Informationsschreiben an die Sachverständigen vom 16.12.2021 - Tonaufnahmen des Interviews / Funktionelle Leistungsfähigkeit
Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Geschäftsfeld Invalidenversicherung
POST CH AG BSV; Bis
An die Sachverständigen
POST CH AG CH-3003 Bern BSV; Bam
Aktenzeichen: BSV-D-B4653401/209 Info SuisseMED@P 5/2021 Bern, 16. Dezember 2021
Informationen: Tonaufnahmen des Interviews / Funktionelle Leistungsfähigkeit
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit diesem Schreiben möchten wir weitere Informationen zu den Neuerungen im Begutachtungswesen zukommen lassen.
Tonaufnahmen des Interviews Bereits heute können Sachverständige Tonaufnahmen der Gespräche im Rahmen von medizinischen Gutachten machen und diese mit dem Gutachten zu ihren Akten nehmen. Mit der neuen Regelung im ATSG betreffend Tonaufnahmen des Interviews im Rahmen von medizinischen Gutachten im Auftrag von Sozialversicherungen hat sich an dieser Ausgangslage grundsätzlich nichts geändert. Sofern Sach- verständige Tonaufnahmen und Gutachten von Versicherten bei sich zu den Akten nehmen wollen, so können sie dies, unterstehen damit aber den gleichen Anforderungen an die Sorgfalts- und Aufbewah- rungspflicht wie die IV-Stellen. Sie haben dementsprechend die Bestimmungen zur Schweigepflicht und zum Datenschutz gemäss den einschlägigen Bestimmungen des ATSG1 und des DSG2 einzuhalten. Insbesondere haben sie alle baulichen, technischen und organisatorischen Massnahmen zu treffen, da- mit die ihnen von der Invalidenversicherung zur Verfügung gestellten oder im Rahmen der Begutachtung von der versicherten Person erhaltenen Daten, ebenso wie Tonaufnahmen vor unberechtigten Zugriffen und Verlust geschützt werden.
Beilage: Information über Tonaufnahmen 2/2
Allegato: Informazione sulle registrazioni su supporto audio
Informazioni generali (Info SuisseMED@P 3/2021 del 4.11.2021, N. 3117 CPAI) Dal 1° gennaio 2022 nel quadro delle perizie si dovranno effettuare registrazioni su supporto audio (art. 44 cpv. 6 LPGA). Il Consiglio federale ha disciplinato i dettagli nell’articolo 7k OPGA (e nel relativo commento). A prescindere dal momento del conferimento del mandato, dal 1° gennaio 2022 tutti i colloqui svolti nel quadro di perizie andranno registrati su supporto audio. Le registrazioni sono acquisite agli atti dell’assicuratore. Le registrazioni hanno lo scopo di assicurare procedure corrette, contribuire a garantire la qualità delle perizie, creare trasparenza ed evitare litigi. Le registrazioni possono ad esempio servire a fare chiarezza nei casi in cui la persona assicurata ha l’impressione che la durata del colloquio o quanto detto al perito non siano riportati correttamente nella perizia. “Da un lato, la registrazione su supporto audio è una misura preventiva per evitare gli abusi. D'altra parte, la registrazione su supporto audio porta anche a una maggiore trasparenza e a una maggiore qualità delle discussioni. Perché solo in questo modo si può garantire alla fine, in caso di conflitto, ciò che è stato effettivamente detto nella conversazione tra la persona interessata e il perito.” “Oggi, conflitti prolungati e controversie legali sorgono spesso sulla questione di ciò che esattamente è stato discusso durante la perizia. Registrare le conversazioni, come proponiamo, crea chiarezza e protegge entrambe le parti. Non è quindi solo nell'interesse degli assicurati - che sono così protetti da dichiarazioni false che possono essere menzionate nel rapporto o da dichiarazioni che ritengono false - ma protegge anche i periti.” Per colloquio si intende il colloquio d'esame, che consiste nell'anamnesi e nella descrizione dei disturbi da parte dell'assicurato. Se gli esami psicologici vengono effettuati nell'ambito di valutazioni psichiatriche o neuropsicologiche, per motivi di diritto d'autore (protezione dei diritti d'autore dei proprietari dei test) possono essere registrati solo l'anamnesi e la descrizione dei disturbi da parte dell'assicurato, ma non l'esame vero e proprio. Quando l’ufficio AI informa l’assicurato che una perizia è opportuna, lo informa che i colloqui saranno registrati su supporto audio e che, se l’assicurato ne fa richiesta, ha il diritto di ascoltare le
registrazioni. Inoltre, l’ufficio AI informa l’assicurato che e egli ha la possibilità di rinunciare alla registrazione (art. 44 cpv. 6 LPGA, art. 7k cpv. 2 OPGA). Il modulo ufficiale di rinuncia deve essere allegato alla comunicazione.
Rinuncia alla registrazione su supporto audio (N. 3118-3121 CPAI, commento art. 7k OPGA) La registrazione su supporto audio è volontaria e ogni assicurato può decidere di rinunciarvi. La rinuncia è di regola dichiarata prima dello svolgimento del colloquio. Tuttavia, la persona assicurata può decidere di rinunciare alla registrazione anche dopo, entro un termine di 10 giorni dall’avvenuto colloquio. Nel caso di perizie con due o più discipline mediche la persona assicurata può rinunciare alla registrazione di tutti o solo di alcuni colloqui. La rinuncia può essere presentata all’ufficio AI al più tardi 10 giorni dopo il colloquio (art. 7k cpv. 3 OPGA). Se l’assicurato decide prima del colloquio di rinunciare alla registrazione e invia per tempo la dichiarazione di rinuncia all’organo esecutivo, il colloquio non verrà registrato.
Se l’assicurato decide di fare a meno della registrazione su supporto audio soltanto dopo l’esame, dovrà presentare la richiesta di distruzione della registrazione all’organo esecutivo entro dieci giorni dal colloquio. Di regola, in quel momento la perizia non è ancora stata allestita, cosicché il perito invierà all’organo esecutivo soltanto la parte scritta. Per le perizie bidisciplinari e pluridisciplinari saranno inoltrate soltanto le registrazioni su supporto audio cui l’assicurato non ha rinunciato e di cui non ha richiesto la distruzione, che saranno quindi le uniche a essere acquisite agli atti (cfr. art. 44 cpv. 6 LPGA). La rinuncia non può essere presentata al perito. La dichiarazione di rinuncia potrà essere rivolta soltanto all’organo esecutivo, in modo da evitare che l’assicurato si senta influenzato dal perito nella sua scelta. Inoltre, è importante che il rapporto di fiducia tra l’assicurato e il perito non sia compromesso prima del colloquio dal fatto di dover discutere della rinuncia. La persona assicurata deve presentare la rinuncia tramite una dichiarazione scritta e firmata. L’ufficio AI ne trasmette immediatamente una copia al/ai perito/i (art. 7k cpv. 3 OPGA). La persona assicurata può revocare la sua rinuncia oralmente o per iscritto presso l’ufficio AI prima del colloquio (art. 7k cpv. 4 OPGA). L’ufficio AI informerà il/i perito/i il più presto possibile.
Inizio e fine della registrazione su supporto audio Per garantire che l’intero colloquio sia stato registrato correttamente e in tutta la sua durata, l’inizio e la fine del colloquio dovranno essere confermati oralmente sia dall’assicurato che dal perito, indicando i rispettivi orari all’inizio e alla fine della registrazione su supporto audio. Le interruzioni della registrazione su supporto audio dovranno essere confermate nello stesso modo.
Trasmissione I periti sono responsabili di effettuare e trasmettere correttamente le registrazioni su supporto audio. La registrazione su supporto audio e la perizia vanno inoltrate all’ufficio A. Dal momento dell’inoltro, l’ufficio AI sarà responsabile per la sua archiviazione. Poiché la registrazione su supporto audio sarà parte dell’incarto, la persona assicurata potrà consultarla (come il resto dell’incarto). Solo le registrazioni su supporto audio dei colloqui a cui l’assicurato non ha rinunciato fanno parte della perizia e sono acquisite agli atti (art. 44 cpv. 6 LPGA). Una copia del modulo di rinuncia ufficiale firmato dall’assicurato deve essere allegata al rapporto peritale.
Constatazione di difetti tecnici (N. 3123-3127 CPAI) Se l’ufficio AI constata che la registrazione su supporto audio non è effettuata correttamente dal punto di vista tecnico, contatta il perito o il centro peritale. Se il difetto tecnico della registrazione su supporto audio non può essere risolto, l’ufficio AI ne informa l’assicurato. Se l’assicurato desidera mettere in dubbio la validità della perizia sulla base di tali informazioni, deve comunicarlo per iscritto all’ufficio AI entro 10 giorni dalla data dell’informazione, indicandone i motivi. Se l’assicurato desidera mettere in dubbio la validità della perizia sulla base di difetti tecnici della registrazione su supporto audio che ha scoperto lui stesso, deve comunicarlo per iscritto all’ufficio AI entro 10 giorni dall’invio della registrazione su supporto audio per l’ascolto, indicandone i motivi.
L’ufficio AI esamina la richiesta dell’assicurato e cerca di trovare di comune accordo una soluzione per il proseguimento della procedura. Se l’assicurato e l’ufficio AI non trovano un accordo, l’ufficio AI emette una decisione incidentale.
Accesso La registrazione su sopporto audio può essere ascoltata solo su richiesta della persona assicurata in caso di controversia. Esclusivamente l'ufficio AI, il tribunale competente e l’assicurato stesso possono ascoltarla. La registrazione può essere ascoltata e utilizzata solo nell'ambito del procedimento AI o di un’eventuale procedura di ricorso. La trasmissione delle registrazioni su supporto audio a terzi (ad es. assicuratori contro gli infortuni o altre persone legittimate a ricorrere ai sensi dell’art. 49 LPGA, art. 7l cpv. 1 OPGA) non è consentita. Se l’assicurato chiede di ascoltare la registrazione, l'ufficio AI informa il/i perito/i. Solo la persona assicurata e l’ufficio AI committente possono ascoltare la registrazione. Nel caso di un ricorso contro una decisione dell’ufficio AI anche il tribunale competente potrà ascoltarla. Se la Commissione federale per la garanzia della qualità degli esami medici richiede l’audizione di registrazioni audio nell’ambito delle sue attività (art. 7p cpv. 4 e 5 OPGA), queste devono essere inviate insieme alla relativa perizia (art. 7l cpv. 2 OPGA).
Realizzazione tecnica delle registrazioni su supporto audio Per la registrazione potrà essere utilizzato un apparecchio di registrazione qualsiasi (p. es. un dittafono). L’app «Registrazioni audio dell’AI» offre un’ulteriore possibilità, con la quale si potranno registrare i colloqui, se del caso ascoltarli per redigere il rapporto e trasmetterli direttamente all’AI. L’app è disponibile sia per smartphone Apple che per Android. Sinto internet: https://www.eahv-iv.ch/de/iva WebApp: https://iva.ivsk.ch/ AppStore: «IV-Tonaufnahmen» PlayStore: «IV-Tonaufnahmen» (a partire dal 18.01.2022) I colloqui registrati su un apparecchio dovranno essere inoltrate all’ufficio AI, al più tardi con l’invio della perizia, tramite una piattaforma web, che supporterà diversi formati audio comuni (MP3, ACC, DSS). Per poter effettuare le registrazioni, a partire dal 1° gennaio 2022 si dovrà disporre per le perizie di uno smartphone o di un apparecchio per la registrazione.
In entrambi i casi, ci si dovrà registrare sull’apposita piattaforma, ricevere la validazione da parte dell’ufficio AI competente ed effettuare un login.