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Decisione

4D_159/2025

24 ottobre 2025Italiano2 min

Source bger.ch

Sentenza del 24 ottobre 2025

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hurni, Presidente,

Cancelliere G. Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________ AG,

opponente.

Oggetto

azione creditoria,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 luglio 2025 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2025.4).

Considerandi

che il Giudice di pace del circolo di Paradiso, adito dalla B.________ AG, ha condannato con decisione 31 ottobre 2024 A.________ a versare all'attrice fr. 3'657.05;

che con sentenza 25 luglio 2025 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, il reclamo 3 gennaio 2025 presentato da A.________;

che quest'ultimo è insorto al Tribunale federale con ricorso 3 settembre 2025;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che con decreto 4 settembre 2025 il ricorrente è invano stato invitato a versare entro il 19 settembre 2025 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--;

che il 25 settembre 2025 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 10 ottobre 2025 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;

che il 21 ottobre 2025 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;

che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili, l'opponente non essendo stata invitata a determinarsi sul ricorso;

Dispositivo

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 ottobre 2025

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Hurni

Il Cancelliere: G. Piatti