4D_219/2025
5 gennaio 2026Italiano4 min
Source bger.ch
Sentenza del 5 gennaio 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hurni, Presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2025.101).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
Considerandi
1.
In accoglimento dell'istanza presentata da B.________ il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha, con decisione 2 giugno 2025, rigettato l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattole notificare per l'incasso di fr. 27'025.--.
2.
Con sentenza 24 settembre 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo presentato dall'escussa. La Corte cantonale ha ritenuto che non erano dati i presupposti per tenere un'udienza e che l'insorgente non aveva soddisfatto il suo obbligo di motivazione con riferimento sia alle richieste di prove sia alle eccezioni sollevate contro il riconoscimento di debito.
3.
A.________ è insorta al Tribunale federale con un allegato intitolato ricorso con richiesta di effetto sospensivo e contemporaneo ricorso in materia costituzionale, con cui postula l'annullamento del precetto esecutivo, del pignoramento e della decisione di rigetto dell'opposizione, e chiede di accogliere la sua opposizione. Per quanto è dato a capire afferma che il riconoscimento di debito non costituisce un titolo di credito nel senso dell'art. 965 CO e che quindi il precetto esecutivo sarebbe nullo non riportando un titolo di credito né l'esatta causa di credito. Sostiene pure che sarebbe stato violato l'art. 84 cpv. 2 LEF, perché non ha potuto esprimersi oralmente, e contesta che nella procedura di rigetto dell'opposizione sussistano limitazioni probatorie.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Con decreto 5 novembre 2025 il Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e di emanazione di misure cautelari.
4.
4.1
La decisione impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale, poiché il valore di lite di fr. 30'000.-- per l'inoltro di un ricorso in materia civile non è raggiunto.
Giusta l'art. 118 LTF il Tribunale federale, adito con un ricorso sussidiario in materia costituzionale, fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (cpv. 1) e può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti operato da quest'ultima se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 116 LTF (cpv. 2). L'art. 116 LTF specifica che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può - solo - essere censurata la violazione di diritti costituzionali, ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto dell'arbitrio non può quindi limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3).
4.2
In concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Nella misura in cui risulta intellegibile, l'impugnativa si esaurisce infatti in una singolare interpretazione del diritto processuale e della legge sull'esecuzione e sul fallimento, in larga misura avulsa dai considerandi della sentenza impugnata, del tutto inidonea a sostanziare una violazione di diritti costituzionali.
5.
In queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Dispositivo
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziaria di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 gennaio 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti