delle sue esigenze specifiche: occorre dunque una base giuri­ dica formale tesa a definire una procedura per la protezione contro le radiazioni non ionizzanti che sia indipendente dalla procedura ordinaria di autorizzazione edilizia2.

In base alla legislazione vigente, la protezione contro le radiazioni non ionizzanti è ga­ rantita, tra l'altro, dal fatto che è necessaria un'autorizzazione edilizia sia per la prima messa in servizio, sia per le successive modifiche agli impianti radiomobili. Oltre agli interventi di ammodernamento, le modifiche spesso comprendono anche interventi di

Cfr. art. 1 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) Per motivi di migliore leggibilità, nelle spiegazioni i termini "procedura di autorizzazione edilizia" e "autorizzazione edilizia" sono utilizzati come termini generici, anche se talvolta – ad esempio nel caso di impianti di radiocomunicazione mobile che servono all'esercizio di una ferrovia – è necessaria un'approvazione dei piani, ossia viene eseguita una procedura di approvazione dei piani.

pura manutenzione, come la sostituzione di un modulo antenna difettoso. La conformità alle disposizioni legislative sul controllo delle immissioni viene verificata nell'ambito della procedura di autorizzazione edilizia. Questo risulta dall'interazione tra la legge federale del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio (LPT) e la legge federale del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb). Né le disposizioni dell'or­ dinanza del 23 dicembre 19995 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) né le raccomandazioni della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costru­ zioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) possono derogare a detti requisiti legali. Questa situazione giuridica è stata confermata lo scorso anno da diverse sentenze del Tribunale federale6.

Si prevede di creare nuove condizioni quadro per garantire la manutenzione, il neces­ sario ammodernamento e l'ulteriore ampliamento dell'infrastruttura di radiocomunica­ zione mobile, senza trascurare i requisiti ambientali. L'obiettivo del progetto di legge è adattare l'applicazione della legge nel settore della protezione contro le immissioni, alle realtà tecniche e operative della radiocomunicazione mobile. A tal fine, le procedure di autorizzazione preventiva dovrebbero essere evitate il più possibile, pur mantenendo il livello di protezione. L'attuale livello di protezione delle persone e dell'ambiente non solo dovrebbe essere mantenuto con misure appropriate, ma anche rafforzato obbli­ gando gli operatori di radiocomunicazione mobile a controllare il rispetto dei valori limite per le emissioni durante l'esercizio dei loro impianti.

1.2 Autorizzazione edilizia: protezione contro le emissioni e principio di coor­

dinamento La questione fondamentale è se la procedura ordinaria di autorizzazione edilizia sia uno strumento adatto per controllare che le emissioni degli impianti di radiocomunica­ zione mobile non superino i valori limite. Lo scopo dell'autorizzazione edilizia è di veri­ ficare con le autorità, prima della realizzazione, se un progetto edilizio è compatibile con il diritto applicabile in materia di pianificazione, costruzione, ambiente e altre nor­ mative del diritto pubblico.

A differenza degli impianti strutturali convenzionali, che una volta conclusi i lavori man­ tengono le loro condizioni invariate per anni, gli impianti radiomobili sottostanno a un processo dinamico che va costantemente ottimizzato. Numerosi parametri operativi,

3 RS 700 4 RS 814.01 5 RS 814.710 Cfr. sentenze 1C_506/2023 del 23.04.2024 , 1C_1414/2022 del 29.08.2024, 1C_332/2023 dell'11.10.2024, 1C_310/2024 del 18.10.2024 e

come la potenza, l'orientamento7 o l'attivazione di singole antenne e bande di fre­ quenza aggiuntive, sono oramai regolati automaticamente e adattati tramite software.8 Tali modifiche vengono effettuate regolarmente per rispondere alle variazioni del com­ portamento degli utenti, del carico di rete o dei requisiti tecnici. Questa flessibilità è essenziale per una copertura di rete stabile, performante ed efficiente. L'idea che cia­ scuno di questi adeguamenti operativi possa essere soggetto a un controllo preventivo da parte delle autorità non è compatibile con la realtà tecnica. Una tale regolamenta­ zione non sarebbe né praticabile né proporzionata.

Le autorizzazioni edilizie per un determinato modulo d'antenna in un determinato luogo, basate su calcoli e ipotesi di modellazione e che oggi vengono concesse in anticipo, hanno quindi solo un effetto limitato. Infatti, non possono garantire che le norme sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti siano sempre rispettate durante l'esercizio effettivo dell'impianto. Per questo motivo già oggi, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, gli operatori di radiocomunicazione mobile sono tenuti a gestire i cosiddetti sistemi di garanzia della qualità (QA) – ma finora senza alcun obbligo legale esplicito9. La procedura ordinaria di autorizzazione edilizia non è quindi lo strumento più adatto per verificare il rispetto delle disposizioni federali sulla protezione dell'am­ biente relative alla protezione dalle radiazioni non ionizzanti.

In un'ulteriore fase ci si chiede se, in base al principio di coordinamento, sia ancora necessaria una procedura ordinaria di autorizzazione edilizia. Il principio di coordina­ mento prevede che, nel caso di progetti con più autorizzazioni, le procedure materiali e, per quanto possibile, quelle formali siano coordinate in modo da garantire una deci­ sione complessiva coerente10. Fattori come l'altezza dell'antenna, un collegamento in linea ottica, la geometria delle celle e la densità della rete sono determinanti per una buona copertura di rete mobile. La scelta dell'ubicazione degli impianti radiomobili è determinata in basi a criteri di tecnologia radio, non ai valori limite di protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Un'ubicazione inappropriata, ad esempio dietro un ostacolo o in una posizione topograficamente sfavorevole, non può essere compensata da un au­ mento della potenza di trasmissione. Gli operatori di radiocomunicazione mobile scel­ gono quindi siti che offrono una copertura e una capacità ottimali.

In pratica, regolando la potenza di trasmissione, l'inclinazione dell'antenna e la riparti­ zione dei settori, gli impianti di radiocomunicazione mobile possono essere impiegati in ogni sito garantendo sempre la protezione contro le emissioni. Un'eventuale non conformità alle disposizioni in materia di protezione dalle radiazioni non ionizzanti – che Ad es. beamforming nel caso delle antenne adattive. Ad es. attraverso le cosiddette Self-Organising Networks (SON) (cfr. spiegazioni sul sito web del 3GPP, disponibili all'indirizzo: https://www.3gpp.org/technologies/son [ultima visita l'11/11/2025]). Cfr. le spiegazioni (in francese) sul sito web dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), disponibili all'indirizzo: https://www.bafu.ad­ min.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/vollzug-in-der-praxis/assurance-de-la-qualite-en-ce-qui-concerne-le-respect-des-valeur.html (visitato l'ultima volta l'11.11.2025).

comunque può essere accertata solo durante l'esercizio – non comporta quindi un cam­ biamento di ubicazione. I valori limite per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti rappresentano una condizione quadro relativa all'esercizio, non un criterio per la sele­ zione del sito. Poiché la configurazione relativa all'esercizio consente di garantire il ri­ spetto dei valori limite indipendentemente dal luogo in cui si trova l'impianto, non vi è alcuna necessità materiale di coordinare la protezione dalle immissioni nell'ambito della procedura di autorizzazione edilizia. Escludere la protezione contro le immissioni dalla procedura di autorizzazione edilizia è quindi compatibile con il principio di coordina­ mento. Inoltre, la protezione contro le immissioni è regolamentata in modo esaustivo nella legislazione federale. Se i valori limite vengono rispettati – cosa che può essere garantita in ogni luogo, come spiegato sopra – si ha diritto al rilascio dell'autorizzazione edilizia o alla messa in servizio dell'impianto radiomobile.

1.3 Alternative esaminate e opzione scelta

Alla luce di quanto sopra, è oggettivamente necessario e giustificato separare la valu­ tazione dell'impatto ambientale dell'esercizio degli impianti di radiocomunicazione mo­ bile dalla procedura ordinaria di autorizzazione edilizia. La soluzione scelta prevede di introdurre una procedura di autorizzazione specifica per gli impianti di radiocomunica­ zione mobile per quanto riguarda la protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Ciò si­ gnifica che l'autorizzazione edilizia sarà sostituita dal controllo della documentazione presentata con la notifica e dal controllo della conformità alle norme ambientali in fase di esercizio. La procedura specifica si applica sia alla messa in servizio iniziale di un impianto radiomobile sia alla messa in servizio dopo una modifica. Ciò non influisce su altre disposizioni della legislazione sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni o su altre disposizioni di diritto pubblico, la cui attuazione richiede ancora una proce­ dura ordinaria di autorizzazione edilizia. Le nuove costruzioni e le modifiche agli im­ pianti radiomobili con un impatto considerevole sull'aspetto esterno sono ancora sog­ gette all'obbligo di autorizzazione edilizia. Eccezion fatta per la protezione dalle radia­ zioni non ionizzanti, nell'ambito della procedura di autorizzazione edilizia continuano a poter essere valutati anche altri interessi, come la tutela di siti caratteristici e del pae­ saggio o gli interessi relativi alla pianificazione territoriale. Ciò lascia spazio al cosid­ detto modello di dialogo, che coinvolge sin dall'inizio le autorità comunali nella pianifi­ cazione di nuovi siti di antenne e consente loro di influenzare il processo di pianifica­ zione11.

Si è valutata in alternativa l'introduzione di un'autorizzazione di massima. Tale autoriz­ zazione sarebbe caratterizzata dal fatto che non dovrebbe essere approvato ogni sin­ golo adattamento di un impianto radiomobile, ma verrebbe concessa un'autorizzazione più ampia e tecnologicamente neutra per un margine di sviluppo tecnico definito, in grado di coprire tutti i possibili adattamenti di un impianto. Introdurre una tale autoriz­ zazione di massima per controllare il rispetto delle disposizioni sulla protezione dalle

Cfr. ad es. le dichiarazioni di Swisscom SA sul suo sito web, disponibili all'indirizzo: https://www.swisscom.ch/it/about/rete/rete-cellulare-antenne- ambiente-salute/modello-di-dialogo.html?srsltid=AfmBOooSQRKwLEHfYDpRomhdj7h2yGuIRZus0rdMZ_6fMt5lLGWr6UBy (visitato l'ultima volta l'11.11.2025).

radiazioni non ionizzanti sembra a prima vista un approccio pragmatico, ma dopo un esame più attento si rivela inadatto: sarebbero infatti necessari calcoli ipotetici di mas­ sima in tutte le direzioni e ci vorrebbero modelli appropriati per verificare e visualizzare gli effetti. Ciò comporterebbe oneri considerevoli per gli operatori e le autorità compe­ tenti e, a causa delle imprecisioni intrinseche della modellazione e della misurazione, i calcoli sarebbero soggetti a notevoli incertezze. Vi sarebbe inoltre il rischio di sovrasti­ mare le emissioni effettive. Le autorità (ad es. uffici CEM cantonali e autorità preposte alle autorizzazioni edilizie) sarebbero ulteriormente gravate dal dover esaminare tali scenari complessi. Un'autorizzazione di massima è quindi quasi impossibile da attuare nella pratica e non contribuirebbe alla semplificazione desiderata. Per questi motivi, l'idea è stata accantonata.

La seconda opzione esaminata è stata quella di distinguere tra i nuovi impianti di ra­ diocomunicazione mobile che richiedono sempre un'autorizzazione edilizia e le modifi­ che agli impianti esistenti che talvolta richiedono un'autorizzazione e talvolta no. Que­ sta opzione presuppone la definizione di criteri chiari per stabilire quando una modifica non è soggetta ad autorizzazione. Tali criteri non dovrebbero riguardare solo l'aspetto esterno, ma anche gli effetti sull'ambiente, in particolare la protezione contro le emis­ sioni. Poiché un'autorizzazione edilizia regola sempre una situazione specifica, questi criteri dovrebbero consentire modifiche solo in misura molto simile o addirittura solo all'interno del quadro originariamente autorizzato. In caso contrario, l'autorizzazione originale verrebbe di fatto annullata e il suo contenuto compromesso. La definizione di criteri adeguati è inoltre associata a un notevole dispendio e a incertezze legali. Data la natura vincolante dell'autorizzazione originale, questa proposta rischierebbe di esen­ tare dall'obbligo di autorizzazione solo le modifiche minori, come la sostituzione di un modulo d'antenna con uno simile, ad esempio un modello successivo. Non potrebbe includere, ad esempio, la sostituzione di un'antenna convenzionale con un'antenna adattiva. L'effetto di una tale regolamentazione sarebbe quindi marginale e non con­ sentirebbe di accelerare e modernizzare realmente la radiocomunicazione mobile. Inol­ tre, procedure incoerenti con e senza autorizzazione non porterebbero alla semplifica­ zione auspicata e creerebbero incertezza giuridica. La nuova regolamentazione richie­ sta nella presente proposta può essere intesa come un ulteriore sviluppo di questa variante, che tuttavia porta a una soluzione più pratica e appropriata.

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con

le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 202412 sul programma di legislatura 2023–2027, né nel decreto federale del 6 giugno 202413 sul programma di legislatura 2023–2027. La modifica della LTC è tuttavia necessaria per creare una base giuridica sufficiente che consenta di derogare alle disposizioni procedurali gene­ ralmente applicabili. A ciò si aggiungono gli obiettivi del Consiglio federale nell'ambito della Strategia Svizzera Digitale e le misure previste dal piano d'azione "Infrastrutture",

12 FF 2024 525 13 FF 2024 1440

come la strategia gigabit della Confederazione, che includono anche il potenziamento delle reti mobili.

1.5 Adempimento di interventi parlamentari

Il disegno di legge crea le basi per un rapido adattamento delle reti mobili agli sviluppi tecnologici e alle crescenti esigenze. Ciò include la manutenzione, la modernizzazione e l'ampliamento dell'infrastruttura. Si tiene conto delle richieste della mozione 20.3237 del gruppo liberale radicale "Rete di radiocomunicazione mobile. Creare ora condizioni quadro per una rapida realizzazione" e del postulato 23.3764 Christ "Stop alle lacune di copertura nelle reti mobili!".

Le questioni di più ampia portata sollevate nel postulato mirano in parte a riforme strut­ turali come, ad esempio, l'utilizzo di edifici pubblici o una riorganizzazione della distri­ buzione delle responsabilità tra Confederazione, Cantoni e Comuni. Tali approcci sa­ rebbero, se mai, realizzabili solo a medio termine. La soluzione scelta ha invece un effetto diretto senza interferire profondamente sulle strutture federali o i diritti di pro­ prietà dei Comuni o dei Cantoni. Migliora la sicurezza della pianificazione e degli inve­ stimenti, accelera la sostituzione degli impianti di radiocomunicazione mobile e contri­ buisce concretamente a evitare lacune di copertura. L'autonomia comunale è preser­ vata; questioni delicate come l'utilizzo degli edifici pubblici restano di competenza dei Comuni. La soluzione scelta tiene quindi conto della situazione federalista e allo stesso tempo rafforza la sicurezza dell'approvvigionamento.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

La proposta di separare la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti di radio­ comunicazione mobile dalla procedura ordinaria di autorizzazione edilizia è in linea con la prassi di molti Paesi europei. Uno studio comparativo condotto dall'istituto olandese National Institute for Public Health and the Environment mostra che i requisiti ambien­ tali per le emissioni di radiazioni e la tutela contro le immissioni sono di solito esaminati da autorità specializzate nell'ambito di procedure separate e indipendentemente dal diritto edilizio14.

In Germania, ad esempio, la conformità ai valori limite è verificata dall'agenzia federale delle reti tedesca (Bundesnetzagentur), che rilascia i cosiddetti certificati di sito per gli

Lo studio può essere consultato qui: https://www.rivm.nl/en/comparison-of-international-policies-on-electromagnetic-fields-2018 (ultima visita l'11.11.2025).

impianti di radiocomunicazione mobile15. Anche in Austria16 e in Francia17 vi sono pro­ cedure indipendenti dal diritto edilizio per garantire la conformità ai limiti di radiazione elettromagnetica. L'attenzione si concentra sul controllo in caso di sospetto supera­ mento dei valori limite, talvolta associato a obblighi di notifica o di denuncia. Il confronto europeo mostra che la soluzione scelta corrisponde a un approccio normativo consoli­ dato.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La nuova regolamentazione

Prima della prima messa in servizio o prima della messa in servizio a seguito di una modifica con un impatto rilevante sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, oc­ corre presentare all'autorità competente una notifica sotto forma di scheda contenente i dati relativi all’antenna in questione (scheda dei dati sul sito). Tale notifica è attual­ mente già in uso18. L'autorità (ad es. il servizio specializzato RNI cantonale o l'ufficio federale competente) controlla le informazioni e, se riscontra discrepanze, come calcoli errati o scostamenti non consentiti dai valori limite, ordina di applicare le misure neces­ sarie prima della messa in servizio. Se l'autorità competente stabilisce, sulla base della documentazione, che le disposizioni sono state rispettate, comunicherà la sua deci­ sione positiva all'operatore di radiocomunicazione mobile.

È previsto che una volta verificata, la scheda dei dati sul sito venga pubblicata come decisione. Questo serve a informare il pubblico ed è giustificato dal fatto che le immis­ sioni non sono direttamente percepibili da terzi. La creazione di un diritto di ricorso esplicito contro questa decisione consente a terzi di richiedere un esame giudiziario se hanno dubbi sul controllo effettuato dalle Autorità e sulla legittimità dei parametri ope­ rativi comunicati. Inoltre, deve essere garantito l'accesso ai dati operativi attuali della

Cfr. spiegazioni sul sito web della Bundesnetzagentur, disponibili all'indirizzo: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Funktech­ nik/EMF/artikelUnten.html (visitato l'ultima volta l'11 novembre 2025). Cfr. informazioni sul sito web del Ministero federale dell'edilizia abitativa, delle arti, della cultura, dei media e dello sport/Bundesministeriums Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport . https://www.bmwkms.gv.at/themen/telekommunikation-post/funk-mobilfunk/mobilfunk-gesund­ heit/grenzwerte.html#:~:text=Vereinfacht%20dargestellt%20betragen%20die%20Grenzwerte,den%201800%2DMegahertz%2DBereich. (con­ sultato l'11.11.2025) Se vi è il sospetto che i valori limite per le radiazioni elettromagnetiche siano stati superati, l'Ufficio austriaco per le teleco­ municazioni (Fernmeldebüro) verificherà la conformità. Cfr. il Decreto n°2002-775 del 3 maggio 2002 e le spiegazioni sul sito web dell'Agence Nationale des Fréquences, disponibile all'indirizzo https://www.anfr.fr/maitriser/les-installations-radioelectriques/protocole-de-mesure#:~:text=Dans%20le%20cadre%20de%20ses,qualifica­ tion%20des%20d%C3%A9codeurs%20P%2DCPICH (entrambi visitati l'ultima volta l'11.11.2025). Art. 11 ORNI

banca dati delle antenne dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), il che mi­ gliora la trasparenza delle operazioni in corso. Anche la nuova procedura garantisce quindi un'efficace tutela giuridica.

Un elemento centrale della nuova regolamentazione è l'obbligo legale per gli opera­ tori di radiocomunicazione mobile di gestire un sistema di garanzia della qualità che, durante l'esercizio dell'impianto, verifichi costantemente i requisiti relativi alla prote­ zione dalle radiazioni e ne garantisca la conformità. Ciò significa che la conformità ai valori limite non viene controllata solo in modo selettivo, ma integrata come compo­ nente fissa della responsabilità operativa. Poiché gli operatori di radiocomunicazione mobile fanno già capo a tali sistemi, questo obbligo non implica costi aggiuntivi. Tutta­ via, il fatto che tale obbligo sia stato sancito nella legge rafforza ulteriormente la re­ sponsabilità degli operatori. Il modello scelto segue quindi il principio dell'autoregola­ mentazione sotto la supervisione delle autorità, che ha dato buona prova nei settori ambientali e tecnici. Inoltre, le autorità competenti – come già oggi19 – sono tenute a verificare la confor­ mità alle disposizioni sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. A tale scopo de­ vono eseguire o far eseguire le misurazioni e gli altri chiarimenti necessari ai fini di garantire il rispetto dei valori limite dell'impianto durante il funzionamento. Ciò include, ad esempio, l'obbligo di effettuare in alcuni casi una misurazione di collaudo dopo la messa in servizio. Se l'autorità competente stabilisce che le disposizioni non sono state rispettate, chiede all'operatore di rete mobile di ripristinare la situazione legale adottando le misure necessarie. La nuova regolamentazione proposta crea una base standardizzata, comprensibile e incentrata sulla certezza del diritto per tutta la Svizzera. Semplifica l'applicazione, al­ leggerisce l'onere per le autorità preposte alle autorizzazioni edilizie, è neutrale dal punto di vista tecnologico e tiene conto degli sviluppi futuri. Allo stesso tempo, sono garantite la trasparenza e la possibilità di partecipazione della popolazione. Il livello di protezione esistente non sarà indebolito e le innovazioni tecniche non saranno ostaco­ late. Così facendo si tiene conto in modo appropriato degli obiettivi di semplificazione e accelerazione.

3.2 Questioni legate all'attuazione

Oggi, le disposizioni esecutive per l'attuazione della nuova regolamentazione esistono già in parte a livello di ordinanza. Ad esempio, l'ORNI stabilisce in quali casi sussiste l'obbligo di notifica e deve essere presentata una scheda dei dati sul sito e quali infor­ mazioni deve contenere20. Il Consiglio federale può emanare requisiti supplementari e più specifici a livello di ordinanza – data la connessione materiale probabilmente con­ fluirebbero nell'ORNI. Questi includono, da un lato, le disposizioni di attuazione sui re­ quisiti per i controlli da parte delle autorità competenti e, dall'altro, i requisiti per il si­ stema di garanzia della qualità. Di norma, è necessario effettuare una misurazione di

Art. 12 ORNI Cfr. art. 11 ORNI

collaudo se, in base a una previsione calcolata, in un luogo a utilizzazione sensibile (LAUS) viene raggiunto l'80 per cento del valore limite dell'impianto 21.22 In relazione al sistema di garanzia della qualità, devono essere definiti eventuali obblighi di audit, rou­ tine di ispezione automatizzate e, se necessario, controlli a campione da parte delle autorità di vigilanza23.

Come in precedenza, i Cantoni rimangono i principali responsabili dell'applicazione della nuova regolamentazione, e in alcuni casi, questo compito spetta alle autorità fe­ derali competenti. Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie vengono sgravate, in quanto non sono più coinvolte nell'esame delle domande in relazione alle radiazioni non ionizzanti degli impianti di radiocomunicazione mobile. L'ispezione viene effettuata dall'autorità competente, ad esempio dai servizi cantonali specializzati in RNI. Questi possono concentrarsi sull'esame delle schede dei dati sul sito e sui controlli degli impianti in funzione, consentendo una supervisione più mirata e un uso più effi­ ciente delle risorse federali.

Le autorità competenti restano responsabili del controllo della conformità ai valori limite di emissione e della protezione contro dette emissioni. Possono obbligare gli operatori di radiocomunicazione mobile a effettuare o tollerare misurazioni o calcoli24. Spetta al Cantone determinare le responsabilità specifiche. Come è usuale in settori analoghi, la Confederazione – nello specifico l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) – controlla l'at­ tuazione della nuova regolamentazione e coordina l'attività esecutiva dei Cantoni, se necessario.

Quando le nuove disposizioni entreranno in vigore, si concederà ai Cantoni il tempo sufficiente per prepararsi alla loro attuazione.

4 Commento ai singoli articoli

Il capoverso 1 è modificato rispetto alla versione attuale in modo che l'obbligo di infor­ mare dell'UFCOM si applichi anche a tutti gli altri utenti dello spettro delle radiofre­ quenze, in particolare alle persone soggette all'obbligo di notifica e ai titolari di certificati di capacità (cfr. art. 22 LTC). Sebbene il termine "attribuzioni delle frequenze" non sia più esplicitamente menzionato, è ancora coperto dall'obbligo di fornire informazioni. La

Art. 3 cpv. 3 ORNI Cfr. aiuti raccomandazioni per esecuzione attualmente in vigore per gli impianti di radiocomunicazione mobile e le stazioni di base WLL dell'Uffi­ cio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP)/Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'aggiunta "Antenne adattive", en­ trambi disponibili in tedesco all'indirizzo: https://www.bafu.admin.ch/it/elettrosmog (visitato l'ultima volta l'11.11.2025). Cfr. le disposizioni attualmente in vigore dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sul sistema di garanzia della qualità, disponibili in tedesco all'indirizzo: https://www.bafu.admin.ch/de/elektrosmog (ultima visita l'11.11.2025). Cfr. art. 12 ORNI

fornitura di informazioni sul concessionario, sull'oggetto della concessione e sugli altri utenti dello spettro delle radiofrequenze comprende inevitabilmente anche i relativi det­ tagli. Questo soddisfa l'esigenza fondamentale di trasparenza.

Il capoverso 3 stabilisce uno speciale diritto legale di accesso ai dati sugli impianti di radiocomunicazione mobile disponibili nella banca dati delle antenne dell'UFCOM. Ciò serve a garantire la trasparenza e a facilitare al pubblico interessato l'accesso alle in­ formazioni sugli impianti di radiocomunicazione mobile esistenti. Si tratta di una dispo­ sizione speciale ai sensi dell'articolo 4 lettera b della legge federale del 17 dicembre 200425 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras). Non si applica la pro­ cedura prevista dalla LTras, in particolare il diritto di essere consultati, di mediazione e di decisione. Questo consente un accesso semplificato e più rapido. L'accesso è con­ sentito su richiesta, e non implica alcun diritto a informazioni accessibili in qualsiasi momento. L'accesso può essere limitato o negato ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera c LTras se può compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera. È sufficiente che l'accesso possa comportare un tale rischio; non è necessario che vi sia (già) un rischio specifico.

Questa disposizione chiarisce che la garanzia di protezione dalle radiazioni non ioniz­ zanti provenienti dagli impianti di radiocomunicazione mobile è esclusa dalla procedura ordinaria di autorizzazione edilizia e di approvazione dei piani. Gli impianti di radioco­ municazione mobile che servono all'esercizio di una ferrovia non sono soggetti all'ob­ bligo ordinario di autorizzazione edilizia, ma sono valutati nell'ambito della procedura di approvazione dei piani conforme al diritto ferroviario (cfr. articolo 18 della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie26 [Lferr]). Lo svincolamento si applica a tutti gli impianti di radiocomunicazione mobile, indipendentemente dal fatto che siano soggetti a un'au­ torizzazione edilizia o a un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti di radio­ comunicazione mobile gli impianti di telecomunicazione per la radiofonia mobile, ossia le stazioni di base per le reti radiomobili cellulari. Gli apparecchi terminali non rientrano in questo termine. La verifica in materia di protezione contro le emissioni è quindi sog­ getta a una disposizione legale specifica. Ciò non influisce sull'esame ai sensi della pianificazione del territorio e delle norme edilizie e sulla valutazione di altri impatti am­ bientali di un impianto di radiocomunicazione mobile, in particolare per quanto riguarda la scelta dell'ubicazione e l'aspetto esterno (ad es. impatto negativo sul paesaggio). Ciò rimane di competenza delle autorità preposte all'autorizzazione edilizia o all'appro­ vazione dei piani. L'abolizione dell'obbligo di autorizzazione edilizia per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti degli impianti di radiocomunicazione mobile non significa che questi impianti siano automaticamente legittimi dal punto di vista materiale. I requi­ siti per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti rimangono invariati e devono conti­ nuare a essere rispettati.

25 RS 152.3 26 RS 742.101

Il capoverso 1 disciplina l'obbligo di notifica per gli impianti di radiocomunicazione sog­ getti alle disposizioni sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Gli operatori sono tenuti a notificare all'autorità competente, con almeno due mesi di anticipo, sia la messa in servizio iniziale di un impianto radiomobile sia la messa in servizio successiva a una modifica che abbia un impatto sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Il signifi­ cato di "effetti [...] circa la protezione dalle radiazioni non ionizzanti" è definito nelle prescrizioni materiali dell'ORNI, in particolare all'articolo 11 e all'allegato 1 numero 62 capoverso 5. Per garantire il rispetto delle disposizioni sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti e per poter utilizzare anche in futuro i dati come base affidabile per il sistema di garanzia della qualità, è previsto un esame della documentazione presen­ tata con la notifica. L'organizzazione specifica dei processi di esecuzione spetta ai Can­ toni o alle autorità federali competenti, che possono emanare linee guida per l'esecu­ zione a livello federale, come avviene oggi.

Il capoverso 2 riguarda la situazione eccezionale in cui occorrono modifiche urgenti necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. In questi casi, la notifica può essere effettuata in via eccezionale al più tardi al momento della messa in servizio. Questa esenzione tiene conto in particolare dei requisiti operativi speciali delle infra­ strutture rilevanti per il sistema, come l'infrastruttura di comunicazione mobile delle Fer­ rovie Federali Svizzere (FFS) o delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (BORS), dove eventuali ritardi potrebbero avere conse­ guenze critiche per la sicurezza.

Il capoverso 3 obbliga l'operatore ad allegare alla notifica la documentazione tecnica necessaria per valutare la conformità alle disposizioni federali sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. In questo modo si garantisce che l'autorità competente di­ sponga di una base decisionale sufficiente per poter verificare la messa in servizio no­ tificata. I documenti da presentare sono la scheda dei dati sul sito ai sensi dell'ORNI. La disposizione corrisponde quindi alla prassi attuale della procedura di autorizzazione edilizia.

Il capoverso 1 disciplina la verifica da parte dell'autorità competente della documenta­ zione presentata con la notifica. Entro due mesi dal ricevimento della notifica, l'autorità deve verificare se le disposizioni federali sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti sono state rispettate. In questo modo si garantisce che anche le nuove disposizioni legali specifiche contengano un controllo materiale della conformità alle prescrizioni ambientali. Con il suo arco temporale vincolante, la disposizione crea certezza giuridica e di pianificazione per gli operatori di radiocomunicazione mobile. Allo stesso tempo, rimane garantito che venga previamente verificata la conformità alle norme federali sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Questo non vale per la messa in servizio urgente, per la quale la verifica va fatta il più rapidamente possibile.

Il capoverso 2 disciplina la procedura dell'autorità competente se essa stabilisce, sulla base della documentazione presentata, che le disposizioni federali sulla protezione

dalle radiazioni non ionizzanti non sono state rispettate. In questo caso, concede all'o­ peratore un lasso temporale adeguato per stabilire o ripristinare la situazione giuridica legittima. In questo modo l'operatore ha l'opportunità di adeguare l'impianto o i para­ metri operativi notificati o di correggere informazioni incomplete o errate.

Il capoverso 3 stabilisce che l'autorità competente deve informare l'operatore se con­ stata la conformità alle disposizioni applicabili. In questo caso, l'operatore di radioco­ municazione mobile viene informato e la documentazione verificata e la decisione ven­ gono pubblicati in forma appropriata (ad es. in una gazzetta ufficiale o su un sito web). La decisione può essere presa in forma semplice, ad esempio apponendo una nota sulla scheda dei dati sul sito in cui è posizionato l'impianto, senza creare un documento separato. Questa regolamentazione ha uno scopo di trasparenza e garantisce che il pubblico sia informato sulla messa in servizio di un impianto di radiocomunicazione mobile, sia che si tratti della prima volta che a seguito di una modifica. Ciò offre a terzi interessati, come i residenti, l'opportunità di visionare le schede dei dati sul sito verifi­ cate, di ottenere informazioni sui principali parametri operativi e di esercitare i propri diritti procedurali. Le conseguenze chiaramente regolamentate di una verifica positiva o negativa assicurano una procedura efficiente e trasparente che serve sia alla cer­ tezza giuridica degli operatori che alla protezione della popolazione.

Il capoverso 4 disciplina il momento in cui è consentita la messa in servizio di un im­ pianto di radiocomunicazione mobile. L'operatore di radiocomunicazione mobile può mettere in servizio l'impianto solo se sono rispettate le disposizioni sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Sono riservati i casi urgenti di cui all'articolo 37c capo­ verso 2, in cui la messa in servizio immediata è necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; in questi casi, i documenti vengono esaminati in seguito. Tut­ tavia, se viene accertata l'inosservanza delle disposizioni e l'operatore non adotta le misure necessarie entro il termine stabilito, l'impianto radiomobile non può essere messo in servizio o, se la messa in servizio è già avvenuta, deve essere messo fuori servizio. Ciò garantisce che un impianto possa essere messo in servizio (o continuare ad esserlo) solo dopo che la conformità alle disposizioni sulla protezione dalle radia­ zioni non ionizzanti sia stata dimostrata sulla base della documentazione.

Il capoverso 1 prevede che il ricorso possa essere presentato entro 30 giorni dalla pubblicazione della documentazione. Sono ammessi anche i ricorsi alle autorità o ai Comuni, in conformità alle disposizioni del diritto ambientale27. A differenza della pro­ cedura ordinaria di autorizzazione edilizia, la procedura di autorizzazione specifica non prevede la possibilità di presentare ricorso all'autorità competente. Questa imposta­ zione è in linea con l'obiettivo della proposta di semplificare e accelerare la procedura. Una procedura di ricorso manterrebbe in gran parte l'onere amministrativo del sistema precedente e sarebbe quindi contraria all'obiettivo di sgravare le autorità preposte all'e­ secuzione. La protezione giuridica è invece garantita da un diritto di ricorso dopo la

Cfr. art. 56 e 57 LPAmb

pubblicazione della documentazione verificata. Il termine di 30 giorni corrisponde a un periodo di ricorso usuale nel diritto di procedura amministrativa ed è legato alla data di pubblicazione. Il limite di tempo contribuisce significativamente alla certezza del diritto per gli operatori di radiocomunicazione mobile, che dopo la scadenza del periodo di ricorso avranno la sicurezza di pianificazione e potranno continuare a gestire i loro im­ pianti nel rispetto della legge. La protezione giuridica è altrimenti disciplinata dalle di­ sposizioni procedurali generali del diritto cantonale o del diritto federale, nella misura in cui è competente un'autorità federale. Di norma, un ricorso presuppone un coinvol­ gimento concreto e deve essere sufficientemente motivato.

Il capoverso 2 stabilisce che i ricorsi contro la documentazione pubblicata non hanno effetto sospensivo. Questa regolamentazione tiene conto dell'obiettivo generale di una procedura snella ed efficiente e mira a evitare che l'esercizio degli impianti di radioco­ municazione mobile venga sistematicamente ritardato da procedure di ricorso. La re­ voca dell'effetto sospensivo serve quindi ad accelerare la procedura e a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. In casi giustificati, il tribunale competente può ripri­ stinare l'effetto sospensivo, in particolare se si può dimostrare che vi è una violazione significativa delle disposizioni federali sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti.

Il capoverso 1 chiarisce che l'autorità competente sorveglia il rispetto delle disposizioni sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Quest'obbligo sussiste già oggi confor­ memente all'ORNI28 e sarà ora sancito a livello di legge nella base giuridica della pro­ cedura di autorizzazione specifica prevista dalla legge sulle telecomunicazioni. Ciò ga­ rantisce che, nonostante l'esclusione della valutazione RNI dalla procedura di autoriz­ zazione edilizia, la conformità ai requisiti vigenti relativi alla protezione dalle radiazioni non ionizzanti continuerà a essere sorvegliata dalle autorità e applicata se necessario.

Il capoverso 2 specifica il compito di sorveglianza. L'autorità competente deve garantire che dopo la messa in servizio vengano effettuate le misurazioni o altri chiarimenti ne­ cessari per verificare la conformità alle disposizioni. Può anche basarsi su rilevamenti effettuati da terzi29. In questo modo, la conformità ai valori limite del sistema non viene verificata solo in fase di calcolo, ma anche durante il funzionamento. Gli articoli 10 e

12 ORNI prevedono già obblighi corrispondenti di cooperazione e controllo.

Il capoverso 3 disciplina la procedura da seguire in caso di violazioni accertate. Se l'autorità competente constata che le disposizioni volte alla protezione RNI non sono state rispettate, è autorizzata ad adottare le misure necessarie per ripristinare la situa­ zione giuridica legittima. Se, ad esempio, le antenne di radiocomunicazione mobile vengono messe in servizio senza notifica o in violazione delle norme sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, l'autorità competente ordina il ripristino della situazione

Art. 12 cpv. 1 ORNI Cfr. art. 12 cpv. 2 ORNI

giuridica legittima entro un periodo di tempo ragionevole; può ordinare la disattivazione se le circostanze lo richiedono.

Il capoverso 4 obbliga legalmente gli operatori di radiocomunicazione mobile a gestire un sistema di garanzia della qualità teso a sorvegliare la conformità alle disposizioni sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti durante l'esercizio dell'impianto. Questo sancisce per legge la precedente prassi di applicazione. Il rispetto dei valori limite di­ venta quindi parte integrante della responsabilità operativa. I sistemi di garanzia della qualità già in uso presso i tre operatori di radiocomunicazione mobile a livello nazionale, le FFS e le AOSS con la rete di radiocomunicazione di sicurezza svizzera (Polycom) si sono dimostrati un mezzo efficace per monitorare i parametri operativi – in particolare la potenza irradiata efficace (ERP) specificata nella scheda dei dati sul sito e le altre impostazioni rilevanti per le RNI – e riconoscere in modo affidabile gli scostamenti. Il confronto quotidiano dei valori operativi effettivi con le informazioni contenute nella scheda dei dati sul sito consente di riconoscere e correggere in breve tempo eventuali scostamenti. I sistemi di garanzia della qualità forniscono quindi un importante contri­ buto per garantire la conformità alle disposizioni sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. In considerazione della moltitudine di impianti di radiocomunicazione mobile in Svizzera, è essenziale che gli operatori dimostrino un elevato grado di responsabilità personale e di autoregolamentazione. Una sorveglianza dettagliata e completa da parte delle autorità non sarebbe possibile nella pratica. Il sistema di garanzia della qua­ lità consente un meccanismo di auto-sorveglianza efficiente e affidabile, riducendo al minimo il dispendio per le autorità.

Questa disposizione autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni d'esecu­ zione a livello di ordinanza.

La lettera a definisce la documentazione da presentare nell'ambito dell'obbligo di noti­ fica. Le relative disposizioni di esecuzione esistono già oggi a livello di ordinanza. L'ar­ ticolo 11 ORNI stabilisce infatti che deve essere presentata una scheda dei dati sul sito (cpv. 1) e quali informazioni deve contenere (cpv. 2).

La lettera b prevede che il Consiglio federale disciplini in modo più dettagliato i requisiti per le misurazioni e gli altri chiarimenti da parte delle autorità competenti, nonché i casi in cui questi devono essere effettuati. In linea con le vigenti raccomandazioni di esecu­ zione, ad esempio, si può stabilire che se i valori limite vengono raggiunti per oltre l'80 per cento, di norma deve essere effettuata una misurazione di collaudo. Tali misura­ zioni vengono utilizzate per riconoscere gli scostamenti tra il carico previsto calcolato e quello effettivamente misurato, ad esempio a causa di riflessioni o diffrazioni che non possono essere rappresentate nella previsione calcolata. Requisiti standardizzati per tali misurazioni servono anche a garantire un'attuazione coerente e un'esecuzione coordinata in tutta la Svizzera.

La lettera c riguarda i requisiti del sistema di garanzia della qualità e le eventuali rego­ lamentazioni relative all'esercizio dell'impianto. In particolare, il Consiglio federale può specificare quali parametri tecnici devono essere registrati, con quale frequenza deve

essere effettuato un confronto automatico con i dati riportati nella scheda dei dati sul sito, quali tempi di risposta devono essere rispettati in caso di rilevamento di deviazioni, quali obblighi di registrazione si applicano, le scadenze entro cui i dati devono essere forniti all'UFCOM, come deve essere garantito l'accesso delle autorità ai dati rilevanti del sistema e quali requisiti si applicano alla verifica del sistema da parte di un organi­ smo esterno indipendente. I grandi operatori svolgono già un raffronto giornaliero au­ tomatico dei parametri operativi effettivi con i valori contenuti nelle specifiche della scheda dei dati sul sito. Eventuali superamenti vengono registrati dal sistema e corretti entro le scadenze definite. La prassi esistente e le raccomandazioni dell'UFAM costi­ tuiscono una base adeguata per una futura concretizzazione a livello di ordinanza.

Art. 51

Questa disposizione stabilisce che sono punibili sia la mancata notifica ai sensi dell'ar­ ticolo 37c capoverso 1 o 2, sia l'esercizio di un impianto di radiocomunicazione mobile senza un sistema di garanzia della qualità ai sensi dell'articolo 37 f capoverso 4. La disposizione penale serve a far rispettare gli obblighi di legge nell'ambito di un'esecu­ zione ordinata. A prescindere da ciò, rimangono applicabili altre disposizioni penali, come le contravvenzioni ai sensi della LPAmb (art. 61 cpv. 1 lett. a e o). Le infrazioni a questa disposizione sono perseguite e giudicate dalle autorità giudiziarie cantonali competenti. Questa competenza giurisdizionale tiene conto del fatto che tali questioni sono tipicamente stabilite nel contesto dell'esecuzione cantonale. Come in casi analo­ ghi di diritto ambientale, il perseguimento penale è quindi condotto a livello cantonale.

Il capoverso 1 viene completato con una riserva per considerare in modo sistematica­ mente corretto la nuova disposizione di esecuzione del capoverso 1bis.

Il capoverso 1bis attribuisce espressamente ai Cantoni la responsabilità dell'attuazione degli articoli 37b–37f30. Come in precedenza, sono responsabili del rispetto delle di­ sposizioni ambientali a livello della protezione dalle radiazioni non ionizzanti, in parti­ colare della ricezione e della verifica delle notifiche, della pubblicazione della documen­ tazione presentata e verificata con la notifica, del controllo del sistema di garanzia della qualità e di altri controlli ufficiali. Ciò chiarisce che la vigilanza e l'esecuzione degli arti­ coli 37b–37f non spettano all'UFCOM. In base al regime attuale in materia di esecu­ zione, la responsabilità delle autorità federali rimane riservata31. Ad esempio, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è l'autorità responsabile della rete di radiocomunicazione mobile delle FFS32. In questi casi, l'autorità federale è responsabile dell'applicazione degli articoli 37b–37f. Come di consueto nel diritto ambientale, la Confederazione

Art. 36 LPAmb Art. 41 cpv. 2 LPAmb Art. 18 cpv. 2 Lferr

svolge una funzione di vigilanza generale33. A causa della stretta connessione mate­ riale con il diritto ambientale, è l'UFAM ad esercitare tale funzione. Questa ripartizione delle responsabilità è in linea con la ripartizione collaudata delle competenze nel set­ tore del diritto ambientale e garantisce una chiara divisione dei ruoli tra la Confedera­ zione e Cantoni.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Non sono da prevedere oneri finanziari per la Confederazione. L'impatto previsto sul personale è stimato complessivamente basso, il che significa che non sorgeranno spese aggiuntive per il personale.

I compiti attuali della Confederazione – in particolare la vigilanza sull'attuazione canto­ nale dell'ORNI – rimangono invariati. Ci si aspetta un dispendio limitato nel contesto dell'attuazione, in particolare per l'emanazione o l'adattamento delle disposizioni di at­ tuazione e delle disposizioni d'esecuzione in relazione al sistema di garanzia della qua­ lità. Per l'obbligo di notifica vi sono già norme corrispondenti a livello di ordinanza, per cui non si prevedono oneri aggiuntivi a questo proposito.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati operativi della banca dati delle antenne dell'UFCOM, occorre tenere conto del dispendio che già si riscontra nell'ambito delle richieste di accesso ai sensi della legge sulla trasparenza. L'obiettivo della nuova re­ golamentazione è semplificare la procedura di accesso e ridurre gli oneri amministra­ tivi. Occorre garantire anche in futuro risorse sufficienti per gestire tali richieste.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Con la nuova regolamentazione, le autorità preposte alle autorizzazioni edilizie non sono più tenute ad esaminare l'impatto ambientale degli impianti di radiocomunicazione mobile. La procedura di autorizzazione specifica e accelerata comporta uno sgravio amministrativo e quindi anche finanziario per le autorità esecutive. Riducendo le tappe della procedura si snelliscono inoltre i flussi di lavoro e si evitano inutili ritardi. In futuro, le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie non dovranno più occuparsi di una complessa documentazione tecnica, né raccogliere le raccomandazioni di enti cantonali o comunali specializzati nella protezione dalle radiazioni non ionizzanti. La documentazione presentata nell'ambito della notifica viene esaminata direttamente dalle autorità competenti. Non essendo previste differenze specifiche a livello di re­ gione, non sono stati approfonditi gli eventuali effetti sui centri urbani, sugli agglomerati e sulle regioni di montagna.

Art. 38 LPAmb

L'attuazione della nuova regolamentazione rimane – come di consueto in materia di diritto ambientale e di pianificazione del territorio – fondamentalmente una responsabi­ lità cantonale. In alcuni casi, si pensi agli impianti di radiocomunicazione mobile utiliz­ zati per le ferrovie, la competenza rimane alle autorità federali competenti. Lo stesso vale per il perseguimento e la valutazione delle disposizioni penali. Poiché le informa­ zioni riportate nelle schede dei dati sul sito devono continuare ad essere verificate, si prevede una mole di lavoro analoga. Tuttavia, la riduzione delle tappe della procedura di autorizzazione dovrebbe sgravare leggermente l'onere amministrativo. L'organizza­ zione dell'esecuzione è di competenza dei Cantoni e, in alcuni casi, delle autorità fede­ rali competenti. Ad esempio, gli uffici cantonali o comunali specializzati in radiazioni non ionizzanti, che attualmente svolgono questo compito nell'ambito della procedura di autorizzazione edilizia, potrebbero in futuro essere incaricati di svolgerlo al di fuori di tale procedura, nell'ambito della procedura di autorizzazione specifica. Poiché queste unità specializzate esistono già oggi, non è necessario prevedere personale aggiuntivo. La procedura specifica e accelerata consentirebbe al massimo di liberare alcune ri­ sorse che potrebbero essere impiegate in maniera mirata per i controlli operativi, ad esempio.

In qualità di autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie, i Comuni non sono più direttamente coinvolti nell'esame degli aspetti ambientali degli impianti di radioco­ municazione mobile, a meno che un Cantone non deleghi l'esecuzione alle autorità comunali. In questo caso, le considerazioni di cui sopra si applicano per analogia anche ai Comuni interessati. A prescindere da qualsiasi responsabilità formale, tuttavia, i Co­ muni sono liberi di notificare all'autorità competente eventuali irregolarità o informazioni errate o di presentare un reclamo. Ciò vale, ad esempio, in relazione alla scheda dei dati sul sito pubblicata, al fine di segnalare eventuali dubbi sulla sua conformità alle norme ambientali.

5.3 Ripercussioni sull’economia

I tre operatori commerciali di radiocomunicazione mobile a livello nazionale, le FFS e gli operatori di Polycom sono particolarmente toccati dalla nuova regolamentazione. Questi operatori dispongono già di sistemi di garanzia della qualità per assicurare la conformità alle prescrizioni sulla protezione contro le radiazioni non ionizzanti. Anco­ rare questi sistemi alla legge rafforza la responsabilità personale degli operatori senza causare spese aggiuntive. Anche l'obbligo di effettuare o tollerare controlli operativi

Poiché l'obbligo di notificare le modifiche rilevanti per il diritto ambientale è già previsto dall'ORNI, il nuovo regolamento non crea alcun onere aggiuntivo. La separazione dalla procedura ordinaria di autorizzazione edilizia, invece, consente di pianificare in modo più efficiente gli interventi di manutenzione e di accelerare l'ampliamento e la moder­ nizzazione delle reti mobili. Questo migliora la pianificazione e la sicurezza degli inve­

Cfr. art. 10 e 12 ORNI

stimenti per gli operatori interessati. La rete può essere ampliata in modo più econo­ mico e con meno incertezze. Allo stesso tempo, si riducono gli ostacoli all'innovazione che prima si presentavano a causa delle lunghe procedure di autorizzazione.

In futuro, gli impianti di radiocomunicazione mobile potranno essere messi in servizio in modo più affidabile entro i tempi previsti. Ciò contribuisce significativamente alla si­ curezza dell'approvvigionamento, sia in termini di prestazioni economiche che a livello dei servizi di comunicazione a garanzia della sicurezza.

5.4 Ripercussioni sulla società

La nuova regolamentazione proposta mantiene pienamente la tutela della salute. I va­ lori limite ambientali applicabili rimangono invariati, indipendentemente dal fatto che un impianto di radiocomunicazione mobile richieda o meno un'autorizzazione. La proce­ dura di autorizzazione specifica garantisce anche il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dalle radiazioni non ionizzanti. I diritti di partecipazione della popolazione cambiano nella misura in cui non possono più essere esercitati nell'ambito di una pro­ cedura di autorizzazione edilizia. Viene invece pubblicata la scheda dei dati sul sito verificata. In questo modo, i terzi vengono a conoscenza della messa in servizio di un impianto di radiocomunicazione mobile e hanno la possibilità di adire le vie legali e ottenere un controllo giudiziario. Anche la nuova procedura garantisce quindi un'effi­ cace tutela giuridica.

La nuova regolamentazione non influisce su altre disposizioni di diritto pubblico, in par­ ticolare sulle leggi in materia di costruzione, pianificazione e tutela dei monumenti. La costruzione di un impianto di radiocomunicazione mobile e le successive modifiche strutturali che incidono sull'aspetto esteriore, ad esempio, rimangono soggette alla pro­ cedura ordinaria di autorizzazione edilizia. In questo contesto, la popolazione dispone degli stessi diritti di partecipazione di prima.

Un accesso agevolato ai dati operativi della banca dati delle antenne dell'UFCOM con­ tribuirà alla trasparenza pubblica. Questo risponde alla richiesta di un accesso il più semplice e permanente possibile ai dati operativi più recenti e alle schede dei dati sul sito.

5.5 Ripercussioni sull'ambiente

I valori limite definiti dall'ORNI rimangono in vigore senza modifiche. La nuova regola­ mentazione non incide sulla protezione dell'ambiente. Il progetto mira a rendere più efficiente l'esecuzione e non ad abbassare gli standard ambientali. La riduzione del carico di lavoro delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie attraverso una specifica procedura di autorizzazione e l'ancoraggio per legge dei controlli in fase di esercizio consentono un uso più mirato delle risorse esistenti. Questo rafforza l'effi­ cacia delle prescrizioni ambientali nel settore delle radiazioni non ionizzanti e contribui­ sce quindi a favorire il rispetto dei requisiti.

Un ulteriore meccanismo di protezione è dovuto al fatto che – come già oggi – l'eserci­ zio degli impianti radiomobili, a differenza degli impianti strutturali convenzionali, può essere tecnicamente adattato in qualsiasi momento senza costose modifiche strutturali o necessità di smantellamento. Eventuali superamenti dei valori limite possono quindi essere corretti rapidamente.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La revisione proposta si basa sull'articolo 92 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera35 (Cost.), secondo cui il settore delle telecomunicazioni è di competenza della Confederazione. Ciò include anche la crea­ zione di condizioni quadro idonee alla modernizzazione e all'ulteriore sviluppo delle reti di radiocomunicazione mobile. La competenza legislativa si basa in parte anche sulle responsabilità della Confederazione nell'ambito delle leggi sull'ambiente e sulla pianifi­ cazione territoriale, che le consentono di prevedere disposizioni legali specifiche nell'ambito delle sue competenze.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto di revisione è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera: Gli obblighi derivanti in particolare dalla Convenzione sull’accesso alle informazioni, la par­ tecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia am­ bientale (Convenzione di Aarhus)36 sono rafforzati da disposizioni di trasparenza di più ampia portata.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 Cost. e l’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 13 di­ cembre 200237 sull’Assemblea federale, quest'ultima emana, sotto forma di legge fe­ derale, disposizioni importanti che contengono norme di diritto, come quelle contenute nella revisione della legge sulle telecomunicazioni in oggetto.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa, non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

35 RS 101 36 RS 0.814.07 37 RS 171.10

6.5 Delega di competenze legislative

All'articolo 37g lettera a, il progetto di legge autorizza il Consiglio federale a stabilire attraverso prescrizioni quali documenti devono essere presentati con la notifica. Inoltre, secondo la lettera b, il Consiglio federale può specificare i requisiti per l'esecuzione dei controlli da parte delle autorità competenti e, secondo la lettera c, i requisiti in merito al sistema di garanzia della qualità. La delega al Consiglio federale consente a quest'ul­ timo di concretizzare i requisiti legali senza creare nuovi diritti o obblighi. È quindi un mandato a livello legislativo volto a emanare leggi e ordinanze di esecuzione. Non è necessario fornire una motivazione.

6.6 Protezione dei dati

Il progetto non prevede alcun trattamento di dati personali. Non è pertanto richiesta alcuna valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 22 della legge federale del 25 settembre 202038 sulla protezione dei dati (LPD). Nella misura in cui il progetto riguarda il trattamento dei dati di persone giuridiche, questo è regolato dalle disposizioni della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione39 (LOGA).

38 RS 235.1 39 RS 172.010

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