IV-Rundschreiben Nr. 434 / Anpassung des Rentenanspruchs an den neuen IV-Grad bei Bezug einer Übergangsleistung (Art. 34 Abs. 2 IVG) (ins Kreisschreiben (KSSF) übernommen)
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità Settore Procedura e rendite
12 dicembre 2023
Lettera circolare AI n. 434
Adeguamento del diritto alla rendita al nuovo grado d’invalidità in caso di riscossione di una prestazione transitoria (art. 34 cpv. 2 LAI)
Contesto
L’ufficio AI che accorda la prestazione transitoria dispone parallelamente il riesame del grado d’invalidità (art. 34 LAI). Secondo l’articolo 34 capoverso 2 LAI il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’ufficio AI pronuncia la propria decisione in merito al grado d’invalidità nasce il diritto a una rendita, a condizione che il grado d’invalidità raggiunga nuovamente il livello che dà diritto alla rendita (lett. a), oppure la rendita corrente viene adeguata, se il grado d’invalidità subisce una notevole modificazione (lett. b).
Nei casi in cui l’assicurato avrebbe diritto a una rendita più elevata rispetto a quella percepita prima della riduzione o della soppressione della rendita precedente, è stato riscontrato che l’applicazione rigorosa dell’articolo 34 capoverso 2 LAI può risultare svantaggiosa per i beneficiari di prestazioni transitorie rispetto a chi invece non ne usufruisce. Se l’esame del grado d’invalidità richiede molto tempo, è possibile che l’adeguamento del diritto alla rendita al nuovo grado d’invalidità avvenga più tardi rispetto al caso in cui la persona assicurata, in seguito al peggioramento del suo stato di salute, presenti una nuova richiesta di prestazioni o una richiesta di revisione. Questo svantaggio non corrisponde alla volontà del legislatore.
Procedura
Tenuto conto del senso e dello scopo della norma giuridica, riguardo al momento in cui viene adeguato il diritto alla rendita, l’articolo 34 capoverso 2 LAI va pertanto applicato solo nei casi in cui ciò non comporti uno svantaggio per la persona assicurata. Ciò vale per tutti i casi in cui il nuovo grado d’invalidità è inferiore o uguale a quello precedente.
Tuttavia, se la revisione del grado d’invalidità determina che il diritto alle prestazioni è superiore a quello precedente, le disposizioni sulla revisione si applicano per analogia all’adeguamento della rendita al nuovo grado d’invalidità: Il peggioramento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole (v. art. 88a cpv. 2 OAI). Tuttavia, l’aumento della rendita avviene al più presto a partire dal mese in cui è stato fatto valere il diritto alla prestazione transitoria (v. art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI, v. anche N 5600 CIRAI). A quel momento la prestazione transitoria deve essere soppressa.
Prospettive
Il contenuto della presente lettera circolare verrà inserito nella Circolare sul periodo di protezione (CPP) in occasione della sua prossima revisione.
DFI UFAS Lettera circolare AI n. 434 / Adeguamento del diritto alla rendita al nuovo grado d’invalidità in caso di riscossione di una prestazione transitoria (art. 34 cpv. 2 LAI) (valida dal 12.12.2023)