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Decisione

A-2387/2025

16 settembre 2025Italiano13 min

Source admin.ch

Considerandi

1.

che, giusta l’art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 170.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF; che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all’art. 33 LTAF; che, in particolare, l’ordine di prestare garanzia (« Sicherstellungsverfügung ») ai sensi dell’art. 76 LD in combinato disposto con l’art. 81 LD e con gli artt. 208 segg. dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01) emanati dall’UDSC è impugnabile dinanzi al Tribunale -- 3 of 8 -A-2387/2025 Pagina 4 amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 50 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]; art. 116 cpv. 4 LD; sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 1.4); che, giusta l’art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA, sempre che la LTAF non disponga altrimenti; che, fino all’invio della risposta, l’autorità inferiore può riesaminare la decisione impugnata (cfr. art. 58 cpv. 1 PA); che, una volta adita, l’autorità di ricorso continua la trattazione di un gravame in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cfr. art. 58 cpv. 3 PA);

2.

che, come visto, l’11 agosto 2025 l’autorità inferiore ha integralmente revocato la propria decisione del 6 marzo 2025, sostituendola con una nuova; che, per effetto di tale nuovo giudizio, il ricorso è divenuto privo d’oggetto; che, in tali circostanze, occorre procedere allo stralcio della presente procedura di ricorso; che, con scritto 4 settembre 2025, il ricorrente – formulando alcune richieste – si è detto d’accordo con lo stralcio della presente procedura; che lo stralcio di una causa divenuta priva di oggetto è di competenza del giudice dell’istruzione quale giudice unico (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF); che, nella misura in cui vi sono tuttavia questioni giuridiche sollevate nei propri scritti dal ricorrente non ancora evase con la decisione di riesame dell’11 agosto 2025 dell’autorità inferiore, prima di procedere al predetto stralcio, occorre dapprima precisare quanto segue; 2.1 che per quanto concerne la richiesta di dissequestro dell’autoveicolo Bugatti Type 39 e la richiesta di l’attribuzione di un congruo risarcimento per i mancati guadagni derivanti dal sequestro dell’autoveicolo Bugatti Type 39 pari al mancato guadagno per gli anni 2023, 2024 e 2025, entrambe formulate nel suo ricorso 3 aprile 2025, il Tribunale rileva quanto segue;

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A-2387/2025 Pagina 5 che, di fatto, le predette censure esulano dal presente litigio, non essendo oggetto della decisione impugnata concernente unicamente il sequestro delle prestazioni LPP e III pilastro indicati al punto n. 3 del suo dispositivo; che tali censure sono pertanto qui inammissibili; 2.2 che riguardo alla richiesta di ordinare all’autorità inferiore di comunicare all’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Z._______ il ritiro del decreto di sequestro e quindi la cancellazione dello stesso dal suo estratto esecuzioni, formulata dal ricorrente con scritto 4 settembre 2025, il Tribunale rileva come per effetto della decisione di riesame dell’11 agosto 2025 l’ordine di prestare garanzia sia già divenuto privo d’oggetto; che, di fatto, non è stata sequestrata alcuna prestazione LPP e III pilastro del ricorrente, l’esecuzione essendo stata in definitiva bloccata dallo stesso Ufficio esecuzioni e fallimenti della Z._______; che tale conclusione vale a prescindere dalla questione a sapere se il mancato sequestro sia imputabile o meno al rifiuto delle varie assicurazioni di consegnare le prestazioni LPP e III pilastro – così come sostenuto dal ricorrente – oppure all’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Z._______; 2.3 che in merito poi alla richiesta di condanna dell’autorità inferiore al risarcimento per indennità di inconvenienza derivanti dal presente ricorso, formulata dal ricorrente sia nel suo ricorso 3 aprile 2025 che nel suo scritto 4 settembre 2025, il Tribunale rileva unicamente come detta richiesta risarcitoria sfugga al suo esame, detta questione non essendo di sua competenza; che, di fatto, detta richiesta è qui inammissibile; che se tale richiesta dovesse essere invece interpretata come una domanda di assegnazione di un’indennità a titolo di spese ripetibili, occorre fare riferimento al consid. 3 del presente giudizio; 2.4 che per quanto concerne infine la domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio ex art. 65 PA formulata dal ricorrente con scritto 24 aprile 2025, il Tribunale rileva come la stessa – per effetto della revoca della decisione impugnata (e dunque dell’ordine di prestare garanzia del 6 marzo 2025), che ha reso priva d’oggetto la presente procedura -- 5 of 8 -A-2387/2025 Pagina 6 di ricorso – sia qui divenuta priva di pertinenza, non essendo più necessario continuare con l’istruttoria; che, per quanto concerne in particolare la richiesta di esenzione dalle spese processuali e l’asserita indigenza del ricorrente, con ordinanza

A-2387/2025 Pagina 5 che, di fatto, le predette censure esulano dal presente litigio, non essendo oggetto della decisione impugnata concernente unicamente il sequestro delle prestazioni LPP e III pilastro indicati al punto n. 3 del suo dispositivo; che tali censure sono pertanto qui inammissibili; 2.2 che riguardo alla richiesta di ordinare all’autorità inferiore di comunicare all’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Z._______ il ritiro del decreto di sequestro e quindi la cancellazione dello stesso dal suo estratto esecuzioni, formulata dal ricorrente con scritto 4 settembre 2025, il Tribunale rileva come per effetto della decisione di riesame dell’11 agosto 2025 l’ordine di prestare garanzia sia già divenuto privo d’oggetto; che, di fatto, non è stata sequestrata alcuna prestazione LPP e III pilastro del ricorrente, l’esecuzione essendo stata in definitiva bloccata dallo stesso Ufficio esecuzioni e fallimenti della Z._______; che tale conclusione vale a prescindere dalla questione a sapere se il mancato sequestro sia imputabile o meno al rifiuto delle varie assicurazioni di consegnare le prestazioni LPP e III pilastro – così come sostenuto dal ricorrente – oppure all’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Z._______; 2.3 che in merito poi alla richiesta di condanna dell’autorità inferiore al risarcimento per indennità di inconvenienza derivanti dal presente ricorso, formulata dal ricorrente sia nel suo ricorso 3 aprile 2025 che nel suo scritto 4 settembre 2025, il Tribunale rileva unicamente come detta richiesta risarcitoria sfugga al suo esame, detta questione non essendo di sua competenza; che, di fatto, detta richiesta è qui inammissibile; che se tale richiesta dovesse essere invece interpretata come una domanda di assegnazione di un’indennità a titolo di spese ripetibili, occorre fare riferimento al consid. 3 del presente giudizio; 2.4 che per quanto concerne infine la domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio ex art. 65 PA formulata dal ricorrente con scritto 24 aprile 2025, il Tribunale rileva come la stessa – per effetto della revoca della decisione impugnata (e dunque dell’ordine di prestare garanzia del 6 marzo 2025), che ha reso priva d’oggetto la presente procedura -- 5 of 8 -A-2387/2025 Pagina 6 di ricorso – sia qui divenuta priva di pertinenza, non essendo più necessario continuare con l’istruttoria; che, per quanto concerne in particolare la richiesta di esenzione dalle spese processuali e l’asserita indigenza del ricorrente, con ordinanza

20 agosto 2025, il Tribunale ha già segnalato alle parti l’intenzione di procedere allo stralcio della presente procedura di ricorso senza procedere al prelievo di spese processuali; che, in concreto, non verranno infatti prelevate spese processuali; che, per quanto concerne invece la richiesta di assegnazione di un avvocato d’ufficio, il Tribunale rileva come – in ragione dello stralcio della presente procedura di ricorso – la difesa mediante un avvocato non risulti qui più necessaria; che, in ogni caso, il ricorrente ha dimostrato di essere stato in grado di difendersi adeguatamente da solo sino ad oggi; che, in tale contesto, la domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio va respinta;

3.

che, allorquando una causa diviene priva d’oggetto, le spese processuali sono di regola addossate alla parte il cui comportamento la rende priva d’oggetto (cfr. art. 5 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); che questa regola trova applicazione analogica anche per quanto riguarda l’assegnazione di eventuali ripetibili (cfr. art. 15 TS-TAF); che, nel caso concreto, non vengono prelevate spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 2 PA); che, nella misura in cui il ricorrente ha agito da solo (senza essere assistito da un avvocato) e che non risulta nemmeno che, nell’ambito della presente procedura di ricorso, il ricorrente abbia sostenuto spese indispensabili e relativamente elevate (cfr. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 4.64 e 4.79), non si giustifica neppure l’assegnazione a quest’ultimo di un’indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. artt. 9 e 13 TS-TAF a contrario; sentenze del TAF A-579/2016 del 24 giugno 2016 consid. 7.2; A-133/2011 del 16 febbraio 2012 pag. 4).

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A-2387/2025 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:

1.

È preso atto della decisione di riesame dell’11 agosto 2025 dell’autorità inferiore e della conseguente revoca integrale della decisione 6 marzo 2025 dell’autorità inferiore.

2.

La presente procedura è stralciata dai ruoli.

3.

La domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio è respinta.

4.

Non si prelevano spese processuali.

5.

Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.

6.

Una copia dello scritto 4 settembre 2025 del ricorrente è trasmessa all’autorità inferiore nonché allo stesso ricorrente, come da sua richiesta.

7.

Questa decisione è comunicata al ricorrente e all’autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: La cancelliera: Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi

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A-2387/2025 Pagina 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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