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IV-Rundschreiben Nr. 277 / Physiotherapieberichte (ersetzt das IV-Rundschreiben Nr. 258) (Infocharakter, Informationen unter Physiotherapie ambulant: MTK (mtk-ctm.ch))

Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Geschäftsfeld Invalidenversicherung

18 maggio 2009

Lettera circolare AI n. 277

Rapporti di fisioterapia (in sostituzione della lettera circolare AI n. 258) In allegato alla presente lettera circolare troverete la convenzione tariffale per il rimborso dei rapporti di fisioterapia conclusa tra physioswiss e gli assicuratori AINF/AM/AI, nella quale è stato integrato, ampliato, il contenuto della lettera circolare n. 258. Ai due tipi di rapporto già previsti ne è stato ag- giunto un terzo: un breve rapporto ufficiale sotto forma di questionario predefinito.

Le principali novità sono le seguenti:

D’ora in poi le posizioni concernenti il rapporto saranno provviste di una posizione tariffale e di una valutazione in punti, in modo da poter essere poi trasposte, eventualmente, nel tariffario previsto per la fisioterapia.

Saranno rimborsati solo i rapporti esplicitamente richiesti dall’ufficio AI. La decisione AI dovrà precisa- re il tipo di rapporto desiderato (rapporto 1, 2 o 3).

Se per redigere il rapporto dovrà interrogare o esaminare previamente l’assicurato, per l’onere sup- plementare (assessment) il fisioterapista potrà conteggiare la posizione tariffale 7350.

Allegati Convenzione

Settore Gestione strategica I Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Effingerstrasse 20, CH-3003 Bern www.bsv.admin.ch

Accordo

tra

gli assicuratori secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni rappresentati dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),

l’Assicurazione militare rappresentata dalla Suva,

l’Assicurazione invalidità (AI) rappresentata dall’ Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),

di seguito denominati assicuratori

e

l’Associazione Svizzera di Fisioterapia physioswiss,

H+ Gli Ospedali Svizzeri,

di seguito denominati fornitori di prestazioni

concernente la

remunerazione dei rapporti fisioterapici

1. Premesse

Gli assicuratori richiedono con sempre maggiore frequenza ai fisioterapisti (per ragioni di leggibilità, nel presente accordo si utilizza la forma maschile per riferirsi sia ai fisioterapi- sti che alle fisioterapiste) rapporti dettagliati sui trattamenti effettuati ai sensi della LAINF, della LAM o della LAI. Poiché nella convenzione tariffale in essere non sono previ- ste posizioni concernenti la remunerazione di detti rapporti, gli assicuratori e i fornitori di prestazioni stipulano il presente accordo in materia. La tariffa concordata sostituisce la regolamentazione attualmente applicata in ambito AI pur attenendosi strettamente alla sua struttura.

2. Remunerazione dei rapporti

2.1 Disposizioni generali

• All’atto della richiesta, l’assicuratore precisa che tipo di rapporto desidera (ad es. un rapporto 2 non standardizzato) o allega il formulario da compilare per ottenere un rapporto standardizzato. Se il richiedente non fornisce alcuna precisazione in merito, il fisioterapista è tenuto a fornire all’incirca 1 pagina A4 di testo libero per la quale gli sarà riconosciuta la remunerazione corrispondente a un rapporto 2.

• Se ritiene che vi siano fondati motivi che ostano alla stesura del rapporto richie- sto, il fisioterapista contatta l’assicuratore e concorda il seguito da dare alla pro- cedura.

• I rapporti lacunosi, nei quali mancano informazioni importanti, devono essere completati gratuitamente.

• In caso di dubbi sulla remunerazione, si applica per analogia la definizione utiliz- zata nel TARMED secondo la quale una pagina di testo libero deve contenere al- meno 35 righe (corpo dei caratteri 10). Ciò significa, ad esempio, che un rapporto

2 (cifra 7492) deve articolarsi su 35 righe di testo libero.

• Se oltre al rapporto viene richiesta anche una valutazione del caso, per questa può essere fatturata la cifra 7350.

• La presente regolamentazione non pregiudica in alcun modo l’eventuale ridefini- zione delle remunerazioni dei rapporti in sede di una futura revisione della con- venzione tariffale.

• I rapporti fisioterapici non sono richiesti per ogni singolo caso, ma solo se ritenuti necessari dall’assicuratore per le sue valutazioni (è escluso qualsiasi automati- smo).

• AI: la presente regolamentazione sostituisce quella di cui alla circolare AI N. 258.

2.2 Tariffa

Rapporto 1 – Rapporto standardizzato

Cifra 7491 Remunerazione forfettaria per rapporto 25 punti

Volume Una pagina A4 (vedi allegato: Questionario dell’assicuratore*)

Contenuto Di norma si tratta di rispondere a precise domande dell’assicuratore (rapporto standar- dizzato). Parte integrante del rapporto possono essere le motivazioni del fisioterapista per lo svolgimento di un 3° o un 4° ciclo di trattamenti, ovvero le ragioni per cui, dal suo punto di vista, serve continuare la terapia, o anche un giudizio sull’efficienza fisica del paziente.

Rapporto 2 – Rapporto standardizzato o non standardizzato

Cifra 7492 Remunerazione forfettaria per rapporto 50 punti

Volume Due pagine A4 per i rapporti standardizzati o una pagina A4 di testo libero per i rapporti non standardizzati (vedi punto 2.1 capoverso 5 delle disposizioni generali del presente accordo).

Contenuto Si tratta di presentare anamnesi/decorso, obiettivi terapeutici e prognosi (probabili pro- gressi funzionali). La richiesta di un «normale» rapporto intermediario (non accompagna- ta da uno specifico questionario) va intesa al massimo come richiesta di un rapporto 2.

*) Il questionario può essere scaricato al seguente indirizzo web: www.zmt.ch

Rapporto 3 (Rapporto standardizzato o non standardizzato)

Cifra 7493 Remunerazione forfettaria per rapporto 100 punti

Volume Rapporto standardizzato o non standardizzato. Tre pagine A4 per i rapporti standardizzati o almeno due pagine A4 di testo libero per i rapporti non standardizzati (vedi punto 2.1 capoverso 5 delle disposizioni generali del presente accordo).

Contenuto In aggiunta a anamnesi/decorso, obiettivi terapeutici e prognosi devono essere fornite anche altre informazioni richieste dall’assicuratore.

In caso di dubbi sulla classificazione di un rapporto in una delle tre categorie presentate, vale il disposto del punto 2.1 capoverso 4 delle disposizioni generali del presente accordo.

3. Condizioni per la remunerazione

• I rapporti redatti dai fisioterapisti sono remunerati solo se preventivamente richie- sti da un assicuratore. I rapporti non richiesti non danno quindi diritto ad alcuna remunerazione. L’onere di provare che un rapporto è stato richiesto da un assicu- ratore spetta al fornitore di prestazioni che lo fattura.

• La remunerazione va versata direttamente al fornitore di prestazioni di norma en- tro 30 giorni dall’emissione della fattura.

• Per il trattamento degli assicurati AI vale quanto previsto dall’articolo 5 delle di- sposizioni d’esecuzione relative alla convenzione tariffale del 1° settembre 1997.

4. Entrata in vigore / Disdetta

Il presente accordo entra in vigore il 1° aprile 2009 e vale per 2 anni nel quadro di un progetto pilota. Trascorsi 18 mesi dall’entrata in vigore, le parti contrattuali valuteranno congiuntamente gli esiti della remunerazione dei rapporti fisioterapici.

Sursee, Lucerna, Berna, 20 marzo 2009

Commissione delle tariffe mediche Suva LAINF (CTM) Divisione assicurazione militare

Il presidente Il direttore

Felix Weber Stefan A. Dettwiler

Ufficio federale delle assicurazioni so- ciali Ambito Assicurazione invalidità

Il vicedirettore

Alard du Bois-Reymond

physioswiss Associazione Svizzera di Fisioterapia

La presidente La segretaria generale

Omega Erika Huber Maja Müller

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Il presidente Il direttore

Charles Favre Bernhard Wegmüller

Allegato: Questionario dell’assicuratore (Rapporto 1 standardizzato)

Rapporto di fisioterapia

Istituto fisioterapico

Destinatario

Dati personali del paziente Cognome Nome

Data di nascita

CM / Assicuratore Ass./Inf. N. xxxxx

Rapporto conclusivo, Rapporto intermediario, Richiesta di __ prescrizione

Diagnosi di invio

Obiettivi terapeutici

Valutazioni rilevanti Ad es. VAS, mobilità articolare, forza, GAS, altri Misurazione d’entrata in data

Ultima misurazione in data

Cooperazione da parte del paziente Buona Sufficiente Inconsistente Amplificazione dei sintomi

Valutazione / Procedura / Quesiti

Supporto decisionale per la capacità lavorativa Capacità lavorativa accettabile dal punto di vista fisioterapico a partire dalla settimana Piena Parziale Incapace di lavorare

Data Firma

Version 1.1 06.03.2009 MAT

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