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Kreisschreiben über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung (KSIR) (gültig ab 1.1.2022; Stand 1.1.2026)

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’as­ sicurazione per l’invalidità (CIRAI)

Valida dal 1° gennaio 2022

Stato: 1° gennaio 2026

318.507.13 i CIRAI

01.26

DFI UFAS | Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) Valida dal 1° gennaio 2022 | Stato: 1° gennaio 2025 | 318.507.13 i

Premessa alla CIRAI, valida dal 1° gennaio 2022

La Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2000 è stata rielaborata integralmente allo scopo di creare due circolari distinte, una per la rendita e una per l’assegno per grandi invalidi. La presente nuova Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invali­ dità (CIRAI) riprende le parti 1, 2 e 4 della precedente Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), vale a dire le disposizioni concernenti l’invalidità, la rendita e il concorso di diritti alle prestazioni. Dove necessario e appropriato, le disposizioni che riguardano la procedura relativa alla rendita e non gli aspetti materiali sono state trasferite nella Circolare sulla pro­ cedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI).

Nel contempo sono stati apportati gli adeguamenti resi necessari dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2022, della riforma Ulteriore svi­ luppo dell’AI. Le disposizioni transitorie sono esposte alla cifra 9.

Gli assegni per grandi invalidi dell’AI e dell’AVS sono oggetto della nuova Circolare sulla grande invalidità (CGI).

Trattandosi di una prima edizione, si rinuncia alla parte introduttiva con il riepilogo delle modifiche apportate.

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Premessa al Supplemento 1, valido dal 1° luglio 2022

Il presente supplemento 1 contiene le modifiche che entrano in vi­ gore il 1° luglio 2022. Tutti i numeri marginali modificati sono eviden­ ziati con l’aggiunta 07/22.

In basso i numeri marginali modificati:

N. Modifica/Spiegazione

1205 Precisazione riguardante l’insorgere dell’invalidità

2202 Aggiunta del rinvio alla sentenza DTF 130 V 97

2206 Precisazione riguardante l’incapacità di lavoro determi­

nante

2215 Soppressione del numero, in quanto genera malintesi

2300 Aggiunta del rinvio alla sentenza del TF 9C_380/2021

3209 Aggiunta del rinvio alla sentenza del TF 8C_276/2021

3210 Per l’indicizzazione dei salari nominali deve essere uti­

lizzata la tabella T1.10 e non la tabella T39

Aggiunta del rinvio alla sentenza del TF 8C_202/2021

3315 Aggiunta del rinvio alla sentenza del TF 8C_276/2021

3318 Aggiunta del rinvio alla sentenza del TF 8C_228/2021

3610 Le limitazioni indicate nell’esempio sono state adattate

per essere più realistiche

4100 Precisazione con esempio per una migliore compren­

sione del nuovo regolamento

7102 Aggiunta del rinvio alla sentenza DTF 122 V 270

9300 segg. Adeguamento in seguito alla lettera circolare AI n. 415

del 18.3.2022 Allegato III Aggiunta delle tabelle T1.10, T1.1.10, T1.2.10 e T 03.02.03.01.04.01 Allegato IV Adattamenti di contenuto e chiarimenti Allegato V Panoramica del contenuto e della forma delle decisioni nuovo di revisione

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Premessa al Supplemento 2, valido dal 1° luglio 2023

Il presente supplemento 2 contiene le modifiche che entrano in vi­ gore il 1° luglio 2023. Tutti i numeri marginali con modifiche materiali sono evidenziati con l’aggiunta 07/23. Le modifiche formali e l’ag­ giornamento delle sentenze del Tribunale federale non sono segna­ late in modo particolare.

Di seguito i numeri marginali con modifiche materiali:

N. Modifica/Spiegazione

2300 Precisazione

3100 Aggiunta

3107 seg. Aggiunta relativa allo statuto «esercitante un’attività lu­

crativa»

3115 Aggiunta relativa allo statuto «esercitante un’attività lu­

crativa a tempo parziale»

3201 segg. Adeguamenti strutturali

3210 Spostamento della spiegazione sull’indicizzazione al

N. 3201

3300 segg. Adeguamenti strutturali

3325 seg. Aggiunte relative agli assicurati che a causa della loro

invalidità non hanno potuto concludere una formazione professionale iniziata

3329 seg. Aggiunta relativa agli invalidi dalla nascita e agli invalidi

precoci Titolo del capi­ Aggiunta tolo 3.4.1.2.

3407 Spiegazioni sulla valorizzazione della capacità lavora­

tiva residua in età avanzata

3408 Spiegazioni sulle variazioni di reddito

4101 Precisazione

4103 Adeguamenti in seguito alla DTF 148 V 321

5100 segg. Adeguamenti in seguito alla Lettera circolare AI n. 423

5508 Aggiunta

7100 Aggiunta

8100 seg. Precisazione

9300 segg. Soppressione in seguito alle revisioni eseguite nel 2022

(v. Lettera circolare AI n. 415) Allegato III Precisazione riguardante la tabella T17

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Allegato IV Soppressione del gruppo di casi invalidi precoci e dalla nascita il cui diritto alla rendita è stato sottoposto a revi­ sione nel 2022 (v. Lettera circolare AI n. 415) Allegato V Aggiunta di un nuovo esempio

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Premessa al Supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2024

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2024. Tutti i numeri marginali con modifiche materiali sono evidenziati con l’aggiunta 01/24. Le modifiche formali e l’ag­ giornamento delle sentenze del Tribunale federale non sono segna­ late in modo particolare.

Di seguito i numeri marginali con modifiche materiali:

N. Modifica/Spiegazione

1205 segg. Supplemento relativo alle persone assicurate con domi­

cilio al di fuori di uno Stato UE/AELS

2223 Supplemento relativo alle persone assicurate con domi­

cilio al di fuori di uno Stato UE/AELS

2224 segg. Adeguamenti in seguito alla riforma AVS 21 (entrata in

vigore l’1.1.2024) Ripercussioni della riscossione anticipata della totalità o di una parte della rendita AVS sulla rendita AI

3102 segg. Adeguamenti in seguito alla riforma AVS 21 (entrata in

vigore l’1.1.2024) Precisazione del fatto che in futuro lo statuto delle per­ sone che vivono di rendita e di quelle che vanno antici­ patamente in pensionamento sarà valutato in funzione della situazione individuale

3303 Precisazione su ore supplementari o lavoro a turni

3414 segg. Adeguamenti in seguito alla modifica dell’OAI (entrata in

vigore l’1.1.2024) Ristrutturazione e introduzione della deduzione forfetta­ ria

4200 Soppressione di una disposizione non più pertinente

8300 Adeguamenti in seguito alla riforma AVS 21 (entrata in

vigore l’1.1.2024)

9100 segg. Adeguamenti in seguito alla modifica dell’OAI (entrata in

vigore l’1.1.2024) Ristrutturazione e introduzione delle disposizioni transi­ torie Allegato V Correzione

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Premessa al Supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2025

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2025. Tutti i numeri marginali con modifiche materiali sono evidenziati con l’aggiunta 01/25. Le modifiche formali e l’ag­ giornamento delle sentenze del Tribunale federale non sono segna­ late in modo particolare.

Di seguito i numeri marginali con modifiche materiali:

N. Modifica/Spiegazione

2104 Correzione

2109 Precisazione

3201 Chiarimento sull'indicizzazione del reddito

3207 Soppressione del collegamento all'indagine sui salari

della manodopera agricola non familiare

3210 Aggiunta di due esempi

3408 Chiarimento sul reddito effettivamente conseguito

3614 Aggiunta in seguito alla sentenza del TF 9C_525/2023

7103 Soppressione in seguito alla sentenza del

8103 Riferimento al regolamento di esenzione per la prima

formazione professionale

8105 Chiarimento (cfr. circolare AI n° 440)

9209 Aggiunta all'esempio 1

Allegato III Soppressione collegamento all'indagine sui salari della manodopera agricola non familiare

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Premessa al Supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2026

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2026. Tutti i numeri marginali con modifiche materiali sono evidenziati con l’aggiunta 01/26. Le modifiche formali e l’ag­ giornamento delle sentenze del Tribunale federale non sono segna­ late in modo particolare.

Di seguito i numeri marginali con modifiche materiali:

N. Modifica/Spiegazione

2104 Modifica in seguito alla sentenza del TF 9C_421/2021

2110 seg. Precisazione

2300 Aggiunta in seguito alla DTF 151 V 194

3315 Aggiunta in seguito alla sentenza del TF 8C_100/2024

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6. Riconsiderazione, revisione processuale e

adeguamento in seguito a modifiche delle basi

7.2 Sospensione della rendita durante l’esecuzione di una

pena o di una misura o durante una carcerazione

7.3 Riduzione o rifiuto di prestazioni qualora l’evento

assicurato sia stato causato o aggravato intenzionalmente

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8.4. Rendita AI – Rendita dell’AINF, dell’AM o della PP

obbligatoria e cura medica dell’AINF o dell’AM obbligatoria

9.1 Disposizioni transitorie della modifica della LAI con effetto

dal 1° gennaio 2022 (Ulteriore sviluppo dell’AI; v. allegati IV

9.1.2.3 Eccezione per i giovani assicurati con meno di 30 anni. 115
9.2.3.1 Rendite già inserite nel nuovo sistema di rendite lineare 119

Allegato II: Calcolo dell’incapacità al lavoro media e del periodo

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Allegato IV: Gruppi di casi vecchio/nuovo sistema di rendite Allegato V: Contenuto e forma delle decisioni di revisione ... 135

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Abbreviazioni

AD Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione

AELS Associazione europea di libero scambio

AI Assicurazione invalidità

AINF Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Sviz­ zera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone

AM Assicurazione militare

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CI Conto individuale

CIBIL Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC

CIGAI Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità

CP Codice penale svizzero

CPAI Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invali­ dità

cpv. capoverso/i

CSC Cassa svizzera di compensazione

DPC Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI

DR Direttive sulle rendite

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DRif Decreto federale del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei ri­ fugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vec­ chiaia, i superstiti e per l’invalidità

DTF Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.20)

LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20)

LAMal Legge federale sull’assicurazione malattie

’LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01)

lett. lettera/e

LFPr Legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione profes­ sionale (RS 412.10)

LIPG Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (RS 834.1)

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali (RS 830.1)

OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.201)

OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202)

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

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OPGA Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)

PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)

PC Prestazioni complementari

Pratique VSI Rivista mensile dell’AVS, dell’AI e delle IPG, pubbli­ cata dall’UFAS (fino al 2004; prima del 1992: RCC) Ar­ chivio Pratique VSI

RCC Rivista mensile sull’AVS, l’AI e le IPG, pubblicata dall’UFAS fino al 1992 (dal 1993: Pratique VSI) Archivio RCC

RS Raccolta sistematica del diritto federale

RSS Rilevazione svizzera della struttura dei salari dell’Ufficio federale di statistica

SMR Servizio medico regionale

Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli in­ fortuni (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, ex INSAI)

SVR Sozialversicherungsrecht. Rechtsprechung des Schwei­ zerischen Bundesgerichts, des Bundesverwaltungsge­ richts und kantonaler Instanzen = Droit des assurances sociales. Jurisprudence du Tribunal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et des instances cantonales

TF Tribunale federale

UE Unione europea

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

UST Ufficio federale di statistica

v. vedi

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1. Invalidità

1.1 Definizione di invalidità

Articolo 8 LPGA È considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumi­ bilmente permanente o di lunga durata. Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o parziale. Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un’attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l’esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete.

Articolo 4 capoverso 1 LAI L’invalidità (art. 8 LPGA) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

1100 L’invalidità presuppone tre elementi:

– un danno alla salute; – un’incapacità al guadagno; – un rapporto di causalità fra il danno alla salute e l’incapa­ cità al guadagno.

1.1.1 Danno alla salute (elemento medico)

1101 L’invalidità implica un danno alla salute fisica, mentale o

psichica causato da infermità congenita, malattia o infortu­ nio. Sono assicurati anche i danni causati da tentato suici­ dio o intervento medico (RCC 1965 pag. 368).

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1.1.2. Danno alla salute assicurato

1102 Un danno alla salute assicurato sussiste se è comprovato

da una diagnosi medica approfondita e basata su un si­ stema di classificazione scientificamente riconosciuto (DTF 130 V 396; sentenza del TF 9C_862/2014 del 17 set­ tembre 2015, sentenza del TF 9C_366/2015 del 22 settem­ bre 2015; DTF 145 V 215). Inoltre sono indispensabili indi­ catori relativi alla gravità del danno alla salute (DTF 141 V 281).

1103 Di norma non sussiste alcun danno alla salute assicurato,

laddove la riduzione della capacità di rendimento è da ri­ condurre a esagerazione dei sintomi o a un fenomeno si­ mile (DTF 141 V 281, DTF 131 V 49; sentenza del TF 9C_173/2015 del 29 giugno 2015, sentenza del TF 9C_899/2014 del 29 giugno 2015). Occorre chiarire caso per caso se l’esagerazione esclude totalmente un danno alla salute o se sussiste parallelamente un danno alla sa­ lute distinto comprovato (sentenza del TF 8C_825/2018 del 6 marzo 2019). Indizi di esagerazione si hanno in partico­ lare quando la persona assicurata:

  • descrive dolori che contrastano notevolmente con il suo comportamento o l’anamnesi;

  • dice di soffrire di dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

  • non fa ricorso ad alcun trattamento medico né ad alcuna terapia;

  • si lamenta in modo ostentato ma poco credibile;

  • afferma di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, ma presenta un contesto psicosociale largamente in­ tatto.

1.1.3. Danno alla salute invalidante

1104 La sussistenza di un danno alla salute va accertata dopo

che è stata formulata una diagnosi medica basata su una procedura probatoria strutturata (DTF 141 V 281). Ciò è applicabile a tutti i tipi di danno alla salute.

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1105 Nella procedura probatoria strutturata, la gravità delle limi­

tazioni funzionali e la plausibilità del danno alla salute de­ vono essere comprovate mediante l’impiego di cosiddetti indicatori. L’Allegato I elenca in dettaglio gli indicatori standard.

1106 Dato che il grado di difficoltà dell’emissione della diagnosi,

della rilevazione delle limitazioni funzionali della capacità di rendimento e della valutazione dei fattori personali e sociali varia a seconda che il quadro clinico sia di natura fisica, mentale o psichica (oggettivabile e non), le esigenze quali­ tative per la procedura probatoria strutturata possono va­ riare da un quadro clinico all’altro.

1107 È possibile rinunciare alla procedura probatoria strutturata,

se la documentazione medica disponibile consente una va­ lutazione chiara e plausibile delle ripercussioni funzionali sulle capacità della persona assicurata (DTF 143 V 418; sentenza del TF 8C_564/2017 del 26 marzo 2018).

1108 Di regola è il medico curante a pronunciarsi per primo sia

sul danno alla salute e sulle sue ripercussioni sulle capa­ cità della persona assicurata che sul trattamento medico effettuato o previsto.

1109 La valutazione dell’esistenza di un danno alla salute invali­

dante spetta al SMR, che esamina le condizioni mediche del diritto alle prestazioni all’attenzione dell’ufficio AI te­ nendo conto del trattamento medico effettuato fino a quel momento o previsto (art. 54 cpv. 3 LAI, art. 49 cpv. 1bis OAI).

1.1.4 Incapacità al guadagno di lunga durata

(elemento economico) Articolo 7 capoverso 1 LPGA È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in con­ siderazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’inte­ grazione ragionevolmente esigibili.

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1110 Si presuppone un’incapacità al guadagno soltanto dopo

che la persona assicurata ha svolto i provvedimenti d’inte­ grazione professionali indicati e si è sottoposta ai provvedi­ menti sanitari ragionevolmente esigibili ordinati dall’AI e che tutte le possibilità d’integrazione sono esaurite (art. 28 cpv. 1bis LAI). Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse­ guenze del danno alla salute (art. 7 cpv. 2 LPGA). In parti­ colare non si può tenere conto di motivi estranei all’invali­ dità, quali l’età, il basso livello d’istruzione, le difficoltà lin­ guistiche, fattori psicosociali e socioculturali e l’esagera­ zione dei sintomi. Inoltre, l’incapacità al guadagno è riconosciuta tale soltanto se non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). La percezione soggettiva della persona assicurata (ad es. do­ lori) non è determinante.

1111 Il danno alla salute dà diritto alle prestazioni dell’AI soltanto

quando causa un’incapacità al guadagno presumibilmente di lunga durata.

1112 Per le persone non esercitanti un’attività lucrativa, l’impos­

sibilità di svolgere le mansioni consuete è equiparata all’in­ capacità al guadagno (art. 8 cpv. 3 LPGA; art. 5 cpv. 1 LAI). Si parla in tal caso di incapacità lavorativa specifica, ossia dell’incapacità o della ridotta capacità di svolgere i precedenti compiti (ad es. nell’economia domestica).

1113 L’incapacità al guadagno va distinta anche dall’incapacità

lavorativa, ossia l’incapacità di svolgere, per ragioni medi­ che, una determinata attività in una determinata misura (art. 6 LPGA).

1114 L’AI assicura l’incapacità al guadagno dovuta a motivi di

salute; l’AD invece assicura l’incapacità o l’assenza di gua­ dagno derivanti da ragioni economiche.

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1.1.5 Rapporto causale fra incapacità al guadagno e

danno alla salute (elemento causale)

1115 Non vi è rapporto causale, né invalidità, se l’incapacità al

guadagno non è dovuta a un danno alla salute ma deriva da altri fattori (motivi estranei all’invalidità, v. RCC 1989 pag. 322) in particolare a:

  • ragioni economiche come disoccupazione, crisi, man­ canza o calo delle possibilità di lavoro in una determi­ nata regione o in un determinato settore (RCC 1984 pag. 361);

  • ragioni personali quali scarso impegno, basso livello di formazione o conoscenze linguistiche insufficienti o l’età (RCC 1964 pag. 278; RCC 1980 pag. 260; RCC 1988 pag. 503).

Esempio Una gerente cieca da un occhio perde il posto a 60 anni per chiusura dell’azienda e per ragioni congiunturali trova soltanto un’attività scarsamente remunerata quale rappre­ sentante. Essendo l’incapacità al guadagno dovuta a ra­ gioni economiche, l’assicurata non è invalida ai sensi della legge.

1.2 Insorgere dell’invalidità (evento assicurato)

Articolo 4 capoverso 2 LAI L’invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

1200 L’insorgere dell’invalidità o dell’evento assicurato coincide

con il momento in cui una prestazione dell’AI è per la prima volta oggettivamente indicata. Esso va accertato singolar­ mente per ogni tipo di prestazione (provvedimenti profes­ sionali o sanitari, mezzi ausiliari, rendita ecc.). Per lo stesso danno alla salute possono sussistere diversi eventi assicurati.

1201 Il peggioramento di un danno alla salute già esistente non

comporta l’insorgere di un nuovo evento assicurato (DTF 136 V 369).

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1202 Un nuovo evento assicurato insorge, se:

– compare un ulteriore danno alla salute totalmente di­ verso da quello iniziale (sentenza del TF 9C_294/2013 del 20 agosto 2013); – il danno alla salute rimane identico, ma per un periodo di tempo considerevole la persona assicurata presenta una piena capacità al lavoro (sentenza del TF 9C_692/2018 del 19 dicembre 2018) o – nel corso del tempo il danno alla salute iniziale è mutato a tal punto che non è più possibile supporre alcun nesso temporale o materiale con esso (sentenza del TF 9C_692/2018 del 19 dicembre 2018).

1203 Il momento in cui è inoltrata una domanda o a partire dal

quale è richiesta una prestazione non è determinante per stabilire il momento in cui è insorto l’evento assicurato (sentenza del TF 9C_655/ 2015 del 14 dicembre 2015). Il periodo di attesa di sei mesi secondo l’articolo 29 capo­ verso 1 LAI non ha pertanto alcuna influenza sull’insorgere dell’evento assicurato (DTF 142 V 547, DTF 140 V 470; Pratique VSI 2001 pag. 148 seg.).

1204 Per il diritto alla rendita l’evento assicurato insorge quando

la persona assicurata ha avuto un’incapacità al lavoro al­ meno del 40 per cento in media durante un anno senza no­ tevole interruzione e al termine di questo anno continua a essere incapace al guadagno almeno al 40 per cento (art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI; sentenza del TF 9C_882/2009 del 1° aprile 2010). L’evento assicurato insorge tuttavia al più presto il primo giorno del mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI; RCC 29 pag. 463).

1205 Per le persone assicurate domiciliate al di fuori di un paese

01/24 dell'UE/AELS, l'evento assicurato insorge non appena la persona assicurata presenta un grado d’invalidità di al­ meno il 50 per cento dopo aver adempiuto l'anno di attesa ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (art. 29 cpv. 4 LAI).

1206 L’evento assicurato non può insorgere fintantoché la per­

01/24 sona assicurata è idoneo all’integrazione (v. N. 2300), si

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sottopone a provvedimenti d’integrazione e/o può preten­ dere un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 22 LAI (art. 28 cpv. 1 lett. a e art. 29 cpv. 2 LAI, v. N. 8100 segg.; Pratique VSI 2001 pag. 148).

1207 Il momento dell’insorgere dell’evento assicurato va accer­

01/24 tato con particolare attenzione, poiché esso è determinante per l’adempimento delle condizioni assicurative, e il calcolo della rendita (v. DR).

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2. Condizioni di diritto generali

2.1 Condizioni assicurative

2100 Al momento in cui insorge l’evento assicurato le condizioni

assicurative devono essere adempiute affinché le presta­ zioni AI possano essere versate (v. N. 2001 segg. CPAI; CIBIL; Guida sulle condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità, UFAS online > As­ sicurazioni sociali > Assicurazione invalidità AI > Informa­ zioni di base & legislazione > Le prestazioni).

2.1.1 Rendita ordinaria

2101 Gli assicurati hanno diritto a una rendita ordinaria d’invali­

dità solo se all’insorgere del caso assicurativo hanno pa­ gato i contributi per almeno tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI). Nel conteggio va tenuto conto di eventuali periodi di assicura­ zione maturati in uno Stato dell’UE, dell’AELS o di uno Stato contraente (in virtù di una convenzione di sicurezza sociale). In ogni caso almeno un anno di contribuzione deve essere stato compiuto in Svizzera (sentenza del TF 8C_175/2024 del 25.02.2024; sentenza del TF 8C_237/2020 del 23 luglio 2020). Alcune convenzioni di sicurezza sociale prevedono che per l’adempimento della durata minima di contribu­ zione possono essere computati anche i periodi di assicu­ razione compiuti in Stati terzi con cui la Svizzera ha con­ cluso una convenzione che prevede il computo di tali pe­ riodi per le prestazioni dell’AI (v. Guida sulle condizioni as­ sicurative per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione in­ validità, compresa la tabella in allegato).

2102 La condizione dei tre anni contributivi interi è adempiuta se

una persona è stata assicurata complessivamente per più di due anni e 11 mesi (in virtù dell’art. 50 OAVS). Non è ne­ cessario che siano stati compiuti in blocco né immediata­ mente prima dell’insorgere dell’evento assicurato. Devono tuttavia precedere questo momento.

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2103 Se, pur tenendo conto di eventuali periodi di assicurazione

maturati in uno Stato dell’UE/AELS o di uno Stato con­ traente, non è adempiuto il periodo contributivo di tre anni, non sussiste per principio il diritto a una rendita ordinaria dell’AI svizzera.

2.1.2 Rendita straordinaria

2104 Gli assicurati con domicilio e dimora abituale in Svizzera,

01/26 che non hanno compiuto i tre anni di contribuzione neces­ sari per il diritto a una rendita ordinaria, possono avere di­ ritto a una rendita straordinaria.L’insorgere dell’evento assi­ curato deve verificarsi prima del 1° dicembre dell'anno suc­ cessivo al compimento del 22° anno di età e la persona deve essere stata soggetta all'assicurazione in modo conti­ nuativo dal 1° gennaio che segue il compimento dei

20 anni (inizio dell’obbligo contributivo generale), senza

che il versamento dei contributi sia determinante (art. 39 LAI e art. 42 LAVS; sentenza del TF 9C_421/2021 del 21.09.2021). Questa condizione di base si applica a tutti gli assicurati a prescindere dalla loro nazionalità.

a. I cittadini svizzeri e gli stranieri che rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS devono soddisfare solo questa condizione di base.

b. Le persone provenienti da altri Stati contraenti (ad ecce­ zione di Israele) nonché le persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 1 capoverso 2 DRif de­ vono adempiere, oltre alla condizione di base, anche quella del compimento di un termine d’attesa di cinque anni.

c. Gli stranieri a cui non si applica nessuna convenzione di sicurezza sociale (cittadini di Stati che non hanno concluso una convenzione con la Svizzera e cittadini di Israele) de­ vono adempiere, oltre alla condizione di base, anche la condizione seguente: devono aver soddisfatto già da bam­ bini (fino ai 20 anni) le condizioni assicurative per l’otteni­ mento di provvedimenti d’integrazione giusta l’articolo 9 ca­ poverso 3 LAI (art. 39 cpv. 3 LAI). Prima di questo limite

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d’età essi hanno beneficiato o avrebbero potuto beneficiare di tali provvedimenti.

2.1.3 Non adempimento delle condizioni assicurative

2105 Se una persona con domicilio e dimora abituale in Svizzera

non adempie le condizioni di diritto per una rendita AI, essa va informata in modo adeguato riguardo a un suo even­ tuale diritto alle PC (v. N. 2230.01 DPC).

2106 Se non sussiste il diritto a una rendita AI, ma la persona

assicurata presenta periodi assicurativi in uno Stato dell’UE/AELS, allora occorre inoltrare la richiesta alla CSC mediante gli appositi moduli dell’UE (v. procedura secondo la CIBIL).

2.1.4 Excursus: esportazione delle rendite

2107 Le rendite dell’AI sono versate soltanto a determinate con­

dizioni a persone domiciliate in Stati non contraenti (v. art. 18 cpv. 2 LAVS e Guida sulle condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità, ta­ bella in allegato)

2108 Inoltre, le rendite corrispondenti a un grado d’invalidità infe­

riore al 50 per cento non vengono per principio esportate (art. 29 cpv. 4 LAI). Tuttavia le rendite corrispondenti a un grado d’invalidità in­ feriore al 50 per cento possono essere esportate in uno Stato dell’UE o dell’AELS nel caso di persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS. I cittadini svizzeri possono percepire tali rendite se vivono in uno Stato dell’UE o dell’AELS. I cittadini degli Stati dell’UE le possono percepire se vivono in uno Stato dell’UE, quelli degli Stati dell’AELS se vivono in uno Stato dell’AELS (v. anche N. 5009 segg. CIBIL).

2109 In linea di principio le rendite straordinarie sono versate

01/25 solo a persone con domicilio e dimora abituale in Svizzera (v. sentenza del TF 9C_833/2018 del 21 febbraio 2019). DFI UFAS | Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)

Tuttavia, se prima dell’insorgere dell’evento assicurato una persona che rientra nel campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS e con cittadinanza svizzera o di uno Stato dell’UE/AELS esercitava un’attività lucrativa in Svizzera o in uno Stato dell’UE/AELS, la rendita straordina­ ria le è versata anche in uno Stato dell’UE/AELS.

2110 Se una persona alla quale la rendita può essere versata

01/26 solo se è domiciliata e risiede abitualmente in Svizzera (v. N. 2107 segg.) trasferisce il domicilio all’estero, la ren­ dita sarà soppressa a partire dal mese in cui si è trasferita.

2111 Se una persona alla quale la rendita può essere versata

01/26 solo se è domiciliata e risiede abitualmente (v. N. 2107 segg.) in Svizzera trasferisce il domicilio dall’estero in Svizzera, il diritto alla rendita nasce al più pre­ sto sei mesi dopo la data in cui la persona ha rivendicato il diritto alle prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI). Non insorge un nuovo evento assicurato se continua a sussistere un grado d’invalidità non inferiore al 40 %.

Esempio: Una persona, alla quale è stata soppressa la rendita straor­ dinaria nel maggio 2020 a causa del trasferimento della propria residenza all'estero, ritorna in Svizzera nel marzo

2025 e si annuncia nuovamente presso l'ufficio AI nell'a­

prile 2025. Alla persona viene nuovamente concessa una rendita straordinaria a partire dall'ottobre 2025.

2.2 Inizio e fine del diritto alla rendita

2.2.1 In generale

2200 Hanno diritto a una rendita gli assicurati che per un anno

hanno avuto un’incapacità al lavoro almeno del 40 per cento in media senza interruzione notevole (sentenza del TF 9C_882/2009 del 1° aprile 2010) e al termine di questo periodo di attesa rimangono incapaci al guadagno almeno nella stessa misura (art. 28 cpv. 1 LAI).

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2201 L’incapacità al lavoro e l’incapacità al guadagno vanno

chiaramente distinte. L’incapacità al lavoro è determinante per stabilire il periodo di attesa. L’incapacità al guadagno è invece determinante per il calcolo del grado d’invalidità.

2.2.2 Incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

2202 È incapace al lavoro chi, in seguito a un danno alla salute

07/22 fisica, mentale o psichica non può più o può solo parzial­ mente compiere un lavoro nella professione o nel campo d’attività abituali (DTF 130 V 97).

2203 La valutazione eseguita dal medico delle ripercussioni del

danno alla salute sulla capacità al lavoro, con la conse­ guente determinazione dell’incapacità al lavoro (totale o parziale), non è decisiva; il medico esprime unicamente il suo parere in merito. La valutazione decisiva, sulla base del parere medico, è di competenza dell’ufficio AI (DTF 140 V 193). Se non indicato altrimenti, le indicazioni mediche concernenti l’incapacità lavorativa si riferiscono a un posto a tempo pieno (sentenza del TF 9C_648/2010 del 10 ago­ sto 2011).

2.2.3 Incapacità al guadagno (art. 7 LPGA)

2204 È incapace al guadagno chi, in seguito ad un danno alla

salute fisica, mentale o psichica, non può svolgere un’atti­ vità sull’intero mercato del lavoro che entra in considera­ zione o può svolgerla solo in parte.

2205 Non è compito del medico curante, bensì dell’ufficio AI, de­

terminare l’incapacità al guadagno e quindi l’invalidità non­ ché il grado della medesima (DTF 144 V 50).

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2.2.4. Periodo di attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI)

2.2.4.1 In generale

2206 Per stabilire l’incapacità al lavoro media durante il periodo

07/22 di attesa, solo l’incapacità al lavoro nella professione abi­ tuale o nel campo d’attività abituale è determinante (v. N. 2202). I motivi di salute che l’hanno causata sono irrile­ vanti. I motivi di salute possono essere di varia natura e manifestarsi consecutivamente o cumulativamente.

2207 Il periodo di attesa inizia quando nel singolo caso si con­

stata un chiaro pregiudizio alla capacità al lavoro. Un’inca­ pacità al lavoro del 20 per cento è di regola già rilevante (Pratique VSI 1998 pag. 126).

2208 In presenza di più disturbi diversi, l’inizio del periodo di at­

tesa non è determinato separatamente per ogni singolo di­ sturbo (sentenza del TF 9C_800/2015 del 25 febbraio 2016). Ciò significa che il periodo di attesa non riparte da capo, se l’incapacità lavorativa derivante da uno di questi disturbi subisce una notevole interruzione.

2209 Il periodo di attesa può iniziare anche nel momento in cui la

persona assicurata, per motivi di salute, cessa volontaria­ mente di esercitare la professione svolta fino ad allora e cambia attività.

Esempio Un ingegnere meccanico deve abbandonare alla fine di marzo del 2020 il suo posto di lavoro per motivi di salute e intraprende un’attività di rappresentante. Secondo un suc­ cessivo rapporto medico, l’assicurato è incapace al lavoro all’80 per cento dall’1.4.2020 nella sua precedente profes­ sione di ingegnere meccanico. Il periodo di attesa inizia a partire da questa data.

2210 Il periodo di attesa può anche iniziare nel momento in cui si

ottiene l’indennità di disoccupazione, per esempio quando una persona è idonea al collocamento secondo l’AD, ma la

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sua capacità al lavoro è già notevolmente pregiudicata (RCC 1984 pag. 240, RCC 1979 pag. 360). Le ripercus­ sioni finanziarie di una diminuzione della capacità lavora­ tiva sono per principio irrilevanti per la valutazione durante il periodo di attesa, che può quindi iniziare (o scorrere) an­ che quando la persona assicurata lavora oltre quanto da lei ragionevolmente esigibile (sentenza del TF 8C_961/2010 del 9 marzo 2011).

2211 Il periodo di attesa scorre anche durante una privazione

della libertà ordinata da un’autorità (RCC 1989 pag. 276, RCC 1977 pag. 128).

2212 Un’interruzione notevole dell’incapacità al lavoro sussiste

se la persona assicurata è interamente atta al lavoro du­ rante almeno 30 giorni consecutivi (art. 29ter OAI). Dopo una tale interruzione dell’incapacità al lavoro, in caso di nuova incapacità al lavoro il periodo di attesa di un anno ri­ comincia da capo.

2213 La ripresa del lavoro è irrilevante se serve solo come tera­

pia e non sussiste una capacità al lavoro economicamente valorizzabile (RCC 1969 pag. 571) o se un medico stabili­ sce che essa è chiaramente insostenibile per la persona assicurata (RCC 1964 pag. 168, RCC 1963 pag. 226).

2214 L’eventuale incapacità al lavoro attestata durante un prov­

vedimento d’integrazione è presa in considerazione per il calcolo del periodo di attesa.

2215 Soppresso

2.2.4.2 Calcolo dell’incapacità al lavoro media e del pe­

riodo di attesa

2216 L’incapacità al lavoro media e il periodo di attesa vanno

calcolati in base ai giorni (base 365 giorni).

2217 L’incapacità al lavoro media su un periodo di un anno

nell’attività precedentemente svolta deve essere di almeno

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il 40 per cento ed è calcolata sommando le singole incapa­ cità al lavoro moltiplicate per la loro durata in giorni e divi­ dendo il risultato per il numero di giorni del periodo in que­ stione (365 giorni). La formula e alcuni esempi per la deter­ minazione della data in cui la condizione dell’incapacità al lavoro media del 40 per cento è adempiuta figurano nell’Al­ legato II.

2218 Anche il calcolo del periodo di attesa delle persone attive

nell’economia domestica si basa unicamente sull’incapa­ cità accertata da un medico e verificata da un SMR di svol­ gere le mansioni consuete e non sulle limitazioni nel loro svolgimento constatate durante l’accertamento sul posto.

2219 Nel quadro del metodo misto ci si deve basare, come per

la determinazione del grado d’invalidità, sulla media ponde­ rata delle incapacità al lavoro nei due ambiti d’attività (DTF 130 V 97).

2.2.5 Perdurare dell’incapacità al guadagno al termine

del periodo di attesa

2220 Il diritto alla rendita nasce se, oltre ad adempiere la condi­

zione dell’incapacità al lavoro media del 40 per cento du­ rante l’anno d’attesa, al termine di quest’ultimo la persona assicurata continua a essere incapace al guadagno al­ meno al 40 per cento (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI in combinato disposto con l’art. 7 LPGA; Pratique VSI 1966, pag. 187).

2221 La durata di questa incapacità al guadagno non è determi­

nante. Essa può dar diritto alla rendita anche se dura sol­ tanto un giorno (sentenza del TF 9C_878/2017 del 19 feb­ braio 2017; RCC 1963 pag. 131).

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2.2.6 Nascita del diritto alla rendita

Articolo 29 LAI Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’as­ sicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo

29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il com­

pimento dei 18 anni. Il diritto non nasce finché l’assicurato può pretendere un’indennità giorna­ liera ai sensi dell’articolo 22. La rendita è versata dall’inizio del mese in cui nasce il diritto. Le rendite corrispondenti a un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitual­ mente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adem­ piuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione.

2222 Il diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo la

presentazione della richiesta (DTF 142 V 547; sentenza del TF 9C_655/2015 del 14 dicembre 2015), se a quel mo­ mento l’evento assicurato è insorto (N. 1200 segg.).

2223 Per le persone assicurate domiciliate al di fuori di un paese

01/24 dell'UE/AELS, il diritto alla rendita nasce solo se la persona assicurata presenta un grado d’invalidità di almeno il 50 per cento dopo aver adempiuto l'anno di attesa.

2224 Il diritto alla rendita non nasce se la persona assicurata ri­

01/24 scuote la totalità della rendita AVS prima della richiesta di prestazioni AI (art. 66 cpv. 2 lett. a LPGA). Può invece na­ scere se prima della richiesta di prestazioni AI la persona assicurata ha riscosso anticipatamente soltanto una parte della rendita AVS e poi vi rinuncia per ricevere una rendita AI (art. 56ter cpv. 1 OAVS; art. 29quater OAI; v. N. 6021 segg. DR).

2.2.7 Domanda tardiva di prestazioni

2225 In ogni caso, il diritto alla rendita sorge al più presto tra­

01/24 scorsi sei mesi dalla presentazione della richiesta di pre­ stazioni AI (sentenza del TF 8C_544/2016 del 28 novem­ bre 2016). Se una persona assicurata si annuncia all’ufficio AI più di sei mesi dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa o

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del periodo di attesa, la domanda è tardiva e la persona in­ teressata perde il diritto alla rendita per ogni mese di ri­ tardo.

Esempio Un assicurato diviene incapace al lavoro il 15.09.2019. L’evento assicurato «rendita» potrebbe quindi insorgere il

15.09.2020 (con inizio dei versamenti a partire

dall’1.09.2020, secondo l’art. 29 cpv. 3 LAI). Ciò presup­ pone, tuttavia, che l’assicurato si annunci all’AI entro il

31.03.2020. Se l’assicurato presenta la domanda solo il

3.08.2020, la rendita gli può essere versata soltanto a par­ tire dall’1.02.2021. In altre parole, egli perde il diritto per il periodo che va dal settembre 2020 al gennaio 2021.

2226 La domanda non è tardiva se in occasione di una prima do­

01/24 manda l’amministrazione non si è accorta di un diritto alla prestazione debitamente rivendicato e non ha preso alcuna decisione in merito. Se la persona assicurata si annuncia di nuovo in un secondo tempo, il pagamento delle prestazioni arretrate sottostà ad un termine assoluto di perenzione di cinque anni, calcolato retroattivamente dal momento della seconda domanda (art. 24 cpv. 1 LPGA; Pratique VSI 1997 pag. 186).

Esempio Un assicurato aveva chiesto nel maggio del 2015 dei mezzi ausiliari AI, che gli erano stati accordati. Sebbene dagli atti risultasse evidente che l’assicurato avrebbe anche potuto avere diritto a una rendita, l’ufficio AI non aveva esaminato la questione. Nel maggio del 2021, l’assicurato inoltra una nuova domanda chiedendo espressamente la rendita. Le condizioni risultano soddisfatte già nel febbraio 2014, ra­ gion per cui la rendita può essergli accordata dal maggio

2016 (cinque anni, retroattivamente, a contare dalla nuova

domanda).

2227 Le persone assicurate minorenni che al compimento dei

01/24 18 anni percepiscono prestazioni periodiche dall’AI oppure beneficiano di altri provvedimenti (p. es. provvedimenti sa­ nitari) sono considerati annunciati per il diritto a una rendita

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(v. sentenza del TF 9C_40/2020 del 26 giugno 2020). L’uf­ ficio AI verifica d’ufficio tale diritto. In questo caso, il diritto alla rendita sorge al compimento dei 18 anni senza neces­ sità di una precedente richiesta formale.

2.2.8 Estinzione del diritto alla rendita

Articolo 30 LAI Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l’assicurato: a. anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS, salvo se l’anticipazione è avvenuta dopo la richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità e prima della conces­ sione di una rendita d’invalidità; b. acquisisce il diritto a una rendita di vecchiaia poiché ha raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS; c. decede.

2228 Il diritto alla rendita AI si estingue in linea di principio se il

01/24 beneficiario di una rendita AI riscuote anticipatamente la to­ talità o una parte della rendita AVS (art. 40 cpv. 1 LAVS).

2229 Il diritto alla rendita AI non si estingue in linea di principio

01/24 quando il beneficiario della rendita AI ha richiesto la riscos­ sione anticipata della totalità o di una parte della rendita AVS tra la richiesta di prestazioni AI e la concessione re­ troattiva della rendita AI. In tal caso la riscossione antici­ pata della rendita AVS può essere revocata e il diritto alla rendita AI continua a sussistere (art. 56ter cpv. 3 OAVS; v. N. 6017 segg. DR).

2.3 Priorità dell’integrazione sulla rendita / Integra­

zione dei beneficiari di rendite

2.3.1 In generale

2300 Conformemente al principio della priorità dell’integrazione

01/26 sulla rendita, i provvedimenti d’integrazione hanno la prio­ rità sulla concessione di una rendita (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI). Per principio, dunque, il diritto alla rendita può na­ scere soltanto dopo l’esaurimento di tutte le possibilità d’in­

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tegrazione, tra cui figurano anche i provvedimenti di reinse­ rimento. A questo proposito non ha importanza se i provve­ dimenti d’integrazione abbiano avuto successo o meno. Questo principio deve essere applicato anche ai provvedi­ menti di reinserimento, ma non ai provvedimenti d’accerta­ mento, che permettono in primo luogo di determinare l’ido­ neità all’integrazione (art. 28 cpv. 1bis LAI). Anche i tratta­ menti medici ai sensi dell'articolo 25 LAMal con effetto di integrazione non rientrano in questo principio (DTF 151 V 194). Prima di quel momento, un diritto (di durata limitata) alla rendita può nascere eccezionalmente, se la persona assicurata non era o non era ancora idonea all’integrazione (DTF 148 V 397; sentenza del TF 9C_380/2021 del 31 gennaio .2022, sentenza del TF 9C_689/2019 del 20 di­ cembre 2019, sentenza del TF 9C_450/2019 del 14 no­ vembre 2019).

2301 La situazione medica, personale e professionale della per­

sona assicurata è riesaminata costantemente. Dopo la concessione della rendita si possono attuare in ogni mo­ mento provvedimenti di reintegrazione volti a migliorare la capacità al guadagno, a condizione che siano indicati

2302 Gli assicurati che percepiscono una rendita sono tenuti a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione ragionevol­ mente esigibili e questo a prescindere dalla presenza della volontà d’integrazione della persona assicurata o di un mo­ tivo di revisione (DTF 145 V 2).

2.3.2 Procedura

2303 Prima di accordare una rendita, vanno considerati tutti i

provvedimenti d’integrazione legalmente possibili, neces­ sari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la ca­ pacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete (art. 8 e art. 28 cpv. 1bis LAI; RCC 1962 pag. 125).

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Determinanti per la valutazione della capacità d’integra­ zione e della capacità funzionale sono il parere del SMR (art. 54a cpv. 3 LAI, art. 49 cpv. 1bis OAI) e gli altri accerta­ menti. Gli accertamenti devono mostrare quali attività pro­ fessionali potrebbe ancora svolgere la persona assicurata in considerazione del suo stato di salute e se vi siano tali possibilità di impiego sul mercato equilibrato del lavoro. A tale scopo possono essere domandati rapporti e informa­ zioni, ordinate perizie ed eseguiti sopralluoghi (art. 69 cpv. 2 OAI). Se si ritiene impossibile un’integrazione, que­ sta valutazione deve essere suffragata da indicazioni con­ crete e oggettive. Le indicazioni soggettive della persona assicurata non sono sufficienti (RCC 1981 pag. 42).

2.4 Obbligo di ridurre il danno

2400 In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, la persona assicu­

rata deve adoperarsi spontaneamente, entro i limiti di quanto può esserle chiesto, a migliorare la propria capacità al guadagno o la propria capacità di svolgere le mansioni consuete (art. 21 cpv. 4 LPGA; art. 7 LAI). L’obbligo di ri­ durre il danno si applica ai più svariati aspetti della vita. L’aspetto dell’esigibilità deve essere valutato esaminando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso con­ creto.

2401 In merito all’obbligo di ridurre il danno e alle relative conse­

guenze giuridiche v. N. 5020 segg. CPAI.

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3. Valutazione del grado d’invalidità

3.1 Determinazione dello statuto lavorativo e del

metodo di valutazione Articolo 24septies OAI

Lo statuto di un assicurato è determinato in base alla situazione lavorativa in cui si troverebbe, se non soffrisse di un danno alla salute. L’assicurato è considerato: a. a. esercitante un’attività lucrativa secondo l’articolo 28a capoverso 1 LAI, se in assenza del danno alla salute eserciterebbe un’attività lucra­ tiva con un grado d’occupazione corrispondente ad almeno il 100 per cento; b. b. non esercitante un’attività lucrativa secondo l’articolo 28a capo­ verso 2 LAI, se in assenza del danno alla salute non eserciterebbe al­ cuna attività lucrativa; c. c. esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale secondo l’arti­ colo 28a capoverso 3 LAI, se in assenza del danno alla salute esercite­ rebbe un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione in­ feriore al 100 per cento.

3100 Per stabilire il metodo di valutazione occorre determinare lo

07/23 statuto della persona assicurata. A tale scopo bisogna veri­ ficare caso per caso quale attività essa avrebbe svolto in assenza del danno alla salute (attività lucrativa, attività lu­ crativa a tempo parziale, occupazione nell’economia dome­ stica, collaborazione nell’azienda familiare, formazione pro­ fessionale, formazione continua ecc.).

3101 Bisogna prendere in considerazione l’insieme delle circo­

stanze del singolo caso, quali gli accordi sulla ripartizione dei compiti tra i membri della famiglia, gli eventuali compiti educativi e di assistenza nei confronti di figli e familiari, l’età, le capacità professionali, la formazione, le inclinazioni e le doti personali della persona assicurata, secondo il cri­ terio dell’esperienza generale della vita (DTF 117 V 194). Bisogna valutare «ragionevolmente», sulla base di circo­ stanze obiettive, come la persona assicurata, nella sua si­ tuazione concreta, avrebbe deciso se non avesse avuto un danno alla salute. Questa decisione soggettiva non deve essere per forza quella obiettivamente più ragionevole (sentenza del TF 8C_319/2010 del 15 dicembre 2010, sen­ tenza del TF 8C_731/2010 del 2 febbraio 2011).

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Esempio Le persone che per principio potrebbero esercitare un’atti­ vità lucrativa ma da molti anni non ne hanno più esercitato alcuna per motivi estranei all’invalidità (p. es. beneficiari di prestazioni dell’aiuto sociale), possono essere considerate, a seconda delle circostanze, quali persone esercitanti un’attività lucrativa, non esercitanti un’attività lucrativa o esercitanti un’attività lucrativa a tempo parziale.

3102 Nel caso delle persone che hanno anticipato la riscossione

01/24 di prestazioni assicurative (dell’AVS o della previdenza pro­ fessionale) va valutato di volta in volta se e con quale grado d’occupazione esercitassero un’attività lucrativa tra l’inizio della riscossione anticipata e l’insorgere del danno alla salute.

3103 Le persone che non conseguono alcun reddito lavorativo ai

01/24 sensi dell’articolo 25 capoverso 1 OAI per motivi estranei all’invalidità (persone che vivono di rendita) sono conside­ rate quali persone non esercitanti un’attività lucrativa.

3104 Il grado della prova richiesto per la determinazione dello

01/24 statuto della persona assicurata è quello, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, della verosimiglianza preponde­ rante (DTF 117 V 194; RCC 1989 pag. 128).

3105 Lo statuto della persona assicurata (e di conseguenza il

01/24 metodo di valutazione applicabile) è stabilito in base all’evolversi della situazione fino all’emanazione della deci­ sione (RCC 1989 pag. 127). Modifiche sostanziali interve­ nute entro questo termine possono comportare un cambia­ mento dello statuto (e di conseguenza l’applicazione di un altro metodo di valutazione). Una modifica sostanziale suc­ cessiva all’emanazione della decisione può rappresentare un motivo di revisione.

3106 L’ufficio AI riporta nell’incarto il metodo di valutazione, gli

01/24 elementi di calcolo per la determinazione del grado d’invali­ dità e una breve motivazione.

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3.1.1 Statuto «esercitante un’attività lucrativa»

3107 Sono considerate «esercitanti un’attività lucrativa» le per­

01/24 sone assicurate che in assenza del danno alla salute eser­ citerebbero un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento o più. Per effettuare que­ sta valutazione ci si deve basare sull’orario di lavoro azien­ dale normale del datore di lavoro in questione. Si deve per­ tanto appurare quante ore alla settimana la persona assi­ curata lavorava nell’impresa in questione e a quante ore settimanali corrisponde un’occupazione a tempo pieno.

3108 Un grado d’occupazione del 100 per cento o più può es­

01/24 sere raggiunto con un’unica attività o con più attività lucra­ tive che, sommate, danno un grado d’occupazione pari al­ meno al 100 per cento.

3109 L’attività lucrativa può essere esercitata a titolo dipendente

01/24 o indipendente oppure a titolo gratuito nell’azienda del co­ niuge. Anche una formazione continua va equiparata a un’attività lucrativa, se ha un nesso con la professione o l’attività attualmente esercitata o con una futura.

3110 Gli assicurati che a causa della loro invalidità non hanno

01/24 potuto concludere una formazione professionale (N. 3325) sono considerati «esercitanti un’attività lucrativa» a condi­ zione che la formazione sia a tempo pieno. Anche in caso di invalidità dalla nascita o precoce (N. 3329) la persona assicurata è considerata «esercitante un’attività lucrativa». Sono fatte salve eventuali modifiche successive dello statuto.

3111 La valutazione del grado d’invalidità nel caso dello statuto

01/24 di persona «esercitante un’attività lucrativa» si basa sul metodo generale del confronto dei redditi (N. 3200 segg.)

3.1.2 Statuto «non esercitante un’attività lucrativa»

3112 Sono considerate persone non esercitanti un’attività lucra­

01/24 tiva le persone che anche senza danno alla salute non DFI UFAS | Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)

avrebbero esercitato né intrapreso effettivamente alcuna attività lucrativa (p. es. persone occupate nell’economia do­ mestica o membri di comunità religiose).

3113 La valutazione del grado d’invalidità nel caso delle persone

01/24 con lo statuto «non esercitante un’attività lucrativa» si basa sul metodo specifico del confronto delle attività (N. 3600 segg.).

3.1.3 Statuto «esercitante un’attività lucrativa a tempo

parziale»

3114 Sono considerate «esercitanti un’attività lucrativa a tempo

01/24 parziale» le persone assicurate che in assenza del danno alla salute eserciterebbero un’attività lucrativa corrispon­ dente a un grado d’occupazione inferiore al 100 per cento. L’attività lucrativa con un grado d’occupazione ridotto può essere esercitata a titolo dipendente, indipendente o gra­ tuito nell’azienda del coniuge oppure consistere in una for­ mazione professionale o una formazione continua.

3115 Alle persone esercitanti un’attività lucrativa a tempo par­

01/24 ziale sono sempre computate mansioni consuete ai sensi dell’articolo 27 OAI.

3116 La valutazione del grado d’invalidità nel caso delle persone

01/24 con lo statuto «esercitante un’attività lucrativa a tempo par­ ziale» si basa sul metodo misto (v. N. 3700 segg.).

3.2 Metodo generale del confronto dei redditi

Articolo 16 LPGA Per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, te­ nuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confron­ tato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

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3200 Il metodo del confronto dei redditi è applicato per determi­

nare il grado d’invalidità degli assicurati esercitanti un’atti­ vità lucrativa. A tal fine il reddito ipotetico senza invalidità è confrontato con il reddito ipotetico con invalidità.

3.2.1 Principi del confronto dei redditi

Articolo 25 OAI Sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi an­ nui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, esclusi tuttavia: a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da in­ fortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata; b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno (LIPG) e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità. I redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera. Se per la fissazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono es­ sere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a se­ conda del sesso. I valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della du­ rata di lavoro normale nelle aziende, per divisioni economiche, e dell’evolu­ zione dei salari nominali.

3.2.1.1 In generale

3201 In generale il confronto si deve basare soltanto su redditi

01/25 annui che si riferiscono allo stesso periodo (base tempo- rale identica) e i redditi determinanti vanno stabiliti tenen- do conto della situazione effettiva al momento dell’inizio della rendita (DTF 129 V 222 e DTF 128 V 174). Se del caso, il reddito va indicizzato all’anno di riferimento, basan­

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dosi sull’indice svizzero dei salari nominali dell’UST (Ta­ bella dei salari nominali)1. A tal fine è determinante la ta­ bella più attuale disponibile al momento della decisione2. Va tenuto conto di eventuali modifiche dei redditi di con­ fronto suscettibili di incidere sul diritto alla rendita che sono intervenute fino all’emanazione della decisione. Qualora il reddito senza invalidità sia determinato sulla base del red­ dito effettivamente conseguito (v. N. 3301 segg.), non si deve tenere conto di eventuali variazioni negative dei salari nominali.

3202 Per il confronto dei redditi va per principio considerata la si­

07/23 tuazione sul mercato del lavoro svizzero. Se nel caso di una persona residente o esercitante un’attività lucrativa all’estero questo non è possibile o ragionevole, ci si può ri­ ferire ai redditi su un mercato del lavoro estero, a condi- zione di garantire che entrambi i redditi da confrontare si basino sulla situazione sul medesimo mercato del lavoro (RCC 1985 pag. 469; DTF 129 V 222).

3203 I redditi da confrontare vanno determinati in base all’attività

07/23 lucrativa complessiva (attività principale e attività accesso­ ria; sentenza del TF 9C_883/2007 del 18 febbraio 2008, I 433/06). Vanno però presi in considerazione soltanto i redditi soggetti all’obbligo contributivo AVS (RCC 1986 pag. 432; sentenza del TF 9C_699/2008 del 26 gennaio 2009). Le componenti del salario per le quali la persona as­ sicurata non fornisce nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro (salario sociale) sono com­ putate quale reddito nella misura in cui su di esse sono stati prelevati contributi AVS.

3204 Le mance sono prese in considerazione per la determina­

07/23 zione dei redditi da confrontare soltanto nella misura in cui

1 Vanno utilizzati valori differenziati a seconda del sesso (per uomini T1.1.10, per donne

T1.2.10; DTF 129 V 408). Nel caso degli invalidi dalla nascita o precoci vanno invece utilizzati valori indipendenti dal sesso secondo l’art. 26, cpv. 6, OAI (T1.10).

2 Le stime trimestrali non devono essere prese in considerazione.

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su di esse sono stati prelevati contributi AVS (sentenza del

3205 Non si tiene conto delle spese salariali accessorie non sog­

07/23 gette ai contributi AVS a carico del datore di lavoro (RCC 1986 pag. 432). Non sono nemmeno prese in consi­ derazione altre fonti di reddito, quali i proventi del patrimo­ nio, le rendite, le pensioni, le prestazioni di assistenza, gli assegni familiari e gli assegni per figli e i diritti nei confronti di altre assicurazioni.

3206 Non sono redditi determinanti nemmeno le prestazioni de­

07/23 stinate a compensare la perdita di guadagno in caso di ma­ lattia o d’infortunio, le indennità giornaliere dell’AI, le inden­ nità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità di disoccupazione.

3.2.1.2 Valori statistici (v. Allegato III)

3207 Se per la fissazione dei redditi da confrontare si impiegano

01/25 valori statistici, vanno presi come riferimento i valori cen­ trali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’UST. Per principio va utilizzata la tabella TA1_ti­ però ricorrere anche ad altre tabelle della RSS (Tabella T114 e T175) o ad altri valori statistici (p. es. per gli agricol­ tori6 o i lavoratori indipendenti). In tali casi occorre basarsi su valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso. Nel caso degli invalidi dalla nascita o precoci vanno

3 Salario mensile lordo (valore centrale) secondo il ramo economico, il livello di competenze e il

sesso – Settore privato 4 Salario mensile lordo (valore centrale e intervallo interquartile) per formazione, posizione pro­

fessionale e sesso – Settore privato e settore pubblico (Confederazione, cantoni, distretti, co­ muni, corporazioni, chiese) insieme 5 Salario mensile lordo (valore centrale) secondo i gruppi di professioni, l’età e il sesso – Settore

privato e settore pubblico (Confederazione, cantoni, distretti, comuni, corporazioni, chiese) in­ sieme 6 Statistica dei redditi in agricoltura (per i lavoratori indipendenti in aziende agricole)

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invece utilizzati valori indipendenti dal sesso (v. N. 3330 e 3416).

3208 Nell’applicare la tabella TA1_tirage_skill_level occorre in­

nanzitutto stabilire se siano i valori per un determinato ramo economico (settore) o quelli totali di tutti i rami econo­ mici a riflettere meglio la situazione della persona assicu­ rata. A tal fine si deve tenere conto della formazione pro­ fessionale della persona assicurata, salvo se quest’ultima non ha mai lavorato nella professione in questione o non lo ha fatto più per diversi anni. In linea di massima vanno im­ piegati i valori del settore corrispondente alla formazione professionale che sono indicati nella tabella TA1_ti­ rage_skill_level della RSS. Se invece grazie alla sua for­ mazione o esperienza professionale la persona assicurata può accedere all’intero mercato del lavoro, si possono con­ siderare i valori totali della tabella TA1_tirage_skill_level.

3209 In seguito va stabilito il livello di competenze7 applicabile

07/22 sulla base della formazione, esperienza e posizione profes­ sionali (DTF 150 V 354; sentenza del TF 8C_156/2022 del 29 ottobre 2022, sentenza del TF 8C_250/2021 del 31 marzo 2022, sentenza del TF 8C_276/2021 del 2 no­ vembre 2021).

3210 Per il confronto dei redditi è determinante la tabella della

01/25 RSS più recente disponibile al momento dell’inizio del di­ ritto alla rendita. Quando si emana la decisione occorre ve­ rificare qual’è, al momento dell’inizio del diritto alla rendita, la tabella pubblicata più di recente (DTF 143 V 295; sen­ tenza del TF 8C_202/2021 del 17 dicembre 2021, sen­ tenza del TF 9C_699/2015 del 6 luglio 2016).

7 Per i singoli livelli di competenza v. le osservazioni nei risultati commentati della RSS 2016,

pag. 25 e 26 (disponibili in tedesco e in francese). ( https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/sta­ tistiken/kataloge-datenbanken.assetdetail.7466499.html); Nella classificazione internazionale tipo delle professioni (CITIP) al personale non qualificato del grande gruppo professionale 9 è attributo il livello di competenze 1, ai grandi gruppi pro­ fessionali 4–8 il livello di competenze 2; v. al riguardo le spiegazioni concernenti la tabella T17 (https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/12488219/master)

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Esempio 1 Data dell’inizio del diritto alla rendita: 01.11.2023 Data della decisione: 21.08.2024 Si applica la tabella della RSS 2022, pubblicata il

29.05.2024 e disponibile al momento della decisione.

Esempio 2 Data dell’inizio del diritto alla rendita: 01.11.2021 Data della decisione: 21.08.2024 Per quanto riguarda la data dell’inizio del diritto alla rendita del 01.11.2021, si applica la tabella della RSS 2020, anche se la più recente tabella della RSS 2022 è stata pubblicata il 29.05.2024.

3211 I valori delle tabelle della RSS vanno convertiti in redditi

annui e adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende, per divisioni economiche. A tal fine è appli­ cabile la statistica della durata normale di lavoro nelle aziende8, per divisioni economiche, in ore settimanali, ela­ borata dall’UST.

3212 Se nell’applicare la RSS si utilizzano i valori di un settore

specifico, occorre considerare la durata di lavoro normale nelle aziende e l’evoluzione dei salari nominali in quel set­ tore (sentenza del TF 8C_774/2023 del 16 dicembre 2024; sentenza del TF 8C_408/2023 del 13 dicembre 2023). Se non ci si basa su un settore specifico sono determinanti la durata del lavoro normale nelle aziende e l’evoluzione del salario nominale in tutte le divisioni economiche.

3213 Se si utilizzano valori statistici diversi da quelli della RSS,

anche in tal caso occorre considerare la durata di lavoro normale nelle aziende e l’evoluzione dei salari nominali.

8 Orario di lavoro normale nelle imprese per divisione economica in ore settimanali

(T 03.02.03.01.04.01)

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3.3 Reddito senza invalidità

3300 È considerato reddito ipotetico senza invalidità il reddito

07/23 che la persona conseguirebbe con probabilità preponde­ rante, considerato l’insieme delle circostanze, se non fosse diventata invalida (Pratique VSI 2002 pag. 66; RCC 1973 pag. 198, RCC 1964 pag. 388, RCC 1961 pag. 338; I 1034/06; DTF 131 V 51, DTF 129 V 224; sentenza del TF 9C_404/2007 dell’11 aprile 2007).

3.3.1 Reddito effettivamente conseguito

Articolo 26 capoverso 1 OAI Il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ul­ timo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato.

3301 Per determinare il reddito ipotetico senza invalidità occorre

07/23 basarsi per quanto possibile sulla situazione effettiva prima dell’insorgere del danno alla salute, vale a dire, per princi­ pio, sull’ultimo salario conseguito soggetto all’AVS. In caso di forti variazioni del reddito, il reddito senza invalidità è de­ terminato in base al guadagno medio di un periodo suffi­ cientemente lungo (sentenza del TF 9C_341/2022 dell’8 novembre 2022).

3302 Vanno presi in considerazione gli aumenti individuali del

07/23 salario che sarebbero intervenuti in ragione di anzianità di servizio, mutamento della situazione familiare e concrete possibilità di carriera. Non si tiene invece conto di possibi­ lità di avanzamento meramente teoriche (RCC 1963 pag. 220). È determinante il reddito che la persona assicu­ rata conseguirebbe effettivamente senza invalidità, non quello che potrebbe conseguire nel migliore dei casi. Fa parte del reddito ipotetico senza invalidità anche l’even­ tuale reddito di un’attività lucrativa accessoria se presumi­ bilmente svolta regolarmente e per un lungo periodo.

3303 Nel reddito senza invalidità vanno anche considerate le ore

01/24 supplementari o il lavoro a turni effettuati regolarmente se DFI UFAS | Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)

la persona assicurata poteva effettivamente aspettarsi tale reddito in futuro (sentenza del TF 9C_151/2023 dell’5 otto­ bre 2023; sentenza del TF 9C_45/2008 dell’11 aprile 2008; I 181/05, I 273/05; sentenza del TF 8C_671/2010 del 25 febbraio 2011).

Se prima dell’insorgere del danno alla salute invalidante la persona assicurata ha effettuato ore supplementari o la­ voro a turni in modo molto irregolare, per il calcolo del red­ dito senza invalidità non bisogna basarsi sul reddito dell’anno precedente, bensì su un valore medio calcolato su diversi anni (sentenza del TF 9C_979/2012 del 26 marzo 2013).

3304 Se prima dell’insorgere del danno alla salute la persona as­

07/23 sicurata ha svolto per un periodo prolungato un’attività lu­ crativa con un grado d’occupazione superiore al

100 per cento e si può ritenere che, senza danno alla sa­

lute, avrebbe continuato a lavorare nella stessa misura, l’intero reddito lavorativo conseguito con quella attività le va computato quale reddito senza invalidità. Non va effet­ tuata una riduzione in base a un grado d’occupazione del

100 per cento. Un grado d’occupazione del 100 per cento o

più può essere raggiunto sia con un’unica attività che con più attività lucrative a tempo parziale.

3305 In tutti questi casi occorre verificare se anche dopo l’insor­

07/23 gere del danno alla salute è esigibile che la persona assi­ curata svolga l’attività lucrativa accessoria, le ore supple­ mentari o il lavoro a turni oppure lavori con un grado d’oc­ cupazione superiore al 100 per cento. In caso di esigibilità questi fattori vanno presi in considerazione anche per la determinazione del reddito con invalidità oppure non vanno considerati in nessuno dei due redditi di paragone (DTF 129 V 222; I 398/05, I 751/06; sentenza del TF 9C_766/2011 del 30 dicembre 2011).

3306 Se un reddito senza invalidità è più elevato della media, va

preso in considerazione in quanto tale solo se si stabilisce con probabilità preponderante che la persona assicurata

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avrebbe continuato a conseguirlo (sentenza del TF 8C_671/2010 del 25 febbraio 2011).

3307 Se la persona assicurata in seguito a un’integrazione pro­

fessionale dovuta a un’invalidità consegue per diversi anni, con una piena capacità al lavoro, un guadagno più elevato rispetto a quello precedente, per la determinazione del red­ dito senza invalidità ci si deve basare su questo guadagno più elevato (sentenza del TF 9C_887/2017 del 7 giugno 2017).

3.3.2 Parallelizzazione

Articolo 26 capoversi 2 e 3 OAI Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il

5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui

all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 cento di questo valore centrale. Il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è infe­ riore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore se­ condo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.

3308 Se il reddito senza invalidità viene determinato sulla base

dell’ultimo reddito da attività lucrativa effettivamente conse­ guito, si deve verificare se esso sia eventualmente inferiore alla media del reddito usuale del settore.

3309 Se l’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito

dalla persona assicurata è inferiore di almeno il 5 per cento rispetto al valore centrale usuale del settore secondo la RSS, per determinare il reddito senza invalidità si prende un valore pari al 95 per cento del valore centrale usuale se­ condo la RSS. Vanno osservati i principi di cui ai N. 3201 segg. Esempio Alla data determinante, senza danno alla salute, un assicu­ rato conseguiva un salario annuo di 56 104 franchi. Il red­ dito annuo determinante secondo la tabella della RSS (adeguato in base all’orario di lavoro normale del settore e indicizzato alla stessa data) ammonta a 68 592 franchi. DFI UFAS | Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)

Il reddito annuo ancora conseguibile nonostante il danno alla salute con l’impiego ragionevolmente esigibile della ca­ pacità al lavoro residua (reddito con invalidità) ammonta a

32 602 franchi.

Il reddito senza invalidità conseguito è inferiore del 18,2 per cento al reddito usuale del settore secondo la ta­ bella RSS.

Calcolo del grado d’invalidità: Il reddito senza invalidità = (68 592.- / 100) x 95 = 65 162.40

Il reddito con invalidità = 32 602. -

Perdita di guadagno = 65 162.40 – 32 602 = 32 560.40

Grado AI = 32 560.40 x 100 / 65 162.40 = 49,97 %

La persona assicurata presenta pertanto un grado d’invali­ dità arrotondato del 50 %.

3310 La parallelizzazione è effettuata anche se la persona assi­

curata consegue il salario minimo previsto da un contratto collettivo di lavoro (CCL) o da un contratto normale di la­ voro (CNL) ma il suo salario resta comunque inferiore di al­ meno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore se­ condo la RSS.

3311 Non va effettuata nessuna parallelizzazione se anche per il

calcolo del reddito con invalidità ci si basa sul reddito effet­ tivo e quest’ultimo è anch’esso inferiore di almeno il

5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la

RSS.

3312 In generale, non si effettua alcuna parallelizzazione nel

caso dei lavoratori indipendenti.

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3.3.3 Impiego di valori statistici per la determinazione

del reddito senza invalidità Articolo 26 capoverso 4 OAI Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determi­ nato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 capo­ verso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni pro­ fessionali analoghe.

3313 Se, eccezionalmente, il reddito senza invalidità non può es­

sere determinato sulla base dell’ultimo reddito da attività lu­ crativa effettivo precedentemente conseguito, poiché quest’ultimo non può essere determinato in misura suffi­ cientemente precisa, si può ricorrere a valori statistici. Que­ sto può accadere, per esempio, in caso di assenza plurien­ nale dal mercato del lavoro o di licenziamento della per­ sona assicurata per motivi aziendali (sentenza del TF 8C_513/2014 del 17 dicembre 2014), oppure, per i lavora­ tori indipendenti, nei primi e poco rappresentativi anni di at­ tività (sentenza del TF 9C_148/2016 del 2 novembre 2016).

3314 Per quanto riguarda la scelta della tabella applicabile si ve­

dano per principio i N. 3208 segg. Per stabilire il valore statistico del caso sono determinanti le attività precedentemente svolte. Occorre determinare il reddito che conseguirebbe una persona mentalmente, psi­ chicamente, e fisicamente sana con la stessa formazione e in condizioni di lavoro equivalenti o simili (RCC 1989 pag. 483, RCC 1986 pag. 432).

3315 Va fatto riferimento alla formazione professionale della per­

01/26 sona assicurata, salvo se quest’ultima non ha mai lavorato nella professione in questione o non lo ha fatto più per di­ versi anni (sentenza del TF 8C_276/2021 del 2 novembre 2021). Lo sviluppo professionale deve essere preso in con­ siderazione se esistono indicazioni concrete che, senza problemi di salute, sarebbe stato effettivamente possibile ottenere una promozione professionale e un reddito corri­ spondentemente più elevato. Le semplici dichiarazioni di

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intenti non sono sufficienti (sentenza del TF 8C_100/2024 del 19 settemre 2024).

3316 Se una persona ha potuto ottenere ad esempio un certifi­

cato federale di formazione pratica o un attestato federale di capacità secondo la legge sulla formazione professio­ nale, in futuro questo titolo sarà preso in considerazione per la determinazione del reddito senza invalidità. In linea di massima vanno impiegati i valori del settore cor­ rispondente alla formazione professionale che sono indicati nella tabella TA1_tirage_skill_level della RSS (DTF 133 V 545).

3317 Per le persone assicurate parzialmente o totalmente disoc­

cupate si considera reddito ipotetico senza invalidità quello che esse probabilmente conseguirebbero in una situazione equilibrata del mercato del lavoro se non fossero disoccu­ pate

3.3.4 Disposizioni particolari per i lavoratori indipen­

denti

3318 Per stabilire se una persona sia da considerare come di­

07/22 pendente o indipendente non ci si deve basare sul rapporto contrattuale tra le parti. L’elemento determinante è la posizione economica della persona assicurata, vale a dire se quest’ultima esercita un’influenza notevole sulla politica e sullo sviluppo dell’atti­ vità. Per rispondere a questa domanda si possono esami­ nare la partecipazione finanziaria, la composizione della di­ rezione della società e aspetti simili (sentenza del TF 8C_228/2021 del 6 ottobre 2021, sentenza del TF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2015).

3319 La persona che dirige una società anonima o una società a

garanzia limitata deve essere considerata in linea di princi­ pio come persona salariata. Tuttavia, se tale persona ha un’influenza determinante sulla società (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato valutare il

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grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori in­ dipendenti (p. es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v. sentenza del TF 8C_898/2010 del 13 aprile 2011). In particolare una persona assicurata impiegata da una società anonima è considerata indipendente se, in qualità di azionista unica, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per principio in questi casi non ci si dovrebbe basare unicamente sulle iscrizioni nel CI per determinare il grado d’invalidità, in quanto in qualità di azionista unica essa ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (sentenza del TF 8C_346/2012 del 24 agosto 2012).

3320 Il salario senza invalidità dei lavoratori indipendenti è deter­

minato considerando l’evoluzione che l’azienda della per­ sona assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità (RCC 1963 pag. 427).

3321 Si tiene conto in particolare delle attitudini professionali e

personali e del genere di attività della persona assicurata prima dell’insorgere dell’invalidità (RCC 1961 pag. 338). Il reddito medio o il risultato d’esercizio di aziende simili pos­ sono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può però essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40).

3322 Il reddito che non deriva direttamente dall’attività della per­

sona disabile va detratto (interessi del capitale investito, reddito derivante dalla collaborazione di familiari a titolo gratuito; RCC 1962 pag. 481).

3323 L’ufficio AI richiede i risultati contabili di diversi anni. Consi­

dera in particolare tutti i conti che presentano differenze dopo l’insorgere del danno alla salute (spese per il perso­ nale, ammortamenti, utile netto e lordo e il loro rapporto con la cifra d’affari). Inoltre determina la situazione reddi­ tuale sulla base di documenti relativi ai contributi (in parti­ colare le comunicazioni fiscali alla cassa di compensa­ zione) e, se necessario, procedendo a un accertamento sul posto. Un eventuale rapporto di accertamento deve fornire

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indicazioni sufficientemente precise sull’andamento dell’azienda. I dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali non sono adatti per determinare il guadagno reale (sentenza del TF 8C_9/2009 del 10 novembre 2009).

3324 Per il calcolo del reddito dei lavoratori indipendenti è di re­

gola determinante l’estratto del CI, insieme ai documenti contabili dell’azienda. In caso di variazioni molto forti del reddito occorre prendere in considerazione il guadagno medio di un periodo sufficientemente lungo (sentenza del TF 9C_771/2017 del 29 maggio 2018). Tuttavia, i primi anni dall’avvio di un’attività lucrativa indipendente non sono di regola rappresentativi per l’ammontare dei redditi conse­ guibili, a causa delle elevate quote di ammortamento sui nuovi investimenti (sentenza del TF 9C_148/2016 del 2 no­ vembre 2016; DTF 135 V 58). In queste circostanze si può giustificare la necessità di determinare il reddito senza in­ validità in base a dati statistici.

3.3.5 Persone assicurate che a causa dell’invalidità

non hanno potuto ultimare una formazione pro­ fessionale iniziata Articolo 26 capoverso 5 OAI Se un’invalidità insorge dopo che l’assicurato ha previsto o iniziato una formazione professionale, il reddito senza invalidità è determinato secondo il valore statistico di cui all’articolo 25 capoverso 3 che l’assicurato avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione della formazione.

3325 Le persone che hanno previsto o iniziato una formazione

07/23 professionale e in seguito si ammalano o infortunano sono equiparate, per la determinazione del reddito senza invali­ dità, alle persone che hanno concluso la formazione. Con­ dizione per la concessione di una rendita è la mancanza d’idoneità all’integrazione o l’esaurimento di tutte le possi­ bilità d’integrazione (v. N. 2300).

Vi rientrano: - le persone che avevano pianificato concretamente di seguire una formazione professionale ai sensi del

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N. 3326 e preso disposizioni in tal senso ma che a causa dell’insorgere dell’invalidità non hanno potuto ini­ ziare questa formazione;

  • le persone che avevano già previsto concretamente di seguire una formazione professionale ai sensi del N. 3326 e preso disposizioni in tal senso ma che a causa dell’insorgere dell’invalidità non hanno potuto ini­ ziare questa formazione e hanno dovuto optare per una formazione meno qualificata;

  • le persone che hanno iniziato una formazione profes­ sionale ai sensi del N. 3326 e nel corso di essa si sono ammalate o infortunate e non hanno quindi potuto con­ cluderla;

  • le persone che hanno iniziato una formazione profes­ sionale ai sensi del N. 3326 e nel corso di essa si sono ammalate o infortunate e hanno quindi dovuto optare per una formazione meno qualificata;

  • le persone che hanno iniziato una formazione profes­ sionale ai sensi del N. 3326 e nel corso di essa si sono ammalate o infortunate con conseguente ritardo sulla conclusione della formazione in questione.

3326 La nozione di formazione professionale include tutte le for­

07/23 mazioni successive alla conclusione della scuola dell’ob­ bligo che si svolgono in una struttura regolare (v. Sistema formativo svizzero). Concretamente, si tratta delle seguenti formazioni: a. formazione professionale di base secondo la LFPr (certi­ ficato federale di formazione pratica, attestato federale di capacità e maturità professionale); b. scuole di cultura generale (scuole specializzate e licei); c. formazioni del livello terziario (formazione professionale superiore e scuole universitarie).

3327 Una formazione professionale è pianificata concretamente

al momento della firma del contratto di tirocinio o di stage o dell’avvenuta iscrizione a una scuola superiore.

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3328 In singoli casi può risultare più idonea l’applicazione della

tabella T11 della RSS invece della tabella TA1 ti­ rage_skill_level (p. es. i liceali; sentenza del TF 9C_439/2020 del 18 agosto 2020).

3.3.6 Invalidi dalla nascita e invalidi precoci

Articolo 26 capoverso 6 OAI Se un assicurato non può iniziare o concludere alcuna formazione profes­ sionale a causa dell’invalidità, il reddito senza invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’arti­ colo 25 capoverso 3, vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

3329 Gli invalidi dalla nascita e gli invalidi precoci sono persone

07/23 assicurate che presentano un danno alla salute già prima del momento della scelta della professione/dell’inizio della formazione professionale ai sensi del N. 3326 lettere a e b.

Vi rientrano: – le persone che a causa dell’invalidità non possono ini­ ziare nessuna formazione professionale; – le persone che a causa dell’invalidità devono interrom­ pere la formazione professionale che avevano iniziato e in seguito non sono più in grado di concludere nessuna formazione professionale; – le persone che si preparano a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto (art. 16 cpv. 3 lett. c LAI).

3330 Nel caso degli invalidi dalla nascita e degli invalidi precoci il

reddito senza invalidità va fissato sulla base del valore to­ tale della tabella TA1_tirage_skill_level per tutti i livelli di competenze e tutti i rami economici. In deroga alla disposi­ zione generale dell’articolo 25 capoverso 3 OAI, per queste persone assicurate vanno utilizzati valori statistici indipen­ denti dal sesso. Se del caso, il valore della tabella va indi­ cizzato all’anno di riferimento (v. N. 3201).

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3.4 Reddito con invalidità (reddito d’invalido)

3.4.1 In generale

3400 Per reddito con invalidità s’intende il reddito lavorativo che

la persona assicurata potrebbe ancora conseguire nono­ stante un danno alla salute, dopo eventuali provvedimenti d’integrazione, esercitando un’attività ragionevolmente esi­ gibile su un mercato del lavoro equilibrato.

3.4.1.1 Attività lucrativa ragionevolmente esigibile

3401 La misura in cui un’attività lucrativa è ancora ragionevol­

mente esigibile dipende da criteri oggettivi, in particolare dalle limitazioni dovute alla disabilità.

3402 Le possibilità di guadagno sono determinate in primo luogo

in base alla capacità lavorativa residua, ossia alla capacità di svolgere una determinata attività in una determinata mi­ sura (temporale e funzionale). Che la persona assicurata eserciti effettivamente l’attività ragionevolmente esigibile è invece irrilevante per il calcolo del reddito con invalidità. Non può però richiedere una ren­ dita chi, per ragioni personali, non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa, ma potrebbe conseguire un reddito che esclude la rendita se esercitasse un’attività ragionevol­ mente esigibile (RCC 1982 pag. 471, RCC 1980 pag. 581).

3403 La valutazione della capacità lavorativa in base allo stato di

salute della persona assicurata, ossia la constatazione se essa possa o debba lavorare seduta o in piedi, all’aperto o in locali riscaldati, se possa portare e sollevare pesi ecc. è compito di un medico (RCC 1982 pag. 34, RCC 1962 pag. 441). In particolare ci si deve basare sulla valutazione

3404 L’ufficio AI esamina quali attività professionali entrino in li­

nea di massima in considerazione, tenendo conto delle in­ dicazioni del SMR e delle altre attitudini della persona assi­ curata.

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3405 In virtù dell’obbligo di ridurre il danno si può esigere dai la­

voratori indipendenti l’esercizio di un’attività lucrativa dipen­ dente, se da quest’ultima si può attendere una migliore va­ lorizzazione della capacità lavorativa residua e se, tenuto conto di tutti i fattori soggettivi e oggettivi, il cambio dell’atti­ vità professionale risulta ragionevolmente esigibile (sen­ tenza del TF 9C_357/2014 del 7 aprile 2015). Ciò vale an­ che se la persona assicurata è ancora in grado di conse­ guire un certo guadagno nell’azienda in cui svolge attual­ mente la sua attività indipendente (sentenza del TF 8C_460/2011 del 22 settembre 2011).

07/23 3.4.1.2 Mercato del lavoro equilibrato e valorizzazione della capacità lavorativa residua

3406 Il «mercato del lavoro equilibrato» è un termine teorico ed

astratto che serve a delimitare l’obbligo di prestazione tra l’assicurazione contro la disoccupazione e l’AI. Questo ter­ mine si riferisce a possibilità di lavoro non reali bensì ipote­ tiche che il mercato del lavoro offre in base alla sua strut­ tura, facendo astrazione dalla situazione congiunturale. Esso comprende anche i posti di lavoro di nicchia, vale a dire posti e offerte di lavoro nei quali le persone con un danno alla salute possono attendersi un sostegno sociale da parte del datore di lavoro (DTF 148 V 174).

3407 L’età avanzata, unitamente ad altre condizioni personali e

07/23 professionali, può influire sulla valorizzazione della capa­ cità al guadagno residua di una persona assicurata sul mercato del lavoro equilibrato. Possono risultare determi­ nanti la natura e il tipo di danno alla salute, i rimanenti anni di attività, l’onere che costituirebbero il cambiamento e il periodo d’introduzione, le capacità, la formazione e il per­ corso professionale della persona assicurata o le sue pos­ sibilità di mettere in pratica l’esperienza professionale (DTF 138 V 457; sentenza del TF 9C_21/2022 del 15 giu­ gno 2022, sentenza del TF 8C_678/2016 del 1° marzo 2017, sentenza del TF 8C_96/2012 del 9 maggio 2012, sentenza del TF 9C_427/2010 del 14 luglio 2010). Occorre tuttavia essere cauti nel supporre che la capacità lavorativa

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residua di una persona anziana non sia più valorizzabile e nel concludere che le sue opportunità d’impiego sul mer­ cato del lavoro considerato equilibrato dalla legge non sono intatte (sentenza del TF 8C_96/2012 del 9 maggio 2012). Per valutare la questione della valorizzazione della capa­ cità lavorativa residua in caso di età avanzata è determi­ nante il momento in cui è constatata l’esigibilità dal punto di vista medico di un’attività lucrativa (a tempo parziale). SI tratta del momento in cui la documentazione medica per­ mette di eseguire un accertamento attendibile dei fatti (DTF 146 V 16).

3.4.2 Reddito effettivamente conseguito

Articolo 26bis capoverso 1 OAI Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavora­ tivo, questo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), se gli permette di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.

3408 Il reddito che la persona assicurata continua effettivamente

01/25 a conseguire è considerato quale reddito con invalidità de­ terminante, se questo guadagno le permette di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua. La capacità funzionale residua è valorizzata al meglio soltanto se il red­ dito conseguito con essa è più o meno identico al corri­ spondente valore statistico centrale (sentenza del TF 8C_4/2023 del 2 marzo 2023). La deduzione forfettaria ai sensi dell'articolo 26bis capoverso 3 IVV deve essere presa in considerazione nel confronto con il valore centrale. In caso di variazioni molto forti del reddito, per determinare il reddito con invalidità si può prendere in considerazione il guadagno medio su un periodo sufficientemente lungo (sentenza del TF 9C_341/2022 dell’8 novembre 2022).

3409 Se la persona assicurata non valorizza pienamente la sua

capacità al lavoro residua a causa di un grado di occupa­ zione troppo basso e un aumento di quest’ultimo da parte del datore di lavoro sarebbe possibile, il reddito da attività lucrativa effettivamente percepito va convertito nel reddito

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da attività lucrativa conseguibile con il grado d’occupazione ragionevolmente esigibile (sentenza del TF 8C_7/2014 del 10 luglio 2014, sentenza del TF 9C_720/2012 dell’11 feb­ braio 2013, sentenza del TF 8C_579/2009 del 6 gennaio 2010, sentenza del TF 8C_25/2010 del 21 maggio 2010). Se un aumento del grado d’occupazione da parte del da­ tore di lavoro non è possibile, il reddito con invalidità va per principio stabilito sulla base di valori statistici.

3.4.3 Impiego di salari statistici per la determinazione

del reddito con invalidità

3.4.3.1 In generale

Articolo 26bis capoverso 2 OAI Se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 ca­ poverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

3410 Se il reddito con invalidità non può essere determinato

sulla base del reddito da attività lucrativa effettivamente conseguito, per esempio perché dopo l’insorgere del danno alla salute la persona assicurata non ha intrapreso nes­ suna attività lucrativa o comunque nessuna attività lucra­ tiva ragionevolmente esigibile (DTF 142 V 178, DTF 126 V 75), vanno impiegati valori statistici.

3411 Per quanto riguarda la scelta della tabella applicabile si ve­

dano per principio i N. 3207 segg.

3412 Come per il reddito senza invalidità, anche in questo caso

occorre tenere conto della formazione professionale o della situazione e dell’esperienza professionali precedenti, nella misura in cui le attività in questione sono ancora esigibili dalla persona assicurata (v. N. 3208 segg.). Se l’attività precedentemente svolta non è più esigibile, oc­ corre determinare il salario statistico per un’attività ancora esigibile.

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3413 Semplici attività ausiliarie sono per principio richieste ovun­

que sul mercato del lavoro, ragion per cui in questi casi va applicato il valore totale e non il valore di un ramo speci­ fico.

3414 Se prima dell’insorgere del danno alla salute la persona as­

01/24 sicurata aveva un grado d’occupazione superiore al

100 per cento, occorre verificare se si possa esigere da lei

un grado di occupazione superiore al 100 per cento anche dopo l’insorgere del danno alla salute (v. sentenza del TF 9C_766/2011 del 30 dicembre 2011).

3415 In deroga alla disposizione generale dell’articolo 25 capo­

01/24 verso 3 OAI, nel caso degli invalidi dalla nascita e degli in­ validi precoci vanno utilizzati valori statistici indipendenti dal sesso.

3.4.3.2 Deduzioni dal salario statistico

Articolo 26bis capoverso 3 OAI Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assi­ curato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’arti­ colo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una de­ duzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

3416 Al reddito statistico va applicata una deduzione forfettaria

01/24 del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità la persona assi­ curata è ormai in grado di lavorare soltanto con una capa­ cità funzionale pari o inferiore al 50 per cento, va applicata una deduzione complessiva del 20 per cento.

3417 Per la concessione della deduzione del 20 per cento è de­

01/24 terminante unicamente la valutazione della capacità funzio­ nale. Se rispetto a un’attività lucrativa a tempo pieno que­ sta è pari o inferiore al 50 per cento, la deduzione è con­ cessa indipendentemente dal grado di occupazione con cui è fornita la prestazione corrispondente.

Esempio 1 Un installatore elettricista AFC impiegato a tempo pieno conseguiva un reddito di 78 000 franchi. A causa del suo DFI UFAS | Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)

danno alla salute può ora svolgere la sua attività originaria con una capacità funzionale pari soltanto al 60 per cento. Il precedente datore di lavoro non può offrirgli un posto corri­ spondente a queste esigenze.

Il valore mediano della tabella TA1_tirage_skill_level nel

2020 per il livello di competenze 2 per gli uomini nel settore

edile, per un orario di lavoro usuale nelle aziende del set­ tore in questione di 41,3 ore per un’occupazione a tempo pieno, è di 75 195 franchi. Tenendo conto di una capacità funzionale del 60 per cento e applicando una deduzione del 10 per cento, risulta un reddito con invalidità di

40 605 franchi.

Deducendo dal reddito senza invalidità di 78 000 franchi il reddito con invalidità di 40 605 franchi, risulta una perdita di guadagno di 37 395 franchi, che corrisponde a un grado d’invalidità del 48 per cento.

Esempio 2 Un’impiegata del commercio al dettaglio AFC consegue un reddito di 59 000 franchi (base: anno 2020). A causa della sua malattia può ora svolgere soltanto attività a carico al­ ternato. La presenza per l’intera giornata continua a essere esigile dal punto di vista medico, ma la lavoratrice può for­ nire una prestazione soltanto al 50 per cento a causa del bisogno di pause e delle limitazioni dovute a ragioni di sa­ lute.

Il valore mediano della tabella TA1_tirage_skill_level nel

2020 per il livello di competenze 1 per le donne, per un

orario di lavoro usuale nelle aziende del settore in que­ stione di 41,7 ore per un’occupazione a tempo pieno, è di

53 493 franchi. Tenendo conto di una capacità funzionale

del 50 per cento e applicando una deduzione del 20 per cento, risulta un reddito con invalidità di 21 397 franchi.

Deducendo dal reddito senza invalidità di 59 000 franchi il reddito con invalidità di 21 397 franchi, risulta una perdita di guadagno di 37 603 franchi, che corrisponde a un grado d’invalidità del 64 per cento.

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3418 Non sono ammesse ulteriori deduzioni. Le limitazioni quan­

01/24 titative e qualitative dovute a ragioni mediche (p. es. mag­ gior bisogno di pause, limiti nel sollevare e portare pesi ecc.) vengono considerate nella valutazione della capacità funzionale della persona assicurata (art. 49 cpv. 1bis OAI). I fattori economici già esistenti prima dell’insorgere del danno alla salute (p. es. categoria di permesso di sog­ giorno, nazionalità, mancanza di una formazione, età, nu­ mero di anni di servizio) vengono considerati mediante la parallelizzazione del reddito senza invalidità (N. 3325 segg.; art. 26 cpv. 2 e 3 OAI).

3.5 Calcolo del grado d’invalidità

3500 Il grado d’invalidità di una persona assicurata è uguale al

100 per cento meno il rapporto in per cento tra il suo red­

dito con invalidità (RCI) e il suo reddito senza invalidità (RSI).

3501 Il grado d’invalidità può essere determinato in base alla for­

mula: (𝑅𝑆𝐼 − 𝑅𝐶𝐼)𝑥 100 𝑅𝑆𝐼

Esempio Un assicurato guadagnerebbe 45 000 franchi se non fosse invalido. Con l’invalidità guadagna solo 15 000 franchi. In base al seguente calcolo, il grado d’invalidità è pari al

67 per cento:

( )

3502 L’arrotondamento per difetto o per eccesso deve essere ef­

fettuato in base alle note regole matematiche. Nel caso di un risultato fino a x,49 % bisogna arrotondare per difetto a x %, mentre per valori a partire da x,50 % si deve arroton­ dare per eccesso a x+1 % (DTF 130 V 121).

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3.6 Metodo specifico del confronto dei campi di at­

tività Articolo 28a capoverso 2 LAI Il grado d’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esi­ gere che intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.

3.6.1 In generale

3600 Di norma l’ufficio AI rileva il grado d’invalidità con un so­

pralluogo. Si può rinunciare a un sopralluogo, inserendo in tal caso una breve motivazione nell’incarto, se all’AI sono sufficientemente note le condizioni personali della persona assicurata e le ripercussioni dello stato di salute sulle sue mansioni consuete e queste sono documentate nell’incarto (v. N. 3041 segg. CPAI).

3601 L’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero non effettua

alcun sopralluogo. Alle persone assicurate viene invece in­ viato un questionario da compilare. Sulla base di quest’ul­ timo l’ufficio AI stabilisce in collaborazione con il SMR le li­ mitazioni e l’obbligo di ridurre il danno nelle mansioni con­ suete.

3602 Occorre definire le attività da svolgere nell’ambito delle

mansioni consuete in questione (nel caso delle persone as­ sicurate occupate nell’economia domestica, le attività da considerare sono predefinite).

3603 Possono essere considerate soltanto attività equiparabili a

un’attività lucrativa. Si tratta delle attività che soddisfano il criterio della terza persona, vale a dire le attività che, in caso di impossibilità di svolgerle da sola, la persona assi­ curata farebbe svolgere da terzi (eventualmente a paga­ mento). Non vanno pertanto considerate le attività pura­ mente ricreative né quelle artistiche o di pubblica utilità.

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3604 In seguito occorre stabilire la quota percentuale delle sin­

gole attività sul totale delle mansioni consuete (pondera­ zione senza disabilità).

3605 L’incaricato dell’accertamento indica infine, tenendo conto

della situazione medica, le attività che la persona assicu­ rata è totalmente o notevolmente impossibilitata a eserci­ tare e il momento dell’inizio della limitazione. Determinante è il confronto delle attività effettivo e non la valutazione me­ dica dell’incapacità al lavoro. Vanno fornite indicazioni pre­ cise sull’entità delle limitazioni dovute alla disabilità, sulla base delle quali vanno poi determinate le limitazioni in per­ centuale per ogni settore d’attività. Non va tenuto conto dell’età della persona assicurata (sentenza del TF 9C_79/2018 del 9 agosto 2018).

3606 In caso di divergenze considerevoli tra la valutazione della

persona incaricata dell’accertamento e i pareri medici, si deve dare maggior peso alle indicazioni fornite dai medici specialisti per quanto riguarda la riduzione della capacità lavorativa dovuta ad aspetti psichici o cognitivi (sentenza del TF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, sentenza del TF 8C_620/2011 dell’8 febbraio 2012).

3607 Il grado di disabilità nelle singole attività corrisponde al pro­

dotto tra la ponderazione senza disabilità e la limitazione dovuta alla disabilità.

3608 Per la determinazione del campo d’attività dei membri di

comunità religiose ci si deve basare non soltanto sulle pre­ cedenti attività, ma sull’insieme delle attività possibili nella comunità.

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3.6.2 Persone assicurate occupate nell’economia do­

mestica Articolo 27 OAI Per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.

3609 Per le persone occupate nell’economia domestica possono

essere considerati i settori d’attività e le attività elencati nella seguente tabella.

Settori d’attività (attività) Minimo (%) Massimo (%)

1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare, 10 50

apparecchiare, effettuare la pulizia quo­ tidiana della cucina ecc.)

2. Pulizia e ordine dell’alloggio (riordi­ 5 30

nare, spolverare, passare l’aspirapol­ vere, lavare i pavimenti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare pulizie approfondite, eliminare i rifiuti ecc.) e cura di animali domestici

3. Acquisti (fare gli acquisti quotidiani e la 5 10

spesa settimanale, sbrigare faccende amministrative ecc.) e altre commis­ sioni

4. Bucato, cura dei vestiti (lavare, sten­ 5 20

dere e ritirare il bucato, stirare ecc.).

5. Cura e assistenza ai figli e/o ai fami­ 0 50

liari* (contatti con la scuola/l’azienda forma­ trice, aiuto per i compiti, organizzazione del tempo libero, visite mediche ecc.)

6. Cura del giardino e delle aree adia­ 0 10

centi, cura di animali domestici (curare le piante e il prato, pulire e cu­ rare le aree adiacenti, nutrire e curare animali domestici ecc.)

* Nella cerchia dei familiari rientrano il coniuge, il partner registrato o il con­ vivente di fatto della persona assicurata. Sono considerati familiari anche tutti i parenti in linea retta della persona assicurata o del suo coniuge/part­ ner e i minori accolti nella famiglia a scopo di affiliazione.

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3610 Di norma, vanno applicati la ripartizione delle attività e i ri­

07/22 spettivi limiti minimi e massimi di cui al N. 3609. Devono sempre essere prese in considerazione tutte le at­ tività (ad eccezione dei n. 5 e 6). In ogni caso il totale delle attività dev’essere sempre del 100 per cento (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Esempio A causa di un danno alla salute, una persona attiva nell’economia domestica con due figli in età prescolare può ancora svolgere solo parzialmente le attività domestiche. Può educare e accudire i figli solo parzialmente perché non può più sorvegliarli e accompagnarli fuori casa. Non ha mai dovuto occuparsi della cura del giardino e delle aree adia­ centi. Il grado d’invalidità è determinato in base alla se­ guente valutazione:

Attività Ponderazione Limitazione Limitazione prima dell’insor­ dopo l’insor­ nelle singole gere dell’invali­ gere dell’invali­ attività rispetto dità in % dità in % all’insieme delle mansioni consuete in %

1. Pasti 35 50 17.5

2. Pulizia dell’al­ 20 70 14

loggio

3. Acquisti 10 40 4

4. Bucato, cura 10 60 6

vestiti

5. Cura e assi­ 25 40 10

stenza ai figli

6. Cura del giar­ - - -

dino e delle aree adiacenti Totale 100 51.5

La persona assicurata presenta un grado d’invalidità del 52 per cento.

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3611 Nell’ambito della determinazione delle limitazioni nelle

mansioni consuete a seguito del danno alla salute non si può tenere conto dei servizi forniti alla persona assicurata nell’economia domestica da terzi (p. es. familiari, vicini, personale ausiliario), gratuitamente o a pagamento, già prima dell’insorgere del danno alla salute.

Esempio 1 Nell’economia domestica in oggetto, la quota complessiva delle attività da considerare nel settore d’attività «Pulizia e ordine dell’alloggio» è del 25 per cento. Questo settore d’attività è pertanto ponderato nella misura del

25 per cento.

Tuttavia, già prima dell’insorgere del danno alla salute una domestica si occupava interamente della pulizia del bagno. La persona assicurata non svolgeva pertanto da sola que­ sta attività nemmeno quando era ancora sana. Nello stabi­ lire la limitazione, la pulizia del bagno non può pertanto es­ sere considerata (limitazione nella pulizia dei bagni = 0 %).

Esempio 2 Quando era ancora sana, la persona assicurata è andata anticipatamente in pensione. Da allora, nel settore d’attività «Pasti», che nell’economia domestica in questione corri­ sponde al 40 per cento del totale, provvede unicamente a caricare e scaricare la lavastoviglie). Tutte le altre attività continuano a essere svolte da terzi. Nella valutazione della limitazione in questo settore d’attività si può pertanto consi­ derare se e in che misura la persona assicurata è limitata nel caricare e scaricare la lavastoviglie. In tutte le altre atti­ vità del settore «Pasti» è presa in conto una limitazione dello 0 per cento.

3.6.3 Obbligo di ridurre il danno

3612 La riduzione del danno esigibile va stabilita basandosi sulla

situazione di persone in realtà sociali equiparabili (sen­ tenza del TF 8C_879/2012 del 17 gennaio 2013).

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3613 In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva

nell’economia domestica deve contribuire per quanto ragio­ nevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavo­ rativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di arredamenti e apparecchi domestici adeguati). Un mag­ giore dispendio di tempo può essere riconosciuto soltanto se la persona assicurata, nonostante una ripartizione ade­ guata del lavoro, non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro dome­ stico esigibile e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984 pag. 143).

3614 La persona assicurata deve far ricorso all’aiuto dei familiari,

01/25 indipendentemente dall’attuabilità effettiva di quest’ultimo (sentenza del TF 8C_879/2012 del 17 gennaio 2013). L’aiuto dei familiari va oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere qualora la persona assicurata non avesse subito un danno alla salute (DTF 133 V 504). Non sono ammesse deduzioni forfettarie fisse. Dal rapporto d’accertamento deve risultare per quali settori d’attività o singole attività si è tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno.

Esempi

  • Da un partner pensionato ci si può attendere un aiuto maggiore che da un partner esercitante un’attività lucra­ tiva (sentenza del TF 9C_525/2023 del 26 ottobre 2023; sentenza del TF 8C_828/2011 del 27 luglio 2012).

  • Una famiglia con due bambini piccoli non è equiparabile a una famiglia con due adolescenti.

  • Una ripartizione dei ruoli dovuta a motivi culturali è irrile­ vante per la valutazione dell’aiuto esigibile dai familiari (sentenza del TF 8C_879/2012 del 17 gennaio 2013).

  • In una situazione di vita in cui nessuno dei due partner svolge un'attività lavorativa, si può ipotizzare che, in li­ nea di principio, la metà del lavoro necessario per la co­ munità sia condivisa da ciascun partner (sentenza del TF 9C_525/2023 del 26 ottobre 2023

3615 Se la persona assicurata non adempie l’obbligo di ridurre il

danno o lo adempie solo in parte oppure se non ricorre all’aiuto usuale esigibile dai familiari o vi ricorre solo in DFI UFAS | Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)

parte, non le è riconosciuta alcuna limitazione nell’attività in questione o le è riconosciuta soltanto una limitazione par­ ziale.

3.7 Metodo misto

Articolo 28a capoverso 3 LAI Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado d’invalidità per questa atti­ vità è valutato secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d’invalidità per questa attività è valutato secondo il capo­ verso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgi­ mento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due am­ biti.

Articolo 27bis OAI Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità: a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa; b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete. Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa: il reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corri­ spondente a un grado d’occupazione del 100 per cento; il reddito con invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corri­ spondente a un grado d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale determinante; la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’oc­ cupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido. Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete: a. viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido; b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un’attività lu­ crativa esercitata a tempo pieno.

3.7.1 In generale

3700 Il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa è valu­

tato con il metodo generale del confronto dei redditi. Sia il reddito senza invalidità che quello con invalidità sono cal­ colati sulla base di un’attività a tempo pieno. La percen­ tuale dell’attività lucrativa (grado d’occupazione) risulta dal confronto tra l’usuale orario di lavoro a tempo pieno nella

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professione considerata e l’orario di lavoro svolto dalla per­ sona assicurata senza invalidità.

3701 Il grado d’invalidità nell’ambito dell’economia domestica è

valutato con il metodo specifico del confronto delle attività. La percentuale dell’attività nell’economia domestica risulta dalla differenza tra la quota dell’attività lucrativa ottenuta e un grado d’occupazione del 100 per cento. La somma dei due ambiti è sempre il 100 per cento.

Esempio Un’assicurata lavora come fiorista 4,8 ore al giorno 5 giorni alla settimana. L’usuale orario di lavoro a tempo pieno di una fiorista è di 40 ore settimanali. La quota dell’attività lu­ crativa è calcolata come segue: (4,8 × 5)

La percentuale dell’attività nell’economia domestica corri­ sponde dunque al 40 per cento (100 % - 60 %).

3702 Le limitazioni nell’ambito dell’attività lucrativa e in quello

dell’economia domestica vanno calcolate indipendente­ mente le une dalle altre. Non vi è alcuna compensazione temporale tra i due settori.

3703 Il grado d’invalidità complessivo della persona assicurata si

ottiene sommando il grado d’invalidità ponderato nell’am­ bito dell’attività lucrativa e il grado d’invalidità ponderato nell’ambito dell’economia domestica.

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Esempio 1 Situazione di partenza Calcolo Grado d’occupazione in perfetta Invalidità nell’attività lucrativa: salute: 50 % Reddito senza invalidità (GO: 100 %): Salario effettivo per un grado di 60 000.- Reddito con invalidità: 30 000.- occupazione del 50 %: 30 000.- Perdita di guadagno: 30 000.- Grado AI nell’attività lucrativa: 50 % Grado d’attività nelle mansioni consuete (lavori domestici): 50 % Invalidità nelle mansioni consuete: Grado AI nelle mansioni consuete: 35,3 % Limitazioni dovute al danno alla salute: Calcolo del grado AI complessivo:

  • 50 % di capacità lavorativa (50 % x 0,5) + (35,3 % x 0,5) = 42,65 % nell’attività finora svolta; la per­ sona assicurata rimane impiegato presso l’attuale datore di lavoro

  • limitazione del 35,3 % nei lavori domestici (in base al sopralluogo)

La persona assicurata presenta un grado d’invalidità del 43 per cento

Esempio 2 Situazione di partenza Calcolo

Grado d’occupazione in perfetta Invalidità nell’attività lucrativa: salute: 80 % Reddito senza invalidità (GO: 100 %): Salario per un grado di occupa­ 75 000.- zione dell’80 %: 60 000.- Reddito con invalidità: 20 000.- Perdita di guadagno: 55 000.- Grado d’attività nelle mansioni Grado AI nell’attività lucrativa: 73,33 % consuete (lavori domestici): 20 %

Limitazioni dovute al danno alla Invalidità nelle mansioni consuete: salute: Grado AI nelle mansioni consuete: 30,6 %

  • 40 % di capacità lavorativa in un’attività semplice e adeguata, Calcolo del grado AI complessivo: con salario secondo le statistiche, (73,33 % x 0,8) + (30,6 % x 0,2) = 64,78 % tenendo conto di una deduzione del 20 %:20 000.- franchi;

  • limitazione del 30,6 % nell’atti­ vità domestica (in base al sopral­ luogo) La persona assicurata presenta un grado d’invalidità del 65 per cento.

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3.7.2 Collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge

3704 Per determinare il grado d’invalidità si calcolano le ore di

lavoro che la persona assicurata svolgeva nell’azienda del coniuge prima del danno alla salute o che svolgerebbe senza di esso. La differenza rispetto all’orario di lavoro normale del settore è considerata lavoro domestico. In seguito si accerta quali attività la persona assicurata può ancora svolgere mal­ grado la disabilità: per il lavoro domestico si applica a tal fine il confronto delle attività, mentre per il lavoro gratuito nell’azienda si applica per principio il confronto dei redditi o, se del caso, il metodo di valutazione straordinario (v. N. 3800 segg.).

Esempio Un’assicurata, impiegata d’albergo qualificata, lavorava 17,5 ore alla settimana nell’albergo del suo partner. Nel tempo rimanente provvedeva all’economia domestica co­ mune, che oltre al partner comprende due figli in età sco­ lare.

Dato che secondo le statistiche nel 2018 l’orario di lavoro settimanale normale nella divisione economica Servizi di alloggio (55) era di 42,7 ore, le 17,5 ore corrispondono a un grado d’occupazione arrotondato del 41 %. L’ambito dell’economia domestica corrisponde pertanto al 59 %.

In seguito a un infortunio l’assicurata diventa paraplegica. Nell’azienda del coniuge può ormai lavorare solo in misura limitata (al massimo 5 ore alla settimana). Nell’economia domestica può ancora compiere lavori leggeri (lavori leg­ geri di pulizia dell’alloggio, cura dei vestiti, cucinare e, in parte, assistere i figli), ma non è più in grado di svolgere tutti gli altri compiti. Non ha mai dovuto occuparsi della cura del giardino e delle aree adiacenti.

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Calcolo della limitazione nell’ambito dell’economia dome­ stica

Attività Pondera­ Limitazione Limitazione nelle zione prima dopo l’insor­ singole attività ri­ dell’insor­ gere dell’inva­ spetto all’insieme gere dell’in­ lidità in % delle mansioni validità in % consuete in %

1. Pasti 30 30 9

2. Pulizia dell’allog­ 15 60 9

gio

3. Acquisti 10 100 10

4. Bucato, cura ve­ 15 60 9

stiti

5. Cura e assistenza 30 50 15

ai figli

6. Cura del giardino - - -

e delle aree adia­ centi Totale 100 52

La limitazione nell’attività domestica ammonta al 52 %

Calcolo della limitazione della collaborazione nell’azienda:

Poiché l’assicurata non riceveva un salario, per il confronto dei redditi occorre utilizzare valori statistici. Nel 2018 il salario per un’impiegata d’albergo ammontava a 54 635 franchi (ta­ bella TA1_skill_level, divisioni economiche 55-56, livello di competenze 2, donne, per 42,7 ore settimanali).

Reddito senza invalidità (100 %) 54 635 Reddito con invalidità (5 ore = 11,7 %) 6 398 Perdita di guadagno dovuta alla disabilità 48 237 => Perdita di guadagno in percentuale 88,29 %

La limitazione della collaborazione nell’azienda è pari all’88,29 %.

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Valutazione del grado d’invalidità

Attività Percentuale Limitazione Invalidità

Collaborazione 17,5 ore / 41 % 88,29 % 36,20 % nell’azienda Economia dome­ 24,1 ore / 59 % 52 % 30,68 % stica Grado d’invalidità 66.88 %

L’assicurata presenta un grado d’invalidità del 67 per cento.

3.8 Metodo straordinario

3.8.1 In generale

3800 Il grado d’invalidità di una persona che esercita un’attività

lucrativa va sempre valutato, nel limite del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi (sentenza del TF 9C_812/2015 del 7 luglio 2016). Se tuttavia non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi, il grado d’invalidità è determinato secondo il metodo di valutazione straordinario (DTF 128 V 29; I 230/04; Pratique VSI 1998 pagg. 121 e 255). In questi casi, i redditi così determinati non corrispondono necessariamente alle possibilità di gua­ dagno effettive.

3.8.2 Valutazione del grado d’invalidità

3801 In primo luogo si procede ad un confronto delle attività,

cioè si accerta quali attività e in che misura potrebbe eser­ citare la persona assicurata senza e con il danno alla sa­ lute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura sia possibile ridurre la perdita di guadagno cercando attività sostitutive più adeguate all’infermità.

3802 In seguito si effettua la ponderazione dei guadagni delle

singole attività, applicando a ciascuna attività un salario

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specifico al settore che tenga conto delle peculiarità del caso (dimensioni dell’azienda, settore, esperienza del tito­ lare ecc.; DTF 128 V 29). A tal fine possono essere compu­ tati i salari versati nell’azienda per un’attività corrispon­ dente o ci si può procurare valori statistici presso l’associa­ zione professionale in questione. Laddove non è possibile determinare tali valori, ci si può aiutare ricorrendo ai valori statistici della RSS (sentenza del TF 8C_645/2010 del 22 novembre 2010).

Esempio Valutazione del grado d’invalidità per un garagista indipen­ dente A causa del danno alla salute l’assicurato non può più svolgere lavori di riparazione o di manutenzione e deve quindi assumere un collaboratore supplementare, che ri­ ceve un salario usuale per il settore, pari a 70 ’000 franchi (importo fittizio). È ragionevolmente esigibile che il garagi­ sta ampli la propria attività di vendita, dato che non è più in grado di svolgere attività nel settore della riparazione e della manutenzione. Secondo le indicazioni dell’Unione professionale svizzera dell’automobile, il reddito di un ven­ ditore di automobili, incluse le provvigioni regolari, am­ monta a 75 000 franchi, quello del gerente di un garage di tali dimensioni 90 000 franchi (importi fittizi).

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Quota del settore d’ attività Quota del settore d’ attività

Possibilità di guadagno Possibilità di guadagno Importo in franchi

Prima dell’ insorgere Dopo l’ insorgere dell’ (salario orario, mensile

dell’ invalidità invalidità o annuo) prima dell’ invalidità dopo l’ invalidità Attività

1. Conduzione (perso­ 20% 20% 90 000 18 000 18 000

nale, pianificazione, acquisizione di inca­ richi)

2. Vendita di vetture 10% 20% 75 000 7 500 15 000

nuove e d’occasione

3. Lavori di riparazione 70% 0% 70 000 49 000 0

e di manutenzione Totale 100% 40% 74 500 33 000

Valutazione del grado d’invalidità Possibilità di guadagno prima dell’insorgere dell’invalidità 74 500.- Possibilità di guadagno dopo l’insorgere dell’invalidità 33 000.- Perdita di guadagno dovuta alla disabilità 41 500.- => Perdita di guadagno in percentuale

55,7 % Grado AI secondo il metodo di valutazione straordinario:

56 %

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4. Determinazione dell’importo della rendita

(prima concessione della rendita) Articolo 28 LAI L’assicurato ha diritto a una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento. La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d’integrazione secondo l’articolo 8 capoversi 1bis e

Articolo 28b LAI L’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una ren­ dita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota per­ centuale corrisponde al grado d’invalidità. Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:

Grado d’invalidità Quota percentuale 49 % 47,5 % 48 % 45 % 47 % 42,5 % 46 % 40 % 45 % 37,5 % 44 % 35 % 43 % 32,5 % 42 % 30 % 41 % 27,5 % 40 % 25 %

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4.1 Importo della rendita

4.1.1 Principio

4100 L’importo della rendita è determinato in funzione dell’inca­

07/22 pacità al guadagno, ovvero del grado d’invalidità, al mo­ mento della nascita del diritto alla rendita (N. 2222; art. 28b e art. 29 cpv. 1 LAI). L’incapacità lavorativa media durante l’anno d’attesa non ha alcuna influenza sull’importo della rendita al momento della nascita del diritto alla rendita.

Esempio: Se esiste un’incapacità lavorativa media del 50% durante l’anno d’attesa ed un’incapacità lavorativa o un grado d’in­ validità del 70% al momento della nascita del diritto alla rendita, una rendita intera può essere versata immediata­ mente.

4.1.2 Concessione di rendite con quote decrescenti o a

tempo determinato

4101 Per determinare la quota decrescente o la limitazione tem­

07/23 porale della rendita sono applicabili per analogia le disposi­ zioni in materia di revisione secondo i N. 5500 segg. (sen­ tenza del TF 8C_36/2019 del 30 aprile 2019). Ciò significa che alla prima concessione di una rendita con quota decre­ scente o a tempo limitato, una modifica può essere presa in considerazione se il grado d’invalidità varia di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA). Se non risulta una variazione del grado d’invalidità di almeno cinque punti percentuali, non c'è alcun adeguamento (e quindi nessuna graduazione o limite temporale).

4.1.2.1 In caso di diminuzione del grado d’invalidità

4102 Se una prima decisione di rendita prevede contemporanea­

mente la concessione di una rendita e la sua successiva ri­ duzione o soppressione, la riduzione o soppressione della rendita d’importo più elevato è decisa con effetto da uno dei momenti menzionati all’articolo 88a capoverso 1 OAI. DFI UFAS | Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)

La rendita è ridotta o soppressa il primo giorno del mese successivo, dopo la scadenza del termine di tre mesi. Non si tratta di una revisione, ragion per cui non è applicabile l’articolo 88bis capoverso 2 lettera a OAI (DTF 121 V 264; RCC 1980 pag. 595).

4.1.2.2 Caso speciale delle persone assicurate che

hanno 55 anni compiuti

4103 Se la persona assicurata ha già compiuto 55 anni al mo­

07/23 mento della decisione’, per principio non si può chiederle di provvedere autonomamente alla propria integrazione (DTF 148 V 321). Nel caso di queste persone si devono immediatamente valutare ed eventualmente eseguire prov­ vedimenti d’integrazione professionale. La riduzione o soppressione della rendita avviene dopo la valutazione e/o l’esecuzione dei provvedimenti d’integra­ zione professionale.

4104 Si può rinunciare ai provvedimenti d’integrazione professio­

nale, se:

  • con probabilità preponderante manca l’idoneità all’inte­ grazione oggettiva e soggettiva (sentenza del TF 8C_680/2018 dell’11 gennaio 2019, sentenza del TF 9C_59/2017 del 21 giugno 2017, sentenza del TF 9C_231/2015 del 7 settembre 2015, sentenza del TF 9C_726/2011 del 1° febbraio 2012);

  • da anni si può ragionevolmente esigere che la persona assicurata valorizzi la sua capacità lavorativa residua e da allora la sua integrazione professionale non è avve­ nuta soltanto per motivi estranei all’invalidità (sentenza del TF 8C_492/2018 del 24 agosto 2018, sentenza del TF 8C_393/2016 del 25 agosto 2016, sentenza del TF 9C_231/2015 del 7 settembre 2015, sentenza del TF 8C_807/2013 del 19 marzo 2014, sentenza del TF 9C_752/2013 del 27 giugno 2014);

  • nonostante l’età avanzata e la lunga durata di riscos­ sione della rendita, la capacità lavorativa residua può essere valorizzata (sentenza del TF 8C_39/2012 del

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24 aprile 2012, sentenza del TF 9C_228/2010 del 26 aprile 2011).

4105 Nel caso dei beneficiari di rendita che non sono domiciliati

né svolgono un’attività lucrativa in Svizzera, non vanno va­ lutati né eseguiti provvedimenti d’integrazione professio­ nale, dato che manca loro la qualità d’assicurato (DTF 145 V 266).

4.1.2.3 In caso di aumento del grado d’invalidità

4106 Se una prima decisione di rendita prevede contemporanea­

mente la concessione di una rendita e il suo successivo aumento, la rendita più elevata è versata dal primo giorno del mese in cui scade il termine di tre mesi (art. 88a cpv. 2 primo periodo OAI; Pratique VSI 2001 pag. 274; RCC 1983 pag. 487). In questo caso l’articolo 88bis capoverso 1 OAI non è applicabile.

4.2 Caso particolare: risorgere dell’invalidità

Articolo 29bis OAI Se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’in­ validità e l’assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per inca­ pacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima eroga­ zione verrà dedotto dal periodo di attesa impostogli dall’articolo 28 capo­ verso 1 lettera b LAI.

4200 Un’invalidità risorge soltanto quando sono adempiute le se­

01/24 guenti condizioni:

  • il disturbo che aveva giustificato in passato il diritto alla rendita peggiora e causa di nuovo un’invalidità che dà diritto alla rendita (p. es. ricaduta in caso di disturbi alla schiena) e

  • la ricaduta ha luogo entro tre anni dalla soppressione della precedente rendita.

4201 Se l’invalidità risorge, la rendita può essere versata senza

dover lasciare trascorrere il periodo di attesa di un anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), ma al più presto dopo sei mesi

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dalla data in cui la persona assicurata ha rivendicato il di­ ritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 LAI (DTF 142 V 547).

4202 L’importo della rendita è determinato in funzione dell’inca­

pacità al guadagno, ovvero del grado d’invalidità, al mo­ mento della nascita del diritto alla rendita (N. 4100).

Esempio Un assicurato riceve una rendita intera dal maggio del

2013. Nell’ottobre del 2018 la rendita è soppressa. Nel feb­

braio del 2019 il suo stato di salute peggiora. Nel marzo del

2019 l’assicurato presenta una nuova richiesta di presta­

zioni. Dall’accertamento risulta un grado d’invalidità del

50 %. Dal settembre del 2019 l’assicurato ha diritto a una

mezza rendita.

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5. Revisione della rendita

5.1 In generale

Articolo 17 capoverso 1 LPGA Per il futuro la rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’uffi­ cio o su richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita: a. subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o b. aumenta al 100 per cento.

5100 Scopo della revisione è adeguare una decisione di rendita

07/23 alle mutate circostanze. Occorre procedere a una revisione di rendita ogni volta che, dopo la concessione della rendita, si verifica una modifica sostanziale della situazione perso­ nale effettiva della persona assicurata suscettibile di deter­ minare una variazione del diritto alla rendita (cosiddetto motivo di revisione).

5101 Un motivo di revisione sussiste in particolare nei seguenti

07/23 casi:

  • il miglioramento o il peggioramento dello stato di salute (RCC 1989 pag. 282);

  • la ripresa, la cessazione o il cambiamento dell’attività lu­ crativa (sentenza del TF 9C_33/2016 del 16 agosto 2016);

  • l’attuazione (riuscita) di un provvedimento d’integrazione (sentenza del TF 9C_231/2016 del 1° giugno 2016);

  • l’aumento o la diminuzione del reddito con o senza inva­ lidità;

  • assuefazione al danno alla salute;

  • la modifica della capacità di svolgere le mansioni con­ suete (p. es. aumento della capacità lavorativa di una persona assicurata occupata nell’economia domestica grazie all’impiego di mezzi ausiliari);

  • la modifica del metodo di calcolo dell’invalidità, per esempio quando l’invalidità di una persona assicurata precedentemente occupata esclusivamente nell’econo­ mia domestica deve essere ricalcolata secondo le re­ gole previste in caso di attività lucrativa a tempo parziale (RCC 1989 pag. 125, RCC 1969 pag. 699; DTF 104 V 148);

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  • la modifica delle condizioni familiari o della situazione abitativa determinanti per il calcolo dell’invalidità delle persone assicurate occupate nell’economia domestica (sentenza del TF 9C_410/2015 del 13 novembre 2015);

  • il miglioramento o peggioramento della capacità lavora­ tiva, nonostante le condizioni di salute siano rimaste so­ stanzialmente invariate (sentenza del TF 8C_503/2013 del 23 dicembre 2013, sentenza del TF 9C_388/2016 del 2 novembre 2016);

  • la cessazione dell’attività lucrativa, per cui è necessario fissare nuovamente il reddito con invalidità secondo le tabelle dei salari (sentenza del TF 9C_325/2013 del 22 ottobre 2013);

  • il passaggio dal computo di un reddito lavorativo basato su dati statistici a quello del reddito lavorativo effettiva­ mente conseguito.

5102 Non costituiscono invece un motivo di revisione i seguenti

07/23 casi:

  • le modifiche solo temporanee, che durano meno di tre

  • l’inasprimento delle condizioni di diritto in seguito a una modifica delle direttive dell’Amministrazione (RCC 1982 pag. 252);

  • la diversa valutazione di fatti sostanzialmente immutati (RCC 1987 pag. 36; sentenza del TF 9C_223/2011 del 3 giugno 2011);

  • la formulazione di una diagnosi aggiuntiva o di revoca di una diagnosi, se non è comprovato un peggioramento o miglioramento notevole dello stato di salute (DTF 141 V 9; sentenza del TF 9C_42/2019 del 16 agosto 2019);

  • un miglioramento del reddito dipendente esclusivamente dal rincaro (art. 86ter OAI);

  • il cambiamento del grado d’invalidità e dunque della ren­ dita unicamente a causa di una modifica delle basi stati­ stiche generali (DTF 142 V 178, DTF 143 V 295; sen­ tenza del TF 9C 696/2007 del 9 novembre 2009);

  • una privazione della libertà ordinata da un’autorità (DTF 116 V 20; RCC 1989 pag. 255, RCC 1988 pag. 269).

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5103 Se sussiste un motivo di revisione, il grado d’invalidità va

07/23 determinato nuovamente e indipendentemente dalle prece­ denti valutazioni del grado d’invalidità sulla base di un nuovo e completo accertamento dei fatti. Nulla osta dun­ que a una nuova valutazione medica delle condizioni di sa­ lute e della capacità lavorativa (DTF 141 V 9; sentenza del TF 8C_103/2024 del 4 marzo 2025; sentenza del TF 9C_251/2012 del 5 giugno 2012).

5104 Il diritto alla rendita viene adeguato solo se dalla valuta­

07/23 zione del grado d’invalidità eseguita nel quadro di una revi­ sione di rendita risulta una variazione del grado d’invalidità di almeno cinque punti percentuali’.

5.2 Avvio della revisione

5.2.1 Revisione d’ufficio

Articolo 87 capoverso 1 OAI La revisione avviene d’ufficio quando: a. in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invali­ dità [...] è stato stabilito un termine al momento della fissazione della ren­ dita [...]; o b. allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità [...].

5200 Ogni volta che concede una rendita, l’ufficio AI esamina

quando dovrà essere eseguita una revisione. Per il termine di revisione è determinante la valutazione del caso speci­ fico (cambiamenti prevedibili, quali ad esempio un migliora­ mento/peggioramento dello stato di salute, presunto poten­ ziale d’integrazione).

5.2.2 Revisione su domanda

Articolo 87 capoverso 2 OAI Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità [...] è cambiato in misura rilevante per il diritto alle presta­ zioni.

Articolo 87 capoverso 3 OAI

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Qualora la rendita [...] sia[a] stat[a] negat[a] [...] perché il grado d’invalidità era insufficiente [...] una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2.

5201 L’ufficio AI avvia la procedura di revisione se la persona

assicurata o altre persone legittimate inoltrano una do­ manda scritta.

5202 La persona assicurata deve indicare motivi di revisione

plausibili nella sua domanda (sentenza del TF 8C_590/2015 del 24 novembre 2015). A tal fine l’ufficio AI può chiedere alla persona assicurata di fornire prove (p. es. un certificato medico).

5203 L’ufficio AI verifica la plausibilità dei motivi di revisione indi­

cati nella domanda: - se la persona assicurata non fa valere alcun motivo di revisione plausibile, l’ufficio AI non entra nel merito della richiesta; di conseguenza, non procede ad accertamenti ed emana una decisione di non entrata in materia (RCC

1985 pag. 332, RCC 1984 pag. 364, RCC 1983 pag.

382); - se la persona assicurata ha indicato motivi di revisione plausibili nella sua domanda, l’ufficio AI entra nel merito e accerta se la modifica della situazione fatta valere ha avuto luogo effettivamente e in che misura incide sull’in­ validità (RCC 1984 pag. 364, RCC 1983 pag. 386).

5204 In caso di nuova richiesta di rendita dopo che una rendita è

stata respinta per insufficiente grado d’invalidità, la persona assicurata deve indicare motivi di revisione plausibili nella sua nuova richiesta (DTF 133 V 108; RCC 1984 pagg. 355 e 364, RCC 1983 pag. 491, RCC 1981 pag. 123).

5.3 Momento determinante per il confronto

5300 Il momento su cui basarsi per valutare la presenza di una

modifica del grado d’invalidità tale da incidere sulle presta­ zioni assicurative è quello dell’ultima decisione passata in giudicato fondata su un esame materiale del diritto alla ren­

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dita comprendente un accertamento dei fatti, una valuta­ zione delle prove e un calcolo del grado d’invalidità eseguiti conformemente alle prescrizioni legali (DTF 147 V 167, DTF 133 V 108; sentenza del TF 8C_441/ 2012 del 25 lu­ glio 2013).

5301 Per quanto concerne il momento determinante per il con­

fronto, le comunicazioni effettuate secondo l’articolo 74ter lettera f OAI e basate su un esame materiale approfondito sono equiparate a una decisione passata in giudicato (sen­ tenza del TF 9C_46/2009 del 14 agosto 2009, sentenza del TF 9C_552/2009 del 1° settembre 2009).

5302 Non vanno prese in considerazione le decisioni o comuni­

cazioni che nel frattempo non hanno fatto altro che confer­ mare la prima decisione o la comunicazione originaria (DTF 133 V 108; sentenza del TF 9C_726/2011 del 1° feb­ braio 2012).

5.4 Valutazione del grado d’invalidità nella proce­

dura di revisione

5400 Nella procedura di revisione, il grado d’invalidità è valutato

secondo le pertinenti prescrizioni generali. Le condizioni determinanti vanno verificate e accertate di nuovo.

5401 Per la nuova valutazione del grado d’invalidità occorre ac­

certare in particolare:

  • se il beneficiario della rendita è sufficientemente inte­ grato o se ha diritto a provvedimenti d’integrazione pag. 74, RCC 1980 pag. 481, RCC 1970 pag. 285); il di­ ritto alla rendita può essere esaminato soltanto dopo aver verificato le possibilità di integrazione (RCC 1980 pag. 481);

  • se in considerazione della nuova situazione effettiva si deve applicare il precedente metodo di valutazione op­ pure un altro (RCC 1979 pag. 279);

  • se nei casi in cui deve essere applicato il metodo gene­ rale occorre ricalcolare uno o entrambi i redditi;

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- se nei casi in cui deve essere applicato il metodo speci­ fico o quello misto sono cambiate le mansioni consuete della persona assicurata.

5.5 Modifica del diritto alla rendita

5.5.1 Momento determinante in caso di peggioramento

della capacità al guadagno Articolo 88a capoverso 2 OAI Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora ... il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è du­ rato tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia.

5500 Se la capacità al guadagno di una persona beneficiaria di

rendita peggiora (p. es. insorgenza di una nuova affezione o peggioramento di quella già presente), il diritto alla ren­ dita d’importo superiore nasce quando l’incapacità al gua­ dagno più elevata è durata tre mesi senza interruzione no­ tevole.

5501 Il periodo di attesa di tre mesi non si applica in caso di va­

riazione della capacità al guadagno non dovuta all’invalidità (p. es. cambiamento di statuto, cambiamento del posto di lavoro; sentenza del TF 8C_220/2014 del 25 novembre 2014; I 599/05).

5502 Un’interruzione notevole del periodo di attesa di tre mesi

sussiste se durante 30 giorni consecutivi l’incapacità al guadagno torna a scendere al livello iniziale o al di sotto di esso.

5503 La rendita può essere aumentata solo dopo tre mesi com­

pleti dal momento del peggioramento (RCC 1986 pag. 362)

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5.5.2 Momento determinante in caso di miglioramento

della capacità al guadagno Articolo 88a capoverso 1 OAI Se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le man­ sioni consuete migliora [...], il cambiamento va considerato ai fini della ridu­ zione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interru­ zione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.

5.5.2.1 In generale

5504 In caso di miglioramento della capacità al guadagno oc­

corre per principio osservare un periodo di attesa di tre mesi (sentenza del TF 8C_285/2020 del 15 settembre 2020)

5505 Si può eccezionalmente rinunciare ad applicare questo pe­

riodo d’attesa di tre mesi, se si può ritenere che il migliora­ mento sia già avvenuto da un certo tempo ma il momento esatto del cambiamento può essere determinato soltanto mediante una perizia (sentenza del TF 8C_285/2020 del 15 settembre 2020, sentenza del TF 8C_36/2019 del 30 aprile 2019, sentenza del TF 9C_687/2018 del 16 mag­ gio 2019).

5.5.2.2 Caso particolare: durata di riscossione della

rendita di almeno 15 anni o persone assicurate di più di 55 anni

5506 Per principio, dagli assicurati che al momento della deci­

sione di riduzione o soppressione della rendita hanno già compiuto 55 anni o presentano una durata di riscossione della rendita di almeno 15 anni non si può più esigere un’integrazione autonoma (DTF 141 V 5; sentenza del TF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, sentenza del TF 9C_128/2013 del 4 novembre 2013, sentenza del TF 9C_363/2011 del 31 ottobre 2011). Nel loro caso si devono immediatamente avviare provvedimenti d’integrazione pro­

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fessionale. La rendita può essere ridotta o soppressa sol­ tanto dopo la conclusione di tali provvedimenti (sentenza del TF 8C_648/2019 del 4 giugno 2019).

5507 Si può rinunciare ai provvedimenti d’integrazione professio­

nale, se:

  • con probabilità preponderante manca l’idoneità all’inte­ grazione oggettiva e soggettiva (sentenza del TF 8C_680/2018 dell’11 gennaio 2019, sentenza del TF 8C_111/2018 del 21 agosto 2018, sentenza del TF 9C_59/2017 del 21 giugno 2017, sentenza del TF 9C_231/2015 del 7 settembre 2015);

  • da anni si può ragionevolmente esigere che la persona assicurata valorizzi la sua capacità lavorativa residua e da allora la sua integrazione professionale non è avve­ nuta soltanto per motivi estranei all’invalidità (sentenza del TF 8C_492/2018 del 24 agosto 2018, sentenza del TF 8C_393/2016 del 25 agosto 2016, sentenza del TF 9C_231/2015 del 7 settembre 2015 sentenza del TF 8C_807/2013 del 19 marzo 2014, sentenza del TF 9C_752/2013 del 27 giugno 2014);

  • nonostante l’età avanzata e la lunga durata di riscos­ sione della rendita, la capacità lavorativa residua può essere valorizzata (sentenza del TF 8C_39/2012 del 24 aprile 2012, sentenza del TF 9C_228/2010 del 26 aprile 2010).

5508 Nel caso dei beneficiari di rendita che non sono domiciliati

07/23 né svolgono un’attività lucrativa in Svizzera, non vanno va­ lutati né eseguiti provvedimenti d’integrazione professio­ nale, dato che manca loro la qualità d’assicurato (DTF 145 V 266). La rendita viene dunque ridotta o soppressa senza eseguire provvedimenti d’integrazione.

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5.6 Momento in cui ha effetto la modifica dell’im­

porto rendita

5.6.1 In caso di aumento della rendita

Articolo 88bis capoverso 1 lettere a e b OAI L’aumento della rendita [...] avviene al più presto: a. se l’assicurato ha chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la do­ manda è stata inoltrata; b. se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata previ­ sta;

5600 Nel caso di una richiesta di revisione, l’aumento della ren­

dita ha effetto a partire dal mese in cui è stata inoltrata la ri­ chiesta solo se in quel mese è scaduto il periodo di attesa di tre mesi di cui all’articolo 88a capoverso 2 OAI. Questa disposizione prevale su quella dell’articolo 88bis capo­ verso 1 lettera a OAI (DTF 105 V 262).

Esempio 1 Nel gennaio del 2020 lo stato di salute di un’assicurata in­ valida al 51 per cento peggiora. Il 15.11.2020 l’assicurata inoltra una richiesta di revisione. Svolti i debiti accerta­ menti, l’ufficio AI constata nella primavera del 2021 che l’assicurata è invalida al 75 per cento dal mese di aprile del

2020. La rendita viene aumentata con effetto dal 1° novem­

bre 2020.

Esempio 2 Un assicurato riceve una rendita per un grado d’invalidità del 56 per cento. L’ufficio AI ha previsto una revisione per la fine di gennaio del 2020. Svolti i debiti accertamenti, constata nel maggio del 2020 che l’assicurato avrebbe avuto diritto a una rendita intera già dal mese di giugno del

2019 (grado AI: 85 %). Considerato che la revisione era

prevista per il gennaio 2020, la rendita intera gli è versata dall’1.1.2020.

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5.6.2 Aumento, diminuzione o soppressione della ren­

dita

5.6.2.1 In generale

Articolo 88bis capoverso 2 lettera a OAI La riduzione o la soppressione della rendita [...] è messa in atto: a. il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

Esempio Con deliberazione del 16.7.2020 si comunica all’assicurata che la sua rendita è soppressa. La decisione di soppres­ sione è inviata dall’ufficio AI il 29.8.2020 e notificata all’as­ sicurata il 2.9.2020. La rendita può quindi essere sop­ pressa con effetto dall’1.11.2020.

5601 Il termine di cui all’articolo 88bis capoverso 2 lettera a OAI

non può essere prorogato (DTF 135 V 306).

5.6.2.2 In caso di ottenimento indebito della rendita o

violazione dell’obbligo d’informare Articolo 88bis capoverso 2 lettera b OAI La riduzione o la soppressione della rendita [...] è messa in atto: b. retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determi­ nante, se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’articolo 77, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia continuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o della violazione dell’obbligo di informare.

5602 Se la procedura di revisione è stata avviata a seguito di

una violazione dell’obbligo d’informare, le condizioni di cui all’articolo 88a capoverso 1 OAI possono essere valutate retroattivamente (sentenza del TF 9C_1022/2012 del 16 maggio 2013). La rendita va soppressa con effetto re­ troattivo a partire dal momento in cui la capacità al guada­ gno ha registrato un miglioramento che è durato per un pe­ riodo prolungato senza notevoli interruzioni (sentenza del TF 8C_670/2011 del 10 febbraio 2012).

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6. Riconsiderazione, revisione processuale e adegua­

mento in seguito a modifiche delle basi giuridiche

6.1 Riconsiderazione

Articolo 53 capoverso 2 LPGA L’assicuratore può tornare sulle decisioni [...] formalmente passate in giu­ dicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

6100 Per una riconsiderazione è necessario, oltre all’erroneità

manifesta della prima decisione, che la rettifica sia di note­ vole importanza e che la decisione non sia già stata esami­ nata da un tribunale (sentenza del TF 9C_816/2013 del 20 febbraio 2014; RCC 1987 pag. 36, RCC 1985 pagg. 329).

6101 L’erroneità manifesta sussiste in caso di mancata applica­

zione o di applicazione errata delle disposizioni legali de­ terminanti oppure in caso di interpretazione sbagliata o ine­ satta delle regole di diritto. Essa è riconosciuta anche in caso di accertamento incompleto dei fatti a causa di una chiara violazione del principio inquisitorio. Per questa valu­ tazione ci si basa sulla situazione di fatto e di diritto al mo­ mento dell’emanazione della decisione, inclusa la prassi giuridica allora vigente (DTF 140 V 77, DTF 119 V 475, DTF 117 V 8; sentenza del TF 9C_19/2008 del 29 aprile 2008).

6102 Nel caso di prestazioni periodiche durevoli quali la rendita

la rettifica della decisione è di notevole importanza (sen­ tenza del TF 9C_146/2014 del 19 dicembre 2014).

6103 La riconsiderazione non è giustificata se una rendita do­

vrebbe essere ridotta o soppressa soltanto a causa di un inasprimento delle condizioni di diritto dovuto a una modi­ fica delle direttive amministrative (RCC 1982 pag. 252). Non giustifica una riconsiderazione neppure una modifica della prassi giudiziaria (RCC 1974 pag. 447). Lo stesso vale se la valutazione delle condizioni di diritto materiali ap­ pare difendibile secondo la prassi giuridica allora in vigore

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(sentenza del TF 9C_587/2010 del 29 ottobre 2010, sen­ tenza del TF 9C_845/2009 del 10 febbraio 2010).

6104 L’ufficio AI decide a propria discrezione se procedere o

meno a una riconsiderazione. Unicamente l’UFAS (non dunque la persona assicurata né il tribunale) può imporgli di procedere in tal senso (art. 64a cpv. 1 lett. b LAI; DTF 133 V 50).

6105 Non vi è alcun termine per procedere alla riconsiderazione

di una decisione; una decisione manifestamente errata può essere riconsiderata anche oltre dieci anni dopo la sua emanazione (DTF 140 V 514; sentenza del TF 8C_680/2017 del 7 maggio 2018).

6.1.1 Riconsiderazione a sfavore della persona assicu­

rata Articolo 85 capoverso 2 OAI Quando una prestazione deve essere ridotta o soppressa in seguito al rie­ same dei diritti dell’assicurato, la modificazione corrispondente è valida sol­ tanto dal mese seguente la nuova decisione. Per le rendite [...] è applica­ bile l’articolo 88bis capoverso 2.

6106 Se l’amministrazione ha effettuato una valutazione manife­

stamente errata dei fatti specifici al diritto AI (p. es. valuta­ zione del grado d’invalidità, inizio della rendita, necessità e idoneità di provvedimenti sanitari e professionali d’integra­ zione ecc.), le prestazioni devono essere rettificate soltanto per il futuro. In questo caso la rendita va ridotta o sop­ pressa dal primo giorno del secondo mese seguente la no­ tifica della nuova decisione (art. 85 cpv. 2 e art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI; sentenza del TF 8C_594/2019 del 28 maggio 2020; RCC 1980 pag. 120).

6107 Se un errore che determina la riconsiderazione di una deci­

sione di rendita riguarda fatti analoghi all’AVS (p. es. condi­ zioni assicurative o calcolo della rendita), la prestazione in­ debitamente percepita va ridotta o soppressa retroattiva­ mente (art. 25 LPGA; DTF 105 V 163).

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6108 Per stabilire se la valutazione errata riguarda fatti specifici

al diritto AI o fatti analoghi all’AVS, non è determinante quale autorità amministrativa ha commesso l’errore (la cassa di compensazione o l’ufficio AI; RCC 1981 pag. 520).

6109 Se l’ufficio AI comunica correttamente una delibera relativa

a una rendita alla cassa di compensazione ma questa la attua erroneamente nella decisione di rendita, si tratta di fattispecie analoghe all’AVS (RCC 1985 pag. 411).

6.1.2 Riconsiderazione a favore della persona assicu­

rata Articolo 88bis capoverso 1 lettera c OAI L’aumento della rendita [...] avviene al più presto: c. se viene costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assi­ curato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto.

6110 Se si constata che una decisione dell’ufficio AI pronunciata

a sfavore della persona assicurata era manifestamente er­ rata, la rendita verrà aumentata o concessa a partire dal primo giorno del mese in cui il vizio è stato scoperto (sen­ tenza del TF 8C_457/2022 del 7 febbraio 2023). Il vizio è considerato scoperto non appena le constatazioni dell’am­ ministrazione lo fanno apparire plausibile o probabile e non solo al momento in cui è accertato con sicurezza (RCC 1985 pag. 235).

6111 Se l’errore a favore della persona assicurata riguarda fatti

analoghi all’AVS la correzione va eseguita retroattivamente (art. 24 cpv. 1 LPGA; art. 77 OAVS; sentenza del TF 9C_409/2011 del 21 novembre 2011).

6.2 Revisione processuale

Articolo 53 capoverso 1 LPGA Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore sco­ prono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

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6200 La domanda di revisione deve essere presentata entro

90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più

tardi entro 10 anni dalla notificazione della prima decisione (art. 67 cpv. 1 PA in combinato disposto con l’art. 55 cpv. 1 LPGA; DTF 143 V 105; sentenza del TF 9C_278/2019 del 16 agosto 2019).

6201 Il termine di revisione di 90 giorni inizia a decorrere non ap­

pena si dispone di informazioni certe su nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi. Se sussistono soltanto indizi dell’esistenza di un motivo di revisione processuale, non si dispone ancora di informazioni certe e quindi il termine di revisione non inizia a decorrere. In presenza di indizi, l’uffi­ cio AI è tenuto a procedere immediatamente a ulteriori ac­ certamenti. Se l’ufficio AI non svolge rapidamente gli accer­ tamenti necessari, il termine di revisione di 90 giorni inizia a decorrere al momento in cui l’accertamento incompleto dei fatti avrebbe potuto essere completato in misura suffi­ ciente (sentenza del TF 8C_18/2013 del 23 aprile 2013, sentenza del TF 9C_896/2011 del 31 gennaio 2012).

Esempio Il 17 maggio 2020 l’ufficio AI riceve una segnalazione rela­ tiva a un possibile motivo di revisione processuale. Per sta­ bilire se tale motivo di revisione sussista effettivamente, il 20 giugno 2020 avvia ulteriori accertamenti medici. Il 18 agosto 2020 riceve la perizia. Il termine di 90 giorni ini­ zia a decorrere il 19 agosto 2020 e scade il 16 novembre 2020.

6202 Se sussiste un motivo di revisione processuale, le presta­

zioni sono versate o chieste in restituzione con effetto re­ troattivo (DTF 129 V 211).

6.3 Adeguamento in seguito a modifiche delle basi

giuridiche

6300 Le decisioni inizialmente corrette concernenti prestazioni

durevoli vanno per principio adeguate alle modifiche delle disposizioni di legge o di ordinanza, con riserva di eventuali

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disposizioni transitorie o diritti acquisiti (DTF 135 V 201, DTF 121 V 157; sentenza del TF 9C_19/2020 del 21 set­ tembre 2020, sentenza del TF 8C_706/2019 del 28 agosto 2020)

6301 Non è consentito un adeguamento sfavorevole alla per­

sona assicurata in seguito a modifiche di direttive ammini­ strative (DTF 121 V 157).

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7. Richiesta di restituzione, sospensione e riduzione

della rendita

7.1 Restituzione di prestazioni percepite indebita­

mente Articolo 25 capoverso 1 e 2 LPGA Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. […] Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto puni­ bile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

7100 La restituzione presuppone che precedentemente sia stata

07/23 emanata una decisione retroattiva definitiva di soppres­ sione o riduzione della rendita (decisione di soppressione della rendita; sentenza del TF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012). Questo può avvenire nei casi seguenti:

– violazione dell’obbligo di informare (art. 77 OAI in combi­ nato disposto con l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI); – ottenimento indebito di prestazioni (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI); – altre riscossioni indebite di prestazioni (art. 25 LPGA) per esempio prestazioni indebitamente riscosse dal principio o a partire da un determinato momento (p. es. versa­ mento per errore di una rendita più elevata di quella do­ vuta o prosecuzione del versamento di una rendita limi­ tata nel tempo; sentenza del TF 9C_233/2007 del 28 giu­ gno 2007) o versamento di rendite senza una conferma passata in giudicato e successiva negazione del diritto alla rendita da parte del tribunale dopo l’ottenimento dei risultati dei nuovi accertamenti (sentenza del TF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024; sentenza del TF 9C_195/2014 del 3 settembre 2014, sentenza del TF 8C_468/2007 del 6 dicembre 2007) oppure versamento di rendite senza una conferma passata in giudicato e successiva reformatio in peius da parte del tribunale can­ tonale (sentenza del TF 8C_316/2014 del 26 agosto 2014, sentenza del TF 9C_805/2008 del 13 marzo 2009).

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7101 La successiva decisione di restituzione (o decisione di rim­

borso) deve essere emanata entro un anno dal momento in cui si ha conoscenza della fattispecie di restituzione, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della singola pre­ stazione. Se il diritto alla restituzione deriva da un atto pu­ nibile, per il quale il codice penale prevede un termine di prescrizione superiore a cinque anni, è determinante que­ sto termine (DTF 138 V 74; sentenza del TF 9C_340/2020 del 29 marzo 2021; sentenza del TF 9C_870/2013 del 29 aprile 2014).

7102 La conoscenza della fattispecie di restituzione è data nel

07/22 momento in cui l’ufficio AI, prestando l’attenzione da esso ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto accorgersi che vi erano i presupposti per il rimborso (DTF 150 V 305; DTF

148 V 217; DTF 139 V 106, DTF 122 V 270; sentenza del

TF 9C_195/2014 del 3 settembre 2014).

La fattispecie di restituzione comprende: – il motivo giuridico della riscossione indebita della presta­ zione, – gli importi da restituire e – le persone tenute a restituirli.

7103 Una sentenza di rinvio emanata da un tribunale (cantonale)

01/25 non è determinante per l’avvio del termine di prescrizione (sentenza del TF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024; sen­ tenza del TF 9C_195/2014 del 3 settembre 2014, sentenza del TF 8C_631/2013 del 26 febbraio 2014 in SVR 2014 IV n. 15).

7104 Se per la fissazione delle prestazioni o della richiesta di re­

stituzione è necessaria la collaborazione tra più autorità, il termine di prescrizione inizia a decorrere quando almeno una delle autorità competenti è venuta a conoscenza dei fatti (DTF 146 V 217)

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7105 Per il rispetto del termine di prescrizione è determinante la

notifica del preavviso concernente la restituzione (DTF 133 V 579; sentenza del TF 8C_625/2012 del 1° luglio 2013).

7106 Nella decisione di restituzione va menzionata la possibilità

di richiedere un condono. Il condono è esaminato su do­ manda scritta (art. 3 e 4 OPGA).

7107 Per l’esecuzione di decisioni di restituzione passate in giu­

dicato vale un termine di perenzione di cinque anni (SVR 2007 IV n. 6; sentenza del TF 9C_320/2014 del 29 gennaio 2015).

7.2 Sospensione della rendita durante l’esecuzione

di una pena o di una misura o durante una car­ cerazione preventiva Articolo 21 capoverso 5 LPGA Se l’assicurato sta scontando una pena o una misura, durante questo pe­ riodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso. Se l’assicurato si sottrae all’esecuzione di una pena o di una misura, il versa­ mento è sospeso dal momento in cui l’esecuzione avrebbe dovuto avere inizio. Fanno eccezione le prestazioni pecuniarie per i congiunti ai sensi del capoverso 3.

7200 La rendita può essere sospesa anche durante il periodo di

carcerazione preventiva e in caso di esecuzione anticipata della pena (DTF 133 V 1; sentenza del TF 8C_702/2007 del 17 giugno 2008). È irrilevante che la privazione della li­ bertà (esecuzione della pena o della misura o carcerazione preventiva) abbia luogo in Svizzera o all’estero (sentenza del TF 9C_20/2008 del 21 agosto 2008).

7201 La sospensione deriva dal fatto che anche una persona as­

sicurata non invalida non ha la possibilità di esercitare un’attività lucrativa durante la privazione della libertà (DTF 133 V 1; sentenza del TF 9C_260/2020 del 15 giugno 2020).

7202 La sospensione della rendita durante una misura staziona­

ria dipende unicamente dalla possibilità o meno di svolgere

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un’attività lucrativa durante l’esecuzione di una tale misura. Non si deve procedere a una distinzione in funzione della pericolosità sociale o della necessità di seguire un tratta­ mento (DTF 137 V 154).

7203 La rendita non viene quindi sospesa e continua ad essere

erogata

– se il genere di esecuzione della privazione della libertà penale offre ai detenuti non invalidi la possibilità di eser­ citare un’attività lucrativa (DTF 116 V 20; sentenza del TF 8C_457/2022 del 7 febbraio 2023); – se in caso di ricovero a scopo di assistenza ai sensi degli articoli 426 segg. CC, l’affezione che ha causato l’invali­ dità costituisce il motivo della privazione della libertà (RCC 1992 pag. 508).

7204 Se il diritto alla rendita nasce per la prima volta durante

l’esecuzione di una privazione della libertà, si può rinun­ ciare a determinare il grado d’invalidità e a fissare la ren­ dita principale tramite decisione se e fintanto che non sus­ siste (ancora) il diritto a rendite per i figli. L’ufficio AI rende attenta la persona assicurata al fatto che deve annunciare immediatamente all’ufficio l’eventuale nascita di un diritto a rendite per i figli. Se sussiste il diritto a rendite per i figli, l’ufficio AI emana una decisione concernente la rendita principale e le rendite per i figli. Nel contempo, sospende la rendita principale e versa quelle per i figli (RCC 1989 p. 276).

7205 Inizio della sospensione:

– in caso di esecuzione di una pena o di una misura la ren­ dita va sospesa dal primo giorno del mese seguente l’ini­ zio della privazione della libertà; – in caso di carcerazione preventiva la decisione di so­ spensione può essere emanata al più presto dopo tre mesi (DTF 133 V 1). A quel punto la rendita può essere sospesa retroattivamente con effetto dal 1° giorno del mese seguente l’inizio della carcerazione preventiva. Se la carcerazione preventiva dura complessivamente meno

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di tre mesi (90 giorni), non è consentito sospendere il versamento della rendita.

7206 Effetti della sospensione:

– durante la sospensione della rendita le rendite per i figli continuano a essere versate (art. 21 cpv. 5 LPGA; sen­ tenza del TF 9C_256/2009 del 17 settembre 2009); – la restituzione delle rendite percepite indebitamente du­ rante la privazione della libertà può essere richiesta con effetto retroattivo dall’inizio della sospensione. È irrile­ vante che la privazione della libertà risulti successiva­ mente ordinata a torto (DTF 116 V 323).

Esempio Un assicurato si trova in carcerazione preventiva dal 4 di­ cembre 2019. L’ufficio AI ne viene a conoscenza il 20 feb­ braio 2020. Il 10 marzo 2020 l’ufficio AI emana una deci­ sione di sospensione della rendita con effetto dal 1° gen­ naio 2020. Può essere chiesta la restituzione delle rendite indebitamente versate dal 1° gennaio 2020 in poi.

7207 Fine della sospensione:

– la sospensione finisce con la revoca della privazione della libertà e la rendita va di nuovo interamente versata a partire dal mese della revoca (per analogia con l’art. 29 cpv. 3 LAI); – se il rilascio è comunicato tardivamente all’ufficio AI, la rendita deve essere versata retroattivamente con riserva delle disposizioni sulla perenzione (art. 24 cpv. 1 LPGA).

7208 Dopo la conclusione della privazione della libertà occorre

valutare se procedere a una revisione.

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7.3 Riduzione o rifiuto di prestazioni qualora

l’evento assicurato sia stato causato o aggra­ vato intenzionalmente

7.3.1 Condizioni

7.3.1.1 In generale

Articolo 21 capoversi 1–3 LPGA Se l’assicurato ha provocato o aggravato l’evento assicurato intenzional­ mente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le presta­ zioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ri­ dotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate. Le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell’assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l’evento assicurato in­ tenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto. Sempre che assicurazioni sociali con carattere di indennità per perdita di guadagno non prevedano prestazioni pecuniarie per congiunti, può essere ridotta al massimo la metà delle prestazioni pecuniarie di cui al capoverso

1. Per l’altra metà è fatta salva la riduzione di cui al capoverso 2.

7300 Se le condizioni previste dall’articolo 21 capoversi 1–3

LPGA sono adempiute, l’ufficio AI può rifiutare o ridurre la rendita AI (RCC 1986 pag. 555; DTF 134 V 315).

7301 La sanzione ha sempre carattere personale. Le prestazioni

pecuniarie per i familiari devono quindi essere versate inte­ ramente, tranne se questi hanno provocato l’evento assicu­ rato intenzionalmente oppure commettendo intenzional­ mente un crimine o un delitto (art. 21 cpv. 2 LPGA; RCC 1962 pag. 404). Quindi, in caso di riduzione della ren­ dita AI la rendita per figli continua ad essere versata per in­ tero.

7.3.1.2 Intenzionalità (dolo) ai sensi dell’articolo 21 ca­

poverso 1 LPGA

7302 Agisce intenzionalmente, chi, pur essendo consapevole

delle conseguenze, si comporta in modo da causare, peg­ giorare o mantenere un danno alla salute. In caso di ten­ tato suicidio non vi è intenzionalità ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LPGA.

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7303 Il dolo eventuale è equiparato al dolo (sentenza del TF

8C_390/2020 del 25 novembre 2020). Vi è dolo eventuale quando l’autore, pur non prevendendola con certezza, ri­ tiene seriamente possibile la realizzazione di un fatto e ne accetta l’eventuale realizzazione (DTF 143 V 285).

7304 Fra il danno alla salute che determina l’invalidità e il dolo

(eventuale) della persona assicurata deve esserci un rap­ porto di causalità. In altri termini, il comportamento doloso deve essere la causa o la concausa dell’invalidità (RCC 1969 pag. 351). Il rapporto causale non deve essere certo: basta la probabilità preponderante (RCC 1986 p. 555).

7.3.1.3 Crimine o delitto

7305 Per valutare se la persona assicurata abbia commesso un

crimine o un delitto quando è sorta o peggiorata l’invalidità, si applicano le disposizioni penali (CP, LCStr ecc.). I crimini sono atti punibili con pene detentive superiori ai tre anni, mentre i delitti sono punibili con pene detentive fino a

3 anni o con una sanzione pecuniaria (art. 10 CP). L’ufficio

AI si basa a tal fine sulla sentenza penale, procurandosi i relativi atti o copie dei medesimi. Può divergere dalla con­ statazione e dalla valutazione dell’autorità penale soltanto se il fatto accertato nel procedimento penale e la sua impli­ cazione giuridica non sono convincenti e si basano su prin­ cipi validi nel diritto penale ma irrilevanti in quello concer­ nente le assicurazioni sociali (DTF 119 V 241; RCC 1988 pag. 136, RCC 1985 pag. 649). In assenza di una sen­ tenza penale spetta all’ufficio AI determinare se sussiste un atto di rilevanza penale che giustifica una riduzione o una soppressione delle prestazioni (DTF 120 V 224; sentenza del TF 9C_785/2010 del 10 giugno 2011).

7306 Tra il danno alla salute invalidante e il crimine o il delitto

commesso deve esserci un nesso materiale e temporale; non è invece necessario che il reato in questione in sé sia la causa dell’invalidità (DTF 119 V 241; sentenza del TF 9C_785/2010 del 10 giugno 2011).

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7.3.2 Sanzioni

7307 La sanzione consiste generalmente in una riduzione della

rendita. Questa è stabilita, alla luce di tutte le circostanze, secondo la gravità del comportamento colpevole della per­ sona assicurata, la gravità del danno alla salute ed even­ tuali circostanze attenuanti rilevabili dagli atti penali. In ge­ nerale occorre osservare il principio di proporzionalità (DTF 134 V 315, DTF 125 V 237, DTF 111 V 318).

7308 Se altri assicuratori sociali (p. es. l’assicuratore infortuni)

hanno ordinato un rifiuto o una riduzione della rendita, l’uffi­ cio AI si informa in merito (DTF 129 V 354). Può adottare un’altra sanzione se seri motivi la giustificano.

7309 La riduzione delle prestazioni in caso di guida in stato di

ebrietà può essere effettuata applicando la tabella degli as­ sicuratori infortuni (sentenza del TF 9C_445/2014 del 12 novembre 2014; DTF 129 V 354; v. Koordination Sch­ weiz - Kürzungen bei Vergehen und Verbrechen).

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8. Cumulo di prestazioni

8.1 Rendita AI – indennità giornaliere dell’AI

8.1.1 Principio

Articolo 29 capoverso 2 LAI Il diritto non nasce finché l’assicurato può pretendere un’indennità giorna­ liera ai sensi dell’articolo 22.

Articolo 43 capoverso 2 LAI Se le condizioni d’assegnazione di una indennità giornaliera dell’assicura­ zione per l’invalidità sono adempiute ..., l’assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità. […]

8100 Secondo il principio valido nell’AI «Priorità dell’integrazione

07/23 sulla rendita», un provvedimento di integrazione e le rela­ tive indennità giornaliere sono prioritari rispetto alla rendita (v. in proposito la CIGAI). Il diritto a una rendita non sorge nel corso della durata dei provvedimenti d’integrazione nemmeno se durante la loro esecuzione non sussiste il di­ ritto a indennità giornaliere (DTF 148 V 397).

8101 L‘eventuale diritto alla rendita può sorgere soltanto dopo la

07/23 conclusione dei provvedimenti d’integrazione. Prima di quel momento, una rendita può essere concessa eccezional­ mente, se la persona assicurata non è o non è ancora ido­ nea all’integrazione (v. N. 2300 segg.).

8.1.2 Sostituzione di una rendita AI con un’indennità

giornaliera

8102 Per principio, durante un provvedimento d’integrazione la

rendita è sostituita con un’indennità giornaliera (eccezioni: reintegrazione dei beneficiari di una rendita e provvedi­ menti di reinserimento; v. N. 8106).

8103 La rendita è versata al massimo fino alla fine del terzo

01/25 mese civile completo che segue l’inizio dei provvedimenti d’integrazione (art. 47 cpv. 1bis lett. b LAI; v. N. 1508.1 CI­ GAI riguardante il regolamento di esenzione per la prima

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formazione professionale). Il diritto rinasce dopo la conclu­ sione del provvedimento (Pratique VSI 1998 pag. 183). L’ufficio AI procede subito a una revisione e verifica il diritto alla rendita.

8104 Tuttavia, se l’indennità giornaliera, inclusa la prestazione

per i figli secondo gli art. 23 e 23bis LAI, sarebbe inferiore alla rendita percepita fino a quel momento, la sostituzione non ha luogo (art. 20ter cpv. 1 OAI).

8.1.3 Sostituzione di un’indennità giornaliera AI con

una rendita AI

8105 Se un’indennità giornaliera è sostituita da una rendita,

01/25 quest’ultima è versata senza riduzioni anche per il mese in cui termina il diritto all’indennità giornaliera (art. 47 cpv. 2 LAI). Qualora l'indennità giornaliera termina l'ultimo giorno del mese, la rendita sarà versata solo il primo giorno del mese successivo (senza riduzione).

8.1.4 Prosecuzione del versamento della rendita AI in­

vece del versamento di un’indennità giornaliera AI Articolo 22bis capoverso 5 LAI Se un assicurato riceve una rendita, questa continua a essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l’esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l’articolo 14a e dei provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a.

8106 Durante l’esecuzione dei provvedimenti di reinserimento e

dei provvedimenti di reintegrazione la rendita continua ad essere versata senza modifiche. Questo vale anche quando la persona assicurata percepisce un guadagno supplementare durante questo periodo.

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8.1.5 Diritto simultaneo a una rendita AI e a un’inden­

nità giornaliera AI Articolo 22bis capoverso 6 LAI Se a causa dell’esecuzione di un provvedimento l’assicurato subisce una perdita di guadagno o la soppressione dell’indennità giornaliera di un’altra assicurazione, l’assicurazione gli versa un’indennità giornaliera oltre alla rendita.

8107 Una persona assicurata che durante l’esecuzione di prov­

vedimenti di reintegrazione giusta l’articolo 8a LAI subisce una perdita di guadagno ha diritto a un’indennità giorna­ liera. Questo capita per esempio quando una persona assi­ curata che oltre a percepire una rendita esercita un’attività lucrativa a tempo parziale è impossibilitata a svolgere que­ sta attività dato che deve seguire un provvedimento du­ rante l’intera giornata. Può anche essere il caso di persone assicurate che percepiscono un reddito di sostituzione sotto forma di un’indennità giornaliera di un’altra assicura­ zione, cui perdono il diritto a causa dei provvedimenti AI.

8.2 Rendita AI – Provvedimenti d’integrazione

dell’AI

8200 Se in caso di provvedimenti d’integrazione l’AI assume, to­

talmente o per la maggior parte, le spese di vitto e alloggio, non si ha diritto a una rendita AI (art. 43 cpv. 2 LAI).

8201 La rendita è sospesa soltanto per i mesi civili interi durante

i quali l’AI assume la parte preponderante delle spese di vitto e alloggio (RCC 1983 pag. 323).

8202 L’assunzione delle spese è considerata preponderante

quando l’AI assume interamente le spese di vitto e alloggio per almeno cinque giorni a settimana (art. 28 cpv. 3 OAI; RCC 1983 pag. 323). Questa condizione è ritenuta adem­ piuta quando un istituto applica di regola la settimana di

5 giorni (p. es. centro d’integrazione).

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8203 Ci si deve basare sulla situazione effettiva nel centro d’inte­

grazione. È irrilevante che la persona assicurata ne faccia uso o meno.

8.3 Rendita AI – rendita per superstiti dell’AVS

Articolo 43 capoverso 1 LAI Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell’AVS e dell’assicura­ zione per l’invalidità, beneficiano di una rendita intera d’invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.

8300 Vanno osservate le disposizioni delle DR.

8.4. Rendita AI – Rendita dell’AINF, dell’AM o della PP

obbligatoria e cura medica dell’AINF o dell’AM obbligatoria

8.4.1 Rendita AI – Cura medica dell’AINF o dell’AM

8400 La rendita AI può essere versata anche durante l’esecu­

zione di una cura medica dell’AINF o dell’AM.

Esempio Un’operaia subisce nel settembre del 2020 gravi fratture in un infortunio sul lavoro. Seguono delle complicazioni (reni, vescica). Nel settembre del 2021, un anno dopo l’infortu­ nio, la cura medica coperta dalla Suva non è ancora termi­ nata. La reintegrazione professionale non è ancora possi­ bile. Malgrado i provvedimenti sanitari che la Suva conti­ nua a finanziare, l’assicurata ha diritto a una rendita intera dell’AI dal mese di settembre 2021.

8.4.2 Rendita AI – Rendita dell’AINF, dell’AM o della PP

Articolo 66 capoversi 1 e 2 LPGA Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:

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a. dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall’assicura­ zione per l’invalidità; b. dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni; c. dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invali­ dità secondo la LPP.

Articolo 69 capoversi 1 e 2 LPGA Il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provo­ care un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il calcolo del sovrainden­ nizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e desti­ nazione fornite all’avente diritto in base all’evento dannoso. Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti.

8401 In linea di principio, per lo stesso danno alla salute la valu­

tazione del grado d’invalidità nell’AI e quella nell’AINF do­ vrebbero dare il medesimo grado d’invalidità. Ma la valuta­ zione del grado d’invalidità da parte dell’assicurazione con­ tro gli infortuni non è vincolante per l’assicurazione invali­ dità e viceversa (DTF 133 V 549, DTF 131 V 362; Pratique VSI 2004 pag. 186). Il carattere vincolante non sussiste nemmeno nella procedura di revisione né in caso di nuova richiesta di prestazioni (sentenza del TF 8C_330/2021 dell’8 giugno 2021)

8402 Il grado d’invalidità può essere differente per esempio per i

motivi seguenti:

– se il grado d’invalidità determinato dall’AINF risulta da un vizio giuridico o da una decisione discrezionale non so­ stenibile; – se la rendita AI copre anche un’invalidità non assicurata dalla LAINF (attività nell’economia domestica, lavoro in­ dipendente ecc.); – se l’AINF non ha effettuato un confronto dei redditi, ma ha assegnato una buonuscita (RCC 1983, pag. 100, RCC 1981 pag. 38); – se l’AINF ha determinato il grado d’invalidità sulla base di un confronto (Pratique VSI 2003 pag. 107); – se tra la Suva e la persona assicurata è stato concluso un accordo salariale nel quadro di un’assicurazione fa­ coltativa (art. 66 cpv. 4 LAINF, art. 135 cpv. 2 OAINF);

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– se l’AINF ha già stabilito un grado o un termine per la rendita; – se l’AINF ha determinato il grado d’invalidità senza tener conto dell’età avanzata della persona assicurata (art. 28 cpv. 4 OAINF) oppure – in caso di disturbi supplementari non dovuti all’infortunio (sentenza del TF 9C_7/2008 del 18 settembre 2008).

8403 Per la valutazione del grado d’invalidità l’AI deve attenersi

alla relativa decisione dell’AM passata in giudicato. Tra queste due assicurazioni sussiste un effetto vincolante (sentenza del TF 9C_858/2008 del 17 febbraio 2009).

8404 Nell’ambito della PP obbligatoria sussiste un effetto vinco­

lante (DTF 133 V 67, DTF 132 V 1). Una decisione dell’AI è vincolante per le istituzioni della previdenza professionale, a condizione che queste siano state coinvolte nella proce­ dura secondo il diritto dell’AI e nella misura in cui la que­ stione su cui verte il caso concreto è stata determinante per la valutazione del diritto alla rendita dell’AI (sentenza del TF 9C_552/2020 del 1° dicembre 2020; v. art. 23, 24 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LPP).

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9. Disposizioni transitorie

9.1 Disposizioni transitorie della modifica della LAI

con effetto dal 1° gennaio 2022 (Ulteriore svi­ luppo dell’AI; v. allegati IV e V)

9.1.1 Determinazione del diritto applicabile

9.1.1.1 Prima concessione di rendite

9100 Le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal

1° gennaio 2022 sono applicabili a tutte le rendite il cui di­ ritto è nato a partire dal 1° gennaio 2022.

9101 Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

9.1.1.2 Prima concessione di rendite con quote decre­

scenti o a tempo determinato e casi di revisione

9102 Se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio

2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modi­ fica determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.; sentenza del TF 8C_658/2022 del 30 giugno 2023).

Esempio 1 La persona assicurata riceve una mezza rendita (grado d’invalidità del 55 %). La capacità al guadagno migliora nel maggio 2021. Il nuovo grado d’invalidità è del 46 %. La de­ cisione sulla revisione viene resa a settembre 2022.

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La data determinante per il miglioramento della capacità al guadagno è agosto 2021, secondo l’articolo 88a capo­ verso 1 OAI. Si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. La riduzione della mezza rendita a un quarto di rendita sarà effettuata dal 1° novembre 2022 in poi ai sensi dell’arti­ colo 88bis capoverso 2 lettera a OAI.

Esempio 2 La persona assicurata riceve una mezza rendita (grado d’invalidità del 55 %). La capacità al guadagno si deteriora nel dicembre 2021. Il nuovo grado d’invalidità è del 63 %. La persona assicurata inoltra una domanda di revisione a luglio 2022. La data determinante per il peggioramento della capacità al guadagno è marzo 2022, secondo l’articolo 88a capo­ verso 2 OAI. Si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La per­ sona assicurata ha diritto a una rendita del 63 % di una rendita intera a partire dal 1° luglio 2022 secondo l’arti­ colo 88bis capoverso 1 lettera a OAI.

9103 Nel caso di una persona assicurata che ha compiuto i

55 anni il 1° gennaio 2022, le disposizioni della LAI e

dell’OAI nella loro versione valida fino al 31 dicembre 2021 si applicano fino all’estinzione o alla soppressione del di­ ritto alla rendita.

9.1.2 Condizioni per il passaggio al nuovo sistema di

rendite lineare per le rendite correnti Disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020 (Ulte­ riore sviluppo dell’AI), lett. b e c b. Adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che non hanno ancora 55 anni compiuti I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente mo­ difica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA. Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modificazione del grado d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se l’applicazione dell’articolo 28b della presente legge comporta una

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diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d’invali­ dità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità. Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 30 anni compiuti, la regolamentazione del di­ ritto alla rendita secondo l’articolo 28b della presente legge è applicata al più tardi dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica. Se ne risulta un importo della rendita inferiore a quello precedente, all’assicurato viene versato l’importo precedente fintantoché il suo grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA. c. Non adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che hanno

55 anni compiuti

Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente mo­ difica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.

9.1.2.1 Garanzia dei diritti acquisiti per le persone con

55 anni compiuti

9104 Le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gen­

01/24 naio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

9.1.2.2 Passaggio al nuovo sistema in presenza di un

motivo di revisione

9105 Le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gen­

01/24 naio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali).

9106 In deroga al N. 9105, il diritto alla rendita rimane invariato

01/24 anche se le condizioni dell’articolo 17 capoverso 1 LPGA sono adempiute, se comporterebbe una diminuzione della

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rendita precedente in caso di aumento del grado d’invali­ dità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’in­ validità. Questo può accadere solo nei seguenti casi:

Grado d’invalidità (diritto ante­ Grado d’invalidità (nuovo diritto) riore) 46 % 41 %

47 % 41 a 42 %

48 % 41 a 43 %

49 % 41 a 44 %

56 % 51 %

57 % 51 a 52 %

58 % 51 a 53 %

59 % 51 a 54 %

60 % 65 a 69 %

61 % 66 a 69 %

62 % 67 a 69 %

63 % 68 a 69 %

64 % 69 %

9.1.2.3 Eccezione per i giovani assicurati con meno di

30 anni

9107 Le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gen­

01/24 naio 2022 non hanno ancora 30 anni compiuti (persone nate negli anni dal 1992 al 2003) saranno trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI) il 1° gennaio 2032, se non saranno già state trasferite prima conforme­ mente al N. 9105.

9108 Se dopo il trasferimento l’importo della rendita diminui­

01/24 rebbe, si continua a versare l’importo precedente. Questo è il caso quando il grado d’invalidità secondo il diritto ante­ riore si situava tra il 60 e il 69 per cento.

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9.2 Disposizione transitoria della modifica dell’OAI

con effetto dal 1° gennaio 2024 (deduzione for­ fettaria) Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2023 Le rendite correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2023 per un grado d’invalidità inferiore al 70 per cento per le quali il reddito con invalidità è stato determinato in base a valori statistici senza ap­ plicarvi già una deduzione del 20 per cento devono essere sottoposte a re­ visione entro tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Nei casi in cui la revisione determinerebbe una riduzione o soppressione della ren­ dita, vi si rinuncia. Un aumento della rendita è applicato con effetto dal mo­ mento dell’entrata in vigore della presente modifica. In caso di presentazione di una nuova richiesta di prestazioni da parte di un assicurato cui prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre

2023 è stata negata una rendita o una riformazione professionale perché il

suo grado d’invalidità era insufficiente, si entra nel merito della richiesta, qualora sia reso verosimile che l’applicazione della nuova regolamenta­ zione di cui all’articolo 26bis capoverso 3 al calcolo del grado d’invalidità po­ trebbe determinare il diritto a una rendita o a una riformazione professio­ nale.

9.2.1 Prima concessione di rendite

9200 Le disposizioni dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio

01/24 2024 sono applicabili a tutte le rendite il cui diritto è nato a partire da tale data.

9201 A tutte le rendite il cui diritto è nato prima del 1° gennaio

01/24 2024 sono applicabili le disposizioni dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023. Se il diritto alla rendita sussiste anche dopo questa data, da quel momento si ap­ plicano le disposizioni dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024. La rendita è aumentata con effetto dal 1° gennaio 2024.

9.2.2 Nuove richieste di rendita dopo un precedente ri­

fiuto

9202 Gli assicurati cui prima del 1° gennaio 2024 è stata rifiutata

01/24 una rendita a causa di un grado d’invalidità insufficiente possono inoltrare una nuova richiesta, se sono in grado di

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rendere verosimile che l’applicazione della deduzione for­ fettaria al calcolo del grado d’invalidità potrebbe determi­ nare il diritto a una rendita.

9203 Per valutare la verosimiglianza ci si basa sulla valutazione

01/24 del grado d’invalidità che aveva determinato il rifiuto della rendita, senza tenere conto dell’eventuale deduzione do­ vuta al danno alla salute allora applicata. Se applicando la nuova deduzione forfettaria il grado d’invalidità raggiunge almeno il 40 per cento, si entrerà in materia sulla nuova ri­ chiesta.

9204 Se l’applicazione della deduzione forfettaria non permette

01/24 di raggiungere il grado d’invalidità conferente il diritto a una rendita, la persona assicurata ha la possibilità di rendere verosimile un altro cambiamento rilevante secondo l’arti­ colo 87 capoverso 3 OAI.

9205 Conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LAI, il diritto

01/24 alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo l’inoltro della richiesta.

9.2.3 Adeguamento delle rendite correnti

9206 Le rendite correnti il cui diritto è nato prima del 1° gennaio

01/24 2024 vanno sottoposte a revisione. La revisione deve es­ sere avviata prima del 1° gennaio 2027, ma soltanto per i casi di rendita che adempiono cumulativamente tre condi­ zioni: – il grado d’invalidità è inferiore al 70 per cento, – il reddito con invalidità era stato determinato sulla base di valori statistici e – al reddito con invalidità non era già stata applicata una deduzione del 20 per cento.

9207 La valutazione del grado d’invalidità va effettuata al 1° gen­

01/24 naio 2024 conformemente alle disposizioni dell’OAI nel te­ nore in vigore da quella data. Se del caso, la rendita va au­ mentata con effetto dal 1° gennaio 2024.

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9208 Se dalla revisione risulta una riduzione o soppressione

01/24 della rendita con effetto dal 1° gennaio 2024, vi si rinuncia e si continua a versare la rendita come in precedenza.

9209 In presenza di indizi di un cambiamento della situazione

01/25 determinante, occorre verificare se siano adempiute le con­ dizioni per una revisione secondo l’articolo 17 LPGA (N. 5100 segg.). Se del caso, il diritto alla rendita va ade­ guato con effetto dal momento indicato all’articolo 88bis OAI (N. 5600 segg.).

Esempio 1 Dal marzo del 2022 una persona assicurata percepisce una rendita pari al 45 per cento di una rendita intera (grado d’invalidità del 48 %). L’ufficio AI avvia la revisione sulla base della modifica del diritto nel giugno del 2024. In quella occasione la persona assicurata rivendica un peggiora­ mento del suo stato di salute dal maggio del 2023.

Dalla valutazione del grado d’invalidità con l’applicazione della deduzione forfettaria risulta un grado d’invalidità del

53 per cento dal 1° gennaio 2024. Dal 1° gennaio 2024 la

persona assicurata ha quindi diritto a una rendita pari al

53 per cento di una rendita intera (aumento della rendita).

Variante 1: Considerato il peggioramento del suo stato di salute, che determina un grado d’invalidità del 68 per cento, dal giugno del 2024 (art. 88bis cpv. 1 lett. b OAI) la persona assicu­ rata ha diritto a una rendita pari al 68 per cento di una ren­ dita intera. Variante 2: Il peggioramento dello stato di salute determina un grado d’invalidità del 57 per cento. Poiché il grado d’invalidità non subisce variazioni di almeno cinque punti percentuali, la persona assicurata continuerà ad avere diritto a una ren­ dita pari al 53 per cento di una rendita intera a partire da giugno 2024.

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Esempio 2 Da giugno 2020 un assicurato percepisce una mezza ren­ dita con un grado d’invalidità del 52 %). Nella valutazione del grado d’invalidità effettuata in quel momento, è stata presa in considerazione una deduzione del 15 % dovuta alla disabilità. L'Ufficio AI avvia la revisione sulla base della modifica del diritto nel giugno del 2024. Nell'ambito dei chiarimenti, un miglioramento dello stato di salute viene de­ terminato a partire dall'aprile 2024. Sulla base della valuta­ zione del grado d’invalidità con la deduzione forfettaria (10 %), dal 1° gennaio 2024 risulterebbe un grado d’invali­ dità del 49 %. Poiché ciò comporterebbe una riduzione della rendita, si rinuncia alla revisione a partire dal 1° gen­ naio 2024 e si continua a versare la mezza rendita per il momento. A causa del miglioramento dello stato di salute (motivo della revisione), la mezza rendita sarà soppressa con decisione di settembre 2024 con effetto a partire dal 1° novembre 2024, ai sensi dell'art. 88bis capoverso 1 lett. a OAI.

9.2.3.1 Rendite già inserite nel nuovo sistema di ren­

dite lineare

9210 Indipendentemente dall'esistenza di una modifica di al­

01/24 meno cinque punti percentuali del grado d’invalidità, le ren­ dite vengono adeguate sulla base delle disposizioni dell'OAI nella versione valida dal 1° gennaio 2024. L'ade­ guamento in seguito a modifiche delle basi giuridiche costi­ tuisce un titolo di modifica indipendente e non un motivo di revisione ai sensi dell'articolo 17 LPGA (DTF 135 V 201).

Esempio Un assicurato percepisce dall'ottobre 2022 una rendita pari al 58 per cento di una rendita intera (grado d’invalidità 58 per cento). La revisione dovuta alla modifica del diritto comporta ora un grado d’invalidità del 62 per cento. Nono­ stante una modifica di soli 4 punti percentuali del grado d’invalidità, il diritto alla rendita dell’assicurato sarà aumen­ tato al 62 per cento di una rendita intera a partire dal 1° gennaio 2024.

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9.2.3.2 Rendite non ancora trasferite nel nuovo si­

stema di rendite lineare

9211 Per le rendite non ancora trasferite nel nuovo sistema di

01/24 rendite lineare va verificato caso per caso se, applicando le disposizioni dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024, dalla valutazione del grado d’invalidità risulti una mo­ difica del grado d’invalidità di almeno cinque punti percen­ tuali. In tal caso, le rendite vanno trasferite nel sistema di rendite lineare (lett. b cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020; sentenza del TF 9C_728/2023 del 4 marzo 2024).

Sono fatti salvi i casi in cui questo comporterebbe una di­ minuzione della rendita precedente nonostante un au­ mento del grado d’invalidità o un suo aumento nonostante una riduzione del grado d’invalidità (N. 9106).

Esempio Dall’agosto del 2020 una persona assicurata percepisce una mezza rendita per un grado d’invalidità (arrotondato) del 52 per cento. Il reddito senza invalidità è stato fissato a

50 000 franchi e il reddito con invalidità, partendo da

60 000 franchi, senza deduzione dovuta al danno alla sa­

lute e computando una capacità al lavoro residua del

40 per cento, a 24 000 franchi.

Nell’ambito della revisione in seguito alla modifica del di­ ritto non è stato rilevato alcun cambiamento della situa­ zione. Applicando al reddito con invalidità una deduzione forfettaria del 20 per cento e tenendo conto della capacità al lavoro residua del 40 per cento, il reddito con invalidità scende a 19 200 franchi. Il nuovo grado d’invalidità è quindi del 62 per cento. Poiché sussiste una modifica di almeno cinque punti per­ centuali, la persona assicurata passa al nuovo sistema di rendite lineare e dal 1° gennaio 2024 ha quindi diritto al

62 per cento di una rendita intera.

9212 Se invece la modifica del grado d’invalidità è inferiore a cin­

01/24 que punti percentuali, l’eventuale adeguamento dovuto alla

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deduzione forfettaria va effettuato ancora secondo il vec­ chio sistema di rendite, basato sui quarti di rendita.

Esempio Dal giugno del 2019 una persona assicurata percepisce una mezza rendita per un grado d’invalidità (arrotondato) del 58 per cento. Il reddito senza invalidità è stato fissato a

95 000 franchi e quello con invalidità, partendo da

60 000 franchi, con una deduzione dovuta al danno alla sa­

lute del 5 per cento e tenendo conto di una capacità al la­ voro residua del 70 per cento, a 39 900 franchi. Nell’ambito della revisione in seguito alla modifica del di­ ritto non è stato rilevato alcun cambiamento della situa­ zione. Applicando al reddito con invalidità una deduzione forfettaria del 10 per cento e tenendo conto della capacità al lavoro residua del 70 per cento, il reddito con invalidità scende a 37 800 franchi. Il nuovo grado d’invalidità è quindi del 60 per cento.

Poiché non sussiste una modifica del grado d’invalidità di almeno cinque punti percentuali, il nuovo diritto alla rendita continua a essere stabilito secondo il vecchio sistema di rendite, basato sui quarti di rendita. Dal 1° gennaio 2024 la persona assicurata ha pertanto diritto a tre quarti di rendita.

9.2.3.3 Revisioni in corso

9213 Per i casi di revisione pendenti, avviati prima del 1° gen­

01/24 naio 2024 e non decisi (decisione oppure comunicazione) fino al 31 dicembre 2023, vanno considerate dal 1°gennaio

2024 le nuove disposizioni relative alla valutazione del

grado d’invalidità.

9.2.4 Garanzia dei diritti acquisiti per le persone che

hanno già compiuto 55 anni

9214 Le rendite correnti degli assicurati il cui diritto alla rendita è

01/24 nato prima del 1° gennaio 2022 e che a quella data ave­ vano già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957

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al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) non sono sottoposte a revisione. A questi assicurati continuano ad applicarsi le disposizioni legali in vigore fino al 31 dicembre

2021 (v. N. 9104; lett. c delle disposizioni transitorie della

modifica della LAI del 19 giugno 2020; Ulteriore sviluppo dell’AI).

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Allegato I: Indicatori standard in dettaglio

Nota bene: l’uso del catalogo va sempre adattato alle circostanze del caso. Non si tratta di una lista di controllo da verifi­ care punto per punto (DTF 141 V 281 consid. 4.1.1)

A. Categoria «gravità delle limitazioni funzionali»

1. Sottocategoria «Danno alla salute»

1.1 Entità dei re­ • La constatazione di manifestazioni concrete del danno alla salute diagnosticato è utile per distinguere le limitazioni funzionali perti rilevanti ai fini dovute a quest’ultimo dalle conseguenze (dirette) di fattori non assicurati. della diagnosi • Il punto di partenza è la gravità minima dei disturbi inerente alla diagnosi.

  • Vanno considerati i motivi di esclusione dell’obbligo di prestazione dell’assicurazione per l’invalidità secondo la DTF 131 V 49. Per esempio, di norma non sussiste alcun danno alla salute assicurato, laddove la riduzione della capacità di rendimento è da ricondurre ad aggravamento clinico o a un fenomeno simile. Indizi di queste o altre manifestazioni di un utile secondario della malattia si hanno in particolare quando la persona assicurata:

  • descrive dolori che contrastano notevolmente con il suo comportamento o l’anamnesi;

  • dice di soffrire di dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

  • non fa ricorso ad alcun trattamento medico né ad alcuna terapia;

  • si lamenta in modo ostentato ma poco credibile per il perito;

  • afferma di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, ma presenta un contesto psicosociale largamente intatto. Se nel caso specifico sono chiaramente presenti motivi che escludono la supposizione di un danno alla salute, allora manca sin dall’inizio la base per la concessione di una rendita, anche in presenza delle caratteristiche distintive di una malattia psichica (v. art. 7 cpv. 2, primo periodo LPGA). Laddove gli indizi in questione si presentano in concomitanza con un danno alla salute di­ stinto comprovato, occorre valutare le conseguenze di quest’ultimo escludendo gli effetti dell’aggravamento. La plausibilità della gravità del percorso patologico della persona assicurata deve essere verificata anche in base a tutti gli elementi eziologici e pa­ togenetici disponibili rilevanti ai fini della diagnosi.

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• Per trarre conclusioni sulla gravità non si deve più utilizzare la nozione di utile primario della malattia.

1.2 Successo della • Il fallimento definitivo di una terapia indicata ed eseguita a regola d’arte con la piena collaborazione della persona assicurata è terapia o resi­ indice di una prognosi negativa. Se invece la terapia non risulta (più) al passo con lo stato attuale della medicina o nel singolo stenza alla stessa caso è ritenuta inadeguata, il suo fallimento non permette di trarre conclusioni sulla gravità dei disturbi.

  • Di regola, nel caso di un percorso patologico relativamente recente (e dunque difficilmente cronicizzato) esistono ancora possibi­ lità di cura ed è quindi da escludere una resistenza alla terapia. Nella maggior parte di questi casi la questione della cronicizza­ zione di una malattia psichica non è pertanto molto utile per la determinazione della gravità.

  • Inoltre, laddove il ricorso a terapie e la collaborazione della persona assicurata permettono di trarre conclusioni sull’effettiva esi­ stenza e sulla gravità della sofferenza, occorre valutare la plausibilità degli effetti del danno alla salute. 1.3 Successo • Anche l’integrazione in senso giuridico permette di trarre conclusioni sulla gravità di un danno alla salute. Le terapie mediche dell’integrazione o ragionevolmente esigibili (non a carico dell’AI, fatto salvo l’art. 12 LAI) sono una forma di integrazione autonoma cui la persona resistenza alla assicurata è tenuta a partecipare. Inoltre, anche nell’ambito dell’integrazione professionale la persona assicurata deve provve­ stessa dere in primo luogo da sé alla propria integrazione e, se del caso, partecipare a provvedimenti di integrazione e di reinserimento (art. 8 seg., art. 14 segg. LAI). Se la persona assicurata non partecipa ai provvedimenti, nonostante la sua idoneità secondo il parere medico e il sostegno dell’organo esecutivo, questo fatto costituisce un forte indizio che il danno alla salute non è invali­ dante. Al contrario, l’insuccesso dell’integrazione nonostante la piena collaborazione può risultare molto importante nel quadro di una valutazione globale che tiene conto di tutte circostanze del caso. 1.4 Comorbilità • La comorbilità psichica non è più generalmente prioritaria, ma va considerata unicamente in base alla sua importanza concreta nel singolo caso, in particolare per valutare se sottrae risorse alla persona assicurata.

  • I precedenti criteri «comorbilità psichiatrica» e «malattie fisiche concomitanti» devono essere riassunti in un unico criterio. Occorre analizzare globalmente le interazioni e le altre relazioni della malattia psichica con i diversi disturbi collaterali con valore patologico. Un disturbo che secondo la giurisprudenza non può essere di per sé invalidante, non è una comorbilità, ma va eventualmente considerato nel quadro della diagnostica della personalità.

  • In linea di principio, la necessità di eseguire un’analisi globale sussiste a prescindere dal tipo di rapporto tra la malattia psichica e la comorbilità. Pertanto, una depressione non perde più qualsiasi tipo di rilevanza quale possibile fattore privatore di risorse per il semplice fatto di presentare un (eventuale) nesso medico con il disturbo da dolore. Invece, i quadri clinici che risultano essere semplici varianti diagnostiche dello stesso disturbo con identici sintomi non sono considerati comorbilità, per evitare di tenere conto due volte di un medesimo danno alla salute rilevabile e descrivibile in diversi modi.

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• Di base non esiste un rapporto lineare tra il numero dei disturbi fisici non sufficientemente riconducibili a cause organiche e la gravità delle limitazioni funzionali. Pertanto non esiste una regola schematica del tipo «più è alto il numero di disturbi e più le limitazioni funzionali sono gravi».

2. Sottocategoria «Personalità» (diagnostica della personalità, risorse personali)

  • Oltre alle forme tradizionali di diagnostica della personalità, che mirano a tracciare un quadro della struttura della personalità e dei disturbi, va considerato anche lo schema delle cosiddette «funzioni complesse dell’io». Questo termine indica le capacità insite nella personalità, che permettono di trarre conclusioni sulla capacità di rendimento (p. es. la percezione di sé e degli altri, il controllo della realtà e la capacità di giudizio, il controllo degli affetti e degli impulsi, l’intenzionalità e l’impulso).

  • Dato che la diagnostica della personalità, più di altri indicatori (p. es. quelli riferiti ai sintomi e ai comportamenti), dipende dalla persona che esegue l’esame, le motivazioni addotte in quest’ambito devono soddisfare requisiti particolarmente elevati.

3. Sottocategoria «Contesto sociale»

  • Anche il contesto sociale contribuisce a determinare la manifestazione concreta degli effetti del danno alla salute, che sono il solo fattore determinante per la valutazione della causalità: i fattori di stress sociale che hanno conseguenze negative dirette sul piano funzionale (cosiddetti fattori psicosociali e socioculturali) continuano a non essere presi in considerazione. Al contrario, invece, il contesto di vita può offrire alla persona assicurata anche risorse (sfruttabili), come il sostegno da parte della rete so­ ciale.

  • Occorre sempre assicurarsi di evitare la commistione tra l’incapacità al guadagno per ragioni di salute (art. 4 cpv. 1 LAI), da un lato, e un’assenza di guadagno non assicurata o altre situazioni di vita stressanti, dall’altro.

B. Categoria «plausibilità» (aspetti comportamentali)

1. Analogia delle li­ • L’indicatore «analogia delle limitazioni nello svolgimento delle attività in tutti i gli ambiti affini della vita» mira a determinare se la mitazioni nello limitazione in ambito professionale (o nello svolgimento delle mansioni consuete), da un lato, e quella in tutti gli altri ambiti della svolgimento delle vita (p. es. l’organizzazione del tempo libero), dall’altro, presentino la stessa gravità. attività in tutti i gli • Per quanto rilevabile, è raccomandabile eseguire un confronto con il livello delle attività sociali prima dell’insorgere del danno ambiti affini della alla salute. Il livello delle attività deve sempre essere considerato in relazione all’incapacità lavorativa dichiarata. vita

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2. Sofferenza com­ • Il ricorso alle possibilità terapeutiche, vale a dire la misura in cui la persona assicurata fa ricorso a cure oppure omette di farlo provata dall’anam­ fornisce indizi sull’effettiva sofferenza. Se la mancata partecipazione a una terapia ragionevolmente esigibile e raccomandata è nesi del percorso riconducibile a una incapacità di riconoscere la propria malattia, non è possibile concludere che non vi sia sofferenza. terapeutico e d’in­ tegrazione

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Allegato II: Calcolo dell’incapacità al lavoro media e del periodo di attesa La formula è la seguente: ∑ 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 ≥ 40 Esempio 1 Una persona assicurata è stata incapace al lavoro al 20 per cento per anni. Dal 15.10.2018 al 31.12.2018 è stata incapace al lavoro al 100 % e dall’1.1.2019 al 50 %. Quando è scaduto il periodo di attesa durante il quale è stata incapace al lavoro almeno al 40 per cento in media per un anno?

Per calcolare questa data si sposta l’intervallo di un anno fino ad arrivare all’incapacità al lavoro media del 40 %. La variabile è a, vale a dire il periodo tra l’ultima modifica dell’incapacità lavorativa e l’inizio del diritto.

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Si ottengono così tre periodi con incapacità al lavoro differenti e con le seguenti durate in giorni: primo periodo: 365-78-a; secondo periodo (15.10 - 31.12.2018): 78; terzo periodo: a La somma di questi 3 periodi è un anno: (365-78-a) + 78 + a = 365 Questi tre periodi vanno in seguito inseriti nella formula, in modo da poter determinare a: L’incapacità al lavoro media del 40 % è pertanto superata il 36° giorno, ossia il 5 febbraio 2019 (scadenza del periodo di attesa).

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Esempio 2 Una persona assicurata è stata incapace al lavoro al 20 per cento per anni. Dal 9.10.2018 al 7.01.2019 è stata incapace al lavoro al 50 % e dall’8.01.2019 al 25.05.2019 al 30 %. Dal 26.05.2019 è incapace al lavoro al 50 %. Quando è scaduto il periodo di attesa durante il quale è stata incapace al lavoro al­ meno al 40 per cento in media per un anno?

Per calcolare questa data si sposta l’intervallo di un anno fino ad arrivare all’incapacità al lavoro media del 40 %. La variabile è a, vale a dire il periodo tra l’ultima modifica dell’incapacità lavorativa e l’inizio del diritto. Si ottengono così quattro periodi con incapacità al lavoro differenti e con le seguenti durate in giorni: primo periodo: 365-91-138-a; secondo periodo (9.10.2018 - 7.01.2019): 91; terzo periodo (08.01 - 25.05.2019): 138;

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quarto periodo: a La somma di questi 4 periodi è un anno: (365-91-138-a) + 91 + 138 + a = 365 Questi quattro periodi vanno in seguito inseriti nella formula, in modo da poter determinare a: L’incapacità al lavoro media del 40 % è pertanto superata il 107° giorno, ossia il 9 settembre 2019 (scadenza del periodo di attesa).

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Allegato III: Elenco delle tabelle applicabili per l’AI Denominazione Descrizione

TA1 skill level Salario mensile lordo (valore centrale) secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato

T11 Salario mensile lordo (valore centrale e intervallo interquartile) per formazione, posizione professionale e sesso – Settore pri­ vato e settore pubblico (Confederazione, cantoni, distretti, comuni, corporazioni, chiese) insieme

Salario mensile lordo (valore centrale) secondo i gruppi di professioni, l’età e il sesso – Settore privato e settore pubblico (Confederazione, cantoni, distretti, comuni, corporazioni, chiese) insieme

T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2021

T 03.02.03.01.04.01 Orario di lavoro normale nelle imprese per divisione economica in ore settimanali

Statistica dei redditi in Per i lavoratori indipendenti in aziende agricole agricoltura

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Allegato IV: Gruppi di casi vecchio/nuovo sistema di rendite secondo l’anno di nascita Per illustrare le seguenti spiegazioni segue uno schema con i numeri dei gruppi di casi. Persone nate negli anni dal 1957 (♂)/1958 (♀) al 1966 (gruppo «diritti acquisiti») Le persone assicurate nate negli anni dal 1957 (♂)/1958 (♀) al 1966 hanno 55 anni o più al momento dell’entrata in vigore della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI. In questi casi occorre distinguere se il diritto alla rendita sia nato prima del 1° gennaio 2022 oppure successivamente. ❖ Se il diritto alla rendita di queste persone è nato dopo l’entrata in vigore della riforma, è applicabile il nuovo diritto e quindi il nuovo sistema di rendite ❖ Se il diritto alla rendita è nato prima del 1° gennaio 2022, queste persone beneficiano della garanzia dei diritti acquisiti prevista dalla lettera c della disposizione transitoria della modifica della LAI del 19 giugno 2020 e rimangono in tutti i casi nel vecchio sistema di rendite e nel diritto anteriore fino all’età di pensionamento ordinaria (n. 1) Persone nate negli anni dal 1967 al 1991 (gruppo «mainstream») Le persone assicurate nate negli anni dal 1967 al 1991 hanno un’età compresa tra 30 e 54 anni al momento dell’entrata in vigore della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI. Anche in questi casi occorre innanzitutto distinguere se il diritto alla rendita sia nato prima del 1° gennaio 2022 oppure successivamente. ❖ Se il diritto alla rendita di queste persone è nato dopo l’entrata in vigore della riforma, è applicabile il nuovo diritto e quindi il nuovo sistema di rendite ❖ Se il diritto alla rendita è nato prima del 1° gennaio 2022, a questi assicurati si applica la lettera b capoverso 1 della disposizione transitoria della modifica della LAI del 19 giugno 2020. Questo significa che per principio rimangono nel vecchio sistema di rendite e nel diritto anteriore fino all’età di pensio­ namento ordinaria. Se tuttavia nel quadro di una successiva procedura di revisione si constata che il grado d’invalidità è cambiato, occorre distinguere se la modifica è avvenuta prima del 1° gennaio 2022 o se si verifica una modifica di almeno 5 punti percentuali del grado d’invalidità (art. 17 cpv. 1 LPGA). o Se la modifica determinante è avvenuta prima del 1° gennaio 2022 o se la variazione è inferiore a 5 punti percentuali, la persona assicurata rimane

nel vecchio sistema di rendite. (n. 5) o Se la variazione è di almeno 5 punti percentuali si procede per principio al trasferimento nel nuovo sistema di rendite. (n. 4) La persona assicurata rimane tuttavia eccezionalmente nel vecchio sistema di rendite se in seguito all’applicazione dell’articolo 28b LAI la rendita diminuirebbe nonostante un aumento del grado d’invalidità o aumenterebbe nonostante una diminuzione del grado d’invalidità (v. lett. b cpv. 2 della disposizione transitoria della modifica della LAI del 19 giugno 2020) (n. 3)

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Persone nate negli anni dal 1992 al 2003 (gruppo «giovani adulti») Il gruppo dei giovani adulti comprende le persone assicurate nate negli anni dal 1992 al 2003, che al momento dell’entrata in vigore della riforma non hanno ancora compiuto 30 anni. ❖ Se il diritto alla rendita di queste persone è nato dopo l’entrata in vigore della riforma, è applicabile il nuovo diritto e quindi il nuovo sistema di rendite ❖ Se il diritto alla rendita è nato prima del 1° gennaio 2022, ’a queste persone si applica la lettera b delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020. Questo significa che per principio rimangono nel vecchio sistema di rendite e nel diritto anteriore. Se tuttavia nel quadro di una successiva procedura di revisione si constata che il grado d’invalidità è cambiato, occorre distinguere se la modifica è avvenuta prima del 1° gennaio 2022 o se si verifica una modifica di almeno 5 punti percentuali del grado d’invalidità (art. 17 cpv. 1 LPGA). o Se la modifica determinante è avvenuta prima del 1° gennaio 2022 o se la variazione è inferiore a 5 punti percentuali, la persona assicurata rimane nel vecchio sistema di rendite. (n. 9) o Se la variazione è di almeno 5 punti percentuali si procede per principio al trasferimento nel nuovo sistema di rendita. (n. 8). Queste persone assicurate rimangono tuttavia eccezionalmente nel vecchio sistema di rendite, se in seguito all’applicazione dell’articolo 28b LAI la rendita diminuirebbe nonostante un aumento del grado d’invalidità o aumenterebbe nonostante una diminuzione del grado d’invalidità (v. lett. b cpv. 2 della disposizione transitoria della modifica della LAI del 19 giugno 2020). (n. 7)’’’’’’’’’ Dieci anni dopo l’entrata in vigore della riforma Ulteriore sviluppo, ossia il 1° gennaio 2032, tutti gli assicurati del gruppo dei «giovani adulti» che a quel momento si troveranno ancora nel vecchio sistema di rendite passeranno al nuovo sistema (lett. b cpv. 3 della disposizione transitoria della modifica della LAI del 19 giugno 2020). Queste persone continueranno però a ricevere il precedente importo della rendita, se l’importo calcolato secondo il nuovo sistema risulterà inferiore. (n. 7 e 9)

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Gruppi di casi

* vecchio sistema per 10 anni al massimo ** nuovo sistema dopo 10 anni al massimo (1° gennaio 2032); se il nuovo importo della rendita sarà inferiore a quello precedente, quest’ultimo continuerà a essere versato fino a una variazione del grado d’invalidità ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 LPGA.

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Allegato V: Contenuto e forma delle decisioni di revisione

Revisione della rendita (modifica determinante) fino al 31 dicembre 2021 Grado Sistema di Età Grado ∆ in punti Sistema di Grado Rendita Informazione Annuncio dell’UAI all’UCC1 Annuncio invalidità rendite assicurato il invalidità percentuali rendite invalidità dell’UAI dell’UAI alla prima della applicabile 1.1.2022 calcolato applicabile per applicabile all’assicurato Cassa di revisione prima della dopo la la revisione Grado Nuovo Precedente Risultato della compensazione revisione revisione Forma inv. grado inv. grado inv. revisione non Senza Copia della 43% Vecchio 49% N/A Vecchio 49% 1/4 49% C* 49% 43% rilevante modifica comunicazione** Comunicazione non Con 43% Vecchio 51% N/A Vecchio 51% 1/2 51% P&D 51% 43% della rilevante modifica deliberazione non Senza 43% Vecchio 43% N/A Vecchio 43% 1/4 - C* 43% 43% Nessuno rilevante modifica

non Senza Copia della 70% Vecchio 80% N/A Vecchio 80% 1/1 80% C* 80% 70% rilevante modifica comunicazione**

non Con 43% Vecchio 39% N/A Vecchio 39% - 39% P&D 39% 43% Copia P&D rilevante modifica

* In caso di revisione su richiesta, l’Ufficio AI emette un preavviso e una decisione (v. N. 6001 segg. CPAI). ** In caso di revisione su richiesta, la cassa di compensazione riceve anche una copia del preavviso e della decisione, se il grado d’invalidità è modificato.

Nota a piè di pagina N. 704 e 712 CSIP

Abbreviazioni: C = Comunicazione P&D = Preavviso et decisione

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Revisione della rendita (modifica determinante) a partire dal 1° gennaio 2022 Grado Sistema di Età Grado ∆ in punti Sistema di Grado Rendita Informazione Annuncio dell’UAI all’UCC1 Annuncio invalidità rendite assicurato il invalidità percentuali rendite invalidità dell’UAI dell’UAI alla prima della applicabile 1.1.2022 calcolato applicabile per applicabile all’assicurato Cassa di revisione prima della dopo la la revisione Grado Form Nuovo Precedente Risultato della compensazione revisione revisione inv. a grado inv. grado inv. revisione Senza Copia della 43% Vecchio ≥ 55 49% N/A Vecchio4 49% 1/4 49% C* 49% 43% modifica comunicazione** Comunicazione Con 43% Vecchio ≥ 55 51% N/A Vecchio4 51% 1/2 51% P&D 51% 43% della modifica deliberazione Con 43% Vecchio ≥ 55 39% N/A Vecchio4 39% - 39% P&D 39% 43% Copia P&D modifica Senza 43% Vecchio < 55 47% <5 Vecchio2 43% 1/4 - C* 43% 43% Nessuno modifica Comunicazione Con 43% Vecchio < 55 49% ≥5 Nuovo2 49% 47.5% 49% P&D 49% 43% della modifica deliberazione Senza 43% Vecchio < 55 39% <5 Vecchio2 43% 1/4 - C* 43% 43% Nessuno modifica

Con 43% Vecchio < 55 38% ≥5 Nuovo2 38% - 38% P&D 38% 43% Copia P&D modifica

Senza 60% Vecchio < 55 66% ≥5 Vecchio3 60% 3/4 - C* 60% 60% Nessuno modifica

Senza 49% Vecchio < 55 42% ≥5 Vecchio3 49% 1/4 - C* 49% 49% Nessuno modifica

Senza Copia della 70% Vecchio < 55 80% ≥5 Nuovo2 80% 1/1 80% C* 80% 70% modifica comunicazione**

Senza Copia della 100% Vecchio < 55 73% ≥5 Nuovo2 73% 1/1 73% C* 73% 100% modifica comunicazione**

Senza 70% Vecchio < 55 74% <5 Vecchio2 70% 1/1 - C* 70% 70% Nessuno modifica

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Grado Sistema di Età Grado ∆ in punti Sistema di ren­ Grado Rendita Informazione Annuncio dell’UAI all’UCC1 Annuncio invalidità rendite assicurato il invalidità percentuali dite invalidità dell’UAI dell’UAI alla prima della applicabile 1.1.2022 calcolato applicabile per applicabile all’assicurato Cassa di revisione prima della dopo la la Grado Form Nuovo Precedente Risultato della compensazione revisione revisione revisione inv. a grado inv. grado inv. revisione Comunicazione Con 55% Vecchio < 55 50% ≥5 Nuovo 50% 50% 50% P&D 50% 55% della modifica deliberazione non Senza 43% Nuovo 47% <5 Nuovo 43% 32.5% - C* 43% 43% Nessuno rilevante modifica Comunicazione non con 43% Nuovo 49% ≥5 Nuovo 49% 47.5% 49% P&D 49% 43% della rilevante modifica deliberazione non Senza 70% Nuovo 80% ≥5 Nuovo 80% 100% - C* 80% 70% Nessuno rilevante modifica

non Senza 70% Nuovo 74% <5 Nuovo 70% 100% - C* 70% 70% Nessuno rilevante modifica

* In caso di revisione su richiesta, l’Ufficio AI emette un preavviso e una decisione (v. N. 6001 segg. CPAI). ** In caso di revisione su richiesta, la cassa di compensazione riceve anche una copia del preavviso e della decisione, se il grado d’invalidità è modificato.

Note a piè di pagina: N. 704 e 712 CSIP Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima del 1.1.2022 e che al 1.1.2022 non hanno ancora compiuto 55 anni, il diritto alla rendita precedente rimane in vigore fino alla modifica del grado d’invalidità ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (v. disposizioni transitorie lett. b cpv. 1 LAI). Il diritto alla rendita precedente rimane in vigore anche dopo una modifica del grado d’invalidità ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, se l’applicazione dell’art. 28b LAI comporterebbe una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità. (v. disposizioni transitorie lett. b cpv. 2 LAI). Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’1.1.2022 e che hanno compiuto 55 anni l’1.1.2022, si applica il diritto precedente (v. disposizioni transitorie lett. c LAI).

Abbreviazioni: C = Comunicazione P&D = Preavviso et decisione

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Kreisschreiben über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung (KSIR) (gültig ab 1.1.2022; Stand 1.1.2026) | Lexipedia | Lexipedia