21.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 223/25
II (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)
DECISIONI
COMMISSIONE
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI
DECISIONE N. 208 dell'11 marzo 2008 relativa alla realizzazione di un quadro comune per la raccolta dei dati sulla liquidazione delle domande di pensione (Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/683/CE)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,
visto l'articolo 81, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (1), secondo cui la commis sione amministrativa è incaricata di favorire e sviluppare la cooperazione fra gli Stati membri moderniz zando le procedure relative allo scambio di informazioni, in particolare adattando il flusso delle informa zioni fra le istituzioni, per effettuare gli scambi telematici, prendendo in considerazione l'evoluzione del l'elaborazione dei dati di ciascuno Stato membro, allo scopo di accelerare la procedura di concessione delle prestazioni,
visto l'articolo 117 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (2), secondo cui, sulla base della ricerca e di proposte della commissione tecnica, di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa adegua alle nuove tecniche di trattamento dei dati i modelli di documenti nonché le modalità di inoltro e le procedure di trasmissione dei dati necessari per l'applicazione del regolamento e del regolamento di applicazione,
considerando quanto segue:
(1) Per aiutare la commissione amministrativa a valutare in che misura la commissione tecnica contri buisce con il suo impegno ad accelerare le procedure di liquidazione delle prestazioni, è opportuno fornire dati fondamentali quantificati e di qualità.
(2) Le divergenze fra le informazioni disponibili nei vari Stati membri rendono difficile ogni raffronto e la raccolta dei dati statistici non deve costituire un onere inutile per gli Stati membri.
(1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parla mento europeo e del Consiglio (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1). (2) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 101/2008 della Commissione (GU L 31 del 5.2.2008, pag. 15).
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(3) Lo scopo è pertanto di raccogliere dati fondamentali sull'elaborazione e sulla liquidazione delle domande di pensione, al fine di ottenere un quadro più particolareggiato della situazione esistente nel singolo Stato membro, per accertare soprattutto la localizzazione delle principali strozzature nei regimi nazionali e nelle procedure applicate, per uno scambio di informazioni sulle migliori pratiche e per la formulazione di proposte relative ad un'eventuale riduzione dei termini di trattamento, nonché per definire chiari punti di riferimento sulla cui base gli Stati membri possano valutare i risultati conseguiti.
(4) È pertanto opportuna l'istituzione di un ampio quadro comune di raccolta delle informazioni relative alla liquidazione delle domande di pensione e che allo scopo le autorità competenti forniscano precise direttive alle istituzioni nazionali.
(5) Le istituzioni competenti devono tener conto dello sviluppo e dell'imminente introduzione dell'Elec tronic Exchange of Social Security Information (scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale) (EESSI) nella concezione e realizzazione dei loro sistemi interni nazionali per l'acquisizione e la raccolta dei dati relativi all'elaborazione e alla liquidazione delle domande di pensione,
(6) La decisione n. 182 che prevedeva la creazione di un tale quadro comune è scaduta il 1o gennaio 2006.
DECIDE: