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Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione per l’invalidità

18 agosto 2009

Lettera circolare AI n. 281

Nessuna assunzione dei costi per le ortesi ad anello (“Ringorthe- se”) Secondo le conoscenze attuali, il sistema di fornitura di ortesi ad anello non può essere definito come un metodo affermato su larga scala, ampiamente riconosciuto e solidamente comprovato. L’efficacia è documentata in modo insufficiente e mancano indicazioni chiare per la prescrizione di questo mezzo ausiliario. Quest’ultimo non risponde quindi ai requisiti legali, secondo cui un provvedimento sanitario deve essere ritenuto valido dalla scienza e mirare a conseguire lo scopo terapeutico in modo semplice e adeguato.

D’ora in poi i costi per la fornitura di queste ortesi non saranno più assunti dall'assicurazione invalidità. Poiché l’efficacia non è comprovata, non è ammesso nemmeno un rimborso parziale in virtù del diritto alla sostituzione del mezzo ausiliario, anche se il bisogno di un’ortesi è comprovato dal punto di vista medico.

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