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Decisione

2C_1029/2022

2C_1029/2022

23 dicembre 2022Italiano3 min

Comunicazione alla ricorrente e al Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino.

Source bger.ch

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1029/2022

Decreto del 23 dicembre 2022

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,

rappresentato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Modifica della legge ticinese del 9 febbraio 1977 sulle imposte e tasse di circolazione sui veicoli a motore,

ricorso contro la modifica della legge ticinese del 9 febbraio 1977 sulle imposte e tasse di circolazione sui veicoli a motore, decretata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino il 22 giugno 2022 e accettata in votazione popolare il 30 ottobre 2022.

La Presidente della II Corte di diritto pubblico,

visto:

il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da A.________ contro la modifica della legge ticinese del 9 febbraio 1977 sulle imposte e tasse di circolazione sui veicoli a motore, decretata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino il 22 giugno 2022 e accettata in votazione popolare il 30 ottobre 2022;

la lettera datata 16 dicembre 2022 e ricevuta da questa Corte il 22 dicembre successivo con cui la ricorrente dichiara di ritirare il ricorso;

considerando:

che, quando il ricorso è ritirato, la Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);

che, sebbene, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF), si giustifica nella fattispecie, considerate le circostanze particolari del caso, di rinunciare a riscuoterle;

che non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF).

Per questi motivi, la Presidente decreta:

Fatti

1.

La causa 2C_1029/2022 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si riscuotono spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alla ricorrente e al Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino.

Considerandi

Losanna, 23 dicembre 2022

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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