IV-Rundschreiben Nr. 365 /Berücksichtigung des Haushalts bei der lebenspraktischen Begleitung: Anpassung infolge kantonaler Urteile
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità Prestazioni in natura e pecuniarie
28 luglio 2017
Lettera circolare n. 365
Presa in considerazione del bisogno di aiuto nell’economia domestica nell’ambito dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana: adeguamento in seguito a diverse sentenze cantonali Con effetto dal 1° gennaio 2015 l’UFAS ha introdotto nella Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) il N. 8050.1. Esso stabilisce che il bisogno di aiuto nell’economia domestica può essere riconosciuto solo se oltre a esso l’assicurato ha bisogno anche di aiuto nella strutturazione della giornata o di sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana, vale a dire soltanto cumulativamente a una di queste altre due condizioni.
Nel frattempo, sono state emanate due sentenze cantonali che mettono in discussione la legalità della summenzionata disposizione della Circolare. In particolare, il tribunale cantonale di Lucerna afferma, nella sua sentenza del 3 maggio 2017, che il numero marginale in questione non dispone di una base legale sufficiente e che il suo tenore non è compatibile con la DTF 133 V 450.
L’UFAS ritiene plausibile l’argomentazione del tribunale cantonale. Di conseguenza, adeguerà la versione 2018 della CIGI sopprimendo la disposizione secondo cui il bisogno di aiuto nell’economia domestica può essere considerato solo cumulativamente.
Da subito, gli uffici AI devono dunque considerare un eventuale bisogno di aiuto nell’economia domestica conformemente alle regole seguenti:
il bisogno di aiuto nell’economia domestica va riconosciuto anche se l’assicurato non ha bisogno di aiuto nella strutturazione della giornata o di sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana (≠ cumulativamente); il bisogno di aiuto nell’economia domestica non deve avere quale unico scopo quello di sgravare l’assicurato, ma deve servire innanzitutto a impedire che sia ricoverato in un istituto o in una clinica; il semplice fatto di aver bisogno di più tempo per svolgere un’attività non può essere preso in considerazione; anche in quest’ambito vale il principio dell’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno. È dunque opportuno tener conto pure dell’aiuto ragionevolmente esigibile dai familiari.
Presupposto indispensabile: impedire che l’assicurato sia ricoverato in un istituto o in una clinica Le regole che disciplinano la presa in considerazione del bisogno di aiuto nell’economia domestica per il calcolo della rendita o il contributo per l’assistenza non si applicano nel quadro dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. In questo ambito il presupposto indispensabile per poter riconoscere un bisogno di aiuto nell’economia domestica deve essere la possibilità di evitare il ricovero in un istituto o in una clinica dell’assicurato. I requisiti per prendere in considerazione una prestazione di aiuto nel quadro dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana devono essere elevati. Non si può quindi tener conto di qualsiasi prestazione di aiuto nella conduzione dell’economia domestica, ma vanno considerate solo le attività per le quali la mancanza di assistenza da parte di terzi renderebbe necessario il ricovero in un istituto o in una clinica. Occorre pertanto esaminare caso per caso se, in mancanza dell’aiuto in questione, l’assicurato
DFI UFAS Lettera circolare AI n. 365 / Presa in considerazione del bisogno di aiuto nell’economia domestica nell’ambito dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana: adeguamento in seguito a diverse sentenze cantonali (valida dal 28.07.2017)
sarebbe costretto al ricovero. L’aiuto fornito deve essergli indispensabile per poter vivere autonomamente a casa e non deve servire semplicemente a sgravarlo. Una persona che per diversi anni è stata aiutata in misura considerevole dal partner o da un familiare (genitori, fratelli ecc.) per i lavori domestici (p. es. per pulire, lavare e preparare i pasti) non soddisfa automaticamente le condizioni di diritto per beneficiare di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana nel momento in cui tale sostegno viene a mancare (sentenza del Tribunale federale 9C_346/2013). Per il riconoscimento di un bisogno di aiuto non basta nemmeno che l’assicurato abbia difficoltà a svolgere un’attività o che gli serva più tempo per farlo.
Obbligo di ridurre il danno Una volta riconosciuto il bisogno di aiuto nell’economia domestica sulla base delle condizioni summenzionate, è quindi opportuno applicare il principio dell’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno. In questa ottica, occorre porsi diverse domande, tra cui ad esempio se si possa esigere dall’assicurato che ricorra a un servizio di pasti a domicilio, che cucini solo piatti semplici o che ricorra a prodotti finiti (insalata già lavata, piatti pronti da riscaldare al forno ecc.) oppure che compri un aspirapolvere robot. Se del caso, va prestata particolare attenzione all’aiuto dei familiari. Se l’assicurato vive nella stessa economia domestica con suoi familiari, infatti, si può esigere da questi ultimi che forniscano il proprio aiuto per i lavori domestici. Ci si deve inoltre chiedere come si organizzerebbe una comunità familiare se non potesse contare su alcuna prestazione assicurativa (DTF 133 V 504, I 228/06). Va precisato che questo aiuto va oltre il sostegno che ci si può aspettare nel caso in cui l’assicurato non presenti alcun danno alla salute. Nella sentenza 9C_446/2008, il Tribunale federale ha stabilito che da un marito che lavora al 100 per cento come costruttore di binari si può esigere un aiuto nell’economia domestica per 1–1,5 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. Dai familiari con un grado d’occupazione inferiore o esercitanti una professione meno impegnativa dal punto di vista fisico si può quindi ragionevolmente esigere anche un aiuto maggiore. Si può inoltre esigere un aiuto nell’economia domestica anche da parte dei figli, in funzione della loro età.
Dal 1° gennaio 2018 i pertinenti numeri marginali della CIGI saranno modificati come segue (modifiche in corsivo).
(...) L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana deve avere lo scopo di impedire che una persona cada in uno stato di grave abbandono e/o debba essere ricoverata in un istituto o in una clinica (per le nozioni, v. N. 8005 segg. e 8109). Le prestazioni di aiuto da prendere in considerazione devono perseguire quest’obiettivo. L’aiuto fornito deve essere l’elemento che permette all’assicurato di vivere autonomamente a casa. Il fatto che svolga alcuni compiti più lentamente o con difficoltà oppure solo in determinati momenti non significa che in mancanza di aiuto per questi compiti dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una clinica; questo aiuto non va dunque considerato. Una persona che per diversi anni è stata aiutata in misura considerevole dal partner o da un familiare (genitori, fratelli ecc.) per i lavori domestici (p. es. per pulire, lavare e preparare i pasti) non soddisfa necessariamente le condizioni di diritto per beneficiare di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana nel momento in cui tale sostegno viene a mancare (sentenza del Tribunale federale
Va tenuto conto dell’obbligo di cooperare: oltre all’aiuto dei familiari va considerato il ricorso a corsi e terapie per imparare a utilizzare mezzi ausiliari adeguati per svolgere le attività domestiche (9C_410/2009).
L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni: – aiuto nella strutturazione della giornata; – sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. questioni legate alla salute, all’alimentazione e all’igiene, semplici attività amministrative ecc.); – conduzione della propria economia domestica. (…)
DFI UFAS Lettera circolare AI n. 365 / Presa in considerazione del bisogno di aiuto nell’economia domestica nell’ambito dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana: adeguamento in seguito a diverse sentenze cantonali (valida dal 28.07.2017)
Nella conduzione dell’economia domestica rientrano compiti quali pulire e riordinare, fare il bucato e preparare i pasti. Le prestazioni di aiuto necessarie vanno però considerate nell’ottica di impedire che l’assicurato cada in uno stato di abbandono. Occorre quindi sempre valutare se, in mancanza dell’aiuto per questi compiti, l’assicurato dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una clinica (v. N. 8040). Se ad esempio non può stirare, questo non significa che debba andare in un istituto o in una clinica. In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere riconosciute come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.
8050.1 soppresso
8050.3 L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana spetta solo agli assicurati che, per motivi di salute, possono abitare per conto proprio solo con l’assistenza di una terza persona (sentenza del Tribunale federale 9C_28/2008). La somma di tutte le prestazioni di aiuto necessarie, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno, deve essere tale che, in mancanza dell’aiuto di terzi, l’assicurato sarebbe costretto ad andare a vivere in un istituto (v. N. 8040).
Per quanto concerne l’obbligo di ridurre il danno, occorre per esempio vagliare la possibilità di ricorrere a corsi o a terapie per imparare a utilizzare mezzi ausiliari adeguati per svolgere le faccende domestiche (sentenza del Tribunale federale 9C_410/2009). Va prestata particolare attenzione all’aiuto dei familiari (v. anche N. 8085), soprattutto per quanto riguarda i lavori domestici. Al riguardo, ci si deve chiedere come si organizzerebbe una comunità familiare se non potesse contare su alcuna prestazione assicurativa (DTF 133 V 504, I 228/06). Questo aiuto va oltre il sostegno che ci si può aspettare nel caso in cui l’assicurato non presenti alcun danno alla salute. Se l’assicurato vive nella stessa economia domestica con suoi familiari, si può esigere che questi ultimi forniscano il proprio aiuto per i lavori domestici. Si può esigere un aiuto nell’economia domestica anche da parte dei figli, in funzione della loro età.
DFI UFAS Lettera circolare AI n. 365 / Presa in considerazione del bisogno di aiuto nell’economia domestica nell’ambito dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana: adeguamento in seguito a diverse sentenze cantonali (valida dal 28.07.2017)