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Decisione

2C_338/2025

10 settembre 2025Italiano4 min

Source bger.ch

Decreto del 10 settembre 2025

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dalle avv. Immacolata Iglio Rezzonico e Giulia Melandri,

ricorrente,

contro

Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, Ufficio del veterinario cantonale,

via Dogana 16, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Sequestro e confisca di due cani e quattro gatti,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 maggio 2025

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.432).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

Considerandi

1.

1.1

In seguito a segnalazioni della polizia cantonale, l'Ufficio del veterinario cantonale ticinese ha ordinato, il 22 gennaio 2024, il sequestro cautelativo dei due cani e dei quattro gatti di proprietà di A.________, con contestuale confisca degli stessi, sotto comminatoria della multa giusta l'art. 28 cpv. 3 LPAn (RS 455) e di misure più restrittive. Ha inoltre revocato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro il suddetto provvedimento.

1.2

Respinta, il 28 marzo 2024, l'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha parzialmente accolto, il 16 ottobre 2024, il gravame sottopostogli da A.________. Ha quindi confermato le misure di sequestro e di confisca, ma ha annullato la comminatoria di cui all'art. 28 cpv. 3 LPAn.

1.3

La risoluzione governativa è stata confermata su ricorso dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, con sentenza del 12 maggio 2025. Dichiarata inammissibile, poiché tardiva, l'impugnativa in quanto rivolta contro la misura del sequestro, la Corte cantonale l'ha invece respinta in quanto presentata contro la decisione di confisca.

1.4

Il 20 giugno 2025 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che, conferito l'effetto sospensivo al suo gravame, la sentenza cantonale sia annullata, che la misura di confisca degli animali sia annullata e che questi ultimi le vengano immediatamente restituiti.

Tutte le parti in causa sono state invitate a determinarsi sul conferimento della misura provvisionale e sul merito del litigio, ciò che hanno fatto in data 8, 9 e 15 luglio 2025.

Con decreto presidenziale del 16 luglio 2025 è stato negato il conferimento dell'effetto sospensivo.

1.5

Con lettera del 5 settembre 2025 la ricorrente ha dichiarato di ritirare la sua impugnativa.

2.

2.1

Conformemente all'art. 32 cpv. 2 LTF, quando il ricorso è ritirato la Presidente della Corte adita, quale giudice unico, dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (artt. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF).

2.2

La ricorrente ha ritirato il suo gravame senza riserve. Si prende atto della desistenza e la causa viene stralciata dai ruoli (FLORENCE AUBRY GIRARDIN in: Commentaire de la LTF, 3 aed., 2022, n. 22 all'art. 32 e riferimenti). Il ritiro del ricorso ha posto un termine al procedimento, ragione per cui le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 1 a 3 LTF; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 23 all'art. 32 e rinvii). Nella fattispecie, non c'è motivo per scostarsi da questo principio. Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

2.3

Il termine fissato alla ricorrente per versare un anticipo a titolo di garanzia delle spese processuali è quindi annullato.

Dispositivo

1. La causa 2C_338/2025 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Le spese giudiziarie ridotte di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle patrocinatrici della ricorrente, all'Ufficio del veterinario cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 10 settembre 2025

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud