Abklärung der Quellensteuerpflicht bei Auszahlung von Familienzulagen durch die Familienausgleichskassen
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Questioni familiari
13 gennaio 2016
Comunicazione sull'esecuzione degli assegni familiari n. 18 Accertamento dell'assoggettamento all'imposta alla fonte in caso di versamento degli assegni familiari tramite le casse di compensazione per assegni familiari
1. Imposizione alla fonte degli assegni familiari
Gli assegni familiari sono considerati proventi soggetti alle imposte 1.
2. Accertamento dell'assoggettamento all'imposta alla fonte e conteggio delle imposte alla fonte
2.1. In caso di versamento degli assegni familiari tramite il datore di lavoro
Se il datore di lavoro versa gli assegni familiari ai salariati 2, spetta a lui procedere all'accertamento dell'assoggettamento all'imposta alla fonte (compresa la questione della tariffa applicabile) e al conteggio delle imposte alla fonte con le competenti autorità fiscali cantonali.
2.2. In caso di versamento degli assegni familiari tramite la cassa di compensazione per assegni familiari Se la cassa di compensazione per assegni familiari (CAF) versa direttamente gli assegni familiari ai salariati, deve dapprima provvedere ad accertare l'eventuale assoggettamento all'imposta alla fonte presso le autorità fiscali cantonali competenti (compresa la questione della tariffa applicabile). Il conteggio deve essere effettuato con le autorità fiscali del Cantone di domicilio dell'assicurato. Questo vale in particolare anche nei casi in cui assegni familiari concessi in un secondo tempo vengono versati direttamente dalla CAF ai salariati.
3. Promemoria sull'imposizione alla fonte di redditi di compensazione
Ulteriori informazioni sono disponibili nel promemoria sull'imposizione alla fonte di redditi di compensazione (d/f), pubblicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni quale modello per le amministrazioni fiscali cantonali nell'allegato alla lettera circolare del 23 ottobre 2015: www.estv.admin.ch > Imposta federale diretta > Documentazione > Lettere circolari > 2-135-D-2015-f del 23.10.2015.
1 Si vedano gli articoli 17 capoverso 1 e 84 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e gli articoli 7 capoverso 1 e 32 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). 2 Si veda l'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2).