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Decisione

5A_58/2026

27 gennaio 2026Italiano6 min

Source bger.ch

Sentenza del 27 gennaio 2026

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________ Sagl in liquidazione,

rappresentata dalla socia e gerente B.________,

ricorrente,

contro

C.________,

opponente.

Oggetto

dichiarazione di fallimento,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 novembre 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2025.206).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

Considerandi

1.

Statuendo su istanza di C.________, con decisione 8 ottobre 2025 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato il fallimento della A.________ Sagl dal giorno successivo alle ore 10:00.

2.

Mediante sentenza 26 novembre 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato dalla A.________ Sagl contro la decisione pretorile. La Corte cantonale ha osservato che la società aveva dimostrato di aver saldato l'esecuzione promossa dall'istante, per cui il presupposto di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risultava adempiuto. Con riferimento invece al requisito della solvibilità, secondo il Tribunale d'appello le considerazioni della società non erano convincenti e non rendevano verosimile che disponesse di liquidità sufficiente per fare fronte ai suoi debiti esigibili. La Corte cantonale ha infatti sottolineato come in linea di principio il rilascio di attestati di carenza di beni (in concreto 27, rilasciati negli ultimi venti anni per oltre fr. 370'000.--) accerti ufficialmente l'insolvibilità del debitore, a meno che quest'ultimo riesca a rendere verosimile di essere in grado di estinguerli e disposto a farlo o di avere ottenuto una dilazione dal creditore, ciò che nel caso concreto non era avvenuto. La Corte cantonale ha inoltre osservato che, in aggiunta agli attestati di carenza di beni, a carico della società vi erano esecuzioni ammontanti (anche volendo escludere, oltre a quelle estinte o perente, anche quelle riferite a precetti esecutivi non ancora notificati) a oltre fr. 600'000.-- (fra cui numerose per imposte e/o contributi sociali), di cui otto già giunte allo stadio principale (con avvenuta notifica della comminatoria di fallimento).

3.

Con ricorso in materia civile 16 gennaio 2026 la A.________ Sagl in liquidazione, rappresentata dalla socia e gerente (con firma individuale) B.________, ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio - di annullare la dichiarazione di fallimento.

Non sono state chieste determinazioni.

4.

Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e 74 cpv. 2 lett. d LTF).

4.1

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF); spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2).

4.2

Nel rimedio all'esame, la ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe " interpretato in maniera eccessivamente severa " il presupposto della solvibilità, il quale sarebbe invece pacificamente adempiuto, e ripresenta le considerazioni relative alla propria situazione debitoria già sottoposte in sede di reclamo. Essa sostiene che una buona parte delle esecuzioni a suo carico non dovrebbero essere considerate ai fini dell'esame della solvibilità (come quelle già estinte, pagate o sfociate in attestati di carenza di beni oppure per le quali il precetto esecutivo non è ancora stato notificato) e che una buona parte delle restanti sarebbero ancora ferme allo stadio dell'opposizione o comunque contestate. A dire della ricorrente, inoltre, essa starebbe gradualmente saldando i propri debiti: dal suo conto corrente vi sarebbero movimenti in uscita ma soprattutto regolari movimenti in entrata, tanto che il saldo di fine settembre 2025 indicherebbe un saldo positivo di fr. 2'326.50 " sensibilmente maggiore rispetto al saldo di CHF -56'197.06 riferito a gennaio 2025".

Limitandosi a riproporre le medesime obiezioni già fatte valere dinanzi al Tribunale d'appello (salvo aggiornare il saldo del conto corrente, ciò che è comunque inammissibile in virtù dell'art. 99 cpv. 1 LTF) e ad affermare in modo superficiale che non sarebbero state tenute in considerazione, la ricorrente sembra dimenticare la dettagliata argomentazione sviluppata nella sentenza qui impugnata (v. supra consid. 2) : essa avrebbe dovuto confrontarsi con tale argomentazione e spiegare in che modo sarebbe contraria al diritto. Il suo ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF.

5.

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

La presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso in materia civile.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Dispositivo

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio del Registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio di esecuzione di Lugano, all'Ufficio dei fallimenti di Lugano e all'Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano.

Losanna, 27 gennaio 2026

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini