8C_371/2025
21 gennaio 2026Italiano8 min
Source bger.ch
Sentenza del 21 gennaio 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Scherrer Reber, Métral,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Stillitano,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (restituzione),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 maggio 2025 (42.2025.6-7).
Fatti
A.________, cittadina svizzera nata nel 1978, è al beneficio di prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2008 al mese di gennaio 2025 compreso, percependo complessivamente fr. 352'608.-. Il 5 gennaio 2024 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), dopo istruttoria, ha allestito un rapporto indicante che A.________, con grado di verosimiglianza preponderante, viveva in Italia. Con decisioni del 2 aprile 2024, confermate su reclamo il 19 e il 20 novembre 2024, l'amministrazione ha ordinato a A.________ di restituire la somma di fr. 99'265.25 corrispondenti alle prestazioni assistenziali erogate in suo favore dal mese di febbraio 2020 al mese di dicembre 2023, rispettivamente inflitto una sanzione di fr. 300.- per tre mesi a far tempo dal mese di aprile 2024 in quanto la medesima non aveva mai comunicato di risiedere all'estero.
Con sentenza del 19 maggio 2025 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, dopo aver congiunto le cause, il ricorso contro le decisioni su reclamo del 19 e 20 novembre 2024.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale. Postula inoltre la concessione del gratuito patrocinio.
Diritto:
Considerandi
1.
1.1
Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
1.2
Salvo eccezioni non realizzate in concreto (art. 95 lett. c-e LTF), il diritto cantonale non costituisce di principio motivo di ricorso (art. 95 e contrario LTF). Tuttavia, è possibile far valere che l'errata applicazione del diritto cantonale comporta una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 138 I 227 consid. 3.1). Laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali o di norme del diritto cantonale, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF). Le esigenze di motivazione in queste evenienze sono accresciute e il ricorrente deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 142 V 577 consid. 3.2; 139 I 229 consid. 2.2; 138 V 67 consid. 2.2).
2.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale sia lesiva del diritto federale, nella misura in cui ha confermato l'obbligo di restituzione delle prestazioni assistenziali da febbraio 2020 a dicembre 2023 e la sanzione di fr. 300.-.
3.
Il Tribunale cantonale ha già esposto i principi e le norme in materia di assistenza sociale applicabili alla fattispecie, per cui è sufficiente rinviarvi (cfr. consid. 2.5 segg. della sentenza impugnata; art. 109 cpv. 3 LTF).
4.
La Corte cantonale ha considerato segnatamente i controlli di polizia effettuati dal mese di ottobre 2023, prevalentemente al mattino presto (assenza di luci nell'appartamento nonostante all'esterno fosse buio, assenza di risposte al campanello, giardino incolto, dichiarazioni di alcuni residenti secondo cui la ricorrente non era mai presente e avrebbe vissuto con un uomo in Italia), l'esiguo consumo di energia elettrica (in media 18 kWh mensili) pur tenendo conto dell'appartamento di 1,5 locali e dell'intolleranza alla luce di cui soffriva la ricorrente, nonché il fatto che non conoscesse a menadito gli orari e il percorso per recarsi al lavoro che svolgeva in Italia (a U.________) dal 2016. Oltre al fatto che la tratta diretta in bus da V.________ a U.________, indicata dalla ricorrente, non esistesse (occorreva cambiare linea a W.________ [I] o a X.________ [I]), per svolgere un'attività lavorativa di 3-4 ore al giorno con orario spezzato ella avrebbe effettuato un viaggio di andata e ritorno con i mezzi pubblici di circa 3,5-4 ore complessive. In aggiunta, durante l'ispezione del suo appartamento avvenuta il 28 dicembre 2023, gli ispettori sociali e la polizia avevano segnatamente constatato che la medesima aveva impiegato un minuto per trovare il suo campanello e che nel monolocale non vi era un letto, bensì unicamente un materasso senza coperte o cuscini e un divano letto. La Corte ticinese ha dunque concluso che, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, il domicilio assistenziale della ricorrente non fosse in Ticino, e ciò da febbraio 2020 (data d'inizio del contratto di locazione) a dicembre 2023. Invero, ella risultava lavorare in Italia già dal 2016 e i consumi energetici nella sua abitazione erano bassi già nel periodo dal 30 gennaio 2020 al 23 febbraio 2021, oltre al fatto che i residenti nel medesimo palazzo avevano dichiarato di non vederla quasi mai. Avendo percepito a torto le prestazioni assistenziali durante tale periodo, erano adempiuti i presupposti per una revisione processuale e il relativo ordine di restituzione. Risultava infine giustificata pure la sanzione pronunciata per aver fornito informazioni inveritiere o incomplete, e ciò anche nel suo ammontare, ritenuto conforme al principio della proporzionalità.
5.
5.1
La ricorrente si duole di un "inesatto accertamento dei fatti". Ella sostiene che il tragitto per raggiungere il luogo di lavoro le sarebbe perfettamente chiaro. Sostiene poi che in Italia avrebbe soltanto eletto il proprio domicilio in ragione dell'attività lavorativa, permettendole una più agevole iscrizione all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale italiano. Per le autorità italiane, la ricorrente non vivrebbe in Italia. La ricorrente non avrebbe inoltre alcuna relazione con il proprio datore di lavoro, né legami di parentela con persone residenti in Italia. Ella sostiene pure che l'illuminazione del suo monolocale non comporterebbe un importante dispendio di energia, la luce della cappa e delle candele essendo sufficiente e compatibile con le proprie problematiche legate agli occhi. In aggiunta, le fotografie dell'appartamento effettuate dall'ispettorato sociale sarebbero talvolta parziali e fatte con angolature volutamente precarie, al solo scopo di suggestionare e fare apparire l'appartamento come vuoto e spoglio. Ciò non corrisponderebbe alla realtà, come si evincerebbe dalle fotografie scattate il medesimo giorno dalla ricorrente e già prodotte davanti alla Corte cantonale, le quali mostrerebbero invece un'abitazione vissuta. La ricorrente critica poi il fatto che, senza fornire una motivazione, i giudici cantonali avrebbero ritenuto soltanto le testimonianze a suo sfavore. Neppure il Tribunale cantonale avrebbe infine motivato il perché, a fronte di controlli esperiti a far tempo dalla seconda metà del 2023, il periodo di indebito ottenimento delle prestazioni in questione risalirebbe a febbraio 2020, ben tre anni prima. Avendo sempre vissuto nell'appartamento in Ticino, anche la decisione circa la multa di fr. 300.- dovrebbe essere annullata.
5.2
Il ricorso non merita accoglimento. In effetti, rappresentata dal proprio avvocato, la ricorrente si limita in concreto a ridiscutere liberamente gli accertamenti effettuati dai giudici cantonali, senza sostan ziarne il carattere manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (cfr. consid. 1 supra). Secondo la giurisprudenza, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 144 V 50 consid. 4.2 con riferimenti). Nulla di tutto ciò viene esposto - o, perlomeno, dimostrato - dalla ricorrente, la quale contrappone semplicemente il proprio apprezzamento degli elementi fattuali a quello della Corte cantonale. Ad ogni modo, si rileverà che l'operato dell'autorità inferiore (al quale si può rinviare; art. 109 cpv. 3 LTF) resiste alle critiche, all'evidenza anche in merito alla pretesa mancanza di motivazione, sicché le stesse andrebbero comunque respinte.
6.
Ne discende che il ricorso, al limite dell'ammissibilità e manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF, senza che siano richieste osservazioni. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Anche la richiesta di assistenza giudiziaria, del resto neppure motivata, dev'essere respinta. Le conclusioni del ricorso erano infatti prive di probabilità di successo sin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 LTF).
Dispositivo
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 21 gennaio 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi