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Kreisschreiben über über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung(KSBEM) (gültig ab 1.7.2026)

Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

Valida dal 01.01.2022

Stato: 01.07.2026

318.507.28 i CPIPr

07.26Änderungsdatum

Premessa

La presente versione della CPIPr sostituisce la versione in vigore dal 1°gennaio 2026 e presenta le modifiche seguenti: Tabella nel Precisazione della panoramica delle prestazioni ac­ cap. 3 cessorie relative al rilevamento tempestivo e agli ac­ certamenti medici e professionali sull’idoneità all’in­ tegrazione.

N. 1321.1 Per la compilazione dell'attestato mensile di inden­ e 1717.1 nità giornaliera destinato alla cassa di compensa­ zione non possono essere addebitate alcuna spese all'AI.

N. 2702 Per le misure adottate nel Principato del Liechten­ stein non è necessaria l'approvazione dell'UFAS.

N. 3002 Aggiungere che i costi originali delle offerte ponte devono essere indicati nei contratti, affinché risulti chiaramente che l'ufficio AI paga effettivamente solo un terzo.

N. 3010 Età del gruppo target aggiunta.

Allegato II C'era una contraddizione tra l'allegato II e l'allegato III Allegato II: nella descrizione delle voci tariffarie rela­ tive all'alloggio (90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x) è stato aggiunto il riferimento all'art. 18a LAI (lavoro a titolo di prova).

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III. Provvedimenti iniziali (prima della richiesta di IV. Provvedimenti durante la fase d’intervento tempestivo EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

6.5.6. Provvedimenti di occupazione (art. 7d cpv. 2 lett. f LAI) .. 37

V. Accertamento dell’idoneità all’integrazione pro- VII. Provvedimenti destinati ad aumentare e mantenere la capacità al guadagno: adolescenti e giovani adulti ... 52 EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

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13.3.4. Condizioni di diritto per la preparazione a un lavoro

ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto secondo

13.5. Prosecuzione della prima formazione professionale a un

livello di formazione superiore o in un contesto formativo VIII. Provvedimenti destinati ad aumentare e mantenere la EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

IX. Provvedimenti per il mantenimento del posto di lavoro

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X. Copertura assicurativa e protezione dei giovani XI. Delimitazione tra l’assicurazione contro la XII. Provvedimenti all’estero e durante l’esecuzione di EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

Allegato I: Lista di controllo per la concessione di un aiuto in Allegato III: Combinazione di codici di prestazione e cifre

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Abbreviazioni

AFC Attestato federale di capacità

AI Assicurazione invalidità

ALC Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Co­ munità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) RS 0.142.112.681 - Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'al­ tra, sulla libera circolazione delle persone (con al­ legati, protocolli e atto finale) (admin.ch)

AELS Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio RS 0.632.31 - Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scam­ bio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiara­ zioni) (admin.ch)

AINF AI Assicurazione contro gli infortuni per le persone durante i provvedimenti dell’AI

art. articolo/i

cap. capitolo/i

CAP Centro di accertamento professionale

CCL Contratto collettivo di lavoro CCL per il settore del prestito di personale (ad­ min. marg.ch)

CFP Certificato federale di formazione pratica

CGC Circolare sulla gestione dei casi nell’assicurazione invalidità CGC (admin.ch)

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CIBIL Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC Documenti | UFAS Esecuzione assicurazioni so­ ciali

CIGAI Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicura­ zione per l’invalidità CIGAI (admin.ch)

Convenzione Convenzione istitutiva dell’Associazione europea AELS di libero scambio RS 0.632.31 - Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scam­ bio (AELS) (con allegati, Atto finale e Dichiara­ zioni) (admin.ch)

CP Codice di prestazione

CPAI Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità CPAI (admin.ch)

CPIP Circolare sui provvedimenti d’integrazione di or­ dine professionale (non più valida dal 1.1.2022)

CPIPr Circolare sui provvedimenti d’integrazione profes­ sionale dell’assicurazione invalidità CPIPr (admin.ch)

CPR Circolare sui provvedimenti di reinserimento (non più valida dal 1.1.2022)

CPSI Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione invalidità CPSI (admin.ch)

cpv. capoverso/i

CRIT Circolare sul rilevamento e sull’intervento tempe­ stivo (non più valida dal 1.1.2022)

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CRS Croce rossa svizzera

CRSV Circolare sul rimborso delle spese di viaggio nell’assicurazione per l’invalidità CRSV (admin.ch)

CSIP Circolare sulla statistica delle infermità e delle prestazioni CSIP (admin.ch)

DRif Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nell’AVS e nell’AI RS 831.131.11 - Decreto federale del 4 ottobre

1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle

assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (admin.ch)

DWH Datawarehouse del primo pilastro

EPFL Politecnico federale di Losanna

ETHZ Politecnico federale di Zurigo

ETP Equivalente a tempo pieno

FSEA Federazione svizzera per la formazione continua

GLN Global Location Number

IBAN Numero di conto bancario internazionale

INSAI Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

INSOS Associazione nazionale di categoria delle istitu­ zioni per persone andicappate

LADI Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insol­ venza (Legge sull’assicurazione contro la disoc­ cupazione)

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RS 837.0 - Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccu­ pazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) (admin. marg.ch)

Prassi LADI Indennità di disoccupazione Direttive / Circolari / Prassi LADI (arbeit.swiss)

LAI Legge federale su l’assicurazione per l’invalidità RS 831.20 - Legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) (admin. marg.ch)

LAVS Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RS 831.10 - Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i super­ stiti (LAVS) (admin. marg.ch)

LC Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento) RS 823.11 - Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) (admin. marg.ch)

Prassi LC SPC Direttive / Circolari / Prassi LADI (arbeit.swiss)

lett. lettera/e

LFPr Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale) RS 412.10 - Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla for­ mazione professionale, LFPr) (admin. marg.ch)

LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

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RS 830.1 - Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) (admin. marg.ch)

LStrl Legge federale sugli stranieri e la loro integra­ zione RS 142.20 - Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (admin. marg.ch)

LSu Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità RS 616.1 - Legge federale del 5 ottobre 1990 su­ gli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) | Fedlex

n. numero/i

N. numero/i marginale/i

NIF Numero d’identificazione del fornitore

OAI Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità RS 831.201 - Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) (admin. marg.ch)

OAVS Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RS 831.101 - Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i super­ stiti (OAVS) (admin. marg.ch)

OC Ordinanza sul collocamento e il personale a pre­ stito (Ordinanza sul collocamento) RS 823.111 - Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) (admin. marg.ch)

OFPr Ordinanza sulla formazione professionale

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RS 412.101 - Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) (admin. marg.ch)

OLL 5 Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Or­ dinanza sulla protezione dei giovani lavoratori) RS 822.115 - Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) (admin. marg.ch)

OMAI Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausi­ liari da parte dell’assicurazione per l’invalidità RS 831.232.51 - Ordinanza del DFI del 29 no­ vembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) (admin. marg.ch)

PC Prestazioni complementari

PP Previdenza professionale

PR-AI Programmi di ricerca sull’assicurazione invalidità

Pratique VSI Rivista mensile dell’AVS, dell’AI e delle IPG, pub­ blicata dall’UFAS (fino al 2004; prima del 1992: RCC) Archivio Pratique VSI

RCC Rivista mensile dell’AVS, dell’AI e delle IPG, pub­ blicata dall’UFAS fino al 1992 (dal 1993: Pratique VSI) Archivio RCC

Sagl Società a garanzia limitata

SCI Sistema di controllo interno

SECO Segreteria di Stato dell’economia

SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione

seg./segg. seguente/seguenti EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

SEMO Semestre di motivazione

SMR Servizio medico regionale

UCC Ufficio centrale di compensazione

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

URC Ufficio regionale di collocamento

v. vedi

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I. Introduzione

Scopo e contenuto

La circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità (CPIPr) illustra tutti i provvedi­ menti che l’assicurazione invalidità mette a disposizione degli uffici AI per l’integrazione professionale.1

Questo strumento di lavoro fa riferimento alle pertinenti basi giuridiche e le precisa nell’ottica di garantire, nei limiti del possibile, l’uguaglianza giuridica degli assicurati a li­ vello nazionale, senza tuttavia trascurare i bisogni indivi­ duali e/o limitare il necessario margine discrezionale degli uffici AI.

Le basi giuridiche principali per quanto concerne l’integra­ zione professionale sono le seguenti: – legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); – ordinanza sull’assicurazione invalidità (OAI); – legge federale sulla parte generale del diritto delle assi­ curazioni sociali (LPGA).

La presente circolare è inoltre strettamente legata ad altre circolari dell’AI rilevanti e/o applicabili nell’ambito dell’inte­ grazione professionale: – Circolare sulla gestione dei casi nell’assicurazione invali­ dità (CGC); – Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invali­ dità (CPAI); – Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione invalidità (CPSI); – Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI);

1 La circolare sul rilevamento e sull’intervento tempestivo (CRIT), la circolare sui provvedimenti

di reinserimento (CPR) et la circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professio­ nale (CPIP) non sono più valide dal 1.1.2022. EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

– Circolare sul rimborso delle spese di viaggio nell’assicu­ razione per l’invalidità (CRSV).

Garanzia dell’uguaglianza in diritto delle persone assicurate

Popolo e Cantoni Costituzione federale

Parlamento Leggi Consiglio nazionale: 200 membri Consiglio degli Stati: 46 membri Popolo in caso di referendum Ordinanze Consiglio federale

7 membri

Sfera di competenza Capo del dei tribunali Ordinanze dipartimentali Dipartimento fed. dell’ Interno

Direttive degli Uffici federali UFAS

Uffici AI / Cantoni

6 Titel des Referats, Referent / Anlass, Datum

Figura 1: Gerarchia normativa

Rilevazione di dati statistici

I dati statistici costituiscono la base per la vigilanza mate­ riale e finanziaria dell’UFAS sull’attuazione della LAI. Da un lato, mirano alla gestione strategica dell’AI mediante indi­ catori di risultato e, dall’altro, forniscono una panoramica dell’andamento del volume delle prestazioni e dei costi dell’AI, sulla cui base si procede alla pianificazione finan­ ziaria annuale con un orizzonte temporale di quattro anni.

Tenuto conto di altri fattori quali ad esempio la situazione economica o la composizione demografica della popola­ zione, le stime effettuate permettono a loro volta di espri­ mersi sull’andamento finanziario dell’AI e fungono da base per la pianificazione a medio e lungo termine. Inoltre, i dati statistici vengono sottoposti ad analisi approfondite nei pro­ getti di ricerca svolti nell’ambito dei programmi di ricerca sull’assicurazione invalidità (PR-AI), al fine di acquisire co­ noscenze per possibili miglioramenti o individuare i fattori di successo per l’attuazione.

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In ultima analisi, tutti questi dati forniscono al legislatore e all’opinione pubblica informazioni sugli sviluppi dell’AI e fungono da base per le decisioni politiche del Consiglio fe­ derale e del Parlamento.

I dati statistici vengono rilevati dagli uffici AI mediante ap­ positi codici. I dati rilevati vengono poi trasmessi per via elettronica all’UCC a Ginevra. L’UCC utilizza questi dati per trattare le fatture nel sistema di verifica delle fatture Sumex e, insieme ad altri dati (p. es. cifre tariffali, indennità giorna­ liere, rendite), li riunisce nel datawarehouse del primo pila­ stro (DWH). Sia gli uffici AI che l’UFAS possono accedere al DWH per analisi.

La Circolare sulla statistica delle infermità e delle presta­ zioni (CSIP) disciplina in modo vincolante la rilevazione di questi dati. Inoltre, la presente circolare disciplina l’impiego vincolante delle cifre tariffali nell’integrazione professionale.

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II. Disposizioni valide per tutti i provvedimenti

1. Condizioni assicurative per l’assegnazione di prov­

vedimenti d’integrazione professionale

Basi giuridiche: art. 6 LAI, art. 9 LAI, art. 2 DRif

Convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera: basi & convenzioni (admin.ch)

Guida sulle condizioni assicurative: Condizioni assicurative per la concessione di prestazioni dell’AI (admin.ch)

Quick-Check – Condizioni assicurative per la concessione di prestazioni dell’AI: Condizioni assicurative per la conces­ sione di prestazioni dell’AI (admin.ch)

1.1. Condizione di base

0101 (Assoggettamento assicurativo) Durante lo svolgimento di

provvedimenti d’integrazione professionale bisogna essere assicurati all’AI. Il diritto ai provvedimenti d’integrazione professionale nasce al più presto con l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere dell’assicurazione (v. art. 9 cpv. 1bis LAI).

0102 (Eccezioni) Le persone che non sono o non sono più as­

soggettate all’assicurazione hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione professionale al massimo fino all’età di

20 anni, purché almeno uno dei genitori (v. art. 9 cpv. 2

LAI): – sia assicurato facoltativamente; o – sia assicurato obbligatoriamente durante un’attività lucra­ tiva esercitata all’estero.

0103 (Insorgere dell’evento assicurato) In caso di provvedimenti

d’integrazione professionale, la persona in questione è da considerare invalida dal momento in cui per la prima volta

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risulta evidente che il danno alla salute giustifica la conces­ sione di una prestazione secondo le condizioni di diritto previste per legge (v. CPAI: Insorgenza dell’evento assicu­ rato – In generale).

0104 (Fine del diritto) Con la fine dell’assoggettamento assicura­

tivo, per esempio in seguito all’abbandono del domicilio in Svizzera, si estingue anche il diritto ai provvedimenti d’inte­ grazione professionale. Questo vale anche per le persone che hanno esercitato un’attività lucrativa in Svizzera senza esservi domiciliate, nel momento in cui cessano di eserci­ tare tale attività.

Chi ha cessato l’attività lucrativa per motivi di salute e ha la cittadinanza svizzera o rientra nel campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS continua a essere as­ sicurato, a determinate condizioni, per quanto concerne il diritto ai provvedimenti d’integrazione professionale (assi­ curazione successiva; v. CIBIL, disponibile in francese e in tedesco).

0104.1 (Fine del diritto/rendita AVS) Il diritto ai provvedimenti d’in­

1/24 tegrazione professionale si estingue: – al momento in cui l’assicurato riscuote anticipata­ mente la totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'art. 40 cpv. 1 LAVS, ovvero alla fine del mese che precede quello in cui viene versata per la prima volta la totalità della rendita di vecchiaia; o – al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato rag­ giunge l’età di riferimento secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS (art. 10 cpv. 3 LAI). Se non riscuote anticipatamente la totalità della rendita ma soltanto una parte in virtù dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, l’assicu­ rato può avere diritto ai provvedimenti d’integrazione pro­ fessionale.

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1.2. Cittadinanza

0105 (Cittadinanza svizzera/ALC/AELS) I cittadini svizzeri e le

persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS, equiparati ai cittadini svizzeri in virtù del principio della parità di trattamento, sono tenuti a soddisfare esclusivamente la condizione di base di cui al cap. 1.1. Un assicurato appartenente a questa cerchia di persone può dunque entrare in Svizzera con un danno alla salute e soddisfare le condizioni assicurative per i provve­ dimenti d’integrazione professionale a partire dal momento in cui è assoggettato all’assicurazione.

0106 (Altra cittadinanza) I cittadini stranieri che non rientrano nel

campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS sono tenuti a soddisfare, oltre alla condizione di base di cui al cap. 1.1, anche ulteriori condizioni.

0107 (Stati contraenti) I cittadini stranieri che rientrano nel

campo d’applicazione di una convenzione di sicurezza so­ ciale devono: – a partire dal compimento dei 20 anni, a seconda della convenzione, o essere stati soggetti all’obbligo contributivo, immedia­ tamente prima dello svolgimento di un provvedimento d’integrazione professionale, o o aver versato contributi all’assicurazione svizzera im­ mediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità per almeno un anno intero; – prima del compimento dei 20 anni, o avere la dimora abituale in Svizzera da un anno, im­ mediatamente prima dello svolgimento di un provve­ dimento d’integrazione professionale, o essere nati invalidi in Svizzera, o o risiedere ininterrottamente in Svizzera sin dalla na­ scita.

0108 (Stati non contraenti) I cittadini stranieri di Stati con i quali

la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicu­ rezza sociale devono: EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

– dal compimento dei 20 anni (art. 6 cpv. 2 LAI), o aver versato contributi almeno per un anno intero, prima dello svolgimento di un provvedimento d’inte­ grazione professionale, o o aver risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni; – prima del compimento dei 20 anni, o aver versato contributi almeno per un anno intero, prima dello svolgimento di un provvedimento d’inte­ grazione professionale, oppure aver risieduto ininter­ rottamente in Svizzera per dieci anni (art. 6 cpv. 2 LAI), o o essere nati invalidi in Svizzera oppure risiedere in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita all’insorgenza dell’invalidità e il padre o la madre deve contare almeno un anno intero di contri­ buzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera all’insorgenza dell’invalidità (art. 9 cpv. 3 LAI).

0109 (Rifugiati e apolidi) Per quanto concerne i rifugiati e gli apo­

1/26 lidi, si applica quanto segue: – I rifugiati e gli apolidi che esercitano un’attività lucrativa devono essere stati soggetti all’obbligo contributivo im­ mediatamente prima dello svolgimento di un provvedi­ mento professionale (art. 2 cpv. 1 DRif); – i rifugiati e gli apolidi che non esercitano un’attività lucra­ tiva devono: o avere la dimora abituale in Svizzera da un anno, prima dello svolgimento di un provvedimento profes­ sionale, o essere nati invalidi in Svizzera, o o avere la residenza abituale in Svizzera senza interru­ zioni dalla nascita (art. 2 cpv. 2 DRif).

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2. Codici e cifre tariffali

0201 (Codificazione) Fatta eccezione per la consulenza finaliz­

zata all’integrazione, l’ufficio AI rileva ciascun provvedi­ mento d’integrazione professionale illustrato nella presente circolare con un codice di prestazione, un codice supple­ mentare, un codice d’interruzione e un codice di conclu­ sione. L’obbligo di codificazione vale nei casi in cui gli uf­ fici AI forniscono un provvedimento di orientamento profes­ sionale secondo l’art. 7d o 15 LAI oppure di collocamento secondo l’art. 7d o 18 LAI. Si applicano le prescrizioni della CSIP.

0202 (Cifre tariffali) A ogni prestazione nell’ambito di un provve­

1/24 dimento d’integrazione professionale fornita da un fornitore esterno va attribuita una cifra tariffale con la designazione corretta secondo il catalogo delle cifre tariffali dell’alle­ gato II. – Cifre tariffali: v. cap. 31, allegato II – Combinazioni con i codici di prestazione: allegato III

0203 (Comunicazione o decisione) Oltre a rispettare le prescri­

zioni materiali generali, nelle comunicazioni e decisioni gli uffici AI indicano il codice di prestazione e, nel caso di pre­ stazioni fornite da esterni, la o le relative cifre tariffali. Danno inoltre istruzione ai fornitori di prestazioni di indicare sulle fatture queste cifre tariffali.

3. Prestazioni accessorie

0301 (Spese di viaggio) Le spese di viaggio comprendono le

spese dei tragitti per recarsi presso l’agente esecutore qua­ lificato più vicino nonché le spese per il vitto e i pernotta­ menti fuori casa. Per il rimborso delle spese di viaggio du­ rante i provvedimenti d’integrazione professionale si appli­ cano le disposizioni della CRSV. In caso di provvedimenti iniziali e provvedimenti d’intervento tempestivo, l’AI non rimborsa spese di viaggio.

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0302 (Indennità giornaliere) Si applicano le disposizioni della CI­

GAI. In caso di provvedimenti iniziali e provvedimenti d’in­ tervento tempestivo, l’AI non versa indennità giornaliere.

7/26 La panoramica delle prestazioni accessorie relative ai prov­ vedimenti d’integrazione professionale specifiche è presen­ tata a scopo di orientamento. Per le disposizioni pertinenti: CIGAI e alla CRSV. Provvedimento d’integrazione professionale Indennità gior­ Spese di viag­ naliere gio Consulenza finalizzata all’integrazione (art. 3a LAI) Nessun diritto Nessun diritto Rilevamento tempestivo (art. 3abis LAI) Nessun diritto CRSV2 Accertamenti medici e professionali sull’idoneità all’inte­ CIGAI CRSV2 grazione (art. 43 LPGA) Provvedimenti d’intervento tempestivo (art. 7d LAI) Nessun diritto Nessun diritto Consulenza e accompagnamento durante il processo Nessun diritto CRSV d’integrazione (art. 14quater LAI) Provvedimenti di reinserimento (art. 14a LAI) CIGAI CRSV Colloqui di orientamento professionale (art. 15 LAI) Nessun diritto CRSV Provvedimenti preparatori durante l’orientamento pro­ CIGAI CRSV fessionale (art. 15 LAI) Vaglio di possibili indirizzi professionali (art. 15 LAI) CIGAI CRSV Formazioni transitorie cantonali specializzate (art. 68bis Nessun diritto Nessun diritto LAI) Prima formazione professionale (art. 16 LAI) CIGAI CRSV Riformazione professionale (art. 17 LAI) CIGAI CRSV Collocamento (art. 18 LAI) CIGAI CRSV Lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI) CIGAI CRSV Fornitura di personale a prestito (art. 18abis LAI) CIGAI Nessun diritto Assegno per il periodo d’introduzione (art. 18b LAI) Nessun diritto Nessun diritto Indennità per sopperire all’aumento dei contributi Nessun diritto Nessun diritto (art. 18c LAI) Aiuto in capitale (art. 18d LAI) Nessun diritto Nessun diritto

2 Ai sensi del punto 4 del CRFV, nell'ambito del rilevamento tempestivo e di un accertamento

medico-professionale sull’idoneità all’integrazione vengono rimborsate solo le spese di tra­ sporto. Le spese di vitto e alloggio non possono essere rimborsate in questo contesto.

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III. Provvedimenti iniziali (prima della richiesta di pre­ stazioni)

4. Consulenza finalizzata all’integrazione (art. 3a LAI)

4.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 3a LAI, art. 57 LAI

Scopo del provvedimento: gli uffici AI propongono un collo­ quio di consulenza a bassa soglia, indipendente dai casi concreti noti all’AI, come pure informazioni generali sull’AI. In questo modo, da un lato si evitano comunicazioni e ri­ chieste di prestazioni superflue, mettendo le persone inte­ ressate in condizione di risolvere i problemi da sole, e, dall’altro, si accelerano le comunicazioni e richieste di pre­ stazioni opportune, cosicché l’AI può agire più rapida­ mente, aumentando le probabilità d’integrazione delle per­ sone interessate.

Gruppo target: persone con un danno alla salute, datori di lavoro, medici curanti e specialisti del mondo della scuola e della formazione.

4.2. Svolgimento della consulenza finalizzata all’inte­

grazione

0401 La consulenza finalizzata all’integrazione3 comprende col­

loqui di consulenza a bassa soglia con gli assicurati, i da­ tori di lavoro, i medici curanti nonché gli attori interessati del settore educativo, su richiesta dei medesimi. In questo contesto sono ad esempio fornite informazioni generali circa il mandato e le prestazioni dell’AI, l’approccio da adot­ tare in caso di malattie sul posto di lavoro, il rilevamento tempestivo o la richiesta di prestazioni per le persone a ri­ schio.

3 Nella presente circolare, la consulenza finalizzata all’integrazione e tutte le prestazioni che di­

spongono di un codice di prestazione sono scritte in corsivo. EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

0402 (Svolgimento) La consulenza finalizzata all’integrazione è

fornita dall’ufficio AI.

0403 (Nessun diritto) Non sussiste alcun diritto alla consulenza

finalizzata all’integrazione.

0404 (Protezione dei dati) Se nell’ambito della consulenza fina­

lizzata all’integrazione vengono scambiate informazioni che consentono di risalire all’identità di una persona, occorre chiedere previamente il consenso di quest’ultima.

0405 (Pubbliche relazioni) A complemento della consulenza fina­

lizzata all’integrazione, nell’ambito della loro attività d’infor­ mazione generale gli uffici AI informano e sensibilizzano at­ tivamente gli attori interessati sulle prestazioni dell’AI (p.es. tramite eventi informativi per medici, datori di lavoro).

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5. Rilevamento tempestivo

5.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 3abis LAI, art. 3b LAI, art. 3c LAI, art. 1ter OAI, art. 1quater OAI

Scopo del provvedimento: le persone con un danno alla salute vengono individuate tempestivamente, in modo da prevenire la cronicizzazione dei danni in questione e l’in­ sorgere di un’invalidità. In questo modo è possibile accele­ rare le richieste di prestazioni all’AI e prendere le misure necessarie. Al contempo, il rilevamento tempestivo è teso a evitare richieste di prestazioni non necessarie nei casi che non rientrano nella sfera di competenza dell’AI.

Gruppo target: adulti che presentano un’incapacità al la­ voro o che sono minacciate da un’incapacità al lavoro di durata prolungata nonché minorenni a partire da 13 anni compiuti e giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che sono minacciati da un’invalidità, non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e sono sostenuti nell’inte­ grazione professionale da uno degli organi cantonali di cui all’art. 68bis cpv. 1bis o 1ter LAI.

5.2. Svolgimento del rilevamento tempestivo

0501 (Verifica della comunicazione) Subito dopo aver ricevuto

una comunicazione, l’ufficio AI verifica se la persona che ne è oggetto sia stata previamente informata della mede­ sima. Gli organi legittimati a effettuare una comunicazione secondo l’art. 3b LAI devono darne conferma con la loro firma sul modulo di comunicazione (v. CPAI).

0502 (Scopo della verifica) L’ufficio AI chiarisce se vi siano indizi

del fatto che la persona oggetto della comunicazione è in­ capace al lavoro oppure minacciata da un’incapacità al la­ voro di durata prolungata o da un’invalidità e se i provvedi­ menti d’intervento tempestivo secondo l’art. 7d LAI siano

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indicati. Per questa valutazione si basa sulle prime infor­ mazioni mediche e professionali che emergono dal modulo di comunicazione, sul colloquio con la persona oggetto della comunicazione e sulle informazioni di terzi (v. CGC). L’accertamento verte sulle cause e sulle ripercussioni del danno alla salute per quanto riguarda la capacità dell’assi­ curato di esercitare un’attività lucrativa, di svolgere con successo una prima formazione professionale o di entrare nel mercato del lavoro.

0503 (Autorizzazione) Se nell’ambito del rilevamento tempestivo

vengono richieste informazioni a terzi, l’ufficio AI deve pre­ viamente chiedere un’autorizzazione a tal fine all’assicu­ rato o al suo rappresentante legale. Il SMR può chiedere informazioni di natura medica al medico curante dell’assi­ curato senza l’autorizzazione di quest’ultimo (v. CPAI).

0504 (Decisione) L’ufficio AI decide entro 30 giorni se sia o

meno indicata una richiesta di prestazioni all’AI. Se non è il caso, informa la persona oggetto della comunicazione su prestazioni di sostegno adeguate offerte da terzi. La per­ sona può comunque presentare une richiesta di prestazioni all’AI.

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IV. Provvedimenti durante la fase d’intervento tempe­ stivo

6. Provvedimenti d’intervento tempestivo (art. 7d LAI)

7/24 6.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 7d LAI, art. 49 LAI, art. 1sexies OAI, art. 1septies OAI, art. 1octies OAI

Scopo dei provvedimenti: gli adolescenti e i giovani adulti che non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa ven­ gono sostenuti per tempo nel percorso verso una forma­ zione professionale o una prima assunzione nel mercato del lavoro primario. Gli adulti incapaci al lavoro possono mantenere il posto di lavoro nell’azienda attuale, cambiare posto all’interno della medesima (trasferimento interno) o assumere un nuovo posto di lavoro in un’altra azienda.

Gruppo target: persone incapaci al lavoro, persone minac­ ciate da un’incapacità al lavoro di durata prolungata, con o senza rapporto di lavoro in essere, nonché persone a par­ tire da 13 anni compiuti con un danno alla salute che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e devono essere integrate nel mondo del lavoro.

Scopo della fase d’intervento tempestivo: gli uffici AI deci­ dono entro 12 mesi dalla richiesta di prestazioni all’AI se gli assicurati abbiano diritto a provvedimenti d’integrazione se­ condo l’art. 8 cpv. 3 LAI, se si debba esaminare il diritto a una rendita a causa della mancanza di prospettive di suc­ cesso dei provvedimenti d’integrazione o se non sussista alcun diritto a prestazioni dell’AI. Nella fase d’intervento tempestivo si procede parallelamente allo svolgimento di provvedimenti di intervento tempestivo e all’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti in vista della decisione di cui all’art. 49 LAI.

Per i giovani con un danno alla salute che hanno presen­ tato una richiesta di prestazioni AI durante il periodo dell’obbligo scolastico, la fase dell’intervento tempestivo EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

dura almeno fino alla conclusione dello stesso ma al mas­ simo 12 mesi dopo la conclusione dell’obbligo scolastico.

6.2. Panoramica dei provvedimenti

0601 I provvedimenti d’intervento tempestivo secondo l’art. 7d

LAI comprendono le prestazioni esposte di seguito.

Nel periodo dell’obbligo scolastico, a partire da 13 anni compiuti: – orientamento professionale: colloqui e analisi di orienta­ mento professionale (CP 569); – collocamento: ricerca di un impiego o ricerca di un posto di formazione o di uno stage di orientamento (CP 567).

Dopo il periodo dell’obbligo scolastico, per giovani e adulti: – adeguamenti del posto di lavoro (CP 561); – corsi di formazione (CP 562); – collocamento: ricerca di un impiego (CP 567) e manteni­ mento del posto di lavoro (CP 568); – orientamento professionale: colloqui e analisi di orienta­ mento professionale (CP 569) e provvedimenti di orien­ tamento professionale (CP 570); – riabilitazione socioprofessionale (CP 565); – provvedimenti di occupazione (CP 566); – consulenza e accompagnamento e ricerca di un posto: prestazione di coaching (CP 571)

6.3 Disposizione dei provvedimenti

0602 (Condizioni) Affinché possano essere ordinati provvedi­

menti d’intervento tempestivo deve essere stata presentata una richiesta di prestazioni all’AI. Dopo aver ricevuto la ri­ chiesta di prestazioni, l’ufficio AI verifica sommariamente, sulla base della documentazione inoltrata, se l’AI sia com­ petente e se siano indicati provvedimenti d’intervento tem­ pestivo.

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0603 (Nessun diritto) Non sussiste alcun diritto a provvedimenti

d’intervento tempestivo. Di conseguenza, affinché possano essere ordinati i provvedimenti di cui all’art. 7d cpv. 2 lett. a–g LAI non è necessario che siano adempiute le con­ dizioni di cui all’art. 8 cpv. 1 LAI. Per contro, va tenuto conto dei limiti temporali e finanziari di cui all’art. 49 LAI e all’art. 1octies OAI (i provvedimenti devono essere disposti entro 12 mesi e per al massimo 20 000 franchi per assicu­ rato). Per i giovani che hanno presentato una richiesta di prestazioni AI durante il periodo dell’obbligo scolastico, si applica il N. 0607.

6.4 Provvedimenti durante il periodo dell’obbligo sco­

lastico

0604 L’orientamento professionale (art. 7d cpv. 2 lett. d LAI)

comprende colloqui e analisi specialistici per l’orientamento professionale degli assicurati in età scolastica con un danno alla salute (colloqui, analisi e test diagnostici).

0605 Il collocamento (art. 7d cpv. 2 lett. c LAI) consiste in un so­

stegno specializzato destinato agli assicurati in età scola­ stica con un danno alla salute per la ricerca di posti di for­ mazione o di un stage di orientamento adeguati in vista di una prima formazione professionale dopo la fine dell’ob­ bligo scolastico, a prescindere dalla concessione effettiva di un provvedimento secondo l’art. 16 LAI.

0606 (Ripartizione del finanziamento e dei compiti tra Confede­

razione e Cantoni) I provvedimenti d’intervento tempestivo per i giovani in età scolastica possono essere concessi sol­ tanto se le misure prese dalle autorità cantonali (p. es. atti­ vità e consulenze di orientamento professionale, sostegno nella ricerca di un posto di formazione, Case Management Formazione professionale) si dimostrano insufficienti e il danno alla salute rende necessari provvedimenti specializ­ zati di orientamento professionale e collocamento per so­ stenere l’accesso alla prima formazione professionale. Spetta all’ufficio AI decidere in merito alle prestazioni.

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0607 (Durata dell’intervento tempestivo) Se la richiesta di presta­

zioni AI è presentata durante il periodo dell’obbligo scola­ stico, la fase dell’intervento tempestivo dura almeno fino alla conclusione dello stesso ma al massimo 12 mesi dopo la conclusione dell’obbligo scolastico.

6.5. Provvedimenti dopo il periodo dell’obbligo scola­

stico

6.5.1. Adeguamenti del posto di lavoro (art. 7d cpv. 2

lett. a LAI)

0608 Per adeguamenti del posto di lavoro si intendono i mezzi

ausiliari sul posto di lavoro che per motivi di salute sono necessari per la formazione o l’esercizio di un’attività lucra­ tiva nell’azienda attuale o in una nuova (p. es. superfici di lavoro adattate, scrivania per lavorare in piedi, hardware e software). Per la consegna di questi mezzi ausiliari non oc­ corre adempiere le condizioni di diritto di cui all’art. 21 LAI (v. in particolare n. 13.01* OMAI). Di conseguenza non è necessario che i mezzi ausiliari figurino nell’elenco in alle­ gato all’OMAI. Inoltre, i mezzi ausiliari sono consegnati una sola volta nella fase d’intervento tempestivo e diventano di proprietà degli assicurati. Non sussiste alcun diritto alla so­ stituzione o alla riparazione dei mezzi ausiliari assegnati.

0609 (Mezzi ausiliari) Se un mezzo ausiliario deve essere sosti­

tuito dopo la conclusione della fase d’intervento tempe­ stivo, occorre presentare una normale richiesta di mezzi ausiliari secondo l’art. 21 LAI. Si applicano le relative con­ dizioni di diritto.

0610 (Delimitazione) Altri provvedimenti di adeguamento del po­

sto di lavoro quali ad esempio la consulenza (psico-)ergo­ nomica o l’adeguamento del posto di lavoro, del grado d’occupazione, dell’orario o dell’organizzazione del lavoro rientrano nel collocamento nella fase d’intervento tempe­ stivo (v. N. 0616).

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6.5.2. Corsi di formazione (art. 7d cpv. 2 lett. b LAI)

0611 Tra i corsi di formazione rientrano i corsi di sostegno non­

7/22 ché i corsi di formazione, formazione continua e perfezio­ namento, come pure corsi, inclusi corsi di lingua e specia­ lizzati volti all’integrazione professionale. Per gli adole­ scenti e i giovani adulti, il cofinanziamento di una forma­ zione transitoria cantonale specializzata secondo l’art. 68bis cpv. 1ter LAI vale quale corso di formazione. La prescri­ zione dell’art. 68bis cpv. 1quater LAI, secondo cui gli uffici AI assumono al massimo un terzo dei costi cantonali per ogni posto, si applica anche alle formazioni transitorie asse­ gnate in virtù dell’art. 7d cpv. 2 lett. b LAI.

0612 (Eccezioni) I corsi che non rientrano nella gamma di pre­

stazioni specifiche dell’AI secondo la LAI possono essere finanziati soltanto in casi eccezionali e a condizione che si inseriscano nella strategia d’integrazione definita nel caso specifico.

0613 (Delimitazione) I corsi per la presentazione di candidature

fanno parte del provvedimento d’intervento tempestivo del collocamento (v. N. 0615).

6.5.3. Collocamento (art. 7d cpv. 2 lett. c LAI)

0614 Il collocamento è un sostegno specializzato agli assicurati,

necessario per motivi di salute, che comprende la ricerca di impiego e il mantenimento del posto di lavoro.

0615 La ricerca di un impiego consiste in un sostegno agli assi­

curati nella ricerca di un impiego nel mercato primario del lavoro, quale ad esempio l’acquisizione di potenziali datori di lavoro, l’allestimento dei dossier di candidatura e la pre­ parazione dei colloqui di assunzione (p. es. corsi per la presentazione di candidature), accertamenti sul posto per adeguamenti (psico-)ergonomici o coaching (p. es. coa­ ching per la presentazione di candidature o job coaching).

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0616 Il mantenimento del posto di lavoro consiste nel sostenere

gli assicurati e i loro datori di lavoro al fine di preservare l’attuale posto di formazione o di lavoro oppure in vista di un trasferimento interno all’azienda, ad esempio tramite consulenze e accertamenti sul posto per adeguamenti (psico-)ergonomici del posto di lavoro, del grado d’occupa­ zione, dell’orario o dell’organizzazione del lavoro oppure coaching (p. es. job coaching, supported employment).

0617 (Delimitazione rispetto a ricerca di un posto) Per la ricerca

di posti in vista dell’esecuzione di provvedimenti d’inter­ vento tempestivo nel mercato del lavoro primario, la ricerca di un posto è concessa quale caso speciale di consulenza e accompagnamento secondo l’art. 7d cpv. 2 lett. g LAI (v. N. 0628).

0618 (Limitazione) Nell’ambito dell’intervento tempestivo non

possono essere concessi provvedimenti analoghi a quelli di cui agli art. 18a–18d LAI.

6.5.4. Orientamento professionale (art. 7d cpv. 2 lett. d

LAI)

0619 L’orientamento professionale è un sostegno specializzato

agli assicurati, necessario per motivi di salute, che com­ prende colloqui e analisi di orientamento professionale nonché provvedimenti di orientamento professionale.

0620 I colloqui e le analisi di orientamento professionale sono

tesi a fornire un orientamento professionale e a determi­ nare le formazioni e le attività professionali confacenti alle capacità, alle inclinazioni, all’età e al grado di sviluppo degli assicurati nonché al loro danno alla salute.

0621 I provvedimenti di orientamento professionale mirano alla

sperimentazione di possibili formazioni e attività professio­ nali. Questi comprendono sia i provvedimenti per gli assi­ curati che mirano a una determinata formazione nell’ambito della scelta della professione e devono familiarizzarsi con

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le esigenze del mercato del lavoro primario sia i provvedi­ menti nel quadro di un riorientamento professionale.

6.5.5. Riabilitazione socioprofessionale (art. 7d cpv. 2

lett. e LAI)

0622 (Scopo) La riabilitazione socioprofessionale ha obiettivi

analoghi a quelli dei provvedimenti di reinserimento se­ condo l’art. 14a LAI (v. cap. 9 e 15) e comprende provvedi­ menti di adattamento al processo lavorativo, di stimolo della motivazione a lavorare, di stabilizzazione della perso­ nalità e di esercizio della capacità di socializzazione di base, che hanno lo scopo di aumentare la capacità al la­ voro.

0623 (Mercato del lavoro primario) Se la riabilitazione sociopro­

fessionale si svolge nel mercato del lavoro primario, ai da­ tori di lavoro coinvolti può essere versata un’indennità ana­ logamente a quanto previsto in caso di provvedimenti di reinserimento nel mercato del lavoro primario secondo l’art. 14a cpv. 5 LAI (v. cap. 9.5 e 15.7).

6.5.6. Provvedimenti di occupazione (art. 7d cpv. 2 lett.

f LAI)

0624 (Scopo) I provvedimenti di occupazione hanno obiettivi

analoghi a quelli agli obiettivi dei provvedimenti di reinseri­ mento di cui all’art. 14a LAI (v. cap. 9 e 15) e comprendono programmi per l’occupazione temporanea, che hanno lo scopo di mantenere e migliorare la capacità al lavoro, in particolare nell’ottica di mantenere l’ordine nell’imposta­ zione della giornata e conservare attivamente la capacità al lavoro residua.

0625 (Mercato del lavoro primario) Se i provvedimenti di occupa­

zione si svolgono nel mercato del lavoro primario, ai datori di lavoro coinvolti può essere versata un’indennità analoga­

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mente a quanto previsto in caso di provvedimenti di reinse­ rimento all’interno dell’azienda secondo l’art. 14a cpv. 5 LAI (v. cap. 9.5 e 15.7).

6.5.7. Consulenza e accompagnamento (art. 7d cpv. 2

lett. g LAI)

0626 La consulenza e accompagnamento a favore degli assicu­

7/22 rati è un provvedimento che serve ad approfondire le pre­ stazioni di consulenza fornite dagli uffici AI nell’ambito della gestione dei casi e costituisce la base necessaria per pro­ seguire l’accompagnamento per l’intera durata del pro­ cesso d’integrazione, al di là della fase d’intervento tempe­ stivo. Questa prestazione consente agli uffici AI di mante­ nere contatti vincolanti con gli assicurati e garantire il coor­ dinamento con altri attori (p. es. datori di lavoro, assicura­ tori, scuole, centri di formazione) o con altre prestazioni dell’AI (p. es. assegni per grandi invalidi, mezzi ausiliari, provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite secondo l’art. 13 LAI). A differenza del provvedimento di consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater LAI (v. N. 0803), quello di consulenza e accompagnamento du­ rante la fase d’intervento tempestivo non presuppone la concessione di un altro provvedimento.

0627 (Prestazione di coaching) Una prestazione di coaching,

quale caso speciale di consulenza e accompagnamento, può essere concessa quando si tratta di risolvere questioni specifiche in relazione con la formazione, l’attività lucrativa o l’integrazione professionale in generale che richiedono temporaneamente un trattamento più intenso e non pos­ sono più essere affrontate nell’ambito della consulenza e dell’accompagnamento.

Una prestazione di coaching può essere assegnata sol­ tanto nell’ambito di un processo d’integrazione nel mercato del lavoro primario. L’ufficio AI definisce in una conven­ zione sugli obiettivi, insieme con l’assicurato e il fornitore di prestazioni nonché eventualmente il datore di lavoro, la

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questione specifica, l’obiettivo, l’entità e la durata (com­ preso l’inizio) della prestazione di coaching.

La gestione dei casi, ovvero la sorveglianza del provvedi­ mento e la decisione delle tappe successive nel processo d’integrazione, resta in ogni caso di competenza dell’uffi­ cio AI, anche durante una prestazione di coaching (v. CGC).

0628 (Ricerca di un posto) La ricerca di un posto per un provve­

dimento d’intervento tempestivo nel mercato del lavoro pri­ mario è concessa quale caso speciale di consulenza e ac­ compagnamento secondo l’art. 7d cpv. 2 lett. g LAI (v. N. 0628).

0629 (Delimitazione rispetto al collocamento) Nella consulenza e

nell’accompagnamento, nella prestazione di coaching e nella ricerca di un posto non rientrano le prestazioni con­ cesse nell’ambito del collocamento di cui all’art. 7d cpv. 2 lett. c LAI (p. es. coaching per la presentazione di candida­ ture, job coaching o supported employment).

In caso di coaching concessi nell’ambito del collocamento secondo l’art. 7d cpv. 2 lett. c LAI non possono essere con­ cesse prestazioni di coaching supplementari in virtù dell’art. 14quater LAI.

6.6. Svolgimento

0630 (Momento) I provvedimenti d’intervento tempestivo ven­

7/24 gono concessi parallelamente all’accertamento dei fatti giu­ ridicamente rilevanti in vista della decisione di cui all’art. 49 LAI, a condizione che gli assicurati siano idonei all’integra­ zione.

0631 (Assegnazione) I provvedimenti d’intervento tempestivo

vanno assegnati il più rapidamente possibile, ma comun­ que in modo mirato e finalizzato all’integrazione. In questo modo si intende prevenire la cronicizzazione del danno alla

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salute e mirare all’integrazione per quanto possibile già nella fase d’intervento tempestivo.

0632 (Orientamento al mercato del lavoro primario) I provvedi­

menti d’intervento tempestivo devono essere svolti per quanto possibile presso strutture di formazione regolari o nel mercato del lavoro primario. Fatta eccezione per la ria­ bilitazione socioprofessionale e i provvedimenti di occupa­ zione, non è possibile versare un contributo ai datori di la­ voro.

0633 (Rapporto di lavoro in essere) Se sussiste un rapporto di

lavoro, l’ufficio AI provvede rapidamente a coordinarsi con il datore di lavoro o la sua assicurazione contro gli infortuni o di indennità giornaliera in caso di malattia. In questo modo si intende capire subito la situazione, per poter piani­ ficare la procedura da seguire e avviare opportuni provve­ dimenti immediati.

0634 (Nessun rapporto di lavoro) Se il rapporto di lavoro o di for­

mazione è stato sciolto ed è stata presentata una richiesta di prestazioni all’URC o all’aiuto sociale, occorre chiarire la ripartizione delle competenze tra l’ufficio AI e gli organi coinvolti, al fine di garantire il coordinamento dei diritti alle prestazioni (v. parte IX).

0635 (Durata) I provvedimenti d’intervento tempestivo possono

1/24 essere svolti fintantoché non è deciso se: – possano essere svolti i provvedimenti d’integrazione di cui all’art. 8 cpv. 3 lett. ater e b LAI; – lo svolgimento dei provvedimenti d’integrazione non ab­ bia prospettive di successo e venga dunque esaminato il diritto a una rendita; o – non sussista alcun diritto a prestazioni dell’AI.

Questa decisione va presa al più tardi 12 mesi dopo la pre­ sentazione della richiesta di prestazioni (art. 49 LAI).

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0636 (Costi) I costi dei provvedimenti d’intervento tempestivo

non devono eccedere 20 000 franchi per assicurato. L’en­ tità va stabilita nell’ottica della strategia d’integrazione defi­ nita nel caso specifico.

V. Accertamento dell’idoneità all’integrazione pro-fes­ sionale

7. Accertamento dell’idoneità all’integrazione profes­

sionale (art. 43 LPGA)

1/24 7.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 43 LPGA, art. 69 OAI, art. 78 OAI

Scopo del provvedimento: l’idoneità all’integrazione (resi­ dua) degli assicurati è valutata dal punto di visto medico e in relazione all’orientamento professionale. Il provvedi­ mento può essere eseguito in un centro di accertamento professionale (CAP), in un’istituzione o in altro modo, al fine di esaminare le possibilità degli assicurati in situazioni pratiche ed eventualmente a livello interdisciplinare.

Gruppo target: assicurati per i quali l’idoneità all’integra­ zione professionale va valutata sotto il profilo dell’orienta­ mento professionale, medico e funzionale mediante verifi­ che pratiche o di indirizzo il più possibile pratico.

7.2. Panoramica dei provvedimenti

0701 L’accertamento medico e professionale secondo l’art. 43

1/24 LPGA comprende le prestazioni seguenti: – accertamenti medici, funzionali e nell’ottica dell’orienta­ mento professionale di indirizzo pratico eseguiti presso un CAP o presso altre istituzioni (accertamenti medici e professionali sull’idoneità all’integrazione; CP 296).

0702 (Delimitazione) L’accertamento secondo l’art. 43 LPGA non

include: EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

– accertamenti che presentano esclusivamente elementi di orientamento professionale; questi rientrano nei provve­ dimenti preparatori durante l’orientamento professionale e nel vaglio di possibili indirizzi professionali secondo l’art. 15 LAI (v. cap. 10 e 16); – accertamenti che, essendo gli elementi medici e di orien­ tamento professionale perlopiù già noti, sono volti a te­ stare il rendimento effettivo degli assicurati nell’attività al­ ternativa auspicata in un posto di lavoro concreto nel mercato del lavoro primario; questi rientrano nell’ambito del lavoro a titolo di prova secondo l’art. 18a LAI (v. cap. 19); – accertamenti che presentano esclusivamente elementi medici.

7.3. Svolgimento degli accertamenti medici e professio­

nali sull’idoneità all’integrazione

0703 (Principio) Per valutare l’idoneità all’integrazione professio­

1/24 nale degli assicurati gli uffici AI hanno a disposizione vari strumenti: rapporti dei medici curanti, esami e valutazioni del SMR, colloqui con gli assicurati stessi, perizie mediche ecc. Se questi strumenti non permettono di chiarire se ed eventualmente in che misura e in quale settore professio­ nale gli assicurati siano idonei all’integrazione, gli uffici AI possono disporre accertamenti medici e professionali sull’idoneità all’integrazione secondo l’art. 43 LPGA. L’ele­ mento medico degli accertamenti è inteso qui in senso più ampio rispetto alle perizie mediche. Esso include l’osserva­ zione e la valutazione delle capacità in ambito lavorativo, tenuto conto della situazione medica individuale, come av­ viene ad esempio nel caso della valutazione della capacità funzionale. La valutazione è effettuata da uno specialista adeguatamente formato (p. es. fisioterapista), ma non ne­ cessariamente da un medico.

0704 (Impostazione) Gli accertamenti dell’idoneità all’integra­

zione professionale (residua) secondo l’art. 43 LPGA pos­ sono essere svolti in sede ospedaliera o ambulatoriale.

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0705 (Durata) Gli accertamenti medici e professionali sull’ido­

1/24 neità all’integrazione presso un CAP durano di regola quat­ tro settimane, ma possono essere eccezionalmente prolun­ gati di altre quattro settimane al massimo. Gli accertamenti medici e professionali sull’idoneità all’integrazione presso altri luoghi di svolgimento (p. es. istituzioni, aziende, clini­ che specializzate) durano di regola da due settimane a tre mesi e, se del caso, possono essere prolungati.

0706 (Applicazione) Gli accertamenti medici e professionali

sull’idoneità all’integrazione sono tesi a valutare l’impiega­ bilità effettiva dell’idoneità all’integrazione (residua) degli assicurati, quando: – i medici curanti e/o il SMR non possono verificare o chia­ rire la situazione medica in misura sufficiente per la valu­ tazione di questioni professionali; o – la stima soggettiva della capacità al lavoro da parte degli assicurati diverge dalla capacità al lavoro definita ogget­ tivamente dal punto di vista medico da parte dei medici curanti e/o del SMR; o – l’ufficio AI o il servizio specializzato non è in grado di de­ terminare con sufficiente certezza l’idoneità all’integra­ zione o la capacità al lavoro sulla base di un accerta­ mento incentrato esclusivamente sull’orientamento pro­ fessionale.

0707 (Accertamento preliminare) Dopo aver ricevuto la docu­

mentazione, il centro di accertamento o l’istituzione che deve effettuare l’accertamento può invitare l’assicurato a un accertamento preliminare di una giornata al massimo, ad esempio nell’ambito di un colloquio di presentazione. Il centro comunica immediatamente all’ufficio AI se ritiene opportuno un accertamento approfondito presso la propria struttura.

0708 (Documentazione) Gli obiettivi dell’accertamento e i relativi

risultati vanno documentati. Il centro di accertamento o l’istituzione deve presentare all’ufficio AI un rapporto finale di accertamento entro due settimane dalla conclusione del provvedimento.

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0709 (Conclusione anticipata) L’accertamento medico e profes­

sionale sull’idoneità all’integrazione termina non appena si ottengono i risultati necessari. Se i risultati dell’accerta­ mento non sono ancora disponibili, una conclusione antici­ pata del provvedimento da parte del centro di accerta­ mento o dell’istituzione è possibile soltanto per motivi im­ portanti (in particolare di natura disciplinare) e d’intesa con l’ufficio AI.

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VI. Consulenza e accompagnamento

8. Consulenza e accompagnamento (art. 14quater LAI)

8.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 8 LAI, art. 8a LAI, art. 14quater LAI, art.

57 LAI, art. 41a OAI

Scopo del provvedimento: la consulenza e l’accompagna­ mento duraturi e costanti degli assicurati e dei loro datori di lavoro approfondiscono le prestazioni di consulenza fornite dagli uffici AI nell’ambito della gestione dei casi. Questa prestazione consente agli uffici AI di mantenere contatti vincolanti con gli assicurati prima, durante e tra i provvedi­ menti d’integrazione nonché nella fase dell’esame del di­ ritto a una rendita e fino a tre anni dopo lo svolgimento dell’ultimo provvedimento d’integrazione, al fine di poter se­ guire in modo ottimale il processo d’integrazione.

Gruppo target: assicurati che partecipano o hanno parteci­ pato a un provvedimento d’integrazione di cui all’art. 8 cpv. 3 lett. ater o b LAI, assicurati per i quali si esamina il di­ ritto a una rendita o la cui rendita è stata soppressa dopo la conclusione dei provvedimenti di reintegrazione di cui all’art. 8a cpv. 2 LAI e datori di lavoro di queste persone.

8.2. Panoramica dei provvedimenti

0801 La consulenza e l’accompagnamento secondo l’art. 14quater

LAI comprendono le prestazioni seguenti: – consulenza e accompagnamento durante il processo di (re)integrazione (CP 578); – prestazione di coaching (quale caso speciale di consu­ lenza e accompagnamento durante il processo di (re)in­ tegrazione (CP 579); – ricerca di un posto, quale caso speciale di consulenza et accompagnamento durante il processo di (re)integra­ zione (CP 577);

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– consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater cpv. 3 e 4 LAI (incl. prestazione di coaching) (CP 580).

0802 (Delimitazione rispetto al collocamento) Nella consulenza e

accompagnamento secondo l’art. 14quater LAI (incl. presta­ zione di coaching e ricerca di un posto) non rientrano le prestazioni concesse nell’ambito del collocamento secondo l’art. 18 LAI (p. es. il coaching per la presentazione di can­ didature, job coaching o supported employment).

8.3. Diritto

0803 (Condizioni) Gli assicurati e i loro datori di lavoro hanno di­

ritto alla consulenza e all’accompagnamento secondo l’art. 14quater LAI, se: – l’assicurato ha diritto a un provvedimento d’integrazione secondo l’art. 8 cpv. 3 lett. ater o b LAI o gli è stato con­ cesso uno di questi provvedimenti: o un provvedimento di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (art. 14a LAI), o orientamento professionale (art. 15 LAI), o prima formazione professionale (art. 16 LAI), o riformazione professionale (art. 17 LAI), o collocamento (art. 18 LAI), o lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI), o fornitura di personale a prestito (art. 18abis LAI), o assegno per il periodo d’introduzione (art. 18b LAI), o indennità per sopperire all’aumento dei contributi (art. 18c LAI), o aiuto in capitale (art. 18d LAI); – viene esaminato il diritto dell’assicurato a una rendita; o – la rendita dell’assicurato è stata soppressa dopo la con­ clusione di un provvedimento secondo l’art. 8a cpv. 2 LAI o di uno dei provvedimenti seguenti: o un provvedimento di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (art. 14a LAI), o orientamento professionale (art. 15 LAI), o 16 LAI), o riformazione professionale (art. 17 LAI), EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

o collocamento (art. 18 LAI), o lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI), o fornitura di personale a prestito (art. 18abis LAI), o assegno per il periodo d’introduzione (art. 18b LAI), o indennità per sopperire all’aumento dei contributi (art. 18c LAI), o 18d LAI); o consegna di un mezzo ausiliario.

0804 (Durata) Gli assicurati e i loro datori di lavoro hanno diritto

a consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater LAI per al massimo tre anni dalla conclusione dell’ultimo provvedimento d’integrazione di cui all’art. 8 cpv. 3 lett. ater o b LAI.

Anche gli assicurati la cui rendita è stata ridotta o sop­ pressa dopo la conclusione di un provvedimento secondo l’art. 8a cpv. 2 LAI e i loro datori di lavoro hanno diritto alla consulenza e all’accompagnamento secondo l’art. 14quater LAI per al massimo tre anni dalla relativa decisione.

La richiesta di consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater cpv. 3 e 4 LAI può essere presentata tramite semplice lettera. Le informazioni necessarie all’esame del diritto alle prestazioni richieste devono essere presenti in modo chiaro nell’incarto (v. cap. 4.1 CPAI).

8.4. Consulenza e accompagnamento

0805 (Scopo) La consulenza e l’accompagnamento degli assicu­

rati e dei loro datori di lavoro approfondiscono le presta­ zioni di consulenza fornite dagli uffici AI nell’ambito della gestione dei casi. Essa consente agli uffici AI di mantenere contatti vincolanti con gli assicurati, al fine di un accompa­ gnamento ottimale durante il processo di (re)integrazione e dopo la conclusione dello stesso.

0806 (Compiti degli uffici AI) La consulenza e l’accompagna­

1/24 mento degli assicurati e dei loro datori di lavoro sono un compito spettante agli uffici AI (v. art. 57 cpv. 1 lett. f, g e h EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

LAI). Questo compito è strettamente legato alla gestione dei casi e non va separato da essa. Gli uffici AI decidono i provvedimenti d’integrazione professionale adeguati du­ rante l’intero processo di (re)integrazione, tenendo conto dell’età, del grado di sviluppo e delle capacità degli assicu­ rati nonché della durata probabile della loro vita professio­ nale (art. 8 cpv. 1bis LAI), sorvegliano i provvedimenti e se­ guono gli assicurati (v. CGC). Per determinare la durata probabile della vita professionale ci si basa sul periodo ri­ manente fino al raggiungimento dell’età di riferimento se­ condo l’art. 21 cpv. 1 LAVS.

0807 (Entità) L’intensità e l’impostazione della consulenza e

dell’accompagnamento sono determinate dall’ufficio AI nel singolo caso. L’aspetto fondamentale è il bisogno di riabili­ tazione e d’integrazione dell’assicurato. Il tipo, la durata e l’entità della consulenza e dell’accompagnamento sono di­ sciplinati nella CGC.

0808 (Decisione su richiesta) Una decisione formale in merito

alla consulenza e all’accompagnamento è emanata sol­ tanto su richiesta dell’assicurato, in modo che questi possa, se del caso, rivendicare il suo diritto.

8.5. Prestazione di coaching quale caso speciale di

consulenza e accompagnamento

0809 (Obiettivo) In singoli casi, se necessario può essere con­

cessa una prestazione di coaching. Una prestazione di coaching può essere indicata quando si tratta di risolvere questioni specifiche in relazione con la formazione, l’attività lucrativa o l’integrazione professionale in generale che ri­ chiedono temporaneamente un trattamento più intenso e non possono più essere affrontate nell’ambito della consu­ lenza e dell’accompagnamento.

0810 (Nessun diritto) Gli assicurati e/o i datori di lavoro non pos­

sono far valere alcun diritto a una prestazione di coaching. La decisione sull’opportunità o meno di una prestazione di coaching rientra nel margine discrezionale degli uffici AI. EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

0811 (Condizioni) Una prestazione di coaching può essere asse­

gnata soltanto se l’assicurato svolge un provvedimento nel mercato del lavoro primario (p. es. un provvedimento di reinserimento secondo l’art. 14a LAI o una prima forma­ zione professionale secondo l’art. 16 LAI in un’azienda del mercato del lavoro primario) o in una struttura ordinaria (p. es. liceo pubblico).

Se la parte pratica di una prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI o di una riformazione professionale secondo l’art. 17 LAI si svolge presso un fornitore di pre­ stazioni in un ambiente protetto oppure in parte in un am­ biente protetto e in parte nel mercato del lavoro primario, non può essere assegnata alcuna prestazione di coaching. L’accompagnamento specifico degli assicurati da parte dei fornitori di prestazioni è incluso nella tariffa di questi ultimi (v. cap. 29.7).

La gestione dei casi, ovvero la sorveglianza del provvedi­ mento e la decisione delle tappe successive nel processo d’integrazione, resta in ogni caso di competenza dell’uffi­ cio AI, anche durante una prestazione di coaching (v. CGC).

0812 (Indennità per i datori di lavoro) L’ufficio AI può versare

un’indennità al datore di lavoro nel mercato del lavoro pri­ mario, se: – quest’ultimo deve sostenere un onere notevole (p. es. assistenza all’assicurato, adeguamento dei processi la­ vorativi); e – l’assicurato ha diritto a prestazioni secondo l’art. 16 o 17 LAI e la formazione si svolge secondo la LFPr o secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. c LAI (preparazione a un lavoro ausi­ liario o a un’attività in un laboratorio protetto).

L’indennità ammonta al massimo a 50 franchi per giorno di presenza dell’assicurato in azienda. L’ufficio AI chiarisce con il datore di lavoro l’onere supplementare a carico di

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quest’ultimo nonché l’entità, la durata e la riduzione gra­ duale dell’indennità. Il datore di lavoro la richiede all’uffi­ cio AI a cadenza semestrale.

Il datore di lavoro può beneficiare di un’indennità o di una prestazione di coaching. Resta possibile concedere un’eventuale prestazione di coaching destinata in primo luogo all’assicurato.

0813 (Convenzione sugli obiettivi) L’ufficio AI definisce in una

convenzione sugli obiettivi, insieme con l’assicurato e il for­ nitore di prestazioni nonché eventualmente il datore di la­ voro, la questione specifica, l’obiettivo, l’entità e la durata (compreso l’inizio) della prestazione di coaching.

0814 (Comunicazione/decisione) Le prestazioni di coaching

sono decise sempre separatamente rispetto al provvedi­ mento di base.

8.6. Ricerca di un posto quale caso speciale di consu­

lenza e accompagnamento

0815 (Obiettivo) La ricerca di un posto in virtù dell’art. 14quater LAI

può essere concessa in casi particolari. La ricerca di un po­ sto può essere indicata quando un provvedimento di rein­ serimento secondo l’art. 14a LAI o un provvedimento d’in­ tegrazione professionale secondo l’art. 15, 16 o 17 LAI deve svolgersi nel mercato del lavoro primario, ma la ri­ cerca del posto corrispondente necessita di un accompa­ gnamento temporaneo più intensivo che non può più es­ sere fornito nel quadro della consulenza e accompagna­ mento fornita dall’ufficio AI.

Per contro, la ricerca di un posto per il lavoro a titolo di prova secondo l’art. 18a LAI o la ricerca di un impiego nel mercato del lavoro primario rientra nella ricerca di un im­ piego nel quadro del collocamento secondo l’art. 18 LAI.

0816 (Nessun diritto) Non sussiste alcun diritto alla ricerca di un

posto. Gli uffici AI determinano quando questa prestazione è indicata. EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

0817 (Condizioni) La ricerca di un posto può essere concessa

solo se l’assicurato svolge un provvedimento secondo gli art. 14a–17 LAI nel mercato del lavoro primario.

Se i provvedimenti secondo gli art. 14a–17 LAI si svolgono in un ambiente protetto, la ricerca di un posto incombe all’ufficio AI.

Per contro, la ricerca di un posto di stage durante un prov­ vedimento in ambiente protetto incombe al fornitore di pre­ stazioni (v. cap. 29.7).

La gestione die casi rimane in ogni caso anche durante la ricerca di un posto di competenza dell’ufficio AI (v. CGC).

0818 (Comunicazione/Decisione) La ricerca di un posto è sem­

2/22 pre comunicata o concessa in vista di un provvedimento secondo gli art. 14a–17 LAI, ragion per cui la ricerca di un posto deve concludersi prima dell’inizio del provvedimento in questione.

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VII. Provvedimenti destinati ad aumentare e mantenere la capacità al guadagno: adolescenti e giovani adulti

Gli adolescenti e i giovani adulti con danni alla salute ven­ gono sostenuti in modo mirato con diversi provvedimenti d’integrazione professionale affinché possano gestire le dif­ ficili fasi di transizione dalla scuola dell’obbligo alla forma­ zione professionale e da quest’ultima al mercato del lavoro. Laddove possibile, per questo gruppo target si mira al con­ seguimento di un titolo di formazione professionale, che è fondamentale per l’esercizio di un’attività lucrativa in Sviz­ zera. La prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI è finalizzata a un’assunzione nel mercato del lavoro primario. Se i giovani con danni alla salute necessitano di una preparazione alla formazione professionale, in quanto non adempiono ancora i requisiti che essa pone, vengono sostenuti con provvedimenti che tengono specificamente conto della loro situazione di partenza: – i provvedimenti di reinserimento per i giovani secondo l’art. 14a cpv. 1 lett. b LAI mirano a migliorare e stabiliz­ zare la capacità di presenza e il rendimento degli adole­ scenti e dei giovani adulti che non hanno ancora com­ piuto 25 anni, non esercitano un’attività lucrativa e sono invalidi o minacciati da un’invalidità; – le formazioni transitorie cantonali specializzate secondo l’art. 68bis cpv. 1ter LAI permettono di colmare le lacune scolastiche degli adolescenti e dei giovani adulti invalidi o minacciati di un’invalidità di età inferiore a 25 anni; – con i provvedimenti preparatori durante l’orientamento professionale secondo l’art. 15 cpv. 1 LAI gli assicurati che a causa dell’invalidità incontrano difficoltà nella scelta della professione vengono sostenuti e possono fa­ miliarizzarsi con le esigenze del mercato del lavoro pri­ mario; – la preparazione mirata a una prima formazione profes­ sionale secondo l’art. 16 LAI consente di sviluppare le capacità necessarie e non ancora sufficienti per poter svolgere la susseguente prima formazione professionale.

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Questi provvedimenti si possono distinguere in base al ren­ dimento degli adolescenti e dei giovani adulti e al loro le­ game con una prima formazione professionale. Anche se possono essere complementari, i provvedimenti non de­ vono necessariamente essere svolti consecutivamente.

Grafico: Provvedimenti dell’AI per il sostegno adeguato e coordinato di adolescenti e giovani adulti con un danno alla salute Rendimento dell’assicurato Preparazione Formazione Collocamento

Miglioramento delle Prima competenze Preparazione Provvedimenti : formazione scolastiche mirata professionale Art. 18 LAI Art. 16 LAI Art. 16 LAI Art. 18a LAI Art. 18abis LAI Formazioni transitorie Art. 18b LAI cantonali specializzate Art. 18c LAI Stabilizzazione, Art. 68bis LAI potenziamento della capacità a livello psichico Provvedimenti preparatori durante l’orientamento professionale Art. 15 LAI Provvedimenti di reinserimento per i giovani Esperienza professionale nella pratica Art. 14a LAI Integrazione

Provvedimenti d’intervento tempestivo art. 7d LAI

Consulenza finalizzata all’integrazione art. 3a LAI, rilevamento tempestivo art. 3abis LAI (ev. tramite case management formazione professionale), gestione dei casi art. 57 LAI, consulenza e accompagnamento art. 14quater LAI

Figura 2: Provvedimenti per l’integrazione degli adolescenti e dei giovani adulti

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9. Provvedimenti di reinserimento per i giovani (art. 14a

LAI)

9.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 14a LAI, art. 4quater OAI, art. 4quinquies OAI, art. 4sexies OAI, art. 4octies OAI, art. 4novies OAI

Scopo del provvedimento: i giovani assicurati raggiungono una capacità di presenza e un rendimento tali da permet­ tere loro di partecipare a provvedimenti professionali dell’AI o di usufruire di un’offerta adeguata del settore della forma­ zione professionale (p. es. formazione professionale di base o formazione transitoria) o dell’AD (p. es. semestre di motivazione).

Gruppo target: giovani assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità di età inferiore a 25 anni, che hanno concluso la scuola dell’obbligo, non hanno ancora esercitato un’atti­ vità lucrativa e necessitano di un provvedimento a bassa soglia per stabilizzare la personalità nonché stabilizzare e potenziare il proprio rendimento nonché la propria capacità di presenza, di adattamento al processo lavorativo ecc.

9.2. Panoramica dei provvedimenti

0901 I provvedimenti di reinserimento di cui all’art. 14a cpv. 1

lett. b LAI comprendono le prestazioni seguenti: – provvedimenti di reinserimento per i giovani (CP 590); – contributo ai datori di lavoro (CP 587).

Questi provvedimenti di reinserimento sono previsti in parti­ colare per gli adolescenti e i giovani adulti senza espe­ rienza lavorativa. Per i giovani assicurati che hanno già esercitato un’attività lucrativa è possibile che i provvedi­ menti di reinserimento per gli adulti siano più pertinenti (v. cap. 15).

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9.3. Diritto

0902 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all’art. 8 o

8a LAI, a prescindere dal tipo di danno alla salutei, per avere diritto ai provvedimenti di reinserimento gli assicurati devono adempiere cumulativamente le condizioni seguenti: – aver concluso la scuola dell’obbligo4; – essere invalidi o minacciati da un’invalidità (v. art. 1novies OAI); – non esercitare alcuna attività lucrativa; – non aver ancora compiuto 25 anni; – essere in grado di essere presenti almeno otto ore alla settimana, che possono essere ripartite su un periodo compreso tra due e cinque giorni; e – poter prevedibilmente raggiungere la capacità di pre­ senza e il rendimento necessari per un provvedimento successivo quale un provvedimento professionale dell’AI, un’offerta adeguata del settore della formazione professionale o dell’AD o un provvedimento d’integra­ zione professionale di altro genere.

0903 (Incapacità al lavoro) Gli assicurati non devono presentare

da almeno sei mesi un’incapacità al lavoro almeno del

50 per cento.

9.4. Provvedimenti di reinserimento per i giovani

0904 (Scopo) I provvedimenti di reinserimento per i giovani sono

tesi a per stabilizzare la personalità nonché stabilizzare e potenziare la capacità di presenza et il rendimento, di adat­ tamento al processo lavorativo ecc. degli assicurati me­ diante esperienze di autonomia, raggiungimento di suc­

4 Negli 11 anni della scuola dell’obbligo, l’istruzione scolastica sufficiente per tutti i bambini e i giovani disabili (comprese la scuola speciale, i time-out, la pedagogia curativa ecc.) è di competenza cantonale (v. art. 62 Cost.). EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

cessi nonché momenti di stabilizzazione e riflessione du­ rante lo svolgimento dei provvedimenti. Si applica il princi­ pio «promuovere ed esigere».

0905 (Presenza) I provvedimenti di reinserimento per i giovani ri­

chiedono dagli assicurati una presenza minima di otto ore alla settimana.

9.5. Contributo ai datori di lavoro

0906 (Principio) In caso di svolgimento di un provvedimento di

reinserimento nel mercato del lavoro primario, ai datori di lavoro può essere versata un’indennità, se sostengono un onere supplementare per assistere gli assicurati (p. es. nell’ambito di un’introduzione).

0907 (Importo decrescente) I datori di lavoro possono essere in­

dennizzati con al massimo 100 franchi per giorno di pre­ senza. L’importo convenuto inizialmente viene gradual­ mente ridotto nel corso della durata prevista, se l’onere di assistenza diminuisce.

0908 (Condizioni formali) Per il versamento del contributo ai da­

tori di lavoro si applicano le prescrizioni formali seguenti: – l’ufficio AI chiarisce con il datore di lavoro l’onere supple­ mentare a carico di quest’ultimo nonché l’importo, la du­ rata e la riduzione graduale dell’indennità e inserisce questi elementi nella normale convenzione sugli obiettivi (v. N. 0911); – dopo la conclusione del provvedimento di reinserimento, il datore di lavoro presenta una richiesta di rimborso all’ufficio AI allegando il foglio di controllo delle presenze debitamente compilato.

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9.6. Svolgimento

0909 (Impostazione) Il luogo di svolgimento, la durata e il conte­

nuto dei provvedimenti di reinserimento per i giovani ven­ gono definiti tenendo conto specificamente del bisogno personale e delle capacità dei singoli assicurati.

0910 (Luogo di svolgimento) I provvedimenti di reinserimento per

i giovani possono essere svolti in istituzioni o aziende del mercato del lavoro primario. È possibile anche combinare i due tipi di luoghi di svolgimento (p. es. due giorni in istitu­ zione e tre giorni nel mercato del lavoro primario). Gli agenti esecutori dispongono delle conoscenze necessarie per l’accompagnamento del gruppo target.

0911 (Convenzione sugli obiettivi) In una convenzione sugli

obiettivi firmata da tutte le parti coinvolte vanno definiti gli obiettivi, i compiti, l’entità e la durata del provvedimento di reinserimento nonché il ruolo dell’assicurato, dell’ufficio AI e del fornitore di prestazioni o del datore di lavoro. La con­ venzione sugli obiettivi contiene, se possibile, almeno un obiettivo formulato dall’assicurato. Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato e documentato dal fornitore di pre­ stazioni o dal datore di lavoro.

0912 (Obiettivi qualitativi) Nella convenzione sugli obiettivi vanno

1/26 fissati obiettivi specifici per l’assicurato nei settori seguenti: – adattamento al lavoro quotidiano e al processo lavorativo (p. es. affidabilità nella presenza, rispetto degli impegni assunti, assunzione e svolgimento di incarichi, raggiungi­ mento di successi); – lavoro su competenze sociali, personali e metodologiche (p. es. rapporti con i superiori e i colleghi di lavoro, defini­ zione delle priorità e degli obiettivi, conoscenza dei punti di forza e dei punti deboli); – apprendimento di strategie per la gestione di situazioni difficili (p. es. gestione delle limitazioni, situazioni di stress).

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L'obiettivo della misura di integrazione è quello di miglio­ rare la presenza e le prestazioni scolastiche. In combina­ zione con attività pratiche, è possibile trasmettere anche conoscenze teoriche. Colmare le lacune scolastiche non è l'obiettivo principale.

0913 (Obiettivi quantitativi) Nella convenzione sugli obiettivi

viene fissato un obiettivo quantitativo in termini di capacità di presenza e rendimento in modo da consentire la parteci­ pazione a provvedimenti successivi.

0914 (Durata) I provvedimenti di reinserimento per i giovani du­

rano di regola al massimo un anno. Se le condizioni di di­ ritto secondo il N. 0902 sono adempiute, sono possibili le eccezioni seguenti: – un provvedimento di reinserimento può essere prolun­ gato dopo un anno per al massimo un altro anno, se il prolungamento è necessario e il provvedimento è svolto almeno in parte nel mercato del lavoro primario; – se un assicurato ha partecipato già per due anni a prov­ vedimenti di reinserimento, questi ultimi possono essere nuovamente concessi soltanto se la persona può dimo­ strare che si è verificato un cambiamento determinante del suo stato di salute oppure se ha oggettivamente in­ trapreso tutto quanto esigibile dal punto di vista dell’inte­ grazione. Questo è per esempio il caso se l’assicurato ha seguito nel frattempo un trattamento terapeutico o ha partecipato a un provvedimento dell’aiuto sociale o dell’AD. La conferma scritta della partecipazione è una prova sufficiente.

0915 (Conclusione) I provvedimenti di reinserimento per i giovani

vanno conclusi se l’assicurato è in grado di iniziare un provvedimento successivo oppure si profila l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi concordati, ad esempio perché: – non è possibile alcun miglioramento della capacità di presenza e del rendimento nonché della capacità lavora­ tiva di base; – all’assicurato manca la motivazione necessaria per par­ tecipare ai provvedimenti; EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

– si verificano frequentemente assenze immotivate e ingiu­ stificate; – predomina chiaramente l’assistenza medica.

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0916 (Consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater

LAI) Durante lo svolgimento di un provvedimento di reinse­ rimento secondo l’art. 14a LAI, gli assicurati e i loro datori di lavoro hanno diritto a consulenza e accompagnamento da parte degli uffici AI. Se del caso, può essere assegnata una prestazione di coaching. Lo svolgimento di un provve­ dimento di reinserimento per i giovani nel mercato del la­ voro primario in combinazione con una prestazione di coa­ ching corrisponde a un reinserimento a contatto con l’eco­ nomia e sostegno sostegno sul posto di lavoro (RESP). La ricerca di un posto nell’ambito dei provvedimenti di reinseri­ mento per i giovani nel mercato del lavoro primario rientra nell’ambito della consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater LAI. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

10. Orientamento professionale prima della forma­

zione (art. 15 cpv. 1 LAI)

10.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 15 LAI, art. 4a OAI

Scopo dei provvedimenti: con il sostegno dell’orientamento professionale, gli assicurati trovano possibili formazioni, realizzabili, confacenti alla loro età, al loro grado di svi­ luppo nonché alle loro capacità e inclinazioni.

Gruppo target: assicurati che si accingono a iniziare una formazione professionale e/o che a causa dell’invalidità sono limitati per ragioni di salute nella scelta della profes­ sione e necessitano pertanto di un orientamento professio­ nale specializzato.

10.2. Panoramica dei provvedimenti

1001 I provvedimenti di orientamento professionale prima della

formazione secondo l’art. 15 cpv. 1 LAI comprendono le prestazioni seguenti:

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– colloqui di consulenza, analisi e test diagnostici (colloqui e analisi di orientamento professionale; CP 531); – provvedimenti preparatori in vista dell’accesso a una for­ mazione (provvedimenti preparatori durante l’orienta­ mento professionale) (CP 532).

1002 (Dopo la formazione) Un vaglio di possibili indirizzi profes­

sionali per gli assicurati che già dispongono di una forma­ zione e/o di un’esperienza lavorativa pluriennale può es­ sere accordato in virtù dell’art. 15 cpv. 2 LAI (v. cap. 16).

1003 (Idoneità all’integrazione) Per gli accertamenti medici e

professionali sull’idoneità all’integrazione degli assicurati si applica l’art. 43 LPGA in combinato disposto con l’art. 69 OAI (v. cap. 7).

1004 (Stage di orientamento) Se durante un provvedimento di

orientamento professionale secondo l’art. 15 LAI un assicu­ rato svolge uno stage di orientamento in un’azienda del mercato del lavoro primario per un periodo compreso tra uno e dieci giorni lavorativi, l’ufficio AI può sostenerlo nella ricerca di un posto nell’ambito della prestazione di consu­ lenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater LAI. Que­ sti stage di orientamento, della durata massima di due set­ timane, non costituiscono provvedimenti d’integrazione dell’AI.

1005 (Formazione transitoria cantonale specializzata) Se è pos­

sibile la preparazione a una formazione nell’ambito di una formazione transitoria cantonale specializzata, l’ufficio AI dispone un cofinanziamento in virtù dell’art. 68bis cpv. 1ter LAI (v. cap. 11).

1006 (Avvenuta scelta della professione) Se, scelta la profes­

sione, una preparazione specifica per la professione in questione non può avvenire nell’ambito di una formazione transitoria cantonale, l’ufficio AI assegna una preparazione mirata secondo l’art. 16 cpv. 1 LAI o l’art. 5 cpv. 2 OAI (v. cap. 12).

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10.3. Diritto

1007 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all’art. 8 o

8a LAI, per avere diritto alle prestazioni esposte di seguito gli assicurati devono adempiere cumulativamente le condi­ zioni seguenti.

Per aver diritto a colloqui e analisi di orientamento profes­ sionale, gli assicurati devono: – aver compiuto 13 anni; – necessitare di un orientamento professionale specializ­ zato a causa dell’invalidità; e – essere idonei all’integrazione, ovvero essere in grado di sviluppare delle prospettive professionali.

Per aver diritto a provvedimenti preparatori durante l’orien­ tamento professionale, gli assicurati devono: – aver concluso l’obbligo scolastico; – necessitare di una preparazione specializzata a causa dell’invalidità; – essere idonei all’integrazione, vale a dire essere in grado di svolgere un provvedimento preparatorio durante l’orientamento professionale nel mercato del lavoro pri­ mario o in un contesto vicino al mercato del lavoro; e – avere prospettive professionali, che vengono approfon­ dite nella pratica.

10.4. Colloqui e analisi di orientamento professionale

1008 (Scopo) Nell’ambito di colloqui e analisi di orientamento

professionale si analizzano la personalità, la predisposi­ zione e le inclinazioni degli assicurati, tenendo conto del loro danno alla salute, al fine di definire percorsi formativi realizzabili che corrispondano alla loro età e al loro grado di sviluppo (art. 8 cpv. 1bis LAI). Di regola questi colloqui e analisi sono svolti dagli uffici AI, ma possono anche essere delegati a organi esterni.

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10.5. Provvedimenti preparatori durante l’orienta­

mento professionale

1009 (Scopo) I provvedimenti preparatori durante l’orientamento

professionale mirano alla valutazione pratica di possibili percorsi formativi nonché alla verifica della predisposizione degli assicurati e del loro adattamento alle esigenze del mercato del lavoro primario, al fine di agevolare il loro ac­ cesso a una formazione.

10.6. Svolgimento

1010 (Impostazione) Il luogo di svolgimento, la durata e il conte­

nuto dei provvedimenti preparatori durante l’orientamento professionale vengono definiti tenendo conto specifica­ mente del bisogno personale e delle capacità dei singoli assicurati.

1011 (Luogo di svolgimento) I provvedimenti preparatori durante

l’orientamento professionale si svolgono possibilmente quali stage nel mercato del lavoro primario o in un contesto vicino al mercato del lavoro in un’istituzione. È possibile anche combinare i due tipi di luoghi di svolgimento (p. es. tre giorni alla settimana di stage in un’azienda nel mercato del lavoro primario e due giorni d’impiego in un’istituzione). Gli agenti esecutori dispongono delle conoscenze neces­ sarie per l’accompagnamento del gruppo target.

1012 (Convenzione sugli obiettivi) In una convenzione sugli

obiettivi firmata da tutte le parti coinvolte vanno definiti gli obiettivi, i compiti, l’entità e la durata del provvedimento preparatorio durante l’orientamento professionale nonché il ruolo dell’assicurato, dell’ufficio AI e del fornitore di presta­ zioni o del datore di lavoro. La convenzione sugli obiettivi contiene, se possibile, almeno un obiettivo formulato dall’assicurato. Il raggiungimento degli obiettivi viene verifi­ cato e documentato dal fornitore di prestazioni o dal datore di lavoro.

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1013 (Obiettivi qualitativi) Nella convenzione sugli obiettivi vanno

1/26 fissati obiettivi specifici per l’assicurato nei settori seguenti: – sperimentazione pratica dei possibili percorsi formativi in un ambiente lavorativo reale; – preparazione individuale alle esigenze del mercato del lavoro primario (p. es. adattamento al lavoro quotidiano, assunzione di incarichi, tecniche di lavoro).

L'obiettivo della misura preparatoria nell'ambito dell'orienta­ mento professionale è quello di sperimentare nella pratica possibili obiettivi professionali e di avvicinare i giovani alle esigenze del mercato del lavoro primario. In combinazione con attività pratiche, è possibile trasmettere anche cono­ scenze teoriche. Colmare le lacune scolastiche non è l'o­ biettivo principale.

1014 (Obiettivi quantitativi) Nella convenzione sugli obiettivi

viene fissato un obiettivo quantitativo in termini di capacità di presenza e rendimento in modo da consentire la parteci­ pazione a provvedimenti professionali dell’AI o a un’offerta adeguata del settore della formazione professionale o dell’AD.

1015 (Durata) I provvedimenti preparatori durante l’orientamento

professionale possono durare al massimo 12 mesi.

1016 (Conclusione) I provvedimenti preparatori durante l’orienta­

mento professionale vanno conclusi, se s’impone un prov­ vedimento più adatto, il proseguimento non è ragionevol­ mente esigibile per motivi medici, gli obiettivi concordati sono stati raggiunti o si profila l’impossibilità di raggiungerli, ad esempio perché: – non è più possibile acquisire ulteriori conoscenze o mi­ gliorare la capacità di presenza e/o il rendimento; – all’assicurato manca la motivazione necessaria per par­ tecipare ai provvedimenti; – si verificano frequentemente assenze immotivate e ingiu­ stificate; – predomina chiaramente l’assistenza medica.

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1017 (Consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater

LAI) Durante lo svolgimento di un provvedimento di orien­ tamento professionale prima della formazione secondo l’art. 15 LAI, gli assicurati hanno diritto a consulenza e ac­ compagnamento da parte degli uffici AI. Una prestazione di coaching supplementare può essere assegnata unica­ mente se il provvedimento preparatorio durante l’orienta­ mento professionale si svolge nel mercato del lavoro pri­ mario. La ricerca di un posto nell’ambito dei provvedimenti preparatori durante l’orientamento professionale nel mer­ cato del lavoro primario rientra nella consulenza e accom­ pagnamento secondo l’art. 14quater LAI. Si applicano le di­ sposizioni del cap. 8.

11. Formazioni transitorie cantonali specializzate (art.

68bis cpv. 1ter LAI)

11.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 68bis cpv. 1ter LAI, art. 96bis OAI, art. 96quater OAI, art. 12 LFPr, art. 7 OFPr

Scopo del provvedimento: i giovani assicurati colmano la­ cune scolastiche, affrontano la scelta della professione e aumentano ulteriormente la loro capacità di presenza e il loro rendimento, in modo da poter iniziare una formazione professionale.

Gruppo target: adolescenti e giovani adulti dopo il periodo dell’obbligo scolastico e prima del compimento dei 25 anni, che necessitano di un sostegno scolastico quale prepara­ zione a una formazione e sono in grado di svolgere una formazione transitoria cantonale specializzata.

11.2. Offerta

1101 In virtù dell’art. 68bis cpv. 1ter LAI, gli uffici AI possono cofi­

nanziare, per gli assicurati di età inferiore ai 25 anni, un po­ sto per una formazione transitoria cantonale specializzata.

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Si tratta di una formazione transitoria del Cantone, organiz­ zata e finanziata da quest’ultimo, e che in seguito al cofi­ nanziamento dell’AI prevede prestazioni supplementari che rendono la formazione transitoria più accessibile per i gio­ vani assicurati seguiti dall’AI (CP 536).

1102 (Avventa scelta professionale) Se l’assicurato ha già scelto

la propria professione, ma non è in grado di svolgere una formazione transitoria cantonale specializzata, l’ufficio AI può assegnare una preparazione mirata specifica per la professione in questione presso un’istituzione, secondo l’art. 16 LAI (v. cap. 12).

11.3. Diritto

1103 (Condizioni) Affinché gli assicurati possano partecipare a

una formazione transitoria cantonale specializzata secondo l’art. 68bis cpv. 1ter LAI, devono essere adempiute cumulati­ vamente le condizioni seguenti: – Il Cantone e l’ufficio AI devono aver concluso una con­ venzione di collaborazione. – Gli assicurati devono: o aver concluso la scuola dell’obbligo; o non aver ancora compiuto 25 anni; o art. 1novies OAI); o necessitare di un sostegno scolastico per iniziare una prima formazione professionale ed eventual­ mente approfondire la scelta della professione; e o essere idonei all’integrazione, vale a dire essere in grado di svolgere una formazione transitoria in una struttura ordinaria.

11.4. Formazioni transitorie cantonali specializzate

1104 (Scopo) Lo scopo della formazione transitoria cantonale

specializzata è di permettere agli assicurati di colmare la­ cune scolastiche, approfondire la scelta della professione, acquisire competenze sociali e metodologiche nonché au­

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mentare la propria capacità di presenza e il proprio rendi­ mento, in modo da poter iniziare subito dopo una forma­ zione professionale.

1105 (Presenza) La capacità minima di presenza e il rendimento

richiesti dall’organo responsabile della formazione transito­ ria cantonale specializzata per lo svolgimento della forma­ zione viene fissata nella convenzione di collaborazione tra l’ufficio AI e il Cantone.

11.5. Svolgimento

1106 (Impostazione) In caso di cofinanziamento da parte dell’AI,

il luogo di svolgimento, la durata, il contenuto e le risorse di personale delle formazioni transitorie cantonali specializ­ zate vengono adeguati al bisogno e alle capacità dei sin­ goli assicurati. L’impostazione concreta spetta all’ufficio AI e all’organo cantonale responsabile per la formazione in questione.

1107 (Luogo di svolgimento) Le formazioni transitorie cantonali

specializzate si svolgono principalmente in strutture canto­ nali e aziende del mercato del lavoro primario. Esempi: anni scolastici di preparazione alla professione in scuole professionali con prestazioni supplementari quali corsi di sostegno, un sostegno di pedagogia curativa o la riduzione delle dimensioni delle classi nonché pretirocini cantonali in aziende del mercato del lavoro primario, in cui lo svolgi­ mento della parte scolastica nella scuola professionale re­ golare è maggiormente incentrato sui giovani assicurati se­ guiti dall’AI mediante prestazioni supplementari.

1108 (Convenzione di collaborazione) Per la partecipazione fi­

nanziaria dell’AI, pari al massimo a un terzo dei costi per posto, deve essere conclusa una convenzione di collabora­ zione secondo l’art. 68bis LAI tra l’ufficio AI e l’organo can­ tonale competente. Per queste convenzioni sono previsti requisiti minimi (v. cap. 30).

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1109 (Convenzione sugli obiettivi) In base alla convenzione di

collaborazione conclusa con il Cantone, l’ufficio AI stabili­ sce per iscritto, insieme con l’assicurato ed eventualmente l’organo esecutivo competente per la formazione transitoria cantonale, gli obiettivi da raggiungere.

1110 (Obiettivi qualitativi) Vanno definiti obiettivi individuali in

due settori: – accertamento ed eliminazione delle lacune nelle cono­ scenze scolastiche in vista della formazione professio­ nale; e – comportamento adeguato sul posto di lavoro ed even­ tualmente nell’ambito del processo di scelta della profes­ sione.

1111 (Obiettivi quantitativi) Va fissato un obiettivo quantitativo in

termini di capacità di presenza e rendimento in modo da permettere all’assicurato di iniziare, subito dopo la forma­ zione transitoria cantonale, una preparazione mirata a una prima formazione professionale o una formazione profes­ sionale.

1112 (Inizio, durata e conclusione) Le formazioni transitorie can­

tonali durano di regola un anno scolastico. Nella conven­ zione di collaborazione va negoziata la maggiore flessibilità possibile per l’inizio della formazione, che deve essere possibile anche dopo l’inizio dell’anno scolastico. La forma­ zione transitoria cantonale viene conclusa prima del previ­ sto, ad esempio se: – è opportuno un provvedimento più adeguato; – all’assicurato manca la motivazione necessaria per par­ teciparvi; – si verificano frequentemente assenze immotivate e ingiu­ stificate; – predomina chiaramente l’assistenza medica.

1113 (Consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater

LAI) Nell’ambito della gestione dei casi, l’ufficio AI offre agli assicurati consulenza e accompagnamento. In questa pre­ stazione rientra anche la ricerca di un’adeguata formazione EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

transitoria cantonale specializzata secondo l’art. 68bis cpv. 1ter LAI. Non può essere assegnata alcuna presta­ zione di coaching, giacché questa deve essere fornita nell’ambito della formazione transitoria cantonale specializ­ zata. Una ricerca di un posto è fornita dall’ufficio AI.

12. Preparazione mirata a una prima formazione pro­

fessionale (art. 16 LAI)

12.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 16 LAI, art. 5 cpv. 2 OAI

Scopo del provvedimento: gli assicurati si preparano in modo mirato alla prima formazione professionale, che è già stabilita al momento dell’assegnazione del provvedimento.

Gruppo target: assicurati che hanno definitivamente scelto la propria professione, ma necessitano ancora di una pre­ parazione mirata. Gli assicurati che hanno bisogno di un anno intermedio per acquisire la maturità necessaria per scegliere una professione, trovare una professione, col­ mare lacune scolastiche, maturare a livello personale e mi­ gliorare il loro comportamento lavorativo non rientrano nel gruppo target del provvedimento in esame.

12.2. Panoramica delle misure

1201 Con la preparazione mirata alla prima formazione profes­

sionale (preparazione mirata) gli assicurati che hanno scelto la loro professione vengono preparati in modo speci­ fico alla prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI stabilita (CP 427)ii.

1202 (Struttura regolare) Se la preparazione a una formazione

nell’ambito di una formazione transitoria cantonale specia­ lizzata è possibile, gli uffici AI dispongono un cofinanzia­ mento in virtù dell’art. 68bis cpv. 1ter LAI (v. cap. 11).

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1203 (Scelta della professione) Se gli assicurati non hanno an­

cora scelto la loro professione ed è necessario vagliare possibili indirizzi professionali in un contesto vicino al mer­ cato del lavoro, gli uffici AI assegnano un provvedimento preparatorio durante l’orientamento professionale secondo l’art. 15 LAI (v. cap. 10).

12.3. Diritto

1204 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all’art. 8 o

1/26 8a LAI, per avere diritto a una preparazione mirata gli assi­ curati devono adempiere cumulativamente le condizioni se­ guenti: – aver concluso il periodo dell’obbligo scolastico; – aver scelto la propria professioneiii; – essere notevolmente limitati nella formazione professio­ nale a causa dell’invalidità, tanto da dover sostenere spese supplementari dovute all’invalidità di almeno

400 franchi all’anno (v. cap. 13);

– essere idonei all’integrazione, vale a dire in grado di par­ tecipare alla preparazione mirata adempiendone i requi­ siti; – non aver ancora concluso alcuna formazione né aver esercitato alcuna attività lucrativa prima dell’insorgere del danno alla salute (v. cap. 13); e – disporre o di un contratto di formazione o di una dichiara­ zione d’intenti della futura azienda formatrice oppure es­ sersi iscritti a una scuola superiore o aver bisogno di una preparazione specifica per la professione che non può essere fornita con una formazione transitoria (specializ­ zata) cantonale.

1205 (Spese supplementari dovute all’invalidità) Poiché la prepa­

razione mirata è parte integrante della prima formazione professionale di cui all’art. 16 LAI, per quanto riguarda le spese supplementari si applicano le prescrizioni dell’art. 16 LAI (v. cap. 13).

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12.4. Preparazione mirata

1206 (Scopo) Lo scopo della preparazione mirata è di promuo­

vere in modo specifico per la professione le capacità e co­ noscenze non ancora sufficienti necessarie all’assicurato per poter svolgere la susseguente prima formazione pro­ fessionale. Tale promozione può avvenire nell’ambito di (pre)corsi, pretirocini o stage, per esempio in quella che sarà l’azienda formatrice.

12.5. Svolgimento

1207 (Impostazione) Il luogo di svolgimento, la durata e il conte­

nuto della preparazione mirata vengono definiti tenendo conto specificamente del bisogno personale e delle capa­ cità dei singoli assicurati in vista della prima formazione professionale stabilita.

1208 (Luogo di svolgimento) La preparazione mirata può essere

1/26 svolta in un ambiente protetto, aziende del mercato del la­ voro primario, scuole professionali o presso altri fornitori (ad es. di corsi specifici). È possibile anche combinare i vari tipi di luoghi di svolgimento.

1208.1 (Obiettivi qualitativi) Per la persona assicurata devono es­

1/26 sere definiti obiettivi individuali nei seguenti ambiti: − Trasmissione di conoscenze teoriche, pratiche o sociali come preparazione alla formazione professionale ini­ ziale scelta; − Riduzione delle difficoltà legate alla salute attraverso un preadattamento al futuro luogo di lavoro e alla routine lavorativa quotidiana.

1209 (Durata e conclusione) Una preparazione mirata dura di re­

gola meno di un anno. È opportuno concluderla prima del previsto, se: – all’assicurato manca la motivazione necessaria; – si verificano frequentemente assenze immotivate e ingiu­ stificate;

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– predomina chiaramente l’assistenza medica.

In caso di conclusione anticipata, l’ufficio AI valuta le tappe successive in vista della prima formazione professionale che ha determinato la concessione della preparazione mi­ rata.

1210 (Consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater

LAI) Durante lo svolgimento di una preparazione mirata, gli assicurati e i loro datori di lavoro hanno diritto a consulenza e accompagnamento da parte degli uffici AI. Una presta­ zione di coaching supplementare può essere assegnata unicamente se la preparazione mirata si svolge nel mer­ cato del lavoro primario. Una ricerca di un posto per una preparazione mirata nel mercato del lavoro primario può pure essere concessa in virtù dell’art. 14quater LAI. Si appli­ cano le disposizioni del cap. 8.

13. Prima formazione professionale (art. 16 LAI)

13.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 16 LAI, art. 5 OAI, art. 5bis OAI, art. 5ter OAI

Scopo del provvedimento: dopo aver concluso il periodo dell’obbligo scolastico e aver scelto la propria professione, gli assicurati conseguono un titolo professionale consono alle loro capacità, se possibile svolgendo una formazione nel mercato del lavoro primario e secondo la LFPr. È possi­ bile svolgere formazioni in un ambiente (parzialmente) pro­ tetto e che non rientrano nel campo d’applicazione della LFPr.

Gruppo target: assicurati che hanno scelto la propria pro­ fessione, di regola non hanno ancora esercitato alcuna atti­ vità lucrativa e per la prima formazione professionale de­ vono sostenere spese supplementari rilevanti a causa dell’invalidità.

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13.2. Formazioni secondo l’art. 16 LAI

1301 Nell’ambito di una prima formazione professionale secondo

7/22 l’art. 16 LAI sono possibili le formazioni indicate di seguito:

Formazioni disciplinate e riconosciute a livello federale (for­ mazioni formali):

Formazione professionale di base secondo la LFPr: – attestato federale di capacità AFC (compresa la maturità professionale; CP 410), – certificato federale di formazione pratica CFP (CP 420); – scuole di formazione generale (CP 402): scuole specia­ lizzate e licei; – formazioni di livello terziario (CP 401): scuole universita­ rie (scuole universitarie professionali, alte scuole peda­ gogiche, politecnici federali ETHZ/EPFL) e formazione professionale superiore (esami di professione, esami professionali superiori; scuole specializzate superiori).

Formazioni parificate alle prime formazioni professionali: – formazione in una nuova professione secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. a LAI, se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assi­ curato ha intrapreso un’attività lucrativa inadeguata di cui non si può ragionevolmente pretendere la continuazione (CP secondo il tipo di formazione; v. sopra); – perfezionamento professionale secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. b LAI nel settore professionale dell’assicurato o in un altro settore, se è idoneo e adeguato e permette presu­ mibilmente di conservare o migliorare la capacità al gua­ dagno (CP 447); – preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un la­ boratorio protetto secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. c LAI (p. es. avviamenti professionali AI e formazioni pratiche INSOS; CP 425).

Formazioni non formali: – altre formazioni per l’integrazione professionale (CP 426): formazioni con le quali si possono acquisire le

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qualifiche rilevanti per la professione e che, pur non es­ sendo disciplinate per legge, si concludono con il rilascio di un certificato riconosciuto a livello nazionale o dalle associazioni di categoria in questione; – preparazione mirata a una prima formazione professio­ nale (CP 427): corsi, pretirocini o stage successivi alla scelta della professione (v. cap. 12).

13.3. Diritto

13.3.1. Condizioni generali secondo l’art. 16 LAI

1302 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all’art. 8 o

1/25 art. 8a LAI, per avere diritto a una prima formazione profes­ sionale gli assicurati devono adempiere cumulativamente le condizioni seguenti: – aver concluso la scuola dell’obbligo e adempiere le con­ dizioni di base scolastiche e personali per lo svolgimento di una prima formazione professionale; – aver effettuato la scelta professionale; – in linea di massima, non aver ancora concluso alcuna formazione prima dell’insorgere del danno alla salute e non aver ancora esercitato alcuna attività lucrativa, (eccezione: N. 1303; v. cap. 13.3.2)iv : o il reddito lavorativo determinante su un periodo di al­ meno sei mesi è inferiore a tre quarti dell’importo mi­ nimo della rendita di cui all’art. 34 cpv. 5 LAVS (2025:

945 franchi al mese); o

o il reddito lavorativo determinante per un periodo infe­ riore a sei mesi ammonta ad almeno tre quarti dell’importo minimo della rendita di cui all’art. 34 cpv. 5 LAVS (2025: 945 franchi al mese). – essere notevolmente limitati nella formazione professio­ nale a causa dell’invalidità, tanto da dover sostenere spese supplementari dovute all’invalidità di almeno

400 franchi (v. cap. 13.3.6);

– essere idonei all’integrazione, ovvero essere oggettiva­ mente e soggettivamente in grado di partecipare con successo a provvedimenti di formazione professionale; e EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

– aver firmato un contratto di formazione, essersi iscritti a una scuola superiore o essere alla ricerca di un posto di formazione, purché l’indirizzo professionale sia già stato individuato.

La prima formazione professionale: – rispetta i criteri di semplicità e appropriatezza ed è con­ sona alle capacità dell’assicuratov; – ha una prospettiva di sufficiente valorizzazione econo­ mica (v. cap. 13.3.5); e – presenta un rapporto ragionevole fra la durata e il risul­ tato economicovi.

1303 (Delimitazione rispetto alla riformazione professionale) Per

1/25 la delimitazione tra una prima formazione professionale se­ condo l’art. 16 LAI e una riformazione professionale se­ condo l’art. 17 LAI sono determinanti il momentovii in cui è insorta l’invalidità, l’ammontare del reddito lavorativo allora conseguito e la durata dell’attività lucrativa. Se l’invalidità insorge durante una formazione, si applica l’art. 6 cpv. 2 OAI. In tutti gli altri casi, è applicabile l’art. 5bis cpv. 1 OAI.

Se al momento in cui insorge l’invalidità l’assicurato non ha ancora concluso una formazione (art. 5bis cpv. 1 OAI)viii, oc­ corre verificare se siano adempiute le condizioni di diritto per una prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI, se: – il reddito lavorativo determinante su un periodo di al­ meno sei mesi è inferiore a tre quarti dell’importo minimo della rendita di cui all’art. 34 cpv. 5 LAVS (2025:

945 franchi al mese); o

- il reddito lavorativo determinante per un periodo infe­ riore a sei mesi ammonta ad almeno tre quarti dell’im­ porto minimo della rendita di cui all’art. 34 cpv. 5 LAVS (2025: 945 franchi al mese).

Se l’invalidità insorge durante la formazione (art. 6 cpv. 2 OAI)ix, occorre verificare se siano adempiute le condizioni di diritto per una prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI, se l’ultimo reddito lavorativo conseguito EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

dall’assicurato è inferiore al 30 per cento dell’importo mas­ simo di cui all’art. 24 cpv. 1 LAI (2024: 123 franchi al giorno o 3 663 franchi al mese).

Questo vale anche nel caso in cui, dopo l’interruzione della formazione, l’assicurato intraprenda ed eserciti per diversi anni un’attività lucrativa inadeguata di cui non si può ragio­ nevolmente pretendere la continuazione, che deve poi in­ terrompere a causa dell’invalidità. In tal caso non insorge un nuovo evento assicurato.x

13.3.2. Condizioni di diritto per una formazione in una

nuova professione secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. a LAI

1304 (Formazione inadeguata/Attività lucrativa inesigibile) Gli as­

7/22 sicurati hanno diritto a una formazione in una nuova pro­ fessione secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. a LAI, se dopo l’insor­ gere dell’invalidità hanno concluso una formazione inade­ guata o intrapreso un’attività lucrativa non ragionevolmente esigile sul lungo termine. Per valutare se sia esigibile o meno che un assicurato continui l’attività lucrativa iniziata, occorre considerare sia le prospettive di guadagno che le sue attitudini professionali.

1305 (Dopo una formazione iniziale AI) Agli assicurati cui l’AI ha

7/22 già concesso una formazione iniziale che a causa dell’inva­ lidità e della situazione economica non li rende idonei al collocamento può essere assegnata anche una formazione in una nuova professione, se questa è finalizzata all’otteni­ mento di un posto di lavoro nel mercato del lavoro prima­ rioxi.

13.3.3. Condizioni di diritto per un perfezionamento

professionale secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. b LAI

1306 (Miglioramento della capacità al guadagno) Gli assicurati

hanno diritto a un perfezionamento professionale secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. b LAI nel settore attuale o in un altro EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

settore, se esso è idoneo e adeguato e permette presumi­ bilmente di conservare o migliorare la capacità al guada­ gno.

1307 (Nessuna necessità dovuta all’invalidità) Gli assicurati

hanno diritto a un perfezionamento professionale anche nei casi in cui non vi è alcuna necessità dovuta all’invalidità ed essi dispongono già di buone conoscenze tecniche nella vita lavorativa anche senza il perfezionamento (lavoratori qualificati/non qualificati) o hanno ultimato la loro forma­ zione e sono integrati nel mondo del lavoro, ma vogliono perfezionarsi a livello professionale. I motivi possono es­ sere diversi, ad esempio rinfrescare le proprie conoscenze tecniche, imparare nuove tecnologie, avere maggiori op­ portunità sul mercato del lavoro, un’attività più interessante o maggiori possibilità di guadagno.

Esempio: un artigiano sordo intende riorientarsi professio­ nalmente ed essere maggiormente attivo nell’amministra­ zione, nella pianificazione e nella preparazione del lavoro. Per questo motivo vorrebbe svolgere una formazione di or­ ganizzatore del lavoro. A causa della sua invalidità neces­ sita dell’aiuto di un interprete della lingua dei segni. Visto che porta a un miglioramento della capacità al guadagno (salario più elevato, maggiori opportunità di lavoro), tale perfezionamento può essere considerato come perfeziona­ mento professionale.

1308 (Delimitazione rispetto alla riformazione professionale) Se,

invece, un perfezionamento è necessario a causa dell’inva­ lidità al fine di mantenere o migliorare la capacità al guada­ gno, si tratta di una riformazione professionale ai sensi dell’art. 17 LAI (v. cap. 17).

13.3.4. Condizioni di diritto per la preparazione a un la­

voro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. c LAI

1309 (Necessità di una preparazione) Gli assicurati hanno diritto

a una preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

un laboratorio protetto secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. c LAI, se senza questo provvedimento non è possibile lo svolgi­ mento di un lavoro ausiliario nel mercato del lavoro prima­ rio o l’assunzione di un’attività in un laboratorio protetto.

1310 (Indirizzo professionale identico o simile) Gli assicurati che

hanno già ottenuto una sufficiente istruzione in una deter­ minata direzione non possono ripetere la formazione in caso di cambiamento del laboratorio protetto, se l’indirizzo professionale è identico o simile.

1311 (Nuovo indirizzo professionale) La formazione in un nuovo

indirizzo professionale è possibile soltanto se è resa ne­ cessaria dall’invalidità.

13.3.5. Valorizzazione economica

1312 (Valorizzazione economica) Una prestazione lavorativa è

1/25 considerata sufficientemente valorizzabile sul piano econo­ micoxii, se è retribuita con un salario di almeno 2.75 franchi all’ora. La preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto adempie la condizione della valo­ rizzazione economica.

1313 (Periodo d’introduzione) Per contro, il periodo d’introdu­

1/25 zione e l’ambientamento in un posto di lavoro protetto (sa­ lario inferiore a 2.75 franchi all’ora) non rientrano nel campo d’applicazione dell’art. 16 LAIxiii.

13.3.6. Spese supplementari dovute all’invalidità

1314 (Principio) Gli assicurati che a causa dell’invalidità devono

sostenere spese supplementari di almeno 400 franchi all’anno per la prima formazione professionale hanno diritto al rimborso di queste spese. Le spese di formazione che devono sostenere le persone sane per la medesima forma­ zione non sono considerate spese supplementari dovute all’invalidità.

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13.3.6.1. Spese supplementari per la prima forma­

zione professionale secondo l’art. 16 cpv. 1 LAI

1315 (Calcolo) Le spese supplementari dovute all’invalidità per

la prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI vanno determinate in base a un calcolo comparativo tra le spese computabili per l’intera durata della formazione senza invalidità e quelle con l’invalidità. Non si possono pa­ ragonare soltanto singoli periodi. Se ad esempio una for­ mazione professionale secondo la LFPr della durata nor­ male di tre anni deve essere prolungata di un anno a causa dell’invalidità, devono essere raffrontate, da un lato, le spese per la formazione di tre anni e quelle per la forma­ zione di quattro anni.

1316 (Spese computabili) Sono ritenute computabili per la prima

7/24 formazione professionale secondo l’art. 16 cpv. 1 LAI le spese direttamente connesse al perseguimento dell’obiet­ tivo professionale adeguato e necessariamente determi­ nate dallo svolgimento semplice e appropriato della forma­ zione. Tra queste rientrano: – le spese per acquisire le necessarie conoscenze (tra cui corsi di sostegno ecc.) e capacità quali le tasse d’iscri­ zione a scuole e altre spese legate alla formazione, le tasse d’iscrizione a seminari o stage e altre tasse indi­ spensabili per formazioni ed esami nonché le spese per le escursioni obbligatorie e, eccezionalmente, per i corsi interaziendali non coperti in altro modo; – le spese per i corsi di lingua, se essi sono parte inte­ grante della formazione; quelli facoltativi possono essere presi in considerazione soltanto in presenza di una moti­ vazione convincente riguardo al miglioramento delle pro­ spettive di guadagno; – spese per i corsi di lingua per assicurati di lingua stra­ niera, se questi hanno dovuto interrompere una forma­ zione a causa dell’invalidità e se la formazione in una professione per il cui esercizio è necessaria la cono­ scenza di una lingua nazionale è l’unico provvedimento equivalente, adeguato, semplice e appropriato; in questi EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

casi, i corsi di lingua sono considerati parte integrante della formazione; – le spese per gli strumenti didattici necessari; – le spese di trasporto (v. CRSV); – le spese per altri provvedimenti necessari, a causa dell’invalidità, per raggiungere l’obiettivo di formazionexiv (se non consistono in mezzi ausiliari figuranti nell’elenco in allegato all’OMAI); – le spese per la consulenza e l’accompagnamento se­ condo l’art. 14 quater LAI o per le prestazioni di coaching assegnate in virtù dell’art. 14quater LAI.

Le spese supplementari in questione non comprendono le prestazioni di cui all’art. 14quater LAI destinate ai datori di la­ voro (v. cap. 8.5 e N. 0812).

1317 (Spese di vitto e alloggio) Se a causa dell’invalidità gli assi­

curati risiedono in un centro di formazione, l’AI assume le spese di vitto e alloggio (art. 5bis cpv. 6 OAI; v. cap. 29.6 e CRSV).

1318 (Formazioni pluriennali) Se la formazione dura più anni, il

totale delle spese supplementari determinate deve essere convertito in una media annua.

Se la formazione dura più anni, la consulenza e accompa­ gnamento secondo l’art. 14quater LAI da parte dell’ufficio AI può essere considerata di per sé come spesa supplemen­ tare dovuta all’invalidità a condizione che altre spese sup­ plementari dovute all’invalidità siano già state riconosciute nel corso dell’anno di formazione precedente. In questo modo il diritto alle prestazioni secondo l’art. 16 LAI o a un’indennità giornaliera è mantenuto durante la prima for­ mazione professionale, se le condizioni di diritto per l’attri­ buzione di un’indennità giornaliera sono soddisfatte (v. CI­ GAI). La condizione è che l’ufficio AI continui a fornire re­ golarmente consulenza e accompagnamento all’assicurato e al datore di lavoro fino alla fine della formazione. Se la consulenza e accompagnamento non sono più forniti e se non sussistono altre spese supplementari dovute all’invali­ dità di almeno 400 franchi l’anno, il diritto alle prestazioni EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

secondo l’art. 16 LAI e ad un’eventuale indennità giorna­ liera è soppresso.

L’interruzione della prima formazione professionale nei casi in cui non corrisponda (più) allo sviluppo e alle capacità dell’assicurato rimane riservata (v. N. 1330).

1319 (Alternative più costose) Gli assicurati che scelgono una

formazione adeguata ma più costosa del necessario per raggiungere un determinato obiettivo professionale devono assumersi le spese supplementari che ne derivano (p. es., in caso di formazione nel settore commerciale, se scelgono una scuola di commercio anziché una formazione profes­ sionale di base duale secondo la LFPr nel mercato del la­ voro primario).

1320 (Portata della prestazione non chiara) Se inizialmente non

è ancora possibile una valutazione affidabile delle spese di formazione, perché la durata complessiva della formazione non è ancora determinata, le spese devono essere calco­ late progressivamente, per periodi più brevi, includendo nel calcolo comparativo anche i precedenti periodi di forma­ zione.

1321 (Spese non computabili) Le spese per oggetti o dispositivi

di uso quotidiano sono a carico degli assicurati stessi, poi­ ché si tratta di spese che devono essere sostenute anche senza invalidità. Questo concerne di regola le spese per: – i contributi e i premi per la protezione assicurativa in caso di malattia, infortunio e perdita di guadagno, i con­ tributi per AVS/AI/IPG e per le casse pensioni (secondo pilastro), salvo disposizioni di altro tenore nel cap. 21; – cura della salute (p. es. trattamenti medici e medica­ menti) e igiene personale; – dispositivi tecnici di uso quotidiano (p. es. tablet, laptop e telefoni cellulari); – mance effettive o non percepite.

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1321.1 (Spese non fatturabili) La compilazione dei certificati di in­

7/26 dennità giornaliera dell'AI rientra nei normali compiti ammi­ nistrativi di un istituto di formazione. Le spese che ne deri­ vano non possono essere addebitate all'AI.

13.3.6.2. Spese supplementari in caso di cambia­

mento della formazione per motivi di salute

1322 (Base comparativa) Se gli assicurati avevano già iniziato

una prima formazione professionale che devono interrom­ pere a causa di un’invalidità o di una minaccia d’invalidità, per la nuova formazione si applicano le regole seguenti: – la nuova formazione rientra nel campo d’applicazione dell’art. 16 LAI; – il livello e le spese complessive della formazione inter­ rotta costituiscono la base comparativa per il calcolo delle spese supplementari dovute all’invalidità della nuova formazione; – sono considerate spese supplementari dovute all’invali­ dità quelle che superano la somma delle spese che avrebbero dovuto essere sostenute per la formazione in­ terrotta.

1323 (Obiettivo professionale più elevato) Se gli assicurati scel­

gono un obiettivo professionale superiore a quello della prima formazione professionale iniziata e interrotta, per il calcolo comparativo si devono considerare soltanto le spese per una formazione equivalente a quella interrotta.

1324 (Gravità della disabilità) Se a causa del genere e della gra­

vità della disabilità un’adeguata capacità al guadagno può essere raggiunta soltanto con una formazione più impe­ gnativa della prima formazione professionale interrotta, nel calcolo comparativo vanno prese in considerazione le spese per tale formazione.

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13.3.6.3. Spese supplementari per un perfeziona­

mento professionale secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. b LAI

1325 (Spese computabili) Sono considerate spese computabili

per un perfezionamento professionale secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. b LAI le spese seguenti (v. art. 5ter cpv. 3 OAI): – le spese sostenute per acquisire le necessarie cognizioni e abilità; – le spese per l’acquisto di utensili personali e di abiti da lavoro; – le spese di trasporto; e – le spese di vitto e alloggio fuori casa causate dall’invali­ dità.

13.4. Svolgimento

1326 (Esigibilità e proporzionalità) Conformemente all’art. 8

cpv. 1bis LAI, la prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI tiene conto del grado di sviluppo, dell’età e delle capacità del singolo assicurato, al fine di migliorare durevolmente la sua idoneità all’integrazione nel mercato del lavoro primario. In particolare occorre evitare che gli as­ sicurati siano sostenuti in misura sproporzionata durante la formazione con varie prestazioni (p. es. prestazioni di coa­ ching parallele) e conseguano così un titolo professionale che non è consono alle loro capacità e competenze effet­ tive (v. anche cap. 13.5).

1327 (Luogo di svolgimento) Per quanto possibile, la prima for­

mazione professionale deve svolgersi secondo le regole della LFPr e nel mercato del lavoro primario o essere orientata a esso (art. 16 cpv. 2 LAI). Se opportuno per mo­ tivi dovuti all’invalidità, può svolgersi anche in un ambiente (parzialmente) protetto.

Altre formazioni per l’integrazione professionale (p. es. for­ mazione di collaboratore/trice sanitario/a CRS, corso pro­ fessionale in gastronomia, corsi per carrellisti) che non

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rientrano nel campo d’applicazione della LFPr sono possi­ bili, se opportune per motivi dovuti all’invalidità.

1328 (Durata) In generale, la prima formazione professionale

non può essere di durata superiore a quella ordinaria di for­ mazione (p. es. secondo la LFPr, secondo il corso di studi di una scuola a tempo pieno) e viene assegnata per l’intera durata per ciascun livello di formazione. Se è necessario un periodo di formazione più lungo, occorre indicarne i mo­ tivi.

La preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto viene concessa per l’intera durata, senza scaglionamento. In conformità con le direttive sulla formazione, ad esempio, le formazioni pratiche INSOS du­ rano di regola due anni.

1329 (Concessione di formazioni che prevedono più stadi) Nel

caso delle prime formazioni professionali che prevedono più stadi successivi, in particolare quelle di livello terziario, ogni stadio deve essere concesso separatamente. Dap­ prima occorre decidere riguardo alla frequenza della scuola di cultura generale fino alla maturità e soltanto in seguito sulle prestazioni durante lo studio universitario.

1330 (Interruzione) In singoli casi, la prima formazione professio­

nale può essere conclusa prima del previsto, se essa non è (più) consona al grado di sviluppo e alle capacità dell’assi­ curato (art. 8 cpv. 1bis LAI; v. N. 1323).

La preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto può inoltre essere conclusa prima del previsto, se le spese del provvedimento d’integrazione in questione sono sproporzionate rispetto allo scopo dell’inte­ grazione perseguito. Tuttavia, il conseguimento di un red­ dito che incide sulla rendita non costituisce un criterio per l’interruzione della formazione.

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1331 (Consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater

LAI) Durante lo svolgimento della prima formazione profes­ sionale secondo l’art. 16 LAI, gli assicurati hanno diritto a consulenza e accompagnamento da parte degli uffici AI.

Se del caso, può essere assegnata una prestazione di coa­ ching, purché la parte pratica della formazione sia svolta integralmente nel mercato del lavoro primario o in una struttura ordinaria (p. es. liceo pubblico). Se la parte pratica di una prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI si svolge presso un fornitore di prestazioni in un am­ biente protetto oppure in parte in un ambiente protetto e in parte nel mercato del lavoro primario, non può essere as­ segnata alcuna prestazione di coaching né alcuna ricerca di un posto. L’accompagnamento specifico degli assicurati da parte dei fornitori di prestazioni è incluso nella tariffa di questi ultimi (v. cap. 29.7). La ricerca di un posto di forma­ zione nell’ambito di una prima formazione professionale rientra nella consulenza e nell’accompagnamento secondo l’art. 14quater LAI. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

13.5. Prosecuzione della prima formazione profes­

sionale a un livello di formazione superiore o in un contesto formativo più impegnativo (art. 5 cpv. 3 OAI)

1332 (Obiettivo della prosecuzione) Per aumentare le prospet­

tive di un’integrazione durevole nel mercato del lavoro pri­ mario, che consenta di evitare il versamento di una rendita, viene data agli assicurati la possibilità di continuare la for­ mazione a un livello di formazione superiore e nel mercato del lavoro primario, se questa è consona al loro grado di sviluppo, alla loro età e alle loro risorse e limitazioni dovute all’invalidità (art. 8 cpv. 1bis LAI e art. 5 cpv. 3 OAI).

1333 (Condizione) L’ufficio AI decide nel singolo caso se la pro­

7/22 secuzione della prima formazione professionale sia oppor­ tuna. Conformemente all’art. 5 cpv. 3 OAI, una prima for­ mazione professionale va considerata non conclusa nei casi seguenti: EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

– dopo la conclusione di una formazione professionale di base secondo la LFPr nel mercato del lavoro secondario, le sue capacità permettono all’assicurato di svolgere una formazione professionale di base secondo la LFPr a un livello di formazione superiore nel mercato del lavoro pri­ mario. Esempio: passaggio da un CFP a un AFC nel mercato del lavoro primario oppure da una formazione secondo la LFPr in un ambiente protetto a una forma­ zione secondo la LFPr nel mercato del lavoro primario a un livello di formazione superiore; – dopo la conclusione di una preparazione a un lavoro au­ siliario o a un’attività in un laboratorio protetto, le sue ca­ pacità permettono all’assicurato di svolgere una forma­ zione secondo la LFPr nel mercato del lavoro primario. Esempio: a una formazione pratica INSOS o a un avvia­ mento professionale AI può seguire una formazione se­ condo la LFPr (CFP o AFC) nel mercato del lavoro pri­ mario.

Per gli assicurati con problemi sensoriali la parte scolastica nel quadro della prosecuzione della prima formazione pro­ fessionale può essere svolta in un’istituzione specializzata per tali problemi.

Nel quadro della prosecuzione della prima formazione pro­ fessionale secondo l’art. 5 cpv. 3 OAI può essere asse­ gnato un provvedimento di supported education. Questo implica che la formazione venga svolta nel mercato del la­ voro primario e che l’istituzione assuma soltanto il contratto di formazione e l’accompagnamento individuale dovuto alla disabilità dell’assicurato. Se in un secondo momento il da­ tore di lavoro subentra nel contratto, resta possibile sol­ tanto il provvedimento di consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater LAI (v. cap. 8). La formazione succes­ siva va tuttavia interrotta, se l’assicurato non soddisfa più i requisiti della formazione nel mercato del lavoro primario. La prosecuzione della prima formazione professionale in un ambiente protetto è infatti esclusa.

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1334 (Condizioni) Oltre alle condizioni di diritto di cui all’art. 16

LAI (v. cap. 13.3), per la prosecuzione di una prima forma­ zione professionale devono essere adempiute cumulativa­ mente le condizioni seguenti: – gli assicurati sono motivati; – gli assicurati dispongono di risorse sufficienti per poter concludere con successo la formazione successiva; – dopo la conclusione della formazione successiva, è molto probabile che gli assicurati potranno essere inte­ grati, con una conseguente riduzione o esclusione della rendita; – la formazione successiva si svolge imperativamente nel quadro di una formazione professionale di base secondo l’art. 17 LFPr (p. es. CFP o AFC); la prosecuzione non è possibile in una scuola di cultura generale o al livello ter­ ziario; – in linea di principio, la formazione successiva deve svol­ gersi nel mercato del lavoro primario o nella scuola pro­ fessionale pubblica. In casi motivati, la formazione scola­ stica può avere luogo in un ambiente protetto (p. es. se un assicurato con una limitazione sensoriale frequenta una scuola professionale speciale, ma svolge la forma­ zione pratica nel mercato del lavoro primario).

1335 (Rinvio della prosecuzione) Se la prosecuzione della prima

formazione professionale non è immediatamente succes­ siva alla conclusione della prima formazione professionale (p. es., se prima della formazione successiva un assicurato ha lavorato diversi mesi), devono essere adempiute cumu­ lativamente le condizioni seguenti: – gli assicurati devono comprovare di aver fatto seri sforzi per mantenere o migliorare la loro capacità al guadagno prima di proseguire la prima formazione professionale, nel quadro di prestazioni o provvedimenti professionali o sanitari (p. es. provvedimenti dell’AI, dell’AD o dell’aiuto sociale, trattamenti terapeutici) o nell’ambito di un’attività lucrativa (a tempo pieno o parziale);

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– se prima di proseguire la prima formazione professionale gli assicurati hanno svolto un’attività lucrativa e conse­ guito con essa un reddito significativo dal punto di vista economico, si esaminano le condizioni di diritto di cui all’art. 17 LAI; se queste non sono adempiute, si può va­ gliare la concessione di una formazione successiva in virtù dell’art. 16 LAI.

1336 (Nessun diritto) Non sussiste alcun diritto alla prosecuzione

della prima formazione professionale (art. 5 cpv. 3 OAI).

14. Altri provvedimenti

14.1. Provvedimenti di reinserimento per gli adulti

La fascia d’età dei giovani adulti (18–25 anni) comprende anche assicurati che hanno già esercitato un’attività lucra­ tiva e che pertanto hanno un altro tipo di bisogno. In tali casi sono più adatti i provvedimenti di reinserimento per gli adulti destinati agli adulti già attivi professionalmente (v. cap. 15).

14.2. Riformazione professionale

Per la delimitazione tra la prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI e la riformazione professionale se­ condo l’art. 17 LAI sono determinanti il momento in cui è in­ sorta l’invalidità e il reddito lavorativo conseguito (v. cap. 13, N. 1303 e cap. 17, N. 1711). La questione della delimi­ tazione può sorgere anche per la fascia d’età dei giovani adulti (18–25 anni).

14.3. Provvedimenti sanitari d’integrazione

Fino al compimento dei 20 anni gli assicurati hanno diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione secondo l’art. 12 cpv. 1 LAI destinati non alla cura dell’affezione in quanto

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tale ma direttamente all’integrazione nella scuola dell’ob­ bligo, nella formazione professionale iniziale o nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete.

Gli assicurati che al momento del compimento dei 20 anni partecipano a provvedimenti professionali secondo gli art. 15–18c LAI hanno diritto a provvedimenti sanitari d’in­ tegrazione destinati direttamente all’integrazione nella vita professionale sino alla fine dei provvedimenti professionali in questione, ma al massimo fino al compimento dei

25 anni (art. 12 cpv. 2 LAI). Per quanto concerne l’asse­

gnazione di provvedimenti sanitari d’integrazione, si ap­ plica la CPSI. Il coordinamento delle prestazioni è discipli­ nato nella CGC.

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VIII. Provvedimenti destinati ad aumentare e mantenere la capacità al guadagno: adulti

Gli assicurati che hanno già esercitato un’attività lucrativa o concluso una formazione, ma che a causa di un’invalidità o di una minaccia d’invalidità sono limitati nella loro attività lucrativa vengono sostenuti con diversi provvedimenti d’in­ tegrazione professionale. Laddove possibile, si mira a un’integrazione nel mercato del lavoro primario. Per ren­ derla possibile, le persone con danni alla salute sviluppano la propria capacità al guadagno con l’aiuto dei provvedi­ menti seguenti: – i provvedimenti di reinserimento secondo l’art. 14a cpv. 1 lett. a LAI per gli assicurati che hanno già presentato un’incapacità al lavoro almeno del 50 per cento per al­ meno sei mesi; – l’orientamento professionale secondo l’art. 15 cpv. 2 LAI per gli assicurati che già dispongono di una prima forma­ zione professionale e/o esperienza lavorativa e che a causa dell’invalidità necessitano di un orientamento pro­ fessionale specializzato (analisi e/o vaglio di possibili in­ dirizzi professionali); – la riformazione professionale secondo l’art. 17 LAI, e in determinati casi anche una prima formazione professio­ nale secondo l’art. 16 LAI, per gli assicurati che hanno già esercitato un’attività lucrativa e/o concluso una for­ mazione, ma che a causa dell’invalidità non possono più esercitare l’attività in questione.

Questi provvedimenti si possono distinguere in base alla capacità al guadagno (residua) degli assicurati e al loro le­ game con un’integrazione nel mercato del lavoro primario. Anche se possono essere complementari, i provvedimenti non devono essere svolti consecutivamente.

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Grafico: Provvedimenti dell’AI per il sostegno adeguato e coordinato di adulti con un danno alla salute Capacità al lavoro Preparazione Formazione Collocamento Collocamento, art. Riformazione

Preparazione mirata, art. 18 LAI

professionale, art. 17 LAI Lavoro a titolo di Orientamento prova, art. 18a LAI

professionale in casi eccezionali: prima Esercitazione al Fornitura di lavoro, art. 14a LAI

17 LAI personale a prestito, Lavoro di transizione art. 15 LAI formazione art. 18abis LAI Assegno per il periodo professionale, art. 16 LAI d’introduzione, art. 18b 50% capacità al lavoro LAI

Indennità per sopperire all’aumento dei Potenziamento della prestazione lavorativa contributi , art. 18c LAI art. 14a LAI 20% capacità al lavoro

Integrazione Provvedimenti d’intervento tempestivo art. 7d LAI

Consulenza finalizzata all’integrazione art. 3a LAI, rilevamento tempestivo art. 3abis LAI, gestione dei casi art. 57 LAI, consulenza e accompagnamento art. 14quater LAI

Figura 3: Provvedimenti per l’integrazione degli adulti

15. Provvedimenti di reinserimento (art. 14a LAI)

15.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 14a LAI, art. 4quater OAI, art. 4quinquies OAI, art. 4sexies OAI, art. 4octies OAI, art. 4novies OAI Scopo del provvedimento: gli assicurati con esperienza la­ vorativa acquisiscono (nuovamente) una capacità al lavoro tale da permettere loro di partecipare a ulteriori provvedi­ menti di reinserimento o a provvedimenti professionali (art. 15–18d LAI) oppure di integrarsi nel mercato del la­ voro.

Gruppo target: persone invalide o minacciate da un’invali­ dità che per almeno sei mesi hanno presentato un’incapa­ cità al lavoro almeno del 50 per cento e che necessitano di

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un provvedimento a bassa soglia per stabilizzare la perso­ nalità nonché stabilizzare e potenziare la propria capacità di presenza, di adattamento al processo lavorativo ecc.

15.2. Panoramica dei provvedimenti

1501 I provvedimenti di reinserimento di cui all’art.14a cpv. 1 lett.

a LAI comprendono le prestazioni seguenti.

Provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale: – potenziamento della prestazione lavorativa (CP 591); – esercitazione al lavoro (CP 592).

Provvedimenti d’occupazione: – lavoro di transizione (CP 584).

Altri provvedimenti: – contributo ai datori di lavoro (CP 587).

Questi provvedimenti sono previsti per gli adulti e i giovani adulti con esperienza lavorativa, ovvero che hanno già esercitato un’attività lucrativa. Per i giovani assicurati che non ne hanno ancora esercitata una esistono i provvedi­ menti di reinserimento per i giovani (v. cap. 9).

15.3. Diritto

1502 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all’art. 8 o

8a LAI, a prescindere dal tipo di danno alla salutexv, per avere diritto ai provvedimenti di reinserimento gli assicurati devono adempiere cumulativamente le condizioni seguenti. Gli assicurati devono: – aver presentato un’incapacità al lavoro almeno del

50 per cento per almeno sei mesi;

– poter essere presenti almeno otto ore alla settimana; e – poter prevedibilmente raggiungere la capacità di pre­ senza e il rendimento necessari per un provvedimento successivo. EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

Se questi requisiti minimi non sono adempiuti, lo svolgi­ mento di provvedimenti di reinserimento non è (ancora) in­ dicato e bisogna ricorrere ad altre prestazioni, non dell’AI, oppure a soluzioni quali un trattamento medico.

15.4. Potenziamento della prestazione lavorativa

1503 (Scopo) Il potenziamento della prestazione lavorativa mira

a stabilizzare la personalità, all’adattamento al processo la­ vorativo e ad aumentare al 50 per cento la capacità al la­ voro degli assicurati. Può essere svolto in un’istituzione o nel mercato del lavoro primario.

1504 (Presenza) Il potenziamento della prestazione lavorativa ri­

chiede dagli assicurati una presenza minima di otto ore alla settimana.

1505 (Obiettivi qualitativi) Nella convenzione sugli obiettivi vanno

fissati obiettivi specifici per l’assicurato nei settori seguenti: – adattamento al lavoro quotidiano e al processo lavorativo (p. es. affidabilità nella presenza, assunzione e svolgi­ mento di incarichi, raggiungimento di successi); – lavoro su competenze sociali, personali e metodologiche (p. es. rapporti con i superiori e i colleghi di lavoro, defini­ zione delle priorità e degli obiettivi, conoscenza dei punti di forza e dei punti deboli, competenze di pianificazione); – (ri)apprendimento di strategie per la gestione di situa­ zioni difficili (p. es. gestione delle limitazioni, situazioni di stress).

1506 (Obiettivi quantitativi) Nella convenzione sugli obiettivi

viene fissato un obiettivo quantitativo in termini di aumento costante della capacità al lavoro dell’assicurato fino al

50 per cento, in modo da consentire la partecipazione a ul­

teriori provvedimenti di reinserimento o a provvedimenti professionali (art. 15–18d LAI) oppure l’integrazione nel mercato del lavoro.

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15.5. Esercitazione al lavoro

1507 (Scopo) L’esercitazione al lavoro mira ad aumentare ulte­

riormente la capacità al lavoro degli assicurati, nei casi in cui la condizione di un’incapacità al lavoro del 50 per cento durante almeno sei mesi è adempiuta, ma la capacità lavo­ rativa del 50 per cento attuale non è sufficiente per il prov­ vedimento successivo e un lavoro a titolo di prova (v. cap. 19) non è possibile a causa del bisogno elevato di assi­ stenza. L’esercitazione al lavoro viene svolta di regola nel mercato del lavoro primario. In casi eccezionali è possibile lo svolgimento in un’istituzione.

1508 (Capacità al lavoro) L’esercitazione al lavoro richiede una

capacità al lavoro pari almeno al 50 per cento (rispetto ad un posto a tempo pieno).

1509 (Obiettivi qualitativi) Nella convenzione sugli obiettivi vanno

fissati obiettivi specifici per l’assicurato nei settori seguenti: – prosecuzione degli sforzi tesi a migliorare le competenze sociali, personali e metodologiche nel mercato del lavoro primario (p. es. consolidamento dell’affidabilità, svolgi­ mento efficiente di incarichi); – applicazione di strategie per la gestione di situazioni diffi­ cili nel mercato del lavoro primario (p. es. resistenza alla pressione, concentrazione nel lavoro).

1510 (Obiettivi quantitativi) Nella convenzione sugli obiettivi

viene fissato un obiettivo quantitativo in termini di aumento costante della capacità al lavoro dell’assicurato in modo da consentire la partecipazione a provvedimenti professionali (art. 15–18d LAI) oppure l’integrazione nel mercato del la­ voro.

15.6. Lavoro di transizione

1511 (Scopo) Il lavoro di transizione mira a mantenere la capa­

cità al lavoro raggiunta con il potenziamento della presta­ zione lavorativa o l’esercitazione al lavoro. Viene svolto quando gli assicurati hanno già una soluzione successiva, EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

ma sono in attesa del suo inizio. Di regola viene svolto nel mercato del lavoro primario. In casi eccezionali è possibile uno svolgimento in combinazione con un’istituzione.

1512 (Capacità al lavoro) Il lavoro di transizione richiede una ca­

pacità al lavoro pari almeno al 50 per cento (rispetto ad un posto a tempo pieno).

1513 (Obiettivi qualitativi) Durante il lavoro di transizione si svi­

luppano ulteriormente gli obiettivi qualitativi raggiunti con il potenziamento della prestazione lavorativa e l’esercita­ zione al lavoro. I dettagli vanno definiti nella convenzione sugli obiettivi.

1514 (Obiettivi quantitativi) Nella convenzione sugli obiettivi

viene fissato un obiettivo quantitativo in termini di consoli­ damento ed eventuale aumento della capacità al lavoro dell’assicurato in vista dell’inizio della soluzione succes­ siva.

15.7. Contributo ai datori di lavoro

1515 (Principio) In caso di svolgimento di un provvedimento di

reinserimento nel mercato del lavoro primario, ai datori di lavoro può essere versata un’indennità, se sostengono un onere supplementare per assistere gli assicurati (p. es. nell’ambito di un’introduzione).

1516 (Importo decrescente) I datori di lavoro possono essere in­

dennizzati con al massimo 100 franchi per giorno di pre­ senza. L’importo convenuto inizialmente viene gradual­ mente ridotto nel corso della durata prevista, se l’onere di assistenza diminuisce.

1517 (Condizioni formali) Per il versamento del contributo ai da­

tori di lavoro si applicano cumulativamente le prescrizioni formali seguenti: – l’ufficio AI chiarisce con il datore di lavoro l’onere supple­ mentare a carico di quest’ultimo nonché l’importo, la du­ rata e la riduzione graduale dell’indennità e inserisce EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

questi elementi nella normale convenzione sugli obiettivi; e – dopo la conclusione del provvedimento di reinserimento, il datore di lavoro presenta una richiesta di rimborso all’ufficio AI allegando il foglio di controllo delle presenze debitamente compilato.

15.8. Svolgimento

1518 (Impostazione) Il luogo di svolgimento, la durata e il conte­

nuto dei provvedimenti di reinserimento per gli assicurati con esperienza lavorativa vengono definiti tenendo conto specificamente del bisogno personale e delle capacità dei singoli assicurati.

1519 (Luogo di svolgimento) I provvedimenti di reinserimento per

gli assicurati con esperienza lavorativa possono essere svolti in istituzioni oppure in aziende del mercato del lavoro primario. È possibile anche combinare i due tipi di luoghi di svolgimento (p. es. due giorni in istituzione e tre giorni nel mercato del lavoro primario). Gli agenti esecutori dispon­ gono delle conoscenze necessarie per l’accompagnamento del gruppo target.

1520 (Convenzione sugli obiettivi) In una convenzione sugli

obiettivi firmata da tutte le parti coinvolte vanno definiti gli obiettivi, i compiti, l’entità e la durata del provvedimento di reinserimento nonché il ruolo dell’assicurato, dell’ufficio AI e del fornitore di prestazioni o del datore di lavoro. La con­ venzione sugli obiettivi contiene, se possibile, almeno un obiettivo formulato dall’assicurato. Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato e documentato dal fornitore di pre­ stazioni o dal datore di lavoro.

1521 (Raggiungimento degli obiettivi) A seconda che il provvedi­

mento di reinserimento in questione sia un potenziamento della prestazione lavorativa, un’esercitazione al lavoro o un lavoro di transizione, nella convenzione sugli obiettivi l’ac­

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cento va posto su settori diversi (v. cap. 15.4–15.6). Il rag­ giungimento degli obiettivi viene documentato e verificato dagli agenti esecutori e dagli uffici AI.

1522 (Durata) I provvedimenti di reinserimento per gli assicurati

con esperienza lavorativa durano di regola un anno al mas­ simo. Se le condizioni di diritto secondo il N. 1502 sono adempiute, sono possibili le eccezioni seguenti: – un provvedimento di reinserimento può essere prolun­ gato dopo un anno per al massimo un altro anno, se il prolungamento è necessario e il provvedimento è svolto almeno in parte nel mercato del lavoro primario; – se un assicurato ha partecipato già per due anni a prov­ vedimenti di reinserimento, questi ultimi possono essere nuovamente concessi soltanto se la persona può dimo­ strare che si è verificato un cambiamento determinante del suo stato di salute oppure se ha oggettivamente in­ trapreso tutto quanto esigibile dal punto di vista dell’inte­ grazione. Questo è per esempio il caso se l’assicurato ha seguito nel frattempo un trattamento terapeutico o ha partecipato a un provvedimento dell’aiuto sociale o dell’AD. La conferma scritta della partecipazione è una prova sufficiente.

1523 (Conclusione) I provvedimenti di reinserimento per gli assi­

curati con esperienza lavorativa vanno conclusi se l’assicu­ rato ha raggiunto prima del previsto o regolarmente la ca­ pacità al lavoro necessaria per iniziare il previsto provvedi­ mento successivo oppure è impossibile raggiungere gli obiettivi concordati, ad esempio perché: – non è possibile alcun miglioramento della capacità di presenza e del rendimento nonché della capacità lavora­ tiva di base; – all’assicurato manca la motivazione necessaria per par­ tecipare ai provvedimenti; – si verificano frequentemente assenze immotivate e ingiu­ stificate; o – predomina chiaramente l’assistenza medica.

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1524 (Consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater

LAI) Durante lo svolgimento di un provvedimento di reinse­ rimento secondo l’art. 14a LAI, gli assicurati e i loro datori di lavoro hanno diritto a consulenza e accompagnamento da parte degli uffici AI. Se del caso, una prestazione di coaching può essere concessa. Lo svolgimento di un prov­ vedimento di potenziamento della prestazione lavorativa o esercitazione al lavoro oppure di un lavoro di transizione nel mercato del lavoro primario in combinazione con una prestazione di coaching corrisponde a un reinserimento a contatto con l’economia e sostegno sostegno sul posto di lavoro. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

16. Orientamento professionale (art. 15 LAI)

16.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 15 LAI, art. 4a OAI

Scopo del provvedimento: con il sostegno dell’orienta­ mento professionale, gli assicurati trovano attività profes­ sionali realizzabili, confacenti alla loro età, al loro grado di sviluppo nonché alle loro capacità e inclinazioni.

Gruppo target: assicurati che dispongono di una prima for­ mazione professionale e/o esperienza lavorativa e che a causa dell’invalidità sono limitati nell’esercizio dell’attività svolta fino ad allora e necessitano pertanto di un orienta­ mento professionale specializzato.

16.2. Panoramica dei provvedimenti

1601 I provvedimenti di orientamento professionale secondo

l’art. 15 cpv. 2 LAI comprendono le prestazioni seguenti: – colloqui di consulenza, analisi e test diagnostici (colloqui e analisi di orientamento professionale) (CP 531); – vaglio di possibili indirizzi professionali (LC 533).

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1602 In virtù dell’art. 15 cpv. 1 LAI possono essere concessi

provvedimenti preparatori durante l’orientamento professio­ nale (v. cap. 10).

1603 Per gli accertamenti medici e professionali sull’idoneità

all’integrazione degli assicurati si applica l’art. 43 LPGA in combinato disposto con l’art. 69 OAI (v. cap. 7).

16.3. Diritto

1604 Oltre alle condizioni di base di cui all’art. 8 o 8a LAI, per

avere diritto alle prestazioni esposte di seguito gli assicurati devono adempiere cumulativamente le condizioni seguenti. Per aver diritto a colloqui e analisi di orientamento profes­ sionale, gli assicurati devono: – necessitare di un orientamento professionale specializ­ zato, perché a causa dell’invalidità sono limitati nell’eser­ cizio dell’attività svolta fino ad allora; e – essere idonei all’integrazione, ovvero essere in grado di sviluppare prospettive professionali.

Per aver diritto a vaglio di possibili indirizzi professionali, gli assicurati devono: – necessitare di una verifica della predisposizione alla for­ mazione per gli indirizzi professionali scelti in occasione del colloquio di consulenza mediante impieghi nel mer­ cato del lavoro primario o in un contesto vicino al mer­ cato del lavoro; ed – essere idonei all’integrazione, ovvero essere in grado di partecipare a un provvedimento di approfondimento nel mercato del lavoro primario o in un contesto vicino al mercato del lavoro.

16.4. Colloqui e analisi di orientamento professionale

1605 (Scopo) Nell’ambito dei colloqui e analisi di orientamento

professionale si analizzano la personalità, le capacità e le inclinazioni degli assicurati, tenendo conto del loro danno

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alla salute, al fine di definire attività professionali realizza­ bili che corrispondano alla loro età e al loro grado di svi­ luppo (art. 8 cpv. 1 bis LAI). Di regola questi colloqui e ana­ lisi sono svolti dagli uffici AI, ma possono anche essere de­ legati a organi esterni.

16.5. Vaglio di possibili indirizzi professionali

1606 (Scopo) Il vaglio di possibili indirizzi professionali mira alla

sperimentazione di possibili attività professionali e alla veri­ fica della predisposizione degli assicurati in un ambiente di lavoro reale.

16.6. Svolgimento

1607 (Impostazione) Il luogo di svolgimento, la durata e il conte­

nuto del vaglio di possibili indirizzi professionali vengono definiti tenendo conto specificamente del bisogno perso­ nale e delle capacità dei singoli assicurati.

1608 (Luogo di svolgimento) Il vaglio di possibili indirizzi profes­

sionali si svolge possibilmente in aziende del mercato del lavoro primario o in un contesto vicino al mercato del la­ voro in un’istituzione. È possibile anche combinare i due tipi di luoghi di svolgimento (p. es. tre giorni alla setti­ mana d’impiego nel mercato del lavoro primario e due giorni d’impiego in un’istituzione). Gli agenti esecutori dispongono delle conoscenze necessarie per l’accompa­ gnamento del gruppo target.

1609 (Convenzione sugli obiettivi) In una convenzione sugli

obiettivi firmata da tutte le parti coinvolte vanno definiti gli obiettivi, i compiti, l’entità e la durata del vaglio di possibili indirizzi professionali nonché il ruolo dell’assicurato, dell’uf­ ficio AI e del fornitore di prestazioni o del datore di lavoro. La convenzione sugli obiettivi contiene, se possibile, al­ meno un obiettivo formulato dall’assicurato. Il raggiungi­ mento degli obiettivi viene verificato e documentato dal for­ nitore di prestazioni o dal datore di lavoro. EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

1610 (Obiettivi qualitativi) Nella convenzione sugli obiettivi vanno

fissati obiettivi nei settori seguenti: – sperimentazione delle possibili attività professionali in un ambiente lavorativo reale; – verifica della predisposizione all’attività in questione; – preparazione per adempiere i requisiti posti dalla possi­ bile attività professionale.

1611 (Obiettivi quantitativi) Nella convenzione sugli obiettivi si

può fissare un obiettivo quantitativo in termini di aumento della capacità di presenza e rendimento.

1612 (Durata) Il vaglio di possibili indirizzi professionali può du­

rare al massimo tre mesi. Se le informazioni necessarie a determinare l’indirizzo professionale o l’attività non sono ancora disponibili, i provvedimenti in questione possono esse prolungati di tre mesi al massimo.

1613 (Conclusione) Il vaglio di possibili indirizzi professionali va

concluso prima del previsto, se s’impone un provvedimento più adatto, il proseguimento non è ragionevolmente esigi­ bile per motivi medici, gli obiettivi concordati sono stati rag­ giunti o si profila l’impossibilità di raggiungerli, ad esempio perché: – non è possibile acquisire ulteriori conoscenze; – all’assicurato manca la motivazione necessaria per par­ tecipare ai provvedimenti; – si verificano frequentemente assenze immotivate e ingiu­ stificate; – predomina chiaramente l’assistenza medica.

1614 (Consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater

LAI) Durante lo svolgimento di un provvedimento di orien­ tamento professionale secondo l’art. 15 LAI, gli assicurati hanno diritto a consulenza e accompagnamento da parte degli uffici AI. Una prestazione di coaching supplementare può essere assegnata unicamente se la vaglio di possibili indirizzi professionali si svolge nel mercato del lavoro pri­ mario. La ricerca di un posto per un vaglio di possibili indi­ rizzi professionali nel mercato del lavoro primario può pure EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

essere concessa in virtù dell’art. 14quater LAI. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

17. Riformazione professionale (art. 17 LAI)

17.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 17 LAI, art. 6 OAI

Scopo del provvedimento: gli assicurati mantengono o mi­ gliorano la loro capacità al guadagno con una formazione in un nuovo ambito di attività o una nuova formazione nella professione esercitata anteriormente o nello svolgimento delle mansioni consuete.

Gruppo target: assicurati che a causa di un’invalidità o di una minaccia d’invalidità non possono più esercitare la pro­ fessione imparata, l’attività lucrativa precedente o le man­ sioni consuete.

17.2. Formazioni secondo l’art. 17 LAI

1701 Nell’ambito di una riformazione professionale secondo

7/22 l’art. 17 LAI sono possibili le formazioni indicate di seguito. Formazioni disciplinate e riconosciute a livello federale (for­ mazioni formali): – formazione professionale di base secondo la LFPr: o attestato federale di capacità AFC (CP 460) (com­ presa la maturità professionale), o certificato federale di formazione pratica CFP (CP 470); o scuole di formazione generale (CP 452): scuole specializzate e licei; – formazioni di livello terziario (CP 451): scuole universita­ rie (scuole universitarie professionali, alte scuole peda­ gogiche, politecnici federali) e formazione professionale superiore (esami di professione, esami professionali su­ periori; scuole specializzate superiori).

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Formazioni non formali: – altre formazioni per l’integrazione professionale (CP 476): formazioni con le quali si possono acquisire le qualifiche rilevanti per la professione e che, pur non es­ sendo disciplinate per legge, si concludono con il rilascio di un certificato riconosciuto a livello nazionale o dalle associazioni di categoria in questione; – preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un la­ boratorio protetto secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. c LAI (p. es. formazioni pratiche INSOS, avviamenti professio­ nali AI; CP 475). – Nuova formazione nella professione esercitata anterior­ mente) (CP 500): le nuove formazioni nella professione esercitata anteriormente (attività lucrativa precedente o mansioni consuete secondo l’art. 17 cpv. 2 LAI) sono equiparate a una riformazione professionale. Si tratta p. es. di corsi specializzati, corsi di lingua o altri corsi volti all’integrazione. – Preparazione mirata a una riformazione professionale (CP 477): corsi, pretirocini o stage successivi alla scelta della professione (v. cap. 12).

17.3. Diritto

1702 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all’art. 8 o

8a LAI, per avere diritto alla riformazione professionale de­ vono essere adempiute cumulativamente le condizioni se­ guenti.

Gli assicurati devono: – non poter più esercitare la loro professione precedente o non poter continuare a svolgere l’attività lucrativa o le mansioni consuete a causa di un’invalidità o di una mi­ naccia d’invalidità; e – essere idonei all’integrazione, ovvero essere oggettiva­ mente e soggettivamente in grado di partecipare con successo a provvedimenti di formazione professionale.

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La riformazione professionale deve: – rispettare i criteri di semplicità e appropriatezza ed es­ sere consona alle capacità dell’assicurato; – essere adeguata al danno alla salute e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle dell’attività precedente; e – essere idonea a ripristinare, mantenere o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le man­ sioni consuete degli assicurati.

1703 (Valorizzazione economica) Non sono rimborsate le rifor­

1/25 mazioni professionali senza prospettive di successiva valo­ rizzazione economica della prestazione lavorativa. Una prestazione lavorativa è considerata sufficientemente valo­ rizzabile sul piano economico, se è retribuita con un salario di almeno 2.75 franchi all’ora.

1704 (Perdita di guadagno) Il diritto alla riformazione professio­

nale presuppone che, a causa della natura e della gravità del danno alla salute, gli assicurati subiscano una perdita di guadagno permanente o di lunga durata di circa il 20 per cento sia nell’attività esercitata prima dell’insorgenza del danno alla salute sia in attività lucrative ragionevolmente esigibili che potrebbero esercitare senza una formazione professionale supplementare (confronto dei redditi)xvi. Si tratta di un valore indicativo, per la cui determinazione vanno considerate la durata residua del periodo di attività nonché le possibilità di avanzamento professionale e di guadagno nella professione imparataxvii.

Per gli assicurati il cui grado d’invalidità è determinato se­ condo il metodo misto, ci si deve basare sul grado d’invali­ dità che risulta dal confronto dei redditi per la parte dell’atti­ vità lucrativaxviii.

1705 (Evoluzione dei redditi) Per il confronto dei redditi occorre

considerare il livello qualitativo della formazione e la conse­ guente evoluzione futura delle possibilità di guadagno. Questo vale in particolare per le professioni con salari ini­

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ziali bassi, per le quali, oltre alle possibilità di guadagno at­ tuali, per determinare la perdita di guadagno vanno consi­ derati, con una previsione, anche ulteriori fattori, quali l’evoluzione dei salari e la durata dell’attivitàxix. Ad esem­ pio, in numerose categorie professionali il salario iniziale dopo il tirocinio non supera, o non supera di molto, la retri­ buzione di determinate attività ausiliarie, ma aumenta in misura assai maggiore in seguito. Un’attività ausiliaria non garantisce a medio e lungo termine le stesse possibilità di avanzamento professionale e di guadagno di una profes­ sione imparata.

Esempio: un giovane di professione panettiere o pastic­ ciere ha diritto alla riformazione professionale anche se svolgendo un lavoro ausiliario ha subìto, a breve termine, una riduzione del guadagno inferiore al 20 per centoxx.

1706 (Equivalenza delle attività/equivalenza dei redditi): il requi­

sito dell’equivalenza approssimativa tra l’attività esercitata prima dell’insorgere dell’invalidità e quella esercitata dopo la riformazione professionale riguarda in primo luogo le possibilità di guadagno. Per garantire che il reddito della nuova professione a medio-lungo termine (carriera) sia pressappoco allo stesso livello di quello della precedente, deve esserci una certa equivalenza fra le due professioni.

Il requisito dell’equivalenza limita «verso l’alto» il diritto alla riformazione professionale. Non è compito dell’AI procurare agli assicurati una professione migliore e meglio retribuita di quella precedente.

1707 (Necessità dovuta all’invalidità) Se gli assicurati sono suffi­

cientemente integrati o se può essere procurato loro un po­ sto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, l’invalidità non rende necessaria una rifor­ mazione professionale.

1708 (Durata) Hanno diritto alla riformazione professionale gli

7/24 assicurati che hanno ancora una certa durata probabile della vita professionale e che non hanno né esercitato il di­ ritto alla riscossione anticipata della totalità della rendita di EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

vecchiaia né raggiunto l’età di riferimento secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS. Se la domanda di riformazione è inoltrata poco prima dell’età di pensionamento bisogna valutare og­ gettivamente, ossia senza considerare fattori esterni (p. es. accertamenti) che potrebbero comportare una dilazione, se fra la data della domanda e l’ultimo giorno del mese in cui l’assicurato raggiunge l’età di pensionamento vi è tempo sufficiente per l’accertamento, la decisione e l’esecuzione del provvedimento. Se questa condizione non è adempiuta, la domanda di prestazione va respinta.

1709 (Provvedimenti direttamente necessari) Il diritto alla rifor­

mazione professionale concerne soltanto i provvedimenti direttamente necessari all’integrazione nel mondo del la­ voro e non le misure migliori nelle circostanze specifiche.

1710 (Diritto a un’ulteriore riformazione professionale) Gli assicu­

rati hanno diritto a un’ulteriore riformazione professionale, se adempiono cumulativamente le prescrizioni formali se­ guenti: – hanno seguito una riformazione professionale che a lungo termine non può garantire loro un reddito ade­ guato; e – soltanto una formazione supplementare consentirebbe un guadagno paragonabile a quello conseguito prima dell’insorgenza dell’invalidità nell’attività precedente.

Per questo provvedimento occorre tenere debitamente conto della notevole progressione del salario, statistica­ mente dimostrata, nei primi anni d’impiego.

1711 (Delimitazione rispetto alla prima formazione professionale)

1/25 Per la delimitazione tra una riformazione professionale se­ condo l’art. 17 LAI e una prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI sono determinanti il momentoxxi in cui è insorta l’invalidità, l’ammontare del reddito lavorativo al­ lora conseguito e la durata dell’attività lucrativa.

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Se l’invalidità insorge durante una formazione, si applica l’art. 6 cpv. 2 OAI. In tutti gli altri casi, è applicabile l’art. 5bis cpv. 1 OAI.

Se al momento in cui insorge l’invalidità l’assicurato non ha ancora concluso una formazione (art. 5 bis cpv. 1 OAI)xxii, occorre verificare se siano adempiute le condizioni di diritto per una riformazione professionale secondo l’art. 17 LAI, se il reddito lavorativo determinante è pari ad almeno tre quarti dell’importo minimo della rendita di cui all’art. 34 cpv. 5 LAVS (2025: 945 franchi al mese) per almeno sei mesi.

Se l’invalidità insorge durante la formazione (art. 6 cpv. 2 OAI)xxiii, occorre verificare se siano adempiute le condizioni di diritto per una riformazione professionale secondo l’art. 17 LAI, se l’ultimo reddito lavorativo conseguito dall’assicurato è pari almeno al 30 per cento dell’importo massimo di cui all’art. 24 cpv. 1 LAI (2024: 123 franchi al giorno o 3 663 franchi al mese).

Questo vale anche nel caso in cui, dopo l’interruzione della formazione, l’assicurato intraprenda ed eserciti per diversi anni un’attività lucrativa inadeguata di cui non si può ragio­ nevolmente pretendere la continuazione, che deve poi in­ terrompere a causa dell’invalidità. In tal caso non insorge un nuovo evento assicurato.xxiv

17.4. Assunzione delle spese

1712 (Principio) In linea di principio sono assunte tutte le spese

che sono direttamente connesse alla riformazione profes­ sionale e che soddisfano i criteri della semplicità, dell’ap­ propriatezza e dell’equivalenza.

1713 (Spese computabili) Sono ritenute computabili le spese

1/24 della riformazione professionale direttamente connesse al perseguimento dell’obiettivo professionale adeguato e ne­ cessariamente generate dallo svolgimento semplice e ap­ propriato della formazione. Tra queste rientrano: EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

– le spese per acquisire le necessarie conoscenze (tra cui corsi di sostegno ecc.) e capacità quali le tasse d’iscri­ zione a scuole e altre spese legate alla formazione, le tasse d’iscrizione a seminari o stage e altre tasse indi­ spensabili per formazioni ed esami nonché le spese per le escursioni obbligatorie e, eccezionalmente, per i corsi interaziendali non coperti in altro modo; – le spese per i corsi di lingua, se essi sono parte inte­ grante della formazione; quelli facoltativi possono essere presi in considerazione soltanto in presenza di una moti­ vazione convincente riguardo al miglioramento delle pro­ spettive di guadagno; – le spese per i corsi di lingua per assicurati di lingua stra­ niera, se non entra in linea di conto nessun’altro provve­ dimento adeguato, semplice e appropriato per il colloca­ mento in un’attività lucrativa quasi equivalente all’attività precedente, se non una riformazione in un’attività per la quale sono necessarie conoscenze della lingua nazio­ nale; in questi casi, i corsi di lingua sono considerati parte integrante della formazione; – le spese per gli strumenti didattici necessari; – le spese di viaggio (v. CRSV); – le spese per attrezzi e abiti da lavoro necessari per im­ parare una professione o raggiungere un obiettivo di for­ mazione, sempre che non vengano messi a disposizione gratuitamente dal datore di lavoro o dall’istituzione di for­ mazione o che non facciano parte della dotazione di base di un’economia domestica. Può trattarsi per esem­ pio di attrezzi da orologiaio, di un set di coltelli professio­ nali, di divise per il settore alberghiero e della ristora­ zione o di un kit di attrezzi personale per i mestieri arti­ gianali (elenco non esaustivo).

1714 (Alternative più costose) Gli assicurati che scelgono una ri­

formazione professionale adeguata ma più costosa del ne­ cessario per raggiungere un determinato obiettivo profes­ sionale devono assumersi le spese supplementari che ne derivano (p. es., in caso di formazione nel settore commer­ ciale, se scelgono una scuola di commercio anziché una

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formazione professionale di base duale nel mercato del la­ voro primario).

1715 (Non conformità al principio dell’equivalenza) Se la scelta

della formazione da parte dell’assicurato non è dettata dall’invalidità e la formazione non è conforme al principio dell’equivalenza (v. N. 1706), l’AI non assume tutte le spese. L’ufficio AI stabilisce i contributi in misura pari a una riformazione professionale equivalente. Il finanziamento re­ siduo deve essere garantito dall’assicurato. La decisione deve precisare che in questo caso l’assicurato deve assu­ mersi il rischio di un eventuale insuccesso della formazione e che l’AI può accordare per una nuova formazione sol­ tanto l’eventuale differenza tra le prestazioni già versate e quelle previste per legge.

1716 (Deroga al principio dell’equivalenza) Si può derogare al

principio dell’equivalenza, se: – per la natura e la gravità della disabilità la capacità al la­ voro residua può essere valorizzata in modo ottimale sol­ tanto con una riformazione professionale di livello supe­ riore rispetto alla professione esercitata prima dell’insor­ gere dell’invalidità; e – l’assicurato ha la predisposizione e le inclinazioni neces­ sarie per tale professione.

1717 (Spese non computabili) Le spese per oggetti o dispositivi

di uso quotidiano sono a carico degli assicurati stessi, poi­ ché si tratta di spese che devono essere sostenute anche dalle persone senza disabilità. Questo concerne di regola le spese per: – i contributi e i premi per la protezione assicurativa caso di malattia, infortunio e perdita di guadagno, i contributi per AVS/AI/IPG e per le casse pensioni (secondo pila­ stro), salvo disposizioni di altro tenore nel cap. 24; – cura della salute (p. es. trattamenti medici e medica­ menti) e igiene personale; – dispositivi tecnici di uso quotidiano (p. es. tablet, laptop e telefoni cellulari); – mance effettive o non percepite. EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

1717.1 (Spese non fatturabili) La compilazione dei certificati di in­

7/26 dennità giornaliera dell'AI rientra nei normali compiti ammi­ nistrativi di un istituto di formazione. Le spese che ne deri­ vano non possono essere addebitate all'AI.

17.5. Svolgimento

1718 (Luogo di svolgimento) Per quanto possibile la riformazione

professionale deve svolgersi secondo le regole della LFPr e nel mercato del lavoro primario o essere orientata a esso.

Altre formazioni per l’integrazione professionale (p. es. for­ mazione di collaboratore/trice sanitario/a CRS, corso pro­ fessionale in gastronomia, corsi per carrellisti) che non rientrano nel campo d’applicazione della LFPr restano pos­ sibili, se opportune per motivi dovuti all’invalidità.

1719 (Durata) In generale, la riformazione professionale non può

essere di durata superiore a quella ordinaria di formazione (p. es. secondo la LFPr, secondo il corso di studi di una scuola a tempo pieno) e viene assegnata per l’intera durata per ciascun livello di formazione. Se è necessario un pe­ riodo di formazione più lungo, occorre indicarne i motivi.

1720 (Concessione di formazioni che prevedono più stadi) Nel

caso delle riformazioni professionali che prevedono più stadi successivi, in particolare quelle di livello terziario, ogni stadio deve essere concesso separatamente. Dapprima occorre decidere riguardo alla frequenza della scuola di cultura generale fino alla maturità e soltanto in seguito sulle prestazioni durante lo studio universitario.

1721 (Interruzione) In singoli casi, la riformazione professionale

può essere conclusa prima del previsto, se essa non è (più) consona al grado di sviluppo e alle capacità dell’assi­ curato (art. 8 cpv. 1bis LAI) e il rapporto tra la durata rima­ nente della formazione e il risultato economico del provve­ dimento non è (più) ragionevole.

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1722 (Consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14 quater

LAI) Durante lo svolgimento di una riformazione professio­ nale secondo l’art. 17 LAI, gli assicurati hanno diritto a es­ sere assegnata soltanto consulenza e accompagnamento da parte degli uffici AI.

Se del caso, può essere assegnata una prestazione di coa­ ching, purché la parte pratica di una formazione sia svolta integralmente nel mercato del lavoro primario o la forma­ zione in una struttura ordinaria. Se la parte pratica di una riformazione professionale secondo l’art. 17 LAI si svolge presso un fornitore di prestazioni in un ambiente protetto oppure in parte in un ambiente protetto e in parte nel mer­ cato del lavoro primario, non possono essere assegnate né una prestazione di coaching né una ricerca di un posto. L’accompagnamento specifico degli assicurati da parte dei fornitori di prestazioni è incluso nella tariffa di questi ultimi (v. cap. 29.7). La ricerca di un posto di formazione nel mer­ cato del lavoro primario nell’ambito di una riformazione pro­ fessionale può pure essere concessa in virtù dell’art. l’art. 14quater LAI. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

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IX. Provvedimenti per il mantenimento del posto di la­ voro e la ricerca di un impiego: giovani e adulti

I giovani e gli adulti che a causa del loro danno alla salute incontrano difficoltà a cercare un nuovo impiego, a mante­ nere quello attuale o ad avviare un’attività lucrativa indipen­ dente nel mercato del lavoro primario vengono sostenuti attivamente con diversi provvedimenti.

– Collocamento secondo l’art. 18 LAI: o mantenimento del posto di lavoro per gli assicurati il cui posto attuale deve essere adattato per motivi di sa­ lute o che possono essere trasferiti all’interno dell’azienda; o sostegno dovuto a motivi di salute, di regola per sei mesi al massimo, nella ricerca di un impiego ade­ guato nel mercato del lavoro primario.

Il diritto al collocamento secondo l’art. 18 LAI conferisce, purché siano adempiute anche le condizioni di diritto speci­ fiche, il diritto ai provvedimenti seguenti: – il lavoro a titolo di prova secondo l’art. 18a LAI, che con­ sente di testare il rendimento effettivo degli assicurati in un posto di lavoro concreto nel mercato del lavoro prima­ rio; – la fornitura di personale a prestito secondo l’art. 18abis LAI, se non è (ancora) possibile l’assunzione diretta degli assicurati; – l’assegno per il periodo d’introduzione secondo l’art. 18b LAI, per gli assicurati (rispettivamente, i loro datori di la­ voro), per compensare un’eventuale differenza dovuta a motivi di salute tra il salario convenuto contrattualmente e la prestazione effettivamente fornita dagli assicurati du­ rante il periodo d’introduzione; – l’indennità per sopperire all’aumento dei contributi di cui all’art. 18c LAI, per i datori di lavoro che durante un pe­ riodo d’incapacità al lavoro degli assicurati continuano a versare il salario o la cui assicurazione d’indennità gior­ naliera in caso di malattia fornisce prestazioni;

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– l’aiuto in capitale di cui all’art. 18d LAI, per gli assicurati che per motivi di salute necessitano di sostegno per mantenere la propria attività lucrativa indipendente o av­ viarne una.

18. Collocamento (art. 18 LAI)

18.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 18 LAI

Scopo del provvedimento: gli assicurati vengono aiutati a mantenere il loro posto di lavoro o a cercare un impiego nel mercato del lavoro primario.

Gruppo target: persone idonee all’integrazione che a causa di un danno alla salute rischiano di perdere il posto di la­ voro o sono limitate nella ricerca di un impiego; si tratta di assicurati dai quali è esigibile l’esercizio di un’attività lucra­ tiva nel mercato del lavoro primario.

18.2. Panoramica dei provvedimenti

1801 Il collocamento secondo l’art. 18 LAI comprende le presta­

zioni seguenti: – sostegno per il mantenimento del posto di lavoro (mante­ nimento del posto di lavoro) (CP 539); – sostegno nella ricerca di un posto di lavoro appropriato (ricerca di un impiego) (CP 538).

1802 (Delimitazione rispetto alla prestazione di coaching) I coa­

ching concessi nell’ambito del collocamento di cui all’art. 18 LAI (p. es. coaching per la presentazione di can­ didature o job coaching) non rientrano nella consulenza e nell’accompagnamento secondo l’art. 14quater LAI, bensì co­ stituiscono un vero e proprio provvedimento d’integrazione secondo l’art. 18 LAI e sono concessi nell’ambito delle pre­ stazioni di mantenimento del posto di lavoro e ricerca di un

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impiego. In caso di coaching concessi nell’ambito del collo­ camento di cui all’art. 18 LAI non possono essere asse­ gnate prestazioni di coaching supplementari in virtù dell’art. 14quater LAI. Per contro, sussiste il diritto a consu­ lenza e accompagnamento da parte degli uffici AI.

1803 (Delimitazione rispetto alla ricerca di un posto) La ricerca di

un impiego e il mantenimento del posto di lavoro secondo l’art. 18 LAI non rientrano mai nell’ambito della ricerca di un posto in virtù dell’art. 14quater LAI.

18.3. Diritto

1804 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all’art. 8 o

1/24 8a LAI, per avere diritto al collocamento gli assicurati de­ vono adempiere cumulativamente le condizioni seguenti: – rischiare di perdere il posto di lavoro a causa di un danno alla salute o essere svantaggiati nella ricerca di un impiego a causa di una notevole limitazione dovuta a motivi di salutexxv; e – essere idonei all’integrazione e in linea di principio adempiere, dal punto di vista medico-teorico o compro­ vatamente, i requisiti per un posto di lavoro nel mercato del lavoro primario adattato al danno alla salute. Questo suppone per esempio che il profilo di esigibilità e le pos­ sibili attività alternative siano noti.

1805 (Sostegno per motivi di salute) Un sostegno per motivi di

salute nell’ambito del mantenimento del posto di lavoro o della ricerca di un impiego è necessario se, ad esempio: – attività esigibili sul mercato del lavoro equilibrato5 sono disponibili soltanto in misura limitata;

5 «Mercato del lavoro equilibrato» è un termine teorico e astratto che serve a delimitare l’obbligo

di prestazione dell’AD e dell’AI. Esso comprende possibilità di lavoro non reali, bensì ipoteti­ che, che il mercato del lavoro contempla per la sua struttura, facendo però astrazione dalle condizioni congiunturali (Pratique VSI 1998 pag. 293; DTF 110 V 273). Il mercato del lavoro equilibrato comprende anche i posti di lavoro di nicchia, vale a dire posti e offerte di lavoro nei quali le persone con un danno alla salute possono attendersi un sostegno sociale da parte del datore di lavoro (sentenza del TF 9C_95/2007). EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

– a causa del loro danno alla salute, gli assicurati necessi­ tano di un sostegno specifico per il processo di candida­ tura (dossier di candidatura, colloqui di assunzione); – sono necessari adeguamenti del posto di lavoro; – i datori di lavoro hanno bisogno di sostegno per l’integra­ zione degli assicurati.

Per contro, in presenza di cause non dovute a motivi di sa­ lute, quali l’etàxxvi, la lingua madre stranieraxxvii, la man­ canza di conoscenze professionali o la congiuntura econo­ mica, non sussiste il diritto al collocamento secondo l’art. 18 LAI.

1806 (Mantenimento del posto di lavoro) Il diritto a un sostegno

per il mantenimento del posto di lavoro per motivi di salute sussiste a prescindere dal fatto che il posto di lavoro sia stato procurato o meno dall’AI.

1807 (Ricerca di un impiego) Per il sostegno nella ricerca di un

impiego occorre inoltre un’incapacità al lavoro per l’attività professionale svolta fino a quel momento che sia tale, in termini quantitativi, qualitativi e temporali, da limitare note­ volmente gli assicurati nella ricerca di un impiego. Si pre­ suppone l’idoneità all’integrazione degli assicurati, ovvero la loro disponibilità soggettiva a essere assunti da un da­ tore di lavoro e la possibilità oggettiva di esserloxxviii. L’eser­ cizio di un’attività lucrativa nel mercato del lavoro primario deve essere reputata esigibile dagli assicurati.

1807.1 (Scioglimento del rapporto di lavoro) L’assicurato che pre­

1/23 giudica per sua colpa la riuscita del collocamento o scioglie senza motivi validi un rapporto di lavoro ottenuto nell’am­ bito del collocamento non ha più diritto al collocamento.

18.4. Sostegno per il mantenimento del posto di la­

voro (mantenimento del posto di lavoro)

1808 (Scopo) Il sostegno per il mantenimento del posto di lavoro

consiste in primo luogo nell’adeguamento del posto di la­ voro esistente in modo che possa essere mantenuto. Se EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

questo non è possibile, l’ufficio AI valuta la possibilità di un trasferimento interno all’azienda.

1809 Il mantenimento del posto di lavoro può comprendere le

prestazioni seguenti: – accertamenti sul posto per adeguamenti (psico-)ergono­ mici del grado d’occupazione o dell’orario e dell’organiz­ zazione del lavoro; – spiegazione al datore di lavoro delle risorse e delle limi­ tazioni dell’assicurato in questione in riferimento al profilo del posto; – Coaching (p. es. job coaching, supported employment).

18.5. Sostegno nella ricerca di un posto di lavoro ap­

propriato (ricerca di un impiego)

1810 (Scopo) La ricerca di un impiego mira a sostenere gli assi­

curati nella ricerca di un posto di lavoro nel mercato del la­ voro primario. La ricerca di un posto di lavoro in un am­ biente protetto (compresi quelli protetti nel mercato del la­ voro primario) non rientra nel compito del collocamento.

1811 (Durata) Il sostegno nella ricerca di un impiego va fornito

soltanto fintantoché l’onere necessario a tal fine è propor­ zionatoxxix. Di regola ha una durata di sei mesi e può es­ sere prolungato per un periodo adeguato in casi motivati, se l’assicurato ha particolari difficoltà a trovare un impiego per motivi di salute.

1812 (Prestazioni) Il sostegno nella ricerca di un impiego com­

prende le prestazioni seguenti: – sostegno nell’allestimento dei dossier di candidatura e nella preparazione dei colloqui di assunzione (p. es. corsi per la presentazione di candidature); – l’acquisizione di potenziali datori di lavoro, compreso l’al­ lestimento del profilo degli assicurati e di possibili posti vacanti;

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– accertamenti sul posto per adeguamenti (psico-)ergono­ mici del grado d’occupazione o dell’orario e dell’organiz­ zazione del lavoro; – spiegazione al datore di lavoro delle risorse e delle limi­ tazioni dell’assicurato in questione in riferimento al profilo del posto; – coaching (p. es. coaching per la presentazione di candi­ dature o job coaching).

1813 (Delimitazione rispetto alla fornitura di personale a prestito)

Se il sostegno nella ricerca di un impiego è fornito da un prestatore di personale, la prestazione rientra nella forni­ tura di personale a prestito secondo l’art. 18abis LAI (v. cap. 20).

1814 (Momento nel processo d’integrazione) La ricerca di un im­

piego deve iniziare già prima della conclusione di un prov­ vedimento d’integrazione professionale (provvedimento di reinserimento, prima formazione professionale, riforma­ zione professionale o lavoro a titolo di prova) in modo da garantire se possibile il passaggio immediato a una possi­ bile assunzione. Se il fornitore di prestazioni ottiene un’as­ sunzione immediatamente successiva alla conclusione della prima formazione professionale già durante lo svolgi­ mento del provvedimento secondo l’art. 16 LAI, l’ufficio AI può assegnargli un’indennità (v. cap. 29.9.1, N. 2930.1).

1815 (Coordinamento con l’URC/l’aiuto sociale) Se un assicurato

è iscritto a un URC e ha diritto a prestazioni dell’AD, l’uffi­ cio AI chiarisce le competenze per garantire il coordina­ mento dei diritti alle prestazioni, al fine di evitare sovrappo­ sizioni nell’accompagnamento dell’assicurato e coordinare la partecipazione a eventuali provvedimenti inerenti al mer­ cato del lavoro dell’AD. Se del caso, l’ufficio AI garantisce il coordinamento anche con l’aiuto sociale (v. parte XI).

1816 (Ulteriore sostegno) In caso di assunzione nel mercato del

lavoro primario, l’ufficio AI informa il datore di lavoro delle ulteriori prestazioni di sostegno previste dall’AI (consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater LAI, assegno

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per il periodo d’introduzione secondo l’art. 18b LAI, inden­ nità per sopperire all’aumento dei contributi secondo l’art. 18c LAI; v. cap. 8, 21 e 22).

18.6. Svolgimento

1817 (Esame sommario) L’ufficio AI avvia il collocamento non

appena risulti da un esame sommario che le condizioni ne­ cessarie sono adempiute.

1818 (Delimitazione del mandato) Gli assicurati vengono soste­

nuti nella ricerca o nel mantenimento di un posto di lavoro nel mercato del lavoro primario. Dal canto loro, essi sono tenuti a compiere sforzi per il mantenimento del posto di la­ voro e la ricerca di un impiego. Non sussiste alcun diritto all’acquisizione o al mantenimento di un posto di lavoro da parte dell’ufficio AI.

1819 (Consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14 quater

LAI) Durante lo svolgimento di un provvedimento di collo­ camento (mantenimento del posto di lavoro o ricerca di un impiego) secondo l’art. 18 LAI, gli assicurati hanno diritto a consulenza e accompagnamento da parte degli uffici AI. Se è assegnato un coaching (p. es. coaching per la pre­ sentazione di candidature o job coaching) nell’ambito del collocamento secondo l’art. 18 LAI, non può essere asse­ gnata alcuna prestazione di coaching supplementare in virtù dell’art. 14quater LAI. Per il resto si applicano le disposi­ zioni del cap. 8.

1820 (Delimitazione rispetto alle formazioni) Il finanziamento di

7/22 formazioni non rientra nel collocamento secondo l’art. 18 LAI. Se sono necessarie formazioni ai fini dell’integrazione professionale, queste sono concesse in virtù dell’art. 7d cpv. 2 lett. b, 16 cpv. 3 lett. b o 17 LAI.

Dei corsi nel quadro del mantenimento del posto di lavoro o per la ricerca di un impiego sono concessi unicamente in via eccezionale e solo se necessari. Le condizioni seguenti devono essere adempiute: un contratto di lavoro è già in EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

essere o vi è una dichiarazione d’intenti di un datore di la­ voro disposto all’assunzione; i corsi devono limitarsi alle competenze strettamente necessarie a mantenere o a otte­ nere un posto di lavoro di lavoro concreto.

1821 (Delimitazione rispetto ai mezzi ausiliari sul posto di lavoro)

Per accertare il bisogno di mezzi ausiliari e per la loro con­ segna sul posto di lavoro vanno adempiute le condizioni di diritto specifiche di cui all’art. 21 LAI (in particolare per quanto riguarda il n. 13.01* OMAI). Di conseguenza, i mezzi ausiliari non possono essere concessi nell’ambito dell’adeguamento del posto di lavoro secondo l’art. 18 LAI, ma vanno richiesti separatamente secondo la procedura regolare nel quadro dell’art. 21 LAI. Gli assicurati devono presentare richiesta separatamente e unitamente all’appo­ sita motivazione medica.

1822 (Conoscenze del mercato del lavoro) Il collocamento pre­

suppone l’intrattenimento di reti di datori di lavoro e cono­ scenze del mercato del lavoro regionale, al fine di permet­ tere un coordinamento mirato tra l’offerta e la domanda ov­ vero tra le risorse degli assicurati (esigibilità dal punto di vi­ sta medico, qualifiche e competenze) e le necessità del mercato del lavoro.

19. Lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI)

19.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 18a LAI, art. 6bis OAI

Scopo del provvedimento: gli assicurati testano il proprio rendimento in condizioni reali, presso un posto di lavoro concreto nel mercato del lavoro primario. Il lavoro a titolo di prova dà ai datori di lavoro la possibilità di conoscere gli assicurati quali potenziali futuri dipendenti senza rischi e con un onere di reclutamento minimo.

Gruppo target: assicurati che hanno diritto al collocamento secondo l’art. 18 LAI e prospettive realistiche di esercitare EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

un’attività lucrativa nel mercato del lavoro primario, in modo che possano testare praticamente il loro rendimento effettivo.

19.2. Panoramica delle misure

1901 Il lavoro a titolo di prova dà la possibilità di valutare la ca­

pacità di rendimento effettiva di assicurati idonei all’integra­ zione in un’attività adeguata e adattata al danno alla salute presso un posto di lavoro concreto presso un datore di la­ voro nel mercato del lavoro primario (CP 540).

1902 (Delimitazione rispetto alla ricerca di un posto) La ricerca di

un posto in vista di un lavoro a titolo di prova rientra nell’ambito della ricerca di un impiego nel quadro del collo­ camento secondo l’art. 18 LAI (v. cap. 18).

19.3. Condizioni

1903 (Condizioni) Il lavoro a titolo di prova presuppone che gli

assicurati abbiano diritto al collocamento secondo l’art. 18 (v. cap. 18). Questo significa che gli assicurati devono es­ sere idonei all’integrazione e adempiere dal punto di vista medico-teorico le condizioni per un posto di lavoro adattato nel mercato del lavoro primario (il profilo di esigibilità e pos­ sibili attività alternative devono essere note).

1904 (Rendimento) Per rendimento si intende la capacità di for­

nire una prestazione lavorativa nell’attività lucrativa auspi­ cata; essa va dunque distinta dalla capacità al lavoro ai sensi dell’art. 6 LPGA. Se il rendimento degli assicurati nell’attività lucrativa auspicata (nel campo di attività abi­ tuale o in un nuovo campo di attività) è già stato testato o è evidente, non si può concedere un lavoro a titolo di prova.

1905 (Nessun diritto) Non sussiste alcun diritto al lavoro a titolo

di prova. Gli uffici AI possono convenire un lavoro a titolo di prova con imprese acquisitrici, se le condizioni per il diritto al collocamento secondo l’art. 18 LAI sono adempiute.

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19.4. Svolgimento

1906 (Convenzione) In una convenzione firmata da tutte le parti

coinvolte vanno definiti gli obiettivi, i compiti, l’entità e la durata del lavoro a titolo di prova nonché il ruolo dell’assi­ curato, dell’ufficio AI e dell’impresa acquisitrice.

1907 (Durata) Il lavoro a titolo di prova dura fintantoché il rendi­

mento dell’assicurato è stato appurato, ma al massimo

180 giorni civili.

1908 (Luogo di svolgimento) Un lavoro a titolo di prova può es­

sere svolto presso un nuovo datore di lavoro o presso quello attuale, mediante un trasferimento interno all’azienda. Se sussiste ancora un rapporto di lavoro, ma non vi sono possibilità d’integrazione, d’intesa con il datore di lavoro si può svolgere un lavoro a titolo di prova in un’al­ tra impresa.

1909 (Ripetizione) In casi eccezionali si può vagliare la possibi­

lità di concedere un secondo lavoro a titolo di prova presso un altro datore di lavoro, ad esempio se nell’ambito del primo provvedimento è emerso che l’attività alternativa sperimentata non era adeguata. In casi eccezionali si può valutare anche la possibilità di un secondo lavoro a titolo di prova presso lo stesso datore di lavoro, se si cambia campo di attività.

1910 (Contributo al datore di lavoro) Il datore di lavoro non ha di­

ritto ad alcuna indennità finanziaria durante il lavoro a titolo di prova.

1911 (Consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater

LAI) Durante lo svolgimento di un lavoro a titolo di prova secondo l’art. 18a LAI, gli assicurati hanno diritto a consu­ lenza e accompagnamento da parte degli uffici AI. Se del caso, può essere assegnata una prestazione di coaching. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

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1912 (Ulteriore sostegno) In caso di assunzione nel mercato del

lavoro primario subito dopo un lavoro a titolo di prova, l’uffi­ cio AI informa il datore di lavoro delle ulteriori prestazioni di sostegno previste dall’AI (consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater LAI, assegno per il periodo d’introdu­ zione secondo l’art. 18b LAI, indennità per sopperire all’au­ mento dei contributi secondo l’art. 18c LAI; v. cap. 8, 21 e 22).

20. Fornitura di personale a prestito (art. 18abis LAI)

20.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 18abis LAI, art. 6quinquies OAI

Scopo del provvedimento: gli assicurati vengono assunti da un prestatore di personale e lavorano a prestito in un’im­ presa acquisitrice del mercato del lavoro primario. Con la fornitura di personale a prestito gli assicurati hanno la pos­ sibilità di esercitare un’attività remunerata nel mercato del lavoro primario e di acquisire ulteriore esperienza profes­ sionale, mentre l’impresa acquisitrice ha la possibilità di va­ lutarli in vista di una possibile assunzione. Nel caso ideale, le imprese acquisitrici assumono gli assicurati subito dopo la fornitura di personale a prestito.

Gruppo target: assicurati aventi diritto al collocamento se­ condo l’art. 18 LAI.

20.2. Panoramica dei provvedimenti

2001 La fornitura di personale a prestito comprende le presta­

zioni seguenti: – fornitura di personale a prestito (CP 543): indennità ai prestatori di personale per la ricerca di un impiego ade­ guato in un’impresa acquisitrice e il relativo collocamento nonché lo svolgimento della fornitura di personale a pre­ stito;

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– indennità per sopperire all’aumento dei contributi della previdenza professionale e dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia (indennità per sopperire all’aumento dei contributi nella fornitura di personale a prestito) (CP 544).

2002 (Delimitazione rispetto alla ricerca di un posto) La ricerca e

il collocamento in un impiego nell’ambito della fornitura di personale a prestito sono fornite nel quadro della fornitura di personale a prestito e non rientrano dunque né nella ri­ cerca di un impiego nel quadro del collocamento secondo l’art. 18 LAI, né nella ricerca di un posto in virtù dell’art. 14quater LAI. (v. N. 2008–2009).

20.3. Condizioni

2003 (Condizioni) La fornitura di personale a prestito presup­

pone che gli assicurati abbiano diritto al collocamento se­ condo l’art. 18 LAI (v. cap. 18). Inoltre il rendimento degli assicurati deve adempiere in linea di principio i requisiti per un posto di lavoro concreto nel mercato del lavoro primario.

2004 (Campo d’applicazione) La fornitura di personale a prestito

può essere svolta nei casi in cui non è (ancora) possibile un’assunzione diretta, ad esempio se il datore di lavoro cerca personale temporaneo o vorrebbe valutare una per­ sona in vista di una possibile assunzione (try & hire).

2005 (LC) In caso di fornitura di personale a prestito vanno ri­

spettate le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo, la professione e il ramo secondo la LC o il CCL ap­ plicabile. Eventuali divergenze dei salari minimi dovute a un rendimento ridotto dell’assicurato in questione devono essere approvate dalle commissioni paritetiche competenti dei settori interessati. Incombe al prestatore di personale ottenere questa approvazione.

2006 (Beneficiari di rendita AI) Si può ricorrere alla fornitura di

personale a prestito anche per i beneficiari di una rendita AI, se sono adempiute le relative condizioni (v. N. 2003– EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

2005). Nell’ambito delle revisioni di rendita finalizzate all’in­ tegrazione secondo l’art. 8a LAI, durante la fornitura di per­ sonale a prestito gli assicurati percepiscono sia la rendita AI che il salario. Né la rendita né il salario possono essere ridotti.

2007 (Nessun diritto) Non sussiste alcun diritto alla fornitura di

personale a prestito. Gli uffici AI possono ricorrere ai pre­ statori di personale, se sussiste il diritto al collocamento se­ condo l’art. 18 LAI e le condizioni per il lavoro a prestito sono adempiute.

20.4. Fornitura di personale a prestito

20.4.1. Indennità per le prestazioni fornite dai presta­

tori di personale

2008 (Impostazione) La fornitura di personale a prestito com­

prende la preparazione, lo svolgimento e la conclusione del provvedimento. Vi rientrano: – una tavola rotonda per lo scambio di informazioni e il chiarimento del mandato; – la ricerca di un impiego adeguato e il collocamento dell’assicurato in un’impresa acquisitrice; – il processo amministrativo necessario per l’impiego (alle­ stimento dei contratti, affiliazione alle assicurazioni so­ ciali, gestione salariale ecc.); – assistenza durante l’impiego; – indennità in caso di collocamento che sfocia in un’assun­ zione alla conclusione della fornitura di personale a pre­ stito.

2009 (Ricerca / collocamento in un impiego) La ricerca e il collo­

camento in un impiego adeguato può essere svolta dall’uf­ ficio AI, dal prestatore di personale o dall’assicurato stesso. Il mandato del prestatore di personale per la ricerca di un impiego adeguato dura di regola al massimo sei mesi.

2010 (Indennità al prestatore di personale) L’AI versa un’inden­

nità al prestatore di personale per le prestazioni fornite EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

nell’ambito della fornitura di personale a prestito. È prevista anche la possibilità di versare un’indennità per il colloca­ mento in caso di assunzione alla conclusione della forni­ tura di personale a prestito, se l’assunzione è conclusa en­ tro la durata massima di un anno del provvedimento e se il contratto di lavoro dura minimo un anno. Le prestazioni dell’AI, limitate a un importo massimo di 12 500 franchi per assicurato, sono disciplinate in un contratto di prestazioni tra l’ufficio AI e il prestatore di personale (v. cap. 29.8). Il salario e gli oneri salariali accessori sono a carico dell’im­ presa acquisitrice.

2011 (Assistenza durante l’impiego) Durante l’impiego il presta­

tore di personale deve adempiere un obbligo di assistenza nei confronti dell’assicurato in qualità di suo datore di la­ voro, come pure assumere la responsabilità nei confronti dell’impresa acquisitrice in qualità di cliente, garantendo che la fornitura di personale a prestito si svolga senza pro­ blemi. Inoltre, l’ufficio AI e il prestatore di personale garanti­ scono un coordinamento reciproco in funzione del bisogno.

2012 (Assegno per il periodo d’introduzione) Nell’ambito della

fornitura di personale a prestito ai prestatori di personale non è concesso l’assegno per il periodo d’introduzione di cui all’art. 18b LAI.

2013 (Contributo all’impresa acquisitrice) L’AI non versa inden­

nità alle imprese acquisitrici. Queste ultime beneficiano del fatto che l’AI assume le spese per prestazioni che in caso di regolare fornitura di personale a prestito sarebbero ad­ debitate loro dal prestatore di personale. In questo modo le imprese acquisitrici devono farsi carico soltanto dei salari e degli oneri salariali accessori. Un eventuale minore rendi­ mento rispetto a un lavoratore interinale senza danno alla salute può essere tenuto in considerazione nella fissazione del salario (v. N 2005).

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20.4.2. Svolgimento

2014 (Durata) La fornitura di personale a prestito dura al mas­

simo un anno. Questa durata comprende tutti i passi ne­ cessari per la ricerca, il collocamento, lo svolgimento e la conclusione di impieghi nel quadro del lavoro a prestito. In questo lasso di tempo sono possibili più impieghi. Gli even­ tuali periodi di attesa tra un impiego e l’altro inclusi nella durata complessiva e nell’importo massimo dell’indennità di

12 500 franchi. Trascorso un anno, gli impieghi correnti

possono essere proseguiti. A partire da quel momento, tut­ tavia, i costi della fornitura di personale a prestito non sono più indennizzati dall’AI e devono essere assunti dalle im­ prese acquisitrici come nel caso di una fornitura di perso­ nale a prestito regolare secondo la LC.

2015 (Conoscenze specialistiche) Il prestatore di personale deve

disporre di conoscenze specialistiche sul collocamento di persone con danni alla salute.

2016 (Tavola rotonda) Nell’ambito della tavola rotonda viene de­

finito il mandato concreto del prestatore di personale sulla base di tutte le informazioni professionali e mediche rile­ vanti per il collocamento. L’accertamento della capacità al lavoro e del rendimento in un’attività ragionevolmente esi­ gibile non rientra nell’ambito della fornitura di personale a prestito, in quanto deve essere già stato effettuato in pre­ cedenza.

2017 (Conclusione del contratto di lavoro) L’ufficio AI riceve una

copia del contratto di lavoro tra il prestatore di personale e l’assicurato e lo verifica sommariamente, per garantire che l’attività sia adeguata al danno alla salute e la remunera­ zione corrisponda a quella comune per il luogo e il settore oppure, in caso di salario inferiore a quello minimo, che questo sia stato approvato dal settore competente. Viene verificato sommariamente anche il contratto di fornitura di personale a prestito tra il prestatore di personale e l’im­ presa acquisitrice, al fine di garantire che all’impresa non vengano fatturati onorari o spese amministrative per la pre­ stazione. EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

2018 (Coordinamento con l’URC/l’aiuto sociale) Se un assicurato

è iscritto a un URC e ha diritto a prestazioni dell’AD, l’uffi­ cio AI chiarisce le competenze per garantire il coordina­ mento dei diritti alle prestazioni, al fine di evitare sovrappo­ sizioni nell’accompagnamento dell’assicurato e coordinare la partecipazione a eventuali provvedimenti inerenti al mer­ cato del lavoro dell’AD. Se del caso, l’ufficio AI garantisce il coordinamento anche con l’aiuto sociale (v. parte XI).

2019 (Raggiungimento degli obiettivi a rischio) Nei casi in cui il

raggiungimento degli obiettivi è a rischio (p. es. minaccia di una nuova incapacità al lavoro o mancata collaborazione dell’assicurato), occorre trovare una soluzione, d’intesa con il prestatore di personale, nel rispetto degli obblighi contrat­ tuali.

2020 (Consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater

LAI) Durante la fornitura di personale a prestito secondo l’art. 18abis LAI, i prestatori di personale e le imprese acqui­ sitrici hanno diritto a consulenza e accompagnamento da parte degli uffici AI. Un’eventuale prestazione di coaching non fa parte del provvedimento di fornitura di personale a prestito e non va dunque rimborsata con l’importo massimo di 12 500 franchi (v. N. 2010 e 2929). Si applicano le dispo­ sizioni del cap. 9.

2021 (Ripetizione) La fornitura di personale a prestito non può

essere ripetuta. Dopo la sua conclusione, gli assicurati di­ spongono di un’esperienza professionale supplementare nel mercato del lavoro primario e di un certificato di lavoro, cosicché non è necessario il sostegno degli uffici AI per l’eventuale ulteriore ricerca di un impiego.

2022 (Ulteriore sostegno) In caso di assunzione nel mercato del

lavoro primario alla conclusione di una fornitura di perso­ nale a prestito, l’ufficio AI informa il datore di lavoro delle ulteriori prestazioni di sostegno possibili (consulenza e ac­ compagnamento secondo l’art. 14quater LAI, assegno per il periodo d’introduzione secondo l’art. 18b LAI, indennità per sopperire all’aumento dei contributi secondo l’art. 18c LAI; v. cap. 8, 21 e 22). EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

20.5. Indennità per sopperire all’aumento dei contri­

buti nella fornitura di personale a prestito

20.5.1. Diritto

2023 (Condizioni) Oltre all’indennità per le prestazioni di fornitura

di personale a prestito (v. cap. 20.4), i prestatori di perso­ nale hanno diritto a un’indennità per sopperire all’aumento dei contributi della previdenza professionale e dell’assicu­ razione d’indennità giornaliera in caso di malattia, se sono adempiute cumulativamente le condizioni seguenti: – Durante un impiego presso un’impresa acquisitrice in­ sorge un’incapacità al lavoro in seguito a malattia. La causa di questa nuova incapacità al lavoro, ovvero se essa derivi dal danno alla salute iniziale o da una nuova malattia, è irrilevante. – L’incapacità al lavoro in seguito a malattia dura almeno tre giorni lavorativi consecutivi. Sono considerati giorni di assenza i giorni di lavoro previsti nel contratto di lavoro concluso tra il prestatore di personale e l’assicurato nei quali quest’ultimo non può adempiere i suoi obblighi nei confronti dell’impresa acquisitrice a causa di una malat­ tia. Sono considerati giorni di assenza soltanto i giorni d’incapacità al lavoro completa. – un’assicurazione d’indennità giornaliera accorda presta­ zioni o il prestatore di personale continua a versare all’assicurato un salario assicurato alla previdenza pro­ fessionale. Se il salario non è assicurato alla previdenza professionale e il prestatore di personale non ha con­ tratto un’assicurazione d’indennità giornaliera, l’AI non verserà alcuna indennità anche se il prestatore continua a versare il salario in caso di malattia, perché in questo caso non possono insorgere costi supplementari se­ condo l’art. 18abis cpv. 3 lett. b LAI. – Il contratto di lavoro resta in essere. Dopo la fine del rap­ porto di lavoro, ordinaria o anticipata, non vengono più versate indennità.

2024 (Durata del diritto) Il diritto all’indennità per sopperire all’au­

mento dei contributi nella fornitura di personale a prestito EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

sussiste al più tardi sino alla fine del contratto di lavoro. Questo vale anche per i contratti di lavoro che durano oltre il periodo di un anno previsto per il provvedimento di lavoro a prestito, a condizione che sia il contratto di lavoro che l’assenza dovuta a malattia si verifichino nel periodo di du­ rata del provvedimento.

Esempi: – un contratto di lavoro di 12 mesi viene stipulato durante il periodo di durata massima di un anno del provvedimento di lavoro a prestito; il caso di malattia insorge nel corso dell’11 mese dall’inizio del provvedimento. L’AI versa l’in­ dennità secondo le condizioni esposte al N. 2023; – un contratto di lavoro di 12 mesi viene stipulato durante il periodo di durata massima di un anno del provvedimento di lavoro a prestito; il caso di malattia insorge dopo que­ sto periodo di un anno. L’AI non versa alcuna indennità.

20.5.2. Svolgimento

2025 (Inoltro della richiesta) Incombe al prestatore di personale

comunicare all’ufficio AI eventuali assenze dell’assicurato e comprovare con un certificato medico dell’assicurato l’inca­ pacità al lavoro per la quale viene richiesta l’indennità.

2026 (Importo dell’indennità) L’indennità è calcolata in funzione

1/24 del numero di giorni di assenza dovuti a malattia. L’importo forfettario giornaliero dipende dalle dimensioni dell’azienda: ammonta a 48 franchi per le aziende di piccole dimensioni (fino a 50 collaboratori) e a 34 franchi per le aziende di grandi dimensioni (con oltre 50 collaboratori).

2027 (Pagamento) L’indennità è versata retroattivamente e al più

presto dopo la fine del rapporto di lavoro, dal terzo giorno di assenza dovuta a malattia. I primi due giorni di assenza non vengono indennizzati.

2028 (Consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater

LAI) Durante il periodo di versamento dell’indennità per EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

sopperire all’aumento dei contributi secondo l’art. 18abis LAI, gli assicurati, i prestatori di personale e le imprese ac­ quisitrici hanno diritto a consulenza e accompagnamento da parte degli uffici AI. Se del caso, può essere assegnata una prestazione di coaching. Un’eventuale prestazione di coaching non rientra nell’importo massimo de 12 500 fran­ chi (v. N. 2010) Si applicano le disposizioni del cap. 8.

21. Assegno per il periodo d’introduzione (art. 18b

LAI)

21.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 18b LAI, art. 6ter OAI

Scopo del provvedimento: l’assegno per il periodo d’intro­ duzione è un incentivo finanziario di durata determinata per i datori di lavoro che assumono assicurati a tempo indeter­ minato.

Gruppo target: datori di lavoro di assicurati aventi diritto al collocamento secondo l’art. 18 LAI che nella fase iniziale del rapporto di lavoro (periodo d’introduzione) non dispon­ gono ancora di un pieno rendimento o il cui rendimento non è ancora costante come quello dei dipendenti senza danno alla salute.

21.2. Panoramica delle misure

2101 Con l’assegno per il periodo d’introduzione si compensa,

per al massimo 180 giorni, un’eventuale differenza tra il sa­ lario convenuto contrattualmente e la prestazione lavora­ tiva effettivamente fornita dagli assicurati (CP 545).

21.3. Diritto

2102 (Condizioni) In caso di rapporto di lavoro conseguito a se­

guito di un collocamento nel mercato del lavoro primario,

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durante la fase iniziale del rapporto di lavoro (periodo d’in­ troduzione) gli assicurati hanno diritto a un assegno per il periodo d’introduzione, se si tratta di un’attività adattata al loro danno alla salute e il loro rendimento non corrisponde ancora al salario convenuto contrattualmente.

2103 (Luogo di svolgimento) Il diritto a un assegno per il periodo

d’introduzione sussiste sia in caso di nuovo rapporto di la­ voro che in caso di trasferimento interno all’azienda, se l’assicurato non è ancora in grado di fornire la prestazione lavorativa convenuta contrattualmente in un’attività ade­ guata.

2104 (Contratto di lavoro) La concessione di un assegno per il

periodo d’introduzione presuppone un contratto di lavoro a tempo indeterminato. In casi eccezionali motivati, è possi­ bile accordare un assegno per il periodo d’introduzione an­ che in caso di contratto di lavoro a tempo determinato, pur­ ché questo duri almeno un anno.

2105 (Rendimento) Per rendimento si intende la capacità di for­

nire la prestazione lavorativa nel posto di lavoro specifico; essa va dunque distinta dalla capacità al lavoro ai sensi dell’art. 6 LPGA. Per la valutazione del rendimento sono ri­ levanti soltanto le limitazioni dovute a motivi di salute ri­ spetto all’introduzione di una persona senza tali limitazioni.

2106 (Diritto in caso di assenze) Se, in seguito ad assenze dal

lavoro, l’assicurato riceve prestazioni da un altro assicura­ tore (p. es. infortunio, indennità giornaliera in caso di malat­ tia o indennità per perdita di guadagno), per questo lasso di tempo non sussiste il diritto all’assegno per il periodo d’introduzione. Per contro, se nessun assicuratore versa prestazioni durante l’interruzione del lavoro dell’assicurato e il datore di lavoro continua a versare il salario, quest’ul­ timo ha diritto all’assegno per il periodo d’introduzione fin­ tanto che continua a versare il salario. Il datore di lavoro re­ gistra le eventuali assenze e le comunica all’ufficio AI alla fine del mese, o al più tardi alla fine del periodo d’introdu­ zione.

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21.4. Svolgimento

2107 (Definizione del provvedimento) L’ufficio AI decide caso per

caso in merito al diritto, alla durata e all’importo dell’asse­ gno per il periodo d’introduzione. Di regola verifica all’inizio del rapporto di lavoro, tenendo conto del periodo d’introdu­ zione necessario e d’intesa con il datore di lavoro, la limita­ zione temporale dell’assegno per il periodo d’introduzione e la possibilità di versamenti decrescenti. Se la differenza tra il salario convenuto e la prestazione effettivamente for­ nita dall’assicurato emerge soltanto dopo l’inizio del rap­ porto di lavoro, il diritto all’assegno per il periodo d’introdu­ zione può essere esaminato anche in quel momento.

2108 (Convenzione) L’assegno per il periodo d’introduzione

viene fissato in una convenzione conclusa tra l’ufficio AI, l’azienda acquisitrice e l’assicurato. La convenzione con­ templa i punti seguenti: grado d’occupazione ed entità del minore rendimento dell’assicurato, obiettivi, durata e im­ porto dell’assegno per il periodo d’introduzione, nonché ruoli delle parti coinvolte e modalità di versamento dell’as­ segno.

2109 (Durata) L’assegno per il periodo d’introduzione può essere

concesso al massimo per 180 giorni civili.

2110 (Importo massimo) L’importo dell’assegno per il periodo

d’introduzione non deve superare l’importo del salario ver­ sato durante il periodo d’introduzione, compresi i contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal datore di lavoro e dal salariato o l’indennità giornaliera massima dell’AI (al 1 gen­ naio 2016: 407 franchi al giorno). I contributi alle assicura­ zioni sociali sono conteggiati mediante un forfait. Non sus­ siste alcun diritto a prestazioni per i figli.

2111 (Decisione) La convenzione conclusa tra l’ufficio AI, il da­

tore di lavoro e l’assicurato è parte integrante della deci­ sione sull’assunzione dei costi dell’assegno per il periodo d’introduzione. L’ufficio AI invia la decisione sulla garanzia di assunzione dei costi dell’assegno per il periodo d’intro­ duzione all’UCC, che è competente per il versamento EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

dell’assegno. L’assegno per il periodo d’introduzione è ver­ sato direttamente al datore di lavoro.

2112 (Termine di pagamento) Di regola l’assegno per il periodo

d’introduzione è versato alla fine del periodo d’introdu­ zione, ma su richiesta del datore di lavoro il versamento può anche essere effettuato periodicamente.

2113 (Esame) Prima della scadenza convenuta per il versa­

mento l’ufficio AI esamina se l’assicurato è stato assente dal lavoro per malattia o infortunio e, se del caso, procede alle debite riduzioni. A tal fine chiede al datore di lavoro l’elenco delle presenze. Se l’assegno per il periodo d’intro­ duzione è versato periodicamente, prima del versamento l’ufficio AI verifica che le prestazioni versate da altre assi­ curazioni sociali in seguito a malattia o infortunio non por­ tino a un sovrindennizzo. L’ufficio AI comunica all’UCC le eventuali riduzioni.

2114 (Conclusione anticipata) Se il periodo d’introduzione

dell’assicurato viene interrotto prima del previsto, l’ufficio AI comunica al datore di lavoro l’importo e la durata dell’asse­ gno per il periodo d’introduzione cui ha ancora diritto. Inol­ tre, informa immediatamente l’UCC inviandogli una copia.

2115 (Ulteriore sostegno) Una volta effettuato il versamento

dell’assegno per il periodo d’introduzione, l’ufficio AI in­ forma il datore di lavoro delle ulteriori prestazioni di soste­ gno previste dall’AI (consulenza e accompagnamento se­ condo l’art. 14quater LAI, indennità per sopperire all’aumento dei contributi secondo l’art. 18c LAI; v. cap. 8 e 22).

2116 (Consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater

LAI) In caso di assegno per il periodo d’introduzione se­ condo l’art. 18b LAI, gli assicurati o i datori di lavoro hanno diritto a consulenza e accompagnamento da parte degli uf­ fici AI. Se del caso, può essere assegnata una prestazione di coaching. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

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22. Indennità per sopperire all’aumento dei contributi

(art. 18c LAI)

22.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 18c LAI, art. 6quater OAI

Scopo del provvedimento: l’indennità per sopperire all’au­ mento dei contributi della previdenza professionale e dei premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è un incentivo per i datori di lavoro ad assumere assicurati a tempo indeterminato o a mantenere il rapporto di lavoro in caso d’insorgenza di un’incapacità al lavoro in seguito a malattia. L’indennità sopperisce unicamente ai costi supplementari per motivi di salute dei contributi e premi sopracitati e non si sostituisce all’obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario.

Gruppo target: datori di lavoro che hanno assunto assicu­ rati a tempo determinato o indeterminato nell’ambito di un collocamento.

22.2. Panoramica delle misure

2201 Con l’indennità per sopperire all’aumento dei contributi i

datori di lavoro ricevono una compensazione finanziaria per eventuali aumenti dei contributi della previdenza pro­ fessionale obbligatoria e dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia qualora gli assicurati, dopo un collocamento, diventino incapaci al lavoro per motivi di salute (CP 551).

22.3. Diritto

2202 (Condizioni) Si ha diritto all’indennità per sopperire all’au­

mento dei contributi, se sono adempiute cumulativamente le condizioni seguenti: – Entro tre anni dal collocamento tramite l’ufficio AI insorge un’incapacità al lavoro in seguito a malattia. La causa di EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

questa nuova incapacità al lavoro è irrilevante, come pure il fatto che questa derivi dal danno alla salute ini­ ziale o da una nuova malattia. – All’insorgere della nuova incapacità al lavoro, il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi. – Nel corso di un anno l’assicurato presenta un’incapacità al lavoro in seguito a malattia della durata di almeno

15 giorni di lavoro. Sono considerati giorni di assenza

soltanto i giorni di lavoro con un’incapacità al lavoro completa. – un’assicurazione d’indennità giornaliera accorda presta­ zioni o il datore di lavoro continua a versare all’assicu­ rato un salario assicurato alla previdenza professionale. Se il salario non è assicurato alla previdenza professio­ nale e il prestatore di personale non ha contratto un’assi­ curazione d’indennità giornaliera, l’AI non verserà alcuna indennità anche se il datore di lavoro continua a versare il salario in caso di malattia, perché in questo caso non possono insorgere costi supplementari secondo l’art. 18c LAI. – Il contratto di lavoro resta in essere. Dopo la fine del rap­ porto di lavoro, ordinaria o anticipata, non vengono più versate indennità.

2203 (Luogo di svolgimento) Il diritto all’indennità per sopperire

all’aumento dei contributi sussiste se il posto di lavoro è stato procurato nel quadro del collocamento dell’AI, sia in caso di nuovo rapporto di lavoro, nell’ambito del manteni­ mento del posto di lavoro attuale e in caso di trasferimento interno all’azienda.

2204 (Durata del diritto) Il termine di tre anni dall’assunzione si

riferisce unicamente all’insorgenza dell’incapacità al lavoro. Questo termine non limita la durata dell’indennità, che può essere versata fintantoché dura l’incapacità al lavoro in se­ guito a malattia e il rapporto di lavoro è mantenuto, se il da­ tore di lavoro continua a versare il salario o l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia fornisce presta­ zioni.

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22.4. Svolgimento

2205 (Inoltro della richiesta) Incombe al datore di lavoro comuni­

care all’ufficio AI eventuali assenze dell’assicurato e com­ provare con un certificato medico dell’assicurato l’incapa­ cità al lavoro per la quale viene richiesta l’indennità.

2206 (Importo dell’indennità) L’indennità è calcolata in funzione

del numero di giorni di assenza dovuti a malattia. L’importo forfettario giornaliero dipende dalle dimensioni dell’azienda: ammonta a 48 franchi per le aziende di piccole dimensioni (fino a 50 collaboratori) e a 34 franchi per le aziende di grandi dimensioni (con oltre 50 collaboratori).

2207 (Pagamento) L’indennità è versata retroattivamente, la

prima volta al più presto un anno dopo l’inizio del rapporto di lavoro e in seguito ogni sei mesi; se il rapporto di lavoro termina prima di questa scadenza, il conteggio può essere anticipato. L’indennità è versata dal 16 giorno di assenza dovuta a malattia. I primi 15 giorni di assenza non vengono indennizzati.

2208 (Consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater

LAI) Durante il versamento dell’indennità per sopperire all’aumento dei contributi secondo l’art. 18c LAI, gli assicu­ rati o i datori di lavoro hanno diritto a consulenza e accom­ pagnamento da parte degli uffici AI. Gli uffici AI contattano attivamente i datori di lavoro dopo aver preso atto della ri­ chiesta di indennità, al fine di proporre loro consulenza e accompagnamento. Se del caso, può essere assegnata una prestazione di coaching. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

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23. Aiuto in capitale (art. 18d LAI)

23.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 18d LAI, art. 7 OAI

Scopo del provvedimento: agli assicurati invalidi idonei all’integrazione viene consentito di avviare, riprendere o ampliare un’attività lucrativa indipendente e/o vengono fi­ nanziati gli adeguamenti aziendali resisi necessari in se­ guito all’invalidità, ivi compresa la consegna di impianti aziendali sotto forma di prestito.

Gruppo target: lavoratori indipendenti che non possono proseguire la loro attività lucrativa a causa dell’invalidità e dalle quali è inesigibile l’esercizio di un’attività lucrativa di­ pendente, nonché salariati per i quali è indicata un’attività lucrativa indipendente a causa dell’invalidità.

23.2. Panoramica dei provvedimenti

2301 L’aiuto in capitale comprende le prestazioni seguenti

(CP 552): – prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso; – prestiti con o senza interessi; – impianti aziendali; – prestazioni di garanzia.

2302 (Delimitazione rispetto alla consegna di mezzi ausiliari) Gli

attrezzi da lavoro, le attrezzature supplementari, gli ade­ guamenti di apparecchi e di macchine necessari a com­ pensare, direttamente o indirettamente, una funzione fisica non sono finanziati con l’aiuto in capitale, ma con la conse­ gna di mezzi ausiliari conformemente all’art. 21 LAI. Ad esempio un apparecchio di mungitura fornito sotto forma di prestito autoammortizzante (art. 21ter cpv. 1 LAI) a un con­ tadino colpito da invalidità fisica è considerato come mezzo ausiliario ai sensi dell’art. 21 e non come aiuto in capitale secondo l’art. 18d LAI. Prima di assegnare un aiuto in capi­ tale se deve esaminare il diritto a mezzi ausiliari. EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

23.3. Condizioni

2303 (Campo d’applicazione) Un aiuto in capitale può essere

concesso soltanto per l’esercizio di un’attività lucrativa indi­ pendente, se gli assicurati in questione: – già prima dell’insorgere dell’invalidità esercitavano un’at­ tività lucrativa indipendentexxx; o – esercitavano un’attività lucrativa dipendente, ma in con­ siderazione dell’invalidità l’avvio di un’attività lucrativa in­ dipendente è manifestamente più semplice e appropriato rispetto alla riformazione in una professione dipen­ dentexxxi.

L’aiuto in capitale non può essere accordato, se gli assicu­ rati: – dopo aver concluso un provvedimento d’integrazione professionale dell’AI, intendono avviare un’attività lucra­ tiva indipendente sebbene sia esigibile un’attività dipen­ dente; – fanno ricorso a provvedimenti di reintegrazione secondo l’art. 8a cpv. 2 lett. b LAI; in caso di riscossione di una frazione di rendita, tuttavia, si può esaminare il diritto a un aiuto in capitale, se resta garantita la proporzionalità e appare realistica una riduzione della rendita; o – la loro richiesta di aiuto in capitale non è riconducibile a fattori legati all’invalidità.

2304 (Condizioni) Per la concessione dell’aiuto in capitale de­

vono essere adempiute cumulativamente le condizioni se­ guenti: – Domicilio in Svizzera: gli assicurati devono essere domi­ ciliati in Svizzera (v. art. 13 cpv. 1 LPGA). – Necessità di esercitare un’attività lucrativa indipendente: se gli assicurati possono esercitare un’attività lucrativa dipendente o altri provvedimenti d’integrazione dell’AI sono più adeguati per integrarli, non viene concesso l’aiuto in capitale. L’invalidità degli assicurati deve essere tale da rendere loro impossibile l’esercizio o la prosecu­

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zione di un’attività lucrativa dipendente oppure da osta­ colare notevolmente la precedente attività lucrativa indi­ pendentexxxii. – Capacità di esercitare un’attività lucrativa indipendente: gli assicurati devono disporre, soggettivamente e oggetti­ vamente, delle qualità necessarie per avviare un’attività lucrativa indipendente, ovvero devono avere le cono­ scenze professionali e commerciali necessarie per l’esercizio dell’attività in questione (p. es. competenze personali e sociali o tecniche e finanziarie per dirigere un’azienda) nonché le competenze psicologiche del caso. – Svolgimento di un’attività lucrativa che garantisca la sus­ sistenza: devono esservi i presupposti economici per un’attività duratura che garantisca la sussistenzaxxxiii e lo stato di salute degli assicurati deve essere tale da non impedire il successo dell’integrazione professionale te­ nendo conto della durata complessiva prevista della vita lavorativa. La condizione di un’attività lucrativa che ga­ rantisca la sussistenza è adempiuta, se l’aiuto in capitale consente agli assicurati di conseguire a lungo termine un reddito lordo pari almeno alla media tra l’importo minimo e quello massimo della rendita ordinaria di vecchiaia; da questo calcolo è esclusa qualsiasi rendita eventualmente percepita. – Garanzia di finanziamento: deve essere garantito un fi­ nanziamento duraturo dell’attività lucrativa indipendente, vale a dire che oltre all’aiuto in capitale deve esservi un finanziamento sufficiente e adeguato a lungo termine.

2305 (Nessun diritto) Non sussiste alcun diritto all’aiuto in capi­

tale. Gli uffici AI decidono tenendo conto del campo d’appli­ cazione del provvedimento e dell’adempimento delle condi­ zioni (v. N. 2303 e 2304).

2306 (Consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater

LAI) Durante il versamento dell’aiuto in capitale secondo l’art. 18d LAI, gli assicurati hanno diritto a consulenza e ac­ compagnamento da parte degli uffici AI. Se del caso, può

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essere assegnata una prestazione di coaching. Si appli­ cano le disposizioni del capitolo 5.

23.4. Definizione di attività lucrativa indipendente

2307 (Condizioni di diritto dell’AVS) Affinché un’attività lucrativa

sia considerata indipendente devono essere adempiute le condizioni previste dalla legislazione AVS per il riconosci­ mento dello statuto di lavoratore indipendente (v. art. 17 segg. OAVS). Queste condizioni vanno esaminate caso per caso.

2308 (Forma giuridica dell’azienda) La collaborazione

nell’azienda del coniuge, in una società a garanzia limitata o in una cooperativa non è considerata un’attività lucrativa indipendente. In casi dubbi occorre informarsi presso la cassa di compensazione competente.

2309 (Azionista unico o di maggioranza) Un azionista che colla­

bora quale dipendente oppure organo in una società per azioni è considerato per principio un lavoratore dipendente, a prescindere dalle sue partecipazioni nella societàxxxiv. Lo stesso vale nei casi in cui l’azionista unico o di maggio­ ranza di una società è giuridicamente (formalmente) as­ sunto dall’impresa che dirigexxxv.

23.5. Prestazioni in denaro senza obbligo di rim­

borso

2310 (Durata minima) La condizione per la concessione di pre­

stazioni in denaro senza obbligo di rimborso è che l’attività lucrativa indipendente sia esercitata per una determinata durata minima, stabilita dagli uffici AI nei singoli casi.

2311 (Criteri determinanti per la durata) I criteri determinanti per

1/24 stabilire la durata minima sono in particolare l’ammontare delle prestazioni e la durata dell’obiettivo al quale sono de­ stinate. Di regola le prestazioni sono concesse al massimo

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fino al momento in cui gli assicurati raggiungono l’età di ri­ ferimento secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS.

2312 (Importo massimo) Possono essere concesse prestazioni

in denaro senza obbligo di rimborso per al massimo

15 000 franchi.

23.6. Prestiti

2313 (Interessi) I prestiti sono di regola con interesse. Il tasso di

1/24 interesse è stabilito in base ai prestiti solitamente accordati dall’Amministrazione federale delle finanze. È un tasso fisso valido per tutta la durata di ammortamento. Attual­ mente è pari al 1 per cento.

2314 (Termine di pagamento) Gli interessi devono essere pagati

annualmente. L’UCC comunica agli assicurati il loro im­ porto e il termine di pagamento.

2315 (Rinuncia agli interessi) In casi eccezionali si può rinun­

ciare agli interessi, se dall’assicurato si può esigere la resti­ tuzione della prestazione, ma non è opportuno imporgli un onere finanziario supplementare. È eventualmente possi­ bile concedere una combinazione di prestiti con e senza in­ teresse.

2316 (Dilazione di pagamento) È anche possibile rinviare la ri­

scossione degli interessi durante la fase di avviamento dell’azienda, ma al massimo per due anni.

2317 (Durata di ammortamento) La durata di ammortamento è

1/24 stabilita in base alle condizioni economiche del singolo caso, ma di regola termina al raggiungimento dell’età di ri­ ferimento secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS e non può assolu­ tamente oltrepassare il momento in cui l’obiettivo al quale il prestito era destinato viene meno (p. es. ciclo di vita di una macchina).

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23.7. Impianti aziendali

2318 (Condizioni) La consegna di impianti aziendali avviene

sotto forma di prestito e soltanto se la prestazione in de­ naro senza obbligo di rimborso non può essere presa in considerazione e se non si può ragionevolmente esigere dagli assicurati che si facciano carico degli interessi e dell’ammortamento dei prestiti.

2319 (Proprietà degli impianti aziendali) Gli impianti aziendali ri­

mangono di proprietà dell’AI, non possono essere lasciati all’utilizzo di terzi e l’AI deve poterne trarne profitto quando gli assicurati non adempiono più le condizioni per il loro uti­ lizzo.

2320 (Spese a carico degli assicurati) Le spese di funziona­

mento, manutenzione, riparazione e rinnovo ed eventuali premi assicurativi vanno a carico degli assicurati.

23.8. Prestazioni di garanzia

2321 (Definizione) Le prestazioni di garanzia servono ad assicu­

rare, al posto di una cauzione, eventuali crediti successivi di terzi e devono essere direttamente connesse all’avvio, alla ripresa o all’ampliamento di un’attività lucrativa indi­ pendente.

2322 (Indicazione) Le prestazioni di garanzia sono da prendere

in considerazione in particolare nei casi in cui sono più adeguate allo scopo rispetto ad altre forme di aiuto in capi­ tale o nei casi in cui sono l’unico mezzo necessario per l’avvio di un’attività lucrativa indipendente.

23.9. Entità delle prestazioni

2323 (Basi di calcolo) Il genere e l’ammontare dell’aiuto in capi­

tale dipendono dai mezzi propri dell’assicurato e dalle ne­ cessità dell’azienda, considerando le spese causate dall’in­ validità e la possibilità o l’esigibilità del rimborso.

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2324 (Importo massimo) Le singole prestazioni nell’ambito

dell’aiuto in capitale possono essere versate fino a un im­ porto complessivo di 100 000 franchi. Per le prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso, l’importo massimo am­ monta a 15 000 franchi.

2325 (Prestazioni combinate) A seconda dei casi, l’aiuto in capi­

tale può consistere in un unico genere di prestazioni (pre­ stazioni in denaro senza obbligo di rimborso, prestiti, im­ pianti aziendali, prestazioni di garanzia) o in una combina­ zione di vari generi. Determinante è l’adeguatezza econo­ mica.

2326 (Fabbisogno finanziario e prestazioni di terzi) Le presta­

zioni di terzi, come ad esempio gli aiuti agli investimenti della Confederazione o dei Cantoni cui possono avere di­ ritto anche altri gruppi target, devono essere dedotte prima di accertare il fabbisogno finanziario determinante per sta­ bilire l’aiuto in capitale.

2327 (Ipoteca) La concessione di un aiuto in capitale destinato

alla costruzione, alla ristrutturazione o all’acquisto di un im­ mobile può essere subordinata alla costituzione di un pe­ gno immobiliare a favore dell’AI. Le relative spese vanno a carico degli assicurati.

23.10. Accertamento e condizioni per la concessione

e la decisione

2328 (Documentazione) La concessione di un aiuto in capitale

va motivata e documentata in un rapporto in modo che la decisione risulti comprensibile. Per chiarire le componenti economiche e finanziarie della prevista attività lucrativa in­ dipendente, inoltre, la richiesta deve essere verificata da uno specialista interno o esterno che dispone delle neces­ sarie conoscenze tecniche (contabile, revisore contabile, consulente ed esperto per la costituzione di imprese ecc.). Nell’allegato I è disponibile una lista di controllo in cui sono elencati i requisiti e i criteri da adempiere nonché i docu­ menti che agevolano la redazione del rapporto. EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

2329 (Condizioni per la concessione) La concessione di un aiuto

in capitale è subordinata alle condizioni seguenti per gli as­ sicurati: – l’aiuto in capitale deve essere utilizzato conformemente allo scopo previsto e non può essere ceduto; – deve essere tenuta una contabilità regolare e adeguata alla situazione dell’azienda; – il conto d’esercizio e il bilancio devono essere trasmessi spontaneamente all’ufficio AI tutti gli anni; – all’ufficio AI o a un organo da esso designato deve es­ sere permesso, su richiesta, di prendere visione della gestione degli affari; – le rate di ammortamento vanno versate puntualmente e senza attendere sollecitazioni sul conto dell’UCC (IBAN CH40 0900 0000 1722 6075 6); – gli interessi devono essere versati puntualmente all’UCC dopo l’invio del conteggio da parte di quest’ultimo; – l’intenzione di vendere gli impianti aziendali acquisiti con i fondi dell’AI deve essere segnalata preventivamente all’ufficio AI; – gli eventi che mettono in pericolo il proseguimento dell’attività aziendale vanno segnalati immediatamente all’ufficio AI.

2330 (Contenuto della decisione) Nella decisione devono essere

descritti chiaramente i punti seguenti: – oggetto e scopo dell’aiuto in capitale; – modalità di pagamento e di rimborso; – tasso d’interesse dei prestiti; – condizioni cui è subordinata la concessione dell’aiuto in capitale.

23.11. Versamento

2331 (Versamento) L’importo è versato direttamente dall’UCC

agli assicurati.

2332 (Versamento a terzi) Se l’aiuto in capitale è utilizzato per il

risarcimento di prestazioni di terzi (p. es. fornitura di merci EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

e impianti, fabbricazione di installazioni), i pagamenti dell’UCC vengono destinati direttamente ai creditori previo invio delle fatture oppure direttamente agli assicurati dietro presentazione delle ricevute.

23.12. Sorveglianza e accompagnamento

2333 (Sorveglianza) Gli uffici AI devono sorvegliare adeguata­

mente l’adempimento delle condizioni poste agli assicurati fino alla fine del periodo di ammortamento o fino alla sca­ denza dell’aiuto in capitale. Questo implica in particolare: – un controllo annuo dell’andamento degli affari; – la verifica del rispetto del piano d’ammortamento; – la documentazione scritta dei risultati delle verifiche.

2334 (Sorveglianza dei pagamenti) L’UCC sorveglia il paga­

mento delle rate di ammortamento e degli interessi. In caso di irregolarità, informa senza indugio gli uffici AI.

2335 (Ritardi nei rimborsi) Gli uffici AI devono trattare senza in­

dugio le comunicazioni dell’UCC circa eventuali ritardi nei rimborsi da parte degli assicurati.

2336 (Cambiamento della situazione) Se la situazione personale

o economica degli assicurati è cambiata, gli uffici AI pos­ sono adeguare le modalità di rimborso o di pagamento de­ gli interessi.

23.13. Richiesta di rimborso

2337 (Procedura di diffida e termine di riflessione) Se gli assicu­

rati cessano di esercitare l’attività lucrativa indipendente prima della fine della durata minima stabilita o non rispet­ tano le condizioni poste nella decisione, gli uffici AI devono avviare senza indugio una procedura di diffida e termine di riflessione (v. CPAI). Se il termine stabilito scade inutiliz­ zato, gli uffici AI devono esigere il rimborso dell’aiuto in ca­ pitale conformemente alle indicazioni seguenti.

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2338 (Importo in caso di prestazione in denaro) Se si richiede il

rimborso di una prestazione in denaro senza obbligo di rim­ borso, va rimborsato l’intero importo.

2339 (Importo in caso di prestito) Se si richiede il rimborso di un

prestito, i debitori devono rimborsare l’importo rimanente del prestito e gli interessi maturati.

2340 (Momento determinante) In ogni caso gli uffici AI devono

esigere il rimborso mediante decisione entro un anno a de­ correre dal momento in cui hanno avuto conoscenza del fatto (v. art. 25 cpv. 2 LPGA). Per conoscenza del fatto s’intende il momento in cui gli uffici AI, prestando l’atten­ zione ragionevolmente esigibile, avrebbero dovuto accor­ gersi che vi erano i presupposti per il rimborso.

2341 (Procedura d’esecuzione) Incombe agli uffici AI esigere il

rimborso degli importi dovuti. Se del caso, devono avviare una procedura d’esecuzione ai sensi della legge federale dell’11 aprile 1899 sull’esecuzione e sul fallimento.

2342 (Rinuncia al rimborso) Conformemente all’art. 25 cpv. 1

LPGA, si può rinunciare parzialmente o totalmente a esi­ gere il rimborso di un aiuto in capitale.

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X. Copertura assicurativa e protezione dei giovani la­ voratori

24. Assicurazione contro gli infortuni durante i prov­

vedimenti dell’AI (AINF AI)

Basi giuridiche:

LAI e LAINF: art. 11 LAI, art. 1a cpv. 1 lett. c LAINF

OAI: capo sesto a: Rapporti con l’assicurazione contro gli infortuni in relazione alle persone di cui all’articolo 1a capo­ verso 1 lettera c LAINF

OAINF: titolo ottavo a: Assicurazione contro gli infortuni delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge

2401 (Campo d’applicazione) L’assicurazione contro gli infortuni

1/24 durante i provvedimenti dell’AI (AINF AI) si applica alle per­ sone che partecipano a provvedimenti dell’AI in uno stabili­ mento o laboratorio di cui all’art. 27 cpv. 1 LAI oppure in un’azienda, se sono vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro (art. 1a cpv. 1 lett. c LAINF). La giurisprudenza ha stabilito quale principio generale che per «persone vincolate da rapporto analogo a quello risul­ tante da un contratto di lavoro» secondo la LAINF s’inten­ dono quelle che, al fine di conseguire un guadagno o svol­ gere una formazione, sono attive per un datore di lavoro, in misura più o meno subordinata, durevolmente o tempora­ neamente, senza dover assumere alcun rischio econo­ mico. Sono pertanto considerati quali rapporti analoghi a quelli risultanti da un contratto di lavoro anche i contratti in­ formali senza regolamentazione del salario. Se è stato stipulato per iscritto un contratto di lavoro, tiroci­ nio o formazione che prevede un salario sotto forma di pre­ stazione in denaro, l’assicurato è coperto tramite l’assicura­ tore contro gli infortuni del datore di lavoro (art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF). EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

2402 (Infortuni non professionali) Gli assicurati non devono par­

tecipare al finanziamento dei premi dell’assicurazione ob­ bligatoria contro gli infortuni non professionali. Di conse­ guenza, gli uffici AI o le casse di compensazione non pos­ sono effettuare deduzioni a tal fine dall’indennità giorna­ liera dell’AI (art. 11 cpv. 1 LAI).

2403 (Esame preliminare della copertura) L’ufficio AI effettua

l’esame preliminare della copertura AINF AI sulla base dei criteri elencati nel manuale AINF AI (link al manuale AINF AI). L’INSAI procede in base al risultato dell’esame prelimi­ nare: - Se i criteri per la copertura AINF AI sono soddisfatti, l’ufficio AI comunica all’assicurato, con una lettera di ac­ compagnamento, che in caso d’infortunio durante il provvedimento sussiste la copertura AINF AI. Queste informazioni non devono essere incluse nella comuni­ cazione/decisione inviata all'assicurato, poiché solo l'AINF è autorizzata ad emettere decisioni nel campo dell'assicurazione contro gli infortuni. - Se i criteri per la copertura AINF AI non sono soddi­ sfatti, qualora non sussistano né un contratto di lavoro né un rapporto analogo a quello risultante da un con­ tratto di lavoro, e una copertura contro gli infortuni è possibile solamente tramite l’assicurazione malattie, l’ufficio AI comunica all’assicurato, con una lettera di ac­ compagnamento, la mancanza di copertura AINF AI.

2404 (Durata) La copertura AINF AI inizia il giorno in cui comin­

cia il provvedimento o al più tardi nel momento in cui l’assi­ curato si avvia per recarsi al luogo in cui esso si svolge. Non vi è alcuna protezione AINF AI, se il provvedimento, pur essendo stato ordinato mediante decisione formale, non può essere svolto. La copertura assicurativa termina alla fine del 31°giorno susseguente a quello in cui l’assicurato adempie per l’ul­ tima volta i presupposti del diritto (copertura successiva).

2405 (Assicurazione per accordo) Prima della scadenza della

copertura successiva, l’assicurato ha la possibilità di pro­ trarre l’assicurazione, mediante accordo speciale e a sue EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

spese, fino a sei mesi (art. 3 cpv. 3 LAINF). Successiva­ mente, il rischio d’infortunio va nuovamente incluso nell’as­ sicurazione malattie. Tale inclusione può avvenire in qual­ siasi momento.

2406 (Assicurazione malattie) Durante la copertura AINF AI, l’as­

sicurato può escludere dall’assicurazione malattie la coper­ tura assicurativa per gli infortuni.

Se dopo la conclusione della copertura contro gli infortuni secondo la LAINF l’assicurato omette di includere la coper­ tura contro gli infortuni nell’assicurazione malattie, il rischio d’infortunio è comunque coperto tramite quest’ultima. L’as­ sicuratore malattie è legittimato a esigere a posteriori dall’assicurato la quota dei premi per la copertura contro gli infortuni, inclusi gli interessi di mora.

2407 (Notifica dell’infortunio / Procedura in caso d’infortunio) Se

1/24 durante lo svolgimento del provvedimento coperto dall’AINF AI l’assicurato subisce un infortunio, l’ufficio AI lo notifica all’INSAI compilando debitamente la notifica d’infor­ tunio entro tre giorni lavorativi tramite il portale clienti mySuva (servizi online). L’ufficio AI informa della notifica d’infortunio gli attori interessati (assicurato, fornitori di pre­ stazioni e cassa di compensazione).

2408 (Procedura per la ripresa del provvedimento) D’intesa con

l’ufficio AI, l’INSAI stabilisce il momento in cui il provvedi­ mento dell’AI può essere ripreso. Il momento della possi­ bile ripresa del provvedimento dell’AI va stabilito esclusiva­ mente dal punto di vista medico e indipendentemente dalla fine del provvedimento inizialmente decisa dall’AI. In caso di ripresa del provvedimento dell’AI, il diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni si estin­ gue. L’ufficio AI decide se la ripresa del provvedimento de­ termini un eventuale diritto a indennità giornaliere dell’AI.

Per principio, l’ufficio AI continua a seguire, nell’ambito della gestione dei casi, l’assicurato che ha subìto un infor­ tunio durante lo svolgimento di un provvedimento d’integra­ zione. EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

2409 (Obbligo d’informazione per la prevenzione) Gli uffici AI

sono tenuti a fornire annualmente all’INSAI i dati relativi ai fornitori con un contratto di prestazioni (indicando nel limite del possibile, l’indirizzo del fornitore, il numero di posti, le attività esercitate, il luogo di svolgimento, la persona di contatto e i suoi dati), affinché l’INSAI possa applicare le prescrizioni atte a prevenire gli infortuni e le malattie pro­ fessionali per le persone coperte dall’AINF AI.

2410 (Persona di contatto) Ogni ufficio AI designa una persona

1/24 di contatto per l’INSAI per quanto concerne l’AINF AI.

25. Responsabilità civile per danni presso le imprese

Basi giuridiche: art. 68quinquies LAI, art. 98bisOAI

2501 (Campo d’applicazione) La responsabilità di cui

all’art. 68quinquies LAI viene assunta dall’AI, se un assicurato cagiona un danno a un’impresa o a terzi durante un accer­ tamento dell’idoneità all’integrazione professionale dell’art. 43 LPGA o durante la partecipazione a un provve­ dimento d’intervento tempestivo (art. 7d LAI), a un provve­ dimento di reinserimento (art. 14a LAI), a un orientamento professionale prima della formazione l’art. 15 LAI, a una prima formazione professionale (art. 16 LAI), a una riforma­ zione professionale (art. 17 LAI) o a un lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI), se è svolto nel mercato del lavoro pri­ mario e non sussiste alcun contratto di lavoro o di tirocinio. Se sussiste un contratto di lavoro o di tirocinio, le questioni legate alla responsabilità civile sono rette dal diritto del la­ voro secondo il Codice delle obbligazioni (CO).

Nel caso dei provvedimenti svolti nel mercato del lavoro secondario (stabilimento o laboratorio ai sensi dell’art. 27 LAI), la regolamentazione in materia di responsabilità civile secondo la LAI non è applicabile, indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia svolto esclusivamente nel mercato del lavoro secondario o in parte anche in un’azienda del mercato del lavoro primario. In tali casi, le

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questioni di responsabilità sono disciplinate dall’assicura­ zione di responsabilità civile aziendale dell’istituzione.

2502 (Procedura in caso di danni presso un’impresa) Per la pro­

1/23 cedura in caso di danni cagionati dall’assicurato a un’im­ presa (art. 68quinquies cpv. 1 LAI) occorre procedere nel modo seguente: – l’impresa comunica il danno all’ufficio AI; – dopo aver ricevuto la comunicazione, l’ufficio AI chiarisce l’entità del danno; – l’ufficio AI cerca un accordo amichevole con l’impresa; – l’ufficio AI rimborsa le spese direttamente all’impresa; – l’ufficio AI valuta la possibilità di un regresso nei confronti dell’assicurato.

La procedura di responsabilità è considerata conclusa quando sono state svolte tutte le tappe summenzionate.

Se l’entità del danno è superiore a 10 000 franchi, l’uffi­ cio AI deve effettuare ulteriori accertamenti, in particolare svolgere una perizia del danno e determinare il suo am­ montare (valore attuale). La definizione della procedura da seguire e la scelta del perito rientrano nel margine discre­ zionale dell’ufficio AI.

2503 (Procedura in caso di danni a terzi) Per la procedura in

caso di danni cagionati dall’assicurato a terzi (art. 68quinquies cpv. 2 LAI) occorre procedere nel modo seguente: – la persona danneggiata (terzo) comunica il danno all’im­ presa o direttamente all’assicuratore di responsabilità ci­ vile di quest’ultima; – il competente assicuratore di responsabilità civile effettua gli accertamenti del caso e risarcisce la persona danneg­ giata; – l’ufficio AI paga la franchigia fatturata all’impresa; – l’assicuratore di responsabilità civile valuta la possibilità di un regresso nei confronti dell’assicurato; – se l’assicuratore di responsabilità civile esercita il re­ gresso contro l’assicurato, l’AI paga l’importo fatturatogli;

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– l’ufficio AI valuta a sua volta la possibilità di un regresso nei confronti dell’assicurato.

2504 (Decisione) L’ufficio AI si pronuncia mediante decisione in

merito a eventuali diritti dell’impresa e a eventuali pretese di regresso nei confronti dell’assicurato. La decisione deve contenere il numero della decisione relativa al provvedi­ mento d’integrazione in questione.

26. Protezione dei giovani lavoratori

2601 (Campo d’applicazione) Gli uffici AI impongono a tutti forni­

7/24 tori di provvedimenti d’intervento tempestivo secondo l’art. 7d LAI, di provvedimenti di reinserimento per prepa­ rare all’integrazione professionale secondo l’art. 14a LAI e di provvedimenti professionali secondo gli art. 15–18d LAI nel mercato del lavoro primario e in quello secondario di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di prote­ zione dei giovani lavoratori secondo l’ordinanza sulla prote­ zione dei giovani lavoratori (OLL 5). Vanno osservate in particolare le disposizioni in materia di lavori pericolosi che possono essere svolti soltanto a determinate condizioni dai giovani che non hanno ancora compiuto 18 anni (art. 4 segg. OLL 5). Se i provvedimenti svolti in un’istitu­ zione prevedono al contempo impieghi nel mercato del la­ voro primario, l’istituzione deve garantire la protezione dei giovani lavoratori anche in questo ambito.

Se un fornitore di prestazioni rifiuta di adempiere questi ob­ blighi, i provvedimenti che comportano lavori pericolosi sono possibili per gli assicurati soltanto a partire dall’età di

18 anni.

2602 Soppresso

2603 Soppresso

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XI. Delimitazione tra l’assicurazione contro la disoc­ cupazione e l’assicurazione invalidità

Idoneità al collo

camento delle persone con disabilità

Chi è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occu­ pazione adeguata e a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 15 LADI) ha diritto a un’indennità di disoccupazione, se soddisfa anche le altre condizioni di diritto di cui all’articolo 8 LADI, tra cui l’idoneità al colloca­ mento. Nel caso degli assicurati che sono annunciati al contempo anche all’AI, l’idoneità al collocamento è contro­ versa. Questa situazione d’incertezza termina soltanto con la decisione in merito alla rendita dell’AI. Fino ad allora, la persona assicurata è presunta idonea al collocamento e l’assicurazione contro la disoccupazione è dunque tenuta a versare prestazioni anticipate (art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA), se l’assicurato non è manifestamente inidoneo al colloca­ mento (art. 15 cpv. 3 OADI). L’idoneità al collocamento è data se l’assicurato è capace dal punto di vista medico e in grado, in condizioni equilibrate del mercato del lavoro6, di svolgere un’occupazione adeguata al suo danno alla salute per almeno il 20 per cento di un’occupazione a tempo pieno (v. Prassi LADI ID B252). In tal caso, l’AD è tenuta a versare l’indennità di disoccupazione completa per tutta la durata della procedura, fino alla decisione di renditaxxxvi (v. Prassi LADI ID B254).

Coordinamento tra l’AI e l’AD

Vi sono casi in cui si ha diritto simultaneamente a un’inden­ nità di disoccupazione e a un’indennità giornaliera dell’AI. In questi casi si applicano le regole di coordinamento se­ guenti:

6 V. nota a piè di pagina 4

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1. Nei periodi di attesa fino a una riformazione professio­

nale (art. 18 cpv. 4 OAI) e durante la ricerca di un im­ piego (art. 19 cpv. 2 OAI), il diritto all’indennità di disoc­ cupazione è prioritario rispetto a quello all’indennità gior­ naliera dell’AI. Se l’assicurato non ha diritto all’indennità di disoccupazione, l’AI versa indennità giornaliere per al massimo 60 giorni se la ricerca dell’impiego è preceduta da una prima formazione professionale, da una riforma­ zione professionale o da un lavoro a titolo di prova.

2. Durante i provvedimenti d’accertamento, i provvedimenti

di reinserimento e i provvedimenti professionali, com­ preso il lavoro a titolo di prova, il diritto all’indennità gior­ naliera dell’AI è prioritario rispetto a quello all’indennità di disoccupazione. In questo periodo l’assicurato è palese­ mente inidoneo al collocamento, in quanto non sta cer­ cando un’occupazione adeguata né è disposto ad accet­ tarne una (v. Prassi LADI ID B254c).

Per gli assicurati che hanno diritto al contempo a presta­ zioni dell’AI e dell’AD, sono importanti un coordinamento e una pianificazione congiunta del processo d’integrazione. Si tratta in primo luogo di decidere se vadano assegnati provvedimenti d’integrazione dell’AI o provvedimenti ine­ renti al mercato del lavoro dell’AD e di concordare gli sforzi ritenuti adeguati per la ricerca di un impiego da parte dell’assicurato durante lo svolgimento dei provvedimenti dell’AI.

Se l’ufficio AI constata che l’assicurato potrebbe rivendi­ care prestazioni dell’AD, lo deve informare al riguardo (art. 27 cpv. 3 LPGA).

Obbligo di annunciare i posti vacanti: ripercussioni sull’AI

L’obbligo di annunciare i posti vacanti secondo l’art. 21a della LStrI è stato introdotto il 1 luglio 2018 nell’ambito dell’attuazione dell’art. 121a Cost. Esso stabilisce che i da­ tori di lavoro devono inizialmente notificare soltanto agli

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URC i posti da occupare nei gruppi professionali7 nei quali la quota di disoccupazione è pari o superiore al 5 per cento.

I posti di lavoro nel mercato del lavoro primario che ven­ gono occupati nel quadro di provvedimenti dell’AI non sono soggetti all’obbligo di annuncio. Questo vale per i posti di lavoro volti allo svolgimento di provvedimenti d’accerta­ mento (art. 43 LPGA), provvedimenti d’intervento tempe­ stivo (art. 7d LAI), provvedimenti di reinserimento (art. 14a LAI) e provvedimenti professionali (art. 15–18b LAI) non­ ché in caso di assunzione successiva a tali provvedimenti (v. Prassi LC SPC B40-B40b). L’ufficio AI informa al ri­ guardo i datori di lavoro nel quadro del processo d’integra­ zione.

Obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti (arbeit.swiss). EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

XII. Provvedimenti all’estero e durante l’esecuzione di misure di diritto penale

27. Provvedimenti all’estero

Basi giuridiche: art. 9 LAI, art. 23bis OAI, art. 23ter OAI

2701 (Condizioni) I provvedimenti d’integrazione professionale

1/24 dell’AI sono generalmente eseguiti in Svizzera. Possono eccezionalmente avere luogo all'estero (art. 23bis capo­ versi 1 e 3 OAI) se – la loro esecuzione si rivela praticamente impossibile in Svizzera, in particolare per la mancanza di istituzioni adeguate o di personale specializzato; o – perché vi sono altri motivi validi per la loro esecuzione all’estero. In tali casi, le spese sono rimborsate al mas­ simo nella misura in cui lo sarebbero state se i provvedi­ menti in questione fossero stati eseguiti in Svizzera.

Anche se l’esecuzione di un provvedimento all’estero è meno costosa, le spese per il provvedimento all’estero non sono un criterio per la sua concessione.

2702 (Approvazione) L’esecuzione di provvedimenti d’integra­

7/26 zione professionale all’estero necessita dell’approvazione dell’UFAS. Gli uffici AI gli sottopongono l’incarto intero, ac­ compagnato da una motivazione dettagliata dei motivi che giustificano lo svolgimento del provvedimento all’estero. Per la loro concessione devono però comunque essere adempiute le condizioni per l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione all’estero secondo l’art. 23bis cpv. 1 e 3 OAI. In casi particolari (p. es. provvedimenti in regioni di confine) l’UFAS può concordare con gli uffici AI una deroga a que­ sto principio. I provvedimenti d’intervento tempestivo e le misure che vengono attuate nel Principato del Liechten­ stein, non necessitano dell’approvazione dell’UFAS.

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2703 (Persone assicurate facoltativamente) Per gli assicurati di

età superiore ai 20 anni l’assicurazione facoltativa assume i costi per provvedimenti d’integrazione eseguiti all’estero se delle circostanze particolari lo giustificano e i provvedi­ menti permettono all’assicurato di esercitare nuovamente un’attività lucrativa o svolgere le mansioni consuete (art. 23ter cpv. 1 OAI).

Per le persone di età inferiore ai 20 anni l’assicurazione fa­ coltativa assume i costi per provvedimenti d’integrazione eseguiti all’estero se le possibilità di successo e le circo­ stanze personali lo giustificano.

28. Integrazione professionale ed esecuzione di mi­

sure di diritto penale

2801 (Interazione) L’esecuzione di misure di diritto penale non

esclude un concomitante diritto a provvedimenti professio­ nali. L’inizio e la durata della formazione devono essere concordati con gli organi di esecuzione delle misure penali.

2802 (Diritto) Se per principio sussiste un diritto a provvedimenti

professionali, gli uffici AI verificano l’entità dei provvedi­ menti cui gli assicurati avrebbero diritto indipendentemente dall’esecuzione di misure di diritto penale. Nei casi in cui senza queste misure l’AI coprirebbe ad esempio soltanto le spese supplementari dovute alla disabilità per la forma­ zione in un ambiente protetto, ma non per l’alloggio con as­ sistenza, l’assicurazione si fa carico soltanto delle spese fino a concorrenza dell’importo del provvedimento di riferi­ mento «Formazione senza alloggio con assistenza».

2803 (Spese supplementari dovute alla disabilità) L’AI è tenuta

ad assumere soltanto le spese dovute alla disabilità diretta­ mente connesse al provvedimento d’integrazione, ma non quelle che riguardano l’esecuzione della pena. Per deter­ minare le spese supplementari dovute alla disabilità, si ri­ corre a una tariffa di riferimento applicata presso un’istitu­ zione adeguata senza l’esecuzione di misure di diritto pe­

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nale. L’AI partecipa in questa misura alle spese comples­ sive di soggiorno nell’organo di esecuzione delle misure penali. Tutte le altre spese riguardano l’esecuzione della pena e non sono prese a carico dall’AI. Fanno eccezione a questa regola, fino alla loro scadenza, le convenzioni con­ cluse tra le istituzioni che eseguono misure di diritto penale e l’AI.

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XIII. Convezioni di prestazioni e contratti

29. Convenzioni di prestazioni

29.1. Basi

Basi giuridiche: art. 7d LAI, art. 14quater LAI, art. 18abis LAI, art. 27 LAI, art. 27bis LAI, art. 27ter LAI, art. 27quinquies LAI, art. 24sexies OAI, art. 72ter OAI, art. 79sexies OAI

2901 (Autorizzazione) Gli uffici AI possono concludere conven­

zioni con i fornitori di prestazioni per il rimborso delle spese per i provvedimenti di cui agli art. 14a–18 LAI, i provvedi­ menti di accertamento medici e professionali secondo l’art. 43 LPGA in combinato disposto con l’art. 72ter OAI e la fornitura di personale a prestito secondo l’art. 18abis LAI nonché, se del caso, per i provvedimenti d’intervento tem­ pestivo (art. 7d LAI).

Oltre alla LAI e all’OAI, le disposizioni della presente circo­ lare fungono da base per queste convenzioni e per l’impo­ stazione delle prestazioni e dei provvedimenti convenuti.

2902 (Competenze) In linea di massima le convenzioni sono

concluse dall’ufficio AI del Cantone in cui ha sede il forni­ tore di prestazioni o dall’associazione regionale degli uf­ fici AI, se più uffici AI si uniscono. La convenzione con l’uf­ ficio AI del Cantone della sede è valida anche per altri uffici AI che dispongono provvedimenti. Il fornitore di prestazioni emette fattura direttamente nei confronti dell’ufficio AI ordi­ nante.

Se l’ufficio AI del Cantone della sede non conclude alcuna convenzione, in via sussidiaria un altro ufficio AI cantonale ne può concludere una. In tal caso, l’ufficio AI del Cantone della sede viene informato al riguardo.

2903 (Più strutture) Se un fornitore di prestazioni gestisce strut­

ture con mandati e obiettivi distinti in più di un Cantone, un ufficio AI può concludere una convenzione a parte con la

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struttura del proprio Cantone, d’intesa con l’ufficio AI del Cantone in cui il fornitore di prestazioni ha la propria sede.

Nel caso della fornitura di personale a prestito, per ogni convenzione di prestazioni conclusa con una succursale occorre un’autorizzazione del Cantone in cui si trova la succursale (v. art. 12 cpv. 3 LC).

2904 (Nessun diritto) Un fornitore di prestazioni può richiedere la

conclusione di una convenzione. La richiesta è esaminata dall’ufficio AI. La conclusione di una convenzione non co­ stituisce un diritto dei fornitori di prestazioni.

2905 (Scambio di informazioni) Gli uffici AI garantiscono recipro­

camente lo scambio di informazioni sulle convenzioni di prestazioni vigenti. Queste vengono archiviate su una piat­ taforma informativa comune, accessibile a tutti gli uffici AI. L’UCC e l’UFAS dispongono di diritti di consultazione illimi­ tati per la piattaforma.

2906 (Trasparenza) Se necessario, l’ufficio AI sottopone

all’UFAS tutti i documenti e le informazioni disponibili sui singoli fornitori di prestazioni; in particolare possono pre­ sentare tutte le basi di calcolo per le tariffe convenute per i servizi proposti.

29.2. Contenuto delle convenzioni di prestazioni

2907 (Convenzione) La convenzione (di prestazioni) disciplina in

primo luogo il rapporto tra l’ufficio AI e il fornitore di presta­ zioni e può essere corredata di condizioni generali di con­ tratto.

2908 (Requisiti minimi) La convenzione (di prestazioni) o le con­

1/24 dizioni generali di contratto devono disciplinare almeno i punti seguenti: – partner contrattuali, basi giuridiche e mandato; – tipo, contenuto, cifra tariffale con designazione secondo il catalogo delle cifre tariffali dell’allegato II e tariffa della prestazione; EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

– obiettivi di prestazione e di risultato; – prescrizioni per la garanzia della qualità; – disposizioni in merito alla protezione contro gli infortuni secondo il cap. 24; – disposizioni in merito alla responsabilità per danni presso le imprese secondo il cap. 25; – disposizioni in merito alla protezione dei giovani lavora­ tori secondo il cap. 26; – diritti e obblighi delle parti; – modalità di conteggio e di pagamento (v. cap. 29.3 et 29.4); – disposizioni in merito all’imposta sul valore aggiunto (N. 2910); – modalità di disdetta o di modifica della convenzione e delle condizioni generali di contratto; – procedura in caso di controversie; – prescrizioni in merito alla protezione dei dati a livello can­ tonale e federale.

2909 (Autorizzazioni) Gli uffici AI si assicurano che i fornitori di

prestazioni siano in possesso di tutte le autorizzazioni ne­ cessarie, che sono determinanti e richieste per l’esercizio della loro attività.

2910 (Imposta sul valore aggiunto) Gli uffici AI comunicano ai

fornitori di prestazioni che essi sono tenuti a rispettare le prescrizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto e a prendere i provvedimenti necessari per l’esenzione dall’im­ posta sul valore aggiunto.

29.3. Rimborso delle spese per le prestazioni

2911 (Economicità) Le tariffe delle prestazioni convenute sono

stabilite in base a criteri conformi al luogo e al mercato nonché di economia aziendale. Gli uffici AI verificano rego­ larmente le tariffe e il rimborso delle spese.

2912 (Delimitazione rispetto ad altri organi finanziatori) In caso di

provvedimenti organizzati nel quadro della collaborazione interistituzionale l’ufficio AI garantisce che i relativi costo EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

siano suddivisi in maniera trasparente tra gli organi finan­ ziatori coinvolti.

2913 (Sistema di rimborso) Il rimborso delle spese è effettuato

mediante le unità di indennità seguenti: importo forfettario per singolo caso oppure tariffe mensili, settimanali, giorna­ liere oppure orarie. Se è prevista una tariffa oraria, vanno definite chiaramente le prestazioni fatturabili (preparazione e attività successive, tragitto ecc.).

29.4. Fatturazione (art. 79sexies OAI)

2914 (Fatturazione) L’ufficio AI istruisce i fornitori di prestazioni

che hanno concluso una convenzione a effettuare la fattu­ razione per via elettronica.

2915 (Voci della fattura) La fattura contiene almeno le indicazioni

seguenti: – indirizzo dell’emittente della fattura, IBAN incluso; – indirizzo dell’assicurato e relativo numero AVS; – numero della comunicazione o della decisione (sempre); – genere del provvedimento, incluse indicazioni sul pe­ riodo contabile; cifra tariffale, tariffa applicata al provvedimento, numero di unità di indennità e importo della fattura.

2916 (Copia della fattura) L’ufficio AI istruisce i fornitori di presta­

zioni a fornire all’assicurato una copia della fattura, in forma elettronica o cartacea.

29.5. Garanzia della qualità ed efficacia dei provvedi­

menti

2917 (Garanzia della qualità) Dopo la conclusione di un provve­

1/24 dimento presso un fornitore di prestazioni gli uffici AI effet­ tuano tramite la piattaforma informativa un controllo della qualità standardizzato di tutti i provvedimenti svolti presso questo fornitore. Tale valutazione può per esempio essere

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effettuata dopo l’uscita da un’istituzione o al termine del mandato di un coach. Questo controllo della qualità consente un’analisi compara­ tiva dei fornitori di prestazioni a livello nazionale.

2918 (Colloqui di valutazione) Gli uffici AI conducono periodica­

mente colloqui di garanzia della qualità o di analisi con i fornitori di prestazioni, tenendo conto dei risultati della veri­ fica della garanzia della qualità e dell’analisi comparativa a livello svizzero, e verificano l’osservanza delle convenzioni di prestazioni concluse.

2919 (Efficacia) Gli uffici AI assicurano la valutazione dell’effica­

cia (reporting e controlling) delle prestazioni fornite dai for­ nitori con i quali hanno concluso una convenzione di pre­ stazioni. I relativi processi sono illustrati nel sistema di con­ trollo interno (SCI) degli uffici AI. L’adeguatezza dei pro­ cessi è verificata nel quadro di un processo di migliora­ mento costante.

2920 (Rapporti all’UFAS) Gli uffici AI documentano in maniera

trasparente l’assunzione delle proprie responsabilità pre­ sentando annualmente all’UFAS un rapporto strutturato in modo uniforme. L’UFAS mette preventivamente a disposi­ zione degli uffici AI un modello di rapporto.

29.6. Vitto e alloggio fuori casa

2921 (Alloggio fuori casa) L’alloggio fuori casa è una prestazione

accessoria ai provvedimenti d’integrazione professionale secondo gli art. 14a–17 LAI (v. CRSV), per la quale gli uf­ fici AI possono ricorrere a fornitori di prestazioni esterni. Questa prestazione può includere anche il vitto. Alle con­ venzioni di prestazioni per il vitto e l’alloggio fuori casa si applicano le disposizioni di cui sopra. Sono previste cin­ que categorie di alloggio e una per il pranzo: – alloggio con assistenza intensa (valore indicativo della chiave di ripartizione per l’assistenza 1:5, alloggio in isti­ tuto o in un appartamento del fornitore);

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– alloggio con assistenza normale (valore indicativo della chiave di ripartizione per l’assistenza 1:10, alloggio in istituto o in un appartamento del fornitore); – accompagnamento a domicilio in un alloggio collettivo esterno (valore indicativo della chiave di ripartizione per l’assistenza 1:15, alloggio in un appartamento del forni­ tore); – coaching abitativo (accompagnamento parziale al domi­ cilio dell’assicurato); – struttura alberghiera (alloggio in istituto o in un apparta­ mento del fornitore di prestazioni senza assistenza); – pranzo all’interno dell’istituzione.

29.7. Prima formazione professionale (art. 16 LAI) e

riformazione professionale (art. 17 LAI)

2922 (Svolgimento) Esistono varie forme per lo svolgimento di

una formazione professionale duale secondo l’art. 16 o 17 LAI (formazioni secondo la LFPr e l’art. 16 cpv. 3 lett. c LAI), che vengono indennizzate con tariffe diverse.

– (Mercato del lavoro primario) Se la parte pratica si svolge interamente in un’azienda del mercato del lavoro primario e quest’ultima conclude il contratto di forma­ zione, all’assicurato può essere assegnata una presta­ zione di coaching in virtù dell’art. 14quater LAI per il soste­ gno individuale dovuto alla disabilità (p. es. un coaching di sostegno alla formazione). – (Supported education) Si parla di supported education quando la parte pratica di una formazione si svolge in un’azienda del mercato del lavoro primario mentre il con­ tratto di formazione incombe ad un’istituzione, la quale fornisce anche il sostegno individuale dovuto alla disabi­ lità in un ambiente protetto. In tal caso non può essere concessa nessuna ulteriore prestazione di coaching in virtù dell’art. 14quater LAI. – (Istituzione) Se la parte pratica si svolge interamente in un’istituzione), le prestazioni quali la conclusione del contratto di formazione, la predisposizione del posto di lavoro e il sostegno individuale dovuto alla disabilità EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

sono remunerate secondo la tariffa prevista. Di conse­ guenza, non può essere concessa alcuna prestazione di coaching in virtù dell’art. 14quater LAI. – (Combinazione dei luoghi di svolgimento) Se la parte pratica si svolge in un’istituzione e nel mercato del lavoro primario (p. es. con uno stage), le prestazioni quali la conclusione del contratto, la predisposizione del posto di lavoro ridotto e il sostegno individuale dovuto alla disabi­ lità vengono remunerate al fornitore secondo una tariffa ridotta. La tariffa ridotta viene applicata al più tardi dopo tre mesi di stage nel mercato del lavoro primario. Non può essere concessa nessuna prestazione di coaching in virtù dell’art. 14quater LAI. – (Parte scolastica in istituzione) Se la parte scolastica si svolge in un’istituzione, come accade ad esempio du­ rante una preparazione a un lavoro ausiliario o a un’atti­ vità in un laboratorio protetto, essa viene rimborsata. Non può essere concessa nessuna prestazione scola­ stica supplementare sotto forma di prestazione di coa­ ching in virtù dell’art. 14quater LAI.

2923 Soppresso (v. cap. 29.9.1)

29.8. Convenzioni di prestazioni con prestatori di

personale (art. 18abis LAI)

Basi giuridiche: art. 18abis LAI, art. 6quinquies OAI, LC, OC

2924 (Regolamentazioni per le convenzioni di prestazioni) Alle

convenzioni concluse con prestatori di personale soggetti all’obbligo di autorizzazione o esonerati da esso in virtù della loro attività di utilità pubblica secondo la LC, si appli­ cano le direttive in materia di convenzioni di prestazioni (v. cap. 29.1–29.5) nonché la LC (v. cap. 29.8.1) e disposi­ zioni speciali per quanto concerne l’indennizzo (v. cap. 29.8.2 e 29.9.2).

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29.8.1. Condizioni secondo la legge sul collocamento

2925 (Richiesta di autorizzazione/prova) Alla conclusione di una

convenzione di prestazioni, gli uffici AI chiedono ai presta­ tori di personale di fornire un’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 LC8 o la prova dell’utilità pubblica, se si tratta di organizzazioni che non rispettano la definizione di fornitura professionale di personale a prestito esercitata professio­ nalmente di cui all’art. 29 OC e sono dunque esentate dall’obbligo di autorizzazione. Per le imprese che forni­ scono personale a prestito non soggette all’obbligo di auto­ rizzazione, la prova dell’utilità pubblica deve risalire al mas­ simo a sei mesi prima della richiesta.

La prova dell’utilità pubblica viene rilasciata dall’ammini­ strazione fiscale cantonale. Gli art. 18–22 LC e gli art. 46–50 OC si applicano anche ai prestatori di personale esentati dall’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 12 LC.

2926 (Utilità pubblica senza CCL) Se si tratta di un’organizza­

zione di utilità pubblica che non ha aderito volontariamente al CCL per il settore del prestito di personale (art. 2 cpv. 3 del CCL per il settore del prestito di personale), nella con­ venzione di prestazioni va fissato l’obbligo del prestatore di personale di rispettare le disposizioni degli art. 18–22 e 39 LC nonché degli art. 46–50 OC.

2927 (Violazioni) Gli uffici AI comunicano alle competenti autorità

del mercato del lavoro cantonali eventuali violazioni della LC. Inoltre, in caso di fornitura di personale a prestito, ga­ rantiscono che all’impresa acquisitrice non vengano fattu­ rati onorari o spese amministrative per la prestazione in questione (v. N. 2931).

8 La SECO tiene un elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito per Cantone e per settore (Link). EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

29.8.2. Indennità ai prestatori di personale per le pre­

stazioni fornite nell’ambito della fornitura di personale a prestito

2928 (Importo massimo) Le spese della fornitura di personale a

prestito sono indennizzate con un importo massimo di

12 500 franchi per assicurato. Questo importo copre tutte

le spese amministrative generate dalla prestazione (provvi­ gione) e tutte le prestazioni fornite dai prestatori di perso­ nale conformemente alla convenzione di prestazioni e al mandato degli uffici AI (v. cap. 20).

2929 (Consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater

LAI) Eventuali prestazioni di coaching in virtù dell’ art. 14quater LAI durante la fornitura di personale a prestito non fanno parte del provvedimento e devono pertanto es­ sere concesse separatamente. Esse non vengono accor­ date nei limiti dell’importo massimo di 12 500 franchi, bensì in aggiunta.

2930 (Spese per le imprese acquisitrici) Nell’ambito della forni­

tura di personale a prestito, le imprese acquisitrici pagano soltanto il salario e gli oneri salariali accessori. Gli uffici AI garantiscono che i prestatori di personale non fatturino spese supplementari alle imprese acquisitrici. Questo vale anche per le indennità di cui all’art. 22 capoversi 2 e 3 LC, che corrispondono all’indennità per un collocamento riu­ scito e vengono accordate dall’AI nei limiti dell’importo massimo (v. N. 2931).

29.9. Indennità per il collocamento in caso di assun­

zione alla conclusione di un provvedimento

29.9.1. Indennità per il collocamento in caso di assun­

zione alla conclusione di un provvedimento in un’istituzione

2930.1 (Condizioni) Per garantire un’integrazione riuscita nel mer­

1/24 cato del lavoro primario alla conclusione di provvedimenti secondo gli art. 7d cpv. 2 lett. d–f, 14a, 15, 16 e 17 LAI in EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

un’istituzione (ambiente protetto), gli uffici AI possono ver­ sare alle istituzioni che hanno eseguito i provvedimenti un’indennità per il collocamento, se sono adempiute cumu­ lativamente le seguenti condizioni: - l’assicurato è assunto nel mercato del lavoro primario; in caso di assunzione a tempo determinato, la durata del contratto è di almeno un anno; - il posto è stato procurato dal fornitore di prestazioni op­ pure ottenuto dall’assicurato con il sostegno di quest’ul­ timo. - il periodo di prova è stato superato.

Gli uffici AI possono definire ulteriori condizioni nelle loro convenzioni di prestazioni.

Affinché alla conclusione di una formazione secondo l’art. 16 o 17 LAI possa essere versata un’indennità, il forni­ tore di prestazioni deve aver avuto un contratto di forma­ zione con l’assicurato.

Non è invece possibile versare un’indennità per il colloca­ mento alla conclusione di un provvedimento di consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater LAI eseguito nel mercato del lavoro primario e nemmeno nell’ambito degli art. 18, 18a e 18b–18d LAI. Per la fornitura di personale a prestito sono applicabili le disposizoni del cap. 29.9.2.

29.9.2. Indennità per il collocamento in caso di assun­

zione alla conclusione della fornitura di perso­ nale a prestito

2931 (Indennità per il collocamento) L’eventuale indennità per il

collocamento in caso di assunzione alla conclusione della fornitura di personale a prestito va accordata nei limiti dell’importo massimo di 12 500 franchi. Questa indennità include anche l’eventuale indennità che i prestatori di per­ sonale possono esigere dalle imprese acquisitrici confor­ memente all’art. 22 capoversi 2 e 3 LC qualora la fornitura di personale a prestito sfoci in un’assunzione. In caso di

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assunzione, non possono essere fatturati oneri alle im­ prese acquisitrici (v. N. 2930).

2932 (Condizioni) L’indennità per il collocamento in caso di as­

sunzione alla conclusione della fornitura di personale a prestito secondo l’art. 18abis LAI può essere versata sol­ tanto se sono adempiute cumulativamente le condizioni se­ guenti: – l’assunzione avviene entro la durata del provvedimento di un anno; – il contratto di lavoro procurato dura almeno un anno; – l’assunzione è stata procurata dal prestatore di perso­ nale oppure ottenuta dall’assicurato con il sostegno di quest’ultimo; – il periodo di prova è stato superato.

Gli uffici AI possono definire ulteriori condizioni nelle loro convenzioni di prestazioni.

30. Convenzione per il cofinanziamento di provvedi­

menti cantonali di sostegno (art. 68bis LAI)

30.1. Basi

Basi giuridiche: art. 68bis cpv. 1bis e 1ter LAI, art. 96bis OAI, art. 96ter OAI, art. 96quater OAI

3001 La convenzione viene conclusa tra l’ufficio AI cantonale e

l’organismo responsabile secondo l’art. 68bis cpv. 1 lett. d LAI: – al cpv. 1bis si tratta dell’organismo responsabile degli or­ gani cantonali che assistono nell’integrazione professio­ nale i giovani con problematiche multiple (p. es. case management formazione professionale, ufficio della for­ mazione professionale); – al cpv. 1ter si tratta dell’organismo responsabile delle for­ mazioni transitorie cantonali nel settore della formazione (professionale) che preparano i giovani a una prima for­ mazione professionale ai sensi della LFPr (p. es. ufficio

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della formazione professionale, centro per le formazioni transitorie).

3002 (Convenzione) La convenzione deve disciplinare almeno i

7/26 punti seguenti: – partner contrattuali, basi giuridiche e mandato; − tipo, contenuto, cifra tariffale e prezzo della prestazione; − Per le offerte ponte, tariffa usuale nel Cantone pro capite per un posto annuale e quota del contributo dell'AI pro capite per un posto annuale – obiettivi di prestazione e di risultato nonché gruppo tar­ get; – prescrizioni per la garanzia della qualità (incluse prescri­ zioni in materia di reporting; v. N. 3012); – competenze, diritti e obblighi delle parti; – modalità di conteggio e di pagamento (v. cap. 29.4); – disposizioni concernenti l’IVA (v. N. 2910).

30.2. Cofinanziamento di formazioni transitorie can­

tonali

3003 (Cofinanziamento) L’AI assume le spese per al massimo

un terzo delle spese regolari di una formazione transitoria cantonale per ogni posto occupato da un assicurato che ha richiesto una prestazione dell’AI (finanziamento ai benefi­ ciari).

Esempio: una formazione transitoria scolastica regolare co­ sta 20 000 franchi all’anno per partecipante. Il finanzia­ mento supplementare dell’AI ammonta al massimo a un terzo di queste spese regolari, ovvero a 6666 franchi all’anno. Di conseguenza, il Cantone dispone un importo di

26 666 franchi all’anno per la formazione transitoria canto­

nale specializzata.

3004 (Interruzione) In caso di interruzione, l’organo responsabile

della formazione transitoria cantonale deve cercare di attri­ buire il posto a qualcun altro. Se questo non è possibile, l’ufficio AI paga la parte a esso spettante del posto fino alla

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fine del semestre in corso. Il primo semestre dura dalla metà di agosto alla fine di gennaio, il secondo dall’inizio di febbraio alla fine di giugno (secondo l’anno scolastico rego­ lare).

3005 (Prestazioni delle formazioni transitorie cantonali) Nelle

convenzioni di collaborazione viene definito un catalogo di possibili prestazioni supplementari delle formazioni transi­ torie cantonali necessarie per il cofinanziamento da parte degli uffici AI, in cui sono descritte le formazioni transitorie cantonali specializzate. Nell’ottica di una preparazione il più possibile corrispondente al bisogno degli adolescenti e dei giovani adulti all’AI, si tratta in particolare di: – prestazioni supplementari quali ad esempio classi di pic­ cole dimensioni e sostegno all’apprendimento individua­ lizzato; – compiti secondo le disposizioni in materia di competenze (v. N. 2638); – ampliamento delle conoscenze sull’AI per il rilevamento tempestivo nel quadro delle formazioni transitorie canto­ nali regolari. Gli organi cantonali responsabili delle for­ mazioni transitorie sono autorizzati a effettuare una co­ municazione di rilevamento tempestivo in virtù delle per­ tinenti convenzioni (v. art. 3b cpv. 2 lett. m LAI).

3006 (Competenze) Nelle convenzioni di collaborazione sono

definite le competenze degli uffici AI e degli organi respon­ sabili delle formazioni transitorie cantonali. – Competenze degli uffici AI: gli uffici AI presentano la ri­ chiesta d’iscrizione alle formazioni transitorie specializ­ zate per gli assicurati; archiviano nell’incarto dell’AI la decisione di accoglimento o rifiuto dell’organo responsa­ bile delle formazioni transitorie; partecipano all’analisi della situazione degli organi responsabili delle formazioni transitorie, fungono da interlocutori in caso di problemi extrascolastici e sostengono gli organi responsabili nella ricerca di una soluzione successiva, se questa comporta un onere considerevole.

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– Competenze degli organi responsabili delle formazioni transitorie: gli organi responsabili delle formazioni transi­ torie decidono se accettare le persone segnalate dall’AI in base ai criteri definiti nelle convenzioni di collabora­ zione; comunicano per iscritto la decisione positiva o ne­ gativa agli assicurati e agli uffici AI; organizzano le ana­ lisi della situazione per gli assicurati e gli uffici AI e infor­ mano per tempo questi ultimi sulle eventuali difficoltà straordinarie insorte (p. es. accumulo di assenze o com­ portamenti problematici, prima dell’espulsione dalla scuola); nell’ambito delle formazioni transitorie, provve­ dono a cercare una soluzione successiva.

30.3. Cofinanziamento degli organi di coordinamento

cantonali

3007 (Cofinanziamento) L’AI può partecipare al finanziamento di

1/26 organi di coordinamento cantonali preposti al sostegno dell’integrazione di tutti i giovani con problematiche multi­ ple. Ogni ufficio AI ha a disposizione un importo massimo il quale non può superare un terzo delle spese per il perso­ nale sostenute dall’organo di coordinamento cantonale in questione. Tale importo è calcolato in funzione della quota della popolazione residente permanente di età compresa tra i 13 e i 25 anni nel Cantone.

L’UFAS fissa le categorie di contributi per i singoli Cantoni, in base al numero di persone di età compresa tra i 13 e

25 anni (v. tabella di seguito). Se superano un terzo delle

spese per il personale dell’organo di coordinamento canto­ nale, i contributi vengono ridotti.

Numero di 13– Contributo Uffici AI in questa ca­ 25enni nel Cantone massimo* tegoria < 10 000 50 000 AI, AR, NW, OW, GL, UR 10 000–29 999 100 000 SZ, ZG, BS, SH, GR, NE, JU 30 000–59 999 150 000 LU, FR, SO, BL, TG, TI, VS EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

60 000–99 999 200 000 SG, AG, GE > 100 000 400 000 ZH, BE, VD (stato: agosto 2025; *deve essere ridotto a 1/3 dei costi sostenuti dal Can­ tone) Esempio: in considerazione della sua quota della popola­ zione residente permanente di età compresa tra i 13 e i

25 anni, in base alla tabella precedente un Cantone

avrebbe diritto a 150 000 franchi all’anno. Nel Cantone le spese per il personale dell’organo di coordinamento canto­ nale ammontano a 300 000 franchi all’anno. Di conse­ guenza, l’ufficio AI può partecipare al finanziamento di que­ sto organo con un importo massimo di 100 000 franchi. Il contributo di 150 000 franchi viene dunque ridotto di conse­ guenza.

3008 (Mezzi finanziari) L’UFAS aggiorna i contributi ogni quat­

tro anni sulla base dei valori medi dei quattro anni prece­ denti. Gli uffici AI vengono informati per tempo di eventuali modifiche degli importi, in modo da poterne tenere conto nelle loro trattative con i Cantoni.

3009 (Processo budgetario) Gli uffici AI richiedono all’UFAS, nel

quadro del processo budgetario ordinario, la somma con­ venuta con i Cantoni. I contributi non interamente utilizzati non possono essere trasferiti ad altri uffici AI. I mezzi finan­ ziari per il cofinanziamento degli organi di coordinamento cantonali non sono computati nel budget globale degli uf­ fici AI.

3010 (Prestazioni per il rilevamento tempestivo) Nelle conven­

7/26 zioni di collaborazione sono definite le prestazioni concrete degli organi di coordinamento cantonali necessarie nell’am­ bito del cofinanziamento da parte degli uffici AI. Nell’ottica di un rilevamento tempestivo il più possibile mirato degli adolescenti e dei giovani adulti di età compresa tra i 13 e i

25 anni con un danno alla salute da parte dell’AI, queste

prestazioni comprendono in particolare: – ampliamento delle conoscenze sull’AI e dialogo regolare con gli uffici AI;

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– accertamenti preliminari, accompagnamento, informa­ zione e comunicazione delle persone in questione all’AI; – rilevazione dei dati necessari all’UFAS per la valutazione (v. N. 3012).

Se un organo di coordinamento è competente esclusiva­ mente per i giovani con problematiche multiple durante la scuola dell’obbligo, l’ufficio AI può cofinanziare in aggiunta un posto alternativo per il settore postobbligatorio, a condi­ zione che l’importo a sua disposizione secondo il N. 3007 sia sufficiente e che il rilevamento tempestivo sia garantito nel settore obbligatorio. Per ogni organo di coordinamento va conclusa una convenzione separata e allestito un repor­ ting specifico.

Durante lo svolgimento di provvedimenti di reinserimento e di provvedimenti professionali (art. 14–18d LAI) non è pos­ sibile un accompagnamento da parte dell’organo di coordi­ namento cantonale a carico dell’AI.

Gli organi di coordinamento cantonali sono autorizzati a ef­ fettuare una comunicazione di rilevamento tempestivo (v. art. 3 b cpv. 2 lett. m LAI).

3011 (Competenze) Nelle convenzioni di collaborazione sono

definite le competenze degli uffici AI e degli organi di coor­ dinamento.

3012 (Valutazione/reporting) I dati che gli organi di coordina­

1/26 mento cantonale devono rilevare sono definiti nelle con­ venzioni di collaborazione. Per la valutazione nell'ambito dell'attività di vigilanza dell'UFAS e della verifica delle sov­ venzioni da parte dell'UFAS ai sensi della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sulle sovvenzioni, LSu) devono essere rilevati uniformemente almeno i dati indicati di seguito: – Posti in equivalenti a tempo pieno (ETP): percentuali di posti finanziate dagli uffici AI e numero complessivo di ETP degli organi di coordinamento cantonali;

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– prestazioni fornite dagli organi di coordinamento per l’AI: descrizione e frequenza; – partecipanti: età, numero AVS o numero del caso (ad es. numero Casenet), Cantone di domicilio, situazione for­ mativa; − Durata del cofinanziamento; – risultati finali: descrizione dei risultati per ogni assicurato.

31. Sistema tariffale

3101 (Sistema tariffale) Le prestazioni fatturabili nell’ambito

dell’integrazione professionale vengono contabilizzate con il codice tariffale 904 indicando il codice di prestazione e la cifra tariffale.

3102 (Cifre tariffali) Le cifre tariffali sono sempre composte di al­

7/22 meno sei e al massimo otto cifre. – Le cifre tariffali per le prestazioni senza convenzione di prestazioni (con prezzi fissi stabiliti dal fornitore) iniziano con il numero 907 e sono composte di al massimo sei ci­ fre, che sono date dall’UFAS (v. allegato II). – Le cifre tariffali per le prestazioni con convenzione di pre­ stazioni iniziano con il numero 905 e sono composte di sette oppure otto cifre. Nell’ultimo caso, sette delle otto cifre sono definite dall’UFAS (v. allegato II). – Le cifre tariffali per le prestazioni con prezzi stabiliti caso per caso iniziano con il numero 906 e sono composte di sette oppure otto cifre. Nell’ultimo caso, sette delle otto cifre sono definite dall’UFAS (v. allegato II).

3103 (Combinazione codice di prestazione–cifra tariffale) Le cifre

tariffali possono essere utilizzate soltanto in combinazione con un codice di prestazione. L’UFAS indica le varie possi­ bilità di combinazione (v. allegato III).

3104 (Obbligo della cifra tariffale) L’obbligo di utilizzare il codice

tariffale 904 e la combinazione codice di prestazione–cifra tariffale vale per i provvedimenti d’intervento tempestivo (art. 7d LAI), la consulenza e l’accompagnamento (art. 14quater LAI), i provvedimenti di reinserimento (art. 14a EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

LAI), i provvedimenti professionali (art. 15–18d LAI) e i provvedimenti di accertamento medici e professionali (art. 43 LPGA) nonché per il cofinanziamento delle forma­ zioni transitorie cantonali (art. 68bis LAI).

32. Disposizioni transitorie

3201 (Tariffe/cifre tariffali) Per i provvedimenti di cui agli art. 7d e

1/23 14quater–18d LAI vanno applicate le tariffe e le cifre tariffali valide dal 1° gennaio 2022. Per i provvedimenti iniziati prima del 1° gennaio 2022 vale l’eccezione seguente: se al momento dell’inizio del provvedimento la tariffa applicabile era superiore a quella valida dal 1° gennaio 2022, occorre rimborsare al fornitore di prestazioni la vecchia tariffa e ap­ plicare la cifra tariffale valida allora fino alla conclusione del provvedimento.

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XIV. Allegati

Allegato I: Lista di controllo per la concessione di un aiuto in capitale secondo l’art. 18d LAI

Eventuale ordine di priorità dei documenti da inoltrare in base all’ammontare dell’aiuto in capitale

Condizioni generali ­ Invalidità ai sensi dell’art. 4 LAI ­ Domicilio in Svizzera ­ Adempimento delle condizioni assicurative ai sensi dell’art. 6 LAI ­ Adempimento delle condizioni per il diritto a provvedimenti professionali (decisione) ­ Necessità di mezzi finanziari dell’AI per intraprendere, riprendere o svilup­ pare un’attività lucrativa indipendente e per gli adeguamenti aziendali ­ Attività lucrativa indipendente ai sensi della LAVS (rischio proprio, dipen­ denti, locali propri ecc.), eventualmente attestazione della cassa di com­ pensazione Condizioni personali Situazione di partenza, compreso lo stato di salute ­ Tipo d’invalidità (valutazione dell’idoneità all’integrazione) ­ Evoluzione dello stato di salute e previsione del rendimento futuro ­ Attività lucrativa indipendente quale provvedimento d’integrazione sem­ plice e adeguato allo scopo ­ Parere medico sull’esigibilità della prevista attività lucrativa indipendente Idoneità professionale all’avvio o alla prosecuzione di un’attività lucra­ tiva indipendente ­ Percorso professionale (titoli di formazione, qualificazione, esperienze, formazione continua) ­ Conoscenze specifiche relative alla prevista attività lucrativa indipendente ­ Approccio economico-commerciale Situazione finanziaria ­ Estratto fiscale con indicazione della situazione patrimoniale e debitoria ­ Estratto del registro delle esecuzioni ­ Per le imprese già costituite: se possibile, chiusure annuali dei conti degli ultimi tre anni ­ Estratto del registro fondiario in caso di proprietà di immobili ­ Salario prima dell’invalidità ed evoluzione salariale nella prevista attività lucrativa indipendente

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Idoneità all’avvio o alla prosecuzione di un’attività lucrativa indipen­ dente ­ Motivazione al lavoro ­ Autonomia, orientamento agli obiettivi e affidabilità ­ Capacità d’imporsi ­ Competenze dirigenziali ­ Onestà, senso della responsabilità e coscienziosità Piano aziendale Descrizione del progetto / Finanziamento ­ Denominazione e descrizione del prodotto/servizio (qualità e aspetto, prezzo, distribuzione, pubblicità) ­ Destinatari del prodotto/servizio ­ Forma giuridica dell’impresa ­ Data della (prevista) costituzione/apertura o del (previsto) rilevamento dell’impresa ­ Organizzazione (proprietario, numero di dipendenti, processi organizza­ tivi, gradi d’occupazione) ­ Copie dei contratti pertinenti (contratti di fornitura, locazione, acquisto, vendita a pagamento rateale, affitto, factoring, leasing), autorizzazione d’esercizio e, se disponibile, ultimo conto annuale ­ Sede (luogo/località) ­ Preventivo di esercizio, compresa la quota di rimborso dell’aiuto in capi­ tale per almeno un anno di esercizio ­ Capitale iniziale senza contributo dell’AI ­ Piano di finanziamento (budget d’investimento e pianificazione per i primi tre anni, pianificazione del fabbisogno di capitale con indicazione di ga­ ranzie) ­ Obiettivi e scadenze (p. es. acquisizione di clienti/numero al mese) Analisi di mercato ­ Valutazione delle opportunità e dei rischi per il prodotto/servizio sul mer­ cato (documentazione delle tendenze e degli sviluppi, clientela, concor­ renza, condizioni quadro economiche, giuridiche, tecniche, ecologiche e sociali) Esame della richiesta ­ Parere dell’esperto responsabile: il provvedimento è semplice e adeguato allo scopo? Ci si può aspettare un’attività duratura e sufficiente all’esi­ stenza dell’assicurato (art. 7 cpv. 1 OAI)? ­ Si tratta di acquisti semplici e adeguati allo scopo? Vi sono eventual­ mente alternative più economiche?

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­ A quanto ammonta l’eventuale percentuale di razionalizzazione/risana­ mento? ­ Importo e generi dell’aiuto in capitale e modalità di rimborso (secondo la bozza di decisione allegata alla richiesta) ­ Accordi particolari (p. es. termine per il rimborso)

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Allegato II: Catalogo delle cifre tariffali

1. Struttura

7/22 A seconda del tipo contratto, le cifre tariffali sono composte di al­ meno sei e al massimo otto cifre (v. N. 3102): Cifra Direttiva 1–3 905: Esiste una convenzione di prestazioni 906: Tariffa stabilita nei singoli casi 907: Non sussiste alcuna convenzione, prezzi fissati dai fornitori di prestazioni 4–6 Cifre secondo la prestazione, v. tabella seguente

7 1: forfait

2: mese 3: settimana 4: giorno 5: ora

8 1–9: Disponibile per gli uffici AI

2. Catalogo

7/26 La tabella seguente contiene le diverse cifre tariffali predefinite e le loro designazioni vincolanti. Alcune cifre tariffali descritte qui di se­ guito possono essere utilizzate anche durante l’intervento tempe­ stivo. Questa possibilità non è sempre visibile attraverso la scelta dei colori. Cifra tariffale N. Descrizione L’abbreviazione CAP sta per «centri di accertamento professio­ Accertamenti me­ nale». In alcuni Cantoni, al posto degli accertamenti CAP vengono dici e professionali disposti accertamenti medici e d’idoneità al mercato del lavoro. La di una o due setti­ 90x.010.x cifra tariffale 90x.010.x è utilizzata per accertamenti CAP o per ac­ mane presso centri certamenti medici e d’idoneità al mercato del lavoro di una o due CAP settimane (accertamenti brevi) nell’ambito dell’art. 43 LPGA. L’abbreviazione CAP sta per «centri di accertamento professio­ Accertamenti me­ nale». In alcuni Cantoni, al posto degli accertamenti CAP vengono dici e professionali disposti accertamenti medici e d’idoneità al mercato del lavoro. La di quattro setti­ 90x.011.x cifra tariffale 90x.011.x è utilizzata per accertamenti CAP o per ac­ mane presso centri certamenti medici e d’idoneità al mercato del lavoro di quattro setti­ CAP mane nell’ambito dell’art. 43 LPGA. In determinati casi non sono indicati né accertamenti CAP né ac­ Altri accertamenti certamenti medici e d’idoneità al mercato del lavoro ma occorre medici e professio­ 90x.012.x procedere ad altri accertamenti nell’ambito dell’art. 43 LPGA in altri nali luoghi di svolgimento (p. es. istituzioni, aziende o cliniche specializ­ zate). In questi casi va utilizzata la cifra tariffale 90x.012.x. EDI BSV | Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

Cifra tariffale N. Descrizione La cifra tariffale 90x.020.x è utilizzata soltanto nell’ambito dei prov­ Mezzi ausiliari sul 90x.020.x vedimenti d’intervento tempestivo secondo l’art. 7d cpv. 2 lett. a LAI posto di lavoro (p. es. per il finanziamento di una scrivania per lavorare in piedi). La cifra tariffale 90x.030.x è utilizzata nell’ambito della consulenza e dell’accompagnamento secondo l’art. 14quater o 7d cpv. 2 lett. g LAI, se si delega la prestazione di coaching o la ricerca di un posto Prestazione di coa­ 90x.030.x per l'esecuzione di provvedimenti nel mercato del lavoro primario a ching un fornitore di prezioni esterno.

La cifra tariffale 90x.040.x è utilizzata nell’ambito dell’art. 14a LAI o dell’art. 7d cpv. 2 lett. e LAI, quando gli assicurati non hanno an­ Provvedimenti di cora esercitato un’attività lucrativa e non hanno ancora compiuto reinserimento 90x.040.x 25 anni, ma necessitano di un provvedimento a bassa soglia desti­ per i giovani nato specificamente ad assicurati giovani in un’istituzione per au­ mentare e stabilizzare la propria capacità di presenza e il proprio rendimento. La cifra tariffale 90x.041.x è utilizzata nell’ambito dell’art. 14a LAI o Potenziamento dell’art. 7d cpv. 2 lett. e LAI, quando gli assicurati necessitano di un della prestazione 90x.041.x potenziamento della prestazione lavorativa in un’istituzione per au­ lavorativa mentare e stabilizzare la propria capacità di presenza e il proprio rendimento. La cifra tariffale 90x.042.x può essere utilizzata nell’ambito dell’art. 14a LAI o dell’art. 7d cpv. 2 lett. e LAI, quando gli assicurati Esercitazione al la­ necessitano dopo un potenziamento della prestazione lavorativa voro una esercitazione al lavoro in un’istituzione. In linea di principio, l'e­ (di regola nel mer­ 90x.042.x sercitazione al lavoro si svolge nel mercato del lavoro primario cato del lavoro pri­ dove, in combinazione con una prestazione di coaching in virtù mario) dell'art. 14quater LAI (cifra tariffale 90x.030.x), essa sostituisce il RESP (la cifra tariffale 90x.042.x non si usa in questo caso). La cifra tariffale 90x.043.x può essere utilizzata nell’ambito dell’art. 14a LAI o dell’art. 7d cpv. 2 lett. f LAI, quando l’assicurato ha già Lavoro di transi­ una soluzione successiva al provvedimento di reinserimento, ma 90x.043.x zione deve eccezionalmente trascorrere in un’istituzione il periodo che in­ tercorre fino al suo inizio, poiché non è disponibile o possibile alcun impiego nel mercato del lavoro primario. La cifra tariffale 90x.050.x è utilizzata nell’ambito di un orienta­ mento professionale secondo l’art. 15 LAI o l’art. 7d cpv. 2 lett. d Colloqui e analisi di LAI, quando un organo esterno svolge colloqui di consulenza, ana­ orientamento pro­ 90x.050.x lisi e test diagnostici con gli assicurati, al fine di determinare pro­ fessionale spettive professionali realizzabili che corrispondano alle loro capa­ cità e inclinazioni. La cifra tariffale 90x.051.x è utilizzata nell’ambito di un orienta­ mento professionale secondo l’art. 15 cpv. 1 LAI o l’art. 7d cpv. 2 lett. d LAI per un provvedimento preparatorio in vista di una forma­ Provvedimenti pre­ zione grazie al quale gli assicurati possono valutare in un’istituzione paratori durante le proprie prospettive per una formazione professionale realizzabile l’orientamento pro­ e vengono preparati a soddisfare le esigenze del mercato del la­ 90x.051.x fessionale (di re­ voro primario in un contesto vicino al mercato del lavoro. Un prov­ gola nel mercato vedimento preparatorio ai sensi dell’art. 15 LAI si svolge preferibil­ del lavoro primario) mente nel mercato del lavoro primario, dove può essere combinato con una prestazione di coaching in virtù dell’art. 14quater LAI (cifra tariffale 90x.030.x). La cifra tariffale 90x.051.x non si usa in questo caso.

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Cifra tariffale N. Descrizione La cifra tariffale 90x.052.x è utilizzata nell’ambito di un orienta­ mento professionale secondo l’art. 15 cpv. 2 LAI o l’art. 7d cpv. 2 Vaglio di possibili lett. d LAI, quando viene disposto un provvedimento grazie al quale indirizzi professio­ 90x.052.x gli assicurati possono valutare in un’istituzione le proprie prospet­ nali tive per un’attività professionale adeguata (p. es. per una riforma­ zione professionale). La cifra tariffale 90x.053.x è utilizzata quando viene finanziata una Formazione transi­ formazione transitoria cantonale specializzata nell’ambito dell’art. toria cantonale 90x.053.x 68bis cpv. 1ter LAI o dell’art. 7d cpv. 2 lett. b LAI. Le condizioni per il specializzata finanziamento e la misura in questione sono disciplinate in una con­ venzione di collaborazione con il Cantone interessato. La cifra tariffale 90x.060.x è utilizzata se la parte pratica di una for­ mazione secondo l’art. 16 LAI o l’art. 17 LAI si svolge interamente in un’istituzione. La tariffa include prestazioni dell’istituzione quali Parte pratica in isti­ ad esempio la formazione pratica e il posto di lavoro, la conclusione 90x.060.x tuzione del contratto di formazione e l'accompagnamento individuale sup­ plementare dovuto alla disabilità (p.es. coaching di sostegno alla formazione). Una combinazione con la cifra tariffale 90x.030.x non è possibile. La cifra tariffale 90x.061.x è utilizzata se la parte pratica di una for­ mazione secondo l’art. 16 LAI o l’art. 17 LAI si svolge in un’istitu­ zione e nel mercato del lavoro primario (p. es. nel caso di uno stage di più mesi nel mercato del lavoro primario). La tariffa include Parte pratica in isti­ i seguenti prestazione dell’istituzione: Formazione pratica ridotta, tuzione e nel mer­ 90x.061.x posto di lavoro ridotto, conclusione del contratto di formazione e cato del lavoro pri­ l'accompagnamento individuale supplementare dovuto alla disabi­ mario lità (p.es. coaching di sostegno alla formazione). La tariffa viene ap­ plicata al più dopo tre mesi della parte pratica nel mercato del la­ voro primario. Una combinazione con la cifra tariffale 90x.030 non è possibile. La cifra tariffale 90x.062.x si applica quando la parte pratica di una formazione professionale ai sensi dell’art. 16 LAI o dell’art. 17 LAI si svolge per intero nel mercato del lavoro primario (nel quadro di Supported educa­ una rete di imprese formatrici in più imprese del mercato del lavoro tion nel mercato 90x.062.x primario) e quando il contratto di formazione e l’accompagnamento del lavoro primario individuale dovuto alla disabilità (p. es. coaching di sostegno alla formazione) sono assunti dall'istituzione. Questa cifra non può es­ sere combinata con la cifra tariffale 90x.030.x. La cifra tariffale 90x.063.x è utilizzata se la parte scolastica (corsi specifici per la professione e corsi di cultura generale) di una prima formazione secondo l’art. 16 LAI o l’art. 17 LAI si svolge in un’istitu­ Parte scolastica in 90x.063.x zione. Conformemente all’art. 16 LAI, l’AI assume soltanto le spese istituzione supplementari che gli assicurati devono sostenere a causa dell’in­ validità. Se la parte scolastica viene successivamente svolta in una scuola professionale pubblica, l’AI non si fa più carico delle spese. La cifra tariffale 90x.064.x è utilizzata se una formazione secondo l’art. 16 LAI o l’art. 17 LAI o un corso di formazione secondo l’art. 7d cpv. 2 lett. b LAI si svolge in una struttura ordinaria (p. es. in una Tasse scolastiche e scuola pubblica o nel mercato del lavoro primario) e l’assicurato 90x.064.x tasse di esame deve sostenere spese supplementari per le tasse scolastiche e tasse di esame a causa dell’invalidità (comprese licenze educative ecc.). Vengono assunte soltanto le spese supplementari che gli as­ sicurati devono sostenere a causa dell’invalidità (modifica 7/22).

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Cifra tariffale N. Descrizione La cifra tariffale 90x.065.x è utilizzata nell’ambito di una formazione secondo l’art. 16 LAI o l’art. 17 LAI o un corso di formazione se­ condo l’art. 7d cpv. 2 lett. b LAI, per il finanziamento di formazioni non formali. Le formazioni non formali permettono di acquisire le Altre formazioni qualifiche rilevanti per la professione, non sono disciplinate per per l’integrazione 90x.065.x legge e si concludono con il rilascio di un certificato riconosciuto a professionale livello nazionale o dalle associazioni di categoria in questione (mo­ difica 7/22). N. B. Nell’ambito delle prime formazioni professionali vengono assunte soltanto le spese supplementari che gli assicurati devono sostenere a causa dell’invalidità. La cifra tariffale 90x.066.x è utilizzata nell’ambito dell’art. 16 LAI, se Preparazione mi­ la scelta della professione è stata definitivamente conclusa e se 90x.066.x rata una preparazione mirata è necessaria fino all’inizio della forma­ zione seguente secondo l’art. 16 LAI o l’art. 17 LAI. La cifra tariffale 90x.067.x è utilizzata se una formazione secondo l’art. 16 LAI, l’art. 17 LAI o l’art. 7d cpv. 2 lett. b LAI si svolge in una struttura ordinaria (p. es. una scuola pubblica) ed è necessario un corso di sostegno supplementare (anche corsi privati). Se una for­ mazione secondo l’art. 16 LAI causa spese supplementari per altri Corsi di sostegno 90x.067.x provvedimenti necessari, a causa dell’invalidità, per raggiungere l’obiettivo di formazione (v. N. 1316, penultimo trattino) e questi non consistono in mezzi ausiliari figuranti nell’elenco in allegato all’OMAI, si può utilizzare la presente cifra tariffale (esempi: ade­ guamenti di ausili didattici o utensili da cucina necessari a causa dell’invalidità, abbonamenti per sistemi uditivi). La cifra tariffale 90x.068.x può essere utilizzata nell’ambito dell’art. 7d cpv. 2 lett. b LAI oppure dell’art. 16 LAI, dell’art. 17 LAI o Corsi di lingua 90x.068.x dell’art. 18 LAI, se per raggiungere l’obiettivo d’integrazione è ne­ cessaria una lingua straniera che può essere migliorata con un corso di lingua (modifica 7/22). La cifra tariffale 90x.069.x è utilizzata nell’ambito dei provvedimenti secondo l’art. 7d cpv. 2 lett. b LAI o durante provvedimenti secondo l’art. 14a–18 LAI quando è finanziato un corso supplementare per Altri corsi per au­ aumentare le possibilità d’integrazione, oppure per l'accompagna­ mentare le possibi­ mento specialistico direttamente collegato a una disabilità senso­ lità d’integrazione / 90x.069.x riale. Il coaching specializzato è possibile nell'ambito della forma­ coaching per disa­ zione professionale di base secondo la LFPr (AFC e CFP) e della bili sensoriali preparazione a un lavoro ausiliario o di un’attività in un laboratorio protetto nel mercato del lavoro primario o in un ambiente protetto (modifica 1/25). La cifra tariffale 90x.070.x è utilizzata nell’ambito dei provvedimenti Corsi per la presen­ d’intervento tempestivo secondo l’art. 7d cpv. 2 lett. c LAI o del col­ tazione di candida­ 90x.070.x locamento secondo l’art. 18 LAI, quando è finanziato un corso per ture la presentazione di candidature per la ricerca di un impiego. La cifra tariffale 90x.071.x è utilizzata nell’ambito del collocamento secondo l’art. 18 LAI o l’art. 7d cpv. 2 lett. c LAI, quando viene as­ segnato un coaching esterno per sostenere l’assicurato nella ri­ Coaching 90x.071.x cerca di un impiego o nel mantenimento del posto di lavoro. Tale coaching può comprendere un coaching per la presentazione di candidature, un job coaching, una consulenza (psico-)ergonomica per l’adeguamento del posto di lavoro ecc. La cifra tariffale 90x.072.x può essere utilizzata in caso di colloca­ mento riuscito nel mercato del lavoro primario alla conclusione di Indennità per il col­ provvedimenti secondo gli art. 7d cpv. 2 lett. d–f, 14a, 15, 16 e 17 locamento in caso LAI in un’istituzione (ambiente protetto) o alla conclusione di una di assunzione alla 90x.072.x fornitura di personale a prestito secondo l’art. 18abis LAI per versare conclusione di un un’indennità al fornitore di prestazioni che ha eseguito i provvedi­ provvedimento menti in questione. Non è invece possibile versare un’indennità per il collocamento alla conclusione di un provvedimento di consulenza

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e accompagnamento secondo l’art. 14quater LAI eseguito nel mer­ cato del lavoro primario e nemmeno nell’ambito degli art. 18, 18a e 18b–18d LAI. La cifra tariffale 90x.073.x è utilizzata nell’ambito di una formazione Indennità per il secondo l’art. 16 o 17 LAI, quando gli assicurati hanno inizialmente passaggio al mer­ svolto una parte della loro formazione pratica in un’istituzione e poi 90x.073.x cato del lavoro pri­ quest’ultima è riuscita a procurare loro un posto di formazione nel mario mercato del lavoro primario e il contratto di formazione viene quindi concluso da un’azienda. La cifra tariffale 90x.074.x è utilizzata nell’ambito di una fornitura di Tavola rotonda personale a prestito secondo l’art. 18abis LAI, quando all’inizio del nell’ambito della provvedimento vi è uno scambio di informazioni mediche e profes­ 90x.074.x fornitura di perso­ sionali rilevanti per i prestatori di personale. La partecipazione alla nale a prestito tavola rotonda viene indennizzata anche se i prestatori di personale rifiutano il mandato dell’ufficio AI. La cifra tariffale 90x.075.x è utilizzata nell’ambito di una fornitura di Ricerca di un im­ personale a prestito secondo l’art. 18abis LAI, quando i prestatori di piego nell’ambito personale cercano un impiego adeguato nell’ottica di una fornitura della fornitura di 90x.075.x di personale a prestito o se cercano o procurano un’assunzione or­ personale a pre­ dinaria invece di una fornitura di personale a prestito. Le presta­ stito zioni dei prestatori di personale vengono indennizzate anche se non viene trovato alcun impiego adeguato. La cifra tariffale 90x.076.x è utilizzata nell’ambito di una fornitura di Impiego nell’ambito personale a prestito secondo l’art. 18abis LAI, quando gli assicurati della fornitura di vengono assunti da un prestatore di personale e lavorano a prestito 90x.076.x personale a pre­ in un’impresa acquisitrice. Questa cifra tariffale include le spese stito amministrative della fornitura di personale a prestito nonché l’assi­ stenza agli assicurati e il coordinamento con gli uffici AI. La cifra tariffale 90x.080.x è utilizzata a titolo accessorio per il finan­ ziamento dell’alloggio fuori casa durante lo svolgimento di accerta­ menti medici e professionali sull’idoneità all’integrazione (art. 43 Alloggio con assi­ 90x.080.x LPGA), di un provvedimento di reinserimento (art. 14a LAI) o di un stenza intensa provvedimento professionale (art. 15–17 e 18a LAI). Per la defini­ zione della prestazione, si veda il capitolo sulla gestione dei con­ tratti. La cifra tariffale 90x.081.x è utilizzata a titolo accessorio per il finan­ ziamento dell’alloggio fuori casa durante lo svolgimento di accerta­ menti medici e professionali sull’idoneità all’integrazione (art. 43 Alloggio con assi­ 90x.081.x LPGA), di un provvedimento di reinserimento (art. 14a LAI) o di un stenza normale provvedimento professionale (art. 15–17 e 18a LAI). Per la defini­ zione della prestazione, si veda il capitolo sulla gestione dei con­ tratti. La cifra tariffale 90x.082.x è utilizzata a titolo accessorio per il finan­ ziamento dell’alloggio fuori casa durante lo svolgimento di accerta­ Accompagnamento menti medici e professionali sull’idoneità all’integrazione (art. 43 a domicilio in un al­ 90x.082.x LPGA), di un provvedimento di reinserimento (art. 14a LAI) o di un loggio collettivo provvedimento professionale (art. 15–17 e 18a LAI). Per la defini­ esterno zione della prestazione, si veda il capitolo sulla gestione dei con­ tratti. La cifra tariffale 90x.083.x è utilizzata a titolo accessorio per il finan­ ziamento dell’alloggio fuori casa durante lo svolgimento di accerta­ menti medici e professionali sull’idoneità all’integrazione (art. 43 Coaching abitativo 90x.083.x LPGA), di un provvedimento di reinserimento (art. 14a LAI) o di un provvedimento professionale (art. 15–17 e 18a LAI). Per la defini­ zione della prestazione, si veda il capitolo sulla gestione dei con­ tratti. La cifra tariffale 90x.084.x è utilizzata a titolo accessorio per il finan­ Struttura alber­ ziamento dell’alloggio fuori casa durante lo svolgimento di accerta­ 90x.084.x ghiera menti medici e professionali sull’idoneità all’integrazione (art. 43 LPGA), di un provvedimento di reinserimento (art. 14a LAI) o di un

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provvedimento professionale (art. 15–17 e 18a LAI). Per la defini­ zione della prestazione, si veda il capitolo sulla gestione dei con­ tratti. La cifra tariffale 90x.085.x è utilizzata in caso di accertamenti me­ dici e professionali sull’idoneità all’integrazione (art. 43 LPGA), nell’ambito di un provvedimento di reinserimento (art. 14a LAI) o di Pranzo 90x.085.x un provvedimento professionale (art. 15–17 e 18a LAI), per il finan­ ziamento del vitto in un’istituzione. N. B. Nell’ambito delle prime for­ mazioni professionali vengono assunte soltanto le spese supple­ mentari che gli assicurati devono sostenere a causa dell’invalidità. La cifra tariffale 907.090 è utilizzata per la fatturazione di indennità destinate ai datori di lavoro durante: - lo svolgimento di provvedimenti di reinserimento (art. 14a nonché art. 7d cpv. 2 lett. e e f LAI); - l’indennità per i datori di lavoro durante una consulenza e accom­ pagnamento secondo l’art. 14quater LAI, se la persona assicurata ha Indennità per i da­

907.090 diritto ad una prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI

tori di lavoro o una riformazione professionale secondo l’art. 17 LAI; - l’assegno per il periodo d’introduzione (art. 18b LAI); - l’indennità per sopperire all’aumento dei contributi (art. 18abis cpv. 3 lett. b e 18c LAI); - Responsabilità civile per danni presso le imprese (art. 68quinquies LAI). La cifra tariffale 907.091 è utilizzata per la fatturazione di indennità Attrezzi, materiale e

907.091 per attrezzi, materiale e abiti da lavoro nell’ambito di una riforma­

abiti da lavoro zione professionale (art. 17 LAI). La cifra tariffale 90x.092.x è utilizzata per la fatturazione di tradu­ Traduzione in lin­ zioni in lingua dei segni e riproduzioni in Braille durante lo svolgi­ gua dei segni, ri­ 90x.092.x mento di accertamenti medici e professionali sull’idoneità all’inte­ produzione in grazione (art. 43 LPGA) o di un provvedimento d’integrazione pro­ Braille fessionale secondo gli art. 7d, 14quater e 14a–18d. La cifra tariffale 907.093 è utilizzata per la fatturazione di servizi di trasporto durante lo svolgimento di accertamenti medici e profes­ Servizi di trasporto 907.093 sionali sull’idoneità all’integrazione (art. 43 LPGA) o di provvedi­ menti d’integrazione secondo gli art. 14–17 e 18–18d LAI (p. es. quelli forniti da imprese di taxi). La cifra tariffale 907.094 è utilizzata per la fatturazione nell’ambito Aiuto in capitale 907.094 dell’aiuto in capitale secondo l’art. 18d LAI.

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Allegato III: Combinazione di codici di prestazione e cifre tarif­ fali

Modifiche della tabella 2/22, 7/22, 1/24, 1/25 e 1/26 (v. premessa) Accertamento dell’idoneità all’integrazione professionale Legge CP Designazione del CP Cifra tariffale Art. 43 LPGA 296 Accertamenti medici e professio­ 90x.010.x, 90x.011.x, 90x.012.x, nali sull’idoneità all’integrazione 90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 90x.092.x, 90x.093 Provvedimenti d’intervento tempestivo art. 7d LAI Art. 7d LAI 561 Adeguamenti del posto di lavoro 90x.020.x, 90x.092.x 90x.053.x, 90x.064.x, 90x.065.x, Art. 7d LAI 562 Corsi di formazione 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.092.x 90x.040.x, 90x.041.x, 90x.042.x, Art. 7d LAI 565 Riabilitazione socioprofessionale 90x.072.x, 907.090, 90x.092.x 90x.043.x, 90x.072.x, 907.090, Art. 7d LAI 566 Provvedimento di occupazione 90x.092.x Art. 7d LAI 567 Ricerca di un impiego 90x.070.x, 90x.071.x, 90x.092.x Art. 7d LAI 568 Mantenimento del posto di lavoro 90x.071.x, 90x.092.x Colloqui e analisi di orientamento Art. 7d LAI 569 90x.050.x, 90x.092.x professionale Provvedimenti di orientamento pro­ 90x.051.x, 90x.052.x, 90x.072.x, Art. 7d LAI 570 fessionale 90x.092.x Art. 7d LAI 571 Prestazione di coaching 90x.030.x, 90x.092.x Consulenza e accompagnamento art. 14quater LAI Art. 14quater 577 Ricerca di un posto art. 14quater LAI LAI durante il processo d'integrazione 90x.030.x, 90x.092.x Art. 14quater 578 Consulenza e accompagnamento LAI secondo l’art. 14quater LAI durante il Nessuna cifra tariffale processo d'integrazione Art. 14quater 579 Prestazione di coaching in virtù LAI dell’art. 14quater LAI durante il pro­ 90x.030.x, 907.090, 90x.092.x cesso d'integrazione Art. 14quater 580 Consulenza e accompagnamento LAI secondo l’art. 14quater cpv. 3 e 4 LAI 90x.030.x, 90x.092.x Provvedimenti di reinserimento art. 14a LAI Art. 14a LAI 584 Lavoro di transizione 90x.043.x, 90x.069.x Art. 14a LAI 587 Contributo ai datori di lavoro 90x.090 Art. 14a LAI 590 Provvedimenti di reinserimento per 90x.040.x, 90x.069.x, 90x.072.x i giovani Art. 14a LAI 591 Potenziamento della prestazione 90x.041.x, 90x.069.x, 90x.072.x lavorativa

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Legge CP Designazione del CP Cifra tariffale Art. 14a LAI 592Esercitazione al lavoro 90x.042.x, 90x.069.x, 90x.072.x Art. 14a LAI Tutte le prestazioni fornite nell’am­ 90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, bito di provvedimenti di reinseri­ 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, mento 90x.092.x, 907.093.x Orientamento professionale art. 15 LAI Art. 15 LAI 531 Colloqui e analisi di orientamento 90x.050.x professionale Art. 15 LAI 532 Provvedimenti preparatori durante 90x.051.x, 90x.069.x, 90x.072.x l’orientamento professionale Art. 15 LAI 533 Vaglio di possibili indirizzi profes­ 90x.052.x, 90x.069.x, 90x.072.x sionali Art. 15 LAI 532– Provvedimenti di orientamento pro­ 90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x,

533 fessionale (532, 533) 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x,

90x.092.x, 907.093 Art. 68bis LAI 536Formazione transitoria cantonale 90x.053.x specializzata Prima formazione professionale art. 16 LAI Art. 16 LAI 401 Formazioni di livello terziario 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x Art. 16 LAI 402 Scuole di formazione generale 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x Art. 16 LAI 410 Attestato federale di capacità AFC 90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, 90x.063.x, 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.072.x, 90x.073.x Art. 16 LAI 420 Certificato federale di formazione 90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, pratica CFP 90x.063.x, 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.072.x, 90x.073.x Art. 16 LAI 425 Preparazione a un lavoro ausiliario 90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, o a un’attività in un laboratorio pro­ 90x.063.x, 90x.072.x, 90x.073.x tetto (p. es. formazioni pratiche IN­ 90x.069.x (esclusivamente Coa­ SOS, avviamenti professionali AI) ching specializzato per disabili sensoriali) Art. 16 LAI 426 Altre formazioni per l’integrazione 90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x, professionale 90x.068.x, 90x.069.x Art. 16 LAI 427 Preparazione mirata 90x.066.x, 90x.072.x Art. 16 LAI 447 Perfezionamento professionale 90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x Art. 16 LAI Tutte le prestazioni fornite nell’am­ 90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, bito di prime formazioni professio­ 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, nali 90x.092.x, 907.093

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Legge CP Designazione del CP Cifra tariffale Riformazione professionale art. 17 LAI Art. 17 LAI 451 Formazioni di livello terziario 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x Art. 17 LAI 452 Scuole di formazione generale 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x Art. 17 LAI 460 Attestato federale di capacità AFC 90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, 90x.063.x, 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.072.x, 90x.073.x Art. 17 LAI 470 Certificato federale di formazione 90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, pratica CFP 90x.063.x, 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.072.x, 90x.073.x Art. 17 LAI 475 Preparazione a un lavoro ausiliario 90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, o a un’attività in un laboratorio pro­ 90x.063.x, 90x.072.x, 90x.073.x tetto (p. es. formazioni pratiche IN­ 90x.069.x (esclusivamente Coa­ SOS, avviamenti professionali AI) ching specializzato per disabili sensoriali) Art. 17 LAI 476 Altre formazioni per l’integrazione 90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x, professionale 90x.068.x, 90x.069.x Art. 17 LAI 477 Preparazione mirata 90x.066.x, 90x.072.x Art. 17 LAI 500 Nuova formazione nella profes­ sione esercitata anteriormente 90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x Art. 17 LAI Tutte le prestazioni fornite nell’am­ 90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, bito di riformazioni professionali 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 907.091, 90x.092.x, 907.093 Collocamento art. 18–18d LAI Art. 18 LAI 538 Ricerca di un impiego 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.070.x, 90x.071.x, 90x.092.x Art. 18 LAI 539 Mantenimento del posto di lavoro 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.071.x, 90x.092.x Art. 18a LAI 540 Lavoro a titolo di prova 90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 90x.092.x, 90x.093 Art. 18abis 543 Fornitura di personale a prestito 90x.072.x, 90x.074.x, 90x.075.x, LAI 90x.076.x, 90x.092.x Art. 18abis 544 Indennità per sopperire all’au­ LAI mento dei contributi nella fornitura 907.090, 90x.092.x di personale a prestito Art. 18b LAI 545 Assegno per il periodo d’introdu­ 907.090, 90x.092.x zione Art. 18c LAI 551 Indennità per sopperire all’au­ 907.090, 90x.092.x mento dei contributi Art. 18d LAI 552 Aiuto in capitale 907.094, 90x.092.x Assunzione di responsabilità per danni durante l'utilizzo Art. 68quinquies 599 Responsabilità ai sensi dell'art. 907.090 LAI 68quinquies LAI (cfr. n. 537.1, 543 e

605 della circolare sulle statistiche

relative alle infermità e alle presta­ zioni CSIP)

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Note di chiusura

i DTF 137 V 1 ii Sentenza del TFA del 15 aprile 1981 in re P. G., in RCC 1981 pag. 461. iii Sentenza del TFA del 15 aprile 1981 in re P. G., in RCC 1981 pag. 461. iv DTF 118 V 7 v Sentenza del TFA del 1°ottobre 1980 in re F. B., in RCC 1981 pag. 456. vi Sentenza del TFA del 26 agosto 1971 in re C. S., in RCC 1/1972 pag. 64. vii Sentenza del TFA del 16 marzo 2006 I 159/05 viii DTF 118 V 7 nonché sentenza del TF 9C_354/2010 del 16 dicembre 2010 consid. 3.2 con rinvii. ix Sentenza del TFA del 23 maggio 1995 in re P. G., in Pratique VSI 1997 pag. 163 e sentenza del TFA del 1 luglio

1997 in re E. K., in Pratique VSI 3/2002 pag. 102.

x Sentenza del TFA del 23 maggio 1995 in re P. G., in Pratique VSI 1997 pag. 163 e sentenza del TFA del 1 luglio

1997 in re E. K., in Pratique VSI 3/2002 pag. 102.

xi Sentenza del TFA del 16 maggio 1969 in re S. L., in RCC 1969 pag. 639. xii Sentenza del TFA del 26 agosto 1971 in re C. S., in RCC 1/1972 pag. 64. xiii Sentenza del TFA del 7 novembre 2001 in re C. P., in Pratique VSI 5/2002 pag. 182. xiv Sentenza del TF 9C_252/2007 dell’8 ottobre 2008 consid. 5.2 segg. xv DTF 137 V 1 xvi Sentenza del TF 9C_511/2015 del 15 ottobre 2015. xvii Sentenza del TF 9C_122/2012 del 5 giugno 2013. xviii Sentenza del TF 9C_177/2015 del 18 settembre 2015. xix DTF 124 V 108 xx Sentenza del TF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016. xxi Sentenza del TFA del 16 marzo 2006 I 159/05 xxii DTF 118 V 7 nonché sentenza del TF 9C_354/2010 del 16 dicembre 2010 consid. 3.2 con rinvii. xxiii Sentenza del TFA del 23 maggio 1995 in re P. G., in Pratique VSI 1997 pag. 163 e sentenza del TFA del 1° luglio

1997 in re E. K., in Pratique VSI 3/2002 pag. 102.

xxiv Sentenza del TFA del 23 maggio 1995 in re P. G., in Pratique VSI 1997 pag. 163 e sentenza del TFA del 1° luglio

1997 in re E. K., in Pratique VSI 3/2002 pag. 102.

xxv Sentenza del TF 9C_184/2022 del 6 febbraio 2023. xxvi DTF 138 V 457; sentenze del TF 8C_678/2016, 8C_96/2012 e 9C_427/2010. xxvii Sentenza del TFA del 19 novembre 1998 in re F. C., in Pratique VSI 2/2000 pag. 70 seg. xxviii Sentenza del TF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016. xxix Sentenza del TF 9C_16/2008 del 2 settembre 2008. xxx Sentenza del TFA del 28 novembre 2001 in re P. I., in Pratique VSI 5/2002 pag. 187. xxxi Sentenza del TFA del 13 gennaio 1997 in re P.H., in Pratique VSI 4/1999 pag. 131. xxxii Sentenza del TF 9C_644/2009 del 15 ottobre 2009. xxxiii Sentenza del TFA del 24 agosto 1971 in re F. R., in RCC 1/1972 pag. 341. xxxiv Sentenza del TFA del 21 ottobre 1983 in re R. K., in RCC 1/1984 pag. 95 seg. xxxv Pratique VSI 4/1999 pag. 136 segg. consid. 3b pag. 139 e rimando alla DTF 113 V 92. xxxvi Sentenza del TF 8C_651/2009 del 24 marzo 2010.

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