BB.2024.102
BB.2024.102
12 settembre 2024Italiano3 min
Indennizzo dell'imputato in caso di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP); ritiro del reclamo (art. 386 CPP)
Source weblaw.ch
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2024.102
Decisione del 12 settembre 2024 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A.,
rappresentato dall'avv. Stefan La Ragione,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Indennizzo dell'imputato in caso di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP)
Ritiro del reclamo (art. 386 CPP)
Visti:
- il reclamo presentato l’8 agosto 2024 da A. avverso la decisione di abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale avviato nei suoi confronti dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nel 2017 per titolo di sostegno e/o appartenenza a un’organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP (v. act. 1);
- la risposta del 27 agosto 2024, con la quale il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 4);
- lo scritto del 7 settembre 2024, con cui A. dichiara di ritirare il suo reclamo (v. act. 7).
Considerato:
- che, a norma dell'art. 386 cpv. 2 lett. b CPP, chi ha interposto ricorso può ritirarlo entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta;
- che la rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (art.
Considerandi
386.
cpv. 3 CPP);
- che, a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 7 settembre 2024, questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, a norma dell'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (1a frase), con la precisazione che è ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (2a frase);
- che, avendo il reclamante ritirato la sua impugnativa, egli deve essere considerato quale parte soccombente;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 8 cpv. 1 del regolamento del
31.
agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
- che, nella fattispecie, la dichiarazione di ritiro del reclamo è avvenuta ad uno stadio avanzato della procedura, dopo l’invio della risposta da parte del MPC, cagionando oneri di lavoro a carico della Cancelleria del Tribunale, per cui si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia di fr. 500.–.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La causa è stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 13 settembre 2024
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Stefan La Ragione - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.