1C_642/2021
1C_642/2021
4 gennaio 2022Italiano4 min
Stato Maggiore della Polizia cantonale della Repubblica e Cantone Ticino, via Chicherio 20, 6501 Bellinzona,
Source bger.ch
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_642/2021
Decreto del 4 gennaio 2022
Fatti
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Stato Maggiore della Polizia cantonale della Repubblica e Cantone Ticino, via Chicherio 20, 6501 Bellinzona,
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Procedura amministrativa; ritardata e denegata giustizia,
ricorso contro la decisione emanata il 13 settembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino (52.2021.329).
Considerando:
Considerandi
che con decisione del 12 luglio 2021 (n. LIT.2021.11) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha dichiarato irricevibile un'impugnativa presentata da A.________ per ritardata/denegata giustizia nei confronti dello Stato maggiore della Polizia cantonale;
che D.________ e A.________ hanno impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
che con decisione del 13 settembre 2021, il giudice delegato, preso atto del ritiro del ricorso da parte di A.________, lo ha stralciato dai ruoli, mentre ha dichiarato inammissibile quello di D.________ perché non lo ha emendato e per il mancato versamento dell'anticipo spese;
che avverso questa decisione il 18 ottobre 2021 A.________ presenta, con un atto unico, un ricorso rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla, oltre che a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio;
che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 6 dicembre 2021;
che con scritto del 6 dicembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
che, come a lei noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
che la ricorrente disattente che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 che la concerne);
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico, visto inoltre che il ricorso, inutilmente prolisso e ripetitivo, critica in maniera contraddittoria nel merito l'impugnato giudizio cantonale, dopo aver ritirato il gravame inoltrato contro tale decisione;
Dispositivo
per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, allo Stato Maggiore della Polizia cantonale, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 4 gennaio 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri
Neue Suche
ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen
Back