Art. 54 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 (Familienzuschläge zu Leistungen bei Arbeitslosigkeit)
C 106/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.4.2010
DECISIONE U1 del 12 giugno 2009 riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
(2010/C 106/11)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO l’istituzione competente possono essere rilasciati solo DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, dopo l’inizio del periodo di disoccupazione indennizza bile.
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, (5) Per il periodo precedente la data di trasmissione delle relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), informazioni sui familiari residenti nel territorio di uno ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’istitu di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione zione competente, va effettuato il pagamento degli arre derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 trati delle maggiorazioni delle indennità di disoccupa e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e zione pagabili per i familiari se tali persone erano a del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità carico del disoccupato già all’inizio del periodo di disoc di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al cupazione per il quale viene versata l’indennità. coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, visto l’articolo 54, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, 987/2009,
considerando quanto segue: DECIDE:
(1) Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento 1. La trasmissione dei documenti relativi ai familiari dopo l’ini (CE) n. 987/2009, se a norma della legislazione di uno zio del periodo di disoccupazione per il quale viene versata Stato membro l’importo dell’indennità di disoccupazione l’indennità non provoca il rinvio della data a partire dalla varia a seconda del numero dei familiari, l’istituzione quale decorre il diritto alla maggiorazione dell’indennità di competente terrà conto, ai fini del calcolo delle presta disoccupazione per i familiari a carico; tale diritto è deter zioni, anche del numero dei familiari residenti nel terri minato in conformità alla legislazione dello stato compe torio di uno Stato membro diverso da quello in cui tente. l’istituzione competente ha sede.
2. Se l’istituzione che trasmette i documenti di cui al paragrafo
(2) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regola 1 non può certificare che non si è tenuto conto dei familiari mento, le istituzioni forniscono o si scambiano senza ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione dovuta a indugio tutti i dati necessari a stabilire e a determinare un’altra persona ai sensi della legislazione dello Stato mem i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il rego bro nel cui territorio essi risiedono, l’interessato potrà com lamento (CE) n. 883/2004. pletare i suddetti documenti con una dichiarazione in tal senso. (3) I documenti ed i documenti elettronici strutturati previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
3. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
987/2009 sono un mezzo per provare i diritti dell’inte dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di ressato ma il loro rilascio non costituisce una condizione entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. per stabilire tali diritti.
(4) Gli attestati relativi ai familiari residenti nel territorio di La presidente della commissione amministrativa uno Stato membro diverso da quello in cui si trova Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.