Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung (KSVI) (gültig ab 1.1.2022; Stand 1.1.2025)
Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI)
Valida dal 1° gennaio 2022
Stato: 1° gennaio 2025
318.507.03 i
01.25
Premessa
La presente versione della CPAI contiene le modifiche che entrano in vigore il 1° gennaio 2025. Tutti i numeri marginali con modifiche materiali sono evidenziati con l’aggiunta 1/25. Le modifiche formali e l’aggiornamento delle sentenze del Tribunale federale non sono se gnalate in modo particolare.
Di seguito i numeri marginali con modifiche materiali:
N. Motivazione
3094 Adeguamento conformemente alla nuova conven
zione concernente l'allestimento di perizie mediche pluridisciplinari valida dall’1.1.2025.
6050 Correzione e precisazione
4.4 Informazioni alle autorità di assistenza pubblica e privata 34
4.6 Comunicazione al servizio cantonale della circolazione .. 36
9 Decisioni nell’ambito dell’AVS (assegni per grandi
invalidi, mezzi ausiliari, contributo per l’assistenza) .. 91 7a parte: competenza dell’ufficio AI e della cassa di
Allegato I Istruzioni agli uffici AI riguardanti l’aiuto amministrativo alle assicurazioni estere per l’invalidità Allegato II Accertamento del grado di invalidità per ordine degli Allegato V Struttura della valutazione consensuale per perizie Allegato VI Grenzzone – Zone frontalière – Zona di frontiera 123
Abbreviazioni
AD Assicurazione contro la disoccupazione
AI Assicurazione invalidità
AIGM Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
AINF Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni con formemente alla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
AM Assicurazione militare
AMal Assicurazione malattie
Ambito APP Ambito AVS, previdenza professionale e PC
art. articolo/i
AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CAGI Circolare concernente l’assegno per grandi inva lidi dell’AVS e dell’AI in caso di grande invalidità dovuta a un infortunio
CAP Centri di accertamento professionale
CC Codice civile svizzero
CCA Circolare sul contributo per l’assistenza
CCont Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG e PC
CGC Circolare sulla gestione dei casi nell’assicurazione invalidità
CGI Circolare sulla grande invalidità
CI Conto individuale
CIBIL Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (f/d)
CIGAI Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicura zione per l’invalidità
CII Collaborazione interinstituzionale
CIRAI Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicu razione per l’invalidità
CMAV Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia
COSCD Circolare sull’obbligo del segreto e sulla comuni cazione dei dati nell’AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam
CPPI Circolare sul pagamento delle prestazioni indivi duali nell’AI e nell’AVS
CPIPr Circolare sui provvedimenti d’integrazione profes sionale dell’assicurazione invalidità
cpv. capoverso/i
C Regresso AI Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi responsabili
CRSV Circolare sul rimborso delle spese di viaggio nell’assicurazione per l’invalidità
CSC Cassa svizzera di compensazione
CSIP Circolare concernente la statistica delle infermità e delle prestazioni
D CA/CI Direttive concernenti il certificato d’assicurazione ed il conto individuale
Decisione Decisione formale dell’ufficio AI (decisione, comu nicazione, deliberazione)
DOA Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI
DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
DRif Decreto federale del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi
DSA Direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi nell’AVS e nell’AI
DTF Decisione del Tribunale federale
EED Elaborazione elettronica dei dati
LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicura zione per l’invalidità
LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicura zione contro gli infortuni
LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicura zione malattie
LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu razione per la vecchiaia e per i superstiti
lett. lettera/e
LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte ge nerale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
Manuale SuisseMED@P: Manuale per i centri peritali e gli SuisseMED@P uffici AI (www.ufas.admin > Assicurazioni sociali > Assicurazione invalidità AI > Informazioni di base & legislazione > Organizzazione dell’AI > Suisse MED@P)
OADI Ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità
OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicura zione contro gli infortuni
OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
OIC Ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite
OPGA Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte ge nerale del diritto delle assicurazioni sociali
PC Prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
PP Previdenza professionale
Pratique VSI Rivista mensile dell’AVS, dell’AI e delle IPG, edita dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (prima del 1992: RCC)
RCC Rivista mensile dell’AVS, dell’AI e delle IPG, edita dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (dal 1993: Pratique VSI)
seg. / segg. seguente/i
SMR Servizio medico regionale
Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (in precedenza INSAI)
TF Tribunale federale
UCC Ufficio centrale di compensazione
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
URC Ufficio regionale di collocamento
Introduzione
La presente circolare contiene regole generali di procedura relative all’accertamento delle condizioni di diritto e alla determinazione delle prestazioni assicurative dell’AI, dei mezzi ausiliari e degli assegni per grandi invalidi dell’AVS. La natura di certe prestazioni richiede tuttavia regole procedurali particolari che vengono trattate in rela zione con l’applicazione del diritto materiale. Le corrispondenti diret tive prevalgono su questa circolare, quali disposizioni speciali.
Sono inoltre riservate le disposizioni procedurali speciali per gli assi curati all’estero e per il rilevamento tempestivo da parte dell’AI.
Per «cassa di compensazione» si intendono tanto la sua sede quanto le sue agenzie.
1a parte: Procedura di presentazione della richiesta
1 Presentazione ed effetti della richiesta
1001 Chiunque esige una prestazione dell’AI deve presentare
una richiesta (art. 29 cpv. 1 LPGA).
1002 Costituisce un’eccezione il rilevamento tempestivo (art. 3a
LAI), per il quale bisogna effettuare una comunicazione se condo l’articolo 3b LAI. In questi casi, gli uffici AI decidono entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione se è in dicata la presentazione di una richiesta di prestazioni AI (art. 1quater OAI).
1003 In linea di massima la richiesta dev’essere presentata
all’ufficio AI competente (v. N. 7001). I cittadini svizzeri re sidenti all’estero presentano la domanda tramite l’ufficio AI per gli assicurati all’estero. I cittadini stranieri originari di Stati vincolati alla Svizzera da una convenzione di sicu rezza sociale inoltrano la richiesta presso l’autorità stra niera abilitata a riceverla (http://www.zas.admin.ch > Privati > Richiedere una rendita d’invalidità).
1004 La richiesta presentata alle casse di compensazione e alle
loro agenzie è giuridicamente valida. La richiesta dev’es sere trasmessa senza indugio all’ufficio AI competente
1005 L’ufficio AI o la cassa di compensazione registra le richie
ste in entrata’’’’.
1006 La richiesta presentata a un servizio specializzato dell’aiuto
pubblico o privato agli invalidi (art. 67 cpv. 3 OAI) è ritenuta giuridicamente valida se è giunta presso uno degli organi dell’assicurazione conformemente ai N. 1003 e 1004.
1007 La presentazione di una richiesta di prestazioni all’AI tutela
per principio tutti i diritti dell’assicurato fino al momento in cui è emanata la decisione (RCC 1976 pag. 45).
1008 La data di presentazione di uno scritto che non soddisfa le
esigenze formali o di un modulo inesatto è considerata
quale data determinante di deposito della richiesta (art. 29 cpv. 3 LPGA), a condizione che venga poi rispettato il ter mine supplementare concesso per la rettifica della richiesta (sentenza del TF I 86/06 dell’8 giugno 2006).
1009 Se, dopo la conclusione della procedura (N. 7010), l’assi
curato domanda all’AI nuove prestazioni (dello stesso ge nere o di natura diversa) e dagli atti risulta che l’esistenza del diritto avrebbe già dovuto essere esaminata al mo mento della precedente richiesta (v. N. 3002), quest’ultima è determinante per fissare il diritto alle nuove prestazioni.
2 Registrazione della richiesta
1010 L’ufficio AI registra ogni richiesta corredata almeno di nu
mero AVS, cognome, nome, data d’arrivo e indirizzo.
1011 L’ufficio AI verifica se ha già ricevuto una richiesta di pre
stazioni riguardante l’assicurato in questione. Quando un assicurato inoltra per la prima volta una richiesta di presta zioni AI (prima richiesta), l’ufficio AI apre un nuovo incarto. Se l’assicurato presenta una nuova richiesta o se è già stato sottoposto a un rilevamento tempestivo, l’ufficio AI re gistra la richiesta nell’incarto esistente.
1012 Se l’ufficio AI constata che un altro ufficio AI si è già occu
pato del caso, si procura la relativa documentazione (v. N. 7012).
3 Verifica della competenza
1013 L’ufficio AI verifica la propria competenza.
1014 Se l’ufficio AI non è competente e deve trasmetter la richie
sta ad un altro ufficio AI, lo comunica all’assicurato.
4 Verifica della richiesta
4.1 Forma della richiesta
1015 La richiesta deve essere presentata sul modulo ufficiale
(art. 65 cpv. 1 OAI).
1016 I moduli possono essere ottenuti gratuitamente presso gli
uffici AI e le casse di compensazione. I formulari sono di sponibili anche all’indirizzo seguente: www.avs-ai.ch.
1017 Le persone residenti all’estero utilizzano speciali moduli di
richiesta.
1018 Se la richiesta non viene presentata sul modulo ufficiale, l’uf
ficio AI invia l’apposito modulo agli assicurati ingiungendo loro di ritornarlo debitamente compilato entro un termine ra gionevole.
1019 Se l’assicurato non si attiene all’ingiunzione summenzio
nata, gli si deve comunicare che la richiesta sarà trattata solo dopo essere stata inoltrata sul modulo ufficiale.
1020 Se una richiesta è già stata presentata, per far valere il di
ritto a nuove prestazioni dello stesso genere o di tipo di verso è sufficiente, con riserva del N. 1021, inoltrare un semplice scritto, a condizione che gli atti a disposizione possano fornire chiaramente le indicazioni indispensabili all’esame dell’assegnazione delle prestazioni richieste. Se la procedura si è conclusa in seguito ad una decisione for male negativa, occorre presentare una nuova richiesta di prestazioni.
1021 Gli assicurati che fino al compimento dei 18 anni percepi
scono una prestazione periodica dell’AI (assegno per mino renni grandi invalidi, prestazioni per la prima formazione professionale) o beneficiano di provvedimenti sanitari e che a quel punto possono avere diritto a un’indennità giorna liera, una rendita o un assegno per maggiorenni grandi in validi devono compilare comunque il modulo ufficiale, an che se si considera che abbiano già presentato domanda
per queste prestazioni. A tale scopo, l’ufficio AI invia loro il modulo corrispondente. Se sono soddisfatte tutte le altre condizioni, il diritto alla prestazione sorge pertanto al rag giungimento del 18° anno di età.
4.2 Integralità e validità della domanda
4.2.1 In generale
1022 L’ufficio AI verifica se il modulo di richiesta è stato compi
1/24 lato correttamente e in tutte le sue parti e se tutti i docu menti richiesti sono stati allegati. In caso contrario predi spone tutte le eventuali integrazioni.
Nell’incarto va annotato (con data e visto):
1023 – se gli assicurati rifiutano o non sono in grado di presen
tare i documenti prescritti;
1024 – se i documenti allegati (certificato di assicurazione, docu
mento d’identità ecc.) sono stati rinviati agli assicurati (N. 1041); quando questo invio è accompagnato da una lettera, è sufficiente inserire una copia della stessa nell’incarto;
1025 – se l’ufficio AI, di propria iniziativa, apporta integrazioni o
correzioni alla richiesta.
1025.1 Se l’assicurato ha già compiuto 62 o 63 anni, l’ufficio AI
1/24 deve verificare se sia in corso il versamento anticipato di una rendita di vecchiaia (p. es. attraverso Telezas o chie dendo alla cassa di compensazione).
1026 Se è stata effettuata una comunicazione secondo il
N. 1002, l’ufficio AI deve verificare se dal modulo risulti che l’assicurato è stato previamente informato (art. 3b cpv. 3 LAI). In caso contrario, chiede alla persona o all’istituzione che ha effettuato la comunicazione di rimediarvi e di inviare nuovamente una comunicazione.
4.2.2 Legittimazione
Assicurato
1027 L’esercizio del diritto alle prestazioni dell’AI spetta in primo
luogo all’assicurato. Se non ha l’esercizio dei diritti civili (in capace di discernimento, minorenne o interdetto), la richie sta deve essere presentata dal rappresentante legale.
Autorità e terzi
1028 Le autorità e i terzi che, adempiendo un obbligo concreto di
mantenimento, aiutano costantemente l’assicurato o lo as sistono regolarmente, hanno la facoltà di presentare una domanda di prestazioni dell’AI a favore dell’assicurato (art. 66 cpv. 1 OAI). Il N. 5065 è applicabile.
1029 Vi è assistenza regolare o cura permanente quando auto
rità o terzi prestano da lungo tempo e regolarmente all’as sicurato un aiuto finanziario e completo. I terzi sono segna tamente il coniuge, i genitori, i nonni, i figli, i nipoti o i fratelli e sorelle dell’assicurato. I servizi dell’aiuto sociale fanno parte delle autorità legittimate a presentare una richiesta ai sensi del N. 1028 (sentenza del TF I 113/05 dell’8 giugno 2005).
1030 È legittimata a presentare una richiesta anche l’assicura
zione sociale che ha versato prestazioni anticipate giusta l’articolo 70 capoversi 1 e 2 LPGA (DTF 135 V 106).
1031 Gli organi d’esecuzione dei provvedimenti dell’AI, come ad
esempio gli ospedali e i centri d’integrazione, o i datori di lavoro non sono autorizzati a far valere di loro iniziativa i di ritti degli assicurati (sentenza del TF I 226/04 dell’11 otto bre 2004). Lo stesso vale per le casse pensioni pubbliche e private, le casse malati e le altre istituzioni che versano agli assicurati prestazioni pecuniarie cui hanno diritto. Questi organi ed istituti non possono inoltrare una richiesta senza esserne stati autorizzati per iscritto dagli assicurati, dai rap presentanti legali o dai familiari legittimati ai sensi del N. 1029.
1032 Se l’assicurato è deceduto, il diritto a prestazioni pecuniarie
dell’AI può essere fatto valere sia dai suoi eredi sia da qualsiasi altra persona che abbia a tale riguardo un inte resse degno di essere tutelato (RCC 1974 pag. 396).
1033 Se gli assicurati sono incapaci di discernimento e non
hanno né parenti né un rappresentante legale, la richiesta può essere inoltrata anche da persone che hanno cura di loro (art. 66 OAI, v. N. 5066).
1034 L’ufficio AI deve in ogni caso informare gli assicurati se
un’autorità o un terzo ha presentato una richiesta a loro fa vore.
Rappresentanza
1035 Le persone o gli enti legittimati a presentare una richiesta
di prestazioni (v. N. 1027 segg.) possono liberamente farsi rappresentare o assistere da terzi (p. es. avvocato, servizio sociale, medico, scuola, servizio scolastico, centro d’inte grazione). In questi casi l’ufficio AI deve esigere una pro cura scritta, una copia del mandato precauzionale o l’atto di nomina dell’autorità di protezione degli adulti per una cu ratela generale che autorizzi il richiedente ad inoltrare la domanda.
4.3 Identità dell’assicurato
1036 L’ufficio AI verifica l’esattezza delle generalità dell’assicu
rato contenute nella richiesta. Le DR sono applicabili per analogia.
1037 Vanno verificate anche le generalità dei figli per i quali può
essere richiesta una rendita o che devono essere prese in considerazione per il calcolo delle prestazioni (indennità giornaliere, contributo per l’assistenza).
1038 Se una persona divorziata inoltra la richiesta per ottenere
prestazioni dell’AI o se sulla base della richiesta si constata che un matrimonio precedente è stato sciolto, si deve inol trare una copia della richiesta alla cassa di compensazione
competente per versare una rendita (N. 7017). La cassa di compensazione invia immediatamente al richiedente il mo dulo di richiesta della ripartizione del reddito in caso di di vorzio.
4.4 Regresso contro terzi responsabili
1039 Si rinvia alla Circolare sui compiti degli uffici AI nell’eserci
zio del regresso contro terzi responsabili (C Regresso AI).
5 Conferma di ricezione
1040 L’ufficio AI conferma all’assicurato di aver ricevuto la richie
sta inviandogli in allegato un opuscolo informativo sulle prestazioni dell’AI (in caso di conferma elettronica, rin viando alla documentazione online) e lo informa sul seguito della procedura.
1041 Con la conferma bisogna rinviare all’assicurato il docu
mento d’identità e il certificato di assicurazione AVS/AI. Una copia di quest’ultimo rimane nell’incarto.
6 Ritiro della richiesta e rinuncia a prestazioni
6.1 In generale
1042 L’assicurato o il suo rappresentante può ritirare la richiesta
o rinunciare a prestazioni, salvo che un interesse legittimo della stessa o di altre persone interessate non vi si op ponga (art. 23 cpv. 1 e 2 LPGA).
1043 La dichiarazione di ritiro / di rinuncia a prestazioni va pre
sentata dall’avente diritto in forma scritta, senza riserve e firmata. La dichiarazione di ritiro o di rinuncia alle presta zioni di una persona sposata deve essere firmata anche dal suo coniuge.
6.2 Ritiro della richiesta
1044 Il ritiro di una richiesta può essere trattato direttamente da
gli uffici AI. Vi si può dare seguito se non pregiudica gli in teressi degni di protezione dell’assicurato stesso, di altre persone (p. es. figli o coniuge), di assicurazioni o di istitu zioni assistenziali (art. 3b cpv. 2 lett. e–l LAI) e non si pro pone di eludere le prescrizioni legali. Per il ritiro della ri chiesta del contributo per l’assistenza vanno osservati i N. 1020 segg. CCA.
1045 Nei casi di regresso l’ufficio AI, prima di determinarsi, sotto
pone le richieste di ritiro al servizio regressi competente per preavviso, allegando l’incarto.
1046 L’accoglimento della revoca va confermato per iscritto all’
assicurato (art. 23 cpv. 3 LPGA). Se la richiesta di revoca non può essere accolta (violazione di interessi degni di pro tezione propri o di terzi), la decisione deve essere formal mente notificata.
6.3 Rinuncia alle prestazioni
1047 La questione della rinuncia alle prestazioni si pone per
principio soltanto una volta note le prestazioni (sentenza del TF 9C_1051/2012 del 21 maggio 2013, consid. 3.1), vale a dire dopo che si è concluso l’accertamento e l’ufficio AI ha assegnato la prestazione. Fino a quel momento l’as sicurato può ritirare la propria richiesta conformemente al N. 1044. Resta riservato il regresso.
1048 In linea di massima, non è possibile rinunciare all’attua
zione di provvedimenti di integrazione professionale (v. sentenza del TF 9C_576/2010 del 26 aprile 2011, consid. 4.3.3).
1049 Le rinunce alle rendite vanno inoltrate direttamente all’Am
bito APP dell’UFAS, unitamente all’incarto.
1050 La richiesta di rinuncia a prestazioni deve essere accolta o
respinta mediante una decisione formale. L’assicurato va informato delle conseguenze della rinuncia.
1051 La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento. In
tal caso, però, le prestazioni possono essere concesse solo per il periodo successivo alla revoca. Per il periodo precedente quest’ultima, è escluso qualsiasi versamento di prestazioni arretrate.
2a parte: Controllo delle condizioni d’assicurazione
1 In generale
2001 Per avere diritto alle prestazioni dell’AI, all’insorgenza
dell’evento assicurato le persone assicurate devono adem piere le condizioni assicurative di cui all’art. 6 LAI.
2002 I cittadini stranieri ai quali non si applica nessuna conven
zione e che non sono nemmeno soggetti al DRif (cosiddetti cittadini di Stati che non hanno concluso una convenzione con la Svizzera) devono adempiere le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 2 LAI.
2003 In virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone
con l’UE/AELS, di convenzioni bilaterali e del DRif, per de terminati cittadini stranieri e per i rifugiati si possono preve dere condizioni assicurative più vantaggiose che devono essere adempiute all’insorgenza dell’invalidità.
2004 L’ufficio AI verifica, se necessario assieme alla cassa di
compensazione competente, se le condizioni d’assicura zione che danno diritto a prestazioni dell’AI sono adem piute (art. 57 cpv. 1 lett. c e art. 60 cpv. 1 lett. a LAI, art. 69 cpv. 1 OAI).
2005 Esso riporta il tipo e il risultato dei controlli negli atti, ai
quali allega una fotocopia dei documenti importanti (p. es. libretto degli stranieri).
Poiché le condizioni assicurative per la riscossione delle varie prestazioni sono differenti (v. art. 4 cpv. 2 LAI), l’adempimento delle relative condizioni di diritto deve es sere esaminato per ciascuna prestazione.
2007 La «Guida sulle condizioni assicurative per il diritto alle pre
stazioni dell’assicurazione invalidità» e il documento «Quick-Check» forniscono una panoramica sulle condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dell’AI, al fine di rendere più semplice rispondere a domande pratiche (UFAS-Online > Assicurazioni sociali > Assicurazione inva lidità AI > Informazioni di base & legislazione > Le presta zioni).
2 Portata del controllo
2008 La verifica interessa la nazionalità, lo statuto di soggiorno,
il domicilio e la dimora in Svizzera (N. 4101 e segg. DR) e la loro durata nonché il periodo contributivo. Possono es sere rilevanti anche altri dati, quali il luogo (Paese) in cui è svolta l’attività lucrativa, la data di entrata in Svizzera o l’età dell’assicurato.
2009 Si deve stabilire se l’assicurato è affiliato obbligatoriamente
o facoltativamente (art. 1a e 2 LAVS), e quindi riveste la qualità di assicurato. Occorre inoltre determinare quali di sposizioni sono applicabili (N. 2001–2003). Se del caso vanno osservate le DR, le DOA e la CIBIL.
2010 Bisogna determinare la data in cui l’evento assicurato è in
sorto e se l’assicurato adempie le condizioni d’assicura zione relative alla prestazione richiesta (v. le condizioni d’assicurazione per la concessione di una rendita, di prov vedimenti d’integrazione e di assegni per grandi invalidi nelle direttive e circolari corrispondenti).
2011 L’assoggettamento assicurativo è sempre personale. Ogni
persona, anche se minorenne, deve adempiere di persona le condizioni d’assicurazione. Ciò si applica anche al domi cilio derivato (N. 7002): i figli di un cittadino straniero o di
una cittadina straniera domiciliato/a in Svizzera adempiono le condizioni per ottenere delle prestazioni solo se anch’essi dimorano ininterrottamente in Svizzera. Se in vece si trovano all’estero, non sono domiciliati nello stesso luogo del padre o della madre (DTF 135 V 249). La stessa regola è applicabile ai rapporti tra le autorità di tutela e le persone sottoposte a tutela (sentenza del TF 9C_768/2015 dell’11 maggio 2016).
2012 Se la decisione relativa alle condizioni d’assicurazione di
pende da quando è insorta l’invalidità, ma il momento pre ciso non può essere determinato, per quanto necessario si devono effettuare in primo luogo gli accertamenti in base al N. 3001 e segg.
2013 Se i documenti a disposizione sono insufficienti per effet
tuare i necessari controlli, si può esigere la presentazione di atti ufficiali o di certificati del datore di lavoro che atte stino l’adempimento delle condizioni d’assicurazione.
3 Modo di procedere se l’assicurato non adempie le
condizioni d’assicurazione
2014 Se l’ufficio AI non ritiene soddisfatte le condizioni assicura
tive, dopo aver ascoltato l’assicurato emana una decisione di rifiuto. Se quest’ultima riguarda una rendita, le persone che hanno il domicilio e la dimora abituale in Svizzera vanno informate in modo adeguato sulle PC.
4 Insorgenza dell’evento assicurato
4.1 In generale
2015 L’insorgenza dell’invalidità o dell’evento assicurato sussiste
nel momento in cui il danno alla salute, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione (v. art. 4 cpv. 2 LAI), e quindi una prestazione dell’AI è per la prima volta oggetti vamente indicata. L’insorgenza va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione. Per lo stesso danno alla salute possono esserci più eventi assicurati che danno diritto a pre stazioni specifiche (provvedimenti professionali o sanitari, mezzi ausiliari, rendite ecc.), insorti eventualmente in mo menti diversi.
2016 Il peggioramento di un danno alla salute già esistente non
comporta l’insorgenza di un nuovo evento assicurato. Quest’ultimo può invece insorgere se compare un ulteriore danno alla salute totalmente diverso da quello iniziale (DTF
136 V 369, sentenza del TF 9C_294/2013 del 20 ago
sto 2013).
2017 Il momento in cui è inoltrata una domanda o è richiesta una
prestazione non è determinante per stabilire l’insorgenza dell’evento assicurato (sentenza del TF 9C_655/2015 del 14 dicembre 2015).
2018 L’ufficio AI accerta l’insorgenza dell’evento assicurato con
particolare attenzione, poiché essa è determinante per l’adempimento delle condizioni d’assicurazione, l’inizio delle prestazioni in generale, la determinazione del diritto alla rendita e il calcolo di quest’ultima.
4.2 Insorgenza dell’invalidità per prestazioni d’identica
natura scaglionate nel tempo
2019 In caso di provvedimenti consecutivi d’identica natura con
nessi tra loro, l’insorgenza dell’invalidità è determinata in base al primo provvedimento. Pertanto, se le condizioni as sicurative non sono adempiute al momento in cui si rende necessaria per la prima volta l’attuazione di un provvedi mento sanitario o la consegna di un mezzo ausiliario, non possono essere concessi neppure i provvedimenti con nessi all’infermità in questione che diventeranno necessari più tardi.
2020 Se, per esempio, un assicurato si sottopone ad un inter
vento chirurgico prima di essere assicurato, un secondo in tervento reso necessario dal primo non può andare a ca rico dell’AI, neanche se al momento della seconda opera zione le condizioni assicurative sono adempiute. Diverso è il caso in cui è fornito un mezzo ausiliario di un nuovo ge nere in una seconda fase dell’integrazione (p. es. un appa recchio sul posto di lavoro ad assicurati con protesi).
3a parte: Accertamento delle circostanze
1 Scopo e portata dell’accertamento
3001 L’accertamento ha lo scopo di stabilire se le condizioni del
diritto alla prestazione sono adempiute. L’ufficio AI deve accertare d’ufficio tutti i fatti necessari per poter procedere alla decisione.
3002 Gli accertamenti devono estendersi a tutte le possibili pre
stazioni, anche se queste non sono state richieste espres samente (sentenza del TF del 7 gennaio 2011, 8C_233/2010, consid. 5.1).
3003 In deroga al N. 3002, per il contributo per l’assistenza si
procede a un accertamento solo se l’assicurato ne fa for malmente richiesta.
3004 In caso di presentazione di una richiesta di prestazioni
volta alla concessione di provvedimenti d’integrazione e/o di una rendita, l’ufficio AI esamina il diritto alle due presta zioni.
3005 Per quanto riguarda l’accertamento del diritto alle diverse
prestazioni dell’AI, sono inoltre fatte salve le direttive corri spondenti concernenti le prestazioni in contanti e in natura nonché quelle della CGC (v. in particolare il cap. 5.1).
3006 L’ufficio AI esegue gli accertamenti, comprese eventuali in
dagini sul posto, in prima persona (RCC 1976 pag. 333, DTF 132 V 93). In caso eccezionale incarica terzi di svol gere questi compiti (p. es. COPAI [v. CPIPr]).
2 Gestione degli atti
3007 L’ufficio AI registra in modo sistematico tutti i documenti su
scettibili di essere determinanti (Art. 46 LPGA). Gli atti de vono permettere di comprendere come si sono svolti l’ac certamento dei fatti determinanti e il processo decisionale.
3008 L’ufficio AI deve ad esempio riportare nell’incarto:
il metodo di calcolo, gli elementi di calcolo per la de terminazione del grado d’invalidità e una breve moti vazione; − il calcolo del grado d’invalidità.
3 Richiesta di informazioni
3.1 In generale
3009 L’ufficio AI deve raccogliere le informazioni e i documenti
necessari concernenti: − lo stato di salute dell’assicurato, − il ricorso a trattamenti medici e terapie, − le attività svolte al lavoro, nell’economia domestica e nel tempo libero, − le limitazioni del livello di attività in tutti gli ambiti della vita paragonabili, − gli sforzi per l’integrazione già compiuti (anche su ini ziativa dell’assicurato stesso), − la capacità lavorativa e l’idoneità all’integrazione non ché sull’appropriatezza di determinati provvedimenti di integrazione e reintegrazione, − la vita quotidiana dell’assicurato e il suo ambiente, le sue difficoltà sul piano sociale, le risorse disponibili potenzialmente utilizzabili nonché la sua situazione finanziaria (DTF 141 V 281; v. N. 1011 e 1012 CGC).
3010 L’ufficio AI aggiorna e valuta regolarmente i documenti ot
tenuti; si procura informazioni in merito solo se mancano e sono necessarie nel caso concreto (N. 1013 e 1014 CGC).
3011 Nel richiedere informazioni a terzi bisogna far notare loro
che le persone incaricate di applicare e di sorvegliare l’as sicurazione sono sottoposte all’obbligo di mantenere il se greto, conformemente all’articolo 33 LPGA (v. N. 3027 segg.).
3012 Nei casi in cui una legge, un’ordinanza o una convenzione
(v. N. 5059 segg.) prevedono l’obbligo di fornire indicazioni gratuitamente, bisogna menzionarlo.
3013 Se la richiesta di informazioni implica l’esonero di terzi
dall’obbligo di mantenere il segreto (v. N. 5062 segg.), nella domanda di informazioni occorre rinviare all’arti
3014 Le informazioni ottenute verbalmente o telefonicamente
devono essere confermate per iscritto dalla persona o dal servizio che le ha fornite (se d’importanza decisiva) oppure messe agli atti (art. 43 cpv. 1 LPGA). Lo stesso vale qua lora collaboratori dell’ufficio AI mettano a disposizione le proprie conoscenze e l’ufficio AI si basi su di esse per prendere la sua decisione.
3015 Per valutare se sussistano le condizioni mediche per il di
ritto alle prestazioni, in particolare per le decisioni in mate ria di provvedimenti d’integrazione, l’ufficio AI può sotto porre la documentazione necessaria al SMR competente o implicarlo nell’analisi della situazione (art. 41a cpv. 2 lett. a OAI). Esso è tenuto a sottoporre la documentazione al SMR nei casi di cui agli articoli 54a capoverso 2bis LAI e 49 capoverso 1bis OAI, nei quali il SMR stabilisce la capacità funzionale dell’assicurato determinante per l’AI secondo l’articolo 6 LPGA (sentenza del TF 9C_858/2014 del 3 set tembre 2015, consid. 3.3).
3.2 Presso l’assicurato
3016 Su richiesta dell’ufficio AI, l’assicurato gli fornisce informa
zioni sulla sua situazione finanziaria, personale, sociale e professionale (grado d’occupazione esatto, carriera profes sionale, situazione sul mercato del lavoro ecc.) nonché sul suo stato di salute, sulle sue limitazioni e risorse, sui tratta menti e sui medici curanti (v. N. 1008 segg. CGC).
3.3 Presso terzi
3.3.1 Datori di lavoro
L’ufficio AI richiede ai datori di lavoro attuali e precedenti dell’assicurato di fornire informazioni relative al tipo (descri zione del posto di lavoro) e alla durata dell’impiego e al sa lario (art. 28 cpv. 1 LPGA), per esempio utilizzando il «Questionario per i datori di lavoro». Nell’ambito dell’inte grazione i contatti con i datori di lavoro devono avvenire in modo semplice e, in linea di massima, in forma orale.
3.3.2 Medici
3018 L’ufficio AI richiede ai medici curanti dell’assicurato di for
nire informazioni sullo stato di salute e sulle risorse dispo nibili di quest’ultimo (art. 6a LAI in combinato disposto con l’art. 28 cpv. 3 LPGA). In linea di massima lo fanno confor memente ai N. 3051 segg.
3019 Se necessario, i medici curanti coinvolti vengono informati
degli sforzi per l’integrazione (art. 66a cpv. 1 lett. cbis LAI; N. 1039 CGC).
3.3.3 Organi di altre assicurazioni sociali
3020 Gli enti delle altre assicurazioni sociali sono tenuti a fornire
gratuitamente informazioni agli organi dell’AI (art. 32 cpv. 2 LPGA). L’obbligo di informare spetta soprattutto agli enti dell’AINF, alle casse malati (art. 11 LAMal), all’AM, all’AD e agli istituti della previdenza professionale obbligatoria.
3021 Gli organi dell’AVS e dell’AI devono trasmettersi reciproca
mente tutte le informazioni necessarie e mettere a disposi zione gli incarti.
3022 In particolare gli uffici AI possono richiedere informazioni
sul reddito proveniente dall’attività lucrativa alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contri buti, per esempio per determinare il grado d’invalidità. La cassa di compensazione competente fornisce le informa zioni sulla base dei documenti a sua disposizione ed even
tualmente le richiede ad altre casse di compensazione de tentrici di un conto o ai datori di lavoro. Se necessario biso gna redigere un estratto conto interno secondo le D CA/CI.
3.3.4 Autorità amministrative e giudiziarie
3023 Gli uffici della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei
circoli e dei Comuni sono tenuti a fornire gratuitamente in formazioni ed attestazioni agli organi dell’AI (art. 32 cpv. 1 LPGA).
3024 Agli uffici di stato civile le informazioni devono essere ri
chieste tramite il modulo speciale «Conferma dei dati per sonali».
3.3.5 Assicuratori privati
3025 Per gli istituti assicurativi privati, la consultazione di docu
menti e la comunicazione di informazioni sono disciplinate in linea di massima dall’articolo 6a LAI in combinato dispo sto con l’articolo 28 capoverso 3 LPGA.
4 Rilascio di informazioni
4.1 Principio
3026 Di regola l’ufficio AI sottostà all’obbligo del segreto (art. 33
LPGA). La comunicazione di dati personali a terzi è possi bile se si fonda su una determinata base legale sufficiente (v. N. 3027 segg. COSCD). In questi casi, possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo indicato.
4.2 Informazioni a datori di lavoro, servizi specializzati
e altri organi d’esecuzione
3027 Quando esaminano le possibilità di integrazione o di collo
camento, gli uffici AI possono fornire ai datori di lavoro o agli organismi interessati indicazioni sulla persona degli as sicurati – comprese le conseguenze dell’handicap – non ché i risultati degli accertamenti e delle consultazioni già eseguiti indispensabili per il collocamento in un centro d’ac certamento, di formazione o in un posto di lavoro (art. 50a cpv. 1 lett. b LAVS in combinato disposto con l’art. 66 LAI).
3028 Se, per esaminare le possibilità d’integrazione professio
nale o per eseguire i provvedimenti di integrazione, si fa appello a centri d’integrazione o servizi specializzati, l’uffi cio AI mette a loro disposizione tutte le indicazioni e i docu menti necessari. Questa regolamentazione è applicabile anche alla comunicazione di informazioni a persone ed uf fici che eseguono provvedimenti d’accertamento o d’inte grazione conformemente ad una decisione dell’ufficio AI. La consegna di documenti medici è regolata secondo le di sposizioni della COSCD.
4.3 Informazioni ai medici curanti
3029 L’ufficio AI trasmette ai medici curanti le informazioni e i
documenti che servono a determinare i provvedimenti d’in tegrazione adeguati. Lo scambio di dati può essere effet tuato oralmente nel caso specifico (art. 66a cpv. 1 lett. cbis LAI).
4.4 Informazioni alle autorità di assistenza pubblica e
privata
3030 Se l’ufficio AI ritiene opportuno prendere contatto con un
organismo assistenziale che fino a quel momento non si è occupato dell’assicurato, può farlo e fornire informazioni soltanto con l’autorizzazione dell’assicurato o del suo rap presentante legale.
3031 Per quanto riguarda l’esame delle possibilità d’integrazione
e l’esecuzione di provvedimenti d’accertamento e d’integra zione, si possono fornire informazioni alle stesse condizioni a persone ed organi che, senza essere organi d’esecu zione dell’AI, si occupano degli assicurati dal punto di vista assistenziale o medico, purché questa collaborazione sia nell’interesse degli assicurati (art. 50a cpv. 4 LAVS in com binato disposto con l’art. 66 LAI).
4.5 Comunicazione all’autorità di protezione degli
adulti e dei minori
3032 Gli uffici AI sono tenuti ad avvisare la competente autorità
1/24 di protezione degli adulti e dei minori che una persona è bi sognosa d’aiuto o un minore è esposto a pericoli o maltrat tato (art. 443 cpv. 2 e 314 cpv. 1 CC). L’obbligo di avviso prevale sull’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA (FF 2015 2751, in particolare pag. 2777). La comunica zione può contenere solo le informazioni necessarie a identificare la persona interessata (in particolare cognome, nome, data di nascita e indirizzo) e la segnalazione del bi sogno d’aiuto o dell’esposizione a pericolo del bene del mi nore. Altri dati possono essere comunicati all’autorità di protezione degli adulti e dei minori solo su richiesta scritta e motivata (art. 50a cpv. 1 lett. e n. 6 LAVS in combinato disposto con l’art. 66 LAI).
3033 Sono considerate bisognose d’aiuto secondo l’articolo 443
capoverso 2 CC le persone che, in base a esternazioni o comportamenti, mostrano di essere a rischio di necessitare del sostegno, dell’aiuto o della protezione di terzi o dello Stato per quanto concerne la loro situazione personale o fi nanziaria.
3034 Gli uffici AI sono autorizzati a comunicare all’autorità di pro
tezione degli adulti se una persona bisognosa d’aiuto ri schia seriamente di esporre sé stessa a pericolo o di com mettere un crimine o un delitto cagionando ad altri un grave danno fisico, morale o materiale (art. 453 CC).
3035 Sussiste esposizione a pericolo del bene di un minore
quando l’integrità fisica, psichica o sessuale di quest’ultimo è minacciata. Tale esposizione può essere incombente o già intervenuta. Il bene del minore può risultare esposto a pericolo per i motivi menzionati all’articolo 311 capoverso 1 CC (p. es. per inesperienza, malattia, infermità, assenza o violenza dei genitori).
3036 Se sussistono dubbi sulla comunicazione da effettuare, oc
corre prima contattare la competente autorità di protezione degli adulti e dei minori senza menzionare il nome della persona o del minore interessata/o.
4.6 Comunicazione al servizio cantonale della circola
zione
3037 L’ufficio AI è autorizzato a comunicare al competente servi
zio cantonale della circolazione se ha dubbi quanto alla ca pacità fisica o psichica dell’assicurato di condurre in modo sicuro un veicolo a motore (art. 66c cpv. 1 LAI). La comuni cazione può contenere solo il nome della persona interes sata e la segnalazione del problema fisico o psichico in questione.
3038 Su richiesta del servizio cantonale della circolazione, i dati
necessari allo scopo in questione possono essere resi noti dall’ufficio AI (art. 66c cpv. 3 LAI).
3039 L’ufficio AI informa l’assicurato dell’avvenuta comunica
zione al servizio cantonale della circolazione (art. 66c cpv. 2 LAI).
4.7 Comunicazione di dati nell’ambito della lotta con
tro il lavoro nero
3040 Gli uffici AI collaborano con gli organi cantonali di controllo.
Se nell’ambito della loro attività rilevano indizi di lavoro nero, informano il competente organo cantonale di con
trollo. L’organo cantonale di controllo e gli uffici AI si infor mano vicendevolmente sul seguito delle procedure (art. 11 LLN).
5 Accertamento sul posto
5.1 In generale
3041 L’ufficio AI procede a un accertamento sul posto nei casi
menzionati qui di seguito.
Prestazioni pecu Ambiti di accertamento niarie Rendite – persone che lavorano nell’economia domestica e altre persone che non esercitano un’attività lucrativa – persone attive nell’economia domestica che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e/o che collaborano nell’azienda del proprio convivente – persone che esercitano un’attività lu crativa indipendente con ditta indivi duale, società semplice, collettiva o in accomandita – titolari o contitolari di società anonime o di società a garanzia limitata equipara bili a coloro che esercitano un’attività lucrativa indipendente – agricoltori e contadini – eccezionalmente, persone che eserci tano un’attività lucrativa dipendente e persone che vivono di rendita, se la loro situazione è poco chiara Assegni per – minorenni grandi invalidi grandi invalidi – maggiorenni grandi invalidi che sog dell’AI o dell’AVS giornano a casa – maggiorenni grandi invalidi in età AI che soggiornano in istituto
Prestazioni pecu Ambiti di accertamento niarie Prestazioni in na Ambiti di accertamento tura Mezzi ausiliari – persone attive nell’economia domestica in casi speciali, p. es. montacarichi, vei coli a motore – agricoltori, contadine e lavoratori indi pendenti compresi i prestiti ad ammor tamento diretto Contributo per – minorenni grandi invalidi l’assistenza – maggiorenni grandi invalidi dell’AI
3042 Se le condizioni personali degli assicurati e le conse
guenze dello stato di salute sono già sufficientemente note e documentate e una breve spiegazione è messa agli atti, si può rinunciare al conferimento del mandato (v. N. 3060 CIRAI).
3043 L’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero non procede
ad alcun accertamento sul posto, ma inoltra all’assicurato un questionario da compilare.
3044 Gli accertamenti devono essere eseguiti da personale qua
lificato.
3045 Tutti gli accertamenti devono basarsi su rapporti medici/del
medico di famiglia, ospedalieri e, se esistenti, perizie non ché atti di altre assicurazioni interessate quali conteggi delle indennità giornaliere di malattie/cartellino infortuni ed eventualmente altri atti di AMal, AINF, PP, AM o di assicu razioni private. Per le richieste di rendite va tenuto conto anche dei documenti seguenti: – estratti del conto individuale; – consuntivi contabili degli ultimi 5 anni e l’ultima decisione in materia di contributi per i lavoratori indipendenti (incl. gli agricoltori);
– atti fiscali qualora non si possano presentare i consuntivi contabili oppure in caso di situazioni poco chiare per i la voratori indipendenti (incl. gli agricoltori); – consuntivi contabili degli ultimi 5 anni con ruoli delle pa ghe per i titolari e i contitolari di società anonime o di so cietà a garanzia limitata equiparabili ai lavoratori indipen denti; – certificato di salario o attestati di separazione/divorzio per le persone attive nell’economia domestica che eser citano o non esercitano un’attività lucrativa o che colla borano nell’azienda familiare al fine di valutarne lo sta tus.
3046 Durante un accertamento sul posto, l’assicurato non ha di
ritto all’assistenza di un rappresentante legale (sentenza del TF del 29 settembre 2014, 8C_504/2014).
5.2 Contenuto dell’accertamento
3047 Rientrano nell’accertamento:
– l’intervista degli assicurati od eventualmente dei loro rap presentanti legali sul posto di lavoro, a casa o presso istituti; – informazioni giuridiche in materia di AI e su aiuti forniti da altri istituti; – la redazione dei rapporti di accertamento.
6 Accertamento medico
6.1 Scopo e portata dell’accertamento
3048 L’accertamento medico è volto a fornire gli elementi neces
sari per valutare le condizioni mediche per il diritto alle pre stazioni AI.
3049 L’importanza dell’accertamento medico dipende anche dal
quadro clinico, dalla complessità del caso e dal tipo di pre stazione AI da esaminare. Di regola l’accertamento verte sugli aspetti seguenti:
– danno alla salute (sintomatologia, gravità, fattori estranei all’assicurazione); – diagnosi; – limitazioni funzionali e conseguenze sulla capacità lavo rativa (con riferimento al tasso d’occupazione e ai com piti dell’assicurato, ma anche alle eventuali possibilità di adeguamento del posto di lavoro); – risorse dell’assicurato; – eventuali possibilità d’integrazione o di svolgimento di un’attività adeguata; – breve anamnesi; – informazioni sulla vita quotidiana dell’assicurato; – descrizione del trattamento o del piano di trattamento (data d’inizio, terapia seguita fino a quel momento, pro gnosi, tipo di trattamento e frequenza, medicamenti e do saggi prescritti, compliance, efficacia, cambiamenti di te rapia previsti o effettuati, obiettivi terapeutici); – ricorso a trattamenti medici e terapie; – incapacità lavorativa.
3050 Se necessario, a completamento dei documenti medici, per
determinare la capacità economicamente utilizzabile vanno coinvolti gli specialisti dell’integrazione professionale e dell’orientamento professionale (DTF 140 V 193, con sid. 3.2).
6.2 Informazioni mediche
6.2.1 Forma e portata delle informazioni
3051 Le informazioni possono essere ottenute richiedendo un
rapporto medico o documenti medici già disponibili (rap porti sulle consultazioni dei medici, rapporti su operazioni e dimissioni dalle strutture in questione, documenti dell’AMal, della Suva ecc.) o svolgendo un colloquio con il medico cu rante. Le informazioni ottenute verbalmente devono essere messe agli atti (v. N. 6026).
3052 Se l’ufficio AI chiede al medico curante di redigere un rap
porto medico, si procura unicamente le informazioni neces sarie nel caso concreto senza richiedere informazioni già note (v. N. 3010).
3053 L’ufficio AI deve descrivere al medico la situazione dell’as
sicurato (attività svolta, grado di occupazione, statuto, con dizioni di salute ecc.) nonché l’obiettivo e lo scopo della ri chiesta d’informazioni (precisando la fase della procedura: prima richiesta di prestazioni, revisione della rendita, inte grazione). Di regola, affinché il medico possa valutare la capacità lavorativa dell’assicurato, l’ufficio AI mette a sua disposizione anche la descrizione del posto di lavoro, chie sta in precedenza al datore di lavoro o redatta congiunta mente con l’assicurato. L’ufficio AI può anche porre do mande specifiche relative al caso.
3054 L’ufficio AI decide, consultandosi con il SMR, se dispone di
tutti i documenti medici necessari per la valutazione del caso o se ha bisogno di ulteriori informazioni e documenti. Decide anche se procurarsi queste informazioni da un altro medico curante o se incaricare quest’ultimo di eseguire esami.
3055 Per l’esame di un’infermità congenita odontoiatrica l’ufficio
AI invia al dentista il modulo «Esame medico dentario», per le infermità citate alle cifre 208–210, 214 e 218 dell’allegato dell’OIC il modulo «Esame di ortopedia: dento-facciale».
6.2.2 Medico competente
3056 Di regola le informazioni mediche o il rapporto medico de
vono essere chiesti al medico che ha curato per ultimo l’as sicurato per l’infermità dichiarata.
3057 Se il trattamento non è ancora iniziato, l’ufficio AI richiede
le informazioni mediche al medico da cui l’assicurato vuole farsi curare.
3058 Se non si riesce a stabilire in modo certo chi sia il medico
curante né in base alla domanda né in base alle indicazioni fornite dall’assicurato o se l’ultimo trattamento risale a molto tempo prima dell’inoltro della richiesta, è l’ufficio AI a decidere come procedere agli ulteriori accertamenti neces sari.
3059 Se nonostante un’ingiunzione l’ufficio AI non riceve né i do
cumenti né il rapporto né una comunicazione del medico, incarica un altro ufficio medico o il SMR di effettuare gli ac certamenti e lo comunica all’assicurato.
6.3 Esame medico eseguito dal SMR
3060 Se, sulla base delle informazioni mediche raccolte, l’ufficio
AI non è in grado di valutare la situazione medica, poiché la documentazione disponibile è ancora incompleta e la si tuazione non è abbastanza chiara o risulta contraddittoria, il SMR può eseguire direttamente un esame medico (art. 49 cpv. 2 OAI).
3061 Se un esame medico deve essere eseguito dal SMR, l’uffi
cio AI lo comunica all’assicurato.
La comunicazione deve essere munita di codice secondo i N. 501 segg., 506 e 508 CSIP.
3062 L’ufficio AI o il SMR organizza presso il SMR l’esame me
dico raccomandato per chiarire la situazione medica.
3063 I risultati dell’esame medico svolto al SMR devono figurare
in modo strutturato, motivato e comprensibile in un rap porto separato nell’incarto dell’assicurato.
6.4 Perizie mediche esterne
6.4.1 In generale
3064 Se, nonostante l’esame medico eseguito dal SMR, l’ufficio
AI non è ancora in grado di valutare la situazione medica o
se un tale esame non è opportuno, bisogna commissionare una perizia medica esterna. Sono fatte salve indicazioni giuridiche o disposizioni giudiziarie.
3065 Il SMR prepara un breve riepilogo della situazione medica,
7/22 esponendo sinteticamente le ragioni per il tipo di perizia (mono-, bi- o pluridisciplinare) auspicato. Su questa base, se necessario in seguito alla discussione interdisciplinare del caso, viene stabilito il seguito della procedura.
3066 Se si ritiene necessaria una perizia esterna, si stabiliscono
il tipo di perizia e di discipline mediche previste e l’ufficio AI avvia il mandato peritale.
3067 Ai fini di una perizia esterna, la documentazione sulla situa
zione deve essere il più aggiornata e completa possibile. Per questa ragione, in vista dello svolgimento concreto del mandato peritale occorre verificare nuovamente la docu mentazione disponibile per acquisire, se del caso, even tuali documenti necessari e aggiornati (p. es. descrizione del posto di lavoro, rapporto medico, radiografie).
3067.1 L’ufficio AI decide in seguito se far eseguire una perizia
7/22 esterna e di che tipo deve essere (mono-, bi- o pluridiscipli nare, v. art. 43 cpv. 1bis e 44 cpv. 5 LPGA). Se l'assicurato contesta questa decisione, non occorre emanare una deci sione incidentale.
3068 Se attribuisce un mandato per una perizia medica mono-,
bi- o pluridisciplinare, l’ufficio AI deve sempre utilizzare il «Mandato per una perizia medica» (incl. «Istruzioni per le registrazioni su supporto audio», «Struttura della perizia» e «Struttura della valutazione consensuale»; v. Allegati III, IV, V). La struttura va osservata anche in caso di mandati in collaborazione con altri assicuratori.
3069 L’ufficio AI elabora assieme al SMR il mandato peritale
1/24 (v. Manuale SuisseMED@P), con gli elementi seguenti: – contesto del mandato; – panoramica del caso dal punto di vista medico-assicura tivo e procedurale;
– problematica; – elenco esaustivo e aggiornato della documentazione di sponibile; L’incarto per i periti deve essere preparato di modo che i documenti siano gestiti in modo accurato e sistematico e classificati in ordine cronologico. Per permettere una rapida visione d’insieme della situazione, bisogna allegare un in dice completo degli atti che fornisca indicazioni chiare e inequivocabili sul contenuto dei singoli documenti (art. 8 OPGA). Qualsiasi ridondanza di documenti o atti deve es sere evitata o perlomeno segnalata in modo chiaro.
3070 Per quanto concerne il diritto alla protezione dei dati, l’or
gano incaricato di eseguire la perizia ha le stesse possibi lità di accertamento degli uffici AI e dei SMR, in particolare per la richiesta di informazioni e gli accertamenti presso terzi. La procura rilasciata all’ufficio AI vale dunque anche per l’organo che effettua la perizia.
3071 L’assicurato non ha il diritto di essere assistito da un avvo
cato o da un altro patrocinatore né di coinvolgere terzi du rante la perizia medica. Il coinvolgimento a titolo eccezio nale di terzi può essere autorizzato a discrezione del perito (sentenza del TF I 42/06 del 26 giugno 2007 e DTF 132 V 443, consid. 3).
3072 Il ricorso a un interprete è regolamentato dai N. 3150 segg.
3073 I principi di procedura esposti segnatamente nella DTF 137
V 210 si applicano di norma anche alle perizie richieste da assicuratori infortuni secondo la LAINF (DTF 138 V 318). Analogamente, l’assicurato ha il diritto di esprimersi previa mente sul mandato per la perizia medica e sull’elenco delle domande. Gli assicuratori di indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA o gli assicuratori di responsabilità civile non sono invece tenuti né a rispettare i principi di pro cedura esposti nella DTF 137 V 210 né a garantire all’assi curato il diritto di esprimersi previamente sul mandato per la perizia medica e sull’elenco delle domande (sentenza del TF 8C_15/2015 del 31 marzo 2015).
6.4.2 Procedura per l’attribuzione di mandati di perizie
monodisciplinari
3074 Se è necessaria una perizia monodisciplinare, l’ufficio AI
sceglie il perito in funzione della disciplina e della sua di sponibilità.
3075 L’’ufficio AI verifica dapprima se l’esperto scelto soddisfa i
requisiti per allestire una perizia (art. 7m OPGA).
3076 L’ufficio AI invia all’assicurato una comunicazione che com
prende gli elementi seguenti (art. 44 cpv. 2 e 3 LPGA): − il tipo di perizia; − il nome della persona incaricata della perizia, con il rela tivo titolo di medico specialista; − indicazione della possibilità di formulare, entro un ter mine di 10 giorni, motivi di ricusazione, obiezioni nei con fronti del perito e di presentare controproposte per la no mina del perito; − indicazione della possibilità di presentare, entro un ter mine di 10 giorni, domande supplementari per iscritto; − informazioni sulla registrazione dei colloqui su supporto audio perizia (incl. il modulo di rinuncia ufficiale; vedi N. 3117); − copia del «Mandato per una perizia medica» (incl. «Struttura della perizia» v. Allegati III e IV), e le eventuali domande.
3077 Il termine legale di 10 giorni non può essere prorogato
7/22 (art. 44 cpv. 2 LPGA). In casi motivati è però possibile ac cordare all’assicurato una proroga unica per motivare o ret tificare le obiezioni inoltrate (v. N. 6021). È applicabile l’arti colo 38 LPGA.
3078 Se l’assicurato pone domande supplementari, l’ufficio AI le
7/22 verifica sia qualitativamente che quantitativamente, nel quadro del suo margine discrezionale. Le domande do vrebbero favorire l’esecuzione di una perizia che adempia i requisiti giuridici (DTF 137 V 210, consid. 3.4.1). L’ufficio AI decide in via definitiva le domande da porre al perito (art. 44 cpv. 3 LPGA). Non occorre emanare una decisione
incidentale, nemmeno se l’ufficio AI non approva tutte le domande supplementari poste dall’assicurato.
3079 Se non vengono presentati motivi di ricusazione o obie
zioni, il mandato è assegnato al perito in funzione della complessità del caso con un termine di consegna adeguato (di regola 90 giorni).
3080 Se l’assicurato presenta dei motivi di ricusazione o delle
obiezioni, l’ufficio AI verifica se sussiste uno dei seguenti motivi di opposizione (art. 36 cpv. 1 LPGA in combinazione con l’art. 10 cpv. 1 PA): – il perito ha un interesse personale nella causa; – è parente o affine in linea retta o in linea collaterale, fino al terzo grado, di una parte o è coniuge, fidanzato o ge nitore adottivo della medesima; – se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
3081 Se sussiste un motivo di ricusazione ai sensi del N. 3080,
l’ufficio AI nomina un nuovo perito, tenendo conto delle controproposte presentate dall’assicurato. L’ufficio AI invia all’assicurato una nuova comunicazione con il nome e il ti tolo di medico specialista del perito. Una volta trascorso il termine di 10 giorni per formulare i motivi di ricusazione o obiezioni, il mandato è assegnato al perito.
3082 Se non sussiste un motivo di ricusazione ai sensi del
2/23 N. 3080, ma sono state sollevate altre obiezioni nei con fronti del perito, va effettuato un tentativo di conciliazione. L’ufficio AI esamina se può accettare uno dei periti proposti dall’assicurato.
3083 Se l’assicurato non ha presentato alcuna controproposta o
se l’ufficio AI non può accettare uno degli esperti proposti, si deve raggiungere un consenso (art. 7j cpv. 1 OPGA).
3084 L’elenco dei periti secondo l’articolo 57 capoverso 1 let
tera n LAI e l’articolo 41b OAI è sottoposto all’assicurato.
3085 Un accordo presuppone lo svolgimento di un confronto
(orale o scritto) tra l’ufficio AI e l’assicurato. Il confronto va registrato negli atti (art. 7j cpv. 2 OPGA).
3086 Se si giunge a un accordo, una nuova comunicazione è in
viata all’assicurato e il mandato è assegnato al perito.
3087 Se non si giunge a un accordo, l’ufficio AI emana una deci
sione incidentale in cui fornisce la motivazione per la quale non si è tenuto conto delle obiezioni (art. 44 cpv. 4 LPGA).
3088 Il risultato del tentativo di conciliazione (N. 3082 ss.) deve
2/23 essere munito di codice secondo i N. 501 segg., 506 e 508 CSIP.
3089 Se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione inci
dentale, in linea di massima il mandato per la perizia non è assegnato fintantoché la decisione in merito al ricorso non è passata in giudicato.
3090 Se l’assicurato non interpone ricorso o la decisione inci
dentale è confermata e passa in giudicato, il mandato è as segnato al perito (v. N. 3079).
3091 L’ufficio AI provvede a che l’assicurato sia informato in me
rito alla perizia prevista e al termine stabilito. Al fine di evi tare assenze inutili, all’avvicinarsi di tale termine occorre dunque rendere attento l’assicurato al rispetto dello stesso.
3092 L’ufficio AI sorveglia i termini stabiliti per i mandati peritali e
sollecita i periti in caso di mancato rispetto degli stessi.
3093 Se l’assicurato inoltra richieste relative alla procedura o al
diritto probatorio oppure domande supplementari e comple mentari che si possono perlopiù considerare come volte a prolungare la procedura, e quindi a ricevere la rendita il più a lungo possibile, l’ufficio AI può prevedere la sospensione della rendita (sentenza del TF 9C_294/2016 del 27 maggio 2016, consid. 2, e DTF 141 V 330, consid. 9.2).
6.4.3 Procedura per l’attribuzione di mandati di perizie
bi- e pluridisciplinari
3094 Una perizia bidisciplinare interessa due discipline. Una pe
1/25 rizia pluridisciplinare interessa tre o più discipline mediche. Se appare opportuna una perizia pluridisciplinare, occorre in ogni caso includere la medicina interna generale.
3095 L’ufficio AI invia all’assicurato una comunicazione che com
prende gli elementi seguenti (art. 44 cpv. 2 e 3 LPGA): − il tipo di perizia, − le discipline mediche previste, − indicazione della possibilità di presentare, entro un ter mine di 10 giorni, domande supplementari per iscritto; − informazioni sulla registrazione dei colloqui su supporto audio perizia (incl. il modulo di rinuncia ufficiale; vedi N. 3117), − copia del «Mandato per una perizia medica» (incl. «Struttura della perizia» v. Allegati III e IV), e le eventuali domande.
3096 Il termine legale di 10 giorni non può essere prorogato
7/22 (art. 44 cpv. 2 LPGA). In casi motivati è però possibile ac cordare all’assicurato una proroga unica per motivare o ret tificare le obiezioni inoltrate (v. N. 6021). È applicabile l’arti colo 38 LPGA.
3097 Se l’assicurato pone domande supplementari, l’ufficio AI le
7/22 verifica sia qualitativamente che quantitativamente, nel quadro del suo margine discrezionale. Le domande do vrebbero favorire l’esecuzione di una perizia che adempia i requisiti giuridici (DTF 137 V 210, consid. 3.4.1). L’ufficio AI decide in via definitiva le domande da porre al perito (art. 44 cpv. 3 LPGA). Non occorre emanare una decisione incidentale, nemmeno se l’ufficio AI non approva tutte le domande supplementari poste dall’assicurato.
3098 Il mandato è registrato su SuisseMED@P (sentenza del TF
8C_771/2013 del 10 dicembre 2013). La procedura di attri buzione dei mandati per perizie bi- e pluridisciplinari me
diante SuisseMED@P è regolamentata nel Manuale Suis seMED@P. L’e-mail di conferma dell’avvenuta attribuzione del mandato da parte di SuisseMED@P deve essere regi strata nell’incarto dell’assicurato.
3099 Le perizie di controllo possono essere commissionate alla
stessa coppia di periti o allo stesso centro peritale che ha eseguito la prima perizia, se quest’ultima è stata attribuita tramite la piattaforma SuisseMED@P ed esse sono com missionate entro tre anni dalla data del rapporto della peri zia precedente (DTF 147 V 79).
3100 L’ufficio AI trasmette alla coppia di periti o al centro peritale
7/22 l’incarico secondo l’allegato III, l’incarto completo e le even tuali domande supplementari al più tardi il giorno seguente l’attribuzione del mandato.
3101 Per quel che concerne le perizie pluridisciplinari il centro
peritale valuta se sia necessario adeguare l’elenco delle di scipline mediche. Le discipline previste dal centro peritale non possono essere contestate né dall’ufficio AI né dall’as sicurato (art. 44 cpv. 5 LPGA, DTF 139 V 349, con sid. 3.3), che devono accettare la decisione presa dal cen tro peritale dopo l’attenta valutazione richiesta. Il messag gio di posta elettronica inviato all’ufficio AI per comunicare il nome dei periti con i relativi titoli di specializzazione dev’essere registrato nell’incarto dell’assicurato.
3102 L’ufficio AI esamina se i periti proposti dal centro peritale
soddisfano i criteri per l’esecuzione di una perizia (art. 7m OPGA). Se sussistono incertezze, l’ufficio AI contatta il centro peritale per chiarire i fatti.
3103 Dopo l’attribuzione da parte di SuisseMED@P, l’ufficio AI
comunica all’assicurato la coppia di periti o il centro peritale e i nomi delle persone incaricate della perizia con i relativi titoli di specializzazione. Se il centro peritale ha modificato l’elenco delle discipline conformemente al N. 3101, l’ufficio AI ne informa l’assicurato. L’ufficio AI avverte inoltre l’assi curato che sarà la coppia di periti o il centro peritale a co municargli il luogo e la data della perizia. A tal fine, l’ufficio
AI utilizza l’apposito testo del catalogo dei testi e invia una copia della lettera alla coppia di periti o al centro peritale.
3104 L’ufficio AI accorda all’assicurato un termine di 10 giorni
1/24 dall’invio della comunicazione per formulare motivi di ricu sazione (art. 44 cpv. 2 e 3 LPGA). Questo termine non può essere prorogato. Nessun tentativo di conciliazione ha luogo (art. 7j cpv. 3 OPGA). Il termine di 10 giorni è so speso durante le ferie giudiziarie previste secondo l’arti colo 38 capoverso 4 LPGA.
3105 L’assicurato può far valere i motivi di ricusazione enumerati
al N. 3080. L’ufficio AI deve valutare i motivi di ricusazione presentati.
3106 Se non sussistono dei motivi di ricusazione ai sensi del
N. 3080, l’ufficio AI emana una decisione incidentale in cui fornisce la motivazione per la quale non si è tenuto conto delle obiezioni.
3107 Se sussiste un motivo di ricusazione ai sensi del N. 3080,
l’ufficio AI procede nel modo seguente:
Centro peritale: il centro peritale designa il/i nuovo/i perito/i. L’ufficio AI ne informa l’assicurato mediante comunicazione e gli accorda un termine di 10 giorni per formulare motivi di ricusazione. Se il centro peritale non può sostituire la per sona incaricata della perizia, il mandato è nuovamente re gistrato sulla piattaforma SuisseMED@P.
3108 Coppia di periti: il mandato è nuovamente registrato sulla
piattaforma SuisseMED@P.
3109 Se le obiezioni sollevate dall'assicurato non sono ammesse
o lo sono solo parzialmente, l'ufficio AI emette una deci sione incidentale in cui fornisce la motivazione per la quale non si è tenuto conto delle obiezioni. Nessun tentativo di conciliazione ha luogo (art. 7j cpv. 3 OPGA).
Se la decisione incidentale non è confermata o lo è solo parzialmente, a seconda delle circostanze la procedura deve essere eseguita nuovamente.
3111 Se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione inci
dentale, in linea di massima il mandato per la perizia è so speso fintantoché la decisione in merito al ricorso non è passata in giudicato. In tal caso occorre interrompere il cal colo del tempo nei confronti della coppia di periti o del cen tro peritale.
3112 Se l’assicurato non interpone ricorso o la decisione inci
dentale è confermata e passa in giudicato, la perizia viene eseguita. Il termine per eseguire la perizia ricomincia a de correre dall’entrata in vigore della decisione incidentale o della sentenza (v. Manuale SuisseMED@P, numero 9).
3113 In caso di modifiche nello svolgimento che non dipendono
dal centro peritale (motivi di rifiuto o di ricusazione, rinvio di un appuntamento per malattia o infortunio dell’assicurato o del perito, necessità di accertamenti, coinvolgimento di un ulteriore perito ecc.), l’ufficio AI deve immediatamente in terrompere il calcolo del tempo nei confronti della coppia di periti o del centro peritale, non appena questi lo informano in proposito.
3114 Se l’assicurato inoltra richieste relative alla procedura o al
diritto probatorio oppure domande supplementari e comple mentari che si possono perlopiù considerare come volte a prolungare la procedura, e quindi a ricevere la rendita il più a lungo possibile, l’ufficio AI può prevedere la sospensione della rendita (sentenza del TF 9C_294/2016 del 27 maggio 2016, consid. 2, e DTF 141 V 330, consid. 9.2).
3115 Sono fatte salve le regolamentazioni speciali per i mandati
dell’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (v. Ma nuale SuisseMED@P).
3116 Gli uffici AI sorvegliano i termini stabiliti per i mandati peri
tali e sollecitano i periti in caso di mancato rispetto degli stessi.
6.4.4 Registrazione dei colloqui su supporto audio
3117 Quando l’ufficio AI informa l’assicurato che una perizia è
7/22 opportuna (v. N. 3074 e 3094), lo informa che i colloqui sa ranno registrati su supporto audio e che, se l’assicurato ne fa richiesta, ha il diritto di ascoltare le registrazioni. Inoltre, l’ufficio AI informa l’assicurato che egli ha la possibilità di ri nunciare alla registrazione (art. 44 cpv. 6 LPGA, art. 7k cpv. 2 OPGA). Inoltre, l’ufficio AI informa l’assicurato che ha la possibilità di rinunciare alla registrazione (art. 44 cpv. 6 LPGA, art. 7k cpv. 2 OPGA) presentando all’ufficio in questione una dichiarazione in tal senso prima dell'inizio della perizia o immediatamente dopo la sua esecuzione (N. 3119). Il modulo ufficiale di rinuncia deve essere alle gato alla comunicazione.
3118 L’assicurato può rinunciare alla registrazione su supporto
audio di un colloquio, di diversi colloqui o di tutti i colloqui.
3119 La rinuncia può essere presentata all’ufficio AI al più tardi
10 giorni dopo il colloquio (art. 7k cpv. 3 OPGA). La rinun
cia non può essere presentata al perito.
3120 La rinuncia deve essere presentata per iscritto. L’ufficio AI
ne trasmette immediatamente una copia al/ai perito/i
3121 L’assicurato può revocare la sua rinuncia oralmente o per
iscritto presso l’ufficio AI prima del colloquio (art. 7k cpv. 4 OPGA). L’ufficio AI informerà il/i perito/i il più presto possi bile.
3122 Solo le registrazioni su supporto audio dei colloqui a cui
7/22 l’assicurato non ha rinunciato fanno parte della perizia e sono acquisite agli atti (art. 44 cpv. 6 LPGA).
3122.1 L’ufficio AI informa i periti che solo gli uffici AI sono auto-
7/22 rizzati a ricevere una dichiarazione di rinuncia ufficiale. Se l’assicurato dichiara per la prima volta di voler rinunciare alla registrazione del colloquio solo durante l'appuntamento per la perizia, il perito deve informarlo che dopo il colloquio ha 10 giorni di tempo per presentare la rinuncia all'ufficio AI (N. 3119). Se il perito decide, in via eccezionale, di non svolgere il colloquio, l’ufficio AI si procura la rinuncia dell'assicurato nella forma corretta e viene concordato un nuovo appuntamento per la perizia con il medesimo perito.
3123 Se l’ufficio AI constata che la registrazione su supporto au
7/22 dio presenta difetti tecnici, contatta il perito o il centro peri tale.
3124 Se il difetto tecnico della registrazione su supporto audio
non può essere risolto, l’ufficio AI ne informa l’assicurato.
3125 Se l’assicurato desidera mettere in dubbio la validità della
perizia sulla base di tali informazioni, deve comunicarlo per iscritto all’ufficio AI entro 10 giorni dalla data dell’informa zione, indicandone i motivi.
3126 Se l’assicurato desidera mettere in dubbio la validità della
perizia sulla base di difetti tecnici della registrazione su supporto audio che ha scoperto lui stesso, deve comuni carlo per iscritto all’ufficio AI entro 10 giorni dall’invio della registrazione su supporto audio per l’ascolto, indicandone i motivi.
3127 L’ufficio AI esamina la richiesta dell’assicurato e cerca di
trovare di comune accordo una soluzione per il prosegui mento della procedura. Se l’assicurato e l’ufficio AI non tro vano un accordo, l’ufficio AI emette una decisione inciden tale.
3128 La registrazione su supporto audio può essere ascoltata
1/24 solo su richiesta dell’assicurato o del suo rappresentante in caso di controversia, per esempio se leggendo la perizia l’assicurato ha l’impressione che il rapporto non riporti cor
rettamente ciò che è stato detto durante il colloquio o se ri tiene che il perito non si sia comportato professionalmente durante lo stesso. Esclusivamente l'ufficio AI, il tribunale competente, l’assicurato stesso e il suo rappresentante possono ascoltarla. La registrazione può essere ascoltata e utilizzata solo nell'ambito del procedimento AI o di un’eventuale procedura di ricorso. La trasmissione delle re gistrazioni su supporto audio a terzi (ad es. assicuratori contro gli infortuni o altre persone legittimate a ricorrere ai sensi dell’art. 49 LPGA, art. 7l cpv. 1 OPGA) non è consen tita. Se l’assicurato chiede di ascoltare la registrazione, l’uf ficio AI gli trasmette i dati di accesso online e informa il/i perito/i.
3129 Se la Commissione federale per la garanzia della qualità
degli esami medici richiede l’audizione di registrazioni au dio nell’ambito delle sue attività (art. 7p cpv. 4 e 5 OPGA), queste devono essere inviate insieme alla relativa perizia
6.4.5 Trasmissione dell’incarto
3130 L’ufficio AI trasmette ai periti o al centro peritale l’incarto
completo, aggiornato e presentato in ordine cronologico, con il mandato (comprese la struttura della perizia e, per le perizie bi- e pluridisciplinari, la struttura della valutazione consensuale; v. Allegati III, IV e V).
3131 I documenti sono inviati:
su un supporto dati e per posta raccomandata, salvo se i dati sono trasmessi su un supporto dati protetto con una password, comunicata separatamente;
elettronicamente tramite una piattaforma autorizzata per lo scambio di dati.
6.4.6 Violazione dell’obbligo di collaborare
3132 Se, senza un valido motivo, l’assicurato non dà seguito
7/22 all’invito dell’ufficio AI o dell’organo incaricato di effettuare la perizia o impedisce con il proprio comportamento l’adempimento del mandato, le spese che ne risultano pos sono essergli addebitate (art. 45 LPGA; sentenza del TF 8C_690/2021 del 24 gennaio 2022) e l’ufficio AI può deci dere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 LPGA, v. N. 5010 segg.).
6.4.7 Procedura dopo il ricevimento della perizia
3133 Subito dopo la ricezione della perizia, l’ufficio AI verifica dal
punto di vista formale che il documento sia stato allestito secondo la struttura unitaria richiesta (v. Allegati IV e V). Le perizie che non rispettano questa struttura vengono imme diatamente rinviate ai periti, dai quali si esige che adottino l’impostazione prescritta dal mandato. L’ufficio AI verifica inoltre se la registrazione dei su supporto audio sia stata messa agli atti conformemente a quanto dichiarato nella perizia.
3134 Entro 20 giorni dal ricevimento della perizia, l’ufficio AI
deve sottoporre il documento a una verifica della qualità dal punto di vista medico-assicurativo, consultandosi con il SMR (per le perizie pluridisciplinari e quelle psichiatriche è sempre responsabile il SMR). Occorre verificare in partico lare che la perizia:
– applichi le specifiche linee guida delle società mediche per la qualità delle perizie psichiatriche in ambito assicu rativo; – fornisca indicazioni mediche e informazioni sufficienti per il singolo caso sui temi degli indicatori standard giusta la DTF 141 V 281; – proceda in modo chiaro secondo la struttura argomenta tiva medico-assicurativa (problematica, acquisizione delle informazioni disponibili, risposta ai quesiti);
– non presenti violazioni rilevanti del principio di neutralità (p. es. formulazioni palesemente sprezzanti od offensive nei confronti di persone o gruppi di persone).
3135 In presenza di nette interruzioni della struttura argomenta
tiva deve porre domande esplicative o complementari al perito o al centro peritale.
3136 Il SMR espone i risultati dei suoi esami medico-assicurativi
in un breve parere. Il SMR chiarisce o completa lacune marginali nella struttura argomentativa attraverso le proprie competenze in campo medico-assicurativo.
3137 Se le conclusioni della perizia non sono sufficientemente
chiare o plausibili, il SMR ne spiega i motivi in una nota, che deve essere allegata alle domande esplicative o com plementari.
3138 Se l’ufficio AI pone al/i perito/i domande esplicative o com
plementari, deve informarne l’assicurato e inviargli una co pia della perizia (DTF 136 V 113).
3139 L’ufficio AI accorda all’assicurato, indicando una data pre
cisa, un termine di 12 giorni dall’invio della comunicazione per far pervenire domande esplicative o complementari. Questo termine può essere prorogato di dieci giorni al mas simo solo previa richiesta scritta motivata (v. DTF 139 V 349, consid. 5.2.3).
3140 Se l’assicurato pone domande esplicative o complemen
1/24 tari, l’ufficio AI le esamina sotto il profilo qualitativo e quan titativo nell’ambito del suo margine discrezionale. Le do mande devono consentire una perizia che risponda alle esigenze legali (DTF 137 V 210, consid. 3.4.1). L’ufficio AI decide in via definitiva le domande da porre ai periti (art. 44 cpv. 3 LPGA). Non c’è ragione di emanare una decisione incidentale nemmeno se l’ufficio AI non ammette tutte le domande. Le domande devono essere trasmesse ai periti come domande dell’assicurato.
3141 L’ufficio AI verifica che il perito o il centro peritale rispetti il
termine per inoltrare le risposte alle domande esplicative o complementari poste e lo sollecita per tempo.
3142 L’ufficio AI deve emanare in tempi rapidi una decisione nel
merito. Una copia della decisione va inviata ai periti (art. 76 cpv. 1 lett. g OAI).
3143 Per migliorare la qualità occorre inviare rapidamente ai pe
riti e ai centri peritali una copia delle decisioni giudiziarie nelle quali la loro perizia è stata utilizzata come mezzo di prova (art. 9a OPGA).
3143.1 Se un ufficio AI o un SMR constata vizi ripetuti nell’allesti
2/23 mento delle perizie da parte di un perito, di una coppia di periti o da un centro peritale svolge con il medesimo / la medesima un colloquio, che viene messo a verbale.
7 Costi cagionati dai provvedimenti d’accertamento
7.1 In generale
3144 L’AI si assume le spese dei provvedimenti di accertamento
ordinati (art. 45 cpv. 1 LPGA).
3145 Le spese per provvedimenti d’accertamento eseguiti senza
essere stati ordinati dall’ufficio AI sono a carico dell’AI sol tanto nella misura in cui tali provvedimenti erano indispen sabili per poter assegnare le prestazioni o per valutare il caso (p. es. esami speciali quali elettroencefalogramma, esame del sangue e simili; sentenza del TF del 9C_764/2014 del 21 luglio 2015) o erano parte integrante di provvedimenti d’integrazione concessi in seguito (p. es. visite mediche di controllo quali parte di un provvedimento sanitario d’integrazione) (art. 78 cpv. 3 OAI; sentenza del TF 9C_921/2013 del 24 febbraio 2014; RCC 1972 pag. 228). Di conseguenza non basta che una degenza in ospe dale consenta al medico di confermare la diagnosi o all’uffi cio AI di assegnare delle prestazioni. Un tale provvedi mento deve invece rivelarsi indispensabile per l’esame del
diritto a prestazioni. Ciò non è il caso quando i documenti in possesso dell’ufficio AI sarebbero bastati per dare una valutazione del caso o se l’ufficio AI avrebbe potuto procu rarsi le indicazioni necessarie con minor spesa, per esem pio interrogando il medico curante o un altro medico. In caso di dubbio, va consultato il SMR.
3146 Per quanto riguarda il diritto alle indennità giornaliere nel
caso di degenze per accertamenti o di visite ambulatoriali, sono applicabili le disposizioni della CIGAI.
3147 Il rimborso delle spese di viaggio è regolato dalla CRSV.
7.2 Spese dei medici
3148 Le spese delle informazioni fornite da medici che non
hanno un incarico dell’AI sono rimborsate soltanto se erano indispensabili alla valutazione del diritto a prestazioni o erano parte integrante di provvedimenti d’integrazione con cessi in seguito (art. 45 cpv. 1 LPGA; sentenza del TF 9C_764/2014 del 21 luglio 2015, consid. 3.2).
3149 Con il tariffario medico TARMED possono essere fatturate
all’AI solo le prestazioni che il medico ha fornito nel suo studio oppure nel luogo di domicilio o di soggiorno dell’as sicura-to (ad es. rapporti medici, colloqui telefonici con l’uf ficio AI). Se però il medico si reca in un ufficio AI o sul luogo di lavoro o di formazione dell’assicurato, ad esempio per un colloquio, questa prestazione non figura in TAR MED. I colloqui ordinati dall’ufficio AI e altre prestazioni for nite dal medico nell’ambito dell’accertamento che non sono conteggiabili secondo TARMED possono essere fatturati all’ufficio AI al prezzo di 50 franchi al massimo per ogni quarto d’ora (compreso il tempo necessario per lo sposta mento) e vanno concordati di conseguenza.
7.3 Spese di traduzione (interpretariato)
7.3.1 Principio
3150 L’istruttoria va eseguita nella lingua ufficiale del Cantone.
1/24 Se l’assicurato non padroneggia tale lingua, l’ufficio AI può ordinare il ricorso a un interprete o a servizi d’interpreta riato interculturale (art. 59 cpv. 3 LAI). Le spese di traduzione sostenute nell’ambito di accerta menti secondo l’articolo 45 capoverso 1 LPGA fanno parte delle spese di accertamento e devono quindi essere co perte dall’AI. Se l’ufficio AI non ha dato l’ordine, le spese sono comunque coperte nella misura in cui erano indispen sabili per la concessione di prestazioni.
3150.1 Soppresso
7.3.2 Perizia medica esterna e esame medico eseguito
dal SMR
3151 Il perito decide se in un determinato caso, per eseguire con
diligenza l’incarico, sia necessario un accertamento medico nella lingua madre dell’assicurato o con l’intervento di un interprete.
3152 Nel caso degli accertamenti psichiatrici, è particolarmente
importante che il perito e l’assicurato riescano a capirsi nel migliore dei modi. Per un’esplorazione accurata è necessa rio che le due parti dispongano di ottime conoscenze lingui stiche. Se il perito non padroneggia la lingua dell’assicu rato, è opportuno che faccia capo ad un interprete.
3153 Per tutte le altre perizie mediche (p. es. perizie reumatolo
giche, neurologiche o ortopediche) occorre valutare di volta in volta se il fatto che il perito e l’assicurato non sono in grado di capirsi rappresenti un ostacolo all’esecuzione di una perizia completa, chiara e coerente.
3154 Se è necessario un interprete, va per principio scelto un
professionista.
3154.1 I N. 3151-3154 sono applicabili per analogia agli esami me
7/22 dici eseguiti dal SMR.
7.4 Indennità per perdita di guadagno e spese
(art. 45 cpv. 2 LPGA)
3155 L’indennità per perdita di guadagno e spese per gli assicu
rati non aventi diritto a indennità giornaliere e per le altre persone chiamate a fornire informazioni è disciplinata dall’articolo 91 OAI. Le persone senza attività lucrativa pos sono eventualmente richiedere un’indennità per spese di custodia e d’assistenza secondo l’articolo 11a LAI.
7.5 Fatturazione
3156 All’organo incaricato dell’accertamento deve essere inviato,
al conferimento del mandato, un modulo di fatturazione dell’AI. Inoltre, per quanto riguarda la fatturazione è appli cabile per analogia la CPPI.
4a parte: Altri compiti dell’ufficio AI
1 Informazione, ragguagli e consulenza agli assicurati
1.1 Informazione degli assicurati
4001 Almeno una volta all’anno gli uffici AI cantonali e le casse
di compensazione cantonali provvedono ad informare suffi cientemente gli assicurati con pubblicazioni, sulla stampa o in un altro modo appropriato, per richiamare l’attenzione sulle prestazioni dell’assicurazione, le condizioni per otte nerle e il modo di richiederle (art. 57 cpv. 1 lett. h LAI e art. 68 OAI).
4002 Se le misure di accertamento necessarie causano impor
tanti ritardi, gli assicurati devono esserne informati al più presto ed essere tenuti al corrente sullo svolgimento della procedura.
1.2 Ragguagli e consulenza agli assicurati
4003 L’ufficio AI è tenuto, nell’ambito delle sue competenze, a
informare gli interessati sui loro diritti e doveri (DTF 131 V 472). Se l’ufficio AI rileva che un assicurato o i suoi fami liari possono rivendicare prestazioni di altri assicuratori, for nisce loro prontamente informazioni in merito.
2 Presa di posizione dell’UFAS
2.1 In generale
4004 Se un ufficio AI richiede una presa di posizione all’UFAS,
quest’ultimo si pronuncia innanzitutto sull’interpretazione di prescrizioni e direttive. Non è invece suo compito decidere nel merito.
4005 Nella richiesta bisogna indicare:
– cognome, nome e numero AVS, – la materia ed eventualmente le basi legali e le direttive applicabili; – il riferimento riportato sull’eventuale precedente corri spondenza dell’UFAS; nonché – una proposta di soluzione. Alla richiesta vanno allegati tutti i documenti e le indicazioni necessari alla risposta. Nel trattamento del caso all’origine della presa di posizione dell’UFAS, l’ufficio AI è tenuto a formulare da sé la motivazione, senza fare riferimento alla presa di posizione dell’UFAS (N. 6014).
2.2 Preavviso obbligatorio dell’UFAS
4006 Taluni casi devono essere sottoposti all’UFAS di propria
iniziativa prima che venga presa la decisione, corredati di una proposta di preavviso. Essi figurano nelle direttive rela tive.
3 Coordinazione con altri istituti assicurativi
3.1 Assicurazione infortuni, assicurazione militare, as
sicurazione contro la disoccupazione
4007 Se dalla richiesta dell’assicurato risulta che l’AM o l’AD gli
ha già concesso provvedimenti d’integrazione o che egli ha palesemente diritto a tali prestazioni (p. es. in caso d’infor tunio professionale), si deve prendere contatto con l’assi curazione in questione per determinare l’estensione delle prestazioni dovute (v. Analisi della situazione del momento, cap. 5.1 CGC).
4008 Per delimitare gli obblighi dei diversi rami assicurativi si ap
plicano le direttive relative alle singole prestazioni (v. art. 63–71 LPGA).
4009 Se un assicurato presenta una richiesta di assegno per
grandi invalidi e, nell’ambito dell’esame delle circostanze del caso, risulta che la grande invalidità è imputabile a un
infortunio, l’ufficio AI trasmette l’incarto al competente assi curatore contro gli infortuni e ne informa nel contempo il ri chiedente. Bisogna inoltre tenere conto della CGI.
3.2 Cassa malati competente
4010 Se gli assicurati richiedono provvedimenti sanitari di inte
grazione, l’ufficio AI è tenuto ad informare la loro cassa malati dell’inoltro della richiesta (art. 88ter OAI). Ciò viene fatto inoltrando alla cassa malati una copia della decisione o della comunicazione.
5a parte: Obbligo di collaborare e di ridurre il danno
1 Obbligo dell’assicurato di collaborare nell’ambito
dell’accertamento dei fatti
1.1 Definizione
5001 Nell’ambito dell’accertamento dei fatti concernenti il diritto
alle prestazioni l’assicurato deve fornire tutte le informa zioni necessarie e produrre i documenti pertinenti. È tenuto a fornire informazioni veritiere e non può avvalersi della fa coltà di non rispondere (art. 28 cpv. 1 e 2 LPGA; sentenza del TF 9C_258/2014 del 3 settembre 2014).
5002 L’assicurato è tenuto a sottoporsi a tutti i provvedimenti di
accertamento medici e specialistici ragionevolmente esigi bili (v. tra l’altro CPIPr) necessari per la valutazione dei fatti (art. 43 cpv. 2 LPGA; SVR 2007 IV n. 48, sentenza del TF I 988/06, consid. 4.2).
5003 In particolare, in vista di una perizia medica (v. N. 3064
segg) l’assicurato deve provvedere a presentarsi in condi zioni tali da permettere un esame e un colloquio. Una cura medica (N. 5023) non può invece essere richiesta prima di una perizia medica (DTF 145 V 215).
5004 L’obbligo di collaborare sussiste soltanto nella misura in cui
le informazioni richieste sono necessarie per l’istruttoria o la fissazione delle prestazioni e gli uffici AI non possono ot tenerle in altro modo senza costi sproporzionati (sentenza del TF 9C_345/2007 del 26 marzo 2008).
5005 L’ufficio AI deve informare l’assicurato in modo adeguato e
al momento opportuno in merito al suo obbligo di collabo rare e indicargli il comportamento che ci si aspetta da lui (p. es. presentazione di documenti, rispetto dei termini per l’accertamento). Nel contempo fissa un termine adeguato per l’adempimento dell’obbligo di collaborare.
1.2 Procedura di diffida e termine di riflessione
5006 Se l’assicurato rifiuta in modo ingiustificato di adempiere
7/22 l’obbligo di collaborare entro il termine stabilito, l’ufficio AI notifica una diffida sotto forma di comunicazione senza in dicazione dei rimedi giuridici. Questa comunicazione non va codificata.
5007 La diffida comprende i punti seguenti:
indicazione di un comportamento contrario al proprio do vere;
descrizione del comportamento atteso;
concessione di un termine di riflessione adeguato;
comminatoria delle conseguenze giuridiche di un’opposi zione;
menzione della base legale.
5008 Secondo l’articolo 7b capoverso 2 LAI, in caso di violazione
1/24 qualificata degli obblighi le prestazioni possono essere ri dotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione (sen tenze del TF 8C_562/2022 del 25 aprile 2023, 8C_400/2017 del 29 agosto 2017, 9C_744/2011 del 30 no vembre 2011).
5009 Vi è violazione qualificata degli obblighi se, per esempio,
nonostante diversi avvertimenti l’assicurato ha ripetuta mente violato l’obbligo di collaborare per un lungo periodo di tempo e il suo comportamento costantemente non coo perativo lascia intendere che anche in futuro egli non sarà disposto a collaborare a provvedimenti ragionevolmente esigibili.
1.3 Conseguenze giuridiche in caso di violazione
dell’obbligo di collaborare
5010 Se l’assicurato disattende in modo ingiustificato all’ingiun
zione entro il termine stabilito, al termine della procedura di preavviso l’ufficio AI emana una decisione come annun ciato nella diffida. Nella decisione occorre revocare l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso.
1.3.1 In caso di prima richiesta di prestazioni
5011 In caso di violazione dell’obbligo di collaborare, l’ufficio AI
emana una decisione di non entrata in materia o una deci sione sulla base degli atti (art. 43 cpv. 3 LPGA).
5012 La decisione sulla base degli atti può essere presa solo se
in base agli atti (incompleti) disponibili il rifiuto di una pre stazione può essere motivato con il grado di prova della verosimiglianza preponderante.
5013 In tutti gli altri casi occorre prendere una decisione di non
entrata in materia.
1.3.2 In caso di procedura di revisione
1.3.2.1 Revisione su richiesta
5014 In caso di violazione dell’obbligo di collaborare, l’ufficio AI
conferma di regola il precedente diritto alle prestazioni. Se sussistono dubbi sulla prosecuzione del versamento della prestazione, dopo aver effettuato i necessari accertamenti (a seconda delle circostanze: grado di gravità della viola zione, proporzionalità, gravità dei dubbi) l’ufficio AI può di sporre mediante decisione la sospensione della presta zione (sentenza del TF 9C_282/2018 del 18 dicem bre 2018) o la soppressione della prestazione (sentenza del TF 8C_733/2010 del 10 dicembre 2010).
1.3.2.2 Revisione d’ufficio
5015 In caso di violazione dell’obbligo di collaborare, l’ufficio AI
emana una decisione di sospensione della prestazione o di soppressione della prestazione (a seconda delle circo stanze: grado di gravità della violazione, proporzionalità, gravità dei dubbi).
Esempi: Sospensione della prestazione: l’ufficio AI ha chiesto ripe
tutamente, senza risultato, all’assicurato di fornirgli il con tratto di lavoro nonché i conteggi salariali ad esso relativi. Sulla base dei rapporti medici disponibili, lo stato di salute dell’assicurato è stato definito «stabile», o meglio la pro gnosi è rimasta «invariata». Non è stato possibile rilevare i fattori di retribuzione professionale su cui si basa il con fronto dei redditi. Infine il grado d'invalidità è risultato com plessivamente «non chiaro». Non vi è pertanto motivo di revisione (sentenza del TF 9C_282/2018 del 18 dicem bre 2018).
Soppressione della prestazione: nonostante la richiesta dell’ufficio AI, l’assicurato non si è sottoposto a una perizia da parte di un perito. La documentazione (incompleta) non ha permesso di constatare la persistenza di una limitazione del rendimento professionale (sentenza del TF 8C_733/2010 del 10 dicembre 2010).
1.4 Procedura in caso di disponibilità dell’assicurato a
collaborare
1.4.1 In caso di decisione di non entrata in materia
5016 Se, dopo una decisione di non entrata in materia passata
in giudicato, l’assicurato intende continuare a far valere il proprio diritto alle prestazioni, deve presentare una nuova richiesta. È applicabile l’articolo 29 capoverso 1 LAI.
1.4.2 In caso di rifiuto o di soppressione della presta
zione
5017 Se, dopo una decisione di rifiuto o di soppressione della
prestazione passata in giudicato, l’assicurato intende conti nuare a far valere il proprio diritto alla prestazione, deve presentare una nuova richiesta. È applicabile l’articolo 29 capoverso 1 LAI. Nella nuova richiesta l’assicurato deve di mostrare che le condizioni sono cambiate in misura rile vante per il diritto alla prestazione (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI).
5018 Per dimostrarlo è sufficiente che vi siano almeno alcuni in
dizi che rendano plausibile la circostanza giuridicamente ri levante fatta valere, ferma restando la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (sentenza del TF I 238/02 del 20 marzo 2003).
1.4.3 In caso di sospensione della prestazione
5019 Se, dopo la sospensione della prestazione, l’assicurato di
chiara la propria disponibilità a collaborare, la procedura di revisione va proseguita (sentenza del TF 8C_724/2015 del 29 febbraio 2016). Le prestazioni riprenderanno a essere versate a partire dal mese successivo alla data in cui l’assi curato si è detto disposto a collaborare.
2 Obbligo dell’assicurato di ridurre il danno (art. 21
2.1 Definizione
5020 L’obbligo di ridurre il danno persegue lo scopo di migliorare
notevolmente la capacità al guadagno o la capacità di svol gere le mansioni consuete oppure di procurare una nuova possibilità di guadagno ragionevolmente esigibile (art. 21 cpv. 4 LPGA).
5021 Nell’ambito della riduzione del danno l’assicurato deve par
tecipare attivamente ai provvedimenti d’integrazione (art. 7 cpv. 2 lett. a, b, c ed e LAI) e sottoporsi alle cure mediche (art. 7 cpv. 2 lett. d LAI). I provvedimenti e le cure mirano sia a mantenere l’assicurato nel suo attuale posto di lavoro sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un’attività paragonabile (mansioni consuete; art. 7 cpv. 2 LAI).
2.2 Campo d’applicazione
2.2.1 Provvedimenti d’integrazione
5022 I provvedimenti d’integrazione sono in particolare provvedi
menti di intervento tempestivo, provvedimenti di reinseri mento, provvedimenti professionali, provvedimenti di rein tegrazione e provvedimenti sanitari d’integrazione (art. 7 cpv. 2 lett. a, b, c ed e LAI, art. 21 cpv. 4 LPGA).
2.2.2 Cure mediche
5023 Si può attendere che l’assicurato adempia la condizione di
sottoporsi a qualsiasi trattamento diagnostico, terapeutico o riabilitativo eseguito in ambito ambulatoriale o stazionario e volto a migliorare presumibilmente la sua capacità lavo rativa o la sua idoneità all’integrazione (p. es. cure medi che/interventi medici, psicoterapia, terapia medicamentosa, astinenza da sostanze che creano dipendenza, perdita di peso; art. 7 cpv. 2 lett. d LAI).
5024 Se una cura medica è indicata in vista di un provvedimento
d’integrazione o in concomitanza con esso, il suo scopo è di promuovere il buon esito del provvedimento.
5025 Se una cura medica è indicata in vista di una rendita, il suo
scopo è di portare a una riduzione o soppressione della rendita, se possibile a breve termine.
2.3 Esigibilità di provvedimenti d’integrazione e di cure
mediche
2.3.1 In generale
5026 I provvedimenti d’integrazione o le cure mediche disposti
devono essere ragionevolmente esigibili per l’assicurato. È considerato/a ragionevolmente esigibile ogni provvedi mento o cura utile all’integrazione o alla reintegrazione e adatto/a allo stato di salute dell’assicurato (DTF 145 V 2 consid. 4.2.3 pag. 9).
5027 Devono essere prese in considerazione tutte le circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto.
5028 Per circostanze soggettive vanno intesi innanzitutto l’entità
della capacità lavorativa residua e i fattori personali quali l’età, la situazione professionale concreta o l’esistenza di legami stretti con il luogo di domicilio. Tuttavia, è determi nante quanto si può obiettivamente esigere dall’assicurato, e non la valutazione soggettiva di quest’ultimo.
5029 Tra le circostanze oggettive vanno prese in considerazione
l’esistenza di un mercato del lavoro equilibrato e la durata prevedibile dell’attività.
5030 I provvedimenti d’integrazione e le cure mediche che met
tono in pericolo la vita e la salute non sono ragionevol mente esigibili (art. 21 cpv. 4 LPGA e art. 7a LAI; RCC 1985 pag. 328 e 331).
5031 L’esigibilità deve essere valutata da un lato in relazione alla
portata del provvedimento o della cura e, dall’altro lato, in relazione all’importanza della prestazione in questione (sentenza del TF I 824/06 del 13 marzo 2007).
5032 L’onere della prova per l’inesigibilità di un provvedimento
secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI è a carico dell’assicu rato (sentenza del TF 8C_741/2018 del 22 maggio 2019).
5033 Nell’ambito dell’accompagnamento di un assicurato du
rante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione (se condo il N. 5022) e/o delle cure mediche bisogna verificare costantemente il raggiungimento degli obiettivi, anche per capire se l’esigibilità è mantenuta. Se necessario, bisogna adeguare il provvedimento o la cura (v. N. 1033 e 1034 CGC).
2.3.2 Provvedimenti sanitari o cure mediche ragione
volmente esigibili
5034 Un provvedimento sanitario d’integrazione dell’AI o una
cura medica è tanto più inesigibile quanto più grave è la le sione dell’integrità personale dell’assicurato (sentenza del TF I 824/06 del 13 marzo 2007).
5035 In caso di misure terapeutiche occorre coinvolgere il SMR
per valutare la loro esigibilità.
5036 Il medico curante deve essere coinvolto in modo adeguato
al fine di garantire il necessario scambio di informazioni, la migliore esecuzione possibile del trattamento e una cura medica adeguata.
5037 L’assicurato deve sfruttare in modo collaborativo, ottimale
e duraturo le possibilità di trattamento (ambulatoriale e sta zionario) indicate e ragionevolmente esigibili dal punto di vista del medico specialista (DTF 140 V 193).
5038 Il medico specialista determina quali concrete possibilità di
trattamento sono indicate e ragionevolmente esigibili. Fin ché secondo il medico specialista rimangono indicate pos sibilità di trattamento ragionevolmente esigibili che non sono state utilizzate o non sono state utilizzate a suffi cienza, dal punto di vista oggettivo non basta che l’assicu rato abbia collaborato all’attuazione di tutte le proposte te rapeutiche del medico di famiglia o degli altri medici curanti (v. DTF 137 V 64, consid. 5.2 pag. 70).
2.4 Disposizione dei provvedimenti d’integrazione e
delle cure mediche
2.4.1 Disposizione dei provvedimenti d’integrazione
5039 Di regola un provvedimento d’integrazione è disposto sotto
forma di comunicazione (art. 74ter OAI).
5040 La comunicazione comprende i punti seguenti:
descrizione dettagliata del comportamento atteso du rante il processo d’integrazione, fissata nel piano d’inte grazione o nella convenzione sugli obiettivi relativa al singolo provvedimento concesso;
indicazione delle conseguenze giuridiche in caso di inadempienza;
menzione della base legale.
La disposizione di un provvedimento d’integrazione e la conclusione di quest’ultimo vanno codificate secondo il ca pitolo 5.7, N. 529 segg. CSIP.
2.4.2 Disposizione delle cure mediche (condizioni)
5041 Una cura medica è disposta sotto forma di comunicazione
senza indicazione dei rimedi giuridici.
5042 L’ingiunzione scritta comprende i punti seguenti:
descrizione dettagliata del comportamento atteso (p. es. tipo, durata, puntualità, presenza, frequenza della cura);
fissazione di un termine adeguato;
indicazione delle conseguenze giuridiche in caso di inadempienza;
menzione della base legale.
5043 La condizione di sottoporsi a una cura medica può essere
posta nell’ambito dell’integrazione, della concessione di una rendita o di una revisione di rendita.
5044 La disposizione di una cura medica nonché della sua con
clusione deve essere munita di codice secondo i N. 522– 528 CSIP.
2.5 Accompagnamento e verifica periodica
5045 L’ufficio AI accompagna l’assicurato durante il periodo in
cui quest’ultimo deve sottoporsi al provvedimento d’integra zione o alla cura medica e verifica periodicamente l’attua zione, l’adempimento delle condizioni previste e il raggiun gimento degli obiettivi. L’entità dell’accompagnamento e della verifica dipende dal provvedimento o dalla cura non ché dalla disponibilità dell’assicurato a collaborare. Se ne cessario, occorre adeguare il provvedimento o la cura (v. N. 1033 e 1034 CGC).
2.6 Procedura di diffida e termine di riflessione
5046 Se l’assicurato rifiuta in modo ingiustificato di adempiere
1/24 l’obbligo di ridurre il danno, l’ufficio AI notifica una diffida sotto forma di comunicazione senza indicazione dei rimedi giuridici (v. N. 5006). Se la disposizione di provvedimenti (v. N. 5039) è accompagnata, oltre che dalle informazioni
previste al N. 5040, di un termine vincolante di attuazione, questo passaggio può essere ignorato (decisione del TF 8C_562/2022 del 25 aprile 2023).
2.7 Conseguenze giuridiche in caso di violazione
dell’obbligo di ridurre il danno
5047 Se, nonostante la diffida, l’assicurato rifiuta in modo ingiu
stificato di adempiere l’obbligo di ridurre il danno entro il termine stabilito, l’ufficio AI sanzionerà il suo comporta mento.
5048 Se la condizione di sottoporsi a una cura medica in conco
mitanza con un provvedimento d’integrazione non è stata adempiuta, il comportamento dell’assicurato non deve es sere sanzionato, a condizione che si sia potuto comunque portare a termine con successo il provvedimento d’integra zione.
2.7.1 Proporzionalità
5049 L’entità della sanzione (riduzione o rifiuto della prestazione)
deve essere proporzionata all’obiettivo definito del provve dimento d’integrazione o della cura medica (miglioramento o mantenimento della capacità al guadagno; sentenza del TF I 824/06 del 13 marzo 2007 consid. 3 e 4).
5050 In linea di principio, l’assicurato deve essere posto nella
stessa situazione in cui si troverebbe se avesse adempiuto l’obbligo di ridurre il danno (sentenza del TF 8C_830/2012 del 13 marzo 2013, consid. 2.2), vale a dire come se il provvedimento d’integrazione previsto o la cura medica di sposta avesse avuto buon esito.
5051 In questo caso non è determinante la capacità lavorativa
effettiva, bensì quella che può essere raggiunta con il prov vedimento d’integrazione o la cura medica ragionevol mente esigibile. Se una rendita AI entra in linea di conto, il diritto è ridotto o soppresso conformemente al N. 5028.
5052 Per quanto riguarda il successo presumibile dell’integra
zione, non è richiesta una prova rigorosa, ma è sufficiente una certa probabilità che il provvedimento o la cura a cui l’assicurato si è opposto o sottratto avrebbe avuto suc cesso (SVR 2019 IV n. 16 pag. 48, sentenza del TF 8C_865/2017 del 19 ottobre 2018 consid. 3.3).
5053 Occorre quindi limitare la riduzione o il rifiuto alla presta
zione che l’ufficio AI avrebbe potuto risparmiare se l’assicu rato si fosse sottoposto ai provvedimenti richiesti (sentenze del TF 9C_742/2007 del 29 maggio 2008, consid. 2.3 con rimando e I 824/06 del 13 marzo 2007, consid. 3 in SVR
2008 IV n. 7 pag. 19).
Esempio: Il perito aveva stimato che l’influsso benefico dei provvedi menti sanitari indicati avrebbe permesso all’assicurato di raggiungere un rendimento di almeno il 50–60 per cento. L’assicurato si è recato dal servizio psicosociale una sola volta e non sono avvenute ulteriori consultazioni. L’ufficio AI ha ridotto la rendita d’invalidità da intera a mezza (sen tenza del TF I 824/06 del 13 marzo 2007, consid. 3).
5054 Le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate ai sensi
dell’articolo 21 capoverso 4 LPGA soltanto fintantoché l’in sorgenza o l’aggravamento dell’invalidità è imputabile a una colpa qualificata dell’assicurato (sentenza del TF 8C_830/2012 del 13 marzo 2013, consid. 5.1).
5055 La riduzione o il rifiuto delle prestazioni ha effetto a partire
dal mese in il/i provvedimento/i richiesto/i avrebbero proba bilmente portato a un miglioramento dell’invalidità che avrebbe permesso di ridurre o escludere il diritto alla pre stazione. Se l’assicurato riprende completamente a parteci pare ai provvedimenti, la sanzione è revocata a partire dal mese successivo alla ripresa.
5056 Nessuna sanzione deve essere imposta all’assicurato se la
1/24 violazione dell’obbligo di ridurre il danno è giustificabile, per esempio perché non può essere attribuita all’assicurato, in
quanto quest’ultimo non era in grado di adempiere i suoi obblighi in seguito a malattia.
2.8 Decisione
5057 Se l’assicurato disattende in modo ingiustificato all’ingiun
zione entro il termine stabilito, al termine della procedura di preavviso l’ufficio AI emana una decisione come annun ciato nella diffida. Nella decisione occorre revocare l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso.
5058 L’assicurato avrà la possibilità di far esaminare la legalità
dell’ingiunzione soltanto nella procedura di ricorso contro questa decisione (sentenza del TF 8C_510/2011 del 17 ot tobre 2012, consid. 3.3).
3 Obbligo di informare terzi
3.1 Persone e servizi tenuti a informare
5059 Le persone e i servizi che possono fornire le informazioni
necessarie per accertare il diritto alle prestazioni sono te nuti a dare tutte quelle che vengono richieste loro (art. 28
5060 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confedera
zione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati neces sari per l’esame del diritto alle prestazioni (art. 32 cpv. 1 LPGA).
5061 L’obbligo di informare include anche l’obbligo di fornire do
cumenti che provano le informazioni date (fotocopie, estratti di registri, attestazioni ecc.). Entrano in linea di conto in particolare le persone e i servizi seguenti:
datori di lavoro (N. 3017);
medici curanti e specialisti (N. 3018 segg.);
organi di altre assicurazioni sociali (N. 3020 segg.);
autorità amministrative e giudiziarie (N. 3023 segg.);
assicuratori privati (N. 3025).
3.2 Autorizzazione a fornire informazioni
5062 Con la presentazione della richiesta, l’assicurato autorizza
tutte le persone e i servizi menzionati sul modulo di richie sta a fornire agli uffici competenti dell’AVS/AI le informa zioni e i documenti necessari all’esame del diritto alle pre stazioni o all’esecuzione del regresso dell’AVS/AI contro terzi responsabili (art. 6a cpv. 1 LAI).
5063 Su richiesta degli uffici competenti dell’AVS/AI, sono auto
rizzati a fornire le informazioni e i documenti necessari an che persone e uffici non menzionati esplicitamente sul mo dulo di richiesta. In tal caso, all’assicurato è inviata una co pia della relativa richiesta (obbligo di informare secondo
5064 Secondo i N. 5062 e 5063, questi organi o persone sono
tenuti a fornire informazioni necessarie e i documenti su cui si fondano le informazioni (art. 6a cpv. 1 e 2 LAI).
5065 Se non esercita direttamente il diritto alle prestazioni, l’assi
1/24 curato deve autorizzare le persone e i servizi menzionali all’articolo 6a LAI a fornire agli organi dell’AI tutte le infor mazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso (art. 66 cpv. 1bis OAI; N. 1012 e 1013).
5066 Se l’assicurato è incapace di discernimento, il suo rappre
sentante legale accorda l’autorizzazione firmando il modulo di richiesta (art. 66 cpv. 2 OAI).
5067 Se una comunicazione ai sensi dell’articolo 3b LAI è pre
sentata, l’ufficio AI invita l’assicurato a firmare un’autorizza zione affinché tutte le persone e gli organismi interessati possano fornire tutte le informazioni e i documenti neces
5068 Se l’assicurato non dà questa autorizzazione, il SMR può
chiedere ai medici curanti dell’assicurato di fornirgli le infor mazioni necessarie (art. 3c cpv. 4 LAI).
3.3 Procedura in caso di violazione dell’obbligo di in
formare
5069 Se l’ufficio AI non riceve le informazioni richieste entro un
termine adeguato, pone alla persona o al servizio in que stione un termine supplementare, facendo presente che sussiste un obbligo di informazione in merito e che il rifiuto di fornire informazioni è punibile secondo l’articolo 88 LAVS. Nella comunicazione scritta vanno menzionate le re lative basi legali. Una copia dell’ingiunzione è inviata all’as sicurato.
5070 Se la persona o il servizio in questione non fornisce le in
formazioni richieste nonostante l’ingiunzione, si deve valu tare se presentare una denuncia penale. Se un medico ri fiuta di redigere un rapporto, va inoltre osservato il N. 3059.
6a parte: Decisioni dell’ufficio AI
1 Fissazione delle prestazioni e comunicazione delle
decisioni
1.1 In generale
6001 Se gli accertamenti necessari sono stati eseguiti dai servizi
specializzati e l’organo incaricato di eseguire eventuali provvedimenti di integrazione è stato determinato, l’ufficio AI emana una decisione sulle prestazioni spettanti agli as sicurati (art. 74 OAI, art. 69quater cpv. 1 OAVS).
6002 Les offices AI décident sur la mise en œuvre de mesures
de réadaptation au terme de la phase d’intervention pré coce, mais au plus tard dans un délai de 12 mois après le dépôt de la demande de prestations AI (art. 49 LAI).
6003 Gli uffici AI devono emanare in forma di decisione scritta
tutti gli atti amministrativi con i quali decidono quali siano i diritti e i doveri degli assicurati (art. 49 cpv. 1 LPGA, art. 57 cpv. 1 lett. g LAI, art. 41 cpv. 1 lett. d OAI).
6004 Se le condizioni per l’assegnazione di una prestazione
sono manifestamente adempiute e corrispondono alla ri chiesta dell’assicurato, le seguenti prestazioni possono es sere accordate o protratte senza la notificazione di un preavviso o di una decisione (art. 51 LPGA ; art. 58 LAI ; − provvedimenti sanitari; − provvedimenti di reinserimento per preparare all’inte grazione professionale; − provvedimenti d’ordine professionale; − mezzi ausiliari; − rimborso delle spese di viaggio; − rendite e assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata d’ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna modificazione della situa zione atta a influenzare il diritto alle prestazioni.
6005 Le decisioni relative a rifiuto, revoca, diminuzione, ridu
zione o richiesta di restituzione di prestazioni vengono co municate tramite preavviso e decisione formale. Lo stesso vale per le decisioni che assegnano agli assicurati solo una parte delle prestazioni che hanno richiesto o che si aspet tano (art. 49 cpv. 3 LPGA; RCC 1983 pag. 538).
6006 L’ufficio AI è libero di emanare tutte le deliberazioni tramite
decisione purché – così facendo – non vengano aperte agli assicurati in modo illecito le vie legali.
6007 Se a un assicurato vengono assegnate più prestazioni allo
stesso tempo, si deve emanare una decisione separata per ogni prestazione. La sospensione di una prestazione deve essere ordinata di volta in volta con una decisione a sé stante.
6008 Per quanto riguarda la firma di decisioni e comunicazioni si
applica per analogia la CCont (1a parte).
1.2 Motivazione delle decisioni
6009 Le decisioni devono essere debitamente motivate e in ter
mini comprensibili ad ognuno. L’Ufficio AI espone almeno brevemente le considerazioni che lo hanno guidato e su cui ha basato la sua decisione (sentenza del TF 9C_363/2009 del 18 marzo 2010, consid. 3.2).
6010 La riproduzione pura e semplice di prescrizioni legali non è
sufficiente.
6011 Decisioni favorevoli vanno formulate in modo tale che gli
assicurati abbiano la massima chiarezza su tutte le presta zioni che spettano loro (p. es. nel caso di rendite intere il grado di invalidità con il reddito determinante, nel caso di mezzi ausiliari tutte le prestazioni connesse [p. es. ripara zioni]).
6012 Se l’assicurato, essendo considerato come persona senza
attività lucrativa, non ha diritto all’indennità giornaliera du rante i provvedimenti d’integrazione, nel preavviso o nella
comunicazione gli va segnalato che ha la possibilità di ri chiedere l’indennità per spese di custodia e d’assistenza e che per farlo deve rivolgersi direttamente alla cassa di compensazione competente.
6013 Le conclusioni dell’ufficio AI devono essere basate su una
valutazione generale dei risultati dell’accertamento.
6014 Nelle decisioni le indicazioni relative ai risultati degli accer
tamenti e delle perizie vanno mantenute per quanto possi bile sulle generali (ad esempio «Stando agli accertamenti medici, ...»). È bene evitare riferimenti concreti a persone o istituti che eseguono la perizia oppure a una presa di posi zione dell’UFAS (ad esempio «Dagli accertamenti nel cen tro peritale XY è emerso che ....»). La decisione, nonostante la formulazione di carattere gene rale, deve soddisfare i requisiti di una decisione sufficiente mente motivata e comprensibile ai sensi del n. 6009.
6015 Per formulare le decisioni ci si deve basare sul catalogo dei
testi AI.
1.3 Lingua delle decisioni
6016 Decisioni e comunicazioni destinate agli assicurati vengono
redatte nella lingua di questi ultimi se essa fa parte di una delle lingue ufficiali riconosciute dal Cantone dove ha sede l’ufficio AI (RCC 1983 pag. 434). L’ufficio AI per gli assicurati all’estero impiega la lingua scelta da questi ultimi se essa fa parte di una delle tre lin gue ufficiali della Confederazione (tedesco, francese e ita liano).
1.4 Carattere vincolante della decisione
6017 La cassa di compensazione è vincolata alla decisione
dell’ufficio AI.
6018 Se la cassa di compensazione constata palesi contraddi
zioni o è a conoscenza di fatti che contrastano chiaramente con la decisione, conferisce con l’ufficio AI.
2 Procedura di preavviso
2.1 Diritto di essere sentito dell’assicurato
6019 Prima di comunicare la decisione formale che intende
prendere su una richiesta di prestazioni o sulla soppres sione o sulla riduzione di una prestazione già assegnata, l’ufficio AI deve dare all’assicurato la possibilità di espri mersi oralmente o per iscritto sul previsto esito della richie sta (art. 57a cpv. 1 LAI). Il N. 6004 rimane riservato (asse gnazione delle prestazioni senza decisione).
6020 Mediante un preavviso l’ufficio AI richiama l’attenzione
dell'assicurato sul suo diritto di essere sentito e gli comu nica il previsto esito della richiesta. Gli segnala inoltre che la decisione sarà notificata senza audizione se non si sarà espresso in merito entro un termine di 30 giorni.
6021 Il termine di 30 giorni non è prorogabile (art. 57a cpv. 3
LAI). Le obiezioni devono essere presentate entro questo termine. In casi motivati è però possibile accordare all’assi curato una proroga unica per motivare o rettificare le obie zioni inoltrate. Per il resto sono applicabili gli articoli 38–41 LPGA. Se dopo la scadenza del termine di 30 giorni, ma prima che sia emessa la decisione formale, l’assicurato presenta nuovi elementi in grado di influire sulla decisione, questi devono essere presi in considerazione.
6022 La restituzione in termini giusta l’articolo 41 capoverso 1
LPGA può essere concessa soltanto a titolo eccezionale,
quando non solo il richiedente ma anche il suo rappresen tante sono stati impossibilitati, senza colpa propria, ad agire entro il termine stabilito.
6023 Il preavviso concerne unicamente questioni che, giusta l’ar
ticolo 57 capoverso 1 lettere a–f LAI, rientrano nei compiti degli uffici AI.
6024 Per le questioni che rientrano nell’ambito di competenza
delle casse di compensazione, quali il calcolo degli importi delle rendite, delle indennità giornaliere e delle indennità per spese di custodia e d’assistenza o la fissazione dell’im porto delle prestazioni arretrate e delle compensazioni con le prestazioni di altri assicuratori sociali (v. art. 60 cpv. 1 lett. b LAI), non si effettua la procedura di preavviso (DTF 134 V 97). Per contro, nei casi in cui è probabile che l’assicurato pre senti obiezioni – ad esempio prima dell’emanazione della decisione di ridurre la rendita in seguito al nuovo calcolo di quest’ultima –, l’ufficio AI deve concedergli il diritto di es sere sentito.
6025 Per l’esame degli atti si applica la COSCD.
6026 Se l’audizione si svolge oralmente, sotto forma di un collo
quio personale, l’ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall’assicurato.
6027 Se l’assicurato ha presentato obiezioni su punti determi
nanti, l’ufficio AI deve tenerne conto nella motivazione della decisione. In particolare deve indicare i motivi per cui non ammette queste obiezioni o non ne tiene conto (DTF 124 V 180).
2.2 Diritto di essere sentiti di terzi
6028 Un esemplare del preavviso viene notificato anche agli altri
assicuratori sociali, compreso l’istituto di previdenza pro fessionale secondo la LPP, se la decisione concerne l’ob
bligo per questi assicuratori di versare prestazioni. Essi di spongono degli stessi rimedi giuridici dell’assicurato (art. 49 cpv. 4 LPGA in combinato disposto con l’art. 73bis cpv. 2 OAI).
6029 Quando la rendita viene erogata per la prima volta, l’ufficio
AI trasmette alla cassa di compensazione le copie di tutti i documenti allegati alla richiesta e tutti i dati rilevanti per il calcolo della rendita (insorgenza dell’invalidità ecc.). La cassa prepara il calcolo della prestazione, che sarà notifi cato con la decisione.
6030 Hanno diritto di esprimersi sul preavviso non soltanto l’assi
curato e gli eventuali altri assicuratori interessati, ma anche tutte le parti alla procedura ai sensi dell’articolo 49 capo verso 4 LPGA.
6031 Queste parti e gli assicuratori interessati possono espri
mersi soltanto per iscritto entro un termine di 30 giorni.
6032 Sono applicabili le regole valide per l’assicurato.
3 Notifica della decisione
3.1 Principio
L’ufficio AI o la cassa di compensazione notifica la deci sione (art. 76 cpv. 1 OAI):
6033 – direttamente all’assicurato, se non è rappresentato da
terzi;
6034 – al rappresentante legale di assicurati minorenni o inter
detti, se non è rappresentato da terzi (p. es. da avvocati);
6035 – al rappresentante autorizzato dall’assicurato o dal suo
rappresentante legale al momento della notifica (RCC 1977 pag. 170);
6036 – se del caso, agli assicuratori di cui all’articolo 49 capo
verso 4 LPGA;
3.2 Copie della decisione
L’ufficio AI o la cassa di compensazione invia copie di ogni decisione:
6037 – all’assicurato o al suo rappresentante legale nel caso del
N. 6035;
6038 – eventualmente agli uffici citati nell’articolo 76 capo
verso 1 lettere d–g OAI.
6039 – ad altri uffici, secondo quanto previsto dalla COSCD.
4 Data di revisione e limitazione della durata delle pre
stazioni
6040 Su tutte le decisioni relative a prestazioni permanenti deve
apparire una data di revisione.
6041 Se al momento della concessione della rendita è stata sta
bilita una data di revisione, non bisogna attendere la sca denza di tale termine se le condizioni sono mutate prima. Anche le rendite accordate con sentenza di un tribunale possono essere sottoposte a revisione se dopo la sentenza interviene un motivo di revisione.
6042 In casi di regresso, prima di procedere alla revisione della
rendita, l’ufficio AI informa il servizio regressi sull’avvio della relativa procedura. Questa informazione dev’essere trasmessa in particolare quando nella procedura di revi sione sono prescritte perizie mediche o commissionati altri accertamenti medici o professionali o accertamenti concer nenti l’economia domestica. In questo modo l’ufficio AI e il servizio regressi possono coordinare i rispettivi accerta menti. L’informazione dev’essere trasmessa anche in casi di regresso già risolti mediante pagamento.
Il termine di revisione non è riportato nella decisione di ren dita (RCC 1974 pag. 132). L’ufficio AI gestisce una lista di controllo delle revisioni previste.
6043 In caso di richiesta di proroga di una prestazione concessa
per una durata limitata, i requisiti devono essere nuova mente verificati (Pratique VSI 2000 pag. 240). Se la richie sta di proroga è accolta, agli assicurati vanno illustrati tutti i diritti che spettano loro in futuro. Un semplice rimando a precedenti decisioni non basta.
5 Decisioni relative a rendite e assegni per grandi inva
lidi
5.1 In generale
6045 La decisione sulle rendite e gli assegni per maggiorenni
grandi invalidi va comunicata alla cassa di compensazione mediante la «Comunicazione della deliberazione concer nente la rendita d’invalidità/l’assegno per grandi invalidi». La procedura concernente gli assegni per minorenni grandi invalidi è regolata dalla CPPI, laddove nella presente circo lare non siano previste disposizioni specifiche.
6046 La decisione sulla continuazione dell’assegnazione di ren
7/22 dite ed assegni per grandi invalidi dopo una revisione d’uffi cio viene notificata agli assicurati con una comunicazione (art. 74ter lett. f OAI). In tutti gli altri casi (modifica del diritto, revisione su richiesta) si deve redigere una decisione.
6047 Indipendentemente dall’emanazione di una decisone, l’uffi
cio AI notifica una copia della «Comunicazione della deli berazione concernente l’invalidità/la grande invalidità»:
6048 – alla cassa di compensazione cantonale situata nel luogo
di residenza dell’assicurato con l’annotazione «per l’ac certamento del rilevamento come persona che non eser cita un’attività lucrativa» qualora venga corrisposta una rendita;
6049 – alla cassa pensioni, qualora sia accordata una rendita;
6050 – all’amministrazione cantonale della tassa d’esenzione
1/25 dall’obbligo militare, per gli uomini svizzeri dai 19 ai
37 anni. L’ufficio AI invia anche una copia delle decisioni
concernenti gli assicurati di oltre 37 anni, se l’effetto re troattivo incide sugli anni d’età rilevanti per la tassa d’esenzione (decisioni retroattive).
5.2 Preparazione dell’emanazione della decisione in
caso di prestazioni in contanti a favore di maggio renni
6051 Se la prestazione è assegnata per la prima volta, l’ufficio AI
invita la cassa di compensazione a preparare il calcolo della prestazione. In caso di frontalieri e di persone assicu rate all’estero, ciò è di competenza dell’ufficio AI per assi curati all’estero.
6052 L’ufficio AI trasmette alla cassa di compensazione compe
tente la sua parte di decisione (decisione sull’invali dità/sulla grande invalidità; indicazioni di rilievo per l’inden nità giornaliera destinate alla cassa di compensazione) cor redata delle motivazioni e degli atti necessari. L’ufficio AI verifica che ogni decisione/comunicazione indichi il numero di decisione corrispondente (N. 57 CSIP).
6053 Alla cassa di compensazione vanno inviate:
6054 – tutta la documentazione necessaria, vale a dire la fotoco
pia della richiesta, i certificati AVS, il libretto di famiglia, il libretto per stranieri, gli attestati di formazione ecc.;
6055 – le copie di documenti esistenti necessari alla fissazione
delle indennità giornaliere.
6056 La cassa di compensazione richiede i documenti mancanti
(p. es. per calcolare rendite/indennità giornaliere) diretta mente all’assicurato se l’ufficio AI non li ha richiesti o lo ha fatto solo in parte.
6057 In relazione con la notifica della decisione da parte dell’uffi
cio AI, la cassa di compensazione si incarica di:
– collaborare all’accertamento delle condizioni assicurative (art. 60 cpv. 1 lett. a LAI); – calcolare l’importo di rendite, indennità giornaliere, asse gni per il periodo d’introduzione e indennità per le spese di custodia e d’assistenza (art. 60 cpv. 1 lett. b LAI); – impedire l’accumulo ingiustificato di prestazioni o sovrin dennizzi.
6058 La parte di decisione della cassa di compensazione (1a
parte) contiene i seguenti punti:
01. «Assicurazione federale per l’invalidità»
02. nome, indirizzo e n. tel. dell’ufficio AI che prende la de
cisione
03. la decisione deve essere contraddistinta come tale
04. data della decisione
05. sulla prima pagina deve essere indicato il numero to
tale di pagine della decisione
06. nome e indirizzo del destinatario dell’originale della de
cisione
07. dati relativi alla prestazione
– rendita ordinaria o straordinaria, assegno per grandi invalidi; – rendita: rendita intera, tre quarti di rendita, mezza rendita o un quarto di rendita (sistema delle rendite in quarti di rendita) o quota percentuale di una ren dita intera (sistema di rendite lineare); – assegno per grandi invalidi: assegno per grandi in validi di grado lieve, medio o elevato (per descrivere il tipo di prestazione si deve impiegare la denomina zione legale in vigore); – importo della rendita/assegno per grandi invalidi.
08. cognome e nome della persona avente diritto, numero
AVS
09. nome e indirizzo della cassa di compensazione che
versa la prestazione o del datore di lavoro (non è lecito indicare solo il numero della cassa di compensazione)
10. conto bancario/postale sul quale effettuare il versa
mento
11. in caso di rendite ordinarie
– nome dell’assicurato il cui reddito è stato conteg giato; – reddito medio annuo determinante; – periodo contributivo determinante; – scala delle rendite applicabile.
12. destinatari delle copie
6059 La parte di decisione dell’ufficio AI (2a parte) è configurata
come segue:
1. senza il logo dell’ufficio AI, carta bianca
2. senza numerazione delle pagine
3. motivazione
4. rimedi giuridici ed eventuale elemento riguardante l’ef
fetto sospensivo del rimedio giuridico
5. obbligo di informare
6. collaboratore responsabile dell’ufficio AI: nome e co
gnome, n. tel. (in evidenza)
7. formula di saluto, ufficio AI
6060 La parte di decisione della cassa di compensazione deve
precedere quella dell’ufficio AI.
6061 Di solito le casse di compensazione inviano le decisioni e
copie delle stesse a nome dell’ufficio.
6062 La cassa di compensazione provvede ad informare gli assi
curati sulle modalità di pagamento delle prestazioni in con tanti (v. le DR).
5.3 Notifica di copie di decisioni concernenti le rendite
e gli assegni per maggiorenni grandi invalidi
6063 Copie della decisione concernente le rendite e gli assegni
per maggiorenni grandi invalidi devono essere notificate:
6064 – all’ufficio AI o alla cassa di compensazione competente
(a seconda della competenza per l’invio della decisione); in ciascun caso bisogna inviare le copie complete delle decisioni (compresa la parte motivata preparata dall’uffi cio AI);
6065 – alle autorità fiscali competenti in analogia ai N. 9322
segg. DR;
6066 – all’organo competente dell’AINF1, all’organo competente
dell’AD, dell’AMal2 o dell’AM qualora risulti dagli atti che l’AINF, l’AM o l’AD fornisce prestazioni agli assicurati o che è stata istruita la procedura ufficiale di notifica;
6067 – agli altri destinatari indicati all’articolo 76 capoverso 1
OAI.
6068 Per il resto bisogna tener conto delle DR.
6 Decisioni concernenti le indennità giornaliere
6069 Le decisioni concernenti le indennità giornaliere devono es
sere notificate:
– all’ufficio AI o alla cassa di compensazione competente (a seconda della competenza per l’invio della decisione);
6070 – all’AM se è stata istruita la procedura ufficiale di notifica;
6071 – all’organo competente dell’AINF3, qualora risulti dagli atti
che fornisce prestazioni agli assicurati o che è stata istruita la procedura ufficiale di notifica;
6072 – all’organo competente dell’AINF4 o dell’AD di ogni deci
sione che incide sulla ripartizione o la delimitazione dell’obbligo di fornire prestazioni tra l’AI e l’AINF o l’AD;
1 S’intendono unicamente l’assicurazione obbligatoria e quella facoltativa contro gli infortuni secondo la LAINF. 2 Per assicurazione sociale malattie si intendono l’assicurazione obbligatoria delle cure me dico-sanitarie e l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera secondo la LAMal. 3 S’intendono unicamente l’assicurazione obbligatoria e quella facoltativa contro gli infortuni secondo la LAINF. 4 S’intendono unicamente l’assicurazione obbligatoria e quella facoltativa contro gli infortuni secondo la LAINF.
– eventualmente agli altri destinatari indicati all’articolo 76 capoverso 1 OAI.
7 Decisioni concernenti il contributo per l’assistenza
6074 Per la concessione di prestazioni di consulenza e sostegno
è sufficiente una comunicazione. Tutte le altre decisioni de vono essere formalmente notificate.
6075 Copie della decisione concernente il contributo per l’assi
stenza devono essere notificate: – all’Ufficio centrale di compensazione;
6076 – eventualmente agli altri destinatari di cui all’articolo 76
capoverso 1 OAI.
8 Registrazione e trasmissione di comunicazioni
6077 L’ufficio AI riceve le comunicazioni di assicurati, autorità e
terzi relative al diritto alle prestazioni (art. 41 cpv. 1 lett. b e art. 77 OAI).
6078 L’ufficio AI trasmette immediatamente alla cassa di com
pensazione competente le comunicazioni riguardanti il di ritto alle indennità giornaliere, alle rendite e agli assegni per maggiorenni grandi invalidi in corso (art. 41 cpv. 1 lett. c OAI).
9 Decisioni nell’ambito dell’AVS (assegni per grandi
invalidi, mezzi ausiliari, contributo per l’assi stenza)
6079 Le decisioni in materia di assegni per grandi invalidi e con
tributi per l’assistenza dell’AVS vanno comunicate alla cassa di compensazione competente. La decisione viene emanata dalla cassa di compensazione competente.
Le decisioni di continuare a versare contributi per l’assi stenza dell’AVS dopo una revisione d’ufficio vengono ema nate dall’ufficio AI sotto forma di comunicazione.
6081 Le decisioni di assegnare mezzi ausiliari per beneficiari di
una rendita AVS vengono emanate dall’ufficio AI sotto forma di comunicazione.
6082 Le decisioni negative, ovvero di non assegnare mezzi ausi
liari a beneficiari di una rendita AVS, vengono emanate dalla cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l’ufficio AI.
10 Decisioni nell’ambito delle PC
6083 V. Allegato II.
7a parte: competenza dell’ufficio AI e della cassa di compensazione
1 Ufficio AI competente
1.1 Regolamentazione ordinaria
7001 Di solito l’ufficio AI del Cantone di domicilio dell’assicurato
è competente per quanto riguarda la ricezione e l’esame della domanda (art. 55 cpv. 1 LAI, art. 40 cpv. 1 lett. a OAI).
7002 La definizione di domicilio viene regolata, come per l’AVS,
secondo il diritto civile (art. 13 LPGA, art. 23–26 CC, v. le DOA).
1.2 Domicilio o residenza all’estero
In generale
7003 Per gli assicurati domiciliati all’estero o che vi dimorano
abitualmente è competente l’ufficio AI per gli assicurati all’estero (art. 56 LAI, art. 40 cpv. 1 lett. b OAI; v. art. 43 OAI), con riserva dei N. 7005–7008. Per la definizione di domicilio si applica il N. 7002.
7004 Se tuttavia gli assicurati dimorano in Svizzera per un pe
riodo lungo o di durata indeterminata senza esservi domici liati (v. N. 7023), il caso viene trattato dall’ufficio AI canto nale o comunale competente (art. 40 cpv. 2bis OAI).
Frontalieri
7005 Per la ricezione e l’esame delle richieste è competente l’uf
ficio AI del Cantone in cui si trova il luogo di lavoro del fron taliero o dove quest’ultimo esercita un’attività lucrativa indi pendente (art. 40 cpv. 2 OAI; v. la CIBIL).
7006 Il N. 7005 si applica anche agli ex-frontalieri se abitano an
cora nella vecchia zona di frontiera (v. allegato VI) al mo mento della presentazione della domanda e se il danno
alla salute risale all’epoca della loro attività frontaliera (art. 40 cpv. 2 secondo periodo OAI).
7007 Nel caso di frontalieri ed ex-frontalieri che non risiedono o
non risiedono più nella zona di frontiera o che lasciano la zona durante la procedura, l’ufficio AI cantonale che conti nua ad essere competente può richiedere l’assistenza am ministrativa dell’ufficio AI per gli assicurati all’estero per l’istruttoria.
7008 La regolamentazione della competenza conformemente ai
2/23 N. 7005 e 7006 è applicabile non soltanto alla prima veri fica del diritto alla rendita, ma anche al momento della revi sione del diritto, purché l’assicurato non abbia trasferito il luogo di lavoro in un altro Cantone. Se l’assicurato non ha o non ha più il suo domicilio nella zona di frontiera, a com petenza passa all'ufficio AI per gli assicurati residenti all'e stero.
7009 L’ufficio AI per gli assicurati all’estero è sempre compe
tente per quanto riguarda l’emanazione di decisioni riguar danti i frontalieri (v. N. 7022).
1.3 Cambiamento dell’ufficio AI
1.3.1 Nel corso della procedura
7010 La procedura inizia con la registrazione della richiesta da
parte dell’ufficio AI e termina con l’autorità di cosa giudicata della decisione. Di solito non ha luogo nessun cambia mento dell’ufficio AI durante la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI).
7011 Se, durante la procedura, l’assicurato cessa di avere la sua
dimora abituale in Svizzera, la competenza passa all’ufficio AI per gli assicurati all’estero. Se, durante la procedura, un assicurato domiciliato all’estero trasferisce la sua dimora abituale in Svizzera, la competenza passa all’ufficio AI nel cui campo di attività l’assicurato ha la sua dimora abituale.
Nel frattempo, l’ufficio AI fino ad allora competente, prima di trasferire gli atti, deve effettuare e, se possibile, conclu dere il consueto accertamento delle condizioni nel luogo in cui l’assicurato ha dimorato fino a quel momento.
1.3.2 A procedura conclusa
7012 L’incarto, compresi i documenti riguardanti le prestazioni
già pagate, viene trasmesso al nuovo ufficio AI compe tente. L’ufficio competente fino a quel momento prende nota dell’inoltro e registra la data della revisione successiva sulla lettera di trasmissione.
7013 Per quanto riguarda il cambiamento dell’ufficio AI nei casi
di rendite va osservato il N. 7025.
1.3.3 Riconsiderazione di decisioni
7014 Se l’ufficio AI è cambiato e sono state fatte constatazioni
che permettono di riconsiderare la decisione, conforme mente alla CCont, il nuovo ufficio AI è competente per rie saminare il caso e, eventualmente, prendere una nuova decisione. Prima, però, deve consultare l’ufficio AI che ha preso la decisione.
1.4 Collaborazione tra uffici AI
7015 Se necessario, l’ufficio AI può ricorrere alla collaborazione
di un altro ufficio AI in fase di accertamento delle condizioni (p. es. luogo di residenza all’estero degli assicurati, servizio di collocamento). La competenza rimane così invariata. L’ufficio AI competente rimane l’unico responsabile.
7016 Il mandato non esonera tuttavia l’ufficio AI competente
dall’obbligo di sorvegliare in modo appropriato l’integra zione professionale dell’assicurato.
2 Cassa di compensazione competente
2.1 Regolamentazione ordinaria
7017 Competente per calcolare e versare le rendite e gli assegni
per maggiorenni grandi invalidi è la cassa di compensa zione a cui, al momento della richiesta, spettava riscuotere i contributi AVS dell’assicurato (art. 44 OAI in combinato di sposto con l’art. 122 cpv. 1 OAVS). Per il resto sono appli cabili le DR.
7018 Per gli assicurati che non versavano o non dovevano ver
sare contributi nel periodo immediatamente precedente la richiesta di prestazioni è competente la cassa di compen sazione presso la quale è avvenuta l’ultima registrazione nel CI.
7019 Per calcolare e versare le indennità giornaliere e le inden
nità per spese di custodia e d’assistenza si applica per analogia il N. 7017. Ciò vale anche se la cassa cantonale di compensazione che riscuote i contributi è diversa da quella del Cantone di residenza. Per il resto è applicabile la CIGAI.
7020 La competenza in materia di mezzi ausiliari e prestazioni
sostitutive dell’assicurazione per la vecchiaia è regolamen tata nella CMAV.
2.2 Casi speciali
2.2.1 Assicurati senza contributi
7021 Per gli assicurati che non hanno mai pagato contributi
(p. es. gli assicurati che non hanno ancora compiuto
20 anni o gli Svizzeri di ritorno dall’estero) è competente la
cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l’uffi cio AI responsabile del caso (v. N. 7001 segg.). Per il resto sono applicabili le DR.
2.2.2 Domicilio o residenza all’estero
7022 Per gli assicurati domiciliati o residenti all’estero, frontalieri
compresi, è competente – fatto salvo il N. 7023 – la CSC. Per la definizione di domicilio si rimanda al N. 7002.
7023 Se dei richiedenti aventi la cittadinanza estera e privi di do
micilio in Svizzera risiedono nel Paese per un periodo di tempo presumibilmente lungo o indeterminato, in base alle regole generali è competente la cassa di compensazione professionale o cantonale.
7024 Se la permanenza del richiedente in Svizzera è invece in
certa e il suo ritorno all’estero imminente, gli incarti vanno inoltrati alla CSC indicando l’indirizzo all’estero.
7025 Se la cassa di compensazione trasmette alla CSC l’incarto
sulla rendita, ne deve informare l’ufficio AI competente. Per il resto sono applicabili le DR.
2.3 Unità dell’evento assicurato
7026 Tutte le prestazioni dell’AI scaturite da una richiesta co
mune devono essere disposte dal medesimo ufficio AI e – se si tratta di prestazioni in denaro a favore di maggio renni – versate dalla medesima cassa di compensazione.
7027 Se in seguito vengono fatte valere ulteriori prestazioni
dell’AI, la competenza delle casse è regolata dai N. 7017–
7023. Vanno osservate le direttive sulla riduzione di presta
zioni in casi di cumulo.
3 Conflitti di competenza
7028 Se la competenza di un ufficio AI o di una cassa di com
pensazione è controversa, il caso deve essere sottoposto all’UFAS che deciderà in merito (art. 40 cpv. 4 e art. 46 OAI).
7029 L’UFAS decide pure in merito a controversie riguardanti la
collaborazione di altri uffici AI (N. 7015 e 7016; art. 40 cpv. 4 OAI).
4 Ricusazione
7030 Qualora le persone che debbano trattare una richiesta di
prestazione appaiano prevenute (p. es. in caso di richiesta dei dipendenti al proprio ufficio AI), la richiesta, previa ap provazione dell’assicurato, va inoltrata a un altro ufficio AI. In caso di dubbio decide l’UFAS (art. 36 LPGA). L’ufficio AI del cantone di domicilio rende la decisione.
8a parte: ricorso a servizi specializzati e specialisti (art. 59 cpv. 3 e 5 LAI)
1 Definizione e posizione
8001 Ai sensi dell’AI sono considerati servizi specializzati
dell’aiuto pubblico e privato di utilità pubblica agli invalidi i servizi di consulenza e d’assistenza istituiti da organizza zioni pubbliche o private d’utilità pubblica che operano a fa vore degli invalidi.
8002 I servizi specializzati e gli specialisti non sono organi
dell’AI. I servizi specializzati e gli specialisti non vincolati all’AI da una convenzione sono liberi di accettare o rifiutare mandati dell’AI.
8003 Nell’eseguire l’attività per conto dell’AI, i servizi specializ
zati e gli specialisti sono soggetti alle prescrizioni sull’ob bligo di mantenere il segreto (art. 33 LPGA).
2 Procedura
2.1 Conferimento del mandato
2.1.1 In generale
8004 Gli uffici AI hanno la competenza di conferire mandati a
servizi specializzati e specialisti: – per accertare le possibilità d’integrazione professionale; – per eseguire e sorvegliare provvedimenti di reinseri mento, di integrazione e di reintegrazione professionale; – nell’ambito di provvedimenti di natura non professionale; o – per lottare contro la riscossione indebita delle presta zioni.
2.1.2 Informazione dell’assicurato
8005 Gli assicurati devono essere informati in tempo utile in me
rito al mandato conferito a un servizio specializzato, tranne
in caso di ricorso ad uno specialista nella lotta alla riscos sione indebita di prestazioni secondo l’articolo 59 capo verso 5 LAI.
8006 Se, previo accordo dell’ufficio AI, i provvedimenti d’integra
zione sono attuati da un organo di esecuzione diverso da quello indicato nella decisione o nella comunicazione, l’uffi cio AI invia all’assicurato una comunicazione in cui deve fi gurare il momento in cui è avvenuto il cambiamento. Una copia va al vecchio organo di esecuzione ed una a quello nuovo, quest’ultima corredata di una copia della decisione o della comunicazione originale. Questi documenti fanno ufficio di conferimento del mandato.
2.1.3 Forma e contenuto del mandato
8007 Il mandato deve essere attribuito per iscritto ai servizi spe
cializzati o agli specialisti ed essere descritto con preci sione. Se il servizio specializzato o lo specialista accetta il mandato, nell’attuarlo deve attenersi alle prescrizioni ed alle disposizioni sia dell’ufficio che ha conferito il mandato sia dell’UFAS.
8008 Nei casi in cui è in questione l’integrazione professionale
dell’assicurato, il mandato deve precisare se bisogna già presentare proposte, come la riformazione professionale, nell’ambito dell’esame delle possibilità d’integrazione.
8009 Il mandato può essere accompagnato da direttive del man
dante indicanti le modalità esecutive.
8010 I mandati attribuiti a servizi specializzati e specialisti de
vono riguardare soltanto questioni di competenza dell’uffi cio AI. In particolare non possono riguardare attività assi stenziali.
8011 L’accompagnamento del figlio dal medico e altre attività
analoghe non possono essere fatturati.
8012 Semplici richieste d’informazioni non costituiscono un man
dato per accertare le circostanze. I servizi specializzati e gli
specialisti che completano di propria iniziativa i loro incarti in base a tali richieste non agiscono su mandato dell’AI e non hanno, pertanto, diritto al rimborso delle spese da parte dell’AI.
2.1.4 Allegati al mandato
8013 Tutte le indicazioni e i documenti necessari per l’esecu
zione del mandato devono essere messi a disposizione del servizio specializzato o dello specialista.
8014 L’ufficio AI informa il servizio specializzato o lo specialista
dell’obbligo di mantenere il segreto e delle sanzioni penali in caso di trasgressione.
2.2 Esecuzione del mandato
8015 I servizi specializzati e gli specialisti devono eseguire essi
stessi i mandati.
Allegati:
I Istruzioni agli uffici AI riguardanti l’aiuto amministrativo alle assi curazioni estere per l’invalidità, del 24 febbraio 1965 (11.272)
II Accertamento del grado di invalidità per ordine degli uffici PC
III Mandato per una perizia medica
IV Struttura della perizia
V Struttura della valutazione consensuale per perizie bidiscliplinari e pluridisciplinari
VI Grenzzone – Zone frontalière – Zona di frontiera
Allegato I Istruzioni agli uffici AI riguardanti l’aiuto amministrativo alle assicurazioni estere per l’invalidità (del 24 febbraio 1965)
I. In generale
1 Conformemente agli accordi amministrativi riguardanti le conven
zioni internazionali in materia di assicurazioni sociali, gli organi dell’AI svizzera sono tenuti a concedere il loro aiuto amministra tivo agli organi delle assicurazioni estere per l’invalidità. Di regola, tale aiuto consiste nell’incaricare un medico competente di visitare un assicurato domiciliato in Svizzera o di effettuare inchieste in merito alla capacità di guadagno e di lavoro o all’attività dell’assi curato. Tale aiuto amministrativo spetta agli uffici AI e viene rego lato secondo le presenti istruzioni.
II. Conferimento ed esecuzione dei mandati
2 Notifica agli uffici AI
Gli organismi assicurativi esteri inviano le loro richieste di aiuto amministrativo alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), a Ginevra, che funge da organo di collegamento. La CSC registra questi mandati e li trasmette all’ufficio AI del Cantone di domicilio. Se i mandati non sono redatti in tedesco, francese o italiano, la CSC provvede, se necessario, alla traduzione.
3 La procedura spiegata qui di seguito è applicabile anche nei casi
in cui persone domiciliate in Svizzera richiedono prestazioni dell’AI di organi di assicurazioni sociali estere e in cui la CSC deve procedere a un accertamento delle circostanze prima di tra smettere tali richieste, sulla base di una convenzione internazio nale.
4 Visita o perizia medica
Se si tratta di un mandato per una visita o una perizia medica, l’uf ficio AI (dopo aver consultato il SMR) designa un medico compe tente e gli conferisce il relativo mandato mettendogli a disposi zione anche tutti i documenti trasmessi dall’assicurazione estera. In caso di nuove richieste sono applicabili per analogia i N. 2072 segg. CPAI.
5 Altri accertamenti
Se il mandato riguarda l’accertamento delle attitudini professio nali, delle possibilità d’integrazione, dell’attività attuale ecc., l’uffi cio AI procede personalmente ai necessari accertamenti oppure ne incarica un servizio specializzato.
6 Informazione dell’assicurato
L’ufficio AI informa l’assicurato dei mandati conferiti e gli chiede di tenersi a disposizione della persona incaricata di eseguire il man dato. Si deve inoltre far presente all’assicurato che l’accertamento è gratuito per lui ed è eseguito nel suo interesse.
7 Sorveglianza ed esecuzione del mandato
Se il rapporto richiesto non è presentato entro il termine fissato, l’ufficio AI procede di propria iniziativa alle necessarie ingiunzioni e affida eventualmente l’incarico a un altro organo.
8 Se l’assicurato rifiuta, esplicitamente o con un atteggiamento pas
sivo, di collaborare all’accertamento e il suo atteggiamento non può essere cambiato né con spiegazioni appropriate né con un cambiamento della persona incaricata di eseguire il mandato, l’uf ficio AI rinvia l’incarto alla CSC informandola della situazione.
9 Appena noti, i risultati dell’inchiesta devono essere trasmessi alla
CSC. Vanno allegati i documenti messi a disposizione dall’assicu razione sociale estera.
III. Rimborso delle spese
10 Spese degli uffici AI
Le spese procurate agli uffici AI fanno parte delle spese dell’AI e vengono assunte da quest’ultima. Non è necessaria una differen ziazione speciale.
11 Spese e indennità giornaliere dell’assicurato
L’assicurato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e delle eventuali altre spese. Se il mandato dell’assicurazione sociale estera non contiene particolari indicazioni al riguardo, è applica bile la stessa regolamentazione valida per gli assicurati dell’AI. Esiste tuttavia il diritto all’indennità giornaliera solo quando ne
viene fatta espressa menzione nella lettera di trasmissione alla CSC.
12 I buoni di viaggio dell’AI non possono essere consegnati.
13 Gli assicurati devono redigere un conto delle proprie spese e al
legare documenti giustificativi. L’ufficio AI si procura i documenti richiesti dalla CSC riguardanti le indennità giornaliere che devono eventualmente essere versate.
14 Spese causate a terzi
I medici, gli ospedali, i servizi specializzati ecc. incaricati di ese guire visite o inchieste devono essere invitati ad inviare una fat tura separata, unitamente al loro rapporto (se possibile su un mo dulo dell’AI). Per quanto riguarda la determinazione delle inden nità, si applicano le tariffe dell’AI.
15 Trasmissione e pagamento delle fatture
L’ufficio AI verifica e vista le fatture conformemente alla Circolare sulla verifica delle fatture per prestazioni individuali in natura. Le fatture non devono essere trasmesse all’Ufficio centrale di com pensazione, bensì alla Cassa svizzera di compensazione unita mente al rapporto. Si applica la stessa regola per i documenti ri guardanti un’indennità giornaliera che deve essere versata.
16 La CSC rimborsa le spese e un’eventuale indennità giornaliera
direttamente o tramite l’Ufficio centrale di compensazione, alla persona o all’organo che ha presentato la fattura oppure all’assi curato.
IV. Partecipazione degli uffici AI all’applicazione delle conven zioni internazionali sulla sicurezza sociale
17 Le istruzioni delle DSA sulla partecipazione delle casse di com
pensazione all’applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale valgono per analogia anche per gli uffici AI. Bi sogna osservare soprattutto che, secondo determinate conven zioni, la richiesta di ricevere una prestazione svizzera vale con temporaneamente come richiesta di ottenere una prestazione corrispondente del Paese d’origine del richiedente.
Allegato II Accertamento del grado di invalidità per ordine degli uffici PC (art. 4 cpv. 1 lett. d LPC, art. 57 cpv. 1 lett. f LAI, art. 41 cpv. 1 lett. k OAI)
Procedura applicabile
1 Se il presente allegato non contiene prescrizioni diverse, si ap
plica per analogia la Circolare sulla procedura nell’AI (CPAI).
Richiesta
2 Se una richiesta per una PC viene inoltrata direttamente presso
l’ufficio AI, quest’ultimo la invia a stretto giro di posta all’ufficio PC competente. Senza un mandato da parte dell’ufficio PC, l’ufficio AI non effettua accertamenti.
Procedura di accertamento
3 L’ufficio PC verifica se le seguenti premesse sono soddisfatte in
modo cumulativo: – domicilio e dimora abituale in Svizzera; – periodo d’attesa (nel caso di stranieri); – nessun diritto secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a, abis, ater, b oppure c LPC; – età compresa tra i 18 anni e l’età che dà diritto alla rendita AVS.
4 L’ufficio PC conferisce all’ufficio A competente il mandato di calco
lare l’invalidità. L’ufficio AI stabilisce il grado di invalidità e deter mina a partire da quando sussiste un’invalidità in una misura che giustifichi la rendita.
Deliberazione e decisione
5 L’ufficio AI comunica all’ufficio PC competente la deliberazione re
lativa al grado di invalidità nonché da quando sussiste l’invalidità in una misura che giustifichi la rendita. L’ufficio PC emana la deci sione.
Procedura di opposizione / ricorso
6 Se contro la decisione in materia di PC viene fatta opposizione o
la decisione su opposizione viene impugnata e il grado o l’inizio dell’invalidità è controverso, l’ufficio PC richiede un parere dell’uffi cio AI.
Revisione
7 L’ufficio PC stabilisce il termine di revisione che va fissato di
norma prima del controllo PC periodico che ha luogo, al più tardi, ogni quattro anni, e conferisce il mandato all’ufficio AI. Se se condo l’ufficio AI bisogna effettuare prima un controllo, l’ufficio AI lo comunica all’ufficio PC in occasione della notifica del grado di invalidità.
Allegato III Mandato per una perizia medica Assicurazione federale per l’invalidità AI
Gentile signora…,/Egregio signor…
con la presente La invitiamo ad allestire una perizia medica sulla si gnora XXX/sul signor YYY per l’assicurazione invalidità (AI). Nel quadro di questo mandato, la struttura della perizia dovrà rispettare esattamente la forma del modello seguente. In particolare nel caso di problematiche psichiatriche e psicosomatiche occorre fornire ac curate spiegazioni in merito ai singoli punti e agli elenchi di temi. La preghiamo di tenere presente che dovrà rispondere in modo espli cito a tutte le domande formulate in questo mandato nonché alle do mande che figurano nella struttura modello. Nel testo non sono am messi rimandi ad altri passaggi. Per l’allestimento della perizia, La preghiamo di basarsi sulle linee guida delle società mediche per la qualità delle perizie psichiatriche in ambito assicurativo.
In base alle prescrizioni dell’ufficio AI, il colloquio tra l’assicurato/a e il perito deve essere registrato su supporto audio e quest’ultimo va inoltrato all’ufficio AI secondo le istruzioni. Un colloquio comprende l’intero colloquio dell’esame, che consta dell’indagine anamnestica e della descrizione dei disturbi da parte dell’assicurato (www.ufas.ad min.ch > Assicurazioni sociali > Assicurazione invalidità AI > Infor mazioni di base & legislazione > Perizie mediche dell’AI > Garanzia della qualità delle perizie > Registrazioni su supporto audio; www.eahv-iv.ch > Registrazioni audio AI > Istruzioni).
Mandati per perizie bidiscliplinari e pluridisciplinari La valutazione consensuale avviene assieme ai periti coinvolti nel quadro di un colloquio consensuale. La preghiamo di allestire le sin gole perizie nonché la valutazione consensuale secondo la struttura prescritta.
Termine Perizie monodisciplinari e bidisciplinari: 90 giorni Perizie pluridisciplinari: 130 giorni
Remunerazione
Lo svolgimento delle perizie è remunerato secondo le tariffe previste in funzione del mandato peritale (www.zas.admin.ch > Partner e Isti tuzioni > Pagamento delle prestazioni individuali AVS/AI > Tariffe > Perizie mediche monodisciplinari, bidisciplinari e pluridisciplinari).
Motivo e circostanze della perizia (formulazione caso per caso da parte dell’ufficio AI)
Contesto del mandato Stato della procedura: per esempio prima richiesta di prestazioni / nuova richiesta di prestazioni / revisione. Negli ultimi due casi si prega di indicare con precisione la decisione determinante e la do cumentazione medica su cui essa è basata. Elencare i periodi docu mentati di incapacità lavorativa (con indicazione del grado d’incapa cità in percentuale).
Fornire informazioni sull’eventuale svolgimento di un’osservazione e/o sul materiale ad essa relativo.
Situazione medica Breve riepilogo della situazione medica specifica con esposizione e motivazione dei temi da chiarire nell’ambito della perizia (o degli ele menti già chiari).
Problematica Esposizione degli aspetti che l’ufficio AI (il SMR) desidera concreta mente siano trattati dal perito (p. es. andamento dell’incapacità lavo rativa a partire da un determinato momento).
Profilo dei requisiti dell’attività svolta fino a quel momento e delle mansioni consuete L’ufficio AI descrive lo stato dell’assicurato (lavoratore a tempo pieno/a tempo parziale, lavori domestici/mansioni consuete) e l’atti vità/le mansioni consuete da lui svolte (p. es. mediante descrizione del posto di lavoro, profilo di resistenza, accertamento nell’economia domestica, nella misura in cui tali informazioni sono disponibili).
Domande dell’ufficio AI inerenti al caso specifico (scelta caso per caso da parte dell’ufficio AI)
Revisione (solo per i casi sottoposti a revisione)
– Rispetto alla situazione documentata negli atti alla base della summenzionata decisione determinante, si è verificato un cambia mento dello stato di salute? Quali cambiamenti emergono dai re perti e dalle diagnosi pertinenti? – Quando è presumibilmente subentrato il cambiamento? – Il cambiamento dello stato di salute ha prodotto un cambiamento dell’incapacità al lavoro nel quadro dell’attività svolta e della capa cità lavorativa in un’attività adeguata? In caso affermativo, da quando e in che misura?
Economia domestica / Attività lucrativa a tempo parziale Casi senza accertamento nell’economia domestica Dal punto di vista medico, quali ripercussioni hanno i danni alla sa lute sulle seguenti attività? – Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare, apparecchiare, effet tuare la pulizia quotidiana della cucina ecc.) – Pulizia e ordine dell’alloggio (riordinare, spolverare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavimenti, pulire il bagno, rifare il letto, effettuare pulizie approfondite, eliminare i rifiuti ecc.) – Acquisti e altre commissioni (acquisti quotidiani e spesa setti manale, amministrazione ecc.) – Bucato e cura dei vestiti (lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare ecc.) – Accudimento dei figli e/o di altri familiari (contatti con la scuola/gli insegnanti, aiuto nel disbrigo dei compiti, organizza zione del tempo libero, visite mediche ecc.) – Curare le piante, il giardino e le aree adiacenti
Casi in cui è già disponibile il rapporto sull’accertamento nell’economia domestica Le limitazioni dichiarate nel rapporto di accertamento sono plausibili dal punto di vista medico?
Allegato: «Istruzioni per le registrazioni su supporto audio»
Allegato IV Struttura della perizia Assicurazione federale per l’invalidità
1. Situazione iniziale e aspetti formali
1.1 Svolgimento del mandato peritale; aspetti formali
Indicazioni sul mandante Indicazioni sull’assicurato (cognome, nome, data di nascita, indi rizzo, numero AVS, indicazioni per la verifica dell’identità) Indicazioni sul perito (nome, indirizzo, titolo di medico speciali sta) Data del mandato, data di ricezione, date e ore d’inizio e di fine degli esami e data della chiusura della perizia. Indicazioni sull’eventuale partecipazione di un interprete e, se del caso, sulla lingua in cui ha tradotto.
1.2 Motivo e circostanze della perizia (come contenuti nel man
dato) Contesto del mandato Situazione medica Problematica Profilo dei requisiti dell’attività svolta fino a quel momento
1.3 Panoramica delle fonti impiegate
Atti messi a disposizione dal mandante (incarto AI ed eventual mente materiale relativo all’osservazione, atti dell’AINF, atti delle autorità di perseguimento penale ecc.) Elenco sommario degli atti supplementari presentati dal perito o a lui forniti Esami e reperti propri Esami, perizie e rapporti complementari Informazioni fornite da terzi
2. Estratto degli atti
(comprese rilevazioni dedotte dal materiale relativo all’osserva zione)
Nel caso di perizie bidisciplinari e pluridisciplinari vanno allegati soltanto documenti aggiuntivi che non sono presenti nell’estratto interdisciplinare degli atti (allegato della valutazione consen suale). Eventualmente il perito può fornire una sintesi di docu menti già presenti nell’estratto interdisciplinare degli atti.
3. Anamnesi
3.1 Informazioni fornite spontaneamente dall’assicurato nel
quadro di un colloquio aperto
3.2 Temi del colloquio di approfondimento, da affrontare in
modo selettivo in funzione della problematica in questione
Disturbi attuali (presentazione libera seguita da un’intervista strutturata) Disturbi attuali; insorgenza e decorso dei disturbi, reazioni dell’ambiente; provvedimenti terapeutici, idea che l’assicurato si è fatto della propria malattia; gestione dei disturbi nella vita quo tidiana, strategie di adattamento, aspettative per il futuro e idea del futuro decorso della malattia Anamnesi sistematica psichiatrica e/o somatica; consumo di so stanze psicotrope Anamnesi familiare / Ereditarietà Avvenimenti particolari alla nascita, sviluppo durante la prima infanzia, relazioni all’interno della famiglia primaria, comporta menti particolari nel periodo prescolastico e scolastico Iter scolastico e professionale, cariche e attività esercitate a ti tolo volontario, servizio militare Biografia lavorativa (p. es. attività professionali e posizioni rico perte nella professione, interruzione dell’attività professionale [data e circostanze], esperienze con provvedimenti d’integra zione o con lavori a titolo di prova)
Quadro clinico dei disturbi legati al lavoro (valutazione e motiva zione dell’assicurato su cosa funziona ancora e su cosa non è più possibile sul lavoro) Anamnesi sociale (p. es. abitazione, situazione finanziaria/si tuazione debitoria, relazione di coppia, figli, autorità parentale, provvedimenti ai sensi del diritto di protezione dei minori e degli adulti, obblighi di mantenimento, eventualmente anche nel Paese di origine, rete di contatti e organizzazione delle relazioni sociali, atteggiamento dell’ambiente socio-familiare nei confronti della disabilità) Esperienze di vita decisive; eventuali infrazioni di legge (ad es. anche nell’ambito della circolazione stradale) Esposizione dettagliata e rappresentativa dello svolgimento di una giornata tipo, organizzazione del tempo libero, hobby, aiuti necessari nell’ambito dell’economia domestica e della vita di tutti i giorni, utilizzazione dei mezzi di trasporto, modo in cui è stato raggiunto il luogo dell’esame medico, viaggi turistici ecc. Trattamento/i seguito/i finora, inclusi i farmaci (indicare anche i metodi al di fuori della medicina universitaria; segnalare anche l’eventuale assenza di terapia) Aspettative per il futuro in generale e, in particolare, per quanto riguarda le attività professionali o l’integrazione Discussione di eventuali incoerenze emerse Discussione dell’eventuale materiale relativo all’osservazione (Osservazione sugli ultimi due punti: spetta al perito decidere in quale momento discutere le incoerenze e il materiale relativo all’osservazione; eventualmente le incoerenze emergono solo nel corso dell’esame. Queste discussioni vanno documentate in questa parte. È probabile che prima dell’allestimento della peri zia, l’ufficio AI abbia sottoposto all’assicurato il materiale rela tivo all’osservazione e che quest’ultimo sia dunque documen tato nell’incarto)
4. Reperto
4.1 Osservazioni sul comportamento e sull’aspetto esteriore
(interazioni, cooperazione e motivazione, livello di stress al mo mento dell’arrivo e all’inizio del colloquio ecc.)
4.2 Comprensione linguistica
(ricorso a interpreti, livello della comprensione)
4.3 Reperti dell’esame
Reperto somatico Reperto psichiatrico Reperti complementari Esami strumentali ed esami di laboratorio Esami psicologici complementari
5. Eventuali informazioni fornite da terzi (p. es. medici cu
ranti)
6. Valutazione medica
6.1 Sintesi della storia personale, professionale e sanitaria
dell’assicurato e descrizione della sua situazione psichica, sociale e medica attuale
Parere sulla personalità dell’assicurato, in particolare in merito alle risorse personali, parere sul sostegno e sulle difficoltà nel contesto sociale
6.2 Valutazione della coerenza e della plausibilità
Determinare se vi è analogia tra le limitazioni nello svolgimento delle attività in tutti gli ambiti della vita affini e se di conse guenza siano state eseguite terapie adeguate ai sintomi de scritti (effettiva sofferenza).
Determinare la coerenza e plausibilità dei sintomi e/o delle limi tazioni funzionali lamentati nonché la validità e l’attendibilità dei risultati degli esami.
Discutere e valutare eventuali divergenze tra le informazioni de gli atti e le valutazioni anteriori effettuate da specialisti (p. es. anche i rapporti sui provvedimenti d’integrazione).
6.3 Diagnosi
Elenco e derivazione delle diagnosi. Valutazione e classifica zione dei disturbi e dei risultati degli esami in relazione agli at tuali sistemi diagnostici e in relazione a valutazioni precedenti, eventualmente divergenti; considerazioni di tipo diagnostico-dif ferenziali; indicazione chiara dei criteri soddisfatti nei differenti sistemi diagnostici nel caso concreto; valutazione motivata del grado di gravità del disturbo. (È possibile, ma non obbligatorio, suddividere esplicitamente le diagnosi tra quelle con o senza ri percussioni sulla capacità lavorativa)
7. Valutazione medico-assicurativa (prognosi e capacità)
7.1 Valutazione del percorso precedente di terapie, riabilita
zioni, provvedimenti d’integrazione ecc. e discussione delle possibilità di guarigione
Parere sul percorso delle terapie, motivazione per l’interruzione di interventi. Se del caso, determinare se i problemi di coopera zione siano da ricondurre alla malattia o alla mancanza di ri sorse. Per la valutazione del potenziale d’integrazione stabilire se i trattamenti eseguiti fino a quel momento siano stati ade guati e siano state esaurite tutte le possibilità terapeutiche e va lutare la prognosi sul decorso della malattia. Se del caso, indi care ulteriori opzioni di trattamento.
7.2 Valutazione di capacità, risorse e problemi
Derivazione e descrizione dei disturbi funzionali e della capacità nonché delle risorse dei problemi presenti, con apprezzamento critico del percorso (analisi longitudinale), dell’autovalutazione, della personalità e della disponibilità a cooperare dell’assicu rato. Determinare se la combinazione di diversi disturbi lievi si ripercuota eventualmente in modo negativo sulla resistenza. Se del caso, distinguere tra i disturbi funzionali motivati sotto il pro filo medico e quelli che non lo sono.
8. Elenco dei quesiti peritali e relative risposte
Capacità lavorativa e incapacità al lavoro nell’attività svolta fino a quel momento
– Quante ore di presenza al giorno sono esigibili da parte dell’assicurato nell’attività svolta in precedenza? – Durante questo periodo di presenza si manifesta anche una limitazione del rendimento? In caso affermativo, in che mi sura e perché? – Come valuta complessivamente l’attuale capacità lavorativa e incapacità al lavoro (si prega di indicare entrambi i valori) nell’attività svolta finora, in rapporto a un grado d’occupa zione del 100 per cento? – Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa? Capacità lavorativa e incapacità al lavoro in un’attività ade guata
– Quali requisiti dovrebbe soddisfare un’attività adeguata in modo ottimale alla disabilità? – Quante ore di presenza al giorno sono esigibili da parte dell’assicurato in un’attività di questo tipo? – Durante questo periodo di presenza si assiste a una limita zione del rendimento anche in un’attività adeguata? In caso affermativo, in che misura e perché? – Come valuta complessivamente la capacità lavorativa e inca pacità al lavoro (si prega di indicare entrambi i valori) in un’at tività adeguata nel libero mercato del lavoro, in rapporto a un grado d’occupazione del 100 per cento? – Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa? Provvedimenti medici e terapie con ripercussioni sulla capa cità lavorativa
– Secondo i periti è possibile migliorare ancora in misura rile vante la capacità lavorativa mediante l’attuazione di provvedi menti medici? In caso negativo si prega di motivare breve mente. – In caso affermativo, indicare con precisione le opzioni tera peutiche per il caso specifico, la durata presumibilmente ne cessaria affinché il trattamento abbia esito positivo e le prove scientifiche dell’efficacia della terapia proposta, compresa
una stima dei successi prevedibili. Vi sono motivi medici (ri schi) per rinunciare alla terapia proposta? Domande inerenti al caso specifico (come contenute nel mandato)
9. Allegati (p. es. ulteriori documenti acquisiti)
Dichiarazione di indipendenza, imparzialità e obiettività Con la sua firma, il perito conferma di aver eseguito il mandato dell’AI senza relazioni d’interesse, con imparzialità e in piena in dipendenza nonché di aver tenuto conto, nelle sue argomenta zioni e risposte, delle conoscenze mediche generalmente rico nosciute e delle condizioni quadro della medicina assicurativa.
Conferma dell’inoltro della registrazione su supporto audio (se non è stata presentata rinuncia da parte dell’assicurato) Con la propria firma il/la sottoscritto/a conferma di aver regolar mente trasmesso la registrazione su supporto audio conforme mente alle prescrizioni dell’AI.
Allegato V Struttura della valutazione consensuale per perizie bidiscliplinari e pluridisciplinari Assicurazione federale per l’invalidità
Valutazione globale interdisciplinare
1. Svolgimento del mandato peritale; aspetti formali
Indicazioni sul mandante Indicazioni sull’assicurato (cognome, nome, data di nascita, indi rizzo, numero AVS) Data del mandato, data di ricezione, date e ore d’inizio e di fine degli esami e data della chiusura della perizia.
2. Informazioni sui periti e/o sugli esami
p. es. esame psichiatrico del ……………………. v. allegato Nome, titolo di specializzazione p. es. esame reumatologico del ……………………. v. allegato Nome, titolo di specializzazione p. es. esame neurologico del ……………………. v. allegato Nome, titolo di specializzazione p. es. esame neuropsicologico del ……………………. v. allegato Nome, titolo di specializzazione Diagnosi complementare della situazione eseguita:
3. Motivo e circostanze della perizia (come contenuti nel man
dato)
Contesto del mandato Situazione medica Problematica Profilo dei requisiti dell’attività svolta fino a quel momento e delle mansioni consuete
4. Valutazione globale interdisciplinare (valutazione consen
suale)
4.1. Breve riepilogo del decorso della malattia
(nessuna anamnesi, niente copie delle perizie; la derivazione delle diagnosi è già stata eseguita nella perizia)
4.2. Valutazione della coerenza e della plausibilità
4.3. Diagnosi rilevanti con breve esposizione delle limitazioni
funzionali emerse dai reperti
(È possibile, ma non obbligatorio, suddividere esplicitamente le diagnosi tra quelle con e senza ripercussioni sulla capacità la vorativa)
4.4. Discussione di aspetti della personalità, fattori di stress e
risorse eventualmente rilevanti
4.5. Motivazione della capacità lavorativa complessiva
(le capacità lavorative parziali sono interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto; motivazione di un’eventuale riduzione del rendimento)
4.6. Capacità lavorativa e incapacità al lavoro nell’attività svolta
finora
Quante ore di presenza al giorno sono esigibili da parte dell’assicurato nell’attività svolta in precedenza?
Durante questo periodo di presenza si manifesta anche una limitazione del rendimento? In caso affermativo, in che mi sura e perché?
Come valuta complessivamente l’attuale capacità lavorativa e incapacità al lavoro (si prega di indicare entrambi i valori) nell’attività svolta finora, in rapporto a un grado d’occupa zione del 100 per cento?
Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
4.7. Capacità lavorativa e incapacità al lavoro in un’attività ade
guata
Quali requisiti dovrebbe soddisfare un’attività adeguata in modo ottimale alla disabilità?
Quante ore di presenza al giorno sono esigibili da parte dell’assicurato in un’attività di questo tipo?
Durante questo periodo di presenza si assiste a una limita zione del rendimento anche in un'attività adeguata?
In caso affermativo, in che misura e perché?
Come valuta complessivamente l’attuale capacità lavorativa e incapacità al lavoro (si prega di indicare entrambi i valori) in un’attività di questo tipo nel libero mercato del lavoro, in rapporto a un grado d’occupazione del 100 per cento?
Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
4.8. Provvedimenti medici e terapie con ripercussioni sulla ca
pacità lavorativa
Secondo il parere del perito, la capacità lavorativa può an cora essere migliorata in modo rilevante da provvedimenti medici (in caso negativo, breve giustificazione)?
Se sì, si prega di fornire informazioni più dettagliate sulle singole opzioni terapeutiche, la durata prevista del tratta mento fino al raggiungimento del successo e l’efficacia della terapia proposta, compresa l'entità del successo previsto.
Ci sono ragioni mediche (rischi, risorse individuali ridotte) che sono sfavorevoli proposta alla terapia proposta?
4.9. Risposta interdisciplinare alle domande supplementari
5. Informazioni sull’elaborazione della valutazione consen
suale con firma Indicazioni su quando si è tenuta la discussione, chi ha formulato la valutazione, chi era presente (personalmente, a distanza), chi ha rinunciato in via eccezionale a partecipare considerata la situa zione e perché
Allegati – Riepilogo degli atti di tutte le discipline – Perizie di tutte le discipline
Allegato VI Grenzzone – Zone frontalière – Zona di frontiera In der Bundesrepublik Deutschland:
die Stadt Freiburg, die kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu), die Landkreise Breisgau – Hochschwarzwald, Lörrach, Waldshut—Ti engen, Schwarzwald – Baar—Kreis, Tuttlingen, Konstanz, Sigma ringen, Biberach, Ravensburg, Bodenseekreis, Lindau (Boden see) und Oberallgäu;5
In Österreich:
das Land Vorarlberg und der politische Bezirk Landeck.6
En France:
La zone frontalière comprend le territoire inclus dans une largeur de dix kilomètres à partir de la frontière et les communes de la zone franche du Pays de Gex et de la Haute—Savoie.7
Per l’Italia Valle d’Aosta Courmayeur – Saint Rhémy – Saint Oyen – Etroubles – Allain – Gignod – Doues – Val pelline – Oyace – Bionaz – Valtournanche –Ayas – Gressoney la Trinité – Gressoney St. Jean (limitatamente al capoluogo e al territorio a Nord di esso). Provincia di Vercelli Alagna Valsesia. Provincia di Novara Macugnaga – Ceppo Morelli – Vanzone con San Carlo – Antrona–Schieranco – Tra squera – Varzo – Crodo – Baceno – Premia – Formazza – Santa Maria Maggiore – Craveggia – Toceno – Re – Malesco – Cùrsolo Orasso – Gurro – Cavaglio Spoccia – Falmenta – Cannobio –Tràrego Viggiona – Cànnero.
5 Art. 1 Abs. 2 Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland über den Grenzübertritt von Personen im kleinen Grenzverkehr (0.631.256.913.63) 6 Art. 1 Abs. 2 Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik
Österreich über den Grenzübertritt von Personen im Kleinen Grenzverkehr (0.631.256.916.33). 7 Art. 5 al. 1 de l’Accord entre la Suisse et la France relatif à la circulation frontalière
(0.631.256.934.91).
Provincia di Varese Pino sulla sponda del Lago Maggiore – Tronzano Lago Maggiore – Veddasca – Mac cagno Superiore – Curiglia con Monteviasco –Agra – Dumenza – Luino – Germignaga – Cremenaga – Montegrino Valtravaglia – Castelveccana – Brissago Valtravaglia – Ca salzuigno – Cuvio – Castello Cabiaglio – Cassano Valcuvia – Rancio Valcuvia – Cade gliano Viconago – Val Marchirolo – Cunardo – Ferrera di Varese –Masciago Primo – Bédero Valcuvia – Brinzio – Lavena Ponte Tresa – Marzio – Valganna – Brusimpiano – Cuasso al Monte – Porto Ceresio – Bisuschio – Viggiù – rcisate – Induno Olona – Can tello – Varese – Casciago – Malnate – Azzate – Gazzada Schianno – Morazzone – Lozza –Vedano Olona – Castiglione Olona – Venegono. Provincia di Como Ròdero – Bizzarone – Valmorea – Cagno – Albiolo – Solbiate Comasco – Binago – Ca stelnuovo Bozzente – Uggiate Trévano –Faloppio – Olgiate – Comasco – Beregazzo con Figliaro – Oltrona S. Mamette – Appiano Gentile – Guanzate – Ronago – Lieto Colle – Girònico – Lurate Caccivio – Bulgarograsso – S. Fermo della Battaglia – Como – Montano Lucino – Villa Guardia – Grandate – Luisago – Cassina Rizzardi – Cado rago – Casnate con Bernate – Fino Mornasco – Vertemate con Minoprio – Cucciago – Senna Comasco – Cantù – Capiago Intimiano –Lipòmo – Montòrfano – Albese con Cassano – Albavilla – Masliànico – Cernobbio – Brunate – Tavernerio – Blevio – Mol trasio – Torno – Carate Urio – Faggeto Lario – Pognana Lario – Laglio – Brienno – Zel bio – Véleso – Schignano – Nesso – Lezzeno – Casasco d’Intelvi – Cerano d’Intelvi – Dizzasco – Argegno – Castiglione d’Intelvi – Blessagno – Pigra – Colonno – S. Fedele d’Intelvi – Lanzo d’Intelvi – Pellio d’Intelvi –Laino – Ramponio Verna – Ponna – Sala Comacina – Ossuccio – Lenno – Clàino con Osteno – Bene Lario – Valsoda – Porlezza Còrrido – Carlazzo – Gràndola e Uniti – Mezzegra – Tremezzo – Griante – Menaggio Val Rezzo – Cusino – Plesio – Santa Maria Rezzònico – Cavargna –Sannazzaro Val Cavargna – S. Bartolomeo Val Cavargna – Cremia – Pianello – Lario – Musso – Dongo Garzeno – Stazzona Germàsino –Consiglio di Rumo – Dosso del Liro – Gravedona Pe glio – Domaso – Livio – Vercana – Trezzone – Montemezzo – Gera Lario – Sòrico. Provincia di Sondrio Samolaco – Gordona – Menarola – Mese – Prata Camportaccio – Chiavenna – Piuro –
Villa di Chiavenna – S. Giacomo Filippo – Campodolcino – Isolato – Lòvero Valtellino – Vervio – Tovo di Sant’Agata – Mazzo di Valtellina – Grosotto (per il territorio dal confine all’Adda) – Novate Mezzola (per la sola frazione di Codera) – Val Masino – Chiesa Val malenco – Lanzada – Chiuro – Teglio (per il territorio dal confine all’Adda) – Bianzone – Villa di Tirano – Tirano – Sernio – Grosio (per il territorio dal confine all’Adda) – Valle di Dentro – Livigno – Bormio – Ponte in Valtellina (per la parte del suo territorio delimi tata a Nord e ad Est dal confine con il Comune di Chiuro, ad Ovest da quello con il Co mune di Tresivio e a Sud dalla statale n. 38).
Provincia di Bolzano Prato allo Stelvio – Glorenza – Sluderno – Tubre – Malles Venosta (limitatamente alle frazioni di Slingia, Burgusio, Clusio, Landes, Malles, Piavenna e Tarces) – Curon Ve nosta (limitatamente alle frazioni di Curon, Resia e S. Valentino alla Muta).8
8 Allegato 1 della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per il traffico di frontiera ed il pascolo
(0.631.256.945.41).