Bilaterale Abkommen Schweiz-EU. Abkommen mit der EFTA. Kreisschreiben über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV (KSBIL); gültig ab 04.04.2016, Stand 01.01.2026
Circolare sulla procedura per la determina- zione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL) Accordi bilaterali Svizzera-UE Convenzione AELS
Garanzia dei diritti acquisiti secondo l’ALC (Brexit)
Valida dal 4 aprile 2016
Stato: 1° gennaio 2026
318.105 i CIBIL
10.25
Osservazioni generali
La presente circolare disciplina la procedura per la determinazione delle rendite in virtù del diritto svizzero nei rapporti con gli Stati dell’UE da un lato e gli Stati dell’AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dall’altro.
È pubblicata sul sito Extranet dell’AVS/AI (rubrica AVS, AI, PC / Diret- tive) e sul sito Internet dell’UFAS (https://sozialversicherungen.ad- min.ch/it/).
Salvo disposizioni contrarie di questa circolare, tutte le direttive vigenti in materia di rendite AVS/AI sono integralmente applicabili.
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Osservazioni preliminari sull’implementazione, dal 4 aprile 2016, della «Swiss Web Application Pension (SWAP)»
In applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile 2012, la procedura internazionale per le richieste di rendita do- vrà aver luogo in forma elettronica. Per la Svizzera ciò significa impe- gnarsi a partecipare al programma EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information). Il presupposto per potersi connettere a tale si- stema è che lo scambio di dati avvenga per via elettronica anche all’in- terno del Paese. Per riorganizzare tale scambio di dati in Svizzera è quindi stato lanciato il progetto «SNAP-EESSI Pension», indipendente dall’UE. Lo scopo è che in futuro le casse di compensazione, gli uffici AI e l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) si scambino i dati relativi alle rendite per via elettronica tramite la nuova applicazione SWAP.
La presente circolare entra in vigore il 4 aprile 2016 in concomitanza con la messa in servizio del sistema SWAP presso l’UCC. Le modalità e i tempi dell’implementazione di SWAP presso le casse di compensazione e gli uffici AI sono descritti qui di seguito.
Richieste di rendite di vecchiaia e per superstiti (richieste AVS)
Dal 4 aprile 2016 le richieste AVS possono essere presentate all’UCC per via elettronica tramite SWAP. Durante un periodo transitorio di sei mesi sarà ancora possibile avviare la procedura di richiesta UE/AELS con i moduli cartacei E. Dal 3 ottobre 2016 tutte le richieste AVS do- vranno invece essere trasmesse all’UCC attraverso SWAP.
Richieste di rendite di invalidità (richieste AI)
Dal 3 ottobre 2016 gli uffici AI potranno trasmettere le richieste AI per via elettronica all’UCC e/o alla cassa di compensazione. Fino a questa data e al più tardi fino al 31 dicembre 2016, la procedura di richiesta UE/AELS potrà ancora essere avviata con i moduli cartacei. Dal 1° gennaio 2017 tutte le richieste AI dovranno invece essere trasmesse esclusivamente attraverso SWAP.
L’implementazione di SWAP sarà dunque definitiva dal 1° gen- naio 2017, data a partire dalla quale le richieste potranno essere tra- smesse esclusivamente per via elettronica.
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Le numerose modifiche riguardanti in particolare la procedura di richiesta internazionale (cap. 2.2) hanno reso necessaria una riedizione completa della presente circolare. Durante i lavori di revisione è stata adeguata anche la numerazione e sono stati eliminati i numeri marginali soppressi.
La nuova versione riporta inoltre, all’allegato 5, una rappresentazione schematica della nuova procedura di richiesta.
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Osservazioni preliminari sull’aggiornamento delle norme di sicu- rezza sociale nella Convenzione AELS (in vigore dal 1° gennaio 2016)
Il 1° gennaio 2016 è entrato il vigore il terzo aggiornamento delle norme di sicurezza sociale nella Convenzione AELS (appendice 2 dell’alle- gato K). Le modifiche erano state comunicate a suo tempo con e-mail del 18 dicembre 2015.
Per effetto di questo adeguamento, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 come pure gli ultimi regolamenti dell’UE integrati nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC) sono applicabili anche nei rapporti con gli Stati dell’AELS (Liechtenstein, Nor- vegia, Islanda). Le relazioni con gli Stati dell’AELS e dell’UE sono quindi rette dalle stesse norme di coordinamento.
La nuova versione della CIBIL tiene conto di queste modifiche.
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Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2018
Il presente supplemento contiene le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2018, contrassegnate con l’annotazione 1/18 sotto il rispettivo numero marginale.
In seguito alla definizione dei processi SWAP e date le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 987/2009 (art. 47 C) e n. 883/2004, il N. 2032 è stato soppresso. La procedura internazionale va sempre avviata non appena risulta chiaro che una persona presenta periodi di assicurazione e di oc- cupazione in uno o più Stati dell’UE.
È stata inoltre apportata una precisazione in merito alla possibilità di ver- sare una rendita straordinaria in uno Stato dell’UE. L’esportazione della rendita in uno Stato dell’UE presuppone che l’avente diritto alla presta- zione abbia esercitato un’attività lucrativa in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE prima dell’insorgere dell’evento assicurato.
Il supplemento contiene ulteriori aggiunte e precisazioni materiali resesi necessarie in seguito alle esperienze maturate nella prassi. Si è ad esempio tenuto conto del fatto che dal 1° gennaio 2017 il regolamento (CE) n. 883/2004 è applicabile anche alla Croazia e in diverse disposi- zioni si è proceduto alla distinzione tra i cittadini degli Stati dell’UE e quelli degli Stati dell’AELS.
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Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2020
Il presente supplemento contiene le modifiche in vigore dal 1° gen- naio 2020, contrassegnate con l’annotazione 1/20 sotto il rispettivo nu- mero marginale.
In particolare, sono state apportate precisazioni in merito alla procedura di richiesta internazionale in caso di richiesta di prestazioni d’invalidità nel quadro del coordinamento della sicurezza sociale tra la Svizzera e gli Stati dell’UE/AELS. Con la presentazione di una richiesta di prestazioni in Svizzera vengono contemporaneamente esercitati anche eventuali di- ritti maturati nell’UE. Anche qualora in Svizzera la definizione d’invalidità dell’ordinamento nazionale non consenta di aver diritto a prestazioni d’in- validità, la richiesta va inoltrata agli Stati dell’UE, poiché in essi potrebbe sussistere un diritto a prestazioni in virtù di condizioni di diritto differenti. In questo contesto, in particolare il capitolo 2.2.2 (relativo alle richieste AI) è stato completato e in parte ristrutturato. Le precisazioni riguardano principalmente la procedura tra gli uffici AI e la Cassa svizzera di com- pensazione.
Come annunciato nella lettera circolare AI n. 380 del 10 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 il modulo E 213 per il rapporto medico è stato sosti- tuito dal modulo elettronico «Perizia medica particolareggiata». Scaduto il periodo transitorio, durante il quale era ancora possibile utilizzare le due versioni del rapporto medico internazionale, dal 1° luglio 2019 si può utilizzare soltanto il nuovo modulo. Le relative disposizioni della circolare sono state adeguate di conseguenza.
Infine è stata apportata una precisazione in merito alla richiesta di infor- mazioni per le prestazioni complementari.
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Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2021
Il presente supplemento contiene le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2021, contrassegnate con l’annotazione 1/21 sotto il rispettivo numero marginale.
Dal 1° gennaio 2021 l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC) non è più applicabile alle relazioni tra la Sviz- zera e il Regno Unito.
I diritti in materia di sicurezza sociale acquisiti dalle persone che erano soggette all’ALC fino al 1° gennaio 2021 per quanto concerne la Sviz- zera e il Regno Unito restano garantiti in virtù dell’accordo sui diritti dei cittadini (cfr. https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-so- ciali/int/brexit.html e informativa n. 430 per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC del 16 novembre 2020).
Informazioni specifiche sulla nuova regolamentazione applicabile alle re- lazioni tra la Svizzera e il Regno Unito dal 1° gennaio 2021 sono disponi- bili sul sito Internet dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2022
Il presente supplemento contiene le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2022, contrassegnate con l’annotazione 1/22 sotto il rispettivo numero marginale. In particolare, le disposizioni sono state adeguate alla termi- nologia del sistema di rendite lineare dell’assicurazione invalidità, intro- dotto il 1° gennaio 2022.
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Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2024 Il presente supplemento contiene le modifiche in vigore dal 1° gennaio
2024. Le disposizioni sono state adeguate alla terminologia della riforma
AVS 21. Per principio, la riforma non avrà ripercussioni sulla determina- zione delle prestazioni. Nell’ambito dello scambio elettronico di dati tra gli assicuratori sociali (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI) sono state fornite alcune precisazioni concernenti il trattamento dei dati. Il 1° ottobre 2023 è entrata in vigore la convenzione di sicurezza sociale conclusa con il Regno Unito, già applicata provvisoriamente dal 1° no- vembre 2021. Le regole di coordinamento stabilite nell’informativa n. 444 per le casse di compensazione AVS e gli organi di esecuzione PC pub- blicata il 1° novembre 2021 sono pertanto definitivamente applicabili. Infine, in seguito alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 149 V
97 del 30 maggio 2023 [in riferimento a DTF 142 V 112 e DTF 133 V
328]) sono state introdotte nuove disposizioni su un calcolo comparativo per il calcolo della rendita AI (N. 3007.1 e 3007.2) e sulla commutazione di una rendita AI in una rendita di vecchiaia (N. 5003.1). Il calcolo com- parativo basato sulle disposizioni più favorevoli di convenzioni bilaterali di sicurezza sociale va effettuato se un assicurato ha esercitato il suo di- ritto alla libera circolazione prima dell’entrata in vigore dell’ALC. Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l’annota- zione 1/24 sotto il rispettivo numero marginale.
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Precisazioni con effetto dal 1° luglio 2024 In seguito a diverse richieste di spiegazioni da parte di casse di compen- sazione riguardo alla procedura per il calcolo della rendita AI in presenza di periodi esteri e alla commutazione della rendita AI in una rendita AVS in applicazione di convenzioni bilaterali (tipo A), nei capitoli 3.1.2, 3.1.3 e
5 sono state apportate alcune precisazioni.
Per quanto riguarda la commutazione in una rendita di vecchiaia (N. 5003.1 segg.), due casi sono attualmente pendenti dinanzi al Tribu- nale federale. Non appena le relative sentenze del Tribunale federale sa- ranno disponibili, nel capitolo in questione saranno fornite ulteriori preci- sazioni di natura materiale. Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l’annotazione 7/24 sotto il rispettivo numero marginale.
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Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2025
Il presente supplemento contiene le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2025.
Nella sentenza 9C_540/2023 del 3 giugno 2024 il Tribunale federale ha confermato la validità della totalizzazione dei periodi di assicurazione esteri e svizzeri per la commutazione di una rendita AI in una rendita di vecchiaia, nel caso in cui non sussista il diritto a una prestazione estera analoga (p. es. a causa di un’età di pensionamento legale più alta all’estero) e la totalizzazione sia più vantaggiosa per l’assicurato. Alla luce di questa giurisprudenza, nelle disposizioni concernenti il calcolo e il versamento delle rendite di vecchiaia svizzere è stata aggiunta la consi- derazione dei periodi compiuti all’estero (N. 5003.1).
In seguito alla Brexit, nella parte C sono state aggiunte disposizioni (N. 7005 e 7006) concernenti la garanzia dei diritti acquisiti per le per- sone che erano soggette all’ALC prima del 1° gennaio 2021. Di conse- guenza le parti C e D delle versioni precedenti sono diventate le parti D ed E.
Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l’annota- zione 1/25 sotto il rispettivo numero marginale.
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Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2026 Il presente supplemento contiene esclusivamente la correzione di un er- rore di scrittura nel numero marginale 5001.1 (SF49 per la Francia).
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3.1.3 Eccezione: disposizioni più favorevoli delle convenzioni bilaterali
di sicurezza sociale con Belgio, Francia, Grecia, Paesi Bassi,
5.1.1 Casi speciali di commutazione di una rendita AI con periodi di
assicurazione esteri in una rendita di vecchiaia (sistema A,
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convenzioni di sicurezza sociale con Portogallo, Spagna, Francia C. Garanzia dei diritti acquisiti in virtù dell’ALC in seguito alla Brexit D. Entrata in vigore e disposizioni transitorie nella fase di Allegato 4 – Attribuzione dei periodi di assicurazione e di residenza in
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Abbreviazioni
AELS Associazione europea di libero scambio
AGI Assegno per grandi invalidi
AI Assicurazione invalidità
ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
Art. articolo/i
AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Cap. capitolo/i
CE Comunità europea
CEE Comunità economica europea
CI Conto individuale
Cpv. capoverso/i
CS Codice per casi speciali
CSC Cassa svizzera di compensazione
Circ. 3 Circolare concernente il calcolo delle rendite trasferite e delle rendite secondo il vecchio diritto in caso di mo- difiche e commutazioni
DOA Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI
DR Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
EESSI Electronic Exchange of Social Security Information
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LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicura- zione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LPC Legge federale sulle prestazioni complementari all’as- sicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.20)
OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.201)
PC Prestazioni complementari all’AVS e all’AI
PD Portable Document
Reg. Regolamento della Comunità europea
Richiesta AVS Richiesta di una rendita di vecchiaia o per superstiti
SEE Spazio economico europeo
SNAP Swiss National Action Plan
SWAP Swiss Web Application Pension
UCC Ufficio centrale di compensazione
UE Unione europea
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UPI Unique Person Identification banca dati dell’Ufficio cen- trale di compensazione per l’identificazione delle per- sone)
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A.Accordo sulla libera circolazione delle persone
1. Campo di applicazione
1.1 Campo di applicazione personale
1001 L’ALC e le presenti disposizioni si applicano a tutti gli Stati
1/21 dell’UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sve- zia e Ungheria.
1002 L’ALC si applica ai cittadini svizzeri e degli Stati dell’UE menzio-
nati al N. 1001, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno Stato dell’UE o della Svizzera (art. 2 par. 1 reg. 883/2004). Per i loro diritti a prestazioni, queste persone sottostanno all’Accordo anche se sono domiciliate fuori dalla Svizzera o dall’UE.
1003 L’ALC si applica pure ai cittadini svizzeri e degli Stati dell’UE
1/18 senza attività lucrativa che sono o sono stati assicurati in Sviz- zera o in uno Stato dell’UE.
1004 Gli apprendisti sono considerati persone esercitanti un’attività lu-
crativa e sottostanno quindi all’ALC.
1005 Il beneficio di redditi sostitutivi è assimilato all’esercizio di un’at-
tività lucrativa. Questo vale in particolare per le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione o per le indennità giornaliere dell’assicurazione malattie o dell’assicurazione con- tro gli infortuni versate in sostituzione del salario in caso di ces- sazione dell’attività lucrativa per malattia o infortunio.
1006 I rifugiati e gli apolidi sono soggetti all’ALC, se sono domiciliati in
Svizzera o in uno Stato dell’UE.
1007 L’ALC si applica inoltre ai diritti derivati (rendite per i figli e ren-
1/22 dite completive dell’AVS) e alle rendite per superstiti delle per- sone summenzionate. La cittadinanza dei familiari è irrilevante.
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Di regola le prestazioni sono versate indipendentemente dallo Stato di domicilio (ad eccezione delle rendite per figli associate a percentuali di una rendita AI inferiori al 50 per cento di una rendita intera, che non sono versate in caso di domicilio fuori dalla Svizzera o dall’UE).
1008 Il campo di applicazione dell’ALC si estende inoltre ai superstiti
di cittadini di Stati non membri dell’UE, se sono cittadini sviz- zeri, dell’UE, apolidi o rifugiati.
1.2 Campo di applicazione temporale
1009 In linea di principio, l’ALC si applica a tutte le rendite concesse
dopo l’inizio della sua applicazione, a prescindere dal momento in cui è insorto l’evento assicurato. A essere determinante è quindi esclusivamente la data in cui la decisione è stata ema- nata.
1010 Per le prestazioni oggetto di una decisione emanata dopo l’en-
trata in vigore del nuovo reg. 883/20041 è determinante quest’ultimo.
1.3 Continuazione dell’assicurazione in caso di provvedi-
menti di integrazione dell’AI
1011 I cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE che hanno esercitato in
1/22 Svizzera un’attività lucrativa dipendente o indipendente suffi- ciente al loro sostentamento senza esservi stati domiciliati e che non sottostanno più alla legislazione svizzera sull’assicura- zione invalidità in quanto hanno dovuto cessare tale attività per malattia o infortunio, continuano a essere considerati assicurati per quanto riguarda i provvedimenti di integrazione. Questa re- gola si applica anche durante l’attuazione dei provvedimenti in questione, purché gli interessati non riprendano a esercitare un’attività lucrativa fuori dalla Svizzera. La continuazione dell’assicurazione cessa invece se queste persone percepi- scono una rendita AI (rendita intera o percentuale di una rendita
1 In vigore dal 1° aprile 2012.
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intera), se portano a termine una prima integrazione o se rice- vono prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione del proprio Stato di domicilio.
1012 A titolo di esempio, un frontaliere ha diritto a provvedimenti di
integrazione se ha dovuto cessare l’attività lucrativa che eserci- tava in Svizzera a seguito di malattia o infortunio, anche se non ha continuato a versare contributi in Svizzera fino al momento in cui è nato il diritto alle prestazioni.
1013 Il frontaliere che cessa l’attività lucrativa in Svizzera di sua
spontanea volontà senza iniziarne subito un’altra all’estero non ha invece diritto ai provvedimenti di integrazione svizzeri. In questo caso spetterebbe allo Stato di domicilio provvedere alla sua integrazione. Lo stesso vale in caso di cessazione dell’atti- vità lucrativa in seguito a disoccupazione.
2. Competenza e procedura
2.1 Presentazione della richiesta
2001 L’avente diritto presenta la richiesta di rendita di vecchiaia, per
superstiti o di invalidità all’istituzione assicurativa del proprio Stato di domicilio (istituzione competente) o all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo (art. 45 par. 4 reg. 987/2009).
2002 Le persone che sono domiciliate in Svizzera senza avervi mai
compiuto alcun periodo assicurativo devono essere informate del fatto che le richieste per rendite di Stati contraenti devono essere fatte valere direttamente presso le istituzioni assicurative estere.
2003 Se ciononostante una persona che è domiciliata in Svizzera
senza avervi mai compiuto alcun periodo assicurativo o i suoi superstiti presentano una richiesta, quest’ultima deve essere inoltrata all’istituzione assicurativa estera competente, indicando la data in cui è stata presentata (art. 45 par. 4 reg. 987/2009
2004 Se il richiedente non è domiciliato in uno Stato dell’UE, la richie-
sta di prestazioni va presentata all’istituzione assicurativa del DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)
Paese (Svizzera o Stato dell’UE) nel quale l’avente diritto o il de- funto è stato assicurato da ultimo (art. 45 par. 4 reg. 987/2009).
2005 Le regole generali di competenza e procedura (cap. 2 e, in par-
1/20 ticolare per i casi AI, N. 2030–2041.2) si applicano anche ai frontalieri domiciliati all’estero.
2006 Se la richiesta è presentata in Svizzera o all’estero a un’istitu-
zione non competente, quest’ultima deve inoltrarla all’istituzione competente (art. 2 par. 3 reg. 987/2009).
2007 Se i periodi di assicurazione che possono giustificare il diritto a
1/24 una rendita sono stati compiuti in Svizzera o in uno o più Stati dell’UE, è sufficiente una sola richiesta di prestazioni per av- viare la procedura di richiesta in tutti gli Stati interessati. Se l’as- sicurato non ha ancora raggiunto l’età di riferimento svizzera, la cassa di compensazione competente (CSC esclusa) deve re- spingere la richiesta di rendita mediante decisione, precisando in quest’ultima che l’assicurato potrà presentare una nuova ri- chiesta al raggiungimento dell’età di riferimento svizzera.
2008 Un assicurato può chiedere espressamente, indicandolo nella
richiesta, di differire la liquidazione delle prestazioni in determi- nati Stati (art. 50 par. 1 reg. 883/2004, art. 46 par. 2 reg. 987/2009; nella prassi questi casi dovrebbero presentarsi solo di rado). Una tale situazione può verificarsi anche nel caso di un avente diritto che presenta la richiesta di rendita di vec- chiaia in uno Stato dell’UE con un’età di pensionamento più bassa rispetto alla Svizzera, ma che non desidera ancora per- cepire la rendita svizzera (anticipata). In questo caso la cassa di compensazione deve informare adeguatamente l’interessato sul diritto futuro alla rendita di vecchiaia (ad es. lettera–tipo con promemoria 3.01). Non è necessaria una decisione di rifiuto.
2009 Questa disposizione riguarda esclusivamente la procedura di
differimento internazionale e non si applica al rinvio di singole prestazioni (ad es. di una rendita svizzera).
2010 Se un assicurato che a suo tempo aveva chiesto il differimento
della procedura internazionale in uno o più Stati richiede una
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prestazione in uno o in tutti questi Stati, va eseguita l’intera pro- cedura secondo le disposizioni generali.
2011 È determinante la data di presentazione all’istituzione (o al ser-
vizio competente in virtù del diritto interno) cui la richiesta è stata presentata la prima volta o in primo luogo. La data di pre- sentazione deve essere registrata (cfr. N. 1031 DR).
2012 Per determinare la data di presentazione ci si può basare sulla
1/24 richiesta di rendita svizzera soltanto se il relativo modulo riporta indicazioni sull’esercizio di un’attività lucrativa o su periodi di re- sidenza in uno Stato dell’UE. In assenza di tali informazioni, la data determinante per le richieste UE deve corrispondere a quella della comunicazione che menziona esplicitamente il di- ritto a una rendita estera (ad es. comunicazione successiva dell’assicurato).
2013 La procedura deve essere avviata anche quando un assicurato
1/24 richiede in Svizzera la riscossione anticipata della totalità o di una parte della rendita di vecchiaia dell’AVS.
2013.1 Tramite l’UCC gli istituti d’assicurazione svizzeri possono chie-
1/24 dere ad altri Stati membri di compensare prestazioni indebita- mente riscosse con versamenti retroattivi, se sono adempiute entrambe le condizioni seguenti: − una procedura di compensazione tra istituti svizzeri non ha dato l’esito auspicato; − l’UCC ha confermato che è in corso una procedura all’estero.
2013.2 In caso di richiesta di compensazione di prestazioni indebita-
7/24 mente riscosse con versamenti retroattivi di un’istituzione di uno Stato membro, l’istituzione richiedente allega alla propria richie- sta una copia della decisione di restituzione passata in giudi- cato e la conferma dell’UCC secondo cui è in corso una proce- dura all’estero.
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2.2 Attuazione della procedura di richiesta internazionale
2.2.1 Rendite di vecchiaia e per superstiti (richiesta AVS)
2014 Se la rendita dell’UE è richiesta contemporaneamente a quella
1/24 svizzera, si possono utilizzare i moduli svizzeri («Richiesta di una rendita di vecchiaia» o «Richiesta di una rendita per super- stiti»).
2014.1 La cassa di compensazione completa i dati nell’applicazione
7/24 SWAP sulla base delle informazioni disponibili o delle indica- zioni fornite dall’assicurato (v. N. 2024).
2015 soppresso
2016 soppresso
2017 soppresso
2018 La richiesta AVS per una rendita dell’UE non sostituisce in al-
cun caso la richiesta di rendita svizzera. Quest’ultima va pre- sentata con il modulo consueto («Richiesta di una rendita di vecchiaia» o «Richiesta di una rendita per superstiti»).
2019 Se è stata presentata una richiesta per una rendita dell’UE o se
1/24 dalla richiesta di rendita svizzera risulta che l’avente diritto ha compiuto periodi di assicurazione in uno Stato dell’UE, la cassa di compensazione competente è tenuta ad avviare immediata- mente la procedura di richiesta internazionale. Per determinare la cassa competente si applicano per analogia le regole gene- rali (N. 2001 segg. DR).
2020 La procedura internazionale va avviata anche nel caso in cui
1/24 l’assicurato non abbia ancora raggiunto l’età di riferimento sviz- zera e non desideri anticipare la rendita AVS. Lo stesso vale se non ha diritto a una rendita poiché non ha compiuto il periodo di contribuzione minimo e/o se gli è stato negato il diritto a una rendita per superstiti poiché non soddisfa le altre condizioni di diritto.
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2021 Le casse di compensazione avviano la procedura di richiesta in-
1/24 ternazionale tramite SWAP.
2022 A tal fine i dati del richiedente devono essere registrati in
SWAP, oppure importati dalle applicazioni utilizzate dalle casse di compensazione e completati. I campi da compilare in SWAP sono indicati dall’applicazione stessa (tooltips).
2023 Se la richiesta concerne una rendita di vecchiaia occorre sele-
zionare il tipo «Rendita di vecchiaia» nella maschera «Registra- zione della richiesta/dettagli della richiesta». Se invece riguarda una rendita per superstiti, va selezionato il tipo «Rendita per su- perstiti».
2024 La maggior parte delle informazioni richieste da SWAP è conte-
1/24 nuta nel registro degli assicurati (UPI), nel modulo di richiesta di una rendita dell’UE e nel modulo di richiesta svizzero. Per le in- dicazioni mancanti ci si deve rivolgere direttamente al richie- dente. La cassa di compensazione è libera di decidere in che modo procurarsi le informazioni mancanti.
2025 In SWAP, eventuali documenti inviati dal richiedente possono
essere allegati alla richiesta in formato digitale (PDF/A) e tra- smessi all’istituzione assicurativa estera (maschera «Allegati»).
2026 Dopo aver registrato tutti i dati richiesti in SWAP, la cassa di
1/24 compensazione trasmette la richiesta AVS per via elettronica. L’UCC verifica la completezza delle informazioni. Se i dati sono incompleti, rispedisce la richiesta AVS alla cassa di compensa- zione indicando i campi da compilare.
2027 Le richieste AVS complete, basate sui dati registrati in SWAP,
1/24 sono trasmesse per via elettronica dall’UCC, unitamente a eventuali allegati non strutturati, ai competenti organismi di col- legamento dell’UE.
2028 Gli organismi di collegamento esteri indirizzano eventuali richie-
1/24 ste di chiarimento direttamente all’UCC, che vi risponde, chie- dendo, se necessario, informazioni complementari alla cassa di compensazione tramite SWAP. La cassa di compensazione for- nisce al più presto le informazioni richieste tramite SWAP.
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2029 Le istituzioni assicurative estere competenti comunicano
1/24 all’UCC i periodi di assicurazione compiuti all’estero (P5000) e le decisioni di rendita (P6000). Una volta ricevuti tutti i moduli P6000, l’UCC allestisce un riepilogo delle decisioni (P7000 e PD P1). Trasmette il modulo P7000 per via elettronica alle isti- tuzioni assicurative estere competenti e il modulo PD P1 per posta all’assicurato (art. 48 reg. 987/2009). Questa procedura è applicabile soltanto a partire dall’introduzione definitiva di EESSI.
2029.1 In caso di modifica dell’importo della rendita di vecchiaia con-
1/24 nesso alla flessibilizzazione della riscossione della rendita (p. es. in seguito alla modifica della percentuale di rendita anti- cipata o rinviata oppure al nuovo calcolo della rendita dopo il raggiungimento dell’età di riferimento), su richiesta dell’organi- smo di collegamento estero l’UCC emana le relative decisioni di rendita (P6000).
2029.2 Se il defunto non ha versato contributi in Svizzera, i superstiti
1/24 possono rivolgersi direttamente all’istituzione assicurativa estera competente per presentare la richiesta di rendita.
2029.3 Le casse di compensazione avviano tramite SWAP una proce-
1/24 dura di richiesta internazionale per una rendita per superstiti per ciascun avente diritto (vedova, vedovo, orfano minorenne, or- fano maggiorenne ecc.).
2029.4 Se l’istituzione assicurativa estera emana una decisione nega-
1/24 tiva per il fatto che l’età di pensionamento non è ancora stata raggiunta, l’UCC trasmette la decisione per posta alla cassa di compensazione competente e chiude la procedura di richiesta. Se dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento l’assicu- rato presenta una nuova richiesta di rendita di vecchiaia alla cassa di compensazione competente, quest’ultima avvia una nuova procedura di richiesta internazionale tramite SWAP.
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1/20 2.2.2 Rendite di invalidità (richiesta AI)
2.2.2.1 Disposizioni generali
2030 Con la richiesta presentata all’AI in Svizzera si esercita contem-
1/20 poraneamente anche il diritto a rendite dell’UE. L’ufficio AI com- petente deve pertanto avviare la procedura di richiesta interna- zionale ai fini del coordinamento delle prestazioni di rendita. In questo modo le istituzioni assicurative estere coinvolte possono trattare contemporaneamente la richiesta. Non è dunque per- messo aspettare che l’AI emani la decisione sulle prestazioni svizzere.
2031 Non appena dagli accertamenti successivi alla ricezione della
1/20 richiesta risulta che il richiedente presenta periodi di assicura- zione in uno o più Stati dell’UE tali da poter conferire un diritto a prestazioni e sussiste un’incapacità al lavoro di lunga durata, l’ufficio AI competente deve avviare immediatamente la proce- dura di richiesta internazionale. Questo vale nei casi in cui viene esaminato il diritto a provvedimenti d’integrazione se- condo gli articoli 14a (provvedimenti di reinserimento), 16 (prima formazione professionale) e 17 LAI (riformazione profes- sionale) oppure il diritto a una rendita.
2032 soppresso
1/20 2.2.2.2 Avvio della procedura di richiesta
2033 Per avviare la procedura di richiesta internazionale, l’ufficio AI
deve utilizzare esclusivamente l’applicazione web (SWAP) ge- stita dall’UCC. I moduli dell’UE necessari per la richiesta AI (moduli P, v. allegato 1) sono generati automaticamente dal si- stema in base ai dati registrati in forma elettronica.
2034 Affinché ciò sia possibile, le informazioni già note relative al ri-
1/20 chiedente devono essere registrate in SWAP (maschera «Regi- strazione della richiesta», tipo «Rendita di invalidità») oppure importate da un’applicazione specifica e completate. I campi da compilare in SWAP sono indicati dall’applicazione stessa (tool- tips).
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2035 La maggior parte delle informazioni richieste da SWAP è conte-
1/24 nuta nel registro degli assicurati (UPI) e nel modulo di richiesta svizzero. Le indicazioni mancanti vanno chieste direttamente all’interessato con il modulo «Richiesta di una rendita di invali- dità presso uno Stato dell’UE» precompilato da SWAP.
2036 Per i casi di cui al N. 2031, l’ufficio AI chiede al medico di com-
1/20 pilare il modulo elettronico «Perizia medica particolareggiata» o lo fa compilare dal SMR. Al contempo l’ufficio AI annuncia il caso in SWAP (maschera «Riepilogo», azione «Annunciare la richiesta»).
2036.1 Se, nonostante le informazioni ricevute, per l’ufficio AI non è
1/24 chiaro se il richiedente abbia compiuto in uno o più Stati dell’UE periodi di assicurazione che possono conferire un diritto a pre- stazioni, può incaricare l’UCC di svolgere accertamenti in merito presso l’organismo di collegamento estero, prima di avviare la procedura internazionale.
2037 Per ogni richiesta AI per la quale si avvia una procedura UE,
1/20 occorre far compilare e firmare dal medico il modulo «Perizia medica particolareggiata». Il modulo e la relativa guida sono di- sponibili su Internet agli indirizzi www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Mo- duli/Moduli/Prestazioni-dellAI e www.ai-pro-medico.ch. Gli atti medici già disponibili non sostituiscono la presentazione del modulo, ma possono essere allegati al medesimo (in formato
2038 Il medico viene indennizzato per la compilazione del modulo in-
1/24 terattivo «Perizia medica particolareggiata», se lo ha compilato integralmente.
2039 Non appena ha ricevuto il modulo «Perizia medica particolareg-
1/24 giata» debitamente compilato, l’ufficio AI registra tutti i dati ne- cessari in SWAP, allega il modulo in formato PDF/A e inoltra immediatamente la richiesta all’UCC. L’UCC verifica la comple- tezza delle indicazioni fornite. Se mancano informazioni, l’UCC rinvia la richiesta all’ufficio AI, indicando i campi che devono an- cora essere compilati.
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2040 Le informazioni che sono note all’ufficio AI soltanto dopo la con-
1/24 clusione della procedura (ad es. indicazioni sull’invalidità) sono registrate in SWAP non appena sono disponibili e trasmesse dall’UCC alle istituzioni assicurative estere (v. cap. 2.2.2.3).
2041 In SWAP, i documenti inviati dal richiedente devono essere alle-
1/24 gati alla richiesta AI in formato digitale (PDF/A).
2041.1 L’UCC completa i dati relativi ai periodi di assicurazione e di re-
sidenza e compila il modulo P5000 (N. 2050 segg.).
2041.2 L’UCC trasmette per via elettronica la richiesta AI debitamente
1/24 compilata sulla base dei dati registrati in SWAP, il modulo «Pe- rizia medica particolareggiata» ed eventuali allegati non struttu- rati ai competenti organismi di collegamento dell’UE.
1/20 2.2.2.3 Completamento della richiesta AI al momento dell’emanazione della decisione dell’AI
2042 Se dall’esame della richiesta AI svizzera risulta una decisione
1/24 negativa, l’ufficio AI verifica lo stato del caso SWAP: – caso SWAP chiuso: la decisione è trasmessa via e-mail o per posta all’UCC; – caso SWAP aperto: l’ufficio AI chiede all’UCC di inviargli nuo- vamente il caso per completare i dati relativi al modulo
2043 Se dall’esame della richiesta AI svizzera risulta una decisione
1/24 positiva, l’ufficio AI verifica lo stato del caso SWAP: – caso SWAP chiuso: l’ufficio AI chiede alla cassa di compen- sazione di trasmettere la decisione via e-mail o per posta all’UCC; – caso SWAP aperto: l’ufficio AI chiede all’UCC di inviargli nuo- vamente il caso per completare la richiesta con i dati man- canti. Successivamente l’ufficio AI inoltra il caso alla cassa di compensazione competente, che compila i dati relativi al mo- dulo P6000 e completa quelli relativi al modulo P5000.
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2044 soppresso
2045 Conformemente al N. 2043, dopo l’emanazione della decisione
1/24 di rendita la cassa di compensazione registra i dati necessari in SWAP e poi trasmette la richiesta all’UCC per via elettronica. A questo punto l’UCC verifica che tutti i campi siano stati compilati correttamente. Se non è così, rinvia la richiesta alla cassa di compensazione o all’ufficio AI, indicando i campi da completare.
2046 Oltre ai dati sull’ammontare e sul versamento della rendita, la
cassa di compensazione deve registrare i periodi di assicura- zione e di residenza come pure le informazioni sulla carriera as- sicurativa del richiedente (v. cap. 2.2.3).
2047 I documenti inviati dal richiedente vanno caricati in SWAP in for-
1/24 mato digitale (PDF/A).
2048 soppresso
2049 L’UCC trasmette per via elettronica la richiesta AI debitamente
1/24 compilata sulla base dei dati registrati in SWAP ed eventuali al- legati non strutturati ai competenti organismi di collegamento dell’UE. Per il seguito della procedura si applicano per analogia i N. 2028–2029.
2.2.3 Attestato dei periodi di assicurazione e di residenza /
Informazioni riguardanti la carriera assicurativa
2.2.3.1 Attestato dei periodi di assicurazione e di residenza
2050 Per tutte le richieste di rendita (AVS e AI), la cassa di compen-
1/24 sazione importa o registra in SWAP i periodi di assicurazione e di residenza compiuti in Svizzera e li tiene aggiornati. La tabella nell’allegato 4 spiega le modalità esatte di attribuzione di tali pe- riodi.
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2051 Nelle richieste AI che riceve direttamente dall’ufficio AI (v.
1/20 N. 2039 e 2044) l’UCC completa le informazioni sui periodi di assicurazione e di residenza compiuti in Svizzera.
2052 Vanno immessi soltanto i periodi di assicurazione e di residenza
compiuti in Svizzera, basandosi per principio sulle regole appli- cabili per il calcolo delle rendite AVS/AI (N. 5025–5052 DR). Si devono registrare anche i periodi durante i quali l’assicurato ha percepito indennità giornaliere dell’assicurazione contro la di- soccupazione.
2053 Oltre ai periodi di contribuzione propri del richiedente vanno in-
dicati anche gli anni di matrimonio senza contribuzione prima del 1997, gli anni senza contribuzione durante i quali l’altro co- niuge ha pagato almeno il doppio del contributo minimo e i pe- riodi in cui si possono computare soltanto gli accrediti per com- piti educativi e assistenziali.
2054 Devono essere registrati in SWAP come periodi contributivi gli
anni di gioventù prima del compimento dei 21 anni in cui sono stati effettivamente pagati contributi. Non si devono invece indi- care eventuali mesi supplementari secondo i N. 5055 segg. DR.
2055 I periodi di assicurazione compiuti durante la riscossione antici-
pata della rendita di vecchiaia vanno registrati sotto gli anni e i mesi corrispondenti. La stessa regola si applica ai periodi di as- sicurazione compiuti nell’anno in cui è insorto l’evento assicu- rato. Se al momento della presentazione della richiesta non di- spone ancora delle indicazioni del datore di lavoro (CI), la cassa di compensazione deve chiederle direttamente a quest’ultimo.
2056 Si devono indicare anche i periodi di contribuzione compiuti
1/24 dopo il raggiungimento dell’età di riferimento dagli assicurati che continuano a esercitare un’attività lucrativa dopo tale età. Questi periodi non vanno considerati se l’assicurato non ha ver- sato contributi e presenta soltanto periodi di residenza.
2057 Se a una persona possono essere attribuiti diversi tipi di contri-
buto e di assicurazione per uno stesso periodo, occorre indi- carne solo uno. In tal caso prevalgono i periodi di assicurazione
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compiuti versando contributi propri, seguiti dagli anni di matri- monio senza contribuzione e dai periodi in cui il coniuge ha pa- gato il doppio del contributo minimo. I periodi con diritto agli ac- crediti per compiti educativi e assistenziali vanno indicati sol- tanto se nello stesso periodo non possono essere computati contributi propri o del coniuge. Se in uno stesso periodo un as- sicurato ha pagato contributi sia come dipendente che come in- dipendente, va indicato il tipo di contributo derivante dal reddito più elevato. Esempio Un assicurato ha esercitato un’attività lucrativa per 12 mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. L’attività principale, svolta come indipendente, gli ha fruttato un reddito di 45 000 franchi. Nello stesso periodo gli sono inoltre stati computati un reddito di
6000 franchi per un’attività svolta come salariato nonché accre-
diti per compiti educativi. Si devono registrare soltanto i periodi di assicurazione computati in base ai contributi pagati per l’attività lucrativa esercitata dall’assicurato. Poiché il reddito conseguito come indipendente è più elevato rispetto a quello percepito come dipendente, si con- sidera che l’assicurato ha svolto un’attività indipendente per l’in- tero periodo (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012). In questo caso i periodi per quali possono essere computati accrediti per compiti educativi non vengono considerati.
2057.1 Se per uno stesso periodo possono essere computati sia pe-
1/18 riodi contributivi derivanti da un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) che periodi durante i quali la persona in que- stione ha percepito indennità dell’assicurazione contro la disoc- cupazione, i periodi derivanti dall’attività lucrativa sono sempre prioritari.
2.2.3.2 Rapporto sulla carriera assicurativa (P4000)
2058 La cassa di compensazione (richiesta AVS) o l’ufficio AI (richie-
1/24 sta AI) deve registrare in SWAP i dati necessari per il modulo P4000 concernenti la carriera assicurativa all’estero. Il modulo E207 compilato dall’assicurato non può quindi più essere cari- cato in SWAP quale allegato. DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)
2059 Alcuni documenti devono essere inviati obbligatoriamente in ori-
1/24 ginale all’UCC tramite invio postale. L’elenco di tali documenti (tabella dei documenti specifici da allegare per ogni Paese) è di- sponibile in SWAP alla rubrica «Allegati».
2060 La registrazione delle informazioni sulla carriera assicurativa
1/24 può essere omessa: – se l’istituzione assicurativa estera lo ha già fatto; – se il richiedente fa valere che l’istituzione assicurativa estera dispone già delle relative informazioni; – se, quando ha presentato la richiesta di rendita di vecchiaia, l’assicurato percepiva già una rendita estera; – se, in caso di richiesta di una rendita per superstiti, il defunto/ri- chiedente di una rendita di vecchiaia svizzera percepiva già una rendita estera.
3. Diritto a rendite dell’AVS/AI e loro calcolo
3.1 In generale
3001 Il diritto a rendite svizzere dell’AVS/AI è retto dalle disposizioni
della LAVS, della LAI e delle DR. Per quanto concerne la veri- fica del domicilio si rimanda ai N. 4016–4036 DR e ai N. 1017–
1034 e 3090 segg. DOA.
3002 Nel caso delle rendite AI si applica esclusivamente la legisla-
zione svizzera per quanto riguarda l’inizio del diritto e la deter- minazione del grado di invalidità.
3.1.1 Durata di contribuzione minima di tre anni nell’AI
3003 Dall’entrata in vigore della 5a revisione AI (1.1.2008) hanno di-
ritto a una rendita ordinaria dell’AI solo gli assicurati che, all’in- sorgere dell’invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI). La durata minima di contribuzione di tre anni si applica pertanto a tutte le rendite di invalidità per le quali l’evento assicurato (insorgenza dell’invalidità) si è verifi- cato dopo l’entrata in vigore della 5a revisione AI.
DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)
3004 Per verificare se si debba applicare una durata minima di contri-
buzione di uno o tre anni è determinante la data dell’insorgenza dell’evento assicurato (insorgenza dell’invalidità) e non, ad esempio, quella della deliberazione o della decisione formale dell’ufficio AI.
3005 Per verificare la durata minima di contribuzione nell’AI occorre
1/18 procedere, nel singolo caso, come segue:
1. Va verificato se la durata minima di contribuzione di tre anni
sia adempiuta con periodi di assicurazione svizzeri. La condi- zione dei tre anni di contribuzione interi è adempiuta, se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativa- mente per più di 2 anni e 11 mesi in totale (cfr. N. 3006 segg. DR).
2. Se la durata minima di contribuzione di tre anni non è adem-
piuta con periodi di assicurazione svizzeri, per l’adempimento di questa condizione va tenuto conto, nel caso dei cittadini svizzeri e di Stati dell’UE, anche dei periodi di contribuzione compiuti in uno Stato dell’UE (art. 6 reg. 883/2004). Per i cit- tadini svizzeri si deve tenere conto anche degli eventuali pe- riodi inferiori a un anno compiuti in uno Stato dell’AELS (in virtù della Convenzione AELS).
3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta
tenendo conto di periodi di assicurazione esteri, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell’AI (v. cap. 4: periodi di assicurazione inferiori a un anno).
3.1.2 Calcolo delle rendite AI svizzere
3006 Benché a tutte le nuove rendite di invalidità per le quali l’evento
1/24 assicurato (insorgenza dell’invalidità) si è verificato dopo l’en- trata in vigore dalla 5a revisione AI (1.1.2008) si applichi quale condizione di diritto la durata di contribuzione minima di tre anni, la rendita AI svizzera continua a essere calcolata auto- nomamente, senza considerare i periodi di assicurazione com- piuti all’estero.
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3007 Si rinuncia alla totalizzazione e alla proratizzazione di cui all’ar-
7/24 ticolo 52 paragrafo 1 lettera b reg. 883/2004 (v. N. 4001 segg.), dato che dal calcolo eseguito secondo il diritto nazionale risulta una rendita di importo pari o superiore (art. 52 par. 4 reg. 883/2004). Sono fatti salvi i casi di cui al capitolo 3.1.3.
7/24 3.1.3 Eccezione: disposizioni più favorevoli delle conven- zioni bilaterali di sicurezza sociale con Belgio, Fran- cia, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna
3007.1 Sono fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli di conven-
1/25 zioni bilaterali di sicurezza sociale. Conformemente alla giuri- sprudenza del Tribunale federale (DTF 149 V 97 del 30 maggio 2023, DTF 142 V 112 dell’11 marzo 2016 e DTF 133 V 329 del 4 luglio 2007), la cassa di compensazione compente per il pa- gamento della rendita deve procedere d’ufficio a un calcolo comparativo (v. N. 3007.2), se sono adempiute cumulativa- mente le seguenti condizioni: − al momento dell’insorgere dell’evento assicurato il richiedente è assoggettato alla legislazione svizzera (principio del ri- schio); − il richiedente rientra nel campo d’applicazione sia dell’ALC che di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale se- condo il sistema A (principio del rischio; convenzioni con Bel- gio, Spagna, Francia, Grecia, Paesi Bassi e Portogallo); − il richiedente ha esercitato il diritto alla libera circolazione prima dell’entrata in vigore dell’ALC, ossia ha compiuto pe- riodi di assicurazione prima del 1° giugno 2002 nell’ambito di una situazione transfrontaliera tra la Svizzera e il Belgio, la Spagna, la Francia, la Grecia, i Paesi Bassi o il Portogallo; − il richiedente ha compiuto periodi di assicurazione sia in Sviz- zera che in uno degli Stati contraenti summenzionati; − il diritto alla rendita AI è nato il 1° giugno 2002 o in data suc- cessiva.
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3007.2 Per il calcolo comparativo va fatto un confronto tra le seguenti
7/24 rendite: − la rendita AI svizzera calcolata in base alle regole della con- venzione bilaterale con lo Stato contraente in questione se- condo il sistema A (ossia tenendo conto dei periodi di assicu- razione compiuti in Svizzera e in quello Stato), e − le due rendite parziali calcolate in base all’ALC (rendita sviz- zera calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assi- curazione compiuti in Svizzera e rendita dello Stato con- traente calcolata conformemente al reg. 883/2004). Va versato l’importo più elevato.
3007.3 soppresso
3007.4 Per ottenere informazioni sull’importo della rendita estera e/o
1/25 sui periodi di assicurazione esteri, la cassa di compensazione deve prendere contatto con l’UCC (eai@zas.admin.ch), che si rivolge al competente organismo di collegamento estero. Non appena l’UCC riceve queste informazioni, le inoltra alla cassa di compensazione.
3007.5 Fintantoché non sono disponibili informazioni sui periodi di assi-
7/24 curazione all’estero e sull’importo della rendita parziale estera, la rendita svizzera è calcolata e versata sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in Svizzera.
3007.6 Non appena dispone delle informazioni necessarie, la cassa di
7/24 compensazione procede al calcolo comparativo (N. 3007.2).
3007.7 Se l’importo della rendita AI svizzera calcolata tenendo conto
7/24 dei periodi di assicurazione esteri (secondo il sistema A) è su- periore alla somma delle due rendite parziali, la Svizzera versa la rendita AI calcolata secondo il sistema A. I corrispondenti pe- riodi di assicurazione esteri non dovrebbero quindi più dare di- ritto a una rendita parziale dello Stato in questione, perché altri- menti i periodi di assicurazione verrebbero presi in considera- zione due volte. La cassa di compensazione comunica il risul-
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tato del calcolo comparativo all’UCC, che a sua volta inoltra l’in- formazione al competente organismo di collegamento nell’am- bito della procedura di richiesta internazionale.
3.2 Diritto a rendite per figli e per orfani
3008 Se una persona presenta periodi di assicurazione che possono
1/24 giustificare il diritto a una rendita sia in Svizzera che in uno o più Stati dell’UE e ha diritto a rendite per figli, queste ultime e la rendita da cui derivano sono fissate e versate esclusivamente secondo il diritto nazionale (art. 69 par. 2 reg. 883/2004). La stessa regola si applica alle rendite per orfani, che sono anch’esse fissate e versate esclusivamente secondo il diritto nazionale.
4. Periodi di assicurazione inferiori a un anno
4.1 Periodi di assicurazione esteri inferiori a un anno
4001 Per calcolare le rendite, gli Stati dell’UE considerano in un
primo tempo tutti i periodi di assicurazione compiuti negli Stati membri (anche quelli di durata inferiore a un anno) e stabili- scono una rendita fittizia. I periodi esteri sono presi in conside- razione soltanto nel calcolo di questa rendita fittizia. Su questa base, ogni Paese versa la parte corrispondente al periodo assi- curativo compiuto sotto la sua legislazione (procedura di totaliz- zazione e proratizzazione; art. 52 par. 1 lett. b reg. 883/2004).
4002 Si può rinunciare ad applicare questo metodo se dal calcolo ef-
fettuato secondo il diritto nazionale risulta una rendita di importo pari o superiore, come è il caso in Svizzera (art. 52 par. 4 reg. 883/2004).
4003 Il reddito annuo medio determinante, calcolato solo in base ai
periodi di assicurazione in Svizzera, resta invariato.
4004 I periodi di assicurazione esteri inferiori a un anno non vengono
computati se, anche senza considerare i periodi di assicura- zione compiuti all’estero, l’assicurato ha diritto a una rendita AVS o AI completa in Svizzera (scala delle rendite 44). DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)
4005 Se l’assicurato ha invece diritto a una rendita parziale (scala
delle rendite 1–43) e dalla richiesta di rendita, dall’incarto o da un’altra fonte risulta che potrebbe aver compiuto periodi di assi- curazione inferiori a un anno in uno Stato dell’UE (art. 57 par. 2 reg. 883/2004), si deve tenere conto anche dei periodi di assi- curazione inferiori a un anno. Per i cittadini svizzeri si deve te- nere conto anche degli eventuali periodi inferiori a un anno compiuti in uno Stato dell’AELS (in virtù della Convenzione AELS).
4006 A prescindere da queste regole, in un primo tempo le rendite
1/24 AVS/AI vanno fissate con una decisione basata soltanto sui pe- riodi contributivi svizzeri. Lo stesso vale nel caso in cui una per- sona che continua a lavorare dopo il raggiungimento dell’età di riferimento si avvalga della possibilità di chiedere, una sola volta, un nuovo calcolo della rendita.
4007 I periodi di assicurazione esteri inferiori a un anno sono consi-
derati per il calcolo della rendita svizzera soltanto se, tenuto conto soltanto di questi periodi, non sussiste alcun diritto a una prestazione estera.
4008 Dopo aver ricevuto dall’UCC la notifica dei periodi di assicura-
zione esteri computabili di durata inferiore a un anno, la cassa di compensazione deve verificare se: – questi periodi si sovrappongono a periodi di assicurazione svizzeri; – la loro considerazione comporta un aumento della rendita AVS o AI svizzera; – tenuto conto soltanto di questi periodi non sussiste alcun di- ritto a una prestazione in uno Stato dell’UE.
4009 Le rendite AVS/AI e le relative rendite per figli con periodi di as-
1/24 sicurazione inferiori a un anno in Stati dell’UE o dell’AELS de- vono recare il CS 55 (rendita AVS/AI con periodi di assicura- zione UE/AELS inferiori a un anno).
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4.2 Procedura in caso di non raggiungimento della durata
minima di contribuzione di un anno in Svizzera
4010 Se una persona presenta unicamente periodi di assicurazione
inferiori a un anno in diversi Stati dell’UE o in Svizzera, l’istitu- zione debitrice delle prestazioni è quella dell’ultimo Stato in cui sono stati compiuti periodi di assicurazione (art. 57 par. 3 reg. 883/2004).
4011 Una richiesta di rendita AVS o AI presentata in Svizzera senza
che sia stata raggiunta la durata minima di contribuzione di un anno secondo l’articolo 29 capoverso 1 LAVS va respinta me- diante decisione, dopodiché occorre avviare la procedura di ri- chiesta internazionale (v. cap. 2).
4012 Se la cassa di compensazione riceve dall’UCC una risposta in
cui quest’ultimo le comunica che è responsabile per il versa- mento di una rendita con periodi esteri inferiori a un anno, l’in- carto completo deve essere sottoposto all’UFAS.
5. Modifiche di rendite concesse secondo il diritto anteriore2
ed esportazione di rendite AVS e AI
5.1 Commutazione di una rendita AI in una rendita di vec-
chiaia o per superstiti
5001 Se una rendita AI fissata tenendo conto di periodi di assicura-
7/24 zione compiuti all’estero (CS 44, 45, 48, 49, 50, 51 o 52) è com- mutata in una rendita AVS il 1° giugno 2002 o in data succes- siva, quest’ultima è calcolata secondo le disposizioni generali senza considerare i periodi di contribuzione esteri.
5001.1 Nel caso delle rendite AI con CS 44, 49, 50 o 52 che vengono
1/26 commutate in una rendita di vecchiaia sono fatte salve le dispo- sizioni particolari dei N. 5003.1 segg.
5002 Nel quadro di un calcolo comparativo, la rendita AI è completa-
7/24 mente ricalcolata senza tener conto dei periodi esteri. L’importo
2 In questo capitolo per «rendite concesse secondo il diritto anteriore» si intendono le rendite il cui di-
ritto è sorto prima dell’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’ALC. DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)
così ottenuto è confrontato con quello della rendita AVS (v. N. 5001). È fatta salva la regolamentazione per le rendite tra- sferite (cfr. N. 2049 Circ. 3).
5003 È versata la rendita più elevata (art. 33bis cpv. 1 LAVS).
7/24 5.1.1 Casi speciali di commutazione di una rendita AI con periodi di assicurazione esteri in una rendita di vec- chiaia (sistema A, convenzioni di sicurezza sociale con Portogallo, Spagna, Francia e Norvegia)
5003.1 Se una rendita AI accordata conformemente a una convezione
1/25 di sicurezza sociale secondo il sistema A (v. anche N. 3007.1 e 7002.1) è commutata in una rendita di vecchiaia, valgono le se- guenti disposizioni:
Convenzioni con il Portogallo e la Spagna 3 La rendita di vecchiaia svizzera deve essere calcolata tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti in Portogallo o in Spagna, se: – i periodi di assicurazione compiuti in Portogallo o in Spagna non danno diritto a una prestazione di vecchiaia analoga, a causa dell’età di pensionamento legale più elevata in questi Stati, e – la rendita di vecchiaia svizzera, sommata alla rendita AI tran- sitoria portoghese o spagnola spettante all’assicurato al rag- giungimento dell’età di riferimento svizzera [cfr. art. 48 reg. 883/2004], è inferiore alla rendita di vecchiaia svizzera calcolata tenendo conto dei periodi di assicurazione porto- ghesi o spagnoli presi in considerazione per il calcolo della rendita AI. La rendita di vecchiaia svizzera calcolata tenendo conto dei pe- riodi di assicurazione svizzeri ed esteri è versata fino al raggiun- gimento dell’età di pensionamento legale in Portogallo o in Spa-
3 Sentenza del Tribunale federale 9C_540/2023 del 3 giugno 2024
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gna. A quel momento la rendita di vecchiaia svizzera è ricalco- lata esclusivamente in base ai periodi di assicurazione compiuti in Svizzera. In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, il di- ritto acquisito al mantenimento delle basi di calcolo dell’AI non è garantito per il nuovo calcolo della rendita di vecchiaia al rag- giungimento dell’età di riferimento. I N. 5351 e 5352 segg. DR sono applicabili per analogia.
Convenzione con la Francia Se la somma della rendita di vecchiaia svizzera e di quella fran- cese è inferiore alla rendita d’invalidità calcolata tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti in Francia, all’assicurato è concessa, oltre alla rendita di vecchiaia, la differenza rispetto alla precedente rendita d’invalidità. Convenzione con la Norvegia Se la rendita di vecchiaia svizzera è inferiore alla rendita d’inva- lidità calcolata tenendo conto dei periodi di assicurazione com- piuti in Norvegia, è versata una rendita di vecchiaia svizzera d’importo pari alla precedente rendita d’invalidità fino alla na- scita del diritto a una rendita di vecchiaia norvegese. A quel mo- mento la rendita di vecchiaia svizzera è ricalcolata esclusiva- mente in base ai periodi di assicurazione compiuti in Svizzera.
5003.2 Per procurarsi le informazioni sull’età di pensionamento legale
1/25 negli Stati in questione e sull’importo della rendita AI transitoria estera, la cassa di compensazione competente per il paga- mento della rendita procede conformemente al N. 3007.4. Fino alla ricezione delle informazioni necessarie sono applicabili per analogia i N. 3007.5 segg.
5.2 Insorgere di un caso di splitting
5004 Se una rendita AI concessa secondo il diritto anteriore e deter-
1/24 minata tenendo conto di periodi di assicurazione esteri (CS 44, 45, 48, 49, 50, 51 o 52) deve essere ricalcolata perché si è do- vuto procedere a una divisione dei redditi (in seguito a divorzio, decesso del coniuge o insorgere del secondo caso assicurato per le persone coniugate), i periodi di assicurazione esteri sono DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)
considerati anche quando la rendita viene ricalcolata integral- mente.
5.3 Risorgere dell’invalidità
5005 Se una rendita AI concessa secondo il diritto anteriore4 viene
1/22 soppressa o è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, la rendita AI è calcolata secondo il nuovo diritto con effetto dal momento in cui è risorta l’invalidità.
5006 Per il calcolo comparativo (art. 32bis OAI) è determinante la
base di calcolo della rendita AI secondo il diritto anteriore sop- pressa (v. anche N. 5001 Circ. 3 e Circulaire sur l’introduction de l’échelle linéaire pour les rentes en cours, valida dal 1° giu- gno 2002). Eventuali periodi di assicurazione esteri continuano a essere considerati.
5007 Se la nuova rendita è fissata secondo le basi di calcolo del di-
ritto anteriore tenendo conto dei periodi di assicurazione esteri, non è necessario avviare la procedura internazionale.
5.4 Modifica del grado di invalidità
5008 Se l’ammontare della rendita cambia in seguito a un aumento o
1/22 una riduzione del grado di invalidità (rendita intera o percen- tuale di una rendita intera) dopo il 1° giugno 2002, le basi di cal- colo restano invariate (N. 5328 DR). Questo vale anche per le rendite concesse secondo il diritto anteriore che sono state fis- sate tenendo conto di periodi contributivi esteri.
4 In questo capitolo per «rendite concesse secondo il diritto anteriore» si intendono le rendite il cui diritto è sorto
prima dell’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’ALC. DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)
1/22 5.5 Esportazione di percentuali di una rendita AI inferiori al
50 per cento di una rendita intera
5009 In linea di principio le percentuali di una rendita AI inferiori al
1/22 50 per cento di una rendita intera concesse a cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE sono versate sia in Svizzera che negli Stati dell’UE.
5010 I cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE che hanno diritto a un
quarto di rendita AI secondo il diritto anteriore possono conti- nuare a percepire la rendita anche se trasferiscono il domicilio dalla Svizzera in uno Stato dell’UE. Le basi di calcolo restano invariate. Questo vale anche se la rendita è stata fissata te- nendo conto di periodi contributivi esteri.
5011 Il diritto alla rendita si estingue invece se l’assicurato lascia la
Svizzera o, in un secondo tempo, uno Stato dell’UE per stabi- lirsi in un Paese non facente parte dell’UE (eccezione: cittadini svizzeri che spostano il domicilio in uno Stato dell’AELS).
5012 Dall’entrata in vigore dell’ALC, i cittadini svizzeri o di uno Stato
1/22 dell’UE che prima della sua applicazione non avevano diritto a una percentuale di una rendita AI inferiore al 50 per cento di una rendita intera perché risiedevano all’estero possono chie- derne la concessione, sempre che risiedano in uno Stato dell’UE (o, per i cittadini svizzeri, anche in uno Stato dell’AELS). Questa possibilità sussiste anche se la richiesta di rendita era già stata respinta in passato. Su domanda possono essere ver- sate in uno Stato dell’UE anche rendite completive e per figli che in passato non hanno potuto essere concesse perché i fa- miliari risiedevano all’estero.
5013 Per il calcolo della rendita è determinante il diritto anteriore se
l’inizio del diritto risale a prima del 1° giugno 2002, o del 1° aprile 2006 per i cittadini di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Un- gheria, o del 1° giugno 2009 per i cittadini di Romania e Bulga- ria. Nelle relazioni con i Paesi con cui è stata conclusa una con- venzione secondo il sistema A, i periodi di contribuzione esteri devono essere considerati.
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5.6 Esportazione di rendite straordinarie dell’AVS e dell’AI
5014 In linea di principio, le rendite straordinarie di cittadini svizzeri o
1/18 di uno Stato dell’UE possono essere versate anche in uno Stato dell’UE (sentenza del 21 marzo del 2014 del TF riguardante le cause 9C_446/2013 e 9C_469/2013), a condizione che l’avente diritto abbia esercitato un’attività lucrativa in Svizzera o in uno Stato dell’UE prima dell’insorgere dell’evento assicurato e che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 39 capoverso 1 LAI o all’arti- colo 42 capoverso 1 LAVS. Ciò significa che le rendite straordi- narie di persone che non hanno mai esercitato un’attività lucra- tiva in Svizzera o in uno Stato dell’UE non vengono esportate e sono concesse a titolo di prestazioni in denaro a carattere non contributivo soltanto in caso di domicilio in Svizzera (allegato X reg. 883/2004 «Svizzera» lettera b).
5015 I cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE che hanno diritto a una
rendita straordinaria dell’AVS o dell’AI concessa secondo il di- ritto anteriore possono continuare a percepirla anche se trasfe- riscono il domicilio dalla Svizzera in uno Stato dell’UE.
5016 Il diritto alla rendita si estingue invece se l’assicurato lascia la
Svizzera o, in un secondo tempo, uno Stato dell’UE per stabi- lirsi in un Paese non facente parte dell’UE (eccezione: cittadini svizzeri che spostano il domicilio in uno Stato dell’AELS).
5017 Dall’entrata in vigore dell’ALC, i cittadini svizzeri o di uno Stato
dell’UE che prima della sua applicazione non avevano diritto a una rendita straordinaria dell’AVS o dell’AI perché risiedevano all’estero possono chiederne la concessione, sempre che risie- dano in uno Stato dell’UE (o, per i cittadini svizzeri, anche in uno Stato dell’AELS). Questa possibilità sussiste anche se il di- ritto era già stato soppresso o negato prima della messa in ap- plicazione dell’ALC perché l’assicurato era domiciliato all’estero.
5.7 Esportazione di prestazioni dell’AVS/AI di cittadini di
Stati precedentemente non contraenti
5018 I cittadini di Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Polonia che
prima dell’estensione dell’ALC non avevano diritto a prestazioni dell’AVS o dell’AI perché erano domiciliati all’estero possono DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)
chiedere che queste vengano loro concesse, sempre che risie- dano in uno Stato dell’UE. Questa possibilità sussiste anche se il diritto era stato negato in passato, purché i contributi non siano già stati rimborsati.
6. Prestazioni complementari (PC) e assegni per grandi inva-
lidi (AGI)
6.1 Richiesta di informazioni per le PC
6001 Conformemente all’articolo 4 LPC, in linea di principio il diritto
1/24 alle PC presuppone il diritto a prestazioni dell’AVS o dell’AI. Un altro requisito è che l’assicurato sia soggetto all’ALC ai sensi del capitolo 1.1. Non hanno diritto alle PC le persone che per- cepiscono una prestazione di vecchiaia, per superstiti o d’invali- dità di uno Stato dell’UE ma che in base al diritto svizzero non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento o non sono invalide in misura tale da aver diritto a una rendita (N. 2230.01 segg. DPC).
6002 I servizi PC possono richiedere informazioni sui redditi e sui
1/24 beni immobiliari di cittadini svizzeri e di uno Stato dell’UE all’estero attraverso il modulo M050. Questo modulo va inviato all’UCC, che prende contatto con il competente organismo di collegamento.
6003 soppresso
6004 All’UCC occorre indicare da quale Stato dell’UE si vogliono otte-
nere informazioni. Per Germania, Francia o Italia si deve inoltre specificare, nel limite del possibile, l’istituzione assicurativa re- gionale competente.
6005 Finché non si è accertato che l’avente diritto percepisce redditi
esteri, le PC devono essere fissate conformemente agli arti- coli 9-11a LPC basandosi esclusivamente sui redditi noti.
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6006 Se dalle informazioni fornite dall’istituzione assicurativa estera
risulta che l’interessato percepisce redditi all’estero o che gli viene concessa retroattivamente una prestazione assicurativa, le PC ricevute in eccesso devono essere restituite.
6.2 Diritto agli AGI dell’AVS
6007 Hanno diritto a un AGI dell’AVS le persone domiciliate in Sviz-
1/24 zera che percepiscono una rendita di vecchiaia o PC e che: – hanno presentato una grande invalidità di grado lieve, medio o elevato per almeno sei mesi senza interruzioni e conti- nuano a presentare almeno una grande invalidità di grado lieve, oppure – fino all’insorgere del diritto alla rendita di vecchiaia hanno be- neficiato di un AGI dell’AI.
6008 I cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE che non beneficiano di
una rendita di vecchiaia dell’AVS o di PC hanno diritto a un AGI dell’AVS se sono domiciliati e dimorano abitualmente in Sviz- zera e percepiscono una prestazione di uno Stato dell’UE equi- valente a una rendita di vecchiaia dell’AVS.
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B. Convenzione AELS
7001 Fanno parte dell’AELS l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e
la Svizzera.
7002 Per effetto della Convenzione AELS, tra questi Stati vigono in
linea di principio le stesse regole applicabili tra la Svizzera e gli Stati dell’UE in virtù dell’ALC. I regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 sono applicabili integralmente, sempre che la Con- venzione AELS non preveda espressamente deroghe.
7002.1 Nel quadro della Convezione AELS riveduta, il N. 3007.1 è ap-
1/24 plicabile per analogia nelle relazioni con la Norvegia, con la quale è stato concluso un accordo bilaterale secondo il si- stema A. Anche la Convenzione AELS riveduta è entrata in vi- gore il 1° giugno 2002.
7002.2 I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 permettono di ap-
1/24 plicare le stesse norme di coordinamento tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE nonché tra la Svizzera e gli Stati membri dell’AELS. Questi regolamenti non si applicano tuttavia alle si- tuazioni che riguardano contemporaneamente la Svizzera, l’UE e l’AELS, in quanto manca un accordo quadro. L’ALC e la Con- venzione AELS non sono infatti correlati e le rispettive norme si applicano soltanto ai cittadini degli Stati contraenti.
7003 Gli eventuali periodi di assicurazione inferiori a un anno com-
piuti da cittadini di uno Stato dell’AELS (cittadini svizzeri inclusi) in altri Stati dell’AELS sono computabili per il calcolo della ren- dita AVS/AI svizzera (v. N. 4001–4006). I periodi di assicura- zione inferiori a un anno compiuti in Stati dell’UE non sono com- putabili per i cittadini dell’Islanda, del Liechtenstein e della Nor- vegia.
7004 Gli eventuali periodi di assicurazione compiuti da cittadini di uno
1/18 Stato dell’AELS (cittadini svizzeri inclusi) in altri Stati dell’AELS sono computabili per l’adempimento della durata minima di con- tribuzione di tre anni nell’AI (v. N. 3005). I periodi di assicura- zione compiuti in Stati dell’UE non sono computabili per i citta- dini dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia.
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C. Garanzia dei diritti acquisiti in virtù dell’ALC in seguito alla Brexit
7005 In seguito all’uscita del Regno Unito dall’EU, la Svizzera e il Re-
1/25 gno Unito hanno concluso l’Accordo sui diritti dei cittadini5 per garantire i diritti acquisiti dagli assicurati in virtù dell’ALC. L’ac- cordo, applicabile dal 1° gennaio 2021, garantisce i diritti acqui- siti in virtù dell’ALC da persone assoggettate a quest’ultimo prima del 1° gennaio 2021. A queste persone rimangono appli- cabili i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 (v. anche l’in- formativa n. 430 per le casse di compensazione AVS e gli or- gani esecutivi PC del 16 novembre 2020).
7006 Per quanto riguarda le condizioni per il diritto a rendite AVS/AI,
1/25 questo significa che le disposizioni della presente circolare sono applicabili – ai cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE che sono stati as- soggettati alla legislazione del Regno Unito prima del 1° gen- naio 2021, nonché ai loro familiari e superstiti; – ai cittadini del Regno Unito che sono stati assoggettati alla le- gislazione svizzera prima del 1° gennaio 2021, nonché ai loro familiari e superstiti.
5 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui di-
ritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla li- bera circolazione delle persone. DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)
D. Entrata in vigore e disposizioni transitorie nella fase di implementazione di SWAP
8000 La presente circolare entra in vigore il 4 aprile 2016 e sostitui-
sce la Circulaire sur la procédure pour la fixation des presta- tions dans l’AVS/AI (CIBIL) valida dal 1° giugno 2002, inclusi i supplementi fino al 31 marzo 2016.
8001 Durante la fase di implementazione (v. N. 8002 segg.) restano
applicabili anche le disposizioni del capitolo 2 della (vecchia) Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI (CIBIL) valida dal 1° gennaio 2002, inclusi i supple- menti fino al 31 marzo 2016.
8002 Il sistema SWAP sarà attivato presso l’UCC in concomitanza
con l’entrata in vigore della presente circolare e verrà imple- mentato presso le casse di compensazione e negli uffici AI in base alle modalità di seguito descritte.
Richieste AVS
8003 Dal 3 ottobre 2016 tutte le richieste AVS vanno trasmesse dalle
casse di compensazione all’UCC esclusivamente per via elet- tronica tramite SWAP. Nel periodo tra il 1° aprile 2016 (attiva- zione presso l’UCC) e il 30 settembre 2016, le richieste pos- sono essere trasmesse sia su carta con i moduli E, sia per via elettronica.
Richieste AI
8004 Dal 1° gennaio 2017 tutte le richieste AI vanno trasmesse
esclusivamente attraverso SWAP sia dagli uffici AI che dalle casse di compensazione. Fino a quella data, la procedura può ancora essere avviata con i moduli cartacei, visto che SWAP sarà accessibile agli uffici AI solo dal 3 ottobre 2016, data a par- tire dalla quale le richieste AI potranno essere trasmesse anche per via elettronica.
8005 Dal 1° gennaio 2017 tutte le richieste di rendite dell’UE (rendite
di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità) vanno trasmesse esclusivamente tramite SWAP.
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8006 A partire dal secondo semestre del 2024, tutte le richieste di
1/24 rendite dell’UE (rendite di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità) vanno trasmesse alle istituzioni assicurative estere esclusiva- mente tramite EESSI per via elettronica e in forma protetta.
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E. Allegati
Allegato 1 – Elenco dei moduli P rilevanti per le rendite
Vecchio N. P Titolo modulo E P2000 Domanda pensione vecchiaia E 202 P2100 Domanda pensione superstiti E 203 P2200 Domanda pensione invalidità E 204 P3000 Informazioni specifiche per Paese - P4000 Rapporto sulla carriera assicurativa E 207 P5000 Periodi di assicurazione e di residenza E 205 P6000 Decisione domanda di pensione E 210 P7000 Riepilogo delle decisioni E 211 P8000 Richiesta di informazioni supplementari -
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Allegato 2:
1/20 soppresso
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Allegato 3 – Età di pensionamento negli Stati dell’UE
Per maggiori informazioni:
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1/24 Allegato 4 – Attribuzione dei periodi di assicurazione e di re- sidenza in SWAP
Tipo di periodo Codice Attribuzione in SWAP (P5000) Codice (designazione svizzera) (CI) (Maschera «Periodi di assicu- P5000 razione»)
Reddito di salariati il cui datore di lavoro è tenuto a pagare i contributi, presta- 1 zioni soggette a contribuzione Periodi di contribuzione obbli- Reddito di salariati il cui datore di lavoro 11
2 gatoria – attività salariata
non è tenuto a pagare i contributi Marche assicurative 5 Reddito da attività indipendente, inclusi gli utili di capitale 3 Periodi di contribuzione obbli- Reddito da attività indipendente gatoria – attività indipendente nell’agricoltura, inclusi gli utili di capi- 9 tale Reddito di persone senza attività lucra- Periodi di contribuzione obbli- 4 13 tiva gatoria – disoccupazione Reddito di persone assicurate facoltati- Periodi di contribuzione volon- 0 20 vamente tari Indennità di disoccupazione Periodi di contribuzione obbli- 16 13 gatoria – disoccupazione Anni di matrimonio senza contribuzione prima del 1997 per donne coniugate o - vedove Periodi senza contribuzione durante i quali il coniuge ha pagato almeno il - Periodi equiparati: periodi doppio del contributo minimo senza indicazioni specifiche Periodi durante i quali sono stati com- - putati accrediti per compiti educativi Accrediti per compiti assistenziali 07
6 Con indicazione del n. di affiliato 999999aabbb (aa = n. cassa di disoccupazione; bbb = n. ufficio di
pagamento).
7 Con indicazione del n. di affiliato 11111111111.
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Allegato 5:
1/24 soppresso
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