Kreisschreiben über die Aufgaben der IV-Stellen bei der Ausübung des Rückgriffs auf haftpflichtige Dritte (Gültig ab 1. April 2009; Stand: 1.6.2023)
Circolare sui compiti degli uffici AI nell’eserci- zio del regresso contro terzi responsabili (C Regresso AI)
Valida dal 1° aprile 2009
Stato: 1° giugno 2023
318.108.02 i C Regresso AI
01.23
Premessa
La presente modifica di questa circolare sostituisce la versione in vi- gore dal 1° aprile 2009, rivista il 1° aprile 2011, il 1° luglio 2019 e il 1° gennaio 2023.
I cambiamenti materiali nell’ambito della prassi giudiziaria e ammini- strativa, in costante evoluzione, hanno reso necessari adeguamenti in diversi capitoli della presente circolare.
Numero marginale modificato: 213
Numeri marginali modificati, completati o nuovi:
104, 406, 407, 408, 412 104, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 216, 301, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 510
Numeri marginali soppressi: 302, 407, 406b, 413, 414, 415, 416
Le future modifiche e aggiunte saranno integrate continuamente nella versione della circolare pubblicata su Internet e Intranet.
DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
1 Attribuzione degli uffici AI ai servizi di regresso
2 Foglio complementare R
3 Domanda alla Suva (f/d)
4 Avviso di regresso verso i terzi responsabili
Gli allegati sono disponibili online (in parte solo in f/d) all’indirizzo www.regress.admin.ch «Recours AVS/AI > Adresses», «Dienstlei- stungen > Formulare» e «Services > Formulaires».
DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
Abbreviazioni
AI Assicurazione invalidità
AINF Assicurazione contro gli infortuni
AM Assicurazione militare
art. articolo/i AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
C Circolare
CC Cassa di compensazione (cantonale o professionale) LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione con- tro gli infortuni
LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali N. Numero marginale OAI Ordinanza del 17 settembre 1961 sull'assicurazione invali- dità OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti
OPGA Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
RS Raccolta sistematica del diritto federale
SMR Servizio medico regionale
SR Servizio regressi
DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infor- tuni (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, ex INSAI)
UAI Ufficio AI UCC Ufficio centrale di compensazione
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
Premessa
I La presente circolare definisce la collaborazione tra gli UAI, i servizi di regresso e il Settore Regressi UFAS e descrive l’interazione con la Suva nell’ambito dell’esercizio del re- gresso dell’AI contro terzi responsabili per prestazioni dell’AI a beneficiari di prestazioni AI e per determinate pre- stazioni dell’AVS a beneficiari di rendite di vecchiaia AVS.
II I compiti delle CC nell’esercizio del regresso per presta- zioni per superstiti dell’AVS sono oggetto di una circolare separata1.
1 In generale
1.1 Base legale
101 Per sinistri successivi al 1° gennaio 2003 il regresso dell’AI
contro terzi responsabili (regresso AI) è retto dagli arti- coli 72 segg. LPGA2 e dagli articoli 13 segg. OPGA3.
102 Per sinistri verificatisi tra il 1° gennaio 1979 e il 31 dicem-
bre 2002 sono applicabili l’articolo 52 LAI in combinato di- sposto con gli articoli 48ter – 48sexies LAVS del diritto previ- gente, nel frattempo abrogati. Per sinistri avvenuti prima del 1° gennaio 1979 l’AI non ha alcun diritto di regresso4.
103 Se, dopo un evento che dà diritto a prestazioni d’invalidità,
l’AI versa prestazioni ad assicurati che a causa dello stesso evento vantano anche diritti di responsabilità civile nei confronti di terzi, questi diritti passano all’AI fino a con- correnza delle prestazioni da essa versate, per evitare so- vraindennizzi dovuti all’accumulo di prestazioni AI secondo
1 Circolare sui compiti delle casse di compensazione nell’esercizio del regresso contro terzi responsabili (C Regresso AVS). 2 RS 830.1 3 RS 830.11
4 RS 831.10, disp. trans. 9a revisione AVS lett. e.
DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
il diritto delle assicurazioni sociali e prestazioni di terzi fon- date sul diritto privato.
1.2 Organi competenti per il regresso
104 Le pretese di regresso dell’AI sono fatte valere, secondo i
casi, dai seguenti organi:
– UAI L’UAI individua e comunica i possibili casi di regresso al servizio di regresso competente, al Settore Regressi UFAS o alla Suva. Dopo la comunicazione di casi di regresso l’UAI svolge una funzione di sostegno nei confronti degli organi competenti (p. es. consultazione degli atti, informazioni sullo stato della pratica ed ev. comunicazioni delle prestazioni). V. N. 301 segg. e N. 503 segg.
– Suva Se la persona interessata è assicurata presso la Suva o l’AM, la Suva esercita il regresso non solo per le proprie prestazioni, ma anche per le prestazioni dell’AI e dell’AVS conseguenti allo stesso evento.
– Servizi di regresso regionali Se al momento dell’infortunio la vittima era assicurata presso un’altra assicurazione infortuni obbligatoria o era coperta contro gli infortuni tramite l’assicurazione malattie, il regresso è per principio esercitato dal competente servi- zio di regresso regionale. I regressi che interessano Fran- cia, Spagna e Portogallo sono esercitati dal Servizio di re- gresso del Cantone di Vaud, quelli concernenti l’Italia dal Servizio di regresso del Cantone Ticino.
DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
– Settore Regressi UFAS In tutti gli altri casi in cui sono coinvolti Paesi esteri, il diritto di regresso per prestazioni AI è esercitato dal Settore Re- gressi UFAS.
I processi civili necessari nei casi di regresso propri dei servizi di regresso e in quelli dell’UFAS sono condotti dall’UFAS.
2 Registrazione e comunicazione da parte dell’UAI dei
casi suscettibili di regresso
201 L’UAI competente della trattazione del caso è tenuto a col-
laborare.
202 L’UAI verifica le richieste di prestazioni per valutare se vi
siano gli elementi per un eventuale regresso, quali:
– coinvolgimento di terzi (colpa di terzi); – infortunio; – atto di violenza; – violazione delle regole dell’arte medica; – infermità congenita (v. N. 213); – infezione ospedaliera; – danno causato da animali; – danno causato da prodotti; – tentativo di suicidio.
Gli indizi per un eventuale regresso possono essere forniti per esempio dagli atti medici o da lettere accompagnatorie di rappresentanti legali.
Sui moduli di richiesta vanno esaminati i numeri seguenti relativi all’infortunio o all’altra origine del danno:
– 001.001 Richiesta per adulti – Integrazione professio- nale/Rendita: cap. 6.2 – 001.002 Richiesta per adulti – Mezzi ausiliari dell’AI: cap. 5.2
DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
– 001.003 Richiesta per minorenni – cap. 6.2 – 001.004 Richiesta per adulti – Assegno per grandi invalidi AI: cap. 3.2 – 001.005 Richiesta per minori – Assegno per grandi invalidi AI: cap. 4.2 – 001.008 Richiesta per adulti – Prestazione transitoria: cap. 7.6 – 009.001 Richiesta – Mezzo ausiliario dell’AVS: cap. 4.1 – 009.002 Richiesta – Assegno per grandi invalidi AVS: cap. 3.2
203 Se la richiesta è stata inoltrata in uno Stato dell’UE o
dell’AELS mediante il modulo E 204 (Istruttoria di una do- manda di pensione d’invalidità), l’UAI verifica se il richie- dente abbia debitamente risposto alle domande di cui al cap. 7.10.
204 Se al cap. 7.10 del modulo E 204 è stata data risposta af-
fermativa ad almeno una delle domande, il caso è suscetti- bile di regresso. L’UAI deve apporre un’annotazione di con- trollo positiva nell’apposita rubrica del sistema EED.
205 Se al cap. 7.10 del modulo E 204 è stata data risposta ne-
gativa a tutte le domande, non sono necessari ulteriori provvedimenti. L’UAI deve soltanto apporre un’annotazione di controllo negativa nell’apposita rubrica del sistema EED.
206 Sono fatti salvi i casi in cui l’UAI ha appreso da altra fonte
che il danno alla salute potrebbe essere conseguenza di una fattispecie di responsabilità civile, ossia essere stato cagionato da terzi. In tal caso l’UAI procede conforme- mente al N. 204.
207 Se nella richiesta non è stata data risposta alle domande
elencate di seguito, l’UAI provvede a far completare il mo- dulo in un secondo tempo.
DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
– Il danno alla salute è da ricondurre interamente o parzial- mente a un infortunio (circolazione stradale, esercizio di un’attività professionale o sportiva, atto di violenza ecc.)? – Il danno alla salute è da ricondurre interamente o parzial- mente a un altro avvenimento (possibile violazione delle regole dell’arte medica, infezione ospedaliera, danno causato da animali, danno causato da prodotti, tentativo di suicidio ecc.)? – Vi sono indicazioni dettagliate sul danno alla salute? – Da quando sussiste il danno?
208 Possono configurarsi fattispecie suscettibili di regresso –
non soltanto in caso di prima richiesta di prestazioni AI – ma anche quando l’evento che dà diritto alle prestazioni comporta un’eventuale modifica di prestazioni AVS/AI già in corso, per esempio quando:
– ad una rendita vedovile o per orfani subentra una rendita AI ai sensi dell’articolo 43 LAI; – una rendita e/o un assegno per grandi invalidi AI correnti sono aumentati in sede di revisione.
209 In assenza di informazioni sulle cause, in questi casi l’UAI
chiede all’assicurato se il danno alla salute che ha determi- nato la modifica delle prestazioni sia dovuto ad un infortu- nio rispettivamente se sia stato cagionato da terzi.
210 L’UAI annota il risultato dei suoi accertamenti (annotazione
di controllo negativa o positiva) nell’apposita rubrica del si- stema EED.
Sono trattate analogamente le richieste di assegni per grandi invalidi o mezzi ausiliari dell’AVS immediatamente riconoscibili come correlate ad una fattispecie di responsa- bilità civile (cfr. N 202).
211 Se per uno degli eventi citati l’assicurato è coperto dalla
Suva o dall’AM, l’UAI invia il modulo «Recours contre les tiers responsables, demande à la Suva» (f/d) all’indirizzo centrale della Suva:
DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
Suva Service Center Casella postale
6009 Lucerna
V. procedura in caso di regresso in comune con la Suva; cap. 4 segg.
212 Se l’evento è assicurato da un altro assicuratore LAINF o
se sussiste una copertura contro gli infortuni di un assicu- ratore malattie, l’UAI invia all’assicurato o al suo rappre- sentante legale il modulo «Foglio complementare R» 5 (per la procedura di regresso propria; v. cap. 5 segg.).
213 Possono essere suscettibili di regresso i casi in cui negli
atti medici compaiono in particolare una delle seguenti in- fermità congenite6.
Affezioni prenatali (prima della nascita) 493: Conseguenze delle embriopatie e delle fetopatie causate da sostanze nocive come l'alcol o i medi- camenti.
Affezioni perinatali (poco prima, durante e poco dopo la na- scita) 390: Paresi cerebrale infantile congenita (spastica, dis- cinetica, atassica) 395: Sintomi neuromotori quali chiari schemi motori pa- tologici (schemi motori asimmetrici, variabilità limi- tata della motricità spontanea [stereotipie]) o altri sintomi documentati in aumento con il passare del tempo (schema posturale asimmetrico, opistotono, reazioni primitive persistenti e anomalie qualitative marcate del tono muscolare [ipotonia del tronco con tono elevato nella zona delle estremità]), se si manifestano nei primi due anni di vita, sono consi- derati quali possibili sintomi precoci di una paralisi
5 V. allegato 2, disponibile online all’indirizzo http://www.regress.admin.ch, rubrica «Moduli». 6 I codici corrispondono a quelli utilizzati nell’ordinanza del 3 novembre 2021 sulle infermità congenite (RS 831.232.211). DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
cerebrale e necessitano di una terapia. Un ritardo dello sviluppo motorio e una plagiocefalia non sono considerati infermità congenita secondo il n. 395.; 397: Paralisi e paresi congenite.
Le infermità congenite 390, 395 e 397 possono derivare, tra l'altro, da gravi disturbi respiratori (ad esempio asfis- sia/ipossia perinatale che causa encefalopatia ipossico- ischemica) e da gravi lesioni traumatiche alla nascita.
Possono essere suscettibili di regresso anche i casi vec- chi7 in cui negli atti medici compaiono in particolare le se- guenti infermità congenite8.
497: gravi turbe respiratorie d’adattamento (p. es.: asfis- sia, sindrome da affanno respiratorio, apnea), se dopo un anno danno ancora diritto a prestazioni; 498: turbe metaboliche neonatali gravi (ipoglicemia, ipo- calcemia, ipomagnesiemia), se non sono state dia- gnosticate subito e per questa ragione dopo un anno danno ancora diritto a prestazioni; 499: gravi lesioni traumatiche dovute alla nascita.
Se si presume a prima vista che vi sia la possibilità di eser- citare il regresso, dopo avere eventualmente chiesto con- ferma al SMR, l’UAI deve sottoporre al più presto il caso al competente servizio di regresso con tutti gli atti medici rile- vanti. Non è necessario che i genitori compilino il Foglio complementare R.
Se nei casi di infermità congenite l'ufficio AI viene a sapere che l'avvocato dell'assicurato o la cassa malati intende ri- valersi su un terzo responsabile o fare un regresso, questi casi e tutti i documenti medici pertinenti devono essere tra- smessi al più presto al servizio di regresso competente per
7 Valutazione delle infermità congenite secondo l’ordinanza del 3 dicembre 1985 sulle infermità conge- nite (RS 831.232.21). 8 I codici corrispondono a quelli utilizzati nell’ordinanza del 3 dicembre 1985 sulle infermità congenite (RS 831.232.21). DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
l'ulteriore elaborazione, senza che i genitori interessati deb- bano compilare il foglio aggiuntivo R. Questo vale per tutti i casi di infermità congenite, non solo per quelli menzionati sopra.
214 A causa dei termini di prescrizione talvolta brevi, l’UAI co-
munica al competente servizio di regresso ogni possibile caso di regresso entro tre mesi dalla richiesta di presta- zioni AI. Analogamente, nei casi di regresso in comune, la procedura congiunta con la Suva deve essere avviata en- tro tre mesi (v. N. 211).
215 Gli assicurati che non compilano il Foglio complementare R
o lo compilano in maniera incompleta o scorretta violano l’obbligo d’informazione e cooperazione. In questi casi l’UAI avvia una procedura di diffida con termine di rifles- sione (art. 43 cpv. 3 LPGA)
216 Se il fatto che l’assicurato è affiliato alla Suva emerge sol-
tanto al momento dell’esame delle indicazioni contenute nel Foglio complementare R, l’UAI invia alla Suva il modulo «Recours contre les tiers responsables, demande à la Il Foglio complementare R è inviato ai servizi di regresso regionali soltanto nei casi di cui al N. 405.
3 Procedura di regresso: cenni generali
3.1 Aggiornamento costante del servizio di regresso,
del Settore Regressi UFAS e della Suva
301 L’UAI tiene costantemente aggiornato l’organo che tratta il
regresso sui seguenti punti:
– revisioni di rendita (v. N 301a); – decesso dell’assicurato o di suoi familiari; – cessione del caso a un altro UAI in seguito a cambia- mento di domicilio dell’assicurato; – cambiamento di nome dell’assicurato; – cambiamenti di stato civile; DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
– nuovi figli; – concessione e rifiuto di prestazioni.
301a In caso di regresso, prima di procedere alla revisione della rendita, l’UAI informa l’organo che tratta il regresso sull’av- vio della relativa procedura. Questa informazione dev’es- sere trasmessa in particolare quando nella procedura di re- visione sono prescritte perizie mediche o commissionati al- tri accertamenti medici o professionali o accertamenti con- cernenti l’economia domestica. In questo modo l’UAI e l’or- gano che tratta il regresso possono coordinare le loro peri- zie e i loro accertamenti. L’informazione dev’essere tra- smessa anche in casi di regresso già risolti mediante paga- mento.
303 Le modifiche dovute ad adeguamenti generali delle rendite
non vanno comunicate.
3.2 Gratuità delle informazioni amministrative
304 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confedera-
zione, dei Cantoni, dei Distretti, dei Circoli e dei Comuni sono tenute a fornire gratuitamente ai servizi di regresso tutte le informazioni necessarie all’esercizio del diritto di re- gresso (art. 32 LPGA).
3.3 Consultazione degli atti
3.3.1 Comunicazione di dati senza procura
305 Valgono per principio le disposizioni della Circolare sull’ob-
bligo del segreto e sulla comunicazione dei dati
9 Circolare del 1° gennaio 2014.
DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
306 Nella misura in cui non ostano interessi privati preponde-
ranti, in singoli casi l’UAI o i servizi di regresso sono auto- rizzati, dietro motivata richiesta scritta, a fornire dati, con- sentire la consultazione degli atti o inviare documenti ai terzi responsabili e ai loro assicuratori, se:
1. l’assicurazione sociale ha notificato un’azione di re-
gresso contro terzi responsabili o i loro assicuratori e la comunicazione delle prestazioni è già stata effettuata e i dati sono necessari per l’accertamento del diritto, e se
2. la procedura di regresso non è ancora conclusa.
3.3.2 Comunicazione di dati con procura
307 Se la comunicazione delle prestazioni non è ancora stata
effettuata, senza l’accordo dell’assicurato (procura) non è lecito né comunicare dati, né consentire la consultazione degli atti, né inviare documenti.
308 Una copia della lettera d’accompagnamento allegata ai dati
comunicati è inviata al servizio di regresso o alla Suva.
4 Procedura in caso di regresso in comune con la
Suva
4.1 Riepilogo e competenze
401 Se durante l’esame del regresso l’UAI constata il coinvolgi-
mento della Suva, invia a quest’ultima una richiesta di as- sunzione del regresso AI/AVS (v. cap. 4.2).
4.2 Assunzione del regresso AI/AVS da parte della
Suva
402 Se assume il regresso per prestazioni AI/AVS (regresso
per danno pensionistico), la Suva allega alla sua risposta al modulo «Recours contre les tiers responsables, demande
DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
à la Suva» (f/d) inviatogli dall’UAI la propria notifica di re- gresso al terzo responsabile. Il Settore Regressi UFAS ne riceve una copia per informazione e apre un incarto.
403 Fondandosi sulla notifica di regresso della Suva, anche
l’UAI comunica il regresso per prestazioni AI/AVS all’assi- curatore di responsabilità civile mediante il modulo «Avviso di regresso verso i terzi responsabili AI/AVS» 10. L’originale è inviato per raccomandata all’assicuratore di responsabi- lità civile, con copia alla Suva e al Settore Regressi UFAS.
404 Se la Suva rifiuta di assumere il regresso e non fa valere
essa stessa alcuna prestazione AINF o AM, perché:
– non sussistono fattispecie di responsabilità civile, – il terzo responsabile è sconosciuto, – non vi sono le condizioni di fatto e di diritto per esercitare il regresso, o – l’esercizio del regresso è escluso per legge (privilegio di regresso secondo l’art. 75 LPGA) 11,
dopo aver ricevuto la comunicazione in tal senso della Suva, l’UAI sospende la procedura di regresso senza ulte- riori provvedimenti e archivia l’incarto con l’annotazione «Nessun regresso». In questi casi non è necessario infor- mare il Settore Regressi UFAS.
405 Se la Suva rifiuta di assumere il regresso AI, perché:
– non versa prestazioni per le quali potrebbe esercitarlo o – al momento della notifica di regresso dell’UAI ha già con- cluso la procedura per prestazioni proprie o dell’AM,
i diritti di regresso dell’AI sono esercitati mediante la proce- dura per regressi propri (cap. 5 segg.). L’UAI comunica al servizio di regresso i casi in questione.
10 V. allegato 4, disponibile online all’indirizzo www.regress.admin.ch > Dienstleistungen > Formulare > Avviso di regresso verso i terzi responsabili AI/AVS. 11 Per i casi verificatisi prima del 1° gennaio 2003 è applicabile l’art. 44 LAINF. DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
4.3 Mandato di regresso e comunicazione delle presta-
zioni alla Suva
406 La Suva chiede al Settore Regressi UFAS che venga effet-
tuata la comunicazione delle prestazioni. In vista della comunicazione delle prestazioni complessive alla Suva, il Settore Regressi UFAS esamina in ogni caso le prestazioni suscettibili di regresso.
407 Il Settore Regressi UFAS riepiloga le prestazioni comples-
sive e le trasmette tramite LEONARDO 12 all’unità della Suva incaricata del trattamento del caso di regresso. L’UAI viene informato dell’importo indicato nella comunicazione delle prestazioni.
4.3.1 Prestazioni già versate
408 Il Settore Regressi UFAS rinuncia alla comunicazione pe-
riodica delle prestazioni già versate. In caso di necessità, la Suva può chiedere al Settore Regressi UFAS la comunica- zione delle prestazioni già versate. Queste vengono comu- nicate dal Settore Regressi UFAS (ai sensi del N.°407), che invia una copia del conteggio delle prestazioni già ver- sate all'UAI.
4.3.2 Prestazioni complessive
409 L’ammontare delle prestazioni complessive corrisponde
all’importo definitivo delle prestazioni AI e AVS da far va- lere nella procedura di regresso e comprende sia le presta- zioni in denaro o in natura già fornite che quelle future (p. es. la sostituzione periodica di mezzi ausiliari). Nel caso di prestazioni in natura vanno indicati, approssi- mativamente, la periodicità delle sostituzioni e gli importi delle fatture (cfr. in proposito il cap. 5.2.3).
12 Programma della LEONARDO Productions AG per il calcolo dei danni alle persone e per la capitalizza- zione delle prestazioni. DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
410 La procedura di comunicazione delle prestazioni è avviata
non appena la Suva lo richiede al Settore Regressi UFAS. A tal fine la Suva trasmette, nel limite del possibile, il file LEONARDO13 con le prestazioni da essa registrate non- ché, a seconda delle circostanze del caso e della disponibi- lità:
– l’andamento del versamento delle indennità giornaliere (p. es. sulla base di distinte, se l’incapacità al lavoro non risulta evidente dal file LEONARDO); – decisioni; – decisioni su opposizione e sentenze giudiziarie; – perizie mediche / rapporti del medico circondariale; – valutazione del rischio futuro.
Il Settore Regressi UFAS stabilisce le prestazioni suscetti- bili di regresso sulla base degli atti fornitigli. Se non ha a sua disposizione i documenti necessari, il Settore Regressi UFAS può presupporre la piena sussistenza sia del nesso di causalità che della congruenza delle prestazioni e indica quindi nella comunicazione delle prestazioni tutte le presta- zioni già versate dalla data dell’evento all’origine del re- gresso e quelle future.
411 Il Settore Regressi UFAS chiede all’UAI di fornirgli gli atti.
L’UAI verifica se la richiesta di prestazioni dell’assicurato sia stata chiusa con decisione passata in giudicato. Se ha già chiuso il caso, l’UAI trasmette al Settore Regressi UFAS l’intero incarto AI. Affinché il Settore Regressi UFAS possa esaminare il caso di regresso, negli atti devono figu- rare i documenti seguenti:
– notifica di regresso; – rapporti medici; – documenti sugli accertamenti svolti in relazione a prov- vedimenti professionali; – perizie;
13 Programma della LEONARDO Productions AG per il calcolo dei danni alle persone e per la capitalizza- zione delle prestazioni. DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
– sentenze giudiziarie; – decisioni passate in giudicato.
Se il caso non è ancora definitivamente chiuso presso l’UAI, quest’ultimo informa il Settore Regressi UFAS. Non appena il caso è chiuso con decisione passata in giudicato, l’UAI lo trasmette al Settore Regressi UFAS senza ulteriore sollecitazione.
412 I casi in cui si attende una comunicazione delle prestazioni
complessive sono trattati diversamente a dipendenza se viene applicata la procedura secondo il N. 407: Il Settore Regressi UFAS comunica le prestazioni alla Suva tramite un file LEONARDO 14. L’UAI viene informato dell’im- porto indicato nel conteggio delle prestazioni.
4.4 Conclusione della procedura di regresso
417 La Suva comunica la conclusione del caso al Settore Re-
gressi UFAS. Il Settore Regressi UFAS chiude la pratica e informa l’UAI al riguardo.
418 Se deve rinunciare alla prosecuzione della procedura di re-
gresso, la Suva lo comunica al Settore Regressi UFAS, in- dicando il motivo della rinuncia. Il servizio di regresso può proseguire casi chiusi per «rinuncia» idonei mediante una procedura di regresso propria (v. cap. 5).
5 Procedura di regresso propria
501 Se oltre ai diritti per prestazioni dell’AI, non ve ne sono per
prestazioni della Suva o dell’AM, il diritto di regresso dell’AI è esercitato in proprio dal competente servizio di regresso o dal Settore Regressi UFAS.
14 Programma della LEONARDO Productions AG per il calcolo dei danni alle persone e per la capitalizza- zione delle prestazioni. DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
5.1 Notifica del regresso all’assicuratore di responsa-
bilità civile
502 Il competente servizio di regresso o il Settore Regressi
UFAS notifica all’assicuratore di responsabilità civile inte- ressato l’azione di regresso per prestazioni AI/AVS entro un anno dal ricevimento della richiesta di prestazioni da parte dell’UAI 15. L’originale è inviato per raccomandata all’assicuratore di responsabilità civile, con copia all’UAI.
5.2 Comunicazioni di prestazioni
5.2.1 Prestazioni già versate
503 Le prestazioni già versate sono comunicate in caso di ne-
cessità, eventualmente con la collaborazione dell’UAI, dal servizio di regresso o dal Settore Regressi UFAS.
5.2.2 Prestazioni complessive
504 Il Settore Regressi UFAS o il servizio di regresso, in colla-
borazione con l’UAI, stila un elenco dettagliato di tutte le prestazioni da far valere nella procedura di regresso.
15 V. allegato 4, disponibile online all’indirizzo www.regress.admin.ch > Dienstleistungen > Formulare > Avviso di regresso verso i terzi responsabili AI/AVS. DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
505 L’elenco delle prestazioni complessive comprende tutte le
prestazioni fornite a partire dall’evento che le ha determi- nate, indipendentemente dal fatto che in precedenza siano state effettuate comunicazioni delle prestazioni già versate.
5.2.3 Prestazioni in natura
506 Per le prestazioni in natura dell’AI, per gli assegni per
grandi invalidi per assicurati al di sotto dei 20 anni come- pure per i provvedimenti sanitari d’integrazione sono deter- minanti gli importi delle fatture in Sumex 16. Per i mezzi ausiliari vanno indicati, oltre al prezzo, anche la data di consegna, la presumibile data di sostituzione (pe- riodicità delle sostituzioni) e lo scopo del mezzo (ausilio per il lavoro o per la vita quotidiana).
5.2.4 Prestazioni in denaro
507 – Indennità giornaliere
Va considerato l’importo lordo (senza deduzioni) secondo le decisioni di concessione delle indennità giornaliere. Se necessario, il servizio di regresso o il Settore Regressi UFAS si procura presso la CC, autonomamente o chie- dendo eventualmente aiuto all’UAI, il conteggio dettagliato.
508 – Rendite e assegni per grandi invalidi
Con l’aiuto dell’UAI, il Settore Regressi UFAS o il servizio di regresso indica nell’elenco il tipo e l’importo delle rendite e degli assegni per grandi invalidi effettivamente versati e l’ammontare degli interessi di mora eventualmente pagati.
16 Sumex è un programma sviluppato da santésuisse e Suva per la compilazione e la trasmissione elet- troniche delle fatture. DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
5.3 Conclusione della procedura di regresso
509 In presenza di uno dei motivi di cui al N 404 il competente
servizio di regresso conclude la procedura di regresso.
510 Il competente servizio di regresso o il Settore Regressi
UFAS informa l’UAI della conclusione della procedura di regresso.
6 Entrata in vigore e disposizione transitoria
6.1 Entrata in vigore
601 La presente circolare entra in vigore il 1° Iuglio 2019.
602 Le precedenti circolari del 1° aprile 2009, del 1° gen-
naio 1993 e del 1° gennaio 1992, come pure le direttive del 23 dicembre 1982 e del 21 dicembre 1983 sono abrogate.
6.2 Disposizione transitoria
603 La presente circolare è applicabile a tutti i regressi AI,
siano essi nuovi o pendenti.
DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
Attribuzione degli uffici AI ai servizi di regresso
No Nome SR
1 Zürich ZH
2 Bern BE
3 Luzern NW
4 Uri NW
5 Schwyz NW
6 Obwalden NW
7 Nidwalden NW
8 Glarus NW
9 Zug NW
10 Freiburg VS
11 Solothurn BE
12 Basel-Stadt BS
13 Basel-Land BS
14 Schaffhausen SG
15 Appenzell Ausserhoden SG
16 Appenzell Innerhoden SG
17 St. Gallen SG
18 Graubünden SG
19 Aargau BS
20 Thurgau SG
21 Tessin TI
22 Waadt VD
23 Wallis VS
24 Neuenburg VD
DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi
No Nome SR
25 Genf VD
27 Ausland IVST VD
150 Jura VD
Elenchi aggiornati degli indirizzi:
DFI UFAS | Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi