Lexipedia

Decisione

7B_230/2026

18 marzo 2026Italiano3 min

Source bger.ch

Sentenza del 18 marzo 2026

II Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Abrecht, Presidente,

Cancelliere Caprara.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la decisione emanata il 5 febbraio 2026

dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2026.2).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

Considerandi

1.

Con ricorso del 23 febbraio 2026 (data di ricezione), A.________ è insorto al Tribunale federale contro la decisione emanata il 5 febbraio 2026 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

2.

Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.

3.

Constatata l'assenza di una firma apposta di proprio pugno sul ricorso, con decreto del 24 febbraio 2026 l'impugnativa è stata ritornata al ricorrente, con l'invito a sanare il vizio entro il 13 marzo 2026 e l'avvertenza che in caso di inosservanza l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF).

4.

Entro il termine assegnato, il ricorrente non ha trasmesso al Tribunale federale un esemplare dell'atto di ricorso con firma autografa. Si è invece limitato a inviare un ulteriore scritto redatto in lingua inglese, pervenuto al Tribunale federale il 9 marzo 2026. Per tale motivo, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

5.

Per abbondanza si rileva che il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in virtù dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF anche in presenza di una firma autografa, ritenuto che il ricorrente non si è confrontato minimamente con la motivazione con la quale il Presidente della Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo (art. 42 cpv. 2 LTF; v. DTF 150 I 183 consid. 2.1; sentenza 7B_97/2026 del 9 febbraio 2026 consid. 2.1).

6.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 marzo 2026

In nome della II Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara