4A_613/2025
8 gennaio 2026Italiano4 min
Source bger.ch
Sentenza dell'8 gennaio 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hurni, Presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Gianluca Dosi,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
patrocinata dagli avv.ti Stefano Fornara e Alfio Decristophoris,
opponente.
Oggetto
cauzione per ripetibili,
ricorso contro la decisione emanata il 27 ottobre 2025 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2025.43).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
Considerandi
1.
Con appello 7 maggio 2025A.________è insorto alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino contro la sentenza 26 marzo 2025 con cui il Pretore del distretto di Lugano lo ha condannato a pagare alla B.________ SAeuro 2'044'951.05. Con decisione 27 ottobre 2025 la Corte cantonale ha, in parziale accoglimento dell'istanza dell'appellata, ordinato all'appellante di prestare una cauzione di fr. 21'000.-- a titolo di garanzia per eventuali ripetibili mediante il versamento di tale importo sul conto postale del tribunale.
2.
Con ricorso in materia civile del 1° dicembre 2025A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma della predetta decisione nel senso che invece dell'esclusivo versamento della cauzione in contanti è ammessa un'idonea garanzia assicurativa o bancaria nel senso dell'art. 100 CPC.
Il Presidente della Corte adita ha respinto inaudita parte la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso con decreto 3 dicembre 2025.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
3.
La decisione con cui una parte viene astretta al pagamento di una cauzione per spese ripetibili non è finale, ma costituisce una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF, unicamente suscettiva di un ricorso in materia civile se può causare un danno irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), e cioè un pregiudizio che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente. La facoltà di impugnare per ragioni di economia processuale una decisione incidentale costituisce un'eccezione al principio secondo cui il Tribunale federale si occupa di una causa una sola volta. Spetta quindi al ricorrente dimostrare che sono dati i presupposti che gli permettono di eccezionalmente attaccare una tale decisione, nella misura in cui l'esistenza di tali condizioni non salti agli occhi (DTF 150 III 248 consid. 1.2). La parte, che impugna la decisione con cui viene obbligata a prestare una cauzione per spese ripetibili prevista dalla legge, deve sostanziare, nel quadro dell'esposizione delle condizioni di ammissibilità dell'impugnativa, di effettivamente rischiare di non poter accedere al tribunale perché non è finanziariamente in grado di fornire la garanzia richiesta (DTF 150 III 248 consid. 1.3, con rinvii).
In concreto i predetti presupposti non sono soddisfatti. Infatti, quando tratta la ricevibilità del ricorso, il ricorrente si limita a sostenere che la decisione incidentale è " idonea a causare un pregiudizio irreparabile in quanto lesiva in modo definitivo il diritto di accesso alla giustizia ". Non lo soccorre nemmeno la generica affermazione, contenuta nella rimanente motivazione del gravame, di trovarsi in difficoltà di liquidità transitorie perché "partecipazioni e immobili non sono prontamente smobilizzabili ".
4.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e come tale va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
Dispositivo
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 gennaio 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti