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KS über das Meldeverfahren zwischen AHV-Ausgleichskassen und ALV zur Prüfung der Beitragszeiten gemäss AVIG in Bezug auf die Mutterschaftsentschädigung und die Entschädigung des andern Elternteils; gültig ab 01.01.2024, Stand 01.01.2024

Circolare sulla procedura di notifica tra le casse di compensazione AVS e l’assicura- zione contro la disoccupazione per la verifica dei periodi di contribuzione secondo la LADI in materia di indennità di maternità e inden- nità dell’altro genitore

Valida dal 1° gennaio 2024

Stato: 1° gennaio 2024

318.711 i

11.23

Premessa

Il 26 settembre 2004 il Popolo svizzero ha approvato il progetto per l’introduzione di un’indennità in caso di maternità, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2005.

Il 27 settembre 2020 il Popolo svizzero ha approvato il progetto per l’introduzione di un congedo di paternità di due settimane, che pre- vede la possibilità per i padri di prendere un congedo di paternità di due settimane entro sei mesi dalla nascita del figlio. Le nuove dispo- sizioni sull’indennità di paternità entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

Con gli articoli 16b capoverso 3 e 16i capoverso 1 lettera c della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1), il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di emanare disposizioni riguardo alle condizioni che madri e padri di- soccupati devono adempiere per aver diritto all’indennità di mater- nità o a quella di paternità. L’articolo 29 dell’ordinanza del 24 no- vembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG; RS 834.11) stabilisce, da un lato, che una persona assicurata che fino alla nascita del figlio ha beneficiato di un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) ha diritto all’inden- nità di maternità o a quella di paternità e, dall'altro, che possono adempiere le condizioni di diritto all’indennità di maternità o a quella di paternità anche le persone assicurate che al momento della na- scita del figlio non percepivano indennità giornaliere dell’AD, ma presentavano un periodo di contribuzione sufficiente per ottenerle (art. 29 cpv. 1 lett. b OIPG). Nel caso dei padri disoccupati questa disposizione si applica solo se al momento della nascita del figlio prestavano un servizio conferente loro il diritto a un’indennità di per- dita di guadagno (art. 29 cpv. 2 lett. b OIPG). Si tratta di regola di servizi di una certa durata come scuola reclute, servizio in ferma continuata, servizio di avanzamento o impiego di lunga durata nel servizio civile.

In collaborazione con la Segretaria di Stato dell’economia (SECO), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha disciplinato le modalità ed elaborato una semplice ed adeguata procedura di noti- fica tra le casse di compensazione AVS e l’AD. Nell’impostare la procedura si è tenuto conto sia delle disposizioni giuridiche che del DFI UFAS | Circolare sulla procedura di notifica tra le casse di compensazione AVS e l’assicurazione contro la disoccupazione per la verifica dei periodi di contribuzione secondo la

bisogno delle casse di compensazione AVS e dell’AD di un’esecu- zione il più possibile efficiente sul piano amministrativo.

Le presenti direttive, valide per le casse di compensazione AVS e l’AD, sono state dichiarate vincolanti dall’UFAS e dalla SECO.

Conformemente all’articolo 32 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni so- ciali (LPGA; RS 830.1) gli organi delle singole assicurazioni sociali si prestano reciprocamente assistenza gratuita. L’AVS e l’AD si comu- nicano reciprocamente le informazioni necessarie alla determina- zione e alla modifica di prestazioni. Gli accertamenti che devono es- sere eseguiti dall’AD nel quadro della presente circolare sono gra- tuiti.

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Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2022

Dal 1° gennaio 2022, l'indirizzo della Segreteria di Stato dell'econo- mia (SECO) è stato aggiornato nel numero marginale 5.

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Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2024

Dall’entrata in vigore delle modifiche legislative connesse al progetto «Matrimonio per tutti», il 1° luglio 2022, a determinate condizioni an- che la moglie della madre ha diritto all’indennità di paternità. Per questo motivo sono stati apportati alcuni adeguamenti linguistici in riferimento all’indennità di paternità. Nella legge e nell’ordinanza il termine «congedo di paternità» è stato sostituito con «congedo dell’altro genitore» e «indennità di paternità» con «indennità per l’al- tro genitore». Nella circolare vengono impiegati i termini «padre» e «moglie della madre», come pure «congedo del padre o della mo- glie della madre» e «indennità del padre o della moglie della ma- dre».

L’aggiunta 1/24 evidenzia i numeri marginali modificati.

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1. Scopo e campo d’applicazione

1 La presente circolare disciplina la procedura per l’esame

1/24 delle condizioni di diritto a un’indennità di maternità o in- dennità per l’altro genitore (indennità del padre o della mo- glie della madre) secondo la LIPG per le persone disoccu- pate. Essa disciplina lo scambio di dati tra le casse di com- pensazione AVS e l’AD nonché le rispettive competenze.

2. Procedura

2 Dopo aver ricevuto la richiesta di concessione di un’inden-

1/24 nità di maternità o indennità del padre o della moglie della madre, la cassa di compensazione controlla se la persona assicurata adempia le condizioni che danno diritto a questa prestazione.

3 La cassa di compensazione deve eseguire accertamenti

1/24 supplementari e contattare la persona assicurata, se dalla richiesta risulta che quest’ultima è disoccupata ma non per- cepisce alcuna indennità giornaliera dell’AD. La cassa deve inoltre accertare se, al momento della nascita del fi- glio, il indennità del padre o della moglie della madre do- veva prestare un servizio ai sensi del N. 1109 CIMatPat per il quale percepiva un’indennità di perdita di guadagno. Rientrano in questa categoria i servizi di una certa durata come scuola reclute, servizio in ferma continuata, servizio di avanzamento o impiego di lunga durata nel servizio ci- vile.

4 A questo scopo la cassa di compensazione trasmette alla

persona assicurata il modulo 318.752 o 318.749 «Attesta- zione del datore di lavoro». La persona assicurata deve chiedere un’attestazione a ogni datore di lavoro presso cui è stata impiegata nei due anni precedenti la nascita del fi- glio e trasmetterla/e alla cassa di compensazione.

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5 Dopo aver ricevuto le attestazioni, la cassa di compensa-

1/22 zione vi allega una copia del modulo di richiesta e tra- smette tutta la documentazione all’indirizzo seguente:

Segreteria di Stato dell’economia (SECO) Direzione del lavoro Finanze e Controlling Holzikofenweg 36

3003 Berna

bilaterale-fcpm@seco.admin.ch

6 La SECO procede agli accertamenti necessari e ne comu-

nica per iscritto il risultato alla cassa di compensazione.

3. Compito della cassa di compensazione AVS

7 Dopo aver ricevuto il/i modulo/i «Attestazione del datore di

lavoro» la cassa di compensazione lo/i trasmette alla SECO, senza esser tenuta a verificare i dati indicati, alle- gandovi una copia della richiesta.

8 Dopo aver ricevuto il risultato della verifica della SECO, la

1/24 cassa di compensazione fissa l’indennità di maternità o in- dennità del padre o della moglie della madre oppure emana una decisione di rifiuto qualora le condizioni di di- ritto non siano adempiute.

4. Compiti dell’assicurazione contro la disoccupazione

9 Dopo aver ricevuto l’incarto, la SECO verifica se i periodi di

contribuzione secondo l’articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la di- soccupazione (LADI; RS 837.0) siano adempiuti.

10 La SECO verifica i periodi di contribuzione esclusivamente

sulla base della documentazione trasmessale dalla cassa di compensazione. Se è necessario procedere a ulteriori accertamenti, la SECO informa la cassa di compensazione

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competente, che dovrà poi completare l’incarto secondo le sue istruzioni.

11 Una volta in possesso dell’incarto completo, la SECO noti-

fica per lettera alla cassa di compensazione competente, entro dieci giorni, il risultato dei suoi accertamenti.

5. Conservazione degli incarti

12 La documentazione utilizzata per l’accertamento del diritto

a un’indennità dell’AD (soprattutto le attestazioni dei datori di lavoro) è conservata presso la cassa di compensazione AVS conformemente alle istruzioni della Circolare sulla conservazione dell’incarto nell’AVS/AI/IPG/PC/AFA.

6. Entrata in vigore

13 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2024.

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