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Decisione

5A_805/2025

23 ottobre 2025Italiano8 min

Source bger.ch

Sentenza del 23 ottobre 2025

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa,

opponente.

Oggetto

provvedimenti cautelari (divorzio),

ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2025 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2024.118/137).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

Considerandi

1.

A.________ (nato nel 1977) e B.________ (nata nel 1979) si sono sposati nel 2013. Dal matrimonio sono nati C.________ nel 2016 e D.________ nel 2018. I coniugi si sono separati nel dicembre 2020.

Statuendo a tutela dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano ha dapprima omologato un accordo in cui i coniugi avevano pattuito l'affidamento congiunto dei figli nella forma della custodia alternata e ha in seguito affidato i minori alla sola custodia della madre (riservato il diritto di visita paterno).

Il 31 ottobre 2023 B.________ ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Il 29 luglio 2024 A.________, preso atto del trasferimento di B.________ a X.________, si è rivolto al Pretore con un'istanza cautelare affinché alla madre fosse vietato di trasferire il domicilio dei figli e questi ultimi fossero affidati a lui (riservato il diritto di visita materno). Nella sua risposta all'appello, B.________ ha chiesto di essere autorizzata a spostare il domicilio dei figli. Statuendo con decreto cautelare 9 settembre 2024 il Pretore ha respinto l'istanza di A.________, ha autorizzato B.________ a trasferire il domicilio dei figli a X.________ e ha regolato il diritto di visita paterno.

2.

Mediante sentenza 26 agosto 2025 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato il 13 settembre 2024 da A.________ contro il decreto cautelare 9 settembre 2024.

La Corte cantonale ha osservato che, malgrado la partenza dei figli a X.________ fosse avvenuta all'insaputa del padre e prima che la madre chiedesse la relativa autorizzazione giudiziaria (v. art. 301a cpv. 2 lett. b CC), il trasferimento era giustificato da motivi plausibili (ossia il ricongiungimento con un nuovo partner) e non era finalizzato ad allontanare i figli dall'altro genitore, per cui non poteva essere ritenuto abusivo. Quanto alla richiesta del padre di ottenere l'affidamento esclusivo dei figli, i Giudici cantonali hanno osservato che, in attesa degli accertamenti da eseguire nella procedura di merito, a un sommario esame il bene dei figli non appariva minacciato al punto da esigere imperativamente un cambiamento della custodia.

La Corte cantonale ha poi scartato una violazione del diritto di essere sentito del padre: il Pretore non si era fondato su un rapporto 30 agosto 2024 della curatrice dei minori, per cui il fatto che lo avesse trasmesso al padre soltanto con il decreto 9 settembre 2024 era ininfluente.

I Giudici cantonali hanno infine ritenuto caduca la richiesta dal padre affinché segnalassero la controparte per falsità del contratto di lavoro, dato che egli aveva nel frattempo aperto un procedimento penale per i reati evocati.

3.

Con ricorso datato 17 settembre 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio - di annullare il decreto cautelare e di ordinare il rinvio della causa al giudice cantonale per " riformulare la decisione alla luce del quadro probatorio completo e reale, tenendo conto delle risultanze documentate e delle gravi criticità emerse ", " adottare con urgenza tutte le misure necessarie alla protezione e stabilità dei minori, disponendo contestualmente un accertamento clinico-diagnostico indipendente, da parte di un medico FMH specialista in psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva e dei sistemi familiari " e " valutare in via prioritaria il rientro dei minori presso il padre, quale unico genitore in grado di offrire un ambiente sicuro, stabile e privo di rischi ".

Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

4.

Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF; v. anche DTF 134 III 426 consid. 2.2 sul carattere finale della decisione impugnata).

4.1

La sentenza impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari, motivo per cui, in applicazione dell'art. 98 LTF, la parte ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 133 III 393 consid. 6). Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, la parte ricorrente può ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto (che vincolano il Tribunale federale, v. art. 105 cpv. 1 LTF) unicamente se essi sono lesivi di un diritto costituzionale (in particolare del divieto dell'arbitrio) e hanno un'influenza sull'esito della causa (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1).

4.2

Nel ricorso all'esame (di 70 pagine), inutilmente prolisso e ripetitivo, il ricorrente rimprovera alle " autorità cantonali " di aver " legittimato e occultato pratiche gravemente lesive " per i figli - tra cui la " sottrazione illegale e prolungata dei minori al padre " e l'" autorizzazione a trasferimenti multipli e arbitrari dei minori in breve tempo " - in " assenza totale di una valutazione medica indipendente da parte di un medico FMH specializzato in psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva, nonostante le reiterate richieste e i chiari allarmi di esperti qualificati " circa il " grave rischio emozionale, affettivo e sessuale per i minori ". Per il ricorrente, " omissioni e complicità istituzionali di tale portata costituiscono violazione del principio di proporzionalità, del diritto a un equo processo e, soprattutto, del superiore interesse del minore ". Egli lamenta la violazione degli art. 2, 273, 296, 301ae 310 CC, dell'art. 314 CPC, degli art. 2, 5 cpv. 2, 8, 9, 10, 11, 13, 29 cpv. 1 e 2, 29ae 30 Cost. e degli art. 6 e 8 CEDU

4.2.1

Nella misura in cui il ricorrente si prevale di norme che non sono di rango costituzionale, il suo rimedio risulta di primo acchito irricevibile (v. art. 98 LTF).

4.2.2

L'impugnativa è pure inammissibile nella misura in cui il ricorrente discute aspetti che esulano dal presente litigio, ad esempio quando rimprovera alle autorità cantonali di avere, nella procedura a tutela dell'unione coniugale, omologato l' "affidamento congiunto [...] in assenza di reale contraddittorio " e di averlo " successivamente modificato sulla base di un'istruttoria parziale e pregiudiziale".

4.2.3

Il gravame si rivela irricevibile anche nella misura in cui non è rivolto contro la sentenza di ultima istanza cantonale del 26 agosto 2025 (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì contro l'operato del giudice di prime cure, in relazione ad esempio al suo decreto emanato inaudita altera parte il 30 luglio 2024 (con il quale aveva respinto le richieste supercautelari del ricorrente), al suo decreto cautelare 28 agosto 2024 (emanato al termine dell'udienza cautelare, mediante il quale aveva autorizzato la madre a trasferire, già " nelle more istruttorie ", il domicilio dei figli a X.________ e ridefinito il diritto di visita paterno) o all'"imposizione di spese processuali punitive" nel suo decreto cautelare 9 settembre 2024.

4.2.4

Nella misura in cui le censure del ricorrente sono invece rivolte contro la sentenza d'appello - segnatamente quando egli lamenta " l'eccessiva durata intercorsa tra la proposizione dell'appello e la decisione finale", l'esistenza di lacune nella procedura istruttoria, l'inadeguatezza della motivazione sul trasferimento dei minori e sul loro affidamento esclusivo alla madre, il mancato riconoscimento di una lesione del suo diritto di essere sentito, una violazione dell'obbligo di denuncia penale, un'errata ripartizione di spese e ripetibili ed un'errata concessione del gratuito patrocinio alla controparte - esse siesauriscono in una superficiale e apodittica contestazione di tale giudizio, in parte pure frainteso o travisato. Il ricorrente si fonda peraltro su una personale versione dei fatti e una personale lettura dei mezzi di prova, senza sostanziare l'arbitrarietà degli accertamenti eseguiti dalla Corte cantonale. Le censure non soddisfano pertanto, né in fatto né in diritto, le severe esigenze di motivazione previste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.

5.

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.

Con l'emanazione della presente sentenza, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa priva d'oggetto.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Dispositivo

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 ottobre 2025

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini