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IV-Rundschreiben Nr. 441 / Kostenvergütung von Dienstleistungen der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Rahmen der Eingliederung (überholt - IV-Rundschreiben Nr. 448)

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali Ambiti Assicurazione invalidità Settore Integrazione professionale

7 giugno 2024

Lettera circolare AI n. 441

Rimborso delle prestazioni degli psicoterapeuti nell’ambito dell’integrazione

In passato, diversi uffici AI si sono rivolti all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) in seguito a incertezze relative al rimborso dei costi per la partecipazione degli psicoterapeuti ai colloqui nell’ambito dell'integrazione. La lettera circolare AI n. 409 del 25 novembre 2021 vale esclusivamente per l’assunzione dei costi per le prestazioni fornite dai medici nell’ambito dei processi di accertamento e di (re)integrazione, ma non per quelle degli psicoterapeuti. Per le prestazioni degli psicoterapeuti fornite su incarico degli uffici AI, l’UFAS ha stabilito le seguenti norme in materia di rimborso, applicabili a partire dal 1° luglio 2024. I colloqui ordinati dall’ufficio AI e altre prestazioni fornite dallo psicoterapeuta nell’ambito dei processi di accertamento e di (re)integrazione che non sono conteggiabili con le associazioni professionali di psicoterapia secondo la convenzione tariffale1 dell’UFAS possono essere fatturati all’AI in base alla tariffa convenuta (nel 2024 38.70 franchi per ogni quarto d’ora). L’ufficio AI lo comunica in precedenza allo psicoterapeuta e contabilizza le spese con il codice di prestazione 280 («Altri accertamenti»). Si può quindi conteggiare il tempo necessario per fornire la prestazione vera e propria (compresi eventuali tempi di attesa) e per recarsi dallo studio medico al luogo in cui si svolge il colloquio e viceversa. Per la fatturazione delle prestazioni vanno indicati i parametri seguenti: − Codice tariffale: 999 − Posizione tariffale: 299.02 − Designazione della prestazione: Prestazioni fornite dagli psicoterapeuti per gli uffici AI − Tariffa: 38.70 franchi per ogni quarto d’ora − Numero delle prestazioni: numero dei quarti d’ora fatturati − Totale: 38.70 franchi moltiplicati per il numero di quarti d’ora fatturati La posizione tariffale può essere utilizzata per le prestazioni fornite dal 1° luglio 2024. Gli uffici AI informano gli psicoterapeuti su queste modalità di fatturazione.

La Convenzione concernente lo svolgimento di esami e trattamenti psicoterapeutici a carico dell’assicurazione invalidità tra la Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP), l’Associazione svizzera degli psicoterapeuti (ASP), l’Associazione professionale svizzera della psicologia applicata (SBAP) e l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), Ambito Assicurazione invalidità (AI), del 29 agosto 2023, allegati inclusi, è disponibile sulla piattaforma CTM: www.mtk-ctm.ch > Tariffe > Psicoterapia.

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 441 / Prestazioni degli psicoterapeuti per gli uffici AI (valida dal 01.07.2024)

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